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Le nuove leggi civili commentate - N. I - 2006 LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

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Le nuove leggi civili commentate - N. I - 2006

LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

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N. 1 ANNO XXIX

GENNAIO - FEBBRAIO 2006

LE NUOVE

LEGGI CIVILICOMMENTATE

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IV

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Indice - Sommario del fascicolo I

Le attualità

La tutela giurisdizionale della proprietà industriale (artt. 117-146 d.lgs.10 febbraio 2005, n. 30 « Codice della proprietà industriale, a normadell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 »).

di GINA GIOIA.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Tutela dei diritti di privativa. – 3. La Commis-sione ricorsi. – 4. Le azioni a tutela del diritto industriale e le relativesentenze. – 5. In particolare, la rivendica e la nullità. – 6. Competenza,rito e giurisdizione. – 7. In tema di prova. La discovery. La funzione pro-batoria della descrizione e del sequestro. – 8. La tutela cautelare. In par-ticolare l’inibitoria. – 9. Le regole della procedura. – 10. La pubblicitàdella privativa. – 11. Esecuzione forzata. Espropriazione per pubblicautilità. – 12. Misure contro la pirateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3

La posta elettronica certificata (d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68).

di SERGIO BRESCIA

SOMMARIO: 1. L’indirizzo dichiarato e il momento di perfezionamento dellanotifica. – 2. Le modalità del servizio. – 3. L’albo dei certificatori. – 4.Norme transitorie e finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 37

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La legge n. 49/05 riforma la normativa sulla pubblicità ingannevole ecomparativa: maggiori poteri sanzionatori e istruttori all’Autoritàgarante della concorrenza e del mercato (l. 6 aprile 2005, n. 49).

di LORENZA GIRONE.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La definizione di pubblicità commercialeingannevole. – 3. La pubblicità di prodotti pericolosi. – 4. Tutela deibambini ed adolescenti. – 5. Gli organismi di tutela della normativa sul-la pubblicità ingannevole e comparativa. Un accenno al contesto inter-nazionale. – 6. I rimedi attualmente esperibili: i nuovi poteri sanzionato-ri attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato . . . . . . pag. 49

La Corte Costituzionale « chiude i conti » con la vexata quaestio dellaforma del contratto di autotrasporto (Corte cost. 14 gennaio 2005, n. 7).

di ANDREA GENTILI.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Analisi della evoluzione normativa in materia.– 3. Precedenti ordinanze di rimessione e conseguenti decisioni dellaCorte. – 4. Esame della sentenza n. 7 del 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 61

Il riparto costituzionale delle competenze e la disciplina sul mercato dellavoro e sull’occupazione (cd. riforma « Biagi »): chiariti molti dubbiall’esito dello scrutinio della Corte costituzionale (Corte cost. 28 gen-naio 2005, n. 50).

di ENZO VINCENTI.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le linee essenziali del thema decidendum. – 3.La problematica più generale sulla delegazione legislativa. – 4. Gli argo-menti della Corte sulle singole censure. – 5. La centralità della materia« ordinamento civile »: il contesto giurisprudenziale e dottrinale di rife-rimento. – 6. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 79

Indice-sommario del fascicolo IVI

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I commentari

Codice dei beni culturali e del paesaggio (Seconda parte) (d.lgs. 22 gen-naio 2004, n. 42).

Commentario a cura di GAETANO TROTTA, GIUSEPPE CAIA e NICOLA

AICARDI

PARTE TERZA - Beni paesaggistici.

TITOLO I - Tutela e valorizzazione.

CAPO I - Disposizioni generali.

Art. 131. - Salvaguardia dei valori del paesaggio.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La nozione culturale di paesaggio. – 3. Lanozione giuridica di paesaggio nella giurisprudenza. – 4. Le competenzenel rapporto Stato-regioni. – 5. La nozione di valorizzazione del paesag-gio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 124

Art. 132. - Cooperazione tra amministrazioni pubbliche.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. La cooperazione tra amministrazioni pubbliche in materia dipaesaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 133

Art. 133. - Convenzioni internazionali.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. Adeguamento alle convenzioni internazionali sul paesaggio . pag. 135

Art. 134. - Beni paesaggistici.

Indice-sommario del fascicolo I VII

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Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. La nozione di beni paesaggistici attraverso il rinvio alle tipo-logie di legge: la nuova tipologia dei beni oggetto dei vincoli creati dallapianificazione paesaggistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 137

Art. 135. - Pianificazione paesaggistica.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. La nuova pianificazione paesaggistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 138

CAPO II - Individuazione dei beni paesaggistici.

Art. 136. - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. L’individuazione e il criterio territorialista della pianificazio-ne. – 2. Le novità principali del capo II. – 3. La natura giuridica dell’at-to di individuazione e la peculiare connotazione della discrezionalitàesercitata dall’amministrazione. – 4. L’ambito oggettivo di applicazionedell’art. 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 142

Art. 137. - Commissioni provinciali.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. Le commissioni provinciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 148

Art. 138. - Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. La proposta di dichiarazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 149

Art. 139. - Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole inte-resse pubblico.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. L’unificazione del regime procedimentale. – 2. La partecipa-zione degli enti locali e delle associazioni. 3. – La partecipazione indivi-duale al procedimento. – 4. La fase della pubblicazione e la decorrenzadegli effetti di vincolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 152

Indice-sommario del fascicolo IVIII

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Art. 140. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. L’atto di dichiarazione e la relativa pubblicazione . . . . . . . . . pag. 157

Art. 141. - Provvedimenti ministeriali.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. I poteri ministeriali: sostitutivi o concorrenti? . . . . . . . . . . . . pag. 159

Art. 142. - Aree tutelate per legge.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. Il futuro regime delle aree tutelate ex lege. – 2. La tutela opelegis in funzione di misura di salvaguardia. – 3. Le modifiche alle singo-le tipologie di aree ex lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 163

CAPO III - Pianificazione paesaggistica.

Art. 143. - Piano paesaggistico.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli ambiti omogenei. – 3. I contenuti minimiobbligatori del piano. – 4. I contenuti facoltativi sulle aree « Galasso ».– 5. La procedura per l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici. – 6.Il principio del minor consumo di territorio. – 7. Altri contenuti. – 8.Considerazioni conclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 168

Art. 144. - Pubblicità e partecipazione.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. La partecipazione ai procedimenti di pianificazione paesag-gistica e la pubblicità degli atti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 173

Art. 145. - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri stru-menti di pianificazione.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. Il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altristrumenti di pianificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 176

Indice-sommario del fascicolo I IX

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CAPO IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela.

Art. 146. - Autorizzazione.

I

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. Disciplina a regime e disciplina transitoria del procedimentoautorizzatorio. – 2. I caratteri generali dell’autorizzazione paesaggistica.– 3. Attribuzione dei poteri di gestione del vincolo. – 4. L’obbligo diautorizzazione. – 5. Oneri del richiedente l’autorizzazione e natura del-la valutazione. – 6. L’intervento del Ministero. – 7. Aspetti procedimen-tali. – 8. Rapporti con il procedimento edilizio. – 9. L’intervento sostitu-tivo. – 10. Il divieto di autorizzazione ex post. – 11. Procedimenti spe-ciali per cave e miniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 184

II

Commento di FABRIZIO FIGORILLI.

SOMMARIO: 1. Il comma 11°: i soggetti legittimati ad impugnare l’autorizza-zione paesaggistica. – 2. La tendenziale oggettivizzazione del giudizio intale materia. – 3. Segue: l’appellabilità delle sentenze ed ordinanze ema-nate dal giudice amministrativo da parte di chi non ha partecipato alprocesso di primo grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 198

Art. 147. - Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. La valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere sta-tali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 202

Art. 148. - Commissione per il paesaggio.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. La commissione per il paesaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 204

Art. 149. - Interventi non soggetti ad autorizzazione.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. Gli interventi non soggetti ad autorizzazione . . . . . . . . . . . . . pag. 206

Art. 150. - Inibizione o sospensione dei lavori.

Indice-sommario del fascicolo IX

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Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: Le misure cautelari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 208

Art. 151. - Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. Il rimborso spese per la sospensione lavori su beni non vin-colati non preceduta da tempestiva diffida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 211

Art. 152. - Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. Prescrizioni particolari per l’apertura di strade e cave e la rea-lizzazione di condotte e palificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 212

Art. 153. - Cartelli pubblicitari.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI

SOMMARIO: 1. La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari . . . . . . . . pag. 213

Art. 154. - Colore delle facciate dei fabbricati.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. Colore delle facciate e dei fabbricati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 215

Art. 155. - Vigilanza.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. Le funzioni di vigilanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 216

CAPO V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie.

Art. 156. - Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. Adeguamenti dei piani e omogeneità di ricognizione territo-riale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 218

Indice-sommario del fascicolo I XI

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Art. 157. - Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente.

Commento di PAOLO CARPENTIERI.

SOMMARIO: 1. La continuità del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 219

Art. 158. - Disposizioni regionali di attuazione.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI

SOMMARIO: 1. La potestà normativa regionale di attuazione . . . . . . . . . . . . . pag. 222

Art. 159. - Procedimento di autorizzazione in via transitoria.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. Il procedimento autorizzatorio nella fase transitoria. – 2.Applicabilità nella fase transitoria di alcune disposizioni dell’art. 146; inparticolare, del divieto di autorizzazione ex post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 224

PARTE QUARTA - Sanzioni.

TITOLO I - Sanzioni amministrative.

CAPO I - Sanzioni relative alla Parte seconda.

Art. 160. - Ordine di reintegrazione.

Art. 161. - Danno a cose ritrovate.

Commento di PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI.

SOMMARIO (artt. 160, 161): 1. Le sanzioni ripristinatorie per danni ai beniculturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 232

Art. 162. - Violazioni in materia di affissione.

Commento di FAUSTO BALDI.

SOMMARIO: 1. Le sanzioni per violazioni in materia di affissioni (beni cultu-rali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 234

Art. 163. - Perdita di beni culturali.

Commento di PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI.

Indice-sommario del fascicolo IXII

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SOMMARIO: 1. La sanzione per la perdita di beni culturali . . . . . . . . . . . . . . . pag. 235

Art. 164. - Violazioni in atti giuridici.

Commento di MASSIMILIANO PALMERI.

SOMMARIO: 1. La « nullità » per le violazioni in atti giuridici concernenti ibeni culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 236

Art. 165. - Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

Commento di FABIO SAITTA.

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Natura giuridica e presupposti della sanzione pag. 239

Art. 166. - Omessa restituzione di documenti per l’esportazione.

Commento di ALESSANDRA LANCIOTTI.

SOMMARIO: 1. Omessa restituzione di documenti per l’esportazione . . . . . . pag. 241

CAPO II - Sanzioni relative alla Parte terza.

Art. 167. - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennitàpecuniaria)

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. Le innovazioni. – 2. La scelta tra sanzioni alternative. – 3.Natura e funzione della misura pecuniaria. – 4. Destinazione delle som-me. – 5. Rapporti tra sanzioni paesaggistiche e sanzioni edilizie . . . . . . . pag. 242

Art. 168. - Violazione in materia di affissione.

Commento di PIERFRANCESCO UNGARI.

SOMMARIO: 1. Le sanzioni per violazioni in materia di affissioni (beni pae-saggistici) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 253

TITOLO II - Sanzioni penali.

CAPO I - Sanzioni relative alla Parte seconda.

Art. 169. - Opere illecite.

Indice-sommario del fascicolo I XIII

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Art. 170. - Uso illecito.

Art. 171. - Collocazione e rimozione illecita.

Commento di FAUSTO BALDI

SOMMARIO (artt. 169-171): 1. Considerazioni generali. – 2. I reati di dan-neggiamento previsti dal codice penale. – 3. Le opere illecite (art. 169):a) demolizione, rimozione, modificazione e restauro abusivi; b) distacco;c) i lavori urgenti; d) la violazione dell’ordine di sospensione. – 4. L’usoillecito (art. 170). – 5. Collocazione e rimozione illecita (art. 171) . . . . . . pag. 255

Art. 172. - Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta.

Art. 173. - Violazioni in materia di alienazione.

Commento di ALBERTO MORBIDELLI.

SOMMARIO: 1. Le sanzioni per violazioni in materia di alienazione . . . . . . . . pag. 270

Art. 174. - Uscita o esportazione illecite.

Commento di FABIO SAITTA

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La pregressa disciplina del reato di esporta-zione illecita. – 3. Presupposti e natura giuridica della sanzione. – 4. Laconfisca delle cose illecitamente esportate. – 5. L’interdizione dall’arte oprofessione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 271

Art. 175. - Violazioni in materia di ricerche archeologiche.

Art. 176. - Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

Commento di GIORGIO CALDERONI.

SOMMARIO (artt. 175-176): 1. Premessa comune: (principio di) duplice pro-tezione ed « abrogatio sine abolitione ». – 2. Le due ipotesi di reato, inmateria di ricerche archeologiche, di cui all’art. 175. – 3. L’illecitoimpossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato (art. 176). – 4.Segue: e la controversa presunzione (giurisprudenziale) di possesso ille-gittimo di cose di interesse culturale. – 5. L’accertamento del requisitodella « culturalità » del bene. – 6. Il tentativo di reato . . . . . . . . . . . . . . . pag. 275

Art. 177. - Collaborazione per il recupero di beni culturali.

Commento di RICCARDO FUZIO.

SOMMARIO: 1. La circostanza attenuante speciale per collaborazione . . . . . . pag. 280

Indice-sommario del fascicolo IXIV

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Art. 178. - Contraffazione di opere d’arte.

Art. 179. - Casi di non punibilità.

Commento di RICCARDO FUZIO.

SOMMARIO (artt. 178, 179): 1. Il contenuto non innovativo. – 2. Le nuovequestioni: a) la tutela delle opere contemporanee. – 3. Segue: b) L’ele-mento soggettivo del reato. – 4. Circostanza aggravante, pene accessoriee confisca. – 5. I casi di non punibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 282

Art. 180. - Inosservanza dei provvedimenti amministrativi.

Commento di RICCARDO FUZIO.

SOMMARIO: 1. Inosservanza di provvedimenti amministrativi . . . . . . . . . . . . pag. 285

CAPO II - Sanzioni relative alla Parte terza.

Art. 181. - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.

Commento di RICCARDO FUZIO.

SOMMARIO: 1. La tutela penale del paesaggio: le origini e l’art. 163 del testounico dei beni culturali e ambientali. – 2. L’art. 181 del Codice nella ver-sione originaria. – 3. Il nuovo art. 181 del Codice, così come modificatodall’art. 1, comma 36°, lett. c), della l. 15 dicembre 2004, n. 308. – 4. Lanuova fattispecie di reato: il delitto paesaggistico. – 5. La fattispecie ori-ginaria della contravvenzione dell’art. 181, comma 1°: la contravvenzio-ne di opere abusive su beni paesaggistici. – 6. Il delitto paesaggisticocome figura autonoma di reato e non come reato circostanziato del rea-to-base dell’art. 181, comma 1°. – 7. La natura dei reati. – 8. Gli effettidel nuovo sistema sanzionatorio: la distinzione tra tutela provvedimen-tale e tutela per legge ed i dubbi di costituzionalità. – 9. L’accertamentodi compatibilità paesaggistica (art. 181, comma 1°-ter). – 10. La rimes-sione in pristino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 287

PARTE V - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore.

Art. 182. - Disposizioni transitorie.

I

Commento di BENEDETTA LUBRANO.

SOMMARIO: 1. La disciplina transitoriamente applicabile a coloro che pur

Indice-sommario del fascicolo I XV

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non possedendo gli speciali requisiti di qualificazione previsti dal Codi-ce dei beni culturali e del paesaggio abbiano requisiti formativi, teoricie/o pratici, tali da renderli idonei ad acquisire la qualifica di restaurato-re di beni culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 306

II

Commento di DIEGO VAIANO.

SOMMARIO: 1. Rinvio all’art. 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 307

Art. 183. - Disposizioni finali.

Commento di LIVIA MERCATI

SOMMARIO: 1. L’esclusione del controllo preventivo di legittimità. – 2. Ildivieto di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. – 3. Le garan-zie prestate dallo Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 308

Art. 184. - Norme abrogate.

Commento di BENEDETTA LUBRANO.

SOMMARIO: 1. Le dichiarazioni espresse relativamente ad eventuali derogheed alla entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio. –2. Le norme abrogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 312

Allegato A

Indice-sommario del fascicolo IXVI

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Le attualità

1) La tutela giurisdizionale della proprietà industriale (artt. 117-146 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3

2) La posta elettronica certificata (d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68). pag. 37

3) La legge n. 49/05 riforma la normativa sulla pubblicità inganne-vole e comparativa: maggiori poteri sanzionatori e istruttoriall’autorità garante della concorrenza e del mercato (l. 6 aprile2005, n. 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 49

4) La Corte costituzionale « chiude i conti » con la vexata quaestiodella forma del contratto di autotraporto (Corte cost. 14 gennaio2005, n. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 61

5) Il riparto costituzionale delle competenze e la disciplina sulmercato del lavoro e sull’occupazione (cd. riforma « Biagi »):chiariti molti dubbi al’’esito dello scrutinio della Corte costitu-zionale (Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 79

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LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

(artt. 117-146 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 « Codice della proprietàindustriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 »,

in G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, s.o. n. 28)

di GINA GIOIA

(ricercatore dell’Università di Padova)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Tutela dei diritti di privativa. – 3. La Commissione ricorsi. – 4. Leazioni a tutela del diritto industriale e le relative sentenze. – 5. In particolare, la rivendica ela nullità. – 6. Competenza, rito e giurisdizione. – 7. In tema di prova. La discovery. La fun-zione probatoria della descrizione e del sequestro. – 8. La tutela cautelare. In particolarel’inibitoria. – 9. Le regole della procedura. – 10. La pubblicità della privativa. – 11. Esecu-zione forzata. Espropriazione per pubblica utilità. – 12. Misure contro la pirateria.

1. – Dopo oltre due anni dalla approvazione della legge delega, il Gover-no ha emanato, con la tecnica del decreto legislativo e con ambizione giu-stinianea (1), il codice della proprietà industriale.

L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare un riordino ed una sempli-ficazione normativa in una materia, quella della proprietà industriale,caratterizzata dalla sovrapposizione di norme contenute in provvedimen-ti di rango diverso (2).

La considerazione che il legislatore riserva alla materia è, indubbiamen-te riguardosa del ruolo che la stessa riveste nella più generale disciplinadel mercato, e costituisce da un lato il tentativo di porre un argine ai falsi

(1) L’espressione è di MANSANI, Le disposizioni in materia di marchi nella bozza del codicedei diritti della proprietà industriale, in AA.VV., Il Codice della Proprietà industriale, a curadi Ubertazzi, Milano, 2004, p. 69. L’autore considera una fatica inutile l’ambizione di darvita ad un testo unico essendo quel testo destinato ad essere affiancato in breve tempo daaltre norme eterogenee, che richiederebbero suoi continui aggiornamenti, adattamenti emodifiche. In verità, negli ultimi anni è sempre più diffusa l’esigenza di raccogliere orga-nicamente una stessa materia, e si tende a passare dall’idea regolativa del codice a quelladi diversi codici organizzati per materia. Lo strumento dei testi unici misti di riordino(basti pensare a quello sull’edilizia n. 380/01; sulla espropriazione n. 327/01; sulle spese digiustizia n. 115/02) è stato soppresso dalla l. n. 229/03 – Interventi in materia di qualitàdella regolazione, riassetto normativo e codificazione « Legge di semplificazione 2001 » –che prevede decreti legge di riassetto o codici, in luogo dei testi unici. La distinzione con-cettuale tra testi unici e codici è data dalla capacità meramente ricognitiva dei primi, anchese, come si è visto, anche in questi non mancano cambiamenti, e dalla capacità innovativadei secondi.

(2) Il termine proprietà industriale, per espressa previsione dell’art. 1 del d.lgs. n. 30 del10 febbraio 2005, comprende marchi, altri segni distintivi, indicazioni geografiche, deno-minazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodottie semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Indubbiamen-te la scelta di una terminologia unitaria rappresenta una operazione culturalmente signifi-cativa perché è espressione dell’apprezzabile tentativo di ricostruire i tratti comuni di sin-goli istituti caratterizzati comunque da una loro autonomia concettuale.

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e alla concorrenza sleale, dall’altro uno sforzo per rilanciare la innovazio-ne e la competitività.

Per il perseguimento di tali finalità, è proprio sul terreno della tutela giu-risdizionale dei diritti (cui dedica l’intero capo III, gli artt. 117-146) che illegislatore gioca buona parte di questa partita.

2. – I diritti inerenti alla proprietà industriale sono costituiti a seguito diun procedimento amministrativo, promosso ad istanza di parte, che haluogo dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi (3), e che è preordina-to, appunto, al rilascio della brevettazione o della registrazione. Si tratta diun procedimento amministrativo, definito giustamente dall’art. 2 codiceprop. ind., di accertamento-costitutivo, perché finalizzato ad accertare lasussistenza dei requisiti di brevettabilità o di registrazione e a costituirne,all’esito dell’accertamento, una situazione giuridica nuova, rappresentatadal diritto di proprietà industriale: uno ius escludendi alios con potestàesclusive su beni cui il diritto si riferisce e con efficacia erga omnes, alme-no di regola nei limiti territoriali dell’ordinamento statale (4).

Al procedimento amministrativo si accompagna la tutela giurisdizionaleche si ripartisce tra la Commissione ricorsi e il giudice ordinario (5). Alla pri-ma sono affidate le controversie che possono insorgere circa il diritto ad otte-nere il brevetto o la registrazione; il relativo giudizio avrà come contraddit-tore l’UIBM (6). Al secondo, invece, sono riservate le controversie che insor-gono tra privati circa lo sfruttamento della proprietà industriale, per cui que-sti risulta essere giudice dell’esistenza e della permanenza della privativa (7).

3. – La tutela del richiedente il brevetto o la registrazione, a fronte di unprovvedimento di diniego (allorché risulti respinta totalmente o parzial-

Le attualità4

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(3) Sono oggetto di registrazione i marchi i disegni e modelli, le topografie dei prodottia semiconduttori. Inoltre, lo sono le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vege-tali. Sono esclusi i nomi a dominio.

(4) L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non sindaca l’esattezza sostanziale della designa-zione, né ha il potere di verificare la legittimazione del richiedente la registrazione, che èpresunta in capo al richiedente.

Del resto l’UIBM non verifica nemmeno la novità (si vedano le problematiche connessein SERPIERI, Note in tema di brevettazione del non avente diritto, in Riv. dir. ind., II, 2003, p.215). È previsto, tuttavia, che nel corso del procedimento di registrazione del marchio(d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447) possa istaurarsi una fase incidentale di opposizione (anchesolo mediante osservazioni), che costringe a una verifica l’anteriorità.

(5) Anche ove il procedimento amministrativo non sia concluso, può essere proposta l’a-zione giurisdizionale davanti al giudice ordinario, a condizione che il riconoscimento del-la privativa intervenga prima della fase di decisione della causa. In caso di mancata con-clusione del procedimento, la domanda è improcedibile, fino alla rimozione dell’ostacolo.Tale limite, invece, non si riscontra ove sia stata richiesta un’azione cautelare.

(6) A seguito del d.lgs. n. 447/99, la Commissione può essere adita anche dall’opposi-zione del terzo al procedimento di registrazione, ma si ritiene comunemente che ciò nonincida sulla non interferenza tra i giudizi emessi dai due diversi organi giurisdizionali, cfr.in tal senso SCUFFI, Sub artt. 117 ss., in SCUFFI, FRANZOSI e FITTANTE, Il codice della proprietàindustriale, Milano, 2005, p. 498.

(7) La diversità di soggetti coinvolti, nonché dell’oggetto stesso del giudizio (la Com-missione decide sul diritto soggettivo ad ottenere la privativa, mentre il giudice ordinariosi occupa del diritto di esclusiva), impediscono una sovrapposizione di giudicati.

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mente una domanda o un’istanza, oppure che impediscono il riconosci-mento di un diritto e negli altri casi espressamente previsti) viene attivata,invece, con un ricorso alla Commissione ricorsi (8), come previsto dall’art.135, da proporsi entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla comuni-cazione della decisione di rigetto (9).

Siffatto rimedio (10) è esperibile, in verità, non solo per reagire ad unprovvedimento dell’UIBM di rigetto, anche parziale, della istanza di bre-vetto o registrazione, ma più in generale per opporsi ad un provvedimen-to, sempre dell’UIBM, che impedisce il riconoscimento di un diritto diproprietà industriale (11).

La tutela è accordata in presenza di un provvedimento definitivo e nonsemplicemente interlocutorio (vale a dire che, ad es., conceda un termineper osservazioni), a meno che quest’ultimo sia in grado di comprometteregià l’esercizio di un diritto di proprietà industriale (12).

Il procedimento dinanzi alla Commissione ricorsi è informato al princi-pio del contraddittorio, della discussione pubblica del ricorso.

Il ricorso va notificato, non solo all’UIBM ma anche ad eventuali controinte-ressati, e nei trenta giorni successivi depositato presso la segreteria della Com-missione ricorsi. Non è necessario il patrocinio di un legale, potendo la partestare in giudizio anche personalmente. La Commissione procede all’eventualeattività istruttoria, sempre nel rispetto dei principi generali in materia di prova.

Nel caso di accoglimento della opposizione la Commissione non può con-dannare l’UIBM ad un facere, ma dovrà accertare il diritto del ricorrenteall’ottenimento del titolo. Questa decisione, in caso di mancata esecuzionedell’UIBM è suscettibile di costituire oggetto di giudizio di ottemperanza.

Il neo codice prevede la possibilità che la Commissione emetta unamisura cautelare che appaia più idonea ad assicurare interinalmente glieffetti della decisione definitiva.

Presupposto per l’adozione della misura cautelare è il grave pregiudizioche potrebbe derivare dall’esecuzione dell’atto impugnato, o dall’inerziadell’UIBM, unitamente al periculum in mora.

Le attualità 5

(8) La Commissione ricorsi, istituita nel lontano 1939 con r.d. n. 1127, è un organo,sostanzialmente giurisdizionale, composta da magistrati con il grado di consiglieri dellaCorte di appello, da docenti universitari o di istituti giuridici superiori; possono essereaggregati anche esperti tecnici, privi di potere deliberativo. La natura di organo giurisdi-zionale (le sue sentenze possono essere impugnate davanti alla Corte di cassazione) spe-ciale della Commissione è stata riconosciuta dalla Corte cost. nella sentenza n. 158 del 10maggio 1995, nella quale è stato escluso il contrasto costituzionale con l’art. 102 comma 2°Cost. preesistendo tale organo alla entrata in vigore della Costituzione e al disposto di cuiall’art. 102, comma 2°, Cost. La Commissione non opera solo in funzione giurisdizionale,ma anche in funzione consultiva, allorquando il Ministero delle attività produttive, nerichieda parere non vincolante, in materia di marchi e brevetti. La ley organica ha accen-tuato la terzietà dell’organo, attraverso l’esclusione del direttore dell’UIBM dalla compo-sizione della Commissione, prevista in precedenza senza voto deliberativo.

(9) In precedenza il termine era di trenta giorni.(10) Il ricorso deve essere motivato. Nel caso di incompletezza la Commissione concede

un termine per l’integrazione. (11) Si pensi alla richiesta di trascrizione di un atto di revoca della cessione unilaterale

non irrevocabile di un marchio prima che detta cessione venga accettata dall’acquirente.(12) La Commissione ricorsi conosce anche in materia di interessi legittimi. In tal senso

Comm. Ric., 3 ottobre 2003, n. 2044, in Dir. ind., 2003, p. 503, con nota di LAMANDINI.

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La lettera della norma è praticamente identica all’art. 21, comma 8°, pri-ma parte, l. n. 1034/71, per cui risulta chiaro che l’istanza cautelare possaproporsi solo unitamente all’impugnazione del provvedimento del-l’UIBM, anche perché il termine di 60 giorni per l’impugnazione del prov-vedimento, lascia presumere che, per non incorrere in decadenza, taleistanza debba essere contenuta nel ricorso diretto all’impugnazione delprovvedimento, benché si discuta il più delle volte di diritti soggettivi enon di interessi legittimi.

La forma che assume il provvedimento cautelare è quella del decreto seemesso inaudita altera parte o quella della ordinanza in camera di consi-glio se emesso a contraddittorio integro. Naturalmente, il provvedimentocautelare è soggetto a revoca e/o a modifica per fatti sopravvenuti.

La decisione definitiva, invece, prende la forma della sentenza di rito odi merito, di accoglimento o di rigetto, ed è dotata di carattere decisorioe definitivo.

La decisione di merito di accoglimento non condannerà l’UIBM ad unfacere, ma accerterà il diritto all’ottenimento del titolo, alla quale l’ammi-nistrazione dovrà conformarsi, altrimenti non resta che attivare il giudiziodi ottemperanza.

Da tutto quanto detto (ricorso impugnatorio di un provvedimento didiniego, termini per impugnare, contenuto della sentenza e sua esecuzio-ne) emerge che il processo che si svolge davanti alla Commissione è piùassimilabile al processo amministrativo che a quello civile, e ciò nono-stante essa si occupi anche dei diritti soggettivi (non estranei nemmenoalla cognizione dei giudici amministrativi). Accettata questa posizione,perciò, laddove ci siano lacune nel rito sopperirà il rito previsto per i giu-dici amministrativi.

A prescindere dalla natura che si voglia attribuire al giudice e al relativoprocedimento, per il solo fatto che ci troviamo davanti ad un giudice spe-ciale, quale esso è, è possibile esperire il regolamento preventivo di giuri-sdizione, ormai inquadrato come mezzo generale azionabile per contro-versie relative a tutte le giurisdizioni.

Non è ammesso l’appello ma, stante il carattere decisorio e definitivo delprovvedimento della Commissione, è ammesso il ricorso straordinario percassazione, ex art. 111 Cost., comma 7°.

Infine, generalmente si ammette l’esperibilità della revocazione ex art.395 c.p.c. avverso la decisione della Commissione ricorsi.

4. – Nel diritto industriale, come nel diritto comune, la tutela si realizzanel processo di cognizione, in quello cautelare ed in quello esecutivo.Abbiamo così anche nel diritto industriale la tripartizione in azione dicognizione, cautelari ed esecutive.

La tutela di cognizione si sostanzia nella tutela di accertamento condan-na, e costitutiva.

Con l’azione di accertamento si richiede al giudice di superare una situa-zione di incertezza (13); con l’azione di condanna si richiede una sentenza

Le attualità6

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(13) L’azione di accertamento è azione a carattere generale nel nostro ordinamento espe-ribile anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste, sia nel settore dei diritti assoluti ma

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che soddisfi un diritto di credito (14), almeno nell’an (condanna generica);con l’azione costitutiva, infine, si chiede al giudice di costituire, modifica-re od estinguere una rapporto giuridico (15).

Rientra nella categoria delle azioni di accertamento quella diretta adottenere l’accertamento della validità del titolo, l’azione di accertamento,positivo o negativo, della contraffazione.

L’azione di nullità o di decadenza della validità del titolo di proprietàindustriale, invece, almeno secondo parte della dottrina (16), è più pro-priamente costitutiva dal momento che il suo accoglimento travolge conefficacia ex nunc gli effetti della registrazione del marchio o ne elimina ilprovvedimento amministrativo di concessione della privativa, venendocosì a modificare una situazione esistente e produttiva di effetti giuridici.

Oltre alla ipotesi controversa della azione di nullità o decadenza deltitolo, alla categoria delle azioni costitutive vanno ricondotte, senzaalcun dubbio, quelle esercitate dall’avente diritto contro l’usurpatoreper ottenere il trasferimento a proprio nome del titolo da altri richiestoindebitamente.

Nel genus delle azioni di condanna, infine, vanno annoverate le azioni dicontraffazione dirette ad ottenere, previo l’accertamento della violazionee della sua imputabilità, le misure ripristinatorie-riparatorie previste dal-l’ordinamento.

L’azione di condanna come si è visto può essere esercitata anche nelleforme della condanna generica, con una separazione dell’an dal quantum,e può essere integrata o sostituita da azioni equivalenti contemplate dallanormativa codicistica sulla concorrenza sleale (artt. 2598-2601 c.c.) (17).

