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LE SANZIONI

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Art. 255

Abbandono dei rifiuti

COMPORTAMENTO SANZIONE

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo256, comma 2, chiunque, in violazionedelle disposizioni di cui agli articoli 192,commi 1 e 2 [DIVIETO DI ABBANDONO],226, comma 2 [DIVIETO DICONFERIMENTO DI IMBALLAGGISECONDARI E TERZIARI AL DI FUORIDEI LIMITI DELL’ASSIMILAZIONE], e231, commi 1 e 2 [ROTTAMAZIONEVEICOLI FUORI USO], abbandona odeposita rifiuti ovvero li immette nelleacque superficiali o sotterranee è punitocon

la sanzione amministrativa pecuniaria datrecento euro a tremila euro.

Se l'abbandono riguarda rifiutipericolosi, la sanzione amministrativa èaumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, ilconcessionario o il titolare dellasuccursale della casa costruttrice cheviola le disposizioni di cui all'articolo 231,comma 5 [CANCELLAZIONE AL PRA]

sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 260 a euro 1.550.

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Art. 255

Abbandono dei rifiuti

COMPORTAMENTO SANZIONE

3. Chiunque non ottempera all'ordinanzadel Sindaco, di cui all'articolo 192, comma3 [ORDINE DI RIPRISTINO], o nonadempie all'obbligo di cui all'articolo 187,comma 3 [SEPARAZIONE RIFIUTILIQUIDI ILLECITAMENTE MISCELATI],

a pena dell'arresto fino ad un anno.Nella sentenza di condanna o nellasentenza emessa ai sensi dell'articolo 444del codice di procedura penale, il beneficiodella sospensione condizionale della penapuò essere subordinato alla esecuzione diquanto disposto nella ordinanza di cuiall'articolo 192, comma 3, ovveroall'adempimento dell'obbligo di cuiall'articolo 187, comma 3.

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ART. 192 – DIVIETO DI ABBANDONO

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola idivieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero oallo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con ilproprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali taleviolazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, incontraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindacodispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cuiprovvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati edal recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori orappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti insolido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della personastessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materiadi responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delleassociazioni.

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SOGLIA MINIMA DELLA DILIGENZA RICHIESTA AL PROPRIETARIO

Il dovere di diligenza che, fa carico al titolare del fondo non puòarrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, daesercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invaderel’area e di abbandonarvi dei rifiuti. La richiesta di un impegno ditale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni delladiligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla basedella nozione di colpa, quando questa è indicata in modogenerico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni

Ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, 935 del 2005, Cons. di Stato,Sez. V, n. 5045 del 2006

Il grado della colpa del proprietario viene maggiorato tanto dacomprendere l’obbligo di prevenzione attiva, solo laddovel’autore dell’abbandono non sia un terzo ignoto ma, al contrarioun soggetto cui è stata concessa la disponibilità dell’area aseguito della stipula di un contratto.

(Tar Umbria, n. 263 del 2005; Cons. St. Sez. V, n. 3596 del 2002)

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ORDINANZA DEL SINDACO

L’emissione dell’ordinanza e la rimessione in pristino non rientranonella sfera delle facoltà del Sindaco, bensì in quella dei suoidoveri, anche nell’ipotesi in cui i responsabili dell’illecito nonsiano identificati o immediatamente identificabili, fatta salva lasuccessiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle sommeanticipate.

Qualora la disposizione dell’intervento per l’eliminazione dei rifiuti eper il ripristino dello stato dei luoghi non fosse immediata, infatti,il Sindaco risponderebbe del reato di cui all’art. 328 c.p.(omissione atti di ufficio)

Cass. Pen. N. 33034 del 2005.

