Legge Regionale 22 novembre 2018 N. 38 disposizioni in...

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Legge Regionale 22 novembre 2018 N. 38 “Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: 2 Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Legge Regionale 22 novembre 2018 N. 38

“Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e

disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di

intervento della Regione Basilicata”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

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CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1

Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020,

sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge

riferite alle annualità 2018, 2019 e 2020.

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Articolo 2

Variazione delle tabelle di autorizzazione

1. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 (Legge di stabilità

regionale 2018) e successive modificazioni e integrazioni sono sostituite dalle tabelle

A1 e B1 allegate alla presente legge.

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Articolo 3

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

1. All’articolo 4 della legge regionale n. 18/2018, il comma 2 e il comma 3 sono così

sostituiti:

“2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, per l’esercizio 2018 è istituito

alla Missione 14, Programma 01, titolo III, il capitolo di spesa “Fondo rotativo per la

progettazione di cui al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro,

Camastra”, con una dotazione di euro 500.000,00. La Giunta regionale, entro novanta

giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per disciplinare

le modalità operative e di attuazione del Fondo.

3.La copertura finanziaria dell’onere di cui al presente articolo viene assicurata

attraverso la variazione in diminuzione di euro 500.000,00 di apposito capitolo di

spesa già istituito a valere sulla Missione 14, Programma 01, Titolo I, alimentato con

le entrate di cui al Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010199 derivati dai

proventi rinvenienti dagli accordi sul petrolio da destinare ai territori di cui alla legge

regionale n. 40/1995 e s.m.i. per gli investimenti rientranti nel programma speciale.”.

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Articolo 4

Modifica all’articolo 5 della legge regionale 20 agosto, n. 18

1. L’espressione “programma 13, missione 02” dell’articolo 5 della legge regionale n.

18/2018 è così sostituita: “Missione 13, Programma 02”.

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Articolo 5

Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 18/2018 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Per gli esercizi 2019 e 2020 la copertura delle spese quantificate al precedente

comma 1, viene assicurata apportando le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

Stato di previsione delle uscite

Esercizio 2019

Variazione in aumento

Missione 13 Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 400.000,00

Variazione in diminuzione

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiore ai LEA

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Missione 11 – Soccorso civile

Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 200.000,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

Macroaggretato 104 – Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Esercizio 2020

Variazione in aumento

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 400.000,00

Variazione in diminuzione

Missione 13 – Tutela della salute

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Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 –Trasferimenti correnti

€ 150.000,00

Missione 11 – Soccorso civile

Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 150.000,00”.

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Articolo 6

Modifica all’articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 è abrogato.

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Articolo 7

Modifica all’articolo 16 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 è così sostituito:

“2. Sviluppo Basilica S.P.A. verificatesi le condizioni e il termine decorrente dal

giorno di iscrizione della deliberazione di assemblea nel registro delle imprese di cui

all’art. 2306 c.c. provvede entro i successivi 30 giorni a riversare nel bilancio

regionale, ad apposito capitolo di entrata del titolo V, tipologia 100, l’importo di euro

2.500.000,00 riveniente dal capitale sociale di cui al comma precedente, il cui utilizzo

avverrà nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e s.m.i.”.

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Articolo 8

Integrazione alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 19

1. L’allegato A – Schemi di rendiconto 2016 ai sensi dell’art. 11 comma 1, lettera b) del

D. Lgs. n. 188/2011 e s.m.i. – di cui all’articolo 15 della legge regionale 20 agosto

2018 n. 19 è integrato con i seguenti documenti acclusi alla presente legge:

a) Allegato 1 bis alla relazione di gestione del rendiconto 2016;

b) Relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2016.

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Articolo 9

Modifica all’articolo 66 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35

1. All’articolo 66, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35

“Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di

gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Norme in materia ambientale e della

legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego

dell’amianto”, sono aggiunte le seguenti parole:

“, fatto salvo il Piano regionale di gestione dei rifiuti e successivi aggiornamenti,

approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 6/2001.”.

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Articolo 10

Modifica all’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2000, n. 37 “Disciplina per la

costruzione delle serre e dei tunnel serre”

1. L’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2000, n. 37 “Disciplina per la costruzione

delle serre e dei tunnel serre “ è così sostituito:

“1. Fatta salva l’applicazione del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le eventuali

prescrizioni contenute nei piani paesistici o nei piani urbanistico-territoriali, la

costruzione di serre o tunnel serre non è ammessa qualora interessi i beni e luoghi di

cui alle lettere d), e), g), l), m) dell’art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”.

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Articolo 11

Provvedimenti urgenti finalizzati all’inclusione sociale del P.O. Val d’Agri

1. In considerazione della valenza sociale del Programma denominato Obiettivo

Inclusione (Soggetto Attuatore LAB Regione Basilicata) finanziato con le risorse del

Programma Operativo Val d’Agri, è disposta la prosecuzione delle attività di progetto

per un massimo di ulteriori 12 mesi, come già previsto dall’articolo 2 dell’Accordo

Stato/Regioni del 22 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

2. In considerazione della valenza sociale del Programma denominato Obiettivo

Inclusione (Soggetto Attuatore LAB Regione Basilicata) finanziato con le risorse del

Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra, è disposta la

prosecuzione del progetto per ulteriori 24 mesi rispetto a quanto previsto dal comma 1.

3. La copertura degli oneri finanziari di proroga e prosecuzione viene assicurata attraverso

la variazione in diminuzione di € 600.000,00 per ciascuna delle annualità

2018/2019/2020, di apposito capitolo di spesa già istituito a valere sulla Missione 14

Programma 01 Titolo 1, alimentato con le entrate di cui al Titolo 1000000 tipologia

1010100 categoria 1010199, derivanti dai proventi rivenienti dagli accordi sul petrolio

da destinare ai territori di cui alla legge regionale n. 40/1995 e s.m.i., per gli

investimenti rientranti nel programma speciale, a favore della variazione in aumento di

pari importo, per ciascuna delle annualità 2018/2019/2020 del capitolo 19460 Missione

05 Programma 02 Titolo 2 “Spese per l’elevazione della qualità della vita del

Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra – spesa in C/capitale”.

4. La Giunta regionale emana apposito atto di indirizzo all’ufficio competente per

l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

14Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 12

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, come modificata

dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 24/2018 “Istituzione del nido

familiare con “Tagesmutter” – Mamma di giorno”

1. L’ultima alinea del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16

(Personale conduttore del nido famiglia) è così sostituita:

“- Diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico che deve essere

necessariamente integrato, dopo il 31 dicembre 2018, con la frequenza, documentata,

a corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative presso strutture

formative accreditate dalle Regioni, solo se conseguito entro la data di entrata in vigore

del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 65, ovvero fino all’attivazione dei percorsi di Laurea L 19

ad indirizzo specifico e dei Corsi di Specializzazione per laureati in Scienze della

Formazione Primaria.”.

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Articolo 13

Modifiche all’art. 1 “Principi e finalità” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

1. Il comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 è così modificato:

“1. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la

Regione promuove lo studio, la fruizione, la valorizzazione del patrimonio culturale,

delle aree e dei parchi archeologici presenti sul proprio territorio e di sua proprietà,

sottolineandone il valore storico, etico e sociale, e riconoscendone il ruolo e la

funzione in quanto determinanti strumenti di sviluppo culturale, civile, identitario,

turistico ed economico.”.

2. All’articolo 1 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26, è aggiunto il seguente

comma:

“5. Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano le aree archeologiche e i

parchi esclusivamente di proprietà regionale, provinciale e comunale.”.

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Articolo 14

Modifiche all’articolo 4 “Requisiti e procedure di accreditamento di un parco

archeologico” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

L’articolo 4 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 è così modificato:

“Articolo 4

Requisiti e procedura istitutiva di un parco archeologico regionale

1. Le aree archeologiche possono essere trasformate in parchi archeologici nel rispetto

degli articoli 6 e 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini dell’istituzione di un parco archeologico regionale il Comitato scientifico di cui

all’articolo 5 predispone il piano scientifico di cui all’articolo 6, il progetto di

valorizzazione e dei servizi di cui all’articolo 7 e il progetto di gestione di cui

all’articolo 8.

3. Il progetto di istituzione del parco è trasmesso al Segretariato regionale per i beni

culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

della Basilicata per l’accreditamento.

4. Il parco è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di istituzione e di predisposizione

del Piano scientifico e del Progetto di gestione sono riferite alle aree ed ai parchi

archeologici di proprietà regionale, provinciale e comunale.”.

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Articolo 15

Modifiche all’art. 5 “Comitato scientifico” della legge regionale 24 settembre 2018, n.

26

1. Il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 alla lettera a) è

così modificato:

a) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

uno per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e

uno per il Polo Museale;

18Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 16

Modifiche all’art. 8 “Progetto di gestione del parco archeologico” della legge

regionale 24 settembre 2018, n. 26

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26, la lettera a)

è eliminata;

2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2018, n.

26 sono aggiunte le parole: “essi avvengono nel rispetto di quanto previsto dagli artt.

88 e segg. del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”.

19Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 17

Modifiche all’art. 9 “Commissione regionale per i parchi archeologici”

della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

L’articolo 9 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 è così sostituito:

“Articolo 9

Comitato regionale per i parchi archeologici

1. E’ istituito il Comitato regionale per i parchi archeologici quale organismo di

assistenza, di consulenza e di coordinamento in materia dei parchi archeologici

regionali.

2. Il Comitato regionale per i parchi archeologici è composta da:

a) il Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Basilicata o

suo delegato;

b) il Direttore generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e

ricerca della regione Basilicata o suo delegato;

c) il Soprintendente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della

Basilicata;

d) il Soprintendente del Polo museale regionale della Basilicata;

e) un professore di ruolo dell’Università degli Studi della Basilicata;

3. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta Regionale, resta in

carica per cinque anni e può essere confermato, con le stesse modalità, una sola volta.

4. Il Comitato adotta un regolamento interno con il quale disciplina il proprio

funzionamento.

5. L'incarico di Presidente o di componente del Comitato e la partecipazione alle riunioni

del Comitato non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento,

compenso e rimborso spese comunque denominato e le amministrazioni interessate

provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

6. Il Comitato regionale per i parchi archeologici:

a) formula proposte finalizzate alla gestione e/o alla valorizzazione delle aree e dei

parchi archeologici che possano confluire in accordi con il Ministero;

b) propone la creazione di nuovi parchi archeologici;

c) propone progetti di promozione di aree e di parchi archeologici;

d) promuove studi, ricerche ed iniziative in materia di aree e di parchi archeologici.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite alle aree ed ai parchi di

proprietà regionale, provinciale e comunale.

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Articolo 18

Modifiche all’art. 44 della L.R. 18.12.2007, n. 24, come già modificato dall’art. 12

della L.R. 18.07.2011, n. 15 e dall’art. 35 della L.R. 8.08.2013, n. 18.

1. Al primo comma dell’art. 35 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 le parole “entro

il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2019”.

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Articolo 19

Legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 “Disciplina delle attività di organizzazione ed

intermediazione di viaggi e turismo”. Articolo 14 “Deposito cauzionale”

1. Il Deposito cauzionale di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8

non è più dovuto a far data dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Allo svincolo dei depositi cauzionale attualmente costituiti, la Regione, subentrata nelle

competenze delegate alle Province in materia di turismo per effetto dell’articolo 5 della

legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 provvede di ufficio, entro 180 giorni

dall’entrata in vigore della presente legge, previa verifica dell’inesistenza di pendenze

in corso nei confronti del titolare dell’agenzia di viaggio che possano comportare

rivalsa sul deposito cauzionale a suo tempo costituito dall’agenzia stessa.

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Articolo 20

Modifiche all’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, come già

modificato dall’art. 36, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, poi

sostituito dall’art. 24, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, poi

modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale 6 luglio 2016, n. 12

ed infine modificato dall’art. 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33

1. Al primo periodo del terzo comma dell’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007,

n. 24 e ss.mm.ii. le parole “il 30 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “il 31

dicembre 2018”.

2. Al secondo periodo del terzo comma dell’art. 43 della legge regionale 18 dicembre

2007, n. 24 e ss.mm.ii. le parole “il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “il

31 dicembre 2020”.

3. Al quarto periodo del terzo comma dell’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007,

n. 24 e ss.mm.ii. le parole “il 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “il 31

dicembre 2019”.

23Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 21

Modifiche all’art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27

1. L’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27 è così modificato:

“Articolo 3

Struttura e funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali è costituito da

una unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il Dipartimento Politiche della

Persona e da un Comitato di sorveglianza composto:

a) Presidente/Assessore;

b) dal Dirigente dell'Ufficio regionale competente in materia di prevenzione e

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) da due Dirigenti medici operanti presso le Unità Operative di Medicina del Lavoro

delle Aziende Sanitarie Locali, individuati dal Dipartimento Politiche della Persona;

d) da un Avvocato con esperienza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;

e) dal Direttore Regionale dell'INAIL o suo delegato;

f) da tre membri segnalati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e da tre

membri segnalati dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro più rappresentative sul

territorio regionale.

2. Ai lavori del Comitato di sorveglianza possono essere invitati dirigenti e funzionari

regionali e rappresentanti di enti ed organismi interessati alle materie di cui al

precedente art. 2.

3. L'Osservatorio, su convocazione del Presidente, si insedia entro e non oltre 30 giorni

dalla sua istituzione e si dota di apposito regolamento, approvato dalla Giunta

Regionale, che ne disciplina il proprio funzionamento.

4. L'unità tecnica di monitoraggio è costituita da personale in servizio presso il

Dipartimento Politiche della Persona ed assicura anche le funzioni di segreteria ed il

supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio.

5. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento Politiche della Persona.

24Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 22

Assegnazioni sedi farmaceutiche

1. Alla scadenza delle validità della graduatoria del bando di concorso per l’assegnazione

della farmacie, i farmacisti che, alla data del 31 dicembre 2018, gestiscono da almeno

tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione

vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della

farmacia.

25Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 23

Modifica all’art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e ss.mm.ii.

Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, le parole

“entro il 31 dicembre 2018” sono sostituite con le parole “entro il 31 dicembre 2019”.

26Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 24

Personale di enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica in

servizio presso gli uffici della Regione Basilicata

1. Al fine di razionalizzare l’impiego del personale a tempo indeterminato appartenente ad

enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica in servizio presso

gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni se ne dispone, a domanda, il

passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti

alla spesa per il personale.

27Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 25

Modifica all’articolo 35 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11

1. Nei commi 1 e 2, prima alinea dell’articolo 35 della legge regionale 29 giugno 2018, n.

11, dopo la parola “mobilità” sono soppresse le parole “in deroga”.

28Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 26

Modifiche all’articolo 14 “Contributi per manifestazioni sportive nazionali e

internazionali” della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 “Nuove norme in

materia di sport”

1. All’articolo 14, comma 1 dopo le parole “che presentino” sono aggiunte le parole

“carattere di promozione dei valori dello sport sociale e per tutti”.

29Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 27

Modifiche all’articolo 15 “Contributi per la partecipazione a campionati nazionali”

della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 “Nuove norme in materia di sport”

1. All’articolo 15, comma 1 dopo le parole “dalle Federazioni” sono aggiunte le parole

“e dagli Enti di promozione sportiva” e dopo le parole “campionati nazionali federali”

sono aggiunte le parole “o di Enti di promozione sportiva”.

30Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 28

Modifica all’art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

1. L’art. 10 “Soccorso di fauna selvatica in difficoltà” della legge regionale 9 gennaio

1995, n.2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

1. La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare la biodiversità, tutela la fauna

selvatica e, in particolar modo, quella in via di estinzione. Per “selvatica” si intende

la fauna proveniente direttamente dall’ambiente naturale o anche un animale

proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.

2. Per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri di

Recupero degli Animali Selvatici ed Esotici (C.R.A.S.E.).

3. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata

comunicazione alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il

rinvenimento, ed eventualmente a consegnarla ai C.R.A.S.E. operanti nel territorio,

anche tramite i medesimi.

4. I C.R.A.S.E. possono essere realizzati dagli Enti Parco e dai Comuni ovvero da

organizzazioni o cooperative esperte nel campo della tutela, cura e riabilitazione

della fauna selvatica che possono operare anche in qualità di soggetti gestori.

5. La Giunta regionale approva ed aggiorna ogni tre anni le Linee guida per la gestione

dei C.R.A.S.E.

6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale

definisce le modalità di trasferimento delle strutture esistenti attualmente in capo

alle Province.

7. Le risorse finanziarie per le attività dei C.R.A.S.E. di cui ai commi precedenti,

quantificate in un massimo di € 40.000,00, trovano copertura sulla Missione 09

Programma 05 sugli esercizi 2019 e 2020.

31Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 29

Sostituzione dell’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n.54

1. L’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Criteri e modalità di inserimento

1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle

tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), di qualunque potenza,

sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati

di cui all’allegato B) della presente legge, formati nel rispetto dell’Intesa stipulata,

ai sensi dell’art. 145, comma 2, del D. Lgs.22/01/2004, n. 42, tra Regione,

Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal

D.M. 10/09/2010 per la individuazione delle aree e dei siti non idonei.

2. Nel caso in cui l’impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze

(buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore).

3. L’Allegato D) della L.R. 30/12/2015, n. 54 così come introdotto dalla L.R.

11/09/2017, n. 21 è abrogato.”.

32Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 30

Introduzione dell’art. 2 bis alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54

1. Dopo l’art. 2 della L.R. 30/12/2015, n. 54 è aggiunto il seguente:

“Art.2 bis

Cumulabilità degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA

1. Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente e di impedire la

frammentazione artificiosa di un progetto di produzione di energia da fonte

rinnovabile, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, e/o di considerare un

singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa

categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per

l’effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata

dall’allegato IV - Parte II del d.lgs. 3/04/2006, n.152, l’ambito territoriale da

considerare, ai sensi dell’art.4 del d.lgs. 3/03/2011, n.28, per la verifica di

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una

fascia:

• Individuata dal raggio di 1 km misurato a partire dal centro per le opere puntuali,

elevato a 2,00 km nelle aree non idonee individuate dalla presente legge;

• di 1 km misurato a partire dal perimetro esterno dell’area occupata per le opere

areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee ai sensi della presente legge;

• di 500 metri dall’asse del tracciato per le opere lineari.

2. La sussistenza contemporanea di almeno due delle condizioni di cui al comma 1

comporta la riduzione al 50% delle soglie relative alla specifica categoria

progettuale riportata nell’allegato IV Parte II del d.lgs. 3/04/2006, n.152.

3. Sono esclusi dall’applicazione del criterio di cumulo i progetti previsti da un piano o

programma sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ed

approvato ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 3/04/2006, n.152, nonché i progetti per i

quali la procedura di verifica di cui all’art.20 del d.lgs. 3/04/2006, n.152 è integrata

dalla VAS.”.

33Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 31

Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato

dalla legge regionale 10 settembre 2017, n.21

1. L’art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dalla legge

regionale 10 settembre 2017, n. 21 è abrogato.

34Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 32

Sostituzione dell’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato

dall’art. 6 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21

1. L’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dall’art. 6

della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 6

Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici e fotovoltaici

1. Ai fini della sicurezza nonché della tutela territoriale ed ambientale, la costruzione e

l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con

potenza nominale non superiore a 200 kW è consentita nel rispetto delle condizioni e

prescrizioni di seguito riportate:

a) impianti eolici

a.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 1.2.2. “Gli impianti di

piccola generazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;

a.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità

dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R.

n.30/12/2015, n.54;

a.3) devono avere una distanza dagli altri impianti eolici o impianti FER presenti,

ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro

dell’area occupata dall’impianto;

b) impianti solari di conversione fotovoltaica

b.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 2.2.2. “Procedure per la

costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione”

dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;

b.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità

dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R.

n.30/12/2015, n.54.

b.3) devono avere una distanza dagli altri impianti fotovoltaici o impianti FER

presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del

perimetro dell’area occupata dall’impianto;

b.4) devono avere la disponibilità di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a 3

volte la superficie del generatore fotovoltaico, attraverso l’asservimento di particelle

catastali contigue, sul quale non potrà essere realizzato altro impianto di produzione

di energia da qualunque tipo di fonte rinnovabile.

2. Qualora i progetti di due o più impianti eolici ovvero fotovoltaici siano riconducibili ad

un solo soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero siano riconducibili allo

stesso centro decisionale ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi

altra relazione sulla base di univoci elementi che fanno presupporre la costituzione di

un’unica centrale eolica ovvero fotovoltaica, si trovino nelle condizioni di cui al comma

1 del presente articolo, saranno assoggettati cumulativamente ad una sola

35Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del

d.lgs.29/12/2003, n.387, nel caso in cui:

- abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW;

- siano reciprocamente posti rispetto ad altri ad una distanza inferiore ad 1 Km

valutata a partire dal centro di ciascun aerogeneratore.

36Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 33

Abrogazione dell’ art. 6 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 introdotto

dall’art. 7 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21

1. L’articolo 6 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 introdotto dall’art. 7 della

legge regionale 10 settembre 2017, n. 21 è abrogato.

37Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 34

Introduzione dell’art. 3 bis nella L.R. 26/04/2012, n. 8

1. Nella legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 dopo l’art. 3 è aggiunto il seguente art. 3 bis:

“Art.3 bis

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione regionale

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art.12 del d.lgs.

29/12/2003, n.387 e della L.R.19/01/2010, n.1, l’istante è tenuto a presentare, entro e

non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di conclusione della conferenza di

servizi, la documentazione prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per ciascuna

tipologia di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per i procedimenti

pendenti, il termine di novanta giorni per la produzione documentale di cui al periodo

precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La mancata presentazione della documentazione, necessaria per il rilascio della

prescritta autorizzazione regionale, nel termine di cui al comma 1 importerà la

rinuncia all’istanza.”.

38Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 35

Sostituzione dell’art. 9 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8

1. L’articolo 9 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Art.9

Oneri istruttori

1. L’avvio della procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica o della P.A.S.

previste dal d.lgs. 3/03/2011, n.28 è subordinata al versamento da parte del

richiedente di una quota, quale contributo alle spese generali di istruttoria.

2. Tali oneri istruttori sono calcolati nel modo seguente:

a) 1,00 euro /kW per potenze fino ad 1 MW;

b) 0,50 euro/kW per le potenze eccedente 1 MW;

c) 1,00 euro/mc per gli impianti di produzione del biometano e comunque in misura

non inferiore ad € 500,00.

3. Il versamento degli oneri istruttori dovrà essere effettuato a favore

dell’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione.

4. Nel caso gli oneri istruttori così determinati dovessero superare il limite dello 0,03%

dell’investimento stabilito dalle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, il

proponente potrà versare l’importo corrispondente, a condizione che alleghi

all’istanza il relativo calcolo con la stima dell’investimento previsto per la costruzione

dell’impianto e delle relative opere connesse.

5. Sono soggetti al pagamento degli oneri istruttori le richieste di varianti non

sostanziali ai progetti autorizzati nella misura del 10 per cento di quelli previsti per il

rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art.12 del d.lgs. 29/12/2003, n.387, e

comunque in misura non inferiore ad euro 250. Sono, altresì, soggetti al pagamento

degli oneri istruttori nella misura fissa di 250 euro tutte le altre istanze.

6. Il mancato versamento degli oneri istruttori a favore dell’amministrazione competente

comporta l’improcedibilità dell’istanza. La mancata regolarizzazione del versamento

dovuto entro il termine di 30 giorni dalla richiesta importerà la rinuncia all’istanza.”.

39Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 36

Abrogazione dell’art. 9 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, aggiunto

dall'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7

1. L’art. 9 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, aggiunto dall'articolo 4 della

legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è abrogato.

40Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 37

Modifiche all’art.14 “Procedimento unico” della legge regionale 26 aprile 2012, n.8

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è aggiunto

il seguente comma:

“5. Dalla data della comunicazione ai comuni interessati dell'avviso di avvio del

procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art.12 del

D.lgs. n.387/2003, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di

permesso di costruire, nonché di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), nell'ambito

delle aree potenzialmente impegnate che nel caso di impianti eolici sono individuate dal

perimetro virtuale ottenuto congiungendo le pale degli aerogeneratori esterni, mentre

per le altre tipologie di impianti circoscritta dal perimetro esterno dell’impianto, fino

alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia

perde efficacia decorsi i termini previsti dal D.Lgs.n.28/2011 a partire dalla data della

comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui la Regione ne disponga

per lo stesso fine, per una sola volta, la proroga non superiore ad un anno per

sopravvenute esigenze istruttorie e procedimentali relative al rilascio del

provvedimento autorizzativo.”.

41Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 38

Modifiche al paragrafo 1.2.1. “Gli impianti di grande generazione” pag. 536

dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio

2010, n. 1

1. Al paragrafo 1.2.1.4. “Requisiti di sicurezza” è introdotta la seguente lettera:

dter) distanza minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di

rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 m.

2. Al Paragrafo 1.2.1.5. "Requisiti anemologici" pag. 542 la lettera l) è sostituita:

l) il proponente può surrogare la rilevazione sul posto di cui alla lett. f), qualora

disponga dei dati anemometrici del sito interessato dal progetto, monitorati e

rilevati da altro soggetto non oltre tre anni prima della data di presentazione

dell’istanza di autorizzazione.

3. Al Paragrafo 1.2.1.6. "La progettazione" pag. 543 le parole:

Per garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre

l’impatto visivo gli aerogeneratori devono essere disposti in modo tale:

a) la distanza minima tra gli aerogeneratori sia pari a tre diametri di rotore;

b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia pari a 6 diametri di rotore.

Per impianti che si sviluppano su file parallele e con macchine disposte in

configurazione sfalsata la distanza minima fra le file non può essere inferiore a 3

diametri di rotore (Fig. A – B).

sono sostituite dalle seguenti:

Per garantire adeguate condizioni di funzionalità produttiva, nonché la presenza di

corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre l’impatto visivo a causa dell’effetto

selva, gli aerogeneratori appartenenti allo stesso impianto, ovvero posti in prossimità di

altri impianti di qualunque consistenza, devono essere disposti in modo tale che:

a) la distanza minima tra gli aerogeneratori, misurata a partire dall’estremità delle

pale disposte orizzontalmente, sia pari a tre volte il diametro del rotore più grande;

b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori, disposti lungo la direzione

prevalente del vento, sia pari a 6 volte il diametro del rotore più grande; nel caso

gli aerogeneratori siano disposti su file parallele con una configurazione sfalsata,

la distanza minima tra le file non può essere inferiore a 3 volte il diametro del

rotore più grande.

42Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 39

Modifiche al paragrafo 1.2.2. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge

regionale 19 gennaio 2010, n. 1

1. Il paragrafo 1.2.2. dell’Appendice A del PIEAR - pagina 275 - approvato con legge

regionale 19 gennaio 2010, n. 1 è sostituito dal seguente:

“1.2.2. Gli impianti di piccola generazione.

Ai fini del presente Piano, gli impianti eolici sono classificati di piccola generazione se

soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) potenza nominale massima complessiva non superiore a 200 kW;

b) numero massimo di 2 aerogeneratori.

1.2.2.1. Impianti di potenza nominale fino a 200 kW.

Per tali impianti si applica la disciplina della P.A.S. Procedura Abilitativa Semplificata di

cui all’art.6 del d.lgs.3/03/2011, n. 28, e sue successive modificazioni.

