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legacoop LIGURIA info Marzo 2015 3 Anno XVIII Bilanci e cooperative: le peculiarità Avvicinandosi le scadenze relative alla predisposizione dei bilanci, riteniamo opportuno ricordare alcune peculiarità in materia che sono proprie delle società cooperative. In particolare: 1) si ricorda che gli amministratori e i sindaci sono tenuti a documentare la condizione di prevalenza (o meno) nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i relativi parametri: quest’obbligo, previsto e descritto dall’articolo 2513 del Codice civile, vale sempre per tutte le cooperative; 2) si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2545 del Codice civile, “gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”. Sono tutti elementi che, inseriti nella nota integrativa, risultano fonda- mentali per illustrare, in primo luogo ai soci e poi a tutti i soggetti legit- timamente interessati, le caratteristiche salienti della specifica valenza cooperativa della singola società: non a caso il grado di mutualità e i criteri seguiti nella gestione sociale sono tra i primi elementi che vengono rilevati anche in sede di revisione. continua a pag.3 pag. 9 infodiritto La Cassazione sul congedo per gravi motivi familiari inevidenza ISEE e prestito sociale pag. 4 pag. 11 inbiblioteca La società cooperativa infolavoro Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Jobs act pag. 4 infoeconomia Liguria: andamento imprese nel 2014 pag. 7 inagenda 6 marzo, Seminario anticorruzione pag. 10

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l e g a c o o p L I G U R I A

infoMarzo 2015n° 3Anno XVIII

Bilanci e cooperative: le peculiaritàAvvicinandosi le scadenze relative alla predisposizione dei bilanci, riteniamo opportuno ricordare alcune peculiarità in materia che sono proprie delle società cooperative.

In particolare:

1) si ricorda che gli amministratori e i sindaci sono tenuti a documentare la condizione di prevalenza (o meno) nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i relativi parametri: quest’obbligo, previsto e descritto dall’articolo 2513 del Codice civile, vale sempre per tutte le cooperative;

2) si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2545 del Codice civile, “gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”.

Sono tutti elementi che, inseriti nella nota integrativa, risultano fonda-mentali per illustrare, in primo luogo ai soci e poi a tutti i soggetti legit-timamente interessati, le caratteristiche salienti della specifica valenza cooperativa della singola società: non a caso il grado di mutualità e i criteri seguiti nella gestione sociale sono tra i primi elementi che vengono rilevati anche in sede di revisione.

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infodirittoLa Cassazione sul congedo per gravi motivi familiari

inevidenzaISEE e prestito socialepag. 4

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LA SPEZIAComitato territoriale della Speziavia Lunigiana, 229/A - 19125 La Speziatel. 0187.503170fax 0187.504395

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Bilanci e cooperative: le peculiaritàI termini per l’approvazione del bilancioISEE e prestito sociale

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Jobs actIl contratto a termine dopo il Jobs actTirocini da 500 euro mensili per facilitare l’inserimento socio-lavorativo degli stranieriJobs act: i decreti attuativi

Contratti di rete: le imprese aderenti e i risultati raggiunti Liguria: andamento imprese nel 2014Guida agli incentivi all’assunzione e alla creazione di impresaGuida alle opportunità di fi nanziamento dell’Unione Europea 2014-2020Trasporti ed idoneità fi nanziaria: le novità

Condotta extra-lavorativa causa di licenziamentoInfortunio per condotta abnorme del lavoratore: sentenzaLa Cassazione sul congedo per gravi motivi familiariCooperative sociali ed appalti

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Con specifico riguardo all’ultimo punto, di seguito a titolo esemplificativo alcune tematiche che possono riguardare tutte le società cooperative ai fini di una esaustiva compilazione della relazione mutualistica:

