L'Annale 1928 'della Uila 6iudiliaria Italiana

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é. L'Annale 1928 'della Uila 6iudiliaria Italiana DISCORSO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE DEL REGNO GIOVANNI APPIANI pronunziato nella inaugurazione dell' anno giudiziario della Corte di Cassazione del R.egno - Roma 5 gennaio 1929 l<.OMA ST.\IllL. TIP. DITTA G. PlSTOLESI .. 192!I

Transcript of L'Annale 1928 'della Uila 6iudiliaria Italiana

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LAnnale 1928 della Uila 6iudiliaria Italiana

DISCORSO

DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE DEL REGNO

GIOVANNI APPIANI

pronunziato nella inaugurazione dell anno giudiziario

della Corte di Cassazione del Regno - Roma 5 gennaio 1929

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STIllL TIP DITTA G PlSTOLESI

192I

~igrave--lt~~1m-l)i~~0middotFiJ~rij1~--rni~igt-H-~(Myt-+~~rmiddotYh~middot~-~~ylJ11--middotmiddotmiddot ______A ___ W -------==----======-~-----========-=-=-=----_~

Discorso breve e in tono minore perchegrave quanto mi propongo digrave

dire piugrave che altro richiede chiarezza semplicitagrave e concisione

Mi atterrograve rigorosamente al tema di prescrizione laquo L annale

1928 della vita giudiziaria italiana con particolare riferimento ai lavori

della Cassazione raquo

I quali sono in continuo aumento

Mentre nel 1927 che segna giagrave un notevole aggravio sugli anlll

precedenti fllirono definiti 9426 ricorsi penali e 4580 ricorsi civili nello

SCOlrSO anno Invece i ricorsi civili definiti furono 5198 e quelli penali num I] 130

Quali le cause e le ragioni di questo stato di cose a cui lo dico

fin dora e lo dimostrerograve in appresso il Supremo Collegio almeno

finchegrave dura il suo attuale ordinamento e sistema di funzionamento non Iliesce piugrave a far fronte

In materia penale esso non egrave per nulla indice di aumentata delinshy

quenza nel vero senso della parola che anzi la statistica segna una

linea costante e progressiva di decrescenza per i reati di sangue e per

quelli contro la proprietagrave segnatamente p-eif quelli di alta criminalitagrave

E invece formidabilmente aumentato il contingente delle conshy

travvenzioni create da una co1Juvie di leggi speciali che forniscono ai

giudici un lavoro straordinario anche per la imponente gravitagrave delle

pene pecunialTie che raggiungono talvolta cifre fantastiche e inducono

perciograve i colpiti a tentaife tutti i mezzi per sottrarsi alla condanna o

quanto meno per ritardarne la esecuzione

E mi si lasci dire che bene spesso questi mezzi sono loro offerti

da quelle stesse leggi t per la loro tecrica impedezione che fa pullushy

lare i dubbi e le questioni giustificando Igraven certo modo le piugrave divershy

genti jnt-erpretazioni Alludo specialmente alle leggIgrave finanziarie e a

bull

-4shy

quelleij~ Pubblica Sicurezza se nanche di queste e di quelle ai

sta gi~~endo con 10dev~le s01erzia una accur~ta revisionec~ sara ~Jlan profitto alla gIUstIZIa e alla sua spechtezza e semphfishy

~- bull 1f _

cazlone Ma intanto a chiarificare e a coordinale questa aggrovigliata

nateria dagravenno opera assidua e magistrale le due Sezioni Penali della Cassazione che e in questo e in tutti gli altri campi deUa disciplina penale hanno ricondotta la giuaisprudenza in piena concordia fra di loro e col mio ufficio ad una perfetta unitagrave di indirizzo impartendugrave ai giudici di merito insegnamenti chiari precisi e costanti Cito allorshydine del giorno i due presidenti Silvio Longhi e Giuseppe Bianchi

che accettando ed attuando nella interpretazione legislativa le idee di cui mi sono da lungo tempo assunto lo apostoiato hanno saputo supplit-e alle deficienze della legge e adattarla alle reali e presenziali esigenze della giustizia Meritevoli in proposito di particolare rilievo

igrave nuovi criteri sulla colpa nelle contravvenzioni e sulla relativitagrave e conseguente sanabilitagrave di tutte le nullitagrave relative al periodo istruttorio

bullbull In materia civile molte e svruiate sono le cause dello aumento di

litigiositagrave segnalato in questi ultimi anni alcune perograve di carattece transitorio e che si possono ormai dire cessate

Tiene fra queste il primo posto la forte e continua oscillazione dei valori monetari altro Etra i dolorosi fenomeni del dopo-guerra che colla conseguente instabilitagrave dei prezzi soggetti a sbalzi forti e repenshytini determinava un alea quanto naIgrave pericolosa ma inevitabile per tutti i contratti i cui risultati quasi sempre disastlrosi inducsevano i colpiti a una affannosa Iricea-ca di tutte le vie per cercare di evadere ai loro impegni

Negrave minore influenza ha esercitato la concomitante crisi commetshyciale ed industriale coi numerosissimi dissesti e relativo strascico di interminabili giudizi fallimentari e di esproprii

Ma OTa queste cause per il naturale rimarginamento delle piashyghe di guerra per il rIgraveassetto dei mercati peiT la r~presa economica e particolarmente per la stabilizzlzione della lilla se non sono venute a cessare del tutto sono di molto Igravestrette e le statistiche segnano un grande migliollamento ed una linea accentuata di decrescenza nei falshylimenti e nei dissesti

~

-5shy

Ma un altra causa rimane e questa anzichegrave diminuire aifragrave semshy

pr-e piugrave aggravandosi ove non si corra prontamente ai lriPFi ~

Alludo aIrordinamento attuale dello Istituto della Ca~one ed al modo come funziona ~

Nel mio discltllaquoampo di due anni or sono dissi della neceStiigraveli di una

-radicale riforma del Supremo Collegio per metterlo in condizione di rispondere alla nuova coscienza giuridica ed alle mutate esigenze

lTeali della vita in una parola per metterIa a contatto colla cealtagrave

ptesente

Ed ho segnalato i viziIgrave fondamentali che travagliano il sistema

quello cioegrave della inadattabilitagrave al nuovo istituto deI vecchio ordin~shy

mento e della disciplina organica delle cessate Cassazioni regionali

e quello dei limiti entro i quali la legge impone al giudice supremo di contenere la indagine costringendolo entro una rigida corazza che lo

8tr~nia dal mondo e gli impedisce di seacutentire interamente r affiato della nuova grandegravera

Lesperienza di altri due anni ha sempre piugrave confermato la esatshy

tezza della mia tesi e cioegrave che la Cassazione cosIgrave comegrave ora non puograve

sentiie la vita Per essa il diritto non puograve essere che una astrazione

una concezione metafisica r arcn santa dei principi i tradizionali una

raccolta di formule predisposte entro cui fare rientrare tutte le queshystioni presentate al suo esame

Ed egrave solo con questa incomprensione della vita colla impossibishy

litagrave di avvertire quel crit~io di pratica opportunitagrave che deve pur semshy

pre essere tenuto presente ed avere la sua parte nella risoluzione di

ogni controversia che si spiegano le frequenti aberrazioni dalle conshy

cordi concezioni dei giudici di merito i quali poi alla fine debbono

piegars] a dettami contrastanti colla loro esatta sensazione della realtagrave

Perhegrave questo avviene che quando si presentano al giudice

supremo questioni di particolare import9nza o per la loro vast9 sfelfa

di influenza o per lalto intelresse sociale che vi si connette middotesso nella

maggior parte dei casi egrave tratto fatalmente dalIabito mentale che

si egrave dovuto formre nello ambiente irreale in cui lo costringe la legge istituzionale ad lccoglierre quella soluzione che meno risponde al

doppio fine di una giustizia sostanziale e speditiva

Sento il dovetTe di fornire di questa asserzione la piugrave figorosa dimostrazione e questo fatograve con alcuno fra gli esempi piugrave salienti che

mi sono offerti neila diuturna battaglia che io vado combattendo in

queste aule per la giustizia e per rumanitagrave due cose che non vannQ

mai disgiunte

r __ij _

Breve et efficax per exemplum longum iter per argumentum Nelkconclusioni da me preSe in una decente udienza delle Sezioni

Unite interna di compravendita dissi testualmente che ampc collo aiuto della Statistica si potesse formare un elenco delle cause e dei fomiti dello spirito di Etigiositagrave si dovrebbe assegnare un posto di onore alla massima instaurata in questultimo decennio dalla Cassazione

che vuole distinguere la plOmessa bilaterale di compravendita dalla vendita cosigrave detta pecfetta per riconoscere soltanto a questa _gli effetti del trasferimento di proprietagrave riservando invece a quella una semshyplice azione di danni cltgtstr-ingendo cosigrave il giudice di merito ad una quanto mai difficik e malsicura indagine di volontagrave che nella magshy

gior parte dei casi deve procedere su un filo di fasoio e sottoporre al lambicco i termini del contratto per accertare atbaverso ad una capilshylare discriminazione -se si Ifavvisi nella specie un consenso immeshydiato definitivo e presentaneo ovvero Un consenso immediato all obshybligo di un consenso futurltgt

CosIgrave tradotto il concetto in lingua povera ma limpida il sofisma e la capfiositagrave saltano agli occhi di fronte alla chiara lettera ed allo

middotancor piugrave chiaro spirito della legge per cui senza duopo di pagashy

mento o di tradizione quando si egrave convenuto sulla cosa o sul prezzo ia vendita si perfeziona immediatamente col 8010 consenso ed egrave troppo evidente che questo consenso si ha completo sin dal primo momento

anche quando uno consente di obbligarsi a consentilre Un grammashytico direbbe che si ha qui labgura retorica dellendiadi dacchegrave il conshysenso che obbliga ed agisce egrave sempre uno il primo

E va notato che si riscontra qui una specifica applicazione codi~ bcata dellorientamento giuridico moderno in pieno contrasto colla tradizione romana

E noto come il diritto romano anche nel periodo piugrave evoluto non potegrave mai completamente liberarsi dallo antico principio per cui la tutela del diritto offeso e negato portava esclusivamente al risaIlshycimento del danno Nel diritto classico la contestazione della lite operava la com detta consunzione processuale e novazIgraveone necesshysalia per cui si sostituiva alla antica una obbligazione tutta processhyuak tendente al pagamento di una somma pecuniaria

Fu solo piugrave tardi ma sempre in via indiretta che si potegrave otteshynere la restituzione in prisfinum

Ora invece il principio egrave 1T0vesciato ora al risarcimento del danno s ricorre solo come ultima ratio quandp la esecuzione specifica della

obbligazione sia di impossibile attuazione

-7shy

Ecco perchegrave a me sembra che contro questo prinCIpIo e contro la

chiara lettera dello eacutelIt 1448 urti la massima della Cassazione e che

essa non a proposito invochi il principio del nemo potest cogi ad jacshytum esatto solo in diritto romano quando cioegrave al perfezionamento

della vendita si richiedeva la tradigravetio ossia il fatto del venditore 4 facshy

cia pertanto non lTagionevole ossequio a quella tradizione romana da

cui invece il nostro diritto si egrave completamente distaccato

E tanto piugrave inopportuna mi sembra questa massima in quanto

egrave diventata un vero semenzaio di liti dappoichegrave le difficolta pratiche

a cui dagrave luogo la artificiosa discriminazione di cui ho parlato induce contraenti cui prr-ema sottrarsi alla esenzione specifica della contratta

obbligazione a cercare il pelo reIr-ovo sostenendo la tesi deUa proshy

messa bilaterale nella speranza di riuscire anche nei caSI di peggiore

malafede

E poichegrave ad essa mal SI pIegano i giudici di merito nella magshy

gior parte dei casi Igravenclinanoa ravvisaife nei contratti quel consenso

immediato definitivo e presentaneo preteso dal Supremo Collegio

il quale reagendo alla sua volta e invadendo il campo da cui sarebbe

per legge escluso vede spesso la semplice promessa Iaddove si paleshy

sano chiMi ed indiscutibili i cmiddotaratlerIgrave della cosIgrave detta vendita perfetta

come appunto egrave avvenuto nella causa in cui ho preso le summenzioshynate conclusioni ed in cui le Sezioni Unite hanno pur dovuto ricoshy

noscere inesatta la interpretazione data dalla Sezione Semplice

ponendo cosIgrave una buona volta termine ad una lite cheh ha a-ichiesto

tre sentenze di merito e due di Cassazione mentire non sarebbe nemshy

meno sorta se non fosse stata fomentata dalla massima suddetta

Questo feci allora osservare al Supremo Collegio esortandolo a

riprendere in esame la questione e a ritornalTe alla precedente costante

giurisprudenza ripudiando una arbitraria soprastruttua-a dovuta piugrave

che altro al malvezzo di quelle costruzioni giuridiche non mai abbashy

stanza deplor-ate dallo Jehring a que~ta paJrte come quelle che sershy

vono a tante belle cose meno che alla vera giustizia

Altra fonte di inutile moltiplicazione delle liti e di frequenti conshy

tJ addittorietagrave di giudizii egrave la massima che vengo ad illustrare

In passato la giUTisprudenza fu lungo tempo incerta nel fissare il

concetto giuridico della connessione di causa al che aveva influito il

modo disordinato con cui il codice di rito tratta la materia e la manshy

chevolezza della dottrina in proposito Mancava infatti una esposishy

zIgraveone sIgrave-tematica ed organica dello istituto che ne presentasse la figura

chiara e ben definita con precisione di concetti e con esattezza di linee

f di confini

i

---~

~11

- 8-shy

Ma finalmente io provai il compjacimentodi vedea-e accolta efisshysata dalle Sezioni Unite della Cassazione di Roma colla successiva adesione delle altre Corti regolatrici la massima seguente ab antiquo da me professata ed illustrata in uno studio del 1908 come pienashymente conforme alla legge e rispondente a quel criterio di pratica opshyportunitagrave a cui ho pocanzi accennato (( Vi ha connessione di causa nei sensi ed alli effetti dellart t04 c p c ogni qual volta in due o piugrave cause o per loggetto della domanda o per il titolo o middotfatto da cui dipende debba o possa venire in esame un punto comune di controshyversia tale che la decisione di una possa influire sulla decisione delshylaltra Li effetti stabiliti dallo art 104 sono che le cause connesse debshybono essere portateaIresame di una sola autoritagrave giudiziaria colla ceshy

gola della prevenzione raquo

II che eliminava il pelricolo della contradditorietagrave dei giudicati e portava alla razionale risoluzione della questione malamente detta di gacanzia impropria tanto frequente nei giudizi commerciali nel senso

cioegrave che essa debba essere decisa dallo stesso giudice innanzi a cui pende la causa nella quale il chiamante in rilievo (e non in garanzia) egrave convenuto

Or bene anche questa massima per quanto divenuta costante e pacifica si affrettograve a ripudiare la Cassazione Unica la quale obliteshy

rando le argomentazione che la sufkagavano e non tenendo conto dell3 sua grande utilitagrave pratica si adagiograve con indagine superficiale sulla ineshysatta qualifica di garanzia imJXopria per trascurare lo art J04 e fisshysalIe solo lo sguardo sullart )00 che disse inapplicabile negando cOSl al debitolTe che fu impedito di adempiere alla sua obbligazione per

fatto e colpa di un altro di far decidere dallo stesso giudice della sua inadempienza la sua domanda di rilievo in confronto dei vero fesponshysabile

Si comprende come con ciograve i giudizii si siano moltiplicati allo infishynito specialmente nel periodo post bellico in cui cosl numerosi fmono i contIraUi a catena e cosigrave numerose le controversie determinate da inashydempienza contrattuale

Nel mio primo discorso di quattro anni or sono io non mancai di rilevaife questi inconvenienti invitando la Cassazione a riprendere in nuovo e piugrave meditato esame la questione e rammentando il caso tipico verifigravecatosi appunto pochi mesi prima di un debitore inadempiente per fatto altrui cui non fu consentito di esperire nello stesso giudizio 1azione di lTivalsa e si vide condannato dal primo giudice che non ritenne che un dato fatto certo ed incontrastato costituisse caso di forza rnaggioshy

t

~- shy

-9shy

re mentre tale fu ritenuto nel separato giudizio che il condannato doshy

vette intentare (rimanendovi soccombente) contro chi in definitiva di

quel fatto doveva rispondere Linvito non fu accolto Lo ripeto ora alla distanza d quattro

anni rammentando un caso di ieri ancora piugrave clamoroso in cui si preshy

sentarono alla stessa Sezione della Cassazione e alla stessa udienza due

sentenze perfettamente contradittorie nella interpretazione dello stsso unico fatto che stava a base delle due cause concernenti uno dei soliti

contratti a catena Ancor piugrave calfatteristica ai fini def mio assunto egrave una terza massishy

ma che portograve a sanzionaTe una condizione di cose iniqua suscitando ) allarme ed il panico in tutti quei paesi del Mezzogiorno che piugrave largo

contingente avevano dato alla emigrazione

Si tratta de1la vessata questione sulla efficacia del mandato vershybale per lo acquisto e vendita di immobili che di lIecente perograve si era

Itipresentata ai giudici sotto un nuovo e diverso aspetto e cioegrave con

nuovi elementi che ne alteravano i caratteri sostanziali Hiferendomi per il momento all originario aspetto della questione

sono troppo noti li argomenti pro e contro che fino a ieri si mettevano

innanzi dai sostenitori delle due opposte tesi PelI la affermativa argomenti di ordine ermenentico logico e 5toshy

nco e ClOe

1 - il combinato disposto di numerosi articoli del codice civile

e di quello di Itito da cui si rileva che ogni qual volta la legge richiede per determinati negozi r atto scritto lo dichiara esplicitamente menshytre per il mandato ad alienare immobili richiede soltanto che sia espresso cosa ben diversa come si rileva dal conflonto con la legge

francese 2 - la indipendenza dei due negozi giUJridici (mandato e comprashy

vendita) che un illustre giurista e magistrato il Venzi ha cosIgrave ben messo in evidenza nel suo prezioso manuale di diritto civile

