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1 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Tommaso Febbrajo [email protected] Parte II: La Legislazione Speciale La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza Le pratiche commerciali scorrette

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Parte II: La Legislazione Speciale

La Pubblicità Ingannevole e ComparativaLa Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a DistanzaContratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza

Le pratiche commerciali scorretteLe pratiche commerciali scorrette

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La Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Definizioni

Direttiva 84/450/CEE - D. Lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992 - artt. 19 – 27 cod. cons. – ORA d.lgs.d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

Pubblicità: Qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o diservizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi. [Art. 2 lett. a), d. lgs. 145/2007]

Ingannevole: È ingannevole qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta, o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente. [Art. 2 lett. b), d.lgs. 145/2007]

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La Pubblicità Ingannevole e Comparativa

La Pubblicità Ingannevole: Elementi Costituivi

Elementi CostitutiviElementi Costitutivi

Idoneità del messaggio a trarre in ingannoIdoneità del messaggio a trarre in inganno

Idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento dei consumatori

Idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento dei consumatori

Idoneità del messaggio a ledere le imprese concorrenti

Idoneità del messaggio a ledere le imprese concorrenti

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La Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Requisiti della “Buona” Pubblicità

La Pubblicità NON è

Ingannevole

PalesePalese

Se è VeritieraVeritiera

CorrettaCorretta

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La Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Criteri per la Determinazione dell’Ingannevolezza

Per valutare se una pubbl. è ingann.

si devono considerarei suoi riferimenti

a:(art.3, d.lgs. 145/2007)

Per valutare se una pubbl. è ingann.

si devono considerarei suoi riferimenti

a:(art.3, d.lgs. 145/2007)

a) Caratteristiche strutturali o funzionali del prodotto reclamizzato (natura, composizione, metodo di fabbricazione, gli usi, idoneità allo scopo, l’origine geografica o comm., i risultatiche si possono ottenere, prove o controlli effettuati)

b) Aspetti Economici della fornitura (Prezzo e Condizioni di Fornitura: es. sconti, rateizzazioni, garanzie, etc.)

c) Caratteristiche dell’Impresa: categoria, qualifiche dell’operatore pubblicitario (premi e riconoscimenti)

L’AGCM ha chiarito che la valutazione deve essere compiuta prendendo in considerazione un consumatore medio.

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La Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Prodotti Pericolosi per la Salute dei Consumatori

È Ingannevole la Pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia inducendo il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza (art. 6, d.lgs. 145/2007)

Obbligo di InformazioneObbligo di

Informazione NO

In ordine agli Usi Imprevedibili o Impropri del Prodotto

In ordine alla Pericolosità Evidente del Prodotto

In ordine alla Pericolosità Notoria ed inevitabile del Prodotto

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La Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Pubblicità rivolta a bambini ed adolescenti

È considerata Ingannevole la Pubblicità che, in quanto idonea a raggiungere Bambini ed adolescenti:

- abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza.

- Minaccia la loro sicurezza

- Impiegando bambini ed adolescenti abusa dei naturali sentimenti degli adulti

per i più giovani

(art. 7, d.lgs. 145/2007)

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La Pubblicità Ingannevole e Comparativa

La Pubblicità Comparativa

Direttiva 97/55/CEDirettiva 97/55/CE

Ora d.lgs. 145/2007. Definizione: “Qualsiasi pubblicità che Identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni e servizi offerti da un concorrente” (ora art. 2, lett. d, d.lgs. 145/2007)

D.lgs. 25.2.2000, n. 67D.lgs. 25.2.2000, n. 67 Codice delconsumo

Codice delconsumo

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La Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Tipi di Comparazione

ComparazioneComparazione

DIRETTA: Il confronto avviene tra l’impresa o il prodotto pubblicizzato ed una o più Imprese o prodotti espressamente nominati o Individuabili mediante inequivoci riferimenti

DIRETTA: Il confronto avviene tra l’impresa o il prodotto pubblicizzato ed una o più Imprese o prodotti espressamente nominati o Individuabili mediante inequivoci riferimenti

INDIRETTA: Il confronto è fatto con prodotti di imprese non nominate né individuabili INDIRETTA: Il confronto è fatto con prodotti di imprese non nominate né individuabili

SUPERLAZIONE: Comparazione indiretta generica con tutti gli operatori di un determinato settore, espressa con l’impiego di superlativi o iperboli (es. il vero panettone!)