● politiche relative all’ammissione di nuovi soci: occorre tener presente che la norma contenuta nell’articolo 2528 c.c. stabilisce che “gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci”. Si tratta quindi di cogliere l’opportunità di relazionare sull’ammissione dei nuovi soci nell’ambito della relazione più complessiva sulla mutualità (domande accolte o respinte; incidenza delle scelte sul requisito della prevalenza mutualistica di cui all’articolo 2513 c.c.; gestione e trattamento dei soci speciali, se presenti; grado di attenzione ai giovani o alle donne; politiche di formazione degli aspiranti soci e/o dei soci appena ammessi);● mutualità prevalente: evidenziare i motivi di un’eventuale riduzione della percentuale del requisito della prevalenza mutualistica di cui all’articolo 2513 c.c., considerando che l’attenzione alla riduzione della percentuale relativa al requisito della prevalenza mutualistica è giustificata non solo per i riflessi fiscali che una perdita del requisito stesso potrebbe comportare, ma anche per comprendere se la riduzione dell’attività mutualistica dipenda da una difficoltà della cooperativa a rinnovare la compagine sociale o ad una progressiva perdita di “appeal” della cooperativa rispetto ai lavoratori o agli utenti;

● ristorno: motivi del mancato ristorno e della misura del ristorno rispetto ad altre destinazioni facoltative degli avanzi di gestione;

● dialettica democratica interna: forme ed intensità della partecipazione dei soci (compreso ruolo e produttività delle commissioni consultive e/o dei comitati territoriali, delle sezioni soci ecc.; formazione dei soci e degli amministratori;

● informazioni sull’’andamento economico delle eventuali società controllare e relativi effetti sul servizio mutualistico: elementi particolarmente importanti ai fini di una esaustiva rappresentazione della gestione mutualistica della cooperativa, per comprendere i motivi che hanno portato ad investire risorse finanziarie in società di scopo, il grado di coerenza di tali investimenti con l’attività economica propria della cooperativa, gli effetti che la partecipazione in altre società hanno prodotto sulla tenuta complessiva dell’iniziativa imprenditoriale della cooperativa e sullo svolgimento dello scambio mutualistico con i soci.

I termini per l’approvazione del bilancio Avvicinandosi la stagione dei bilanci, in questo numero di Infolega, oltre a dedicare un articolo sulle peculiarità cooperative, che raccomandiamo di leggere attentamente, rammentiamo anche i termini di scadenza generali del procedimento.

A termini di legge, l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Il termine previsto dall’art. 2364 c.c. è di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ma lo statuto può derogare tale termine, in caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto

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della società: in questi casi lo statuto può consentire l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma gli amministratori devono segnalare la circostanza nella relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c., specificando le ragioni della dilazione.

Secondo le normali scadenze, e andando a ritroso, questi sono i termini procedurali:

● entro il 31 marzo gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio allegandovi la relazione sulla gestione e la nota integrativa, e lo devono comunicare al collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se sono stati nominati, affinché i sindaci preparino la propria relazione, nella quale riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta e in cui fare le proprie proposte in merito al bilancio e alla sua approvazione;● entro il 15 aprile presso la sede sociale devono essere depositati il progetto di bilancio e i suoi allegati (copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate), la relazione del collegio sindacale e di quella del revisore legale dei conti (se sono stati nominati) affinché possano essere esaminati dai soci;● entro il 30 aprile deve avvenire l’approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’assemblea ordinaria dei soci;● entro il 30 maggio deve essere depositato presso il registro delle imprese il bilancio d’esercizio (più gli allegati sopra elencati tra cui anche tutte le suddette relazioni) ed il verbale di approvazione: occorre utilizzare il file XBRL non solo per gli schemi di bilancio ma anche per la nota integrativa;● entro il 30 settembre occorre procedere all’invio telematico del modello UNICO ed IRAP (peraltro il versamento del saldo imposte sull’esercizio 2014 e della prima rata dell’acconto 2015 deve avvenire entro il 16 giugno);● entro il 31 dicembre gli amministratori devono annotare e sottoscrivere il bilancio d’esercizio nel libro degli inventari.

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Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Jobs act In data 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato anche un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione della legge n. 183 del 2014.

Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare la maternità delle lavoratrici.

Congedo obbligatorio di maternità: al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato,infatti, nel primo caso i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi e nel secondo caso si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del

congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre.

Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo.

In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

Il decreto contiene anche due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.

La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto.

La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l’intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice.

Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.

ISEE e prestito sociale Come noto, il soggetto che intende ri-chiedere prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate si-tuazioni economiche, deve fornire le informazioni necessarie per una valu-tazione economica del proprio nucleo fa-miliare attraverso la presentazione di una DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA che è una dichiarazione di responsa-bilità del cittadino, il quale si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Con tale dichiarazione, la persona attesta il proprio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità.

Anche quest’anno il prestito da soci è una componente del patrimonio mobiliare che va considerata come tale nel calcolo dell’ISEE del singolo socio prestatore, prendendo semplicemente a riferimento il valore del saldo al 31 dicembre 2014: essendo ricompreso negli “altri strumenti e rapporti finanziari”, tale importo va indicato nel quadro FC2, sezione 2, della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), con il codice 99.

Poiché il saldo al 31 dicembre è un ele-mento riportato nell’estratto conto che viene rilasciato annualmente al socio prestatore, la cooperativa non è tenu-ta a fornire al socio alcun documento ulteriore e, in particolare, non vi è alcun obbligo normativo, per la cooperativa, di fornire alcuna certificazione o attesta-zione della giacenza media del prestito sociale, elemento che peraltro non ha alcun rilievo ai fini dell’ISEE e che quin-di il socio non deve indicare nella sua dichiarazione.

Per il quadro completo delle indicazioni relative all’ISEE: http://goo.gl/k2ybgl

infolavoro

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Il contratto a termine dopo il Jobs act Dal decreto legislativo di riordino delle tipologie contrattuali in attuazione del Jobs Act, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2015 e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, derivano modifiche anche alla disciplina del contratto a termine.

La prima novità apportata dalla nuova normativa è l’eliminazione della causale per la stipula del contratto a termine, che ora può essere stipulato anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (la Riforma Fornero invece consentiva un contratto a termine acausale solo nel caso in cui si trattasse del primo contratto stipulato dal lavoratore e di durata inferiore a 12 mesi e nelle altre ipotesi individuate dai contratti collettivi).

Il limite temporale è di 36 mesi: questa è la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato che può intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni equivalenti e indipendentemente dai periodi d’interruzione tra un contratto e l’altro (il termine del contratto a tempo determinato può̀ ora essere prorogato per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti e tra un primo contratto ed un secondo contratto a termine stipulati con lo stesso lavoratore, devono intercorrere 20 giorni o 10 giorni a seconda che il primo contratto sia superiore o inferiore a sei mesi).

Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può̀ essere stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Qualora il limite dei trentasei mesi (o degli ulteriori dodici mesi di cui sopra) sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Accanto a quello temporale, ora è richiesto anche il rispetto di un limite quantitativo per un corretto utilizzo dei contratti a termine: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più̀ rappresentative sul piano nazionale, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al venti per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 (se l’inizio attività avviene in corso d’anno, si prende a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato al momento dell’assunzione).

Se i lavoratori occupati non superano il numero di cinque è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui vengano superati i limiti quantitativi fissati, sono previste sanzioni amministrative per ciascun lavoratore, pari:● al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore ad uno;● al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti

in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo ed al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera comunque a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Tirocini da 500 euro mensili per facilitare l’inserimento socio-lavorativo degli stranieriRientrano tra le attività previste dal Programma “La Mobilità Internazionale del Lavoro” promosso dal Ministero del Lavoro e attuato da Italia Lavoro i tirocini per facilitare l’inserimento socio lavorativo degli stranieri.

I tirocini dovranno avere una durata compresa tra un minimo di tre ed un massimo di sei mesi e concludersi entro il 31 dicembre 2015.

Domande entro il 30 agosto prossimo.

Tutti i dettagli: http://goo.gl/4JIUIi

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anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33 e la durata della prestazione (il cui ammontare è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro) è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Per quest’anno, in via sperimentale, vigerà anche l’Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità: la durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

Anche per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione: Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori), la quale presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento ed il cui importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi ed anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.Infine, il Consiglio dei Ministri del 20/2/2015 ha approvato un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, di cui elenchiamo i punti essenziali.

Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.): con l’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza) e, comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero - organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Jobs act: i decreti attuativiNel preannunciarvi che stiamo organizzando specifici appuntamenti seminariali sulla materia, di seguito sintetizziamo il contenuto dei decreti delegati attuativi del Jobs act di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In data 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014.

Mentre per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti, questo sarà il contratto da applicare ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto.

Nessuna novità per i licenziamenti discriminatori e nulli e per quelli intimati in forma orale: rimane il diritto al reintegro nel posto di lavoro; ciò vale anche per i licenziamenti disciplinari, ove però sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”.

Per tutti gli altri casi di licenziamento, ove si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice, in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.

Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale; negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Nuova conciliazione facoltativa incentivata: il datore di lavoro può offrire una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità e con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Il regime dell’indennizzo monetario visto sopra si applica anche ai licenziamenti collettivi, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1).

Sempre in data 20/2/2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014.

Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego, che varrà per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4

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Contratti di rete: le imprese aderenti e i risultati raggiunti Sono online, pubblicate da Unioncamere, le anagrafiche delle imprese aderenti ai contratti di rete attivi al 31/12/2014 e un’analisi quantitativa dei principali dati su questo strumento.

In particolare nel file “Anagrafica Contratti di rete” alla pagina http://goo.gl/S9qOdC si trovano:

● la ricostruzione dettagliata, contratto per contratto, dell’anagrafica dell’insieme delle imprese aderenti ai Contratti di rete attivi al 31/12/2014● l’elenco dei Contratti di rete che hanno cessato di esistere al 31/12/2014● l’elenco delle imprese che o per recesso o per cessazione non appartengono più a Contratti di rete al 31/12/2014, dopo averne fatto parte nel passato.

Il file “Analisi Contratti di rete” alla pagina http://goo.gl/UrVBw0 riporta invece un’analisi quantitativa dei dati più salienti sui Contratti di rete attivi al 31/12/2014, quali la diffusione territoriale, i settori più rappresentativi e le forme giuridiche più diffuse tra le imprese aderenti ai Contratti.

La presente informativa si colloca nell’ambito del “Progetto CoopNet”, realizzato con il cofinanziamento del POR CRO Regione Liguria 2007-2013.

Liguria: andamento imprese nel 2014È online il Cruscotto regionale delle imprese, report del sistema camerale che offre un quadro aggiornato dei trend economico - produttivi della Liguria nel 2014.

Il saldo tra imprese iscritte e cancellate resta di segno negativo (-906), seppure ridimensionato rispetto al 2013 (-2.322) che aveva registrato il dato peggiore degli ultimi 6 anni. I settori che registrano il saldo negativo più consistente sono il commercio (-937) e l’agricoltura (-494). Si riconferma invece il saldo attivo delle imprese giovanili liguri (+1.512); il settore in cui i giovani preferiscono avviare un’attività imprenditoriale è quello delle costruzioni.

In ulteriore espansione la quota di imprese straniere, che nel 2014 raggiunge il 12,2% del totale delle imprese. Tale tipologia d’impresa è particolarmente diffusa nel settore edilizio (+243) e del commercio (+247).

Per la lettura del rapporto: http://goo.gl/1dZxCh

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Vengono superati i contratti di associa-zione in partecipazione con apportodi lavoro ed il job sharing mentre al contratto a tempo determinato dedi-chiamo un apposito articolo a parte su questo numero di Infolega (vedi).

Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fis-sando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipen-denti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%).

Per il contratto a chiamata viene con-fermata anche l’attuale modalità tecno-logica, sms, di tracciabilità dell’attiva-zione del contratto, mentre per il lavoro accessorio (voucher) verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la trac-ciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.

Apprendistato: si punta a semplificare quello di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fannoricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.

