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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 3 PARTE PRIMA LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE Sezione I LEGGI REGIONALI LEGGE REGIONALE 21 giugno 2013, n. 12. Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del terri- torio e modificazioni di leggi regionali. Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 3

PARTE PRIMA

L E G G I - R E G O L A M E N T I - D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2013, n. 12.

Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del terri-torio e modificazioni di leggi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

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TITOLO I PEREQUAZIONE, PREMIALlTÀ E

COMPENSAZIONE

CAPO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di perequazione di cui all’articolo 29 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nella formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla medesima l.r. 11/2005, nonché nell’attuazione degli altri strumenti urbanistici generali, al fine di garantire:

a) l’equo trattamento della proprietà immobiliare dei suoli e degli edifici, che si trovano in analoghe condizioni;

b) la partecipazione della proprietà valorizzata dalle previsioni urbanistiche all’assunzione degli oneri necessari per assicurare le dotazioni territoriali e funzionali destinate al miglioramento della qualità urbana e ambientale. 2. La presente legge disciplina altresì le modalità di applicazione della premialità e della compensazione, anche quali criteri di supporto e di implementazione del principio di perequazione, per la promozione ed il sostegno delle trasformazioni previste dalla pianificazione urbanistica.

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Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) ambito di trasformazione: parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate e di aree individuate dal Piano regolatore generale (PRG), parte strutturale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera g) della l.r. 11/2005, delimitate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della medesima l.r. 11/2005, anche non contigue, le cui trasformazioni sono sottoposte ad attuazione dal PRG, parte operativa, a mezzo di uno o più piani attuativi;

b) quantità edificatoria di incremento di superficie utile coperta (SUC): è la quantità di cui può essere incrementata, in sede di PRG, parte operativa, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PRG, parte strutturale, la quantità edificatoria di base assegnata dal PRG, parte operativa medesimo;

c) campo di variazione della capacità insediativa dell’ambito di trasformazione o di piano attuativo: è espresso dal PRG parte operativa, in valori minimi e massimi della capacità insediativa da attribuire;

d) cessione di quantità edificatorie: trasferimento di quantità edificatorie tra soggetti pubblici e privati, nonché tra privati stessi, ovvero attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie come corrispettivo per la realizzazione di opere e lavori pubblici o per l’acquisto di beni immobili;

e) contributo straordinario: contributo aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione che il comune può richiedere per la realizzazione di opere pubbliche, a seguito di una adesione

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volontaria da parte del proprietario di un’area o di un immobile, alla applicazione di norme premiali previste dalle normative di settore e regolate dal piano attuativo.

Art. 3 (Limiti territoriali)

1. Tutte le zone a insediamenti in cui si articola il PRG sono idonee a generare quantità edificatorie per perequazione, premialità e compensazione. 2. Le quantità edificatorie di cui al comma 1 sono esercitabili esclusivamente negli insediamenti di cui agli articoli 17, 20, 21, 22 e 23 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), nei limiti e nelle forme stabiliti dal PRG e dalle disposizioni legislative vigenti. 3. Negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010 e nelle zone agricole diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g) della l.r. 11/2005, non sono esercitabili le quantità edificatorie di cui al comma 1, salvo specifiche disposizioni legislative di settore.

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CAPO II STRUMENTI DELLA PEREQUAZIONE:

COMPENSAZIONE E PREMIALITÀ

Art. 4 (La perequazione)

1. La perequazione consiste nell’insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal PRG, mediante attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un’equa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti dalla pianificazione e ad assicurare al comune le aree necessarie allo sviluppo delle dotazioni territoriali e funzionali e delle infrastrutture senza ricorso all’esproprio.

Art. 5 (La premialità)

1. La premialità consiste nell’attribuzione da parte del comune a soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità può prevedere anche modifiche delle destinazioni d’uso, nonché trasferimenti o permute di aree. 2. La premialità ha lo scopo di incentivare i soggetti attuatori del piano attuativo o del programma urbanistico a:

a) mettere a disposizione del comune superfici fondiarie e relativa edificabilità per la realizzazione di edilizia residenziale sociale;

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b) allocare quantità edificatorie attribuite a titolo di premialità o compensazione anche ad immobili esterni al piano attuativo o all’ambito di trasformazione;

c) realizzare, nell’ambito delle capacità edificatorie del piano attuativo, quote di edilizia residenziale sociale;

d) eliminare i detrattori ambientali o realizzare interventi di riqualificazione ambientale;

e) realizzare le previsioni del piano attuativo secondo i requisiti di qualità stabiliti dal PRG e dalle normative di sostenibilità ambientale, ulteriori rispetto a quelli obbligatori;

f) aderire alla corresponsione del contributo straordinario di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) per la realizzazione di opere pubbliche. 3. Il valore delle quantità edificatorie, esercitabili a seguito della rimozione di detrattori ambientali di cui al comma 2, lettera d), è commisurato al valore di mercato degli immobili e alle spese di demolizione, ripristino dei luoghi, e smaltimento, incrementati di almeno il trenta per cento come premialità.

Art. 6 (La compensazione)

1. La compensazione consiste nell’attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere

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pubbliche o di pubblica utilità, previste dal PRG, con le modalità di cui all’articolo 30 della l.r. 11/2005. La compensazione può prevedere anche modifiche delle destinazioni d’uso nonché trasferimenti o permute di aree. 2. Sono quantità edificatorie derivanti da compensazione:

a) le quantità attribuite in via sostitutiva o integrativa dell’indennità di espropriazione, acquisite con l’atto di cessione volontaria;

b) le quantità attribuite in via sostitutiva o integrativa a seguito della reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio;

c) le quantità attribuite a fronte della cessione al comune da parte di privati di immobili, ovvero della corresponsione di un contributo straordinario per la realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi, secondo criteri e limiti previsti dal PRG parte operativa, dal piano attuativo o dal programma urbanistico. 3. L’attribuzione della quantità edificatoria derivante da compensazione operata nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità comporta la consegna dei beni oggetto di cessione volontaria in favore del comune.

CAPO III PEREQUAZIONE, PREMIALITÀ E

COMPENSAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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Art. 7 (Perequazione, premialità e compensazione

nel PRG di cui alla l.r. 11/2005) 1. Il PRG, parte strutturale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettere g), m-bis) e m-ter) della l.r. 11/2005, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la perequazione, la premialità e la compensazione, garantendo che gli interventi di trasformazione e di riqualificazione urbana ed ambientale previsti siano supportati da adeguate infrastrutture e dotazioni territoriali, anche ricorrendo ad impegni aggiuntivi a carico dei soggetti interessati. 2. Il PRG, parte operativa, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative di settore:

a) individua gli ambiti di trasformazione entro i quali attuare la perequazione;

b) definisce la quantità edificatoria mediante l’applicazione dell’indice di utilizzazione, eventualmente differenziato per parti di ambito o di situazioni insediative, che si trovano in analoghe condizioni;

c) stabilisce, per le premialità e le compensazioni, il rapporto percentuale di incremento, non superiore al cento per cento, delle quantità edificatorie di cui alla lettera b) assegnate per i nuovi insediamenti, nonché l’incremento, non superiore a tre volte della SUC esistente, per le aree di recupero valutando per le stesse aree eventuali cambiamenti di destinazione d’uso;

d) può prevedere, negli ambiti di trasformazione e in sede di piani attuativi o programmi urbanistici, impegni aggiuntivi di cui all’articolo 5, comma 1, sulla base di un criterio

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di proporzionalità tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti dai privati, comprendenti anche opere esterne all’ambito stesso, comunque funzionali all’attuazione delle previsioni del PRG;

e) individua gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all’articolo 5, comma 2 e all’articolo 6, tramite le premialità e le compensazioni, evidenziando la possibilità di utilizzare le quantità edificatorie attribuite in loco ovvero a distanza.

Art. 8 (Convenzione urbanistica)

1. Il piano attuativo è accompagnato da una convenzione urbanistica volta a regolare i rapporti tra i proprietari interessati ed il comune. 2. La convenzione urbanistica, in particolare, prevede:

a) gli obblighi dei proprietari interessati, a favore del comune, relativi agli impegni ordinari e aggiuntivi previsti nonché il termine entro il quale l’amministrazione comunale è tenuta a prendere in carico le aree e le opere già collaudate oggetto di obbligo di cessione;

b) il cronoprogramma degli interventi pubblici e privati prevedendo interventi funzionalmente coordinati;

c) la ripartizione proporzionale tra i proprietari interessati, delle quantità edificatorie attribuite all’area interessata dal piano attuativo e degli oneri che questi assumono nei confronti del comune;

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d) i modi e le forme della utilizzazione delle quantità edificatorie di incremento;

e) gli eventuali accordi in attuazione di quanto previsto all’articolo 23, comma 5-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), nonché al r.r. 7/2010 in materia di dotazioni territoriali e funzionali. 3. La realizzazione delle opere pubbliche previste dalla convenzione è attuata nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.

Art. 9 (Perequazione, premialità e compensazione

negli altri strumenti urbanistici generali) 1. I comuni dotati del PRG approvati ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) possono applicare le norme delle premialità e delle compensazioni, nonché delimitare e disciplinare con le procedure previste all’articolo 18, commi 3 e 3-bis, lettera e) della l.r. 11/2005, gli ambiti di trasformazione e i piani attuativi ai fini della perequazione. 2. I comuni, nel PRG di cui al comma 1, possono altresì individuare e disciplinare con le procedure previste all’articolo 18, commi 3 e 3-bis della l.r. 11/2005, le aree agricole poste in contiguità con gli insediamenti esistenti o previsti dal PRG ove localizzare nuovi insediamenti per utilizzare le quantità edificatorie originate da perequazione o attribuite da premialità e compensazione.

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3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche agli altri strumenti urbanistici generali.

CAPO IV UTILIZZAZIONE E VALORE DELLE

QUANTITÀ EDIFICATORIE

Art. 10 (Utilizzazione delle quantità edificatorie)

1. Le quantità edificatorie attribuite da premialità, compensazione e perequazione sono utilizzabili in loco ovvero a distanza negli ambiti di trasformazione e negli insediamenti previsti dal PRG, su proprietà catastalmente identificate, con le modalità indicate dagli strumenti urbanistici e comunque secondo le disposizioni legislative vigenti. 2. Le quantità edificatorie di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro di cui all’articolo 12. Esse sono commerciabili e concorrono alla definizione del valore degli immobili ai fini della relativa imposta comunale. 3. Gli atti di compravendita delle quantità edificatorie derivanti da premialità, compensazione e perequazione sono trasmessi al comune, che provvede al conseguente aggiornamento del Registro di cui all’articolo 12. 4. Il certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), riporta anche l’indicazione delle quantità edificatorie derivanti da perequazione, premialità e compensazione.

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Art. 11 (Incrementi del PRG)

1. Le premialità e le compensazioni conseguenti all’applicazione delle norme di cui alla presente legge, in termini di aree e di quantità edificatorie, al fine di contenere il consumo di suolo, possono incrementare le previsioni del PRG di cui alla l.r. 31/1997 ed alla l.r. 11/2005 di non oltre il trenta per cento di quanto già consentito dall’articolo 27, comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale).

Art. 12 (Registro delle quantità edificatorie)

1. Il comune istituisce ed aggiorna il Registro delle quantità edificatorie, di seguito Registro, in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie di premialità, compensazione e perequazione previste dalle disposizioni vigenti, al fine di aggiornare i processi di attuazione del PRG. 2. Nel Registro sono annotate senza oneri a carico dei soggetti interessati le quantità edificatorie indicando:

a) i dati catastali dell’immobile e l’ambito di trasformazione dal quale derivano, nonché le aree nelle quali sono utilizzate;

b) le eventuali condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici in merito alle possibilità del loro utilizzo;

c) gli estremi della nota di trascrizione dell’atto con cui sono state trasferite, costituite e modificate le quantità edificatorie.

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3. Il Registro è consultabile con le stesse modalità di consultazione del PRG.

Art. 13 (Sopravvenienza di strumenti urbanistici)

1. Qualora le quantità edificatorie attribuite a seguito di premialità e compensazione, nonché quelle di incremento della SUC attribuite a seguito dell’avvenuta attuazione degli ambiti di trasformazione attraverso la perequazione, sono estinte, totalmente o parzialmente, con previsioni urbanistiche sopravvenute, non obbligatorie per legge o piani di settore, il comune è tenuto ad indennizzare i relativi proprietari con il loro valore di mercato.

Art. 14 (Valore delle compensazioni)

1. L’autorità espropriante, per quanto previsto all’articolo 6, comma 2, richiede al proprietario del bene espropriando la disponibilità a definire la compensazione in quantità edificatorie. 2. La quantità edificatoria attribuita in compensazione è pari al corrispondente valore pecuniario che spetta in caso di corresponsione dell’indennità monetaria di esproprio oltre alle indennità aggiuntive previste per legge. 3. In caso di accettazione della compensazione è riconosciuto un aumento del trenta per cento, come premialità, rispetto al valore complessivo come determinato al comma 2.

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TITOLO II MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

A LEGGI REGIONALI

CAPO I MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

19 LUGLIO 1994, N. 19

Art. 15 (Modificazione all’articolo 1)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19 (Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo), è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della presente legge si intende:

a) animale di affezione ogni animale tenuto,

o destinato ad essere tenuto dall’uomo, per

compagnia o affezione senza fini produttivi o

alimentari, compresi quelli che svolgono attività

utili all’uomo, o a scopo amatoriale ludico-

sportivo;

b) allevamento di cani e gatti per attività

commerciali, la detenzione di cani e di gatti,

anche a fini commerciali;

c) commercio di animali di affezione,

qualsiasi attività economica svolta da negozi di

vendita di animali o da pensioni per animali,

nonché le attività di toelettamento e di addestramento.”.

Art. 16 (Integrazione alla l.r. 19/1994)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 19/1994, è inserito il seguente:

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“Art. 7 bis

(Modalità di detenzione dei cani)

1. Al fine di garantire idonee modalità di

custodia dei cani che rientrano nella definizione

di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), in

luoghi e strutture che assicurino adeguate

condizioni di sicurezza e di salubrità, sono

individuate le seguenti modalità di detenzione:

a) detenzione a scopo amatoriale, ludico e

sportivo, senza fini di lucro, di uno o più animali

facenti capo ad un unico proprietario o nucleo

familiare, ovvero la detenzione nello stesso

ricovero di cani di proprietari diversi;

b) detenzione o attività con finalità

commerciali, comprendente qualsiasi attività

economica svolta da negozi di vendita, da

pensioni per animali, nonché le attività di

allevamento, di addestramento e di toelettatura

dei cani;

c) detenzione ai fini della lotta al

randagismo, consistente nell’attività di ricovero

di cani vaganti catturati sul territorio da parte

dei servizi veterinari delle Aziende Unità

sanitarie locali nelle strutture previste

all’articolo 10.

2. I ricoveri per la detenzione finalizzata agli

scopi di cui alla lettera a), del comma 1, devono

essere realizzati con materiali atti a soddisfare le

normative sul benessere degli animali ed essere

facilmente disinfettabili, con una superficie e una

copertura idonee a garantire il benessere degli

animali e a creare sufficiente riparo ed

ombreggiatura. La Giunta regionale, per le

finalità di cui al presente comma, emana apposite linee guida, con proprio atto.”.

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CAPO II ULTERIORE MODIFICAZIONE

ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 31

Art. 17

(Modificazione all’articolo 30)

1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 30, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28), le parole: “e che comunque

non comportino nuove destinazioni commerciali

di superficie lorda di calpestio superiore a mq.

1.500 o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000” sono soppresse.

CAPO III ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27

Art. 18 (Modificazione all’articolo 65)

1. Il comma 3 dell’articolo 65 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), é sostituito dal seguente:

“3. Sono consentiti interventi anche di parziale

demolizione e ricostruzione di edifici esistenti

nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con

ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali

casi, la ricostruzione, comprensiva dell’eventuale

ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1,

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avvenga ad una distanza dalla strada maggiore

di quella esistente e sempreché conforme alle

disposizioni del codice della strada e del relativo

regolamento. Nel caso di ricostruzione

conseguente a demolizioni integrali di edifici, la

ricostruzione avviene in arretramento sul limite

esterno della fascia di rispetto stradale

interessata con le modalità previste all’articolo 7,

comma 3 del regolamento regionale 3 novembre

2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell’articolo

12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge

regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per

l’attività edilizia) - Criteri per regolamentare

l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici,

delle volumetrie, delle altezze e delle distanze

relative alla edificazione). Nei casi in cui le

condizioni orografiche o relative a proprietà

fondiarie non lo consentano, l’edificio può essere

ricostruito sul limite esterno della fascia di

rispetto relativa al lato opposto della sede

stradale, come previsto dall’articolo 7, comma 3,

secondo periodo del regolamento regionale

9/2008. Negli stessi casi, l’edificio può essere,

altresì, traslato per una distanza non superiore a

100 metri lungo il limite esterno della fascia di

rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti

nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione

deve avvenire con le modalità previste dal d.p.r. 753/1980.”.