3 - finalmente il confronto con le cOI1rispondenti disposizioni deI codice francese e deI Codice Sardo e il richiamo dei lavori preshyparatori del codice da cui si rileva che fu respinta la proposta di accoshy

gliere la disposizione del codice Albertino prescrivente il mandato scritto per riprodurre invece quella del codice Francese che si limita a richiedere il mandato espresso

Da parte contraa-ia tutta r afgomertazione egrave di pura logica concetshytuale a si riduce ad un doppio sillogismo

laquo Il mandato si compenetra coll ato a cui si riferisce e deve quindi essere retto dalle stesse norme JJ

middot

- 10shy

(( Se ii contratto di compravendita deve essere fatto pec iscritto

per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi dall incontro dei quali il contratto egrave costituito e ciograve tanto se venditore e compratore

v intelaquovengono di persona quanto se vi intervengono a mezzo di un

mandatario che deve pertanto essere latore del consenso scritto dei suo mandante raquo

Dove si vede questo doppio siI1ogismo poggi per intero su una preshymessa che egrave invece seriamente contestata dalla tesi avversa1Igravea quella cioegrave della compenetrazione dei due negozi

Questo fino a ieri lo stato della questione sulla quale la giurishy

sprudenza fu per molto tempo divisa~ finchegrave prevalse r autoritagrave della

Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessitagrave del manshy

dato scritto e 8010 negli ultimi tempi venne ad ammettere in favore del mandante il diritto al risarcimento dei danni in confronto del manshy

datario che si rifiutasse di trasferirgli limmobile cosIgrave acquistato

Devesi perograve avvertire che la poca varietagrave e la minima importanza

dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica o affacciatisi alla astratta

speculazione degli studiosi non aveva dato modo alla dottrina e albi

giurisprudenza di esaminMe la questione con una veduta dinsieme eda tutti i suoi lati ondegrave che alla massima pur d OIdine geneale ricavata soltanto da alcuni casi particolari che si riferivano esclusishy

vamente ai rapporti fra mandante e mandatario era mancato il conshy

trollo della intera realtagrave Ma nel periodo post bellico essa come ho giagrave detto si egrave ripresenshy

tata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per

il grande interesse politico e sociale che involge ed il suo esame ha

posto in luce argomenti ed elementi rimasti IraquoIgravema nellombira a cui

uno se ne egrave aggiunto digrave notevole rilievo e tale da dare alla questione

un diverso carattere giuridico Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei

nostri emi~anti di mandarre i loro sudati risparmi a persona di famishyglia o a parenti colr incarico di acquistare un pezzo di teq-renoo una

casetta queI1a forse su cui prirra ancora di espatriare avevano posto

locchio lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrifizigravei in

terra straniera Gente per lo piugrave incolta se non del tutto analfabeta e a cui le

condizioni di vita e dei luoghi rendevano se non Impossibile certo

assai difficoltograveso rinvio di un mandato regolare

E cosigrave i Notai date queste difficoltagrave non richiedevano mai il manshydato scritto ma supplivano e a mio modo di vedere sufficientemente

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

~igrave--lt~~1m-l)i~~0middotFiJ~rij1~--rni~igt-H-~(Myt-+~~rmiddotYh~middot~-~~ylJ11--middotmiddotmiddot ______A ___ W -------==----======-~-----========-=-=-=----_~

Discorso breve e in tono minore perchegrave quanto mi propongo digrave

dire piugrave che altro richiede chiarezza semplicitagrave e concisione

Mi atterrograve rigorosamente al tema di prescrizione laquo L annale

1928 della vita giudiziaria italiana con particolare riferimento ai lavori

della Cassazione raquo

I quali sono in continuo aumento

Mentre nel 1927 che segna giagrave un notevole aggravio sugli anlll

precedenti fllirono definiti 9426 ricorsi penali e 4580 ricorsi civili nello

SCOlrSO anno Invece i ricorsi civili definiti furono 5198 e quelli penali num I] 130

Quali le cause e le ragioni di questo stato di cose a cui lo dico

fin dora e lo dimostrerograve in appresso il Supremo Collegio almeno

finchegrave dura il suo attuale ordinamento e sistema di funzionamento non Iliesce piugrave a far fronte

In materia penale esso non egrave per nulla indice di aumentata delinshy

quenza nel vero senso della parola che anzi la statistica segna una

linea costante e progressiva di decrescenza per i reati di sangue e per

quelli contro la proprietagrave segnatamente p-eif quelli di alta criminalitagrave

E invece formidabilmente aumentato il contingente delle conshy

travvenzioni create da una co1Juvie di leggi speciali che forniscono ai

giudici un lavoro straordinario anche per la imponente gravitagrave delle

pene pecunialTie che raggiungono talvolta cifre fantastiche e inducono

perciograve i colpiti a tentaife tutti i mezzi per sottrarsi alla condanna o

quanto meno per ritardarne la esecuzione

E mi si lasci dire che bene spesso questi mezzi sono loro offerti

da quelle stesse leggi t per la loro tecrica impedezione che fa pullushy

lare i dubbi e le questioni giustificando Igraven certo modo le piugrave divershy

genti jnt-erpretazioni Alludo specialmente alle leggIgrave finanziarie e a

bull

-4shy

quelleij~ Pubblica Sicurezza se nanche di queste e di quelle ai

sta gi~~endo con 10dev~le s01erzia una accur~ta revisionec~ sara ~Jlan profitto alla gIUstIZIa e alla sua spechtezza e semphfishy

~- bull 1f _

cazlone Ma intanto a chiarificare e a coordinale questa aggrovigliata

nateria dagravenno opera assidua e magistrale le due Sezioni Penali della Cassazione che e in questo e in tutti gli altri campi deUa disciplina penale hanno ricondotta la giuaisprudenza in piena concordia fra di loro e col mio ufficio ad una perfetta unitagrave di indirizzo impartendugrave ai giudici di merito insegnamenti chiari precisi e costanti Cito allorshydine del giorno i due presidenti Silvio Longhi e Giuseppe Bianchi

che accettando ed attuando nella interpretazione legislativa le idee di cui mi sono da lungo tempo assunto lo apostoiato hanno saputo supplit-e alle deficienze della legge e adattarla alle reali e presenziali esigenze della giustizia Meritevoli in proposito di particolare rilievo

igrave nuovi criteri sulla colpa nelle contravvenzioni e sulla relativitagrave e conseguente sanabilitagrave di tutte le nullitagrave relative al periodo istruttorio

bullbull In materia civile molte e svruiate sono le cause dello aumento di

litigiositagrave segnalato in questi ultimi anni alcune perograve di carattece transitorio e che si possono ormai dire cessate

Tiene fra queste il primo posto la forte e continua oscillazione dei valori monetari altro Etra i dolorosi fenomeni del dopo-guerra che colla conseguente instabilitagrave dei prezzi soggetti a sbalzi forti e repenshytini determinava un alea quanto naIgrave pericolosa ma inevitabile per tutti i contratti i cui risultati quasi sempre disastlrosi inducsevano i colpiti a una affannosa Iricea-ca di tutte le vie per cercare di evadere ai loro impegni

Negrave minore influenza ha esercitato la concomitante crisi commetshyciale ed industriale coi numerosissimi dissesti e relativo strascico di interminabili giudizi fallimentari e di esproprii

Ma OTa queste cause per il naturale rimarginamento delle piashyghe di guerra per il rIgraveassetto dei mercati peiT la r~presa economica e particolarmente per la stabilizzlzione della lilla se non sono venute a cessare del tutto sono di molto Igravestrette e le statistiche segnano un grande migliollamento ed una linea accentuata di decrescenza nei falshylimenti e nei dissesti

~

-5shy

Ma un altra causa rimane e questa anzichegrave diminuire aifragrave semshy

pr-e piugrave aggravandosi ove non si corra prontamente ai lriPFi ~

Alludo aIrordinamento attuale dello Istituto della Ca~one ed al modo come funziona ~

Nel mio discltllaquoampo di due anni or sono dissi della neceStiigraveli di una

-radicale riforma del Supremo Collegio per metterlo in condizione di rispondere alla nuova coscienza giuridica ed alle mutate esigenze

lTeali della vita in una parola per metterIa a contatto colla cealtagrave

ptesente

Ed ho segnalato i viziIgrave fondamentali che travagliano il sistema

quello cioegrave della inadattabilitagrave al nuovo istituto deI vecchio ordin~shy

mento e della disciplina organica delle cessate Cassazioni regionali

e quello dei limiti entro i quali la legge impone al giudice supremo di contenere la indagine costringendolo entro una rigida corazza che lo

8tr~nia dal mondo e gli impedisce di seacutentire interamente r affiato della nuova grandegravera

Lesperienza di altri due anni ha sempre piugrave confermato la esatshy

tezza della mia tesi e cioegrave che la Cassazione cosIgrave comegrave ora non puograve

sentiie la vita Per essa il diritto non puograve essere che una astrazione

una concezione metafisica r arcn santa dei principi i tradizionali una

raccolta di formule predisposte entro cui fare rientrare tutte le queshystioni presentate al suo esame

Ed egrave solo con questa incomprensione della vita colla impossibishy

litagrave di avvertire quel crit~io di pratica opportunitagrave che deve pur semshy

pre essere tenuto presente ed avere la sua parte nella risoluzione di

ogni controversia che si spiegano le frequenti aberrazioni dalle conshy

cordi concezioni dei giudici di merito i quali poi alla fine debbono

piegars] a dettami contrastanti colla loro esatta sensazione della realtagrave

Perhegrave questo avviene che quando si presentano al giudice

supremo questioni di particolare import9nza o per la loro vast9 sfelfa

di influenza o per lalto intelresse sociale che vi si connette middotesso nella

maggior parte dei casi egrave tratto fatalmente dalIabito mentale che

si egrave dovuto formre nello ambiente irreale in cui lo costringe la legge istituzionale ad lccoglierre quella soluzione che meno risponde al

doppio fine di una giustizia sostanziale e speditiva

Sento il dovetTe di fornire di questa asserzione la piugrave figorosa dimostrazione e questo fatograve con alcuno fra gli esempi piugrave salienti che

mi sono offerti neila diuturna battaglia che io vado combattendo in

queste aule per la giustizia e per rumanitagrave due cose che non vannQ

mai disgiunte

r __ij _

Breve et efficax per exemplum longum iter per argumentum Nelkconclusioni da me preSe in una decente udienza delle Sezioni

Unite interna di compravendita dissi testualmente che ampc collo aiuto della Statistica si potesse formare un elenco delle cause e dei fomiti dello spirito di Etigiositagrave si dovrebbe assegnare un posto di onore alla massima instaurata in questultimo decennio dalla Cassazione

che vuole distinguere la plOmessa bilaterale di compravendita dalla vendita cosigrave detta pecfetta per riconoscere soltanto a questa _gli effetti del trasferimento di proprietagrave riservando invece a quella una semshyplice azione di danni cltgtstr-ingendo cosigrave il giudice di merito ad una quanto mai difficik e malsicura indagine di volontagrave che nella magshy

gior parte dei casi deve procedere su un filo di fasoio e sottoporre al lambicco i termini del contratto per accertare atbaverso ad una capilshylare discriminazione -se si Ifavvisi nella specie un consenso immeshydiato definitivo e presentaneo ovvero Un consenso immediato all obshybligo di un consenso futurltgt

CosIgrave tradotto il concetto in lingua povera ma limpida il sofisma e la capfiositagrave saltano agli occhi di fronte alla chiara lettera ed allo

middotancor piugrave chiaro spirito della legge per cui senza duopo di pagashy

mento o di tradizione quando si egrave convenuto sulla cosa o sul prezzo ia vendita si perfeziona immediatamente col 8010 consenso ed egrave troppo evidente che questo consenso si ha completo sin dal primo momento

anche quando uno consente di obbligarsi a consentilre Un grammashytico direbbe che si ha qui labgura retorica dellendiadi dacchegrave il conshysenso che obbliga ed agisce egrave sempre uno il primo

E va notato che si riscontra qui una specifica applicazione codi~ bcata dellorientamento giuridico moderno in pieno contrasto colla tradizione romana

E noto come il diritto romano anche nel periodo piugrave evoluto non potegrave mai completamente liberarsi dallo antico principio per cui la tutela del diritto offeso e negato portava esclusivamente al risaIlshycimento del danno Nel diritto classico la contestazione della lite operava la com detta consunzione processuale e novazIgraveone necesshysalia per cui si sostituiva alla antica una obbligazione tutta processhyuak tendente al pagamento di una somma pecuniaria

Fu solo piugrave tardi ma sempre in via indiretta che si potegrave otteshynere la restituzione in prisfinum

Ora invece il principio egrave 1T0vesciato ora al risarcimento del danno s ricorre solo come ultima ratio quandp la esecuzione specifica della

obbligazione sia di impossibile attuazione

-7shy

Ecco perchegrave a me sembra che contro questo prinCIpIo e contro la

chiara lettera dello eacutelIt 1448 urti la massima della Cassazione e che

essa non a proposito invochi il principio del nemo potest cogi ad jacshytum esatto solo in diritto romano quando cioegrave al perfezionamento

della vendita si richiedeva la tradigravetio ossia il fatto del venditore 4 facshy

cia pertanto non lTagionevole ossequio a quella tradizione romana da

cui invece il nostro diritto si egrave completamente distaccato

E tanto piugrave inopportuna mi sembra questa massima in quanto

egrave diventata un vero semenzaio di liti dappoichegrave le difficolta pratiche

a cui dagrave luogo la artificiosa discriminazione di cui ho parlato induce contraenti cui prr-ema sottrarsi alla esenzione specifica della contratta

obbligazione a cercare il pelo reIr-ovo sostenendo la tesi deUa proshy

messa bilaterale nella speranza di riuscire anche nei caSI di peggiore

malafede

E poichegrave ad essa mal SI pIegano i giudici di merito nella magshy

gior parte dei casi Igravenclinanoa ravvisaife nei contratti quel consenso

immediato definitivo e presentaneo preteso dal Supremo Collegio

il quale reagendo alla sua volta e invadendo il campo da cui sarebbe

per legge escluso vede spesso la semplice promessa Iaddove si paleshy

sano chiMi ed indiscutibili i cmiddotaratlerIgrave della cosIgrave detta vendita perfetta

come appunto egrave avvenuto nella causa in cui ho preso le summenzioshynate conclusioni ed in cui le Sezioni Unite hanno pur dovuto ricoshy

noscere inesatta la interpretazione data dalla Sezione Semplice

ponendo cosIgrave una buona volta termine ad una lite cheh ha a-ichiesto

tre sentenze di merito e due di Cassazione mentire non sarebbe nemshy

meno sorta se non fosse stata fomentata dalla massima suddetta

Questo feci allora osservare al Supremo Collegio esortandolo a

riprendere in esame la questione e a ritornalTe alla precedente costante

giurisprudenza ripudiando una arbitraria soprastruttua-a dovuta piugrave

che altro al malvezzo di quelle costruzioni giuridiche non mai abbashy

stanza deplor-ate dallo Jehring a que~ta paJrte come quelle che sershy

vono a tante belle cose meno che alla vera giustizia

Altra fonte di inutile moltiplicazione delle liti e di frequenti conshy

tJ addittorietagrave di giudizii egrave la massima che vengo ad illustrare

In passato la giUTisprudenza fu lungo tempo incerta nel fissare il

concetto giuridico della connessione di causa al che aveva influito il

modo disordinato con cui il codice di rito tratta la materia e la manshy

chevolezza della dottrina in proposito Mancava infatti una esposishy

zIgraveone sIgrave-tematica ed organica dello istituto che ne presentasse la figura

chiara e ben definita con precisione di concetti e con esattezza di linee

f di confini

i

---~

~11

- 8-shy

Ma finalmente io provai il compjacimentodi vedea-e accolta efisshysata dalle Sezioni Unite della Cassazione di Roma colla successiva adesione delle altre Corti regolatrici la massima seguente ab antiquo da me professata ed illustrata in uno studio del 1908 come pienashymente conforme alla legge e rispondente a quel criterio di pratica opshyportunitagrave a cui ho pocanzi accennato (( Vi ha connessione di causa nei sensi ed alli effetti dellart t04 c p c ogni qual volta in due o piugrave cause o per loggetto della domanda o per il titolo o middotfatto da cui dipende debba o possa venire in esame un punto comune di controshyversia tale che la decisione di una possa influire sulla decisione delshylaltra Li effetti stabiliti dallo art 104 sono che le cause connesse debshybono essere portateaIresame di una sola autoritagrave giudiziaria colla ceshy

gola della prevenzione raquo

II che eliminava il pelricolo della contradditorietagrave dei giudicati e portava alla razionale risoluzione della questione malamente detta di gacanzia impropria tanto frequente nei giudizi commerciali nel senso

cioegrave che essa debba essere decisa dallo stesso giudice innanzi a cui pende la causa nella quale il chiamante in rilievo (e non in garanzia) egrave convenuto

Or bene anche questa massima per quanto divenuta costante e pacifica si affrettograve a ripudiare la Cassazione Unica la quale obliteshy

rando le argomentazione che la sufkagavano e non tenendo conto dell3 sua grande utilitagrave pratica si adagiograve con indagine superficiale sulla ineshysatta qualifica di garanzia imJXopria per trascurare lo art J04 e fisshysalIe solo lo sguardo sullart )00 che disse inapplicabile negando cOSl al debitolTe che fu impedito di adempiere alla sua obbligazione per

fatto e colpa di un altro di far decidere dallo stesso giudice della sua inadempienza la sua domanda di rilievo in confronto dei vero fesponshysabile