La P.A.S. deve essere presentata al Comune territorialmente competente, allegando, la

seguente documentazione:

a) Titolo di proprietà o documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui

insiste l’impianto e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione;

b) TICA contenente la STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dal

gestore della rete di distribuzione debitamente accettata, per la connessione

dell'impianto;

c) Relazione paesaggistica di cui al d.lgs.22/01/2004, n.42;

d) Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

e) Progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture

indispensabili;

f) Studio d'Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per tutti gli impianti

che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;

g) Eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto

di intervento;

h) Progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;

i) Progetto di dismissione dell'impianto: è indispensabile riportare nel progetto un

piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva,

le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo

smaltimento del materiale dimesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà

contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di

smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi;

j) Dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che l’istante dispone delle

risorse economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione dell’impianto;

k) Studio acustico del sito su cui è ubicato l’impianto;

l) Studio anemologico basato su rilevazioni effettuate sul posto per un periodo di 1

anno, da operatori certificati ovvero accreditati con adeguata strumentazione

debitamente certificata e calibrata, per un periodo di almeno un anno.

43Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Sono soggette a P.A.S. gli interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento

realizzate sugli impianti eolici esistenti che non comportino variazioni delle dimensioni

fisiche, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi

e le opere connesse.

Requisiti tecnici minimi per gli impianti

Il progetto deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici minimi:

a) Velocità media annua del vento a 25 m dal suolo non inferiore a 5 m/s;

b) Ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiori a 2.000

(rapporto fra la produzione annua di energia elettrica dell'aerogeneratore

espressa in megawattora (MWh), basata sui dati forniti dallo studio anemometrico,

e la potenza nominale dell'aerogeneratore);

c) Numero massimo di aerogeneratori con sostegno tubolare: 2;

d) Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito urbano previsto dai

regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 pari a 1.000 metri

previa verifica di compatibilità acustica in prossimità delle abitazioni;

e) Distanza minima da edifici e/o abitazioni subordinata a studi di compatibilità

acustica, di Shadow - Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli

organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;

f) Distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in

caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve

essere inferiore a 300 metri;

g) Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di

rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;

h) Distanza minima dai confini di proprietà subordinata a studi di sicurezza in caso di

rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;

i) Distanza minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di

rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;

j) Distanza trasversale minima fra aerogeneratori sia pari a 3 volte il diametro del

rotore maggiore (per distanza si intende la distanza intercorrente fra le punte delle

pale disposte orizzontalmente di due aerogeneratori in direzione ortogonale al

vento prevalente) e comunque non inferiore a 300 metri;

k) Distanza longitudinale minima fra aerogeneratori sia pari a 6 volte il diametro del

rotore maggiore (per distanza longitudinale si intende la distanza intercorrente fra

le punte delle pale disposte orizzontalmente di due aerogeneratori lungo la

direzione prevalente del vento);

l) Distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni

astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali, da verificarsi con specifico studio da

allegare al progetto.

Raccomandazioni per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli

impianti eolici.

a) Le torri tubolari di sostegno (divieto di utilizzare torri a traliccio e tiranti) debbono

essere rivestite con vernici antiriflesso di colori presenti nel paesaggio o neutri,

evitando l'apposizione di scritte e/o avvisi pubblicitari.

b) L'ubicazione dell'impianto deve essere il più vicino possibile al punto di

connessione alla rete di conferimento dell'energia in modo tale da ridurre l'impatto

degli elettrodotti di collegamento.

c) Bisogna evitare l'ubicazione degli impianti e delle opere connesse (cavidotti

interrati, strade di servizio, sottostazione, ecc.) in prossimità di compluvi e torrenti

44Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate, e nei pressi

di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.

d) Gli sbancamenti ed i riporti di terreno devono essere contenuti il più possibile ed è

necessario prevedere per le opere di contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche

di ingegneria naturalistica.

e) Si deve evitare, ove possibile, di localizzare gli aerogeneratori in punti del

territorio tali da richiedere necessariamente le segnalazioni di sicurezza del volo a

bassa quota rappresentate da colorazioni bianche e rosse e segnali luminosi.

f) Al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla

stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al

ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente

danneggiata in seguito alle lavorazioni.

g) Gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere

adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti.

h) Il proponente dovrà informare annualmente l'Ufficio regionale competente

mediante Raccomandata con AR, della produzione di energia elettrica da

parte dell'impianto eolico autorizzato.

i) Alla fine del ciclo produttivo dell'impianto, il soggetto autorizzato è tenuto a

dismettere l'impianto secondo il progetto approvato o, in alternativa,

l'adeguamento produttivo dello stesso.”.

45Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 40

Modifiche al paragrafo 2.2.2. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge

regionale 19 gennaio 2010, n.1

1. Il paragrafo 2.2.2. dell’Appendice A del PIEAR - pagina 291 - è sostituito dal seguente:

“2.2.2. Procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici di

microgenerazione.

Gli impianti di conversione fotovoltaica dell’energia solare sono classificati di

"microgenerazione" se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) integrati e/o parzialmente integrati;

b) non integrati con potenza nominale massima non superiore a 200 kW;

Per la costruzione, la manutenzione straordinarie ed il rifacimento di tali tipi di impianti,

si applica la disciplina della P.A.S. di cui all’art.6 del d.lgs. n.28/2011, e sue successive

modificazioni.

Sono soggette a P.A.S. le opere di rifacimento degli impianti fotovoltaici esistenti che non

comportino variazioni nelle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle

strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi.

Per la costruzione degli impianti di cui alla precedente lettera a), se aderenti o integrati

nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui

componenti non alterino la sagoma degli edifici stessi è sufficiente la semplice

comunicazione ai sensi dell’art.4 del d.lgs.n.28/2011.

La P.A.S. deve essere presentata al Comune territorialmente competente allegando la

seguente documentazione:

a) titolo di proprietà ovvero documentazione comprovante la disponibilità dell'area su

cui insiste l’impianto e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione;

b) TICA contenente la STMG (soluzione tecnica minima generale) debitamente

accettata, rilasciata dalla società gestore delle reti di distribuzione;

c) relazione paesaggistica di cui al d.lgs.22/01/2004, n.42;

d) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

e) progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture

indispensabili;

f) progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;

g) progetto di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività

produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere

principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello

stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle

operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi;

h) Elaborato sulla distanza minima dell’impianto dal limite dell'ambito urbano

previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 pari a 1.000

metri;

i) Studio acustico relativo al sito interessato dall’impianto;

j) Elaborato sulla distanza minima dai confini di proprietà non inferiore a 100 metri;

k) Studio d'Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per tutti gli impianti

che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;

46Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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l) Elaborati contenente i dati e le planimetrie descrittivi del sito, con localizzazione

geo referenziata dell'impianto in coordinate piane GAUSS BOAGA - Roma 40 fuso

est;

m) eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto

di intervento.

n) dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che l’istante dispone delle

risorse economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione dell’impianto.”.

47Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 41

Ulteriori modifiche al P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1

1. Al paragrafo 2.2.3. dell’Appendice A del PIEAR - pagina 294 - le parole “1.000

kWp” sono sostituite dalle parole “200 kW”.

2. Al paragrafo 2.2.3.7 lett.c) dell’Appendice A del PIEAR - pagina 299 - le parole

“…. superiore a 1 MW, …..” sono sostituite dalle seguenti “ ……di potenza

nominale superiore a 200 kW, ….”.

3. La tabella 5. “Regime normativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili”

dell’Appendice A del PIEAR - pagina 326 - è abrogata.

48Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 42

Applicabilità degli articoli 29, 30, 31, 34 e 36

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 34 e 36 si applicano anche ai

procedimenti pendenti.

49Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 43

Integrazioni all’allegato A della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 e ss.mm.ii.

1. I Baffer di cui al punto 1.2 Beni monumentali 1.4 Beni paesaggistici: in riferimento a

laghi ed invasi artificiali, fiumi, torrenti e corsi d’acqua, centri urbani, centri storici, 2.4

Rete Natura 2000, così come individuati e definiti nell’Allegato A della legge regionale

n. 54/2015 e ss.mm.ii., trovano applicazione esclusivamente nelle aree territoriali

visibili dal bene monumentale vincolato se l’impianto FER in progetto non risulta in

correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da punti di vista privilegiati.

2. La Giunta regionale acquisito il parere vincolante del Comitato Tecnico Paritetico

istituito dal protocollo di intesa tra Regione MIBACT-MATTM, ai sensi dell’art. 145,

comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della

presente legge, elabora le linee guida finalizzate ad una corretta applicazione del

principio sancito al comma 1 del presente articolo.

50Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 44

Abrogazione dell’art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19

1. L’articolo 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.

51Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 45

Modifica all’articolo 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 è così

sostituito:

“1. Il Commissario ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19

prosegue la sua attività fino all’insediamento degli organi del Parco di cui all’articolo

3 della presente legge.”.

52Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 46

Strutture sociosanitarie

1. Le strutture sociosanitarie operanti sul territorio regionale devono adeguarsi ai

requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal manuale

approvato con D.G.R. n. 1218/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2020 secondo la

tempistica di cui all’articolo 15, comma 6 della L.R. n. 28/2000 e s.m.i.

53Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 47

Norme in materia di graduatorie regionale

1. Le graduatorie delle selezioni riservate indette ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del

D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013, oggetto delle

procedure di stabilizzazione, ex art. 20, comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.,

sono prorogate fino alla conclusione delle procedure stesse.

2. I candidati idonei ricompresi nelle graduatorie di cui all’articolo 4 della legge regionale

25 ottobre 2010, n. 31, relative a selezioni per progressioni verticali indette

antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

approvate al 31 dicembre 2010, sono inquadrati fino ad esaurimento delle stesse, nelle

graduatorie per le quali hanno concorso, a decorrere dal 1° marzo 2019. I posti resisi

liberi, per effetto dei predetti inquadramenti sono soppressi.

3. Alla spesa occorrente per le procedure di cui al comma 2, quantificata in euro

66.840,87, corrispondente al differenziale di costo tra le posizioni attualmente ricoperte

e quelle oggetto delle progressioni verticali, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si

farà fronte con lo stanziamento previsto sul bilancio pluriennale 2018-2020, Missione

1, Programma 10.

54Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 48

Modifiche all’art. 1 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole

“Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB – Lavoro e

Apprendimento Basilicata” sono soppresse e sostituite con le parole “Agenzia

Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata.”.

55Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 49

Modifiche all’art. 4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, è inserito il

seguente comma 7:

“7. Rientrano, inoltre, nelle finalità istituzionali dell’Agenzia la programmazione,

l’attuazione e la gestione di programmi, progetti, piani ed iniziative derivanti da

convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di collaborazione, reti, partenariati e

strumenti giuridici similari attivati con soggetti pubblici e/o privati e/o misto pubblico-

privati per lo svolgimento di comuni attività di pubblico interesse nelle materie di

competenza istituzionale.”.

56Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 50

Modifiche all’art. 7 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole “e

comunque non superiore alla durata della legislatura regionale nella quale è stato

nominato” sono soppresse.

57Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 51

Modifiche all’art. 9 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

2. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole “e

comunque non superiore alla durata della legislatura regionale nella quale è stato

nominato” sono soppresse.

58Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 52

Definizione di area attinente ad un parco eolico

1. E’ definita area attinente ad un parco eolico la porzione di territorio delimitato dalla

poligonale chiusa e non intrecciata ottenuta collegando tra loro gli aerogeneratori più

esterni del parco stesso.

2. I progetti di ottimizzazione di un parco eolico, che non comportano un aumento della

potenza elettrica complessiva del progetto originario (compresi gli spostamenti di

viabilità interna al parco eolico, spostamenti di elettrodotti di servizio, spostamento di

aereogeneratori, cambio dell’aereogeneratore, ecc.), previsti all’interno dell’area

attinente, come definita al precedente comma 1, sono considerati varianti non

sostanziali a condizione che l’area attinente al Parco eolico si riduca e che le aree

interessate dalle modifiche siano nella disponibilità del soggetto proponente il parco

eolico.

59Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 53

Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia

di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico nonché in materia

di valorizzazione artistico-culturale

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività destinate all’attuazione dei programmi

concernenti l’Osservatorio dei Prezzi, dei servizi e delle tecnologie nel settore della

sanità (OPT), del progetto di realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del

Servizio Sanitario Regionale, di valutazioni dei piani e dei progetti di adeguamento

infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle

attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di

collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2018/D.00211 del 31

luglio 2018, n. 13A2.2018/D.00213 del 31 luglio 2018, n. 13A2.2018/D.00210 del 31

luglio 2018 e n. 13A2.2018/D.00212 del 31 luglio 2018, con scadenza al 31 dicembre

2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in euro

224.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020

per l’esercizio 2019 dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.

3. Al fine dello svolgimento delle attività ricomprese nel programma regionale di

farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo il funzionamento del Centro

regionale di farmacovigilanza, in conformità alle deliberazione di Giunta regionale n.

1461/2011 e n. 1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla determinazione

dirigenziale n. 13A2.2018/D.00209 del 31 luglio 2018, con scadenza al 31 dicembre

2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2019.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al comma 3, quantificata in euro

32.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020,

per l’esercizio 2019, dalla risorse stanziate dalla Missione 13 Programma 07.

5. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività finalizzate alla messa in esercizio del

fascicolo sanitario elettronico, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità

dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo in funzione di coordinamento e

supporto operativo alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in essere alla data di

entrata in vigore della presente legge, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 5, quantificati in euro

72.000,00 è assicurata dalle risorse di cui al Fondo sanitario regionale assegnate

all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma

07 del bilancio pluriennale 2018/2020.

7. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle

attività in materia di valorizzazione artistico-culturale, il contratto di collaborazione

stipulato per tali finalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 12A2.2018/D.01645

del 12 luglio 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è

prorogata fino al 30 giugno 2020.

60Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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8. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al precedente comma 1, quantificata

nella misura massima di euro 54.900,00, è assicurata, a valere sugli stanziamenti del

bilancio pluriennale 2018-2020 per l’esercizio 2019, sulla Missione 01 Programma 03.

61Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 54

Modifiche alla L.R. n. 11/2014

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 11/2014 è così sostituito:

“3. Per le strutture di cui al successivo articolo 2, comma 1, le comunicazioni vanno

inoltrate al Sindaco del Comune territorialmente competente che, entro 30 giorni,

provvede, tramite i competenti uffici, ad inoltrarle alle Aziende sanitarie competenti

per l’istruttoria e la verifica della documentazione. Le Aziende sanitarie, attraverso le

competenti Commissioni tecniche di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 aprile

2000, n. 28 e s.m.i., verificano la rispondenza alla norma dei requisiti dichiarati ed

inviano il parere al Comune di competenza per la presa d’atto. Il Sindaco, ovvero

l’ufficio comunale competente, provvede in merito entro 60 giorni dal ricevimento del

parere.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 11/2014 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Il precedente comma 3 produce effetti anche nei confronti degli studi di cui

all’articolo 2, comma 1 le cui comunicazioni risultano prodotte ai sensi del successivo

articolo 7, comma 4. A tal fine il Dipartimento Politiche della Persona, per il tramite

delle Aziende sanitarie competenti, trasferisce la relativa documentazione ai Comuni

sede degli studi odontoiatrici.

62Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 55

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa

dell’Amministrazione regionale

1. Al fine di assicurare il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa

dell’Amministrazione regionale e l’accompagnamento per l’accelerazione e l’efficacia

delle attività connesse all’attuazione ed alla programmazione FSE 2014-2020, FESR

2014-2020 e FEASR 2014-2010, è prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine di

scadenza dei contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, in essere alla data di

entrata in vigore della presente legge, di cui alle seguenti determinazioni dirigenziali:

a) determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n. 12AF.2016/D.01182

del 6 settembre 2016, n. 12AF.2016/D.01781 del 23 dicembre 2016 relative al POR

FESR Basilicata 2014/2020;

b) determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n. 12AN.2016/D.01777

del 22 dicembre 2016, n. 12AN.2016/D.1786 del 29 dicembre 2016, n.

12AN.2017/D.00770 del 10 maggio 2017 relative al POR FSE Basilicata

2014/2020;

c) determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n. 14AI.2016/D.00836

del 19 settembre 2016, n. 14AI.2016/D.01206 del 27 dicembre 2016 relative al PSR

Basilicata 2014/2020.

2. Agli oneri relativi al comma 1, lettera a) quantificati nella misura massima di euro

1.800.126,00 si provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla

Missione 01 Programma 11, per l’esercizio 2019 per euro 30.750,00 e per l’esercizio

2020 per euro 1.769.376,00 del bilancio pluriennale 2018-2020.

3. Agli oneri relativi al comma 1, lettera b), quantificati nella misura massima di euro

1.294.590,00, si provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla

Missione 01 Programma 11, per l’esercizio 2020 per euro 881.659,34 e sulla Missione

15 Programma 01 per l’esercizio 2020 per euro 412.930,66 del bilancio pluriennale

2018-2020.

4. Agli oneri relativi al comma 1, lettera c), quantificati nella misura massima di euro di

1.040.000,00 si provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla

Missione 16 Programma 01, per l’esercizio 2019 per euro 500.000,00 e per l’esercizio

2020 per euro 540.000,00 del bilancio pluriennale 2018-2020.

63Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 56

Modifiche all’art. 3 della L.R. n. 31/2010 come modificato dall’articolo 42 della L.R.

n. 4/2015

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, come

modificato dall’articolo 42 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è sostituito

dal seguente:

“2. All’Autorità, in funzione di nucleo di valutazione, sono attribuite le seguenti

funzioni:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale

sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici

amministrativi;

b) valida la relazione sulla performance a conclusione del ciclo medesimo, a

condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara ed immediata

comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;

c) verifica il livello di differenziazione delle valutazioni delle performance

individuali, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei

giudizi e dei relativi premi economici secondo ragionevoli principi di merito,

proponendo azioni correttive presso gli enti, ovvero laddove ne sussistano i

presupposti, segnalando agli organi competenti eventuali gravi difformità

rispetto alle norme e ai contratti di lavoro;

d) propone, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione definito dalle

singole amministrazioni, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la

valutazione annuale dei Dirigenti di vertice;

e) definisce Linee guida relativamente alle metodologie e agli strumenti per la

misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali al fine

di definire linee di attività omogenee nel sistema regionale nel rispetto

dell’autonomia organizzativa dei singoli enti;

f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e

all’integrità nel rispetto delle norme nazionali vigenti, nonché delle norme di

prevenzione dei fenomeni corruttivi, per quanto riferiti al sistema di gestione

delle performance, sulla base delle norme nazionali;

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

h) propone e coordina iniziative formative da sviluppare all’interno del sistema

regionale sulle materie di sua competenza.”.

2. All’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, come modificato

dall’articolo 42 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, sono aggiunti i seguenti

commi:

2 bis. All’Autorità nelle sue funzioni di Nucleo di Valutazione sono attribuite le

seguenti funzioni, su mandato del presidente della Giunta:

a) funzioni ispettive interne relativamente a specifiche attività amministrative;

b) azioni di audit, su proposta dei Direttori generali con riferimento a specifici

processi amministrativi e sulla base di un piano annuale complessivo;

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c) funzioni di analisi di impatto delle politiche pubbliche adottate dal sistema

regionale;

d) azioni di sviluppo della partecipazione dei cittadini, in particolar modo

relativamente a sistemi di programmazione e valutazione delle performance degli

enti del sistema regionale;

e) analisi comparative degli outcome dei singoli enti del sistema regionale, con altri

enti a livello nazionale e internazionale.

2. ter. Le funzioni di cui al comma 2 bis, ad esclusione di quelle di cui al punto a),

sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati con la Direzione

Generale Presidenza della Giunta, nell’ambito dei quali vengono definite anche le

competenze e le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività medesime.

65Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Articolo 57

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della

sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della

Regione Basilicata.

Potenza, 22 novembre 2018

FRANCONI

66Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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69Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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70Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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71Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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72Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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73Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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74Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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75Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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76Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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77Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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78Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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79Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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80Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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82Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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83Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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84Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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85Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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86Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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87Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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0

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88Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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89Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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90Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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91Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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REGIONE BASILICATA

STANZIAMENTI AUTORIZZATI INRELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGIREGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONEANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE

DI BILANCIO

Tabella A192Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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REGIONE BASILICATASTANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE

ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI BILANCIO

Tabella A1

Pag. 1 di 3

Missione Programma

Previsioni 2020€

01

02

04

05

06

07

Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

Giustizia

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Turismo

3.548.300,00

0,00

4.430.000,00

621.500,00

753.800,00

190.000,00

01

02

03

05

07

08

09

10

11

01

01

02

03

04

06

07

02

01

02

01

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Risorse umane

Altri servizi generali

Uffici giudiziari

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Edilizia scolastica

Istruzione universitaria

Servizi ausiliari all'istruzione

Diritto allo studio

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sport e tempo libero

Giovani

Sviluppo e valorizzazione del turismo

80.000,00

1.532.000,00

485.000,00

65.000,00

500.000,00

100.000,00

20.000,00

20.300,00

746.000,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

1.300.000,00

2.990.000,00

0,00

621.500,00

718.800,00

35.000,00

190.000,00

Totale Missione 01

Totale Missione 02

Totale Missione 04

Totale Missione 05

Totale Missione 06

Totale Missione 07

Previsioni 2019€

4.771.300,00

0,00

5.100.000,00

2.391.500,00

848.800,00

145.000,00

90.000,00

1.547.000,00

485.000,00

105.000,00

1.500.000,00

210.000,00

28.000,00

20.300,00

786.000,00

0,00

450.000,00

290.000,00

0,00

1.300.000,00

2.990.000,00

70.000,00

2.391.500,00

813.800,00

35.000,00

145.000,00

Previsioni 2018€

5.438.038,20

0,00

4.008.695,31

4.028.724,65

970.804,75

378.000,00

94.500,00

3.370.895,10

973.474,50

45.000,00

0,00

56.000,00

23.500,00

0,00

874.668,60

0,00

135.000,00

141.361,44

0,00

1.700.000,00

1.959.483,87

72.850,00

4.028.724,65

944.304,75

26.500,00

378.000,00

93Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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REGIONE BASILICATASTANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE

ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI BILANCIO

Tabella A1

Pag. 2 di 3

Missione Programma

Previsioni 2020€

08

09

10

11

12

13

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute

350.000,00

3.383.810,00

40.260.000,00

0,00

24.615.000,00

01

02

01

02

03

04

05

06

08

01

02

04

01

02

01

02

03

04

05

07

08

02

03

07

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

Altre modalità di trasporto

Sistema di protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per la copertura dello squilibrio di bilanciocorrente

Ulteriori spese in materia sanitaria

300.000,00

50.000,00

7.000,00

0,00

700.000,00

1.996.810,00

360.000,00

0,00

320.000,00

10.000.000,00

30.260.000,00

0,00

0,00

0,00

760.000,00

3.190.000,00

0,00

4.000.000,00

750.000,00

15.865.000,00

50.000,00

5.450.000,00

0,00

450.000,00

Totale Missione 08

Totale Missione 09

Totale Missione 10

Totale Missione 11

Totale Missione 12

Previsioni 2019€

492.532,00

4.101.498,46

85.480.000,00

4.450.000,00

20.587.380,95

442.532,00

50.000,00

7.000,00

954.498,46

700.000,00

1.550.000,00

360.000,00

210.000,00

320.000,00

35.000.000,00

50.480.000,00

0,00

50.000,00

4.400.000,00

820.000,00

3.190.000,00

285.000,00

4.105.000,00

832.380,95

11.265.000,00

90.000,00

3.407.468,60

0,00

1.586.846,00

Previsioni 2018€

719.768,00

8.987.823,43

108.912.495,65

135.000,00

18.708.549,98

629.768,00

90.000,00

46.000,00

4.283.090,21

1.888.236,59

1.570.000,00

690.496,63

210.000,00

300.000,00

18.007.987,16

90.854.508,49

50.000,00

135.000,00

0,00

161.568,61

3.401.000,00

0,00

4.118.000,00

1.448.114,39

9.230.520,03

349.346,95

3.460.001,00

0,00

80.368,40

94Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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REGIONE BASILICATASTANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE

ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI BILANCIO

Tabella A1

Pag. 3 di 3

99.772.410,00TOTALE TABELLA A

Missione Programma

Previsioni 2020€

14

15

16

17

18

20

Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Fondi e accantonamenti

5.900.000,00

668.000,00

1.052.000,00

10.890.000,00

1.650.000,00

0,00

1.460.000,00

01

02

01

03

01

02

01

01

03

Industria,PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Sostegno all'occupazione

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca

Fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Altri Fondi

665.000,00

3.000,00

1.052.000,00

0,00

10.380.000,00

510.000,00

1.650.000,00

0,00

1.460.000,00

Totale Missione 13

Totale Missione 14

Totale Missione 15

Totale Missione 16

Totale Missione 17

Totale Missione 18

Totale Missione 20

Previsioni 2019€

4.994.314,60

2.178.000,00

1.052.000,00

11.100.000,00

1.650.000,00

0,00

45.501,54

2.165.000,00

13.000,00

1.052.000,00

0,00

10.590.000,00

510.000,00

1.650.000,00

0,00

45.501,54

Previsioni 2018€

3.540.369,40

3.692.498,00

3.787.709,07

18.281.922,00

1.458.017,38

9.777.166,50

403,41

3.677.998,00

14.500,00

1.060.000,00

2.727.709,07

17.384.752,00

897.170,00

1.458.017,38

9.777.166,50

403,41

149.387.827,55 192.825.985,73

95Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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REGIONE BASILICATA

RIFINANZIAMENTO DI NORMERECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNODELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella B196Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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REGIONE BASILICATARIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella B1

Pag. 1 di 3

Missione Programma

Previsioni 2020€

01

04

05

06

07

08

09

Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.000.000,00

200.000,00

300.000,00

0,00

0,00

950,00

03

02

03

04

06

01

01

01

01

02

01

02

03

04

05

06

07

Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato

Altri ordini di istruzione non universitaria

Edilizia scolastica

Istruzione universitaria

Servizi ausiliari all'istruzione

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Sport e tempo libero

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

1.000.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

Totale Missione 01

Totale Missione 04

Totale Missione 05

Totale Missione 06

Totale Missione 07

Totale Missione 08

Previsioni 2019€

0,00

370.000,00

300.000,00

0,00

0,00

1.502.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

270.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.502.000,00

0,00

50.000,00

0,00

3.098.140,51

3.150.000,00

0,00

0,00

Previsioni 2018€

0,00

1.509.500,00

610.950,00

1.549.054,30

0,00

5.006.300,00

0,00

90.000,00

1.212.500,00

0,00

207.000,00

610.950,00

1.549.054,30

0,00

0,00

5.006.300,00

1.348.409,75

1.291.915,48

120.303,07

4.500.000,00

135.000,00

932.849,05

0,00

97Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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REGIONE BASILICATARIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella B1

Pag. 2 di 3

Missione Programma

Previsioni 2020€

10

11

12

13

14

15

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

2.781.000,00

0,00

375.680,00

0,00

1.341.371,00

11.600.000,00

1.250.000,00

08

02

05

01

02

07

05

07

01

02

03

02

03

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Trasporto pubblico locale

Viabilità e infrastrutture stradali

Sistema di protezione civile

Interventi per la disabilità

Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Ulteriori spese in materia sanitaria