CAPO IV ULTERIORI MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28

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Art. 19 (Modificazione all’articolo 8)

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), è inserita la seguente:

“g bis) norme per il trattamento dei residui

vegetali delle coltivazioni e il loro impiego nel ciclo colturale;”.

Art. 20 (Modificazione all’articolo 48)

1. Dopo il comma 14-bis dell’articolo 48 della l.r. 28/2001, è inserito il seguente:

“14-ter. Coloro che eseguono operazioni di

trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni

in contrasto con il regolamento sono sottoposti al

pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.”.

CAPO V ULTERIORI MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23

Art. 21

(Modificazione all’articolo 20) 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), é sostituita dalla seguente:

“b) residenza o attività lavorativa nella Regione

da almeno ventiquattro mesi consecutivi;”.

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Art. 22 (Modificazione all’articolo 29)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente:

“a) residenza o attività lavorativa nella Regione

da almeno ventiquattro mesi consecutivi e nel

comune territorialmente competente da almeno diciotto mesi consecutivi;”.

Art. 23 (Modificazione all’articolo 31)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 23/2003, le parole: “. A tal fine il canone

di locazione corrisposto dall’aspirante

assegnatario, risultante dal contratto di

locazione, viene detratto dall’lSEE del nucleo familiare” sono soppresse.

Art. 24 (Modificazione all’articolo 34)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 23/2003, dopo le parole: “non

prorogabili” sono inserite le seguenti: “e non

intimati per inadempienza contrattuale,”.

CAPO VI ULTERIORI MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1

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Art. 25 (Modificazione all’articolo 5)

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), è inserito il seguente:

“9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo

e quelle previste dalle normative regionali che

hanno rilevanza ai fini dell’attività edilizia, già

assolvono ai principi di cui all’articolo 13 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure

urgenti per la crescita del Paese) convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

fermo restando che ulteriori semplificazioni dei

procedimenti si attuano con l’applicazione di

quanto previsto dal Titolo I, Capo III della legge

regionale 16 settembre 2011, n. 8

(Semplificazione amministrativa e normativa

dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).”.

Art. 26 (Modificazioni all’articolo 6)

1. Al comma 7-ter dell’articolo 6 della l.r. 1/2004, le parole: “degli edifici residenziali” sono sostituite dalla seguente: “domestiche”. 2. Al comma 7-quater dell’articolo 6 della l.r. 1/2004, le parole: “sono presentati al comune

contestualmente all’istanza di titolo abilitativo o prima dell’inizio dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “sono tenuti dal committente o dal

direttore dei lavori e presentati al comune ai fini dell’agibilità dell’immobile”.

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Art. 27 (Modificazioni all’articolo 7)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2004, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”. 2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2004, è aggiunta la seguente:

“d-bis) le modifiche interne di carattere edilizio

dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa,

ovvero la modifica della destinazione d’uso dei

locali adibiti ad esercizio di impresa, con l’esclusione della destinazione residenziale.”. 3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2004, le parole: “e c)” sono sostituite dalle seguenti: “, c) e d-bis)” e dopo la parola: “vigenti” sono aggiunte le seguenti: “e con

l’esclusione, altresì, degli interventi relativi alla

lettera d-bis), ricadenti negli insediamenti di cui

agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010, quanto alla conformità agli strumenti urbanistici approvati”.

Art. 28 (Modificazione all’articolo 8)

1. Nel primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 8 della l.r. 1/2004, le parole: “la

ratifica” sono sostituite dalle seguenti: “l’approvazione”.

Art. 29 (Modificazione all’articolo 12)

1. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2004 il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

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2. Dopo la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2004 è aggiunta la seguente:

“d-ter) detta criteri per le norme regolamentari di

igiene e sanità pubblica in materia di edilizia e urbanistica.”.

Art. 30 (Modificazione all’articolo 22-bis)

1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 22-bis della l.r. 1/2004, le parole: “degli edifici

residenziali” sono sostituite dalla seguente: “domestiche”.

Art. 31 (Modificazione all’articolo 23)

1. Nel primo periodo del comma 5-bis dell’articolo 23 della l.r. 1/2004, dopo le parole: “piani attuativi” sono inserite le seguenti: “o con

titolo abilitativo condizionato alla stipula di apposita convenzione o atto d’obbligo,”.

Art. 32 (Modificazioni all’articolo 24)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004, dopo le parole: “quota dovuta” sono inserite le seguenti: “,

nonché del contributo sul costo di costruzione di cui all’articolo 25” e dopo la parola: “obbligarsi” sono inserite le seguenti: “, previo

assenso del comune,”.

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2. Dopo il comma 9 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:

“9-bis. Le dotazioni territoriali e funzionali degli

insediamenti o attività, di cui agli articoli 12 e 13

del r.r. 7/2010, per parcheggi pubblici, ferme

restando le ipotesi di monetizzazione previste dal

medesimo regolamento, possono essere sostituite,

previo assenso del comune, con la cessione di

aree o con la realizzazione di altre opere di urbanizzazione.”.

Art. 33 (Modificazioni all’articolo 25)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 1/2004, la parola: “complessiva” è sostituita dalle seguenti: “utile

coperta” e le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “trenta per cento”. 2. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 1/2004, le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”.

Art. 34 (Modificazioni all’articolo 29)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 1/2004, le parole: “1), 5) e 6)” sono sostituite dalle seguenti: “1) e 5)”. 2. Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 1/2004, dopo le parole: “Per gli

interventi non compresi al comma 2” è inserita la seguente: “anche”.

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Art. 35 (Modificazione all’articolo 30)

1. Al comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 1/2004, il secondo periodo è soppresso.

Art. 36 (Integrazione alla l.r. 1/2004)

1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 1/2004, è inserito il seguente:

“Art. 31 bis

(Edifici pubblici)

1. Per gli edifici pubblici della Regione, della

provincia e del comune, tiene luogo del

certificato di agibilità di cui agli articoli 29 e 30

il certificato di collaudo o di regolare esecuzione

dell’opera, di cui all’articolo 141 del d.lgs.

163/2006 e all’articolo 215 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE”), comprensivi delle certificazioni relative agli impianti.”.

Art. 37 (Modificazione all’articolo 34)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Ai fini del calcolo della superficie utile

coperta di ogni piano dell’edificio non sono

conteggiate le superfici di cavedi o chiostrine interne al perimetro del fabbricato.”.

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Art. 38 (Modificazione all’articolo 45)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004, è inserito il seguente:

“2-bis. La Regione può stabilire termini diversi

da quello indicato al comma 2 per la

obbligatorietà dell’applicazione delle norme

regolamentari di cui all’articolo 12, anche per parti delle stesse.”.

Art. 39 (Modificazione all’articolo 47)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli enti locali nelle proprie normative non

possono introdurre procedure edilizie ed

urbanistiche con tempi, modalità, condizioni e

principi diversi o aggiuntivi rispetto a quelle previste dalle normative regionali.”.

CAPO VII ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE

REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11

Art. 40 (Modificazione all’articolo 6)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), è aggiunto il seguente:

“2-bis. Negli insediamenti produttivi esistenti o di

nuova previsione definiti dagli strumenti

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urbanistici generali comunali anche in base alle

norme regolamentari di cui al comma 1, sono

consentite tutte le destinazioni d’uso per attività

di tipo produttivo, nonché per attività per servizi

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g-quater)

della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).”.

Art. 41 (Modificazione all’articolo 16)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente periodo: “Gli

stessi atti ed elaborati sono trasmessi anche alla provincia.”.

Art. 42 (Modificazioni all’articolo 18)

1. Alla lettera k) del comma 3-bis dell’articolo 18 della l.r. 11/2005, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”. 2. Dopo la lettera k) del comma 3-bis dell’articolo 18 della l.r. 11/2005, è aggiunta la seguente:

“k-bis) varianti ai fini di quanto previsto

all’articolo 33, commi 3 e 4.”. 3. All’articolo 18, comma 4 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente periodo: “Le varianti al

PRG, parte operativa, possono riguardare

l’approvazione di progetti di opere pubbliche

anche ricadenti in aree oggetto della parte

strutturale del PRG, poste all’interno degli

ambiti di trasformazione o degli insediamenti

esistenti o previsti dal PRG, ovvero poste in

diretta contiguità con essi, ai sensi dell’articolo

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30, comma 5, lettera c) della l.r. 27/2000, con

tempi di deposito e pubblicazione previsti ridotti della metà.”.

Art. 43 (Modificazione all’articolo 19)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente:

“1-bis. La Regione e le province non possono

comunque redigere gli strumenti urbanistici dei comuni.”.

Art. 44 (Modificazioni all’articolo 22)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

“3-bis. Nel caso in cui la maggioranza del

cinquantuno per cento del valore catastale degli

immobili e della superficie delle aree perimetrate

dal PRG, parte operativa, non intenda presentare

una proposta di piano attuativo, i restanti

proprietari, che rappresentano almeno il

trentacinque per cento, possono presentare al

comune una specifica proposta di attuazione e

chiedere che quest’ultimo provveda con le

modalità di cui al comma 3, previo invito a

partecipare all’attuazione delle previsioni del PRG.”. 2. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 11/2005, le parole: “Nel caso previsto al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi previsti al

comma 3 e 3-bis” e le parole: “settantacinque per

cento” sono sostituite dalle seguenti: “cinquantuno per cento”.

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Art. 45 (Modificazione all’articolo 23)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 11/2005, è inserita la seguente:

“a-bis) la dichiarazione del tecnico abilitato

attestante la conformità alle normative

urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche,

di sicurezza, igienico-sanitarie, per

l’abbattimento delle barriere architettoniche e di sostenibilità ambientale, vigenti;”.

Art. 46 (Modificazioni all’articolo 28)

1. Nel primo periodo del comma 7-ter dell’articolo 28 della l.r. 11/2005, la parola: “stralciaminime” è sostituita dalla seguente: “minime”. 2. Dopo il comma 9-bis dell’articolo 28 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente: “9-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 9-

bis riguardino destinazioni diverse dalla

residenza, queste sono consentite, in base alle

previsioni del programma urbanistico, in deroga

alle procedure di cui all’articolo 18 della l.r.

24/1999 e agli strumenti di programmazione

settoriale in materia di distanze tra attività o di

contingentamento complessivo delle stesse, in

qualunque modo determinato, fermo restando il

rispetto delle norme in materia di igiene, di

sanità, di sicurezza, e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.”.

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Art. 47 (Integrazione alla l.r. 11/2005)

1. Dopo l’articolo 28-bis della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

“Art. 28-ter

(Interventi di riqualificazione

e rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica

ed edilizia finalizzati alla riqualificazione

complessiva degli immobili e la rigenerazione

urbana di insediamenti prevalentemente

residenziali, nonché quelli produttivi e per servizi

dismessi, volti a favorire il miglioramento della

qualità ambientale e architettonica dello spazio

insediato esistente e in modo di evitare il

consumo di nuovo suolo, sono consentiti in

deroga agli strumenti di programmazione

settoriale in materia di distanze tra attività o di

contingentamento complessivo delle stesse in

qualunque modo determinato, nonché alle

procedure di cui all’articolo 18 della l.r.

24/1999, fermo restando il rispetto delle norme in

materia di igiene, di sanità, di sicurezza e di

tutela del patrimonio storico, culturale ed

ambientale.

2. Per gli edifici destinati ad attività produttive e

servizi, al fine della riqualificazione ed il riuso,

compreso il cambio di destinazione d’uso, è

consentito, previo assenso del comune, utilizzare

aree adiacenti al lotto di pertinenza fino ad un

massimo del quindici per cento della superficie

dello stesso lotto, per l’adeguamento alle norme

igienico sanitarie, nonché per la realizzazione

delle dotazioni territoriali e funzionali minime o

di quanto previsto all’articolo 38-bis della l.r.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201332

1/2004, senza che ciò costituisca variante agli

strumenti urbanistici generali e purché non siano

interessate aree a rischio di frana o classificate

in fascia “A” a rischio idraulico dai piani

approvati ai sensi del d.lgs. 152/2006.

3. La Regione, nell’assegnazione di

finanziamenti, dà priorità agli interventi per la

riqualificazione e rigenerazione urbana ed

ambientale, per il recupero delle aree industriali

dismesse anche in attuazione dell’articolo 2,

comma 1, lettera d) della legge regionale 20

marzo 2013, n. 5 (Valorizzazione del patrimonio

di archeologia industriale), nonché per il

miglioramento della prestazione energetica degli

edifici in applicazione della direttiva europea

2010/31/UE, e per la realizzazione di quartieri ecosostenibili.”.

Art. 48 (Modificazione all’articolo 29)

1. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 11/2005, le parole: “in riferimento alle condizioni

urbanistiche ed alle situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili” sono sostituite dalle seguenti: “alle proprietà immobiliari dei suoli e

degli edifici, che si trovano in analoghe condizioni”.

Art. 49 (Modificazione all’articolo 32)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nell’ambito delle attività connesse

all’attività agricola si intendono anche le attività

di fattoria didattica e di fattoria sociale di cui

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 33

alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13

(Norme per la disciplina delle fattorie didattiche

e modificazione dell’art. 20 della legge regionale

28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e

modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997,

n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n.

8).”.

Art. 50 (Modificazione all’articolo 33)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 11/2005, dopo le parole: “all’articolo 34,

comma 2-bis,” sono inserite le seguenti: “nonché

i criteri localizzativi degli interventi di cui all’articolo 34-bis,”.

Art. 51 (Modificazioni all’articolo 34)

1. Al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 11/2005, dopo la parola: “redditività,” sono inserite le seguenti: “di tutte le produzioni agricole e attività

connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile,”. 2. Nel primo periodo del comma 8 dell’articolo 34 della l.r. 11/2005, le parole: “e nei casi di

utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche” sono soppresse.

Art. 52 (Integrazione alla l.r. 11/2005)

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 11/2005, é inserito il seguente:

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201334

“Art. 34-bis

(Realizzazione di ricoveri per cani a scopo

amatoriale, ludico e sportivo

e senza fini di lucro)

1. I proprietari di terreni agricoli o altri aventi

titolo, possono realizzare ricoveri per cani

detenuti a scopo amatoriale, ludico e sportivo e

senza fini di lucro, nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie, paesaggistiche, ambientali e

sul benessere degli animali. La realizzazione dei

manufatti non deve comportare la trasformazione

permanente del territorio ed è connotata da

caratteristiche di precarietà e provvisorietà, con

strutture semplicemente ancorate al suolo, prive

di opere fondali fisse. La superficie di tali

ricoveri, compresi gli spazi aperti recintati, non

può superare 100 metri quadrati, applicando i

requisiti e le misure minime di cui all’articolo 4

delle linee guida approvate con la deliberazione

della Giunta regionale 11 settembre 2012, n.

1073 (Linee guida vincolanti in materia di

detenzione degli animali da affezione), con la

possibilità di incrementare le stesse misure

minime in misura non superiore al doppio.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al

comma 1 è soggetta a permesso a costruire, ed è

esclusa nelle seguenti aree del territorio

regionale:

a) nelle aree soggette a vincolo di

inedificabilità assoluta in base a normative

statali, regionali o previste dallo strumento

urbanistico generale comunale;

b) nelle zone boscate;

c) nelle zone a rischio di frana e idraulico di

cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme

Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 35

Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI

Stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico

P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 10 novembre 2006, o

comunque riferibili a normative di inedificabilità

per analoghe situazioni di rischio;

d) negli ambiti sottoposti a consolidamento

abitati di cui all’articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

e) negli ambiti di riserva integrale e di

riserva generale orientata dei parchi nazionali di

cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge

quadro sulle aree protette), nonché nelle zone

“A” concernenti la riserva integrale dei parchi

regionali di cui alla legge regionale 3 marzo

1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in

materia di Aree naturali protette);

f) nelle aree vincolate ai sensi del d.lgs.

