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LE NUOVE PENSIONI Guida a cura dell’area tecnica dell’Ital Uil IL SINDACATO DEI CITTADINI

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800-085303 LE NUOVE PENSIONIGuida a cura dell’area tecnica dell’Ital Uil

IL SINDACATO DEI CITTADINI

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Le nuove pensioni IndIce

inDiCe

1. premessa pag. 5

1.1 I principi ispiratori pag. 6 Soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals “ 6

1.2 Metodo di calcolo contributivo “pro quota” per tutti pag. 7 Sistema Contributivo “ 7

Sistema Misto “ 8

Effettisulcalcolodellepensionideilavoratoriconalmeno18annial1995 “ 9

Elementiecriteridicalcolopensionedopoleggen.214/2011 “ 9

1.3 Flessibilità pag. 12 1.4 Incremento dei requisiti a pensione in base all’aspettativa di vita pag. 13

2 La nuove pensioni DaL 2012 pag. 15

2.1 Abolizionedellefinestre pag. 17 2.2 Armonizzazione dei diversi regimi pensionistici pag. 18

3 La nuova pensione Di veCCHiaia pag. 19

3.1 Pensione di vecchiaia per chi puòfarvalerecontributiprimadel1°gennaio1996 pag. 20 3.2 Lavoratrici dipendenti del settore privato pag. 20 Requisiti di età dal 2012 in presenza di almeno 20 anni di contributi “ 22

3.3 Lavoratrici autonome/parasubordinate pag. 24 Requisiti di età dal 2012 in presenza di almeno 20 anni di contributi “ 24

3.4 Lavoratrici dipendenti del settore pubblico pag. 26 3.5 Lavoratoridipendenti (pubblici e privati), autonomi e parasubordinati pag. 26 3.6 Pensione di vecchiaia per chi può far valere contributisolodal1°gennaio1996 pag. 27 La nuova “Pensione di vecchiaia” dal 2012 “ 27

Facoltàdiopzione(leggen.335/95)allalucedellemodificheapportatedallamanovraMonti“ 31

DerogheD.lgs.n.503/1992perl’accessoallapensionedivecchiaiaconmenodi20anni “ 31

3.7 Effettilegatiall’innalzamentodell’etàpensionabile pag. 33

4 pensione “anTiCipaTa“ pag. 35

4.1 Pensione anticipata nel sistema misto pag. 36 Penalizzazione “ 37

4.2 Pensione anticipata per chi può far valere contributisolodal1°gennaio1996 pag. 38 Lanuova“PensioneAnticipata”dal2012Requisitidicontribuzione “ 39

4.3 Fondi speciali pag. 40

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Le nuove pensioni IndIce

5 i LavoraTori CHe ConTinueranno aD appLiCare La previgenTe DisCipLina pensionisTiCa pag. 43

5.1 Premessa pag. 44

5.2 Pensioniintotalizzazione pag. 44 Eliminazione del minimo di contributi per la totalizzazione “ 44

Mantenimento della vecchia disciplina (diritto e finestra) “ 44

5.3 Salvaguardiadeldiritto pag. 45 5.4 Situazionididerogaconapplicazionedeirequisitidietàe/ocontribuzione previsti dalla previgente disciplina anche se maturati dal 1.1.2012 pag. 47 Lavoratoridicuialcomma1,letteredaa)adh),dell’art2,legge214/2011e successivemodificheedintegrazioni,icosiddetti“lavoratorisalvaguardati/derogati”. “ 47

5.5 Lavoratoriusuranti pag. 52 Tabelleperlaverificadelladatadimaturazionedeirequisitiperildirittoallapensione anticipatainfavoredeilavoratorichehannodirittoalriconoscimentodeibenefici per aver prestato attività di lavoro dipendente particolarmente faticose e pesanti aisensideldlgsn.67del2011 “ 52

6 aLTre Disposizioni ConTenuTe neLLa Legge n. 214/2011 e suCCessive moDifiCHe eD inTegrazioni e neLLa Legge Di sTaBiLiTà per L’anno 2013 pag. 55

6.1 Bloccorivalutazionedellepensioni pag. 56

6.2 Abrogazionecausadiservizio,equoindennizzo,pensioneprivilegiata pag. 57

6.3 Cumulo(Leggen.22/2012–art.1,comma239) pag. 58 Pensione con il cumulo non oneroso di contribuzione versata in più forme assicurative(art.1,comma239,leggen.228/2012) “ 58

Possibilitàdirinunciaprecedentericongiunzioneototalizzazione “ 59

7 appenDiCe LegisLaTiva pag. 61

7.1 Legge22dicembre2011,n.214Conversioneinlegge,conmodificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (Testoconricercaagevolata) pag. 62 Art. 5-Introduzionedell’ISEEperlaconcessionediagevolazionifiscali ebeneficiassistenziali,condestinazionedeirelativirisparmiafavoredellefamiglie “ 62

Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate “ 63

Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici “ 63

7.2 Dl.6luglio2012,n.95Disposizioniurgentiperlarevisionedellaspesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure dirafforzamentopatrimonialedelleimpresedelsettorebancario pag. 77 Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni Invigoredal15agosto2012 “ 77

Art. 14-Riduzionedellespesedipersonale-invigoredal15agosto2012 “ 84

Art. 22 - Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico-Invigoredal15agosto2012 “ 91

7.3 Decreto1°giugno2012 pag. 93

7.4 D.M. 8 ottobre 2012 pag. 101

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AvvertenzaAlcuni contenuti della presente guida sono, nel momento in cui scriviamo, oggetto di ulteriori approfondimentieriflessionidapartedelMinisterodelLavoroedell’Inps. Incasodimodifichesignificative o nuovi chiarimenti, sarà nostra cura provvedere ad aggiornare il testo e a darneimmediato avviso.

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premessa

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Le nuove pensioni Premessa

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1.1 i prinCipi ispiraTori

Nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che ha introdotto importanti novità e rilevantimodifiche inmateria previdenziale.Scopo della riforma è quello di garantire il rispetto, degli impegni internazionali e conl’UnioneEuropea,deivincolidibilancio,lastabilitàeconomico-finanziariaearafforzarelasostenibilitàdilungoperiododelsistemapensionisticointerminidiincidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:a) equità e convergenza intergenerazionale ed intragenerazionale, con

abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilitànell’accessoaitrattamentipensionisticiancheattraversoincentivialla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione,armonizzazioneedeconomicitàdeiprofilidifunzionamentodelle diverse gestioni previdenziali.

Si tratta di una manovra economica nata in un contesto di indiscutibile emergenza ma che contiene anche scelte molto drastiche che non sempre rispondono a quei criteri di ridistribuzione e di equità sociale sopra richiamati.

soppressione dell’Inpdap e dell’enpals

Nell’ottica di interventi volti a ridurre la spesa e il contenimento dei costi degli apparati amministrativi, la riforma Fornero ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2012 l’INPDAP - l’Istituto previdenziale per i lavoratori del comparto pubblico, e l’ENPALS – l’Ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.Pereffettoditalesoppressioneall’Inpssonostateattribuitelefunzionietrasferitele risorse strumentali, umane e finanziarie. Pertanto, presso l’INPS sono statecostitute le gestioni ex Inpdap ed ex ENPALS.

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Le nuove pensioni Premessa

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1.2 meToDo Di CaLCoLo ConTriBuTivo “pro QuoTa” per TuTTi

Tra i principali interventi viene prevista l’applicazione del c.d. “pro quota contributivo” per tutti i trattamenti pensionistici. Secondo questo meccanismo, a partire dal 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, è calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo. Viene di fatto abolito il metodo di calcolo interamente retributivo e, quindi, si avranno soltanto due modalità per calcolare l’importo della pensione:1) Metodo di calcolo interamente contributivo2) Metodo di calcolo misto

sistema contributivo

Soggetticheal31.12.1995nonpossonofarvalereneppureuncontributoversatoo accreditato a loro favore: pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell’arco dell’intera vita lavorativa (metodo di calcolo contributivo).

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Le nuove pensioni Premessa

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sistema misto

Soggetti che possono far valere almeno un contributo versato o accreditato anteriormenteal1°gennaio1996.In tale ambito bisogna distinguere due diverse situazioni:

a) colorocheal31.12.1995avevanomenodi18annidicontribuzione:pensionecalcolataperlaQuotarelativaalleanzianitàcontributivematuratefinoal1995secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa); per la Quota relativa alle anzianità contributiveaccreditateapartiredal1996,con il metodo contributivo (ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.1996 fino alla decorrenza della pensione).

b) coloro che al 31.12.1995 avevanoalmeno18 anni di contributi (ex sistema retributivo):pensionecalcolataperlaQuotarelativaalleanzianitàcontributivematurate fino al 2011 secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero in base alle ultime retribuzioni); per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo contributivo (ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.2012 fino alla decorrenza della pensione).

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Le nuove pensioni Premessa

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effetti sul calcolo delle pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni al 1995

L’estensione dall’1.1.2012 del sistema pro quota contributivo anche ai lavoratori conalmeno18annidicontributial31.12.1995determinaeffettisuifuturiimportidi pensione andando anche ad incidere sulla cosiddetta “massima anzianità contributiva”daconsiderareaifinidellamisuradellapensione.Anche se nella maggior parte delle situazioni il pro-quota contributivo determinerà importi di pensioni più bassi, occorre però tener conto che non sempre e comunqueprodurràeffettisfavorevoli.È il caso, ad esempio, di coloro che alla data del 31.12.2011 abbiano già raggiunto i 40 anni di contribuzione (massima anzianità contributiva per il calcolo con il metodo retributivo – nell’Inps FPLD 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva con un massimo dell’80%) e che decideranno di continuare a prestare attività lavorativa. In assenza del sistema di calcolo pro-quota contributivo avrebbero continuato a versare contribuzione senza che la stessaavrebbecomportatoeffettisulcalcolodellapensionesenoninrelazioneaeventuali incrementi nella media delle retribuzioni prese a riferimento.

Maggiorazione convenzionale per le pensioni di inabilità: per effetto dell’applicazione delsistema pro quota contributivo per tutti i trattamenti pensionistici, le pensioni di inabilità con decorrenza dal 2012 vedranno calcolata la maggiorazione convenzionale secondo le regole del sistema contributivo. Pertanto, ai fini della determinazione della misura della pensione,l’anzianità contributiva maturata viene incrementata dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell’età pensionabile corrispondente a 60 anni di età sia per gli uomini sia per le donne (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni).

elementi e criteri di calcolo pensione dopo legge n. 214/2011

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, anche le pensioni liquidate a partire dal 2012, per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995,verrannodeterminatesecondoilmetododicalcolomisto.Precedentemente,conlaleggen.335/1995,aquestilavoratorierastatogarantitoil calcolo con il sistema “retributivo puro”.Vediamo-inestremasintesiesenzatenercontodialcuneparticolarispecificità- come si calcola la pensione sia dei lavoratori dipendenti (settore privato e compartopubblico)siadeilavoratoriautonomi.

Quota A: settimane di contribuzionematurate fino al 31.12.1992moltiplicateper l’aliquota di rendimento prevista dalla legge. Per i lavoratori dipendenti del settore privato la base di calcolo è la retribuzione media rivalutata degli ultimi 5anni;per ipubblicidipendenti iscritti all’ex INPDAP la retribuzionespettante

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alla cessazione dal servizio espressa su base annua per l’aliquota di rendimento maturataal31/12/1992alnettodellevociaccessorie (per gli statali alcune voci devono essere maggiorate del 18%):incasodipensionedifferitataleimportodeveessere debitamente attualizzato alla decorrenza della pensione; per i lavoratori autonomi come base di calcolo si prende a riferimento la retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni.

Quota B: settimane di contribuzione maturate dal 1.1.1993 al 31.12.2011moltiplicate per aliquota di rendimento prevista dalla legge. Per i lavoratori dipendenti a qualunque forma previdenziale siano iscritti la base di calcolo è la retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni (per i lavoratori autonomi è la retribuzione media rivalutata degli ultimi 15 anni).

Quota C:montantecontributivorivalutatomaturatodal1.1.2012finoalladatadicessazionedelrapportodilavoromoltiplicatoperilcoefficientelegatoall’età (per tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia del settore pubblico, che per i lavoratori autonomi).Aifinidelcalcolooccorre:• individuare la retribuzione dei lavoratori dipendenti;• calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per

i dipendenti; 20% per i lavoratori autonomi);• determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi

di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodottointernolordo)determinatadall’Istat;

• applicarealmontantecontributivoilcoefficienteditrasformazione,chevariain funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella che segue: Adeguamento coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo ed estensione fino al 70° anno di età

Decorrenza pensione tra il 1/1/2010 e il 31/12/ 2012

Età CoEffiCiEntE

57 4,419%

58 4,538%

59 4,664%

60 4,798%

61 4,940%

62 5,093%

63 5,257%

64 5,432%

65anniedaltre 5,620%

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Decorrenza pensione dal 2013

Età CoEffiCiEntE VAlori mEnsili

57 4,304% 0,00933

58 4,416% 0,00991

59 4,535% 0,0105

60 4,661% 0,01125

61 4,796% 0,012

62 4,940% 0,01283

63 5,094% 0,01375

64 5,259% 0,01466

65 5,435% 0,01575

66 5,624% 0,01683

67 5,826% 0,01833

68 6,046% 0,01975

69 6,283% 0,0215

70 6,541%

Riflessi del superamento della massima anzianità contributiva sui Militari/Forze di Polizia /C.N.V.F.

Fermo restando che il comma 18 della legge n. 214/2011 ha previsto un regolamento da emanarsi entro il 30.6.2012 (ad oggi non ancora pubblicato),teso all’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico nei confronti dei soggetti che accedono a pensione con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, l’introduzione del nuovo sistemaproquotacontributivovieneadeterminareeffettiimmediatiancheperilpersonale delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) – le Forze di polizia a ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVF).

Per questo personale, la conseguenza dell’applicazione del calcolo contributivo dal2012determinalamancatapossibilitàdiaccederealpensionamentocon53anni di età e la massima anzianità contributiva (come previsto dall’art. 6, c. 2 del D.lgs. n. 165/1997),salval’ipotesiincuial31.12.2011l’aliquotamassimadell’80%siastatagiàraggiuntaeillavoratorecompiai53annisuccessivamente.

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1.3 fLessiBiLiTà

Unanuovaflessibilità:vieneintrodottoilprincipiopercui ilproseguimentodellavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivatofinoall’etàdi70anni.a) Incentivi per effetto dei coefficienti di trasformazione da applicare per il

calcolo della pensione fino all’età di 70 anni (fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita).

b) Per i dipendenti del settore privato: estesa l’efficacia dell’art. 18 della L. n. 300/70 (norma sui licenziamenti individuali), fino ai 70 anni.

nota Bene: la disposizione di legge contenuta al comma 4, dell’art. 24 della legge 214/2011 pone non poche problematiche circa la sua applicazione ai dipendenti pubblici. La norma infatti mantiene “fermi i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza” in tal senso si è espressa la Funzione pubblica con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2012.Con detta circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina deitrattamenti pensionistici produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.Nella citata circolare si specifica che, per i dipendenti che hanno maturato irequisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l’applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l’accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico. Da quanto sopra detto consegue che l’ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es.: lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia).La circolare ha espressamente confermato, anche dopo l’entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che non sono soggetti agli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita), ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.Fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenutoinserviziofinoall’accessoaltrattamentopensionistico(cd finestra).

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Le nuove pensioni Premessa

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1.4 inCremenTo Dei reQuisiTi a pensione in Base aLL’aspeTTaTiva Di viTa

Con la legge n. 214/2011 non solo viene confermata ma anche estesa l’applicazione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.Secondo quanto disposto dalla precedente normativa, l’incremento automatico sulla base della aspettativa di vita rilevata dall’Istat, si applicava solo all’età anagrafica prevista per il diritto alla pensione di anzianità (somma dell’età anagrafica e contributi - c.d. sistema delle quote) e per il diritto alla pensione di vecchiaia sia nel sistema retributivo/misto sia nel sistema contributivo.Con la nuova norma viene esteso l’ambito di applicazione di tale meccanismo che verrà ad incidere anche sul requisito contributivo per la nuova pensione anticipata.L’adeguamento verrà applicato per la prima volta nel 2013 (tre mesi in più su tutti i requisiti),poiogni treannifinoal2019,dopodiche l’adeguamentodiventeràbiennale.Questo adeguamento si applicherà anche ai soggetti c.d. derogati dalle nuove norme sull’accesso a pensione che continuano ad applicare i requisiti previsti dalla previgente disciplina (ad esempio, lavoratori in mobilità oppure in prosecuzione volontaria, vedi capitolo successivo).

Il 1° adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’1.1.2013 (legge n. 122/2010) si applica in misura pari a 3 mesi:• airequisitianagraficidellapensionedivecchiaia• al requisito contributivo per la pensione anticipata

Ulteriori incrementi della speranza di vita: adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale:• 2° adeguamento: 1° gennaio 2016 : 4 mesi (presunti)• 3°adeguamento:1°gennaio2019:4mesi(presunti)• 4° adeguamento e successivi (di 3 mesi anziché di 4 mesi) con cadenza biennale:

dal 1° gennaio 2021, dal 1° gennaio 2023, etc…

nota Bene: le disposizioni concernenti l’adeguamento dei requisiti in ragione dell’incremento della speranza di vita accertata dall’Istat si applica anche sull’età prevista per il diritto all’assegno sociale. Pertanto, a partire dal 2013, l’età salirà a 65 anni e 3 mesi per poi aumentare ancora, seguendo la stessa cadenza sopra illustrata. Si ricorda, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2018 il requisito anagraficoperilconseguimentodell’assegnosocialeèincrementatodiunannoe quindi solo a partire da tale data vi sarà l’equiparazione con l’età pensionabile (vedi tabella pagina 22).

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2La nuove pensioni DaL 2012

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Le nuove pensioni La nUOVe PensIOnI daL 2012

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Le nuove disposizioni ridisegnano completamente, a partire dal 1.1.2012, la pensione di anzianità e apportano significative modifiche alla pensione divecchiaia incidendo in particolare sull’innalzamento dell’età pensionabile per le donne del settore privato. Si tratta di una vera e propria riscrittura di queste prestazioni che, per coloro che maturano i requisiti dal 2012, sono denominate pensione di vecchiaia e pensione anticipata in sostituzione della pensione di anzianità (vedi tabelle allegate).