Si comprende come con ciograve i giudizii si siano moltiplicati allo infishynito specialmente nel periodo post bellico in cui cosl numerosi fmono i contIraUi a catena e cosigrave numerose le controversie determinate da inashydempienza contrattuale

Nel mio primo discorso di quattro anni or sono io non mancai di rilevaife questi inconvenienti invitando la Cassazione a riprendere in nuovo e piugrave meditato esame la questione e rammentando il caso tipico verifigravecatosi appunto pochi mesi prima di un debitore inadempiente per fatto altrui cui non fu consentito di esperire nello stesso giudizio 1azione di lTivalsa e si vide condannato dal primo giudice che non ritenne che un dato fatto certo ed incontrastato costituisse caso di forza rnaggioshy

t

~- shy

-9shy

re mentre tale fu ritenuto nel separato giudizio che il condannato doshy

vette intentare (rimanendovi soccombente) contro chi in definitiva di

quel fatto doveva rispondere Linvito non fu accolto Lo ripeto ora alla distanza d quattro

anni rammentando un caso di ieri ancora piugrave clamoroso in cui si preshy

sentarono alla stessa Sezione della Cassazione e alla stessa udienza due

sentenze perfettamente contradittorie nella interpretazione dello stsso unico fatto che stava a base delle due cause concernenti uno dei soliti

contratti a catena Ancor piugrave calfatteristica ai fini def mio assunto egrave una terza massishy

ma che portograve a sanzionaTe una condizione di cose iniqua suscitando ) allarme ed il panico in tutti quei paesi del Mezzogiorno che piugrave largo

contingente avevano dato alla emigrazione

Si tratta de1la vessata questione sulla efficacia del mandato vershybale per lo acquisto e vendita di immobili che di lIecente perograve si era

Itipresentata ai giudici sotto un nuovo e diverso aspetto e cioegrave con

nuovi elementi che ne alteravano i caratteri sostanziali Hiferendomi per il momento all originario aspetto della questione

sono troppo noti li argomenti pro e contro che fino a ieri si mettevano

innanzi dai sostenitori delle due opposte tesi PelI la affermativa argomenti di ordine ermenentico logico e 5toshy

nco e ClOe

1 - il combinato disposto di numerosi articoli del codice civile

e di quello di Itito da cui si rileva che ogni qual volta la legge richiede per determinati negozi r atto scritto lo dichiara esplicitamente menshytre per il mandato ad alienare immobili richiede soltanto che sia espresso cosa ben diversa come si rileva dal conflonto con la legge

francese 2 - la indipendenza dei due negozi giUJridici (mandato e comprashy

vendita) che un illustre giurista e magistrato il Venzi ha cosIgrave ben messo in evidenza nel suo prezioso manuale di diritto civile

3 - finalmente il confronto con le cOI1rispondenti disposizioni deI codice francese e deI Codice Sardo e il richiamo dei lavori preshyparatori del codice da cui si rileva che fu respinta la proposta di accoshy

gliere la disposizione del codice Albertino prescrivente il mandato scritto per riprodurre invece quella del codice Francese che si limita a richiedere il mandato espresso

Da parte contraa-ia tutta r afgomertazione egrave di pura logica concetshytuale a si riduce ad un doppio sillogismo

laquo Il mandato si compenetra coll ato a cui si riferisce e deve quindi essere retto dalle stesse norme JJ

middot

- 10shy

(( Se ii contratto di compravendita deve essere fatto pec iscritto

per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi dall incontro dei quali il contratto egrave costituito e ciograve tanto se venditore e compratore

v intelaquovengono di persona quanto se vi intervengono a mezzo di un

mandatario che deve pertanto essere latore del consenso scritto dei suo mandante raquo

Dove si vede questo doppio siI1ogismo poggi per intero su una preshymessa che egrave invece seriamente contestata dalla tesi avversa1Igravea quella cioegrave della compenetrazione dei due negozi

Questo fino a ieri lo stato della questione sulla quale la giurishy

sprudenza fu per molto tempo divisa~ finchegrave prevalse r autoritagrave della

Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessitagrave del manshy

dato scritto e 8010 negli ultimi tempi venne ad ammettere in favore del mandante il diritto al risarcimento dei danni in confronto del manshy

datario che si rifiutasse di trasferirgli limmobile cosIgrave acquistato

Devesi perograve avvertire che la poca varietagrave e la minima importanza

dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica o affacciatisi alla astratta

speculazione degli studiosi non aveva dato modo alla dottrina e albi

giurisprudenza di esaminMe la questione con una veduta dinsieme eda tutti i suoi lati ondegrave che alla massima pur d OIdine geneale ricavata soltanto da alcuni casi particolari che si riferivano esclusishy

vamente ai rapporti fra mandante e mandatario era mancato il conshy

trollo della intera realtagrave Ma nel periodo post bellico essa come ho giagrave detto si egrave ripresenshy

tata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per

il grande interesse politico e sociale che involge ed il suo esame ha

posto in luce argomenti ed elementi rimasti IraquoIgravema nellombira a cui

uno se ne egrave aggiunto digrave notevole rilievo e tale da dare alla questione

un diverso carattere giuridico Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei

nostri emi~anti di mandarre i loro sudati risparmi a persona di famishyglia o a parenti colr incarico di acquistare un pezzo di teq-renoo una

casetta queI1a forse su cui prirra ancora di espatriare avevano posto

locchio lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrifizigravei in

terra straniera Gente per lo piugrave incolta se non del tutto analfabeta e a cui le

condizioni di vita e dei luoghi rendevano se non Impossibile certo

assai difficoltograveso rinvio di un mandato regolare

E cosigrave i Notai date queste difficoltagrave non richiedevano mai il manshydato scritto ma supplivano e a mio modo di vedere sufficientemente

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

-4shy

quelleij~ Pubblica Sicurezza se nanche di queste e di quelle ai

sta gi~~endo con 10dev~le s01erzia una accur~ta revisionec~ sara ~Jlan profitto alla gIUstIZIa e alla sua spechtezza e semphfishy

~- bull 1f _

cazlone Ma intanto a chiarificare e a coordinale questa aggrovigliata

nateria dagravenno opera assidua e magistrale le due Sezioni Penali della Cassazione che e in questo e in tutti gli altri campi deUa disciplina penale hanno ricondotta la giuaisprudenza in piena concordia fra di loro e col mio ufficio ad una perfetta unitagrave di indirizzo impartendugrave ai giudici di merito insegnamenti chiari precisi e costanti Cito allorshydine del giorno i due presidenti Silvio Longhi e Giuseppe Bianchi

che accettando ed attuando nella interpretazione legislativa le idee di cui mi sono da lungo tempo assunto lo apostoiato hanno saputo supplit-e alle deficienze della legge e adattarla alle reali e presenziali esigenze della giustizia Meritevoli in proposito di particolare rilievo

igrave nuovi criteri sulla colpa nelle contravvenzioni e sulla relativitagrave e conseguente sanabilitagrave di tutte le nullitagrave relative al periodo istruttorio

bullbull In materia civile molte e svruiate sono le cause dello aumento di

litigiositagrave segnalato in questi ultimi anni alcune perograve di carattece transitorio e che si possono ormai dire cessate

Tiene fra queste il primo posto la forte e continua oscillazione dei valori monetari altro Etra i dolorosi fenomeni del dopo-guerra che colla conseguente instabilitagrave dei prezzi soggetti a sbalzi forti e repenshytini determinava un alea quanto naIgrave pericolosa ma inevitabile per tutti i contratti i cui risultati quasi sempre disastlrosi inducsevano i colpiti a una affannosa Iricea-ca di tutte le vie per cercare di evadere ai loro impegni

Negrave minore influenza ha esercitato la concomitante crisi commetshyciale ed industriale coi numerosissimi dissesti e relativo strascico di interminabili giudizi fallimentari e di esproprii

Ma OTa queste cause per il naturale rimarginamento delle piashyghe di guerra per il rIgraveassetto dei mercati peiT la r~presa economica e particolarmente per la stabilizzlzione della lilla se non sono venute a cessare del tutto sono di molto Igravestrette e le statistiche segnano un grande migliollamento ed una linea accentuata di decrescenza nei falshylimenti e nei dissesti

~

-5shy

Ma un altra causa rimane e questa anzichegrave diminuire aifragrave semshy

pr-e piugrave aggravandosi ove non si corra prontamente ai lriPFi ~

Alludo aIrordinamento attuale dello Istituto della Ca~one ed al modo come funziona ~

Nel mio discltllaquoampo di due anni or sono dissi della neceStiigraveli di una

-radicale riforma del Supremo Collegio per metterlo in condizione di rispondere alla nuova coscienza giuridica ed alle mutate esigenze

lTeali della vita in una parola per metterIa a contatto colla cealtagrave

ptesente

Ed ho segnalato i viziIgrave fondamentali che travagliano il sistema

quello cioegrave della inadattabilitagrave al nuovo istituto deI vecchio ordin~shy

mento e della disciplina organica delle cessate Cassazioni regionali

e quello dei limiti entro i quali la legge impone al giudice supremo di contenere la indagine costringendolo entro una rigida corazza che lo

8tr~nia dal mondo e gli impedisce di seacutentire interamente r affiato della nuova grandegravera

Lesperienza di altri due anni ha sempre piugrave confermato la esatshy

tezza della mia tesi e cioegrave che la Cassazione cosIgrave comegrave ora non puograve

sentiie la vita Per essa il diritto non puograve essere che una astrazione

una concezione metafisica r arcn santa dei principi i tradizionali una

raccolta di formule predisposte entro cui fare rientrare tutte le queshystioni presentate al suo esame

Ed egrave solo con questa incomprensione della vita colla impossibishy

litagrave di avvertire quel crit~io di pratica opportunitagrave che deve pur semshy

pre essere tenuto presente ed avere la sua parte nella risoluzione di

ogni controversia che si spiegano le frequenti aberrazioni dalle conshy

cordi concezioni dei giudici di merito i quali poi alla fine debbono

piegars] a dettami contrastanti colla loro esatta sensazione della realtagrave

Perhegrave questo avviene che quando si presentano al giudice

supremo questioni di particolare import9nza o per la loro vast9 sfelfa

di influenza o per lalto intelresse sociale che vi si connette middotesso nella

maggior parte dei casi egrave tratto fatalmente dalIabito mentale che

si egrave dovuto formre nello ambiente irreale in cui lo costringe la legge istituzionale ad lccoglierre quella soluzione che meno risponde al

doppio fine di una giustizia sostanziale e speditiva

Sento il dovetTe di fornire di questa asserzione la piugrave figorosa dimostrazione e questo fatograve con alcuno fra gli esempi piugrave salienti che

mi sono offerti neila diuturna battaglia che io vado combattendo in

queste aule per la giustizia e per rumanitagrave due cose che non vannQ

mai disgiunte

r __ij _

Breve et efficax per exemplum longum iter per argumentum Nelkconclusioni da me preSe in una decente udienza delle Sezioni

Unite interna di compravendita dissi testualmente che ampc collo aiuto della Statistica si potesse formare un elenco delle cause e dei fomiti dello spirito di Etigiositagrave si dovrebbe assegnare un posto di onore alla massima instaurata in questultimo decennio dalla Cassazione

che vuole distinguere la plOmessa bilaterale di compravendita dalla vendita cosigrave detta pecfetta per riconoscere soltanto a questa _gli effetti del trasferimento di proprietagrave riservando invece a quella una semshyplice azione di danni cltgtstr-ingendo cosigrave il giudice di merito ad una quanto mai difficik e malsicura indagine di volontagrave che nella magshy

gior parte dei casi deve procedere su un filo di fasoio e sottoporre al lambicco i termini del contratto per accertare atbaverso ad una capilshylare discriminazione -se si Ifavvisi nella specie un consenso immeshydiato definitivo e presentaneo ovvero Un consenso immediato all obshybligo di un consenso futurltgt

CosIgrave tradotto il concetto in lingua povera ma limpida il sofisma e la capfiositagrave saltano agli occhi di fronte alla chiara lettera ed allo

middotancor piugrave chiaro spirito della legge per cui senza duopo di pagashy

mento o di tradizione quando si egrave convenuto sulla cosa o sul prezzo ia vendita si perfeziona immediatamente col 8010 consenso ed egrave troppo evidente che questo consenso si ha completo sin dal primo momento

anche quando uno consente di obbligarsi a consentilre Un grammashytico direbbe che si ha qui labgura retorica dellendiadi dacchegrave il conshysenso che obbliga ed agisce egrave sempre uno il primo

E va notato che si riscontra qui una specifica applicazione codi~ bcata dellorientamento giuridico moderno in pieno contrasto colla tradizione romana

E noto come il diritto romano anche nel periodo piugrave evoluto non potegrave mai completamente liberarsi dallo antico principio per cui la tutela del diritto offeso e negato portava esclusivamente al risaIlshycimento del danno Nel diritto classico la contestazione della lite operava la com detta consunzione processuale e novazIgraveone necesshysalia per cui si sostituiva alla antica una obbligazione tutta processhyuak tendente al pagamento di una somma pecuniaria

Fu solo piugrave tardi ma sempre in via indiretta che si potegrave otteshynere la restituzione in prisfinum

Ora invece il principio egrave 1T0vesciato ora al risarcimento del danno s ricorre solo come ultima ratio quandp la esecuzione specifica della

obbligazione sia di impossibile attuazione

-7shy

Ecco perchegrave a me sembra che contro questo prinCIpIo e contro la

chiara lettera dello eacutelIt 1448 urti la massima della Cassazione e che

essa non a proposito invochi il principio del nemo potest cogi ad jacshytum esatto solo in diritto romano quando cioegrave al perfezionamento

della vendita si richiedeva la tradigravetio ossia il fatto del venditore 4 facshy

cia pertanto non lTagionevole ossequio a quella tradizione romana da

cui invece il nostro diritto si egrave completamente distaccato

E tanto piugrave inopportuna mi sembra questa massima in quanto

egrave diventata un vero semenzaio di liti dappoichegrave le difficolta pratiche

a cui dagrave luogo la artificiosa discriminazione di cui ho parlato induce contraenti cui prr-ema sottrarsi alla esenzione specifica della contratta

obbligazione a cercare il pelo reIr-ovo sostenendo la tesi deUa proshy

messa bilaterale nella speranza di riuscire anche nei caSI di peggiore

malafede

E poichegrave ad essa mal SI pIegano i giudici di merito nella magshy

gior parte dei casi Igravenclinanoa ravvisaife nei contratti quel consenso

immediato definitivo e presentaneo preteso dal Supremo Collegio

il quale reagendo alla sua volta e invadendo il campo da cui sarebbe

per legge escluso vede spesso la semplice promessa Iaddove si paleshy

sano chiMi ed indiscutibili i cmiddotaratlerIgrave della cosIgrave detta vendita perfetta

come appunto egrave avvenuto nella causa in cui ho preso le summenzioshynate conclusioni ed in cui le Sezioni Unite hanno pur dovuto ricoshy

noscere inesatta la interpretazione data dalla Sezione Semplice

ponendo cosIgrave una buona volta termine ad una lite cheh ha a-ichiesto

tre sentenze di merito e due di Cassazione mentire non sarebbe nemshy

meno sorta se non fosse stata fomentata dalla massima suddetta

Questo feci allora osservare al Supremo Collegio esortandolo a

riprendere in esame la questione e a ritornalTe alla precedente costante

giurisprudenza ripudiando una arbitraria soprastruttua-a dovuta piugrave

che altro al malvezzo di quelle costruzioni giuridiche non mai abbashy

stanza deplor-ate dallo Jehring a que~ta paJrte come quelle che sershy

vono a tante belle cose meno che alla vera giustizia

Altra fonte di inutile moltiplicazione delle liti e di frequenti conshy

tJ addittorietagrave di giudizii egrave la massima che vengo ad illustrare

In passato la giUTisprudenza fu lungo tempo incerta nel fissare il

concetto giuridico della connessione di causa al che aveva influito il

modo disordinato con cui il codice di rito tratta la materia e la manshy

chevolezza della dottrina in proposito Mancava infatti una esposishy

zIgraveone sIgrave-tematica ed organica dello istituto che ne presentasse la figura

chiara e ben definita con precisione di concetti e con esattezza di linee

f di confini

i

---~

~11

- 8-shy

Ma finalmente io provai il compjacimentodi vedea-e accolta efisshysata dalle Sezioni Unite della Cassazione di Roma colla successiva adesione delle altre Corti regolatrici la massima seguente ab antiquo da me professata ed illustrata in uno studio del 1908 come pienashymente conforme alla legge e rispondente a quel criterio di pratica opshyportunitagrave a cui ho pocanzi accennato (( Vi ha connessione di causa nei sensi ed alli effetti dellart t04 c p c ogni qual volta in due o piugrave cause o per loggetto della domanda o per il titolo o middotfatto da cui dipende debba o possa venire in esame un punto comune di controshyversia tale che la decisione di una possa influire sulla decisione delshylaltra Li effetti stabiliti dallo art 104 sono che le cause connesse debshybono essere portateaIresame di una sola autoritagrave giudiziaria colla ceshy

gola della prevenzione raquo

II che eliminava il pelricolo della contradditorietagrave dei giudicati e portava alla razionale risoluzione della questione malamente detta di gacanzia impropria tanto frequente nei giudizi commerciali nel senso

cioegrave che essa debba essere decisa dallo stesso giudice innanzi a cui pende la causa nella quale il chiamante in rilievo (e non in garanzia) egrave convenuto