42/2004 e comunque in quelle circostanti ai beni

culturali di cui alla Parte seconda del medesimo

d.lgs.;

g) nelle aree circostanti gli edifici censiti ai

sensi dell’articolo 33, comma 5 o classificati con

le modalità previste dagli articoli 3 e 4

dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta

regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina

interventi recupero patrimonio edilizio esistente,

art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il

Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti

nell’edilizia tradizionale), come edilizia speciale,

monumentale o atipica, ordinaria tradizionale

prevalentemente integra, o comunque negli

ambiti di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r.

1/2004.

3. I manufatti sono sottoposti a permesso a

costruire e realizzati nelle aree di cui all’articolo

21, comma 1, lettera d) del r.r. 9/2008 con

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possibilità di permanenza per un periodo non

superiore a cinque anni e alla scadenza può

essere rilasciato un nuovo permesso a costruire.

Al fine di assicurare la rimozione dei medesimi e

ripristinare lo stato dei luoghi, qualora venga

meno la necessità di tali ricoveri il proprietario

sottoscrive atto d’obbligo, registrato e trascritto,

con il quale si impegna alla rimozione degli stessi.”.

Art. 53 (Modificazioni all’articolo 35)

1. Nel terzo periodo del comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, le parole: “non superiore” sono sostituite dalle seguenti: “a distanza non

superiore”. 2. Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, la parola: “entro” è sostituita dalle seguenti: “a distanza

non superiore a”. 3. Al comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, le parole: “servizi connessi” sono sostituite dalle seguenti: “attività connesse”. 4. Dopo il comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

“7-bis. La realizzazione degli interventi relativi

alle attività delle fattorie didattiche e delle

fattorie sociali di cui all’articolo 32, comma 2

bis, è consentita esclusivamente con le modalità

previste ai commi 5 e 7, per gli edifici nella

disponibilità dell’impresa agricola, ancorché già impiegate nell’attività agricola esercitata.”.

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5. Al comma 8 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, la parola: “entro” è sostituita dalle seguenti: “a

distanza non superiore a”. 6. Nel secondo periodo del comma 8-bis dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, dopo le parole: “ai fini agrituristici” sono inserite le seguenti: “,

nonché per le attività delle fattorie didattiche e

delle fattorie sociali di cui all’articolo 32, comma 2-bis,”. 7. Al comma 8-ter dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, la parola: “entro” è sostituita dalle seguenti: “a distanza non superiore a”.

Art. 54 (Modificazione all’articolo 36)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 11/2005, le parole: “e 167” sono sostituite dalle seguenti: “, 167 e 181”.

Art. 55 (Modificazioni all’articolo 37)

1. Al comma 1, dell’articolo 37 della l.r. 11/2005, le parole: “e 168” sono sostituite dalle seguenti: “, 168 e 181”. 2. Il comma 1-bis, dell’articolo 37 della l.r. 11/2005, è sostituito dal seguente:

“1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 sono

esercitate esclusivamente dai comuni in possesso

dei requisiti di cui all’articolo 146 del d.lgs.

42/2004. Fino al conseguimento dei requisiti

suddetti le funzioni di cui al comma 1 sono

esercitate dalla provincia competente per

territorio che provvede anche, per il tempo

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relativo all’esercizio delle funzioni, alla

determinazione della sanzione pecuniaria

amministrativa di cui all’articolo 167 del d.lgs.

42/2004 e all’utilizzo dei relativi proventi,

secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 2 della presente legge.”. 3. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 37 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

“1-bis.1. Il comune per la determinazione della

sanzione pecuniaria amministrativa di cui

all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 si avvale di

quanto previsto all’articolo 36, comma 2. I

proventi delle sanzioni sono incamerati dal

comune e sono inseriti in un apposito capitolo di

bilancio da utilizzare esclusivamente per gli

interventi di tutela e valorizzazione di beni culturali e ambientali.”.

Art. 56 (Modificazione all’articolo 62)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

“1-bis. Le norme regolamentari di cui al comma

1, lettera e) possono prevedere modalità di

attuazione diretta mediante titolo abilitativo

condizionato alla stipula preliminare di

convenzione o atto d’obbligo per regolare i

rapporti connessi alla realizzazione degli

interventi medesimi, nonché delle necessarie infrastrutture e opere di urbanizzazione.”.

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Art. 57 (Modificazione all’articolo 66)

1. Al comma 11 dell’articolo 66 della l.r. 11/2005, le parole: “è prorogato al 31 dicembre

2011” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogato

al 31 dicembre 2013”.

CAPO VIII INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE

22 FEBBRAIO 2005, N. 13

Art. 58 (Integrazione alla l.r. 13/2005)

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

(Fattorie sociali)

1. Si considerano fattorie sociali le attività

svolte da un’impresa agricola ad integrazione

dell’attività produttiva agricola, forestale, o

zootecnica che integra il percorso produttivo

mediante l’utilizzazione di attrezzature o risorse

prevalentemente della propria azienda, con

l’offerta di servizi educativi, assistenziali,

riabilitativi, terapeutici, formativi, occupazionali,

finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa,

rivolti a soggetti con disabilità, in condizioni di

disagio o a rischio di emarginazione sociale e

comunque a tutti i soggetti destinatari delle

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prestazioni sociali di cui all’articolo 2 della

legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26

(Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).”.

CAPO IX MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

10 LUGLIO 2008, N. 12

Art. 59 (Modificazione all’articolo 6)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), è sostituita dalla seguente:

“a) interventi di cui all’articolo 3, comma 1,

lettere a), b), c) della l.r. 1/2004 e di

ristrutturazione edilizia che non comporti

aumento della superficie utile coperta o

modifiche della sagoma e dell’area di sedime preesistenti;”.

Art. 60 (Modificazione all’articolo 7)

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 12/2008, è soppresso.

Art. 61 (Modificazioni all’articolo 10)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 12/2008, le parole: “individuate dal programma o dal

piano all’esterno dell’ARP, all’interno di quelle” sono soppresse.

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2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 12/2008, le parole: “, purché ricompresi negli stessi

programmi o piani” sono soppresse.

Art. 62 (Modificazione all’articolo 14)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 12/2008, è inserito il seguente:

“2 bis. I Comuni possono prevedere, in

alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, per

l’intero centro storico o per determinati ambiti

dello stesso, la non obbligatorietà della

previsione delle dotazioni territoriali e funzionali

relativa all’insediamento o alla trasformazione di

attività produttive compatibili o per servizi pubblici e privati.”.

CAPO X ULTERIORI MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2009, N. 13

Art. 63

(Modificazione all’articolo 26) 1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: “e la formazione” sono soppresse.

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Art. 64 (Integrazione alla l.r. 13/2009)

1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 13/2009, è inserito il seguente:

“Art. 28 bis

(Integrazione del procedimento in materia di

valutazione ambientale strategica del PTCP)

1. La provincia svolge le funzioni in materia di

autorità competente cui spetta esperire il

procedimento di Valutazione Ambientale

Strategica sul PTCP e sue varianti, mediante lo

svolgimento delle fasi di consultazione, adozione

del provvedimento di verifica di assoggettabilità

ordinaria o semplificata, espressione del parere

motivato e la relativa informazione, integrando

tali attività nei procedimenti di copianificazione,

adozione, approvazione, previsti dalla presente

legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate,

nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla

normativa statale, ad una struttura interna alla

provincia diversa dalla struttura organizzativa responsabile del procedimento del PTCP.”.

Art. 65 (Modificazione all’articolo 29)

1. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 13/2009, è sostituito dal seguente:

“4. L’adeguamento del PTCP a nuove

disposizioni normative, anche relative a piani di

settore o al PPR, aventi carattere cogente,

nonché per introdurre modifiche alla normativa

del PTCP atte a chiarire disposizioni vigenti e

volte alla correzione di meri errori materiali,

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sono adottate dalla provincia, senza la

convocazione della conferenza istituzionale di

copianificazione, e sono approvate con le

procedure di cui all’articolo 28, commi 6, 7, 8, 9,

10 e 11 con i tempi di cui ai commi 6 e 7 dello

stesso articolo 28 ridotti della metà. Le ratifiche

di accordi definitivi per l’approvazione del PRG

sono recepite ed integrate nel PTCP con le

modalità previste dall’articolo 15, commi 4, 8 e 9 della l.r. 11/2005.”.

Art. 66 (Modificazione all’articolo 36)

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 13/2009, dopo le parole: “7/2010,” sono inserite le seguenti: “nonché agli articoli 17, 20 e 21 del

medesimo regolamento limitatamente alle attività

di servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della l.r. 1/2004,”.

CAPO XI MODIFICAZIONE

ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 12

Art. 67

(Modificazione all’articolo 3) 1. Nel primo periodo del comma 4-bis dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), le

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parole: “piani regolatori comunali approvati ai

sensi della L.R. n. 31/1997 e della L.R. n. 11/2005” sono sostituite dalle seguenti: “strumenti urbanistici generali”.

CAPO XII ULTERIORI MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2011, N. 7

Art. 68

(Modificazione all’articolo 9) 1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), dopo il numero: “17,” è inserito il seguente: “18,”.

Art. 69 (Modificazioni all’articolo 14)

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 7/2011, è sostituito dal seguente:

“1. Per i proprietari che non hanno concordato la

determinazione dell’indennità di espropriazione

ai sensi dell’articolo 20 del TUE, l’autorità

espropriante chiede la determinazione

dell’indennità medesima alla Commissione

prevista dall’articolo 18 e contemporaneamente

invita il proprietario interessato, mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, a

comunicare alla Commissione stessa entro i

successivi venti giorni se intende essere ascoltato

ovvero designare un tecnico di propria fiducia.

Nel caso in cui il proprietario chiede di essere

ascoltato, la Commissione informa l’autorità

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espropriante che può partecipare alla riunione.

L’autorità espropriante può formulare

controdeduzioni entro i successivi dieci giorni

dalla seduta della Commissione. La Commissione

provvede alla determinazione dell’indennità

entro sessanta giorni che decorrono dalla data

della comunicazione da parte dell’autorità

espropriante alla Commissione stessa, attestante

l’avvenuto ricevimento della raccomandata spedita ai proprietari.”. 2. Il comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 7/2011, è sostituito dal seguente: “5. L’autorità espropriante trasmette

immediatamente l’eventuale richiesta di

contradditorio alla Commissione corredandola

con le proprie osservazioni. La Commissione

decide definitivamente sull’indennità entro

sessanta giorni dal ricevimento della richiesta

con la presenza dell’autorità espropriante medesima e del proprietario.”.

Art. 70 (Modificazioni all’articolo 15)

1. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 7/2011, è sostituito dal seguente:

“4. In caso di non condivisione della misura

dell’indennità comunicata entro il termine di cui

al comma 1, o in assenza di comunicazione da

parte del proprietario, l’autorità espropriante

chiede la determinazione dell’indennità

medesima alla Commissione prevista

dall’articolo 18 con le procedure di cui all’articolo 14.”.

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Art. 71 (Modificazione all’articolo 18)

1. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 7/2011, le parole: “, ivi comprese le modalità di

svolgimento e corrispettivo delle funzioni di relatore” sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: “Al relatore è corrisposto un

compenso calcolato sullo scaglione minimo

previsto in materia di estimo dall’articolo 13

delle tabelle contenenti la misura degli onorari

fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti

tecnici, allegate al decreto del Ministero della

giustizia, 30 maggio 2002 (Adeguamento dei

compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici,

interpreti e traduttori per le operazioni eseguite

su disposizione dell’autorità giudiziaria in

materia civile e penale) oltre il rimborso delle

spese di viaggio per missioni con le modalità,

previa autorizzazione, previste dal disciplinare

regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2011, n. 216.”.

Art. 72 (Integrazioni alla l.r. 7/2011)

1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 7/2011, sono inseriti i seguenti:

“Art. 21 bis

(Indennità aggiuntive e frutti pendenti)

1. Spetta una indennità aggiuntiva all’affittuario

che, per effetto della procedura espropriativa o

della cessione volontaria, sia costretto ad

abbandonare in tutto o in parte l’area

direttamente coltivata da almeno un anno prima

della data in cui vi è stata la dichiarazione di

pubblica utilità.

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2. L’indennità aggiuntiva è determinata ai sensi

dell’articolo 21, comma 4, ed è corrisposta a

seguito di una dichiarazione dell’interessato e di

un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi

presupposti.

3. Spettano al proprietario o all’affittuario i

frutti pendenti al momento dell’immissione in

possesso, sul terreno oggetto della procedura

espropriativa.

Art. 21 ter

(Cessione volontaria)

1. Dalla data di dichiarazione della pubblica

utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito

il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto

di stipulare con il soggetto beneficiario

dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o

della sua quota di proprietà. Nel caso di area

edificabile, il corrispettivo dell’atto di cessione è

calcolato ai sensi dell’articolo 19, con l’aumento

del dieci per cento solo in caso di interventi di

riforma economico-sociale.

2. L’accordo di cessione produce gli effetti del

decreto di esproprio e non li perde se

l’acquirente non corrisponde la somma entro il

termine concordato fermo restando la

corresponsione degli interessi nella misura del

tasso legale. Sono comunque dovute le indennità aggiuntive di cui all’articolo 21 bis.”.

Art. 73 (Modificazione all’articolo 25)

1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 7/2011 è sostituito dal seguente:

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“2. Al finanziamento degli oneri di cui

all’articolo 18, commi 5 e 7 (oneri della

commissione competente a determinare

l’indennità effettiva), stimati complessivamente in

euro 10.000,00 annui, si fa fronte con lo

stanziamento previsto annualmente nel bilancio

di previsione regionale alla UPB 02.1.005 – capitolo 560 (spese obbligatorie).”.

Art. 74 (Modificazione all’articolo 26)

1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 7/2011, dopo il numero: “41” sono inseriti i seguenti: “, 42, 45”.

CAPO XIII MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2013, N. 3

Art. 75

(Modificazioni all’articolo 6) 1. Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), le parole: “secondo

le modalità di cui alla normativa statale” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità di

cui agli articoli 5, comma 5, 7 e 8 della legge

regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la

ricostruzione delle aree colpite dalle crisi

sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive)”.

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2. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 3/2013, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Per il funzionamento dei consorzi

obbligatori di cui al comma 5 la Regione può

concedere un contributo fino ad un massimo del

due per cento dell’importo delle spese ammesse a

beneficio. La Giunta regionale, con proprio atto,

stabilisce modalità, procedure e termini per la

concessione e l’erogazione del predetto contributo.”.

Art. 76 (Modificazione all’articolo 10)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2013, è abrogato.

CAPO XIV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 77

(Norme finali e transitorie) 1. La formazione del PRG dei Comuni da parte della Provincia, ai sensi dell’articolo 26, comma 2 della l.r. 13/2009, come modificato dalla presente legge, è consentita per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, con sottoscrizione di convenzione o accordo tra la provincia e il comune interessato. 2. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi presentate al Comune e dichiarate ricevibili alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali

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territoriali), trovano applicazione le normative edilizie ed urbanistiche regionali previgenti a tale data. 3. Al fine di sostenere l’attività edilizia nell’attuale fase di crisi economica finanziaria, su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso, anche se trattasi di termini già prorogati. La disposizione di cui sopra si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, 21 giugno 2013

MARINI

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LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

– di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell’assessore Rometti, deliberazione n. 219 del 14 marzo 2013, atto consiliare n. 1172 (IX Legislatura);

– assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto

regionale, alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio”, in data 22 marzo 2013;

Proposta di legge:

– di iniziativa del consigliere Mantovani, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 20 giugno 2012, atto consiliare n. 894 (IX Legislatura);

– assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II “Attività

economiche e governo del territorio”, per competenza in sede redigente, e III “Sanità e servizi sociali”, per competenza in sede consultiva, il 21 giugno 2012;

Proposta di legge:

– di iniziativa dei consiglieri Buconi e Smacchi, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 5 luglio 2012, atto consiliare n. 912 (IX Legislatura);

– assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II “Attività

economiche e governo del territorio”, per competenza in sede redigente, e III “Sanità e servizi sociali”, per competenza in sede consultiva, il 5 luglio 2012;

***

– effettuato, da parte della II Commissione consiliare permanente, l’esame abbinato

degli atti, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del regolamento interno del Consiglio regionale, secondo il procedimento ordinario, assumendo quale testo base il testo del disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, recante il seguente titolo: “Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali”;

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– testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 22 maggio 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Chiacchieroni, atto consiliare n. 1172/BIS – 894/BIS – 912/BIS (IX Legislatura);

– esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del

14 giugno 2013, deliberazione n. 255.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 53

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1, comma 1: La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme in materia di governo del

territorio: pianificazione urbanistica comunale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 4 (in B.U.R. 15 febbraio 2006, n. 9), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 10 luglio 2008, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 25 novembre 2010, n. 23 (in S.S. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15). Il testo dell’art. 29 è il seguente:

«Art. 29 Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali. 2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei diritti edificatori in riferimento alle condizioni urbanistiche ed alle situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili. 3. [I piani attuativi e i programmi urbanistici attuano la perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare sulla base di progetti unitari ed assicurando l'equità attraverso una ripartizione dei diritti e degli oneri, indipendente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. Ai fini di cui sopra sono evidenziate le aree da cedere gratuitamente al comune per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture, nonché, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 5, le aree dove concentrare l'utilizzazione dei diritti edificatori, individuando gli edifici esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente compensare ai sensi dell'articolo 30]. 4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell'articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.».

