Legge Regionale Toscana n 69_2011

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    ToscanaL.R. 28/12/2011, n. 69Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di estioneinterata dei ri!iuti ur"ani. #odi!ic$e alla L.R. n. 2%/1998, alla L.R. n. 61/200&,alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 0/200%, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n.%/2011 e alla L.R. n. 1(/200&.

    )u""licata nel *.+. Toscana 29 dice"re 2011, n. 6, parte pria.

    Epigrafe

    Premessa

    TITOLO IOggetto e finalità

    Capo IOggetto e finalità

    Art. 1 Ambito di applicazione.

    TITOLO IINorme in materia di servizio idrico integrato

    Capo IDisposizioni per lorganizzazione del servizio idrico integrato

    Art. ! Individuazione dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato.

    Art. " Autorità idrica toscana.

    Art. # Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale.

    Art. #$%is Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati.

    Art. & Ordinamento dell'autorità idrica.

    Art. ' Organi dell'autorità idrica.

    Art. ( Assemblea.

    Art. ) Funzioni dell'assemblea.

    Art. * Direttore generale.

    Art. 1+ Funzioni del direttore generale.

    Art. 11 Consiglio direttivo.

    Art. 1! Revisore unico dei conti.

    Art. 1" Conferenze territoriali della Toscana.

    Art. 1# Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana.

    Art. 1& Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana.

    Art. 1' Controllo dei comuni.

    Art. 1( Articolazione organizzativa dell'autorità idrica.

    Art. 1) estore del servizio idrico integrato.

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    Art. 1* !iano di ambito.

    Art. !+ !iano operativo di emergenza per la crisi idropotabile.

    Art. !1 "isure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del

    servizio idrico integrato.

    Art. !! Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autoritàespropriante.

    Art. !" #igilanza e controllo sul soggetto gestore.

    Art. !# Relazione annuale.

    Capo II,-nzioni regionali

    Art. !& Individuazione degli interventi strategici e di $uelli necessari alla sostenibilità del

    sistema.

    Art. !' !oteri sostitutivi.

    Art. !( Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di ac$ua erogata a terzi

    dal gestore del servizio idrico integrato.

    Art. !) Disciplina delle aree di salvaguardia delle ac$ue superficiali e sotterranee destinate

    al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico ac$uedotto.

    Art. !* Trasmissione dei dati e delle informazioni.

    TITOLO III

    Norme in materia di gestione integrata dei rifi-ti -r%aniCapo I

    Disposizioni per lorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifi-ti -r%ani

    Art. "+ Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

    Art. "1 Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

    Art. "! Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale

    ottimale.

    Art. "" Ordinamento delle autorità servizio rifiuti.

    Art. "# Organi delle autorità servizio rifiuti.

    Art. "& Assemblea.

    Art. "' Funzioni dell'assemblea.

    Art. "( Direttore generale.

    Art. ") Funzioni del direttore generale.

    Art. "* Consiglio direttivo.

    Art. #+ Revisore unico dei conti.

    Art. #1 Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti.

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    Art. #! estore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

    Art. #" #igilanza e controllo sul soggetto gestore.

    Art. ## !oteri sostitutivi della Regione.

    Art. #& Trasmissione dei dati e delle informazioni.

    Art. #' Relazione annuale.

    TITOLO IDisposizioni com-ni e transitorie

    Capo IDisposizioni com-ni

    Art. #( Comitato regionale per la $ualità del servizio.

    Art. #) Comitati locali per la $ualità del servizio.

    Art. #* Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei

    rifiuti urbani.

    Capo IIDisposizioni transitorie

    Art. &+ Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell'autorità idrica.

    Art. &1 Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti.

    Art. &! %cioglimento dei consorzi e subentro dell'autorità idrica e delle autorità servizio

    rifiuti.

    Art. &" Disposizioni transitorie relative al personale.

    Art. Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato.

    Art. && Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

    Art. &' Disposizioni transitorie relative all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla &.R. n.

    ()*+,,.

    TITOLO Norme finali

    Capo I

    Disposizioni finali

    Art. &( Disposizioni finali.

    Capo II/odific0e legislative e a%rogazioni

    Art. &) "odific-e all'articolo * della &.R. n. *(),/.

    Art. &* "odific-e all'articolo 01ter della &.R. n. *(),/.

    Art. '+ "odific-e all'articolo /2bis della &.R. n. *(),/.

    Art. '1 "odific-e all'articolo della &.R. n. *(),/.

    Art. '! "odific-e all'articolo ,, della &.R. n. *(),/.

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    Art. '" "odific-e all'articolo ,* della &.R. n. *(),/.

    Art. '# "odific-e all'articolo ** della &.R. n. *(),/.

    Art. '& "odific-e alla rubrica del titolo #I della &.R. n. *(),/.

    Art. '' "odific-e all'articolo *1bis della &.R. n. *(),/.

    Art. '( "odific-e all'articolo +2bis della &.R. n. *(),/.

    Art. ') "odific-e all'articolo , della &.R. n. *(),/.

    Art. '* "odific-e all'articolo 3 della &.R. n. +)*++(.

    Art. (+ "odific-e all'articolo ,* della &.R. n. ,),/.

    Art. (1 "odific-e all'articolo * della &.R. n. ()*+,,.

    Art. (! "odific-e all'articolo della &.R. n. ,3)*++4.

    Art. (" "odific-e all'articolo *4 della &.R. n. 0,)*++4.

    Art. (# "odific-e all'articolo , della &.R. n. 0,)*++4.

    Art. (& Abrogazioni.

    Capo IIIDisposizioni finanziarie e entrata in vigore

    Art. (' 5orma finanziaria.

    Art. (( 6ntrata in vigore.

    Allegato A $ Assegnazione dei com-ni alle diverse conferenze territoriali

    L.R. 28 dice"re 2011, n. 69 -1.

    Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di estioneinterata dei ri!iuti ur"ani. #odi!ic$e alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007  ,alla L.R. n. 20/2006  , alla L.R. n. 30/2005   , alla L.R. n. 91/1998  , alla L.R. n.35/2011 e alla L.R. n. 14/2007  .

    12 P-%%licata nel 3.4. Toscana !* dicem%re !+115 n. '"5 parte prima.

    Il Consiglio regionale 0a approvato

    Il Presidente della 6i-nta

    prom-lga la seg-ente legge7

    Pream%olo

    Il Consiglio regionale

    isto l articolo ,,47 comma $uarto7 della Costituzione 8

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    isto l articolo 37 comma ,7 lettera n8 dello %tatuto 8

    isto il decreto legislativo aprile *++07 n. ,(* Norme in materia am%ientale28

    ista la legge * dicembre *++7 n. ,, Disposizioni per la formazione del %ilancioann-ale e pl-riennale dello 9tato :legge finanziaria !+1+;25 ed in particolare l articolo * 5comma 1)'$%is8

    isto il decreto1legge * dicembre *+,+7 n. **(  Proroga dei termini previsti dadisposizioni legislative e di interventi -rgenti in materia tri%-taria e di sostegno alleimprese e alle famiglie25 convertito5 con modificazioni5 dalla legge *0 febbraio *+,,7 n. ,+ 5ed in particolare l articolo , 8

    isto il decreto1legge , maggio *+,,7 n. 4+ 9emestre e-ropeo < Prime disposizioni-rgenti per leconomia2 convertito5 con modificazioni5 dalla legge ,* luglio *+,,7 n. ,+0 5ed in particolare l articolo ,+ 8

    ista la legge regionale * dicembre *+,+7 n. 0(  Legge finanziaria per lanno !+112 ed inparticolare l articolo /, 8

    ista la legge regionale * agosto *+,,7 n. 4  Disposizioni s-l commissariamento di c-i all

    articolo /, della legge regionale *+ dicembre *+,+7 n. 0(  :Legge finanziaria per lanno!+11;28

    ista la legge regionale *, luglio ,(7 n. /, Norme di att-azione della legge ( gennaio,37 n. 0 :Disposizioni in materia di risorse idric0e;28

    ista la legge regionale 3 aprile ,47 n. *0 Norme di indirizzo per lorganizzazione delservizio idrico integrato in att-azione degli articoli ,, e ,* della legge ( gennaio ,37 n.0 28

    ista la legge regionale , maggio *++07 n. *+ Norme per la t-tela delle ac=-edallin=-inamento28

    ista la legge regionale ,/ maggio ,/7 n. *(  Norme per la gestione dei rifi-ti e la%onifica dei siti in=-inati28

    ista la legge regionale ** novembre *++47 n. 0, /odific0e alla legge regionale ,/maggio ,/7 n. *(  :Norme per la gestione dei rifi-ti e la %onifica dei siti in=-inati; enorme per la gestione integrata dei rifi-ti28

    ista la legge regionale ,9 agosto *+,,7 n. (  /is-re di accelerazione per la realizzazionedelle opere p-%%lic0e di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opereprivate. /odific0e alla legge regionale settembre ,07 n. 40 :Disciplina degli accordi diprogramma;28

    ista legge regionale , marzo *++47 n. ,3 Istit-zione del piano am%ientale ed energetico

    regionale28

    ista la legge regionale ,, dicembre ,/7 n. , Norme per la difesa del s-olo28

    ista la legge regionale ,/ febbraio *++(7 n. + Disposizioni in materia di espropriazioneper p-%%lica -tilità28

    isto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle a-tonomie locali nella sed-ta del (dicem%re !+118

    isto il parere istit-zionale favorevole della Prima Commissione consiliare5 espresso nellased-ta del 1" dicem%re !+118