La tutela cautelare, azionabile in presenza dei requisiti generali delfumus boni iuris e del periculum in mora, e diretta ad evitare che nel tem-po occorrente per ottenere un provvedimento definitivo il diritto possaessere pregiudicato, caratterizza il diritto industriale.

Accanto alle azioni cautelari tipiche (descrizione, inibitoria, sequestroindicate negli artt. 128, 129 e 131), e fuori dall’ambito di operatività dellestesse sono proponibili anche rimedi atipici (art. 700 c.p.c.).

Frequente è il ricorso ai rimedi innominati per l’accertamento negativodi una contraffazione in vista del pregiudizio che dal ritardo ne possa deri-vare nella produzione e negli investimenti.

L’area di operatività delle azioni esecutive non subisce limitazioni e sonotutte proponibili nel diritto industriale. Queste sono dirette alla espro-priazione mobiliare, immobiliare e presso terzi, dalla consegna o rilascio,

Le attualità 7

anche in quello del diritto relativo. In questo senso VERDE, Profili del processo civile, I,Padova, 2002, p. 153.

(14) Ogni azione di condanna beninteso contiene un accertamento (l’esistenza del credi-to e dei suoi presupposti) ed un quid pluris caratterizzato dalla condanna ad un facere o aduna somma di denaro.

(15) L’azione costitutiva è tipica. Dispone infatti l’art. 2908 c.c. che nei casi previsti dal-la legge, l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.

(16) In tal senso MANGINI, Il marchio e gli altri segni distintivi, in Tratt. dir. comm. e dir.pubbl. ec. diretto da Galgano, V, Padova, 1982, p. 331; SPADA, Studi in onore di France-schelli, Milano, 1983, p. 344.

(17) Il sistema sanzionatorio previsto dal codice sulla concorrenza sleale conosce l’azione dicondanna - risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza, inibitorie ed ordini di facere.

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o dirette alla trasformazione forzata se ed in quanto esercitatile nelle for-me della esecuzione degli obblighi di fare.

Anche nel processo industriale sulla sentenza non più soggetta a mezzidi impugnazione scende il giudicato ed è efficace solo fra le parti (18), ere-di ed aventi causa, non solo sulle questioni espressamente dedotte (giudi-cato esplicito), ma anche su quelle che ne costituiscono un presuppostologico indefettibile della decisione (giudicato implicito).

Ciò vale per le sentenze di accertamento positivo della validità del tito-lo della privativa, di accertamento positivo o negativo della contraffazio-ne.

Viceversa, ed in deroga ai limiti soggettivi del giudicato, le sentenze chedichiarano la nullità o la decadenza di una privativa, per espressa previ-sione dell’art. 123 del codice, sono dotate di una efficacia aggiunta ergaomnes, e sono annotate nel registro tenuto dall’UIBM, determinandonecosì una radiazione vera e propria.

Dal giudicato ne discende la improponibilità della medesima questio-ne, in altri giudizi (19). Infine una deroga al normale effetto ripetitivo che discende dalla nullità, per espressa previsione dell’art. 77 del codi-ce, in tema di invenzione: a) gli atti di esecuzione già compiuti in forzadi sentenze di contraffazione passate in giudicato; b) i contratti già ese-guiti aventi ad oggetto l’invenzione del cui giudicato di nullità trattasi econclusi anteriormente con possibilità per il giudice di accordare un equo rimborso per gli importi già versati; c) i pagamenti già effettua-ti a titolo di equo premio, canone o prezzo per le invenzioni dei dipen-denti.

La sentenza di condanna può atteggiarsi in una inibitoria definitiva,come previsto dal nuovo rito societario. Il giudice che accerta la contraf-fazione, infatti, può ordinare all’autore della stessa e/o a chiunque abbiapartecipato di astenersi in futuro dalla condotta vietata, a prescindere dal-lo stato soggettivo di dolo o colpa dell’autore. La inibitoria ha, così unafunzione di tutela preventiva e durevole, e completa la tutela risarcitoria oriparatoria.

Si è inteso generalizzare una misura che il codice civile già la prevedevaper la concorrenza sleale (art. 2599 c.c.) (20). Quale mezzo di esecuzioneindiretta dell’inibitoria, il diritto industriale conosce la così detta penalitàdi mora, per le violazioni (21) successive. Il contenuto della sentenza dicondanna può consistere nell’ordine di distruzione di tutte le cose costi-tuenti la violazione. Il necessario contemperamento con i superiori inte-

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(18) L’improponibilità che può essere fatta valere con il rimedio straordinario della revo-cazione ex art. 395 c.p.c., semprechè la relativa eccezione di giudicato non sia stata già sol-levata e decisa.

(19) Il giudice che accerta la concorrenza sleale, che è una ipotesi di contraffazione, pote-va già inibire la continuazione e dava gli opportuni provvedimenti per eliminare gli effet-ti.

(20) La penalità di mora persegue la stessa finalità preventiva e dissuasiva delle astrein-tes. Anche l’art. 11 della dir. 48/04/CE, con analoga finalità prevede una pena pecuniariain caso di mancato rispetto di una ingiunzione.

(21) La distruzione, in precedenza era espressamente prevista solo per i marchi, ma la siammetteva anche per le invenzioni.

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ressi di economia nazionale, protetti costituzionalmente, limita il poteredel giudice di condannare alla distruzione.

Infatti ove dalla distruzione della cosa possa derivarne un pregiudizioall’economia nazionale (22) è dato al giudice di condannare solo al risarci-mento del danno. Un ulteriore limite alla distruzione è costituito dall’usopersonale delle cose.

La distruzione e la rimozione costituiscono così una sostanziazione diquei provvedimenti che il giudice ex art. 2599 c.c. poteva prendere per eli-minare gli effetti di una concorrenza sleale (23).

L’assegnazione in proprietà ha natura restitutoria, anche questa era pre-vista per le sole invenzioni e non anche per i marchi, ora il codice inveceha generalizzato il rimedio.

Sempre su richiesta di parte il giudice può ordinare il sequestro a spesedell’autore della violazione fino alla estinzione del titolo degli oggetti e deimezzi di produzione, ed il titolare della proprietà industriale può richie-dere che gli oggetti sequestrati siano aggiudicati ad un prezzo che verràstabilito dal giudice in mancanza di accordo fra le parti.

Relative contestazioni decide il giudice con ordinanza non soggetta agravame.

Nel processo di contraffazione il risarcimento del danno, liquidato secon-do le disposizioni di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227, c.c. costituisce una com-ponente ineludibile, con una chiara funzione di reintegrazione del patri-monio del danneggiato (art. 125) (24). Le componenti di danno sono quelletradizionali del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) edel danno non patrimoniale (danno morale), nella nuova accezione non piùlimitata alle sole ipotesi di reato ma collegato alla violazione di interessi costi-tuzionalmente protetti. La ricostruzione del lucro cessante è sintetizzabilein diversi orientamenti: a) decremento del fatturato del titolare della priva-tiva con perdita di profitto; b) riversamento o utile tratto dal contraffatto-re; c) giusto prezzo del consenso o royalty che il contraffattore avrebbe cor-risposto se avesse chiesto ed ottenuto un contratto di licenza. La liquida-zione del danno può avvenire anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovenon sia possibile determinarne il preciso ammontare.

Da ultimo con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietàindustriali, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza o di unasua parte, ponendo le spese a carico del soccombente. Si tratta di una misu-ra prevista già dall’art. 2600 c.c. in tema di concorrenza sleale e in via gene-rale dall’art. 120 c.p.c. La sua funzione è prevalentemente preventiva rispet-to a situazioni che potrebbero verificarsi in futuro, più che sanzionatoria (25).

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(22) In ossequio al principio della domanda di cui all’art. 212 c.p.c. tanto l’inibitoriaquanto la distruzione sono adottate dal giudice su istanza di parte.

(23) Il risarcimento del danno ha come precisa funzione la ricostituzione del patrimoniodel danneggiato nell’ammontare che avrebbe avuto se non si fosse verificata la contraffa-zione, e non ha pertanto la funzione di deterrente.

(24) Sulla funzione della pubblicazione del provvedimento giudiziale, non solo risarcito-ria ma anche di informativa ai soggetti che operano sul mercato si veda Trib. Torino, ord.18 febbraio 2004, in Le Sezioni Specializzate Italiane della proprietà industriale. Rassegna digiurisprudenza, I, 2004, p. 263.

(25) I diritti oggetto di registrazione sono: i marchi, i disegni, i modelli, le topografie dei

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Completano la tutela sanzionatoria la previsione di sanzioni penali edamministrative, ex art. 127.

5. – Tutela è apprestata anche contro i terzi che contestino o sfruttino ildiritto industriale (26) dell’avente diritto (27). Questa volta, come detto, lacognizione appartiene al giudice ordinario. Il codice della proprietà indu-striale (come anche la normativa previgente), prevede alcune azioni chepossono essere proposte da chi assume essere titolare dello sfruttamentodel brevetto o del marchio.

In particolare, la rivendica è l’azione concessa al titolare avente dirittoper ottenere l’intestazione a proprio nome del titolo costitutivo del dirittodi proprietà industriale (28).

La rivendica è ammissibile solo se i diritti siano già incorporati in untitolo costitutivo o sia in corso il relativo procedimento amministrativo,perché diversamente non è configurabile né l’intestazione né il trasferi-mento in capo all’avente diritto.

L’azione di rivendica opera diversamente a seconda che il titolo di pro-prietà industriale sia stato già rilasciato o meno all’usurpatore. Se il titolodi proprietà industriale, pur domandato, non sia stato ancora rilasciato,nei tre mesi dal passaggio in giudicato (29) della sentenza che accerti ildiritto di registrazione o di brevetto, è dato a chi abbia con successo espe-rito l’azione giudiziaria, di assumere a proprio nome la domanda di bre-vetto o di registrazione, subentrando al richiedente, o alternativamente didepositare una nuova domanda di brevetto o di registrazione (registrazio-ne o brevettazione a proprio nome). A una prima fase giudiziale di accer-tamento del diritto alla registrazione o al brevetto (rivendica), ne segueun’altra amministrativa di domanda all’UIBM.

Gli effetti temporali della prima domanda restano salvi in entrambi i casia condizione che, nel caso di presentazione di nuova domanda, il conte-nuto di questa non ecceda quello della prima domanda e si riferisca ad unoggetto sostanzialmente identico.

Se, invece, il brevetto è già stato rilasciato o la registrazione effettuata incapo all’usurpatore, all’avente diritto è dato di rivendicare il suo dirittoattraverso la richiesta di una sentenza che disponga il trasferimento a suo

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prodotti a semiconduttori, mentre quelli oggetto di brevettazione: le invenzioni, i modellidi utilità, le nuove varietà industriali.

(26) Che è l’inventore per il brevetto e nel caso di riserva di registrazione, il soggetto crea-tore del diritto esclusivo.

(27) Si vedano, in particolare: SPADA, Descrizione del trovato e rivendicazione di prioritàunionista, in Riv. dir. impr., 1989, p. 489; DI CERBO, Brevetto (europeo) d’uso: modifica del-le rivendicazioni e novità del trovato, in Foro it., IV, 1990, c. 311; SANDRI, Creazione delsegno ed azione di rivendica di marchio, in Riv. dir. ind., II, 1988, p. 82.

(28) L’esecutività della sentenza di primo grado, infatti, riguarda solo la condanna, percui le sentenze di accertamento, come la revindica, per essere attuate devono attendere ilpassaggio in giudicato: cfr. CONSOLO, Commento alla riforma del processo civile, in CONSO-LO, LUISO e SASSANI (a cura di), Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996,p. 266, secondo cui solo una previsione espressa di legge potrebbe superare questa inter-pretazione restrittiva, ed ivi anche i contrasti interpretativi sul punto.

(29) La presenza solo eventuale del pm nelle cause di nullità contribuisce a stemperare ilcarattere pubblicistico del processo industriale.

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nome del brevetto oppure dell’attestato di registrazione sempre a far datadal deposito (trasferimento a proprio favore della registrazione o dellabrevettazione). In tal caso l’azione di rivendicazione (seguita naturalmen-te da una sentenza di accoglimento) è da sola sufficiente a soddisfare leesigenze dell’avente diritto, che non deve seguire un ulteriore procedi-mento amministrativo. Per cui, mentre nel primo caso ci troviamo di fron-te a una sentenza di mero accertamento, in questa ipotesi il giudice saràchiamato ad emanare una vera e propria sentenza costitutiva.

La rivendicazione (fatta eccezione per i marchi, i disegni e i modelli)deve avvenire, a pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazionedella concessione del brevetto o della concessione di registrazione.

La tutela dell’avente diritto è completata dalla possibilità di ottenere, invia amministrativa, pendente il procedimento per il rilascio del brevetto odella registrazione, semplicemente il rigetto della domanda, o, se la priva-tiva già concessa, ottenere, in via giurisdizionale, la nullità del brevetto odella registrazione concessi a nome di chi non ne ha diritto, o la sua deca-denza.

Dopo due anni dalla data di concessione del brevetto per invenzione,per modello di utilità per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pub-blicazione della concessione della registrazione della topografia dei pro-dotti a semiconduttori, se l’avente diritto non ha richiesto l’assunzione iltrasferimento a suo nome del brevetto oppure dell’attestato di registrazio-ne la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

Lo stesso pubblico ministero è legittimato di ufficio a proporre la azio-ne di nullità solo dopo due anni, ed il suo intervento, nella causa propo-sta da altri, non è più considerato come obbligatorio (30).

Ciò significa che la mancata partecipazione dell’organo pubblico nonimpone al giudice di ordinarne la integrazione ex art. 102 c.p.c., e al giu-dice di appello di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. (31),con evidenti vantaggi per l’economia processuale.

La legittimazione assoluta contraddistingue l’azione di nullità, sia puresolo dopo il decorso del biennio dalla pubblicazione della concessione delbrevetto per invenzione, per modello di utilità, per nuova varietà vegeta-le.

Al contrario la legittimazione relativa, tipica della annullabilità, informa

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(30) La sentenza emessa a contraddittorio non integro è nulla e/o inutiliter data.(31) Le ipotesi di nullità del marchio sono indicate nell’art. 25 del codice ed individuate

nella mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 7, o in presenza di un impedimento di cuiall’art. 12, se vi è contrasto con il disposto degli artt. 9, 10, 13, 14, comma 1°, e 19, com-ma 2°, se è in contrasto con l’art. 8 e nella ipotesi di cui all’art. 118, comma 3°, lett. b). Icasi sono pertanto tipici e non suscettibili di interpretazione analogica. Le ipotesi di nul-lità cd. relativa, perché a legittimazione limitata, contestate in dottrina, si sono col tempoampliate considerevolmente in conseguenza della sempre più estesa utilizzazione della nul-lità come rimedio a protezione dei contraenti deboli, basti pensare alla tutela del clientenei contratti bancari o nei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento artt.117 e 124 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e gli artt. 23 e 24 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,agli artt. 1469 quinques c.c. Queste ipotesi definite dalla dottrina nullità di protezione(GIOIA, Nuove nullità relative, in Contr. e impr., 1999, p. 1332) si distaccano spesso dalmodello codicistico della nullità senza però che la relatività cancelli i profili ed i tratti del-la nullità.

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l’azione diretta ad ottenere la nullità di un marchio (32), di un disegno omodello, perché l’uso del marchio o del modello costituirebbe violazionedi un diritto d’autore altrui. Queste azioni sono infatti proponibili solo daltitolare del diritto anteriore e non da chiunque ne abbia interesse.

L’azione per far accertare la decadenza (33) è ricalcata sulla nullità rela-tiva.

In ogni caso, l’azione di nullità va proposta nel contraddittorio di tutticoloro che risultano annotati quali aventi diritto nella raccolta degli origi-nali dei brevetti e nell’attestato originale di registrazione del marchio. Ilcontraddittorio va dunque integrato anche nei confronti dei titolari didiritti derivati (34) purché annotati nel relativo registro. Ad ogni modo, lasentenza che dichiari una decadenza o una nullità ha efficacia erga omnes,a prescindere dalla partecipazione al giudizio (art. 123).

È, infine, prevista una peculiare formalità procedimentale costituita dal-l’invio, a cura di chi promuove il giudizio, di una copia dell’atto di cita-zione all’UIBM. Non si tratta di una integrazione del contraddittorio per-ché in questi giudizi l’UIBM non è parte; la formalità assolve una funzio-ne di pubblicità: la conoscibilità ai terzi della pendenza della lite. L’omis-sione della formalità, tuttavia, non si traduce nella mera inopponibilità aterzi del giudizio, ma impedisce al giudice la decisione nel merito, ope-rando a guisa di condizione di procedibilità (35).

La funzione di pubblicità è completata dalla trasmissione all’UIBM del-la sentenza. L’obbligo della trasmissione dovrebbe riguardare ogni sen-tenza che, sia pure soltanto incidentalmente, riguarda la materia dei dirit-ti industriali.

Infine, al giudice ordinario è demandata la decisione ove sorga conte-stazione circa la titolarità del diritto e la legittimazione del richiedente laregistrazione o la brevettazione (paternità, ex art. 119, anche in tal casoazione di accertamento) (36).

6. – La competenza a decidere su tutte le controversie in materia di dirit-to industriale è stata già affidata, in via esclusiva e funzionale, alle sezionispecializzate istituite – in attuazione della l. 12 dicembre 2002, n. 273 – dald.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (espressamente richiamato dall’art. 120 cod.propr. ind.) presso i Tribunali e le Corti Appello di Bari, Bologna, Firenze,Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (37).

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(32) Le ipotesi di decadenza del marchio sono fissate tassativamente e coincidono con lavolgarizzazione, per illiceità sopravvenuta e per non uso. Il brevetto per invenzione deca-de nel caso di mancato pagamento del diritto.

(33) Si pensi ai titolari di un diritto di usufrutto o pegno oppure ai titolari di diritti mera-mente obbligatori, quali i licenziatari.

(34) Non è detto quale sia il termine ultimo per il compimento della formalità, e si ritie-ne che non soggiaccia a termini preclusivi per l’istruttoria o le allegazioni, potendo esseresvolta in qualsiasi momento precedente la decisione.

(35) Come già visto, infatti, l’UIBM non verifica l’esattezza della designazione dell’in-ventore o dell’autore, né la legittimazione del richiedente.

(36) In Francia ed in Germania è già stata sperimentata da anni l’istituzione di Cortidistrettuali, con competenza a decidere in materia di proprietà industriale, che prevedonola partecipazione anche di esperti non togati.

(37) L’art. 2 del d.lgs. n. 168/03 ha previsto che le sezioni – composte da un numero di giu-

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Si è voluto creare un giudice specializzato e qualificato – evitando altempo stesso una competenza diffusa su tutto il territorio nazionale – atutto vantaggio di una maggiore uniformità di indirizzi ermeneutici (38).

In passato la gestione di siffatte liti era di competenza del Tribunaleordinario, in composizione collegiale o monocratica (a seconda che fossenecessaria o meno la presenza del p.m.) e per evitare un aggravio di lavo-ro, è stata mantenuta la competenza del giudice ordinario, nei procedi-menti già pendenti alla data di entrata in vigore della legge (39).

Sono attratte alla competenza funzionale (40) delle sezioni specializzatetutte le controversie di diritto industriale relative a titoli nazionali (bre-vetti, marchi, modelli di utilità ed ornamentali, disegni e varietà vegetali),titoli internazionali (marchio internazionale, brevetto internazionale, ebrevetto europeo) titoli comunitari (marchi, modelli, disegni, privativevegetali comunitarie), le controversie riguardanti il diritto di autore, non-ché le controversie aventi ad oggetto le topografie dei prodotti e semi-conduttori, le indicazioni geografiche, le informazioni aziendali riservate(know-how), le controversie in materia di invenzioni dei dipendenti e deiricercatori, ed infine le controversie in materia di indennità di espropria-zione dei diritti di proprietà industriale (ove non rientrino nella giurisdi-zione del giudice amministrativo).

Si dubita infine se siano devolute alla cognizione delle sezioni specializ-zate anche le controversie autonome in tema di ditta, emblema, ed altri segnidistintivi. L’interpretazione estensiva pare preferirsi anche in considerazio-ne dell’intento sistematico della previsione unitaria di tutti i diritti di pro-prietà industriale (41), contenuta nell’art. 1 del codice e che non può esserelimitato all’aspetto sostanziale senza investire anche quello processuale.

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dici non inferiore a sei – decidano sempre in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50 bisc.p.c. L’istruttoria è assegnata ad un magistrato componente il collegio. I componenti sonotutti togati, assegnati mediante concorsi interni, in funzione di specifiche attitudini; è statorespinto l’emendamento che voleva una composizione mista anche con membri laici, cosìcome previsto in altri Paesi europei come in Germania, Svezia e Gran Bretagna, Svizzera.

(38) Il termine giudizio non è da intendersi unitariamente fino al passaggio in giudicato,perché l’art. 245 norme transitorie del codice preveda la devoluzione alle sezioni specia-lizzate dell’eventuale appello ad una decisione resa dal giudice ordinario.

(39) La competenza funzionale implica che nel caso di cumulo di domande prevarrà ilrito speciale rispetto a quello ordinario, ex art. 40, comma 5°, c.p.c. A proposito dell’ordi-ne di prevalenza del rito: cfr. anche GIOIA, Sub Art. 1, in Processo societario, a cura di Sas-sani, Torino, 2003, p. 15 ss. La domanda proposta al giudice secondo il rito ordinarioimplica la trasmissione degli atti da parte di questi al Presidente del Tribunale, che prov-vederà a trasmetterli alla sezione specializzata. Se però presso quella sede di Tribunale nonvi è una sezione specializzata, può essere esclusivamente sollevato il difetto di competenzanei termini di cui all’art. 183 c.p.c., decorsi i quali senza che l’eccezione venga rilevata, ilvizio è definitivamente sanato.

(40) Per una interpretazione estensiva fondata sulla ricostruzione sistematica e costituzio-nalmente orientata del d.lgs. n. 168/03 volta a ricomprendere tutte le materie e gli istituti didiritto industriale Trib. Napoli, ord. 26 marzo 2004, in Sez spec. P.I., I, 2004, p. 204; ibidemTrib. Roma, ord. 26 luglio 2004. A favore di una interpretazione restrittiva, invece, Trib. Mila-no, ord. 14 aprile 2004, in Sez. spec. P.I., 2004, p. 82 esclude che le azioni di concorrenza slea-le per confusione, con riferimento alla imitazione servile di prodotti e alla violazione dellacorrettezza professionale siano attratte alla competenza delle sezioni specializzate.

(41) In questo senso Trib. Venezia, ord. 4 dicembre 2003, in Sez. spec. P.I., I, 2004, p. 161;Trib. Milano, ord. 14 aprile 2004, cit.

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La competenza delle sezioni specializzate si estende anche alle contro-versie connesse e, quindi, alle azioni in garanzia propria o impropria, alledomande riconvenzionali, alle azioni accessorie dipendenti dalla causaprincipale, che andranno attratte tutte alla competenza funzionale dellesezioni specializzate.

In realtà i maggiori dubbi circa la competenza funzionale delle sezionispecializzate riguardano la concorrenza sleale. Sulla premessa che l’art. 3d.lgs. n. 168/03 è norma di stretta interpretazione perché incidente sulleregole comuni di ripartizione degli affari tra gli organi giurisdizionali, si èritenuto che la materia della concorrenza sleale sia attratta alla competen-za delle sezioni specializzate solo ove si faccia contemporaneamente que-stione dei relativi strumenti di tutela riservati dall’ordinamento alla cate-goria della proprietà industriale.

È stato aggiunto che è contraria alla volontà del legislatore equiparare latutela reale della proprietà industriale alla tutela personale assicurata dal-le norme della concorrenza sleale stante la diversità degli istituti suscetti-bili di concorrere solo quando la violazione dell’una sia ricollegabile all’al-tra. In breve in mancanza del coinvolgimento di uno specifico titolo diproprietà industriale si è escluso che si possa parlare di interferenza dellaconcorrenza sleale con la materia della proprietà industriale e se ne è radi-cata la competenza in capo al giudice ordinario (42).

In posizione diametralmente opposta si è invece osservato come la con-correnza sleale non è cosa diversa dalla proprietà industriale ed intellet-tuale, come depongono numerose convenzioni internazionali, tra cui laConvenzione dell’Unione di Parigi del 14 luglio 1957, il cui art. 1.2 recitache la protezione della proprietà industriale ha per oggetto anche larepressione della concorrenza sleale (43). Su questa premessa si è propu-gnata una interpretazione analogico-sistematica, costituzionalmenteorientata, per estendere tendenzialmente alle sezioni specializzate la co-gnizione su tutte le materie e gli istituti industrialistici pur se non espres-samente richiamati dalla legge istitutiva. Si è detto infatti che l’art. 3 d.lgs.n. 168/03 è norma suscettibile di applicazione analogica da interpretare insenso conforme alla Costituzione e alle norme sopranazionali.

In verità non vi sono ragioni fondate per escludere dalla competenzadelle sezioni specializzate l’intera materia della concorrenza sleale le cuifattispecie illecite ricomprendono, secondo la elencazione dell’art. 2598c.c. l’uso di segni distintivi altrui, l’imitazione servile dei prodotti delconcorrente, la denigrazione e l’appropriazione di pregi, la commissio-ne di atti non conformi alla correttezza professionale, utilizzate in fun-zione di completamento delle azioni di contraffazione o in loro sostitu-zione.

L’interpretazione estensiva è del resto confermata dalla lettera dell’art.

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(42) La tesi è di UBERTAZZI, Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, inRiv. dir. ind., I, 2003, p. 219. Nella stessa direzione SCUFFI, Il codice della proprietà indu-striale, cit., p. 528. In giurisprudenza l’estensione della competenza delle sezioni specializ-zate all’intera concorrenza sleale è affermata da Trib. Roma 26 luglio 2004 cit. e Trib.Napoli 26 marzo 2004 cit.

(43) Resta la cognizione della Corte di appello a sanzionare le intese restrittive e gli abu-si di posizione dominante ex art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287.

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134 del codice, che esclude dalla competenza delle sezioni le sole fatti-specie che non interferiscano neppure indirettamente con l’esercizio del-la proprietà industriale, e ne include invece le controversie in materia diilleciti ai sensi della legge antitrust, l. n. 287/90, e delle regole comunitarieafferenti l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (44).

La violazione delle regole sulla competenza per materia porta a diverseconseguenze, a seconda che sia stato erroneamente adito il Tribunale ordi-nario presso cui è istituita una sezione specializzata o un Tribunale ordi-nario privo della sezione specializzata. Nel primo caso il giudice adito puòlimitarsi a trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazio-ne alla sezione specializzata, previo mutamento del rito, trattandosi di unaquestione di distribuzione interna ad un medesimo ufficio giudiziario, delquale la sezione è una semplice articolazione. Nella seconda ipotesi, inve-ce, l’errore opera come difetto di competenza ed inevitabilmente dovràessere rilevato, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazioneex art. 38 c.p.c., dopodichè si consoliderà definitivamente e non potràessere più dedotto il vizio in appello.

Per ciò che attiene, invece, alla competenza territoriale sono previstialternativamente 4 fori generali concorrenti a scelta dell’attore: residenza,domicilio del convenuto, dimora (ove sconosciuti i primi due), domicilioeletto prevalente su tutti; due fori successivamente concorrenti: domicilioe residenza dell’attore che operano in assenza di quelli generali; un forogenerale (Roma) in assenza dei primi due.

Il legislatore delegato ha uniformato anche il rito della privativa a quel-lo societario, ex art. 134, comma 1° e 2°. Nel passato, per materie identi-che coesistevano due riti: quello della decisione collegiale in ogni caso incui fosse obbligatorio l’intervento del pm, vale a dire nelle ipotesi di azio-ni di nullità o decadenza della privativa, ex art. 50 bis c.p.c.; quello dell’exrito pretoriale, negli altri casi in cui la decisione era affidata al Tribunalein composizione monocratica.

Nei rapporti di giurisdizione tra vari Stati l’autorità giudiziaria italianaconosce di tutte le azioni in materia di proprietà industriale, qualunque siala cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti.

A norma dell’art. 22 reg. n. 44/01, che regola la giurisdizione e l’esecuzio-ne delle decisioni nei rapporti tra i Paesi dell’Unione europea, la giurisdizio-ne in materia di registrazione o validità del brevetto, marchi, disegni, model-li, ed altri analoghi diritti, per i quali è previsto il deposito ovvero la registra-zione, compete all’autorità giudiziaria dello Stato in cui è stato richiesto odeffettuato il deposito o la registrazione (principio della territorialità) (45).

Sui titoli comunitari la giurisdizione appartiene al Tribunale di I gradoe alla Corte di giustizia europea – come prevedono i regolamenti istituti-vi (46) – che vengono investiti per effetto dell’impugnazione delle decisio-

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(44) Proprio in base a tale principio il Trib. di Milano con sentenza emessa il 26 ottobre2000 ha respinto le cd. Torpedo attivate con azione di accertamento negativo della con-traffazione del brevetto europeo in altri paesi.

(45) Reg. CE 40/94 e reg. CE 6/02.(46) La giurisprudenza intende arginare, così, il fenomeno del forum shopping, sul punto

GIOIA, L’emersione del domicilio dell’autore quale « forum commisi delitis » nella lesione didiritti assoluti « delocalizzati », in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, p. 231.

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ni emesse dalle Commissioni ricorso dell’UAMI di Alicante (ufficio comu-nitario per l’armonizzazione del mercato interno).

Sui titoli internazionali, invece, la giurisdizione appartiene al giudice nelcui Stato esplicano gli effetti che si invocano, per cui il giudice italianoconoscerà della frazione nazionale della privativa.

Diversamente dalle azioni di nullità e decadenza che involgono questionidi validità del marchio e del brevetto, le azioni di contraffazione possonoessere proposte sia dinanzi l’autorità giudiziaria del convenuto (forum rei),sia dinanzi quella del forum commissi delicti (inteso secondo le interpreta-zioni più recenti, come il luogo in cui la condotta dannosa è stata posta inessere (47)). Naturalmente, si tratta di un foro alternativo con quello delloStato in cui il convenuto ha il domicilio o la sua stabile organizzazione, inmancanza del foro dove l’attore ha il domicilio o la sua stabile organizza-zione, in mancanza del foro dove ha sede l’UAMI, così come stabilito daireg. 40/94 e 6/02, che rinviano alle convenzioni di Bruxelles e di Lugano.

Il reg. CE 44/01 attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo in cuil’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (legittimando le azioni in pre-venzione), ed esclude il criterio del forum commissi delicti per le azioni diaccertamento negativo della contraffazione (48).

L’art. 28 reg., infine, prevede che, qualora più cause di contraffazionesiano pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie di Stati contraenti diversi,su istanza di parte, il giudice successivamente adito può sospendere lacausa, a condizione che la legge interna consenta la riunione dei procedi-menti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conosceredi entrambe le domande (49).

Dinanzi ad un unico giudice nazionale è possibile che siano propostepiù frazioni di uno stesso titolo destinati a produrre effetti in diversi Pae-si con valenza, cd. cross border, in più Stati europei (50).

L’art. 31 reg. sembrerebbe attribuire la decisione sui procedimenti cau-telari a qualunque giudice dell’Unione, anche se il merito sia di compe-tenza di altro giudice. L’interpretazione restrittivo-correttiva della Corte

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(47) In senso contrario la Suprema Corte ha statuito che la domanda di accertamento negati-vo non risente della deroga alla giurisdizione del giudice del luogo del danno, non presuppo-nendo essa un evento dannoso e quindi non essendo funzionale all’accertamento del danno:Cass., sez. un., 19 dicembre 2003, n. 19550, in Dir. ind., 2004, p. 429, con nota di FRANZOSI.

(48) Sulla litispendenza internazionale: GIOIA, Regolamento di giurisdizione per far dichia-rare il difetto di giurisdizione del giudice italiano chiesto dal cittadino italiano, in Int’lis, incorso di pubblicazione.