SUPERLAZIONE: Comparazione indiretta generica con tutti gli operatori di un determinato settore, espressa con l’impiego di superlativi o iperboli (es. il vero panettone!)

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La Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Condizioni di Liceità

La Pubblicità Comparativa è lecita se

La Pubblicità Comparativa è lecita se

a) Non è ingannevole

b) Confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni osi propongono gli stessi obiettivi

c) Confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali,pertinenti, verificabili e rappresentative

d) Non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario e un concorrente o tra i loro segni distintivi, i beni o servizi

e) Non causa discredito o denigrazione di marchi o altri segni distintivi

f) Per i prodotti DOC si riferisce in ogni caso a prodotti della stessa denominazione

g) Non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio del concorrente

h) Non presenta un prodotto come imitazione o contraffazione diun altro il cui marchio sia depositato

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Parte II: La Legislazione Speciale

La Pubblicità Ingannevole e ComparativaLa Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a DistanzaContratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza

Le pratiche commerciali scorretteLe pratiche commerciali scorrette

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PARTICOLARI MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTOPARTICOLARI MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Contratti negoziati FUORI DEILOCALI COMMERCIALI

Contratti negoziati FUORI DEILOCALI COMMERCIALI

Contratti “Negoziati fuori dei Locali Commerciali” e “a Distanza”

SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEL CONSENSOSCARSA CONSAPEVOLEZZA DEL CONSENSO

PROBLEMA

Contratti negoziati a DISTANZAContratti negoziati a DISTANZA

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Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali

Recepimento della Direttiva 85/577/CE

D.lgs. 50/92Contratti

fuori loc. comm.

D.lgs. 50/92Contratti

fuori loc. comm.

D.lgs. 185/99Vendite a distanza

D.lgs. 185/99Vendite a distanza

Codice delConsumoArtt. 45 ss.

Codice delConsumoArtt. 45 ss.

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Direttiva 2011/83 sui Diritti dei consumatoriAbroga e unifica direttive D.lgs. 50/92 Contratti

fuori loc. comm. E D.lgs. 185/99Vendite a distanza

Direttiva 2011/83 sui Diritti dei consumatoriAbroga e unifica direttive D.lgs. 50/92 Contratti

fuori loc. comm. E D.lgs. 185/99Vendite a distanza

D. lgs. 21 del 2014Modifica artt. 45 ss Codice del consumo

D. lgs. 21 del 2014Modifica artt. 45 ss Codice del consumo

Contratti “Negoziati fuori dei Locali Commerciali” e “a Distanza”

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Contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Problema

Sono vendite in cui è il professionista a prendere l’iniziativa della negoziazione (vendite aggressive)Sono vendite in cui è il professionista a prendere l’iniziativa della negoziazione (vendite aggressive)

Il consumatore vieneCOLTO DI SORPRESA:Il consumatore viene

COLTO DI SORPRESA:

Non è preparato a condurre la trattativa

Non può confrontare il bene con le altre offerte reperibilinel mercato

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Contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Come viene tutelato il consumatore?

Tutela del consumatoreTutela del consumatore

DIRITTO DI RECESSODIRITTO DI RECESSO

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Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali

Ambito di applicazione

Art. 45 Cod. Cons.

Art. 45 Cod. Cons.

a) in un luogo diverso dai locali del professionista;

b) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore

c) “locali commerciali”:1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

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Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali

Ambito di applicazione

Applicazione Applicazione

Contratti ConclusiContratti Conclusi

Proposte Contrattuali firmatedal consumatore

Proposte Contrattuali firmatedal consumatore

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Vendite a Distanza

Definizione e problemi

Vendite a distanza

Vendite a distanza

Consumatore e professionista stipulanoIl contratto senza essere fisicamente presentinel medesimo luogo.

Consumatore e professionista stipulanoIl contratto senza essere fisicamente presentinel medesimo luogo.

