LE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA - dirittotributario.biz · Alla ricezione della nota di debito,...
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO
LE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA
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NOTE DI VARIAZIONE IVA(art. 26 del DPR n. 633/1972)
Obbligatorie Facoltative
Si tratta delle variazioni in aumento dell’imponibile
e/o dell’imposta
Si tratta delle variazioni indiminuzione dell’imponibile e/o
dell’imposta
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VARIAZIONI IN AUMENTO(art. 26, co. 1, DPR n. 633/1972)
NOTE DI DEBITO vengono emesse in due ipotesi:
quando l’imponibile ol’imposta relativaaumenta dopo l’emissione della fatturao dopo la registrazionedella stessa
quando la fattura o la suaregistrazionecontiene degli errori checomportanol’esposizione diammontari inferiori a quelli dovuti
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NOTE DI DEBITO
FORMA E CONTENUTO
Non esiste una specifica disciplinain merito. La legge fa espresso riferimento alle disposizioni sulla fatturazione.
NUMERAZIONEPossono essere numerateautonomamente o seguire l’ordineprogressivo di numerazione delle fatture emesse.
TERMINI
Non esiste alcun limite temporale per l’emissione delle note di debito.In generale, devono essere rispettatii normali termini previsti per la fatturazione.
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OBBLIGHI DEL CEDENTE:
• emissione della nota di debito;• registrazione, della stessa, nel registro delle fatture emesse;• consegna o spedizione del documento alla controparte.
OBBLIGHI DEL CESSIONARIO:
Alla ricezione della nota di debito, deve provvedere ai corrispondenti adempimentiai sensi dell’art. 25, del DPR n. 633/1972
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quando in fattura non sono state comprese tutte le operazioni per la quale si sia verificato il presupposto impositivo;
quando non è stata applicata l’IVA ad operazioni che vi erano soggette; quando è stata indicata un’aliquota inferiore a quella prevista dalla
legge; quando lo sconto concesso in fattura viene meno; quando l’acquisto è stato effettuato senza pagamento d’imposta da
parte di “esportatori abituali” oltre i limiti del plafond; cauzione per mancata consegna; differenze negative d’inventario.
ALCUNI CASI DI VARIAZIONI IN AUMENTO:
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VARIAZIONI IN DIMINUZIONE(art. 26, co. 2, del DPR n. 633/1972)
NOTE DI CREDITOdiminuiscono o azzerano
l’ammontare imponibile di unaoperazione per la quale sia stata
emessa fattura
possono essere emesse solo nei casi indicati dalla legge
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NOTA DI CREDITO
Assume l’aspetto di una fattura.Deve essere numerata e deve contenere:
l’importo della variazionee della relativa imposta
i dati identificativi della fattura che s’intenderettificare
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In alternativa ai metodi sopra indicati:
Non esistono termini per le registrazioni delle note di credito.
REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI CREDITO
Metodo delleregistrazioni incrociate
Metodo delle annotazioniin diminuzione
Registro delle variazioni
Variazioni acquisti eVariazioni vendite
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TERMINI PER L’EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO
Variazioni in diminuzionesenza limiti di tempo:
Variazioni in diminuzione entro un anno dall’effettuazione della operazione imponibile:
• dichiarazione di nullità,annullamento, revoca, risoluzione,rescissione e simili di un contratto;• mancato pagamento della fatturaa causa di procedure concorsuali oesecutive rimaste infruttuose;• applicazione di abbuoni o scontiprevisti contrattualmente;
• sopravvenuto accordo fra le partiche determina il sorgere di unavariazione in diminuzione;• errori o inesattezze commesse infase di redazione della fattura.
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E’ prevista la possibilità di emettere “scontrini negativi”.
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE NELLE VENDITE AL DETTAGLIO
Presupposto per emettere una nota divariazione è che sia stata emessa regolare
fattura
Operazioni esoneratedall’obbligo di
fatturazione:
• commercio al minuto;• prestazioni alberghiere;• somministrazione alimenti e bevande;• trasporto persone;• operazioni esenti;• custodia e amministrazione titoli.
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DIVIETO DI EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO
Fatturazione di operazioni inesistenti
si realizza una vera e propriafrode fiscale
PRINCIPIO GUIDA:“FORMALITA’ DELL’IMPOSTA”
(art. 21, co. 7, DPR n. 633/1972)
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In campo europeo la situazione è alquanto diversa:
possibilità di emettere note di credito a fronte dioperazioni inesistenti
a condizione che
colui che ha emesso fattura ha in tempo utile eliminato ogni rischio di perdita di entrate fiscali