Part-time: vengono definiti i limiti e le mo-dalità con cui, in assenza di previsioni in proposito nel contratto collettivo, il dato-re di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo sposta-mento della collocazione dell’orario di la-voro) o flessibili (le clausole che consen-tono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto); viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Mansioni: in presenza di processi di ri-strutturazione o riorganizzazione azien-dale e negli altri casi individuati dai con-tratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamentoeconomico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgi-mento del lavoro); viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e la-voratore che possano prevedere la modi-fica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conserva-zione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

infoeconomia

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infomarzo 2015

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Guida agli incentivi all’assunzione e alla creazione di impresaQuesta “Guida agli incentivi all’assunzione e alla creazione di impresà’, aggiornata al 31 gennaio 2015, fornisce una sintesi degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa a livello nazionale, regionale e provinciale.

La Guida è suddivisa infatti in tre sezioni: Incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale; Incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa previsti dalla normativa regionale e Avvisi regionali/provinciali che prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa.

Le schede sono suddivise in base alla tipologia dei destinatari (Giovani, Donne, Lavoratori over 50, Lavoratori in CIGS, Lavoratori in mobilità, Lavoratori svantaggiati, Lavoratori disabili) a cui si aggiunge una categoria residuale denominata “Altre agevolazioni” che ricomprende ulteriori tipologie di target e agevolazioni di natura fiscale.

Ecco il link per accedere alla guida: http://goo.gl/3xbQ8l

Guida alle opportunità di finanziamento dell’Unione Europea 2014-2020A cura dell’Europe Direct Roma è stata predisposta una guida che mira ad illustrare le opportunità dei finanziamenti diretti ed indiretti per il periodo di programmazione europea 2014-2020.

Oltre ad una panoramica sui fondi strutturali e di investimento, i Programmi di Assistenza Esterna ed i progetti di collaborazione, una parte fondamentale della guida riguarda una descrizione dei Fondi diretti dell’UE, i Programmi tematici.

Questi finanziamenti, infatti, non devono essere considerati “residuali”, ossia avanzi dei Fondi strutturali, ma vanno invece visti come vere potenzialità create a sostegno delle politiche comunitarie.

Nei prossimi mesi organizzeremo sull’’argomento degli appuntamenti seminariali.

Il link alla guida è il seguente: http://goo.gl/wwvwMH

Trasporti ed idoneità finanziaria: le novitàA decorrere dal 1° gennaio 2015 le nuove imprese che presentano domanda di iscrizione all’Albo per l’esercizio della professione di autotrasportatore di cose conto terzi, possono dimostrare il requisito d’idoneità finanziaria anche tramite assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione.

Dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con attestazione rilasciata da un revisore contabile o tramite attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Le polizze di assicurazione di responsabilità civile professionale presentate entro il 31/12/14 per dimostrare tale requisito restano valide solo fino alla loro scadenza, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo.

Quanto sopra ai sensi della Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014 n. 190) art. 251.

Condotta extra-lavorativa causa di licenziamento

Anche la condotta tenuta dal dipendente fuori dal luogo di lavoro può portare al licenziamento, soprattutto se giudicata non in linea con i doveri del lavoratore nei confronti della sua azienda: così ha concluso la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2550 del 12 febbraio 2015, affermando che è legittimo il licenziamento di un lavoratore a fronte di comportamenti extralavorativi che sono in contrasto, per loro natura, con i doveri connessi al rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore si era reso responsabile di ripetuti atti di violenza nei confronti della moglie, anch’essa lavoratrice della stessa impresa, i quali che si erano realizzati sia in azienda che fuori da essa.

«Si è difatti rilevato che l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (cfr. Cass. n. 14176 del 2009) e che, in tema di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 cod. civ., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (Cass. n. 6957 del 2005; Cass. n. 2474 del 2008).»

infodiritto

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info marzo 2015

Infortunio per condotta abnorme del lavoratore: sentenzaDi notevole interesse la sentenza 2 febbraio 2015, n. 4890, con la quale la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema delicato fissando le condizioni in presenza delle quali il comportamento imprudente del lavoratore può considerarsi causa da sola sufficiente a causare l’infortunio.

Il principio stabilito dalla Corte è che deve ritenersi abnorme o, comunque, eccezionale ed, in quanto tale, idoneo ad interrompere il nesso di causa tra la condotta datoriale e l’evento, il comportamento del lavoratore esorbitante dalle precise direttive impartitegli.