Ciò è possibile grazie ad una “tecnica dicomunicazione a distanza” (Fax, telefono, Internet, sms,…)

Ciò è possibile grazie ad una “tecnica dicomunicazione a distanza” (Fax, telefono, Internet, sms,…)

Problema:- Il consumatore non sa DA CHI sta comprando- Il consumatore non sa COSA sta comprando

Problema:- Il consumatore non sa DA CHI sta comprando- Il consumatore non sa COSA sta comprando

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Vendite a disanza

Come viene tutelato il consumatore?

Tutela del consumatoreTutela del consumatore

DIRITTO DI RECESSODIRITTO DI RECESSO

INFORMAZIONE OBBLIGATORIAPRE- CONTRATTUALE

INFORMAZIONE OBBLIGATORIAPRE- CONTRATTUALE

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Vendite a Distanza

Definizioni

Art. 45Cod. Cons.

Art. 45Cod. Cons.

Contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso(es. contratto stipulato via telefono, via fax, via internet, posta, ecc.)

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Contratti a distanza e Negoziati fuori dei Locali Commerciali

Esclusioni

Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere ristabilire il loro stato di salute, c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;d) di servizi finanziari;e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;f) per la costruzione di nuovi edifici,g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.…

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Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali

Esclusioni

h) contratti di multiproprietà, i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;m) di servizi di trasporto passeggerin) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.

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Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83: Novità

Novità

I) Obblighi di informativa precontrattuale ai consumatori:

• Obblighi unici per contratti a dist. E neg fuori loc. comm.

• gli obblighi si fanno molto più ampi rispetto alla disciplina precedente – soprattutto per quel che riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, per i quali l’informativa obbligatoria riguardava solo il diritto di recesso – e vi sono specifici doveri di informazione anche per i contratti diversi dai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali

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Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83: Novità

Novità

I) Diritto di recesso: • Disciplina unificata• il termine offerto al consumatore per esercitare il recesso

dal contratto senza necessità di fornire alcuna motivazione (c.d. diritto di ripensamento) è di 14 giorni (contro i precedenti 10), che diventano 12 mesi a decorrere dalla fine del periodo di recesso iniziale (quindi, in totale, 14 giorni più 12 mesi) nel caso in cui il professionista non abbia adempiuto ai relativi obblighi di informazione (contro i precedenti 60 giorni, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e 90 giorni, per i contratti a distanza)

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Vendite a Distanza e contr. negoziat fuori dei locali comm.

Informazioni

Informazioni PreliminariInformazioni Preliminari

a) Dati identificativi del professionista

b) Caratteristiche essenziali del bene o del servizio

c) Prezzo del bene/servizio comprese le tasse e imposte

d) Spese di consegna

e) Modalità di pagamento e di consegna

f) Esistenza del diritto di recesso

g) Modi e tempi di restituzione/ritiro del bene in caso di recesso

h) Costo dell’impiego della tecnica di comunicazione a distanza

i) Durata della validità dell’offerta e del prezzo

l) Durata minima del contratto in caso di contratti per la fornituradi prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata

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Diritto di recesso

Diritto di recesso

14 gg. lavorativi

Contratto di vendita: dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore,

acquisisce il possesso fisico dei beni

Contratto di servizi: dal giorno della conclusione del contratto

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Contratti a distanza

Il Diritto di Recesso: Prolungamento sanzionatorio

Se il professionistaNON ha soddisfatto

gli obblighi diinformazione

sul diritto di recesso….

Se il professionistaNON ha soddisfatto

gli obblighi diinformazione

sul diritto di recesso….

