LE GESTIONI ASSOCIATE ART. 14 Dl 78/2010 convertito in L. 122/2010

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LE GESTIONI ASSOCIATE ART. 14 Dl 78/2010 convertito in L. 122/2010 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali ART. 16 Dl 138/2011 convertito in L. 148/2011 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali ) Modificati da ART. 19 Dl 95/2012 convertito in L. 135/2012 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

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LE GESTIONI ASSOCIATE

ART. 14 Dl 78/2010 convertito in L. 122/2010

(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

ART. 16 Dl 138/2011 convertito in L. 148/2011

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

Modificati da ART. 19 Dl 95/2012 convertito in L. 135/2012

(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associatodi funzioni e servizi comunali)

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Le Unioni e associazioni obbligatorie riguardano 5.683 Comuni, il 70,2% del

totale.

I PUNTI DI ATTENZIONE: NUMERI

dal 2014 il 100% comuni sarà nel patto di stabilità

i comuni della fascia 1.000-5.000 abitanti saranno assoggettati in via diretta sin dal 2013

I comuni con meno di 5.000 abitanti gestiscono complessivamente spese annuali per oltre 10 miliardi di euro (dati 2008, Fonte Ifel),

pari a poco meno del 20% delle spese totali del comparto.

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garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;

estendere a tutti i comuni la concreta applicazione di servizi/attività;

contenere la spesa per la gestione di tali servizi;

sviluppare la crescita professionale del personale impegnato.

I PUNTI DI ATTENZIONE: OBIETTIVI

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I PUNTI DI ATTENZIONE: IL PERSONALE

REGOLE: nel Regolamento

sull’ordinamento uffici e dei servizi della

unione

RESPONSABILE: individuato come

titolare di posizione organizzativa e ad esso si applicano le

regole del CCNL, nonché tutte le

disposizioni contrattuali dettate per queste figure

DOTAZIONE ORGANICA: rideterminata dall’unione in relazione alla esigenza

di garantire il migliore svolgimento della funzione. La sua

consistenza non può superare quanto previsto

dalla somma delle dotazioni dei singoli enti

PERSONALE: individuato in quello

dei comuni aderenti e viene trasferito dagli

stessi alle dipendenze della unione.

CESSIONE DEL

RAPPORTO DI LAVORO:

non modifica i diritti

maturati (fatto salvi gli

istituti organizzativi che

vengono rideterminati

dall’unione), proseguendo a

tutti gli effetti lo stesso

lavoro alle dipendenze della

unione.

RIDETERMINAZIONE DELA PROPRIA

DOTAZIONE ORGANICA: effettuata

dai Comuni per cancellare tutti i posti connessi alla funzione delegata alla unione.

GESTIONE

PERSONALE

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Interviene sull’assetto dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei

comuni:

• Il comma 1, modificando l’articolo 14 del DL n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) individua il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali (ora 9 funzioni) da svolgersi obbligatoriamente in forma associata e le loro modalità di gestione (convenzione o unione) per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

• il comma 2 ridisciplina i commi da 1-16 dell’articolo 16 del DL n. 138/2011 (Legge n. 148/2011), rendendo facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni “speciali” per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti

• Il comma 3, ridisegna in parte l’Unione di Comuni ex articolo 32 del TUEL secondo le linee contenute nel DDL “Carta delle Autonomie”

ART. 19 DL 95 06/07/12 Conv. L. 135/12

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1. Modifica comma 27 Art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, :“(omissis)… sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione

alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento

dei primi soccorsi;f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi

anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."

ART. 19, COMMA 1, DL 95/2012 conv. LEGGE 135/2012FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI

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SERVIZI01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 02) segreteria generale, personale e organizzazione; 03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 06) ufficio tecnico; 07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 08) altri servizi generali.

FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:a) organizzazione generale dell'amministrazione,

gestione finanziaria e contabile e controllo

FUNZIONE 01Funzioni generali di amministrazione, di

gestione e di controllo

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

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SERVIZI01) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 02) illuminazione pubblica e servizi connessi; 03) trasporti pubblici locali e servizi

FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse

generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale

FUNZIONE 08Funzioni nel campo della viabilità e dei

trasporti

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

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SERVIZIFUNZIONE

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute

allo Stato dalla normativa vigente

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SERVIZI01) urbanistica e gestione del territorio;

02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;

03) servizi di protezione civile;

04) servizio idrico integrato;

05) servizio smaltimento rifiuti;

