LE ULTERIORI CERTIFICAZIONI POTENZIALMENTE … · LE ULTERIORI CERTIFICAZIONI POTENZIALMENTE...
Transcript of LE ULTERIORI CERTIFICAZIONI POTENZIALMENTE … · LE ULTERIORI CERTIFICAZIONI POTENZIALMENTE...
LE ULTERIORI CERTIFICAZIONI POTENZIALMENTE ACQUISIBILI ATTRAVERSO AVCPASS
(Avv. Daniela Anselmi)
Milano, 12 novembre 2013
Roma, 20 novembre 2013
1. La rilevanza delle certificazioni nella procedura di gara.
Come è noto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. – Codice dei
contratti pubblici – prevede, al fine della partecipazione alle
procedure di evidenza pubblica degli operatori economici, la
sussistenza in capo a questi ultimi di determinati requisiti di
carattere generale.
In altri termini, al fine della partecipazione a gare pubbliche, i
concorrenti devono possedere, per poter contrarre con la pubblica
Amministrazione, requisiti generali di tipo soggettivo, nonché di
capacità tecnica ed economica.
I primi, tradizionalmente definiti di ordine pubblico o di moralità, la
cui disciplina è rinvenibile nell’art. 38 del Codice dei contratti
pubblici (per comodità di lettura viene riportato in calce alla
presente relazione), consistono in condizioni soggettive del
concorrente suscettibili, ove sussistenti, di precluderne la
partecipazione alla gara e qualora sopravvenute a procedura in
corso, di giustificare il rifiuto dell’Amministrazione aggiudicatrice a
stipulare il contratto.
I secondi, viceversa, attengono rispettivamente al grado di
esperienza e capacità professionale del concorrente e alla sua
solidità finanziaria, disciplinati dagli articoli 40, 41 e 42 del Codice
dei contratti pubblici.
In particolare in relazione alle certificazioni che si andranno ad
1
esaminare nel prosieguo della presente relazione, si sofferma
l’attenzione sull’art. 38 del Codice che rubricato “Requisiti di ordine
generale” contiene un’elencazione -cosiddette cause di esclusione-,
in difetto delle quali gli operatori economici sono esclusi dalla gara,
a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara.
Le cause di esclusione di cui all'art. 38 concernono tutti i contratti
pubblici (cfr. art. 3, comma 3, del Codice), qualunque ne sia la
tipologia e l'oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e
dalla procedura di scelta del contraente adottata (cfr. AVCP
determinazioni n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio
2012).
Al fine di comprovare i requisiti di carattere soggettivo e generale,
gli operatori economici sono tenuti a presentare unitamente alla
presentazione dell’offerta, delle certificazioni, anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva conforme alle previsioni del D.P.R. n. 445
del 2000, comprovanti il possesso di tali requisiti, alla stazione
appaltante che ha bandito la procedura di affidamento.
Le certificazioni assumono una rilevanza in quanto, tramite la loro
lettura e esame, la stazione appaltante verifica la sussistenza di
determinati requisiti di ordine pubblico necessari per contrarre con
quel determinato operatore economico.
L’esame della documentazione prodotta dal concorrente consente
alla P.A. di verificare l’affidabilità, la serietà del soggetto, con cui, a
seguito di tutte le operazioni di gara, può stipulare il contratto.
In altri termini le certificazioni hanno una notevole importanza in
quanto salvaguardano l’esigenza delle pubbliche Amministrazioni
dal non avere rapporti contrattuali con appaltatori inaffidabili che
non garantiscono, cioè una adeguata moralità professionale.
Entrando nel merito della presente relazione e con particolare
2
riferimento alle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di
carattere generale per la partecipazione degli operatori economici
alle procedure di gara disciplinate dal Codice dei contrati pubblici,
l’art. 5 della deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012
(delibera istituiva del sistema AVCPASS) prevede che la
documentazione comprovante i requisiti sopra indicati e messa a
disposizione, mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa
dagli Enti certificanti attraverso il sistema AVCPASS, sia la
seguente:
a. Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
b. Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero
della Giustizia;
c. Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 del
D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della
Giustizia;
d. Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e
studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
(Inarcassa);
e. Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle
Entrate;
f. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) fornito
dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (Inail);
g. Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
Le certificazioni sopra elencate consentono alle stazioni appaltanti e
agli Enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti di
carattere generale in capo agli operatori economici esclusivamente
tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) a
3
seguito dell’istituzione del sistema AVCPASS.