Nota all’art. 2, comma 1, lett. a):

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Il testo degli artt. 3 e 4, comma 2, lett. e) ed f) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 3 Parte strutturale del PRG.

1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un'idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio e cioè: a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurino il rispetto della biodiversità; b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati con le modalità previste all'articolo 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26; c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle normative di settore; d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all'articolo 33, comma 5, e le eventuali relative fasce di rispetto; e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d); f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione esistenti. 2. Il PRG, parte strutturale, illustra: a) l'idea complessiva dello sviluppo socio-economico e spaziale della città e del suo territorio posta a base del PRG, evidenziando la coerenza in rapporto alle componenti strutturali di cui al comma 1 e prospettandone la realizzabilità tramite azioni sul sistema ambientale, della mobilità, nonché su quello delle dotazioni territoriali e funzionali dei servizi e delle attrezzature, nello spazio rurale e nello spazio urbano; b) il sistema delle funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di progetto quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo conto delle dotazioni, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, nonché delle indicazioni del PTCP; c) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio rurale, articolandole in riferimento alle politiche di sviluppo, ad obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e antropiche e di valorizzazione del paesaggio ed a quelli di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle situazioni di degrado; d) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio urbano articolandole in quelle di tutela e valorizzazione dell'insediamento storico, in quelle di mantenimento, miglioramento e riqualificazione dell'assetto funzionale e morfologico dell'insediamento esistente e in quelle relative a nuovi insediamenti la cui definizione urbanistica è affidata al PRG, parte operativa. 3. In particolare, il PRG, parte strutturale: a) articola, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come porzioni del territorio comunale, all'interno delle quali le componenti naturali, di tipo morfologico, idrografico e vegetazionale, e le componenti antropiche, di tipo insediativo e di uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali

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da attribuire a ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili sotto il profilo territoriale e paesaggistico; per essi indica il tipo di considerazione dei diversi paesaggi, e delle relative componenti, che occorre avere nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e dell'insediamento; b) definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a) ed eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché di valorizzazione per i beni vincolati dal D.Lgs. n. 42/2004 di cui alla stessa lettera d); c) indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a), i criteri di conservazione e valorizzazione, mantenimento o riqualificazione della città esistente, da assumere in sede di PRG, parte operativa, per la definizione della disciplina delle componenti strutturali di cui al comma 1, lettere d), e) ed f); d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG, parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso meccanismi compensativi premiali e perequativi; e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità di progetto; f) individua e disciplina, eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, antropiche e paesaggistiche relative alle azioni nello spazio rurale di cui al comma 2, lettera c); g) individua, in continuità con l'insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti di cui al comma 2, lettera d), e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica; tali criteri, relazionati in base a quanto previsto al comma 2, lettera b), riguardano l'eventuale dimensionamento e la programmazione nel tempo dell'uso insediativo delle aree agricole utilizzabili, l'assetto funzionale e morfologico da perseguire; h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio ambientale e, in particolare, indica, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante; i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell'atmosfera, eventuali verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da quest'ultimo interessato; l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiori al dieci per cento delle dimensioni da esso stabilite in materia di definizione fondiaria e di capacità insediativa di cui alla lettera g), all'interno dei quali eventuali modifiche del PRG, parte operativa, non costituiscono variante al PRG, parte strutturale; m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e programmi comunali di settore, aventi incidenza sulle componenti strutturali, con particolare riferimento a quelli relativi alla riduzione della vulnerabilità urbana; m-bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4 della L.R. n. 27/2000, gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la compensazione e la perequazione di cui agli articoli 29 e 30, nonché quelli per attivare eventuali norme sulla premialità; m-ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le modalità previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e

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gli interventi di interesse sovracomunale da attuare con le modalità perequative e compensative di cui agli articoli 29 e 30. 4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivi nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 4 Parte operativa del PRG.

Omissis. 2. In particolare il PRG, parte operativa: Omissis. e) individua e disciplina le parti dell'insediato esistente da riqualificare ed eventuali aree libere insediabili ove prevede incrementi premiali dei diritti edificatori ed eventuali ulteriori destinazioni d'uso purché compatibili, per interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da attuarsi in forma privata o mista pubblico-privata secondo le modalità di cui all'articolo 28; l'entità dell'incremento premiale dei diritti edificatori è contenuta in limiti tali che i diritti edificatori complessivi non comportino un indice di utilizzazione territoriale maggiore di 1,5 mq/mq comprese le volumetrie esistenti. A fronte di interessi pubblici da perseguire in termini di maggiori dotazioni quali-quantitative delle attrezzature e degli spazi pubblici o in termini di interventi di miglioramento della qualità ambientale, sono ammissibili eventuali incrementi premiali dei diritti edificatori che eccedano i limiti sopradetti, che possono essere esercitati anche al di fuori dell'ambito interessato, in aree individuate e cedute dal comune con priorità tra quelle da esso acquisite ai sensi del comma 5; f) individua e disciplina, all'interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come zona agricola, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g), gli ambiti per nuovi insediamenti. L'estensione e capacità insediativa degli ambiti per nuovi insediamenti è programmata nel tempo con il PRG, parte operativa, e attraverso la redazione di successive varianti, anche in relazione al piano dei servizi che ne valuta la fattibilità in relazione agli impianti delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli indici territoriali massimi, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le possibili destinazioni d'uso e le altezze massime. Il PRG, parte operativa prevede, all'interno delle stesse aree agricole gli ambiti da utilizzare con il programma urbanistico di cui all'articolo 28, le quali assumono i diritti edificatori solo al momento della loro inclusione nel programma nei limiti dallo stesso stabiliti; Omissis.».

Note all’art. 3, commi 2 e 3: Il regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7, recante “Regolamento regionale sulla

disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica

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comunale)”, è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 31 marzo 2010, n. 15. Il testo degli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 è il seguente:

«Art. 17 Insediamenti per attrezzature e servizi.

1. Sono le parti del territorio destinate a realizzare le dotazioni territoriali e funzionali necessarie a garantire i livelli di qualità urbana ed ecologico-ambientale, costituite dall’insieme dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o privati di uso pubblico o di interesse generale o collettivo, volte a soddisfare le esigenze attuali del territorio e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici generali dei comuni. 2. Sono ricomprese le aree della rete ecologica regionale finalizzate al sistema di interconnessione di habitat, degli elementi paesaggistici e delle unità territoriali di tutela ambientale, finalizzate alla salvaguardia e al mantenimento della biodiversità, di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. n. 27/2000. 3. Le caratteristiche degli interventi sono stabilite in base alle specifiche esigenze d’uso previste ed alle condizioni fisiche ed ambientali del territorio interessato. Le modalità di quantificazione e localizzazione sono quelle previste ai Titoli II e III. 4. L’approvazione di un’opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale, non comporta la verifica delle quantità minime di cui al Titolo III o previste dalle normative vigenti alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale medesimo.

Art. 18 Insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale.

1. Sono gli insediamenti urbani ed extraurbani che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le aree circostanti che ne costituiscono l’integrazione storico-ambientale e paesaggistica sottoposti o da sottoporre a tutela e valorizzazione. 2. Gli interventi sono finalizzati alla rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti, in applicazione delle disposizioni della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 e della Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 420. È consentita, nel rispetto delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli insediamenti, la realizzazione di infrastrutture ed edifici pubblici.

Art. 19

Insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale.

1. Sono gli insediamenti storici dello spazio rurale disciplinati dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della L.R. n. 11/2005, dall’articolo 29 della L.R. n. 27/2000, dall’articolo 33, comma 5 e dall’articolo 35, comma 4 della L.R. n. 11/2005, costituiti dalle strutture o da edifici puntuali e dagli spazi inedificati di carattere pertinenziale, da sottoporre a riqualificazione e rivitalizzazione nei limiti previsti dalla normativa e dalla Delib.G.R. n. 420/2007.

Art. 20 Insediamenti prevalentemente residenziali esistenti consolidati

da conservare, trasformare e completare. 1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste dal PRG e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione, da conservare e/o sottoporre a trasformazione, riqualificazione e

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completamento, perimetrati all’interno dei centri abitati ai sensi del codice della strada. 2. Gli interventi sono finalizzati alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici, delle aree e delle infrastrutture esistenti, attraverso il recupero, l’ampliamento e completamento, la equilibrata integrazione tra la residenza e le attività economiche, sociali e di servizio tra esse compatibili, tenendo conto delle esigenze di decongestionamento e di miglioramento dell’accessibilità, della mobilità, dell’assetto e della qualità urbana.

Art. 21 Nuovi insediamenti prevalentemente residenziali.

1. Sono le parti del territorio oggetto di trasformazione insediativa, sia in termini di espansione del territorio urbano, che in termini di sostituzione di parti del tessuto urbano medesimo. Gli ambiti sono caratterizzati dalla previsione di una prevalente presenza di residenza e dalla contestuale presenza di attività sociali, culturali, commerciali e artigianali e servizi tra essi compatibili. Le caratteristiche tipologiche degli interventi sono stabilite in base alle specifiche esigenze d’uso previste e alle condizioni e requisiti fisici ed ambientali del territorio interessato.

Art. 22 Insediamenti produttivi, direzionali e per servizi esistenti e di

nuova previsione. 1. Sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali, produttive e per servizio e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti produttivi turistici di tipo alberghiero, e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono comprese anche particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante, per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale le relative fasce di rispetto. 2. Gli interventi sono definiti e graduati dal PRG in relazione alle caratteristiche delle aree produttive di interesse comunale o sovracomunale ed alle funzioni delle attività insediate o da insediare. La disciplina del PRG può prevedere che l’urbanizzazione di eventuali nuovi insediamenti avviene al completamento degli ambiti nei quali le trasformazioni sono già avviate.

Art. 23 Insediamenti produttivi, direzionali e per servizi dimessi.

1. Sono le parti del territorio non destinato ad uso agricolo, totalmente o prevalentemente utilizzate a scopi produttivi industriali, commerciali o terziari, che presentano condizioni di abbandono e degrado edilizio, igienico-sanitario, ambientale e sociale, da sottoporre a recupero e riqualificazione. 2. Gli interventi sono finalizzati ad eliminare tali condizioni di abbandono e degrado, nonché ad insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle presenti, con l’obbiettivo di favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, incrementare l’efficienza d’uso dell’insediamento e ridurre il possibile consumo di nuovo suolo.».

Per il testo dell’art. 3, comma 3, lett. g) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11,

si veda la nota all’art. 2, comma 1, lett. a).

Nota all’art. 6, comma 1:

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Il testo dell’art. 30 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 30 Compensazioni.

1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell'articolo 4, comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali. 2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.».

Nota all’art. 7, comma 1:

Per il testo dell’art. 3, comma 3, lett. g), m-bis) e m-ter) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota all’art. 2, comma 1, lett. a).

Note all’art. 8, comma 2, lett. e):

La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l’attività edilizia” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 21 maggio 2008, n. 8 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 10 dicembre 2009, n. 25 (in B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), 27 gennaio 2010, n. 5 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 3 febbraio 2010, n. 6), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15) e dalla presente legge. Il testo vigente dell’art. 23, comma 5-bis, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23

Contributo di costruzione per il permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività.

Omissis. 5-bis. Il contributo di costruzione e gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti per l’attuazione del P.R.G. con modalità indiretta attraverso piani attuativi o con titolo abilitativo condizionato alla stipula di apposita convenzione o atto d’obbligo, possono essere destinati o scomputati previo assenso del comune, per il reperimento di aree pubbliche, e la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali o servizi, anche esterne all’area oggetto dell’intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all’ambito territoriale interessato dagli interventi. Il regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) può ulteriormente modulare tale possibilità.».

Per il regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7, si vedano le note all’art. 3, commi

2 e 3.

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Note all’art. 9, commi 1 e 2:

La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, recante “Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52.

Il testo vigente dell’art. 18 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18 Varianti del PRG.

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 10, purché, salvi i casi di cui ai commi 3, 3-bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all’articolo 10, comma 7. 2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà. 3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13, comma 2 e seguenti e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 15 o comunica di non doverla attivare. La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente. 3-bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano: a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 61

della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici; b) varianti alle destinazioni d’uso di zone o insediamenti, purché compatibili; c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento; d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all’autoveicolo, alle persone e le attività integrative; e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l’eliminazione di detrattori ambientali; f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico; g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate; h) varianti di cui all’articolo 67, comma 4; i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all’articolo 11, comma 2 del Reg. reg. 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”) e all’articolo 28-bis; j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del Reg. reg. n. 7/2010; k) varianti connesse all’approvazione di programmi urbanistici; k-bis) varianti ai fini di quanto previsto dall’articolo 33, commi 3 e 4. 4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2, 3 e 3-bis, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà. Le varianti al PRG, parte operativa, possono riguardare l'approvazione di progetti di opere pubbliche anche ricadenti in aree oggetto della parte strutturale del PRG, poste all'interno degli ambiti di trasformazione o degli insediamenti esistenti o previsti dal PRG, ovvero poste in diretta contiguità con essi, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera c) della l.r. 27/2000, con tempi di deposito e pubblicazione previsti ridotti della metà. 5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante. 6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5, esprime il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica. 7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 16, commi 2 e 3. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997. 9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili. 9-bis. L’approvazione di un’opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201362

previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell’apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio si applica quanto previsto all’articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

Nota all’art. 10, comma 4:

Si riporta il testo dell’art. 30 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 ottobre 2001, n. 245), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 304 (in G.U. 10 marzo 2006, n. 58) e dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U. 1 dicembre 2005, n. 280):

«Art. 30 Lottizzazione abusiva (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;

decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

articoli 107 e 109) 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la

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dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa. 5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune. [6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.] 7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8. 9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale. 10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.».

Note all’art. 11:

Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 9, commi 1 e 2.

Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota all’art. 1, comma 1.

La legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale” (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 19 novembre 2001, n. 28 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), 14 giugno 2002, n. 9 (in B.U.R. 26 giugno 2002, n. 28), 31 luglio 2002, n. 14 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 14 agosto 2002, n. 36), 18 febbraio 2004, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29

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dicembre 2011, n. 61) e 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15). Il testo dell’art. 27, comma 4 è il seguente:

«Art. 27 Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.

Omissis. 4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela del territorio ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere incrementi del 10 per cento delle previsioni edificatorie, salvo la necessità di ulteriori contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico. Omissis.».

Nota all’art. 15:

Il testo vigente dell’art. 1 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19, recante “Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo” (pubblicata nel B.U.R. 27 luglio 1994, n. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1

Finalità della legge.

1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) animale di affezione ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, o a scopo amatoriale ludico-sportivo; b) allevamento di cani e gatti per attività commerciali, la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali; c) commercio di animali di affezione, qualsiasi attività economica svolta da negozi di vendita di animali o da pensioni per animali, nonché le attività di toelettamento e di addestramento.».

Nota all’art. 16:

Per la legge regionale 19 luglio 1994, n. 19, si veda la nota all’art. 15.

Nota all’art. 17:

Il testo vigente dell’art. 30, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all’art. 9, commi 1 e 2), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 65

Norma transitoria del P.R.G.

Omissis. 3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli standard e limitatamente ai seguenti casi: a) varianti relative alla viabilità; b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi; c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale; d) varianti volte a modificare le previsioni e le perimetrazioni di zone già incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio; e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici. Omissis.».

Note all’art. 18, alinea e parte novellistica:

Il testo vigente dell’art. 65 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all’art. 11), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 65

Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie.

1. Gli edifici esistenti a destinazione residenziale, produttivi e per servizi alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. 2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica. 3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad un distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all’articolo 7, comma 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) - Criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Nei casi in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiarie non lo consentano, l’edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo del regolamento regionale 9/2008. Negli stessi casi, l'edificio può essere, altresì, traslato per una distanza non superiore a 100 metri lungo il limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la

«Art. 30

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201366

ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal d.p.r. 753/1980. 4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d'uso, all'interno delle fasce di rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.».