…IL TERMINE PER IL SUO ESERCIZIODIVIENE DI

12 mesi e 14 giorni

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Diritto di recesso: COME SI ESERCITA

I• Utilizzare il modulo tipo

II

• Presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto

PROVA

• L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

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Modulo di recesso standard europeo

Modulo di recesso tipo

• Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:

• — Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*) Ordinato il (*)/ricevuto il (*)

• Nome del/dei consumatore(i)

• Indirizzo del/dei consumatore(i)

• Firma del/dei consumatore(i)

• Data

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RECESSO: EFFETTi

Entro 14 giorni dal recesso del consumatore, il professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti (il termine precedente era di 30 giorni). Nulla la clausola che ponga limiti a detto rimborso

Il consumatore sempre entro 14 giorni dalla comunicazione del proprio recesso, deve rispedire i beni al professionista

Il consumatore sarà responsabile solo di quelle diminuzioni del valore dei beni che risultino “da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni”

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Il diritto di recesso non si applica a:

la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso

la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati

la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente

la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna

la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna

la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni

i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica

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Parte II: La Legislazione Speciale

La Pubblicità Ingannevole e ComparativaLa Pubblicità Ingannevole e Comparativa

Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a DistanzaContratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza

Le pratiche commercialiLe pratiche commerciali

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PRATICHE COMMERCIALI

Disciplina delle PRATICHE COMMERCIALI

Artt. 18-27 QUATER cod. cons.Introdotti con d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146

Disciplina delle PRATICHE COMMERCIALI

Artt. 18-27 QUATER cod. cons.Introdotti con d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146

TUTELA DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL CONSENSODEL CONSUMATORE

SCOPO

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La disciplina delle pratiche commerciali: definizioni

Praticacommerciale

Praticacommerciale

• Ogni comportamento (azione, omissione, dichiarazione, pubblicità, ecc.) posta in essere dal professionista…

…in relazione…

• …alla 1) promozione, 2) vendita e 3) fornitura di un prodotto ai consumatori.

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PRATICHE COMMERCIALI

Ambito di applicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina si applica alle pratiche comm. poste in esserePRIMA – DURANTE - DOPO un’operazione commerciale relativaa tutti i beni e servizi, compresi i BENI IMMOBILI, I DIRITTI, E LE OBBLIGAZIONI(art. 18, lett. c) e 19 cod. cons.).

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PRATICHE COMMERCIALI

Regola fondamentale (art. 20, comma 1, cod. cons.)

LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTELE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

SONO VIETATE

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Pratiche commerciali scorrette.

QUANDOUNA PRATICA

COMMERCIALEÈ SCORRETTA?

QUANDOUNA PRATICA

COMMERCIALEÈ SCORRETTA?

1) Quando è contraria alla DILIGENZA PROFESSIONALE (il normale grado di competenza ed attenzione che i consumatori attendono da un professionista)

2) Falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio CIOE’

• è idonea ad alterare la capacità del consumatore di assumere “decisioni di natura commerciale” che non avrebbe altrimenti preso.

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Pratiche commerciali scorrette.

COSA SI INTENDE PER

DECISIONIDI NATURA

COMMERCIALE?

COSA SI INTENDE PER

DECISIONIDI NATURA

COMMERCIALE?

• Se comprare o no un prodotto

• In che modo farlo, a quali condizioni

• Se pagare integralmente o parzialmente

• Se tenere un prodotto o disfarsene

• Se tenere un prodotto o disfarsene

• Se esercitare un diritto contrattuale

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PRATICHE COMMERCIALI

Pratiche commerciali scorrette

Si considerano SCORRETTESi considerano SCORRETTE

LE PRATICHE COMMERCIALI

INGANNEVOLILE PRATICHE COMMERCIALI

AGGRESSIVE

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Pratiche commerciali scorrette - ingannevoli

Esistono TRE tipi di pratiche commercialiingannevoli

Azioni ingannevoli

Omissioni ingannevoli

Pratiche considerate in ogni caso ingannevoli

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Pratiche commerciali scorrette – ingannevoli – azioni ingannevoli (art. 21 cod. cons.).

Sono considerateAZIONI

INGANNEVOLI:

Sono considerateAZIONI

INGANNEVOLI:

• Le pratiche comm. che contengono informazioni non corrispondenti al vero

• Le prat. comm. che sono inducono il consumatore ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso

• Sono idonee ad indurre in errore il cons. su uno dei seguenti elementi:• esistenza o natura del prodotto.• Caratteristiche principali del prodotto

(disponibilità, vantaggi, rischi, risultati che può dare, ecc.)