È opportuno sottolineare che i dati e i documenti individuati in
sede di avvio del sistema AVCPASS sono quelli che, ad oggi, risultano
effettivamente disponibili nelle banche dati degli Enti certificatori ed
acquisibili in via telematica dagli stessi secondo modalità di
cooperazione applicativa.
Altre tipologie di documenti non risultano essere disponibili in
forma digitale o acquisiti in banche dati presso gli Enti certificatori.
In prospettiva, poi, l’AVCP ritiene che il sistema AVCPASS potrà
contribuire al superamento del modello di partecipazione da parte
degli operatori economici basato sulla autodichiarazione del
possesso dei requisiti attualmente vigente che determina notevoli
oneri amministrativi ed è all’origine di buona parte del contenzioso
giurisdizionale.
In buona sostanza e conclusivamente tutte le certificazioni che nel
prosieguo verranno trattate e definite consentono alla stazione
appaltante di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di
ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici al
fine di valutare l’affidabilità e la serietà degli operatori economici
partecipanti alle procedure di gara.
Non solo.
Il Sistema AVCPASS, la BDNCP e la stessa AVCP realizzano un
progetto volto al raggiungimento di elevati livelli di efficienza,
risparmio dei costi, innovazione nella P.A. e semplificazione delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici.
In particolare per le stazioni appaltanti si riducono le tempistiche e
i costi, per gli operatori economici minori oneri amministrativi e
maggior certezza dei dati, per gli Enti certificatori invio ella
documentazione di competenza ad un unico interlocutore (AVCP),
4
sempre in virtù dei principi di semplificazione e di certezza del dato.
2. La visura registro delle imprese fornita da Unioncamere.
Le competenze di Unioncamere sono disciplinate dalla Legge n. 580
del 1993 sulle Camere di commercio, riformata dal D.lgs. 15
febbraio 2010 n. 23 che ha ampliato e rafforzato il ruolo e le
funzioni attribuite agli enti camerali, valorizzandone la natura di
rete istituzionale al servizio delle imprese e dei territori
riconoscendo nel sistema camerale un nuovo soggetto giuridico.
Al di là delle principali aree di azione entro le quali Unioncamere
supporta le Camere di Commercio nell’esercizio delle loro
competenze al servizio delle imprese (per esempio la garanzia della
regolazione e della trasparenza del mercato; il supporto
all’internazionalizzazione per la promozione e la tutela del Made in
Italy di qualità; la diffusione dell’innovazione, della ricerca e del
trasferimento tecnologico; la realizzazione di osservatori
dell’economia locale e la diffusione di informazione economica ecc.),
fanno parte integrante delle attività di tale Ente certificatore il
servizio di assistenza, consulenza e supporto alle Camere di
Commercio stesse nell’assolvimento dei compiti legati alla tenuta di
numerosi registri e albi pubblici, il più importante dei quali è il
registro delle imprese, cui sono tenute ad iscriversi tutte le imprese
operanti sul territorio italiano.
In tale registro può essere effettuata la ricerca sulle imprese,
specificando la denominazione, o il codice fiscale, oppure inserendo
il Numero REA (codice identificativo del registro imprese
provinciale).
In subordine è possibile utilizzare criteri di scelta aggiuntivi, quali
la natura giuridica e la Provincia, o specificare se le imprese non
5
più operative debbano essere incluse o meno nella selezione.
Nel registro imprese è, inoltre, possibile ricercare anche le persone
che ricoprono una carica (amministratori, sindaci), che possiedono
partecipazioni nelle società di capitali, o che sono titolari di imprese
individuali.
E' sufficiente indicare il nominativo, eventualmente specificando la
data di nascita, oppure inserire il codice fiscale.
Il sistema restituisce la lista, ordinabile per criteri diversi, delle
occorrenze che soddisfano le condizioni specificate, con i dati
essenziali identificativi di ogni impresa o persona: per ognuna di
esse si può entrare nel dettaglio.
Una volta individuata l'impresa o la persona d'interesse, il sistema
consente di scegliere il documento ufficiale da estrarre.
Per le imprese, infatti, oltre alla visura ordinaria e alla visura
storica, sono previsti documenti diversi in base alla natura
giuridica: società di capitali, società di persone imprese individuali
ed altre forme giuridiche.