Il testo dell’art. 7, comma 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9,

recante “Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 novembre 2008, n. 50), è il seguente:

«Art. 7 Area di sedime – As.

Omissis. 3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2004, l'area di sedime di un edificio esistente può essere modificata sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione mantenga un punto di contatto con l'area di sedime esistente, nel rispetto dei parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove

norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 15 novembre 1980, n. 314.

Nota all’art. 19:

La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante “Testo unico regionale per le foreste” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), 24 marzo 2000, n. 27 (in S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), 15 aprile 2009, n. 9 (in B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18) e dalla presente legge. Il testo vigente dell’art. 8, comma 2, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Rinvio al regolamento.

Omissis. 2. Il regolamento prevede:

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 67

a) norme generali per la realizzazione e progettazione di interventi selvicolturali e per la redazione dei piani di taglio, dei piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali; b) modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei boschi e relative norme particolari per i boschi governati a ceduo e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica; c) norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le proprietà collettive; d) norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni saldi; e) norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, per l'esercizio di cave e miniere e per la realizzazione di discariche controllate; f) norme per l'esercizio del pascolo; g) norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di natale; g bis) norme per il trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e il loro impiego nel ciclo colturale; h) norme relative alla viabilità rurale e forestale; i) norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a rete; j) norme per i progetti speciali e di ricerca; k) ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla definizione di bosco. Omissis.».

Nota all’art. 20:

Il testo vigente dell’art. 48 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all’art. 19), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 48

Sanzioni.

1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. 3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all'elenco delle ditte di cui all'articolo 9 o all'elenco degli operatori forestali di cui all'articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all'articolo 10, comma 5, lettera a) sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio. 4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi. 5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 4, l'ente competente per territorio, previa diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del trasgressore. 6. Coloro che violano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni decara o frazione inferiore oltre alle sanzioni di cui al comma 3.

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7. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in violazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 50 (pari a L. 48.407 e L. 96.814) per ogni pianta o ceppaia. 8. Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell'art. 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860). 9. Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute nel regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle prescrizioni imposte dall'ente competente per territorio sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per: 1) ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei tagli; 2) ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti; b) da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo. 10. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni ara o frazione di ara. 11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato. 12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850). 13. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 100 (pari a L. 48.407 e L. 193.627) per ogni albero. 14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri; b) da euro 80 a euro 800 (pari a L. 154.902 e L. 1.549.016) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri; c) da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri; d) da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri; e) da euro 520 a euro 5.200 (pari a L. 1.006.860 e L. 10.068.604) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri. 14-bis. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o difformità dall'autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 520,00 (pari a lire 100.686 e lire 1.006.860),

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 69

elevata al doppio nel caso di piante con diametro, a un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri. 14-ter. Coloro che eseguono operazioni di trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00. 15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente. 16. Chiunque asporti, danneggi o commerci le specie di cui all'art. 14 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3 a euro 30 (pari a L. 5.809 e L. 58.088) per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato. 17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca delle piante. 18. Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1 dell'art. 15 o senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302). 19. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3 dell'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26 a euro 260 (pari a L. 50.343 e L. 503.430) per ciascun esemplare. 20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 (pari a lire 25.172 e lire 251.715), elevata rispettivamente a euro 130,00 e euro 1.300,00 (pari a lire 251.715 e lire 2.517.151) dal 15 giugno al 15 settembre. 21. Per le violazioni alle prescrizioni e divieti di cui al comma 3 dell'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353. 22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 386/2003.».

Nota all’art. 21:

La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 10 dicembre 2003, n. 52), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 10 luglio 2008, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51), 5 ottobre 2012, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 10 ottobre 2012, n. 44) e dalla presente legge. Il testo vigente dell’art. 20, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20

Requisiti generali dei beneficiari.

1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; b) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi; c) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alle tipologie d'intervento.».

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201370

Nota all’art. 22:

Il testo vigente dell’art. 29, comma 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota all’art. 21), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29

Requisiti soggettivi per l'assegnazione.

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre al requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), devono possedere: a) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno diciotto mesi consecutivi; b) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici; c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare; d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4. Omissis.».

Nota all’art. 23:

Il testo vigente dell’art. 31, comma 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota all’art. 21), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 31

Criteri per la formazione della graduatoria. 1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri: a) ISEE del nucleo familiare non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso; b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni o di portatori di handicap, con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento: - punti da 1 a 4; c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni, da giovani con non più di trentacinque anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5; d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione: - punti da 1 a 3; e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali: - punti da 1 a 3; f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento: - punti da 1 a 3; g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o

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provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: - punti da 1 a 5; h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando: - punti da 1 a 3. Omissis.».

Nota all’art. 24:

Il testo vigente dell’art. 34, comma 3 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota all’art. 21), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34

Assegnazioni per emergenza abitativa. Omissis. 3. Le condizioni di emergenza sono individuate dal Comune. Tra queste devono comunque essere inclusi: a) sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica; b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi; c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza; d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e al Corpo degli agenti di custodia; e) sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio - terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL; f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione. Omissis.».

Note all’art. 25, alinea e parte novellistica:

Il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 Sportello unico per l'edilizia.

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto, del titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. I comuni possono affidare allo sportello unico per l'edilizia la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia di cui alla presente legge. 2. Lo sportello unico per l'edilizia provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia e del certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla competente

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soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del D.Lgs. n. 490/1999; b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; c) alla consegna dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001; d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o concernente il certificato di agibilità; e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 10. 3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7-bis; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio. 4. Lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. 5. Lo sportello cura le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: a) i pareri di cui ai commi 3 e 4; b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898; c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; d) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24 e 151 del D.Lgs. n. 490/1999, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 490/1999; e) il parere dell’autorità competente in materia idraulica; f) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; g) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché le autorizzazioni di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, in tema di aree naturali protette. 5-bis. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una superficie utile coperta superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall’interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. I responsabili dello Sportello unico per le attività produttive e per

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 73

l’attività edilizia SUAPE, di seguito Sportello unico SUAPE, concordano con i Soprintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. 6. I comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano, entro e non oltre il 30 giugno 2005, allo sportello unico per l'edilizia anche i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. 7. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento dello sportello unico. 8. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata di sportelli unici per l'edilizia, corrisponde contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 9. I comuni, attraverso lo sportello unico, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 2, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso, anche in via telematica, a tutte le possibili informazioni utili disponibili. 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle previste dalle normative regionali che hanno rilevanza ai fini dell'attività edilizia, già assolvono ai principi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che ulteriori semplificazioni dei procedimenti si attuano con l'applicazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). 10. Il comune è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione ed alla provincia l'avvenuta costituzione dello sportello unico per l'edilizia. 10-bis. [Nei casi in cui la presente legge prevede l’acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all’articolo 17, comma 1 e all’articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti]. 10-ter. [All’istanza di titolo abilitativo è obbligatoriamente allegata copia della ricevuta di trasmissione dei documenti di cui al comma 10-bis alle amministrazioni e agli organi preposti alle verifiche. Le verifiche sono effettuate entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento e gli esiti sono comunicati all’interessato e al comune entro e non oltre lo stesso termine].».

Si riporta il testo dell’art 13 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante

“Misure urgenti per la crescita del Paese” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187):

«Art. 13

Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia

01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201374

ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria». 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94; d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 75

territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice; h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette»; 3) il comma 4 è abrogato; b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente: «Art. 9-bis.- (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati»; c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «del competente ufficio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»; d) all'articolo 20: 1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente» sono soppresse; 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni»; 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201376

realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio»; 5) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto»; e) all'articolo 23: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia»; 2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile» sono premesse le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»; 3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile» sono premesse le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,». 2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 77

Nota all’art. 26:

Il testo vigente dell’art. 6, commi 7-ter e 7-quater della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Titoli abilitativi.

Omissis. 7-ter. Nell’ambito del procedimento per l’attività edilizia, la documentazione di cui all’articolo 22-bis relativa agli scarichi sul suolo delle acque reflue domestiche, è trasmessa da parte del comune alla provincia per le attività previste all’articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). 7-quater. I progetti degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e di cui alla Parte II Capo V del D.P.R. 380/2001, sono tenuti dal committente o dal direttore dei lavori e presentati al comune ai fini dell’agibilità dell’immobile. Omissis.».

Note all’art. 27, alinea e parte novellistica:

Il testo vigente dell’art. 7, commi 2 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Attività edilizia senza titolo abilitativo. Omissis. 2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione al comune competente, da parte dell’interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell’inizio dei lavori o delle attività: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, tranne quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e); b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purchè non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile; c) la realizzazione, nel rispetto della normativa antisismica, di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili, raggiungibili dall’interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l’esclusione degli insediamenti di cui all’articolo 18 del Reg. reg. n. 7/2010 e del sottosuolo pubblico; d) gli interventi di cui all’articolo 33, comma 6; d-bis) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale. 3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201378

a) le autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore, con le modalità previste all’articolo 5, comma 10-bis; b) le necessarie certificazioni rese da tecnici abilitati a termini di legge; c) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d-bis) i dati identificativi dell’impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l’eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese, nonché la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, con la esclusione delle opere di cui al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l’attività edilizia vigenti e con l'esclusione, altresì, degli interventi relativi alla lettera d-bis), ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010, quanto alla conformità agli strumenti urbanistici approvati; d) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall’articolo 22-bis. Omissis.».

Per il testo degli artt. 22 e 23 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7, si

vedano le note all’art. 3, commi 2 e 3. Nota all’art. 28:

Il testo vigente dell’art. 8, comma 2-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1

(si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico.

Omissis. 2-bis. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l’accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 5 della L.R. n. 11/2005, nonché ai fini dell’eventuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ferma restando l’approvazione del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l’accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti. Omissis.».

Nota all’art. 29:

Il testo vigente dell’art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le

note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 79

«Art. 12 Norme regolamentari.

1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34: a) detta criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione; b) dà applicazione alle norme della presente legge in materia di contributo di costruzione; c) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici di cui all'art. 4, comma 4, lettera b); d) definisce le modalità di verifica del mancato rilascio da parte degli organi competenti del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 11, ai fini della formazione dell'elenco di cui all'articolo 39, commi 9 e 10; d-bis) detta criteri per le norme regolamentari dell'attività edilizia di cui all'art. 5-bis; d-ter) detta criteri per le norme regolamentari di igiene e sanità pubblica in materia di edilizia e urbanistica.».

Nota all’art. 30:

Il testo vigente dell’art. 22-bis, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22-bis

Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi. 1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, la compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l’ammissibilità degli scarichi sul suolo delle acque reflue domestiche in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto di garantire l’ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti. Omissis.».

Nota all’art. 31:

Per il testo dell’art. 23, comma 5-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e).

Note all’art. 32, alinea e parte novellistica:

Il testo vigente dell’art. 24 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come modificato ed integrato dalla presente legge,

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201380

è il seguente:

«Art. 24 Oneri di urbanizzazione.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività o con le modalità previste all'articolo 17, comma 12. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, nonché del contributo sul costo di costruzione di cui all’articolo 25, l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi, previo assenso del comune, a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, allegando idonea progettazione esecutiva di dette opere, secondo le quantità, modalità e garanzie stabilite dal comune, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree e/o delle opere realizzate. 2. È facoltà del comune prevedere, nel rispetto delle normative regionali, che le opere di urbanizzazione di cui al comma 1 siano destinate a uso pubblico in alternativa alla loro cessione, regolandone con apposita convenzione o atto d'obbligo, le modalità di realizzazione, di gestione e manutenzione a carico del proprietario. 3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione d'uso, di ristrutturazione urbanistica, nonché in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento: a) della superficie utile degli edifici; b) delle unità immobiliari; c) dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale. 4. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati di norma alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture, all'acquisizione di aree, alla realizzazione di attrezzature e alle dotazioni ecologiche e ambientali, nonché alla manutenzione del patrimonio comunale ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile. 5. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita dal comune in base ai criteri che la Regione definisce anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative. 6. Almeno ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono relativi alle opere di urbanizzazione che sono definite con il regolamento regionale di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis). 8. [Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1° agosto 2003, n. 206. Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate]. 9. I provvedimenti comunali adottati ai sensi del comma 5 sono trasmessi alla Regione che provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione, attraverso il Sistema informativo territoriale (SITER), e ne rende possibile la consultazione mediante strumenti informatici e telematici.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 81

9-bis. Le dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti o attività, di cui agli articoli 12 e 13 del r.r. 7/2010, per parcheggi pubblici, ferme restando le ipotesi di monetizzazione previste dal medesimo regolamento, possono essere sostituite, previo assenso del comune, con la cessione di aree o con la realizzazione di altre opere di urbanizzazione.».

Il testo degli artt. 12 e 13 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (si vedano

le note all’art. 3, commi 2 e 3), è il seguente:

«Art. 12 Dotazioni territoriali e funzionali minime al servizio di

insediamenti direzionali, per servizi, produttivi e turistici.

1. Le quantità minime di aree per dotazioni al servizio di insediamenti direzionali, per servizi e per la ristorazione, sono stabilite in settanta metri quadrati di spazio per parcheggio, ed in trenta metri quadrati per verde, ogni cento metri quadrati di superficie utile coperta adibita alle attività. 2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali e artigianali sono stabilite in misura non inferiore al dieci per cento dell’intera superficie territoriale o fondiaria della zona destinata a tali insediamenti per aree a parcheggio e, in misura non inferiore al cinque per cento della stessa superficie per aree a verde. 3. La quantità minima di spazi al servizio di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con esclusione di quelle a carattere non imprenditoriale e agrituristiche, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi per verde è, rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di quattro metri quadrati per ogni trenta metri quadrati di superficie utile coperta totale destinata all’attività. Nelle strutture ricettive di cui sopra le dotazioni territoriali per le attività complementari quali bar, ristorante, piccoli spazi commerciali, spazi congressuali e similari, sono quantificate riducendo del cinquanta per cento le quantità di cui al comma 1. 4. Al servizio di strutture ricettive all’aria aperta, quali villaggi turistici, campeggi e camping village, oltre alle aree private necessarie per il soddisfacimento dei requisiti obbligatori ai fini della classificazione, è stabilita una quantità minima di spazi per parcheggi pubblici, non inferiore all’otto per cento dell’intera superficie territoriale dell’insediamento. 5. Salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 2, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sistemate e urbanizzate, sono cedute al comune. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, sono di immediata applicazione sia in caso di intervento diretto che per la redazione di piani attuativi di strumenti urbanistici generali. 7. Gli insediamenti di cui al presente articolo prevedono spazi per parcheggi pertinenziali privati pari a 1 mq. ogni 3 mq. di superficie utile coperta esclusa quella relativa a magazzini, depositi e altri locali non accessibili all’utenza.

Art. 13 Dotazioni territoriali e funzionali minime obbligatorie per gli

insediamenti commerciali.

1. Le dotazioni territoriali e funzionali minime al servizio degli insediamenti commerciali è stabilita in cento metri quadrati ogni cento metri quadrati di superficie utile coperta. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale utile coperta è compresa tra metri quadrati seicento e metri quadrati quattromilacinquecento e del cento per cento per insediamenti la cui superficie totale utile coperta è superiore a metri quadrati quattromilacinquecento. La dotazione minima di cui sopra è destinata a parcheggio in misura non inferiore all’ottanta per cento, in relazione alla ubicazione e alla tipologia di vendita.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201382

2. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita è superiore a metri quadrati cinquemilacinquecento deve essere comunque prevista la dotazione minima, di un posto auto ogni sei metri quadrati di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare, e di un posto auto ogni undici metri quadrati di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare. 3. Le attività commerciali all’ingrosso che svolgono anche commercio al dettaglio sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione di aree ed immobili per dotazioni territoriali e funzionali minime di cui al presente articolo. 4. Il PRG può individuare i casi e le circostanze in cui, ai fini del rispetto delle quantità minime di cui ai commi 1, 2 e 3, sono computabili anche le aree private da sistemare ed urbanizzare per adibire ad uso pubblico sulla base di convenzione o atto d’obbligo registrati e trascritti. Salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 2, è facoltà del comune richiedere la cessione gratuita di tutte o parte di tali aree sistemate e urbanizzate. 5. I comuni, con gli strumenti urbanistici o con il Piano comunale dei servizi, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati negli ambiti o zone degli insediamenti esistenti che rivestono interesse storico, artistico, testimoniale e paesaggistico, la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime di cui al comma 1. 6. Ai fini del calcolo della superficie utile coperta di cui al comma 1, le superfici effettivamente utilizzate per magazzini e depositi non accessibili all’utenza e non adibite a mostre o esposizioni di prodotti, sono considerate nella percentuale del trenta per cento. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono di immediata applicazione sia in caso di intervento diretto che per la redazione di piani attuativi di strumenti urbanistici generali. 8. Gli insediamenti di cui al presente articolo prevedono spazi per parcheggi pertinenziali privati pari a 1 mq. ogni 3 mq. di superficie utile coperta, esclusa quella relativa a magazzini, depositi e altri locali non accessibili all’utenza.».

