Le privatizzazioni Le privatizzazioni delle imprese pubbliche.
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Le privatizzazioni
Le privatizzazioni delle imprese
pubbliche
Qualche premessa
• I tipi di imprese pubbliche
- a) impresa-organo (dello Stato o di ente pubblico)
- b) impresa-ente pubblico (nazionale o locale)
- c) impresa-società con partecipazione pubblica
- d) il gruppo pubblico
L’impresa-organo
• organo o articolazione dello Stato o altro ente pubblico
• l’ente pubblico esercita l’impresa attraverso un proprio organo
Impresa-organo diretto dell’ente (es.: Cassa Depositi e Prestiti)
impresa-organo dotato di autonomia (azienda o amministrazione autonoma) (es.: azienda autonoma Ferrovie dello Stato)
L’impresa- ente pubblico
Impresa-ente operativo (es.: ENEL)Impresa-ente di gestione (holding) (es.:
ENI)
I caratteri:
- Il soggetto pubblico è imprenditore
- L’attività è governata dal diritto privato
L’impresa-società con partecipazione pubblica
• il soggetto controllore è pubblico• il soggetto che gestisce l’impresa è privata• Settori: fonti di energia; settori di base (es.:
siderurgia)Varie tipologie:- Banche di interesse nazionale (società di
interesse nazionale): cod. civ. - Società previste da leggi (necessarie)- Società i cui amministratori sono indicati dalla
legge- Società il cui oggetto è stabilito dalla legge
segue
• società con partecipazione statale necessaria (settori di servizio pubblico)
• La partecipazione è “prevalente” quando conferisce all’azionista la possibilità di influenzare la gestione della società
Il gruppo pubblico
CIPE e CIPI (organi collegiali di governo)Ministero delle Partecipazioni Statali (1956)
(organo statale di indirizzo)Ente pubblico di gestione
Società con partecipazione pubblica Es.: IRI; ENI
Con referendum del 1993: abrogazione delle norme istitutive del Ministero delle Partecipazioni
Statali
Gli “smobilizzi”
• fin dagli anni ’40 del XX secolo- In presenza di imprese-organo o enti: mediante
l’abrogazione della legge
dismissione dell’attività- In presenza di società con partecipazione
pubblica
Vendita dei pacchetti azionari detenuti dagli enti pubblici-holding
Qualche esempio
• Alfa Romeo venduta dal gruppo IRI alla FIAT
• Gruppo tessile Lanerossi venduto dall’ENI al gruppo privato Marzotto
In seguito:
La Commissione CE ha ordinato il recupero delle somme erogate da parte dello Stato
(aiuto di Stato)
segue
• le caratteristiche delle predette dismissioni:
- l’ente di gestione decide di privatizzare
- procedura definita dalla stessa holding
- il corrispettivo della vendita finiva nel bilancio dell’ente pubblico capogruppo
Le privatizzazioni degli anni ‘90
• Crisi della finanza pubblica• Obiettivi: - diminuzione del debito pubblico- efficienza delle imprese pubblicheLe soluzioni:- Soppressione di imprese pubbliche-organo- Attribuzione delle attività a società per azioni(es.: soppressione Azienda di Stato per i servizi
telefonici ed attribuzione delle attività alla IRITEL società gruppo IRI poi privatizzata)
segue
• trasformazione di imprese pubbliche-enti in società per azioni
- Le banche pubbliche (le casse di risparmio) sono state ristrutturate con il risultato di affidare a spa con partecipazione pubblica necessaria l’impresa bancaria
- In altri casi gli enti sono stati trasformati in spa (es.: Banca nazionale del lavoro)
segue
• Trasformazione di imprese pubbliche-organo in imprese pubbliche-enti
• es. le Poste
La trasformazione e la privatizzazione degli enti pubblici economici
• dal d.l. n. 386 del 1991, conv. In legge n. 35 del 1991 : privatizzazione con “cautela”
• Al d.l. n. 333 del 1992, conv. In legge n. 359 del 1992: - Trasformazione in spa di IRI, ENI, ENEL ed INAQuestioni delicate:- Accertamento del capitale iniziale della spa derivanti
dalla trasformazione con d.Ministro del Tesoro;- emissione di azioni attribuite al Ministro dell’economia e
delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista
segue
• le attività svolte dagli enti pubblici trasformati :- restano attribuite a titolo di concessione alle
società per azioni- Eliminazione della concorrenza per il mercato o
di concorrenza amministrata in settori nei quali la riserva o l’esistenza di un monopolio naturale rendono possibile il confronto nella fase di accesso al mercato
Dalla privatizzazione formale alla privatizzazione “sostanziale”
• Con il d.l. n. 332 del 1994, conv. In legge n. 474 del 1994
Sulla vendita delle azioni: offerta pubblica di vendita; cessione delle azioni con trattativa direttaRicorso ad entrambe le procedure
segue
• Con d.P.C.m. sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni detenute direttamente dallo Stato in società per azioni di cui è consentita la dismissione anche con altre modalità identificate con lo stesso decreto idonee a realizzare la massimizzazione del gettito, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione
segue
• Gli azionisti di riferimento Con atto del Governo è costituito un “nucleo stabile di
azionisti di riferimento”
Impegno di potenziali acquirenti: - a garantire, mediante accordo, determinate condizioni
finanziarie, economiche e gestionali- a prevedere il divieto di cessione della partecipazione,
per un periodo, - A prevedere il divieto di cessione dell’azienda ed un
risarcimento dei danni in caso di inadempimento
La privatizzazione delle società esercenti servizi pubblici
(difesa, trasporti, telecomunicazioni e fonti di energia ed altri servizi pubblici)
- Con d.P.C.m. – su proposta del Ministro del tesoro d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nonché con i ministri competenti del settore – sono individuate le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato
segue
• creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico (authorities)
• Poteri speciali al Ministro del Tesoro (es.: veto alle delibere di scioglimento, trasferimento, fusione, scissione, trasferimento della sede all’estero, cambiamento dell’oggetto sociale; nomina di almeno un amministratore)
Per rilevanti e stringenti motivi di interesse generale (ordine pubblico; sicurezza, sanità, difesa)
Nel rispetto dei principi dell’ordinamento interno e comunitario ed al principio di non discriminazione ed in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazione e di tutela della concorrenza e del mercato
segue
• Limiti al possesso azionario da parte dei privati
• elezione degli amministratori mediante voto di lista, con rappresentanza delle minoranze