Per la pensione di anzianità sparisce il cosiddetto sistema delle quote e resta per il futuro il solo canale della massima anzianità contributiva che, però, passa - nel 2012 - dagli attuali 40 anni a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne con l’ulteriore appesantimento dovuto alla penalizzazione qualora l’accesso al pensionamento si consegua prima dei 62 anni di età.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia oltre alle modifiche inerentil’elevazione dell’età pensionabilesiintervieneparificandoilrequisito minimo di contribuzione – pari a 20 anni–finoradiversificatotrasoggettidelsistemaretributivo/misto e soggetti del sistema contributivo.

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2.1 aBoLizione DeLLe finesTre

Un’altranovitàprevistadallamanovraMontièl’abolizionedellefinestred’accessoalla pensione. Questa misura è stata assunta per compensare, almeno in parte, l’innalzamento dei requisiti per il diritto alla pensione introdotto dalla nuova legge di riforma.A partire dal 1° gennaio 2012, (per chi maturerà i requisiti per il diritto alla pensione dall’1/1/2012)nonsidovràpiùattenderel’aperturadellafinestramobiledei12/18mesi(dipendenti/autonomi) ma la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro (lavoratori pubblici: primo giorno successivo alla maturazione dei requisiti).Lefinestremobilicontinueranno,invece,adapplicarsipercolorocheandrannoin pensione con la vecchia disciplina:• soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31.12.2011 (vedi

paragrafo salvaguardati a pagina 45);• lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto

“regime sperimentale donne” con il calcolo interamente contributivo (vedi paragrafo derogati a pagina 47);

• soggetti cosiddetti derogati che continuano ad applicare i requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina se rientranti nel limite massimonumericosullabasedellerisorsefinanziarieannualmentestanziate(vedi paragrafo derogati a pagina 47);

• soggetti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (vedi paragrafo attività usuranti a pagina 52);

• soggetti che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione (vedi paragrafo pensione in totalizzazione a pagina 44).

PERSONALE SCUOLA. Disapplicazione delle norme sulle finestre previste per il personale della scuola.

Un discorso a parte necessita il personale della scuola in relazione alle proprie specifichenorme inmateriadidecorrenzadellapensione.Perquesti lavoratori,che finora non avevanomai applicato le finestre previste per la generalità deilavoratori, con la legge n. 148 del 2011 di conversione del Dl. n. 138/2011, è stato previsto che a decorrere dal 2012 (diritto a pensione maturato dal 1.1.2012), l’accesso allapensioneèfissatoal1°settembre/1°novembredell’annosuccessivoaquellodimaturazione dei requisiti rispettivamente per il personale scuola e AFAM.Aseguitodell’abolizionedellefinestre,dallamedesimadatadel1.1.2012,dapartedella legge n. 214 (Manovra Monti), tale previsione normativa resta disapplicata e pertanto l’accesso al pensionamento del personale del comparto scuola continua adesseredisciplinatodalledisposizionidicuiall’art.59,comma9,leggen.449/1997,con decorrenza 1° settembre/1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti e non già dell’anno successivo, fatta eccezione per alcune specifiche situazioni(lavoratori in regime sperimentale donne; lavoratori in regime di totalizzazione).

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2.2 armonizzazione Dei Diversi regimi pensionisTiCi

In un’ottica di armonizzazione delle regole previdenziali, viene stabilito che, per i regimi pensionistici e per le gestioni pensionistiche che in generale applicano requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria “sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”, tenendo comunque conto delle obiettive peculiarità e delle singole esigenze dei rispettivi settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

Sitratta,però,diuncapitoloancoradadefinire,inquantolanormahadispostoche con l’emanazione di un successivo provvedimento interministeriale (che si sarebbe dovuto emanare entro il 30 giugno 2012 ma ad oggi non ancora pubblicato) i requisiti speciali per l’accesso al pensionamento previsti attualmente per questi lavoratori dovranno essere tendenzialmente ricondotti ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori pur prevedendo le necessarie gradualità e le indispensabili eccezioni in ragione delle tipologie di lavoro disciplinate dai diversi regimi e gestioni pensionistiche.

Sulfiniredell’anno2012, ilConsigliodeiMinistrisièpronunciatosulloschemadi“Regolamento per l’armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP a norma dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”. Scopo del provvedimento è appunto quello di ricondurre gradualmente i requisiti speciali per l’accesso al pensionamento previsti attualmente per questi lavoratori a quelli in vigore per la generalità dei lavoratori, pur tenendo conto delle obiettive peculiarità e delle singole esigenze dei rispettivi settori di attività nonché dei singoliordinamenti.Nellospecificosonointeressatidalprovvedimento:• Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e

soccorso pubblico;• Iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere• Iscritti al soppresso fondo spedizionieri doganali• Pensionamentoanticipatoperlavoratoridiaziendeincrisi–Poligrafici• Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto• Piloti del pilotaggio marittimo• Iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo - Gruppo attori -

Gruppo canto• Iscritti Fondo sportivi professionisti

Il decreto non è stato ancora pubblicato. Al momento possiamo pertanto dire che finoallaemanazionedelregolamentodiattuazione,tutticolorochematurerannoi requisitiper lapensione secondo le specifichedisposizionipreviste – senonaltrimenti abrogate e sostituite dalla nuova disciplina introdotta dal Decreto Monti – continueranno ad applicarsi i requisiti previsti nel 2011.

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3La nuova pensione Di veCCHiaia

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Le nuove pensioni La nUOVa PensIOne dI VeccHIaIa

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3.1 pensione Di veCCHiaia per CHi può far vaLere ConTriBuTi prima DeL 1° gennaio 1996

Per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una determinata età - età pensionabile - ed un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro.Nullaèmodificatoinmateriadietàanagraficaedidisciplinadelledecorrenzeperl’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:• non vedenti;• invalidiinmisuranoninferioreall’80%.

A partire dal 2013, secondo l’Inps anche per queste categorie di lavoratori, si applicherebbero gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat.

3.2 LavoraTriCi DipenDenTi DeL seTTore privaTo

Alfinediequiparareneltempol’etàpensionabiletrauominiedonneèprevistochenel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato è pari a 62 anni.L’etàaumenteràprogressivamenteogni2annifinoadarrivarea66 anni a partire dal 1° gennaio 2018 (vedi tabella pag. 11).Da gennaio 2013 si aggiunge anche l’incremento pari a 3 mesi per effettodell’aumento della speranza di vita.

Nota Bene: in via eccezionale è previsto che le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, possano andare in pensione a 64 anni (a partire dal 2013, secondo l’Inps, si aggiunge a tale requisito anagrafico l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita).

Esempio: Lavoratrice dipendente che a maggio del 2012 compie 60 anni e a tale data è in possesso del requisito minimo di contribuzione di 20 anni. In assenza della norma eccezionale avrebberaggiuntoilrequisitoadicembre2017(compimentodei65annie7mesiedecorrenzapensione1/1/2018).Conlanormaeccezionalepotràaccedereallapensionea64annie7mesicon decorrenza 1/1/2017.

Inmeritoalledisposizionidicuialpresentepuntol’Inps,concircolaren.35del2012,haprecisatocheledisposizionieccezionali siapplicanoallelavoratricilecuipensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano

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attività lavorativa dipendente nel settore privato “a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione”.Possono, quindi, accedere al pensionamento di vecchiaia all’età di 64 anni anche coloro che perfezionano il requisito minimo di contribuzione computando anche quella versata nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (Cd/Cm - Art. - Com.) a condizione, però, che alla data del 28.12.2011 risultino svolgere attività di lavoro dipendente.

Con il messaggio 219/2013 l’Inps precisa che qualora il soggetto, alla datadel 28 dicembre 2011, risulti lavoratore dipendente del settore privato   esuccessivamente risulti lavoratore autonomo ovvero appartenente ad altra categoria,puòaccedereal trattamentopensionistico,  inpresenzadeirequisitiprevisti in quanto alla data del 28 dicembre 2011 poteva far valere lo status di “lavoratore dipendente del settore privato”.

Con lo stesso messaggio, l’Ente previdenziale, accolto il parere del Ministero del lavoro, viene a precisare che relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato “l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro”. Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato alla data del 28/12/2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni eccezionale di cui in parola.

Questa interpretazionenonci trovad’accordoessendopernoi sufficiente chel’interessato risulti da ultimo iscritto alla gestione dei lavoratori dipendenti a nulla rilevando anche una eventuale cessazione dell’attività lavorativa. Abbiamo al riguardo interessato la nostra Consulenza Legale per valutare un ipotesi di contenzioso in tal senso. È stato, ovviamente, confermato che qualora vi siano situazioni di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni), il lavoratore può accedere al trattamento pensionistico in base alle disposizioni di cuialcomma15-bisdell’articolo24piùvoltecitato. Sievidenzia,infine,chelanormaeccezionalenontrovaapplicazioneneiconfrontidelle lavoratrici iscritte alle casse della gestione ex Inpdap. Mentrecomeerastatogiàchiaritodall’Inpsconlarichiamatacircolaren.35lanorma eccezionale si applica anche nei loro confronti delle lavoratrici del settore “Poste” e FS; l’Inps ha infatti precisato che quello che rileva è la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.

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requisiti di età dal 2012 in presenza di almeno 20 anni di contributi

Tabella con innalzamento età pensionabile delle donne del settore privato coordinato con incremento aspettativa di vita

Anno inCrEmEnto ASPETTATIVADi VitA(A)

AUMENTO ETÀalle varie scadenze previste dalla mAnoVrA monti(B)

inCrEmEnto CUMULATO NEL TEMPO ETÀ mAnoVrA monti(C)

ETÀ PER DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA(A+C)*

*Vecchia età di 60 anni + (A+C)

2012 - 2 anni 2 anni 62 anni

2013 3 mesi 2 anni 62 anni e 3 mesi

2014 1 anno 6 mesi 3 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi

2015 3 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi

2016 +4mesi(totale7) 1 anno 6 mesi 5anni 65 anni e 7 mesi

2017 5anni 65 anni e 7 mesi

2018 1 anno 6 anni 66 anni e 7 mesi

2019 +4mesi(totale11) 6 anni 66 anni e 11 mesi

2020 6 anni 66 anni e 11 mesi

2021 +3mesi(totale14) 6 anni 67 anni e 2 mesi

2022 6 anni 67 anni e 2 mesi

2023 +3mesi(totale17) 6 anni 67 anni e 5 mesi

2024 6 anni 67 anni e 5 mesi

2025 +3mesi(totale20) 6 anni 67 anni e 8 mesi

2026 6 anni 67 anni e 8 mesi

2027 +4mesi(totale23) 6 anni 67 anni e 11 mesi

2028 6 anni 67 anni e 11 mesi

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Tabella per l’individuazione immediata dei requisiti di età per le donne lavoratrici dipendenti (settore privato) in base a mese/anno di nascita

DONNA NATA nel mese di

Età VO Data raggiungimento requisito

incremento cumulato manovra Monti + aspettativa di vita

Decorrenza

Gennaio1952 63annie9mesi Ottobre2015 3annie9mesi Novembre 2015

Febbraio1952 63annie9mesi Novembre2015 3annie9mesi Dicembre 2015

Marzo1952 63annie9mesi Dicembre2015 3annie9mesi Gennaio 2016

Aprile1952(*) 65annie7mesi Novembre 2017 5annie7mesi Dicembre 2017

Maggio1952(*) 65annie7mesi Dicembre 2017 5annie7mesi Gennaio 2018

Giugno1952(*) 66 anni e 11 mesi Maggio2019 6 anni e 11 mesi Giugno 2019

Luglio1952(*) 66 anni e 11 mesi Giugno2019 6 anni e 11 mesi Luglio 2019

Agosto1952(*) 66 anni e 11 mesi Luglio2019 6 anni e 11 mesi Agosto 2019

Settembre1952(*) 66 anni e 11 mesi Agosto2019 6 anni e 11 mesi Settembre 2019

Ottobre1952(*) 66 anni e 11 mesi Settembre2019 6 anni e 11 mesi Ottobre 2019

Novembre1952(*) 66 anni e 11 mesi Ottobre2019 6 anni e 11 mesi Novembre 2019

Dicembre1952(*) 66 anni e 11 mesi Novembre2019 6 anni e 11 mesi Dicembre 2019

Gennaio1953 66 anni e 11 mesi Dicembre2019 6 anni e 11 mesi Gennaio 2020

Febbraio1953 66 anni e 11 mesi Gennaio 2020 6 anni e 11 mesi Febbraio 2020

Marzo1953 66 anni e 11 mesi Febbraio 2020 6 anni e 11 mesi Marzo 2020

Aprile1953 66 anni e 11 mesi Marzo 2020 6 anni e 11 mesi Aprile 2020

Maggio1953 66 anni e 11 mesi Aprile 2020 6 anni e 11 mesi Maggio 2020

Giugno1953 66 anni e 11 mesi Maggio 2020 6 anni e 11 mesi Giugno 2020

Luglio1953 66 anni e 11 mesi Giugno 2020 6 anni e 11 mesi Luglio 2020

Agosto1953 66 anni e 11 mesi Luglio 2020 6 anni e 11 mesi Agosto 2020

Settembre1953 66 anni e 11 mesi Agosto 2020 6 anni e 11 mesi Settembre 2020

Ottobre1953 66 anni e 11 mesi Settembre 2020 6 anni e 11 mesi Ottobre 2020

Novembre1953 66 anni e 11 mesi Ottobre 2020 6 anni e 11 mesi Novembre 2020

Dicembre1953 66 anni e 11 mesi Novembre 2020 6 anni e 11 mesi Dicembre 2020(*)Inpresenzadelrequisitominimodicontributirichiestoperlapensionedivecchiaiaentroil31.12.2012l’etàpensionabileèanticipataa64anni.Ledonnenatedaaprileamaggio1952anticipanodi1anno,quellenatedagiugnoadicembreanticipanodi2annie4mesi.Condizionerichiestadall’Inpsèlostatusdi“lavoratrice” alla data del 28.12.2011.

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3.3 LavoraTriCi auTonome/parasuBorDinaTe

Nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla gestione separata Inps è pari a 63 anni e 6 mesi.L’età aumenterà progressivamente di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016, per arrivare poi a 66 anni nel 2018.Da gennaio 2013 si aggiunge anche l’incremento pari a 3 mesi per effettodell’aumento della speranza di vita.

requisiti di età dal 2012 in presenza di almeno 20 anni di contributi

Tabella con innalzamento età pensionabile delle donne autonome coordinato con incremento aspettativa di vita

Anno inCrEmEnto ASPETTATIVADi VitA(A)

AUMENTO ETÀalle varie scadenze previste dalla mAnoVrA monti(B)

inCrEmEnto CUMULATO NEL TEMPO ETÀ mAnoVrA monti(C)

ETÀ PER DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA(A+C)*

*Vecchia età di 60 anni + (A+C)

2012 3 anni e 6 mesi 3 anni e 6 mesi 63 anni e 6 mesi

2013 3 mesi 3 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi

2014 1 anno 4 anni e 6 mesi 64 anni e 9 mesi

2015 4 anni e 6 mesi 64 anni e 9 mesi

2016 +4mesi(totale7) 1 anno 5annie6mesi 66 anni e 1 mese

2017 5annie6mesi 66 anni e 1 mese

2018 6 mesi 6 anni 66 anni e 7 mesi

2019 +4mesi(totale11) 6 anni 66 anni e 11 mesi

2020 6 anni 66 anni e 11 mesi

2021 +3mesi(totale14) 6 anni 67 anni e 2 mesi

2022 6 anni 67 anni e 2 mesi

2023 +3mesi(totale17) 6 anni 67 anni e 5 mesi

2024 6 anni 67 anni e 5 mesi

2025 +3mesi(totale20) 6 anni 67 anni e 8 mesi

2026 6 anni 67 anni e 8 mesi

2027 +4mesi(totale23) 6 anni 67 anni e 11 mesi

2028 6 anni 67 anni e 11 mesi

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Tabella per l’individuazione immediata dei requisiti di età per le donne lavoratrici autonome* in base a mese/anno di nascita

DONNA NATA nel mese di

Età VO Data raggiungimento requisito

incremento cumulato manovra Monti + aspettativa di vita

Decorrenza

Gennaio1952* 66 anni e 7 mesi agosto 2018 6 anni e 7 mesi Settembre 2018

Febbraio1952* 66 anni e 7 mesi Settembre 2018 6 anni e 7 mesi Ottobre 2018

Marzo1952* 66 anni e 7 mesi Ottobre 2018 6 anni e 7 mesi Novembre 2018

Aprile1952* 66 anni e 7 mesi Novembre 2018 6 anni e 7 mesi Dicembre 2018

Maggio1952* 66 anni e 7 mesi Dicembre 2018 6 anni e 7 mesi Gennaio2019

Giugno1952* 66 anni e 11 mesi Maggio2019 6 anni e 11 mesi Giugno2019

Luglio1952* 66 anni e 11 mesi Giugno2019 6 anni e 11 mesi Luglio2019

Agosto1952* 66 anni e 11 mesi Luglio2019 6 anni e 11 mesi Agosto2019

Settembre1952* 66 anni e 11 mesi Agosto2019 6 anni e 11 mesi Settembre2019

Ottobre1952* 66 anni e 11 mesi Settembre2019 6 anni e 11 mesi Ottobre2019

Novembre1952* 66 anni e 11 mesi Ottobre2019 6 anni e 11 mesi Novembre2019

Dicembre1952* 66 anni e 11 mesi Novembre2019 6 anni e 11 mesi Dicembre2019

Gennaio1953 66 anni e 11 mesi Dicembre2019 6 anni e 11 mesi Gennaio 2020

Febbraio1953 67 anni e 10 mesi Gennaio 2020 7 anni e 10 mesi Febbraio 2020

Marzo1953 67 anni e 10 mesi Febbraio 2020 7 anni e 10 mesi Marzo 2020

Aprile1953 67 anni e 10 mesi Marzo 2020 7 anni e 10 mesi Aprile 2020

Maggio1953 67 anni e 10 mesi Aprile 2020 7 anni e 10 mesi Maggio 2020

Giugno1953 67 anni e 10 mesi Maggio 2020 7 anni e 10 mesi Giugno 2020

Luglio1953 67 anni e 10 mesi Giugno 2020 7 anni e 10 mesi Luglio 2020

Agosto1953 67 anni e 10 mesi Luglio 2020 7 anni e 10 mesi Agosto 2020

Settembre1953 67 anni e 10 mesi Agosto 2020 7 anni e 10 mesi Settembre 2020

Ottobre1953 67 anni e 10 mesi Settembre 2020 7 anni e 10 mesi Ottobre 2020

Novembre1953 67 anni e 10 mesi Ottobre 2020 7 anni e 10 mesi Novembre 2020

Dicembre1953 67 anni e 10 mesi Novembre 2020 7 anni e 10 mesi Dicembre 2020(*)Neicasidicontribuzionemista(lav. dip. e lav. aut.) in presenza di almeno 20 anni di contributi entro il 31/12/2012, l’età per la pensione di vecchiaia è anticipata a 64 anni a condizione però che l’interessata, alla data del 28.12.2011, svolgeva attività di lavoro dipendente.