Nota all’art. 33:

Il testo vigente dell’art. 25, commi 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 25

Costo di costruzione.

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento al costo massimo ammissibile per l'edilizia residenziale pubblica, definito dalla stessa Regione. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadro di superficie utile coperta da realizzare che i comuni applicano per il calcolo del contributo sul costo di costruzione, non può risultare comunque inferiore al trenta per cento del costo massimo ammissibile di cui sopra. 2. Il comune, sulla base dei criteri regionali di cui al comma 1, può identificare classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia residenziale pubblica, per le quali sono determinate maggiorazioni di detto costo di costruzione in misura non superiore al venti per cento. Omissis.».

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Nota all’art. 34:

Il testo vigente dell’art. 29, commi 2 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29

Certificato di agibilità.

Omissis. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numeri 1) e 5); b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica; c) modifica delle destinazioni d'uso. 3. Per gli interventi non compresi al comma 2 anche sottoposti alla comunicazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), c) e d), tiene luogo del certificato di agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata allo sportello unico entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del D.P.R. n. 380/2001. Omissis.».

Nota all’art. 35:

Il testo vigente dell’art. 30, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.

Omissis. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata secondo quanto indicato nella documentazione di cui al comma 1 e, nel caso siano stati rilasciati, nel parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Omissis.».

Note all’art. 36, alinea e parte novellistica:

Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e).

Si riporta il testo dell’art. 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100), come modificato ed integrato dai decreti legislativi 31 luglio 2007, n. 113

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(in S.O. alla G.U. 31 luglio 2007, n. 176) e 11 settembre 2008, n. 152 (in S.O. alla G.U. 2 ottobre 2008, n. 231):

«Art. 141.

Collaudo dei lavori pubblici (art. 28, legge n. 109/1994) 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. 5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali. 7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessità; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento. 8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce

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presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.».

Si riporta il testo dell’art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre

2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 10 dicembre 2010, n. 288):

«Art. 215

Oggetto del collaudo (art. 187, D.P.R. n. 554/1999) 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante. 3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. 4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, è obbligatorio nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice; b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236; c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria; d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice; e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.».

Nota all’art. 37:

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Il testo vigente dell’art. 34 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34

Uso dei vani degli edifici esistenti. 1. Negli edifici esistenti o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009, destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi sono consentiti interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani, sostanzialmente corrispondenti, posti al piano sottotetto e terreno nel rispetto delle seguenti condizioni minime: a) gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o risultare in costruzione, purché, alla stessa data, siano completate le opere relative alle parti strutturali; b) in caso di vani con coperture inclinate, l'altezza massima interna deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l'altezza minima interna non inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con coperture in piano, l'altezza interna non inferiore a metri lineari 2,20, al netto delle necessarie strutture atte all'isolamento termico dei locali; c) tutti i vani interessati dall'intervento debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici inferiori, debbono avere un ricambio d'aria favorito dall'impiego di appositi impianti di ventilazione meccanizzata e un'adeguata illuminazione artificiale; d) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per l'isolamento e la ventilazione delle pareti interrate e dei pavimenti; e) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'edificio. 2. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati su specifico parere della ASL che comunque accerti l'idoneità dei vani alla destinazione prevista, compresi i servizi igienici. 3. Ai fini del contributo di costruzione gli interventi di cui al presente capo sono equiparati alla ristrutturazione edilizia. 4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975 gli interventi di recupero, con o senza cambiamento d'uso, sono consentiti in deroga ai rapporti tra la superficie di pavimento e le superfici finestrate, fermo restante quanto previsto al comma 1, lettera c) o comma 2. 5. I comuni hanno facoltà di disporre l'esclusione di parte del territorio dall'applicazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di introdurre particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri tipologici e architettonici degli edifici. 5-bis. Ai fini del calcolo della superficie utile coperta di ogni piano dell'edificio non sono conteggiate le superfici di cavedi o chiostrine interne al perimetro del fabbricato.».

Nota all’art. 38:

Il testo vigente dell’art. 45 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 45

Atti di indirizzo e coordinamento. 1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto

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indicato all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a: a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi; b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1 e all’articolo 21, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all’articolo 7 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste dalla presente legge; d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all'articolo 10; e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui all'articolo 39; f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e); g) individuare per le zone produttive di tipo D, e le zone di tipo E, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse; h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 22, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, ai fini della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia; h-bis) definire sistemi informativi e servizi on line per la presentazione con modalità telematiche delle istanze relative ai titoli abilitativi, ai piani attuativi, ed alle comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere, comprese le modalità di gestione informatizzata delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti per assicurare quanto previsto alla lettera h). 2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a quanto indicato agli articoli 12, 43 e al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'effettiva applicazione e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione. 2-bis. La Regione può stabilire termini diversi da quello indicato al comma 2 per la obbligatorietà dell'applicazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 12, anche per parti delle stesse. 3. La Regione per la predisposizione e l'applicazione degli atti di cui al comma 1 promuove studi, ricerche e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, anche in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici competenti, nonché con gli ordini e collegi professionali.».

Nota all’art. 39:

Il testo vigente dell’art. 47 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 47

Norma finale. 1. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province. 1-bis. Gli enti locali nelle proprie normativa non possono introdurre procedure edilizie ed urbanistiche con tempi,

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modalità, condizioni e principi diversi o aggiuntivi rispetto a quelle previste dalle normative regionali.».

Note all’art. 40, alinea e parte novellistica:

Il testo vigente dell’art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 Situazioni insediative e dotazioni

territoriali e funzionali minime.

1. La Regione, con le norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettere b) e c), in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o per nuovi insediamenti, definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità urbanistica. 2. Le diverse situazioni insediative di cui al comma 1 sono individuate e classificate tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da applicare, anche in riferimento ai limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti tra insediamenti residenziali, produttivi e per servizi. 2-bis. Negli insediamenti produttivi esistenti o di nuova previsione definiti dagli strumenti urbanistici generali comunali anche in base alle norme regolamentari di cui al comma 1, sono consentite tutte le destinazioni d'uso per attività di tipo produttivo, nonché per attività per servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).».

Il testo dell’art. 3, comma 1, lett. g-quater) della legge regionale 18 febbraio 2004, n.

1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), è il seguente:

«Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono per: Omissis. g-quater) “attività di servizi” si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali. Omissis.».

Nota all’art. 41:

Il testo vigente dell’art. 16, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16 Approvazione della parte strutturale del PRG.

Omissis. 2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato in formato numerico georeferenziato sono

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trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione consiliare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il S.I.TER rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici e implementa la propria banca dati. Gli stessi atti ed elaborati sono trasmessi anche alla provincia. Omissis.».

Note all’art. 42, alinea e parte novellistica:

Per il testo vigente dell’art. 18 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all’art. 9, commi 1 e 2.

Il testo dell’art. 30, comma 5, lett. c) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all’art. 11), è il seguente:

«Art. 30 Compiti degli enti locali.

Omissis. 5. I comuni individuano e disciplinano le macroaree e gli ambiti urbani e periurbani di interesse comunale di cui all'articolo 2 delle legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, acquisendo come direttive di riferimento quanto previsto al comma 2 dell'articolo 27 e, in particolare, sulla base dei seguenti ulteriori criteri: Omissis. c) contiguità ad ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione; Omissis.».

Nota all’art. 43:

Il testo vigente dell’art. 19 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19 Assistenza per la formazione del PRG.

1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l'operatività del PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A tal fine la Regione organizza corsi di aggiornamento professionale, con il supporto delle università, degli ordini e collegi professionali e degli organismi scientifici operanti in materia urbanistica. La cartografia è fornita dalla Regione, attraverso il S.I.TER., in formato numerico georeferenziato, ed il comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli elaborati del PRG aggiornati, come previsto agli articoli 16, comma 2, 17, comma 3, 18, comma 7 e 63, comma 1, sempre con la stessa modalità. 1-bis. La Regione e le province non possono comunque redigere gli strumenti urbanistici dei comuni.».

Nota all’art. 44:

Il testo vigente dell’art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

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«Art. 22 Piano attuativo di iniziativa privata e mista.

1. Il piano attuativo di iniziativa privata o mista riguarda: a) l'utilizzazione di aree a scopo edilizio; b) gli interventi di recupero; c) gli interventi concernenti le attività estrattive; d) gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i); e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa. 2. I piani di cui al comma 1 promossi da soggetti misti, pubblici e privati, producono gli effetti di cui all'articolo 21. 3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita a un comparto che costituisca un'entità funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari. Il piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l'eventuale recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali. 3-bis. Nel caso in cui la maggioranza del cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, non intenda presentare una proposta di piano attuativo, i restanti proprietari, che rappresentano almeno il trentacinque per cento, possono presentare al comune una specifica proposta di attuazione e chiedere che quest'ultimo provveda con le modalità di cui al comma 3, previo invito a partecipare all'attuazione delle previsioni del PRG. 4. Nei casi previsti al comma 3 e 3-bis, qualora i proprietari proponenti rappresentino almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree si procede per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione dei piani attuativi con le modalità previste all'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.».

Nota all’art. 45:

Il testo vigente dell’art. 23, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23 Piano attuativo.

Omissis. 2. Il piano attuativo contiene: a) l'analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi del territorio interessato; a-bis) la dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità alle normative urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di sostenibilità ambientale, vigenti; b) la definizione degli interventi consentiti, delle loro caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione.

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Omissis.».

Note all’art. 46, alinea e parte novellistica:

Il testo vigente dell’art. 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28 Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.

1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture. 2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all'articolo 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative. 3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l'adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all'articolo 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG. 4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obbiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione. 5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico. 6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed integrate attraverso le opportune forme di concertazione con i proponenti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva CE 18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31. 7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21

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dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi. 7-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione. 7-ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento dell'incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali minime, l'esecutore di tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Tale condizione deve essere prevista nell'apposita convenzione o atto d'obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi. 7-quater. In attuazione, dell’articolo 5 comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, il Consiglio comunale può individuare, con propria deliberazione, le aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, i detrattori ambientali, nonché gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, su cui promuovere o agevolare programmi di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche per migliorare l’efficienza energetica e sviluppare l’impiego di fonti rinnovabili. La deliberazione del Consiglio comunale fissa gli obiettivi di interesse pubblico da perseguire con gli interventi di riqualificazione promossi da soggetti privati e stabilisce, al di fuori dei centri storici, la superficie utile coperta aggiuntiva che può essere riconosciuta come misura premiale entro i limiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e). 8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla L.R. n. 13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione. 9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997, può essere integrato con le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), con atto del consiglio comunale. 9-bis. Gli interventi promossi da soggetti privati sono attuati mediante il programma urbanistico di cui al comma 7bis e, qualora comporti variante allo strumento urbanistico, lo stesso è approvato in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui all’articolo 27, comma 4 della L.R. n. 27/2000 e dell’articolo 67 comma 3, della L.R. n. 11/2005 con le modalità di cui all’articolo 15 della stessa L.R. n. 11/2005 e nel rispetto degli articoli 25 comma 2, 27 commi 1, 2 e 6, 29 e 30, commi 4 e 5 della L.R. n. 27/2000, in continuità con le aree urbane esistenti. Per gli interventi di cui sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all'articolo 3, comma 4-bis della L.R. n. 12/2010. 9-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 9-bis riguardino destinazioni diverse dalla residenza, queste sono consentite, in base alle previsioni del programma urbanistico, in deroga alle procedure di cui all'articolo 18 della I.r. 24/1999 e agli strumenti di programmazione settoriale in materia di distanze tra attività o di contingentamento complessivo delle stesse, in qualunque modo determinato, fermo restando il rispetto delle norme in

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materia di igiene, di sanità, di sicurezza, e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.».

Il testo dell’art. 18 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante “Disposizioni

in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 11 agosto 1999, n. 44), come modificato dalle leggi regionali 7 dicembre 2005, n. 26 (in S.O. al B.U.R. 14 dicembre 2005, n. 52) e 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), è il seguente:

«Art. 18 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi

strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3.

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall’interessato al Comune territorialmente competente mediante lo Sportello unico per le attività produttive. Alla domanda è allegato il progetto urbanistico preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d’uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione. 2. Il Comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l’interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro cinque giorni dalla regolarizzazione alla Regione. 3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l’interessato abbia provveduto a quanto richiesto la domanda è archiviata. 4. La domanda è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dal Comune competente a cui partecipano un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune. 5. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall’invio alla Regione della documentazione di cui al comma 2, il Comune, previa intesa con la Provincia e con la Regione, la quale tiene conto di eventuali domande concorrenti ai sensi dell’articolo 14, indice, presso la propria sede, la Conferenza di servizi, che deve concludersi non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di indizione. 6. Della data di indizione della Conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell’ordine del giorno a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza. 7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, sono invitati a partecipare a titolo consultivo, ai sensi dell’articolo 5-quater, rappresentanti dei comuni facenti parti del bacino di utenza, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante. 8. La Conferenza di servizi tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale come declinati dall’atto di programmazione di cui all’articolo 5-bis, comma 1. 9. La Conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l’impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell’iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza anche in base ad un analitico studio progettuale di sviluppo e di

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incidenza, redatto dal proponente, i cui contenuti costituiscono elemento qualificante della valutazione. 10. La Conferenza di servizi, nel caso di domande concorrenti previste per lo stesso bacino di utenza, tiene conto, per la determinazione conclusiva di cui al comma 11, dei criteri previsti allo stesso articolo 14. 11. La Conferenza di servizi adotta la determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 8 e 9. 12. Il Comune procedente, nel caso di determinazione positiva della Conferenza, provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi sessanta giorni dalla adozione della determinazione positiva, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell’autorizzazione. 13. La determinazione positiva della Conferenza di servizi è comunque subordinata all’assenso del rappresentante della Regione nel caso di grandi strutture di vendita e del rappresentante del Comune nel caso di medie strutture superiori di tipologia M3. 14. Alle grandi strutture di vendita e alle medie superiori di tipologia M3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relative alla verifica di assoggettabilità. 15. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale, i relativi accertamenti e valutazioni tecniche sono acquisite dalla Conferenza di cui al comma 4.».

Note all’art. 47, alinea e parte novellistica:

Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota all’art. 1, comma 1.

Per il testo dell’art. 18 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, si vedano le note all’art. 44, alinea e parte novellistica.

Il testo dell’art. 38-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note

all’art. 8, comma 2, lett. e), è il seguente:

«Art. 38-bis Impianti al servizio delle attività produttive.

1. Le superfici strettamente necessarie dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici, nonché di quelli per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui o dei residui delle lavorazioni, finalizzate al miglioramento dei processi produttivi ed al rispetto delle norme in materia ambientale, strettamente connessi ed indispensabili alle attività produttive, comprese quelle agricole, non si computano nella superficie utile coperta.».

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, è

pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88. Il testo dell’art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale 20 marzo 2013, n. 5,

recante “Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale” (pubblicata nel B.U.R. 27 marzo 2013, n. 16), è il seguente:

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Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, favorisce e sostiene attività volte alla valorizzazione dei beni del patrimonio di archeologia industriale nel rispetto del D.Lgs. 42/2004. Le attività possono consistere, tra l'altro, nelle iniziative di seguito elencate: Omissis. d) iniziative volte alla riqualificazione e/o al riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela; e) iniziative dirette alla realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici; Omissis.».

La direttiva europea del 19 maggio 2010, n. 2010/31/UE, recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)”, è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153.

Nota all’art. 48: Il testo vigente dell’art. 29, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si

veda la nota all’art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29 Perequazione urbanistica.

Omissis. 2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei diritti edificatori alle proprietà immobiliari dei suoli e degli edifici, che si trovano in analoghe condizioni. Omissis.».