Or bene anche questa massima per quanto divenuta costante e pacifica si affrettograve a ripudiare la Cassazione Unica la quale obliteshy

rando le argomentazione che la sufkagavano e non tenendo conto dell3 sua grande utilitagrave pratica si adagiograve con indagine superficiale sulla ineshysatta qualifica di garanzia imJXopria per trascurare lo art J04 e fisshysalIe solo lo sguardo sullart )00 che disse inapplicabile negando cOSl al debitolTe che fu impedito di adempiere alla sua obbligazione per

fatto e colpa di un altro di far decidere dallo stesso giudice della sua inadempienza la sua domanda di rilievo in confronto dei vero fesponshysabile

Si comprende come con ciograve i giudizii si siano moltiplicati allo infishynito specialmente nel periodo post bellico in cui cosl numerosi fmono i contIraUi a catena e cosigrave numerose le controversie determinate da inashydempienza contrattuale

Nel mio primo discorso di quattro anni or sono io non mancai di rilevaife questi inconvenienti invitando la Cassazione a riprendere in nuovo e piugrave meditato esame la questione e rammentando il caso tipico verifigravecatosi appunto pochi mesi prima di un debitore inadempiente per fatto altrui cui non fu consentito di esperire nello stesso giudizio 1azione di lTivalsa e si vide condannato dal primo giudice che non ritenne che un dato fatto certo ed incontrastato costituisse caso di forza rnaggioshy

t

~- shy

-9shy

re mentre tale fu ritenuto nel separato giudizio che il condannato doshy

vette intentare (rimanendovi soccombente) contro chi in definitiva di

quel fatto doveva rispondere Linvito non fu accolto Lo ripeto ora alla distanza d quattro

anni rammentando un caso di ieri ancora piugrave clamoroso in cui si preshy

sentarono alla stessa Sezione della Cassazione e alla stessa udienza due

sentenze perfettamente contradittorie nella interpretazione dello stsso unico fatto che stava a base delle due cause concernenti uno dei soliti

contratti a catena Ancor piugrave calfatteristica ai fini def mio assunto egrave una terza massishy

ma che portograve a sanzionaTe una condizione di cose iniqua suscitando ) allarme ed il panico in tutti quei paesi del Mezzogiorno che piugrave largo

contingente avevano dato alla emigrazione

Si tratta de1la vessata questione sulla efficacia del mandato vershybale per lo acquisto e vendita di immobili che di lIecente perograve si era

Itipresentata ai giudici sotto un nuovo e diverso aspetto e cioegrave con

nuovi elementi che ne alteravano i caratteri sostanziali Hiferendomi per il momento all originario aspetto della questione

sono troppo noti li argomenti pro e contro che fino a ieri si mettevano

innanzi dai sostenitori delle due opposte tesi PelI la affermativa argomenti di ordine ermenentico logico e 5toshy

nco e ClOe

1 - il combinato disposto di numerosi articoli del codice civile

e di quello di Itito da cui si rileva che ogni qual volta la legge richiede per determinati negozi r atto scritto lo dichiara esplicitamente menshytre per il mandato ad alienare immobili richiede soltanto che sia espresso cosa ben diversa come si rileva dal conflonto con la legge

francese 2 - la indipendenza dei due negozi giUJridici (mandato e comprashy

vendita) che un illustre giurista e magistrato il Venzi ha cosIgrave ben messo in evidenza nel suo prezioso manuale di diritto civile

3 - finalmente il confronto con le cOI1rispondenti disposizioni deI codice francese e deI Codice Sardo e il richiamo dei lavori preshyparatori del codice da cui si rileva che fu respinta la proposta di accoshy

gliere la disposizione del codice Albertino prescrivente il mandato scritto per riprodurre invece quella del codice Francese che si limita a richiedere il mandato espresso

Da parte contraa-ia tutta r afgomertazione egrave di pura logica concetshytuale a si riduce ad un doppio sillogismo

laquo Il mandato si compenetra coll ato a cui si riferisce e deve quindi essere retto dalle stesse norme JJ

middot

- 10shy

(( Se ii contratto di compravendita deve essere fatto pec iscritto

per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi dall incontro dei quali il contratto egrave costituito e ciograve tanto se venditore e compratore

v intelaquovengono di persona quanto se vi intervengono a mezzo di un

mandatario che deve pertanto essere latore del consenso scritto dei suo mandante raquo

Dove si vede questo doppio siI1ogismo poggi per intero su una preshymessa che egrave invece seriamente contestata dalla tesi avversa1Igravea quella cioegrave della compenetrazione dei due negozi

Questo fino a ieri lo stato della questione sulla quale la giurishy

sprudenza fu per molto tempo divisa~ finchegrave prevalse r autoritagrave della

Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessitagrave del manshy

dato scritto e 8010 negli ultimi tempi venne ad ammettere in favore del mandante il diritto al risarcimento dei danni in confronto del manshy

datario che si rifiutasse di trasferirgli limmobile cosIgrave acquistato

Devesi perograve avvertire che la poca varietagrave e la minima importanza

dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica o affacciatisi alla astratta

speculazione degli studiosi non aveva dato modo alla dottrina e albi

giurisprudenza di esaminMe la questione con una veduta dinsieme eda tutti i suoi lati ondegrave che alla massima pur d OIdine geneale ricavata soltanto da alcuni casi particolari che si riferivano esclusishy

vamente ai rapporti fra mandante e mandatario era mancato il conshy

trollo della intera realtagrave Ma nel periodo post bellico essa come ho giagrave detto si egrave ripresenshy

tata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per

il grande interesse politico e sociale che involge ed il suo esame ha

posto in luce argomenti ed elementi rimasti IraquoIgravema nellombira a cui

uno se ne egrave aggiunto digrave notevole rilievo e tale da dare alla questione

un diverso carattere giuridico Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei

nostri emi~anti di mandarre i loro sudati risparmi a persona di famishyglia o a parenti colr incarico di acquistare un pezzo di teq-renoo una

casetta queI1a forse su cui prirra ancora di espatriare avevano posto

locchio lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrifizigravei in

terra straniera Gente per lo piugrave incolta se non del tutto analfabeta e a cui le

condizioni di vita e dei luoghi rendevano se non Impossibile certo

assai difficoltograveso rinvio di un mandato regolare

E cosigrave i Notai date queste difficoltagrave non richiedevano mai il manshydato scritto ma supplivano e a mio modo di vedere sufficientemente

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

-5shy

Ma un altra causa rimane e questa anzichegrave diminuire aifragrave semshy

pr-e piugrave aggravandosi ove non si corra prontamente ai lriPFi ~

Alludo aIrordinamento attuale dello Istituto della Ca~one ed al modo come funziona ~

Nel mio discltllaquoampo di due anni or sono dissi della neceStiigraveli di una

-radicale riforma del Supremo Collegio per metterlo in condizione di rispondere alla nuova coscienza giuridica ed alle mutate esigenze

lTeali della vita in una parola per metterIa a contatto colla cealtagrave

ptesente

Ed ho segnalato i viziIgrave fondamentali che travagliano il sistema

quello cioegrave della inadattabilitagrave al nuovo istituto deI vecchio ordin~shy

mento e della disciplina organica delle cessate Cassazioni regionali

e quello dei limiti entro i quali la legge impone al giudice supremo di contenere la indagine costringendolo entro una rigida corazza che lo

8tr~nia dal mondo e gli impedisce di seacutentire interamente r affiato della nuova grandegravera

Lesperienza di altri due anni ha sempre piugrave confermato la esatshy

tezza della mia tesi e cioegrave che la Cassazione cosIgrave comegrave ora non puograve

sentiie la vita Per essa il diritto non puograve essere che una astrazione

una concezione metafisica r arcn santa dei principi i tradizionali una

raccolta di formule predisposte entro cui fare rientrare tutte le queshystioni presentate al suo esame

Ed egrave solo con questa incomprensione della vita colla impossibishy

litagrave di avvertire quel crit~io di pratica opportunitagrave che deve pur semshy

pre essere tenuto presente ed avere la sua parte nella risoluzione di

ogni controversia che si spiegano le frequenti aberrazioni dalle conshy

cordi concezioni dei giudici di merito i quali poi alla fine debbono

piegars] a dettami contrastanti colla loro esatta sensazione della realtagrave

Perhegrave questo avviene che quando si presentano al giudice

supremo questioni di particolare import9nza o per la loro vast9 sfelfa

di influenza o per lalto intelresse sociale che vi si connette middotesso nella

maggior parte dei casi egrave tratto fatalmente dalIabito mentale che

si egrave dovuto formre nello ambiente irreale in cui lo costringe la legge istituzionale ad lccoglierre quella soluzione che meno risponde al

doppio fine di una giustizia sostanziale e speditiva

Sento il dovetTe di fornire di questa asserzione la piugrave figorosa dimostrazione e questo fatograve con alcuno fra gli esempi piugrave salienti che

mi sono offerti neila diuturna battaglia che io vado combattendo in

queste aule per la giustizia e per rumanitagrave due cose che non vannQ

mai disgiunte

r __ij _

Breve et efficax per exemplum longum iter per argumentum Nelkconclusioni da me preSe in una decente udienza delle Sezioni

Unite interna di compravendita dissi testualmente che ampc collo aiuto della Statistica si potesse formare un elenco delle cause e dei fomiti dello spirito di Etigiositagrave si dovrebbe assegnare un posto di onore alla massima instaurata in questultimo decennio dalla Cassazione

che vuole distinguere la plOmessa bilaterale di compravendita dalla vendita cosigrave detta pecfetta per riconoscere soltanto a questa _gli effetti del trasferimento di proprietagrave riservando invece a quella una semshyplice azione di danni cltgtstr-ingendo cosigrave il giudice di merito ad una quanto mai difficik e malsicura indagine di volontagrave che nella magshy

gior parte dei casi deve procedere su un filo di fasoio e sottoporre al lambicco i termini del contratto per accertare atbaverso ad una capilshylare discriminazione -se si Ifavvisi nella specie un consenso immeshydiato definitivo e presentaneo ovvero Un consenso immediato all obshybligo di un consenso futurltgt

CosIgrave tradotto il concetto in lingua povera ma limpida il sofisma e la capfiositagrave saltano agli occhi di fronte alla chiara lettera ed allo

middotancor piugrave chiaro spirito della legge per cui senza duopo di pagashy

mento o di tradizione quando si egrave convenuto sulla cosa o sul prezzo ia vendita si perfeziona immediatamente col 8010 consenso ed egrave troppo evidente che questo consenso si ha completo sin dal primo momento

anche quando uno consente di obbligarsi a consentilre Un grammashytico direbbe che si ha qui labgura retorica dellendiadi dacchegrave il conshysenso che obbliga ed agisce egrave sempre uno il primo

E va notato che si riscontra qui una specifica applicazione codi~ bcata dellorientamento giuridico moderno in pieno contrasto colla tradizione romana

E noto come il diritto romano anche nel periodo piugrave evoluto non potegrave mai completamente liberarsi dallo antico principio per cui la tutela del diritto offeso e negato portava esclusivamente al risaIlshycimento del danno Nel diritto classico la contestazione della lite operava la com detta consunzione processuale e novazIgraveone necesshysalia per cui si sostituiva alla antica una obbligazione tutta processhyuak tendente al pagamento di una somma pecuniaria

Fu solo piugrave tardi ma sempre in via indiretta che si potegrave otteshynere la restituzione in prisfinum

Ora invece il principio egrave 1T0vesciato ora al risarcimento del danno s ricorre solo come ultima ratio quandp la esecuzione specifica della

obbligazione sia di impossibile attuazione

-7shy

Ecco perchegrave a me sembra che contro questo prinCIpIo e contro la

chiara lettera dello eacutelIt 1448 urti la massima della Cassazione e che

essa non a proposito invochi il principio del nemo potest cogi ad jacshytum esatto solo in diritto romano quando cioegrave al perfezionamento

della vendita si richiedeva la tradigravetio ossia il fatto del venditore 4 facshy

cia pertanto non lTagionevole ossequio a quella tradizione romana da

cui invece il nostro diritto si egrave completamente distaccato

E tanto piugrave inopportuna mi sembra questa massima in quanto

egrave diventata un vero semenzaio di liti dappoichegrave le difficolta pratiche

a cui dagrave luogo la artificiosa discriminazione di cui ho parlato induce contraenti cui prr-ema sottrarsi alla esenzione specifica della contratta

obbligazione a cercare il pelo reIr-ovo sostenendo la tesi deUa proshy

messa bilaterale nella speranza di riuscire anche nei caSI di peggiore

malafede

E poichegrave ad essa mal SI pIegano i giudici di merito nella magshy

gior parte dei casi Igravenclinanoa ravvisaife nei contratti quel consenso

immediato definitivo e presentaneo preteso dal Supremo Collegio

il quale reagendo alla sua volta e invadendo il campo da cui sarebbe

per legge escluso vede spesso la semplice promessa Iaddove si paleshy

sano chiMi ed indiscutibili i cmiddotaratlerIgrave della cosIgrave detta vendita perfetta

come appunto egrave avvenuto nella causa in cui ho preso le summenzioshynate conclusioni ed in cui le Sezioni Unite hanno pur dovuto ricoshy

noscere inesatta la interpretazione data dalla Sezione Semplice

ponendo cosIgrave una buona volta termine ad una lite cheh ha a-ichiesto

tre sentenze di merito e due di Cassazione mentire non sarebbe nemshy

meno sorta se non fosse stata fomentata dalla massima suddetta

Questo feci allora osservare al Supremo Collegio esortandolo a

riprendere in esame la questione e a ritornalTe alla precedente costante

giurisprudenza ripudiando una arbitraria soprastruttua-a dovuta piugrave

che altro al malvezzo di quelle costruzioni giuridiche non mai abbashy

stanza deplor-ate dallo Jehring a que~ta paJrte come quelle che sershy

vono a tante belle cose meno che alla vera giustizia

Altra fonte di inutile moltiplicazione delle liti e di frequenti conshy

tJ addittorietagrave di giudizii egrave la massima che vengo ad illustrare

In passato la giUTisprudenza fu lungo tempo incerta nel fissare il

concetto giuridico della connessione di causa al che aveva influito il

modo disordinato con cui il codice di rito tratta la materia e la manshy

chevolezza della dottrina in proposito Mancava infatti una esposishy

zIgraveone sIgrave-tematica ed organica dello istituto che ne presentasse la figura

chiara e ben definita con precisione di concetti e con esattezza di linee

f di confini

i

---~

~11

- 8-shy

Ma finalmente io provai il compjacimentodi vedea-e accolta efisshysata dalle Sezioni Unite della Cassazione di Roma colla successiva adesione delle altre Corti regolatrici la massima seguente ab antiquo da me professata ed illustrata in uno studio del 1908 come pienashymente conforme alla legge e rispondente a quel criterio di pratica opshyportunitagrave a cui ho pocanzi accennato (( Vi ha connessione di causa nei sensi ed alli effetti dellart t04 c p c ogni qual volta in due o piugrave cause o per loggetto della domanda o per il titolo o middotfatto da cui dipende debba o possa venire in esame un punto comune di controshyversia tale che la decisione di una possa influire sulla decisione delshylaltra Li effetti stabiliti dallo art 104 sono che le cause connesse debshybono essere portateaIresame di una sola autoritagrave giudiziaria colla ceshy

gola della prevenzione raquo

II che eliminava il pelricolo della contradditorietagrave dei giudicati e portava alla razionale risoluzione della questione malamente detta di gacanzia impropria tanto frequente nei giudizi commerciali nel senso

cioegrave che essa debba essere decisa dallo stesso giudice innanzi a cui pende la causa nella quale il chiamante in rilievo (e non in garanzia) egrave convenuto

Or bene anche questa massima per quanto divenuta costante e pacifica si affrettograve a ripudiare la Cassazione Unica la quale obliteshy

rando le argomentazione che la sufkagavano e non tenendo conto dell3 sua grande utilitagrave pratica si adagiograve con indagine superficiale sulla ineshysatta qualifica di garanzia imJXopria per trascurare lo art J04 e fisshysalIe solo lo sguardo sullart )00 che disse inapplicabile negando cOSl al debitolTe che fu impedito di adempiere alla sua obbligazione per

fatto e colpa di un altro di far decidere dallo stesso giudice della sua inadempienza la sua domanda di rilievo in confronto dei vero fesponshysabile

Si comprende come con ciograve i giudizii si siano moltiplicati allo infishynito specialmente nel periodo post bellico in cui cosl numerosi fmono i contIraUi a catena e cosigrave numerose le controversie determinate da inashydempienza contrattuale

Nel mio primo discorso di quattro anni or sono io non mancai di rilevaife questi inconvenienti invitando la Cassazione a riprendere in nuovo e piugrave meditato esame la questione e rammentando il caso tipico verifigravecatosi appunto pochi mesi prima di un debitore inadempiente per fatto altrui cui non fu consentito di esperire nello stesso giudizio 1azione di lTivalsa e si vide condannato dal primo giudice che non ritenne che un dato fatto certo ed incontrastato costituisse caso di forza rnaggioshy

t

~- shy

-9shy

re mentre tale fu ritenuto nel separato giudizio che il condannato doshy

vette intentare (rimanendovi soccombente) contro chi in definitiva di

quel fatto doveva rispondere Linvito non fu accolto Lo ripeto ora alla distanza d quattro

anni rammentando un caso di ieri ancora piugrave clamoroso in cui si preshy

sentarono alla stessa Sezione della Cassazione e alla stessa udienza due

sentenze perfettamente contradittorie nella interpretazione dello stsso unico fatto che stava a base delle due cause concernenti uno dei soliti

contratti a catena Ancor piugrave calfatteristica ai fini def mio assunto egrave una terza massishy

ma che portograve a sanzionaTe una condizione di cose iniqua suscitando ) allarme ed il panico in tutti quei paesi del Mezzogiorno che piugrave largo

contingente avevano dato alla emigrazione

Si tratta de1la vessata questione sulla efficacia del mandato vershybale per lo acquisto e vendita di immobili che di lIecente perograve si era