• Il prezzo o il modo con cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio.

• La necessità di manutenzione.• Commercializzazione del prodotto che ingenera

confusione con i prodotti o marchi di un concorrente

• Pubblicità comparativa illecita

• Mancato rispetto da parte del prof. degli impegni contenuti nei codici di condotta cui ha aderito

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Pratiche commerciali scorrette – ingannevoli – omissioni ingannevoli (art. 22 cod. cons.).

Sono considerateOMISSIONI

INGANNEVOLI:

Sono considerateOMISSIONI

INGANNEVOLI:

• Omettere informazioni rilevanti per il cons. per prendere una decisione di natura commerciale consapevole

• Non omettere, ma presentare in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo, intempestivo le informazioni rilevanti per il cons. per prendere una decisione di natura commerciale consapevole

• Sono considerate rilevanti, le seguenti informazioni:• Caratteristiche principali del prodotto.• Prezzo• Modalità di pagamento• Esistenza di un diritto di recesso• Gli obblighi di informazione previsti dal diritto

comunitario connessi alla pubblicità o la commercializzazione del prodotto

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Pratiche commerciali scorrette – in ogni caso ingannevoli (art. 23 cod. cons.).

Sono considerateP. C.

IN OGNI CASOINGANNEVOLI

(lista nera):

Sono considerateP. C.

IN OGNI CASOINGANNEVOLI

(lista nera):

(tra le tante…)

1) Affermazione non rispondente al vero di essere firmatario di un codice di condotta

2) Impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga in maniera chiara per il consumatore

3) Gestire un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore ha la possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita di prodotti

4) Affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni.

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Pratiche commerciali AGGRESSIVE: schema

Pratiche commerciali AGGRESSIVEPratiche commerciali AGGRESSIVE

LE PRATICHE COMMERCIALI

Aggressivese inducono il consumatore

ad assumere scelte di natura commerciale

che non avrebbe altrimenti preso

LE PRATICHE COMMERCIALI

ConsiderateIn ogni caso

AGGRESSIVE(lista nera)

I II

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Pratiche commerciali scorrette: pratiche aggressive - definizione

PraticaCommercialeAGGRESSIVA

PraticaCommercialeAGGRESSIVA

Sono AGGRESSIVE le pratiche commerciali che mediante:

1. MOLESTIE2. COERCIZIONE3. RICORSO ALLA FORZA FISICA4. INDEBITO CONDIZIONAMENTO

inducono il consumatore ad assumere scelte di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

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Pratiche commerciali scorrette: pratiche aggressive - definizione

Per valutare se sussistono

gli elementi di cui sopra,bisogna tenere conto..

Per valutare se sussistono

gli elementi di cui sopra,bisogna tenere conto..

1. Dei tempi, il luogo, la natura o la persistenza

2. Il ricorso alla minaccia fisica o verbale

3. Lo sfruttamento, da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore

4. Qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso, sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare i diritti contrattuali.

4. Qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata

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Pratiche commerciali scorrette – in ogni caso aggressive (art. 26 cod. cons.).

Sono considerateP. C.

IN OGNI CASOAGGRESSIVE

(lista nera)

Sono considerateP. C.

IN OGNI CASOAGGRESSIVE

(lista nera)

(tra le tante):

1) Creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto.

2) Effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni comm. per telefono, via fax, email

3) Includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati

4) Affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni.

5) Informare il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista

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Pratiche commerciali SCORRETTE: conseguenze

E se un professionista pone in esserepratiche commerciali SCORRETTE?

E se un professionista pone in esserepratiche commerciali SCORRETTE?

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Pratiche commerciali SCORRETTE: conseguenze

Interviene l’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONC. E DEL MERCATO (AGCOM)

D’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse

L’AGCOM se accerta la violazione:• Ne vieta la continuazione

• Applica una sanzione da 5.000 a 500.000 euro

Se il professionista non rispetta il divieto:• Applica una sanzione da 10.000 a 150.000 euro

• Nei casi di reiterata inottemperanza può sospendere l’attività di impresa per unperiodo non superiore a 30 gg.