Note all’art. 49, alinea e parte novellistica: Il testo vigente dell’art. 32 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la

nota all’art. 1, comma 1), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32 Finalità e definizioni.

1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali. 2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni: a) impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse; c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché sia stato rilasciato il

«Articolo 2

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201396

titolo abilitativo e siano iniziati i lavori alla data del 13 novembre 1997; d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato; e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici residenziali ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta. Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione temporanea, da parte dell’impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l’alimentazione degli animali. Non costituiscono altresì superficie utile coperta le opere pertinenziali realizzate fuori terra per le attività agrituristiche di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c), numero 9 del Reg. reg. n. 9/2008; f) singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre; g) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio; h) piano aziendale convenzionato di cui all’articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d’obbligo; i) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un progetto per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale. 2-bis. Nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola si intendono anche le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).».

La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13, recante “Norme per la disciplina delle

fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 97

legge regionale 26 maggio 2004, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12. Nota all’art. 50: Il testo vigente dell’art. 33 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la

nota all’art. 1, comma 1), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 33 Disposizioni di carattere generale

e competenze dei comuni.

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale. 2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'articolo 20, comma 3, della L.R. n. 27/2000. 3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano: a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all’articolo 34, comma 2-bis, nonché i criteri localizzativi degli interventi di cui all’articolo 34-bis, ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la in edificabilità di determinati ambiti territoriali; b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2. 4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'articolo 34, anche tenendo conto del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità. 5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 18, commi 3 e 8 e all'articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000. 6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d'area di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i).».

Note all’art. 51, alinea e parte novellistica: Il testo vigente dell’art. 34, commi 5 e 8 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11

(si veda la nota all’art. 1, comma 1), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 201398

«Art. 34 Realizzazione di nuovi edifici.

Omissis. 5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività di tutte le produzioni agricole e attività connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale. Omissis. 8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4, è costituito un vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità. Omissis.».

Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile.

«2135.

Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

Note all’art. 52, alinea e parte novellistica: Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota all’art. 1, comma 1.

La deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 1073, recante “Linee

guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione”, è pubblicata nel S.O. n. 4 al B.U.R. 10 ottobre 2012, n. 44.

Si riporta il testo degli artt. 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del

Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2006 (pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2007, n. 33):

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 99

Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R4

1 Il P.A.I. individua nell’elaborato “Atlante delle situazioni di rischio da frana” le situazioni di rischio ove si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3. 2 Nelle zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, identificate come R4, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, e ferme restando le limitazioni poste in essere dall’autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente: AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE; a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione prevedendo la possibilità di delocalizzare edifici e previsioni urbanistiche secondo quanto previsto all’art.4 comma 2; b) gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, comportanti anche la modifica di destinazione d’uso ma senza aumento del carico urbanistico; c) gli interventi di consolidamento volti alla riduzione del livello di rischio e di pericolosità; d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio; e) gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie; f) le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti il livello di rischio; g) gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati. 3 Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell’autorità competente.

Art. 15. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle

situazioni di rischio R3

1 Nelle zone individuate a rischio elevato per fenomeni franosi, identificate come R3 nell'elaborato "Atlante delle situazioni a rischio di frana" fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 2 e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'Autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammesse esclusivamente: a) tutti gli interventi consentiti nelle zone a rischio molto elevato di cui all'art. 14, commi 2 e 3; b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, finalizzati all’adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi;

«Art. 14.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013100

c) l’installazione di manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti;

Art. 28 - La fascia A

1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l’obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del fiume. 2 Nella fascia A sono ammessi esclusivamente: a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione; b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d’uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; tali interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena previo parere dell’autorità idraulica competente; c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento; d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume; e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all’interno dell’area di pertinenza della stessa opera pubblica. E’ consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all’aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile e sono subordinati all’autorizzazione dell’autorità idraulica competente; f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e) e previo parere dell’autorità idraulica competente; g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 101

dell'attuale livello di rischio e previo parere dell’autorità idraulica competente; h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio; i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica; l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell’allegato “Linee guida per l’individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell’officiosità idraulica della rete idrografica”; n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio; o) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall’art. 33; p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall’articolo 34; q) gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena. 3 E' richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall’autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma 2.

Art. 31. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle zone

definite a rischio per fenomeni idraulici R4

1 Valgono le limitazioni già elencate all’art. 28 per la fascia A.».

Si riporta il testo dell’art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380 (si veda la nota all’art. 10, comma 4):

«Art. 61 Abitati da consolidare (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2 Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.».

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette”, è

pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 dicembre 1991, n. 292. La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell'ambiente e nuove norme

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in materia di Aree naturali protette”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45), è stato modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2004, n. 302), dal decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 (in G.U. 27 aprile 2005, n. 96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (in G.U. 25 giugno 2005, n. 146), dal decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1 luglio 2005, n. 151), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22 agosto 2005, n. 194), dal decreto legge 17 agosto 2005, n. 164 (in G.U. 18 agosto 2005, n. 191), non convertito in legge (comunicato 18 ottobre 2005, in G.U. 18 ottobre 2005, n. 243), dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), dal decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla G.U. 27 febbraio 2010, n. 48), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82) e dalla legge 14 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 30 gennaio 2013, n. 25).

Per il testo dell’art. 33, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota all’art. 50.

La deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, recante “Disciplina

interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, c. 1, lett. b) L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 aprile 2007, n. 18.

Il testo dell’art. 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano

le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), è il seguente:

«Art. 4 Commissione comunale per la qualità architettonica e il

paesaggio. Omissis. 2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere esclusivamente per gli interventi che interessano: a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27; b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 27/2000; c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, le architetture religiose e militari, l'edificato civile di particolare

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rilievo architettonico e paesistico indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000; d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole, compresi quelli censiti dai comuni, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), nonché ai sensi dell’articolo 33, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale. Omissis.».

Il testo dell’art. 21, comma 1, lett. d) del regolamento regionale 3 novembre 2008, n.

9 (si vedano le note all’art. 18, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 21 Opere Pertinenziali – Op.

1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati: Omissis. d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno; Omissis.».

Note all’art. 53, alinea e parte novellistica: Il testo vigente dell’art. 35 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la

nota all’art. 1, comma 1), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 35

Interventi relativi agli edifici esistenti. 1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente. 2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente. 3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 5. 4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati

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dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e a distanza non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo. 4-bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli articoli 18, commi 3, 3-bis e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelle commerciali. 5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, ancorché utilizzati per uso diverso dall’attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l’edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, ove prevista dal PRG. L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all'articolo 27, comma 6, della L.R. n. 27/2000 o comunque in allontanamento. 6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale. 7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per attività connesse all'attività agricola. 7-bis. La realizzazione degli interventi relativi alle attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 32, comma 2 bis, è consentita esclusivamente con le modalità previste ai commi 5 e 7, per gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ancorché già impiegate nell'attività agricola esercitata. 8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall’attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri da questi o dal relativo ampliamento e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di

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frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio. 8-bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d’uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare, nonché per le attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all’articolo 32, comma 2-bis, gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti. 8-ter. Il comune, al fine di favorire l’accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d’uso degli edifici rurali di cui al comma 8, a distanza non superiore a cinquanta metri dall’edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 (mille) e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell’edificio oggetto di trasferimento. 8-quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 5, 8 e 8-bis, è consentito il trasferimento della destinazione d’uso dall’edificio residenziale all’edificio rurale non adibito a residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte. 9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati a permesso di costruire con atto d’obbligo per regolare i rapporti connessi all’intervento. 10. Il progetto relativo al titolo abilitativo di cui al comma 9 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il progetto dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione. 11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.».

Per il testo dell’art. 32, comma 2-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si

vedano le note all’art. 49, alinea e parte novellistica. Nota all’art. 54: Il testo vigente dell’art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la

nota all’art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

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«Art. 36 Funzioni conferite alle province.

1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti: a) l'adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, secondo periodo del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo; b) [l'emissione del parere vincolante preliminare all'approvazione dei piani attuativi comunali, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004]; c) le funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159, 167 e 181 del D.Lgs n. 42/2004 attinenti le opere della provincia e gli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta Kv, purché integralmente ricadenti nel territorio provinciale e con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. 2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, la provincia può avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 26 settembre 1997 del Ministero per i beni culturali e ambientali e di organi tecnici statali, regionali e provinciali. I proventi delle sanzioni, limitatamente alle funzioni conferite ai sensi del comma 1, sono incamerati dalla provincia competente e sono inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al comma 1, lettera c) e comma 2, verifica la compatibilità degli interventi proposti ed accerta: a) la congruità dell'intervento con i valori riconosciuti dal vincolo; b) la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nella pianificazione paesistica. 4. La provincia invia semestralmente alla Regione una relazione informativa sull'esercizio delle funzioni e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.».

Note all’art. 55, alinea e parte novellistica: Il testo vigente dell’art. 37 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la

nota all’art. 1, comma 1), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 37

Funzioni conferite ai comuni.

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministratiative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167, 168 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004. 1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla provincia competente per territorio che provvede anche, per il tempo relativo all'esercizio delle funzioni, alla determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e all'utilizzo dei relativi proventi, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 della presente legge. 1-bis.1. Il comune per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004 si avvale di quanto previsto all'articolo 36, comma 2. I

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 107

proventi delle sanzioni sono incamerati dal comune e sono inseriti in un apposito capitolo di bilancio da utilizzare esclusivamente per gli interventi di tutela e valorizzazione di beni culturali e ambientali. 1-ter. La Giunta regionale individua con deliberazione i comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis. 2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle relative agli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Sono escluse le opere di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché sono escluse le opere della Regione e della provincia e quelle relative a infrastrutture viarie regionali, sia stradali che ferroviarie. 3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l'emissione del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia idraulica ed idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e dall'articolo 4, comma 4, lettera c) della L.R. n. 1/2004.».

Si riporta il testo degli artt. 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(si vedano le note all’art. 52, alinea e parte novellistica):

«Articolo 146 Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013108

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità. 9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa

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inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente. 11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. 12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’ articolo 134. [15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.] 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità

pecuniaria 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. 4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013110

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. 6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.».

Per il testo dell’art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota

all’art. 54. Nota all’art. 56: Il testo vigente dell’art. 62 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la

nota all’art. 1, comma 1), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 62 Norme regolamentari e atti di indirizzo.

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari attuative della presente legge, con riferimento: a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, contenente l'individuazione dei comuni che devono provvedere all'approvazione del piano stesso, ai sensi dell'articolo 5; b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti, di cui all'articolo 6; c) alle situazioni insediative di cui all'articolo 6, per le quali sono definiti parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d'uso ammesse;

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d) alla disciplina delle modalità dell'esercizio del potere sostitutivo regionale, di cui all'articolo 65, commi 1 e 2; e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano attuativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2; f) agli elaborati del PRG; g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione, di cui all'art. 26, commi 3 e 7, per regolare i rapporti connessi alla sua attuazione; h) alle produzioni di cui all'articolo 34, comma 5. 1-bis. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera e) possono prevedere modalità di attuazione diretta mediante titolo abilitativo condizionato alla stipula preliminare di convenzione o atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi medesimi, nonché delle necessarie infrastrutture e opere di urbanizzazione. 2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge adotta atti di indirizzo volti: a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle modalità e degli elementi integrativi di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico-ambientale e del documento di valutazione, di cui all'articolo 8; b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale; c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all'art. 28, comma 7; d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell'articolo 34; e) all'individuazione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie utile coperta di cui all'articolo 34, comma 2. 3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano agli strumenti urbanistici generali. 4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2, sono emanate entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione operano le corrispondenti normative vigenti.».

Nota all’art. 57: Il testo vigente dell’art. 66, comma 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11

(si veda la nota all’art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 66

Recupero urbanistico-edilizio.

Omissis. 11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2013, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 e comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero. Omissis.».

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Note all’art. 58: Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13, si vedano le note all’art. 49, alinea e

parte novellistica. Il testo dell’art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante “Disciplina

per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali” (pubblicata nel S.O. n. 1 B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58), è il seguente:

«Art. 2

Destinatari delle prestazioni sociali.

1. Sono destinatarie delle prestazioni sociali di cui alla presente legge tutte le persone residenti o domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale e le loro famiglie. Le prestazioni sociali si estendono, altresì, alle persone occasionalmente o temporaneamente presenti in Umbria allorché si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentire l’intervento da parte dei servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa vigente.».

Note all’art. 59, alinea e parte novellistica: Il testo vigente dell’art. 6, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12,

recante “Norme per i centri storici” (pubblicata nel S.O. n. 1 B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Interventi nei centri storici.

1. Nei centri storici sono consentiti, senza il piano attuativo, fermo restando il rispetto delle norme del Piano regolatore e dei vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, i seguenti interventi ad attuazione diretta: a) interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 1/2004 e di ristrutturazione edilizia che non comporti aumento della superficie utile coperta o modifiche della sagoma e dell’area di sedime preesistenti; b) cambiamenti di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4 della L.R. n. 1/2004; c) interventi relativi alla prevenzione sismica di cui all'articolo 41 della L.R. n. 1/2004; d) interventi di cui agli articoli 35 e 38 della L.R. n. 1/2004; e) interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o puntuali, nonché per l'arredo urbano. Omissis.».

Il testo dell’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) della legge regionale 18 febbraio 2004,

n. 1 (si vedano le note all’art. 8, comma 2, lett. e)), è il seguente:

«Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

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b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d’uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti; c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture; Omissis.».

Nota all’art. 60: Il testo vigente dell’art. 7 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (si vedano le

note all’art. 59, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Ambiti di rivitalizzazione prioritaria.

1. I Comuni possono delimitare, all'interno dei centri storici, ambiti di rivitalizzazione prioritaria ricomprendenti uno o più isolati, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. La delimitazione può interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di degrado adiacenti al centro storico, purché non prevalenti, in termini di superficie, a quelle ricomprese nel centro storico stesso e la cui rivitalizzazione è comunque funzionale e complementare a queste ultime. Nella delimitazione dell'ARP il Comune tiene conto della relazione funzionale esistente, in termini urbanistici ed ambientali, con il tessuto urbano circostante e con le aree di futura espansione, al fine di assicurare organicità e funzionalità agli interventi di recupero. 2. La delimitazione di cui al comma 1 è effettuata quando ricorrono, all'interno della parte di centro storico ricompresa nell'ARP, almeno tre delle seguenti condizioni: a) inadeguatezza funzionale, manutentiva, igienica, tecnologica degli isolati e degli edifici che li compongono; b) stato di dismissione totale o parziale degli edifici e delle relative aree di pertinenza da oltre cinque anni; c) carenza o obsolescenza delle infrastrutture a rete, dei servizi e delle aree verdi; d) inadeguatezza della accessibilità e della sosta; e) perdita di famiglie residenti superiore al venticinque per cento negli ultimi dieci anni; f) assenza o riduzione di almeno un terzo di attività economiche e culturali negli ultimi dieci anni; g) presenza di gravi situazioni di declino sociale e carenza di sicurezza pubblica; h) presenza di gravi dissesti idrogeologici classificati dal piano di assetto idrogeologico, ovvero elevata vulnerabilità sismica dell'isolato, accertata con le modalità di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio). [3. I Comuni effettuano la verifica delle condizioni di cui al comma 2 sulla base degli indicatori e delle modalità stabilite con apposito atto dalla Giunta regionale.]. Soppresso.

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4. Il provvedimento comunale di delimitazione dell'ARP e la relativa documentazione sono depositati e pubblicati con le modalità previste all'articolo 30, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28).».

Nota all’art. 61: Il testo vigente dell’art. 10, commi 1 e 3 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12

(si vedano le note all’art. 59, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10

Modalità di utilizzo della quantità premiale.

1. La superficie utile coperta, conseguita come diritto edificatorio premiale ai sensi dell'articolo 9, è utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti in aree classificate dallo strumento urbanistico generale come zone omogenee B, C, D ed F ai sensi del D.M. 1444/1968, comprese quelle acquisite dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 258 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), ovvero in quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) e comma 5 della L.R. n. 11/2005. Omissis. 3. La quantità premiale è utilizzata solo successivamente alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti nel programma o nel piano di cui all'articolo 8, comma 1 e può essere impiegata anche per ampliamenti di edifici esistenti interni all'ARP, ma esterni al centro storico. Omissis.».