Itipresentata ai giudici sotto un nuovo e diverso aspetto e cioegrave con

nuovi elementi che ne alteravano i caratteri sostanziali Hiferendomi per il momento all originario aspetto della questione

sono troppo noti li argomenti pro e contro che fino a ieri si mettevano

innanzi dai sostenitori delle due opposte tesi PelI la affermativa argomenti di ordine ermenentico logico e 5toshy

nco e ClOe

1 - il combinato disposto di numerosi articoli del codice civile

e di quello di Itito da cui si rileva che ogni qual volta la legge richiede per determinati negozi r atto scritto lo dichiara esplicitamente menshytre per il mandato ad alienare immobili richiede soltanto che sia espresso cosa ben diversa come si rileva dal conflonto con la legge

francese 2 - la indipendenza dei due negozi giUJridici (mandato e comprashy

vendita) che un illustre giurista e magistrato il Venzi ha cosIgrave ben messo in evidenza nel suo prezioso manuale di diritto civile

3 - finalmente il confronto con le cOI1rispondenti disposizioni deI codice francese e deI Codice Sardo e il richiamo dei lavori preshyparatori del codice da cui si rileva che fu respinta la proposta di accoshy

gliere la disposizione del codice Albertino prescrivente il mandato scritto per riprodurre invece quella del codice Francese che si limita a richiedere il mandato espresso

Da parte contraa-ia tutta r afgomertazione egrave di pura logica concetshytuale a si riduce ad un doppio sillogismo

laquo Il mandato si compenetra coll ato a cui si riferisce e deve quindi essere retto dalle stesse norme JJ

middot

- 10shy

(( Se ii contratto di compravendita deve essere fatto pec iscritto

per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi dall incontro dei quali il contratto egrave costituito e ciograve tanto se venditore e compratore

v intelaquovengono di persona quanto se vi intervengono a mezzo di un

mandatario che deve pertanto essere latore del consenso scritto dei suo mandante raquo

Dove si vede questo doppio siI1ogismo poggi per intero su una preshymessa che egrave invece seriamente contestata dalla tesi avversa1Igravea quella cioegrave della compenetrazione dei due negozi

Questo fino a ieri lo stato della questione sulla quale la giurishy

sprudenza fu per molto tempo divisa~ finchegrave prevalse r autoritagrave della

Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessitagrave del manshy

dato scritto e 8010 negli ultimi tempi venne ad ammettere in favore del mandante il diritto al risarcimento dei danni in confronto del manshy

datario che si rifiutasse di trasferirgli limmobile cosIgrave acquistato

Devesi perograve avvertire che la poca varietagrave e la minima importanza

dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica o affacciatisi alla astratta

speculazione degli studiosi non aveva dato modo alla dottrina e albi

giurisprudenza di esaminMe la questione con una veduta dinsieme eda tutti i suoi lati ondegrave che alla massima pur d OIdine geneale ricavata soltanto da alcuni casi particolari che si riferivano esclusishy

vamente ai rapporti fra mandante e mandatario era mancato il conshy

trollo della intera realtagrave Ma nel periodo post bellico essa come ho giagrave detto si egrave ripresenshy

tata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per

il grande interesse politico e sociale che involge ed il suo esame ha

posto in luce argomenti ed elementi rimasti IraquoIgravema nellombira a cui

uno se ne egrave aggiunto digrave notevole rilievo e tale da dare alla questione

un diverso carattere giuridico Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei

nostri emi~anti di mandarre i loro sudati risparmi a persona di famishyglia o a parenti colr incarico di acquistare un pezzo di teq-renoo una

casetta queI1a forse su cui prirra ancora di espatriare avevano posto

locchio lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrifizigravei in

terra straniera Gente per lo piugrave incolta se non del tutto analfabeta e a cui le

condizioni di vita e dei luoghi rendevano se non Impossibile certo

assai difficoltograveso rinvio di un mandato regolare

E cosigrave i Notai date queste difficoltagrave non richiedevano mai il manshydato scritto ma supplivano e a mio modo di vedere sufficientemente

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

r __ij _

Breve et efficax per exemplum longum iter per argumentum Nelkconclusioni da me preSe in una decente udienza delle Sezioni

Unite interna di compravendita dissi testualmente che ampc collo aiuto della Statistica si potesse formare un elenco delle cause e dei fomiti dello spirito di Etigiositagrave si dovrebbe assegnare un posto di onore alla massima instaurata in questultimo decennio dalla Cassazione

che vuole distinguere la plOmessa bilaterale di compravendita dalla vendita cosigrave detta pecfetta per riconoscere soltanto a questa _gli effetti del trasferimento di proprietagrave riservando invece a quella una semshyplice azione di danni cltgtstr-ingendo cosigrave il giudice di merito ad una quanto mai difficik e malsicura indagine di volontagrave che nella magshy

gior parte dei casi deve procedere su un filo di fasoio e sottoporre al lambicco i termini del contratto per accertare atbaverso ad una capilshylare discriminazione -se si Ifavvisi nella specie un consenso immeshydiato definitivo e presentaneo ovvero Un consenso immediato all obshybligo di un consenso futurltgt

CosIgrave tradotto il concetto in lingua povera ma limpida il sofisma e la capfiositagrave saltano agli occhi di fronte alla chiara lettera ed allo

middotancor piugrave chiaro spirito della legge per cui senza duopo di pagashy

mento o di tradizione quando si egrave convenuto sulla cosa o sul prezzo ia vendita si perfeziona immediatamente col 8010 consenso ed egrave troppo evidente che questo consenso si ha completo sin dal primo momento

anche quando uno consente di obbligarsi a consentilre Un grammashytico direbbe che si ha qui labgura retorica dellendiadi dacchegrave il conshysenso che obbliga ed agisce egrave sempre uno il primo

E va notato che si riscontra qui una specifica applicazione codi~ bcata dellorientamento giuridico moderno in pieno contrasto colla tradizione romana

E noto come il diritto romano anche nel periodo piugrave evoluto non potegrave mai completamente liberarsi dallo antico principio per cui la tutela del diritto offeso e negato portava esclusivamente al risaIlshycimento del danno Nel diritto classico la contestazione della lite operava la com detta consunzione processuale e novazIgraveone necesshysalia per cui si sostituiva alla antica una obbligazione tutta processhyuak tendente al pagamento di una somma pecuniaria

Fu solo piugrave tardi ma sempre in via indiretta che si potegrave otteshynere la restituzione in prisfinum

Ora invece il principio egrave 1T0vesciato ora al risarcimento del danno s ricorre solo come ultima ratio quandp la esecuzione specifica della

obbligazione sia di impossibile attuazione

-7shy

Ecco perchegrave a me sembra che contro questo prinCIpIo e contro la

chiara lettera dello eacutelIt 1448 urti la massima della Cassazione e che

essa non a proposito invochi il principio del nemo potest cogi ad jacshytum esatto solo in diritto romano quando cioegrave al perfezionamento

della vendita si richiedeva la tradigravetio ossia il fatto del venditore 4 facshy

cia pertanto non lTagionevole ossequio a quella tradizione romana da

cui invece il nostro diritto si egrave completamente distaccato

E tanto piugrave inopportuna mi sembra questa massima in quanto

egrave diventata un vero semenzaio di liti dappoichegrave le difficolta pratiche

a cui dagrave luogo la artificiosa discriminazione di cui ho parlato induce contraenti cui prr-ema sottrarsi alla esenzione specifica della contratta

obbligazione a cercare il pelo reIr-ovo sostenendo la tesi deUa proshy

messa bilaterale nella speranza di riuscire anche nei caSI di peggiore

malafede

E poichegrave ad essa mal SI pIegano i giudici di merito nella magshy

gior parte dei casi Igravenclinanoa ravvisaife nei contratti quel consenso

immediato definitivo e presentaneo preteso dal Supremo Collegio

il quale reagendo alla sua volta e invadendo il campo da cui sarebbe

per legge escluso vede spesso la semplice promessa Iaddove si paleshy

sano chiMi ed indiscutibili i cmiddotaratlerIgrave della cosIgrave detta vendita perfetta

come appunto egrave avvenuto nella causa in cui ho preso le summenzioshynate conclusioni ed in cui le Sezioni Unite hanno pur dovuto ricoshy

noscere inesatta la interpretazione data dalla Sezione Semplice

ponendo cosIgrave una buona volta termine ad una lite cheh ha a-ichiesto

tre sentenze di merito e due di Cassazione mentire non sarebbe nemshy

meno sorta se non fosse stata fomentata dalla massima suddetta

Questo feci allora osservare al Supremo Collegio esortandolo a

riprendere in esame la questione e a ritornalTe alla precedente costante

giurisprudenza ripudiando una arbitraria soprastruttua-a dovuta piugrave

che altro al malvezzo di quelle costruzioni giuridiche non mai abbashy

stanza deplor-ate dallo Jehring a que~ta paJrte come quelle che sershy

vono a tante belle cose meno che alla vera giustizia

Altra fonte di inutile moltiplicazione delle liti e di frequenti conshy

tJ addittorietagrave di giudizii egrave la massima che vengo ad illustrare

In passato la giUTisprudenza fu lungo tempo incerta nel fissare il

concetto giuridico della connessione di causa al che aveva influito il

modo disordinato con cui il codice di rito tratta la materia e la manshy

chevolezza della dottrina in proposito Mancava infatti una esposishy

zIgraveone sIgrave-tematica ed organica dello istituto che ne presentasse la figura

chiara e ben definita con precisione di concetti e con esattezza di linee

f di confini

i

---~

~11

- 8-shy

Ma finalmente io provai il compjacimentodi vedea-e accolta efisshysata dalle Sezioni Unite della Cassazione di Roma colla successiva adesione delle altre Corti regolatrici la massima seguente ab antiquo da me professata ed illustrata in uno studio del 1908 come pienashymente conforme alla legge e rispondente a quel criterio di pratica opshyportunitagrave a cui ho pocanzi accennato (( Vi ha connessione di causa nei sensi ed alli effetti dellart t04 c p c ogni qual volta in due o piugrave cause o per loggetto della domanda o per il titolo o middotfatto da cui dipende debba o possa venire in esame un punto comune di controshyversia tale che la decisione di una possa influire sulla decisione delshylaltra Li effetti stabiliti dallo art 104 sono che le cause connesse debshybono essere portateaIresame di una sola autoritagrave giudiziaria colla ceshy

gola della prevenzione raquo

II che eliminava il pelricolo della contradditorietagrave dei giudicati e portava alla razionale risoluzione della questione malamente detta di gacanzia impropria tanto frequente nei giudizi commerciali nel senso

cioegrave che essa debba essere decisa dallo stesso giudice innanzi a cui pende la causa nella quale il chiamante in rilievo (e non in garanzia) egrave convenuto

Or bene anche questa massima per quanto divenuta costante e pacifica si affrettograve a ripudiare la Cassazione Unica la quale obliteshy

rando le argomentazione che la sufkagavano e non tenendo conto dell3 sua grande utilitagrave pratica si adagiograve con indagine superficiale sulla ineshysatta qualifica di garanzia imJXopria per trascurare lo art J04 e fisshysalIe solo lo sguardo sullart )00 che disse inapplicabile negando cOSl al debitolTe che fu impedito di adempiere alla sua obbligazione per

fatto e colpa di un altro di far decidere dallo stesso giudice della sua inadempienza la sua domanda di rilievo in confronto dei vero fesponshysabile

Si comprende come con ciograve i giudizii si siano moltiplicati allo infishynito specialmente nel periodo post bellico in cui cosl numerosi fmono i contIraUi a catena e cosigrave numerose le controversie determinate da inashydempienza contrattuale

Nel mio primo discorso di quattro anni or sono io non mancai di rilevaife questi inconvenienti invitando la Cassazione a riprendere in nuovo e piugrave meditato esame la questione e rammentando il caso tipico verifigravecatosi appunto pochi mesi prima di un debitore inadempiente per fatto altrui cui non fu consentito di esperire nello stesso giudizio 1azione di lTivalsa e si vide condannato dal primo giudice che non ritenne che un dato fatto certo ed incontrastato costituisse caso di forza rnaggioshy

t

~- shy

-9shy

re mentre tale fu ritenuto nel separato giudizio che il condannato doshy

vette intentare (rimanendovi soccombente) contro chi in definitiva di

quel fatto doveva rispondere Linvito non fu accolto Lo ripeto ora alla distanza d quattro

anni rammentando un caso di ieri ancora piugrave clamoroso in cui si preshy

sentarono alla stessa Sezione della Cassazione e alla stessa udienza due

sentenze perfettamente contradittorie nella interpretazione dello stsso unico fatto che stava a base delle due cause concernenti uno dei soliti

contratti a catena Ancor piugrave calfatteristica ai fini def mio assunto egrave una terza massishy

ma che portograve a sanzionaTe una condizione di cose iniqua suscitando ) allarme ed il panico in tutti quei paesi del Mezzogiorno che piugrave largo

contingente avevano dato alla emigrazione

Si tratta de1la vessata questione sulla efficacia del mandato vershybale per lo acquisto e vendita di immobili che di lIecente perograve si era

Itipresentata ai giudici sotto un nuovo e diverso aspetto e cioegrave con

nuovi elementi che ne alteravano i caratteri sostanziali Hiferendomi per il momento all originario aspetto della questione

sono troppo noti li argomenti pro e contro che fino a ieri si mettevano

innanzi dai sostenitori delle due opposte tesi PelI la affermativa argomenti di ordine ermenentico logico e 5toshy

nco e ClOe

1 - il combinato disposto di numerosi articoli del codice civile

e di quello di Itito da cui si rileva che ogni qual volta la legge richiede per determinati negozi r atto scritto lo dichiara esplicitamente menshytre per il mandato ad alienare immobili richiede soltanto che sia espresso cosa ben diversa come si rileva dal conflonto con la legge

francese 2 - la indipendenza dei due negozi giUJridici (mandato e comprashy

vendita) che un illustre giurista e magistrato il Venzi ha cosIgrave ben messo in evidenza nel suo prezioso manuale di diritto civile

3 - finalmente il confronto con le cOI1rispondenti disposizioni deI codice francese e deI Codice Sardo e il richiamo dei lavori preshyparatori del codice da cui si rileva che fu respinta la proposta di accoshy

gliere la disposizione del codice Albertino prescrivente il mandato scritto per riprodurre invece quella del codice Francese che si limita a richiedere il mandato espresso

Da parte contraa-ia tutta r afgomertazione egrave di pura logica concetshytuale a si riduce ad un doppio sillogismo

laquo Il mandato si compenetra coll ato a cui si riferisce e deve quindi essere retto dalle stesse norme JJ

middot

- 10shy

(( Se ii contratto di compravendita deve essere fatto pec iscritto

per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi dall incontro dei quali il contratto egrave costituito e ciograve tanto se venditore e compratore

v intelaquovengono di persona quanto se vi intervengono a mezzo di un

mandatario che deve pertanto essere latore del consenso scritto dei suo mandante raquo

Dove si vede questo doppio siI1ogismo poggi per intero su una preshymessa che egrave invece seriamente contestata dalla tesi avversa1Igravea quella cioegrave della compenetrazione dei due negozi

Questo fino a ieri lo stato della questione sulla quale la giurishy

sprudenza fu per molto tempo divisa~ finchegrave prevalse r autoritagrave della

Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessitagrave del manshy

dato scritto e 8010 negli ultimi tempi venne ad ammettere in favore del mandante il diritto al risarcimento dei danni in confronto del manshy

datario che si rifiutasse di trasferirgli limmobile cosIgrave acquistato

Devesi perograve avvertire che la poca varietagrave e la minima importanza

dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica o affacciatisi alla astratta

speculazione degli studiosi non aveva dato modo alla dottrina e albi

giurisprudenza di esaminMe la questione con una veduta dinsieme eda tutti i suoi lati ondegrave che alla massima pur d OIdine geneale ricavata soltanto da alcuni casi particolari che si riferivano esclusishy

vamente ai rapporti fra mandante e mandatario era mancato il conshy

trollo della intera realtagrave Ma nel periodo post bellico essa come ho giagrave detto si egrave ripresenshy

tata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per

il grande interesse politico e sociale che involge ed il suo esame ha

posto in luce argomenti ed elementi rimasti IraquoIgravema nellombira a cui

uno se ne egrave aggiunto digrave notevole rilievo e tale da dare alla questione

un diverso carattere giuridico Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei

nostri emi~anti di mandarre i loro sudati risparmi a persona di famishyglia o a parenti colr incarico di acquistare un pezzo di teq-renoo una

casetta queI1a forse su cui prirra ancora di espatriare avevano posto

locchio lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrifizigravei in

terra straniera Gente per lo piugrave incolta se non del tutto analfabeta e a cui le

condizioni di vita e dei luoghi rendevano se non Impossibile certo

assai difficoltograveso rinvio di un mandato regolare

E cosigrave i Notai date queste difficoltagrave non richiedevano mai il manshydato scritto ma supplivano e a mio modo di vedere sufficientemente