Industria,PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione

Formazione professionale

Sostegno all'occupazione

2.581.000,00

0,00

0,00

375.680,00

0,00

0,00

750.000,00

591.371,00

100.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

1.250.000,00

Totale Missione 09

Totale Missione 10

Totale Missione 11

Totale Missione 12

Totale Missione 13

Totale Missione 14

Totale Missione 15

Previsioni 2019€

8.879.140,51

2.000.000,00

375.680,00

0,00

792.276,67

22.060.000,00

0,00

2.581.000,00

0,00

2.000.000,00

375.680,00

0,00

0,00

160.000,00

632.276,67

560.000,00

0,00

21.500.000,00

0,00

0,00

Previsioni 2018€

10.909.477,35

17.260.940,96

2.513.658,73

0,00

3.672.803,65

25.185.000,00

1.684.167,71

2.581.000,00

6.862.973,00

10.397.967,96

2.513.658,73

0,00

0,00

1.886.388,70

1.786.414,95

665.000,00

0,00

24.520.000,00

0,00

1.684.167,71

98Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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REGIONE BASILICATARIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella B1

Pag. 3 di 3

18.929.001,00TOTALE TABELLA B

Missione Programma

Previsioni 2020€

16

18

20

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Fondi e accantonamenti

10.000,00

70.000,00

0,00

01

02

01

03

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Altri Fondi

10.000,00

0,00

70.000,00

0,00

Totale Missione 16

Totale Missione 18

Totale Missione 20

Previsioni 2019€

10.000,00

7.070.000,00

0,00

10.000,00

0,00

7.070.000,00

0,00

Previsioni 2018€

1.332.899,00

1.660.000,00

0,00

1.332.899,00

0,00

1.660.000,00

0,00

43.359.097,18 72.894.751,70

99Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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1

REGIONE BASILICATA

Collegio dei revisori dei conti

Verbale n. 1/2018

In data 9 e 10 gennaio c.a., alle ore 9,00 si è riunito, previa convocazione, presso la

Direzione generale della Presidenza della Giunta regionale, il Collegio dei revisori dei conti,

con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sul rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 della Giunta regionale e

rendiconto Integrato Giunta - Consiglio;

2. Adempimenti del Collegio alla sentenza n.73/2017 della Sezione regionale di controllo

Regione Basilicata;

3. Varie ed eventuali.

Risultano essere presenti:

dott. Giuseppe LA REGINA – Presidente

dott.ssa Giovanna Maria GIOIA- Componente

Il dott. Pasquale BERNARDO partecipa alla riunione in modalità call conference.

Punto 1 - Con posta certificata del 28 dicembre 2017 il DG Dipartimento Programmazione

e finanze ha rimesso al Collegio dei revisori dei conti (CDR) la nota n. 20486 del 28

dicembre 2017 avente ad oggetto “Giudizio di parifica del rendiconto generale della

Regione Basilicata per l’esercizio 2016 – Modifica DGR 1256/2017 all’esito della

deliberazione n.73/2017/FRG e relativo invio delle deliberazioni di Giunta regionale n.

1396/2017 e n. 1409/2017.

Alla predetta nota risulta allegata la seguente documentazione:

deliberazione n.1396 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto – Svincolo e utilizzo di

accantonamento disponibile per eventuali urgenze sopravvenute di carattere finanziario e

sociale iscritto nel risultato di amministrazione con DGR 1256/2017, ad esito delle

sentenza della Corte dei conti , sezione di Controllo di Basilicata;

deliberazione n. 1409 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto: Modifica alla DGR 1256

del 24/11/2017 Disegno di legge circa approvazione del Rendiconto generale per

l’esercizio finanziario 2016 della Regione Basilicata.

La predetta deliberazione n. 1396/2107 prevede delle modifiche alla deliberazione n.

1256/2107, concernente “Disegno di legge circa approvazione del rendiconto generale per

l’esercizio finanziario 2016 della regione Basilicata.

La citata deliberazione n. 1256/2017 prevedeva nell’allegato 10-prospetto dimostrativo del

risultato di amministrazione- un accantonamento pari ad € 113.571.519,81; nell’ambito di tale

accantonamento l’Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno costituire un fondo

disponibile per emergenze di carattere finanziario per un importo pari ad € 14.795.774,68, ciò

nella considerazione che era pendente la decisione delle Corte dei conti sul rendiconto 2015 e

che dall’esito di tale decisione poteva determinarsi il rischio di disavanzo.

100Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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2

Pertanto, tenuto conto che tale previsione si è verificata in quanto la Corte dei conti –

sezione regionale di controllo regione Basilicata, con deliberazione n.73/2017 ha invitato

l’Amministrazione regionale di controllo a revisionare il risultato di amministrazione registrato

nel rendiconto 2015 approvato con legge regionale e che gli esiti ed i riflessi delle misure

adottate saranno verificati in sede di parifica del rendiconto generale relativo all’esercizio 2016.

Pertanto, con la deliberazione in esame si dispone la riduzione della quota accantonata nel

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione previsto nella DGR n.1256/2017, per

l’ammontare di € 14.795.774,68.

In merito a tale variazione il Collegio dei revisori dei conti comunica di non avere

osservazioni da formulare.

La citata deliberazione n. 1409 del 21 dicembre 2017 recante: Modifica alla DGR 1256 del

24/11/2017-Disegno di legge circa approvazione del rendiconto generale per l’esercizio

finanziario 2016 della Regione Basilicata- risulta corredata della documentazione prevista

dall’articolo 11, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 118/2011:

allegato A - Schemi di rendiconto 2016, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 lett. b), D.

Lgs. n. 118/2011;

allegato B- rendiconto consolidato Giunta-Consiglio , ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e

8, D. Lgs. n. 118/2011.

Preliminarmente si evidenzia che: l’articolo 18 del D. Lgs. n. 118/2011 dispone quanto

segue: le amministrazioni pubbliche approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno

successivo, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, per

consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; il bilancio

consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo.

Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre

dell’anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della regione.

Le disposizioni che disciplinano la redazione della relazione al rendiconto risultano essere le seguenti:

L. 350/1971, articolo 52;

L. R. 34/2001, articolo 68;

D. Lgs. n. 118/2011, articolo 63;

Deliberazione della Corte dei conti n. 1/2017;

Relazione della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, commi 166-168, della legge n.266/2005.

Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5 del 10 febbraio 2016.

La Corte dei conti- sezione di controllo per la regione Basilicata con nota n. 1526 del

06/06/2017 ha segnalato che con deliberazione n.1/2017/INPR la sezione regionale di controllo

ha inserito nell’ambito del proprio programma annuale di controllo il giudizio di parifica del

rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2016.

In particolare con la predetta nota n. 1526/2017 vengono fornite precise indicazioni circa la

documentazione e informazioni che l’Amministrazione regionale deve fornire classificandoli in

cinque categorie:

I. sistema di bilancio;

II. controlli interni;

III. gestione del patrimonio;

IV. organismi partecipati, società ed enti strumentali;

101Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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3

V. Anticorruzione e trasparenza.

In merito alla documentazione segnalata il Collegio ha riscontrato che la predetta

documentazione è stata rimessa con nota n. 193849 del 6/12/2017 da parte degli uffici

competenti dell’Ente

La delibera in argomento risulta corredata dei documenti previsti dalla normativa sopracitata

ed in particolare quelli previsti dall’articolo 72 della L. R. n. 34/2011 e degli allegati previsti

dall’articolo 11, D. Lgs. n. 118/2011, (tranne l’allegato di cui al comma 4, lettera i), in quanto

non si è svolta la prevista attività).

Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria,

dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli

equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

A) ATTIVITA’ PRELIMINARE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE AL

RENDICONTO.

Preventivamente al processo in esame, per l’espressione del previsto parere al

Rendiconto 2016, sono state effettuate verifiche funzionali ritenute opportune per le valutazioni

dello scrivente Collegio, tra le quali:

1. Parere su riaccertamento residui attivi e passivi;

2. Asseverazione dei crediti/debiti tra Ente e società partecipate ed enti strumentali (art.

6, comma 4, D.L. n. 95/2012)

3. Certificazione annuale del pareggio di bilancio;

4. Verifica del rispetto dei termini di pagamento (art. 8, D.L. 78/2009);

5. Validazione conto annuale del personale- annualità 2016 (art. 60, comma 2, D. Lgs. n.

165/2001).

In ordine a tali attività si rappresenta quanto segue.

Punto 1: riaccertamento dei residui- l’ente, con delibera della Giunta n.697 del 10/07/2017, ha

provveduto al riaccertamento dei residui sul quale lo scrivente Collegio ha espresso il previsto

parere con verbale n.21/2017.

Punto 2 – asseverazione crediti/debiti – il Collegio, rispettivamente con verbali n. 27/2017 e

n.30/2017 ha provveduto alla predetta asseverazione.

Punto 3- certificazione del pareggio di bilancio- il Collegio con verbale n.11 del 23/03/2016 ha

attestato il pareggio di bilancio secondo i dati di preconsuntivo. In ordine al prospetto allegato

al rendiconto in argomento si attesta la corrispondenza dei dati riportati con le scritture

contabili e che tali dati sono stati trasmessi sul portale della Ragioneria generale dello Stato.

Punto 4 -rispetto dei termini di pagamento- da una indagine effettuata sul sito dell’Ente risulta

che l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2016 risulta pubblicato un indicatore

annuale di tempestività dei pagamenti –anno 2016, in cui si dichiara che i tempi medi relativi

alle transazioni commerciali sono stati quantificati in giorni 108,66.

&&&&&&&&&&

L’articolo 63 del D. Lgs. n. 118/2011 dispone che: il rendiconto generale è composto dal

conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti

riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e

102Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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4

dallo stato patrimoniale. Contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto

consolidato, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismi

strumentali.

CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni

contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Analisi delle Entrate

Preliminarmente si evidenzia che le disposizioni che disciplinano le entrate dell’Ente

territoriale in esame sono: l’articolo 50 della L.R. 350/1971, l’articolo 42 della L.R. n. 34/2001

ed il D. Lgs. n. 68/2011, recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni

a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e di fabbisogni standard

nel settore sanitario”

Il predetto decreto legislativo prevede che tali disposizioni assicurano l’autonomia di

entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali;

nonché l’individuazione delle compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di

tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché i meccanismi perequativi che

costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle regioni.

A fronte delle entrate previste in sede di previsione, in sede di rendiconto, sono state

rilevate le seguenti risultanze:

TITOLO Previsione definitiva

2016

Rendiconto 2016

(Accertamenti)

Rendiconto 2016

(Incassi)

Residui di

Competenza

1- Entrate correnti 1.357.031.887,63 1.373.107.883,39 1.302.571.631,86 70.536.251,53

2-Trasferimenti correnti 182.857.484,99 156.693.024,83 119.355.543,09 37.337.481,74

3- Entrate extratributarie 41.431.331,37 41.646.915,38 28.224.457,62 13.422.457,76

4- Entrate in conto capitale 905.996.904,73 232.878.410,32 121.050.633,64 111.827.776,68

5- Entrate da riduzione di attività

finanziarie

37.759.210,42 37.699.095,15 0,00 37.699.095,15

6- Accensione di prestiti 114.749.788,26 0,00 0,00 0,00

7-Anticipazione da Istituto Tesoriere. 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9- entrate per conto terzi e partite di giro 368.341.107,85 268.580.557,92 236.355.412,34 32.225.145,58

Fondo pluriennale vincolato corrente 18.914.433,61

Fondo pluriennale vincolato conto capitale 272.656.090,90

Utilizzo Avanzo di amministrazione 574.145.966,12

TOTALE GENERALE ENTRATE 3.898.884.205,88 2.110.605.886,99 1.807.557.678,55 303.048.208,44

Relativamente agli accertamenti, nell’esercizio in esame si sono determinate criticità in

ordine alle entrate in conto capitale in quanto a fronte di una previsione definitiva di €

905.996.904 si sono realizzati degli accertamenti per un importo di € 232.878.410,32 e riscossi

per € 121.050.633,64.

Su tale scostamento la Relazione sulla gestione specifica che le stesse sono correlate alla

realizzazione di spese di investimento e risentono in misura significativa dei tempi lunghi

connessi alla realizzazione delle spese in conto capitale.

Residui

Nell’esercizio in argomento lo scostamento tra accertamenti e riscossioni derivanti dalla

competenza 2016 ha determinato il formarsi di residui attivi per un importo di €

103Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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303.048.208,44; tali residui sommati a quelli riferiti agli esercizi precedenti determinano la

sotto riportata situazione complessiva al 31/12:

Iniziali al 1/1 Riscossi Eliminati per

Riaccertamento

Totale al 31/12

Residui attivi anni precedenti

1.216.052.033,80 257.271.947,80 67.549.926,31 891.230.159,69

Residui di

c/competenza

303.048.208,44

Totale residui attivi 1.216.052.033,80 1.194.278.368,13

Per quanto concerne il dettaglio dei residui attivi riferiti agli esercizi precedenti si rinvia a

quanto riportato nel prospetto: Elenco residui passivi anteriori al 2006 per esercizio di

provenienza e per capitolo.

Relativamente ai residui delle annualità pregresse si evidenzia che per il periodo 2013 e

precedenti si rilevano degli importi che si ritengono non significativi, per cui si invita l’Ente ad

effettuare una verifica ed eventualmente, se non si ravvisano i presupposti per la loro

conservazione, provvedere alla loro radiazione.