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26 marzo 2012 (Ud. 22/02/2012), Sentenza

n.11595

Il sistema sanzionatorio per l’abbandono dei rifiuti prevede:

per i privati una sanzione amministrativa, in base all'art. 255, co. 1, d.lgs n. 152/2006,

mentre per i titolari di imprese o enti, la sanzione penale, ex art. 256, co. 2, d.lgs. cit.

con duplicità di ipotesi a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non;

la fattispecie amministrativa e quella penale hanno in comune le condotte di abbandono,deposito e immissione di rifiuti e che la nota prevalente dell'abbandono e del depositoconsiste nella occasionalità, posto che, altrimenti, in presenza delle caratteristiche dicontinuità e imprenditorialità, la condotta di ammasso dei rifiuti costituisce "discarica";pertanto, rivestendo le qualifiche soggettive il ruolo di elemento specializzante rispettoall'ipotesi di cui al precedente art. 255, co. 1, qualora la condotta tipizzata vengaposta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principiogenerale di cui all’art. 9, l. n. 689/81, all’applicazione della norma penale, aventecarattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo, infliggendola sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti nonpericolosi, o congiunta se pericolosi.

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Art. 256

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

COMPORTAMENTO SANZIONE

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensidell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,Chiunque effettua una attività di raccolta,trasporto, recupero, smaltimento,commercio ed intermediazione di rifiuti inmancanza della prescritta autorizzazione,iscrizione o comunicazione di cui agliarticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215e 216

a) con la pena dell'arresto da tre mesi aun anno o con l'ammenda da 2.600 euroa 26.000 euro se si tratta di rifiuti nonpericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi adue anni e con l’ammenda da 2.600euro a 26.000 euro se si tratta di rifiutipericolosi.

imprese ed ai responsabili di enti cheabbandonano o depositano in modoincontrollato i rifiuti ovvero li immettononelle acque superficiali o sotterranee inviolazione del divieto di cui all'articolo 192,commi 1 e 2

a) con la pena dell'arresto da tre mesi aun anno o con l'ammenda da 2.600 euroa 26.000 euro se si tratta di rifiuti nonpericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi adue anni e con l’ammenda da 2.600euro a 26.000 euro se si tratta di rifiutipericolosi.

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Art. 256

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

COMPORTAMENTO SANZIONE

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensidell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,chiunque realizza o gestisce una discaricanon autorizzata

pena dell'arresto da sei mesi a due annie con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000euro

Aggravante: Si applica la penadell'arresto da uno a tre anni edell'ammenda da euro 5.200 a euro52.000 se la discarica è destinata, anchein parte, allo smaltimento di rifiutipericolosi

Pena Accessoria: Alla sentenza dicondanna o alla sentenza emessa ai sensidell'articolo 444 del codice di procedurapenale, consegue la confisca dell'areasulla quale è realizzata la discaricaabusiva se di proprietà dell'autore o delcompartecipe al reato, fatti salvi gliobblighi di bonifica o di ripristino dellostato dei luoghi.

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Art. 256

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

COMPORTAMENTO SANZIONE

Inosservanza delle prescrizioni contenuteo richiamate nelle autorizzazioni, nonchénelle ipotesi di carenza dei requisiti e dellecondizioni richiesti per le iscrizioni ocomunicazioni.

Pene previste dal 1° comma ridotte dellametà

Chiunque, in violazione del divieto di cuiall'articolo 187, effettua attività nonconsentite di miscelazione di rifiuti

b) con la pena dell'arresto da sei mesi adue anni e con l’ammenda da 2.600euro a 26.000 euro

Chiunque effettua il deposito temporaneopresso il luogo di produzione di rifiutisanitari pericolosi, con violazione delledisposizioni di cui all'articolo 227, comma1, lettera b)

Pena dell'arresto da tre mesi ad unanno o con la pena dell'ammenda da2.600 euro a 26.000 euro. Si applica lasanzione amministrativa pecuniaria da2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativinon superiori a duecento litri o quantitàequivalenti.