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3.4 LavoraTriCi DipenDenTi DeL seTTore puBBLiCo

Per le lavoratrici del settore pubblico l’equiparazione dell’età pensionabile tra uomini e donne ha concluso il suo percorso già iniziato nel 2010. In un primo momento era stato previsto un aumento molto graduale; i successivi provvedimenti hanno accelerato tale percorso, stabilendo il passaggio repentino dai61anni-previstiperil2011-ai65anni,giàapartiredal2012.Con l’entrata in vigore della nuove disposizioni di cui all’art. 24, legge n. 214/2011, l’equiparazione viene confermata e dal 1.1.2012, così come per gli uomini, l’età passada65a66anni.L’aumento dell’età non riguarderà le lavoratrici che hanno compiuto i 60 anni entroil31.12.2009o61annientroil31.12.2011inpresenzadeirequisitiminimidi contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia.

Per Il personale scolastico i requisiti per la pensione di vecchiaia a far data dal 2012 (66 anni di età in presenza di almeno 20 anni di contributi) per accedere a pensione dal 1° settembre/1° novembre devono essere conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare al quale si riferisce la decorrenza della pensione (art. 59, comma 9, legge n. 449/1997).

Così come per tutte le altre situazioni, dal gennaio 2013 si aggiunge l’incremento paria3mesipereffettodell’aumentodellasperanzadivita.

3.5 LavoraTori DipenDenTi (pubblici e privati), auTonomi e parasuBorDinaTi

Nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps è pari a 66 anni di età.Appare evidente che mentre per i lavoratori dipendenti l’innalzamento di un anno dell’etàpensionabileassorbel’annodiattesaprevistodallafinestramobiledi12mesi per i lavoratori autonomi l’aumento di un anno può comportare un anticipo reale del pensionamento in considerazione dell’abolizione della loro specificafinestracheprevedevaun’attesadi18mesi.Dal2013siaggiungeanchel’incrementopereffettodell’aumentodellasperanzadi vita pari a 3 mesi (vedi tabella alla pagina successiva).

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Le nuove pensioni La nUOVa PensIOne dI VeccHIaIa

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3.6 pensione Di veCCHiaia per CHi può far vaLere ConTriBuTi soLo DaL 1° gennaio 1996

I lavoratori e le lavoratrici che hanno il primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 (sistema contributivo) e che verseranno almeno 20 anni di contributi, potranno andare in pensione alla medesima età prevista per coloro che rientrano nel sistema misto.Prima di aver compiuto 70 anni di età (ai quali vanno aggiunti, secondo l’Inps, dal 2013 gli incrementi – tempo per tempo - per aspettativa di vita),ildirittosiperfezionasolamente se l’importo della pensione maturata non è inferiore a 1,5 voltel’importo dell’assegno sociale (importo per il 2013 circa € 663,45).All’etàdi70annipermaturareildirittoallapensionedivecchiaiasonosufficientialmeno 5 anni di contributi effettivi (obbligatori, volontari, da riscatto esclusi i contributi figurativi), indipendentemente dall’importo di pensione maturato.

La nuova “Pensione di vecchiaia” dal 2012

Tabella riassuntiva dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni*

Lavoratori dipendenti (pubblici e privati); autonomi; parasubordinati

Lavoratrici dipendenti pubblico impiego

Lavoratrici dipendenti settore privato

Lavoratrici autonome/parasubordinate

Assegno Sociale

Anni Età Età Età Età Requisito anagrafico di età

2012 66 66 62 63 e 6 mesi 65

2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63e9mesi 65e3mesi

2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63e9mesi 64e9mesi 65e3mesi

2015 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63e9mesi 64e9mesi 65e3mesi

2016 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65e7mesi 66 e 1 mese 65e7mesi

2017 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65e7mesi 66 e 1 mese 65e7mesi

2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mese 66**e7mesi

2019 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi

2020 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi

2021 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi

2022 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi

2023 67e5mesi 67e5mesi 67e5mesi 67e5mesi 67e5mesi

2024 67e5mesi 67e5mesi 67e5mesi 67e5mesi 67e5mesi

2025 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi

2026 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi

2027 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi

2028 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi

2029 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese

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Le nuove pensioni La nUOVa PensIOne dI VeccHIaIa

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Lavoratori dipendenti (pubblici e privati); autonomi; parasubordinati

Lavoratrici dipendenti pubblico impiego

Lavoratrici dipendenti settore privato

Lavoratrici autonome/parasubordinate

Assegno Sociale

Anni Età Età Età Età Requisito anagrafico di età

2030 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese

2031 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi

2032 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi

2033 68e5mesi 68e5mesi 68e5mesi 68e5mesi 68e5mesi

2034 68e5mesi 68e5mesi 68e5mesi 68e5mesi 68e5mesi

2035 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi

2036 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi

Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima progressione legata all’incremento dellasperanzadivita(adeguamentostimato:2mesiognibiennio).*Latabellariguardasolochimaturairequisitidal2012(eccettolesituazionididerogavedicap.apag.31)enonanchechilihamaturatisecondolavecchiadisciplina entro il 31.12.2011.**Dal1°gennaio2018ilrequisitoanagraficoperilconseguimentodell’assegnosocialeèincrementatodiunanno.

TABELLE COMPARATIVE INNALZAMENTO REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA

Tabella comparativa donne settore privato/autonomo sistema misto/contributivo

DonnE sistEmA misto SISTEMA CONTRIBUTIVO

Periodo Lavoratrici dipendenti settore privato * che hanno versato contributi prima del 1996 con 20 anni di contribuzione

Lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione Separata che hanno versato contributi prima del 1996 con 20 anni di contribuzione

Lavoratrici dipendenti settore privato che hanno versato contributidal 1996 con 20 anni di contribuzione

Lavoratrici autonome e parasubordinate che hanno versato contributidal 1996con 20 anni di contribuzione

Importo minimo di pensione

Età

(ann

i e m

esi)

Età

+ as

pett

ativ

a di

vi

ta

(ann

i e m

esi)

Età

(ann

i e m

esi)

Età

+ as

pett

ativ

a di

vi

ta

(ann

i e m

esi)

Età

+ as

pett

ativ

a di

vi

ta

(ann

i e m

esi)

Età

+ as

pett

ativ

a di

vi

ta

(ann

i e m

esi)

Dal 1/1/2012 al 31/12/2012 62 62 63 e 6 63 e 6 62 63 e 6 1,5 volte

l’importo dell’Assegno SocialeDal 1/1/2013

al 31/12/2013 62 62 e 3 63 e 6 63e9 62 e 3 63e9

Dal 1/1/2013 al 31/12/2013 63 e 6 63e9 64 e 6 64e9 63e9 64e9

NOTA*lelavoratricidipendenticheentro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, potranno andare in pensione a 64 anni.

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Tabella comparativa donne settore pubblico sistema misto/contributivo

Periodo DonnE lAVorAtriCi sEttorE PUBBLICO SISTEMA MISTOche hanno versato contributi prima del 1996con 20 anni di contribuzione

DONNE LAVORATRICI SETTORE PUBBLICO SISTEMA CONTRIBUTIVOche hanno versato contributidal 1996 con 20 anni di contribuzione

aspe

ttat

iva

di

vit

a (m

esi)

Età

(ann

i e m

esi)

Età

+ as

pett

ativ

a di

vi

ta

(ann

i e m

esi)

aspe

ttat

iva

di

vita

Età

(ann

i e m

esi)

Età

+ as

pett

ativ

a di

vi

ta

(ann

i e m

esi)

1,5 volte l’importo dell’Assegno SocialeDal 1/1/2012

al 31/12/2012 - 66 66 - 66 66

Dal 1/1/2013 al31/12/2015 3 66 66 e 3 3 66 66 e 3

Tabella comparativa uomini sistema misto/contributivo

DonnE sistEmA misto SISTEMA CONTRIBUTIVO

Periodo Lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e Lavoratori autonomi che hanno versato contributi prima del 1996 con 20 anni di contribuzione

Lavoratori dipendenti (pubblici e privati) Lavoratori autonomi, Parasubordinati, che hanno versato contributi dal 1996 con 20 anni di contribuzione

Importo minimo di pensione

Età (anni e mesi)

Età + aspettativa di vita (anni e mesi)

Età + aspettativa di vita (anni e mesi)

Dal 1/1/2012 al 31/12/2012

6666 66 1,5 volte

l’importo dell’Assegno SocialeDal 1/1/2013

al31/12/2015 66 e 3 66 e 3

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Tabella per individuazione immediata requisiti di età e decorrenza pensione vecchiaia - personale scuola (uomo e donna)

Anno nascita Mese nascita Requisito età Data raggiungimento requisito Decorrenza

Anni Mesi

1952 Gennaio 66 7 Agosto 2018 1° Sett. 2018

1952 Febbraio 66 7 Settembre 2018 1° Sett. 2018

1952 Marzo 66 7 Ottobre 2018 1° Sett. 2018

1952 Aprile 66 7 Novembre 2018 1° Sett. 2018

1952 Maggio 66 7 Dicembre 2018 1° Sett. 2018

1952 Giugno 66 11 Maggio2019 1°Sett.2019

1952 Luglio 66 11 Giugno2019 1°Sett.2019

1952 Agosto 66 11 Luglio2019 1°Sett.2019

1952 Settembre 66 11 Agosto2019 1°Sett.2019

1952 Ottobre 66 11 Settembre2019 1°Sett.2019

1952 Novembre 66 11 Ottobre2019 1°Sett.2019

1952 Dicembre 66 11 Novembre2019 1°Sett.2019

1953 Gennaio 66 10 Dicembre2019 1°Sett.2019

1953 Febbraio 67 10 Gennaio 2020 1° Sett. 2020

1953 Marzo 67 10 Febbraio 2020 1° Sett. 2020

1953 Aprile 67 10 Marzo 2020 1° Sett. 2020

1953 Maggio 67 10 Aprile 2020 1° Sett. 2020

1953 Giugno 67 10 Maggio 2020 1° Sett. 2020

1953 Luglio 67 10 Giugno 2020 1° Sett. 2020

1953 Agosto 67 10 Luglio 2020 1° Sett. 2020

1953 Settembre 67 10 Agosto 2020 1° Sett. 2020

1953 Ottobre 67 10 Settembre 2020 1° Sett. 2020

1953 Novembre 67 10 Ottobre 2020 1° Sett. 2020

1953 Dicembre 67 10 Novembre 2020 1° Sett. 2020

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Facoltà di opzione (legge n. 335/95) alla luce delle modifiche apportate dalla manovra monti

La legge n. 214/2011 conferma la possibilità di opzione per il sistema contributivo puropercolorocheposseggonounrequisitodicontribuzioneparia15annidicontributicomplessividicuialmeno5dal1996inpoi.L’Inps,nelmessaggio219/2013,chiariscecheaisoggettichematuranoirequisitiper l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata introdotti dalla riforma Monti Fornero per i lavoratori che possono far valere contributi prima del 1° gennaio 1996. In pratica, dal 2012, a seguito dell’opzione, la pensione di vecchiaia siconsegue facendo valere l’età pensionabile prevista per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto con almeno 20 anni di contributi. Viene altresì precisato che nei confronti dei soggetti di cui trattasi, iscritti al 31/12/1995,almomentodellaliquidazionedeltrattamentopensionisticononsideveverificareilrequisitorelativoall’importodellapensione,noninferiorea1,5volte l’assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratoriiscrittidal1°gennaio1996.

Nella richiamata circolare, viene altresì precisato che i soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto all’esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo al 31/12/2011 e che esercitino la predetta facoltà entro il 31.12.2011 ovvero anche successivamente a tale data, applicano i requisiti amministrativi per conseguire il trattamento pensionistico nel sistema contributivo previsti dalla previgente normativa. Inpropositosiprecisa,cheaifinidellasalvaguardiadeirequisitial31/12/2011deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l’assegno socialequaloralapensionesiarichiestadasoggettodietàinferiorea65anni.In tale ultima fattispecie l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011.

deroghe d.lgs. n. 503/1992 per l’accesso alla pensione di vecchiaia con meno di 20 anni

Come abbiamo visto, la legge 214/2011 dispone che, per coloro che maturano i requisiti, a decorrere dal 2012, il diritto alla nuova pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di una anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Un’importante problematica si era posta in merito a tutte quelle situazioni di derogaprevistedalD.Lgs503/92checonsentonol’accessoapensionedivecchiaia

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Le nuove pensioni La nUOVa PensIOne dI VeccHIaIa

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conun’anzianità contributiva ridotta -15annianziché20annidi contributi. Sitrattanellospecifico:

• colorocheavevanomaturatoalladatadel31.12.1992i15annirichiestidallaprevigente disciplina;

• gliautorizzatiaiversamentivolontarianteriormenteal31.12.1992;• i lavoratori dipendenti che possono far valere una anzianità assicurativa di

almeno25anni,occupatiperalmeno10anniperperiodididuratainferiorea52settimanenell’annosolare;

• ilavoratoridipendenticheabbianomaturatoal31dicembre1992un’anzianitàassicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrentitrail1°gennaio1993elafinedelmesedicompimentodell’etàper il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i previsti requisiti assicurativi e contributivi.

In relazione alle suddette fattispecie, le disposizioni contenute nella legge n. 214/2011 nulla dicono al riguardo mentre l’Inps, con una sua prima circolare (circolare n. 35 del 14.03.2012),senzaentrarenelmeritospecificodellaquestione,si era limitato a precisare che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, facendo di conseguenza intendere che le disposizioni di deroga di cui al D.lgs. n.503/92soprarichiamateeranostateimplicitamenteabrogate.Laposizionedell’Inpsnoncihatrovatofindall’iniziod’accordoinquantoilD.lgs.n.503/92 rivestecaratteredinormaspecialee inquanto talenonpuòessereabrogata da una norma di carattere generale com’è la legge n. 214/2011.

Visto il grande scalpore che la vicenda stava destando, anche a livello dei media, l’Inps, in raccordo con il Ministero del lavoro, ha emanato la circolare n. 16 del 1° febbraio 2013 con la quale, correggendo l’errata interpretazione contenuta nellasuaprecedentecircolaren.35,riconosceai lavoratoricherientranonelladisciplinadellederoghedicuialDlgs503/92,lapossibilitàdiaccessoallapensionedi vecchiaia, con un’anzianità contributiva ridotta (15 anni, anziché 20 anni).

Si precisa che tali deroghe riguardano solo ed esclusivamente i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia. Per quanto attiene l’età pensionabile occorre far riferimento all’età prevista per la pensione divecchiaiacosìcomemodificatadallaManovraMonti-Fornero(comprensiva dal 1.1.2013 dell’incremento per aspettativa di vita).Resta, ovviamente, confermata la salvaguardia per coloro che abbiano maturati i requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione entro il 2011.

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Le nuove pensioni La nUOVa PensIOne dI VeccHIaIa

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3.7 effeTTi LegaTi aLL’innaLzamenTo DeLL’eTà pensionaBiLe

Supplementi di pensione: la possibilità di chiedere un supplemento di pensione nel FPLD o GGSS dei lavoratori autonomi per una sola volta, dopo due anni dal compimentodell’etàpensionabile,devetenercontodeinuovirequisitianagraficiintrodotti dalla riforma Monti. Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile,per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti entroil31.12.2011trovaapplicazionelavecchiaetàanagrafica.

Pensione supplementare: Ai fini del diritto alla pensione supplementareè richiesto il raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la nuovapensionedivecchiaia.Con il richiamatomessaggion.219, l’Inpsprecisache ledomande di pensione supplementare presentate dal 1.1.2012 da soggetti che hanno già perfezionato, in base ai requisiti vigenti alla data del 31/12/2011, un diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di previdenza nella quale chiedono la pensione supplementare non è suscettibile di accoglimento.

Trasformazione IO/VO: la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia avverrà al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la nuova pensione di vecchiaia.

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4pensione “anTiCipaTa“

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Le nuove pensioni PensIOne “anTIcIPaTa“

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4.1 pensione anTiCipaTa neL sisTema misTo

Nel 2012 per le donne il requisito per il diritto alla pensione anticipata è di 41 anni e 1 mese di contributi; per gli uomini è di 42 anni e 1 mese. Il requisito contributivoèindipendentedall’etàanagrafica.I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e di un ulteriore mese per il 2014.I nuovi requisiti per la pensione anticipata riguardano tutti i lavoratori/lavoratrici sianoessidipendenti(settoreprivatoopubblico)elavoratori/lavoratriciautonomi.Appare evidente che per le lavoratrici autonome l’aumento di 1 anno può comportare un anticipo reale del pensionamento in considerazione della abolizionedellalorospecificafinestracheprevedevaun’attesadi18mesi.

Dal2013occorreaggiungeretremesidiaumentopereffettodegliadeguamentialla speranza di vita.Nellacircolaren.35del14marzo,2012,l’Inpschiariscecheaifinidelraggiungimentodella suddetta anzianità contributiva deve essere computata qualsiasi tipologia di contribuzione, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionatoancheilrequisitodei35annidicontribuzioneutileperildiritto(con esclusione quindi della contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia).