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

-7shy

Ecco perchegrave a me sembra che contro questo prinCIpIo e contro la

chiara lettera dello eacutelIt 1448 urti la massima della Cassazione e che

essa non a proposito invochi il principio del nemo potest cogi ad jacshytum esatto solo in diritto romano quando cioegrave al perfezionamento

della vendita si richiedeva la tradigravetio ossia il fatto del venditore 4 facshy

cia pertanto non lTagionevole ossequio a quella tradizione romana da

cui invece il nostro diritto si egrave completamente distaccato

E tanto piugrave inopportuna mi sembra questa massima in quanto

egrave diventata un vero semenzaio di liti dappoichegrave le difficolta pratiche

a cui dagrave luogo la artificiosa discriminazione di cui ho parlato induce contraenti cui prr-ema sottrarsi alla esenzione specifica della contratta

obbligazione a cercare il pelo reIr-ovo sostenendo la tesi deUa proshy

messa bilaterale nella speranza di riuscire anche nei caSI di peggiore

malafede

E poichegrave ad essa mal SI pIegano i giudici di merito nella magshy

gior parte dei casi Igravenclinanoa ravvisaife nei contratti quel consenso

immediato definitivo e presentaneo preteso dal Supremo Collegio

il quale reagendo alla sua volta e invadendo il campo da cui sarebbe

per legge escluso vede spesso la semplice promessa Iaddove si paleshy

sano chiMi ed indiscutibili i cmiddotaratlerIgrave della cosIgrave detta vendita perfetta

come appunto egrave avvenuto nella causa in cui ho preso le summenzioshynate conclusioni ed in cui le Sezioni Unite hanno pur dovuto ricoshy

noscere inesatta la interpretazione data dalla Sezione Semplice

ponendo cosIgrave una buona volta termine ad una lite cheh ha a-ichiesto

tre sentenze di merito e due di Cassazione mentire non sarebbe nemshy

meno sorta se non fosse stata fomentata dalla massima suddetta

Questo feci allora osservare al Supremo Collegio esortandolo a

riprendere in esame la questione e a ritornalTe alla precedente costante

giurisprudenza ripudiando una arbitraria soprastruttua-a dovuta piugrave

che altro al malvezzo di quelle costruzioni giuridiche non mai abbashy

stanza deplor-ate dallo Jehring a que~ta paJrte come quelle che sershy

vono a tante belle cose meno che alla vera giustizia

Altra fonte di inutile moltiplicazione delle liti e di frequenti conshy

tJ addittorietagrave di giudizii egrave la massima che vengo ad illustrare

In passato la giUTisprudenza fu lungo tempo incerta nel fissare il

concetto giuridico della connessione di causa al che aveva influito il

modo disordinato con cui il codice di rito tratta la materia e la manshy

chevolezza della dottrina in proposito Mancava infatti una esposishy

zIgraveone sIgrave-tematica ed organica dello istituto che ne presentasse la figura

chiara e ben definita con precisione di concetti e con esattezza di linee

f di confini

i

---~

~11

- 8-shy

Ma finalmente io provai il compjacimentodi vedea-e accolta efisshysata dalle Sezioni Unite della Cassazione di Roma colla successiva adesione delle altre Corti regolatrici la massima seguente ab antiquo da me professata ed illustrata in uno studio del 1908 come pienashymente conforme alla legge e rispondente a quel criterio di pratica opshyportunitagrave a cui ho pocanzi accennato (( Vi ha connessione di causa nei sensi ed alli effetti dellart t04 c p c ogni qual volta in due o piugrave cause o per loggetto della domanda o per il titolo o middotfatto da cui dipende debba o possa venire in esame un punto comune di controshyversia tale che la decisione di una possa influire sulla decisione delshylaltra Li effetti stabiliti dallo art 104 sono che le cause connesse debshybono essere portateaIresame di una sola autoritagrave giudiziaria colla ceshy

gola della prevenzione raquo

II che eliminava il pelricolo della contradditorietagrave dei giudicati e portava alla razionale risoluzione della questione malamente detta di gacanzia impropria tanto frequente nei giudizi commerciali nel senso

cioegrave che essa debba essere decisa dallo stesso giudice innanzi a cui pende la causa nella quale il chiamante in rilievo (e non in garanzia) egrave convenuto

Or bene anche questa massima per quanto divenuta costante e pacifica si affrettograve a ripudiare la Cassazione Unica la quale obliteshy

rando le argomentazione che la sufkagavano e non tenendo conto dell3 sua grande utilitagrave pratica si adagiograve con indagine superficiale sulla ineshysatta qualifica di garanzia imJXopria per trascurare lo art J04 e fisshysalIe solo lo sguardo sullart )00 che disse inapplicabile negando cOSl al debitolTe che fu impedito di adempiere alla sua obbligazione per

fatto e colpa di un altro di far decidere dallo stesso giudice della sua inadempienza la sua domanda di rilievo in confronto dei vero fesponshysabile

Si comprende come con ciograve i giudizii si siano moltiplicati allo infishynito specialmente nel periodo post bellico in cui cosl numerosi fmono i contIraUi a catena e cosigrave numerose le controversie determinate da inashydempienza contrattuale

Nel mio primo discorso di quattro anni or sono io non mancai di rilevaife questi inconvenienti invitando la Cassazione a riprendere in nuovo e piugrave meditato esame la questione e rammentando il caso tipico verifigravecatosi appunto pochi mesi prima di un debitore inadempiente per fatto altrui cui non fu consentito di esperire nello stesso giudizio 1azione di lTivalsa e si vide condannato dal primo giudice che non ritenne che un dato fatto certo ed incontrastato costituisse caso di forza rnaggioshy

t

~- shy

-9shy

re mentre tale fu ritenuto nel separato giudizio che il condannato doshy

vette intentare (rimanendovi soccombente) contro chi in definitiva di

quel fatto doveva rispondere Linvito non fu accolto Lo ripeto ora alla distanza d quattro

anni rammentando un caso di ieri ancora piugrave clamoroso in cui si preshy

sentarono alla stessa Sezione della Cassazione e alla stessa udienza due

sentenze perfettamente contradittorie nella interpretazione dello stsso unico fatto che stava a base delle due cause concernenti uno dei soliti

contratti a catena Ancor piugrave calfatteristica ai fini def mio assunto egrave una terza massishy

ma che portograve a sanzionaTe una condizione di cose iniqua suscitando ) allarme ed il panico in tutti quei paesi del Mezzogiorno che piugrave largo

contingente avevano dato alla emigrazione

Si tratta de1la vessata questione sulla efficacia del mandato vershybale per lo acquisto e vendita di immobili che di lIecente perograve si era

Itipresentata ai giudici sotto un nuovo e diverso aspetto e cioegrave con

nuovi elementi che ne alteravano i caratteri sostanziali Hiferendomi per il momento all originario aspetto della questione

sono troppo noti li argomenti pro e contro che fino a ieri si mettevano

innanzi dai sostenitori delle due opposte tesi PelI la affermativa argomenti di ordine ermenentico logico e 5toshy

nco e ClOe

1 - il combinato disposto di numerosi articoli del codice civile

e di quello di Itito da cui si rileva che ogni qual volta la legge richiede per determinati negozi r atto scritto lo dichiara esplicitamente menshytre per il mandato ad alienare immobili richiede soltanto che sia espresso cosa ben diversa come si rileva dal conflonto con la legge

francese 2 - la indipendenza dei due negozi giUJridici (mandato e comprashy

vendita) che un illustre giurista e magistrato il Venzi ha cosIgrave ben messo in evidenza nel suo prezioso manuale di diritto civile

3 - finalmente il confronto con le cOI1rispondenti disposizioni deI codice francese e deI Codice Sardo e il richiamo dei lavori preshyparatori del codice da cui si rileva che fu respinta la proposta di accoshy

gliere la disposizione del codice Albertino prescrivente il mandato scritto per riprodurre invece quella del codice Francese che si limita a richiedere il mandato espresso

Da parte contraa-ia tutta r afgomertazione egrave di pura logica concetshytuale a si riduce ad un doppio sillogismo

laquo Il mandato si compenetra coll ato a cui si riferisce e deve quindi essere retto dalle stesse norme JJ

middot

- 10shy

(( Se ii contratto di compravendita deve essere fatto pec iscritto

per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi dall incontro dei quali il contratto egrave costituito e ciograve tanto se venditore e compratore

v intelaquovengono di persona quanto se vi intervengono a mezzo di un

mandatario che deve pertanto essere latore del consenso scritto dei suo mandante raquo

Dove si vede questo doppio siI1ogismo poggi per intero su una preshymessa che egrave invece seriamente contestata dalla tesi avversa1Igravea quella cioegrave della compenetrazione dei due negozi

Questo fino a ieri lo stato della questione sulla quale la giurishy

sprudenza fu per molto tempo divisa~ finchegrave prevalse r autoritagrave della

Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessitagrave del manshy

dato scritto e 8010 negli ultimi tempi venne ad ammettere in favore del mandante il diritto al risarcimento dei danni in confronto del manshy

datario che si rifiutasse di trasferirgli limmobile cosIgrave acquistato

Devesi perograve avvertire che la poca varietagrave e la minima importanza

dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica o affacciatisi alla astratta

speculazione degli studiosi non aveva dato modo alla dottrina e albi

giurisprudenza di esaminMe la questione con una veduta dinsieme eda tutti i suoi lati ondegrave che alla massima pur d OIdine geneale ricavata soltanto da alcuni casi particolari che si riferivano esclusishy

vamente ai rapporti fra mandante e mandatario era mancato il conshy

trollo della intera realtagrave Ma nel periodo post bellico essa come ho giagrave detto si egrave ripresenshy

tata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per

il grande interesse politico e sociale che involge ed il suo esame ha

posto in luce argomenti ed elementi rimasti IraquoIgravema nellombira a cui

uno se ne egrave aggiunto digrave notevole rilievo e tale da dare alla questione

un diverso carattere giuridico Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei

nostri emi~anti di mandarre i loro sudati risparmi a persona di famishyglia o a parenti colr incarico di acquistare un pezzo di teq-renoo una

casetta queI1a forse su cui prirra ancora di espatriare avevano posto

locchio lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrifizigravei in

terra straniera Gente per lo piugrave incolta se non del tutto analfabeta e a cui le

condizioni di vita e dei luoghi rendevano se non Impossibile certo

assai difficoltograveso rinvio di un mandato regolare

E cosigrave i Notai date queste difficoltagrave non richiedevano mai il manshydato scritto ma supplivano e a mio modo di vedere sufficientemente

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

i

---~

~11

- 8-shy

Ma finalmente io provai il compjacimentodi vedea-e accolta efisshysata dalle Sezioni Unite della Cassazione di Roma colla successiva adesione delle altre Corti regolatrici la massima seguente ab antiquo da me professata ed illustrata in uno studio del 1908 come pienashymente conforme alla legge e rispondente a quel criterio di pratica opshyportunitagrave a cui ho pocanzi accennato (( Vi ha connessione di causa nei sensi ed alli effetti dellart t04 c p c ogni qual volta in due o piugrave cause o per loggetto della domanda o per il titolo o middotfatto da cui dipende debba o possa venire in esame un punto comune di controshyversia tale che la decisione di una possa influire sulla decisione delshylaltra Li effetti stabiliti dallo art 104 sono che le cause connesse debshybono essere portateaIresame di una sola autoritagrave giudiziaria colla ceshy

gola della prevenzione raquo

II che eliminava il pelricolo della contradditorietagrave dei giudicati e portava alla razionale risoluzione della questione malamente detta di gacanzia impropria tanto frequente nei giudizi commerciali nel senso

cioegrave che essa debba essere decisa dallo stesso giudice innanzi a cui pende la causa nella quale il chiamante in rilievo (e non in garanzia) egrave convenuto

Or bene anche questa massima per quanto divenuta costante e pacifica si affrettograve a ripudiare la Cassazione Unica la quale obliteshy

rando le argomentazione che la sufkagavano e non tenendo conto dell3 sua grande utilitagrave pratica si adagiograve con indagine superficiale sulla ineshysatta qualifica di garanzia imJXopria per trascurare lo art J04 e fisshysalIe solo lo sguardo sullart )00 che disse inapplicabile negando cOSl al debitolTe che fu impedito di adempiere alla sua obbligazione per

fatto e colpa di un altro di far decidere dallo stesso giudice della sua inadempienza la sua domanda di rilievo in confronto dei vero fesponshysabile

Si comprende come con ciograve i giudizii si siano moltiplicati allo infishynito specialmente nel periodo post bellico in cui cosl numerosi fmono i contIraUi a catena e cosigrave numerose le controversie determinate da inashydempienza contrattuale

Nel mio primo discorso di quattro anni or sono io non mancai di rilevaife questi inconvenienti invitando la Cassazione a riprendere in nuovo e piugrave meditato esame la questione e rammentando il caso tipico verifigravecatosi appunto pochi mesi prima di un debitore inadempiente per fatto altrui cui non fu consentito di esperire nello stesso giudizio 1azione di lTivalsa e si vide condannato dal primo giudice che non ritenne che un dato fatto certo ed incontrastato costituisse caso di forza rnaggioshy

t

~- shy

-9shy

re mentre tale fu ritenuto nel separato giudizio che il condannato doshy

vette intentare (rimanendovi soccombente) contro chi in definitiva di

quel fatto doveva rispondere Linvito non fu accolto Lo ripeto ora alla distanza d quattro

anni rammentando un caso di ieri ancora piugrave clamoroso in cui si preshy

sentarono alla stessa Sezione della Cassazione e alla stessa udienza due

sentenze perfettamente contradittorie nella interpretazione dello stsso unico fatto che stava a base delle due cause concernenti uno dei soliti

contratti a catena Ancor piugrave calfatteristica ai fini def mio assunto egrave una terza massishy

ma che portograve a sanzionaTe una condizione di cose iniqua suscitando ) allarme ed il panico in tutti quei paesi del Mezzogiorno che piugrave largo

contingente avevano dato alla emigrazione

Si tratta de1la vessata questione sulla efficacia del mandato vershybale per lo acquisto e vendita di immobili che di lIecente perograve si era

Itipresentata ai giudici sotto un nuovo e diverso aspetto e cioegrave con

nuovi elementi che ne alteravano i caratteri sostanziali Hiferendomi per il momento all originario aspetto della questione

sono troppo noti li argomenti pro e contro che fino a ieri si mettevano

innanzi dai sostenitori delle due opposte tesi PelI la affermativa argomenti di ordine ermenentico logico e 5toshy

nco e ClOe

1 - il combinato disposto di numerosi articoli del codice civile

e di quello di Itito da cui si rileva che ogni qual volta la legge richiede per determinati negozi r atto scritto lo dichiara esplicitamente menshytre per il mandato ad alienare immobili richiede soltanto che sia espresso cosa ben diversa come si rileva dal conflonto con la legge

francese 2 - la indipendenza dei due negozi giUJridici (mandato e comprashy

vendita) che un illustre giurista e magistrato il Venzi ha cosIgrave ben messo in evidenza nel suo prezioso manuale di diritto civile

3 - finalmente il confronto con le cOI1rispondenti disposizioni deI codice francese e deI Codice Sardo e il richiamo dei lavori preshyparatori del codice da cui si rileva che fu respinta la proposta di accoshy

gliere la disposizione del codice Albertino prescrivente il mandato scritto per riprodurre invece quella del codice Francese che si limita a richiedere il mandato espresso

Da parte contraa-ia tutta r afgomertazione egrave di pura logica concetshytuale a si riduce ad un doppio sillogismo

laquo Il mandato si compenetra coll ato a cui si riferisce e deve quindi essere retto dalle stesse norme JJ

middot

- 10shy

(( Se ii contratto di compravendita deve essere fatto pec iscritto

per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi dall incontro dei quali il contratto egrave costituito e ciograve tanto se venditore e compratore

v intelaquovengono di persona quanto se vi intervengono a mezzo di un

mandatario che deve pertanto essere latore del consenso scritto dei suo mandante raquo

Dove si vede questo doppio siI1ogismo poggi per intero su una preshymessa che egrave invece seriamente contestata dalla tesi avversa1Igravea quella cioegrave della compenetrazione dei due negozi

Questo fino a ieri lo stato della questione sulla quale la giurishy

sprudenza fu per molto tempo divisa~ finchegrave prevalse r autoritagrave della

Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessitagrave del manshy

dato scritto e 8010 negli ultimi tempi venne ad ammettere in favore del mandante il diritto al risarcimento dei danni in confronto del manshy

datario che si rifiutasse di trasferirgli limmobile cosIgrave acquistato

Devesi perograve avvertire che la poca varietagrave e la minima importanza

dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica o affacciatisi alla astratta

speculazione degli studiosi non aveva dato modo alla dottrina e albi

giurisprudenza di esaminMe la questione con una veduta dinsieme eda tutti i suoi lati ondegrave che alla massima pur d OIdine geneale ricavata soltanto da alcuni casi particolari che si riferivano esclusishy

vamente ai rapporti fra mandante e mandatario era mancato il conshy

trollo della intera realtagrave Ma nel periodo post bellico essa come ho giagrave detto si egrave ripresenshy

tata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per

il grande interesse politico e sociale che involge ed il suo esame ha

posto in luce argomenti ed elementi rimasti IraquoIgravema nellombira a cui

uno se ne egrave aggiunto digrave notevole rilievo e tale da dare alla questione

un diverso carattere giuridico Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei

nostri emi~anti di mandarre i loro sudati risparmi a persona di famishyglia o a parenti colr incarico di acquistare un pezzo di teq-renoo una

casetta queI1a forse su cui prirra ancora di espatriare avevano posto

locchio lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrifizigravei in

terra straniera Gente per lo piugrave incolta se non del tutto analfabeta e a cui le

condizioni di vita e dei luoghi rendevano se non Impossibile certo

assai difficoltograveso rinvio di un mandato regolare

E cosigrave i Notai date queste difficoltagrave non richiedevano mai il manshydato scritto ma supplivano e a mio modo di vedere sufficientemente