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Art. 256

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

COMPORTAMENTO SANZIONE

Chiunque viola gli obblighi di cui agliarticoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi12 e 13, e 234, comma 14 [gestioneveicoli fuori uso, trattamento oli e grassivegetali ed animali esausti, gestione beniin polietilene]

sanzione amministrativa pecuniaria da260 euro a 1.550 euro

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e236 che non adempiono agli obblighi dipartecipazione ivi previsti

sanzione amministrativa pecuniaria da8.000 euro a 45.000 euro, fattocomunque salvo l'obbligo di corrisponderei contributi pregressi. Sino all'adozione deldecreto di cui all'articolo 234, comma 2, lesanzioni di cui al presente comma nonsono applicabili ai soggetti di cui almedesimo articolo 234.

Sono ridotte della metà nel caso diadesione effettuata entro il sessantesimogiorno dalla scadenza del termine peradempiere agli obblighi di partecipazioneprevisti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

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Sul 256CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,

08/05/2009 Sentenza n. 19332

In tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione nonautorizzata non attiene necessariamente al profilo dellaconsapevolezza e volontarietà della condotta, potendoscaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, perla mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitareilleciti nella predetta gestione, e che legittimamente sirichiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda

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Sul 256CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.

3^ 1 agosto 2011, Sentenza n. 30378In tema di rifiuti, risulta certo sia dal testo letterale della normaLegge n. 210 del 2008, ex articolo 6, lettera d) sia dalla ratiodella norma medesima - che detta disciplina si applica achiunque svolga abusivamente (ossia senza la prescrittaautorizzazione) l'attivita' di raccolta, trasporto, recupero esmaltimento dei rifiuti senza distinzione tra soggetto chel'effettua in forma imprenditoriale e soggetto che l'effettua inmodo occasionale. Pertanto, non e' richiesto per la punibilita' didetta attivita' illecita il requisito della forma imprenditoriale neiconfronti del soggetto autore di detta condotta.

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Sul 256CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.

3^ 1 agosto 2011, Sentenza n. 30378

Il reato previsto dall’articolo 256, quarto comma D.L.vo n. 152/2006 è reatoformale di pericolo per la configurabilità del quale è sufficiente losvolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senzaosservarne le prescrizioni, non essendo richiesto che la condotta sia ancheidonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il benegiuridico protetto (Cass. Sez. III, 8/10/2003 n. 38186). Pertanto, la natura direato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, nonassuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concretopregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quellostrumentale del controllo amministrativo da parte della pubblicaamministrazione

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Sul 256CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, 31 LUGLIO

2012, Sentenza n. 13725

è illegittima la sanzione amministrativa … nei confronti di chisvolga attività di trasporto per conto proprio in assenza delrelativo titolo abilitativo, ma possegga il titolo per svolgerel’attività di trasporto per conto terzi, da ritenersi di contenuto piùampio, e, dunque comprensivo anche del secondo

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CASS. PEN., Sez III, 4 aprile 2013, n. 15617

Il trasporto di rifiuti eseguito senza l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali o in assenza di comunicazione (trasporto in conto proprio di rifiuti speciali) è un reato che rientra nell'ambito della gestione illecita dei rifiuti di cui all'art. 256 del Dlgs. 152/06.

Confermato l'orientamento espresso con la sentenza n. 21655/2010, anche nel caso in cui ciò avvenga occasionalmente e l'attività di trasporto non abbia carattere imprenditoriale (come nel caso di trasporto in conto proprio).

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CASS., 8 marzo 2013, n. 10921

Le violazioni di cui al primo comma dell'art. 256 configurano un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi pertanto escludere la natura di reato proprio la cui commissione sia possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti.

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256-bis. Combustione illecita di rifiuti(articolo introdotto dal decreto-legge n. 136 del 2013

convertito con l. 6 del 2014)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti

abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate èpunito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco arifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile ètenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e alpagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successivacombustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambitodell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresao il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sottol'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delittocomunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa oresponsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

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256-bis. Combustione illecita di rifiuti(articolo introdotto dal decreto-legge n. 136 del 2013

convertito con l. 6 del 2014)4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori

che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o sianostati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensidella legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 delpresente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati aisensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estraneaalle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuriconcorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o allasentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale conseguela confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o delconcorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato deiluoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno aoggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quantoprevisto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non siapplicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivatoda verde pubblico o privato.