E tale comportamento è così qualificabile qualora, per la serie di operazioni messe in atto al fine di superare le barriere poste a presidio della sua sicurezza, riveli la piena consapevolezza di violare le prescrizioni datoriali ponendo inoltre in essere una condotta che è fonte di pericolo in sé.

Nella sentenza vengono richiamati una serie di casi interessanti analoghi a quello esaminato nel caso concreto.

Per la lettura della sentenza: http://goo.gl/WlNFX9

La Cassazione sul congedo per gravi motivi familiariLa Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro, mentre non può negare il congedo per lutto di un familiare (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, legge n. 53/2000), ha la facoltà di concedere o meno il congedo per “gravi e documentati motivi familiari”, in quanto detto congedo deve prevedere una specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro e non può essere usufruita dal lavoratore senza la prevista richiesta e autorizzazione datoriale.

Nel caso specifico, è stato ritenuto legittimo il licenziamento per assenze ingiustificate di un lavoratore che, in forza di un allargamento delle specifiche previste esclusivamente per il lutto di un familiare, si era assentato, in più occasioni con la scusa di “gravi motivi” senza richiedere la preventiva autorizzazione e senza alcuna verifica sulla giustificazione addotta.

La sentenza è scaricabile al link: http://goo.gl/0d7Do2

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Cooperative sociali ed appaltiFacendo seguito a quanto già pubbli-cammo sul primo numero di Infolega di quest’anno (http://goo.gl/c6NiMq), ritor-niamo sul tema degli affidamenti diret-ti a cooperative sociali di inserimento lavorativo per segnalare un interessan-te articolo ospitato sul sito dell’Euric-se (European Research Institute on Coo-perative and Social Enterprises).

Il riferimento è sempre alla Legge di sta-bilità 2015 che ha aggiunto al comma 1 dell’articolo 5 della L. n. 381/1991, il se-guente periodo finale: «le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di sele-zione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discrimina-zione e di efficienza».

Il commento, a cura di Silvia Pellizza-ri (Università degli studi di Trento), nel confermare sostanzialmente quanto scrivevamo riportando l’interpretazione dell’Alleanza Nazionale delle Cooperati-ve Italiane, offre nella parte finale spunti molto interessanti anche per il prossi-mo futuro.

Infatti sia l’art. 20 della Direttiva 2014/24/UE (per gli appalti pubblici di lavori, ser-vizi e forniture) che l’art. 24 della Direttiva 2014/23/UE (per le concessione di servi-zi) introducono importanti novità con rife-rimento agli appalti riservati ai “laboratori protetti” , e gli aspetti innovativi in esso contenuti, una volta trasposti nell’ordi-namento nazionale, potranno contribui-re a valorizzare, anche negli affidamenti sopra-soglia, le cooperative sociali di tipo b) e, più in generale, le imprese sociali dirette al reinserimento lavorativo (art. 2, co. 2, del D.lgs. 155/2006).

Ecco il link all’articolo: http://goo.gl/AHEtfm

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infomarzo 2015

ALL YOU NEED IS… Tornano i Laboratori CooperativiLegacoop Liguria, in collaborazione con Confcooperative e Università degli Studi di Genova organizza tre “laboratori cooperativi” rivolti a giovani e universitari, che si inseriscono all’interno di una serie di incontri organizzati dall’ateneo genovese, in collaborazione con il Comune di Genova, su tematiche utili ai giovani che stanno pensando di avviare un’impresa.

I laboratori sull’impresa cooperativa sono previsti:

GENOVA● 18 Marzo, Ore 15 – 17 presso Sportello Cooperativo, Informagiovani, Palazzo Ducale Genova

Simulazione: ”L’impresa possibile? Le idee e la loro fattibilità (il business plan)

Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo www.studenti.unige.it/lavoro/laboratori; è possibile partecipare anche a singoli incontri.