    Considerato =-anto seg-e7

    1. Occorre c0e la >egione5 nel rispetto dei principi di s-ssidiarietà5 differenziazione edadeg-atezza5 provveda alla riattri%-zione delle f-nzioni esercitate dalle a-torità di am%itoterritoriale ottimale di c-i agli articoli ,3/ e *+* del D.&gs. ,(*)*++0 5 in att-azione di

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    quanto stabilito dall' articolo 2, comma 186-bis, della L. 191/2009 che prevede lasoppressione di tali enti;

    2. Poiché il termine per la soppressione delle autorità di ambito territoriale ottimale, di cuiall' articolo 2, comma 186-bis, della L. 191/2009 , risulta prorogato al 31 dicembre 2011 aisensi dell' articolo 1 del D.L. 225/2010 e del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 25 maro 2011 !lteriore proroga di termini relativa al "inistero dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare#, $ necessario che la riattribu%ione delle relativecompeten%e operi a partire dal 1& gennaio 2012;

    3. n con(ormità al disposto di cui all' articolo 81, comma 1, della L.!. n. 65/2010 , oltrealla riattribu%ione delle (un%ioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale,si rende necessario procedere al riordino della disciplina del servi%io idrico integrato e diquello di gestione integrata dei ri(iuti urbani, al (ine di garantire la qualità, l'e((icien%a el'e((icacia di tali servi%i, anche a tutela dell'uten%a;

    ). *enché dal suddetto riordino della materia risulti esclusa la disciplina degli a((idamentidei servi%i, di competen%a esclusiva statale, la +egione intende comunque dare attua%ionealla volontà popolare espressa nel recente re(erendum del 12 e 13 giugno 2011;

    . -empre in con(ormità a quanto previsto dall' articolo 81, comma 1, della L.!. n.65/2010 , $ inoltre istituito un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale per ilservi%io idrico integrato, al (ine di garantire, attraverso la ridu%ione del numero degli ambititerritoriali ottimali ed il successivo processo di aggrega%ione dei soggetti gestori, maggiorieconomie di scala e quindi maggior e((icacia ed e((icien%a del sistema, nonchél'introdu%ione di norme volte a garantire la ter%ietà del controllo;

    . /li ambiti territoriali per la gestione del servi%io idrico integrato e per la gestioneintegrata dei ri(iuti urbani non comprendono i territori dei omuni di "arradi, iren%uola ePala%%uolo sul -enio, già (acenti parte di ambiti territoriali della +egione milia+omagna aseguito di speci(ici accordi stipulati tra le +egioni 4oscana ed milia+omagna;

    5. Per il servi%io di gestione integrata dei ri(iuti urbani, vengono invece con(ermati gliattuali tre ambiti territoriali ottimali, istituiti con la L.!. n. 61/200"  in seguito ad unapro(onda ri(lessione che ha tenuto conto delle caratteristiche socioeconomiche eterritoriali, della dota%ione impiantistica esistente, nonché delle quantità di ri(iuti prodottiannualmente;

    6. Per il perseguimento delle suddette (inalità, la presente legge con(erma a regime ununico gestore per ambito territoriale ottimale sia del servi%io idrico integrato, sia delservi%io di gestione integrata dei ri(iuti urbani;

    7. 8nche in considera%ione degli esiti del re(erendum tenutosi in data 12 e 13 giugno 2011$ opportuno che la +egione, relativamente al settore del servi%io idrico, ponga in essere uncon(ronto con le rappresentan%e politiche, economiche e sociali ed e((ettui speci(iciappro(ondimenti, al (ine di individuare possibili (orme di partecipa%ione dei cittadini utenti,con particolare ri(erimento al (inan%iamento dei soggetti gestori, nonché le miglioricondi%ioni per il raggiungimento dell'obiettivo di un unico gestore pubblico a livello diambito territoriale ottimale, da costruire a partire dalla prima scaden%a delle concessioni inessere;

    10. n rela%ione alla ridu%ione della disponibilità di risorse idriche conseguente aicambiamenti climatici, $ necessario che la +egione delinei, nell'ambito del pianoambientale ed energetico regionale, gli indiri%%i speci(ici ed i programmi strategici per lacostitu%ione di nuove riserve e per l'utili%%o delle capacità residue di riserve idriche nonpienamente utili%%ate, in coeren%a con il piano di tutela delle acque di cui all' articolo 121del D.Lgs. n. 152/2006 e con il piano di gestione di cui all' articolo 11"  del medesimodecreto legislativo;

    11. n attua%ione dei principi costitu%ionali di sussidiarietà, di((eren%ia%ione edadeguate%%a, le (un%ioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, perentrambi i servi%i, sono attribuite ai comuni, i quali le esercitano obbligatoriamente, perciascun ambito territoriale ottimale, tramite l'autorità idrica toscana e le autorità per il

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    servi%io di gestione integrata dei ri(iuti urbani, enti rappresentativi di tutti i comunidell'ambito territoriale ottimale di ri(erimento e dotati di personalità giuridica di dirittopubblico, autonomia amministrativa, organi%%ativa, patrimoniale e contabile;

    12. 8l (ine di garantire la rappresentatività dei comuni all'interno delle nuove autorità, gliorgani di tali enti sono composti da sindaci dei comuni appartenenti all'ambito diri(erimento, ad ecce%ione del direttore generale e del revisore unico dei conti, che hannocompeten%a di natura tecnica e gestionale e che, pertanto, vengono nominati inconsidera%ione delle pro(essionalità necessarie;

    13. Per il servi%io idrico, ove l'ambito territoriale $ unico, $ necessario garantire larappresentan%a dei comuni all'interno dell'assemblea tramite un sistema di c.d. 9grandielettori:, prevedendo che i membri dell'organo assembleare siano scelti da con(eren%e disindaci, corrispondenti ai precedenti sei ambiti territoriali ottimali, alle quali $ attribuitaperaltro anche la (acoltà di (ormulare proposte e indiri%%i sulle principali delibereassembleari;

    1). 8l (ine di garantire le istan%e dei comuni individuati ai sensi dell' articolo 2, comma #,della legge regionale 2" l$glio 200%, n. #9 orme a (avore dei comuni montani e deipiccoli comuni in situa%ione di disagio "odi(iche alla legge regionale " maggio 1985, n. 5" 

     9inan%iamenti per la reda%ione e l'attua%ione di piani di recupero del patrimonio edili%ioesistente:. "odi(iche alla legge regionale 2 no&embre 1999, n. 58 9orme sulla tuteladell'artigianato artistico e tradi%ionale toscano e disposi%ioni in materia di oneri contributiviper gli apprendisti artigiani:#, $ necessario assicurare la rappresentan%a degli stessinell'assemblea e nel consiglio direttivo della autorità idrica toscana, nonché nel consigliodirettivo delle autorità per il servi%io di gestione integrata dei ri(iuti urbani;

    1. -empre al (ine di assicurare l'attiva partecipa%ione di tutti i comuni toscani allaprogramma%ione ed organi%%a%ione del servi%io idrico integrato, $ attribuita ad un numeroquali(icato di comuni la possibilità di richiedere il riesame dei principali atti dell'autoritàidrica;

    1.