Schematicamente di seguito i documenti estraibili dal sistema:
- - documenti per le società di capitali:
Visura ordinaria; Visura storica; Fascicolo; Fascicolo storico;
Statuto; Ultimo bilancio depositato; Amministratori; Capitale e
strumenti finanziari; Bilanci; Scioglimento, procedure concorsuali,
cancellazioni; Soci e titolari di diritti su quote o azioni; Storia di
trasferimenti di quote per s.r.l.; Partecipazioni in altre società;
Amministratori; Sindaci, membri organi di controllo; Titolari di
altre cariche o qualifiche; Società/Enti controllanti; Trasferimenti
d'azienda, fusioni, scissioni e subentri; Attività, albi e ruoli; Sede e
unità locali; Pratiche in istruttoria, etc..
6
- documenti per le società di persone:
Visura ordinaria; Visura storica; Fascicolo; Fascicolo storico;
Informazioni da patti sociali, patti sociali depositati; Informazioni
patrimoniali; Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione;
Soci e titolari di cariche o qualifiche; Società/Enti controllanti;
Partecipazioni in altre società; Trasferimenti d'azienda, fusioni,
scissioni e subentri; Attività, albi e ruoli; Sede e unità locali;
Pratiche in istruttoria, etc..
- documenti per le imprese individuali e le unità locali e sedi fuori
Provincia:
Visura ordinaria; Visura storica; Pratiche in istruttoria;
Partecipazione del titolare in altre società; Visura Albo Artigiani,
etc.
Per le persone sono invece proposti documenti (scheda cariche
attuali; scheda persona completa; scheda socio; scheda socio
storica; scheda trasferimenti d'azienda, etc.) che elencano tutte le
imprese nelle quali la persona ricopre un incarico oppure possiede
delle partecipazioni, considerando i dati attuali ma anche le
informazioni storiche.
3. Il certificato del casellario giudiziale.
Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei
provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in
materia civile ed amministrativa a carico di una determinata
persona.
In particolare, l’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni
Procura della Repubblica, rilascia i seguenti certificati:
7
- certificato generale: contiene i provvedimenti definitivi in materia
penale, civile ed amministrativa (riassume i certificati penale e
civile);
- certificato penale: contiene i provvedimenti penali di condanna
definitivi;
- certificato civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità
della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione
legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai
fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2008), i
provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza.
Il certificato può essere richiesto:
- dall’interessato;
- dalle pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi,
quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro
funzioni;
- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla
sua acquisizione.
Con riferimento alla richiesta effettuata dall’interessato si rileva che
tale certificato riporta meno iscrizioni, ovviamente in relazione alle
esistenti nel casellario e a carico del soggetto, rispetto a quelle
contenute nel certificato richiesto dalle pubbliche Amministrazioni
e/o dai gestori di pubblici servizi.
Ciò significa che il certificato richiesto dagli Enti pubblici, come
previsto dall’art. 28 del D.P.R. n. 313 del 2002, è integrale e
menziona, tra l’altro, le sentenze di applicazione della pena su
richiesta, di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., le condanne in cui viene
concessa la non menzione (art. 175 c.p.) e le eventuali le misure di
prevenzione.
Ne consegue che il certificato prodotto dagli operatori in sede di
8
gara, spesso sotto forma di dichiarazione sostitutiva conforme alle
previsioni del D.P.R. n. 445 del 2000, non contiene tutte le
iscrizioni e quindi si appalesa inadeguato per verificare, da parte
della stazione appaltante, l’affidabilità e la serietà dell’operatore
economico partecipante alla gara.
Sulla questione si richiama una recente sentenza del Consiglio di
Stato, sez. III, 18 giugno 2013, n. 3328 in cui si afferma che: “Né la
mancanza della dichiarazione di cui trattasi [omessa dichiarazione
della condanna penale passata in giudicato] potrebbe essere
supplita dalla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti; in proposito, il collegio condivide infatti
l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo il quale detti
certificati sono parzialmente inadeguati a provare i requisiti di
moralità e affidabilità dei concorrenti alle gare pubbliche. Il certificato
del casellario giudiziale ottenibile dal privato (al contrario di quello
integrale, rilasciabile solo alla pubblica autorità) non riporta infatti,
tra le altre, né le sentenze di applicazione della pena su richiesta, di
cui agli art. 444 e 445 C.p.p., né le condanne in cui viene concessa la
non menzione (art. 175 C.p.), né le misure di prevenzione; il
certificato dei carichi pendenti non è rilevante per il contenuto suo
proprio (appunto l'esistenza di procedimenti penali in corso), in
quanto l'assenza di tali procedimenti non condiziona l'ammissione
alla procedura d'appalto (…)”.