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Art. 258 vecchia formulazione

COMPORTAMENTO SANZIONE

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma3, che non effettuino la comunicazione iviprescritta ovvero la effettuino in modoincompleto o inesatto;

sanzione amministrativa pecuniaria daduemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro, se lacomunicazione è effettuata entro ilsessantesimo giorno dalla scadenzadel termine stabilito ai sensi della legge25 gennaio 1994, n. 70, si applica lasanzione amministrativa pecuniaria da26 euro a 160 euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tienein modo incompleto il registro di carico escarico di cui all'articolo 190, comma 1, èpunito con la sanzione amministrativapecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro..

sanzione amministrativa pecuniaria daduemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi siapplica sanzione amministrativapecuniaria da quindicimilacinquecentoeuro a novantatremila euro nonché lasanzione amministrativa accessoria dellasospensione da un mese a un anno dallacarica rivestita dal soggetto responsabiledell'infrazione e dalla carica diamministratore.

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Art. 258 vecchia formulazione

COMPORTAMENTO SANZIONE

3. Nel caso di imprese che occupino unnumero di unità lavorative inferiore a 15dipendenti

le misure minime e massime di cui alcomma 2 sono ridotte rispettivamente da1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti nonpericolosi e da 2.070 euro a 12.400 europer i rifiuti pericolosi.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento alnumero di dipendenti occupati mediamente a tempo pienodurante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quellistagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; aipredetti fini l'anno da prendere in considerazione è quellodell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momentodi accertamento dell'infrazione

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiutisenza il formulario di cui all'articolo 193ovvero indica nel formulario stesso datiincompleti o inesatti

è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da 1.600euro a 9.300 euro. Si applica la pena dicui all'articolo 483 del codice penale nelcaso di trasporto di rifiuti pericolosi. Taleultima pena si applica anche a chi, nellapredisposizione di un certificato di analisidi rifiuti, fornisce false indicazioni sullanatura, sulla composizione e sullecaratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e achi fa uso di un certificato falso durante iltrasporto.

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Art. 258 vecchia formulazione

COMPORTAMENTO SANZIONE

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2sono formalmente incomplete o inesattema i dati riportati nella comunicazione alcatasto, nei registri di carico e scarico, neiformulari di identificazione dei rifiutitrasportati e nelle altre scritture contabilitenute per legge consentono di ricostruirele informazioni dovute,

si applica la sanzione amministrativapecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. Lastessa pena si applica se le indicazioni dicui al comma 4 sono formalmenteincomplete o inesatte ma contengono tuttigli elementi per ricostruire le informazionidovute per legge, nonché nei casi dimancato invio alle autorità competenti e dimancata conservazione dei registri di cuiall'articolo 190, comma 1, o del formulariodi cui all'articolo 193.

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MA È VIGENTE ANCHE LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 258

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Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

COMPORTAMENTO SANZIONE

I soggetti di cui all’articolo 190, comma1, che non abbiano aderito al sistema dicontrollo della tracciabilità dei rifiuti(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma2, lett. a), e che omettano di tenereovvero tengano in modo incompleto ilregistro di carico e scarico

sanzione amministrativa pecuniaria daduemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro.

I produttori di rifiuti pericolosi che nonsono inquadrati in un’organizzazione diente o di impresa che non adempianoall’obbligo della tenuta del registro dicarico e scarico con le modalità di cuiall’articolo 1, comma 1, della legge 25gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6,comma 1 del decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare in data 17 dicembre 2009,

sanzione amministrativa pecuniaria daquindicimilacinquecento euro anovantatremila euro.

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Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

COMPORTAMENTO SANZIONE

ATTENUANTE: Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorativeinferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotterispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolatocon riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno duranteun anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazionidi unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quellodell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamentodell'infrazione.