Avanzo di amministrazione

Le risultanze della gestione finanziaria dell’Ente sono coerenti con quelle della gestione del

Tesoriere e risultano essere le seguenti:

GESTIONE

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1° gennaio 2016 232.215.351,56

Riscossioni 257.271.947,80 1.807.557.678,55 2.064.829.626,35

Pagamenti 346.482.518,05 1.883.596.513,39 2.230.079.031,44

Fondo cassa al 31 dicembre 66.965.946,47

Residui attivi 891.230.159,69 303.048.208,44 1.194.278.368,13

Residui passivi 208.993.995,74 245.468.148,97 454.462.144,71

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 9.123.311,89

Fondo pluriennale c/capitale 181.708.813,15

Risultato Avanzo di amministrazione 615.950.044,85

Composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2016

Relativamente alla composizione di tale voce corre obbligo segnalare che assume valenza la

parte di avanzo classificata nei fondi non vincolati in quanto può essere destinata liberamente

dall’ente, mentre le altre parti (vincolato, per investimenti e per fondo ammortamenti) sono

fondi da utilizzare nel rispetto dei vincoli di destinazione.

2016

Parte accantonata

Fondi crediti di dubbia esigibilità al 31/12 26.567.130,00

Accantonamento residui perenti al 31/12 38.461.620,51

Fondo perdite società partecipate 2.051.500,00

Fondo contenzioso 3.154.207,43

Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo

spese e rischi)

18.541.287,19

Totale accantonamenti 88.775.745,13

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 5.000.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 514.686.656,96

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 54.985.127,09

104Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Altri vincoli 0

Totale parte vincolata 574.671.784,05

Totale parte disponibile -47.497.484,33

In merito alla composizione dell’avanzo di amministrazione si fa presente quanto segue.

Fondo pluriennale vincolato

Trattasi di risorse già accertate e destinate al finanziamento di spese impegnate ma esigibili

in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Tale fondo al 31 dicembre 2016 risulta essere pari ad € 190.832.125,04, di cui €

9.123.311,89 riferito alle spese correnti ed € 181.708.813,15 per spese in conto capitale.

La allegata relazione sulla gestione specifica che nell’esercizio in esame sono stati assunti

degli impegni sul bilancio pluriennale 2017-2019 per un importo di € 16.848.365,02, di cui €

9.005.736,87 sono stati finanziati con entrate del bilancio 2017 e 2018 e, pertanto accertati sul

bilancio pluriennale. La differenza, finanziata con entrate accertate nel 2016, è confluita nel

fondo pluriennale vincolato è sommata all’importo degli impegni assunti sul pluriennale degli

esercizi precedenti.

Sul punto è stata acquisita conferma che sono stati riaccertati soltanto gli impegni assunti in

via definitiva nell’esercizio 2016 per i quali non si configurava la liquidabilità al 31/12/2016 e

sulla base di un cronoprogramma indicato dai Dipartimenti responsabili dei fondi e che tale

cronoprogramma è riferito ad impegni e non a prenotazioni di impegno.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la quantificazione del fondo in argomento possa

considerarsi congruo.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In merito a tale fondo, preliminarmente si evidenzia che l’allegato 4/2 D. Lgs. n. 118/2011

fornisce delle indicazioni circa il criterio di determinazione del fondo in argomento e viene

specificato che non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate

a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;

b) i crediti assistiti da fidejussione;

c) le entrate tributarie che sono accertate per cassa.

Circa la sua determinazione la circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 5 del

10 febbraio 2016 concernente: Le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018

per gli enti territoriali (legge n. 208/2015), al punto B.3 specifica che …Si tratta di un fondo

stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui

ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai

crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, della loro natura e

dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra

incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Per quanto concerne tale fondo la allegata Relazione sulla gestione specifica che lo stesso è

stato determinato in applicazione dell’esempio 5 contenuto nell’allegato 4/2 D. Lgs. n.

118/2011.

In base a tale criterio il fondo risulta essere determinato per l’importo di € 26.567.130,00.

105Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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A seguito di ulteriori elementi integrativi chiesti dal Collegio all’Ufficio competente circa la

sua quantificazione è stato specificato quanto segue: la percentuale è calcolata in automatico

dal prospetto Arconet tra ammontare del fondo crediti ed il totale dei residui attivi ed è stata

accantonata una percentuale inferiore rispetto al calcolo previsto dall’allegato 4/2, D. Lgs. n.

118/2011, poiché sono stati esclusi i crediti nei confronti di soggetti sottoposti alla direzione e

controllo della regione Puglia e Basilicata e i crediti già riscossi prima della definitiva

approvazione del rendiconto 2016. In proposito si soggiunge che per i citati crediti, di cui agli

accordi di programma tra il Governo e le regioni Basilicata e Puglia nell’anno 2017 è stato

sottoscritto apposito piano di rientro per le annualità pregresse.

Per quanto sopra rappresentato si ritiene che l’importo previsto possa considerarsi congruo.

Accantonamento residui perenti.

L’articolo 60, comma 3, D. Lgs. n. 118/2011, prevede che non è consentita la cancellazione

dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione.

A tal fine una quota del risultato di amministrazione è accantonata per garantire la copertura

della reiscrizione dei residui perenti, per un importo pari all’incidenza delle richieste di

reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all’ammontare dei residui

perenti e comunque incrementando annualmente l’entità dell’accantonamento di almeno il

20%, fino al 70 % dell’ammontare dei residui perenti.

a) I residui perenti risultanti al 31/12/2016 risultano essere pari ad € 54.945.172,15 per cui

in ossequio al criterio su esposto è stato accantonato una quota del risultato di

amministrazione pari ad € 38.461.620,51.

Circa la quantificazione dell’accantonamento in argomento si attesta che lo stesso è stato

quantificato nella percentuale massima prevista (70%).

Fondo perdite di società partecipate

L’obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte

le pubbliche amministrazioni locali incluse nell’elenco Istat di cui all’articolo 1, comma 3 della

Legge 196/09. Pertanto, oltre a Regioni, province e comuni, la disposizione chiama in causa,

tra gli altri anche comunità montane, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, camere di

commercio e Asl.

Occorre poi precisare che l’accantonamento è effettuato qualora gli Organismi partecipati

presentino, nell’ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario

negativo, non immediatamente ripianato dall’ente.

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il legislatore ha previsto un periodo transitorio in cui

l’accantonamento al fondo è via via crescente, per garantire una gradualità nell’applicazione

della normativa e dei suoi effetti sui bilanci degli enti. A questo proposito, l’articolo 1, comma

552 effettua una distinzione tra gli organismi che, avendo riportato una perdita nell’ultimo

bilancio disponibile, hanno peggiorato i conti e quelli che li hanno migliorati rispetto alla media

del triennio precedente:

la prima situazione comprende le ipotesi degli organismi partecipati che hanno fatto

registrare una perdita dopo precedenti bilanci in utile oppure che hanno riportato un risultato

negativo superiore alla media del triennio precedente. In questi casi, la quota da accantonare

nel bilancio di previsione 2015 dell’ente partecipante è pari al 25% del risultato negativo

conseguito nell'esercizio precedente dall’organismo. A scorrimento, le quote di

106Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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accantonamento saranno pari al 50% per il 2016, e al 75% per il 2017, sempre con

riferimento alle perdite riportate dall’organismo partecipato nell’esercizio precedente;

se, invece, la perdita nell’ultimo bilancio disponibile sia inferiore alla media del triennio

precedente (facendo registrare un miglioramento dei conti), l’accantonamento nel bilancio di

previsione 2015 deve essere effettuato per un importo pari alla differenza tra il risultato

conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 25% per

il 2014. A scorrimento, negli esercizi successivi, l’importo va calcolato considerando che il

risultato medio deve essere migliorato del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016.

Nel caso in esame l’Ente ha quantificato un fondo pari ad € 2.051.500,00 determinato in

base alle quota di partecipazione per cui si ritiene che lo stesso possa considerarsi congruo.

Fondo contenzioso

Risulta previsto un importo di € 3.154.207,43 di cui nulla viene detto nella Relazione

sulla gestione circa la sua determinazione, per cui si è ritenuto opportuno acquisire ulteriori

elementi informativi. L’Ufficio competente ha specificato quanto segue: La natura delle

obbligazioni potenziali su cui è stato determinato il fondo per il 2016, si riferisce ai

pignoramenti, ai contenziosi giudiziari e a procedure esecutive in corso. Trattasi di

pignoramenti e/o contenziosi per i quali si è in attesa di provvedere al pagamento a seguito di

ricezione della notifica dell’ordinanza di assegnazione e/o di procedure per le quali si è in

attesa di definire l’iter relativo all’ opposizione o alla redazione degli atti esecutivi. L’importo

delle obbligazioni potenziali afferenti i pignoramenti ammonta complessivamente a circa

3,1 milioni di euro. Si precisa che per nel corso del 2016 a fronte di un accantonamento

riveniente dal 2015 pari a circa 3,6 milioni di euro, sono state utilizzate somme pari ad €

620.000,00.

Altri accantonamenti

In tale voce, rispetto a quelli previsti, risultano istituiti i seguenti fondi:

1. fondo di accantonamento per copertura disavanzi sanitari (5 mln);

2. accantonamento derivante da recuperi su programmi di intervento (9,8 mln);

3. fondo di accantonamento per garanzie prestate ad aa. pp. (0,72 mln);

4. accantonamento per la procedura di infrazione rifiuti (0,78 mln);

5. accantonamento derivante da disimpegni sul PO FSE 2007/2013 (2,3m ln)

Per tale voce risulta un accantonamento di € 18.541.287,19, di cui la allegata relazione

sulla gestione fornisce un prospetto di dettaglio con i pertinenti capitoli di spesa, ma nulla dice

circa la loro quantificazione, per cui sono stati chiesti elementi informativi che la struttura

competente ha fornito, rappresentando quanto segue.

- disavanzi sanitari - è un accantonamento che prudenzialmente è stato lasciato quale quota del

risultato di amministrazione per lo stesso importo iscritto in fase di assestamento 2016 per preservarsi

dal rischio di perdite future sul comparto sanità.

- recuperi su programmi di intervento – tale accantonamento tiene conto delle somme recuperate e

restituite su vari programmi di intervento di carattere regionale. Viene accantonato tra i fondi rischi a

tutela dell’amministrazione per garantire da eventuali restituzioni che possono verificarsi nell’esercizio

successivo. Previa verifica potrà essere svincolato totalmente o parzialmente nell’esercizio 2018.

-garanzie ad amministrazioni Pubbliche – Tale accantonamento è stato quantificato sulla base

dell’importo del limite di impegno pagato a favore di ARPAB e ARDSU. E’ un accantonamento che

107Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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prudenzialmente viene creato pur nella consapevolezza che i mutui a carico dei due enti strumentali

vengono di fatto garantiti con la somma che viene erogata loro come contributo al pagamento della

rata per i mutui contratti da tali enti.

- infrazione rifiuti – è stata accantonata la somma corrispondente all’infrazione comunicata alla

Regione Basilicata.

- disimpegni sul PO FSE 2007/2013 – rappresenta un accantonamento che riporta le somme

disimpegnate sul FSE 2007/2013 e che è stato appostato quale quota accantonata in considerazione

dei rilievi della Sezione di Controllo di Basilicata, non avendo la stessa considerato totalmente chiusa al

31/12/2016 la programmazione 2007/2013. In considerazione della data di chiusura definitiva di tali

programmi detto accantonamento potrà essere svincolato nel 2018.

Fondo di accantonamento per garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche;

In ordine a tale accantonamento risulta un importo di euro 720.000,00 a fronte di garanzie

prestate per un importo pari ad € 7.350.00,00. In merito a quanto previsto, la relazione sulla

gestione specifica che pur trattandosi di garanzie concesse a fronte di prestiti il cui

ammortamento è già garantito dall’erogazione di contributi in conto rata e tale accantonamento

è stato quantificato in base alle rate pagate annualmente dagli enti per l’ammortamento deli

prestiti e non in base all’importo totale del debito garantito.

In merito a quanto rappresentato, si prende atto.

Tassa automobilistica da restituire allo Stato

Al riguardo si fa presente che l’articolo1, commi 235 e 322 della legge n.296/2006 prevede

la restituzione della tassa automobilistica allo Stato.

Con apposito prospetto è stato specificato che è stato erogato, in data 20/09//2017, un

importo di € 255.134,28 quale compensazione di maggior gettito tasse automobilistiche ai sensi

della legge n. 296/2006.

Situazione di cassa

Preliminarmente si evidenzia che la Corte dei conti-Sezione autonomia, nella deliberazione

n. 8/2017 ha segnalato la necessità di un analisi della situazione di cassa, poiché eccessivi

disallineamenti fra la gestione di cassa e quella di competenza, specie dopo l’introduzione della

competenza finanziaria potenziata, possono essere sintomatici di criticità rilevanti.

La situazione di cassa al 1° gennaio 2016, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde alle

risultanze delle scritture contabili dell’ente (€ 232.215.351,56).

Affinché il bilancio di cassa rispetti l’equilibrio è necessario che il totale dei pagamenti non

sia superiore al totale degli riscossioni aumentati della giacenza del fondo cassa iniziale.

La situazione del saldo di cassa al 31 dicembre risulta essere la seguente.

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1° gennaio 2016 232.215.351,56

Riscossioni 257.271.947,80 1.807.557.678,55 2.064.829.626,35

Pagamenti 346.482.518,05 1.883.596.513,39 2.230.079.031,44

Fondo di cassa al 31 dicembre 66.965.946,47

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L’importo di € 66.965.946,47 risulta costituita da una parte di risorse a gestione vincolata

pari ad € 54.568.324,15 e la restante quota di € 12.397.622,32 a gestione libera.

Nell’esercizio in esame l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

ANALISI DELLE SPESE

In ordine alle spese, dall’esame delle risultanze contabili sono stati rilevati i seguenti

importi: TITOLO Previsione definitiva

2016

Rendiconto 2016

(Impegni)

Rendiconto 2016

(Pagamenti)

Residui

Disavanzo eff di amm.