(49) I provvedimenti transfrontalieri cd. cross-border sono espressione di un potere inibito-rio esercitato sul territorio di ciascuno Stato membro che trova il loro precedente nelle proihi-bitory injunctions emesse dai giudici olandesi a tutela dei brevetti europei. L’esigenza sottesa èquella di evitare tanti procedimenti quanti erano gli Stati coinvolti da tale contraffazione. L’u-nico precedente adesivo della giurisprudenza italiana è dato dal Tribunale di Bolzano del 22aprile 1998 che, in tema di protezione della indicazione geografica Speck del Sud Tirolo, haemesso inibitoria ex art. 700 c.p.c. nei confronti del produttore italiano e del distributoreaustriaco con efficacia in Austria ed in Germania. La giurisprudenza pressoché unanime, inve-ce, ritiene che ogni atto di contraffazione del brevetto europeo – non essendo un titolo unita-rio – va valutato alla stregua della legislazione interna cui resta soggetta ciascuna frazione trat-tandosi di autonomo illecito che si verifica nel momento e nel luogo in cui è prodotto: App.Milano, 23 ottobre 2003.

(50) Corte giust. CE, 17 novembre 1998, C 3917-95, in Racc., I, 1998, p. 7091.

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di giustizia aveva già riguardato la Convenzione di Bruxelles, tanto è veroche per radicare la competenza cautelare richiede l’esistenza di un effetti-vo nesso di collegamento con il provvedimento richiesto (51).

7. – Il diritto industriale si informa alla regola iuris di cui all’art. 2697c.c. Il codice in parte qua riprende il brocardo dell’onus probandi incum-bit qui dicit. Infatti è chi impugna il brevetto o il marchio onerato di pro-vare la nullità o la decadenza, mentre l’onere di provare la contraffazio-ne grava sul titolare del diritto. Risultano invocabili le presunzioni sem-pre che siano assistite dai caratteri della precisione, gravità e della con-cordanza.

La novità istruttoria sembra, invece, riguardare il recepimento delladiscovery che assolve una duplice funzione, probatoria e repressiva. L’i-stituto, di importazione anglosassone, in funzione squisitamente proba-toria, consente alla parte di richiedere al giudice di ordinare all’altra par-te l’esibizione, ovvero rendere l’interrogatorio per fornire le informazio-ni richieste, ed utili ai fini del processo. Tale strumento è azionabile acondizione che la parte richiedente fornisca al giudice seri indizi di fon-datezza della domanda e indichi utili elementi in possesso della contro-parte. L’analisi della disciplina positiva e la comparazione con altri istitu-ti già presenti nel nostro ordinamento, a ben vedere, riducono il novumdella discovery.

Così come tradotta nel nostro ordinamento, infatti, l’istituto è rical-cato sull’ordine di esibizione o di richiesta di informazione di cui agliartt. 210-213 c.p.c. Il metodo di acquisizione probatoria non si disco-sta da quello dell’art. 210 c.p.c., ovvero dell’interrogatorio. Nessunasanzione è prevista per l’inosservanza dell’ordine del giudice, né l’or-dine è suscettibile di esecuzione coattiva. L’ingiustificato rifiuto di ren-dere le informazioni può, al più, costituire argomento di prova ex art.116 c.p.c., ma non costituisce ammissione dei fatti (52). Le esigenzeistruttorie e di giustizia sottese all’istituto devono contemperarsi conla necessità di tutelare la riservatezza. Nell’assolvimento della funzio-ne probatoria, pertanto, l’elemento innovativo appare essere termino-logico più che sostanziale.

Diversamente la portata innovativa va riconosciuta nell’utilizzo delladiscovery in funzione repressiva. Si tratta di uno strumento per acquisireconoscenze sulla contraffazione utilizzabili dal titolare dell’esclusivaanche al di fuori del processo in cui siano stati raccolti al fine di persegui-re terzi responsabili di ulteriori condotte, con possibilità di ottenere lachiamata in corresponsabilità. Tale congegno appare, tuttavia, di difficilepraticabilità e si scontra con il rito societario, che vede precluso ogni ulte-riore impulso istruttorio dopo la notificazione dell’istanza di fissazionedell’udienza davanti al giudice (art. 10 d.lgs. n. 5/03), laddove, invece, sif-

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(51) L’interrogatorio previsto non è infatti assimilabile a quello formale ma piuttosto allibero interrogatorio.

(52) Né pare invocabile l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.p.c.posto che non c’è da riparare ad una decadenza intervenuta.

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fatte chiamate in corresponsabilità presuppongono uno stato avanzatodell’istruttoria (53).

Dubbi sono stati posti sull’applicabilità al rito cautelare della discovery,soprattutto in considerazione dei seri indizi di fondatezza della domanda,che costituiscono un quid pluris rispetto a quel fumus su cui la cautela èdelibata (54).

Una importante deroga al rigido sistema preclusivo proprio del ritosocietario è rappresentato dalla possibilità rimessa al CTU di ricevere nuo-vi documenti, inerenti ai quesiti posti dal giudice, per il tramite del CTU.Il temperamento normativo probabilmente accoglie l’indirizzo giurispru-denziale, da ultimo mutato (55) che consentiva la produzione di nuovidocumenti anche in appello.

Una riflessione sull’attività giurisdizionale e sui mezzi istruttori previ-sti nel codice della proprietà industriale non può prescindere dalladescrizione e dal sequestro disciplinati rispettivamente dagli artt. 128 e129.

Si tratta di misure con una spiccata finalità probatoria, anche se nel sequestro risalta ictu oculi una finalità interdettale, dal momento che non si limita ad acquisire elementi di prova relativi alla violazione,ma impedisce anche la circolazione degli oggetti su cui la misura inci-de (56).

Entrambi i rimedi sono espressioni del principio di protezione delleprove posto dall’art. 7, dir. CEE 2004/98. Su richiesta delle parti, gli Sta-ti membri devono assicurare celeri misure giudiziarie per la protezioneprovvisoria di prove pertinenti l’asserita violazione.

La descrizione si avvicina molto all’accertamento tecnico preventivo, ilsequestro, invece, alla misura di cui all’art. 670 c.p.c., vale a dire al seque-stro giudiziario (57).

Gli effetti della descrizione sono, però, molto più invasivi rispettoall’accertamento tecnico preventivo. Questa si attua con una esecuzionecoattiva con potere di accesso dell’ufficiale giudiziario nei luoghi in cui

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(53) In questi termini SALAFIA, Osservazioni conclusive, in Adeguamento della legislazionenazionale agli accordi TRIPs e procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale, p.44, così anche Trib. Torino, ord. 26 novembre 2003, in Dir. ind., III, 2004, p. 228 in cui èstata esclusa l’applicabilità della discovery nel giudizio cautelare proprio perché quest’ulti-mo è caratterizzato da una pregnanza probatoria più sfumata.

(54) Le Sezioni unite, con le decisioni n. 8202/05 e 8203/05, con un revirement giuri-sprudenziale, hanno statuito il divieto di produrre nuovi documenti in appello, con unaequiparazione, sotto tale aspetto, tra le prove costituite e quelle costituende.

(55) Il sequestro è un mezzo ablativo volto a congelare i prodotti contraffatti e le mac-chine, che impedisce la vendita e al tempo stesso assicura la prova del loro impiego inassunta violazione della privativa.

(56) In verità, la funzione probatoria comunque insita nel sequestro sembrerebbe avvici-narlo a quella sottospecie del sequestro giudiziario che è il sequestro di prove di cui all’art.670 c.p.c.

(57) Gli elementi di prova che possono essere acquisiti riguardano la documentazionetecnica, ma anche contabile. L’ufficiale giudiziario, affiancato dal consulente d’ufficio sirecherà nei luoghi ove si trovano i documenti e li deterrà per il tempo necessario ad estrar-ne copia. Il tutto, naturalmente, nel rispetto del principio di riservatezza, anche attraversola segregazione dei documenti ottenuti.

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si trovano gli oggetti da descrivere e, quindi, una irruzione nella sferagiuridica altrui (58) che l’ATP non conosce. Il procedimento si introdu-ce con ricorso al Presidente della sezione specializzata (59), il quale fis-sa con decreto l’udienza di comparizione ed i termini per la notificadel ricorso e del pedissequo decreto. Assunte sommarie informazioni,lo stesso Presidente provvede con ordinanza non impugnabile al riget-to della misura o al suo accoglimento. In questo ultimo caso, indicaanche le misure per tutelare le informazioni riservate ed autorizza l’e-ventuale prelevamento di campioni degli oggetti controversi. Il Presi-dente quando la convocazione della controparte può pregiudicare l’at-tuazione del provvedimento può provvedere anche inaudita altera par-te. Il procedimento è funzionalmente connesso al merito della causa,tant’è che, diversamente da quanto previsto per l’ATP, nel caso diaccoglimento della domanda, l’ordinanza presidenziale deve fissare untermine per l’inizio del merito (qualora questo non sia ancora inizia-to), non rispettato il quale l’ordinanza diviene inefficace (60). Proba-bilmente (61), è proprio la previsione di un’attività invasiva della sferagiuridica altrui, costituita dall’accesso dell’ufficiale giudiziario sui luoghi in cui si trovano i beni, a giustificare l’obbligatoria fase di meri-to (62).

Il procedimento di sequestro degli oggetti costituenti violazione deldiritto di proprietà industriale è, per espressa previsione di rinvio, quel-lo del cautelare uniforme art. 669 bis ss. c.p.c.

Il sequestro, tuttavia, è non solo uno strumento con finalità pro-batorie, ma è connotato da forti caratteristiche cautelari, in quan-to blocca gli oggetti che producono l’illecito e ne impedisce la perpe-tuazione (63). Tale misura, inoltre, assume valere definitivo (e non piùcautelare), ove si accompagni alla sentenza che accoglie la doman-da (64).

Disposizioni comuni sono, infine, dettate dall’art. 130 per la fase attua-tiva della descrizione e del sequestro, che avviene tramite ufficiale giudi-ziario, che può avvalersi di periti e degli opportuni mezzi tecnici di accer-

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(58) Vi è così una deroga alla regola della competenza ante causam del cautelare che inve-ce appartiene sempre al giudice competente per il merito.

(59) L’inefficacia consegue anche alla mancata esecuzione del provvedimento nel termi-ne ex art. 675 c.p.c., vale a dire entro trenta giorni dalla pronuncia.

(60) In tal senso SCUFFI, in Commentario al Codice della proprietà Industriale, a cura diScuffi, Franzoni, Fittante, Milano, 2005, p. 590.

(61) La norma, sempre in questa ottica, prevede che il giudice possa affiancare al prov-vedimento di accoglimento una cauzione, ex art. 669 undecies c.p.c.

(62) La dir. 2004/98 ha demandato agli Stati membri la previsione di una misura caute-lare che possa garantire il recupero del credito risarcitorio del titolare della privativa, vio-lata a livello comunitario da chi si riveli insolvibile, attraverso il sequestro conservativo dibeni mobili o immobili del presunto autore della violazione compreso il blocco dei suoiconti bancari e di altri averi.

(63) Il sequestro trova un limite e non può involgere oggetti che si trovino presso unaesposizione ufficiale, i quali possono essere solo sottoposti a descrizione.

(64) L’art. 124, a proposito dell’esecuzione delle sanzioni civili inflitte con la sentenza cheaccerti la violazione della privativa, affida al giudice che ha emesso la sentenza la decisio-ne sulle contestazioni che sorgono nell’esecuzione delle misure inflitte.

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tamento, nel rispetto del contraddittorio, ma l’attività deve compiersientro trenta giorni dal provvedimento. Ad ogni modo, anche per l’attua-zione, almeno per il sequestro, opera anche il rinvio espresso all’art. 669duodecies c.p.c., laddove le regole dettate dall’art. 130 non siano esausti-ve (65).

La descrizione e il sequestro possono riguardare anche oggetti apparte-nenti a soggetti non identificati nel ricorso. La necessità di assicurare aquesti terzi una tutela piena, impone in tal caso di notificare loro il ricor-so, il provvedimento del giudice ed il verbale delle operazioni di descri-zione e di sequestro, nei 15 giorni successivi all’emissione del provvedi-mento, pena l’inefficacia della misura. Al terzo sarà consentito di reagirecon la revoca e/o modifica prevista dagli art. 669 decies c.p.c., o con ilreclamo previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c., a seconda della doglianzache intenda muovere.

8. – La tipica misura cautelare del diritto industriale è l’inibitoria,caratterizzata da una finalità squisitamente preventiva tesa ad evitare lareiterazione di attività illecite.

La differenza rispetto alla inibitoria definitiva è strutturale. L’inibito-ria cautelare è accordata per congelare una situazione nelle more delprocesso; l’altra, di merito, è un provvedimento di cessazione definitiva,che viene adottato a conclusione della cognizione piena, onde prevenireil prodursi dell’ulteriore danno (66).

L’inibitoria cautelare si sostanzia in un ordine negativo di non face-re, eventualmente accompagnata, come del resto quella di merito, da una penalità di mora per il ritardo nell’attuazione del provvedi-mento (67).

La inibitoria assume la forma della ordinanza e segue il rito cautelareuniforme, ex art. 669 bis c.p.c., ss.

Oltre alla inibitoria dell’uso del nome a dominio aziendale illegittima-mente registrato, l’autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare,anche il loro trasferimento provvisorio (art. 133).

All’inibitoria cautelare può accompagnarsi una vera e propria astrein-te, piuttosto estranea al nostro ordinamento. Il giudice, infatti, può sta-

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(65) Tale inibitoria è espressamente prevista dall’art. 124, che la inquadra nelle sanzionicivili che si accompagnano alla sentenza che accerti la violazione di un diritto di proprietàindustriale, quali (oltre all’inibitoria), l’astreinte, la distruzione (o rimozione) delle cosecostituenti la violazione (ove ciò non rechi pregiudizio all’economia nazionale), l’assegna-zione in proprietà al titolare del diritto degli oggetti prodotti importati o venduti in viola-zione e dei mezzi specifici che servono a produrli, il sequestro degli stessi (con consegnaalla scadenza dell’esclusiva).

(66) La funzione della penalità di mora non è risarcitoria ma dissuasiva dal ripetere con-dotte violate dalla legge, avvicinabile alle astreintes francesi o al contemp of court anglosas-sone.

(67) In verità il principio di estendere la legittimazione alla misura cautelare anchein capo a chi vantasse una aspettativa qualificata era già previsto dall’art. 83 bis intro-dotto con d.p.r. n. 338/79. Il d.lgs. n. 480/92 aveva ulteriormente ampliato la tutelaprovvisoria, ricomprendendovi oltre al marchio registrato quello in via di registrazio-ne.

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bilire una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva-mente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.Questa somma non rappresenta, infatti, la liquidazione preventiva deldanno (alla stregua di una penale), ma un modo di coazione all’adempi-mento.

Lo spazio del residuale rimedio di cui all’art. 700 c.p.c., in presen-za di un rimedio come la inibitoria (tipica) a contenuto adattabile, exart. 131, e del provvedimento cautelare di cui all’art. 133, è sicura-mente ridotto ma non soppresso, soprattutto per ordini a contenutopositivo in funzione ripristinatoria-restitutoria, non tipicamente previ-sti.

La tutela cautelare, che si completa con gli istituti della descrizione edel sequestro di cui ci siamo occupati in funzione probatoria, ha una par-ticolarità assoluta nel nostro ordinamento, perché è invocabile non solo atutela di diritti di proprietà industriale già concessi, ma anche a tutelaprovvisoria, pendente la domanda amministrativa, vale a dire prima delrilascio dell’attestato (art. 132). Ciò significa che la protezione cautelarenon è limitata al solo diritto soggettivo incorporato nella privativa, ma siestende anche ad una situazione di semplice interesse, una chance, seppu-re prodromica al rilascio di tale diritto (68).

Come già accennato, i mezzi cautelari possono essere chiesti al giudiceitaliano per tutelare i titoli comunitari e europei, con efficacia extraterri-toriale.

9. – Alle controversie in materia di proprietà industriale e di concorren-za sleale si applica il rito societario, quand’anche le fattispecie interferi-scano solo indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industria-le, e la cognizione è devoluta, come si è visto, alle sezioni specializzate,anche quando attiene alla indennità di esproprio dei diritti di proprietàindustriale, di cui conosce il giudice secondo il rito ordinario. Del pari allacompetenza delle sezioni specializzate e, quindi, con il rito societario sonotrattate le invenzioni dei dipendenti, ivi comprese quelle del lavoro pub-blico privatizzato (69).

Il processo consta pertanto di tre fasi. Una dedicata allo scambio degliatti introduttivi, che sono costituiti dall’atto di citazione (privo della com-parizione ad udienza fissa) e dalla comparsa di costituzione, e dalle even-tuali repliche. La seconda fase, preparatoria dell’udienza, inizia con ildeposito della istanza di fissazione dell’udienza, che segna la maturazionedelle preclusioni, e si conclude con la fissazione della udienza collegialecon decreto del Presidente. Il contenuto del decreto non è limitato alla fis-sazione della comparizione delle parti, ma contiene anche l’indicazionedelle questioni di merito e di rito non rilevabili di ufficio, quelle relativealla integrità del contraddittorio, la rinnovazione della notificazione del-l’atto di citazione, l’ammissione dei mezzi istruttori e la eventuale compa-

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(68) Nel passato si riteneva che la competenza sulle invenzioni dei dipendenti fosse delgiudice del lavoro e seguisse il rito di cui all’art. 409 c.p.c.

(69) Si veda in proposito anche la modifica al codice di procedura civile ad opera della l. n. 80/05, che introduce i provvedimenti anticipatori ad effetti stabili.

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rizione delle parti, la fissazione di un termine per le memorie conclusio-nali. La terza fase, istruttoria-decisionale, è caratterizzata dalla udienzacollegiale, in cui la causa è discussa e decisa. Il modello decisorio è quellodell’art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza, in alterna-tiva la decisione non è immediata ma procrastinata a 30 gg. in caso di par-ticolare complessità.

Il giudizio di appello non differisce da quello ordinario. La citazioneè a udienza fissa, il termine per impugnare è di 30 giorni, e viene rece-pito a livello legislativo l’orientamento giurisprudenziale prevalentesecondo cui alla mancata espressa indicazione di specifiche censure con-segue la inammissibilità dell’appello. La struttura del giudizio è colle-giale.

Il rito cautelare, a differenza del rito ordinario, non si contrappone alprocedimento uniforme voluto dal codice di procedura civile. Permanel’impianto bifasico, è ammessa la revoca, la modifica, e il reclamo al colle-gio. Di particolare importanza è la previsione all’udienza di comparizionedel cautelare della possibilità per il giudice di definire con sentenza ex art.281 sexies anche il merito della causa, previo invito alla precisazione delleconclusioni e discussione della causa. Ma l’innovazione più significativariguarda l’allentamento del nesso di strumentalità tra cautelare e merito.È stata esclusa l’applicabilità dell’art. 669 octies c.p.c. per cui si consenteal cautelare di mantenere gli effetti, ancorché non definitivi, a prescinde-re dalla instaurazione del merito.

In altri termini, la misura cautelare non esige più che debba seguire unprocesso a cognizione piena, ma il provvedimento conserva i suoi effetti,salvo il reclamo, la revoca e/o la modifica, fino a quando una delle partinon intenda proseguire la lite instaurando il relativo giudizio. La resisten-za autonoma del cautelare riguarda però il provvedimento di urgenza, leinibitorie ex art. 131 (70), ma non anche quelli conservativi come la descri-zione.

10. – Il diritto industriale conosce la pubblicità dichiarativa e quellacostituiva. La pubblicità dichiarativa, che ha la funzione di dichiarare ilfatto o il negozio giuridico per renderlo opponibile ai terzi, si attua con ilsistema della trascrizione, gestita dall’UIBM. Il regime giuridico è model-lato sul sistema della trascrizione immobiliare ex art. 2643 ss. c.c. In buo-na sostanza, tutti gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi, tanto in mate-ria di invenzioni brevettate quanto sui marchi registrati sono soggetti a tra-scrizione. La legge sul diritto d’autore, invece, non prevede la trascrizioneper cui il conflitto tra più aventi causa resta regolato secondo le regole det-tate dal codice civile in materia di beni mobili e contratti (artt. 1155 e 1380c.c.) (71).

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(70) Per quanto attiene alla forma degli atti traslativi, eccezion fatta per i titoli comuni-tari per i quali l’art. 17.23 del regolamento prevede la forma scritta ad substantiam, vige ilprincipio della libertà delle forme per cui il negozio traslativo del diritto o di cessione ingodimento dello stesso può essere concluso anche per facta concludentia.

(71) Il provvedimento ablatorio può essere adottato anche in pendenza della proceduradi registrazione e brevettazione.

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La trascrizione quindi non ha una funzione costitutiva del diritto che siperfeziona, invece, con la brevettazione e la registrazione, ma si limita arendere opponibile a terzi l’atto trascritto per dirimere i conflitti tra piùacquirenti dello stesso diritto di privativa aventi causa dal medesimo auto-re.

11. – I marchi e brevetti sono beni mobili registrati assoggettabili ad ese-cuzione forzata. L’esecuzione, disciplinata dal codice, richiama la discipli-na della esecuzione mobiliare presso il debitore, integrato dalla previsionedella trascrizione del pignoramento. L’esecuzione forzata è diretta dal giu-dice dell’esecuzione e dinanzi a tale organo sono proponibili le opposi-zioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.

Per la vendita e l’aggiudicazione dei diritti non vi sono deroghe al-la disciplina ordinaria, e l’aggiudicatario del diritto acquista il dirit-to di ottenere la cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garan-zia.

I diritti di proprietà industriale possono, inoltre, essere espropriati perpubblica utilità, ad eccezione dei diritti sui marchi (72). L’esproprio puòessere giustificato solo da un interesse di difesa militare o più in genera-le da un pubblico interesse.

L’espropriazione è adottata con d.p.r., su proposta del Ministro com-petente, e nel decreto è fissata l’indennità di esproprio.

La giurisdizione esclusiva avverso il decreto di esproprio è del Tarcon il rito di cui all’art. 23 bis l. n. 1034/71. Le controversie relativealle indennità di esproprio sono invece devolute alla cognizione dellesezioni specializzate, per espressa previsione dell’art. 134. Di partico-lare interesse è la previsione della determinazione, nel decreto, dellaindennità, individuata nel valore di mercato della invenzione. Il decre-to è, infine, soggetto a una forma di pubblicità tramite l’annotazionenel UIBM.

12. – Nell’evidente finalità repressiva e preventiva è stata istituziona-lizzata, nell’art. 144, una forma di contraffazione aggravata e continuata(cd. pirateria). La terminologia è mutuata dalla proprietà industriale,nello specifico settore audiovisivo e di internet.

Gli atti di pirateria sono definiti come le contraffazioni, le usurpazio-ni di altrui diritti industriali, perpetrate dolosamente in modo sistemati-co.

La fattispecie è integrata solo dalla coscienza e volontà di compiere inmodo sistematico, vale a dire continuato nel tempo, atti di contraffazio-ne e di usurpazione di diritti di proprietà industriale altrui. Nella deli-mitazione legislativa dell’istituto, pertanto, l’elemento soggettivo, dovràinformare non solo la singola condotta di contraffazione, ma riguardaregli atti nella complessità e nella sistematicità. Ciò significa che la coscien-za di compiere un unico atto contraffattivo non integra la pirateria.

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(72) Nel passato l’indennità, sempre necessaria ex art. 42, comma 3°, Cost., poteva esse-re determinata in un secondo momento.

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DECRETO LEGISLATIVO 10 FEB-BRAIO 2005, N. 30, “Codice della pro-prietà industriale, a norma dell’articolo15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordi-nario n. 28

Omissis

Capo IIITUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ

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Sezione IDISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 117.Validità ed appartenenza

1. La registrazione e la brevettazione nonpregiudicano l’esercizio delle azioni circa lavalidità e l’appartenenza dei diritti di pro-prietà industriale.

Art. 118.Rivendica

1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi delpresente codice può presentare una do-

manda di registrazione oppure una doman-da di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudi-cato si accerti che il diritto alla registrazio-ne oppure al brevetto spetta ad un sogget-to diverso da chi abbia depositato ladomanda, questi può, se il titolo di pro-prietà industriale non è stato ancora rila-sciato ed entro tre mesi dal passaggio ingiudicato della sentenza:

a) assumere a proprio nome la domandadi brevetto o la domanda di registrazione,rivestendo a tutti gli effetti la qualità dirichiedente;

b) depositare una nuova domanda dibrevetto oppure di registrazione la cuidecorrenza, nei limiti in cui il contenuto diessa non ecceda quello della prima doman-da o si riferisca ad un oggetto sostanzial-mente identico a quello della primadomanda, risale alla data di deposito o dipriorità della domanda iniziale, la qualecessa comunque di avere effetti; deposita-re, nel caso del marchio, una nuova doman-da di registrazione la cui decorrenza, neilimiti in cui il marchio contenuto in essa siasostanzialmente identico a quello della pri-ma domanda, risale alla data di deposito odi priorità della domanda iniziale, la qualecessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure

L’impianto sanzionatorio nella stesura del codice prevede, agli artt.147-153 misure contro la pirateria, in attuazione del reg. CE n. 1383/03.In verità le misure cd. di frontiera, più di ogni altra, rappresentano meto-di di protezione e di lotta al fenomeno, soprattutto in considerazione del-le dimensioni sopranazionali assunte dal fenomeno (73).

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(73) Tali misure sono state espunte dal codice e trovano collocazione nel diritto doga-nale e nei regolamenti CE. Le vicende relative al passaggio alla frontiera di merci con-traffatte possono investire la cognizione del giudice ordinario, civile o penale, del giudi-ce amministrativo, e sia pure, incidentalmente anche delle Commissioni tributarie, cui èstata affidata la giurisdizione su ogni tributo dal riformulato art. 2 d.lgs. n. 547/92. L’Au-torità doganale può di ufficio iniziare la procedura di sorveglianza in occasione del con-trollo delle merci alla frontiera, dandone immediata comunicazione al titolare del dirit-to contraffatto per consentirgli di attivare il procedimento. Il procedimento è finalizza-to al blocco.

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la registrazione è stata effettuata a nomedi persona diversa dall’avente diritto,questi può in alternativa:

a) ottenere con sentenza il trasferimen-to a suo nome del brevetto oppure del-l’attestato di registrazione a far data dalmomento del deposito;

b) far valere la nullità del brevetto odella registrazione concessi a nome di chinon ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dal-la data di pubblicazione della concessio-ne del brevetto per invenzione, permodello di utilità, per una nuova varietàvegetale, oppure dalla pubblicazione del-la concessione della registrazione dellatopografia dei prodotti a semiconduttori,senza che l’avente diritto si sia valso diuna delle facoltà di cui al comma 3, lanullità può essere fatta valere da chiun-que ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si appli-ca alle registrazioni di marchio e di dise-gni e modelli.

6. Salvo l’applicazione di ogni altratutela, la registrazione di nome a domi-nio aziendale concessa in violazione del-l’articolo 22 o richiesta in mala fede, puòessere, su domanda dell’avente diritto,revocata oppure a lui trasferita da partedell’autorità di registrazione.

Art. 119.Paternità

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchinon verifica l’esattezza della designazionedell’inventore o dell’autore, né la legitti-mazione del richiedente, fatte salve leverifiche previste dalla legge o dalle con-venzioni internazionali. Dinnanzi l’Uffi-cio italiano brevetti e marchi si presumeche il richiedente sia titolare del dirittoalla registrazione oppure al brevetto e sialegittimato ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta oderrata può essere rettificata solanto suistanza corredata da una dichiarazione diconsenso della persona precedentementedesignata e, qualora l’istanza non sia pre-sentata dal richiedente o dal titolare delbrevetto o della registrazione, anche dauna dichiarazione di consenso di que-st’ultimo.

3. Se un terzo presenta all’Ufficio ita-liano brevetti e marchi una sentenza ese-cutiva in base alla quale il richiedente oil titolare del brevetto o della registrazio-

ne è tenuto a designarlo come inventoreo come autore l’Ufficio, lo annota sulregistro e ne dà notizia nel BollettinoUfficiale.

Art. 120.Giurisdizione e competenza

1. Le azioni in materia di proprietàindustriale i cui titoli sono concessi o incorso di concessione si propongono din-nanzi l’autorità giudiziaria dello Stato,qualunque sia la cittadinanza, il domici-lio e la residenza delle parti. Se l’azionedi nullità è proposta quando il titolo nonè stato ancora concesso, la sentenza puòessere pronunciata solo dopo che l’Uffi-cio italiano brevetti e marchi ha provve-duto sulla domanda, esaminandola conprecedenza rispetto a domande presenta-te in data anteriore.

2. Le azioni previste al comma 1 si pro-pongono davanti all’autorità giudiziariadel luogo in cui il convenuto ha la resi-denza o il domicilio e, se questi sono sco-nosciuti, del luogo in cui il convenuto hala dimora, salvo quanto previsto nel com-ma 3. Quando il convenuto non ha resi-denza, né domicilio né dimora nel terri-torio dello Stato, le azioni sono propostedavanti all’autorità giudiziaria del luogoin cui l’attore ha la residenza o il domi-cilio. Qualora né l’attore, né il convenu-to abbiano nel territorio dello Stato resi-denza, domicilio o dimora è competentel’autorità giudiziaria di Roma.

3. L’indicazione di domicilio effettuatacon la domanda di registrazione o di bre-vettazione e annotata nel registro valecome elezione di domicilio esclusivo, aifini della determinazione della competen-za e di ogni notificazione di atti di pro-cedimenti davanti ad autorità giurisdizio-nali ordinarie o amministrative. Il domi-cilio così eletto può essere modificatosoltanto con apposita istanza di sostitu-zione da annotarsi sul registro a cura del-l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di dirittidi proprietà industriale appartiene ai tri-bunali espressamente indicati a tale sco-po dal decreto legislativo 27 giugno 2003,n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegnie modelli comunitari ai sensi dell’articolo91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell’ar-ticolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 siintendono quelli di cui al comma 4.

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6. Le azioni fondate su fatti che si assu-mono lesivi del diritto dell’attore posso-no essere proposte anche dinanzi all’au-torità giudiziaria dotata ci sezione specia-lizzata nella cui circoscrizione i fatti sonostati commessi.

Art. 121.Ripartizione dell’onere della prova

1. L’onere di provare la nullità o ladecadenza del titolo di proprietà indu-striale incombe in ogni caso a chi impu-gna il titolo. Salvo il disposto dell’artico-lo 67 l’onere di provare la contraffazioneincombe al titolare. La prova della deca-denza del marchio per non uso può esse-re fornita con qualsiasi mezzo compresele presunzioni semplici.

2. Qualora una parte abbia fornito seriindizi della fondatezza delle propriedomande ed abbia individuato documen-ti, elementi o informazioni detenuti dallacontroparte che confermino tali indizi,essa può ottenere che il giudice nedisponga l’esibizione oppure che richiedale informazioni alla controparte. Puòottenere altresì che il giudice ordini difornire gli elementi per l’identificazionedei soggetti implicati nella produzione edistribuzione dei prodotti o dei serviziche costituiscono violazione dei diritti diproprietà industriale.

3. Il giudice, nell’assumere i provvedi-menti di cui sopra, adotta le misure ido-nee a garantire la tutela delle informazio-ni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di pro-va dalle risposte che le parti danno e dirifiuto ingiustificato di ottemperare agliordini.

5. Nella materia di cui al presente codi-ce il consulente tecnico d’ufficio puòricevere i documenti inerenti ai quesitiposti dal giudice anche se non ancoraprodotti in causa, rendendoli noti a tuttele parti. Ciascuna parte può nominarepiù di un consulente.

Art. 122.Legittimazione all’azione di nullità

e di decadenza

1. Fatto salvo il disposto dell’articolo188, comma 4, l’azione diretta ad ottene-re la dichiarazione di decadenza o di nul-lità di un titolo di proprietà industriale

può essere esercitata da chiunque viabbia interesse e promossa d’ufficio dalpubblico ministero. In deroga all’articolo70 del codice di procedura civile, l’inter-vento del pubblico ministero non èobbligatorio.

