LE NOMINE NELLE FONDAZIONI BANCARIE DELL'AVV. GIULIO... · LE NOMINE NELLE FONDAZIONI BANCARIE UN...
Click here to load reader
Transcript of LE NOMINE NELLE FONDAZIONI BANCARIE DELL'AVV. GIULIO... · LE NOMINE NELLE FONDAZIONI BANCARIE UN...
LE NOMINE NELLE FONDAZIONI BANCARIE
UN CASO COMMENTATO DA GIULIO TAMBURONI
CURRICULUM
Giulio Tamburoni è nato ad Alseno (PC) il
15.12.1964. Si è laureato a 22 anni, il
09.07.1987, in Giurisprudenza, conseguendo il
punteggio 110 e lode, presso l’Università degli
Studi di Parma.
L’oggetto della Tesi riguardava “I contratti
Autonomi di Garanzia”, relatore il Prof.Guido
Uberto Tedeschi titolare della Cattedra di
Diritto Commerciale. Dal Luglio 1987 ha
svolto la pratica forense presso lo Studio
dell’Avv. Prof. Benito Spaccapelo del Foro di
Reggio Emilia e docente presso l’Università di Parma e nel Luglio 1990 ha conseguito
l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dall’Agosto 1990 è iscritto all’albo
degli Avvocati di Reggio Emilia. Dal 2002 è iscritto all’Albo speciale degli avvocati
Cassazionisti. Tamburoni ha collaborato con lo studio dell’Avv. Dario Buzzelli del Foro
di Roma e, nell’espletamento dell’attività professionale, ha maturato una significativa
esperienza nel settore civile, in particolare in quello del diritto del lavoro. Ha svolto
inoltre attività di consulenza e assistenza nel settore tributario, materia che è stata
approfondita grazie ad un corso post-laurea presso l’Università di Bologna. Collabora
come consulente per associazioni di categoria professionali.
LE NOMINE NELLE FONDAZIONI BANCARIE
UN CASO COMMENTATO DA GIULIO TAMBURONI
Nell’agosto 2009 il Consiglio Generale della Fondazione bancaria Q ha deliberato la
nomina a membri del medesimo i Sigg.ri X e Y, nonché ha successivamente votato X
Presidente.
Nel marzo scorso A e B, in qualità di componenti il Consiglio Generale della medesima
Fondazione Q, presentano al Tribunale di W un atto di citazione con il quale chiedono
l’annullamento delle nomine dei Sigg.ri X e Y, adducendo cause di ineleggibilità e
sostenendo che la loro presenza in Consiglio ha violato e viola le norme statutarie che
disciplinano l’organizzazione e l’operatività dell’ente attuative del d.lgs. 153/1999.
Il sistema di designazione dei membri dell’organo di indirizzo della Fondazione Q
prevede vari enti designanti ai sensi dello statuto, sulla base di rose di candidati, dalle
quali il Consiglio Generale uscente nomina i membri del nuovo, ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto. Uno di questi enti è una società di capitali posta sotto la direzione ed il controllo
della stessa associazione di cui il Sig.re X era Presidente al tempo della nomina e lo è
tuttora.
L’art.8 dello Statuto della Fondazione Q, infatti, disciplina i casi di incompatibilità ed
ineleggibilità, disponendo che non possono rivestire la carica di componenti dell’organo
di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione, coloro che ricoprono
funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il
potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con
questi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili. Di fatto il Sig.re X ha
nominato se stesso, in palese contrasto con l’art.8 dello Statuto.
In relazione alla nomina del Sig.re Y, si è potuto accertare che la stessa è illegittima in
quanto non ha i requisiti richiesti per la nomina. In conformità all’art.13 dello Statuto il
Sig.re Y dovrebbe essere una persona che “abbia un’adeguata professionalità,
competenza ed esperienza nel settore dell’arte e della conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico”. Mentre il Sig.re Y ha svolto un’onorata carriera come dipendente
bancario, non ha certo svolto alcuna esperienza nel settore dell’arte, conservazione e
valorizzazione del patrimonio artistico
Dalle tesi sostenute dagli attori A e B, finora esposte, ne deriva che la delibera di nomina
dei nuovi consiglieri dell’agosto 2009 è palesemente illegittima poiché sono stati
nominati nel Consiglio Generale due membri che non avevano i requisiti per questa
carica.