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    22. el servi%io di gestione integrata dei ri(iuti urbani, la +egione si riserva, invece,l'eserci%io dei poteri sostitutivi disciplinati dalla L.!. n. #5/2011 , sempre come modi(icatadalla presente legge, per assicurare la reali%%a%ione di tutte le opere previste nei piani diambito, che vengono cos> de(inite direttamente in legge opere di interesse strategicoregionale;

    23. 8nalogamente a quanto già previsto dall' articolo 152 del D.Lgs. 152/2006 per ilservi%io idrico integrato, si rende necessario anche nel servi%io di gestione integrata deiri(iuti urbani riservare alla +egione i poteri sostitutivi necessari a (ar (ronte ad eventualiinadempien%e del gestore e alla successiva iner%ia delle nuove autorità;

    2). +iguardo al servi%io idrico integrato occorre speci(icare gli ulteriori contenuti dellapiani(ica%ione e programma%ione rispetto a quanto già previsto dall' articolo 1%9 del D.Lgs.152/2006 ;

    2. ?ccorre dotare la +egione degli strumenti necessari all'eserci%io delle (un%ioni che lapresente legge le riserva, attraverso l'istitu%ione presso la /iunta regionaledell'osservatorio regionale per il servi%io idrico integrato e di gestione integrata dei ri(iutiurbani, con il compito di acquisire ed elaborare le in(orma%ioni ed i dati sullaprogramma%ione, organi%%a%ione e gestione dei servi%i;

    2. 8l (ine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servi%i e garantire laqualità, l'universalità e l'economicità delle relative presta%ioni, $ necessario garantire (ormee strumenti per la partecipa%ione popolare, attraverso l'istitu%ione presso il onsiglioregionale di un comitato per la qualità dei servi%i, composto dai rappresentanti dei soggettiinteressati, con il compito di segnalare eventuali criticità e (ormulare proposte alle autorità;ci@ (ermo restando l'obbligo per i soggetti gestori del rispetto delle disposi%ioni di cui all'articolo 2, comma %61, della legge 2% dicembre 200", n. 2%% Aisposi%ioni per la(orma%ione del bilancio annuale e pluriennale dello -tato 9legge (inan%iaria 2006:#;

    25. ?ccorre, in(ine, dettare una disciplina transitoria per assicurare la (un%ionalità delsistema nelle more della costitu%ione degli organi delle nuove autorità, individuando isoggetti che dovranno provvedere agli adempimenti a ci@ necessari, nonché all'eserci%io

    delle (un%ioni delle stesse autorità;26. Poiché il processo di ri(orma della L.!. n. 61/200"  non si $ ancora concluso, $necessario prevedere la possibilità di modi(icare i piani straordinari per i primi a((idamentidel servi%io per sopravvenute esigen%e straordinarie ed ove ci@ risulti (un%ionale ad unamaggiore e((icien%a nella gestione del servi%io;

    8pprova la presente legge.

    44?

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    c# al riordino della disciplina regionale del servi%io idrico integrato e di quellaconcernente la tutela della risorsa idrica;

    d# al riordino della disciplina regionale del servi%io di gestione integrata dei ri(iutiurbani;

    e# alla de(ini%ione della disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema.

    44?

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    della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l'autoritàidrica istituita ai sensi dell' articolo # .

    2. 8i (ini di cui al comma 1, l'autorità idrica svolge le (un%ioni di programma%ione,organi%%a%ione e controllo sull'attività di gestione del servi%io idrico integrato, nel rispettodelle determina%ioni dell'agen%ia na%ionale per la regola%ione e la vigilan%a in materia diacqua di cui all' articolo 10, comma 1%, del decreto-legge 1# maggio 2011, n. "0-emestre europeo E Prime disposi%ioni urgenti per l'economia# convertito, conmodi(ica%ioni, dalla legge 12 l$glio 2011, n. 106 .

    Art. 4bis !unzioni in materia di bonifica di siti contaminati (3).

    1. ell'ambito delle aree di cui all' articolo #6-bis, commi 2 e #, del decreto-legge 22gi$gno 2012, n. 8# "isure urgenti per la crescita del Paese#, convertito, con modi(ica%ioni,dalla legge " agosto 2012, n. 1#% , la +egione pu@ avvalersi, ai sensi dell' articolo %% dellalegge regionale 1# l$glio 200" n. #8  orme in materia di contratti pubblici e relativedisposi%ioni sulla sicure%%a e regolarità del lavoro#, dell'8utorità idrica toscana per la

    progetta%ione e l'a((idamento degli interventi di boni(ica da e((ettuare mediantedepura%ione delle acque di (alda, nonché per il monitoraggio sull'attua%ione degli stessi,anche al (ine di consentire l'utili%%a%ione, previi eventuali necessari interventi diadeguamento, degli impianti di trattamento delle acque re(lue già esistenti.

    2. progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla +egione.

    3. 8i (ini di cui al comma 1, la +egione stipula speci(ici accordi con l'8utorità idrica e glialtri soggetti interessati.

    3# 8rticolo inserito dallF art. 1, comma 1, L.!. 20 gennaio 2015, n. 8 .

    Art. " #rdinamento dell'autorità idrica.

    1. atto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'autorità idrica si applicano ledisposi%ioni di cui al titolo D della parte e quelle di cui ai titoli , , , D, D, D e Ddella parte del decreto legislati&o 18 agosto 2000, n. 26" 4esto unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali#.

    Art. $ #rgani dell'autorità idrica.

    1. /li organi dell'autorità idrica sonoB

    a# l'assemblea;b# il direttore generale;c# il revisore unico dei conti.

    Art. % Assemblea.

    1.

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    2. L'assemblea è validamente costituita quando, alla scadenza del termine per il suorinnovo, le conferenze territoriali abbiano individuato almeno la metà più uno dei membri.

    3. I membri dell'assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno unpresidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'assembleamedesima.

    . Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei

    componenti, a condizione c!e siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delleconferenze territoriali di cui all'articolo "3. Lo statuto dell'autorità idrica pu# disciplinare laseduta in seconda convocazione determinando un diverso numero di presenze e condizioniai fini della sua validità $%&.

    %. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    . In prima convocazione, lo statuto ed il piano di ambito sono approvati con il votofavorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea. (alla seconda convocazionel'assemblea delibera con le maggioranze di cui al comma % o di cui al comma ).

    ). Lo statuto dell'autorità idrica, fermo restando quanto previsto al comma , pu# stabiliremaggioranze diverse, anc!e attribuendo pesi diversi ai componenti dell'assemblea.

    *. +lle sedute dell'assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senzadiritto di voto, l'assessore regionale competente o un suo delegato.

    . -er la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

    bis. La /egione mette a disposizione dell'assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi dirappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attivitàregionali programmate $&.

    $& 0omma cos1 modificato dall' art. 140, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 .

    $%& 0omma cos1 sostituito dall' art. 1, comma 1, L.R. 11 giugno 2014, n. 31  . Il testooriginario era cos1 formulato . Le sedute dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto alcomma , sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizionec!e siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali dicui all' articolo 13 .4.

    $& 0omma aggiunto dall5 art. 2, comma 1, L.R. 20 gennaio 2015, n. 8 .

    Art. 8 Funzioni dell'assemblea.

    ". L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. Inparticolare provvede

    a& all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autoritàidrica, sulla base dello sc!ema tipo approvato dal 0onsiglio regionale, c!e fissa anc!e gliindirizzi relativi all'articolazione organizzativa della suddetta autorità, entro il 3" marzo26"2 $)&7

    b& all'approvazione e aggiornamento, anc!e a seguito della revisione tariffaria di cuiall' articolo 10 , comma ", lettera l&, del piano di ambito di cui all' articolo 19 , sulla basedelle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all' articolo 13 7

    c& all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20 7

    d& all'approvazione del piano operativo pluriennale di cui all' articolo 19 , comma 27

    e& alla formulazione di proposte alla /egione per l'individuazione degli interventinecessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito7

    f& alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all' articolo 154, comma4, del D.Lgs. 152/2006  , da sottoporre all'approvazione della competente autorità

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    nazionale ai sensi dell' articolo 10, comma 14, del D.L. 70/2011 , sulla base delle proposteformulate dalle conferenze territoriali di cui all' articolo 13 7

    g& alla definizione degli standard qualitativi del servizio7!& alla scelta della forma di gestione7i& all'approvazione della convenzione c!e regola i rapporti con il soggetto gestore del

    servizio, nonc!8 del relativo disciplinare7l& all'approvazione della carta della qualità del servizio c!e il gestore è tenuto ad

    adottare7m& all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agliinterventi, c!e ciascuna conferenza territoriale pu# proporre ai sensi dell' articolo 14  , ealla quantificazione delle stesse7

    n& alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idricointegrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazioneprevalentemente industriali di cui all' articolo 13!is della legge regionale 31 maggio 2006,n. 20 $9orme per la tutela delle acque dall'inquinamento&7

    o& alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo , delrevisore unico dei conti, nonc!8 dei membri del consiglio direttivo7

    p& alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autoritàidrica7

    q& all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente

    predisposti dal direttore generale7r& all'approvazione della relazione annuale di cui all' articolo 24 .

    $)& 0on Deli!.".R. 11 luglio 2012, n. 57   e con Deli!.".R. 25 settem!re 2012, n. 77   èstato approvato lo sc!ema tipo previsto dalla presente lettera.

    Art. 9 Direttore generale.

    ". Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità idrica ed è nominato

    dall'assemblea, d'intesa con il -residente della :iunta regionale, tra soggetti in possesso diidonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienzamanageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentataesperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale instrutture pubblic!e o private nel settore dei servizi pubblici locali.