SAVONAOltre ai laboratori “genovesi”, Legacoop Liguria e Confcooperative Savona - in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, CGIL SOL Savona, CISL e UIL Savona - organizzano tre laboratori cooperativi, dedicati a giovani e universitari, presso i locali dello Sportello Cooperativo di Savona:

● 5 Marzo, ore 16 – 18 presso Sportello Cooperativo, Camera di Commercio di Savona, Via Quarda Superiore, 16- 2° piano

Lavoro di gruppo: “I valori cooperativi, democrazia e intergenerazionalità”;

● 19 Marzo, ore 16 – 18 presso Sportello Cooperativo, Camera di Commercio di Savona, Via Quarda Superiore, 16- 2° piano

Simulazione: “Coopergame, cooperiamo giocando”;

● 2 Aprile, ore 16 – 18 presso Sportello Cooperativo, Camera di Commercio di Savona, Via Quarda Superiore, 16- 2° piano

Lavoro di gruppo: “Le nostre idee, valutiamo la fattibilità”.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a [email protected]; è possibile partecipare anche a singoli incontri.

Sono, inoltre, previsti dei laboratori “senior” rivolti, cioè, a soggetti che vogliono approfondire alcuni aspetti della cooperazione. Tali incontri, sempre organizzati da Legacoop Liguria e Confcooperative Savona, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, CGIL SOL Savona, CISL e UIL Savona , si terranno:

● 12 Marzo, ore 16 – 18 presso Sportello Cooperativo, Camera di Commercio di Savona, Via Quarda Superiore, 16- 2° piano

“Fare Cooperativa. Parlano gli imprenditori”;

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● 9 Aprile, ore 16 – 18 presso Sportello Cooperativo, Camera di Commercio di Savona, Via Quarda Superiore, 16- 2° piano

“L’impresa possibile? Le idee e la loro fattibilità. Il Business Plan”.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a [email protected]; è possibile partecipare anche a singoli incontri.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.responsabilitasociale.coop

6 marzo, Seminario anticorruzioneAlleanza Cooperative della Liguria ha organizzato un incontro a carattere seminariale dal titolo:

“Dalla repressione alla prevenzione o viceversa? Dalle parole ai fatti per non convivere con la corruzione.”

che si terrà Venerdì 6 Marzo p.v.,

con inizio dei lavori alle ore 10,30

a Genova, Sala Conferenze del Museo di Sant’Agostino, Piazza Sarzano, 35 r.

Introduzione di Gianluigi Granero

Relazione di Giovanni Maria Flick,Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

Ingresso libero

inagenda

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regime caratterizzato da forti scambi mutualistici e democratici, decadendo i quali l’organizzazione perde il proprio significato primario assimilandosi alle società di capitale. Ritornano qui gli echi del vivace dibattito otto-novecentesco sui rischi indotti dai processi di demutualizzazione e dall’utilizzo improprio della forma cooperativa per finalità speculative (da cui il ricorrente fenomeno della falsa cooperazione su cui insiste già Ugo Rabbeno). Così come forte riecheggia la valenza già conferita nell’Ottocento alla pratica del ristorno, che più di ogni altra differenzia la società cooperativa e rappresenta, pur nel contesto dell’attuale crisi, uno strumento vantaggioso per il socio sia sotto forma di erogazione di vantaggi, sia come modalità di patrimonializzazione della società.

Sebastiano Tringali *

Guido Bonfante, La società cooperativa, tomo III del vol. V del Trattato di diritto commerciale (diretto da Gastone Cottino), a cura di G. Bonfante con la collaborazione di Emanuele Cusa, Roberto Genco, Mauro Iengo, Maurizio Cavanna, Cedam, Padova 2014, pp. 649, € 70,00, ISBN: 9788813339883.

Le cooperative interessate possono richiedere il trattato con uno sconto del 20% contattando direttamente il distributore: [email protected] fax 010 5705693

Il volume è inoltre richiedibile in prestito o consultabile presso la biblioteca di Ames

info: [email protected] facebook.com/AssociazioneAmes tel. 010 572111

* direttore scientifico Ames

La società cooperativa In attesa che l’annunciata trasformazione delle banche popolari e la riforma dell’impresa sociale aggiungano ulteriori elementi normativi alla già cospicua legislazione del settore, La Società cooperativa, terzo tomo del quinto volume del Trattato Cottino di Diritto commerciale, costituisce la più esaustiva e aggiornata trattazione del tema nell’ordinamento giuridico italiano.