Anno Uomini Donne AUMENTO ASPETTATIVA Di VitAAumento nr. contributi Aumento nr. contributi

2012 42 anni + 1 mese 41 anni + 1 mese -----

2013 42 anni + 2 mesi 41 anni + 2 mesi 3 mesi

2014 42 anni + 3 mesi 41 anni + 3 mesi

Dal 2015 operano solo gli ulteriori aumenti per aspettativa di vita (vedi tabella pag. 27)

Nota Bene: In via eccezionale è previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 perfezioneranno la cosiddetta “quota” con almeno 35 anni di contributi, possano andare in pensione a 64 anni. Dal 2013 anche in questo caso occorrerà aggiungere, secondo l’Inps, gli incrementi per aspettativa di vita. Come precisato dall’Inps nella richiamata circolare 35, la norma eccezionale si applica ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano attività lavorativa dipendente nel settore privato a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione (su questo specifico aspetto si veda quanto precisato a pag. 20).

Per il personale scolastico i requisiti per la pensione anticipata a far data dal 2013 (42 anni e 5 mesi per il personale maschile; 41 anni e 5 mesi per il personale femminile) per accedere a pensione dal 1° settembre/1° novembre devono essere conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare al quale si riferisce la decorrenza della pensione (art. 59, comma 9, legge n. 449/1997). Tale requisito dovrà essere conseguito senza arrotondamenti.

L’art.14,comma20bisdelDln.95/2012(convertitonellaleggen.135/2012),haprevisto che il personale docente in esubero che risulterà incollocabile dal 1° settembre di ogni anno, potrà accedere a pensione con decorrenza 1° settembre 2013 secondo le regole vigenti ante entrata in vigore della legge n. 214/2011 (legge Monti-Fornero), a condizione che i requisiti di accesso siano stati conseguiti entro il 31 agosto dell’anno in cui si intende accedere a pensione.

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Le nuove pensioni PensIOne “anTIcIPaTa“

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Penalizzazione

Se il pensionamento avverrà prima del compimento dei 62 anni di età, verrà applicata una riduzione sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturatafinoal31dicembre2011.Lariduzionesaràdell’1%periprimidueannimancantiai62annieverràelevataal2%perirestantiannimancanti.

ESEMPIO: Uomonatoamarzo1955cheraggiunge42annie6mesidicontributianovembre2014.Potràandareinpensioneadicembre2014con59annie8mesi.Ladistanzadai62annièdi2annie4 mesi.L’importo di pensione maturato al 31/12/2011 verrà così ridotto:Periprimi2annimancantiai62anni=1%perdueanni=2%Perlafrazionedianno(4mesi)=2%X4/12=0,66%L’importodeltrattamentodipensionerelativoaicontributiversatifinoal2011saràquindiridottodel2,66%.

Nella circolare n. 35, l’Inps precisa che la riduzione si applica sulla quota ditrattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto percolorochepossonofarvalereal31.12.1995unaanzianitàcontributivaparia 18 anni la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011. I soggetti che posseggono, invece, meno di 18annial31.12.1995subirannolariduzionesolosullaquotadipensionerelativaalleanzianitàcontributivematurateal31.12.1995mentrenessunadecurtazioneverrà applicata sulla quota di pensione derivante dalle contribuzioni versate e/o accreditate a partire dal 1.1.1996 in quanto calcolata con ilmetododi calcolocontributivo.Va da sé che nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivodecorredal 1° gennaio1996 - e chequindi rientranonel sistemacontributivo puro - non opera nessuna riduzione del trattamento pensionistico.

Nota bene: Pereffettodiquantodispostodallaleggen.14/2012,diconversioneconmodificazioni,deldecretoleggen.216/2011(c.d. “Milleproroghe”), la penalizzazione nonopera,finoal31.12.2017,perilavoratorichematurinoentrolapredettadatail requisito contributivo facendo valere esclusivamente contributi da prestazione effettivadilavoro,includendoiperiodidiastensioneobbligatoriapermaternità,diservizio militare, di assenza dal lavoro per infortunio, malattia e CIG ordinaria.

Sulpunto l’Inps,con ilmessaggion.219/2013,nelconfermarecheaifinidelladeterminazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire la pensione anticipata senzalariduzioneinparola,deveesserevalutataesclusivamentelacontribuzione sopra menzionata, precisa che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 (riscatto contribuzione omessa e prescritta) puòesserecompresa tra la contribuzioneutilea talfine inquantosi trattadicontribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.

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4.2 pensione anTiCipaTa per CHi può far vaLere ConTriBuTi soLo DaL 1° gennaio 1996

Si applica il medesimo requisito dei 41 anni e 1 mese per le donne e di 42 e 1 mese per gli uomini - indipendentemente dall’età - con i progressivi aumenti, che abbiamo visto nel precedente paragrafo.Precisiamocheaifinidel raggiungimentodellasuddettaanzianitàcontributivadeve essere computata qualsiasi tipologia di contribuzione, ad esclusione della contribuzione volontaria; i periodi di lavoro prestati prima del 18° anno di età sonomoltiplicatiperilcoefficiente1,5(un anno di contributi prima dei 18 anni vale un anno e mezzo).Perchihail1°contributoversatooaccreditatodopoil31/12/1995,vienedatauna ulteriore possibilità di accesso al pensionamento anticipato:• un’etàanagraficanoninferiorea63anni(uomini e donne) incrementata dagli

aumenti dell’aspettativa di vita (vedi tabella a pag. 30);• almeno 20 anni di contributieffettivi;• importo di pensione di valore non inferiore a 2,8 volte l’ammontare dell’assegno

sociale rivalutato periodicamente (a titolo indicativo, se pur teorico, l’importo da raggiungere per il 2013 sarebbe di € 1.238,44).

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La nuova “Pensione anticipata” dal 2012 requisiti di contribuzione

Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi/parasubordinati

Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome/parasubordinate

Ulteriore canale di accesso riguardante tutti i lavoratori il cui primo contributo accreditato è dal 1° gennaio 1996

Anni Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica

Età anagrafica minima se in possesso di un’anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l’assegno sociale (rivalutazione nel tempo sulla base dell’andamento del PIL nominale)

2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 63 anni

2013 42annie5mesi 41annie5mesi 63 anni e 3 mesi

2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 63 anni e 3 mesi

2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 63 anni e 3 mesi

2016 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi

2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi

2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi

2019 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 63 anni e 11 mesi

2020 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 63 anni e 11 mesi

2021 43annie5mesi 42annie5mesi 64 anni e 2 mesi

2022 43annie5mesi 42annie5mesi 64 anni e 2 mesi

2023 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 64annie5mesi

2024 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 64annie5mesi

2025 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi 64 anni e 8 mesi

2026 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi 64 anni e 8 mesi

2027 44 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 64 anni e 11 mesi

2028 44 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 64 anni e 11 mesi

2029 44 anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi 65annie1mese

2030 44 anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi 65annie1mese

2031 44 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 65annie3mesi

2032 44 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 65annie3mesi

2033 44 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 65annie5mesi

2034 44 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 65annie5mesi

2035 44 anni e 10 mesi 43 anni e 10 mesi 65annie7mesi

2036 44 anni e 10 mesi 43 anni e 10 mesi 65annie7mesi

Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima progressione legata all’incremento dellasperanzadivita(adeguamentostimato:2mesiognibiennio).

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4.3 fonDi speCiaLi

Nella circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti inmerito all’applicazione della nuova disciplina nei confronti di alcune particolari categorie di lavoratori.

Autoferrotranvieri**: per i lavoratori che rivestono la qualifica di “personaleviaggiante” restano ferme le previgenti disposizioni in materia di età pensionabile (60 anni uomini; 55 anni donne),nonché lespecifichedisposizioni inmateriadidecorrenza della pensione.

Fondo Volo**: viene precisato che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue conunrequisitoanagraficoridottodi5annirispettoaquelloprevistonell’AgocosìcomemodificatidallariformaMonti.Anche lapensioneanticipatasiconsegueconrequisitianagraficiecontributiviridottirispettoaquelliprevistinell’Ago,inragione di un anno ogni cinque anni di iscrizione al fondo e sempreché il lavoratore possafarvalerealmeno20anniovvero15annidicontribuzioneobbligatoriaovolontaria al Fondo a seconda della categoria di appartenenza.

Lavoratori Marittimi: gli appartenenti alla categoria piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazioni presso i porti italiano e il personale abilitato al pilotaggio continuanoadapplicarelaprevigentenormativainmateriadietàanagraficaperl’accesso alla pensione di vecchiaia (60 anni uomini, 55 donne). Inoltre, ai piloti di porto continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di decorrenze pensionistiche. Resta anche ferma la disciplina che consente l’accesso alla cosiddetta“pensioneanticipatadimacchina”a55anniinpresenzadi20annidicontributi da navigazione di cui 10 con adibizione al servizio di macchina.

Fondo speciale Ferrovie: trovano applicazione le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche introdotte dalla legge n. 214/2011. Pertanto i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (58, 60 o 62 anni per il personale viaggiante o di macchina ; 65 o 66 per il restante personale) sonosostituitidalnuovorequisitoanagraficounicodi66annipergliuominiedi62anni,elevatigradualmentefinoa66,perledonne,fermosemprerestando il requisito contributivo minimo di almeno 20 anni. Per quanto riguarda la pensione anticipata si applica la nuova disciplina prevista dalla legge n. 214/2011.

**AisensidelD.L.78/2010l’adeguamentoallasperanzadivitanonoperainrelazionealrequisitoper l’accesso alla pensione per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitanteallosvolgimentodellaspecificaattivitàlavorativaperilraggiuntoditalelimitedietà.

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Fondo di quiescenza Poste: trovano applicazione le nuove norme in materia di accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla riforma Monti previste per le forme sostitutive.Le nuove regole trovano, inoltre, applicazione anche nei confronti di tutti i lavoratori iscritti alle diverse forme sostitutive ed integrative dell’Ago (ex lavoratori telefonici; elettrici, lavoratori aziende private del gas, addetti alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ecc.).

nota Bene: per alcune categorie di lavoratori appartenenti ai Fondi Speciali Inps di cui sopra si rimanda anche al paragrafo Armonizzazione dei diversi regimi pensionistici.

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5i LavoraTori CHe ConTinueranno aD appLiCare La previgenTe DisCipLina pensionisTiCa

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5.1 premessa

Per le situazioni trattate in questo capitolo non si applicano le nuove disposizioni in materia di diritto a pensione introdotte dalla manovra Monti ma continua ad applicarsi la previgente normativa sia in materia di diritto a pensione che di decorrenza (applicazione delle finestre). Gli incrementi per aspettativa di vita, così come ridefiniti dallamanovra, saranno applicati anche a queste situazioni cosìcome troverà applicazione il sistema del pro quota contributivo per il calcolo delle anzianità contributive maturate a partire dal 2012.

5.2 pensioni in ToTaLizzazione

eliminazione del minimo di contributi per la totalizzazione

La legge n. 214/2011 amplia la possibilità di avvalersi della totalizzazione di cui al D.lgs. n. 42/2006 per cumulare periodi contributivi sparsi in diverse forme/gestioni pensionistiche alfinedelperfezionamentodeldirittoadun’unicapensione. Viene, infatti, eliminato il vincolo che impediva l’utilizzo di questi contributi per ottenere la pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione quando i periodi contributivi presenti in una singola gestione pensionistica risultavano inferiori a tre anni.Aseguitodiquestamodifica,saràdunquepossibilecumulareperiodiassicurativinon coincidenti indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.

mantenimento della vecchia disciplina (diritto e finestra)

Com’è stato chiarito dall’Inps, i nuovi requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011 non riguardano la pensione in totalizzazione. In quanto normativa di carattere speciale, ladisciplinadellatotalizzazionenonrisultamodificatadall’art.24dellaleggen.214e pertanto si continuano ad applicare i requisiti prescritti (65 anni di età – uomini e donne - e 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia o 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica per la pensione di anzianità), nonché il regime delle finestremobiliconildifferimentodellapensionedi18mesi1 dal perfezionamento

1 I lavoratori che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione accederanno alla pensione con un ulteriore posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti in materia di decorrenza del trattamento pensionistico “c.d. finestra mobile” (finestra mobile di 19 mesi). Il posticipo sarà pari a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2013 (finestra mobile di 20 mesi) e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2014 (finestra mobile di 21 mesi).

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dei requisiti per il diritto.A partire dal 2013, anche sulle pensioni in regime di totalizzazione, si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat.

5.3 saLvaguarDia DeL DiriTTo

Lavoratori in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31.12.2011

La manovra prevede espressamente una norma di salvaguardia per tutti i lavoratori che possono far valere entro la data del 31.12.2011 i requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla vecchia disciplina per il diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità.Aifinidell’applicazionedellanormadisalvaguardia -checonsente l’accessoallapensionesecondolavecchiadisciplinasiaperildiritto,siaperlefinestre-occorreavere esclusivamente riguardo alla maturazione entro il 31.12.2011 dei requisiti di età e/o contribuzione richiesti per il diritto alla pensione ai sensi della previgente normativa indipendentemente dal fatto che la decorrenza della pensione sia stabilita -propriopereffettodellefinestre - in data successiva al 31.12.2011. Non ha alcun riguardo né la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, né la presentazione della domanda entro la medesima data del 31.12.2011. Il lavoratore in possesso al 2011 dei requisiti per il diritto sia alla pensione di anzianità che alla pensione di vecchiaia delle varie forme pensionistiche a pensione, può chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza il rilascio della relativa certificazione. E’peraltrobenesottolineareche,sulpianogiuridicolacertificazionedeldirittoallapensione non ha un valore assoluto di certezza dei diritti acquisiti. Nell’ambito di questanormadisalvaguardia, lacertificazionedeldirittoapensionerilasciataallavoratore assolve esclusivamente una funzione di informazione “dichiarativa” e non ha, pertanto, carattere costitutivo del diritto.Conriferimentoatalespecificaprevisione,sierapostalaproblematicarelativaa quelle situazioni “salvaguardate” per le quali la nuova disciplina consente di accedere alla pensione prima di quanto stabilito dalla precedente normativa per effettodellaabrogazionedellefinestred’uscita.Per chiarire la questione si riportano due esempi.1) Il lavoratore autonomo che avendo maturato entro il 31.12.2011 i requisiti per il

diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe rientrato nella norma di salvaguardia mantenendo pertanto la previgente normativa sia in termini di requisiti sia in materia di decorrenza pensionistica. L’attesa di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti (di fatto età di 66 anni e 6 mesi) è evidentemente maggiore rispetto alla nuova disciplina che fissa a 66 anni il requisito anagrafico per l’accesso

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alla pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi senza l’applicazione della finestra.

2) Stessa situazione per una lavoratrice autonoma che ha perfezionato al 31.12.2011 il requisito dei 40 di contribuzione e alla quale si applica la finestra mobile dei 19 mesi prevista dalla previgente normativa. Anche in questo caso l’accesso a pensione di anzianità avverrà nei fatti con un requisito contributivo di 41 anni e 7 mesi che è maggiore rispetto a quello introdotto dalla legge n. 214/2011 che è pari a 41 anni e 1 mese.

Il punto era proprio quello di chiarire se, nelle fattispecie sopra descritte, fosse applicabile la nuova disciplina per accedere anticipatamente al pensionamento o si rimanesse comunque vincolati alla precedente normativa.L’Inps, nella più volte richiamata circolare n. 35, chiarisce che detti lavoratipossono comunque accedere alla nuova pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui alla legge n. 214/2011 qualora possono conseguire il trattamento pensionisticoanticipatamentepereffettodellamancataapplicazionedellec.d.finestremobili.

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5.4 siTuazioni Di Deroga Con appLiCazione Dei reQuisiTi Di eTà e/o ConTriBuzione previsTi DaLLa previgenTe DisCipLina anCHe se maTuraTi DaL 1.1.2012

Continuano ad applicare la vecchia disciplina in materia di requisiti per il diritto e di decorrenza (c.d. finestre) ancorché maturino i requisiti successivamente al 31.12.2011 le seguenti categorie di lavoratori:

Lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto “regime speciale donne” conilcalcolointeramentecontributivo(35annidicontributie57/58annidietàsedipendenti/autonomeinviasperimentalefinoal20152).

Lavoratori di cui al comma1, lettereda a) adh), dell’art 2, legge214/2011esuccessive modifiche ed integrazioni, i cosiddetti “lavoratori salvaguardati/derogati”.

La vicenda “salvaguardati/derogati” si snoda intorno a tre “blocchi” ognuno con proprie caratteristiche e condizioni oggettive e soggettive da far valere da parte dei lavoratori potenzialmente interessati.La legge 214/2011 ha individuato il primo contingente così come successivamente definito dal Decreto interministeriale 1° giugno 2012 sia nell’entità numerica(65.000soggetti)siaperquantoattienelecondizionieirequisiti.Il secondo “blocco”èrappresentatodall’ampliamentodellaplateadeibeneficiariprevistadall’art.22deldecreto legge95/2012 (spending review) chehadefinito(a differenza della legge 214/2011 che aveva definito solo il limite di spesa) un contingentenumericopari a 55.000 soggetti. Il relativodecretoministerialediattuazionedell’8.10.2012èstatopubblicatosullaGazzettaUfficialenelmesedigennaio 2013.In ultimo, con l’approvazione della legge di stabilità 2013 (art. 1 commi da 231 a 235 legge 228/2012) si è provveduto all’ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari-stabilendounterzo “blocco” - che potrà assicurare la salvaguardia adunnumerolimitatodilavoratorisullabasediunospecificostanziamento.

Riportiamo di seguito tre schede sintetiche che ripercorrono le tipologie di lavoratori e le condizioni previste per ciascun contingente.

2 L’Inps, con circolari n. 35 e 37 dimarzo 2012, precisa che l’accesso alla pensione di anzianitàattraverso il regime speciale donne è possibile a condizione che la decorrenza del trattamento pensionisticosicollochientroil31.12.2015.L’interpretazionefornitadall’Istitutoprevidenzialenonci trova d’accordo in quanto non conforme al dettato normativo che, a nostro parere individua l’anno2015comeannoultimodimaturazionedeldirittoenondidecorrenzadellapensione.