    2. Il -residente della :iunta regionale informa il 0onsiglio regionale dell'intesa di cui alcomma ".

    3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privatodi durata di sette anni non rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamentoeconomico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figureapicali della dirigenza pubblica locale.

    . L'incarico di direttore generale !a carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, èsubordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo diaspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi onericontributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.

    %. +lla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilitàdefinite dagli articoli 10  , 11 e 12 della legge regionale 8 #e!!raio 2008, n. 5  $9orme inmateria di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenzadella /egione& $*&.

    . Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonc!8 la risoluzione anticipata delrapporto di lavoro anc!e con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso

    direttore generale.

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    ). L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea nei casi previsti dal contrattodi lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea medesima aisensi dell' articolo 8 , con le seguenti modalità

    a& su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il -residente della :iunta regionale,approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea7

    b& su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea, dandonecomunicazione al -residente della :iunta regionale.

    $*& 0omma cos1 modificato dall' art. 141, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 .

    Art. 10 Funzioni del direttore generale.

    ". Il direttore generale !a la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare

    a& all'affidamento del servizio7b& alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio7

    c& al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione dellesanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo,nonc!8 all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all' articolo 152, comma 2, del D.Lgs.152/2006 7

    d& all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventiprevisti dal piano d'ambito7

    e& alla predisposizione della relazione annuale di cui all' articolo 24 7f& alla ric!iesta della dic!iarazione dello stato di emergenza idropotabile7g& allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale

    ottimale secondo quanto disposto all' articolo 5  , commi 2, 3 e e all' articolo 11, comma2, della L.R. n. 20/2006 7

    !& allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delledisposizioni contenute nel regolamento di cui all' articolo 27  7

    i& alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea7l& alla revisione tariffaria di cui al D.$. 1% agosto 1996 del ;inistro dei lavori pubblici

    $;etodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione dellatariffa di riferimento del servizio idrico integrato&.

    2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente,dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede

    a& all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità idrica7b& all'adozione dei bilanci dell'ente7c& all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

    3. +i soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale

    dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.

    Art. 11 Consiglio direttivo.

    ". Il consiglio direttivo !a funzioni consultive e di controllo.

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    artigiani4&, nonc!8 la rappresentanza di almeno due membri per ciascuna conferenzaterritoriale.

    2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale dasottoporre all'approvazione dell'assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del direttoregenerale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa.

    3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di otto membri ed il voto

    favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

    . +lle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive esenza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di suaassenza, il dirigente della struttura regionale competente.

    %. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni diorganizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.

    . I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.

    Art. 12 Revisore unico dei conti.

    ". L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscrittinel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislati&o 27 gennaio 1992, n. 88$+ttuazione della diretti&a 84/253/"'' , relativa all'abilitazione delle persone incaricate delcontrollo di legge di documenti contabili&.

    2. Il revisore resta in carica sette anni e non pu# essere riconfermato.

    3. +l revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quantoprevisto dall' articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000  , facendo riferimento, per quantoriguarda la classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti.

    . Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme diamministrazione, di contabilità e fiscali.

    %. Il revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.

    Art. 13 Conerenze territoriali della !oscana.

    ". Il territorio della >oscana è ripartito in sei conferenze territoriali cos1 individuate

    a& conferenza territoriale n. ", denominata >oscana 9ord47b& conferenza territoriale n. 2, denominata ?asso @aldarno47c& conferenza territoriale n. 3, denominata ;edio @aldarno47d& conferenza territoriale n. , denominata +lto @aldarno47e& conferenza territoriale n. %, denominata >oscana 0osta47f& conferenza territoriale n. , denominata Ambrone4.

    2. L'appartenenza di ciascun comune alle conferenze territoriali di cui al comma ", èindicata nell' allegato ( della presente legge.

    3. 0iascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuniricadenti nell'ambito territoriale di riferimento. -er la partecipazione alla conferenza non è

    prevista la corresponsione di alcuna indennità.

    . Le conferenze territoriali nominano i componenti dell'assemblea nel numero e nelrispetto dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio, individuati per ciascuna

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    conferenza territoriale con deliberazione della :iunta regionale da approvare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    %. -er ciascuna conferenza almeno due componenti sono individuati tra i comuni di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicem!re 2011, n. 68  $9orme sul sistemadelle autonomie locali& $&.

    . +i fini di cui al comma , ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima

    della scadenza dei componenti dell'assemblea.

    $& 0omma cos1 modificato dall' art. 142, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 .

    Art. 1" Funzioni delle conerenze territoriali della !oscana.

    ". I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di

    a& individuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, i comuni c!e partecipano

    all'assemblea dell'autorità idrica7b& definire, nei limiti delle risorse stabilite dall'assemblea ai sensi dell' articolo 8  ,comma ", lettera m&, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel pianodi ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, da proporreall'assemblea7

    c& definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza,da proporre all'assemblea7

    d& formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio,sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

    2. L'assemblea pu# non accogliere o accogliere solo parzialmente le proposte di cui alcomma ", lettere b& e c&, esclusivamente dandone espressa e documentata motivazione.Bualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma

    ", lettere b& e c&, l'assemblea assegna loro un congruo termine, decorso il quale deliberaautonomamente.

    Art. 1# Funzionamento delle conerenze territoriali della !oscana.

    ". Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione,con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, c!e lacompongono, a condizione c!e gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazioneresidente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze

    territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

    2. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitantitra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, c!e provvede alla suaconvocazione.

    3. I sindaci o i loro delegati c!e partecipano alle riunioni delle conferenze nonpercepiscono alcuna indennità.

    Art. 1$ Controllo dei comuni.

    ". Il piano di ambito, con particolare riferimento all'individuazione dell'ordine di prioritàdegli interventi, nonc!8 gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti ariesame su ric!iesta di venti comuni, formulata con istanza debitamente motivata.

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    2. L'assemblea si pronuncia entro trenta giorni.

    3. I comuni possono formulare osservazioni all'autorità idrica sulla base degli elementiforniti dalla relazione di cui all' articolo 24 .

    Art. 17 Articolazione organizzativa dell'autorità idrica.

    1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'autorità idrica dotatadi una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operanocon riferimento agli ambiti territoriali delle conferenze di cui all' articolo 13 .

    2. !i fini del comma 1, l'autorità idrica dotata di un proprio ruolo organico a cui siapplica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali dilavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

    3. L'autorità idrica, nel rispetto di "uanto previsto dalla presente legge, adotta un appositoregolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

    Art. 18 Gestore del servizio idrico integrato.

    1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, allascadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ilservizio idrico affidato ad un unico soggetto gestore# negli atti per l'affidamento delservizio, l'autorità idrica indica tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degliinvestimenti non ancora ammortizzati.

    2. I rapporti tra l'autorità idrica ed il soggetto gestore del servizio sono regolati daapposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottatodall'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di ac"ua ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del D.L. 70/2011 .

    Art. 19 Piano di ambito.

    1. Il piano di ambito approvato dall'autorità idrica nel rispetto di "uanto previsto all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006  e delle determinazioni dell'agenzia nazionale per laregolazione e la vigilanza in materia di ac"ua di cui all' articolo 10, comma 14, del D.L.

    70/2011  e contiene altres$ misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione edistribuzione del servizio idrico integrato.

    2. Il piano di ambito attuato attraverso il piano operativo pluriennale, che specifica gliobiettivi intermedi relativi al periodo di riferimento, individuando gli interventi da realizzarein tale periodo ed il relativo cronoprogramma.

    Art. 20 Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile.

    1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di emergenza per la crisiidropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dellostato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano

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    provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all' articolo 14-bisdella L.R. n. 91/199 , ove esistente %1&.

    2. Il piano operativo di cui al comma 1, contiene(

    a una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, redattasecondo i criteri di cui al decreto del !residente del "onsiglio dei #inistri 4 mar$o 1996%)isposizioni in materia di risorse idriche#

    b l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idriciinteressati#

    c le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alladotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta#

    d gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere,entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte#

    e gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativiprogetti di rimessa in pristino#

    f le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idricaidropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.

    3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, disponel'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l'area interessata ed ilconseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agliinterventi da attuare, che ne diventano parte integrante. *el caso in cui sia dichiarato lostato di emergenza ai sensi della legge regionale 5 gi%gno 2012, n. 24  %*orme per lagestione delle crisi idriche e idropotabili. +odifiche alla L.R. n. 69/2011  ed alla L.R. n.91/199 , l'autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all'adeguamento entroil termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione %11.

    3bis. !i fini di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel pianooperativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatoriaffidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decretolegislati&o 12 a'rile 2006, n. 163  %-odice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture in attuazione della diretti&a 2004/17/"( e della diretti&a 2004/1/"( %12.