2 L’azione diretta ad ottenere la dichia-razione di nullità di un marchio per lasussistenza di diritti anteriori oppure per-ché l’uso del marchio costituirebbe viola-zione di un altrui diritto di autore, diproprietà industriale o altro diritto esclu-sivo di terzi, oppure perché il marchiocostituisce violazione del diritto al nomeoppure al ritratto oppure perché la regi-strazione del marchio è stata effettuata anome del non avente diritto, può essereesercitata soltanto dal titolare dei dirittianteriori e dal suo avente causa o dall’a-vente diritto.

3. L’azione diretta ad ottenere ladichiarazione di nullità di un disegno omodello per la sussistenza dei diritti ante-riori di cui all’articolo 43, comma 1, let-tera d) ed e), oppure perché la registra-zione è stata effettuata a nome del nonavente diritto oppure perché il disegno omodello costituisce utilizzazione impro-pria di uno degli elementi elencati nel-l’articolo 6-ter della Convenzione diUnione di Parigi per la protezione dellaproprietà industriale - testo di Stoccolmadel 14 luglio 1967, ratificata con legge 28aprile 1976, n. 424, o di disegni, emble-mi e stemmi che rivestano un particolareinteresse pubblico nello Stato, può esse-re rispettivamente esercitata soltanto daltitolare dei diritti anteriori e dal suoavente causa o dall’avente diritto oppureda chi abbia interesse all’utilizzazione.

4. L’azione di decadenza o di nullità diun titolo di proprietà industriale è eser-citata in contraddittorio di tutti coloroche risultano annotati nel registro qualiaventi diritto.

5. Le sentenze che dichiarano la nullitào la decadenza di un titolo di proprietàindustriale sono annotate nel registro acura dell’Ufficio italiano brevetti e mar-chi.

6. Una copia dell’atto introduttivo diogni giudizio civile in materia di diritti diproprietà industriale deve essere comuni-cata all’Ufficio italiano brevetti e marchi,a cura di chi promuove il giudizio.

7. Ove alla comunicazione anzidettanon si sia provveduto, l’autorità giudizia-ria, in qualunque grado del giudizio, pri-ma di decidere nel merito, dispone che

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tale comunicazione venga effettuata.8. Il cancelliere deve trasmettere all’Uf-

ficio italiano brevetti e marchi copia diogni sentenza in materia di diritti di pro-prietà industriale.

Art. 123.Efficacia erga omnes

1. Le decadenze o le nullità anche par-ziali di un titolo di proprietà industrialehanno efficacia nei confronti di tuttiquando siano dichiarate con sentenzapassata in giudicato.

Art. 124.Sanzioni civili

1. Con la sentenza che accerta la vio-lazione di un diritto di proprietà indu-striale può essere disposta l’inibitoria del-la fabbricazione, del commercio e dell’u-so di quanto costituisce violazione deldiritto.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudicepuò fissare una somma dovuta per ogniviolazione o inosservanza successivamen-te constatata e per ogni ritardo nell’ese-cuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la vio-lazione di un diritto di proprietà indu-striale può essere ordinata la distruzionedi tutte le cose costituenti la violazione.Non può essere ordinata la distruzionedella cosa e l’avente diritto può conse-guire solo il risarcimento dei danni, se ladistruzione della cosa è di pregiudizioall’economia nazionale. Nel caso dellaviolazione di diritti di marchio, la distru-zione concerne il marchio ma può com-prendere le confezioni e, quando l’auto-rità giudiziaria lo ritenga opportuno,anche i prodotti o i materiali inerenti allaprestazione dei servizi, se ciò sia necessa-rio per eliminare gli effetti della violazio-ne del diritto.

4. Con la sentenza che accerta la vio-lazione dei diritti di proprietà industria-le, può essere ordinato che gli oggettiprodotti importati o venduti in violazio-ne del diritto e i mezzi specifici che ser-vono univocamente a produrli o ad attua-re il metodo o processo tutelato sianoassegnati in proprietà al titolare del dirit-to stesso, fermo restando il diritto alrisarcimento del danno.

5. È altresì in facoltà del giudice, su

richiesta del proprietario degli oggetti odei mezzi di produzione di cui al comma4, tenuto conto della residua durata deltitolo di proprietà industriale o delle par-ticolari circostanze del caso, ordinare ilsequestro, a spese dell’autore della viola-zione, fino all’estinzione del titolo, deglioggetti e dei mezzi di produzione. Inquest’ultimo caso, il titolare del diritto diproprietà industriale può chiedere che glioggetti sequestrati gli siano aggiudicati alprezzo che, in mancanza di accordo trale parti, verrà stabilito dal giudice dell’e-secuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione deldiritto di proprietà industriale non si puòdisporre la rimozione o la distruzione, népuò esserne interdetto l’uso quandoappartengono a chi ne fa uso personale odomestico.

7. Sulle contestazioni che sorgono nel-l’eseguire le misure menzionate in questoarticolo decide, con ordinanza non sog-getta a gravame, sentite le parti, assunteinformazioni sommarie, il giudice che haemesso la sentenza recante le misureanzidette.

Art. 125.Risarcimento del danno

1. Il risarcimento dovuto al danneggia-to è liquidato secondo le disposizionidegli articoli 1223, 1226 e 1227 del codi-ce civile. Il lucro cessante è valutato dalgiudice anche tenendo conto degli utilirealizzati in violazione del diritto e deicompensi che l’autore della violazioneavrebbe dovuto pagare qualora avesseottenuto licenza dal titolare del diritto.

2. La sentenza che provvede sul risar-cimento dei danni può farne, ad istanzadi parte, la liquidazione in una sommaglobale stabilita in base agli atti dellacausa e alle presunzioni che ne derivano.

Art. 126.Pubblicazione della sentenza

1. L’autorità giudiziaria può ordinareche l’ordinanza cautelare o la sentenzache accerta la violazione dei diritti diproprietà industriale sia pubblicata inte-gralmente o in sunto o nella sola partedispositiva, tenuto conto della gravità deifatti, in uno o più giornali da essa indi-cati, a spese del soccombente.

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Art. 127.Sanzioni penali e amministrative

1. Salva l’applicazione degli articoli473, 474 e 517 del codice penale, chiun-que fabbrica, vende, espone, adoperaindustrialmente, introduce nello Statooggetti in violazione di un titolo di pro-prietà industriale valido ai sensi dellenorme del presente codice, è punito, aquerela di parte, con la multa fino a1.032,91 euro.

2. Chiunque appone, su un oggetto,parole o indicazioni non corrispondential vero, tendenti a far credere che l’og-getto sia protetto da brevetto, disegno omodello oppure topografia o a far crede-re che il marchio che lo contraddistinguesia stato registrato, è punito con la san-zione amministrativa da 51,65 euro a516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, èpunito con la sanzione amministrativafino a 2.065,83 euro, anche quando nonvi sia danno al terzo, chiunque faccia usodi un marchio registrato, dopo che larelativa registrazione è stata dichiaratanulla, quando la causa di nullità compor-ta la illiceità dell’uso del marchio, oppu-re sopprima il marchio del produttore odel commerciante da cui abbia ricevuto iprodotti o le merci a fini commerciali.

Art. 128.Descrizione

1. Il titolare di un diritto industrialepuò chiedere che sia disposta la descri-zione degli oggetti costituenti violazionedi tale diritto, nonché dei mezzi adibitialla produzione dei medesimi e degli ele-menti di prova concernenti la denunciataviolazione e la sua entità.

2. L’istanza si propone con ricorso alPresidente della sezione specializzata deltribunale competente per il giudizio dimerito, ai sensi dell’articolo 120.

3. Il Presidente della sezione specializ-zata fissa con decreto l’udienza di com-parizione e stabilisce il termine perento-rio per la notificazione del decreto.

4. Lo stesso giudice, sentite le parti eassunte, quando occorre, sommarie infor-mazioni, provvede con ordinanza nonimpugnabile e, se dispone la descrizione,indica le misure necessarie da adottareper garantire la tutela delle informazioniriservate e autorizza l’eventuale preleva-

mento di campioni degli oggetti di cui alcomma 1. Quando la convocazione dellacontroparte potrebbe pregiudicare l’at-tuazione del provvedimento, provvedesull’istanza con decreto, motivato, inderoga a quanto previsto al comma 3.

5. L’ordinanza di accoglimento, ove ladomanda sia stata proposta prima dell’i-nizio della causa di merito, deve fissareun termine perentorio non superiore atrenta giorni per l’inizio del giudizio dimerito.

6. Il provvedimento perde di efficaciase non è eseguito nel termine di cuiall’articolo 675 del codice di proceduracivile.

7. Si applica anche alla descrizione ildisposto dell’articolo 669-undicies delcodice di procedura civile.

Art. 129.Sequestro

1. Il titolare di un diritto di proprietàindustriale può chiedere il sequestro dialcuni o di tutti gli oggetti costituenti vio-lazione di tale diritto, nonché dei mezziadibiti alla produzione dei medesimi edegli elementi di prova concernenti ladenunciata violazione. Sono adottate inquest’ultimo caso le misure idonee agarantire la tutela delle informazioniriservate.

2. Il procedimento di sequestro è disci-plinato dalle norme del codice di proce-dura civile, concernenti i procedimenticautelari.

3. Salve le esigenze della giustizia pena-le non possono essere sequestrati, ma sol-tanto descritti, gli oggetti nei quali si rav-visi la violazione di un diritto di pro-prietà industriale, finché figurino nelrecinto di un esposizione, ufficiale o uffi-cialmente riconosciuta, tenuta nel territo-rio dello Stato, o siano in transito da oper la medesima.

Art. 130.Disposizioni comuni

1. La descrizione e il sequestro vengo-no eseguiti a mezzo di ufficiale giudizia-rio, con l’assistenza, ove occorra, di unoo più periti ed anche con l’impiego dimezzi tecnici di accertamento, fotograficio di altra natura.

2. Gli interessati possono essere auto-

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rizzati ad assistere alle operazioni anchea mezzo di loro rappresentanti e ad esse-re assistiti da tecnici di loro fiducia.

3. Decorso il termine dell’articolo 675del codice di procedura civile, possonoessere completate le operazioni di descri-zione e di sequestro già iniziate, ma nonpossono esserne iniziate altre fondate sul-lo stesso provvedimento. Resta salva lafacoltà di chiedere al giudice di disporreulteriori provvedimenti di descrizione osequestro nel corso del procedimento dimerito.

4. La descrizione e il sequestro posso-no concernere oggetti appartenenti a sog-getti anche non identificati nel ricorso,purché si tratti di oggetti prodotti, offer-ti, importati, esportati o messi in com-mercio dalla parte nei cui confronti sianostati emessi i suddetti provvedimenti epurché tali oggetti non siano adibiti aduso personale.

5. Il verbale delle operazioni di seque-stro e di descrizione, con il ricorso ed ilprovvedimento, deve essere notificato alterzo cui appartengono gli oggetti suiquali descrizione o sequestro sono statieseguiti, entro quindici giorni dalla datadi conclusione delle operazioni stesse apena di inefficacia.

Art. 131Inibitoria

1. Il titolare di un diritto di proprietàindustriale può chiedere che sia dispostal’inibitoria della fabbricazione, del com-mercio e dell’uso di quanto costituisceviolazione del diritto, secondo le normedel codice di procedura civile concer-nenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudicepuò fissare una somma dovuta per ogniviolazione o inosservanza successivamen-te constatata e per ogni ritardo nell’ese-cuzione del provvedimento.

Art. 132.Anticipazione della tutela cautelare

1. I provvedimenti di cui agli articoli128, 129 e 131 possono essere concessianche in corso di brevettazione o di regi-strazione, purché la domanda sia stataresa accessibile al pubblico oppure neiconfronti delle persone a cui la domandasia stata notificata.

Art. 133.Tutela cautelare dei nomi a dominio

1. L’Autorità giudiziaria può disporre,in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’u-so del nome a dominio aziendale illegit-timamente registrato, anche il suo trasfe-rimento provvisorio, subordinandolo, seritenuto opportuno, alla prestazione diidonea cauzione da parte del beneficiariodel provvedimento.

Art. 134.Norme di procedura

1. Nei procedimenti giudiziari in mate-ria di proprietà industriale e di concor-renza sleale, con esclusione delle sole fat-tispecie che non interferiscono neppureindirettamente con l’esercizio dei diritti diproprietà industriale, nonché in materia diilleciti afferenti all’esercizio di diritti diproprietà industriale ai sensi della legge 10ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e82 del Trattato UE, la cui cognizione è delgiudice ordinario, ed in generale in mate-rie di competenza delle sezioni specializ-zate quivi comprese quelle che presentanoragioni di connessione anche impropria siapplicano le norme dei capi I e IV deltitolo II e quelle del titolo III del decretolegislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, perquanto non disciplinato dalle norme sud-dette, si applicano le disposizioni del codi-ce di procedura civile in quanto compati-bili, salva in ogni caso l’applicabilità del-l’articolo 121, comma 5.

2. Negli arbitrati sulle materie di cui alcomma 1 si applicano le norme degli arti-coli 35 e 36 del titolo V del decreto legi-slativo 17 gennaio 2003, n. 5.

3. Tutte le controversie nelle materie dicui al comma 1, quivi comprese quelledisciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagliarticoli 98 e 99, sono devolute alla cogni-zione delle sezioni specializzate previstedall’articolo 16 della legge 12 dicembre2002, n. 273, come integrato dall’articolo120. Rientrano nella competenza dellesezioni specializzate anche le controversiein materia di indennità di espropriazionedei diritti di proprietà industriale, di cuiconosce il giudice ordinario.

Art. 135.Commissione dei ricorsi

1. Contro i provvedimenti dell’Ufficio

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italiano brevetti e marchi che respingonototalmente o parzialmente una domandao istanza che rifiutano la trascrizioneoppure che impediscono il riconoscimen-to di un diritto e negli alti casi previstidal presente codice, è ammesso ricorsoentro il termine perentorio di sessantagiorni dalla data di ricevimento dellacomunicazione del provvedimento allaCommissione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, istituitacon regio decreto 29 giugno 1939, n.1127, è composta di un presidente, unpresidente aggiunto e di otto membriscelti fra i magistrati di grado non infe-riore a quello di consigliere d’appello,sentito il Consiglio superiore della magi-stratura, o tra i professori di materie giu-ridiche delle università o degli istitutisuperiori dello Stato.

3. La Commissione si articola in duesezioni, presiedute dal presidente e dalpresidente aggiunto. Il presidente, il pre-sidente aggiunto ed i membri della Com-missione sono nominati con decreto delMinistro delle attività produttive, duranoin carica due anni. L’incarico è rinnova-bile.

4. Alla Commissione di cui al comma2 possono essere aggregati tecnici sceltidal presidente tra i professori delle uni-versità e degli istituti superiori e tra iconsulenti in proprietà industriale, iscrit-ti all’Ordine aventi una comprovata espe-rienza come consulenti tecnici d’ufficio,per riferire su singole questioni ad essasottoposte. I tecnici aggregati non hannovoto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Com-missione anzidetta, nonché dei tecnici,può cadere sia su funzionari in attività diservizio, sia su funzionari a riposo, fermele categorie di funzionari entro le quali lascelta deve essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi è assisti-ta da una segreteria i cui componentisono nominati con lo stesso decreto dicostituzione della Commissione, o condecreto a parte. I componenti dellasegreteria debbono essere scelti fra i fun-zionari dell’Ufficio italiano brevetti emarchi ed il trattamento economico èquello stabilito dalla vigente normativalegislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha fun-zione consultiva del Ministero delle atti-vità produttive nella materia della pro-prietà industriale. Tale funzione vieneesercitata su richiesta del Ministero delle

attività produttive. Le sedute della Com-missione in sede consultiva non sonovalide se non sia presente la maggioran-za assoluta dei suoi membri aventi votodeliberativo.

8. I compensi per i componenti laCommissione, i componenti la segreteriadella Commissione ed i tecnici aggregatialla Commissione, sono determinati condecreto del Ministro delle attività pro-duttive, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze.

Art. 136.Procedura avanti la Commissione

dei Ricorsi

1. Il ricorso deve essere notificato tan-to all’Ufficio italiano brevetti e marchiquanto ai controinteressati ai quali l’attodirettamente si riferisce entro il terminedi sessanta giorni da quello in cui l’inte-ressato ne abbia ricevuto la comunicazio-ne, o ne abbia avuto conoscenza, o, pergli atti di cui non sia richiesta la comu-nicazione individuale, dal giorno in cuisia scaduto il termine della pubblicazio-ne, se questa sia prevista da disposizionidi legge o di regolamento, salvo l’obbli-go di integrare con le ulteriori notificheagli altri controinteressati, che siano ordi-nate dalla Commissione dei ricorsi. Ilricorso, con la prova delle avvenute noti-fiche, con copia del provvedimentoimpugnato ove in possesso del ricorrentee con i documenti di cui il ricorrenteintenda avvalersi in giudizio, deve esseredepositato, entro il termine di trentagiorni dall’ultima notifica, presso gli uffi-ci di cui all’articolo 147 o inviato diret-tamente, per raccomandata postale, allasegreteria della Commissione dei ricorsi,presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Insieme al ricorso, deve presentarsila prova del pagamento del contributounificato di cui all’articolo 9 del decretodel Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002, n. 115.

3. All’originale del ricorso devono esse-re unite tante copie in carta libera quan-ti sono i componenti della Commissionee le controparti, salva, tuttavia, la facoltàdel Presidente della Commissione dirichiedere agli interessati un numeromaggiore di copie.

4. La mancata produzione della copiadel provvedimento impugnato e delladocumentazione a sostegno del ricorso

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non implica decadenza. L’Ufficio italianobrevetti e marchi, entro trenta giorni dal-la scadenza del termine di deposito delricorso, deve produrre, mediante inseri-mento in apposito fascicolo tenuto dallasegreteria della Commissione, l’eventualeprovvedimento impugnato nonché gli attied i documenti in base ai quali l’atto èstato emanato, quelli in esso citati, equelli che l’ufficio ritiene utili al giudizio.

5. Il Presidente della Commissioneassegna il ricorso alla sezione competen-te. Il Presidente o il Presidente aggiuntonomina un relatore tra i componentiassegnati alla sezione e, ove si tratti diquestioni di natura tecnica, può nomina-re anche uno o più relatori aggiunti, scel-ti tra i tecnici aggregati.

6. Il Presidente, o il relatore da luidelegato, fissa i termini, non superiori inogni caso a sessanta giorni, per la pre-sentazione delle memorie e delle replichedelle controparti e per il deposito deirelativi documenti.

7. Scaduti i termini di cui al comma 6,la Commissione può disporre i mezziistruttori che ritiene opportuni, stabilen-do le modalità della loro assunzione. IlPresidente, o il relatore da lui delegato,durante il corso dell’istruttoria, può sen-tire le parti per eventuali chiarimenti.Ove i mezzi istruttori non siano necessa-ri, o, comunque, dopo l’espletamento diessi, il Presidente fissa la data per ladiscussione dinanzi alla Commissione.

8. Le sezioni della Commissione, quan-do decidono sui ricorsi, giudicano conl’intervento di un Presidente e di duemembri aventi voto deliberativo.

9. La Commissione ha facoltà di chie-dere all’Ufficio italiano brevetti e marchichiarimenti e documenti.

10. Il ricorrente, o il suo mandatario sevi sia, che ne faccia domanda in tempoutile e comunque almeno due giorni pri-ma della discussione ha diritto di essereammesso ad esporre oralmente le sueragioni. Il ricorrente può stare in giudi-zio personalmente o può farsi assistere daun legale ed anche da un tecnico. L’Uffi-cio può costituirsi in giudizio comeAmministrazione resistente con un pro-prio funzionario. Aperta la seduta, il rela-tore riferisce sul ricorso. Successivamen-te le parti, od i loro incaricati, espongo-no le loro ragioni e, nel caso di richiestadei membri della Commissione, il diret-tore dell’Ufficio italiano brevetti e marchio il funzionario dello stesso ufficio, da lui

designato a rappresentarlo, fornisce lenotizie ed i documenti richiesti.

11. Ogni interessato, prima della chiu-sura della discussione del ricorso, puòpresentare alla Commissione memorieesplicative. Se, durante la discussione,emergono fatti nuovi influenti sulla deci-sione essi devono essere contestati alleparti.

12. La Commissione ha sempre facoltàdi disporre i mezzi istruttori che credaopportuni ed ha altresì facoltà, in ognicaso, di ordinare il differimento delladecisione, o anche della discussione, adaltra seduta.

13. La Commissione decide dopo chele parti si sono allontanate.

14. La Commissione dei ricorsi, overitenga irricevibile o inammissibile ilricorso, lo dichiara con sentenza; se rico-nosce che il ricorso è infondato, lo riget-ta con sentenza; se accoglie il ricorsoannulla l’atto in tutto o in parte.

15. Il relatore, od un altro membrodella Commissione, è incaricato di redi-gere la sentenza esponendo i motivi del-la decisione.

16. La sentenza è notificata, per racco-mandata postale, a cura della segreteriadella Commissione, all’interessato od alsuo mandatario, se nominato, ed è pub-blicata nel Bollettino ufficiale, nella solaparte dispositiva, salva la facoltà dellaCommissione di disporre che le sentenzevengano pubblicate integralmente neldetto bollettino quando riguardino que-stioni di massima e quando la pubblica-zione non possa recare pregiudizio.

17. Se il ricorrente, allegando un pre-giudizio grave ed irreparabile derivantedall’esecuzione dell’atto impugnato,ovvero dal comportamento inerte del-l’Ufficio italiano brevetti e marchi,durante il tempo necessario a giungere aduna decisione sul ricorso, chiede l’ema-nazione di misure cautelari che appaiono,secondo le circostanze, più idonee adassicurare interinalmente gli effetti delladecisione sul ricorso, la Commissione deiricorsi si pronuncia sull’istanza con ordi-nanza emessa in Camera di Consiglio.Prima della trattazione della domandacautelare, in caso di estrema gravità eurgenza, tale da non consentire neppurela dilazione fino alla data della Camera diConsiglio, il ricorrente può, contestual-mente alla domanda cautelare o conseparata istanza notificata alle contropar-ti, chiedere al Presidente della Commis-

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sione dei ricorsi, o alla sezione cui ilricorso è assegnato, di disporre misurecautelari provvisorie. Il Presidente prov-vede con decreto motivato, anche inassenza di contraddittorio. Il decreto èefficace sino alla pronuncia del Collegio,a cui l’istanza cautelare è sottoposta nel-la prima Camera di Consiglio utile. Insede di decisione della domanda cautela-re, la Commissione dei ricorsi, accertatala completezza del contraddittorio e del-l’istruttoria e dove ne ricorrono i pre-supposti, sentite sul punto le parti costi-tuite, può definire il giudizio nel meritoa norma dei precedenti commi.

18. La domanda di revoca o modifica-zione delle misure cautelari concesse e lariproposizione della domanda cautelarerespinta sono ammissibili solo se motiva-te con riferimento a fatti sopravvenuti.

19. Nel caso in cui l’amministrazionenon abbia prestato ottemperanza allemisure cautelari concesse, o vi abbiaadempiuto solo parzialmente, la parteinteressata può, con istanza motivata enotificata alle altre parti, chiedere allaCommissione dei ricorsi le opportunedisposizioni attuative. La Commissionedei ricorsi esercita i poteri inerenti al giu-dizio di ottemperanza al giudicato, di cuiall’articolo 27, primo comma, n. 4), deltesto unico delle leggi sul Consiglio diStato, approvato con regio decreto 26giugno 1924, n. 1054, e successive modi-ficazioni, e dispone l’esecuzione dell’or-dinanza cautelare indicandone le moda-lità e, ove occorra, il soggetto che deveprovvedere.

Art. 137.Esecuzione forzata e sequestro

dei titoli di proprietà industriale

1. I diritti patrimoniali di proprietàindustriale possono formare oggetto diesecuzione forzata.

2. All’esecuzione si applicano le normestabilite dal codice di procedura civileper l’esecuzione sui beni mobili.

3. Il pignoramento del titolo di pro-prietà industriale si esegue con atto noti-ficato al debitore, a mezzo di ufficialegiudiziario. L’atto deve contenere:

a) la dichiarazione di pignoramento deltitolo di proprietà industriale, previa men-zione degli elementi atti ad identificarlo;

b) la data del titolo e della sua spedi-zione in forma esecutiva;

c) la somma per cui si procede all’ese-cuzione;

d) il cognome, nome e domicilio, oresidenza, del creditore e del debitore;

e) il cognome e nome dell’ufficiale giu-diziario.

4. Il debitore, dalla data della notifica-zione, assume gli obblighi del sequestra-tario giudiziale del titolo di proprietàindustriale, anche per quanto riguarda glieventuali frutti. I frutti, maturati dopo ladata della notificazione, derivanti dallaconcessione d’uso del diritto di proprietàindustriale, si cumulano con il ricavatodella vendita, ai fini della successiva attri-buzione.

5. Si osservano, nei riguardi della noti-ficazione dell’atto di pignoramento, lenorme contenute nel codice di procedu-ra civile per la notificazione delle citazio-ni. Se colui al quale l’atto di pignora-mento deve essere notificato non abbiadomicilio o residenza nello Stato, néabbia in questo eletto domicilio, la noti-ficazione è eseguita presso l’Ufficio ita-liano brevetti e marchi. In quest’ultimocaso, copia dell’atto è affissa nell’Albodell’Ufficio ed inserita nel Bollettino uffi-ciale.

6. L’atto di pignoramento del diritto diproprietà industriale deve essere trascrit-to, a pena di inefficacia, entro otto gior-ni dalla notifica. Avvenuta la trascrizionedell’atto di pignoramento del diritto diproprietà industriale, e finché il pignora-mento stesso spiega effetto, i pignora-menti successivamente trascritti valgonocome opposizione sul prezzo di vendita,quando siano notificati al creditore pro-cedente.

7. La vendita e l’aggiudicazione deidiritti di proprietà industriale pignoratisono fatte con le corrispondenti normestabilite dal codice di procedura civile inquanto applicabili, salve le disposizioniparticolari del presente codice.

8. La vendita del diritto di proprietàindustriale non può farsi se non sianotrascorsi almeno trenta giorni dal pigno-ramento. Un termine di venti giorni devedecorrere, per la vendita, dal decreto difissazione del giorno della vendita stessa.Il giudice, per la vendita e l’aggiudica-zione dei diritti di proprietà industriale,dispone le forme speciali che ritieneopportune nei singoli casi, provvedendoaltresì per l’annunzio della vendita alpubblico, anche in deroga alle norme delcodice di procedura civile. All’uopo il

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giudice può stabilire che l’annunzio siaaffisso nei locali della Camera di com-mercio ed in quelli dell’Ufficio italianobrevetti e marchi e pubblicato nel Bol-lettino dei diritti di proprietà industriale.

9. Il verbale di aggiudicazione devecontenere gli estremi del diritto di pro-prietà industriale giuste le risultanze deirelativi titoli.

10. Il creditore istante, nell’esecuzioneforzata sui diritti di proprietà industriale,deve notificare almeno dieci giorni primadella vendita, ai creditori titolari deidiritti di garanzia, trascritti, l’atto dipignoramento e il decreto di fissazionedel giorno della vendita. Questi ultimicreditori devono depositare, nella cancel-leria dell’autorità giudiziaria competente,le loro domande di collocazione con idocumenti giustificativi entro quindicigiorni dalla vendita. Chiunque vi abbiainteresse può esaminare dette domande ei documenti.

11. Trascorso il termine di quindicigiorni, previsto nel comma 8, il giudice,su istanza di una delle parti, fissa l’u-dienza nella quale proporrà lo stato digraduazione e di ripartizione del prezzoricavato dalla vendita e dagli eventualifrutti. Il giudice, nell’udienza, accertatal’osservanza delle disposizioni del comma8, ove le parti non si siano accordate sul-la distribuzione del ricavato dei frutti,procede alla graduazione fra i creditoried alla distribuzione di tale ricavato deifrutti stessi, secondo le relative normestabilite nel codice di procedura civileper l’esecuzione mobiliare. I crediti conmora, eventuali o condizionati, diventanoesigibili secondo le norme del codicecivile.

12. L’aggiudicatario del diritto di pro-prietà industriale ha diritto di ottenereche siano cancellate le trascrizioni deidiritti di garanzia sul titolo corrispon-dente, depositando, presso l’Ufficio ita-liano brevetti e marchi, copia del verba-le di aggiudicazione e attestato del can-celliere dell’avvenuto versamento delprezzo di aggiudicazione, osservate lenorme per la cancellazione delle trascri-zioni.

13. I diritti di proprietà industriale,ancorché in corso di concessione o diregistrazione, possono essere oggetto disequestro. Alla procedura del sequestrosi applicano le disposizioni in materia diesecuzione forzata stabilite dal presentearticolo ed altresì quelle sul sequestro,

stabilite dal codice di procedura civile.14. Le controversie in materia di ese-

cuzione forzata e di sequestro dei dirittidi proprietà industriale si propongonodavanti all’autorità giudiziaria dello Statocompetente a norma dell’articolo 120.

Art. 138.Trascrizione

1. Debbono essere resi pubblicimediante trascrizione presso l’Ufficio ita-liano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso ogratuito, che trasferiscono in tutto o inparte, i diritti su titoli di proprietà indu-striale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso ogratuito, che costituiscono, modificano otrasferiscono diritti personali o reali digodimento privilegi speciali o diritti digaranzia, costituiti ai sensi dell’articolo140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di società, ditransazione, di rinuncia, relativi ai dirittienunciati nelle lettere a) e b);

d) il verbale di pignoramento;e) il verbale di aggiudicazione in segui-

to a vendita forzata;f) il verbale di sospensione della ven-

dita di parte dei diritti di proprietà indu-striale pignorati per essere restituiti aldebitore, a norma del codice di procedu-ra civile;

g) i decreti di espropriazione per cau-sa di pubblica utilità;

h) le sentenze che dichiarano l’esisten-za degli atti indicati nelle lettere a), b) ec), quando tali atti non siano stati prece-dentemente trascritti. Le sentenze chepronunciano la nullità, l’annullamento, larisoluzione, la rescissione, la revocazionedi un atto trascritto devono essere anno-tate in margine alla trascrizione dell’attoal quale si riferiscono. Possono inoltreessere trascritte le domande giudizialidirette ad ottenere le sentenze di cui alpresente articolo. In tale caso gli effettidella trascrizione della sentenza risalgonoalla data della trascrizione della doman-da giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provanol’avvenuta successione legittima e le sen-tenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione di dirit-ti di proprietà industriale e le relativedomande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la con-

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versione di titoli di proprietà industrialenulli e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette adottenere le sentenze di cui al presentearticolo. In tal caso gli effetti della tra-scrizione della sentenza risalgono alladata della trascrizione della domandagiudiziale.

2. La trascrizione è soggetta al paga-mento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richie-dente deve presentare apposita nota ditrascrizione, sotto forma di domanda,allegando copia autentica dell’atto pub-blico ovvero l’originale o la copia auten-tica della scrittura privata autenticataovvero qualsiasi altra documentazioneprevista dall’articolo 195.

4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi,esaminata la regolarità formale degli atti,procede, senza ritardo, alla trascrizione conla data di presentazione della domanda.

5. L’ordine delle trascrizioni è determi-nato dall’ordine di presentazione delledomande.

6. Le omissioni o le inesattezze chenon inducano incertezza assoluta sull’at-to che si intende trascrivere o sul titolodi proprietà industriale a cui l’atto si rife-risce non comportano l’invalidità dellatrascrizione.

Art. 139.Effetti della trascrizione

1. Gli atti e le sentenze, tranne i testa-menti e gli altri atti e sentenze indicati allelettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finchénon siano trascritti, non hanno effetto difronte ai terzi che a qualunque titolo han-no acquistato e legalmente conservatodiritti sul titolo di proprietà industriale.

2. Nel conflitto di più acquirenti dellostesso diritto di proprietà industriale dalmedesimo titolare, è preferito chi ha tra-scritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di pignora-mento, finché dura la sua efficacia, sospen-de gli effetti delle trascrizioni ulteriori degliatti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti ditali trascrizioni vengono meno dopo la tra-scrizione del verbale di aggiudicazione,purché avvenga entro tre mesi dalla datadella aggiudicazione stessa.