Questo comporta gravissime conseguenze per la corretta funzionalità dell’ente in
questione, in quanto tutti gli atti c.d. “a valle” dell’atto illegittimo potrebbero essere
travolti nella medesima sorte per il concorso (determinante o meno che sia) ( credo sia
invalidante solo se determinante) di consiglieri invalidamente nominati. Si noti – sempre
in via di anticipazione – che il Consiglio Generale della Fondazione è, secondo legge e
secondo statuto, organo co-decisore su una serie di importanti atti a rilevanza esterna (e
non solo sul versante delle erogazioni benefiche, ma anche su quello della gestione del
patrimonio destinato e delle residue partecipazioni bancarie, quindi della voce
“investimenti” in generale), quali – ad esempio -: “ .. la determinazione di programmi
pluriennali di attività con riferimento alla necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli
previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di
massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi; l'approvazione del documento
programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle
linee di operatività e intervento per l’esercizio successivo; la definizione delle linee generali della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti ..” (cfr. art. 14, nn. da 10 a 12, statuto). In
particolare ( comma 3° art. 8 del regolamento della Fondazione), il Consiglio Generale
determina “ … i programmi pluriennali, individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di
intervento, tra quelli previsti dallo statuto, le aree territoriali e le relative risorse disponibili, sulla base di
una proposta del Consiglio di Amministrazione; qualora quest'ultimo non provveda, il Consiglio
Generale provvede autonomamente; approva il documento programmatico previsionale annuale
predisposto dal Consiglio di Amministrazione; decide l'esercizio da parte della Fondazione di imprese
strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in
società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti; determina particolari impieghi del patrimonio
finalizzati agli ambiti di operatività istituzionale (ad es. acquisto di immobili funzionali ad attività
istituzionali, acquisto di opere d'arte, etc.) .. ”; potrebbero non valere, per le fondazioni di
origine bancaria, i meccanismi di sostanziale sanatoria relativamente all’invalidità degli
“interna corporis”, meccanismi elaborati dall’ordinamento in specie per le società di
capitali; la rinomanza e la diffusione di notizie sulla questione (notorietà sui media non
solo locali) potrebbe non consentire ai terzi di opporre la salvezza degli atti compiuti in
buona fede con la Fondazione Q, secondo il noto principio generale sui limiti di
opponibilità del negozio solo annullabile. E questo dunque con gravissimo rischio di
destabilizzazione dell’attività dell’ente aggravata dal fatto che due membri del Consiglio
sono stati eletti illegittimamente e uno, addirittura il Presidente, è l’organo che
rappresenta l’Ente verso l’esterno e riveste un ruolo di garanzia e trasparenza. Primo
presupposto per un corretto funzionamento dell’Ente è la circostanza che gli organi
siamo composti da persone che hanno i requisiti stabiliti dalla legge, nel caso specifico
siamo in presenza di una doppia anomalia nell’organo di indirizzo Consiglio Generale e
di rappresentanza il Presidente.
Relativamente alle ragioni in diritto che fondano la domanda che si sta tratteggiando,
occorre preliminarmente richiamare quali sono le fonti di disciplina delle fondazioni
bancarie come persone giuridiche di diritto privato, fonti che – per la verità, come
attestato anche da autorevoli giuristi (F. GRANDE STEVENS, voce “Fondazioni
bancarie”, in Enc. Diritto – Annali – I – Milano, 2007, p. 608 ss.) – risentono della relativa
novità dell’istituto e del suo inquadramento normativo, sicuramente non organico al
sistema.
E’ assodato tra gli autori – come si vedrà a breve - che non si tratti propriamente di
sottotipologie delle fondazioni civilistiche di cui agli artt. 12 e ss. c.c.
La norma di riferimento deve essere considerata l’art. 29 del d. lgs. n. 153 del 1999,
secondo il quale “Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del
codice civile.”.
Ne consegue – ai fini dell’indagine sulla normativa applicabile concretamente – che
occorre appurare: (a) se la legge speciale (principalmente proprio il d.lgs. n. 153) reca utili
spunti; (b) oppure se essi riferimenti si rinvengano nello statuto, in quanto non pare a chi
scrive che il richiamo statutario possa essere trascurato, giacché proprio la disciplina
legislativa fondamentale lascia spesso all’autonomia degli enti in parola un vero ruolo
complementare; (c) quale sia il portato del rinvio al codice civile.
Le verifiche sub. (a) e sub. (b) risultano negative, nel senso che non si rinviene alcuna
previsione circa la disciplina delle impugnative di delibere di organi delle fondazioni di
origine bancaria e, per di più, gli artt. 10 e 11 del d. lgs. n. 153, nel trattare dei poteri
dell’Autorità di Vigilanza, non menzionano l’impugnativa tra di essi poteri, con ciò
escludendo – all’evidenza - l’argomento che la disciplina di detto rimedio possa ritenersi
assorbita nel campo dei controlli pubblicistici in parola (cfr. invece quanto avviene per le
fondazioni civilistiche nell’art. 25 c.c., dove peraltro non si ritiene che l’annullamento di
atti colà contemplato avvenga in via giudiziaria bensì in via amministrativa).
Resta dunque il rinvio al codice civile e precisamente a quella parte (artt. 12 e ss.) che
riguarda sia le associazioni che le fondazioni come persone giuridiche di diritto privato.
A tale proposito, la dottrina che ha affrontato il tema ha precisato che: “ … se ne ricava
un modello organizzativo costruito con la logica del tipo, suscettibile di essere integrato, in mancanza di
norme specifiche, dagli artt. 12 ss. e 2501 ss. c.c. (art. 29, d.lgs. n. 153 del 1999), secondo un
procedimento analogico che si risolve nella disapplicazione delle norme codicistiche incompatibili con i
caratteri della fondazione bancaria.