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Primo contingente - 65.000 salvaguardati

TIPOLOGIA CONDIZIONI numero stabilito dal DM 1/6/2012

Criteri Ordinatori per il monitoraggio

*Mobilitàordinaria

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24dellalegge23luglio1991,n.223,esuccessivemodificazioniAccordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011Data cessazione rapporto di lavoro entro il 4/12/2011 Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità(art.7,commi1e2,legge223/1991)

25.590 Data di Cessazione

*Mobilitàlunga Lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi6e7,dellalegge23luglio1991,n.223,es.m.i.Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011.Data cessazione attività entro il 4/12/2011

3.460 Data di Cessazione

*Fondidisolidarietà

Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietàdisettoredicuiall’articolo2,comma28,L.662/1996Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico deiFondifinoalcompimentodialmeno62annidietà

17.710 Data di Cessazione

Prosecutori volontari

Lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione Non rioccupati dopo l’autorizzazione e con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011;Decorrenza pensione entro il 6/12/2013

10.250 Data di Cessazione

Lavoratori esonerati**

Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, delDLn.112/2008,convertitoconmodificazioniinL.133/2008Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011

950 Data di esonero

Genitori in congedo straordinario

Lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo42,comma5,deltestounicodicuialDL26marzo2001,n.151Ilbeneficiosoloperpensionedianzianitàcon40annidicontribuzioneaprescinderedall’etàanagraficaDecorrenza pensione entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.

150 Data di prossimità alla

pensione

Lavoratori cessati (cd. esodati)

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:• in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi

degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;• in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo

stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Data cessazione entro il 31/12/2011. Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione.Decorrenza pensione entro il 6/12/2013

6.890 Data di Cessazione

totAlE 65.000*Rientranoancheilavoratorichefannopartedeicd“10mila”giàsalvaguardatidall’articolo12,comma5,dellaleggen.122/2010(cd.“finestramobile”).Talilavoratorifermorestandoilcontingentenumericomassimodi10.000possonoavvalersidellasuddettaderogariguardantelafinestramobileunavoltachesarannorientratinellasalvaguardiadainuovirequisitidiaccessoallapensionedicuiallalegge214(ManovraMontiFornero)**LaFunzionePubblicahachiarito,concircolaren.2/2012,chel’esonerosiintendeconcessosel’amministrazione(dirigentecompetente)hacomunqueadottato una determina formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell’istanza prodotta dall’interessato.Nelcasoincui,perincapienzadelfondo(art.24,c.15)nonsiapossibilecessare,laprosecuzionedelrapportodiesonerocontinueràfinoalladatadimaturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva introdotti dalla legge n. 214/2011

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Secondo contingente - Ulteriori 55.000 salvaguardati

TIPOLOGIA CONDIZIONI numero stabilito dal

DM 8/10/2012

Criteri Ordinatori per il monitoraggio

Mobilità ordinariaMobilità lunga

Accordi stipulati in sede governativafinalizzatiallagestionedelle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché al 4.12.2011 i lavoratori non risultino cessati e collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli4e24dellalegge23luglio1991,n.223,esuccessivemodificazioni.In caso di mobilità ordinaria è richiesto il perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità

40.000 Data di Cessazione

Fondi di solidarietà*

Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico deiFondifinoalcompimentodialmeno62annidietà.

Ulteriori 1.600unità**

Data di Cessazione

Prosecutori volontari

Lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione Non rioccupati dopo l’autorizzazione e con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011.Decorrenza pensione entro il 6/12/2014

7.400 Data di Cessazione

Lavoratori cessati (cd esodati)***

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:• in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi

degli articoli 410, 411 e 412-terdel codice di procedura civile;• in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo

stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Data cessazione entro il 31/12/2011. Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoroDecorrenza pensione entro il 6/12/2014

6.000 Data di Cessazione

totAlE 55.000*IlDecretointerministerialeattuativodel8.10.2012èstatopubblicatoinGazzettaUfficialen.17del21.01.2013**Perquestacategoriadilavoratoriildl95nonmodificaalcunacondizionedafarvalererispettoai65.000maneampliasololaplateaaggiungendounulteriorecontingente di 1600 unità***PerquestilavoratoriaifinidellasalvaguardiaoccorrepresentareappositaistanzaallecompetentiDTL:iltermineultimoperlapresentazioneèil21maggio2013.

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50

Terzo contingente - Ulteriori 10.130 salvaguardati

TIPOLOGIA CONDIZIONI Legge di stabilità *

Criteri Ordinatori per il monitoraggio

Mobilità ordinaria o in deroga

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga Accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011Data cessazione rapporto di lavoroentroil30/09/2012Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennitàdimobilità(art.7,commi1e2,legge223/1991)ovvero durante il periodo di godimento della mobilità in deroga. IN OGNI CASO ENTRO 31.12.2014.

1.800 (mob.ord.)

760(mob. in deroga)

Data di Cessazione

Prosecutori volontari

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011. Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 e nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo la medesima data del 4 dicembre 2011; in caso di attività lavorative diverse da quelle a tempo indeterminato occorre cheilredditoannuolordononsuperi7.500euro.Decorrenza pensione entro il 6/12/2014

2.440

Data di Cessazione

del rapporto di lavoro

precedente l’Aut. VV

Lavoratori cessati (cd esodati)

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30/06/2012:• in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi

degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

• in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Accordi entro il 31/12/2011 e nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo la cessazione del rapporto di lavoro; in caso di attività lavorative diverse da quelle a tempo indeterminato occorre che il reddito annuo lordo non superi 7.500euro.Decorrenza pensione entro il 6/12/2014

5.130

Data di Cessazione

Prosecutori volontari in mobilità ordinaria

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 che alla medesima data del 4 dicembre risultano collocati in mobilità ordinaria (versamento dei contributivolontariafinemobilità).Decorrenza pensione entro il 6/12/2014

Data di Cessazione

totAlE 10.130*IdatinumericisonodesuntidagliAttiParlamentari.E’previstal’emanazionediunappositodecretointerministerialechedovràfissareicriteriattuativi(entro60giornidall’entratainvigoredellalegge–1°marzo2013)

nota Bene: A partire dal 2013, anche per queste categorie di lavoratori, si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat. Per i lavoratori salvaguardati che accedono alla pensione di anzianità con 40 annidicontributiaprescinderedalrequisitoanagrafico,l’Inpshaprecisatochel’aumento per aspettativa di vita non verrà applicato.

Ricordiamo che per i lavoratori che conseguono il pensionamento con 40 anni dicontributiaprescinderedall’età,lefinestredi12/18mesisonodifferitediunulteriore mese per chi matura il requisito nel 2012, di due mesi per chi lo matura nel 2013 e di tre mesi dal 2014.

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Sonosalvaguardatidalpredettoulterioredifferimentoneilimitidi5.000unitàilavoratori che possono far valere le seguenti condizioni: • lavoratori collocati in mobilità ordinaria/lunga con accordi entro il 30.06.2011

e in caso di mobilità ordinaria raggiungimento dei requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità.

• Lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 17.07.2011 (Fondi di solidarietàcredito/FSecc.)

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5.5 LavoraTori usuranTi

LariformaMonti-Fornerohaintrodottodellemodificheairequisitiperildirittoalla pensione anticipata dei “lavoratori impegnati in attività usuranti” di cui al D.lgs. n. 67/2011. Per questi lavoratori il decreto ha previsto, in ragione della loro peculiarità, una specificadisciplinapensionisticaperl’accessoallapensioneprimadelcompimentodell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia.I lavoratori ai quali verrà riconosciuto il beneficio di cui al D.lgs. n. 67/2011potranno accedere alla pensione di anzianità continuando ad avvalersi del sistemadellecosiddetteQuoteeapplicandoilregimedellefinestre.Occorreperòevidenziarechedal1.1.2012aifinidelraggiungimentodellaQuotabisogneràprendereariferimentolaTabella“Quote”prevista-finoal31.12.2011-perlageneralitàdeilavoratorisenzalariduzionefinoatreannicosìcomeavevaprevistoilD.lgs.n.67oggimodificatodalDecreto“Monti”.

L’innalzamento dei requisiti disposto per i lavoratori usuranti diventa ancora più pesante per la categoria dei lavoratori notturni con numero di notti annue inferiore a 78. Il requisito viene infatti ulteriormente innalzato: 1 anno/2 anni rispettivamente per i lavoratori notturni con notti da 72 a 77 e da 64 a 71 (vedi tabelle che seguono).

A partire dal 2013, anche per questi lavoratori, si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat.

Tabelle per la verifica della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori che hanno diritto al riconoscimento dei benefici per aver prestato attività di lavoro dipendente particolarmente faticose e pesanti ai sensi del dlgs n. 67 del 2011

Aggiornamento riguardante i lavoratori che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 in base alle nuove disposizioni di cui al Dl. n. 201/2011 convertito, conmodificazioni,inLegge22dicembre2011,n.214(G.U. n. 300 del 27.12.2011)

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REQUISITI DI ETÀ E CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON IL SISTEMA DELLE “QUOTE” PER I LAVORATORI DIPENDENTI

tAB. 1 (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2012 al 31.12.2012)

LAVORI USURANTI ANTICIPO PIENO ANTICIPO RIDOTTO LAVORI NOTTURNI CAT. B *

ANTICIPO RIDOTTO LAVORI NOTTURNI CAT. C **

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

Cont

rib.

Età

Cont

rib.

Età

Cont

rib.

Requisiti di età e contribuzione minimi dal 01.01.2012 al 31.12.2012

60 96 60 36 61 97 61 36 62 98 62 36

61 35 62 35 63 35

*Lavoronotturnoperunnumerodinottida72a77peranno**Lavoronotturnoperunnumerodinottida64a71perannonota bene: perquestilavoratoricontinuanoadapplicarsilecosiddettefinestre;fermorestandol’etàanagraficaminimaindicatael’anzianitàcontributivaminimadi35annidicontributiilraggiungimentodellaquotarichiestapuòessereraggiuntoanchesommandolefrazionidietàallesettimanedicontribuzione.

TAB. 1 Bis (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2013)

LAVORI USURANTI ANTICIPO PIENO ANTICIPO RIDOTTO LAVORI NOTTURNI CAT. B *

ANTICIPO RIDOTTO LAVORI NOTTURNI CAT. C **

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

Cont

rib.

Età

Cont

rib.

Età

Cont

rib.

Requisiti di età e contribuzione minimi dal 01.01.2013 61

e 3 mesi

97e 3

mesi

61 e 3

mesi

3662 e 3

mesi

98e 3

mesi

62 e 3

mesi

3663 e 3

mesi

99e 3

mesi

63 e 3

mesi

36

62 e 3

mesi35

63 e 3

mesi35

64 e 3

mesi35

*Lavoronotturnoperunnumerodinottida72a77peranno**Lavoronotturnoperunnumerodinottida64a71perannoNotabene:perquestilavoratoricontinuanoadapplicarsilecosiddettefinestre;a partire dal 2013 si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat;fermorestandol’etàanagraficaminimaindicatael’anzianitàcontributivaminimadi35annidicontributiilraggiungimentodellaquotarichiestapuòessereraggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.

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REQUISITI DI ETÀ E CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON IL SISTEMA DELLE “QUOTE” NELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI (ARTIGIANI, COMMERCIANTI E COLTIVATORI DIRETTI).Situazioni miste nelle quali il requisito minimo di contribuzione si perfeziona con contribuzione da lavoro dipendente e autonomo.

tAB. 2 (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2012 al 31.12.2012)

LAVORI USURANTI ANTICIPO PIENO ANTICIPO RIDOTTO LAVORI NOTTURNI CAT. B *

ANTICIPO RIDOTTO LAVORI NOTTURNI CAT. C **

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

Cont

rib.

Età

Cont

rib.

Età

Cont

rib.

Requisiti di età e contribuzione minimi dal 01.01.2012 al 31.12.2012

61 97 61 36 62 98 62 36 63 99 63 36

62 35 63 35 64 35

*Lavoronotturnoperunnumerodinottida72a77peranno**Lavoronotturnoperunnumerodinottida64a71perannoNotabene:perquestilavoratoricontinuanoadapplicarsilecosiddettefinestre;fermorestandol’etàanagraficaminimaindicatael’anzianitàcontributivaminimadi35annidicontributiilraggiungimentodellaquotarichiestapuòessereraggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.

TAB. 2 Bis (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2013)

LAVORI USURANTI ANTICIPO PIENO ANTICIPO RIDOTTO LAVORI NOTTURNI CAT. B *

ANTICIPO RIDOTTO LAVORI NOTTURNI CAT. C **

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

min

ima

QU

OTA

Combinaz. quota

Età

Cont

rib.

Età

Cont

rib.

Età

Cont

rib.

Requisiti di età e contribuzione minimi dal 01.01.2013

62 e 3

mesi

98e 3

mesi

62 e 3

mesi

36 63 e 3

mesi

99e 3

mesi

63 e 3

mesi

36 64 e 3

mesi

100 e 3

mesi

64 e 3

mesi

36

63 e 3

mesi35

64 e 3

mesi35

65e 3

mesi35

*Lavoronotturnoperunnumerodinottida72a77peranno**Lavoronotturnoperunnumerodinottida64a71perannoNotabene:perquestilavoratoricontinuanoadapplicarsilecosiddettefinestre;a partire dal 2013 si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat;fermorestandol’etàanagraficaminimaindicatael’anzianitàcontributivaminimadi35annidicontributiilraggiungimentodellaquotarichiestapuòessereraggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.

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6aLTre Disposizioni ConTenuTe neLLa Legge n. 214/2011 e suCCessive moDifiCHe eD inTegrazioni e neLLa Legge Di sTaBiLiTà per L’anno 2013

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Le nuove pensioni aLTre dIsPOsIzIOnI cOnTenUTe neLLa LeGGe n. 214/2011 e neLLa LeGGe dI sTaBILITà Per IL 2013

6.1 BLoCCo rivaLuTazione DeLLe pensioni

La manovra Monti - Fornero ha previsto, per il biennio 2012-2013, il blocco della rivalutazione delle pensioni con la sola esclusione dei trattamenti pensionistici di importocomplessivofinoatrevolteiltrattamentominimoInpschecontinuerannoad essere perequate nellamisura del 100% rispetto all’inflazione. Per il 2013l’aumento di perequazione da attribuire – in via previsionale - alle pensioni è statofissatonellamisuradel3%.Nederivachequest’annolarivalutazionedel3%spettaesclusivamenteaitrattamentipensionisticidiimportofinoa€1.443,00mensili (3 volte il T.M.).Le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo non avranno invece alcuna rivalutazione. Viene peraltro garantita una salvaguardia nel caso in cui venga superata di poco la suddetta soglia: per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante secondo l’attuale disciplina, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino alla concorrenza del predettolimite perequato. Se ad esempio dal mese di gennaio 2013 va riconosciuto un incrementoparial3%,peruntrattamentopensionisticosuperiorea€1.443,00mad’importoinferiorea€1.486,29(importo limite,€1.443,00+quota di incremento, €43,29)scattalanormadisalvaguardiaevainognicasoattribuitol’aumentodirivalutazionefinoaconcorrenzadellimitedi€1486,29.Si precisa che, per determinare il superamento o meno della soglia pari a tre volte il trattamento minimo si deve tener conto di tutti i trattamenti pensionistici di cui si è titolari.

LaLegge24dicembre2012n.228(leggedistabilitàper il2013)haprevisto lacontinuazione anche per l’anno 2014 del blocco della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps (circa 3.000 euro). Nel caso però si realizzino dei risparmi rispetto alledisponibilità finanziarie stanziate per far fronte al problema della tutela deilavoratori “salvaguardati/esodati”, tali risorse potranno essere utilizzate per il riconoscimento della rivalutazione automatica anche per i suddetti trattamenti.

Trascorso questo periodo e salvo ulteriori proroghe del blocco della perequazione che dovessero nel frattempo essere disposte anche per gli anni a venire, una volta tornati al regime ordinario troverà presumibilmente applicazione il meccanismo di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici previsto dalla previgente disciplina e cioè:

a) Pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo Inps• 100%dirivalutazionepergliimportidipensionefinoa3volteiltrattamento

minimo Inps;• 90%di rivalutazionepergli importidipensionecompresi tra3e5 volte il

predetto minimo Inps.

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Le nuove pensioni aLTre dIsPOsIzIOnI cOnTenUTe neLLa LeGGe n. 214/2011 e neLLa LeGGe dI sTaBILITà Per IL 2013

b) Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps• 70%dirivalutazionepergliimportifinoa3volteiltrattamentominimoInps;• nessuna rivalutazione per gli importi superiori a 3 volte il trattamento minimo

Inps.

6.2 aBrogazione Causa Di servizio, eQuo inDennizzo, pensione priviLegiaTa

L’articolo 6 della legge n. 214/2011 ha disposto, a partire dal 6 dicembre 2011, l’abrogazione della causa di servizio, dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata nonché del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio.

La norma ha previsto, tuttavia, alcune ipotesi derogatorie stabilendo che la stessa non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Detta procedura rimane temporaneamente in vigore (dovrà essere disciplinato con apposito decreto entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 201/2011 - ad oggi non ancora emanato) per il personale militare (Esercito italiano – Aeronautica Militare – Marina Militare), per quello delle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato – Corpo di Polizia Penitenziaria – Corpo Forestale dello Stato), per quello delle Forze di Polizia a ordinamento militare (Guardia di Finanza – Arma dei Carabinieri) e per il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

È stato, altresì, stabilito che il dettato normativo non si applichi ai:• procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame;• procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di

presentazione della domanda;• procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima dell’entrata in

vigore del predetto decreto.

Per la generalità dei lavoratori pubblici, pertanto, venendo meno la tutela derivante dal riconoscimento della causa di sevizio e dell’equo indennizzo, viene estesa la tutela Inail per gli infortuni e le malattie professionali per tutte le attività assicurabili alla stessa.

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6.3 CumuLo (Legge n. 22/2012 – arT.1, Comma 239)

Pensione con il cumulo non oneroso di contribuzione versata in più forme assicurative (art. 1, comma 239, legge n. 228/2012)

Conl’art.1,comma239dellaleggen.228/2012,èstataintrodottaunanuovamodalità di acquisizione del diritto a pensione, definita “CUMULO”, che si aggiunge alle norme già vigenti in tema di totalizzazione e di ricongiunzione e che soggiace a particolari vincoli che di seguito riportiamo.