4. I testamenti e gli atti che provanol’avvenuta legittima successione e le sen-tenze relative sono trascritti solo per sta-bilire la continuità dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti chetrasferiscono, in tutto o in parte, ovveromodificano i diritti inerenti ad unadomanda o ad un brevetto europeo, acondizione che siano stati trascritti nelRegistro italiano dei brevetti europei.

Art. 140.Diritti di garanzia

1. I diritti di garanzia sui titoli di pro-prietà industriale devono essere costituitiper crediti di denaro.

2. Nel concorso di più diritti di garan-zia, il grado è determinato dall’ordinedelle trascrizioni.

3. La cancellazione delle trascrizionidei diritti di garanzia è eseguita in segui-to alla produzione dell’atto di consensodel creditore con sottoscrizione autenti-cata ovvero quando la cancellazione siaordinata con sentenza passata in giudica-to ovvero in seguito al soddisfacimentodei diritti assistiti da garanzia a seguito diesecuzione forzata.

4. Per la cancellazione è dovuto lo stes-so diritto prescritto per la trascrizione.

Art. 141.Espropriazione

1. Con esclusione dei diritti sui marchi, idiritti di proprietà industriale, ancorché incorso di registrazione o di brevetta-zione, possono essere espropriati dallo Sta-to nell’interesse della difesa militare delPaese o per altre ragioni di pubblica utilità.

2. L’espropriazione può essere limitataal diritto di uso per i bisogni dello Stato,fatte salve le previsioni in materia di licen-ze obbligatorie in quanto compatibili.

3. Con l’espropriazione anzidetta,quando sia effettuata nell’interesse delladifesa militare del Paese e riguardi titolidi proprietà industriale di titolari italiani,è trasferito all’amministrazione espro-priante anche il diritto di chiedere titolidi proprietà industriale all’estero.

Art. 142.Decreto di espropriazione

1. L’espropriazione viene disposta perdecreto del Presidente della Repubblica,su proposta del Ministro competente, diconcerto con i Ministri delle attività pro-

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duttive e dell’economia e delle finanze,sentito il Consiglio dei ministri, se ilprovvedimento interessa la difesa milita-re del Paese o, negli altri casi, la Com-missione dei ricorsi.

2. Il decreto di espropriazione nell’in-teresse della difesa militare del Paese,quando viene emanato prima della stam-pa dell’attestato di brevettazione o diregistrazione, può contenere l’obbligo estabilire la durata del segreto sull’ogget-to del titolo di proprietà industriale.

3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 262 del codice penale.

4. Nel decreto di espropriazione è fissatal’indennità spettante al titolare del dirittodi proprietà industriale, determinata sullabase del valore di mercato dell’invenzione,sentita la Commissione dei ricorsi.

5. Contro i decreti di espropriazioneper causa di pubblica utilità è ammessoil ricorso al Tribunale amministrativoregionale competente per territorio ilquale provvede con giurisdizione esclusi-va e con applicazione del rito speciale dicui all’articolo 23-bis, legge 6 dicembre1971, n. 1034.

Art. 143.Indennità di espropriazione

1. Ove il titolare del diritto espropria-to non accetti l’indennità fissata ai sensidell’articolo 142 ed in mancanza diaccordo fra il titolare e l’amministrazioneprocedente, l’indennità è determinata daun collegio di arbitratori.

2. All’inventore o all’autore, il qualeprovi di avere perduto il diritto di prio-rità all’estero per il ritardo della decisio-ne negativa del Ministero in merito all’e-spropriazione, è concesso un equo inden-nizzo, osservate le norme relative all’in-dennità di espropriazione.

3. I decreti di espropriazione devonoessere annotati nel Registro dei titoli diproprietà industriale a cura dell’Ufficioitaliano brevetti e marchi.

Sezione IIMISURE CONTRO LA PIRATERIA

Art. 144.Atti di pirateria

1. Agli effetti delle norme contenute

nella presente sezione sono atti di pirate-ria le contraffazioni e le usurpazioni dialtrui diritti di proprietà industriale, rea-lizzate dolosamente in modo sistematico.

Art. 145.Comitato Nazionale Anti contraffazione

1. Presso il Ministero delle attività pro-duttive è costituito il Comitato Naziona-le Anticontraffazione con funzioni dimonitoraggio dei fenomeni in materia diviolazione dei diritti di proprietà indu-striale, nonché di proprietà intellettualelimitatamente ai disegni e modelli, dicoordinamento e di studio delle misurevolte ad contrastarli, nonché di assisten-za alle imprese per la tutela contro le pra-tiche commerciali sleali.

2. Le modalità di composizione e difunzionamento del Comitato di cui alcomma 1 sono definite con decreto delMinistro delle attività produttive, di con-certo con i Ministri dell’economia e dellefinanze, degli affari esteri, delle politicheagricole e forestali, dell’interno, della giu-stizia e per i beni e le attività culturali, inmodo da garantire la rappresentanza degliinteressi pubblici e privati.

3. Il funzionamento del Comitato dicui al comma 1 non comporta oneri perla finanza pubblica.

Art. 146.Interventi contro la pirateria

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministe-ro delle attività produttive segnala allaProcura della Repubblica, competenteper territorio, per le iniziative di suacompetenza, i casi di pirateria.

2. Fatta salva la repressione dei reati el’applicazione della normativa nazionale ecomunitaria vigente in materia, di com-petenza dell’autorità doganale, il Ministe-ro delle attività produttive, per il tramitedel Prefetto della provincia interessata ei sindaci, limitatamente al territoriocomunale, possono disporre anche d’uffi-cio, il sequestro amministrativo dellamerce contraffatta e, decorsi tre mesi,previa autorizzazione dell’autorità giudi-ziaria di cui al comma 3, procedere allasua distruzione, a spese del contravven-tore. È fatta salva la facoltà di conserva-re i campioni da utilizzare a fini giudi-ziari.

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3. Competente ad autorizzare la distru-zione è il presidente della sezione specializ-zata di cui all’articolo 120, nel cui territorio è compiuto l’atto di pirateria,su richiesta dell’amministrazione statale ocomunale che ha disposto il sequestro.

4. L’opposizione avverso il provvedi-mento di distruzione di cui al comma 2è proposta nelle forme di cui agli artico-

li 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,n. 689, e successive modificazioni. Il ter-mine per ricorrere decorre dalla data dinotificazione del provvedimento o daquella della sua pubblicazione, per estrat-to, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana.

Omissis.

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FORMA DI CONTRATTO

DI AUTOTRASPORTOdi

ANDREA GENTILI

LA CORTE COSTITUZIONALE « CHIUDE I CONTI » CON LA VEXATA

QUAESTIO DELLA FORMA DEL CONTRATTODI AUTOTRASPORTO

(Corte cost. 14 gennaio 2005, n. 7, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1a s.s., n. 3, del 19 gennaio 2005)

diANDREA GENTILI

(magistrato)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Analisi della evoluzione normativa in materia. – 3. Precedentiordinanze di rimessione e conseguenti decisioni della Corte. – 4. Esame della sentenzan. 7 del 2005.

1. – Verrebbe da dire: « Tanto tuonò che piovve ». Infatti con la sentenzan. 7/05 la Corte costituzionale è, finalmente, intervenuta in via definitivasulla controversa materia della forma del contratto di autotrasporto dicose per conto terzi.

La attesa della sentenza era giustificata dal fatto che, nel breve volgeredi circa due anni, la Consulta in altre tre occasioni si era occupata dell’ar-gomento trattato dal provvedimento ora commentato, sebbene in talioccasioni, tutte risolte ora con la dichiarazione di inammissibilità dellaquestione di legittimità costituzionale per come sollevata ora con la dichia-razione di infondatezza della medesima, le norme indubbiate non fosserole medesime oggetto della presente questione e, comunque, il « verso », secosì si può dire, delle questioni allora sollevate fosse stato decisamentedivergente da quello che caratterizza la decisione ora assunta dalla Con-sulta.

Infatti nelle precedenti occasioni la questione di costituzionalità era sta-ta sollevata, sia pure con riferimento a molteplici e non sempre coincidentiparametri costituzionali, con riguardo esclusivamente all’art. 3 del d.l. 3luglio 2001, n. 256 (« Interventi urgenti nel settore dei trasporti ») con-vertito, con modificazioni (che non hanno tuttavia interessato l’art. 3), dal-la l. 20 agosto 2001, n. 334, mentre nella presente occasione il Tribunaledi Latina ha sottoposto al vaglio della Consulta non solo il citato art. 3 deld.l. n. 256/01, ma anche (e, come vedremo, forse soprattutto) l’art. 26,ultimo comma, della l. 6 giugno 1974, n. 298 (« Istituzione dell’albo nazio-nale degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe aforcella per i trasporti di merci su strada »).

Norme le due sopra indicate legate da un’intima connessione essendo laprima, l’art. 3, stata emanata al fine di dettare una interpretazione auten-tica dell’ultimo comma della seconda, l’art. 26.

Ma oltre a rimarcare tale differenza di oggetto, vi è da dire che nelle pre-cedenti occasioni la Corte era stata chiamata a giudicare, in sostanza, larazionalità della disciplina della forma del contratto di autotrasporto per

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conto terzi nella parte in cui essa non prevedeva come esclusiva forma delcontratto la forma scritta, mentre adesso la questione attiene alla raziona-lità di una disciplina che, data per scontata la possibilità di concludere ilcontratto di autotrasporto anche in forma libera, obbliga – laddove le par-ti abbiano inteso, invece, concluderlo non in forma orale ma consacrandol’accordo in un documento – le parti stesse ad indicare espressamentedeterminate caratteristiche del vettore nel documento medesimo (o comemeglio vedremo in una delle copie del documento in questione), sanzio-nando l’inottemperanza a tale obbligo con la nullità del contratto.

2. – Giova, a questo punto, ripercorrere per grandi linee la evoluzionedella normativa che ha riguardato la materia, evidenziando, altresì, i moti-vi che tale evoluzione hanno determinato.

Quando, intervenendo con la ricordata l. n. 298/74, il legislatore istituìl’Albo nazionale degli autotrasportatori, aveva il dichiarato scopo di por-re ordine in un settore giustamente ritenuto nevralgico della nostra eco-nomia, fino ad allora frequente campo di azione di numerosi operatoriprivi di un’adeguata professionalità, i quali, tuttavia, riuscendo a pratica-re, o, comunque, ad accettare, condizioni di maggior favore economicoper il committente, si ponevano come evidente elemento di inquinamen-to della trasparenza del mercato, agendo, in sostanza, quali costanti per-turbatori della concorrenza.

Al detto fine il legislatore previde, all’art. 1, comma 3°, della citata l. n.298/74, che la iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, subor-dinata al possesso di determinati e specifici requisiti, fosse condizionenecessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto terzi; a talecondizione corrispondeva, altresì, la applicazione di tariffe inderogabili,autoritativamente determinate in un minimo ed in una massimo, le cosid-dette « tariffe a forcella » alla cui disciplina di rango primario era dedica-to l’intero titolo III, artt. da 50 a 59, della ricordata legge.

A garanzia della effettività di tale disciplina il legislatore pose – oltre aduna serie di norme che prevedevano sanzioni di tipo disciplinare odamministrativo a carico del vettore che avesse eluso le tariffe ovvero vio-lato disposizioni sulla sicurezza del trasporto o a tutela dei lavoratori (art.21), che avesse omesso comunicazioni previste per legge (art. 27) ovveroavesse omesso la compilazione della documentazione relativa alla merceviaggiante (artt. 47 e 58) – in principalità gli artt. 26 e 46 i quali, rispetti-vamente, sanzionavano la condotta di chi, senza essere iscritto all’Albodegli autotrasportatori, esercitava la relativa attività, prevedendo, nell’im-pianto originale, persino la sanzione penale connessa alla violazione del-l’art. 348 c.p. (si tratta della norma che punisce appunto l’esercizio abusi-vo di una professione) e quella di chi disponeva l’esecuzione di trasporticon autoveicoli privi di licenza od autorizzazione; anche in questo secon-do caso, integrando la fattispecie un delitto, la sanzione era di caratterepenale.

La singolare gravità della considerazione legislativa dell’autotrasportoabusivo fu, successivamente, mitigata per effetto del d.lgs. 30 dicembre1999, n. 507 (« Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistemasanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205 »), il qua-

Le attualità62

FORMA DI CONTRATTO

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ANDREA GENTILI

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le, all’art. 18, degradò la fattispecie da illecito penale ad illecito ammini-strativo sia con riguardo a quanto previsto dall’art. 26 della l. n. 298/74 siariguardo a quanto previsto dal successivo art. 46.

Vi è, tuttavia da dire che, medio tempore – e qui incominciamo ad entra-re nel cuore della normativa implicata dalle diverse questioni di costitu-zionalità che, come detto, si sono avvicendate in questi ultimi anni – il legi-slatore, certamente consapevole del fatto che attraverso la minaccia dellasanzione penale non si era riusciti a debellare il fenomeno dell’abusivismo,aveva novellato l’art. 26 della l. n. 298, aggiungendo, con l’art. 1 del d.l. 29marzo 1993, n. 82 (« Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto dicose per conto di terzi »), convertito con modificazioni con la l. 27 mag-gio 1993, n. 162 (1), ad esso due commi; con l’uno, aveva previsto la appli-cazione della sanzione amministrativa anche a carico del committente chesi fosse affidato ad un autotrasportatore non iscritto all’Albo, con l’altroaveva previsto che, a pena di nullità del contratto, fosse necessario, almomento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per con-to terzi, annotare, a cura del vettore, sulla copia del contratto da conse-gnare al committente, i dati relativi agli estremi della attestazione di iscri-zione all’Albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose rilasciati dai com-petenti comitati provinciali.

Tale ultima disposizione, che, come di seguito vedremo, non può dirsiun modello di corretta tecnica legislativa, aveva fatto sorgere un copiosis-simo contenzioso giudiziario, ordinato sostanzialmente su due filoni, cioè:a) la necessità o meno della forma scritta per la conclusione del contrattodi autotrasporto; b) la possibilità per il committente, laddove si fosse sti-pulato il contratto oralmente e risultando conseguentemente omesse leindicazioni scritte relative alla iscrizione del vettore nell’Albo degli auto-trasportatori e sulla sua autorizzazione all’esercizio della relativa attività,di opporre al vettore stesso il rifiuto al pagamento del prezzo concordato,stante la nullità del titolo che giustificava l’obbligazione di pagamento, o,persino di chiedere in restituzione, trattandosi di indebiti solutio (2), quan-to già versato quale corrispettivo del servizio ricevuto.

Anche in questo caso non si fece attendere a lungo un nuovo interven-to del legislatore che, dapprima, tentò di inserire in quella che poi sareb-be divenuta la l. 7 dicembre 1999, n. 472 (« Interventi nel settore dei tra-sporti »), una disposizione che, chiarendo la non esclusività della formascritta ai fini della conclusione del contratto di autotrasporto, avrebberisolto il complesso contenzioso esistente (3), quindi, in occasione della

Le attualità 63

(1) A riprova del travaglio normativo che ha contraddistinto la materia è ancora il casodi segnalare che, prima della novella introdotta con il d.l. n. 82/93, il legislatore era giàintervenuto con altri due decreti legge, rispettivamente contraddistinti dal n. 463/92 e daln. 19/93, ambedue non convertiti entro i termini costituzionalmente previsti, i quali pre-vedevano la sanzione penale anche a carico di chi avessero commissionato l’attività di auto-trasporto al vettore non iscritto all’Albo.

(2) Cfr. Trib. Torino, 17 novembre 1999, in Giust. civ., 2000, I, p. 2109, con nota di SAR-ZINA, Il contratto nullo e la logica del diritto.

(3) La disposizione, pur approvata in Senato, fu però espunta dal disegno di legge inoccasione della lettura che ne fece la Camera dei deputati, sicché essa non trovò spazio nel-la citata l. n. 472/99.

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emanazione del d.l. 3 luglio 2001, n. 256, riprendendo nei suoi precisi ter-mini la disposizione sopra ricordata, previde, appunto, che la disposizio-ne di cui all’ultimo comma dell’art. 26 della l. n. 298/74 deve essere inter-pretata nel senso che la annotazione delle prescritte indicazioni sulla copiadel contratto da consegnare al committente e la previsione di nullità delcontratto in caso di omissione di tali indicazioni, non comportano laobbligatorietà della forma contrattuale scritta, ma rilevano solo nel caso incui le parti abbiano scelto siffatta forma.

3. – È questo, pertanto, il contesto normativo nell’ambito del quale sonointervenute le ordinanze di rimessione che hanno costituito il fomite del-le quattro decisioni assunte negli ultimi due anni dalla Consulta sullamateria.

La prima delle dette decisioni, assunta con ordinanza n. 409/02 (4), ori-gina da una ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino, il quale, nelcensurare il solo art. 3 del d.l. n. 256/01, osservava che la disposizione,avente come detto carattere interpretativo, sarebbe stata in contrasto siacon l’art. 77 Cost., in quanto sarebbero mancati i presupposti di necessitàed urgenza tali da legittimare l’adozione dello strumento legislativo deldecreto legge (5), sia con l’art. 3 della stessa Carta costituzionale in quan-to la disposizione succitata avrebbe realizzato una ingiustificata disparitàdi trattamento fra quanti, avendo stipulato il contratto verbalmente, nonhanno fatto le annotazioni previste dall’ultimo comma dell’art. 26 della l.n. 298/74 e quanti, non avendo parimenti fatto le annotazione in questio-ne, hanno, invece, redatto il contratto per iscritto; la disparità di tratta-mento consisterebbe, ovviamente, nel fatto che solo i secondi sarebberosanzionati dalla nullità del contratto.

Aggiunge il Tribunale subalpino che la norma impugnata sarebbe ancheintimamente irragionevole, poiché rivelerebbe una ratio antitetica con lanorma interpretata; questa, infatti, intende perseguire, attraverso l’aggra-vamento formale costituito dall’obbligo di indicazione sia degli estremidella iscrizione del vettore nell’albo degli autostraportatori che di quellidella sua autorizzazione, la repressione dell’abusivismo, l’altra, invece,consentendo ad libitum la forma orale del contratto (senza evidentementebisogno di indicazione alcuna), di fatto facilita il fenomeno che la primaintende giustamente reprimere.

La questione fu dalla Corte dichiarata inammissibile per difetto di rile-

Le attualità64

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(4) Corte cost. n. 409/02, in Foro it., 2002, I, c. 2545, con breve commento redazionaledi contenuto piuttosto critico.

(5) Sotto tale profilo la questione investe evidentemente un tema i cui confini trascen-dono di gran lunga l’economia (nonché l’oggetto specifico) del presente lavoro; basti sulpunto, perciò, qui osservare che, secondo il costante orientamento della Corte cost. il vizioin tale occasione dedotto sarebbe (verosimilmente) comunque stato assorbito dalla avve-nuta conversione in legge del decreto de quo; si vedano, infatti, in tal senso, fra le piùrecenti decisioni della Corte cost. le sentenze n. 341/03, in Foro it., 2004, I, c. 357; n.29/02, ibidem, 2002, I, c. 933. Unico limite di tale assorbimento è, sempre secondo la giu-risprudenza della Corte, il caso della evidente e macroscopica mancanza dei presuppostiche potrebbe ridondare anche sull’eventuale legge di conversione come vizio del procedi-mento di formazione della legge: cfr. Corte cost. n. 285/04, in Foro it., 2005, I, c. 1657;idem, n. 16/02, ibidem, 2002, I, c. 625.

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vanza; il rimettente, infatti, aveva omesso di precisare sia se il rapportocontrattuale dedotto nel giudizio a quo si era protratto oltre il 29 marzo1993 (data di entrata in vigore del d.l. n. 82/93 che, come dianzi ricorda-to, aveva inserito nell’art. 26 della l. n. 298/74 l’ultimo comma) sia, più ingenerale, quale fosse la specifica qualificazione giuridica del rapporto stes-so, sicché non era possibile per la Corte verificare, sia ratione temporis siaratione causae, se la norma censurata era effettivamente applicabile nelgiudizio a quo.

Il secondo arresto della Corte è costituito dalla sentenza n. 26/03 (6);l’occasione fu fornita da due ordinanze di rimessione rispettivamente delTribunale di Vallo della Lucania e di quello di Genova, in ambedue i casila questione involgeva esclusivamente l’art. 3 del d.l. n. 256/01, cioè lanorma con la quale è stato autenticamente interpretato l’ultimo commadell’art. 26 della l. n. 298/74; secondo i due Tribunali rimettenti la dispo-sizione impugnata avrebbe violato gli artt. 3, 24, 101 e 102 Cost.; nel soste-nere ciò essi sono partiti dalla premessa che la disposizione interpretatafosse suscettibile di una sola ermeneusi, peraltro a loro dire condivisa dal-la univoca giurisprudenza formatasi su di essa, in base alla quale il con-tratto di autotrasporto di cose per conto terzi esigesse, ad substantiam, laforma scritta; da tale premessa essi fanno discendere la natura effettiva-mente innovativa e non interpretativa della disposizione da loro impugna-ta.

Pertanto la efficacia retroattiva attribuita dal legislatore a detta disposi-zione, attraverso la « abusiva » qualificazione della stessa come normainterpretativa, minerebbe il principio di certezza dei rapporti giuridici e,imponendo la definizione dei numerosi giudizi pendenti in materia in ter-mini opposti a quelli che la piana applicazione della disposizione inter-pretata giustificherebbe, realizzerebbe una indebita interferenza nellenumerose controversie già sottoposte alla autorità giudiziaria.

La interpretazione autentica, peraltro, sarebbe in sé contraddittoria edirragionevole, poiché, al dichiarato fine di reprimere l’abusivismo nel set-tore dell’autotrasporto, imporrebbe la nullità del contratto laddove nonsiano fornite le indicazioni strumentali al perseguimento del detto fine; maciò non sempre, ma solo allorché le parti abbiano adottato per la conclu-sione del contratto la forma scritta, già di per sé idonea a tutelare gli inte-ressi delle parti.

Analoga sanzione non è, invece, prevista nel caso della adozione della,meno « garantista », forma orale.

La Corte, nel dichiarare non fondata la questione, ha, per prima cosaconfutato la premessa da cui prendeva le mosse il ragionamento dei rimet-tenti, cioè che l’art. 26, ultimo comma, della l. n. 298/74 non fosse suscet-tibile di altra interpretazione se non che quella che, per il contratto diautotrasporto, imponeva la forma scritta.

Precisa la Corte che ad escludere tale rigida corrispondenza militanodue argomenti: l’uno dato dal fatto che, sebbene la prevalente giurispru-denza formatasi su detta norma avallasse la tesi dei rimettenti (7), non era-

Le attualità 65

(6) Corte cost. n. 26/03, in Foro it., 2003, I, c. 681.(7) Cfr. in questo senso Trib. Macerata, 8 gennaio 2001, in Arch. circolaz., 2001, p. 483;

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no mancate interpretazioni di senso diverso (8) anche da parte della stes-sa Corte di cassazione (9); l’altro dato dal fatto che, se fosse vera la pre-messa, la disposizione ultima citata, la cui indiscussa finalità è, come con-cordemente ritenuto, quella di contribuire alla repressione dell’abusivi-smo nel settore dell’autotrasporto, travolgerebbe non soltanto i contrattistipulati con chi non sia iscritto all’Albo, ma anche quelli conclusi, sia purin forma orale, da un vettore regolarmente in possesso della prescrittaiscrizione, e ciò a causa di un vizio formale non correlato ad alcuna effet-tiva esigenza di tutela né dell’interesse generale (come detto garantito dal-la regolare iscrizione del vettore nell’apposito albo) né di quello partico-lare del committente; aggiunge la Corte – con una significativa espressio-ne – che, se fosse vero quanto postulato dai rimettenti, un tale risultatosarebbe indice del fatto che il legislatore, nel perseguire il ricordato sco-po, avrebbe « ecceduto nel mezzo », come sarebbe dimostrato dalla cir-costanza, evidenziabile dalla fattispecie all’esame dei giudici a quibus, chenelle ipotesi sub iudice non vi era dubbio sul fatto che i vettori in questio-ne erano regolarmente iscritti nell’albo degli autotrasportatori.

Caduta la premessa fondante il ragionamento dei rimettenti, vengono,evidentemente meno anche le conseguenze che essi ne traggono: nessundubbio sulla legittimità dell’intervento interpretativo del legislatore; lad-dove sia possibile enucleare uno « scarto » fra una delle possibili varianti

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Trib. Torino, 21 giugno 2001 (ined.); Trib. Torino, 1 giugno 2000, in Riv. giur. circ. e tra-sp., 2000, p. 783, con nota di SARZINA, Tariffe di trasporto e ordine pubblico: utopia e realtà;Trib. Torino, 17 novembre 1999, cit.; Trib. Monza, 22 gennaio 1999, in Giust. civ., 1999, I,p. 1853, con nota di SARZINA, Le tariffe di trasporto tra prescrizione e nullità; Pret. Torino,30 dicembre 1997, in Giur. piemontese, 1998, p. 394; Trib. Alba, 30 novembre 1995, in Dir.trasp., 1997, p. 163, con nota di RIGUZZI, Brevi considerazioni sulla nuova forma ad sub-stantiam del contratto di trasporto merci su strada; Pret. Firenze, 6 novembre 1997, in Riv.giur. circ. e trasp., 1998, p. 747; Trib. Milano, 3 luglio 1997, in Riv. giur. circ. e trasp., 1998,p. 519, con nota di SARZINA, Le tariffe inutili anzi dannose.

(8) Cfr., infatti, Trib. Bari, 22 novembre 2000, in Foro it., 2001, I, c. 345; Pret. Pistoia,22 febbraio 1999, in Foro it., 1999, I, c. 2758; Trib. Roma, 30 settembre 1998 (ined.); Pret.Matera, 30 settembre 1998, in Corti di Bari, Lecce e Potenza, 2001, I, p. 501.

(9) Il riferimento, esplicito nella sentenza, è a Cass. 6 giugno 2002, n. 8256, in Giust. civ.,2002, I, p. 2121 ed anche in Dir. trasp., 2003, p. 219, con nota di ROSAFIO, Sulla forma delcontratto di autotrasporto di merci su strada. Sembra in ogni caso opportuno segnalare chela sentenza della Corte regolatrice, che pur contiene la lapidaria frase: « È incontestabileche (…) la disposizione in questione (il più volte citato art. 26, ultimo comma, della l. n.298/74 n.d.r.) non prescrive espressamente il requisito della forma scritta per la conclusio-ne del contratto di autotrasporto », in effetti poi « giuoca » il ragionamento motivaziona-le, che la porta a cassare la sentenza gravata di ricorso la quale aveva affermato la nullitàdel contratto di autotrasporto dedotto in giudizio in quanto concluso oralmente, più chesu di una originaria validità del contratto in questione, sul fatto che, intervenuta la legge diinterpretazione autentica, i cui effetti naturalmente retroattivi vanno ovviamente ad inci-dere anche sul rapporto, e sull’atto, oggetto di giudizio da parte della Corte di cassazione,poco senso ha, in sede di giudizio ordinario, di fronte al chiaro tenore testuale della leggedi interpretazione, domandarsi se il contratto di autotrasporto sia o meno a forma vinco-lata. Evidente è che, se questo è stato il ragionamento seguito dalla Corte di cassazione,diventa meno significativo il riferimento che a tale sentenza fa la Consulta. Esso, infatti,avrebbe avuto ben altro peso laddove la decisione della Corte avesse richiamato, per esclu-dere la necessità della forma contrattuale scritta, il testo dell’art. 26 cit. a prescindere dal-l’intervento interpretativo del legislatore.

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di senso di un testo normativo, tanto più nel caso in cui tale variante disenso incontri un così evidente favore giurisprudenziale, e la ratio del testostesso, ben può il legislatore ricorrere ad una legge di interpretazioneautentica che cristallizzi, di fatto imponendola, quella interpretazione chemeglio, secondo i « correnti » indirizzi di politica legislativa, risponda allaratio sottesa alla disposizione controversa.

Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di affidamentosulla certezza dei rapporti giuridici, la Corte osserva, per un verso, che illamentato fenomeno è connesso alla adozione di qualsiasi legge di inter-pretazione autentica, la quale, operando retroattivamente, detta una disci-plina inderogabilmente applicabile a rapporti pregressi (10) e, per altroverso, riguardo al caso specifico, che non appare degna di tutela costitu-zionale la posizione di chi, facendo consapevolmente affidamento sullanullità di un contratto per difetto di forma, voglia sottrarsi all’adempi-mento delle obbligazioni che da quel contratto scaturirebbero.

Anche con la sentenza n. 341/03 (11) la Corte costituzionale ha ribaditoche, sussistendo una situazione di incertezza interpretativa in ordine allareale portata dell’art. 26, ultimo comma, della l. n. 298/74, pienamentelegittimo doveva essere considerato l’intervento interpretativo operato dallegislatore con l’art. 3 del d.l. n. 256/01; così come non censurabile era ilfatto che detto intervento era stato compiuto attraverso lo strumento del-la decretazione d’urgenza; ciò sotto il duplice profilo sia dell’assorbimen-to dell’eventuale mancanza originaria dei requisiti della necessità edurgenza per effetto della avvenuta conversione in legge del decreto legge,sia della non ricorrenza nella specie della ipotesi della macroscopica man-canza dei presupposti che, sola, giustificherebbe la possibilità di un per-durante sindacato di legittimità costituzionale sul decreto legge dopo lasua conversione.

Più interessante, anche perché scopertamente foriera di possibili ulte-riori sviluppi (12), è la motivazione con la quale la Corte ha rigettato laquestione di costituzionalità, sollevata dai Tribunali di Prato, Roma e Sas-sari (13) in relazione all’art. 3 Cost. e, solamente dal primo rimettente, inrelazione anche all’art. 41 Cost.; sostenevano, infatti, i rimettenti che ladisposizione interpretativa creava una situazione di disparità di tratta-mento fra quanti concludevano il contratto in forma orale e quanti lo redi-gevano per iscritto, posto che solamente questi ultimi potevano incorrere

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(10) Interessante notare che in altra occasione la Corte, questa volta dichiarando la inco-stituzionalità di una disposizione legislativa che sanciva una generalizzata sanatoria dideterminate clausole contenute in contratti già in essere – si trattava della clausole appo-ste ai contratti bancari e che prevedevano la capitalizzazione anatocistica degli interessidovuti in favore degli istituti di credito – e che, invece, la giurisprudenza formatasi sul pun-to considerava nulle, ebbe testualmente a chiarire che la disposizione in questione, dotatadi efficacia retroattiva e, anche per questo, dichiarata incostituzionale, non aveva naturainterpretativa: Corte cost. n. 425/2000, in questa Rivista, 2000, p. 1312, con nota di D’ALESSANDRO, La Corte costituzionale interviene sulla vicenda degli interessi bancari anato-cistici.

(11) Corte cost. n. 341/03, in Foro it., 2004, I, c. 357.(12) Puntualmente verificatisi con la sentenza ora in commento.(13) Le tre ordinanze di rimessione sono, rispettivamente, pubblicate in Gazzetta Uffi-

ciale, n. 45, 1a s.s., 2002; n. 5, 1a s.s., 2003; e n. 7, 1a s.s., 2003.

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nella sanzione della nullità per difetto di « indicazioni necessarie » e che,quanto al Tribunale di Prato, era possibile, attraverso la mancata annota-zione dei dati relativi alla « abilitazione » del vettore, realizzare, per il tra-mite della nullità del contratto, la elusione della obbligatorietà delle tarif-fe a forcella.

Riguardo al primo aspetto la Corte, precisato che nei suoi esatti termini,la questione avrebbe avuto ad oggetto il deteriore trattamento gravante suchi aveva prescelto la forma scritta, sicché la eventuale reductio ad aequi-tatem avrebbe dovuto concernere la parte di norma che stigmatizza con lanullità l’omessa annotazione sulla copia del contratto redatto per iscritto idati relativi ad iscrizione del vettore nell’albo, rileva che, essendo stati, tut-tavia, i contratti di cui ai giudizi a quibus conclusi, come si suol dire, ver-bis, la questione, come sopra chiarita era irrilevante, così come lo era laquestione sotto il profilo riguardante l’asserita violazione dell’art. 41Cost., con la importante precisazione che l’aspetto problematico messo inevidenza dal Tribunale di Prato deporrebbe semmai per la illegittimitàcostituzionale della disposizione – non oggetto di applicazione di fronte aquel rimettente stante la modalità di conclusione del contratto utilizzatadalle parti ivi litiganti – che determina la nullità del contratto redatto periscritto in mancanza delle più volte ricordate indicazioni.