Salvo ulteriori modifiche e precisazioni, il sistema AVCPASS
consente alle stazioni appaltanti e agli Enti aggiudicatori di
acquisire dal Ministero della Giustizia, quale Ente certificatore, il
certificato del casellario giudiziale integrale e valutarlo unitamente
al certificato inserito a sistema dall’operatore economico al fine di
verificare l’esistenza o meno di determinati requisiti.
9
4. L’anagrafe delle sanzioni amministrative (art. 39, D.P.R. n.
313/2002).
Il D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti) ha previsto all’art. 39 la consultazione
diretta del sistema informativo automatizzato del casellario
giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei
carichi pendenti degli illeciti dipendenti da reato, da parte
dell’autorità giudiziaria, delle Amministrazioni pubbliche, nonché
dei gestori di pubblici servizi.
In altri termini l’art. 39 consente alle pubbliche Amministrazioni,
nonché ai gestori di servizi pubblici la consultazione diretta ai fini
delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del
sempre del medesimo D.P.R., o ai fini dell'acquisizione dei certificati
del casellario del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, nonché
del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative.
In particolare l’anagrafe delle sanzioni amministrative, come tra
l’altro definita dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio
2007 e dal successivo decreto del 5 dicembre 2012, è l'insieme dei
dati relativi a provvedimenti giudiziari definitivi che applicano, agli
enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche
prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti
da reato.
In buona sostanza i certificati che possono essere rilasciati
mediante tale sistema ex art. 39 del T.U. n. 313 del 2002 sono i
10
seguenti:
- il certificato contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al
nome di una determinata persona;
- il cosiddetto certificato selettivo contenente le iscrizioni presenti
nelle banche dati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato al nome di una
determinata persona o ente, selezionate dal SIC attraverso una
procedura selettiva appositamente realizzata in base a quanto
stabilito in apposita convenzione.
Le modalità di consultazione per ottenere tale certificazione
individuate dai decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia
sopra menzionati prevedono, appunto alle pubbliche
Amministrazioni di accedere ad un sistema denominato SIC, dopo
un apposita procedura di registrazione, ed ottenere il certificato
richiesto.
Mediante l’istituzione del sistema AVCPASS le certificazioni previste
dall’art. 39 del T.U. saranno fornite dall’Ente certificatore, Ministero
della Giustizia, e le stazioni appaltanti possono acquisire on line
tale certificato.
Tale modalità di acquisizione, ripetesi, consente alla stazioni
appaltanti di acquisire direttamente tale documento a comprova
del possesso dei requisiti di carattere generale degli operatori
economici, con un riduzione delle tempistiche associate alla verifica
dei requisiti ed efficientamento dei relativi costi.
5. Il certificato di regolarità contributiva di ingegneri,
architetti e studi associati.
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a verificare
il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-
11
finanziari ai professionisti, società e studi associati che partecipano
alle procedure di gara.
Inarcassa, l’ente certificatore che rilascia il certificato di regolarità
contributiva di cui discute, in oggi si limita a rilasciare ai
professionisti (esclusivamente su Inarcassa on line) e alle società
che ne fanno domanda il relativo certificato, utile esclusivamente
nei rapporti contrattuali tra privati.
Il certificato, quindi, resta un valido strumento di informazione
sulla regolarità degli adempimenti effettuati, utile – però - sono a
fini privatistici.
Nel caso in cui architetti, ingegneri, studi associati intendano
partecipare ad una gara ed aggiudicarsi l’esecuzione dell’appalto,
questi non hanno più l’onere di richiedere e presentare la
certificazione: sono, infatti, le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatari che devono richiedere il certificato di regolarità
contributiva tramite l’applicazione disponibile sul sito di Inarcassa,
qualora la certificazione sia legata ad un procedimento di gara di
valore inferiore a € 40.000.
Per gli affidamenti d’importo superiore a € 40.000 occorre utilizzare
il sistema AVCPASS, che come noto, diventa obbligatorio a far data
dal 1° gennaio 2014.
Il possesso per tali professionisti, tra gli altri, del requisito della
regolarità contributiva, così come stabilito, rispettivamente, dall’art.