Spese correnti 1.623.305.687,31 1.406.639.572,15 1.309.646.352,91 96.993.219,24

Spese c/capitale 1.792.378.675,12 367.141.117,12 283.744.202,44 83.396.914,68

Spese Incr. Attiv. Fin. 43.059.210,42 42.999.095,15 42.999.095,15

Rimborso prestiti 46.799.525,18 43.704.320,02 43.704.320,02

Chiusura Ant. Tes. 25.000.000,00 0,00 0,00

Spese per c/terzi e partite

di giro

368.341.107,85 268.580.557,92 203.502.542,87 65.078.015,05

TOTALE 3.898.884.205,88 2.129.064.662,36 1.883.596.513,39 245.468.148,97

Relativamente agli impegni gli stessi non risultano pagati per l’intero ammontare per cui si

sono venuti a determinare dei residui passivi relativi all’esercizio in esame.

La situazione complessiva dei residui passivi risulta essere la seguente:

Situazione residui passivi al 31/12/2016

Situazione al

1/1/2016

Pagati Riaccertati Situazione al

31/12/2016

Residui anni precedenti 582.550.894,73 346.482.518,05 0,00 208.993.995,74

Residui di competenza 245.468.148,97

TOTALE 454.462.144,71

Spese correnti

In merito a tale tipologia di spesa si è rilevato che nell’esercizio in esame sono stati

assunti impegni per un importo pari ad € 1.406.639.572,15, di cui € 1.261.345.342,40 sono

riferiti a trasferimenti, € 59.880.138,94 per redditi da lavoro dipendente ed € 71.686.425,23 per

acquisti di beni e servizi

Spese del personale

In ordine a tale tipologia di spesa si fa presente quanto segue.

L’articolo 60, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: Le amministrazioni pubbliche presentano,

entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute

per il personale, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le

amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna

amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.

In ottemperanza a quanto previsto dalla citata disposizione in data 3 agosto 2017 l’Ufficio

risorse umane ha rimesso, con posta certificata, il conto annuale 2016, non supportato dalla

prevista relazione.

Su tale conto annuale, il Collegio con e-mail del 20/11/2017 ha chiesto di acquisire i

pertinenti capitoli di spesa per una verifica circa l’utilizzo delle risorse certificate dallo

109Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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scrivente Collegio. Poiché alcuni capitoli di spesa non davano contezza degli impegni assunti

(in quanto a contenuto generico) è stata chiesta l’acquisizione di una dichiarazione del

responsabile della struttura che attestasse gli impegni assunti, sollecitando nel contempo

l’adozione degli opportuni accorgimenti contabili al fine di consentire una puntuale rilevazione

di tali impegni. Tenuto conto di tale integrazioni il collegio alla validazione del conto annuale

2016.

Relativamente al personale non dirigente si fa presente: che l’Ente ha costituito il fondo

salario accessorio e che ha proceduto alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2016

non all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento ma in data 10/01/2017; che è stata presa

visione dell’ipotesi di accordo decentrato per l’anno 2016 unitamente alla relazione illustrativa

ed alla relazione tecnico-finanziaria previste dal comma 3-sexies, articolo 40, D. Lgs. n.

165/2001 ed è stato rilasciato il relativo parere favorevole ai sensi dell’articolo 40-bis, comma

1, D. Lgs. n. 165/2001, con verbale n. 8/2017.

Per quanto concerne il personale dirigente si dichiara che non è stata rimessa allo scrivente

Collegio la prevista contrattazione integrativa decentrata, annualità 2016.

Incarichi a consulenti esterni

In merito a tali incarichi lo scrivente Collegio ha verificato che dall’esame del conto

annuale risultano presenti n. 10 contratti di collaborazioni coordinate e continuative e che la

spesa sostenuta per tale tipologia di contratti risulta essere pari ad € 337.936. Da tale incarichi

sono esclusi quelli conferiti per la realizzazione di attività/progetti che utilizzano risorse

comunitarie in quanto sono considerati in deroga ai limiti previsti.

Attività contrattuale

Per tale attività risulta che è entrata a regime la stazione unica appaltante che dovrebbe

garantire delle economie di scala.

Adempimenti fiscali

Per quanto riguarda gli obblighi del sostituto di imposta è stato riscontrato quanto segue:

è stato presentato il modello 770 semplificato, controfirmato dal Collegio dei revisori dei

conti in data 18 luglio 2017 annualità 2016;

è stato presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo il nuovo modello CU 2016,

di certificazione delle ritenute dei vari redditi di lavoro (incluso il lavoro

autonomo)versate nel 2016.

Per la contabilità IVA si è rilevato che:

è stata presentata telematicamente in data 28 febbraio 2017 la dichiarazione annuale per

l’esercizio 2016, verificando più nello specifico: se la stessa è completa, se sono state

correttamente applicate le opzioni a suo tempo comunicate, se è stato correttamente

calcolato il pro-rata, se i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le

liquidazioni e le annotazioni.

Per quanto concerne l’IRAP, si dà atto che:

E’ stata presentata in data 27 settembre per via telematica la dichiarazione annuale Irap

2016 entro il termine previsto (art. 17, D.p.r n.435/2001 e s.m.i.)

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Pareggio di bilancio (art.1, comma 710 e seguenti della legge n. 208/2015)

La legge n.208/2015, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che

sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e di previgenti vincoli

delle Regioni a statuto ordinario.

In particolare è stato previsto che tutti gli enti territoriali viene chiesto di conseguire un

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finale e le spese finali.

A seguito della approvazione dell’articolo 9, comma 1 del D.L. n.113/2016- Misure

finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, anche per l’anno 2016 le Regioni

conseguono il saldo solo in sede di rendiconto.

Con l’intesa sancita nella seduta del 11 febbraio 2016, le Regioni, al fine di raggiungere gli

obiettivi di finanza pubblica per l’esercizio 2016, si sono impegnate a conseguire un risultato

positivo dei saldi di competenza finanziaria di cui all’articolo 1, comma 710 della legge n.

208/2015, secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata all’intesa stessa. Per la regione

Basilicata l’importo è stato quantificato in € 47.473.000.

In merito a tale voce risulta previsto nella Relazione sulla gestione l’allegato A-modello

1S/16 che da evidenza che l’ente ha provveduto a trasmettere sulla piattaforma del Ministero

dell’Economia e delle finanze–Ragioneria generale dello Stato (art. 1, comma 710-bis, L.208/2015) i

dati relativi al predetto allegato.

Dall’esame del predetto allegato, nel segnalare che gli importi riportati trovano

corrispondenza nelle scritture contabili lo stesso evidenzia che l’Ente ha conseguito un saldo

non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.

Tempestività dei pagamenti

L’articolo 8 comma 1 del decreto legge n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, prevede

che: Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri

tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato

'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza

trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo

oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Gli indicatori di cui

al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico,

secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

In allegato alla Relazione sulla gestione risulta inserita una dichiarazione con la quale si

attesta che i tempi medi di pagamento, relativi alla transazioni commerciali, sono stati

quantificati in giorni 108,66, applicando il criterio della media ponderata e che i predetti tempi

medi di pagamenti si ridurrebbero a 57,96 giorni qualora venissero estrapolati i dati relativi ai

pagamenti concernenti il trasposto pubblico locale. Tale dato risulta pubblicato sul sito

dell’Ente.

In ordine ai predetti tempi medi si segnala che per quanto concerne l’indicatore in

argomento lo Stato italiano è in procedura di infrazione per cui si ravvisano i presupposti di una

condanna, tenuto conto dei tempi di pagamento registrati. Nell’annualità in esame non si

ravvisano i presupposti di costituzione di un fondo, tuttavia, si invita l’ente ad adoperarsi

nell’adottare le opportune iniziative nel rientrare nel limite previsto.

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13

Controllo sugli organismi partecipati

In merito agli organismi partecipati, si segnala la non coerenza delle informazioni inserite

dall’ente nella banca dati del Dipartimento del Tesoro (BDAP) con la documentazione messa a

disposizione del Collegio.

In particolare la BDAP oltre a quelle indicate nella relazione al rendiconto 2016 riporta,

quali partecipate della società Sviluppo Basilicata, le seguenti società: Biomassapp srl,

Cervellotik srl, Chef dovunque srl, Domec spaGipvani promesse srl, Igoon srl, Personal Shop

srl, Pickmeapp srls, Slowfunding srl.

Tale incoerenza deriva dall’inserimento nella banca dati del Ministero del Tesoro delle

partecipazioni possedute dalla controllata Sviluppo Basilicata S.p.A. per la gestione del fondo

regionale di Venture capital affidato dall’azionista Regione Basilicata nell’ambito delle

politiche regionali per il sostegno finanziario alle attività economiche e imprenditoriali operanti

nel territorio regionale.

Nell’ambito della gestione del predetto Fondo la controllata Sviluppo Basilicata ha acquisito

nell’anno 2016 delle partecipazioni sociali in piccole e medie imprese operanti in Basilicata. Le

imprese beneficiare del fondo sono imprese private in cui la partecipazione sociale pubblica ha

la finalità di finanziare l’avvio di iniziative imprenditoriali e programmi di sviluppo e non ha

finalità di stabile investimento; la partecipazione e temporalmente limitata oltre che di

minoranza.

Per espressa disposizione regolamentare, di derivazione anche comunitaria, tali

partecipazioni sono temporanee, dovendo essere smobilizzate entro sette anni dalla loro

assunzione e minoritarie.

La presenza di Sviluppo Basilicata nella compagine sociale delle piccole e medie imprese

beneficiare del fondo fa assumere alle medesime società la qualità di società a partecipazione

pubblica indiretta ai sensi dell’articolo 2, lettera g), D.lgs. n. 175/2016.

L’ente già con DGR 400/2015 ha dato attuazione ad un piano operativo di razionalizzazione

delle società partecipate ed attualmente in corso di definizione ed ha fornito indicazioni circa le

misure di razionalizzazione da adottare per il contenimento dei costi.

In ordine alle stesse si segnala che:

o L’ente ha rispettato i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli

amministratori delle società partecipate;

o L’ente ha emanato atti di nei confronti degli organismi partecipati volti al rispetto di

quanto previsto dall’articolo 18, D.L. n. 112/2008, relativi ai criteri ed alle modalità di

reclutamento del personale di conferimento degli incarichi (DGR 633/2015);

o L’ente ha allegato alla relazione sulla gestione la documentazione relativa alla verifica

dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate (art. 6, comma 4, D.L.

n. 95/2012);

o L’ente ha provveduto ad impartire apposite direttive, alle società pubbliche partecipate,

mediante un “Atto di indirizzo alle società partecipate dalla Regione Basilicata in materia

di spese per acquisti di beni e servizi. (DGR n. 957/2015).

Esternalizzazione di servizi

In ordine a tale voce si segnala che al Collegio non risultano esternalizzazioni, ciò è stato

confermato dall’ente.

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14

Contenimento delle spese

Per quanto concerne i previsti limiti di spesa sono stati verificati i seguenti limiti:

D.L. n. 78/2010- si precisa che le disposizioni previste dall’articolo 6 costituiscono

disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Tipologia Decorrenza Parametro di riferimento

% Importo Limite di spesa

Capitolo Rendiconto 2016

(Impegni)

Studi e Consulenze

Art. 6 comma 7 (D.L.

101/2013, art. 1, c.5)

A Decorrere dal 2011

Rendiconto 2009

<20%

42.771 7020 6.122

Relazioni pubbliche,

convegni mostre,

pubblicità e di

rappresentanza

Art..6 comma 8

(A decorrere dal 2011)

Rendiconto 2009

<20% 403.089 2090/2120, capitolo

rappresentanza

16.357 12.997

Collaborazioni.

coordinate e continuative Art.1, comma 116-

L.311/2014

A decorrere

dal 2014

Spesa conto

annuale 2012

1,1% spesa

personale

301.995 48250-52510-

7020-7030-8230

337.936

Sponsorizzazioni

Art.6, c. 9 DL 122/2010

(a decorrere

dal 2011) 0,00 0,00

Missioni

Art. 6 comma 12

(a decorrere

dal 2011)

Rendiconto

2009

(513.726)

50% 256.863 8100 210.584

Formazione

Art.6, comma 13 (A decorrere dal 2011)

Rendiconto 2009

(137.731)

50% 68.865 8270 6.759

Acquisto,

manutenzione, noleggio

autovetture

Art. 6, comma 14

A decorrere

dal 2011

Rendiconto

2009

(245.952)

<80% 73.786 3190

3200

3210

62.005

71.276

0

Acquisto mobili, arredo

Media

rendiconto

2010/2011

75.788 20% 15.158 3390 997

1.162.626 725.033

In merito ai suindicati limiti si fa presente che gli stessi sono rispettosi di quanto stabilito

dalla sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 2012, n. 139, la quale ha chiarito che le

disposizioni vincolistiche di cui all’articolo 6: non operano in via diretta, ma solo come

disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti ed organismi che

fano capo agli ordinamenti regionali.

Indebitamento

L’articolo 62, comma 6, D. Lgs. n. 118/2011, dispone che 6. Le Regioni possono autorizzare nuovo

debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di

debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al

momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il

20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri

futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le

risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le

rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali

la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Dall’esame del Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni

e delle province autonome, si evince il rispetto di tale limite.

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Spese in conto capitale

Per quanto concerne tale tipologia di spesa si è rilevato che a fronte di una previsione

definitiva di € 1.792.378.675,12, risulta un impegno di € 367.141.117,12 e dei pagamenti per

un importo pari ad € 283.744.202,44; la differenza tra impegni e pagamenti ha determinato il

formarsi dei residui passivi di competenza pari ad € 83.396.914,68.

