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Le incompatibilità del pubblico impiego

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Le incompatibilitàdel pubblico impiego

Il regime delle incompatibilità è fondato

sull’articolo 98 della Costituzione:

I pubblici impiegati sono al servizio

esclusivo della Nazione.

È una concezione quasi sacrale del pubblico

impiego: esisteva infatti già nel TU del 1908.

1. Ragioni e attualità di un divieto

Art. 98 Costituzione

Dovere di esclusività

La Giurisprudenza si è espressa più volte

sul tema.

Tra tutte, la Corte dei Conti dell’Emilia

Romagna (n. 818/2007):

Il dipendente pubblico deve dedicare

all’ufficio tutta la propria capacità

lavorativa, intellettuale e materiale.

1. Ragioni e attualità di un divieto

Pescara, 3 ottobre 2013

ITCG “Aterno – Manthonè”

L’incompatibilità è connessa ai canoni

di buon andamento e imparzialità della

pubblica amministrazione.

L’impiegato al riparo da interferenze

è un impiegato indipendente.

Art. 97 Costituzione

1. Ragioni e attualità di un divieto

Il conflitto di interesse

La legge anticorruzione (190/2012) ha

evidenziato il principio del conflitto di

interesse, anche potenziale, che è diventato

un generale parametro di incompatibilità.

1. Ragioni e attualità di un divieto

Come vedremo, esistono eccezioni

per la generalità dei pubblici impiegati

oltre ad altre norme specifiche.

Regime derogatorio

1. Ragioni e attualità di un divieto

I dipendenti pubblicihanno più doveri degli altri?

Negli ultimi anni si è assistito a un

inasprimento dei doveri, dei controlli e delle

sanzioni nel pubblico impiego.

Inoltre si ricorda il palinsesto delle norme in

tema di corruzione e trasparenza (legge

190/2012, dlgs 33/2013, dlgs 39/2013)

1. Ragioni e attualità di un divieto

2

Attività consentite,attività vietate

Disposizioni fondamentali sulle

incompatibilità nel pubblico impiego:

Le norme

2. Attività consentite, attività vietate

Art. 60 del D.P.R. 3/1957

Art. 53 del D.Lgs. 165/2001

Per i docenti universitari anche la

legge 240/2010

1

2

3

Prima distinzione

Possiamo distinguere tre casi:

2. Attività consentite, attività vietate

Attività incompatibili: sono le attività inibite, che non si

possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60

del D.P.R. 3/1957 etc.)

Attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria

l’autorizzazione (art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001)

Attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre

attività (i casi possono essere molteplici)

1

2

3

2. Attività consentite, attività vietate

Attività incompatibili

Neppure dietro autorizzazione, per tutti i dipendenti

pubblici:

Art. 60 D.P.R. 3/1957 (richiamato dall’art. 53 D.Lgs.

165/2001): l’impiegato non può esercitare il commercio,

l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi

alle dipendenze di privati o accettare cariche in società

costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in

società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato

e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro

competente

2. Attività consentite, attività vietate

Attività consentitecollaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili

utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di

opere dell’ingegno e di invenzioni industriali

partecipazione a convegni e seminari

incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese

documentate

incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in

posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo

incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti

presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita

attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica

amministrazione, nonché di docenza e ricerca scientifica (ex

legge 125/2013)

a

e

b

c

d

f

g

2. Attività consentite, attività vietate

Attività consentite previa autorizzazione

norme di legge sulle attività incompatibili

analisi della disciplina generale e di settore, compresi

i pareri della Funzione Pubblica

ricerca di casi singoli simili trattati dalla giurisprudenza

assenza dei caratteri di imprenditorialità, subalternità e

subordinazione

assenza di situazioni di conflitto di interesse anche

potenziale (legge 190/2012)

una maggior apertura, nei casi di part-time non superiore

al 50%

Comprendono tutte le altre attività. I criteri-guida per concedere l’autorizzazione sono:

1

5

2

3

4

6

2. Attività consentite, attività vietate

Attività consentite previa autorizzazione

Il conflitto di interessi

La legge 190/2012 prevede che si escludano:

Inoltre:

[…] situazioni di conflitto, anche potenziale, di

interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale

delle funzioni attribuite al dipendente […]

[…] ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione

verifica l’insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitto di interessi.

2. Attività consentite, attività vietate

Conseguenze per l’inosservanza delle regole

2. Attività consentite, attività vietate

Conseguenze per l’inosservanza delle regole

Conseguenze lavorative

La contravvenzione al divieto comporta la diffida

dell’amministrazione dal proseguire l’attività incompatibile o non

autorizzata.

Se non ottempera alla diffida, l’impiegato decade dall’impiego.

Sono fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal contratto, nel

caso in cui l’impiegato ottemperi alla diffida entro 15 giorni.