Coloro i quali siano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO – non titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni, possono cumulare i periodiassicurativi–noncoincidenti–tuttieperintero,aifinidellaliquidazionedi un’unica pensione. Nel caso in cui in uno dei fondi o gestioni interessati sia stato raggiunto il diritto a pensione detta possibilità è negata.

Non sono riguardati da questa norma gli iscritti alle casse professionali e l’esistenza di un periodo come libero professionista, ancorché non espressamente chiarito, non dovrebbe escludere la possibilità di cumulo delle altre gestioni interessate.

Questa possibilità è esercitabile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, esclusivamente aifinidellaliquidazionedellapensionedivecchiaia se “in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge n. 214/2011 – ossia pari a 66 anni e 3 mesi per i lavoratori/trici del comparto pubblico”, dei trattamenti di inabilità e di reversibilità (superstiti di assicurato) ma non per coloro i quali intendono accedere a pensione di anzianità/anticipata; inoltre, requisito condizionante per la richiesta di questa prestazione consiste nel fatto che il pensionando non deve essere in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in nessuna delle forme pensionistiche di quelle che partecipano al cumulo.

In questi casi, quindi, il diritto alla pensione si consegue in presenza dei requisitianagraficiedicontribuzionepiùelevatitraquelliprevistidairispettiviordinamenti (che partecipano al “cumulo”) che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio del cumulo anche se diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni oggetto del cumulo.

Ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo della pensione/quote dipensione (retributivo, misto, contributivo), diversamente da quanto è previsto

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per la totalizzazione (di cui al D.lgs. n. 42/2006),nelnuovo“cumulo” viene presa a riferimento l’anzianità contributiva complessiva di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni oggetto del cumulo, ferma restando, comunque, l’applicazione del sistema contributivo dal 1.1.2012.

Come sopra detto la norma sul cumulo, introdotta dalla legge n. 228/2012 riguarda anche la pensione di inabilità e quella di reversibilità. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per la liquidazione delle due pensioni citate la legge di stabilità rimanda a quanto stabilito dall’art. 2 del D.lgs. n. 42/2006.

Per le pensioni di inabilità il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dello stato invalidante e la liquidazione è effettuataconsiderando tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate ancorché i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una delle gestioni interessate.

Al contrario, per le pensioni ai superstiti di soggetto assicurato, il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

Per il perfezionamento dei requisiti si procede alla sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni.

Possibilità di rinuncia precedente ricongiunzione o totalizzazione

Per coloro che rientrano nella nuova possibilità di usufruire del cumulo di più posizioni assicurative, la legge n. 228/2012, entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio 2013, ha regolamentato le situazioni che, eventualmente, si sono venute a creare in presenza della previgente normativa permettendo, di conseguenza, a chi aveva presentato istanza di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della leggen.29/79ovverodipensioneintotalizzazioneaisensidelD.lgs.n.42/2006di recedere dalla precedenti richieste con restituzione di quanto eventualmente già versato e poter presentare domanda di pensione con il sistema del cumulo (purché la pensione non sia stata già liquidata).Il Legislatore ha tuttavia individuato un termine temporale entro la quale il lavoratore può avvalersi del recesso individuandolo nel termine di un anno (data ultima 31 dicembre 2013).

Le nuove pensioni aLTre dIsPOsIzIOnI cOnTenUTe neLLa LeGGe n. 214/2011 e neLLa LeGGe dI sTaBILITà Per IL 2013

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7appenDiCe LegisLaTiva

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7.1 Legge 22 DiCemBre 2011, n. 214 Conversione in Legge, Con moDifiCazioni, DeL DeCreTo-Legge 6 DiCemBre 2011, n. 201: Disposizioni urgenTi per La CresCiTa, L’eQuiTà e iL ConsoLiDamenTo Dei ConTi puBBLiCi (TesTo Con riCerCa agevoLaTa)

(G.U.n.300del27dicembre2011)Nota bene: il testo tiene conto delle modifiche apportate dal Decreto Milleproroghe

art. 5 - Introduzione dell’Isee per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

isEE1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,daemanare,previopareredelleCommissioniparlamentaricompetenti,entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazionedell’indicatoredellasituazioneeconomicaequivalente(ISEE)alfinedi:adottareunadefinizionediredditodisponibilecheincludalapercezionedisomme,ancheseesentidaimposizionefiscale,echetengacontodellequotedi patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, inparticolaredeifigli successivial secondoedipersonedisabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;permettereunadifferenziazionedell’indicatoreperlediversetipologiediprestazioni.Conilmedesimodecretosonoindividuateleagevolazionifiscalietariffarienonchéleprovvidenzedinaturaassistenzialeche,adecorreredal1º gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economiaedellefinanze,sonodefinitelemodalitàconcuivienerafforzatoil sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni suibeneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall’attuazione del presente articolonondevonoderivarenuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica. Irisparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio

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dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economiaedellefinanze,siprovvedeadeterminarelemodalitàattuativeditale riassegnazione.

art. 6 - equo indennizzo e pensioni privilegiate

EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRPRIVILEGIATE1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le

malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine dipresentazionedelladomanda,nonchéaiprocedimentiinstaurabilid’ufficiopereventi occorsi prima della predetta data.

art. 24 - disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

PRINCIPI1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli

impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziariaearafforzarelasostenibilitàdilungoperiododelsistemapensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con

abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilitànell’accessoaitrattamentipensionisticiancheattraverso incentivialla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;semplificazione,armonizzazioneedeconomicitàdeiprofilidifunzionamentodelle diverse gestioni previdenziali.

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PRO QUOTA CONTRIBUTIVO2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive

maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

NORMA DI SALVAGUARDIA3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità

contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,aifinideldirittoall’accessoealladecorrenzadel trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di

cuiaicommi6e7,salvoquantostabilitoaicommi14,15-bise18;b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui

aicommi10e11,salvoquantostabilitoaicommi14,15-bis,17e18.

INCENTIVAZIONE PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA E RIFLESSI lAVoristiCi

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione GeneraleObbligatoria(diseguitoAGO)edelleformeesclusiveesostitutivedellamedesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge8 agosto 1995, n. 335, la pensionedi vecchiaia si può conseguire all’etàin cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivisettoridiappartenenza,dall’operaredeicoefficientiditrasformazionecalcolatifinoall’etàdisettant’anni,fattisalvigliadeguamentiallasperanzadivita,come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122esuccessivemodificazionieintegrazioni.Neiconfrontideilavoratoridipendenti,l’efficaciadelledisposizionidicuiall’articolo18dellalegge20maggio1970,n.300esuccessivemodificazionioperafinoalconseguimentodelpredettolimitemassimodiflessibilità.

ABOLIZIONE FINESTRE5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012

maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 deldecreto-legge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122esuccessivemodificazionieintegrazioni,eledisposizionidicui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito,conmodificazioni,dallalegge14settembre2011,n.148.

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NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA: ETÀ ANAGRAFICA6. Relativamenteaisoggettidicuialcomma5,alfinediconseguireunaconvergenza

verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, adecorreredal 1° gennaio2012 i requisiti anagraficiperl’accessoallapensionedivecchiaiasonoridefinitineiterminidiseguitoindicati:a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO

edelleformesostitutivedellamedesima.Talerequisitoanagraficoèfissatoa63annieseimesiadecorreredal1°gennaio2014,a65anniadecorreredal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 deldecreto-legge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge 30 luglio 2010, n. 122;

b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cuiall’articolo2,comma26,dellalegge8agosto1995,n.335.Talerequisitoanagraficoèfissatoa64annie6mesiadecorreredal1°gennaio2014,a65anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122;

c) perilavoratoridipendentieperlelavoratricidipendentidicuiall’articolo22-ter,comma1,deldecreto-legge1°luglio2009,n.78,convertitoconmodificazioni,dalla legge3agosto2009,n.102,esuccessivemodificazionie integrazioni,la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delleformesostitutiveedesclusivedellamedesimailrequisitoanagraficodisessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto eilrequisitoanagraficodisessantacinqueannidicuiall’articolo1,comma6,letterab),della legge23agosto2004,n.243,esuccessivemodificazioni,èdeterminato in 66 anni;

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico disessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto eilrequisitoanagraficodisessantacinqueannidicuiall’articolo1,comma6,letterab),della legge23agosto2004,n.243,esuccessivemodificazioni,èdeterminato in 66 anni.

PENSIONE DI VECCHIAIA “NEL CONTRIBUTIVO” MINIMO DI CONTRIBUZIONE7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza

di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali

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il primoaccredito contributivodecorre successivamenteal 1° gennaio1996, a1,5voltel’importodell’assegnosocialedicuiall’articolo3,comma6,dellalegge8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto1995,n.335,èannualmenterivalutatosullabasedellavariazionemediaquinquennaledelprodottointernolordo(PIL)nominale,appositamentecalcolatadall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennioprecedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativiallaseriepreesistenteancheperl’annoincuisiverificalarevisioneequellirelativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importomensiledell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisitodiimportominimoseinpossessodiun’etàanagraficapariasettantaanni, fermarestandoun’anzianitàcontributivaminimaeffettivadicinqueanni.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417, all’articolo 1, comma23della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.

AssEgno soCiAlE8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento

dell’assegnodicuiall’articolo3,comma6,dellalegge8agosto1995,n.335edelleprestazionidicuiall’articolo10dellalegge26maggio1970,n.381,eall’articolo19dellalegge30marzo1971,n.118,èincrementatodiunanno.

REQUISITO MINIMO DI 67 ANNI DI ETÀ DAL 20219. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle

forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo2,comma26,dellalegge8agosto1995,n.335,irequisitianagraficiperl’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, pereffettodegliadeguamentideipredettirequisitiagliincrementidellasperanzadi vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni,dalla legge30 luglio2010,n.122,e successivemodificazioni,la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine digarantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta

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ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122,per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma.L’articolo5dellalegge12novembre2011,n.183èabrogato.

PENSIONE ANTICIPATA10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è

liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, chematurano i requisiti apartiredallamedesimadata l’accessoallapensioneanticipataadetàinferioriairequisitianagraficidicuialcomma6è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

PENSIONE “ANTICIPATA” NEL CONTRIBUTIVO (PRIMO CONTRIBUTO SUCCESSIVO AL 1995)

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai qualiilprimoaccreditocontributivodecorresuccessivamenteal1°gennaio1996il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essereconseguito,altresì,alcompimentodelrequisitoanagraficodisessantatreanni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontaremensile dellaprima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istitutonazionaledistatistica(ISTAT),conriferimentoalquinquennioprecedentel’annoda rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale dicuiall’articolo3,commi6e7dellalegge8agosto1995,n.335,esuccessivemodificazionieintegrazioni.Inoccasionedieventualirevisionidellaseriestoricadel PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi allaseriepreesistenteancheperl’annoincuisiverificalarevisioneequellirelativialla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

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ADEGUAMENTI IN BASE ALLA SPERANZA DI VITA12. Atuttiirequisitianagraficiprevistidalpresentedecretoperl’accessoattraversole

diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivemodificazioni eintegrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:a) al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8

agosto1995,n.335,esuccessivemodificazioni,”aggiungere leseguenti: “eil requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso alpensionamentoindipendentementedall’etàanagrafica”;

b) alcomma12-terallaletteraa)leparole“irequisitidietà”sonosostituitedalleseguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;

c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola“anagrafici”.

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuatocondecorrenza1°gennaio2019sonoaggiornaticoncadenzabiennalesecondo le modalità previste dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122esuccessivemodificazionieintegrazioni.Apartiredallamedesimadatairiferimentialtriennio,di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,convertitoconmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122esuccessivemodificazionieintegrazioni,devonoriferirsialbiennio.

SALVAGUARDATI, REGIME SPECIALE DONNE E DEROGATI14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze

vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successivemodificazionie integrazioni,nonchénei limitidellerisorsestabiliteaisensidelcomma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino irequisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ailavoratoricollocatiinmobilitàaisensidegliarticoli4e24dellalegge23

luglio1991,n.223,esuccessivemodificazioni,sullabasediaccordisindacalistipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo7,commi1e2,dellalegge23luglio1991,n.223;

b) ailavoratoricollocatiinmobilitàlungaaisensidell’articolo7,commi6e7,dellalegge23luglio1991,n.223,esuccessivemodificazionieintegrazioni,pereffettodiaccordicollettivistipulatientroil4dicembre2011;

c) ailavoratoriche,alladatadel4dicembre2011,sonotitolaridiprestazionestraordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma28,dellalegge23dicembre1996,n.662,nonchéailavoratoriperi

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quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessatirestanotuttaviaacaricodeifondimedesimifinoalcompimentodialmeno59annidietà,ancorchématurinoprimadelcompimentodellapredetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ailavoratoriche,antecedentementealladatadel4dicembre2011,sianostati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istitutodell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25giugno2008,n. 112, convertito conmodificazioni con legge6agosto2008,n.133;aifinidellapresentelettera,l’istitutodell’esonerosiconsideracomunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio.

e-bis)ailavoratorichealladatadel31ottobre2011risultanoessereincongedoper assistere figli condisabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma5,deltestounicodicuialdecreto legislativo26marzo2001,n.151, iqualimaturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’etàanagraficadicuiall’articolo1,comma6, letteraa),della legge23agosto2004,n.243,esuccessivemodificazioni.

LIMITE DI SPESA E LIMITE NUMERICO DEROGATI 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministrodell’economiaedellefinanze,daadottareentrotremesidalladatadientratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretosonodefinitele modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limitemassimonumericodei soggetti interessatiaifinidellaconcessionedelbeneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245milionidieuroperl’anno2013,635milionidieuroperl’anno2014,1.040milionidieuroperl’anno2015,1.220milionidieuroperl’anno2016,1.030milionidieuro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro perl’anno2019.Glientigestoridiformediprevidenzaobbligatoriaprovvedonoal monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro odell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma14, delledomande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande

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di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzateadusufruiredeibenefìciprevistidalladisposizionedicuialcomma14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e diquello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’ articolo 12, comma 5,deldecreto-legge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30 luglio2010,n.122,esuccessivemodificazioni,per ilquale risultanocomunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma5,afferentealbeneficioconcernenteilregimedelledecorrenze.Restafermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

NORMA SPECIALE PER ATTENUARE ATTESA PENSIONAMENTO LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:a)ilavoratoricheabbianomaturatoun’anzianitàcontributivadialmeno35anni

entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successivemodificazioni, possono conseguire il trattamento dellapensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64anni;

b) lelavoratricipossonoconseguireiltrattamentodivecchiaiaoltreche,sepiùfavorevole,aisensidelcomma6,letteraa),conun’etàanagraficanoninferiorea 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica dialmeno 60 anni.

ESTENSIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE FINO AI 70 ANNI16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge

8agosto1995,n.335,comemodificatodall’articolo1,comma15,della legge24dicembre2007,n.247,aifinidell’aggiornamentotriennaledelcoefficienteditrasformazionedicuiall’articolo1,comma6,dellapredettaleggen.335del1995,inviaderogatoriaaquantoprevistoall’articolo12,comma12-quinquiesdeldecreto-legge31maggio2010,n.78,convertitoconmodificazioniconlegge30luglio2010,n.122,esuccessivemodificazionieintegrazioni,coneffettodal1°gennaio2013lostessocoefficienteditrasformazioneèestesoancheperleetàcorrispondentiavalorifinoa70.Ilpredettovaloredi70annièadeguatoagliincrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per

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i requisiti del sistema pensionistico dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,esuccessivemodificazionieintegrazioni,e,conseguentemente,ogniqualvoltail predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superaredi unaopiùunità il predetto valoredi 70, il coefficienteditrasformazionedicuialcomma6dell’articolo1dellalegge8agosto1995,n.335,èesteso,coneffettodalladecorrenzaditaledeterminazione,ancheperleetàcorrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura dicuiall’articolo1,comma11,dellacitataleggen.335del1995.Restafermochelarideterminazioneaggiornatadelcoefficienteditrasformazioneestesoaisensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70annièeffettuataconlapredettaproceduradicuiall’articolo1,comma11,dellacitataleggen.335del1995.Alfinediuniformarelaperiodicitàtemporaledellaproceduradicuiall’articolo1,comma11dellacitatalegge8agosto1995,n.335esuccessivemodificazionie integrazioni,all’adeguamentodeirequisitidi cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivemodificazionieintegrazioni,gliaggiornamentideicoefficientiditrasformazioneinrendita,successiviaquellodecorrentedal1°gennaio2019sonoeffettuaticon periodicità biennale.

LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ USURANTI17. Aifinidelriconoscimentodellapensioneanticipata,fermarestandolapossibilità

di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,n.67,sonoapportateleseguentimodificazioni:- alcomma5,leparole“2008-2012”sonosostituitedalleseguenti:“2008-2011”

eallaletterad)delmedesimocomma5leparole“perglianni2011e2012”sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;

- al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” e le parole: “con un’etàanagraficaridottaditreanniedunasommadietàanagraficaeanzianitàcontributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;

- alcomma6 leparole“dal1° luglio2009”e“aicommi4e5”sonosostituiterispettivamentedalleseguenti:“dal1°luglio2009al31dicembre2011”e“alcomma5”;

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: “6-bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero

1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che

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svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per

per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.” – al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6-bis”

17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5delpresentearticoloe continuanoa trovareapplicazione,per i soggetti chematurano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decretolegislativon.67del2011,comemodificatodalcomma17delpresentearticolo, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 esuccessivemodificazionieintegrazioni.

MISURE ARMONIZZAZIONE REGIMI E GESTIONI PENSIONISTICHE PARTICOLARI18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso

al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388,ealpersonaledicuialdecretolegislativo12maggio1995,n.195,dicuiallalegge27dicembre1941,n.1570,nonchéairispettividirigenti,conregolamentoda emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto1988,n.400,esuccessivemodificazioni,supropostadelMinistrodellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,sonoadottatelerelativemisurediarmonizzazionedeirequisitidiaccessoal sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istitutopressol’INPSaisensidell’articolo43dellalegge23dicembre1999,n.488.

TOTALIZZAZIONE19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive

modificazionieintegrazioni,coneffettodal1°gennaio2012leparole“,diduratanon inferiore a tre anni,” sono soppresse.