Nota all’art. 62: Il testo vigente dell’art. 14 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (si vedano le

note all’art. 59, alinea e parte novellistica), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14

Dotazioni territoriali e funzionali minime.

1. Per gli interventi nei centri storici il Comune può prevedere la facoltà che la cessione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime prevista dalle vigenti normative, sia sostituita, anche a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, dalla realizzazione di adeguati servizi e infrastrutture, previsti dagli strumenti urbanistici, anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, purché ciò garantisca una adeguata e funzionale soluzione urbanistica. 2. I Comuni possono prevedere, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 i casi in cui, anche a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, possono essere, in tutto o in parte, monetizzate in alternativa alla sistemazione e cessione gratuita o in alternativa alla sola cessione o al vincolo di uso pubblico.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 115

2 bis. I Comuni possono prevedere, in alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, per l'intero centro storico o per determinati ambiti dello stesso, la non obbligatorietà della previsione delle dotazioni territoriali e funzionali relativa all'insediamento o alla trasformazione di attività produttive compatibili o per servizi pubblici e privati. 3. Il Comune stabilisce il valore dell'area e delle opere di cui al comma 2 e disciplina le modalità di pagamento a carico dei proprietari, tenendo conto delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2005 e all'articolo 12, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2004. 4. Il Comune utilizza il cinquanta per cento delle somme ricavate ai sensi del comma 2 esclusivamente per la realizzazione delle attrezzature e dei servizi all'interno dei centri storici con priorità per gli interventi di arredo urbano, di miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, per la promozione e la gestione di servizi culturali, museali e sociali, nonché per l'attuazione del quadro strategico di valorizzazione.».

Nota all’art. 63: La legge regionale 26 giugno 2009, n. 13, recante “Norme per il governo del

territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” (pubblicata nel B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 23 dicembre 2010, n. 27 (in B.U.R. 29 dicembre 2010, n. 61), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61) e dalla presente legge. Il testo vigente dell’art. 26, comma 2, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26 Azione di coordinamento delle province.

Omissis. 2. I comuni di piccola dimensione, nonché quelli per i quali sussiste l'esigenza dell'integrazione territoriale con comuni limitrofi, possono richiedere alla provincia il coordinamento del PRG, parte strutturale, anche intercomunale. Omissis.».

Nota all’art. 64: Per la legge regionale 26 giugno 2009, n. 13, si veda la nota all’art. 63.

Note all’art. 65, alinea e parte novellistica: Il testo vigente dell’art. 29 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (si veda la

nota all’art. 63), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29 Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale.

1. Il PTCP approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR ed ha di norma durata quinquennale.

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013116

2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'insediamento dei consigli provinciali, sottopongono a verifica il PTCP sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica. 3. Le varianti del PTCP sono adottate ed approvate con le procedure previste all'articolo 28. 4. L'adeguamento del PTCP a nuove disposizioni normative, anche relative a piani di settore o al PPR, aventi carattere cogente, nonchè per introdurre modifiche alla normativa del PTCP atte a chiarire disposizioni vigenti e volte alla correzione di meri errori materiali, sono adottate dalla provincia, senza la convocazione della conferenza istituzionale di copianificazione, e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 28, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con i tempi di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 28 ridotti della metà. Le ratifiche di accordi definitivi per l'approvazione del PRG sono recepite ed integrate nel PTCP con le modalità previste dall'articolo 15, commi 4, 8 e 9 della l.r. 11/2005.».

Il testo dell’art. 28, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 26 giugno 2009, n.

13 (si veda la nota all’art. 63), è il seguente:

«Art. 28 Copianificazione, formazione e approvazione del Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Omissis. 6. Le province, entro centottanta giorni dalla conclusione della conferenza istituzionale di copianificazione, adottano il PTCP, che è depositato per sessanta giorni presso le proprie sedi istituzionali. L'avvenuto deposito e il PTCP medesimo sono contestualmente pubblicati nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione degli elaborati e può inviare osservazioni alle province, le quali determinano su esse. 7. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione di cui al comma 6. Il Presidente della Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, convoca una conferenza istituzionale alla quale partecipano le province. 8. La conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e programmazione regionale, con particolare riguardo alla conformità al PPR ed alla coerenza con il PUST. Entro trenta giorni dalla convocazione si concludono i lavori della conferenza istituzionale. 9. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, esprime con apposito atto le proprie valutazioni dettando eventuali prescrizioni. 10. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 9, le province approvano il PTCP in conformità ad esso, e lo pubblicano nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione. 11. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato sono trasmessi, entro i successivi trenta giorni, alla Regione.».

Il testo dell’art. 15, commi 4, 8 e 9 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si

veda la nota all’art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 15 Conferenza istituzionale per la formazione del PRG.

Omissis. 4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG,

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anche in base al parere motivato ambientale, e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché sull'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore. Omissis. 8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché l'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore, nel rispetto della legislazione e comunque finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di tutela di detti piani. 9. L'accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la necessità di modificare l'accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo stesso comma 8, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province limitrofe, che hanno stipulato l'accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali enti. Gli adeguamenti del PUT, del PTCP e dei piani di settore, definiti in sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani. Omissis.».

Note all’art. 66, alinea e parte novellistica: Il testo vigente dell’art. 36, comma 1 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (si

veda la nota all’art. 63), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 36 Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva.

1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del Reg. reg. n. 7/2010, nonché agli articoli 17, 20 e 21 del medesimo regolamento limitatamente alle attività di servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della I.r. 1/2004, ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del D.M. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall’intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento. Omissis.».

Per il testo dell’art. 3, comma 1, lett. g-quater) della legge regionale 18 febbraio

2004, n. 1, si vedano le note all’art. 40, alinea e parte novellistica.

Nota all’art. 67: Il testo vigente dell’art. 3, comma 4 bis della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12,

recante “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del

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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Ambito di applicazione.

Omissis. 4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della L.R. n. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a strumenti urbanistici generali. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità reviste all'articolo 8-bis, comma 2 della L.R. n. 11/2005. Omissis.».

Nota all’art. 68: Il testo vigente dell’art. 9, comma 1 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7,

recante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 27 luglio 2011, n. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 Partecipazione degli interessati.

1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla L.R. n. 11/2005, articoli 13, 17, 18, 24 e 67, comma 3, per l'approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici e delle relative varianti. Omissis.».

Nota all’art. 69: Il testo vigente dell’art. 14 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (si veda la nota

all’art. 68), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di

espropriazione.

1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’articolo 20 del TUE, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità medesima alla Commissione prevista dall’articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. Nel caso in cui il proprietario chiede di essere ascoltato, la Commissione informa l’autorità espropriante che può partecipare alla riunione. L’autorità espropriante può formulare

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 119

controdeduzioni entro i successivi dieci giorni dalla seduta della Commissione. La Commissione provvede alla determinazione dell’indennità entro sessanta giorni che decorrono dalla data della comunicazione da parte dell’autorità espropriante alla Commissione stessa, attestante l’avvenuto ricevimento della raccomandata spedita ai proprietari. 2. Qualora il proprietario non abbia dato la comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni. 3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare all'autorità espropriante l'accettazione dell'indennità ovvero a proporre il contradditorio tra le parti. In caso di mancata comunicazione l'indennità si intende non accettata. 5. L'autorità espropriante trasmette immediatamente l'eventuale richiesta di contradditorio alla Commissione corredandola con le proprie osservazioni. La Commissione decide definitivamente sull'indennità entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.».

Nota all’art. 70: Il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (si veda la nota

all’art. 68), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15 Determinazione urgente dell'indennità provvisoria.

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. 2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi: a) numero dei destinatari della procedura superiore a trenta; b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche; c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale; d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti; e) per gli interventi di cui alla L. 443/2001. 3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. 4. In caso di non condivisione della misura dell’indennità comunicata entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità medesima alla

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013120

Commissione prevista dall’articolo 18 con le procedure di cui all’articolo 14. 5. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 1, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo e dall'articolo 16.».

Note all’art. 71, alinea e parte novellistica: Il testo vigente dell’art. 18, comma 5 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (si

veda la nota all’art. 68), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18 Commissione competente a determinare l'indennità definitiva.

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri: a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia; b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato; c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale; d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale. 2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale o in caso di assenza o impedimento di uno di loro. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente. 3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento. 4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1. 5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia, 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2011, n. 216. 6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare: a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione; b) determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata; c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4;

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 121

d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del TUE; e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del TUE; f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. 7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.».

Il decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, recante “Adeguamento dei

compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”, è pubblicato nella G.U. 5 agosto 2002, n. 182.

Note all’art. 72, alinea e parte novellistica: Per la legge regionale 22 luglio 2011, n. 7, si veda la nota all’art. 68.

Il testo degli artt. 19 e 21, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (si

veda la nota all’art. 68), è il seguente:

«Art. 19 Determinazione dell'indennità di aree edificabili.

1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE. 2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, secondo periodo del TUE, si intendono quelli dall'incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni di primaria importanza almeno regionale, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente: a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23(Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica); b) interventi per la riqualificazione dell'offerta insediativi per le attività produttive riguardanti aree strategiche classificate tali dalla programmazione regionale; c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla L. 443/2001 e da altre disposizioni nazionali; d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale; e) edilizia universitaria ed equiparata; f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale; g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall'articolo 32 della L.R. n. 27/2000; h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa; i) impianti di trattamento e smaltimento individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti; l) interventi di cui all'articolo 39 della L.R. n. 27/2000; m) interventi di cui all'articolo 36 della L.R. n. 27/2000;

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013122

n) interventi per l'attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) della L.R. n. 11/2005.

Art. 21 Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area

non edificabile.

Omissis. 4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. Omissis.».

Nota all’art. 73, alinea e parte novellistica: Il testo vigente dell’art. 25 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (si veda la nota

all’art. 68), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 25 Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n. i.) con riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825). 2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18, commi 5 e 7 (oneri della commissione competente a determinare l'indennità effettiva), stimati complessivamente in euro 10.000,00 annui, si fa fronte con lo stanziamento previsto annualmente nel bilancio di previsione regionale alla UPB 02.1.005 – capitolo 560 (spese obbligatorie). 3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.».

Per il testo dell’art. 18, comma 5 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7, si vedano

le note all’art. 71, alinea e parte novellistica.

Nota all’art. 74: Il testo vigente dell’art. 26, comma 1 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (si

veda la nota all’art. 68), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26 Disposizioni finali e abrogazioni.

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE: titolo II: gli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22-bis, 28, 40, 41, 42, 45; titolo III: articolo 52-sexies. Per i procedimenti dello Stato in materia di espropri e di altri soggetti privati ai quali dallo stesso è attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge, le funzioni delle

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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 29 del 26 giugno 2013 123

commissioni di cui all'articolo 41 del TUE sono svolte dalla commissione regionale di cui all'articolo 18. Omissis.».

Note all’art. 75, alinea e parte novellistica:

Il testo vigente dell’art. 6 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, recante “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 13 febbraio 2013, n. 8), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 Programma integrato di recupero di Spina.

1. Il programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, di cui all'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 e alla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, Ord. reg. 25 ottobre 2011, n. 248 (Affidamento servizio di ingegneria inerente alla redazione del P.I.R. di Spina (C.U.P. I61I10000210001, C.I.G. n. 2828017972)), è adottato dal comune di Marsciano secondo la procedura di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) e successive modificazioni e integrazioni, previa conferenza partecipativa alla quale sono invitati a partecipare gli enti pubblici interessati e i proprietari coinvolti che ne facciano richiesta. 2. Il programma integrato di recupero con piano attuativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale unitamente al verbale della conferenza partecipativa di cui al medesimo comma 1. 3. La Giunta regionale verifica la conformità degli elaborati del programma e del relativo piano attuativo alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, Ord. reg. n. 248/2011 e provvede all'approvazione del programma ai fini dell'ammissibilità a finanziamento degli interventi ivi previsti. 4. La quantificazione del contributo spettante per gli interventi previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 è determinata per gli immobili di proprietà privata in applicazione dei criteri di cui agli articoli4 e 5 e per le opere pubbliche sulla base dei criteri definiti, con proprio atto, dalla Giunta regionale. 5. Per la realizzazione degli interventi unitari previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 i proprietari delle unità immobiliari comprese nell'ambito della medesima unità minima di intervento si costituiscono in consorzio obbligatorio secondo le modalità di cui agli articoli 5, comma 5, 7 e 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive). La Giunta regionale adotta uno statuto tipo e disciplina con proprio atto il funzionamento dei consorzi. 5 bis. Per il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui al comma 5 la Regione può concedere un contributo fino ad un massimo del due per cento dell'importo delle spese ammesse a beneficio. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione del predetto contributo.».

Il testo degli artt. 5, comma 5, 7 e 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30,

recante “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 18

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agosto 1998, n. 51), come modificati dalle leggi regionali 3 gennaio 2000, n. 1 (in B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), 10 aprile 2001, n. 10 (in B.U.R. 18 aprile 2001, n. 18) e 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), è il seguente:

«Art. 5 Programmi di recupero.

Omissis. 5. L'attuazione degli interventi unitari sugli edifici o complessi di edifici tra loro collegati e individuati dal programma di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Reg. 20 maggio 1998, n. 15, è effettuata dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili danneggiati. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, i proprietari si costituiscono in Consorzio obbligatorio nel termine ivi previsto. Il Consorzio può essere costituito anche per interventi concernenti più edifici di proprietà pubblica o privata e può attuare anche interventi di ripristino di urbanizzazioni primarie che siano strettamente connesse e funzionali con gli interventi sugli edifici danneggiati e comunque entro le prescrizioni del programma di recupero. Omissis.

Art. 7 Consorzi obbligatori.

1. I Consorzi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, ancorché ne facciano parte Enti pubblici, agiscono sulla base di norme di diritto privato. La previsione si applica anche nel caso in cui gli immobili di proprietà pubblica siano prevalenti, quanto alle superfici, rispetto a quelli di proprietà privata. Le superfici si calcolano con riferimento all'art. 6, comma 3, del D.M. LL. PP. del 5 agosto 1994. 2. La Giunta regionale adotta uno statuto tipo del Consorzio, prevedendo altresì il contenuto minimo dei contratti di appalto ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa. 3. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base di contratti di appalto di diritto privato.

Art. 8 Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni, per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito al Comune qualora si sostituisca agli aventi diritto. 2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo. 3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi, sostitutivi, sono versate alla Regione. 4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero della somma risultante dalla differenza tra il contributo dovuto e la spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo. 5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2. 6. I poteri sostitutivi di cui al comma 1 sono esercitati dal Comune competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, anche nei casi in cui gli interventi previsti dall'art. 4, comma 1 e 2, su edifici con unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, non vengano

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realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal Comune. La sostituzione ha luogo nei confronti dei proprietari inadempienti per gli interventi sulle strutture, sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e sulle parti comuni dell'intero edificio. La sostituzione comprende anche gli interventi per le rifiniture e gli impianti interni limitatamente alle unità immobiliari occupate dai residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale. Il Comune procede agli opportuni conguagli tenuto conto dei lavori effettuati e dei contributi concessi. 6-bis. Il comune attiva i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei proprietari di edifici danneggiati ubicati all'interno dei PIR caratterizzati da una particolare complessità in ragione della presenza di residenze, attività produttive e servizi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) sia accertato da parte del comune il pubblico interesse alla riparazione o alla ricostruzione dell'edificio; b) il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita, al momento del sisma, ad abitazione principale o alle attività produttive di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61, dichiari il proprio interesse alla ricostruzione dello stesso edificio. 6-ter. Qualora non sussistano le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 6-bis il comune dichiara la decadenza dal contributo.».

Nota all’art. 76:

Il testo vigente dell’art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (si vedano le note all’art. 75, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva.

[1. L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e successive modificazioni e integrazioni.]. Abrogato. 2. L'erogazione del contributo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, è subordinata all'acquisizione, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 3. Fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1(Norme per l'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni e al Reg. reg. 16 marzo 2009, n. 2 (Disciplina di attuazione degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8), nel caso di violazione alle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all'articolo 4, comma 2 del Reg. reg. n. 2/2009 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 1/2004, anche del rapporto informativo di cui all'articolo 8, comma 3 dello stesso regolamento regionale.».

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Note all’art. 77:

Per il testo dell’art. 26, comma 2 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13, si veda la nota all’art. 63.

Per la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, si vedano le note all’art. 25, alinea e parte novellistica.

Nota alla dichiarazione d’urgenza:

Il testo dell’art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso. Omissis.».