38, comma 1, lett. i), e dall’art. 90, comma 7, del Codice dei
contratti pubblici si riferisce ai datori di lavoro ed agli imprenditori
e professionisti che non hanno personale alle proprie dipendenze (si
pensi, ad esempio, ai lavoratori autonomi – artigiani e
commercianti – che non si avvalgono dell’ausilio di collaboratori).
In quest’ultimo caso, per i professionisti, la regolarità sarà riferita
12
al corretto versamento dei contributi alla Cassa di previdenza
competente (Inarcassa per gli ingegneri e gli architetti).
Risulta, peraltro, pacifico che il requisito della regolarità
contributiva ed assicurativa, attestato dal DURC, deve permanere
in capo all’appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del
contratto.
A tal proposito, si veda quanto contenuto nell’art. 4 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, secondo cui “[…] l’esecutore, il subappaltatore
e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118,
comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali comparativamente più
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori. […].
Si rileva, inoltre, che in capo al direttore dei lavori, a norma dell’art.
196 del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici
(D.P.R. n. 207/2010) dovrà fornire i dati relativi all’incidenza della
mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori in relazione al singolo
cantiere dove vengono espletate le prestazioni, affinché le casse
edili possano verificare la regolarità dell’appaltatore nei confronti
dell’adempimento degli obblighi menzionati.
Tuttavia, nonostante le norme, la prassi e gli orientamenti
giurisprudenziali, il tema riguardante l’obbligatorietà del possesso
del requisito della regolarità contributiva per i professionisti, non
rientranti nel novero delle categorie indicate nell’art. 90 del Codice
degli appalti, che intrattengono rapporti contrattuali con le
pubbliche amministrazioni, ad esempio, per l’espletamento dei
servizi di consulenza legale o anche per la realizzazione di ricerche
e studi, risulta alquanto controverso.
13
Invero, parte della dottrina ritiene che i contratti con cui vengono
affidati servizi di natura professionale debbano essere qualificati
contratti d’opera intellettuale e non di appalto; di conseguenza, i
professionisti non sarebbero tenuti a dimostrare il possesso del
requisito in argomento, in quanto i suddetti rapporti non
rientrerebbero tra quelli assoggettabili alla disciplina del codice dei
contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione.
Ciò nondimeno, appare opportuno evidenziare che secondo la
disciplina dei pubblici appalti di matrice comunitaria e nazionale,
“gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per
iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o
più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi […]” (cfr. art. 3, comma
6, del D.lgs. n. 163/2006 s.m. e art. 1, comma 2, lett. a) della
direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE).
Pertanto, i contratti aventi ad oggetto prestazioni d’opera
intellettuale affidati dalle stazioni appaltanti ai professionisti
andrebbero qualificati a tutti gli effetti appalti pubblici.
Al riguardo, si fa presente che l’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, stabilisce che la regolarità contributiva riguarda tutti i
contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
Da ciò dovrebbe conseguire, tenuto anche conto del principio di
derivazione comunitaria avente ad oggetto la parità di trattamento,
che il requisito di cui si discute debba essere posseduto anche dagli
operatori economici che, non rientrando nelle specifiche previsioni
del codice e del regolamento (imprese e professionisti di cui all’art.
90 del D.lgs. n. 163 del 2006), svolgano servizi professionali in
favore di pubbliche Amministrazioni dietro pagamento di un
corrispettivo, indipendentemente dal fatto che per la loro attività si
14
avvalgano o meno di lavoratori subordinati e/o collaboratori a
progetto.
6. La comunicazione di regolarità fiscale.
L’Agenzia delle entrate, quale Ente certificatore, fornisce
all’Autorità, il servizio di rilascio e acquisizione della comunicazione
di regolarità fiscale, al fine di verificare se l’operatore economico ha
commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in relazione
agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse.
Tale servizio consiste nella restituzione di un esito informativo
relativo alla condizione di regolarità fiscale, esclusivamente ai fini di
cui all’art. 38, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 163 del 2006, del
soggetto per il quale è richiesta l’informazione, identificato
attraverso il codice fiscale.
L’esito informativo deriva dalla applicazione di determinati criteri
selettivi sui dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per
individuare l’ammontare del debito residuo certo, scaduto ed
esigibile relativo ad imposte e tasse in capo al soggetto
relativamente al quale è richiesta l’informazione.
Il suddetto esito informativo si riferisce alla data di elaborazione
della richiesta che avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta
stessa.
La data di elaborazione viene comunicata congiuntamente all’esito.