Le imprese che raccolgono e trasportano ipropri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo212, comma 8, che non aderiscono, subase volontaria, al sistema di controllodella tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cuiall’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), edeffettuano il trasporto di rifiuti senza ilformulario di cui all'articolo 193 ovveroindicano nel formulario stesso datiincompleti o inesatti

la sanzione amministrativa pecuniaria damilleseicento euro a novemilatrecentoeuro.

Si applica la pena di cui all'articolo 483del codice penale a chi, nellapredisposizione di un certificato dianalisi di rifiuti, fornisce falseindicazioni sulla natura, sullacomposizione e sulle caratteristichechimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa usodi un certificato falso durante iltrasporto.

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Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

COMPORTAMENTO SANZIONE

ATTENUANTE: 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incompleteo inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico escarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritturecontabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica lasanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena siapplica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte macontengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchénei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione deiregistri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da partedei soggetti obbligati.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2[Mud per imballaggi], che non effettuino lacomunicazione ivi prescritta ovvero laeffettuino in modo incompleto o inesatto

sanzione amministrativa pecuniaria daduemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro; se lacomunicazione è effettuata entro ilsessantesimo giorno dalla scadenzadel termine stabilito ai sensi della legge25 gennaio 1994, n. 70, si applica lasanzione amministrativa pecuniaria daventisei euro a centosessanta euro

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Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

COMPORTAMENTO SANZIONE

Il sindaco del comune che non effettui lacomunicazione di cui all'articolo 189,comma 3, ovvero la effettui in modoincompleto o inesatto

sanzione amministrativa pecuniaria daduemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro; se lacomunicazione è effettuata entro ilsessantesimo giorno dalla scadenza deltermine stabilito ai sensi della legge 25gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da ventisei euroa centosessanta euro.

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Art. 259

Traffico Illecito di rifiuti

COMPORTAMENTO SANZIONE

Chiunque effettua una spedizione di rifiuticostituente traffico illecito ai sensidell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°febbraio 1993, n. 259, o effettua unaspedizione di rifiuti elencati nell'Allegato IIdel citato regolamento in violazionedell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) ed), del regolamento stesso

pena dell'ammenda da 1.550 euro a26.000 euro e con l'arresto fino a dueanni.

La pena è aumentata in caso dispedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice diprocedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasportoillecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente laconfisca del mezzo di trasporto.

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 23.6.2010), Sentenza n. 33916

Per il reato di cui all'art. 259 del d. Igs. n. 152/2006, (traffico illecito di rifiuti) èobbligatoria la confisca del mezzo di trasporto. Tale norma contiene,infatti, un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'art. 256, compresaquella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attivitàdi gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Pertanto, laconfisca del mezzo va disposta, non solo nell'ipotesi di trasporto illecito dirifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o conformulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificatofalso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per iltraffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzandomezzi di trasporto. I veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuticostituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per lacommissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gliestremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisceuna serie di condotte che devono essere realizzate attraverso lapredisposizione di mezzi e attività continuative organizzate

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11 gennaio 2013, n. 1475

L'art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006 prevede che in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, nulla tuttavia venendo disposto con riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo. Una

interpretazione della norma costituzionalmente orientata esige… che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il

profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato.

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Art. 260

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

COMPORTAMENTO SANZIONE

Chiunque, al fine di conseguire un ingiustoprofitto, con più operazioni e attraversol'allestimento di mezzi e attivitàcontinuative organizzate, cede, riceve,trasporta, esporta, importa, o comunquegestisce abusivamente ingenti quantitatividi rifiuti

Reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre aotto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puòsubordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazionedel danno o del pericolo per l'ambiente.