RIDUZIONE ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLE PP.AA.20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-

legge25giugno2008,n. 112, convertito conmodificazioni con legge6agosto2008,n.133,esuccessivemodificazionieintegrazioni,conriferimentoaisoggettiche maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento comedisciplinatadalpresentearticolo.Alfinediagevolareilprocessodiriduzione

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degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo30marzo2011,n.165,ancheseaventieffettosuccessivamenteal 1° gennaio 2012.

CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ21. Adecorreredal1°gennaio2012efinoal31dicembre2017èistituitouncontributo

di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluitenelFondopensionilavoratoridipendentiedelFondodiprevidenzaperil personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A dicui all’Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto1995,n.335,eallaquotadipensionecalcolatainbaseaiparametripiùfavorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamentoalcontributolepensionidiimportoparioinferiorea5volteil trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivononpuòesserecomunqueinferiorea5volteiltrattamentominimo.

ALIQUOTA CTR AUTONOMI22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di

finanziamentoedicomputodellegestionipensionistichedeilavoratoriartigianie commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 puntipercentualidall’anno2012esuccessivamentedi0,45puntipercentualiogniannofinoaraggiungereillivellodel24percento.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche difinanziamentoedi computodei lavoratori coltivatoridiretti,mezzadrie coloniiscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.

CASSE LIBERO PROFESSIONALI24. Inconsiderazionedell’esigenzadiassicurarel’equilibriofinanziariodellerispettive

gestioniinconformitàalledisposizionidicuialdecretolegislativo30giugno1994,n.509,ealdecretolegislativo10febbraio1996,n.103,glientieleformegestoriedi cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale,

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entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni dicuiaipredettidecreti;essisiesprimonoinmododefinitivoentrotrentagiornidalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:a)ledisposizionidicuialcomma2delpresentearticolosull’applicazionedelpro-

rata agli iscritti alle relative gestioni;b)uncontributodisolidarietà,perglianni2012e2013,acaricodeipensionati

nella misura dell’1 per cento.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione

automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo34,comma1,della legge23dicembre1998,n.448,èriconosciuta,per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamentominimo INPS, nellamisura del 100per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3dell’articolo18deldecreto-legge6luglio2011,n.98,convertito,conmodificazioni,dallalegge15luglio2011,n.111,èabrogato.

ESTENSIONE TUTELA NELLA GESTIONE SEPARATA26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata

dicuiall’articolo2,comma26,dellalegge8agosto1995,n.335,nontitolaridipensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tuteledicuiall’articolo1,comma788dellalegge27dicembre2006,n.296.

FONDO OCCUPAZIONALE GIOVANILE E DONNE27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per

il finanziamentodi interventi a favoredell’incremento in termini quantitativi equalitatividell’occupazionegiovanileedelledonne.IlFondoèfinanziatoperl’anno2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013e2014econ240milionidieuroperl’anno2015.CondecretidelMinistrodellavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell’economia e delle finanze,sonodefinitiicriterielemodalitàistitutivedelpredettoFondo.

27-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre2004,n.282, convertito, conmodificazioni,dalla legge27dicembre2004,n.307,èridottadi500.000europerl’anno2013.

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NORMA PROGRAMMATICA28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell’economiaedellefinanze, costituisce, senzaoneri aggiuntivi per lafinanzapubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settoreprevidenziale,alfinedivalutare,entroil31dicembre2012,nelrispettodegliequilibriprogrammatidifinanzapubblicaedellecompatibilitàfinanziariedel sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

CULTURA PREVIDENZIALE29. Il Ministero del lavoro e della politiche sociali elabora annualmente, unitamente

agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmidovrannoesseretesiadiffondere laconsapevolezza, inparticolaretra le giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 dellaCostituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

TAVOLO TECNICO AMMORTIZZATORI SOCIALI30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di

confrontoconlepartisocialialfinediriordinareilsistemadegliammortizzatorisociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

TASSAZIONE TFR31. Allaquotadelleindennitàdifinerapportodicuiall’articolo17,comma1,lettere

a)ec),del testounicodelle impostesuiredditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre1986,n.917,erogateindenaroeinnatura,diimportocomplessivamenteeccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione delreddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni

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caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ “PENSIONI D’ORO”31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio

2011,n.98,convertito,conmodificazioni,dallalegge15luglio2011,n.111,dopoleparole:“eccedente150.000euro“sonoinseriteleseguenti:“eal15percentoper la parte eccedente 200.000 euro.

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7.2 DL. 6 LugLio 2012, n. 95 Disposizioni urgenTi per La revisione DeLLa spesa puBBLiCa Con invarianza Dei servizi ai CiTTaDini nonCHé misure Di rafforzamenTo paTrimoniaLe DeLLe imprese DeL seTTore BanCario.

art. 2 - riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni In vigore dal 15 agosto 2012

1.  Gliufficidirigenzialie ledotazioniorganichedelleamministrazionidelloStato,anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,esuccessivemodificazioniedintegrazionisonoridotti,conlemodalitàprevistedalcomma5,nellaseguentemisura:a) gliufficidirigenziali,di livellogeneraleedi livellonongeneralee le relative

dotazioniorganiche,inmisuranoninferiore,perentrambeletipologiediufficie per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) ledotazioniorganichedelpersonalenondirigenziale,apportandoun’ulterioreriduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

2. Leriduzionidicuialle letterea)eb)delcomma1siapplicanoagliufficiealledotazioni organiche risultanti a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazionisiprendonoariferimentogliufficie ledotazioniprevistidallanormativa vigente. Al personale dell’amministrazione civile dell’interno le riduzioni di cui alle lettere a) eb) del comma1 si applicanoall’esitodellaproceduradisoppressione e razionalizzazione delle province di cui all’articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa,diconcertoconilMinistrodell’economiaedellefinanze,iltotalegeneraledegli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicanoledisposizionidicuialcomma11,letteredaa)ad)delpresentearticolo;il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli

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articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,anche inderogaalledisposizionidel codicedell’ordinamentomilitare,di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, coneffettoadecorreredal1°gennaio2013,sonoridotteledotazioniorganichedegliufficialidiciascunaForzaarmata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta,esclusi l’Armadei carabinieri, ilCorpodellaGuardiadifinanza, ilCorpodelle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l’esplicita estensione dell’istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

4. Per ilcompartoscuolaeAFAMcontinuanoa trovareapplicazione lespecifichediscipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta delMinistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze considerando che le medesimeriduzionipossonoessereeffettuateselettivamente,anchetenendocontodellespecificitàdelle singoleamministrazioni, inmisura inferioreallepercentuali iviprevisteacondizioneche ladifferenzasia recuperataoperandounamaggioreriduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenzialeenondelMinisterodegliaffariesteri, limitatamenteadunaquotacorrispondente alle unità in servizio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all’esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma5entroil31ottobre2012nonpossono,adecorreredallapredettadata,procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Finoall’emanazionedeiprovvedimentidicuialcomma5ledotazioniorganichesono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

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7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresìescluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall’articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entroseimesidall’adozionedeiprovvedimentidicuialcomma5leamministrazioniinteressate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:a) alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il

riordinodellecompetenzedegliufficieliminandoeventualiduplicazioni;b) allariorganizzazionedegliufficiconfunzioniispettiveedicontrollo;c) allarideterminazionedellareteperifericasubaseregionaleointerregionale;d) all’unificazione,ancheinsedeperiferica,dellestrutturechesvolgonofunzioni

logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) allaconclusionediappositiaccorditraamministrazioniperl’eserciziounitariodellefunzionidicuiallaletterad),ricorrendoancheastrumentidiinnovazioneamministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenzialeeliminazionedegli incarichidicuiall’articolo19,comma10,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all’articolo 23-quinquies, il numerodegliufficidilivellodirigenzialegeneraleenongeneralenonpuòessereincrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 edall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversionedelpresentedecretoefinoal31dicembre2012, i regolamentidi organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministroper lapubblicaamministrazionee lasemplificazioneecon ilMinistrodell’economiaedellefinanze.Idecretiprevistidalpresentecommasonosoggettial controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Adecorreredalladatadiefficaciadiciascunodeipredettidecreticessadiavere

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vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.

11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,adottando,aifinidiquantoprevistodalcomma5dellostessoarticolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici

e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza deltrattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenzeprevisti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senzanecessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunquedenominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) chehamaturato i requisitialladatadel31dicembre2011 il trattamentodifine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazionedel diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) chematura i requisiti indicatisuccessivamenteal31dicembre2011 inognicaso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui ilsoggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito,conmodificazioni,dallalegge 14 settembre 2011, n. 148;

b) predisposizione,entroil31dicembre2012,diunaprevisionedellecessazionidipersonale inservizio, tenutocontodiquantoprevistodalla letteraa)delpresente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizionisoprannumerarie;

c) individuazionedeisoprannumerinonriassorbibilientrodueanniadecorreredal1°gennaio2013,alnettodeicollocamentiariposodicuiallaletteraa);

d) inbaseallaverificadellacompatibilitàecoerenzacongliobiettividifinanzapubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale,

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intesiallaricollocazione,pressoufficidelleamministrazionidicuialcomma1che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo icriteridelcollocamentoariposodadisporresecondolaletteraa).Iprocessidi cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il personaletrasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento deltrasferimento nonché l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con isuccessivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decretoèstabilitaun’appositatabelladicorrispondenzatralequalificheeleposizioni economiche del personale assegnato;

e) definizione,previoesameconleorganizzazionisindacalichedevecomunqueconcludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempoparzialedelpersonalenondirigenzialedi cuialla lettera c) che, inrelazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’attodelle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001puòessereaumentatofinoa48mesiladdoveilpersonalecollocatoindisponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarataperragionifunzionaliofinanziariedell’amministrazione.

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15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunquenonoltreil31dicembre2015sonosospeselemodalitàdireclutamentopreviste dall’articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-bis. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «,nei limitideipostidisponibili,ovveronelmomento incuisiverifica laprimadisponibilitàdipostoutile,tenutoconto,qualecriteriodiprecedenzaaifinideltransito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data dimaturazione,dellamaggioreanzianitànellaqualificadirigenziale».

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse finanziariedisponibili.

17. Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9»sonosostituitedalleseguenti:«fattisalvilasolainformazioneaisindacatiperle determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamentealle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contrattidicuiall’articolo9».

18. Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:a) leparole«previaconsultazionedelleorganizzazionisindacalirappresentative

ai sensi dell’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazionedelle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo9»;(15)

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi diriorganizzazionedegliufficicomportanol’individuazionediesuberiol’avviodiprocessidimobilità,alfinediassicurareobiettivitàetrasparenza,lepubblicheamministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. Ai fini dell’attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioniorganiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza

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del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All’esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.

20-bis. Alfinediaccelerareilriordinoprevistodagliarticoli23-quatere23-quinquies,finoal31dicembre2012alleAgenziefiscalinonsiapplical’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livellodirigenzialegeneraleaisensidelcomma6delcitatoarticolo19asoggettigià titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altreamministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell’incorporazione.

20-quater. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e,

comunque,quellodicuialcomma5-bis»;b) dopoilcomma5,sonoaggiuntiiseguenti:

«5-bis.Ilcompensostabilitoaisensidell’articolo2389,terzocomma,delcodicecivile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,comma2,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,nonpuòcomunqueessere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.5-ter.Iltrattamentoeconomicoannuoonnicomprensivodeidipendentidellesocietànonquotatedicuialcomma5-bisnonpuòcomunqueesseresuperioreal trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;

c) larubricaèsostituitadallaseguente:«Compensipergliamministratorieperidipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni».

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (17)

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art. 14 - riduzione delle spese di personale In vigore dal 15 agosto 2012

1. Alfinedidareattuazioneaquantoprevistoinmateriadiassunzionidall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, conmodificazionidalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sonoapportate le seguentimodificazionialledisposizioni vigenti in materia:a. all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244comemodificato

daultimodall’articolo9,comma5,deldecreto-legge31maggio2010,n.78,convertitoconmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122,leparole«Peril quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;

b. all’articolo66,comma9,deldecreto-legge25giugno2008,n.112,convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificatodall’articolo9,comma7,deldecreto-legge31maggio2010,n.78,convertitoconmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122,leparole«Perl’anno2014»sonosostituitedalleseguenti«Perl’anno2015»;

c. all’articolo9, comma8,deldecreto-legge31maggio2010,n.78, convertitoconmodificazioni,dalla legge30 luglio2010,n.122, leparole«Adecorreredall’anno2015»sonosostituitedalleseguenti«Adecorreredall’anno2016».

2. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall’anno 2010»sonosostituitedalleseguenti«Perglianni2010e2011».Infineèaggiuntoilseguenteperiodo«Lapredettafacoltàassunzionaleèfissatanellamisuradelventipercentoperiltriennio2012-2014,delcinquantapercentonell’anno2015e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016».

3. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito,conmodificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,comemodificatodaultimodall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14,alcomma13leparole«Perilquadriennio2009-2012»sonosostituitedalleseguenti«Periltriennio2009-2011»e,dopoilcomma13,èaggiuntoilseguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessatodalservizionell’annoprecedente.Lapredettafacoltàèfissatanellamisuradelcinquantapercentoperl’anno2015edelcentopercentoadecorreredall’anno2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università edellaRicercaprocedeannualmentealmonitoraggiodelleassunzionieffettuate

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comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine dicompletarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti delMinistrodell’istruzione,dell’universitàedellaricerca8luglio2005,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.178del2agosto2005,18novembre2005,pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.280del1°dicembre2005.».

4. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all’ultimo periodoleparole«del50percentoperl’anno2014edel100percentoadecorreredall’anno2015»sonosostituitedalleseguentiparole«del50percentoperl’anno2015edel100percentoadecorreredall’anno2016».

4-bis. In relazione all’esigenza di ottimizzare l’allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall’articolo2delpresentedecretoedalfinediconsentireaivincitoridiconcorsouna più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso divalidità,possonoeffettuareassunzioniconlemodalitàprevistedall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sonoeffettuatenei limiti delle facoltà edelleprocedureassunzionali vigenti enell’ambito dei posti vacanti all’esito del processo di riorganizzazione di cui al comma5dell’articolo2delpresentedecreto.L’assunzionedicuialprimoperiodoavviene previo consenso del vincitore e l’eventuale rinuncia dell’interessato non determina decadenza del diritto all’assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito,conmodificazioni,dallalegge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». (102)

5. Aifinidel concorsoagli obiettivi di finanzapubblica, adecorreredalladatadientrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazionidell’annoprecedente,sinoall’anno2014;nel limitedel50percentodellaspesacorrispondenteallecessazionidell’annoprecedente,perl’anno2015;nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, a decorrere dall’anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuatealladatadientratainvigoredelpresentedecreto.All’articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».

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5-bis. A decorrere dall’anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchédallanormativainmateriadicontrattidilavoroflessibile.

6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. (101)

7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2,comma11,letteraa),nonpossonoesserecalcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilitàfinanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili inrelazione alle limitazioni del turn over.

8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure perdestinareaservizieffettivamenteoperativiunnumerodiunitàdipersonalenon inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi inmodotalecheessicorrispondanoinviadirettaaglispecificicompitiassegnatialla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanzeeconiMinistriinteressati.Inognicasoidipendentidietàinferiorea32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.

9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

[10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, del presente decreto. ]

11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,sonoapportateleseguentimodificazioni:a) all’articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti «70 unità»; b) all’articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono sostituite

dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità».

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12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alraggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possonoessere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.

13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personaleamministrativo,tecnicoeausiliarioconlaqualificadiassistenteamministrativoo tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell’interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all’immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dalpredetto personale, a valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneoadaltri compiti,entroventigiornidalladatadinotificadelverbaledella commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.

14. IlpersonaledocenteattualmentetitolaredelleclassidiconcorsoC999eC555,entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita neiruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo,tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

15. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze,daemanareentro20giornidalladatadientratainvigoredelpresentedecreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14. Al finedigarantirel’effettivoconseguimentodelleeconomie,aisensidell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle

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finanzeprovvedealmonitoraggiodeglieffettifinanziariderivantidalledisposizioniintrodottedaipredetticommi13e14.Nelcaso incuisiverifichino,osiano inprocintodiverificarsi,scostamentirispettoalleprevisioni,fattasalval’adozionedei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009,ilMinistrodell’economiaedellefinanzeprovvede,adecorreredall’anno2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria,del fondodicuiall’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008.

16. Aifinidell’applicazionedeiparametriprevistidall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito,conmodificazioni,dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografichecaratterizzatedaspecificitàlinguisticasiintendonoquellenellequalisiano presenti minoranze di lingua madre straniera.

17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso,

anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo lanormativavigente,per l’accessoall’insegnamentonellospecificogrado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui ildipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnateprioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cuisiapplichino le letterea)eb),purchédettopersonalenon trovidiversautilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico,prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le letterea)eb),anchenelcasoincuisiastatagiàdispostalamessaadisposizionedi detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale inesubero chenon troviutilizzazioneai sensidelleprecedentilettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le letterea)eb)anchenelcasonesiastatagiàdispostalamessaadisposizione.

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18. Leassegnazionidicuialleletterec),d)ede)delcomma17sonoeffettuatedaidirigentiscolasticisullabasedelpianodiutilizzopredispostodagliufficiscolasticiregionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e)delcomma17,ladifferenzaèerogatadall’istitutoscolasticoincuièprestatoilservizio,avaleresulladotazionefinanziariaatalfineassegnataall’istitutostesso.Neglialtricasi,ladifferenzaafavoredeldipendenteèerogataamezzodeiruolidispesafissa.

20. Gliufficiscolasticiregionalipredispongonoeperiodicamenteaggiornanounpianodi disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenzadelleistituzioniscolasticheinteressate,anchealfinediconsentireleoperazioni di competenza dei dirigenti scolastici.

20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l’anno scolastico 2013-2014 nonsiaproficuamenteutilizzabilea seguitodell’espletamentodelleoperazioniai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato inquiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito,conmodificazioni,dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214.Aifinidellaliquidazionedeltrattamentodifinerapportocomunquedenominatosiapplicanoledisposizionidicuiall’articolo2,comma11,letteraa),numeri1)e2),delpresentedecreto.