    %1& -omma cos$ modificato dall' art. 12, comma 1, L.R. 5 gi%gno 2012, n. 24  , adecorrere dal giorno successivo a "uello della sua pubblicazione %ai sensi di "uantostabilito dall' art. 14 della stessa legge.

    %11 -omma cos$ sostituito dall' art. 12, comma 2, L.R. 5 gi%gno 2012, n. 24  , adecorrere dal giorno successivo a "uello della sua pubblicazione %ai sensi di "uantostabilito dall' art. 14  della stessa legge. Il testo originario era cos$ formulato( 3. !seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, il piano di ambito conseguentemente adeguato al fine di dare copertura finanziaria agli interventi daattuare, che ne diventano parte integrante./.

    %12 -omma aggiunto dall' art. 12, comma 3, L.R. 5 gi%gno 2012, n. 24 , a decorrere dalgiorno successivo a "uello della sua pubblicazione %ai sensi di "uanto stabilito dall' art.14 della stessa legge.

    Art. 21 isure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione edistribuzione del servizio idrico integrato.

    1. L'autorità idrica provvede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenutoconto di "uanto stabilito nel regolamento di cui all' articolo 146, comma 3, del D.Lgs.152/2006 , a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati

    alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione edistribuzione.

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    2. La percentuale di cui al comma 1, definita in rapporto all'estensione della rete ed inriferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivodell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal sopracitato D.!.".#. 4mar$o 1996 .

    Art. 22 Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autoritàespropriante.

    1. I progetti definitivi degli interventi di cui all' articolo 10  , comma 1, lettera d, sonoapprovati dall'autorità idrica che provvede alla convocazione di apposita conferenza diservizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.

    2. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 1 )ebbraio 2005, n. 30  %)isposizioni in materia diespropriazione per pubblica utilità.

    3. L'autorità idrica costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di

    cui al presente articolo.

    0. Per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 3, l'autorità idrica pu avvalersidei comuni e delle province, secondo "uanto previsto all' articolo 6, comma 3, della L.R. n.30/2005  . L'autorità idrica pu delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi algestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento delservizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

    Art. 2! "igilanza e controllo sul soggetto gestore.

    1. L'autorità idrica vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degliinterventi previsti nel piano di ambito.

    2. econdo "uanto previsto all' articolo 152 del D.Lgs. 152/2006  , nell'ipotesi diinadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione,nonch in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l'autoritàidrica interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore,esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.

    3. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni epenali contrattuali, nonch la risoluzione del contratto, l'autorità idrica, previa diffida, pusostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti

    disposizioni in materia di appalti pubblici.

    Art. 2# $elazione annuale.

    1. 4ntro il 3& giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione diuna relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per larelativa approvazione. La relazione approvata trasmessa ai consigli e alle giunte della5egione, delle province e dei comuni, nonch al comitato regionale per la "ualità delservizio, di cui all' articolo 47  , ed all'osservatorio regionale, di cui all' articolo 49 .

    2. La relazione illustra(

    a lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati#

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    b il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazionidel mancato raggiungimento dei medesimi#

    c i livelli "ualitativi e "uantitativi dei servizi prodotti#d la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e

    dia conto delle entrate del gettito tariffario#e la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 10 comma 1,

    lettera g.

    -apo II

    6unzioni regionali

    Art. 2% &ndividuazione degli interventi strategici e di uelli necessari allasostenibilità del sistema.

    1. !l fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con leprevisioni del piano di tutela delle ac"ue di cui all' articolo 121 del D.Lgs. 152/2006 e con il

    piano di gestione delle ac"ue di cui alla diretti&a 2000/60/"( del Parlamento europeo e del-onsiglio, del 23 ottobre 2&&&, che istituisce un "uadro per l'azione comunitaria in materiadi ac"ue, sentite le province, la 5egione individua, nell'ambito del piano ambientale edenergetico regionale %P!45 di cui alla legge regionale 19 mar$o 2007, n. 14 %Istituzionedel piano ambientale ed energetico regionale(

    a gli interventi strategici di interesse regionale, tra "uelli già previsti nel piano diambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile#

    b gli ulteriori interventi necessari alla sostenibilità del sistema, sentita l'autoritàidrica#

    c le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per larealizzazione degli interventi di cui alla lettere a e b, al fine di ottenere effetti calmierantisulla tariffa del servizio.

    2. La 7iunta regionale promuove azioni, volte ad assicurare sostegno finanziario allesocietà di gestione del servizio idrico integrato operanti in 8oscana, per la realizzazionedelle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nei piani di ambito, assicurandopriorità a "uelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di "ualitàdelle ac"ue ed al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

    3. 4ntro il 31 marzo di ogni anno, la 7iunta regionale individua con deliberazione, sullabase delle disponibilità di bilancio, le azioni da attivare ai fini di cui al comma 2.

    Art. 2( Poteri sostitutivi.

    1. La 5egione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 1* agosto 2011, n.35   %+isure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interessestrategico regionale e per la realizzazione di opere private. +odifiche alla legge regionale 3settembre 1996, n. 76 9)isciplina degli accordi di programma:, per la realizzazione degliinterventi strategici di interesse regionale di cui all' articolo 2  , comma 1, lettera b;bis,della medesima legge.

    2. La 5egione esercita altres$ i poteri sostitutivi disciplinati dall' articolo 152, comma 3, delD.Lgs. 152/2006 . ! tal fine, "ualora l'autorità idrica non intervenga ai sensi dell' articolo23  , o comun"ue rimanga inerte, la 5egione pu sostituirsi con le modalità previste dall'

    articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53  %)isciplina deicommissari nominati dalla 5egione.

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    Art. 27 )isposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acuaerogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

    1. La 5egione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per ilrisparmio idrico, nonch per la costituzione di riserve idriche.

    2. La 7iunta regionale emana un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utentidel servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi dirisparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

    3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altres$(

    a i criteri per la costituzione di riserve di ac"ua da parte di privati, per usi domesticidiversi da "uello destinato al consumo umano#

    b

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    b) la struttura e le attività all'interno delle zone di rispetto, in attuazione dell' articolo94, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 .

    3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo, ed in raccordocon il piano di indirizzo territoriale di cui all' articolo 48 della legge regionale 3 gennaio2005, n. 1  (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 121 del D.Lgs. 152/2006  , individua le aree di salvaguardia distinte in zone ditutela assoluta e zone di rispetto.

    Art. 29 Trasmissione dei dati e delle informazioni.

    1. Fermo restando quanto previsto all' articolo 49  , oltre ai dati ed alle inormazioniacquisite dall'osservatorio, l'autorità idrica e i gestori mettono a disposizione delle struttureregionali competenti ogni altro dato e inormazione ric!iesta.

    "#"$%$ ###

    Norme in materia di gestione integrata dei riiuti urbani

    &apo #

    isposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei riiuti urbani

    Art. 30 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

    1. l ine della gestione integrata dei riiuti urbani, gli ambiti territoriali ottimali ("$), giàistituiti ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25  (Norme per la

    gestione dei riiuti e la boniica dei siti inquinati), abrogato dalla presente legge, sono iseguenti

    a) "$ "oscana &entro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, *ratoe *istoia, con esclusione dei &omuni di +arradi, *alazzuolo sul Senio e Firenzuola

    b) "$ "oscana &osta, costituito dai comuni compresi nelle province di +assa &arrara,%ucca, *isa e %ivorno

    c) "$ "oscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di rezzo, Siena e-rosseto.

    . %a -iunta regionale pu/ stipulare accordi con la 0egione milia20omagna perl'inserimento dei comuni di betone, &utigliano, +arliana, *escia, *iteglio, Sambuca*istoiese e San +arcello *istoiese, compresi nella *rovincia di *istoia, nei limitroi ambiti

    territoriali ottimali della 0egione milia20omagna.

    3. %a -iunta regionale pu/ stipulare accordi con la 0egione +arc!e per l'inserimento del&omune di Sestino, compreso nella *rovincia di rezzo, nei limitroi ambiti territorialiottimali della 0egione +arc!e.

    . %a -iunta regionale, con proprie deliberazioni, issa la data a partire dalla quale icomuni di cui ai commi e 3, cessano di essere compresi, rispettivamente, negli ambititerritoriali ottimali "oscana &entro e "oscana Sud, dettando le eventuali disposizioni perassicurare il unzionamento delle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata deiriiuti urbani.

    4. lla modiica delle delimitazioni degli "$ si provvede con atto del &onsiglio regionale

    sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei riiuti urbani, le province ed icomuni interessati (1).

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    (1) 5edi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib..!. 11 giugno 2013, n. 59 .

    Art. 31 Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

    1. *er ciascun ambito territoriale di cui all' articolo 30 , 6 istituita l'autorità per il servizio

    di gestione integrata dei riiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenentiall'ambito territoriale ottimale di rierimento, di seguito denominata autorità servizio riiuti.