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

-9shy

re mentre tale fu ritenuto nel separato giudizio che il condannato doshy

vette intentare (rimanendovi soccombente) contro chi in definitiva di

quel fatto doveva rispondere Linvito non fu accolto Lo ripeto ora alla distanza d quattro

anni rammentando un caso di ieri ancora piugrave clamoroso in cui si preshy

sentarono alla stessa Sezione della Cassazione e alla stessa udienza due

sentenze perfettamente contradittorie nella interpretazione dello stsso unico fatto che stava a base delle due cause concernenti uno dei soliti

contratti a catena Ancor piugrave calfatteristica ai fini def mio assunto egrave una terza massishy

ma che portograve a sanzionaTe una condizione di cose iniqua suscitando ) allarme ed il panico in tutti quei paesi del Mezzogiorno che piugrave largo

contingente avevano dato alla emigrazione

Si tratta de1la vessata questione sulla efficacia del mandato vershybale per lo acquisto e vendita di immobili che di lIecente perograve si era

Itipresentata ai giudici sotto un nuovo e diverso aspetto e cioegrave con

nuovi elementi che ne alteravano i caratteri sostanziali Hiferendomi per il momento all originario aspetto della questione

sono troppo noti li argomenti pro e contro che fino a ieri si mettevano

innanzi dai sostenitori delle due opposte tesi PelI la affermativa argomenti di ordine ermenentico logico e 5toshy

nco e ClOe

1 - il combinato disposto di numerosi articoli del codice civile

e di quello di Itito da cui si rileva che ogni qual volta la legge richiede per determinati negozi r atto scritto lo dichiara esplicitamente menshytre per il mandato ad alienare immobili richiede soltanto che sia espresso cosa ben diversa come si rileva dal conflonto con la legge

francese 2 - la indipendenza dei due negozi giUJridici (mandato e comprashy

vendita) che un illustre giurista e magistrato il Venzi ha cosIgrave ben messo in evidenza nel suo prezioso manuale di diritto civile

3 - finalmente il confronto con le cOI1rispondenti disposizioni deI codice francese e deI Codice Sardo e il richiamo dei lavori preshyparatori del codice da cui si rileva che fu respinta la proposta di accoshy

gliere la disposizione del codice Albertino prescrivente il mandato scritto per riprodurre invece quella del codice Francese che si limita a richiedere il mandato espresso

Da parte contraa-ia tutta r afgomertazione egrave di pura logica concetshytuale a si riduce ad un doppio sillogismo

laquo Il mandato si compenetra coll ato a cui si riferisce e deve quindi essere retto dalle stesse norme JJ

middot

- 10shy

(( Se ii contratto di compravendita deve essere fatto pec iscritto

per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi dall incontro dei quali il contratto egrave costituito e ciograve tanto se venditore e compratore

v intelaquovengono di persona quanto se vi intervengono a mezzo di un

mandatario che deve pertanto essere latore del consenso scritto dei suo mandante raquo

Dove si vede questo doppio siI1ogismo poggi per intero su una preshymessa che egrave invece seriamente contestata dalla tesi avversa1Igravea quella cioegrave della compenetrazione dei due negozi

Questo fino a ieri lo stato della questione sulla quale la giurishy

sprudenza fu per molto tempo divisa~ finchegrave prevalse r autoritagrave della

Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessitagrave del manshy

dato scritto e 8010 negli ultimi tempi venne ad ammettere in favore del mandante il diritto al risarcimento dei danni in confronto del manshy

datario che si rifiutasse di trasferirgli limmobile cosIgrave acquistato

Devesi perograve avvertire che la poca varietagrave e la minima importanza

dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica o affacciatisi alla astratta

speculazione degli studiosi non aveva dato modo alla dottrina e albi

giurisprudenza di esaminMe la questione con una veduta dinsieme eda tutti i suoi lati ondegrave che alla massima pur d OIdine geneale ricavata soltanto da alcuni casi particolari che si riferivano esclusishy

vamente ai rapporti fra mandante e mandatario era mancato il conshy

trollo della intera realtagrave Ma nel periodo post bellico essa come ho giagrave detto si egrave ripresenshy

tata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per

il grande interesse politico e sociale che involge ed il suo esame ha

posto in luce argomenti ed elementi rimasti IraquoIgravema nellombira a cui

uno se ne egrave aggiunto digrave notevole rilievo e tale da dare alla questione

un diverso carattere giuridico Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei

nostri emi~anti di mandarre i loro sudati risparmi a persona di famishyglia o a parenti colr incarico di acquistare un pezzo di teq-renoo una

casetta queI1a forse su cui prirra ancora di espatriare avevano posto

locchio lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrifizigravei in

terra straniera Gente per lo piugrave incolta se non del tutto analfabeta e a cui le

condizioni di vita e dei luoghi rendevano se non Impossibile certo

assai difficoltograveso rinvio di un mandato regolare

E cosigrave i Notai date queste difficoltagrave non richiedevano mai il manshydato scritto ma supplivano e a mio modo di vedere sufficientemente

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

middot

- 10shy

(( Se ii contratto di compravendita deve essere fatto pec iscritto

per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi dall incontro dei quali il contratto egrave costituito e ciograve tanto se venditore e compratore

v intelaquovengono di persona quanto se vi intervengono a mezzo di un

mandatario che deve pertanto essere latore del consenso scritto dei suo mandante raquo

Dove si vede questo doppio siI1ogismo poggi per intero su una preshymessa che egrave invece seriamente contestata dalla tesi avversa1Igravea quella cioegrave della compenetrazione dei due negozi

Questo fino a ieri lo stato della questione sulla quale la giurishy

sprudenza fu per molto tempo divisa~ finchegrave prevalse r autoritagrave della

Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessitagrave del manshy

dato scritto e 8010 negli ultimi tempi venne ad ammettere in favore del mandante il diritto al risarcimento dei danni in confronto del manshy

datario che si rifiutasse di trasferirgli limmobile cosIgrave acquistato

Devesi perograve avvertire che la poca varietagrave e la minima importanza

dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica o affacciatisi alla astratta

speculazione degli studiosi non aveva dato modo alla dottrina e albi

giurisprudenza di esaminMe la questione con una veduta dinsieme eda tutti i suoi lati ondegrave che alla massima pur d OIdine geneale ricavata soltanto da alcuni casi particolari che si riferivano esclusishy

vamente ai rapporti fra mandante e mandatario era mancato il conshy

trollo della intera realtagrave Ma nel periodo post bellico essa come ho giagrave detto si egrave ripresenshy

tata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per

il grande interesse politico e sociale che involge ed il suo esame ha

posto in luce argomenti ed elementi rimasti IraquoIgravema nellombira a cui

uno se ne egrave aggiunto digrave notevole rilievo e tale da dare alla questione

un diverso carattere giuridico Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei

nostri emi~anti di mandarre i loro sudati risparmi a persona di famishyglia o a parenti colr incarico di acquistare un pezzo di teq-renoo una

casetta queI1a forse su cui prirra ancora di espatriare avevano posto

locchio lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrifizigravei in

terra straniera Gente per lo piugrave incolta se non del tutto analfabeta e a cui le

condizioni di vita e dei luoghi rendevano se non Impossibile certo

assai difficoltograveso rinvio di un mandato regolare

E cosigrave i Notai date queste difficoltagrave non richiedevano mai il manshydato scritto ma supplivano e a mio modo di vedere sufficientemente

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

-11shy~

facendo lIIgravesultare dal contratto che il fiduciario declinando il suo mcashy

rico dichiarava di acquistare in nome per conto e con denaro del

suo mandante ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al

detto mandante al cui nome ltilascIgraveava ricevuta del prezzo incassato

Consegnava limmobile ed il contratto riceveva cosIgrave la sua piena eseshy

cuzione senza che per il passato avesse mai dato 1uogo a contestazioni

di sorta Ma in questi ultimi tempi lenorme aumento verificatosi nel valore

dellimmobili dovuto se non in tutto in giran parte al rinviIio della moneta risvegliograve la mala cupidigia di alcuni venditori che impugnanshy

do contratti giagrave da lungo tempo eseguiti si fecero a pretendere la restishy

tuzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo

che avevano ricevuto in moneta buona

Questa iniqua pretesa il cui accoglimento portava a ben gravi conshy

seguenze per il gran numero delle contrattazIgraveoni minacciate di annulshy

lamento e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte

le famiglie di emigrati fu nella maggior parte dei casi respinta dai

giudici di m~ito le cui decisioni polarizzate da quella sensazione della

realtagrave che essi hanno Igravemmediata e squisita giustamente si basavano sul

nuovo elemento delle dichiarazioni e Iliconoscimenti specifici conteshynuti in questi contratti e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti

che seguono

Anzitutto la stretta correlazione di questo negozio con quello

della negatiorum gestio e del conbratto a favore dei terzi Se per autoritagrave della stessa Cassazione si riconosce la validitagrave

della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio tanto

piugrave quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto

non si comprmiddotende perchegrave lo stesso trattamento non si debba applicare

a caso in esame quando pur volendo escludere in chi si egrave dichiarato

mandataTio tale qualitagrave rimangono in lui i caratteri e la figura giushy

ridica dellutile gestore che viene a prendere efficacia in virtugrave della conversione del negozio giuridico

E non egrave fOitse questo lo stesso principio di diritto che funziona e

stagrave a base deIrart 1128 del codice civile Al qual proposito quella speciale figura di contratto a favore dei

ferzi che si ha in materia di assicurazione fornisce un altro argomento

di decisiva importanza dappoichegrave la espressa lettera della legge rishy

chiede bensIgrave ratto scritto per il contratto ~i assicurazione ma quando

sia fatto per conto di un terzo prescinde dal consenso scritto di questo

E finalmente soccone nel caso partiolare la exceptio doli che

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

- 12shy

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espre8sa

nella specie affatto consimile della vendita di cosa altrui la cui nulshylitagrave a termini dellart 1459 non puograve mai essere opposta dal venditore

E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere peq- il tramite di un mandatario verhale

Ed in ultimo poi non si an-iva a compyendere la ragione per cui nei rapporti del venditore non debba avere efficacia di mandato scrittomiddotmiddot

la dichiarazione fatta dal mandahrio nellatto pubblico e nello stesso atto accettata dal venditore di acquistare in nome del mandante

Se non che purtroppo le dttte decisioni dei giudici di merito

furono tutte annullate dal Supremo Collegio che rifiutandosi di rishy

prendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo si adagiograve nella vecchia formula per quanto non piugrave rispondente alle

mutate caratteristiche del negozio Non egrave a dire lallarme suscitato da queste decisioni Parecchi Conshy

sigli Notarili siafttettMono a mandare al GUMdasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni in parte giagrave arreshy

cati e in parte 8oprastantia numerosissime famiglie ed invocavano

adatti provvedimenti Ed il Governo corse ai ripaa-i col deoreto legge i gennaio J926 che stabiligrave non costituire causa di invaliditagrave del conshytratto la mancanza della forma scritta del mandato ma non potegrave provshy

vedere che per lavvenire per modo che i danni cagionati dalle sudshydette decisioni del Supremo CoIegio rimasero in tutta la loro gravitagrave

Potrei continuare dicendo della instabilitagrave di criteri e dell ondegshygiamento di idee su questioni di vasta ir~adiazione come quelle sul rapporto digrave impiego e sui conflitti potenziali che portavano a inutili

complicazioni a duplicazioni di giudizii a tortuosi andirivieni e d

sperpero di tempo e di spese

Ma SOilvolo perchegrave in questi ultimi tempi il Supremo Collegi-o

pure circondandosi di ffiserve che viene perograve man mano abbandonanshydo ha finito in sostanza con raccogliere le tesi dal mio ufficio sosteshynute con inflessibile pertinacia e cioegrave col riconoscere la esclusiva

competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le contJroversie comun~ que attinenti al rappoffto di impiego e collammettere la diretta ed imshymediata sindacabilitagrave della dichalrazione di incompetenza emessa da

una giurisdizione speciale in b~lt~e al concetto della supremd potestagrave delle Sezioni unite regolatrici d~na competenza in confronto di qual~

siasi giurisdizione

Come non ho perduto la sperann che esso si induca ad abbando~

naTe quelle virtuosistiche sottiliLZazigraveoni fra giurisdizione e competenshy

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

bull - 13shy

za e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilitagrave

che si risolve in incompetenza che portano al doloroso Ifisultato dl

mettere nel nulla e fltille quindi riprendere ex noVo giudizii giagrave espleshy

tati nei quali si era giagrave formata la res-giudicata esplicita sulla compeshy

tenza e sulla proponibilitagrave e a cui le parti si erano acconciate Perchegrave

ancora non si egrave capito che la formula della improponibilitagrave eguale ad

incompetenza egrave stata una escogitazione a scopo meramente opportushy

nistico e transitorio del prepotente ingegno di un illustre giurista mio maestro e giagrave mio venerato Superiore che la mise al servizio di un

fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito quello di sottrarre alle

Corti a-egionali il maggior numeTC delle cause per farle affittire a quella

~)~~Roma spianando cosIgrave la via alla Cassazione Unica ~-t( ~ Ma poichegrave qugraveesto scopo egrave raggiunto quello stlrumento diventato

ormai inutile e dannoso deve essere abbandonato

Credo con ciograve di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del

mio assunto ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle diffishy

coltagrave lnvero insuperabili di mantenere collattuale ordinamento e

sistema di funzionamento della Cassazione una vera e propria unitagrave

di indirizzo sia dal lato formale che da quello sostanziale

Sembra una affermazione paradossale ma egrave invece la pura veritagrave questa che attualmente invece delle cinque Cassazioni di una volta

ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile

E mi spiego

Nel passato dunque oltre quella digrave Roma vi erano quattro Corti

regionali con un numero assai limitato di componenti i quali Ifimaneshy

vano al loro posto per Un tempo abbastanza lungo Erano sempre gli

stessi Magistrati che andavano alludienza e ciograve determinava un comshy

pleto affiatamento ed una costanza e continuitagrave di direttive non turbata

dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato petrchegrave i sopravvenuti che trovavano una tradizione giagrave formata ed un ambiente affiatato vi si adattavano di buon grado

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di ma8shy

sima nnvito ad un cambiamento dindirizzo le Cassazioni regionali

le sottoponevano ad un rigoroso controno e prima di rompere colla ioro tradizione attendevano che la nuova massima avesse dato le sue

prove negrave etra infr~quente il caso di una tenace resistenza che indushyceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e piugrave appro~

fondito esame e a cambiare talvolta davviso

E in pari condizioni di affiatamento e di continuitagrave si trovavano

k Sezioni Unite le quali si costituivano allora con una Sezione civile

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

- 14 - bull

e con una sezione penale Se nonchegrave (diciaugraveW le cose come erano vemiddot

ramente) igrave colleghi della sezione penale non c-ostituivano che il coro

mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Seshyzione civile che non mutavano quasi mai

Al che sIgrave aggiunga che la mole di lavoro pur giagrave considea-evole

permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le caumiddot

se comprese quelle n-on a loro relazione ed una meditata ed accushy

rata redazione delle sentenze che specialmente negli ultimi tempi aveshyvano toccato un alto gq-ado di perfezione

Ma ora invece di cinque Cassazioni abbiamo un numero indefishy

nito di turni di udienze a composizione sempre variata sia nei Presishy

denti che nei Consiglieri I Consigliampi delle Sezioni Civili sono in numero di 53 i Presishy

denti non sono meno di una ventina dappoichegrave ai nove effettivi vagrave aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la

presidenza del turno Quando si accostino questimiddot numeri alla scacshy

chiera di 65 udienze mensili e si pensi al vasto giuoco di combinashyzioni che ne vien fuori si comprenderagrave ben di leggieri come riescano vani li sfOtrzi e la abilitagrave del dltigenti e la sapiente infaticabile operoshy

sitagrave dell Illustre Pllesidente per mantenere il collegamento e lunitagrave dindicizzo negrave potragrave destare meraviglia il fatto non infrequente di

decisioni contradittorie a distanzmiddota di pochi giorni e pur nel seno della

stessa Sezione Ad aggravare poi questa condizione di cose concOtrre la enorme

mole di lavoro che incombe su tutti Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di

dieci udienze e di otto sentenze mensili e che la elaborazione di 85

sentenze all anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle

24 dei Magistrati francesi aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spi~ito di sacrificio e di abneshygazione dei nostri ammirabili Colleghi

Ma ora queste cifre sono superate Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze egrave portato a 12 al mese e ognuno vede come

Igraven queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente afflfettato mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari

Si egrave tentato di rimediare con unaumento del numero dei Consishy

glieri e dei Presidenti e creando un ufficio fuolo che dovrebbe facilishy

teacutere il lavoro del 1elatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali Sono due palshy

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

- 15shy

igraveativi piugrave dmnosIgrave che uti~ Uno aggrava la confusione d~i turni e la

elefantiasi di cui giagrave soffre la Cassazione raltro costituisce un vero

pericolo PCIT afferrare e riassummiddoter-e con sufficiente precisione il punto

della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti non

basta un esame superficiale ma si richiedono insieme tempo congruo

grande pratica prontezza e sicurezza di intuito

Come si puograve pretendere tutto ciograve da cinque valorosi ma giovam

colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese

E difatti io stesso ho dovuto piugrave volte constatare sostanziali ineshy

sattezze e sul punto della questione e sui precedenti che avrebbero

messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato

Comunque non egrave con dei palliativi e dei ritocchi che si puograve risolshy

vere il problema della Cassazione esso deve essere affrontato in pieno

tenendo p1resenti piugrave che i criteri vecchi quelli desunti dal tipo nuovo

di stato dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto

che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza

Al digrave doggi esso egrave divenuto lorgano supremo di coordinamento

della intera attivitagrave giurisdizionale dello Stato colle funzioni di fisshy

sare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestagrave di sindacare la

giustizia intrinseca delle sentenze della autoritagrave giudiziaria di unifIgraveshy