4. – Non è possibile dire se sia stata una singolare coincidenza di dateovvero se il Tribunale di Latina abbia tempestivamente raccolto la discre-ta sollecitazione della Consulta (14), fatto si è che a poco meno di un meseda questa ultima decisione il Tribunale pontino ha impugnato di fronte algiudice delle leggi non (e, dovrebbe dirsi, non tanto) solo l’art. 3 del d.l.n. 256/01 ma anche (e dovrebbe, invece, dirsi, quanto) l’art. 26, ultimocomma, della l. n. 298/74.

Il combinato disposto delle predette norme viene impugnato nella par-te in cui da esso deriverebbe una irragionevole disparità di trattamento fracontraenti (ma forse, meglio, fra vettori) che abbiano scelto la forma ora-le e contraenti (vettori), i quali, regolarmente iscritti nell’apposito albo,abbiano scelto la forma scritta ma abbiano omesso di effettuare le anno-tazioni di legge nella copia da consegnare al committente.

La Corte, ricostruita, con metodica precisione ed accurato scrupolo, laarticolata vicenda legislativa che ha condotto all’attuale stato normativo, edevidenziatene le già ricordate finalità di repressione dell’abusivismo e digaranzia della libertà e trasparenza del mercato, rileva come gli strumentinormativi adottati, anteriormente alla emanazione della disposizione diinterpretazione autentica di cui all’art. 3 del d.l. n. 256/01, abbiano, insostanza, fallito il loro scopo posto che, secondo la giurisprudenza preva-

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(14) La sentenza n. 341/03 della Corte cost. è stata depositata in data 13 novembre 2003,l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Latina è, a sua volta, datata 17 dicembre 2003.Va, d’altra parte, detto che già all’indomani del deposito della sentenza n. 26/03, ci fu chi,immediatamente, rilevò che sul nuovo orizzonte della tematica si profilava la dubbia costi-tuzionalità non della norma interpretativa, ma di quella interpretata: così, infatti FIORINI, inGuida al dir., 2003, n. 9, p. 41, nonché SQUERI, Legittimità costituzionale della norma diinterpretazione autentica sulla forma libera dei contratti di autotrasporto terrestre, in Dir.maritt., 2003, p. 430.

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lente, la nullità del contratto era dichiarata sia in caso di contratto stipula-to oralmente sia in caso di contratto concluso per iscritto ma in assenza del-le prescritte annotazioni, con la conseguenza che in tali casi, a prescinderedalla circostanza che il vettore fosse o meno in possesso della necessaria abi-litazione e fosse autorizzato all’esercizio della attività di autotrasporto (uni-ci requisiti, in realtà, rilevanti ai fini della repressione dell’abusivismo e del-la derivante tutela della concorrenza), il committente poteva non solo sot-trarsi all’obbligo di rispettare le tariffe a forcella ma anche, secondo un cer-to orientamento giurisprudenziale, ottenere in restituzione, ex art. 2033 c.c.,in danno dell’autotrasportatore quanto versato a titolo di corrispettivo.

Pertanto, a fronte di questa situazione, icasticamente definita « para-dossale », il legislatore, onde limitare gli effetti distorti dell’art. 26, ultimocomma, della l. n. 298/74, quantomeno della applicazione giurispruden-ziale che pretendeva di ricavare da esso la necessità della forma contrat-tuale scritta ad substantiam, è intervenuto chiarendo, con il più volterichiamato art. 3 del d.l. n. 256/01, che il contratto di autotrasporto può,in linea di principio, anche essere concluso in forma libera.

Tale chiarimento, tuttavia, prosegue la Corte, ha evidenziato ancor piùla irragionevolezza dell’ultimo comma dell’art. 26 della l. n. 298/74.

Poco senso ha infatti, imporre – addirittura a pena di nullità – la pre-senza di determinate annotazioni nei contratti (15) redatti per iscritto, lad-dove poi si consente di concludere il contratto anche oralmente, tanto piùove tale sanzione si riveli un facile mezzo, se utilizzato da un committentescaltro, per potersi sottrarre, anche nel caso di rapporto intercorso con unvettore « in regola », al vincolo dell’applicazione delle, diversamente inde-rogabili, tariffe a forcella.

La sentenza è decisamente da condividersi; con essa, infatti, oltre a cor-reggersi la palese disparità di trattamento esistente fra quanti, a parità del-le altre condizioni rilevanti, abbiano, in ambedue i casi legittimamente,concluso il contratto in un caso verbis in altro caso scriptis, si è rimossauna singolare fattispecie di nullità caratterizzata dall’essere determinata daun vizio formale connesso ad un elemento del tutto estrinseco sia al con-tenuto del contratto che al suo oggetto.

Le attualità 69

(15) In realtà, e qui si evidenzia anche la peculiarità lessicale adottata dal legislatore, lanovella del 1993, che come dianzi ricordato ha integrato con l’ultimo comma il preesi-stente art. 26, impone a chi effettua il trasporto di eseguire le prescritte annotazioni nella« copia del contratto di trasporto da consegnare al committente ». Ciò induce almeno dueconsiderazioni: la prima è che, essendo la copia del contratto cosa diversa dal contratto(evidentemente l’una riproduce qualche cosa che già esiste), dovremmo pensare che,secondo la visione del legislatore, la mancata annotazione di quanto prescritto avrebbedovuto integrare una ipotesi di nullità sopravvenuta: il contratto nasce valido ma « sivizia » se, al momento in cui il committente ne riceve una copia, in questa non sono ese-guite le ricordate annotazioni. La tesi sembra smentita dal fatto che il legislatore espressa-mente richiama come momento di esecuzione delle annotazioni quello della « conclusionedel contratto », sicché, fintantoché le annotazioni non sono fatte, il contratto non è con-cluso. E allora dovrebbe ritenersi che la redazione della annotazioni non è momento estrin-seco alla conclusione del contratto, che la copia del contratto da consegnarsi al commit-tente non è affatto una copia (posto che essa ha un contenuto necessariamente diverso dalpreteso originale) ma è, semmai, un secondo originale per il quale il legislatore ha (aveva)prescritto a pena di nullità un contenuto diverso, più ricco, di quello del primo originale.

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La disposizione che tale fattispecie prevedeva non trovava, d’altro can-to, alcun fondamento di razionalità nell’essere in qualche modo necessa-ria, dato che la nullità da essa prevista (che – come è vero – è posta a pre-sidio della possibilità per i soli vettori abilitati a svolgere la attività di auto-trasporto di merci per conto terzi) ben poteva essere fatta derivare, ove ilrapporto contrattuale fosse sorto con soggetto non abilitato, dalla rigidaprescrizione contenuta nell’art. 1 della l. n. 298/74 – il quale prevede, fral’altro, che: « L’iscrizione nell’albo è condizione necessaria per l’eserciziodell’autotrasporto di cose per conto di terzi » – trattandosi di contrattoconcluso in violazione di norma imperativa; violazione cui, tuttora, conse-gue la applicazione di pesanti sanzioni (non più penali, ma pur sempre)amministrative a carico sia di chi svolge l’attività illegittimamente sia acarico di chi, a vario titolo, adibisce costui a tale attività.

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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: ValerioONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Gui-do NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTO-STI, Annibale MARINI, Franco BILE, Gio-vanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Pao-lo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfon-so QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionaledell’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giu-gno 1974, n. 298 (Istituzione dell’albo nazio-nale degli autotrasportatori di cose per con-to di terzi, disciplina degli autotrasportatoridi cose e istituzione di un sistema di tariffe aforcella per i trasporti di merci su strada),modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il set-tore dell’autotrasporto di cose per conto diterzi), convertito nella legge 27 maggio 1993,n. 162, e dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settoredei trasporti), convertito in legge 20 agosto2001, n. 334, promosso con ordinanza del 17dicembre 2003 dal Tribunale di Latina nelprocedimento civile vertente tra Italcalces.r.l. e Autotrasporti Anxur di Francesca Pio& C. s.n.c., iscritta al n. 253 del registro ordi-nanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica n. 15, prima serie spe-ciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidentedel Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17novembre 2004 il Giudice relatore RomanoVaccarella.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Latina – adito dallacommittente Italcalce s.r.l. in sede di oppo-sizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalvettore Autotrasporti Anxur s.n.c., ricor-rente in via monitoria per conseguire ilpagamento, con gli interessi, del corrispet-tivo pari alla differenza tra quanto dovutoin applicazione delle c.d. « tariffe a forcel-la » e quanto effettivamente corrispostoper attività di trasporto di cose effettuatanel periodo dal 1° aprile 1993 al gennaio2000 – con ordinanza del 17 dicembre2003, solleva d’ufficio questione di legitti-mità costituzionale, per asserito contrastocon l’art. 3 della Costituzione, dell’ultimocomma dell’art. 26 della legge 6 giugno1974, n. 298 (Istituzione dell’albo nazio-nale degli autotrasportatori di cose perconto di terzi, disciplina degli autotra-sportatori di cose e istituzione di un siste-ma di tariffe a forcella per i trasporti dimerci su strada), come modificato dall’art.1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82(Misure urgenti per il settore dell’autotra-sporto di cose per conto di terzi), conver-tito, con modificazioni, dalla legge 27maggio 1993, n. 162, e della norma diinterpretazione autentica di cui all’art. 3del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256(Interventi urgenti nel settore dei traspor-ti), convertito, con modificazioni, dallalegge 20 agosto 2001, n. 334.

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Le attualità 71

1.1. – In punto di fatto, il giudice a quoriferisce che la opponente, Italcalce s.r.l.,aveva lamentato, tra le altre cose, la insuf-ficienza della documentazione posta abase della pronuncia monitoria, nonché laderogabilità, alla luce della sua naturaproibitiva e non imperativa, del sistematariffario c.d. a forcella, regolato dalla leg-ge n. 298 del 1974, di per sé comunqueconfliggente con il regolamento CE n.4058 del 1989; che l’opposta, Autotra-sporti Anxur s.n.c., aveva respinto lededuzioni avverse, ribadendo, tra l’altro,il carattere obbligatorio del sistema tarif-fario « a forcella », comportante la sosti-tuzione di diritto delle clausole difformi,nonché la sua conformità alla normativaeuropea, verificata positivamente sia dallaCorte di giustizia che dalla Corte costitu-zionale, con sentenza n. 386 del 1996; cheil giudizio era già stato sospeso in attesadella definizione della questione di legit-timità costituzionale, sollevata dal Tribu-nale di Torino con ordinanza del 10novembre 2001 e poi decisa dalla Cortecostituzionale, nel senso della manifestainammissibilità, con ordinanza n. 492 del2002.

1.2. – In ordine alla rilevanza, il rimet-tente ritiene di sicura applicazione al casoin esame l’ultimo comma dell’art. 26 del-la legge n. 298 del 1974 (modificato dal-l’art. 1 del decreto-legge n. 82 del 1993,convertito dalla legge n. 162 del 1993), ilquale dispone che « ai fini del presentearticolo, al momento della conclusionedel contratto di autotrasporto di cose perconto terzi a cura di chi effettua il tra-sporto sono annotati nella copia del con-tratto di trasporto da consegnare al com-mittente, pena la nullità del contrattostesso, i dati relativi agli estremi dell’atte-stazione di iscrizione all’albo e dell’auto-rizzazione al trasporto di cose per contodi terzi rilasciati dai competenti comitatiprovinciali dell’Albo nazionale degli auto-trasportatori di cui alla presente legge »,come interpretato autenticamente dall’art.3 del decreto-legge n. 256 del 2001 (con-vertito dalla legge n. 334 del 2001) « nelsenso che la prevista annotazione sullacopia del contratto di trasporto dei datirelativi agli estremi dell’iscrizione all’alboe dell’autorizzazione al trasporto di coseper conto terzi possedute dal vettore,nonché la conseguente nullità del con-tratto privo di tali annotazioni, non com-portano l’obbligatorietà della forma scrit-

ta del contratto di trasporto previsto dal-l’art. 1678 del codice civile, ma rilevanosoltanto nel caso in cui per la stipula ditale contratto le parti abbiano scelto laforma scritta ».

Infatti, il giudice a quo riferisce chel’Autotrasporti Anxur s.n.c., benchéiscritta all’Albo nazionale degli autotra-sportatori e debitamente autorizzata, haprodotto in giudizio la copia in suo pos-sesso del contratto di trasporto del 24maggio 1993 priva delle annotazioni pre-scritte dalla legge a pena di nullità; ciòche le impedirebbe di conseguire giudi-zialmente le differenze tariffarie per leprestazioni effettuate dopo quella data efermo restando, invece, per il periodo dal1° aprile 1993 alla stipula, la validità delcontratto concluso oralmente.

Né, ad avviso del rimettente, vienemeno la rilevanza della questione di costi-tuzionalità in conseguenza del fatto chenel giudizio a quo è stata prodotta la solacopia in possesso del trasportatore in luo-go di quella, indicata dalla legge, « daconsegnare al committente », tenuto con-to che, comunque, incombe sul trasporta-tore, attore sostanziale nel processo moni-torio, l’onere probatorio circa la validitàdel contratto posto a base della domandagiudiziale.

1.3. – Con riguardo alla non manifestainfondatezza il rimettente, ribadita l’ob-bligatorietà del sistema tariffario « a for-cella », nonché la sua conformità alla nor-mativa europea, accertata sia dalla Cortedi giustizia (sentenze 5 ottobre 1995, C96/94 e 1° ottobre 1998, C 38/97) chedalla Corte costituzionale (sentenza n.386 del 1996), deduce la irragionevolezzadella disparità di trattamento realizzatadalle disposizioni impugnate, in relazionealla sanzione della nullità contrattuale, tracontraenti che abbiano scelto la formaorale e contraenti che siano invece ricor-si alla forma scritta senza effettuare leannotazioni di legge.

In particolare, il contrasto con l’art. 3della Costituzione risulterebbe evidenteladdove le norme censurate ricollegano lanullità del contratto all’adempimento diobblighi meramente formali, con la previ-sione di quello che la stessa Corte costi-tuzionale (sentenza n. 26 del 2003) harilevato essere un eccesso del mezzorispetto al fine dichiarato della repressio-ne dell’abusivismo, di per sé già adegua-tamente assicurato dalla previsione, pro-

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prio ad opera dell’art. 26 cit., dell’illecitoamministrativo dell’affidamento del tra-sporto ad un vettore abusivo; e ciò senzacontare che il contratto così conclusosarebbe già di per sé nullo per contrarietàa norme imperative.

La discriminazione in parola, ad avvisodel rimettente, sarebbe inoltre tanto piùmacroscopica nel giudizio a quo, dove il contratto risulterebbe validamenteregolare i soli trasporti effettuati tra il 1°aprile ed il 23 maggio 1993, nel periodocioè in cui esso aveva rivestito la formaorale.

2. – È intervenuto, con la rappresen-tanza dell’Avvocatura dello Stato, il Pre-sidente del Consiglio dei ministri il qua-le ha eccepito l’inammissibilità e comun-que l’infondatezza della questione sullaconsiderazione che « la limitazione deglieffetti della disposizione ai soli contrattidi trasporto stipulati nella forma scritta[…] sia del tutto conforme alla ratio edallo spirito dell’originaria previsione dilegge ». Osserva in proposito la difesaerariale che « il problema affrontato nonera, infatti, quello di stabilire quando fos-se stato stipulato dalle parti un validocontratto di trasporto, ai sensi del codicecivile, quanto piuttosto di valutare quan-do il trasporto per conto terzi, ancor-ché stipulato nella forma scritta e da un soggetto iscritto all’albo, potesse con-siderarsi conforme alle regole dirette areprimere le esistenti forme di abusivi-smo ».

3. – In prossimità della camera di con-siglio, la difesa erariale ha ribadito conuna memoria le proprie richieste osser-vando, in primo luogo, che l’ordinanza dirimessione non conterrebbe una suffi-ciente motivazione sulla rilevanza, tenutoconto che il giudice a quo, una volta rico-nosciuto che il rapporto contrattuale èvalidamente sorto il 1° aprile 1993 in for-ma orale, avrebbe omesso di dar contodella valenza novativa della successivapattuizione, intervenuta per iscritto tra leparti il 24 maggio 1993, di modo che nonpotrebbe escludersi che la nullità dellafonte scritta risulti ininfluente nella rego-lamentazione del rapporto, ove retta dal-l’originario contratto verbale.

Proprio questo percorso argomentativooffrirebbe l’ulteriore spunto, a detta del-la difesa erariale, per cogliere l’infonda-tezza della questione sotto il profilo che il

negozio nullo per difetto di forma, deri-vante dalle mancate annotazioni prescrit-te dalla legge, si convertirebbe ai sensidell’art. 1424 cod. civ. in un valido con-tratto di trasporto concluso in forma ora-le, soprattutto se la prestazione richiestasia stata concretamente effettuata.

Ad ogni buon conto, soggiunge la dife-sa erariale che, ove pure fosse riscontra-bile la disparità di trattamento lamentatadal giudice rimettente, questa nonpotrebbe che essere l’effetto, meramentefattuale, di una scelta dei contraenti cuiè incondizionatamente offerta, propriodalla normativa impugnata, la possibilitàdi sottrarsi al « rischio della nullità » sti-pulando il contratto in forma orale.

Da ultimo, osserva l’Avvocatura delloStato come la circostanza che il divieto dicorrispondere competenze inferiori aquelle fissate nelle « tariffe a forcella »inerisce alla prestazione « trasporto » enon anche al contratto nella sua interezza(così Cassazione, 6 dicembre 1996, n.10894) « contribuisca al realizzarsi di uneffettivo gioco concorrenziale nelsettore », dirigendosi essenzialmente lasanzione di nullità a colpire quei « pattiin deroga » che talune imprese, comun-que tenute a documentare per iscritto ilrapporto, utilizzano per l’affidamento ditrasporti a vettori non autorizzati o aprezzi fuori tariffa.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Latina dubita del-la legittimità costituzionale, in riferimen-to all’art. 3 della Costituzione, dell’art.26, ultimo comma, della legge 6 giugno1974, n. 298, come modificato dall’art. 1del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,convertito, con modificazioni, dalla legge27 maggio 1993, n. 162, in combinatodisposto con l’art. 3 del decreto-legge 3luglio 2001, n. 256, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.334, nella parte in cui dette norme rea-lizzano una irragionevole disparità ditrattamento, in relazione alla sanzionedella nullità del contratto, tra contraentiche abbiano scelto la forma orale e con-traenti che, pur essendo regolarmenteiscritti all’albo degli autotrasportatori edebitamente autorizzati, abbiano invecefatto ricorso alla forma scritta senza effet-tuare, sulla copia del contratto da conse-gnare al committente, le annotazioni dilegge.

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2. – Le eccezioni di inammissibilità del-la questione, per carente motivazione del-la sua rilevanza nel giudizio a quo, sonoinfondate.

Nell’ordinanza di rimessione il Tribu-nale di Latina riferisce che le parti, dopoaver governato i loro rapporti con uncontratto stipulato oralmente, avevanosuccessivamente affidato alla forma scrit-ta le loro intese contrattuali: sicché, adavviso dell’Avvocatura dello Stato, il Tri-bunale avrebbe dovuto esplicitamenteescludere che si fosse trattato, nella spe-cie, d’un unico rapporto contrattualeavente la sua fonte esclusiva nel contrat-to orale (« ripetuto » successivamente periscritto) ovvero anche escludere che ilcontratto scritto, viziato, si fosse conver-tito in un valido contratto concluso oral-mente.

Osserva la Corte che correttamente ilTribunale rimettente si è astenuto dall’e-splorare la praticabilità di entrambe lesoluzioni appena ricordate, dal momentoche la norma, nella parte in cui prevedeche l’adozione della forma scritta impo-ne, a pena di nullità del contratto, l’os-servanza di certi requisiti formali, è cer-tamente – secondo l’interpretazionedominante – di natura imperativa: sicchéil ritenere che il giudice – nonostante ilrapporto fosse regolato, da un certomomento in poi, da un contratto scrittoprivo dei requisiti formali prescritti apena di nullità – potesse far riferimento,come regolatore del rapporto, al preesi-stente contratto orale ovvero ad un vali-do contratto in forma libera (nel quale si sarebbe convertito quello scritto) equi-vale a privare la norma (della cui co-stituzionalità si dubita) di qualsiasi ef-ficacia: la irrilevanza del contratto scritto– o perché « riproduttivo » di quello orale precedente o perché convertito inun diverso e valido contratto scritto main forma libera – postula l’abrogazionedella norma sospettata di incostituziona-lità.

3. – La questione è fondata.

3.1. – La norma sospettata di illegitti-mità costituzionale è frutto di ripetutiinterventi legislativi che si sono innestatisulla disciplina originaria del 1974 e, inparticolare, sull’art. 26 della legge 6 giu-gno 1974, n. 298, istitutiva dell’albonazionale degli autotrasportatori di coseper conto di terzi.

3.1.1. – Il fine perseguito da tale legge– oltre quello, indiretto, di rendere piùsicuri i trasporti e la circolazione stradale– era, trasparentemente, quello di impedi-re situazioni di concorrenza sleale in unsettore vitale dell’economia nel contempoevitando che la differente forza contrat-tuale delle parti si traducesse, nei singolirapporti, in una « svendita » delle presta-zioni offerte dagli autotrasportatori: di quila previsione che « l’iscrizione nell’albo ècondizione necessaria per l’esercizio del-l’autotrasporto di cose per conto di terzi »(art. 1, comma terzo), la necessità di« apposita autorizzazione » per ciascunautoveicolo (art. 41), l’istituzione di unsistema di tariffe obbligatorie c.d. a for-cella (art. 50 segg).

L’efficacia di tale disciplina era affidata,oltre che ad una nutrita serie di norme cheprevedevano sanzioni di vario genere (arti-coli 21, 27, 47, 48, 58), soprattutto all’art.26 – a tenore del quale « chiunque eser-cita l’attività di cui all’articolo 1 senzaessere iscritto nell’albo, ovvero continuaad esercitare l’attività durante il periododi sospensione o dopo la radiazione o lacancellazione dall’albo, è punito a normadell’art. 348 del codice penale. In caso diflagranza di reato, si procede al sequestrodel veicolo » – ed all’art. 46, a norma delquale, « fermo quanto previsto dall’artico-lo 26, chiunque disponga l’esecuzione ditrasporto di cose con autoveicoli o moto-veicoli, senza licenza o senza autorizzazio-ne oppure violando le condizioni o i limi-ti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazio-ne, è punito con la reclusione da uno a seimesi o con la multa da lire 100.000 a lire300.000 ».

Nonostante l’autotrasportatore noniscritto fosse soggetto al regime penalisti-co dell’esercente abusivo di « una profes-sione, per la quale è richiesta una specia-le abilitazione dello Stato », la giurispru-denza, di merito e di legittimità, ritenneche l’inosservanza del precetto per cui« l’iscrizione nell’albo è condizione neces-saria per l’esercizio dell’autotrasporto dicose per conto di terzi » incidesse sul con-tratto esclusivamente nel senso di rendereinapplicabili le (altrimenti obbligatorie)tariffe a forcella, potendo queste essereinvocate esclusivamente dal trasportatoreiscritto nell’albo nazionale e munito dellaprescritta autorizzazione.

3.1.2. – Con decreto-legge 27 novembre1992, n. 463, all’art. 26 fu aggiunto un ter-

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zo comma che puniva con la reclusionefino a quattro mesi o con la multa da100.000 a 800.000 lire « chiunque affidal’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi eserci-ti abusivamente l’attività di cui all’art. 1 » e prevedeva, inoltre, il sequestro e lasuccessiva confisca della merce trasportata.

Tale decreto non fu convertito in legge,e così pure l’identico decreto-legge 26gennaio 1993, n. 19.

3.1.3. – Alla scadenza del periodo utileper la conversione del decreto-legge n. 19del 1993, fu emanato il decreto-legge 29marzo 1993, n. 82, il cui art. 1 aggiunseal testo originario dell’art. 26 i seguenti,due commi:

« Chiunque affida l’effettuazione di unautotrasporto di cose per conto di terzi achi esercita abusivamente l’attività di cuiall’articolo 1 o ai soggetti di cui all’arti-colo 46 della presente legge, è punito conl’ammenda da lire cinquantamila a lire unmilione. Si procede altresì al sequestrodella merce trasportata, di cui può esseredisposta la confisca con la sentenza dicondanna.

« Ai fini di cui al presente articolo, almomento della conclusione del contrattodi autotrasporto di cose per conto di ter-zi, a cura di chi effettua il trasporto, sonoannotati nella copia del contratto di tra-sporto da consegnare al committente,pena la nullità del contratto stesso, i datirelativi agli estremi dell’attestazione diiscrizione all’Albo e dell’autorizzazione altrasporto di cose per conto di terzi rila-sciati dai competenti comitati provincialidell’Albo nazionale degli autotrasportato-ri di cui alla presente legge, da cui risultiil possesso dei prescritti requisiti di leg-ge ».

La relazione illustrativa del disegno dilegge di conversione (27 maggio 1993, n.162) – con la quale si facevano salvi glieffetti prodottisi ed i rapporti giuridicisorti sulla base dei decreti-legge n. 463del 1992 e n. 19 del 1993 – esponeva che« l’articolo 1 è necessitato dalla circo-stanza che nel settore vi sono numerosis-simi operatori abusivi, e ciò nonostante icontrolli sull’iscrizione all’albo e sul siste-ma autorizzativo messi in opera dalleamministrazioni deputate allo scopo. Pre-vedere il coinvolgimento dei committentinelle responsabilità connesse a tali tra-sporti abusivi è l’unico deterrente perscongiurare il lamentato fenomeno ».

3.1.4. – Nell’iter parlamentare del dise-gno di legge governativo n. 2935, comu-nicato alla Presidenza del Senato il 10dicembre 1997, la VIII Commissione per-manente del Senato approvò una norma(art. 30) a tenore della quale « l’ultimocomma dell’art. 26 della legge 6 giugno1974, n. 298, come modificato dall’artico-lo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n.82, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 maggio 1993, n. 162, si interpre-ta nel senso che la prevista annotazionesulla copia del contratto di trasporto deidati relativi agli estremi dell’iscrizioneall’albo e dell’autorizzazione al trasportodi cose per conto di terzi possedute dalvettore, nonché la conseguente nullità delcontratto privo di tali annotazioni, noncomportano l’obbligatorietà della formascritta del contratto di trasporto previstodall’art. 1678 del codice civile ma rileva-no soltanto nel caso in cui per la stipuladi tale contratto le parti abbiano scelto laforma scritta ».

La Camera dei deputati stralciò, insie-me con altre, la norma da quella chesarebbe divenuta la legge 7 dicembre1999, n. 472 (Interventi nel settore deitrasporti).

3.1.5. – Il decreto legislativo 30 dicem-bre 1999, n. 507 – attuativo della legge-delega 25 giugno 1999, n. 205, sulla depe-nalizzazione dei reati minori – provvide a:

a) sostituire il primo comma dell’art. 26prevedendo per il trasportatore abusivo,in luogo di quella penale, la sanzioneamministrativa del pagamento di unasomma da lire quattro milioni a lire ven-tiquattro milioni, aumentata in caso direcidiva infraquinquennale;

b) sopprimere il secondo comma, rela-tivo al sequestro del veicolo;

c) portare ad una somma da lire tremilioni a lire diciotto milioni la sanzio-ne per chi affida l’effettuazione dell’au-totrasporto ad un abusivo, sopprimen-do la previsione del sequestro e della successiva confisca della merce trasporta-ta;

d) inserire un comma (terzo) per cui« alle violazioni di cui al primo commaconsegue la sanzione accessoria del fermoamministrativo del veicolo per un perio-do di tre mesi ovvero, in caso di reitera-zione delle violazioni, la sanzione acces-soria della confisca amministrativa delveicolo, con l’osservanza delle norme dicui al capo I, sezione II, del titolo VI del

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decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 ».

3.1.6. – L’art. 3 del decreto-legge 3luglio 2001, n. 256, riproduce esattamen-te la norma che, inserita dal Senato, fupoi espunta dalla Camera nell’iter diapprovazione della legge n. 472 del 1999(v. sub 3.1.4.); norma recepita integral-mente dalla legge (n. 256 del 2001) diconversione e giustificata, nella relazioneillustrativa, come « una necessaria preci-sazione, in linea con lo spirito del legisla-tore della legge n. 162 del 1993, che ave-va come obiettivo la lotta all’abusivismo eche ha invece fatto sorgere situazioni dinon omogenea applicazione sul territorionazionale, provocando un contenzioso dinotevolissima portata ».

È il caso di rilevare che i numerosiinterventi critici svolti in sede parlamen-tare investivano l’idoneità dello strumen-to a tal fine individuato (decreto-legge diinterpretazione autentica), ma riconosce-vano tutti l’esigenza di superare la giuri-sprudenza prevalente formatasi sull’art.26, come modificato dal decreto-legge n.82 del 1993: sicché gli emendamenti sosti-tutivi dell’art. 3 erano nel senso di con-sentire in futuro la forma orale del con-tratto e di prevedere anche, per il passa-to, che la violazione del requisito formaledell’annotazione dei dati non potesse maigiustificare l’azione di ripetizione di inde-bito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ.e che fossero dovuti i compensi pattuititra le parti a condizione che l’autotra-sportatore fosse iscritto nell’albo naziona-le e fosse munito della prescritta autoriz-zazione.

4. – La lunga e complessa vicenda legi-slativa appena ricordata mostra chiara-mente come il legislatore abbia tentato,attraverso un progressivo aggiustamentodegli strumenti utilizzati, di conseguire ilduplice obiettivo di contrastare il feno-meno dell’abusivismo e di realizzare, intal modo, una situazione di leale concor-renza nel settore dei trasporti di merciper conto terzi.

4.1. – Il ricorso alla sanzione penale neiconfronti del solo autotrasportatore abu-sivo (e dell’intermediario che « disponel’esecuzione del trasporto … senza licen-za o senza autorizzazione ») si rivelò deltutto inefficace, non soltanto perché nes-suna sanzione era prevista a carico del

committente, ma anche perché il contrat-to concluso con l’autotrasportatore abusi-vo veniva – secondo la giurisprudenzapacifica – « sanzionato » esclusivamentecon l’esclusione dell’applicabilità delletariffe a forcella, e quindi, ancora una vol-ta, a carico del solo autotrasportatore e,per giunta, con vantaggio per il commit-tente.

In sostanza, il committente che si vale-va dell’autotrasportatore abusivo non sol-tanto era esente da qualsiasi sanzione, maera « premiato » dalla possibilità di con-cordare compensi ben inferiori a quelli,altrimenti, obbligatoriamente previsti dal-la legge: sicché si pervenne al risultato diincoraggiare, con il ricorso all’abusivismo,anche pratiche di concorrenza sleale daparte di taluni committenti a danno dialtri.

4.2. – I decreti-legge emanati tra la finedel 1992 e l’inizio del 1993 miravano a porre termine al singolare effetto pro-dotto dalla legge del 1974 ma utilizzava-no, a tal fine, esclusivamente l’estensioneal committente della sanzione penale;non a caso del successivo decreto-leggen. 82 del 1993 la relazione al disegno di legge di conversione sottolinea-va esclusivamente (come si è ricordatosub 3.1.3.) il profilo del « coinvolgimen-to dei committenti nelle responsabilitàconnesse a tali rapporti abusivi » nono-stante, contestualmente, il legislatore fos-se altresì intervenuto sulla disciplina delcontratto « ai fini di cui al presente arti-colo ».

Ed infatti, la disciplina « formale »introdotta poneva a carico del solo tra-sportatore l’onere di fornire al commit-tente « i dati … da cui risulti il possessodei prescritti requisiti di legge » (implici-tamente escludendo che il committentedovesse in qualsiasi modo attivarsi perverificare che la controparte fosse iscrittaall’albo) e sanzionava con la nullità delcontratto l’inosservanza non solo dell’o-nere, ma anche della forma (annotazionenella copia del contratto da consegnare alcommittente) prescritta per l’osservanzadell’onere stesso.