L’opera curata da Guido Bonfante (ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e autore ben noto all’economia sociale) è stata recentemente presentata presso la Camera di commercio di Genova nel corso di un evento organizzato dall’Alleanza cooperativa italiana della Liguria in collaborazione con Ames, che ha visto la partecipazione a fianco del curatore del responsabile dell’ufficio legislativo di Legacoop nazionale Mauro Iengo. L’incontro pubblico, come sottolineato dal presidente della centrale cooperativa Gianluigi Granero, è avvenuto nel quadro dell’azione sostenuta dall’organo unitario di rappresentanza nella promozione di pensiero e cultura specialistica, alla base del processo di crescita del socio quale membro attivo e responsabile nella società cooperativa e nella società civile.

Se nel corso di tale seminario si è dato conto prevalentemente dell’iter legislativo che ha scandito la lunga storia della cooperazione economica nel nostro Paese, l’impianto del volume consente al lettore più di un approccio alla materia, grazie alla tripartizione in cui esso è strutturato. Dopo una rapida disanima, cui va il merito di fornire sinteticamente le chiavi interpretative dell’identità cooperativa italiana ascritta nel vasto e articolato panorama europeo, la seconda e la terza parte introducono alla natura giuridica dell’istituto e alle particolari tipologie nelle quali si è declinata l’economia sociale, dal credito alla cooperazione e lavoro sino al consumo e alle società collettive di abitazione.

Di particolare interesse per le cooperative la seconda parte del trattato, squisitamente tecnica e dedicata alla gestione statutaria, amministrativa, contabile e fiscale del

settore: vero e proprio manuale di riferimento per dirigenti e soci e nello stesso tempo strumento per valutare la profondità giuridica e normativa della cooperazione nell’ordinamento europeo e specialmente italiano, dalla prima normazione nel Codice commerciale del 1882, passando per quella che gli autori stessi definiscono la migliore legge settoriale (quella giolittiana del 1911), sino alla riforma del 2003.

Trasparenza della governance e partecipazione societaria sono stati tra i temi al centro delle relazioni seminariali, configurandosi al solito tra i punti più delicati e studiati dell’economia cooperativistica. Non a caso, gli autori pongono l’accento sulla natura della cooperazione quale gestione di servizi al socio, risposta ai bisogni di questo nel quadro di un

inbiblioteca

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Pagina a cura di Nord Ovest Servizi s.r.l. - Liguria

9 marzo 2015INVIO CU 2015Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in ope-razioni fi scalmente rilevanti tenuti alla co-municazione di dati ai sensi di specifi che disposizioni normative

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certifi cazioni Uniche (c.d. CU 2015) contenente i dati fi scali e previdenziali re-lativi alle certifi cazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fi scale e alle cer-tifi cazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2014

16 marzoContribuenti Iva mensili

Liquidazione e versamento dell’Iva relati-va al mese precedente

Contribuenti IVA

Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’IVA relativa all’anno d’im-posta 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione della mag-giorazione a titolo di interesse

RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autono-mo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comu-nali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

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inscadenza

degli enti associativi”, nel caso in cui, nel corso del 2014, si siano verifi cate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati.

DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - INPDAP - Ex ENPALS) del mese precedente

LIBRO UNICO

scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all’INPS da parte dei da-tori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni ma-turate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori del-lo spettacolo

CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese prece-dente

GESTIONE SEPARATA INPS COLLA-BORATORI

Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasio-nali e associati in partecipazione corri-sposti nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA

Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola

25 marzoOperatori intracomunitari con obbligo mensile

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acqui-sti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari ef-fettuati nel mese precedente

31 marzoEnti associativi soggetti all’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agen-zia delle Entrate apposita comunicazio-ne di dati e notizie rilevanti fi scalmente ai fi ni della non imponibilità di corrispet-tivi, quote e contributi di cui all’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972

Ultimo giorno utile per l’invio telemati-co del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fi ni fi scali da parte

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cooperativa del mese