Calle la giurisprudenza me-cegrave il regolamento della interpretazione della

legge

E a questo compito piugrave non si adattano ] assetto e la disciplina ltxa

Il atto

Giagrave altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio

avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato isti~

tuta ed il suo modo di funzionamento Ora mi permetto di dire tutto

il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni

Accogliere per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificashy

zioni che del caso quello istituto della revisione che dallo sperimento

della Sezione speciale per le provincie liberate egrave stato riconosciuto

utile ed opportuno ammettendo cosigrave il sindacato anche nel merito

delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo

grado restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione

secondo il voto ormai unanime dei giuristi

Non limitare la attivitagrave della Cassazione ad una semplice funzione

negativa quella cioegrave di distruggere i giudicati contrarii alla legge ma

farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli ~apporti conshy

troversi chiamandola a statuire nella camiddot1sa quando questa lo comshy

porti o altrimenti indicando al giudice di merito la Tiso]uzione della

questione di diritto

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

16 shy

Specializzare le Sezioni civili e conferile loro una ceda autonoshy

mia come egrave ora per le Sezioni penali assegnando a ciascuna un Preshysidente capo e responsabile a cui lasciampe la formazione delmiddot ruolo e la destinazione del relatore

Estender-e i casi in cui la Cassazione delibera in Camea-a di Conshy

siglio Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio

dell anno ma col criterio delle minori possibili variazioni Facoltagrave di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite su richieshy

sta del Procuratore Generale o delle palrti o anche di ufficio quei rishycorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione quando questa

sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione Tutto ciograve a mio avviso varragrave a diminuire considerevolmente e ii

semplifiCMe il lavoro del Supa-emo Collegio permettendo una forte riduzione dei suoi componenti

Ma questo non basterebbe ove non soccorresse il nuovo codice d- procedura civile da cui spero laceacuteoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando farte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione

Ripri3tinamento in primo grado del giudice unico non in via assoshyiuta ed esc1usiva ma a fianco del giudice collegiale a cui dovrebshybero essere riservate le cause che per qualitagrave impclftanza e delicashy

tezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare bancaria di glIandi societagrave ecc)

Il che mentre presuppone r abbandono definitivo di quel cieco oriterio di competenza per valore di cui ora non iTimane piugrave che rom bra e non ha piugrave ragione di essere una volta ammessa la sua deroshygabilitagrave permetteragrave eziandio di attuare entro limiti lTagionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale quelli obbiettivi di immediatezza concenbrazione ed oralitagrave che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che per ammissione dello stesso MOItara possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanZI al giudice unico

E in pari tempo renderagrave possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessolTio che diverragrave cosigrave un incidente di quello senza sospendorlo o ritardarlo eliminando una duplicazione di giudizii che complica moltiplica ed eterna le liti

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una queshystione quanto mai semplice di spoglio violento in cui una sentenza sensata e giusta dal Pletore era ancora dopo 25 anni dalla sua proshy

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

- 17shy

nuncla e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due d~ Cassazione

in attesa di conferma o di riforma per poter finalmente se e quando

il Supremo Collegio avesse detto ia parola definitiva aprire radito

al giudizio petitorio sUl diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso

dacqua di cui Lamartine aV1ebbe detto come della sua elegIgraveaca

V oulsie un geant halteregrave le boirait dune haleine Ora una cosa simile non dovrebbe -essere piugrave possibile

Affidandomi non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati

ma alla mente poderosa alla IMga esperienza ed al profondo senso di Ilealtagrave che egrave stata sempre di guida alrOn Rocco nella vasta opera

legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine sono c~to che

il nuovo codice di procedura civile saragrave tale da soddisfare pienamente

a tutte le esigenzeltIgravei una vera e pronta giustizia

E che il mio augurio per la terza volta ilipetuto ii-t cinque anni

si avveti alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici

che piugrave premono quelli della procedura civile e della procedura

penale

Gli altri mi si permetta di dirlo possono aspettalfe ed egrave bene

che siano maggiormente ponderati e maturati In materia commerciale il problema di maggior urgenza egrave quello

fallimentare per fila cessare la oriminosa industria dei fallimenti e le

malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicitagrave

coi bancarottieri Ma a ciograve si pUograve provvedere con una legge particolare

che fu giagrave altra volta proposta

Del vigente codice civile il lihro sacro del nostro diritto positivo

giagrave altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura

che permettono allordinamento giuridico formazione storica in conshy

tinuo svigraveluppo di esplicarsi e di svolgersi nel continuo divenire plashy

smando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa ond egrave che

trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li stud di revisione

E stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle

obbligazione e dei contratti per la Francia e per lItalia Non so quale sorte gli lTiserbi ravvenire

lo nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto

nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale

Ho letto non so dove la frase imnaginosa che con questa legge non vi safanno piugrave le Alpi fra i due paesi

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica perchegrave le Alpi

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

18 shy

stanno molto bene al loro posto e grazie a Dio VI resteranno alte

e salde in eterno

E veniamo al Codice penale

Il progetto preliminare reso di pubblica ragione fin daIragogravesto

1927 ma che il Ministro della Giutrtizia ha voluto sottopone al piugrave

largo sindacato da parte di tutti li e~onenti del pensiero giuridico e

deI1e esigenze pratiche del paese ha incontrato luniversale consenso

per Quanto sIgrave attiene alle direttive politiche e alle gtrandi linee giurishy

diche ed egrave lodato altresigrave come opera di alto pregio scientifico Ora lo sIgrave sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definishy

tivo sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osshy

setvazioni e pareri della Magistratura della Cattedra del Foro delle

confederazioni nonchegrave della speciale Commissione che ho avuto r alto

onore di presiedere E un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura

ed oculatezza

L agravitagrave dei nuovi problemi che si afhrontano e la arditezza di

talune innovazioni di cui si sente tutta- la importanza e sIgrave intravvedono

i Iati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della prashy

tica applicazione spiegano la ragione dell ulteriore e meditatissimo esame e del pIgraveugrave prof-ondo scandaglio della realtagrave che con questopera

di revisione si sta facendo

Negrave egrave da temere che il conseguente ritardo possa costituire un imshy

paccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza

della disciplina penale alle esi~enzc del nuovo Stato poichegrave ad esse

8 egrave per intanto provveduto con leggi speciali il che dagrave tutto il tempo

d curare la maggiore perfezione di questo codice che egrave forse la parte

piugrave importante della legislazione generale e di seguire cosIgrave r autoreshy

vole raccomandazione partita dal Gran Consiglio che la riforma legishy

slativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchegrave risponda

aHe grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affershy

mazione piugrave completa ed organica dei principi i e dello spirito delh

Rvoluzione FascIgravesta

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi trashy

dizioni

In buon punto petrchegrave lt13 esse ostenta di aligraveontanarsi UH certo

sistema dottrinale che per Jintimo attefgiamentoe la veste esterIgraveore

troppo risente di influenze esotiche egrave troppo contrata col pensiero

fascista schiettamente esclusivamente aborigenamente italiano che

non puograve adattarsi ad una forma concettuale a una struttura architetshy

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

-19shy

tonica ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stileshy

che costituiscono la caratteristica digrave tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche

Un metodismo eccessivo una soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio spargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomishy

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenampia

anche se la sostanza concettuale Ilimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta stranIgraveazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insIgravegne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia iocula est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che lopera

da essi svolta e nel1e loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spIgravelIito dei nuovi tempi

A cominciare dal PlIetore Il quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishy

ziarie ed onorarie la speditezza del procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior

favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano rautoritagrave ed il prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono et aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelIia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che ligrave

ha additati alla rIconoscenza de] Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta nel

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

-19shy

tonicmiddota ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per

quella limpida semplicitagrave per quella serena chiaritagrave per quella sponmiddot

tanea eleganza di forma morbidezza di linee e scorrevolezza di stil f

che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intel

lettuali ed artistiche Un metodismo eccessivo lilla soverchia cura di sistematizzazione

e di simmetria ad ogni costo un tecnicismo arido e pesante un linshy

guaggio gpargirico una ricerca faticosa di nuove formule e denomi~

nazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaa-Igravea

anche se la sostanza concettuale Ifimanga immutata ecco le caratteshyristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide

forme esotiche in un nebbioso cielo nordico e induce la impressione

di una voluta straniazione e snazionalizzazione

Saragrave invece merito insigne dei nuovi codici coronamento magnishy

fico del magnifico edificio fascista quello di richiamaife in tutto il loro

fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affershy

mando ancora una volta che Roma e soltanto Roma la Panbasileia locuta est

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianitagrave il cui

pensiero egrave tutto sole

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che r opera da essi svolta e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e

cosIgrave importanti loro affidate fu superiore ad ogni elogio e dimostra

come essi abbiano compreso e penetrato lo spiltito dei nuovi tempi

A cominciare dal Pretore II quale a mio avviso rappresenta il

giudice completo e perfetto La universalitagrave delle sue funzioni giudishyziarie ed onorarie la speditezza de] procedimento la semplicitagrave delle

forme la facilitagrave di spiegare una propria iniziativa anche nelle mateshy

rie civili e commerciali danno la ragione del perchegrave la giurisdizione

pretoria jurisdictio pIena abbia in ogni tempo meritato il maggior favore specialmente delle classi piugrave umili

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria

autoritagrave e del proprio prestigio in cui si identificano r autoritagrave ed il

prestigio dello Stato ha fatto assegnamento il Regime che le ha affishy

dato due nuovi compiti di somma importanza quello di giudicare ex

bono ct aequo nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in matelTia di contratti individuali del lavoro

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso deI Duce che li

ha additati alla riconoscenza del Paese

Se come confido la istituzione del giudice unico saragrave accolta 1l~1

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

-20shy

nuovo ordinamento il Pretore vi broveragrave per necessitagrave di cose un

tale assetto che ben potragrave dilaquo-si lIestaurata la gloriosa tradizione del PlIetOTe romano

Nella qual via del resto giagrave si egrave vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita ]a jU8 honorarium in uno dei campi piugrave vasti ed

importanti della nuova attivitagrave giuridico sociale Fu giagrave rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926 collo

attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla discishyplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equitagrave mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo finale della tutela dei supTemi interessi della

produzione gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa

la quale egrave assai piugrave importante di quanto appare dal semplice richiashy

mo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami deUequitagrave

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificashy

zione di regolamenti di lavoro esso egrave un vero legislatore che aea la norma non per uno o determinati casi per uno o piugrave rapporti determishy

nati di lavoro m3 per una serie indefinita di tali rapporti corrisponshydenti alla serie di datori di lavero e di lavoratori che metteranno in esshysere rapporti simili ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno ope legis trappreshy

sentato in giudizio Il quale carattere ltli fonte di nOTma obbiettiva imperante che la

sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che

la pratica mette continuamente innanzi mentre non sembra abbia ciograve

fatto la sentenza 14 luglio J927 della Sezione speciale della Corte di

Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salatri i dei lavoranti alla mondatura ltle] ITIgraveso

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilitagrave della azione promossa dal1a Confederazione degli agricoltori perchegrave il contratto che si tendeva a modihcaife non era stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del Regno negravedepositato presso il Ministero dellEcoshynomia Nazionale e di quello delle Corporazioni come prescrivono lo art 1 della legge e lart 51 delle norme di attuazione

Questa eccezione fu giustamente rigettlta lt111 Corte che perograve

fondograve la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso mentre trascurograve r argomento veramente decisivo e petrentorrio

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

che la ha guidata nella risoluzione delle delicate conttrOversie sottoshy

poste al suo giudlzio

Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

-~lt

nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

- 21shy

e il deposito del contratto perchegrave esso abbia piena efficacia per le

associazioni che lo hanno stipulato e pell le persone ed entj che di

esse fanno paa-te Con che a mio avviso si contraddice alla lettera

della legge la quale nell art IO parla espressamente di rappresentanza

da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori

senza distinguer~ fra li apPMtenenti e non appartenenti alle associashy

zioni e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che

attuano la detta disciplina e nella specie il contratto collettivo di

lavoro Se questo pur sotto linvolucro di diritto privato datogli per

ovvie ragioni di affinitagrave e di chiarezza tracchiude un vero regolamento

generale messo in essere da un ente che mutua i suoi p oteri non dalla

volontagrave dei suoi componenti ma direttamente dalla legge non egrave posshy

sibile parlatre di doppia efficacia del contratto distinguendo fra li apshy

partenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in esshy

Setre mentre il contratto egrave o non egrave per tut6 li appartenenti a questa cateshy

goria Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo

che per necessitagrave sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire

alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo deHi

organi alluopo apprestati dalla legge sindacale

Ben alttra invece ert la ragione del rigetto e fornita dal carattere

piugrave sopra rilevato quello cioegrave che il Magisbrato del Lavoro non solo

ha il potere di modificatre il regolamento esistente perchegrave messo n

essere con il contratto o con ordinanza corporativa o con precedente

sentenza ma ha pure quello di stabililIe ex noVo il regolamento che

non esiste sia perchegrave non posto in essere sia perchegrave il mezzo giurishy

dICO che lo costituIgrave debba per qualsiasi motivo citenersi nullo

Ma rilevato questo lieve dissenso piugrave dottrinale che pratico sono

Eeto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dana Magistrashy

tura del lavoro corrispondono appieno alle aspettative del legislato~e

per lo equilibrio per la equanimitagrave e per lo esatto senso della realtagrave

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Pongo fine a questa rassegna salutando con gIOIa la fausta pl0shy

messa di una altra nuova Magistratura che sorta di fatto come semshy

plice esperimento con modesti principii ha affermato la sua vitalitagrave

e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale

Nel Maggio dellanno scorso lAssociazione Cesare Beccatria danshy

do principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vaghegshy

giato otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali

J carico delli imputati minori delli anni J8 si svolgessero in una apposhy

sita e adatta sede da esso alluopo allestita

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

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nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

22shy

Sigrave costituiva cosIgrave la prima Assisa minori1e che nel suo ancor bceve periodo di funzionamento e pure contenuta entro i ristretti col)fini della competenza pTetoria e in certo modo impacciata dalle ordishynarie norme procedurali ha giagrave dato sicura prova di quanto bene potragrave fare quando satagraveper virtugrave di legge un organo autonomo pienashy

mente capace e forte di una propria peronalitagrave Essa infatti h~con~ esperienza riconfermata la necessitagrave icpnosciuta daltronde da tutti 11 studiosi della materia che il giudice Jdel minorenne sia monoCashytico uniper80nale e gli si attribuisca ~nza frazionamenti e graduashyzioni capacitagrave piena ed esclusiva di giJIizio e di decisione per tutti i reati

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i mishynorenni aUa morhosa curiositagrave della folla e alla deleteria promiscuitagrave delle aule e dei comuni ambulacri giudiziarii celebrando il giudizio in un ambiente di intimitagrave famigliare cnn amorevole serenitagrave atta ad

influir-e beneficamente sui piccoli -giudicabili E perchegrave questa finalitagrave non venisse altrimenti kustrata dalla pershy

manenza nelli stabilimenti callcerari e dal contatto e contagio dei delinshyquenti adulti e provetti si ottenne dal Governo che i minorenni in atshytesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione fopero inoltrati e trattenuti anzichegrave

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nel cellulare nella moderna casa middotdi custodia Cesare BeccaITia e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite

Se il tempo non stringessemiddotrvorrei dire della fiamma di umanitagrave che ifisplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia dove porograve i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze sopratutto perchegrave meglio si rendano conto della necessitagrave di invigilare sui proprii figli una vnlta che questi siano restituiti alle famiglie da loro spontaneashymente abbandonata o la cui disgregazione li middotaveva sospinti nella strashyda E questo intervento fu quasi sempa-e salutMe non soltanto perchegrave valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza lanimo ermetico di parecchi fanciulli ma anche perchegrave non di rado valse a riaccendere focolari spenti a compaTire dissidi ~he sembravano insanabili a detershy minare talvolta la improvvisa paccedilHicazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso linci~mento del giudice e lo ~guardo supshyplice delle proprie creature

Mi augllrO che in attesa della legge istituzionale il felice espeocishymento di Milano si ripeta quanto meno nelle grandi Cittagrave

Questo egrave il mezzo migliore di risolvere il problema della delinshy

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929

23 shy

quenza minorile che del resto egrave giagrave in notevole deClIescenz~ per loshy

pera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove middotMolto mi triprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo lOpera Nazionale per la Maternitagrave e linfanzia come

assai gioveragrave lintervento ~llOpera Nazionale Balilla

Sopratuuo la istituzionejdei Balilla e ltlelligrave Avanguardisti egrave destishy

nata ad esercitare una grande influenza sullanimo dei fanciulli e delli

adolescenti che anelano come grande onore di appartenervi e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza spronati cosigrave dallo esempio e dana emulazieacutene a mantenersi sulla via dellonore

E in veritagrave merito insigne del Regime di avere messo tra le prime

e piugrave importanti cure di Stato guella della protezione ed educazione fisica morale e patriottica dei nostri fanciulli

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attivitagrave e competenze dobshybiamo collaborare con fervore costante

Rammentiamo le parole del Duce ( QuestOpa-a di assistenza

e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generashy

zioni che vanno inquadrand~si nei Balilla e ndii avangualIdisti Bisoshygna consideraa-e questi adolescenti come la grande splendente proshymessa della Italia fascista di domani raquo

La splendente promessa del 4omani

Come il Titano della leggenda il cui shrale scagliato nei deE

profondi ne ricadeva inceso dal fuoco superno 1Italia avventa la sua

giovinezza di contro all avvenire chegrave la infiamma della sua luce E col pensiero teso verso lavvenire colli occhi fissi nel Duce fissi

nel nostro Re nelRe saggio che in un giorno saoro alle nostre glorie

con serena fede nellavvenire additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria io vi chiedo Signor Presidente che

vogliate dichialIare aperto lanno giudiziario 1929