Se, infatti, numerosi giudici di meritoesclusero che la norma in questione com-portasse la nullità del contratto privo del-la forma scritta, attribuendo all’annota-zione dei dati in questione la natura dimero adempimento di tipo amministrati-vo (in quanto certificativi della affidabilità

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del vettore), la giurisprudenza di granlunga prevalente ritenne che la normasanzionasse con la nullità sia l’assenza del-la forma scritta sia quella delle prescritteannotazioni, con la conseguente sottrazio-ne del committente all’obbligo di rispet-tare le tariffe a forcella, pur quando l’au-totrasportatore era in possesso dei requi-siti di legge.

4.3. – La paradossale situazione in talmodo creatasi spiega perché, già in occa-sione dell’approvazione del disegno dilegge governativo poi sfociato nella leggen. 472 del 1999, il Senato approvò unanorma di interpretazione autentica delcomma introdotto dall’art. 1 del decreto-legge n. 82 del 1993 che escludeva la nul-lità del contratto stipulato in forma libe-ra; così come spiega perché, reintrodottatale norma con il decreto-legge n. 256 del2001, in sede di conversione fu contesta-to soltanto il ricorso allo strumento delladecretazione d’urgenza (e l’antinomia chein tal modo si creava tra norma interpre-tativa e norma interpretata), ma fu pro-posto di escludere in ogni caso l’azionedi ripetizione ex art. 2033 cod. civ.(ammessa da alcune pronunce in dannodell’autotrasportatore) e di consentire,per il futuro, la forma libera per il con-tratto.

Peraltro già in precedenza (d.lgs. n.507 del 1999) il legislatore aveva provve-duto a sostituire alla sanzione penale unsistema di sanzioni amministrative checontinuava ad essere più gravoso perl’autotrasportatore che per il committen-te.

5. – Questa Corte, investita della que-stione di legittimità costituzionale dell’art.3 del decreto-legge n. 256 del 2001 sottoil (solo) profilo della efficacia retroattivadi tale norma, ha rilevato l’infondatezzain fatto della premessa – essere assoluta-mente univoca l’interpretazione consenti-ta dalla lettera e dalla ratio dell’art. 26,ultimo comma, della legge n. 298 del1974 (come modificato dall’art. 1 deldecreto-legge n. 82 del 1993) – dalla qua-le muovevano i rimettenti per contestarela legittimità del ricorso ad una norma diinterpretazione autentica: ed ha rilevatoche non soltanto una minoritaria ma con-sistente giurisprudenza di merito avevaescluso la nullità del contratto non con-cluso in forma scritta (e, quindi, senzal’osservanza dei requisiti formali previsti

dalla norma interpretata) in aderenza aduna ratio per la quale « la sanzione dellanullità avrebbe abnormemente colpito ilcontratto, anche se stipulato con vettoreiscritto all’albo, per un vizio di forma noncorrelato ad una reale esigenza di tutela(neanche) della controparte contrattua-le », ma anche che, in ragione della mede-sima ratio, la giurisprudenza (sia di meri-to che di legittimità) aveva ex postea rite-nuto giustificata l’interpretazione autenti-ca fornita dal legislatore (sentenza n. 26del 2003).

Con la medesima sentenza questa Cor-te ha escluso che la norma censuratarecasse vulnus di sorta al principio del-l’affidamento sulla certezza dei rapportigiuridici, essendo « improponibile un taleargomento a tutela di chi, pur avendoconcluso il contratto con vettore iscrittoall’albo, pretende di sottrarsi alle conse-guenti obbligazioni assumendo di averfatto affidamento (e cioè scientemente) suun difetto di forma del contratto stesso ».

Nel ribadire tali considerazioni con lasentenza n. 341 del 2003, questa Corte hadichiarato non fondata la censura cheinvestiva lo strumento (non nuovo in que-sta materia: cfr. 3.1.2. e 3.1.3.) del decre-to-legge adottato per introdurre una nor-ma di interpretazione autentica ed haosservato – dichiarando infondata la que-stione sollevata in riferimento all’art. 41Cost. – che « la circostanza che la man-cata annotazione dei dati relativi all’iscri-zione all’albo consentirebbe, grazie allanullità del contratto, la facile elusione del-le tariffe obbligatorie deporrebbe, sem-mai, per l’illegittimità costituzionale diquella parte della norma che, attesa la for-ma orale del contratto stipulato nel casodi specie, non è applicabile nel giudizio aquo ».

6. – La questione ora sottoposta all’e-same della Corte investe, in riferimentoall’art. 3 della Costituzione, quella partedella norma – introdotta dall’art. 1 deldecreto-legge n. 82 del 1993 – che, incombinato disposto con quanto previstodall’art. 3 del decreto-legge n. 256 del2001, prescrive, ove gli stipulanti abbianoscelto la forma scritta del contratto, l’an-notazione, a pena di nullità del contrattostesso, dei dati relativi al possesso deirequisiti di legge da parte dell’autotra-sportatore sulla copia da consegnare alcommittente.

L’irragionevolezza della norma è di tut-

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ta evidenza ove si consideri non soltantoche – a seguito del decreto-legge n. 256del 2001, ed anche a prescindere dalla suaefficacia retroattiva – è privo di sensoconsentire alle parti di stipulare oralmen-te un contratto che, se stipulato in formascritta, incorre in una radicale nullità perl’assenza (per giunta, in una copia) di cer-te, estrinseche annotazioni, ma anche chela sanzione della nullità prevista per l’as-senza di quelle estrinseche annotazioninon è correlata ad alcun apprezzabilefine, ma costituisce « un eccesso del mez-zo utilizzato rispetto al fine dichiaratodella repressione dell’abusivismo » (sen-tenza n. 26 del 2003).

In altri termini, l’intento – dichiarata-mente posto alla base dell’intervento legi-slativo del 1993 – di combattere l’abusi-vismo, e con esso gravi distorsioni dellaconcorrenza in un vitale settore dell’eco-nomia nazionale attraverso il « coinvolgi-mento » del committente, era vanificatoda una disciplina che, di fatto, esentavasostanzialmente il committente da respon-sabilità e, anzi, gli consentiva, anchequando contraeva con un autotrasporta-tore in possesso dei requisiti di legge, disottrarsi agevolmente all’applicazione diquella tariffa a forcella che, viceversa,costituiva l’unico strumento idoneo adassicurare, contestualmente, una adeguataremunerazione all’autotrasportatore euniformi condizioni di mercato.

La libertà di forma contrattuale intro-dotta nel 2001, in sintesi, ha soltanto resoancor più evidente l’originaria, manifestairragionevolezza della norma del 1993, ela conseguente violazione dell’art. 3 dellaCostituzione: è chiaro, infatti, che il legi-slatore ben può, nella sua discrezionalità,prevedere requisiti formali del contrattose reputati idonei a contribuire al rag-giungimento del fine perseguito, ma èaltresì chiaro che il limite della non irra-gionevolezza è valicato quando viene det-tata una disciplina che non solo non con-tribuisce a combattere il fenomeno dell’abusivismo, ma favorisce pratichedistorsive della concorrenza consenten-do agevoli elusioni delle tariffe obbliga-torie.

La sanzione della nullità è certamenteadeguata quando si tratta di colpire ilcontratto concluso con un autotrasporta-tore non iscritto all’albo e privo della pre-vista autorizzazione, ma essa è priva diqualsiasi ragionevole presupposto seapplicata al contratto concluso con l’au-

totrasportatore in regola (con la certaesclusione delle tariffe obbligatorie e ildubbio, addirittura, sull’applicabilità del-l’art. 2033 cod. civ.) solo perché unacopia del contratto è carente di taluneindicazioni.

L’intrinseca, manifesta irragionevolezzadella norma determina altresì, come ovviaconseguenza, l’irragionevolezza delladisparità di trattamento tra autotrasporta-tore che stipuli oralmente il contratto edautotrasportatore che adotti la formascritta, pur essendo entrambi in possessodei requisiti abilitanti all’esercizio di atti-vità di autotrasporto di cose per conto diterzi.

7. – Conclusivamente, deve essere di-chiarata l’illegittimità costituzionale del-l’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giu-gno 1974, n. 298, come modificato dal-l’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993,n. 82, convertito, con modificazioni, dal-la legge 27 maggio 1993, n. 162, in com-binato disposto con l’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito,con modificazioni, dalla legge 20 agosto2001, n. 334, nella parte in cui prevedela nullità del contratto di autotrasporto,concluso per iscritto, per ciò solo chenella copia del contratto da consegnare alcommittente non siano stati annotati gliestremi dell’iscrizione all’albo e dell’auto-rizzazione al trasporto di cose per contodi terzi possedute dal vettore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale del-l’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giu-gno 1974, n. 298 (Istituzione dell’albonazionale degli autotrasportatori di coseper conto di terzi, disciplina degli autotra-sportatori di cose e istituzione di un siste-ma di tariffe a forcella per i trasporti dimerci su strada), come modificato dall’art.1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82(Misure urgenti per il settore dell’autotra-sporto di cose per conto di terzi), converti-to, con modificazioni, dalla legge 27 mag-gio 1993, n. 162, in combinato dispostocon l’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001,n. 256 (Interventi urgenti nel settore deitrasporti), convertito, con modificazioni,dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella

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Le attualità78

parte in cui prevede, ove le parti abbianoscelto per la stipula la forma scritta, la nul-lità del contratto di autotrasporto per lamancata annotazione sulla copia del con-

tratto dei dati relativi agli estremi dell’i-scrizione all’albo e dell’autorizzazione altrasporto di cose per conto di terzi posse-dute dal vettore.

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(*) Si segnala al Lettore che la prima parte del Commentario relativa agli artt. 1-130 è stata pubblicata nelnumero 5-6/2005 della Rivista.

(**) Così rettificato con comunicato del 26 febbraio 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26 febbraio 2004).

PARTE TERZABeni paesaggistici

TITOLO ITutela e valorizzazione

CAPO IDisposizioni generali

Art. 131.(Salvaguardia dei valori del paesaggio)

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cuicaratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.

2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime qualimanifestazioni identitarie percepibili.

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Seconda parte (*)

(d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (**), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45, del 24 febbraio 2004, suppl. ord. n. 28/L, come modificato dalla l. 15 dicembre 2004, n. 308, in Gazzetta Ufficiale n. 302,

del 27 dicembre 2004, suppl. ord. n. 187)

Commentario a cura di GAETANO TROTTA, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, GIUSEPPE CAIA, professore nell’Università di Bologna;

NICOLA AICARDI, professore nell’Università di Bologna

Con la collaborazione di: FAUSTO BALDI, avvocato dello Stato; GIORGIO CALDERONI, consigliere di Tar;ERMINIA CAMASSA, prof. nell’Univ. di Trento; PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, prof. nell’Univ. di Bari; PAO-LO CARPENTIERI, consigliere di Tar; FABRIZIO FIGORILLI, prof. nell’Univ. di Perugia; RICCARDO FUZIO,consigliere di Cassazione; GIUSEPPE GARZIA, dell’Univ. di Bologna; ALESSANDRA LANCIOTTI, prof. nel-l’Univ. di Perugia; BENEDETTA LUBRANO, dottoranda di ricerca; LIVIA MERCATI, prof. nell’Univ. diPerugia; ALBERTO MORBIDELLI, dottore di ricerca; MASSIMILIANO PALMERI, notaio in Bologna; FABIO

SAITTA, prof. nell’Univ. di Catanzaro; PIER FRANCESCO UNGARI, consigliere di Tar; DIEGO VAIANO,prof. nell’Univ. della Tuscia.

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d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42124

zio delle competenze statali e regionali, con l’ir-risolta ambiguità del doppio modello pianifica-torio ereditato dalla legge « Galasso » del 1985;la contraddizione tra una visione selettiva dellatutela del paesaggio (imperniata sulla individua-zione di beni di notevole interesse pubblico) euna visione territorialista onnicomprensiva,imperniata sul modello della pianificazionegenerale regionale estesa a ricomprendereanche i paesaggi compromessi e degradati,urbani e periurbani, e non solo i luoghi di eccel-lenza, in buono stato di conservazione; la con-nessa ambiguità dell’idea della valorizzazionedel paesaggio, legata all’ingresso, nella materia,del concetto ambientalista di « sviluppo sosteni-bile », nonché (ancorché impropriamente) all’i-dea di un’urbanistica di trasformazione e nonpiù di espansione (sullo sfondo dell’idea, condi-visa e condivisibile nella sua genericità, secondocui la conservazione e la valorizzazione paesag-gistiche devono puntare ad assicurare un pae-saggio di qualità che, al di là dei luoghi di eccel-lenza, costituiti dagli specifici siti storici e natu-ralistici, sappia promuovere un miglioramentocomplessivo e diffuso della qualità estetica efunzionale del territorio).

Come si vede, un coacervo di forze e di spin-te verso il cambiamento si affollavano all’attodella elaborazione della nuova disciplina, solle-citate dalla maggiore ampiezza della delegariformatrice conferita al Governo dall’art. 10della l. 6 luglio 2002, n. 137, rispetto a quella dicui alla l. 8 ottobre 1997, n. 352, che aveva con-dotto al testo unico emanato con il d.lgs. n.490/99.

La parte III del Codice tenta di fornire unarisposta ai quesiti e ai dubbi sopra in estremasintesi elencati, ma non è riuscita a sciogliere(né avrebbe potuto) tutti i nodi e le contraddi-zioni presenti nella materia e reca in sé i « se-gni » della inevitabile (e peraltro, per certi ver-si, proficua) mediazione tra tesi più conservatri-ci e stataliste e tesi più regionaliste e innovatri-ci.

Il risultato è un testo sicuramente ricco dinovità, anche molto positive, ma caratterizzatoanche da non poche contraddizioni e da previ-sioni di dubbia lettura e comprensione.

2. – Una prima novità, di grande importanza,è costituita dalla stessa rubrica della parte III,intitolata ai « Beni paesaggistici ». Il Codice ha

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La nozione culturale di pae-saggio. – 3. La nozione giuridica di paesaggio nellagiurisprudenza. – 4. Le competenze nel rapporto Sta-to-regioni. – 5. La nozione di valorizzazione del pae-saggio.

1. – La parte III del Codice si presenta forte-mente innovativa rispetto al previgente assettodella materia. Si tratta di novità che vanno al dilà della mera modifica di singoli istituti, poichéinvestono in parte la stessa collocazione siste-matica della materia e la sua struttura logicaportante.

Questo alto grado di innovazione è dipesodalla pressione convergente esercitata da diver-si fattori di cambiamento, tra loro strettamenteinterrelati, che si possono per sintesi compen-diare nel seguente (parziale) elenco: la necessitàdi operare una sintesi sostanziale tra i due bloc-chi legislativi ereditati dal secolo XX, la legge « Bottai » del 1939 e la legge « Galasso » del1985, espressione di due diverse « filosofie »della tutela del paesaggio (blocchi legislativisolo formalmente contestualizzati in un unicodocumento normativo dal testo unico del 1999,ma non realmente armonizzati); la dialetticainsuperata tra modello urbanistico-ambientale emodello estetico-culturale, con la connessa esi-genza di chiarificazione circa la nozione giuridi-ca di paesaggio, tra ambiente e urbanistica, afronte delle indicazioni unificatrici (« governodel territorio ») provenienti dai « tecnici »(architetti urbanisti pianificatori e ingegneri),nella perdurante ambiguità delle leggi (dal d.p.r.n. 616/77 al d.lgs. n. 112/98, attraverso la l. n.431/85, fino al testo unico del 1999); la tensio-ne sulla linea della sussidiarietà verticale, nellaricerca di un livello di adeguatezza nel riparto difunzioni (normative e amministrative) tra Stato,regioni ed enti locali, alimentata in diritto dal-l’insoddisfacente testo del nuovo titolo V dellaparte II della Costituzione introdotto nel 2001,e in fatto dalla fallimentare prova della gestionedella tutela affidata in subdelega ai comuni; laConvenzione europea del paesaggio aperta allafirma a Firenze il 20 ottobre 2000 (con le suecontraddizioni tra modello sudeuropeo di pae-saggio storico e modello nordeuropeo e anglo-sassone della Landscape ecology); l’accordo qua-dro Stato-regioni sull’esercizio dei poteri inmateria di paesaggio, concluso il 19 aprile 2001e pubblicato nella G.U. n. 114, del 18 maggio2001, finalizzato al coordinamento dell’eserci-

[Art. 131]

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Codice dei beni culturali e del paesaggio 125

abolito l’ambigua formula « beni ambientali »,propria della passata normativa (1), che recavain sé tutte le incertezze derivanti dalla mancatadelimitazione della materia paesaggistica rispet-to a quella del diritto dell’ambiente. La defini-zione di « beni paesaggistici » è data dall’art. 2,comma 3°, del Codice (« gli immobili e le areeindicati all’articolo 134, costituenti espressionedei valori storici, culturali, naturali, morfologicied estetici del territorio, e gli altri beni indivi-duati dalla legge o in base alla legge »; per ilrelativo commento si rinvia all’art. 3). L’art. 2del Codice, inoltre, stabilisce che il « patrimo-nio culturale » « è costituito dai beni culturali edai beni paesaggistici ».

Un primo « nodo », e di centrale importanza,dunque, il Codice l’ha sciolto: la materia delpaesaggio si colloca sotto l’egida dell’art. 9Cost. (2), in quanto il paesaggio, come del restovoluto dalla Carta fondamentale, è prima di tut-to un bene culturale: è un aspetto del territoriorilevante giuridicamente in quanto fenomenodella cultura. Il Codice conferma, dunque, latradizione giuridica italiana che ab initio haimpostato la tutela dei beni paesaggistici sullafalsariga della tutela delle cose d’arte (così la l.n. 411/05 sulla tutela della pineta di Ravenna, lasuccessiva legge « Croce » n. 778/22 sulla dife-sa delle bellezze naturali, fino alla legge « Bot-tai » n. 1497/39 sulle bellezze panoramiche, « gemella » della l. n. 1089 sulle « cose d’ar-te ») (3).

L’art. 131, che inaugura la parte III, introdu-ce subito un’altra importante novità: la defini-zione di « paesaggio », esplicitata per la primavolta nella normativa italiana. La definizione èderivata dalla Convenzione europea del paesag-gio elaborata dal Consiglio d’Europa e fatta aFirenze il 20 ottobre 2000 (« una determinataparte di territorio, così come è percepita dallepopolazioni, il cui carattere deriva dall’azione difattori naturali e/o umani e dalle loro interrela-zioni ») (4). La suggestione di questa novità haavuto un’eco nella stessa intitolazione del Codi-ce, che nell’ultima versione approvata dal Con-siglio dei ministri da « codice dei beni culturali epaesaggistici » è divenuta « codice di beni cultu-rali e del paesaggio ». Derivata dalla Convenzio-ne europea (benché già adoperata dall’art. 1 bisdella l. n. 431/85 e dall’art. 149 del d.lgs. n.490/99) è altresì la nozione di « salvaguardia »del paesaggio inserita nella rubrica dell’articolo

[Art. 131]

(1) L. 29 gennaio 1975, n. 5, di conversione, conmodifiche, del d.-l. 14 dicembre 1974, n. 657, istitu-tiva del Ministero per i beni culturali e ambientali,nonché il conseguente regolamento di cui al d.p.r. 3dicembre 1975, n. 805; art. 82 del d.p.r. 24 luglio1977, n. 616, intitolato « beni ambientali »; d.-l. 27giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,dalla l. 8 agosto 1985, n. 431 (cd. « legge Galasso »),recante « disposizioni urgenti per la tutela delle zonedi particolare interesse ambientale »; art. 149 del d.lgs.31 marzo 1998, n. 112 (che usava la locuzione « beniambientali » includendola, peraltro, nel capo V,rubricato « beni e attività culturali », e non sotto iltitolo III rubricato « territorio, ambiente e infrastrut-ture », dove pure, nella sezione II del capo II, eranomenzionate le « bellezze naturali »). Il testo unico dicui al d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 presentava larubrica del titolo II intestata ai « beni paesaggistici eambientali », mentre l’art. 138 era rubricato « beniambientali ». Sembra svalutare la portata concettualeinnovativa di questo mutamento terminologico intro-dotto dal Codice, riducendolo a una mera variantelessicale, CIVITARESE MATTEUCCI, in CAMMELLI (a curadi), Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Com-mento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,con il coordinamento di Barbati e Sciullo, Bologna,2004, sub art. 131, p. 507.

(2) Sull’art. 9 Cost. cfr. SANDULLI, La tutela del pae-saggio nella Costituzione, in Riv. giur. edil., 1967, II,p. 70 ss.; SANTORO PASSARELLI, I beni della culturasecondo la Costituzione, in Studi per il XX anniversa-rio dell’Assemblea costituente, II, Milano, 1969, p.139; MERUSI, Art. 9, in Commentario alla Costituzio-ne, a cura di Branca, I, Bologna, 1975; MARINI, Profi-li costituzionali della tutela dei beni culturali, in Nuo-va rass., 1999, p. 633 ss.; ID., Lo statuto costituzionaledei beni culturali, Milano, 2002, passim; CARTEI, Ladisciplina del paesaggio tra conservazione e fruizioneprogrammata, Torino, 1995, p. 2 ss., nonché, ID., Ilpaesaggio, in Trattato di diritto amministrativo, a curadi Cassese, Diritto amministrativo speciale, Milano,2003, tomo II, p. 2110 ss.

(3) Evidenziano lo stretto legame genetico tra ledue leggi del 1939, tra gli altri, ALIBRANDI, voce « Beni culturali I) beni culturali e ambientali », inEnc. giur. Treccani, V, Roma, 1988, p. 2; CARTEI, op.ult. cit., p. 2110, nt. 2; MANTINI, I beni e le attività cul-turali, in Trattato di diritto amministrativo diretto daSantaniello, XXXIII, Padova, 2002, p. 432. L’unita-rietà dei due complessi normativi era stata del restorecepita già nel testo unico di cui al d.lgs. n. 490/99.Può al riguardo ricordarsi, inoltre, che il disegno dilegge presentato alla Camera dall’on. Gullotti nelluglio del 1974, recante « Nuove norme per la tutelae la valorizzazione dei beni culturali e ambientali »,già presentava una definizione unitaria dei beni cul-turali e dei beni (allora detti) ambientali.

(4) Il disegno di legge di ratifica è stato presentato

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d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42126

[nozione definita dalla lett. d) dell’art. 1 dellaConvenzione (5)).

La definizione di « paesaggio », contenutanell’art. 131, si completa con quella di « benipaesaggistici », data dall’art. 2, comma 3°, delCodice: l’una è la forma sintetica dell’altra; ladefinizione di beni paesaggistici è l’espressioneanalitica della prima. « Paesaggio » è il carattere(o la forma) impressa al territorio dalla presen-za di beni paesaggistici e che deriva dalla natu-ra e dalla storia umana e dalle reciproche inter-relazioni. « Beni paesaggistici » sono i singoliimmobili o aree che esprimono valori storici,culturali, naturali, morfologici ed estetici delterritorio. È da sottolineare la scelta terminolo-gica fatta dal testo della rubrica e del comma 2°dell’art. 131: salvaguardia dei valori del paesag-gio. Il paesaggio « esprime » « valori », valoriche sono, per l’appunto, quelli propri dei benipaesaggistici, come indicati dall’art. 2, comma3° (valori storici, culturali, naturali, morfologicied estetici del territorio). In tal modo (come sipuntualizzerà oltre) il Codice raccoglie lemigliori indicazioni, provenienti dalla dottrina(urbanistica e giuridica), nella direzione dellapolisemia e della intrinseca complessità delfenomeno paesaggistico, e dei beni-interessi inesso racchiusi. La definizione di « paesaggio » siprecisa ulteriormente negli artt. 134, 136 e 142,che riprendono le tradizionali definizioni dellalegge del 1939 e della legge « Galasso » del1985, rispettivamente per gli immobili e le areeindividuati con vincoli provvedimentali e per learee sottoposte a vincolo ope legis. Il raffrontodialettico tra queste due definizioni comple-mentari pone però in luce un primo elemento dicontraddizione insito nel Codice, tra una con-cezione tradizionale, fondata su un criterioselettivo di beni di pregio meritevoli di tutela,ereditata dal modello della legge del 1939, e unaconcezione di tipo più « ambientale », o territo-rialista, rivolta alla tutela e alla valorizzazione divaste aree definite in base a criteri aprioristicimorfologico ubicazionali, di tipo geografico(legge « Galasso »), oppure, addirittura, dell’in-tero territorio (Convenzione europea, artt. 134e 143 del Codice). Questa contraddizione siriproduce conseguentemente negli strumenti ditutela, tra metodo provvedimentale individuati-vo e metodo della pianificazione territorialeestesa a tutto il territorio, ivi incluso quellourbano e quello compromesso o degradato.

Questa tensione dialettica è testimoniata dalraffronto degli artt. 2, comma 3°, 131, 134, 135e 143 del Codice. L’una linea metodologica siraccorda al modello tradizionale culturale; l’al-tra spinge inevitabilmente verso la convergenzacon le confinanti materie urbanistica e ambien-tale.

La parte III del Codice, se da un lato ha il suo« cuore » e la sua parte più innovativa nellaprofonda riforma contenutistica e nel rilanciodella pianificazione paesaggistica, potenzial-mente estesa a tutto il territorio regionale, dal-l’altro conserva intatta la visione tradizionalebasata sulla scelta individuante di specifici benipaesaggistici, come si evince dalla stessa intito-lazione del capo II, dedicato alla « individuazio-ne » dei beni paesaggistici, che si concreta nelladichiarazione di « notevole » interesse pubbli-co. D’altra parte se è vero che la Convenzioneeuropea del paesaggio « si applica a tutto il ter-ritorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali,rurali, urbani e periurbani » e comprende sia ipaesaggi « eccezionali », che quelli « della vitaquotidiana » e « degradati » (art. 2), è anchevero che la stessa Convenzione prevede che ilpaesaggio designi « una determinata parte di ter-ritorio » (art. 1) e include tra le misure specifiche(art. 6, lett. c), la identificazione dei paesaggi. IlCodice conseguentemente intende per « paesag-gio » una « parte omogenea » di territorio,suscettibile di identificazione e di individuazio-ne. Il riferimento alla parte omogenea del terri-torio come unità logica di disciplina deriva dal-l’idea di zonizzazione propria della pianificazio-

[Art. 131]

in Parlamento il 22 ottobre 2004 ed è in corso di esa-me (cfr. A.C. n. C-5373). Su tale convenzione si veda,qui, il commento dell’art. 133.

(5) La definizione è la seguente: « le azioni di con-servazione e di mantenimento degli aspetti significa-tivi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dalsuo valore di patrimonio derivante dalla sua configu-razione naturale e/o dal tipo d’intervento umano ».Non sembra, dunque, che questa nozione di « salva-guardia » si discosti significativamente da quella di « tutela ». Osserva invece CIVITARESE MATTEUCCI, op.cit., p. 510, che la definizione di salvaguardia si arti-colerebbe nelle due nozioni di tutela e valorizzazionedel paesaggio, che costituirebbero, nella parte III delCodice, un continuum indistinto, come si evince dalfatto che tale parte consta di un solo titolo, rubricatoper l’appunto « Tutela e valorizzazione ».

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ca, con approcci metodologici estesi nei piùampi settori della geografia, della storia, dellasemiotica (10).

Codice dei beni culturali e del paesaggio 127

ne territoriale (6) ed è mutuata da un’analogaimpostazione contenuta nel citato accordo qua-dro Stato-regioni sull’esercizio dei poteri inmateria di paesaggio del 2001.

La spinta « panterritorialista » prosegue sul-l’abbrivio della normativa degli anni ’70 e ’80del secolo scorso, ed ha avuto un suo momentodi forte propulsione nello sforzo di accorpa-mento delle materie compiuto in occasione del-la realizzazione del pluralismo autonomisticoregionale. Il già citato d.p.r. n. 616/77, attuandoil principio sancito dall’art. 1 dalla l. delega n.382/75, ha tentato, come è noto, al fine di razio-nalizzare la ripartizione dei trasferimenti e delledeleghe regionali, di raggruppare le funzioniamministrative in « settori organici » (7). In talmodo la materia dei « beni ambientali » finì peressere collocata nel settore organico dell’« asset-to ed utilizzazione del territorio » (così la rubri-ca del titolo V del d.p.r. n. 616). È da notare chenegli anni ’70 non era ancora nato il Ministerodell’ambiente (l. n. 349/86) e non era ancoramaturata la consapevolezza dell’autonomia deldiritto dell’ambiente. Inoltre l’art. 80 del d.p.r.n. 616/77 ha forgiato, in questo contesto, lanota nozione estesa di « urbanistica » comeinclusiva delle funzioni amministrative relativealla « disciplina dell’uso del territorio compren-siva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi egestionali riguardanti le operazioni di salvaguar-dia e di trasformazione del suolo nonché la pro-tezione dell’ambiente » (8). La legge « Galasso »del 1985, soprattutto con la scelta di puntare suipiani urbanistico-territoriali con specifica consi-derazione dei valori paesaggistici, collegatigeneticamente al modello dei piani territorialidi coordinamento regionali previsto dall’art. 5della legge urbanistica del 1942, oltre che con lanota introduzione del criterio « geografico » diprotezione del paesaggio, aggravò la tendenzaunificatrice. Un altro « formante » di notevolerilievo nella linea territorialista è costituito dalcontributo dei « tecnici » (gli urbanisti, archi-tetti e ingegneri), che hanno sempre posto alcentro della loro riflessione l’idea per cui il ter-ritorio è uno e unica deve essere la sua discipli-na (9).

L’indirizzo « classico » ha invece ricevuto unforte sostegno, sul piano metagiuridico, daimportanti acquisizioni derivanti dagli sviluppiinterdisciplinari più innovativi e fecondi dellastessa disciplina della pianificazione urbanisti-

[Art. 131]

(6) URBANI, La pianificazione paesaggistica, relazio-ne al Convegno su La disciplina del paesaggio nelCodice dei beni culturali e del paesaggio, Firenze, 1°luglio 2004, in Giust. amm., al sito http://www.giu-stamm.it.

(7) In tema cfr. ABBAMONTE, Programmazione eamministrazione per settori organici, Napoli, 1984, p.88 ss., nonché in Trattato di diritto amministrativo,diretto da Santaniello, Padova, 1990, VIII; ID.,Attualità e prospettive di riforma del processo ammi-nistrativo, in Dir. proc. amm., 2/2004, p. 320.

(8) La razionalità dell’accorpamento delle materiein settori organici, se può apparire evidente a finiclassificatori, scolastici o anche organizzatori (ripar-to di funzioni e compiti tra diversi livelli di governonella sede dell’attuazione del regionalismo), risultameno incisiva e condivisibile a livello di comprensio-ne delle ragioni sostanziali dei valori, dei beni e degliinteressi sottesi alle singole materie e meritevoli diautonoma e distinta considerazione e disciplina. Inquest’ottica va svalutata la rilevanza del « rilancio »della nozione onnicomprensiva di « urbanistica »forgiata dal d.p.r. n. 616/77 ad opera dell’art. 34 deld.lgs. n. 80/98, allo specifico fine di ampliare le nuo-ve attribuzioni di giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo. Sul tema cfr., comunque, per unacompleta informazione, CARINGELLA, Corso di dirittoprocessuale amministrativo, Milano, 2003, p. 473 ss.

(9) In tema si vedano la proposta di riforma dellalegge urbanistica, estesa a coinvolgere anche i profiliambientali e paesaggistici, elaborata dall’I.N.U., Isti-tuto Nazionale di Urbanistica, nell’ambito del XXIcongresso nazionale di Bologna, 23-25 novembre1995, dedicato alla « nuova legge urbanistica » (sucui MANTINI e OLIVA, La riforma urbanistica in Italia,Milano, 1996), nonché le proposte dell’Ordinenazionale degli ingegneri, del 1994-1996, nel sensodell’inserimento nella pianificazione generale diquella speciale paesistica (su cui cfr. Linee guida perla revisione della legislazione in materia urbanistica, acura di Sartorio, Milano, 1996; per una sintesi piùrecente MONACO, Urbanistica, Ambiente e Territo-rio2, Napoli, 2003, p. 325 ss. La manualistica di dirit-to urbanistico registra e riferisce delle diverse tesi incampo: così, ad es., SALVIA e TERESI, Diritto urbani-stico, Padova, 2003, p. 27 ss.