    . %e autorità servizio riiuti !anno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate diautonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

    3. %e autorità servizio riiuti sono altres7 dotate di un proprio patrimonio costituito da

    a) un ondo di dotazione costituito dai beni di cui all' articolo 52 b) gli eventuali conerimenti in natura eettuati dai comunic) acquisizioni dirette eettuate dall'autorità servizio riiuti con mezzi propri.

    Art. 32 Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambitoterritoriale ottimale.

    1. decorrere dal 18 gennaio 91, le unzioni già esercitate, secondo la normativastatale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all' articolo 201 delD.Lgs. 152/2006 , sono traserite ai comuni, c!e le esercitano obbligatoriamente tramite leautorità servizio riiuti istituite ai sensi dell' articolo 31 .

    . %e autorità servizio riiuti svolgono le unzioni di programmazione, organizzazione econtrollo sull'attività di gestione del servizio.

    Art. 33 Ordinamento delle autorità servizio rifiuti.

    1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, alle autorità servizio riiuti si applicanole disposizioni di cui al titolo #5 della parte # e quelle di cui ai titoli #, ##, ###, #5, 5, 5# e 5##della parte ## del D.Lgs. 26"/2000 .

    Art. 3 Organi delle autorità servizio rifiuti.

    1. -li organi delle autorità servizio riiuti sono

    a) l'assembleab) il direttore generalec) il revisore unico dei conti.

    Art. 3! Assemblea.

    1. %'assemblea 6 composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuniappartenenti all'ambito territoriale ottimale di rierimento. # membri dell'assemblea

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    eleggono al loro interno un presidente con unzioni di organizzazione e coordinamento deilavori dell'assemblea medesima.

    . %'assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.

    3. Fino all'approvazione dello statuto, l'assemblea delibera validamente con lemaggioranze già previste nello statuto delle comunità d'ambito, di cui all' articolo 24 dellalegge regionale 22 no#embre 200", n. 61 (+odiic!e alla legge regionale 18 maggio 1998,

    n. 25   :Norme per la gestione dei riiuti e la boniica dei siti inquinati; e norme per lagestione integrata dei riiuti).

    . lle sedute dell'assemblea sono inviatati a partecipare, con unzioni consultive e senzadiritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigentedella struttura regionale competente, nonc!< i presidenti delle province o loro delegati.

    4. *er la partecipazione all'assemblea non 6 prevista la corresponsione di alcuna indennità.

    42bis. %a 0egione mette a disposizione dell'assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi dirappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attivitàregionali programmate (14).

    (14) &omma aggiunto dall= art. 3, comma 1, L.!. 20 gennaio 2015, n. 8 .

    Art. 3" #unzioni dell$assemblea.

    1. %'assemblea svolge unzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizioriiuti. #n particolare provvede

    a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di unzionamento dell'autoritàservizio riiuti, sulla base dello sc!ema tipo approvato dal &onsiglio regionale entro il 39

    giugno 91 (1>) (1?)b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all' articolo 2" dellaL.!. n. 25/1998 

    c) alla determinazione e modulazione della taria del serviziod) alla scelta della orma di gestionee) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello sc!ema tipo adottato

    dalla -iunta regionale ai sensi dell' articolo 203 del D.Lgs. 152/2006 ) all'approvazione della carta della qualità del servizio c!e il gestore 6 tenuto ad

    adottareg) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all' articolo 3"  ,

    del revisore unico dei conti, nonc!< dei membri del consiglio direttivo!) alla ormulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità

    servizio riiuti

    i) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'entepredisposti dal direttore generale

    l) all'approvazione della relazione annuale di cui all' articolo 46 .

    (1>) %ettera cos7 sostituita dall' art. 143, L.!. 18 giugno 2012, n. 29 . #l testo originarioera cos7 ormulato @a) all'approvazione dello statuto contenente le norme diunzionamento dell'autorità servizio riiuti, sulla base dello sc!ema tipo approvato dalla-iunta regionale entro il 31 marzo 91A.

    (1?) 5edi, anc!e, la Delib..!. 25 settembre 2012, n. "8 .

    Art. 3% Direttore generale.

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    1. #l direttore generale 6 l'organo di amministrazione dell'autorità servizio riiuti ed 6nominato dall'assemblea, d'intesa con il *residente della -iunta regionale, tra soggetti inpossesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta proessionalità e comprovataesperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o condocumentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica ogestionale, in strutture pubblic!e o private nel settore dei servizi pubblici locali.

    . #l *residente della -iunta regionale inorma il &onsiglio regionale dell'intesa di cui alcomma 1.

    3. #l rapporto di lavoro del direttore generale 6 disciplinato con contratto di diritto privatodi durata di sette anni non rinnovabile. #l direttore generale percepisce un trattamentoeconomico determinato dall'assemblea con rierimento ai parametri relativi alle igureapicali della dirigenza pubblica locale.

    . %'incarico di direttore generale !a carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, 6subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o uori ruolo. #l periodo diaspettativa 6 utile ai ini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi onericontributivi sono a carico del bilancio dell'autorità servizio riiuti.

    4. lla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità

    deinite dagli articoli 10 , 11 e 12 della L.!. n. 5/2008 (1B).

    >. #l contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonc!< la risoluzione anticipata delrapporto di lavoro, anc!e con rierimento a cause imputabili alla responsabilità dello stessodirettore generale.

    ?. %'incarico di direttore generale 6 revocato dall'assemblea, nei casi previsti dal contrattodi lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea stessa, ai sensidell' articolo 36 , con le seguenti modalità

    a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il *residente della -iunta regionale,approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea

    b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea, dandone

    comunicazione al *residente della -iunta regionale.

    (1B) &omma cos7 modiicato dall' art. 144, L.!. 18 giugno 2012, n. 29 .

    Art. 3& #unzioni del direttore generale.

    1. #l direttore generale !a la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare

    a) all'aidamento del servizio

    b) alla gestione del contratto di servizioc) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione dellesanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo,nonc!< all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all' articolo 43 (1C)

    d) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all' articolo 3, comma 2,della L.!. n. 25/1998 

    e) alla certiicazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei riiuti urbanibiodegradabili da conerire in discarica ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislati#o 13gennaio 2003, n. 36  (ttuazione della diretti#a 1999/31/$ relativa alle discaric!e diriiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o%bis&, della L.!. n. 25/1998 

    ) all'invio alla -iunta regionale di un rapporto annuale sui riiuti urbani biodegradabiliconeriti in discarica

    g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all' articolo 46 !) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

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    . #l direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul unzionamento dell'ente,dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede

    a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità servizio riiutib) all'adozione dei bilanci dell'entec) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

    3. i soli ini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale

    dell'autorità servizio riiuti 6 attribuita al presidente dell'assemblea.

    (1C) %ettera cos7 modiicata dall' art. 145, L.!. 18 giugno 2012, n. 29 .

    Art. 39 'onsiglio direttivo.

    1. #l consiglio direttivo !a unzioni consultive e di controllo. sso 6 composto da settemembri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza deicomuni individuati ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della L.!. n. 39/2004 .

    . #l consiglio direttivo ormula pareri preventivi sugli atti del direttore generale dasottoporre all'approvazione dell'assemblea, e veriica la coerenza dell'attività del direttoregenerale rispetto agli indirizzi ormulati dall'assemblea, inormandone la stessa assemblea.

    3. #l consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il votoavorevole della maggioranza dei presenti. #n caso di parità prevale il voto del presidente.

    . lle sedute del consiglio direttivo 6 invitato a partecipare, con unzioni consultive esenza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di suaassenza, il dirigente della struttura regionale competente.

    4. # membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con unzioni di

    organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.>. # membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.

    Art. 0 (evisore unico dei conti.

    1. %'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente ra i soggetti iscrittinel registro dei revisori contabili, di cui al D.Lgs. 88/1992 .

    . #l revisore resta in carica sette anni e non pu/ essere riconermato.

    3. l revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quantoprevisto dall' articolo 241 del D.Lgs. 26"/2000 , acendo rierimento, per quanto riguardala classe demograica, al comune dell'ambito territoriale ottimale con il maggior numero diabitanti.

    . #l revisore veriica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme diamministrazione, di contabilità e iscali.

    4. #l revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.

    Art. 1 Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti.

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    1. Ciascuna autorità servizio rifiuti è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attivitàtecniche ed operative.

    2. Ai fini del comma 1, l'autorità servizio rifiuti è dotata di un proprio ruolo organico a cuisi applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali dilavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

    3. L'autorità servizio rifiuti, nel rispetto di uanto previsto dalla presente legge, adotta un

    apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

    Art. 42 Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

    1. !er garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, ilservizio di gestione integrata dei rifiuti ur"ani è affidato ad un unico soggetto gestore perciascun am"ito territoriale ottimale, secondo uanto già previsto dall' articolo 26 della L.R.n. 61/2007  .

