Le politiche nazionali e regionali

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Le politiche nazionali e regionali Roberto Pretolani Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano

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Le politiche nazionali e

regionali

Roberto Pretolani

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali

Università degli Studi di Milano

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Le competenze di politica agricola

Art.117 della Costituzione: La potestà legislativa è esercitata dallo

Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli

derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La potestà legislativa può essere:

Esclusiva dello Stato (rapporti internazionali, giustizia, sicurezza,

fisco, immigrazione, ecc.)

Concorrente tra Stato e Regioni (governo territorio, salute, tutela

del lavoro, ricerca, beni culturali, alimentazione, ecc.)

Residuale della Regione (polizia amministrativa locale, formazione

professionale, commercio, industria, turismo, artigianato,

agricoltura, assistenza sociale).

Tuttavia, a livello nazionale agisce il Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali (MIPAAF) con compiti di coordinamento tra le

Regioni (a Statuto ordinario o speciale) e le Province Autonome e di

rappresentanza a livello dell’UE.

Il MIPAAF coordina l’attuazione della PAC e di politiche «nazionali»

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Le competenze di politica agricola

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Le competenze di politica agricola

Nel 1993, con un referendum proposto da 10 regioni e approvato dal 70% dei votanti, il MAF viene abrogato

ma, anche su richiesta dell’UE viene ricostituito con successivi diversi nomi e competenze.

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Le competenze di politica agricola

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Enti vigilati dal MIPAAF: AGEA

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Enti vigilati dal MIPAAF: AGEA

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Le politiche fondiarie

Le politiche fondiarie sono relative:

all’accesso alla proprietà del capitale fondiario

Sin dai tempi dell’antica Roma sono state varate norme per la

distribuzione delle terre (incolte, conquistate, dei latifondi) agli

agricoltori. Periodicamente si sono riformati i latifondi (grandi proprietà

spesso poco sfruttate) e questi sono stati suddivisi e assegnati agli

agricoltori con diverse modalità.

In Italia nel 1950 venne effettuata una grande «riforma agraria»

comprendente sia l’esproprio dei latifondi sia la creazione di aziende

adeguate alla famiglia coltivatrice sia di infrastrutture (irrigazione) sia

di cooperative di trasformazione e commercializzazione.

Cassa per la Formazione della Piccola Proprietà Contadina: istituita

nel 1948, ha lo scopo di provvedere all'acquisto di terreni, alla loro

eventuale lottizzazione e alla rivendita a coltivatori diretti (soli o

associati) con pagamento del prezzo in rate trentennali a tassi di

interesse dell’1%. Oggi è confluita nell’ISMEA.

alla regolazione dei contratti tra proprietari e coltivatori

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La centuriazione romana

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La riforma agraria in Italia

680.000 ettari a

113.000 assegnatari

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La riforma agraria in Italia: Fucino

680.000 ettari a

113.000 assegnatari

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La riforma agraria in Italia: Delta FE

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La riforma agraria in Italia: Puglia

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La riforma agraria in Italia: Puglia

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Le politiche fondiarie

Le politiche fondiarie sono relative:

all’accesso alla proprietà del capitale fondiario

alla regolazione dei contratti tra proprietari e coltivatori

Regolazione dei «patti agrari»: contratti di mezzadria e di affitto

1964: Legge 756 - Norme in materia di contratti agrari:

Art. 3. Divieto di nuovi contratti di mezzadria

Art. 4. Ripartizione dei prodotti nella mezzadria: nei rapporti di

mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la

divisione dei prodotti e degli utili del fondo è effettuata assegnando al

mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.

1982: Legge 203 – Norme sui contratti agrari:

Art. 1. Affitto a coltivatore diretto: ha la durata minima di quindici anni

Artt. 8-12. Modalità di determinazione dell’equo canone sulla base degli

estimi catastali da parte di commissioni tecniche provinciali.

Artt. 25-36. Conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia

parziaria, di compartecipazione e di soccida.

Art. 45. Possibilità di stipulare tra le parti accordi in deroga con

l’assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente

rappresentative a livello nazionale.

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Le bonifiche

Il termine bonifica (dal latino «bonum facere» indica tutti gli interventi per

rendere coltivabile un terreno non idoneo in tutto o in parte.

Esempi di bonifica: lo spietramento, il livellamento, il terrazzamento,

l’irrigazione, la regimazione e lo sgrondo di acque in eccesso.

La bonifica può essere effettuata da soggetti privati o pubblici, ma in

entrambi i casi l’impiego dei capitali necessari deve dare benefici, cioè una

redditività cumulata futura attualizzata (riportata ad oggi), superiori ai costi

di realizzazione; non sempre l’intervento è conveniente.

Per superare tale limite in Italia fu approvata nel 1933 la legge sulla

«bonifica integrale» nota come Legge Serpieri.

Essa prevede che oltre ai benefici diretti siano calcolati anche quelli indiretti

(igienici, demografici, economici o sociali).

La legge ha consentito di bonificare oltre 2 milioni di ettari, in genere palu-

dosi, non solo nell’Agro pontino ma nel Polesine, in Maremma, in Sardegna.

In molti territori si è agito tramite bonifiche e riforma agraria.

Per il loro mantenimento sono stati istituiti i Consorzi di Bonifica che, come i

consorzi di Miglioramento fondiario, hanno facoltà d'imporre contributi per

l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle

stesse e in genere per la gestione consorziale.

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Le bonifiche: Agro Pontino

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Le bonifiche: Maremma

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Le bonifiche: Sardegna

Arborea Fertilia

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Le competenze regionali

Si distinguono regioni a Statuto Speciale e a Statuto Ordinario.

A Statuto Speciale: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia,

Trentino-Alto Adige (composta da due province a statuto speciale)

Le competenze in agricoltura e foreste non differiscono significativamente

tra le due tipologie.

Le amministrazioni regionali sono articolate in Assessorati o in Direzioni

Generali che nelle regioni assumono diversi nomi e, in parte, hanno ambiti

di competenza differenziati.

In Lombardia: Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

In Piemonte: Direzione Agricoltura e Cibo

In Emilia-Romagna: Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

In Veneto: fa parte dell’Area Sviluppo Economico

In Puglia: Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

In Sicilia: Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea

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Competenze DG Agricoltura

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Le organizzazioni professionali

La rappresentanza degli interessi economici e sociali degli agricoltori è

effettuata, come negli altri paesi, dalle organizzazioni professionali di

categoria.

Esse svolgono anzitutto una funzione «sindacale» nei confronti della

pubblica amministrazione.

Nel corso del tempo alla funzione sindacale si sono aggiunte attività di

servizio agli associati (legale, fiscale, contributivo, ecc.) e di orientamento

alle aziende (formazione, assistenza tecnica, ecc.).

In Italia vi sono tre OO.PP. principali, che hanno differenti basi sociali,

storie e peculiarità proprie:

La Federazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti)

La Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura)

La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)

Ad esse se ne aggiunge una quarta: La Confederazione Produttori Agricoli

(Copagri)

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Federazione nazionale coltivatori diretti

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Federazione nazionale coltivatori diretti

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Federazione nazionale coltivatori diretti

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Federazione nazionale coltivatori diretti

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Federazione nazionale coltivatori diretti

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