Al fine di individuare esclusivamente l’ammontare del debito certo,
scaduto ed esigibile, i dati su cui vengono operate le successive
selezioni ed elaborazioni sono costituiti dai carichi affidati
dall’Agenzia delle entrate, ai fini della riscossione coattiva, agli
Agenti della riscossione.
In particolare, per la generalità delle imposte da riscuotere
15
coattivamente tramite ruolo, i corrispondenti importi rilevano ai fini
del requisito di regolarità fiscale a decorrere dall’acquisizione da
parte dell’Agente della riscossione dell’esito positivo dell’avvenuta
notifica della cartella ovvero, nel caso di debito conseguente ad
accertamenti esecutivi (art. 29 del D.L. 78/2010), a decorrere dalla
data di affidamento del relativo carico all’Agente della riscossione,
che interviene necessariamente ad avvenuta notifica
dell’accertamento esecutivo e decorsi i termini ultimi per il
pagamento ovvero l’impugnazione.
All’interno della totalità dei carichi affidati agli agenti della
riscossione, sono presi in considerazione solo quelli rilevanti ai fini
del servizio in argomento, individuati sulla base dell’elenco di codici
tributo, allegato al presente documento.
Detto elenco è reso disponibile per i successivi aggiornamenti sul
sito internet dell’Autorità.
I successivi aggiornamenti dell’elenco stesso saranno disposti
dall’Autorità su segnalazione effettuata dall’Agenzia con periodicità
almeno annuale.
Ai fini dell’esecuzione del servizio, l’Agenzia acquisirà l’elenco
aggiornato previa comunicazione dell’Autorità.
I codici tributo individuati comprendono esclusivamente i debiti per
imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed
oneri diversi) gestite dall’Agenzia delle entrate ed oggetto di
riscossione nazionale.
Rispetto al totale dei debiti individuati attraverso la selezione per
codice tributo, sono esclusi nell’elaborazione i debiti relativi a
carichi perseguiti a titolo provvisorio, ovvero quelli oggetto di
provvedimenti di annullamento o di sospensione, e quelli oggetto di
rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le
16
specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili.
In relazione a ciascun debito, non rileva la presenza di crediti
vantati dal soggetto, sino ad effettiva esecuzione dell’eventuale
operazione di compensazione.
Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni
risulta pari od inferiore alla soglia di € 10.000, l’esito della
comunicazione sarà positivo, ovvero indicherà, ai soli fini di cui al
D.lgs. n. 163 del 2006, una condizione di regolarità del soggetto
interrogato.
Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni
risulta superiore alla soglia, l’esito della comunicazione sarà
negativo.
7. Il documento unico di regolarità contributiva.
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è
l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi
legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Tale documento serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori
pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare,
aggiudicazione delle gare, stipula del contratto, stati d’avanzamento
lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della
concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.
Il DURC contiene il risultato delle verifiche effettuate
parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione
contributiva dell’impresa.
Si segnala che il DURC è negativo se anche uno solo dei tre enti
dichiarerà l’irregolarità dell’impresa stessa.
In tal caso, ossia nell’ipotesi che tale documento attesti una
posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di
17
INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del
credito da parte degli Enti, l'impresa nell’ambito dei lavori pubblici
perderà l'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare contratti
di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o
delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione del
titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA; non
avrà l'attestazione da parte delle SOA.
Nello specifico l’art. 38, comma 1, lett. i) dispone che sono esclusi
dalla procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori (forniture e servizi), né possono essere affidatari di subappalti
e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: “che hanno
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
Tale voce non era compresa espressamente tra quelle di cui all’art.
75 del D.P.R. n. 554 del 1999, pur se il requisito della necessaria
regolarità contributiva rientrava nella più generale previsione del
comma 1, lett. e) di detta disposizione attinente, tra gli altri, al
rispetto di ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
L’averne il legislatore fatto oggetto di previsione specifica manifesta
la sua particolare attenzione al riguardo e costituisce strumento per
una compiuta definizione degli elementi a tal fine richiesti.
A tale riguardo merita sottolineare che la violazione in esame, per
essere rilevante, deve essere “grave”.