(10) Per una panoramica di queste posizioni cfr.AA.VV., Interpretazioni di paesaggio, a cura di Cle-menti, Roma, 2002, che riporta gli studi metodologi-ci per l’applicazione della Convenzione Europea delPaesaggio elaborati dal gruppo di ricerca previstodall’accordo tra Società Italiana Urbanisti (SIU) e ilMinistero per i beni e le attività culturali; AA.VV.,

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d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42128

Queste indicazioni hanno reso chiaro che ilpaesaggio è qualcosa che attiene, per così dire,alla res cogitans, più che alla res extensa, allasemiosfera, più che alla ecosfera, attenendo allacomprensione identitaria del contesto, più chealla tutela delle matrici ambientali. Hanno altre-sì valorizzato la specificità della realtà del pae-saggio italiano, che è soprattutto paesaggio sto-rico, fortemente antropizzato, in cui l’opera del-l’uomo si lega indissolubilmente alla natura. Edè questo peculiare aspetto che differenzia netta-mente l’esperienza del paesaggio italiano rispet-to ai modelli ambientali e territorialisti dei pae-si nordeuropei e anglosassoni [diversità diapproccio testimoniata dalla stessa « diversamatrice terminologica neolatina (paesaggio, pay-sage, paisaje) », dal neolatino pagus, « che sotto-linea i caratteri del luogo costruito) e germani-co-anglosassone (landscape, landshaft, landscap,ecc. come luogo in cui una società è insediata etrae le proprie risorse) » (11)]. In conformità aquesta impostazione, propria del resto anchedella definizione di « paesaggio » fornita dallaConvenzione europea, il comma 2° dell’art. 131del Codice sottolinea il profilo della percezionedel carattere proprio della parte omogenea diterritorio paesaggisticamente rilevante, comeinsieme di valori « che esso esprime quali mani-festazioni identitarie percepibili » (12). Come giàsopra accennato, le definizioni di « paesaggio »e di « beni paesaggistici » contenute negli artt.131 e 2 del Codice, incentrate sui valori storici,culturali, naturali, morfologici ed esteticiespressi dal territorio, mostrano una chiara con-sapevolezza di queste importanti acquisizionidegli studi extragiuridici sulla nozione di pae-saggio.

La plurisemanticità del termine metagiuridicodi « paesaggio » si riflette nell’irrisolto nodoconcettuale della corrispondente nozione giuri-dica di paesaggio.

La linea di pensiero « culturalista », oltre allatradizionale dottrina legata a un modello « cro-ciano » estetico-vedutistico, esemplato sull’ideadella tutela delle bellezze naturali (13), ha avutola sua più acuta tematizzazione nell’elaborazio-ne della commissione « Franceschini » (cosìdetta dal nome del suo presidente), d’indagineper la tutela e la valorizzazione del patrimoniostorico, archeologico, artistico e del paesaggio,istituita con la l. 26 aprile 1964, n. 310. Nelladichiarazione XXXIX della relazione finale, i

beni culturali ambientali venivano definiti come« le zone corografiche costituenti paesaggi,naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, e lezone delimitabili costituenti strutture insediati-ve, urbane e non urbane, che, presentando par-ticolare pregio per i loro valori di civiltà, devo-

[Art. 131]

Politiche e culture del paesaggio (esperienze interna-zionali a confronto), a cura di Scazzosi, Roma, s.d.,ma 1999; ECO, La struttura assente, Milano, 1968; ID.,Trattato di semiotica generale, Milano, 1975; ID., ILimiti dell’interpretazione, Milano, 1990; BARTHES,L’avventura semiologica, Torino, 1991; BODEI, Le for-me del bello, Bologna, 1995; TURRI, Antropologia delpaesaggio, Milano, 1974; ID., Semiologia del paesaggioitaliano, Milano, 1979; AMADIO, Il paesaggio e l’inter-vento umano: una lunga storia di possibile convivenza,in SILVESTRINI e GAMBERALE (a cura di), Eolico: pae-saggio e ambiente, Roma, 2004, p. 141 ss. Spunti inte-ressanti in SAPONARO, in ANGIULI e CAPUTI JAMBREN-GHI (a cura di), Commentario al codice dei beni cultu-rali e del paesaggio, Torino, 2005, sub commentodegli artt. 1 e 2, p. 35 ss., ed ivi ulteriori richiami. L’i-dea secondo cui il paesaggio attiene alla semiosfera,all’ambito delle scienze comprendenti, mentre l’am-biente atterrebbe alla ecosfera e, conseguentemente,all’area delle scienze descrittive (all’ambito della spie-gazione), su cui sia consentito il rinvio a CARPENTIERI,La nozione giuridica di paesaggio, cit., p. 405 ss., èaltresì prospettata da SAPONARO, loc. cit., con riferi-mento alla nota teoria dei tre mondi di Popper [rile-vabile, tra le altre opere, in POPPER e ECCLES, The Selfand its Brain, New York, 1977 (trad. it. L’io e il suocervello, Roma, 1981; ma si veda anche, in sintesi,HABERMAS, Teorie des kommunikativen Handelns,Frankfurt am Main, 1981; trad. it. Teoria dell’agirecomunicativo, I. Razionalità e razionalizzazione socia-le, Bologna, 1997, p. 145 ss.]: la tematica, pregiuridi-ca, ma anche giuridica, relativa al paesaggio apparte-rebbe, sotto questo profilo, al « mondo terzo », almondo dei contenuti oggettivi di pensiero, piuttostoche al « mondo primo » (il mondo degli oggetti edegli stati fisici).

(11) SCAZZOSI, Paesaggio, Paysage, Paisaje, Landsca-pe, Landschaft, Landschap, Kraioraz … politiche e cul-ture del paesaggio in Europa e negli Stati Uniti: unalettura trasversale, in AA.VV., Politiche e culture delpaesaggio (esperienze internazionali a confronto), cit.,p. 17 ss.

(12) CIVITARESE MATTEUCCI, op. cit., p. 509, osservacondivisibilmente che « la parola chiave (…) nelcodice (…) sembra essere proprio “percezione” ».

(13) SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costitu-zione, in Riv. giur. edil., 1967, II, p. 70 e ss.; CANTUC-CI, voce « Bellezze naturali », in Noviss. Digesto it., II,Torino, 1968, p. 295 ss.

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Codice dei beni culturali e del paesaggio 129

no essere conservate al godimento della colletti-vità » (14). A questa ricostruzione si deve peral-tro la nozione di beni culturali ambientali, dacui più recente dottrina ha desunto ulteriorisuddistinzioni (15). Il notissimo contributo delGiannini (16), pur legando il paesaggio a unanozione unitaria (ampia e onnicomprensiva) di« ambiente » (il che si spiega col fatto che i tem-pi non erano ancora maturi per una distintapercezione di un autonomo diritto dell’ambien-te), aveva il grande merito di differenziare conchiarezza i tre distinti aspetti in cui tale nozionesi scinde, l’aspetto del paesaggio, quello del-l’ambiente ecosfera e quello dell’urbanistica. Ilfondamentale studio del Predieri (17), cui sideve l’idea del paesaggio come forma del terri-torio creata dalla comunità umana che vi è inse-diata, con una continua interazione della naturae dell’uomo, se da un lato mostra di considera-re il paesaggio un fenomeno della cultura (lìdove per l’appunto il paesaggio è inteso comeforma visibile del territorio, in contrapposizioneall’ambiente come sostanza invisibile), dall’altroha fornito le basi concettuali per la linea di pen-siero panurbanistica, dominante negli anni ’70del secolo scorso, attraverso l’idea per cui « laregolazione del paesaggio e del territorio ègenerale e globale ».

In conclusione, la dottrina appare ancora oggidivaricata. A una tesi che afferma la specificitàculturale del paesaggio e ribadisce la nettadistinzione tra paesaggio, ambiente e urbanisti-ca (18), si contrappone la opposta tesi che sostie-ne l’unificazione della materia paesaggistica inquella urbanistica e ambientale (19). Natural-mente la prima tesi spinge verso la difesa delleattribuzioni statali di tutela, in analogia al siste-ma delle « cose d’arte » ex lege n. 1089/39,ponendo, nella manovra dell’art. 118 Cost., l’ac-cento più sul criterio di adeguatezza che suquello di sussidiarietà verticale; la seconda tesi,viceversa, propende a ridurre tutto alla compe-tenza regionale di « governo del territorio ».

La « riscoperta » della radice culturale del

[Art. 131]

(14) FRANCESCHINI, Relazione della commissioned’indagine per la tutela e la valorizzazione del patri-monio storico, archeologico, artistico e del paesaggio,in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, p. 119.

(15) Ad es., la distinzione tra beni ambientali pae-saggistici, beni ambientali urbanistici e beni ambien-

tali naturalistici di ALIBRANDI e FERRI, I beni culturalie ambientali4, Milano, 2001, p. 87 ss., su cui cfr.anche ZAZA, voce « Bellezze naturali, diritto pubbli-co », in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 1988.

(16) GIANNINI, « Ambiente »: saggio sui diversi suoiaspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 15.

(17) PREDIERI, Urbanistica, tutela del paesaggio,espropriazione, Milano, 1969; ID., voce « Paesag-gio », in Enc. del dir., XXXI, Milano, 1981, p. 514.Secondo CIVITARESE MATTEUCCI, op. cit., p. 509, ilCodice avrebbe recepito questa impostazione delpaesaggio come « forma del Paese », affermando unaconcezione « storicistico-obiettiva ».

(18) CERULLI IRELLI, Beni culturali, diritti collettivi eproprietà pubblica, in Scritti in onore di MassimoSevero Giannini, I, Milano, 1988, p. 138 ss.; SEVERI-NI, Il concetto di « bene ambientale » nel Testo Unico,in La nuova tutela dei beni culturali e ambientali, acura di Ferri e Pacini, Milano, 2001, p. 237, cui sideve l’efficace distinzione tra « ambiente-quantità »e « am-biente-qualità »; TAMIOZZO, La legislazionedei beni culturali e ambientali2, Milano, 2000, p. 119;CARPENTIERI, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv.trim. dir. pubbl., 2004, p. 363 ss.; SANDRONI, Sub art.131, in AA.VV., Il Codice dei Beni Culturali e del Pae-saggio, coord. da Tamiozzo, Milano, 2005, p. 587 ss.;CAPUTI JAMBRENGHI, in ANGIULI e CAPUTI JAMBRENGHI

(a cura di), Commentario al codice dei beni culturali edel paesaggio, Torino, 2005, p. 12. Sotto il profilopenale, nel senso della riconducibilità della fattispe-cie prevista dell’art. 734 c.p. in prevalenza alla tuteladell’interesse culturale, FALCONE, La tutela dell’am-biente-biosfera e la tutela del paesaggio (nota a Cass.,sez. III, 12 dicembre 2002, n. 1359 e Cass, sez. III, 28novembre 2002, n. 1864), in Ambiente, 8/2003, p.765 ss.

(19) TORREGROSSA, La tutela del paesaggio nella leg-ge 8 agosto 1985, n. 431, in Riv. giur. edil., 1986, II,p. 7; CAVALLO, Profili amministrativi della tutelaambientale: il bene ambientale tra tutela del paesaggioe gestione del territorio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990,p. 397; ASSINI, Urbanistica e tutela dell’ambiente nel-la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Giur.cost., 1983, p. 1058; MODUGNO, I « nuovi diritti » nel-la Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995, par.7.1, « Il superamento della distinzione tra competenzestatali e regionali: la tutela del paesaggio come ecolo-gia », p. 51; BERTI, Problemi giuridici della tutela deibeni culturali nella pianificazione territoriale regiona-le, in Riv. amm., 1970, I, p. 617 ss.; BERMEJO LATRE,La Pianificazione del Paesaggio, San Marino, 2002,soprattutto pp. 112 e 113; DE LEONARDIS, La discipli-na dell’ambiente tra Unione Europea e WTO, in Dir.amm., 2004, p. 513 ss. Mostra, da ultimo, di associa-re il paesaggio all’ambiente CARBONI, Ambiente, pae-saggio e beni culturali, relazione al 50° convegno distudi amministrativi, Varenna, 16-18 settembre 2004,in corso di pubblicazione.

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d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42130

valore paesaggistico sembra costituire la linearicostruttiva più feconda nella duplice direzio-ne, da un lato, della più profonda comprensio-ne del senso e del carattere proprio del paesag-gio italiano nella costante « rilettura » che nehanno fatto le arti figurative e letterarie del Pae-se (20), dall’altro della (conseguente) riafferma-zione di regole e tutele « speciali » (anche sulpiano delle competenze) per la gestione del ter-ritorio paesaggisticamente rilevante (21).

3. – La giurisprudenza – sia costituzionale cheamministrativa – è netta nel distinguere tra pae-saggio e urbanistica, ma è invece molto confusanel distinguere tra paesaggio e ambiente (22). Ilche potrebbe spiegarsi con la considerazioneche la maggioranza delle pronunce tendono a « difendere » attribuzioni statali rispetto arivendicazioni di competenza regionali (dinanzial giudice delle leggi soprattutto, ma anchedinanzi al giudice amministrativo, su impugna-tive di atti ministeriali frutto dell’esercizio deipoteri concorrenti e di controllo statali).

Così la Consulta, lì dove è stata chiamata adelimitare i poteri normativi regionali o a giu-stificare quelli statali, ovvero a chiarire che laconformazione della proprietà per effetto del-la sottoposizione a tutela paesaggistica non siassoggetta al meccanismo espropriativo inden-nitario proprio dell’urbanistica (23), ha rimar-cato in maniera chiara la incomprimibile spe-cificità culturale della tutela del paesaggio, nelparadigma dell’art. 9 Cost.; quando, invece, èstata chiamata a riconoscere il ruolo parteci-pativo degli enti locali, ovvero poteri regionalidi rafforzamento della tutela o di pianificazio-ne territoriale, in specie riguardo alla nuovafigura, voluta dalla legge « Galasso », dei pia-ni urbanistico-territoriali con specifica consi-derazione dei valori paesaggistici, allora haforgiato tesi più complesse e discutibili, rias-sumibili nella massima tralatizia per cui « latutela del bene culturale è nel testo costituzio-nale contemplata insieme a quella del paesag-gio e dell’ambiente come espressione di prin-cipio fondamentale unitario dell’ambito terri-toriale in cui si svolge la vita dell’uomo (sen-tenza n. 85 del 1998) e tali forme di tutelacostituiscono una endiadi unitaria » (24). Que-sta formula, se analizzata nelle sue componen-ti semantiche, si mostrerebbe molto declama-toria e poco sostanziale. Essa, a ben vedere,

[Art. 131]

(20) Il paesaggio italiano è costruito dall’arte – sipensi al tema delle « città ideali » del Rinascimento oall’architettura del giardino italiano – ed è nel con-tempo rispecchiato e progettato nelle arti figurative –si pensi ad es. all’invenzione della prospettiva –secondo una linea continua che lega tra loro disegno,progetto e realtà. Su questi spunti si veda BONNEFOY,L’entroterra, a cura di Caramore, Roma, 2004. È inte-ressante al riguardo riflettere sul fatto che una delleprime normative di tutela paesaggistica, la legge Rava– Rosadi n. 411, del 16 luglio 1905, era intitolata « per la conservazione della Pineta di Ravenna » e siproponeva, quale suo scopo precipuo, la difesa deiluoghi cantati da Dante nella Divina Commedia. Inproposito nel volume di BALZANI, Per le antichità e lebelle arti, la legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l’Italiagiolittiana, ed. del Senato della Repubblica, Bologna,2003, pp. 435 e 436, dove è riportata la relazione delministro dell’istruzione pubblica Rava sul disegno dilegge per le antichità e le belle arti (poi divenuta l. 20giugno 1909, n. 364), nella quale il ministro rammen-tava « che fino da quando nella mia qualità di mini-stro di agricoltura presentai al Parlamento e feciapprovare la legge per ricostruire e render inalienabi-le la Pineta di Ravenna, legge che volle sottrarre alladistruzione la divina foresta spessa e viva da cui l’Ali-ghieri trasse l’ispirazione per il Canto del ParadisoTerrestre, l’onorevole Brunialti presentò (tornata del1 luglio 1905), e la Camera approvò, un ordine delgiorno con cui il Governo era invitato a presentare“un disegno di legge per la conservazione delle bel-lezze naturali, che si connettono alla letteratura,all’arte, alla storia d’Italia” ».

(21) Secondo la logica delle tutele parallele per inte-ressi differenziati, su cui cfr. CERULLI IRELLI, Pianifica-zione urbanistica e interessi differenziati, in Riv. trim.dir. pubbl., 1985, pp. 389 e 427 ss., nonché URBANI,Urbanistica, tutela del paesaggio e interessi differenzia-ti, in Regioni, 1986, p. 665; ID., Ordinamenti differen-ziati e gerarchia degli interessi nell’assetto territorialedelle aree metropolitane, in Riv. giur. urb., 1990, p. 609.Si veda, qui, anche sub commento dell’art. 145.

(22) Su questi profili sia consentito il rinvio a CARPEN-TIERI, La nozione giuridica di paesaggio, cit., p. 379 ss.

(23) Corte cost., 29 maggio 1968, n. 56, in Giur.cost., 1969, p. 356; ID., 24 luglio 1972, nn. 141 e 142,entrambe ivi, 1972, p. 63 ss.; 20 febbraio 1973, n. 9,ivi, 1973, II, p. 101; 4 luglio 1974, n. 203, ivi, 1974, I,p. 81; 29 dicembre 1982, n. 239; 1 aprile 1985, n. 94,ivi, 1985, II, p. 1420; 27 giugno 1986, n. 151, ivi,1986, II, p. 1654; 28 luglio 1995, n. 417, ivi, 1995, II,p. 1735; 11 luglio 2000, n. 262, ivi, II, p. 2008.

(24) Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478 e 27luglio 2000, n. 378, in Giur. cost., 2000, II, p. 2008;ID., 29 dicembre 1995, n. 529, ivi, 1995, II, p. 1818;26 ottobre 1995, n. 463, ivi, 1995, II, p. 1774; 3 otto-bre 1990, n. 430, ivi, 1990, p. 1739; 3 marzo 1986, n.39, ivi, 1986, II, p. 1597.

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Codice dei beni culturali e del paesaggio 131

non prende una posizione chiara sul puntodella pluralità-unità dei campi di materie. Allastessa stregua del suo omologo ordinamentale,la nozione di « leale cooperazione », costituisceuna « cerniera », giuridica e culturale, voluta-mente ambigua e generica, per dare elasticitàal sistema delle competenze e consentire unaragionevole convivenza tra attribuzioni statali eregionali.

Il giudice amministrativo, analogamente, nelsostenere che la tutela paesaggistica è rimasta inattribuzione normativa statale, all’interno dellaprevisione della lett. s) del comma 2° dell’art.117 Cons. Stato, l’ha accomunata alla materiadella tutela dell’ambiente ecologia (25).

4. – In questo difficile equilibrismo tra con-cetti – e conseguenti ricadute applicative intema di collocazione sistematica e di riparto del-le competenze – il Codice sembra apportareforti argomenti in favore della tesi « culturali-sta » (più « statalista »). In realtà il testo del2004 non scioglie il nodo dell’art. 117 dellaCostituzione (26). Né, del resto, avrebbe potutofarlo, sia per ragioni formali giuridiche, sia perragioni sostanziali politiche (non è un caso chela Conferenza unificata abbia dato parere favo-revole, senza riserve, su tutto il Codice, iviinclusa la parte III). In definitiva il « codificato-re » del 2004 ha sospeso il giudizio sul punto,ed ha sostanzialmente confermato il quadrodistributivo antevigente (concorrenza Stato-regioni nella potestà di individuazione; trasferi-mento alle regioni della potestà pianificatoria;delega di quella gestionale autorizzatoria). Aben vedere, come si avrà modo di osservare piùanaliticamente nel commento dell’art. 141, lanuova disciplina forse ha incrinato il « vec-chio » sistema del concorso statale nell’integra-zione degli elenchi dei beni paesaggistici (oveera ammesso un autonomo potere statale di vin-colo). Così come, d’altro canto, il parere endo-procedimentale di merito, che ha sostituito, nel-l’ambito del procedimento autorizzatorio, l’isti-tuto dell’annullamento ministeriale (cfr. com-mento dell’art. 146), rischia di modificare ilsistema della delega di tale funzione (propriodell’art. 82 del d.p.r. n. 616/77), atteso che men-tre l’annullamento è logicamente compatibilecol sistema della delega, assai meno lo è il pare-re obbligatorio non vincolante introdotto dalCodice. Peraltro la formula anodina dell’art. 5,

[Art. 131]

(25) Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001 n. 9,in Cons. Stato, 2001, I, p. 2585.

(26) L’opinione prevalente, in linea con la pronun-cia della « plenaria » del Consiglio di Stato citata allanota precedente, colloca la tutela del paesaggio sottola dizione della lett. s) del comma 2° dell’art. 117 del-la Costituzione. Sul punto sia consentito il rinvio aCARPENTIERI, La nozione giuridica di paesaggio, cit., p.365 e nt. 4. La forza evocativa del termine « governodel territorio » [su cui URBANI, voce « Urbanistica(dir. amm.) », in Enc. del dir., XLV, Milano, 1992, p.874 ed ivi rinvii, alla nt. 23, nonché MORBIDELLI, voce« Pianificazione territoriale e urbanistica », in Enc.giur. Treccani, XXIII, Roma, p. 5 ss.] sembra dunquestemperata nella riconsiderazione della indefettibilitàdi una disciplina differenziata della tutela paesaggi-stica. Rileva che « la formula “governo del territorio”(...) rappresenta il punto di massima espansione del-la visione panurbanistica » MAZZARELLI, L’urbanisticae la pianificazione territoriale, in Trattato di dirittoamministrativo, a cura di Cassese, parte speciale,tomo IV, Milano, 2003, p. 3341. Va in proposito evi-denziato che il legislatore costituzionale del 2001 hamostrato chiaramente di intendere per « tutela del-l’ambiente » e per « beni ambientali » essenzialmentela tutela del paesaggio e i beni paesaggistici, come sievince dagli stilemi « tutela dell’ambiente, dell’ecosi-stema e dei beni culturali » e « valorizzazione dei beniculturali e ambientali » adoperati, rispettivamente,nella lett. s) del comma 2° dell’art. 117 e nel succes-sivo comma 3°. Il legislatore del 2001 era evidente-mente ancora legato al concetto di beni ambientalinell’accezione della l. 29 gennaio 1975 n. 5, istitutivadel Ministero per i beni culturali e ambientali. Ladistinta menzione della tutela dell’ecosistema si giu-stifica in relazione alla nozione di ambiente-quantità,riferita all’ecologia in senso proprio. È peraltro signi-ficativo il fatto che la regione Toscana, nell’impugna-re dinanzi alla Corte costituzionale l’art. 36, comma3°, lett. c) della l. n. 308/04 (nella parte in cui preve-de il parere vincolante del Soprintendente nell’ambi-to dello speciale procedimento di accertamento dicompatibilità paesaggistica degli abusi « minori »,per i quali non si applica la sanzione penale, ai sen-si del nuovo comma 1°-quater aggiunto all’art. 181del Codice), rivendica una sfera di propria compe-tenza normativa nella materia della tutela paesaggi-stica non già affermandone l’inclusione nell’ambitodel governo del territorio, bensì giocando sulla con-fusione tra tutela paesaggistica e tutela ambienta-le/ecologia (in ordine alla quale, come è noto, laCorte ha riconosciuto spazi alle regioni sul rilievodel carattere di valore trasversale dell’ambiente, enon di materia in senso materiale oggettivo: cfr.Corte cost., sentenze nn. 407/2002; 307/2003,259/2004, 108/2005, 135/2005; il ricorso regionaleè pubblicato in G.U., 1^ s.s., n. 12, del 23 marzo2005).

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comma 6° (le funzioni amministrative di tuteladei beni paesaggistici sono conferite alle regionisecondo le disposizioni di cui alla parte terzadel presente Codice), pur adoperando il termi-ne ambivalente « conferimento » (che, nella l. n.59/97, art. 1, includeva tanto il trasferimentoche la delega), sembra prestarsi a una lettura piùampliativa, in specie ove si consideri che lapotestà autorizzatoria, una volta cessato il con-trollo annullatorio statale, è affidata per intero(salvo il passaggio consultivo soprintendentizioendoprocedimentale) alla potestà regionale (ocomunale, a seconda dei singoli ordinamentiregionali). Non senza considerare, peraltro, che,nel nuovo sistema allocativo delle competenzedi cui agli artt. 117 e 118 Cost., forse non vi èpiù spazio per un sistema di delega legislativa,del tipo di quello introdotto dalle leggi dei pri-mi anni settanta di avvio del sistema regionalista(anche se, deve aggiungersi, il comma 7° del-l’art. 5 del Codice continua a parlare di potestàdi indirizzo e di vigilanza del Ministero sullefunzioni di cui ai commi precedenti, ivi inclusequelle paesaggistiche di cui al comma 6°).

5. – La nozione di valorizzazione del paesag-gio, che compare nella rubrica del titolo unicodella parte III, non ha ricevuto un’adeguatadefinizione. Il Codice ha benvero dettato, nellaparte I, all’art. 6, una definizione generale dellavalorizzazione (come funzione e come attività),riferita all’intero patrimonio culturale e, quindi,anche ai beni paesaggistici. Mentre, tuttavia,nella parte II del Codice (art. 111) viene fornitaun’apposita definizione delle attività di « valo-rizzazione » dei beni culturali (in senso stretto),manca, nella parte III, una correlativa definizio-ne analitica espressa della valorizzazione riferitaai beni paesaggistici. Indubbiamente, in baseall’art. 6, la valorizzazione dei beni paesaggisticiè diretta a promuovere la conoscenza di talibeni e ad assicurarne le migliori condizioni diutilizzazione e fruizione, e comprende anche lapromozione e il sostegno degli interventi di con-servazione (con il favor per la partecipazione deiprivati). Ma questa nozione, indubbiamente «tarata » soprattutto sui beni storico-artistici,archeologici ed etnoantropologici, non spiegamolto di che cosa sia la valorizzazione dei benipaesaggistici. In specie ove si consideri che leopinioni tradizionali prevalenti tendevano afocalizzare questo concetto, per quanto attiene

al paesaggio, verso un’idea di « tutela dinami-ca » del paesaggio, o di sviluppo sostenibile e direcupero dei paesaggi compromessi e degrada-ti (27). Deve d’altro canto rammentarsi che lavalorizzazione dei beni ambientali è contemplataaddirittura nella Costituzione (il cui nuovo art.117, comma 3°, introdotto nel 2001, assegna allapotestà concorrente la materia della valorizza-zione dei « beni culturali e ambientali »).

La parte III del Codice si limita alla solaenunciazione di tale funzione, non aggiungendomolto alla previsione dell’art. 149 del testo uni-co del 1999 e a quella dell’art. 1 bis della legge« Galasso » del 1985, ove si parlava di « specifi-ca normativa d’uso e di valorizzazione ambienta-le » quale finalità della pianificazione paesistica.Il termine valorizzazione compare solo negliartt. 132 e 143, circa i contenuti del piano pae-saggistico [comma 3°, lett. a) e comma 9°]. Nonè condivisibile l’identificazione della « valoriz-zazione » del paesaggio con le attività di recu-pero e riqualificazione, o con l’idea dello svi-luppo sostenibile che, nel Codice, sono menzio-nate distintamente, come attività diverse e spe-cifiche [cfr. art. 143, comma 2°, lett. b), c), f)].Inoltre, la valorizzazione, come attività volta adassicurare la migliore fruizione del bene, benpuò riferirsi a paesaggi di eccellenza, in ottimostato di conservazione, sottoposti a vincolo di

[Art. 131]

(27) Ad es. ALIBRANDI e FERRI, I beni culturali eambientali4, Milano, 2001, pp. 651 e 666, identifica-no la valorizzazione del paesaggio con le attività direcupero e riqualificazione; AMOROSINO, Sub artt.138-165, in La nuova disciplina dei beni culturali eambientali, a cura di Cammelli, Bologna, 2000, p.448, parla di valorizzazione come di « salvaguardiaattiva » del paesaggio. Altri sembrano riferire la valo-rizzazione alla pianificazione e alla gestione autoriz-zatoria (così CIVITARESE MATTEUCCI, Il paesaggio nelnuovo titolo V, parte II, della Costituzione, in Riv.giur. ambiente, 2003, p. 268), soprattutto con riferi-mento alle competenze regionali (CARTEI, Il paesag-gio, cit., p. 2124). In realtà sia la funzione di pianifi-cazione che quella di controllo autorizzatorio sem-brano rispondere soprattutto a finalità di tutela. Piùcalzante pare la notazione di CIVITARESE MATTEUCCI,Il codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., p. 510,qui già riferita alla nt. 5, circa la sostanziale unitarietàe continuità, nel Codice, tra le nozioni di tutela evalorizzazione del paesaggio, notazione che si evince-rebbe anche dal fatto che la parte III reca un solotitolo rubricato « Tutela e valorizzazione ».

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immodificabilità assoluta (per i quali, dunque,non v’è spazio alcuno per attività di recupero eriqualificazione, o per un problema di svilupposostenibile). Più accettabile è l’idea che lega lavalorizzazione del paesaggio ad interventi diincentivazione per agevolare il proprietarioall’adempimento dell’obbligo di assicurare unacorretta gestione del bene vincolato (28). Tutta-via il Codice (salvo un fugace accenno nel com-ma 9° dell’art. 143, ove è previsto che il pianopaesaggistico individua anche gli strumenti diattuazione, comprese le misure incentivanti) nonsi fa carico della disciplina della fiscalitàambientale e delle esigenze di perequazione e dicompensazione, che pure sono al centro deldibattito sulla nuova pianificazione urbanistica.La strada più innovativa per una più compiutacomprensione della nozione di valorizzazioneriferita al paesaggio sembra indicata dalla Con-venzione europea del 2000. Essa non adoperaespressamente il termine « valorizzazione » deipaesaggi, ma coglie il punto lì dove, nel pream-bolo motivazionale, chiarisce che « il paesaggiosvolge importanti funzioni di interesse generale(...) e costituisce una risorsa favorevole dell’atti-vità economica e, se salvaguardato, gestito e pia-

nificato in modo adeguato, può contribuire allacreazione di posti di lavoro », nonché che « contribuisce al benessere e alla soddisfazionedegli esseri umani e al consolidamento dell’i-dentità europea ». La valorizzazione dei benipaesaggistici è dunque legata a una particolarefruizione dei loro valori, che passa attraverso lamaturazione della coscienza (soprattutto) dellepopolazioni residenti verso il raggiungimentodella comprensione lungimirante dei benefici(prima di tutto spirituali, ma anche economici)che derivano dalla qualità media, diffusa, delpaesaggio ben pianificato, salvaguardato e gesti-to, di modo che la rinuncia al consumo imme-diato del territorio e la scelta di percorsi di svi-luppo sostenibile possano, nel medio e lungoperiodo, divenire fattori di arricchimento perquella collettività.

PAOLO CARPENTIERI

Codice dei beni culturali e del paesaggio 133

(28) CAVALLO, Profili amministrativi della tutelaambientale, cit., p. 407.

[Artt. 131, 132]

Art. 132.(Cooperazione tra amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardantile attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio edi gestione dei relativi interventi.

2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione deivalori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbli-che intraprendono attività di formazione e di educazione.

4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggiotenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorionazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osser-vatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

SOMMARIO: 1. La cooperazione tra amministrazionipubbliche in materia di paesaggio.

1. – L’art. 132 tenta di dare concretezza alripetuto richiamo della Corte costituzionale

(per cui cfr. le pronunce citate nel commentodell’art. 131) alla leale cooperazione nelle atti-vità (soprattutto) di pianificazione del territo-rio, nelle quali si pone in maniera forte il pro-