21. I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito,conmodificazioni,dallalegge 6 agosto 2008, n. 133.

22. Ilcomma5dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento dimansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondidisponibiliperlaremunerazioneaccessoriapressolaspecificaistituzionescolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnlrelativo al personale scolastico.

23. Per l’anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori

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a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. Per l’anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.

25. Per l’anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridottirispettivamentedieuro4.300.000edieuro5.000.000.

26. Per l’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.

27. All’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito,conmodificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,dopoilcomma5èaggiuntoilseguentecomma: «5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza delMinistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui alcomma5èdestinataalrimborsoforfetarioalleregionidellespesesostenuteper gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dalserviziopermalattiaeffettuatidalleaziendesanitarielocali.Entroilmesedinovembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvedearipartiredettofondotraleregionialcuifinanziamentodelServizioSanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario.Dalmedesimoanno2012,leistituzioniscolasticheededucativestatalinon sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.».

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art. 22 - salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico In vigore dal 15 agosto 2012

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito,conmodificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito,conmodificazioni,dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economiaedellefinanzedel1°giugno2012,chehadeterminatoin sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficiodicuiallepredettedisposizioni, ledisposizioni inmateriadi requisitidi accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limitediulteriori55.000soggetti,ancorchématurino i requisitiper l’accessoalpensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa

entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenzeoccupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio1991,n.223,esuccessivemodificazioni, iquali inognicasomaturinoi requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilitàdi cuiall’articolo7, commi1e2,della legge23 luglio1991,n.223ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, dellapredettaleggen.223del1991.Ailavoratoridicuiallapresenteletteracontinua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) neilimitidiulteriori1.600soggettirispettoaquantoindicatodall’articolo6delcitato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,n.662,maperiqualiildirittoall’accessoaipredettifondieraprevistodaaccordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo finoalsessantaduesimoannodietà;

c) ailavoratoridicuiall’articolo24,comma14,letterad)deldecreto-leggen.201del2011,convertito, conmodificazioni,dalla leggen.214del2011,nonchédicuiall’articolo2,comma1,letterad)delcitatodecretoministerialedel1°giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra

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il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;(169)

d) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del2011,convertito, conmodificazioni,dalla leggen.14del2012,cherisultinoinpossessodei requisiti anagraficie contributivi che, inbasealladisciplinapensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214 del2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,dallalegge n. 214 del 2011.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economiaedellefinanze,daadottareentrosessantagiornidalladatadientratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretosonodefinitelemodalità di attuazione del comma 1. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamentofinalizzateadusufruiredeibenefìciprevistidalladisposizionedicui al comma 1.

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7.3 DeCreTo 1° giugno 2012

ministero del lavoro e delle politiche sociali Pubblicato in G.U. – serie Generale n. 171 del 24 luglio 2012 modalità di attuazione del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificatodall’articolo 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimosiapplicano,tral’altro,neilimitidellerisorsestabilitedalcomma15,ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:a) ailavoratoricollocatiinmobilitàaisensidegliarticoli 4 e 24 della legge 23

luglio1991,n.223,esuccessivemodificazioni,sullabasediaccordisindacalistipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ailavoratoricollocatiinmobilitàlungaaisensidell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223,esuccessivemodificazionieintegrazioni,pereffettodiaccordicollettivistipulatientroil4dicembre2011;

c) ailavoratoriche,alladatadel4dicembre2011,sonotitolaridiprestazionestraordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessatirestanotuttaviaacaricodeifondimedesimifinoalcompimento

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di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ailavoratoriche,antecedentementealladatadel4dicembre2011,sianostati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che,alladatadel4dicembre2011,hanno incorso l’istitutodell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito,conmodificazioni,dallalegge 6 agosto 2008, n. 133;

e-bis)ailavoratoriche,alladatadel31ottobre2011,risultanoessereincongedoperassisterefiglicondisabilitàgraveaisensidell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagraficadicuiall’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243,esuccessivemodificazioni;

Visto l’articolo 24, comma 15, primo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011,comemodificatodall’articolo 6, comma 2-ter e comma 2-septies, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che con decreto del Ministro del lavoroedellepolitichesocialidiconcertoconilMinistrodell’economiaefinanzedaadottarsientroil30giugno2012,sonodefinitelemodalitàdiattuazionedelcomma 14 del sopra indicato articolo 24, ivi compresa la determinazione del limitemassimonumericodei soggetti interessatiaifinidellaconcessionedeibeneficidicuialmedesimocomma14nel limitedellerisorse individuatedalsuccessivocomma15;

Visto l’articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, che disciplina l’attività di monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico fissato dal primo periodo del medesimocomma15,nonsarannopreseinconsiderazioneulterioridomande;

Visto l’articolo 24, comma 15, quarto e quinto periodo, del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede il computo, nell’ambito del complessivo limite numerico,deilavoratoricheintendonousufruirecongiuntamentedelbeneficiodicuialprecedentecomma14edelbeneficiorelativoalregimedelledecorrenzedi cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l’applicazione, per i soggettidicuiaimedesimicommi14e15deldecreto-legge n. 201 del 2011, delle disposizioni in materia di adeguamenti all’incremento della speranza di vita di cui al comma 12, dell’articolo 24, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

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Visto l’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, conmodificazioni,dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che include tra i soggetti interessatiallaconcessionedelbeneficioprevistodall’articolo 24, comma 14, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei limiti delle risorse e con le procedure dicuialcomma15delmedesimoarticolo 24 anche:- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in

ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro di cui all’articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, o ad altri soggetti equipollenti indicati nel decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributiviche, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l’articolo 6-bis del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni,dallalegge n. 14 del 2012;

Ritenuto di dover definire anche per i lavoratori autorizzati alla prosecuzionevolontaria della contribuzione il periodo temporale entro cui i lavoratori interessati maturino il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, estendendo quindi a tali soggetti il termine previsto dall’articolo 6, comma 2-ter del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011;

Ritenutoaltresìdifissarealcompimentodi62annilapermanenzaacaricodeifondidisolidarietàperilavoratoridicuiallaletterac)soprariportata,periqualisia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

Tenutocontodell’elaborazioneeffettuatadall’INPSsullabasedeirelativielementiamministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha consentitodiverificarelacongruitàdelcontingentenumericoprogrammatoconriferimentoai soggetti rientranti inciascunacategoriadi soggettibeneficiarie,conseguentemente, la congruità delle risorse complessivamente predeterminate all’articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;

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Considerato che il numero complessivo di tutti i soggetti di cui alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per accedere al beneficio rientra nelcontingente numerico complessivo di 65.000 unità e che le risorse finanziariecomplessivamente occorrenti sono pari alle risorse predeterminate all’articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito,conmodificazioni,dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6,laripartizionedeisoggettiinteressatiaifinidellaconcessionedeibeneficidicuialmedesimocomma14eaisensidellostessocomma15,nellimitedellerisorsecomplessivamenteprevistedalmedesimocomma15.

Art. 2

1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici dicui all’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,dallalegge n. 214 del 2011, alle seguenti condizioni:a) lavoratori di cui alla lettera a) del citato comma 14: cessazione dell’attività

lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori di cui alla lettera b) del citato comma 14: cessazione dell’attivitàlavorativa alla data del 4 dicembre 2011;

c) lavoratoridicuiallaletterac)delcitatocomma14:titolaritàal4dicembre2011della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l’accesso alla stessa risulta autorizzato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restandochegliinteressatirestanoacaricodeiFondifinoalcompimentodi62anni di età;

d) lavoratori di cui alla lettera d) del citato comma 14: perfezionamentodei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della

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contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) lavoratoridicuiallaletterae)delcitatocomma14:esonerodalservizioalladata del 4 dicembre 2011;

f) lavoratoridicuiallaletterae-bis)delcitatocomma14:congedoperassisterefiglicondisabilitàgraveaisensidell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentementedall’etàanagrafica,dicuiall’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

g) lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 2l6,convertito,conmodificazioni,dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

h) lavoratoridicuiall’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito,conmodificazioni,dallalegge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

2. Ilavoratoridicuiallelettereg)eh)delcomma1delpresentearticoloconseguonoilbeneficioacondizionecheladatadicessazionedelrapportodi lavororisultida elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 4.

3. I soggetti di cui alle lettere g) e h) del comma1 del presente articolo devonorisultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base allaprevigente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Art. 3

1. I lavoratoridicuiallaletterac)dellepremesse,periqualisiastatoprevistodaaccordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso aifondidisolidarietà,restanoacaricodeipredettifondifinoalcompimentodelsessantaduesimo anno di età.

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Art. 41. I soggetti di cui alle lettere e) ed f), del comma 1, dell’articolo 2, del presente

decreto,presentanoistanzadiaccessoaibeneficidicuiall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito,conmodificazioni,dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

2. Per i soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 2, del presente decreto, l’istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata daunadichiarazionesostitutivadicertificazioniaisensidell’articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,esuccessivemodificheedintegrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento delmedesimo da parte della competenteDirezione Territoriale del lavoro.

3. Perisoggettidicuiallaletteraf),delcomma1,dell’articolo 2, del presente decreto, l’istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,esuccessivemodificheedintegrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento delmedesimo da parte della competenteDirezione Territoriale del lavoro.

4. I soggetti di cui alle lettere g) e h), del comma 1, dell’articolo 2, del presente decreto,presentanoistanzadiaccessoaibeneficidicuiall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011,convertito,conmodificazioni,dallalegge n. 214 del 2011, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:a) nelcasoincuisitrattadisoggetticessatiinragionediaccordiaisensidegliarticoli

410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) intuttiglialtricasi,l’istanzaèpresentataallaDirezioneTerritorialedelLavorocompetente in base alla residenza del lavoratore cessato.

5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalladatadipubblicazionedelpresentedecretonellaGazzettaUfficiale.

6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo,sonoistituitespecificheCommissioniperl’esamedelleistanzedicuiaicommi che precedono.

7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.

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8. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.

Art. 5

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all’articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all’INPS, anche con modalità telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all’articolo 4, comma 6, del presente decreto l’interessato può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

Art. 6

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all’ottenimento del beneficio di cui al comma 14 e ai sensi delcomma15dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214,esuccessivemodificazioni,èdeterminatoin65.000unità,ripartitecomesegue:

Tipologia di soggetti Contingente Numerico

Mobilità [articolo 2,comma1,lett.a),delpresentedecreto] 25.590

Mobilità lunga [articolo 2,comma1,lett.b),delpresentedecreto] 3.460

Fondi di solidarietà [articolo 2,comma1,lett.c),delpresentedecreto] 17.710

Prosecutori volontari [articolo 2,comma1,lett.d),delpresentedecreto]condecorrenzaentroil2013 10.250

Lavoratori esonerati [articolo 2,comma1,lett.e),delpresentedecreto] 950

Genitori di disabili [articolo 2,comma1,lett.f),delpresentedecreto] 150

Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011,convertito,conmodificazioni,dallalegge n. 14 del 2012[articolo 2,comma1,lett.g)edh),delpresentedecreto]

6.890

Totale 65.000

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Art. 7

1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti erequisiti,delbeneficiodelledecorrenzedisciplinatodall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito,conmodificazioni,dallalegge 30 luglio 2010, n. 122,esuccessivemodificazioni,sonocomputatinelcontingentedi cui all’articolo 6 del presente decreto.

Art. 8

1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all’articolo 6,aventi titoloaibeneficidi cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nellimite individuato dall’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito,conmodificazioni,dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazionie,pertanto,conriferimentoall’inclusionetraibeneficiarideilavoratoridi cui all’articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, conmodificazioni,dallalegge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

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7.4 D.m. 8 oTToBre 2012

emanato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali e Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2013, n. 17 attuazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni,dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214,comemodificatodall’art. 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertitoconmodificazioni,dallalegge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visti l’art. 6, comma 2-ter, nonché l’art. 6-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito,conmodificazioni,dallalegge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila ilnumerodeisoggettiinteressatidallaconcessionedelbeneficiodicuiallepredettedisposizioni;

Visto l’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale, ferme restando ledisposizionidisalvaguardiastabilitedaisopracitaticommi14e15dell’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e dai menzionati commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 del decreto-legge n. 216 del 2011,convertito,conmodificazioni,dallalegge n. 14 del 2012, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al suindicato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni inmateria direquisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi,

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nellimitediulteriori55.000soggetti,ancorchématurinoirequisitiperl’accessoal pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:a)ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa

entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenzeoccupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,esuccessivemodificazioni,iqualiinognicasomaturinoirequisitiper il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b)nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’art. 6 del citato decreto ministeriale 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo finoalsessantaduesimoannodietà;

c) ai lavoratori di cui all’art. 24, comma 14 lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d)ai lavoratori di cui all’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito,conmodificazioni,dallalegge n. 14 del 2012, che risultino in possesso deirequisitianagraficiecontributiviche,inbasealladisciplinapensionisticavigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,convertito,conmodificazioni,dallalegge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,convertito,conmodificazioni,dallalegge n. 214 del 2011;

Visto il comma 2, primo periodo, del surrichiamato art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012,convertito,conmodificazioni,dallalegge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con

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ilMinistrodell’economiaedellefinanze,daadottareentrosessantagiornidalladata di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012,sonodefinitelemodalitàdiattuazionedelprecedentecomma1dell’art. 22;

Visti, altresì, il secondo e il terzo periodo del comma 2 del summenzionato art. 22, laddove è previsto che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 del medesimo art. 22, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e che qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 22, il predetto ente non prenderàinesameulterioridomandedipensionamentofinalizzateadusufruiredeibeneficiprevistidalladisposizionedicuialmedesimocomma1;

Tenutocontodell’elaborazioneeffettuatadall’INPS-perleletterec)ed)delcomma1 dell’art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito,conmodificazioni,dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapportidilavorodelMinisterodellavoroedellepolitichesociali-perlaletteraa)del comma 1 del medesimo art. 22- sulla base dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazioni trasposte nella tabella riportata nel presente decreto, chehannoconsentitodiverificarelacongruitàdellimitenumericoindicatodalcomma 1 dell’art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012,convertito,conmodificazioni,dalla legge n. 135 del 2012, con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle categoriedeisoggettibeneficiariivielencate;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito,conmodificazioni,dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, individuando, alla tabella di cui al successivo art. 6, la ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini della concessione deibeneficidicuialcomma1delmedesimoart. 22,nellimitedei55.000soggettiivicomplessivamente previsti.

Art. 2

1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti

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prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,conmodificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell’art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,conmodificazioni,dallalegge 7 agosto 2012, n. 135:a) letteraa)delcitatoart. 22, comma 1:

- lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con raggiungimento deirequisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991;

b) letterab)delcitatoart. 22, comma 1:- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari

della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il diritto di accesso degli interessati ai predetti fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratorirestanoacaricodeifondimedesimifinoai62annidietà;

c) letterac)delcitatoart. 22, comma 1:- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,convertito,conmodificazioni,dallalegge n. 214 del 2011;

d) letterad)delcitatoart. 22, comma 1:- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011,

in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

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- gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,conmodificazioni,dallalegge n. 214 del 2011.

2. I lavoratoridicuialla letterad)delcomma1delpresentearticoloconseguonoilbeneficioacondizionecheladatadicessazionedelrapportodi lavororisultida elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo art. 4.

Art. 3

1. Perilavoratoridicuiallaletteraa)delcomma1dell’art. 2 del presente decreto, le imprese che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella

GazzettaUfficiale,l’elenconominativodeilavoratorilicenziatiodalicenziareentro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento;

b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l’elenco nominativodei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.

2. L’INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al comma 1, che sono trasmesse all’Istituto dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - i lavoratoriinteressatialbeneficioaisensidell’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito,conmodificazioni,dallalegge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 4

1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 del presente decreto, presentanoistanzadiaccessoaibeneficidicuiall’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito,conmodificazioni,dallalegge 7 agosto 2012,

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n. 135, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:a) nelcaso incuisi trattidisoggetticessati inragionediaccordiaisensidegli

articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) intuttiglialtricasi,l’istanzaèpresentataalladirezioneterritorialedellavorocompetente in base alla residenza del lavoratore cessato.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro centoventi giornidalladatadipubblicazionedelpresentedecretonellaGazzettaUfficiale.

3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, sonoistituitespecifichecommissioniperl’esamedelleistanzedicuiaicommicheprecedono.

4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonché da un funzionario dell’INPS, designato dal direttore provinciale della sede dello stesso istituto.

5 Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 non sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.

Art. 5

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all’art. 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all’INPS, anche con modalità telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all’art. 4, comma 3, del presente decreto l’interessato può presentare riesame, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

Art. 6

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all’ottenimentodel beneficio ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito,conmodificazioni,dallalegge 7 agosto 2012, n. 135,èdeterminatoin55.000unità,ripartitecomesegue:

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Tipologia di soggetti Contingente Numerico

Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori

sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il31dicembre2011[art.2,comma1,letteraa),delpresente

decreto]

40.000

Fondidisolidarietà[art.2,comma1,letterab),delpresentedecreto] 1.600

Prosecutorivolontari[art.2,comma1,letterac),delpresentedecreto] 7.400

Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto-leggen.216del2011,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.14del2012[art.2,comma1,letterad)delpresentedecreto]

6.000

Totale 55.000

Art. 7

1. Ai lavoratori di cui all’art. 2,comma1,letteraa),delpresentedecretocontinuaadapplicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta UfficialedellaRepubblicaitaliana.

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Edizione Febbraio 2013

Hanno collaborato:Michele ZERILLOAlessandro GERMONIAndrea MARIOTTIStefano PATERNAMariapia RAIELE

FITeLfederazione italiana tempo libero

itAl Il Patronato dei cittadini fitEl Federazione Italiana del Tempo Libero

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

CAfCentrodiassistenzafiscale della UIL

lABorfin Assicurazioni e piani di assistenza sanitaria

EuroserviziS.r.l.

UNIATUnione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio

EUROSERVIZI Servizi Finanziari Assistenza e consulenza in materia di finanziamenti

UNIAT Unione nazionale inquilini ambiente e territorio

ADA Associazione per i diritti degli anziani

PROGETTO SUD Istituto per la cooperazione allo sviluppo

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UIM Unione italiani nel mondo

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UIL H Sportello informativo sui diritti delle persone disabili

ArCADiA ConCiliA Risoluzione dispute civili e commerciali

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