Prima delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 2, lett. b), del
D.L. 11 maggio 2011, n. 70, conv. in Legge 12 luglio 2011, n. 106, a
fronte di tale mera qualificazione contenuta nella norma senza
ulteriori specificazioni, si è ritenuto che la dichiarazione
dell’impresa e l’attestato dell’organismo previdenziale dovessero
18
comunque recare l’indicazione delle pendenze in atto, spettando
alla discrezionalità della stazione appaltante valutarne la gravità e,
pertanto, la effettiva portata preclusiva. Ora detto art. 4 ha
precisato, modificando il comma 2 dell’art. 38 del Codice dei
contratti pubblici che si intendono “gravi” le violazioni ostative al
rilascio del DURC, per le quali dovrà farsi principalmente
riferimento al D.M. 24 ottobre 2007.
In conformità a tali principi, l’esclusione è, quindi, dovuta ove la
situazione di irregolarità sussista al momento in cui l’impresa
produce l’atto (domanda od offerta) di partecipazione alla gara
ovvero, al più, al relativo termine di scadenza.
Essa, poi, non deve verificarsi per tutto lo svolgimento della gara.
Qualora poi sopravvenga successivamente all’aggiudicazione, essa
comporta la revoca di questa o il diniego di stipula del contratto,
ovvero ancora la risoluzione dello stesso.
Nessun rilievo può avere la regolarizzazione successiva, mentre il
già avvenuto riconoscimento di una dilazione di pagamento da
parte dell’organismo previdenziale è di ritenere che configuri, per
volontà di questo, una situazione di regolarità.
Si precisa che le violazioni in esame debbono risultare
“definitivamente accertate” (cfr. art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 163
del 200 e vedi anche: AVCP determinazione n. 1 del 2010).
Tale certificato, a seguito del D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel quadro della
semplificazione dei rapporti con le imprese, ha stabilito che le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio il DURC dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto
dalla legge.
L’attestazione dell’organismo previdenziale non può essere messa in
19
discussione dalla stazione appaltante, ma, al più, essere oggetto di
richiesta di chiarimenti, ove necessario (cfr. Cons. Stato, sez. V, n.
5213 del 2010; Cons. Stato, sez. V, n. 2816 del 2009; Cons. Stato,
sez. IV, n. 1458 del 2009; Cons. Stato, sez. IV, n.1141 del 2009).
Coerentemente con l’obbligo di conservazione della situazione di
regolarità contributiva per tutta la durata del rapporto, lo stesso
art. 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 determina i vari momenti inerenti
la fase dell’aggiudicazione e quella di esecuzione del contratto nei
quali il documento deve essere di volta in volta acquisito o
presentato.
Da segnalare che la regolarità dell’operatore economico –
partecipante alla gara sotto il profilo della normativa contributiva
verificata attraverso AVCPASS e accertata dall’INAIL quale Ente
certificatore, rappresenta lo stato accertato alla data di verifica.
Si segnala, infine, una recente modifica riguardante la validità del
DURC.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21.6.2013 è stato, infatti,
pubblicato il D.L. 69/213 (cosiddetto Decreto del fare) che, come è
noto, ha esteso la validità del DURC a 180 giorni, ridotto poi a 120
giorni, nel testo della legge conversione approvato in via definitiva.
Sul punto si precisa, appunto, che il decreto fare nel testo
originario portava la validità stessa a 180 giorni, poi il legislatore,
evidentemente sembrandogli strano aver semplificato troppo, ha
ridotto l’ampliamento di durata, nella versione definitiva, a 120
giorni.
E’ stato poi adeguato, con il riferimento sempre alla validità di 120
giorni, il regolamento di attuazione del codice appalti che era
dissonante con la durata di tre mesi del certificato, in quanto
stabiliva comunque l’obbligo di acquisire il DURC in corso di
20
esecuzione ogni 180 giorni.
Tale modifica non ha, poi, alcun regime transitorio: si è posta,
quindi, la questione della durata dei certificati DURC ancora validi
alla data di entrata in vigore del cosiddetto Decreto del fare.
Ad avviso di chi scrive la stessa è ex lege prolungata a 180/120
giorni, atteso che l'assenza di esplicite disposizioni transitorie viene
colmata con una corretta applicazione del principio tempus regit
actum, che nella fattispecie risulta invocabile, avendo appunto la
fattispecie stessa natura procedimentale.
Peraltro non si può non prendere atto - in linea di fatto - che a
tutt'oggi vengono emessi DURC con validità indicata ancora di 90
giorni (!) e che anche il sito internet dello Sportello unico
previdenziale non riporta alcuna informazione aggiornata alla Legge
98/13.