2. Attività consentite, attività vietate

Conseguenze per l’inosservanza delle regole

Conseguenze economiche

Art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001:

In caso di inosservanza del divieto, salve le più

gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità

disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni

eventualmente svolte deve essere versato, a cura

dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel

conto dell’entrata del bilancio

dell’amministrazione di appartenenza del

dipendente per essere destinato ad incremento del

fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Autorizzazioni e comunicazioni

Le autorizzazioni

3. Autorizzazioni e comunicazioni

L’autorizzazione a svolgere altri incarichi può

essere richiesta:

dall’amministrazione (pubblica o privata)

che intende beneficiare delle prestazioni

dal dipendente stesso

3. Autorizzazioni e comunicazioni

Le autorizzazioni

Sulla richiesta l’amministrazione deve pronunciarsi

entro 30 giorni.

Il silenzio sulla richiesta, scaduto il termine, si

intende come assenso in caso di richiesta da

amministrazione pubblica, e rigetto se privata

(ipotesi di silenzio rigetto).

Comunicazione di conferimento incarichi

3. Autorizzazioni e comunicazioni

In quest’ambito, sono molte le modifiche disposte dalla legge 190/2012.

La nuova disciplina prevede:

Incarichi ai dipendenti pubblici

Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche ai dipendenti

Incarichi non conferiti o autorizzati nell’anno precedente

Compensi percepiti per incarichi ulteriori

Incarichi relativi a compiti o doveri d’ufficio

Consulenze e collaborazioni esterne

C

A

B

D

E

F

A. Incarichi ai dipendenti pubblici

3. Autorizzazioni e comunicazioni

Comunicazione di conferimento incarichi

Per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche

o strutture private, i compensi vanno comunicati

all’amministrazione di appartenenza, da parte dei

soggetti pubblici o privati eroganti, entro 15 giorni

dall’erogazione.

B. Incarichi ai propri dipendenticonferiti da amministrazioni pubbliche

3. Autorizzazioni e comunicazioni

Comunicazione di conferimento incarichi

Gli incarichi, anche gratuiti, conferiti o autorizzati ai

propri dipendenti da amministrazioni pubbliche

vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica

entro 15 giorni (si presume dal conferimento o

autorizzazione).

Va allegata una relazione con i relativi dati.

C. Compensi percepiti da dipendenti pubbliciper incarichi ulteriori

3. Autorizzazioni e comunicazioni

Comunicazione di conferimento incarichi

Tutti i compensi percepiti dai dipendenti nell’anno

precedente, sia conferiti che autorizzati, vanno

comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica

entro il 30 giugno di ogni anno.

D. Incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio

3. Autorizzazioni e comunicazioni

Comunicazione di conferimento incarichi

I compensi derivanti da incarichi relativi a compiti e

doveri di ufficio dei propri dipendenti vanno

comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica

entro il 30 giugno di ogni anno.

E. Collaboratori esterni e incarichi di consulenza

3. Autorizzazioni e comunicazioni

Comunicazione di conferimento incarichi

Vanno comunicati, insieme all’ammontare dei

compensi e alle ragioni dell’incarico, ogni sei mesi

al Dipartimento Funzione Pubblica.

Le stesse informazioni vanno rese pubbliche

in banche dati accessibili in via telematica.

F. Incarichi espressamente menzionati lettere da a) a f-bis) comma 6 art.53 D lgs 165/2001

3. Autorizzazioni e comunicazioni

Nessuna comunicazione e autorizzazione

In questi casi il legislatore ha compiuto a priori una

valutazione di non incompatibilità; essi pertanto, non

debbono essere autorizzati né comunicati

all’amministrazione né alla funzione pubblica non

essendo soggetti al regime delle autorizzazioni

(allegato 1 punto B7 del Piano Nazionale

Anticorruzione)

Inadempienza agli obblighi di comunicazione

3. Autorizzazioni e comunicazioni

Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento Funzione Pubblica trasmette alla Corte

dei Conti «l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare,

in tutto o in parte, le informazioni […]» relative ai collaboratori e consulenti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione le sanzioni sono:

economiche (art. 53, comma 9, del D.Lgs. 165/2001): l’amministrazione è soggetta

al pagamento del doppio degli emolumenti corrisposti, su provvedimento del

Ministero Finanze (vale anche per i soggetti privati)

amministrative (art. 53, comma 15, del D.Lgs. 165/2001): «Le amministrazioni che

omettono gli adempimenti di cui ai commi dall’11 al 14, non possono conferire nuovi

incarichi fino a quando non adempiono». Inoltre si applicano le conseguenze

generali di cui all’art.60 del dlgs 165/2001.

Trasparenza

3. Autorizzazioni e comunicazioni

Il “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) interviene

anche a proposito degli incarichi esterni con l’art. 18 e

poi con l’art.14 comma 1 del dlgs 97/2016:

Le pubbliche amministrazioni pubblicano a) gli estremi

dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum

vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento

di attività professionali; d) i compensi, comunque

denominati, relativi al rapporto di consulenza o di

collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Trasparenza

3. Autorizzazioni e comunicazioni

In caso di mancata pubblicazione dei dati:

illegittimità del conferimento e della liquidazione

dei compensi

responsabilità dirigenziale (sanzione pari a quanto

corrisposto, fatto salvo il diritto al risarcimento del

danno)

Inconferibilità e incompatibilità

4. Incompatibilità per il Dirigente

Il D.Lgs. 39/2013 è ulteriore applicazione della legge 190.