    2. # rapporti tra le autorità servizio rifiuti ed i soggetti gestori del servizio sono regolati daapposito contratto di servizio, sulla "ase dello schema tipo adottato con deli"erazione della$iunta regionale, ai sensi dell' articolo 203 del D.Lgs. 152/2006 .

    Art. 43 Vigilanza e controllo sul soggetto gestore.

    1. L'autorità servizio rifiuti vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazionedegli interventi previsti nel piano di am"ito.

    2. %ell'ipotesi di inadempienze del gestore agli o""lighi che derivano dalla legge o dalcontratto di servizio, nonch& in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nelpiano di am"ito, l'autorità servizio rifiuti interviene per garantire l'adempimento da partedel gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalcontratto.

    3. atte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti sta"ilite dallo schematipo di contratto di servizio adottato dalla $iunta regionale ai sensi dell' articolo 203 delD.Lgs. 152/2006  , e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali,nonch& la risoluzione del contratto, l'autorità servizio rifiuti, previa diffida, pu( sostituirsi algestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni inmateria di appalti pu""lici.

    Art. 44 Poteri sostitutivi della Regione.

    1. )ualora l'autorità servizio rifiuti non intervenga ai sensi dell' articolo 43 , o comunuerimanga inerte, la *egione pu( sostituirsi con le modalità previste dalla L.R. n. 53/2001 .

    2. +ltre ai poteri sostitutivi di cui al comma 1, la *egione esercita i poteri sostitutivi, di cuialla L.R. n. 35/2011 , per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 2 , comma 1,lettera "ter-, della medesima legge.

    Art. 45 Trasmissione dei dati e delle informazioni.

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    1. ermo restando uanto previsto all' articolo 49  , oltre ai dati ed alle informazioniacuisite dall'osservatorio, l'autorità servizio rifiuti e i gestori mettono a disposizione dellestrutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.

    Art. 46 Relazione annuale.

    1. ntro il 3/ giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione diuna relazione annuale, con in contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assem"lea per larelativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della*egione, delle province e dei comuni, nonch& al comitato regionale per la ualità delservizio, di cui all' articolo 47  , ed all'osservatorio regionale di cui all' articolo 49 .

    2. La relazione di cui al comma 1, illustra0

    a- lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati"- il raggiungimento degli o"iettivi fissati nel piano di am"ito, ovvero le motivazioni

    del mancato raggiungimento dei medesimi

    c- i livelli ualitativi e uantitativi dei servizi prodottid- la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e

    dia conto delle entrate del gettito tariffario.

    #+L+ #

    4isposizioni comuni e transitorie

    Capo #

    4isposizioni comuni

    Art. 4 !omitato regionale "er la #ualit$ del servizio.

    1. !resso il Consiglio regionale è istituito il comitato per la ualità del servizio idricointegrato e di gestione integrata dei rifiuti ur"ani, che, avvalendosi anche dei datidell'osservatorio di cui all' articolo 49  , segnala, all'autorità idrica e alle autorità serviziorifiuti, eventuali criticità e formula alle stesse proposte per la ualità, l'efficienza el'efficacia del servizio. sso formula all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareripreventivi o osservazioni sugli atti di cui all' articolo 8 , comma 1, lettere "-, d-, f-, g-, h-ed l-, e di cui all' articolo 36 , comma 1, lettere "-, c-, d- ed f-.

    2. #l comitato è composto da0

    a- l'assessore regionale competente per materia o, in caso di sua assenza, il dirigentecompetente per materia

    "- uattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto dellarappresentanza delle minoranze

    c- tre mem"ri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormenterappresentative a livello regionale

    d- tre mem"ri designati dal comitato regionale consumatori e utenti di cui all' articolo2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9  5%orme in materia di tutela e difesa deiconsumatori e degli utenti- fra le associazioni dei consumatori maggiormenterappresentative a livello regionale

    e- due mem"ri designati dalle associazioni am"ientaliste maggiormente

    rappresentative a livello regionalef- tre mem"ri designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dellecooperative maggiormente rappresentative a livello regionale

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    g- due mem"ri designati dal forum toscano dei movimenti per l'acua a seguito dellaloro formale costituzione in associazione.

    3. Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, i direttori generalidell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti.

    6. # mem"ri del comitato eleggono al loro interno il presidente.

    7. ntro il 3/ giugno 2/12, il Consiglio regionale disciplina l'organizzazione ed ilfunzionamento del comitato, definisce i criteri per l'individuazione delle associazionimaggiormente rappresentative di cui al comma 2 ed altres8 i criteri per la composizione edil funzionamento dei comitati locali di cui all' articolo 48 .

    9. !er la partecipazione al comitato non è previsto alcun compenso.

    Art. 4% !omitati locali "er la #ualit$ del servizio.

    1. #l comitato regionale per la ualità del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all' articolo47   , comma 7, istituisce, presso ciascuna conferenza territoriale di cui all' articolo 13 edaltres8 presso ciascuna autorità servizio rifiuti, comitati locali per la ualità del servizio, cheoperano a supporto del comitato regionale medesimo, anche assicurando forme diconsultazione dei cittadini e delle imprese utenti al fine di verificare il livello di ualità deiservizi erogati.

    Art. 4& 'sservatorio regionale "er il servizio idrico integrato e di gestioneintegrata dei rifiuti urbani.

    1. A supporto della *egione nell'esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso la $iuntaregionale l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata deirifiuti ur"ani.

    2. L'osservatorio è composto da uattro mem"ri nominati dal !residente della $iuntaregionale di cui0

    a- tre mem"ri individuati tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nellamateria del servizio idrico integrato e di uello di gestione integrata dei rifiuti ur"ani, di cuiuno su proposta del Consiglio regionale

    "- un mem"ro in rappresentanza dell'#stituto regionale per la programmazioneeconomica della oscana 5#*!-.

    3. L'osservatorio, uando sono trattati argomenti inerenti il servizio di gestione integratadei rifiuti, è integrato con un rappresentante dell'Agenzia regionale recupero risorse :.p.A.

    6. L'osservatorio acuisisce ed ela"ora le informazioni ed i dati sulla programmazione,organizzazione e gestione dei servizi provvedendo in particolare0

    a- all'acuisizione ed analisi dei dati e delle informazioni per l'esercizio delle funzioni dicui al comma 1, con particolare riferimento alle forme di gestione, alle convenzioni ed aicontratti di affidamento in essere, alle tariffe applicate, ai costi, alle modalità di erogazioneed alle infrastrutture dei servizi, nonch& ai livelli ualitativi e uantitativi degli stessi

    "- alla comparazione dei costi di produzione e del livello di ualità dei servizi erogatic- all'analisi della programmazione degli interventi e del relativo piano economico e

    finanziario contenuto nella pianificazione di am"itod- alla comparazione ed alle ela"orazioni relative alle tariffe dei servizi applicate dai

    soggetti gestori

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    e- allo studio ed alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestionesperimentati anche in altre regioni.

    7. L'osservatorio opera in continuo raccordo con le strutture competenti della $iuntaregionale.

    9. L'osservatorio assicura altres8 la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte tramitela pu""licazione sul sito internet della $iunta regionale di una relazione annuale, trasmessa

    preventivamente alla $iunta regionale per le sue valutazioni da rendersi entro trentagiorni, sullo stato del servizio e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio dei compiti adesso attri"uiti. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale e della sua pu""licazione èdata informazione, in via telematica, alle province, all'autorità idrica, alle autorità serviziorifiuti nonch& al comitato regionale per la ualità del servizio.

    ;. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti provvedono, con cadenza annuale, allatrasmissione dei dati di cui al comma 3, lettera a-, in via telematica tramite l'infrastrutturadella rete regionale di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1  5!romozionedell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nelsistema regionale. 4isciplina della isure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo dellasocietà dell'informazione e della conoscenza-.

    ?. +ltre a uanto previsto al comma 9, l'osservatorio mette a disposizione di chiunue nefaccia richiesta i dati raccolti e le ela"orazioni effettuate.

    @. !er le attività dell'osservatorio, la $iunta regionale si avvale dell'#*!, nelle forme econ le modalità di cui alla legge regionale 29 lglio 1996, n. 59 5+rdinamento dell'#*!-,nonch& del supporto conoscitivo dell'Agenzia regionale recupero risorse :.p.A. edell'Agenzia regionale per la protezione am"ientale della oscana 5A*!A- secondo uantoprevisto, rispettivamente, dalla legge regionale 29 dice!bre 2009, n. 87  5rasformazionedella società

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    3. #l "ilancio preventivo dell'autorità idrica relativo all'anno 2/12, è approvato entro il 31gennaio 2/12, contestualmente alle modalità di copertura dei costi di funzionamentodell'autorità stessa.