8. La comunicazione antimafia.
Il 12 febbraio 2012 sono entrate in vigore le norme contenute nel
libro II del D.lgs. 159/2011 (di riforma del Codice antimafia) che
con riferimento alla certificazione, in esame in questa sede,
mantengono inalterata la distinzione tra comunicazione ed
informazione antimafia: la prima attesta l'eventuale sussistenza di
misure di prevenzione a carico di un'impresa; mentre, la seconda
accerta anche la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa
all'interno della società.
In particolare la comunicazione antimafia consiste nell'attestazione
della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011.
Tale certificazione va richiesta per ottenere (cfr. art. 67 del D.lgs. n.
159/2011):
21
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché
concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio
di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e
servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della
camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei
registri di commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee,
per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito,
vendita e trasporto di materie esplodenti.
La documentazione, con particolare riferimento, alle procedure ad
evidenza pubblica, dovrà essere acquisita dalle Amministrazioni
prima della stipula, o dell'autorizzazione, di contratti e subcontratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in base ai seguenti scaglioni:
- comunicazione in caso di contratti di importo superiore a 150mila
euro e inferiore alle soglie comunitarie (attualmente di 5 milioni per
i lavori, 200mila per i servizi e 130mila euro per le forniture);
- informazione per contratti di importo superiore alle soglie e per
22
subcontratti di importo superiore a 150mila euro.
Diverse tuttavia le novità, a cominciare dalla modalità di
acquisizione della comunicazione antimafia che potrà essere
rilasciata solamente dal Prefetto della Provincia in cui ha sede
l'Ente richiedente, attraverso l'utilizzo dei collegamenti telematici
con le altre banche dati già esistenti (Ced interforze e Camere di
commercio).
Nel Codice non è stata, infatti, inserita una disposizione analoga
all'art. 9 del D.P.R. 252/1998, che equiparava il certificato di
iscrizione al Registro imprese rilasciato dalla Camera di commercio
con il nullaosta antimafia alla comunicazione e che, quindi,
consentiva ai committenti di effettuare i controlli direttamente
mediante le Camere di Commercio.
L'informazione antimafia continuerà ad essere rilasciata dalle
prefetture.
Il Codice ha, tuttavia, ampliato l'elenco delle situazioni dalle quali si
potrà desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa: rispetto al
passato, l'informativa è interdittiva anche in caso di condanna,
comprese quelle non definitive, per i nuovi reati di turbata libertà
degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, oltre che
per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
oppure, ancora, nel caso in cui l'impresa non abbia denunciato
all'autorità giudiziaria i reati di corruzione ed estorsione, a meno
che non vi sia stata costretta per stato di necessità o per legittima
difesa.
Ma il D.lgs. 218/2012 ha ulteriormente arricchito il catalogo delle
situazioni in odore di mafia, desumendo l'infiltrazione anche dalla
violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti imposti dalla
Legge n. 136/2010: l'informazione vieterà la stipula del contratto,
23
solo per comportamenti reiterati nell'arco di cinque anni.
Ampliata inoltre la schiera dei soggetti sottoposti a verifica che fa
registrare l'ingresso in elenco dei familiari conviventi.
A seguito dell’entrata in vigore del Codice Antimafia il rilascio di un
provvedimento interdittivo impedisce sempre la stipula del
contratto e determina, in ogni caso, la sua risoluzione in fase
esecutiva.
Come confermato dal comunicato del Casgo (comitato di
sorveglianza grandi opere) scompare, dunque, la categoria delle
informative atipiche che lasciavano alla discrezionalità delle
stazioni appaltanti, la decisione sulle sorti del contratto.
Confermata, infine, la validità della comunicazione antimafia per
sei mesi dalla data di acquisizione, aumentata a un anno nel caso
dell'informazione, sempre che non siano intervenuti mutamenti
nell'assetto societario e gestionale dell'impresa, da comunicare al
Prefetto entro 30 giorni, pena l'applicazione di una sanzione da 20
a 60mila euro.
* * *
“Art. 38. Requisiti di ordine generale :
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in
24
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
25
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’ articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale .
26
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende
o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’ articolo 12-sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o
finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai
fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le
condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma
1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’ articolo 48-bis, commi 1 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento
di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai
fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
27
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si
applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire
d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio
del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del
casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo
decreto n. 313 del 2002. (114)
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei
confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se
del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono
altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in
cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi
a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza”.
28