Il decreto si applica solo al personale dirigenziale,

alle figure di vertice e ai componenti di organi di

indirizzo politico.

Sono esclusi i singoli incarichi di responsabilità

(es. le responsabilità di procedimento), tranne il caso

di responsabili cui siano affidate funzioni dirigenziali

(es. enti privi di dirigenza).

Casi di inconferibilità

4. Incompatibilità per il Dirigente

L’inconferibilità (che è un obbligo a

carico dell’amministrazione) è la

preclusione a conferire gli incarichi.

I casi di inconferibilità che possono

riguardare i dirigenti scolastici sono solo

le condanne per reati contro la

pubblica amministrazione (libro II,

titolo II, capo I): vale anche per

sentenze non passate in giudicato

(novità del D.Lgs. 39/2013).

Casi di inconferibilità

4. Incompatibilità per il Dirigente

L'inconferibilità è:

permanente (caso di interdizione permanente dai pubblici uffici o cessazione dal

rapporto di lavoro per provvedimento disciplinare);

temporanea (per lo stesso tempo) nell'altro caso o in caso di sentenza non definitiva.

Se non c'è stata sentenza definitiva, per il periodo

di inconferibilità al dirigente possono essere

assegnati incarichi diversi da amministrazione

e gestione, altrimenti è messo a disposizione.

L’inconferibilità cessa di diritto con la

sentenza di proscioglimento (anche non definitiva).

Casi di incompatibilità

4. Incompatibilità per il Dirigente

L’incompatibilità è un limite posto a carico

dell’incaricato.

Comporta obbligo di scelta, entro quindici

giorni a pena di decadenza, tra la permanenza

nell’incarico dirigenziale e incarichi di tipo

privato o politico.

Possiamo distinguere diversi casi di

incompatibilità per i dirigenti, sia esterni che

interni (art. 12).

A. Attività professionali

4. Incompatibilità per il Dirigente

Casi di incompatibilità

Gli incarichi dirigenziali che comportano vigilanza e

controllo sulle attività di enti privati regolati o

finanziati dall’amministrazione, sono incompatibili

con incarichi negli enti privati regolati o finanziati.

Gli stessi incarichi sono incompatibili con attività

professionali, svolte in proprio, che siano regolate,

finanziate o retribuite dall’amministrazione o

dall’ente per cui si lavora.

È un caso di conflitto di interesse lampante.

B. Organo di indirizzo dell’amministrazione

4. Incompatibilità per il Dirigente

Casi di incompatibilità

I dirigenti non possono essere componenti

dell’organo di indirizzo della stessa amministrazione.

C. Ruolo politico

4. Incompatibilità per il Dirigente

Casi di incompatibilità

I dirigenti non possono assumere il ruolo di

Presidente del Consiglio, Ministro,

Viceministro, sottosegretario o Commissario

straordinario di Governo.

D. Componente di giunta/consiglio

4. Incompatibilità per il Dirigente

Casi di incompatibilità

I dirigenti non possono essere Componenti

della Giunta e del Consiglio

della Regione interessata, della Provincia,

del Comune o di forma associativa

sopra ai 15.000 abitanti nella medesima

Regione della propria amministrazione.

E. Organo di indirizzo di ente controllato

4. Incompatibilità per il Dirigente

Casi di incompatibilità

I dirigenti non possono essere componenti di organi di

indirizzo negli enti privati controllati da Regione, provincia,

comune o forme associative sopra ai 15.000 abitanti.

Per una disposizione di servizio del MIUR del luglio 2013

(piuttosto dubbia) tali ultime previsioni (art. 12 commi 3 e

4 del D.Lgs. 39/2013) non sono applicabile ad esempio ai

dirigenti scolastici ma ai soli dirigenti delle amministrazioni

locali.

Inoltre, in base ad un emendamento al Decreto del fare

tutte le norme relative alle incompatibilità si applicano

solo ai nuovi incarichi (esclusi quelli in corso).

Dichiarazioni e controlli

4. Incompatibilità per il Dirigente

Sull’applicazione dei divieti vigilano il Responsabile

anticorruzione e, anche tramite ispezioni, l’ANAC.

Gli atti di conferimento (e relativi contratti) in

violazione del decreto sono comunque nulli.

In caso di incompatibilità, si decade dall’incarico e

viene risolto il contratto decorso il termine di 15

giorni dalla contestazione.

4. Incompatibilità per il Dirigente

Al momento del conferimento dell’incarico,

l’interessato deve dichiarare l’insussistenza di casi di

inconferibilità (è condizione di efficacia del

conferimento).

Annualmente l’interessato deve dichiarare

l’insussistenza di cause di incompatibilità (le

dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale).

Dichiarazioni e controlli

Buon lavoro!

Grazie per l’attenzione.