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CASS., Sez. III, 6 dicembre 2012, n. 47229

Nel delitto contemplato dall'art. 260 del d.lgs. 152\06 l'apprezzamento circa lasoglia minima di rilevanza penale della condotta debba essere effettuato nonsoltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente,anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a «piùoperazioni» ed all'«allestimento di mezzi e attività continuative organizzate»finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti.La nozione di ingenti quantitativi non può essere individuata a prioriattraverso riferimenti esclusivi a dati specifici quali, ad esempio, quelloponderale, dovendosi al contrario basare … su un giudizio complessivo chetenga conto, anche in questo caso, delle peculiari finalità perseguite dallanorma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente enell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno deiparametri di riferimento.

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CORTE D'APPELLO PALERMO, Sez. IV penale, 18/03/2011, Sentenza n. 889

Il carattere abusivo dell'attività organizzata digestione dei rifiuti, idoneo ad integrare ildelitto di cui all'art. 53 bis del DecretoLegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ora art. 260del D. Lgs. n. 152 del 2006, si riferisce anchea quelle attività che, per le loro concretemodalità, risultino totalmente difformi daquanto autorizzato

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LE FATTISPECIE ILLECITE RELATIVE AL

SISTRI

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Art. 260-bis

COMPORTAMENTO SANZIONE

1. Omessa iscrizione sono puniti con una sanzioneamministrativa pecuniaria daduemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro.

In caso di rifiuti pericolosi, si applica unasanzione amministrativa pecuniaria daquindicimilacinquecento euro anovantatremila euro.

2. Omesso pagamento dei contributi sanzione amministrativa pecuniaria daduemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro. In caso dirifiuti pericolosi, si applica unasanzione amministrativa pecuniaria daquindicimilacinquecento euro anovantatremila euro. All’accertamentodell’omissione del pagamento consegueobbligatoriamente, la sospensioneimmediata dal servizio fornito dal predettosistema di controllo della tracciabilità neiconfronti del trasgressore.

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Art. 260-bis

COMPORTAMENTO SANZIONE

3. omessa compilazione del registrocronologico o la scheda SISTRI - AREAMOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, leprocedure e le modalità stabilite dalsistema informatico di controllo di cui alcomma 1, ovvero inserimento al suddettosistema informazioni incomplete, oinesatte, altera fraudolentemente unoqualunque dei dispositivi tecnologiciaccessori al predetto sistema informaticodi controllo, o comunque ne impedisce inqualsiasi modo il corretto funzionamento

sanzione amministrativa pecuniaria daduemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unitàlavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica lasanzione amministrativa pecuniaria da millequarantaeuro a seimiladuecento.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimentoal numero di dipendenti occupati mediamente a tempopieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempoparziale e quelli stagionali rappresentano frazioni diunità lavorative annue; ai predetti fini l'anno daprendere in considerazione è quello dell'ultimoesercizio contabile approvato, precedente il momentodi accertamento dell'infrazione.

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesattenon pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica lasanzione amministrativa pecuniaria da euroduecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

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Art. 260-bis

COMPORTAMENTO SANZIONE

4. Qualora le condotte di cui alcomma 3 siano riferibili a rifiutipericolosi

la sanzione amministrativa pecuniaria da euroquindicimilacinquecento ad euronovantatremila, nonché la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione daun mese a un anno dalla carica rivestita dalsoggetto cui l’infrazione è imputabile ivicompresa la sospensione dalla carica diamministratore. Nel caso di imprese cheoccupino un numero di unità lavorative inferiorea quindici dipendenti, le misure minime emassime di cui al periodo precedente sonoridotte rispettivamente da duemilasettanta euroa dodicimilaquattrocento euro per i rifiutipericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri didipendenti avviene nelle modalità di cui alcomma 3. Se le indicazioni riportate purincomplete o inesatte non pregiudicano latracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da eurocinquecentoventi ad euro tremilacento.

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COMPORTAMENTO SANZIONE

5. Al di fuori di quanto previstonei commi da 1 a 4, i soggettiche si rendono inadempientiagliagli ulterioriulteriori obblighiobblighi su di loroincombenti ai sensi del predettosistema di controllo dellatracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

per ciascuna delle suddetteviolazioni, con la sanzioneamministrativa pecuniaria daeuro duemilaseicento ad euroquindicimilacinquecento.