Quest'ultima non è un sottotipo della fondazione codicistica: l'esclude la constatazione che la norma di
collegamento del regime speciale del tipo con la disciplina degli enti privati rinvia alle disposizioni dettate
per le persone giuridiche del primo libro del codice civile senza distinguere tra fondazioni ed associazioni
… “ (E. DEL PRATO, Persone giuridiche e fondazioni bancarie, in Banca borsa tit. cred., 2004,
fasc. 6, 678 ss.).
Si potrebbe pertanto concludere per l’applicabilità – in via analogica - dell’art. 23 c.c.,
dettato specificamente in tema di associazioni, il quale dispone: “Annullamento e sospensione
delle deliberazioni. [I]. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico
ministero. [II]. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona
fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. [III]. Il presidente del tribunale
o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che
ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi
motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. [IV].
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche
dall'autorità governativa.”.
Si noti peraltro la legittimazione del P.M., la quale impone, nel redarre l’atto di citazione,
di considerare il medesimo litisconsorte necessario (con le conseguenze processuali del
caso). Sul punto dell’applicabilità della parte “de qua” dell’art. 23 c.c. alle “associazione e
alle fondazioni legalmente riconosciute e con autonoma personalità giuridica” incidenter
Tribunale Palermo, 14 dicembre 2005, in Giur. Merito, 2006, 10, 2164 con nota
MIRENDA (adde Cass. 8 febbraio 1985; Cass. 10 aprile 1990, n. 2983).
Circa il particolare profilo della violazione delle norme statutarie nella contestazione dei
due membri Y e X, si sottolinea nel primo caso la violazione dell’art. 13 e nel secondo la
violazione dell’art. 8 dello statuto. Per il Sig.re Y si deve verificare se lo stesso ha i
requisiti indicati dall’art. 13 dello Statuto, in particolare se ha adeguata professionalità,
competenza ed esperienza nel settore dell’arte, della conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico. La nomina di X prima a consigliere poi a Presidente è in evidente
contrasto con l’art 8 dello statuto. Questa norma dispone che coloro che ricoprono
funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il
potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione, ovvero abbiano
con questi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili non possono rivestire
ruoli negli organi della Fondazione. Inoltre il Sig.re X e la sua vice M sono stati eletti con
sette voti su tredici, quindi col voto determinante di due membri che non avevano i
requisiti per far parte del Consiglio Generale (X e Y) la deliberazione sarebbe nulla anche
se solo uno dei due non avesse i requisiti, perché verrebbe meno il numero legale e ciò
vale anche per l’elezione della vice- presidente M.
Lo scopo della norma violata è quello di tutelare l’autonomia e l’indipendenza della
fondazione che nell’esercizio della sua attività deve cercare di raggiungere gli scopi
previsti dallo statuto e non essere un mero strumento di potere nella mani degli enti
designanti, autonomia che viene sottolineata dal fatto che gli eletti non hanno alcun
vincolo di mandato con gli enti designanti ( art. 4 legge 153 1999 comma II i componenti
dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono
). A sottolineare questa autonomia è lo stesso art. 8 dello statuto che nella parte finale
dispone che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso la fondazione, non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.
Nel caso specifico è vero che formalmente X è stato indicato nella rosa di una società di
cui lui non è nel cda, ma come emerge dai documenti agli atti, egli è il Presidente
dell’Associazione che ha il controllo totale di quella società. Ne discende che X in qualità
di Presidente di tale Associazione ha il controllo e la gestione della società che lo ha
proposto e ha con la stessa un rapporto stabile ed organico ed hai sensi dell’art. 8 lettera
E dello statuto non poteva e non può rivestire ruoli negli organi della Fondazione. La
tesi contraria che ritiene legittima la nomina di X si fonderebbe su una interpretazione in
frode alla legge ai sensi dell’art. 1343 e ss c.c. elusiva di una norma imperativa che vuole
dare la massima autonomia delle fondazioni rispetto agli enti con potere di designazione
e alle stesse banche conferitarie. I soggetti in contestazione ai sensi dell’art. 4 lettera H
della d.lgs 153 / 1999 avrebbero dovuto dare immediata comunicazione delle cause di
incompatibilità e decadenza che li riguardano.
Con le premesse e le motivazioni finora esposte A e B hanno citato a comparire avanti
il Tribunale di W la Fondazione Q, in persona del legale rappresentante pro tempore
Sig.re X, nonché il P.M. in qualità di litisconsorzio necessario, per accertare e/o
dichiarare la nullità e/o l’annullamento della deliberazione del Consiglio Generale della
Fondazione Q, nel punto in cui ha deliberato la nomina a membri del medesimo
Consiglio Generale e ha verificato i requisiti e o presupposti dei Sigg.ri X e Y nonché
accertare e/o dichiarare la nullità e/o l’annullamento della deliberazione del Consiglio
Generale della Fondazione Q nel punto in cui ha deliberato la nomina a Presidente di X.
Gli attori A e B chiedono peraltro la immediata sospensione delle suddette deliberazioni.