    6. Ai fini di cui al comma 1, il !residente della $iunta regionale, o suo delegato, provvede0

    a- a convocare le conferenze territoriali per l'individuazione dei comuni checompongono l'assem"lea dell'autorità idrica, entro il 31 maggio

    "- a convocare l'assem"lea dell'autorità idrica per la nomina del suo presidente, deimem"ri del consiglio direttivo, del direttore generale e del revisore unico dei conti

    c- ad individuare con decreto, fra i commissari di cui al comma 2, il soggettoincaricato a provvedere alla formale costituzione giuridica dell'autorità idrica e alla gestionedei fondi della medesima.

    7. La disposizione di cui all' articolo 7   , comma 2, si applica decorso il termine di cui alcomma 6, lettera a-.

    9. ntro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplinastatale e regionale di riferimento, la $iunta regionale determina con deli"erazionel'indennità per i commissari di cui al comma 2.

    Art. 5+ )is"osizioni transitorie "er la costituzione degli organi delle autorit$servizio rifiuti.

    1. $li organi delle autorità servizio rifiuti sono costituiti entro il 3/ giugno 2/12.

    2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamentodegli organi di ciascuna autorità servizio rifiuti, le funzioni di tali organi sono svolte da uncommissario, individuato nel presidente del consiglio di amministrazione dellacorrispondente comunità di am"ito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicem"re

    2/11, il uale si avvale del supporto tecnico del direttore della medesima comunitàd'am"ito in carica alla stessa data del 31 dicem"re 2/11.

    3. Ai fini di cui al comma 1, la prima assem"lea di ciascuna autorità servizio rifiuti èconvocata dal !residente della $iunta regionale, o da un suo delegato, per la nomina delpresidente dell'assem"lea medesima, dei mem"ri del consiglio direttivo, del revisore unicodei conti, nonch& del direttore generale.

    6. ino a diversa determinazione dello statuto, le uote di ripartizione tra i comuni dellespese di funzionamento dell'autorità servizio rifiuti sono uelle in essere nellecorrispondenti comunità d'am"ito al 31 dicem"re 2/11.

    7. #l "ilancio preventivo delle autorità servizio rifiuti, relativo all'anno 2/12, è approvato

    entro il 31 gennaio 2/12.

    9. ntro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplinastatale e regionale di riferimento, la $iunta regionale determina con deli"erazionel'indennità per i commissari di cui al comma 2.

    Art. 52 ,cioglimento dei consorzi e subentro dell*autorit$ idrica e delle autorit$servizio rifiuti.

    1. Alla data del 1B gennaio 2/12 i consorzi, di cui all' articolo 24 della L.R. n. 61/2007  e dicui all' articolo 4 della legge regionale 21 lglio 1995, n. 81  5%orme di attuazione dellalegge 5 gennaio 1994, n. 36 

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    2. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti subentrano, a partire dal 1° gennaio 2012,in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi di cui all' articolo 24 della L.R. n.61/2007  e di cui all' articolo 4 della L.R. n. 81/1995  .

    3. Entro il 29 febbraio 2012, i coissari di cui agli articoli 50  e 51  , effettuano edinviano, all'autorità idrica e all'autorità servizio rifiuti di appartenenza, la ricognizione dellasituazione patrioniale, econoica e finanziaria in essere alla data del 31 dicebre 2011,relativa ai consorzi di cui al coa 1, recante!

    a" l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi#b" l'accertaento della dotazione patrioniale del consorzio coprensiva dei beni

    obili ed iobili#c" il bilancio finale#d" l'accertaento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle

    categorie e dei profili professionali esistenti.

    Art. 53 Disposizioni transitorie relative al personale.

    1. $ decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tepo indeterinato in servizio, aloento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle autorità diabito territoriale ottiale di cui all' articolo 4 della L.R. n. 81/1995   , abrogata con lapresente legge, % trasferito nei ruoli organici dell'autorità idrica.

    2. $ decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, il personale a tepo indeterinato inservizio, al oento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici dellecounità di abito di cui all' articolo 24 della L.R. n. 61/2007   , % trasferito nei ruoliorganici delle corrispondenti autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

    3. &er effetto del trasferiento di cui ai coi 1 e 2, il personale antiene la posizionegiuridica ed econoica in godiento all'atto del trasferiento con riferiento alle voci

    fisse e continuative, copresa l'anzianità di servizio già aturata.

    . ( contratti subordinati di lavoro a tepo deterinato, stipulati dalle autorità di abitoterritoriale ottiale di cui all' articolo 4 della L.R. n. 81/1995  e dalle counità di abito dicui all' articolo 24 della L.R. n. 61/2007   , in essere alla data di cui ai coi 1 e 2,riangono efficaci per la durata degli stessi e nei edesii subentrano a tutti gli effettirispettivaente l'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti.

    ). $ decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dalle autorità di abito territoriale ottialedi cui all' articolo 4 della L.R. n. 81/1995  e dalle counità di abito di cui all' articolo 24della L.R. n. 61/2007   destinate alle politic*e di sviluppo delle risorse uane e allaproduttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 +-L relativo aluadriennio norativo 199/2001 ed al biennio econoico 199/1999 del personale del

    coparto delle egioni e delle $utonoie locali" e 23 dicebre 1999 +-L relativo aluadriennio norativo 199/2001 ed al biennio econoico 199/1999 del personaledell'area della dirigenza del coparto delle egioni e delle $utonoie locali" confluisconoper l'intero iporto rispettivaente tra le risorse dell'autorità idrica e delle autorità per ilservizio gestione rifiuti destinate alle edesie finalità.

    Art. 54 Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato.

    1. $ decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, l'autorità idrica subentra, senza effetti

    novativi, nelle convenzioni per l'affidaento del servizio idrico integrato in essere alla datadi entrata in vigore della presente legge, nonc* in tutti i rapporti ad esse inerenti posti inessere dalle autorità di abito territoriale ottiale, ivi inclusi uelli relativi alle operazionidi finanziaento dei soggetti affidatari.

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    2. Le conferenze territoriali, avvalendosi delle strutture periferic*e di cui all' articolo 17  ,provvedono a supportare l'autorità idrica nella gestione delle convenzioni di cui al coa1.

    3. L'autorità idrica subentra altres nelle procedure di affidaento del servizioeventualente già avviate dalle autorità di abito territoriali ottiale.

    . Entro il 31 dicebre 201, l'autorità idrica provvede all'approvazione del nuovo piano

    operativo di eergenza per la crisi idropotabile di cui all' articolo 20  . ( piani operativivigenti alla data di entrata in vigore della presente legge antengono efficacia fino alladata di pubblicazione del nuovo piano.

    ). ( piani di abito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservanoefficacia, con specifico riferiento agli sc*ei pluriennali di investiento, e l'autorità idricaprovvede alla loro progressiva aronizzazione.

    Art. 55 Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti

    urbani.

    1. $ decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano neicontratti di servizio stipulati dalle counità d'abito, in essere alla data di entrata invigore della presente legge, nonc* nelle procedure per l'affidaento del servizio algestore unico eventualente già avviate.

    Art. 56 Disposizioni transitorie relative all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui

    alla L.R. n. 35/2011 .

    1. 4ino all'approvazione dei piani di abito di cui all' articolo 27 della L.R. n. 25/1998 , ipoteri sostitutivi di cui all' articolo 44  sono esercitati per la realizzazione delle operepreviste nei piani straordinari per i prii affidaenti del servizio di cui all' articolo 27 dellaL.R. n. 61/2007  .

    2. -el caso in cui si renda necessario individuare nuovi siti per la realizzazione degliipianti previsti nei piani straordinari di cui all' articolo 27 della L.R. n. 61/2007   , laegione prouove un accordo di prograa ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della L.R.n. 35/2011 .

    5(56L6 7

    -ore finali

    apo (

    8isposizioni finali

    Art. 57 Disposizioni finali.

    1. -ella L.R. n. 25/1998  le parole counità d'abito: e counità di abito:, sonosostituite dalle seguenti! autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:.

    2. -ella L.R. n. 25/1998 le parole piano industriale: e piani industriali:, sono sostituite,rispettivaente, dalle seguenti! piano di abito: e piani di abito:.

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    3. Le disposizioni di cui all' articolo 30, comma 2, della L.R. n. 61/2007  , di cui all' articolo81, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65  +Legge finanziaria per l'anno2011" e di cui alla legge regionale 2 agosto 2011, n. 37   +8isposizioni sulcoissariaento di cui all' articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65  Legge finanziaria per l'anno 2011:", si applicano alle autorità servizio rifiuti di cui all'articolo 31 della pres