Da un breve esame di tali dati si evince che lo scostamento tra previsione ed

accertamento è sintomo di una carenza nella attività di programmazione, mentre lo scostamento

tra impegni e pagamenti è sintomo di una carenza nell’esecuzione dei programmi.

Per cui si invita l’ente ad adoperarsi all’utilizzo di tali risorse in quanto possono costituire

un elemento di sviluppo economico.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico rappresenta le utilità economiche acquisite ed impiegate nel corso

dell’esercizio anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari e per

alimentare il processo di programmazione.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio

costi/oneri e ricavi e proventi.

Le risultanze contabili risultano essere le seguenti.

2016 2015

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1.737.671.865,45 1.780.183.426,61

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 1.704.312.671,50 1.776.277.949,57 C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -7.149.498,20 -8.378.953,70

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA FINANZIARIE -1.065.896,92 0,00

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -63.773.595,04 -24.622.327,05

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -38.629.796,21 -29.095.803,71

RISULTATO DELL’ESERCIZIO -35.822.961,34 -33.132.581,22

STATO PATRIMONIALE

L’articolo 2 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che: Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un

sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il

profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

L’articolo 65 del D. Lgs. n. 118/2011 disciplina gli inventari prevedendo che:

gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato

patrimoniale.

almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per i beni immobili, la

regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari.

Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di inventariazione,

classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili,

nel rispetto dei principi contabili applicati.

Lo stato patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale Attivo

A) Crediti verso lo Stato ed altre

amministrazioni pubbliche

2016 2015

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 1.782.411,12 617.372.277,62

114Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Stato patrimoniale Passivo 2016 2015

A) PATRIMONIO NETTO 621.909.331,20 1.336.486.106,18

B) FONDI RISCHI ED ONERI 87.004.389,81 75.990.686,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00

D) DEBITI 919.708.717,20 1.463.345.794,70

E) TOTALE RATEI E RISCONTI 9.307.791,11 300.000,00

TOTALE DEL PASSIVO 1.637.930.229,32 2.876.122.586,88

CONTI D’ORDINE 6.573.835,17 3.340.734,00

In merito agli importi riportati nello stato patrimoniale si è riscontrato quanto segue.

Immobilizzazioni immateriali

Per quanto riguarda tale voce lo scostamento che si è rilevato deriva da una diversa

imputazione delle voci: reti idriche, banda larga e le opere ospedaliere, che sono state

imputate a Trasferimenti in conto capitale.

Immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne i beni immobili si segnala che per gli stessi risulta aggiornato

l’inventario dei beni immobili per la sezione terreni e per la sezione fabbricati e che tali

immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al netto dei relativi ammortamenti, quest’ultimi

sono stati calcolati in applicazione di quanto previsto nei principi e regole contabili del sistema

di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche predisposto dal Ministero

dell’Economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS).

Al riguardo si segnala che il punto 4.18 dell’allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 specifica

che come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i

predetti coefficienti previsti dal MEF, e viene precisato che i predetti coefficienti non sono

previsti per i beni demaniali e i beni immateriali.

Nella allegata nota integrativa vengono specificati le aliquote applicate, dalla quale si evince

il rispetto delle percentuali previste.

Beni Mobili

Per tale tipologia di beni si è rilevato che il decremento che si è registrato deriva

essenzialmente dalle variazioni riferite alle seguenti voci: Macchine per ufficio, infrastrutture e

Altri beni materiali. Si segnala che risulta effettuato parzialmente la ricognizione dei beni

mobili dell’ente.

Amministrazione dei beni

In merito a tale voce, si è verificato che:

Immobilizzazioni materiali 211.460.862,22 263.756.475,30

Immobilizzazioni finanziarie 21.844.116,83 17.591.554,92

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 235.087.396,17 898.720.307,84

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 1.156.467.750,75 1.466.117.125,00

Disponibilità liquide 243.734.844,85 511.285.154,04

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.400.202.594,85 1.977.402.279,04

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi

Risconti attivi

2.640.238,30

0,00

0,00

0,00

TOTALE DELL’ATTIVO 1.637.930.229,32 2.876.122.586,88

115Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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17

In ordine alla valorizzazione delle dismissioni attivate e concluse è stato rilevato quanto

segue.

ex centro ortofrutticolo Co. Meta- risulta stipulato un atto di vendita del 16 dicembre

2016;

Ex enopolio di Ripacandida- risulta un atto di vendita del 17 dicembre 2016;

ex caseificio di Muro Lucano- risulta un atto di vendita del 18 dicembre 2015.

Nell’esercizio in esame risulta l’acquisizione dell’immobile adibito a Campus per

l’innovazione del Manufacturing in favore del Centro di ricerche Fiat di Melfi, il cui valore di

costruzione è pari ad € 5.453.618,44.

In merito al predetto immobile dall’esame della deliberazione di acquisizione (DGR

589/2016) si riscontra che tale immobile è stato costruito su una area di proprietà della società

automobilistica tecnologica avanzata (SATA S.p.a) che ha trasferito e costituito in favore della

Regione Basilicata, senza corrispettivo in denaro, il diritto di superficie sino al 31 dicembre

2029, salva la facoltà di rinnovo sino al 31 dicembre 2049.

Sul punto, si osserva che non è stata prevista alcuna indennità a favore della Regione alla

cessazione del diritto di superfice decorso il quale l’immobile viene acquisito nel patrimonio

della predetta società, per accessione.

Inoltre, nel segnalare che nell’anno in esame non risulta che sia stato adottato un Piano

triennale per contenere le spese di funzionamento delle proprie strutture organizzative,

individuando misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo; alla data del presente

verbale risulta essere stato predisposto un piano triennale per il contenimento delle spese di

funzionamento predisposto dall’Ufficio Provveditorato e Patrimonio relativamente alle

autovetture di servizio, mentre non sono stati forniti elementi informativi su: a) dotazioni

strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro di ufficio; b) beni immobili

ad uso abitativo di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

&&&&&&&&

Rendiconto Integrato Giunta-Consiglio

Il rendiconto Integrato, elaborato dall’Ente, presenta le seguenti risultanze.

Entrate Denominazione Previsioni

definitive Riscossioni

c/competenza Accertamenti Residui

Fondo plur. vincolato spese correnti

Fondo plur. vincolato spese c/capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

19.906.319,27

272.666.617,86

580.092.242,75

Entrate correnti di natura tributaria, contr.

e perequatiuva

1.357.031.887,63 1.302.571.631,86 1.373.107.883,39 70.536.251,53

Trasferimenti correnti 182.973.605,16 113.982.603,17 151.353.144,99 37.370.541,82

Entrate extratributarie 35.693.142,13 27.983.640,01 41.338.116,62 13.354.476,61

Entrate in conto capitale 905.996.904,73 121.050.633,64 232.878.410,32 111.827.776,68

Entrate da rid. attività finanziarie 37.759.210,42 0,00 37.699.095,15 37.699.095,15

Accensione prestiti 114.749.788,26 0 0 0

Anticipazioni da istituto tesoriere 25.000.000 0 0 0

Entrate per c/terzi e partite di giro 372.545.107,85 239.747.343,48 271.983.406,02 32.236.062,54

TOTALE 3.904.416.826,06 1.805.335.852,16 2.108.360.056,49 303.024.204,33

Spese Denominazione Previsioni

definitive

Pagamenti

c/competenza

Impegni Residui

Spese correnti 1.624.528.780,53 1.308.205.835,91 1.403.678.945,21 95.473.109,30

Spese in conto capitale 1.792.484.202,08 283.756.894,16 367.164.201,84 83.407.307,68

Spese per incremento attività finanziarie 43.059.201,42 42.099.095,15 42.999.095,15 0

116Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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Rimborso di prestiti 46.799.525,18 43.704.320,02 43.704.320,02 0

Chiusura anticipazioni istituto tesoriere 25.000.000,00 0 0 0

Spese per conto terzi e partite di giro 372.545.107,85 206.905.350,85 271.983.406,02 65.078.055,17

TOTALE 3.904.416.826,06 1.885.571.496,09 2.129.529.968,24 243.958.472,15

In ordine agli importi riportati si fa presente che gli stessi risultano coerenti con i dati

contabili rilevati per i due organismi.

Per quanto concerne il Conto economico si è rilevato che lo stesso presenta le seguenti

risultanze:

Conto Economico 2016 2015

Componenti positivi della gestione (A) 1.732.019.110,96 1.779.765.147,00

Componenti negativi della gestione (B) 1.700.165.144,52 1.773.597.287,68

Differenza 31.853.966,44 6.167.859,32

Proventi ed oneri finanziari (C) -7.149.495,64 -8.378.950,65

Rettifiche (D) -1.065.896,92 0,00

Proventi ed oneri straordinari 228.676.205,27 210.114.608,03

Imposte 4.530.479,64 4.805.200,69

Risultato di esercizio -38.091.666,85 -31.638.619,07

Per quanto concerne la Situazione patrimoniale si è rilevata la seguente situazione.

A) Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni

pubbliche

2016 2015

B) IMMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 1.799.343,77 632.793.443,43

Immobilizzazioni materiali 211.588.655,60 263.889.367,92

Immobilizzazioni finanziarie 21.844.116,83 17.591.554,92

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 235.232.116,20 914.274.366,27

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 1.156.508.371,06 1.470.360.868,11

Disponibilità liquide 246.603.914,68 511.568.701,94

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.403.112.285,74 1.981.929.570,05

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi Risconti attivi

0.00 2.640.238,30

0,00 0,00

E) TOTALE DELL’ATTIVO 1.640.984.640,24 2.896.203.936,32

Stato patrimoniale Passivo 2016 2015

A) PATRIMONIO NETTO 626.228.440,56 1.343.073.378,01

B) FONDI RISCHI ED ONERI 87.004.389,81 91.390.686,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0.00

D) DEBITI 917.213.258,47 1.459.325.603,32

E) TOTALE RATEI E RISCONTI 10.538.551,40 2.414.268,99

TOTALE DEL PASSIVO 1.640.984.640,24 2.896.203.936,32

CONTI D’ORDINE 6.573.835,17 0.00

Per quanto concerne gli importi riportati nello stato patrimoniale da un riscontro del file

di correlazione si è rilevato che gli stessi trovano riscontro nei dati contabili riferiti ai due

organismi.

Circa la verifica della coerenza dei dati presenti nella banca dati delle amministrazioni

pubbliche (BDAP) con quanto risultante dai documenti approvati dall’Ente (Corte dei conti –

sezione delle autonomie, deliberazione n 8/2017), il Collegio ha riscontrato la concordanza dei

dati contabili.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, nel segnalare che non è stato rispettato dall’Organo

Consiliare quanto previsto dalla Conferenza delle regioni del 30 ottobre 2012, circa la

riduzione dei costi della politica, si attesta la corrispondenza del rendiconto in argomento

117Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 22/11/2018

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19

alle risultanze della gestione finanziaria per cui si esprime parere favorevole per

l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.

&&&&&&&&

Punto 2- sentenza n.73/2017 della Sezione regionale di controllo Regione Basilicata.

Con la predetta sentenza la sezione regionale di controllo ha chiesto di acquisire il parere

del Collegio dei revisori dei conti circa la sussistenza delle ragioni per la conservazione del

residuo attivo per l’importo di € 15.608.794,84, concernente: “Monitoraggio del patrimonio

naturalistico (delibera CIPE n. 88/2012).

In merito alla predetta richiesta si fa presente quanto segue.

Preliminarmente, si evidenzia che la delibera CIPE n. 88/2012 aveva disposto

l’assegnazione di risorse per un importo complessivo di € 412,46 milioni. Nell’ambito di tali

risorse, un importo di 40 milioni era stato finalizzato al “Monitoraggio del Patrimonio

naturalistico ai fini della conservazione della biodiversità”

A seguito della approvazione dei decreti legge nn. 95/2012 e 66/2014 è stata prevista la

riduzione delle risorse assegnate con la citata delibera n. 88/2012, per un importo complessivo

di € 35.280.000,00.

La deliberazione CIPE n. 29/2015 ha rimodulato una parte degli interventi previsti dalla

delibera CIPE n. 88/2012 (per 137,50 milioni di euro) senza toccare la restante quota di 274,96

milioni, riguardante gli interventi non rimodulati nella quale è compreso il suddetto importo di

40 milioni di euro. “Monitoraggio del patrimonio naturalistico ai fini della conservazione della

biodiversità”.

La deliberazione CIPE n.7/2016 ha stabilito che le risorse provenienti dalla

programmazione 2007/2013 sono pari ad € 64.495.166,58, per le quali, da approfondimenti

eseguiti sul sistema di monitoraggio è emerso che la Regione ha ridotto con DGR n. 892/2015

la dotazione del FSC per gli interventi per la biodiversità di euro 20.580.000,00 che sono stati

destinati a copertura dei tagli del FSC previsti dal DL n.95/2015, per cui le risorse destinate allo

scopo risultavano essere pari ad € 19.420.000,00.

Dalle scritture contabili dell’Ente risulta che le risorse assegnate per il predetto

monitoraggio, dell’importo originario di 40 milioni, sono disponibili per un importo pari ad €

15.608.794,84, come risulta dal dettaglio contabile del capitolo di bilancio (E32321).

Alla data odierna, dai dati di monitoraggio, risulta che la quota residua FSC per il

progetto “Monitoraggio del patrimonio naturalistico ai fini della conservazione della

biodiversità” è stata integralmente pagata dalla Regione, per cui non risultano risorse residue da

pagare.

Potenza 9 e10 gennaio 2017

Il Collegio dei revisori dei conti

f.to Dott. Giuseppe LA REGINA

f.to Dott.ssa Giovanna Maria GIOIA

f.to Dott. Pasquale BERNARDO

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