In caso di rifiuti pericolosi siapplica la sanzioneamministrativa pecuniaria daeuro quindicimilacinquecentoad euro novantatremila.

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COMPORTAMENTO SANZIONE

6. predisposizione di un certificato dianalisi di rifiuti falso

pena di cui all’articolo 483 c.p. (falsoideologico, reclusione fino a due anni)

7. trasporto senza scheda sistrie, ovenecessario sulla base della normativavigente, sena la copia del certificatoanalitico

punito con la sanzione amministrativapecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Siapplica la pena di cui all’art. 483 (fino adue anni di reclusione) del codice penalein caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a coluiche, durante il trasporto fa uso di uncertificato di analisi di rifiuti contenentefalse indicazioni sulla natura, sullacomposizione e sulle caratteristichechimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

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COMPORTAMENTO SANZIONE

8. Scheda SISTRI fraudolentementealterata

pena prevista dal combinato dispostodegli articoli 477 e 482 del codicepenale (reclusione da 6 mesi a 3 anniridotte di un terzo). La pena è aumentatafino ad un terzo nel caso di rifiutipericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 nonpregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, siapplica

da euro duecentosessanta ad euromillecinquecentocinquanta.

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Il d.lgs. 121 del 2011 ha aggiunto due nuovicommi

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cuial presente articolo ovvero commette più violazioni della stessadisposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per laviolazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione siapplica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimodisegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa odi diverse disposizioni di cui al presente articolo.

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Il d.lgs. 121 del 2011 ha aggiunto due nuovicommi

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presentearticolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agliobblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico dicontrollo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dallacontestazione immediata o dalla notificazione della violazione, iltrasgressore può definire la controversia, previo adempimento degliobblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzioneprevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioniaccessorie.

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IL FERMOArticolo 260-ter – Sanzioni amministrative accessorie.Confisca

1. All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8dell’articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente lasanzione accessoria del fermo amministrativo del veicoloutilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nelcaso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cuiall’art. 99 c.p. o all’articolo 8-bis della legge 24 novembre1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illecitiamministrativi con violazioni della stessa indole ocomunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cuiagli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Codice della Strada], erelative norme di attuazione.

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Quindi quando viene disposto il fermo del mezzo?

Per le violazioni di cui all’art. 260 – bis, 7 e 8comma

Quando il responsabile si trovi nelle condizioni di cui

1. Art. 99 c.p. – Recidiva: quando il responsabilesia stato già condannato per un delitto noncolposo

2. Art. 8-bis l. 689 del 1981- Reiterazione delleviolazioni

3. abbia commesso in precedenza illecitiamministrativi con violazioni della stessa indoleo comunque abbia violato norme in materia dirifiuti

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IL FERMOArticolo 260-ter – Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

3. All’accertamento delle violazioni di cui alcomma 1 dell’articolo 260-bis, consegue lasanzione accessoria del fermoamministrativo di mesi 12 del veicoloutilizzato dal trasportatore. In ogni caso larestituzione del veicolo sottoposto al fermoamministrativo non può essere disposta inmancanza dell’iscrizione e del correlativoversamento del contributo.

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Quindi quando viene disposto il fermo del mezzo?

Per le violazioni di cui all’art. 260 – bis, 1comma

SEMPRE

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LA CONFISCA

Articolo 260-ter – Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiutipericolosi, è sempre disposta la confisca delveicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato peril trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240,secondo comma, del codice penale, salvo che glistessi che appartengano, non fittiziamente apersona estranea al reato.

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LA CONFISCAArticolo 260-ter – Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cuial comma 4 conseguono obbligatoriamenteanche all’accertamento delle violazioni di cui alcomma 1 dell’articolo 256. [SOLO PER LEATTIVITÀ DI TRASPORTO!]

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