06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

FUNZIONE 09Funzioni riguardanti

la gestione del territorio e

dell'ambiente

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale

nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

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SERVIZI01) urbanistica e gestione del territorio;

02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;

03) servizi di protezione civile;

04) servizio idrico integrato;

05) servizio smaltimento rifiuti;

06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

FUNZIONE 09Funzioni riguardanti

la gestione del territorio e

dell'ambiente

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione

civile e di coordinamento dei primi soccorsi

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SERVIZI01) urbanistica e gestione del territorio;

02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;

03) servizi di protezione civile;

04) servizio idrico integrato;

05) servizio smaltimento rifiuti;

06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

FUNZIONE 09Funzioni riguardanti

la gestione del territorio e

dell'ambiente

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

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SERVIZI01) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;

02) servizi di prevenzione e riabilitazione;

03) strutture residenziali e di ricovero per anziani;

04) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;

05) servizio necroscopico e cimiteriale.

FUNZIONE 10Funzioni nel settore

sociale

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali

ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione

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SERVIZI01) scuola materna; 02) istruzione elementare; 03) istruzione media; 04) istruzione secondaria superiore; 05) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

FUNZIONE 04

Funzioni di Istruzione pubblica

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza

delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

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SERVIZI01) polizia municipale; 02) polizia commerciale; 03) polizia amministrativa.

FUNZIONE 03Funzioni di Polizia Locale

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale

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SERVIZI07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;

FUNZIONE 01Funzioni generali di amministrazione, di

gestione e di controllo

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE:l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in

materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.

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SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE:l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in

materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.

MA

L’art. 2 del DL 179/2012 comma 5-bis

I sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione, con apposita convenzione,

possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di

anagrafe a personale idoneo

dell'Unione stessa o dei singoli comuni associati

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SERVIZI

01) uffici giudiziari; 02) casa circondariale e altri servizi.

FUNZIONE 02SERVIZI

FUNZIONE 02

Funzioni relative alla giustizia

FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

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SERVIZI

01) biblioteche, musei e pinacoteche;

02) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

FUNZIONE 05 SERVIZI

FUNZIONE 05

Funzioni relative alla cultura ed ai beni

culturali

FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

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SERVIZI01) piscine comunali;

02) stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti;

03) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

FUNZIONE 06

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

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SERVIZI

01) servizi turistici;

02) manifestazioni turistiche.

FUNZIONE 07

Funzioni nel campo turistico

FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

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SERVIZI01) affissioni e pubblicità;

02) fiere, mercati e servizi connessi;

03) mattatoio e servizi connessi;

04) servizi relativi all'industria;

05) servizi relativi al commercio;

06) servizi relativi all'artigianato;

07) servizi relativi.

FUNZIONE 11

Funzioni nel campo dello sviluppo

economico

FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

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SERVIZI01) distribuzione gas; 02) centrale del latte; 03) distribuzione energia elettrica; 04) teleriscaldamento; 05) farmacie; 06) altri servizi produttivi.

FUNZIONE 12

Funzioni relative a servizi produttivi

FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE

SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

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CRONOPROGRAMMA CRONOPROGRAMMA 1/61/6Comuni fino a 5.000 abitantiComuni fino a 5.000 abitanti

DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) nuovo 31): 30 settembre 2012, termine ultimo per rideterminare il limite demografico minimo delle Unioni di Comuni da parte delle Regioni, rispetto ai 10.000 abitanti altrimenti vigenti

30 settembre2012

(art. 14 c. 31)

1 gennaio2013

(art. 14 c. 31)

DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) 31-ter): : 1 gennaio 2013 termine entro il quale i Comuni fino a 5.000 devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unione di Comuni o convenzione, almeno tre delle nove funzioni fondamentali indicate nell’articolo 19, comma 1, DL 95/12 convertito in L. 135/12

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CRONOPROGRAMMA CRONOPROGRAMMA 2/62/6Comuni fino a 5.000 abitantiComuni fino a 5.000 abitanti

7 gennaio2013

(art. 14 c. 31)

1 gennaio2014

(art. 14 c. 31)

DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) - 31-ter): 1 gennaio 2014 termine entro il quale i Comuni fino a 5.000 devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unione di Comuni o convenzione, le restanti sei funzioni fondamentali indicate nell’articolo 19, comma 1, DL 95/12 convertito in L. 135/12

DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) - 31-bis): entro sei mesi dalla pubblicazione del DL, emissione Decreto del Ministero dell’Interno relativo ai livelli di efficacia ed efficienza nella gestione delle convenzioni

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CRONOPROGRAMMA CRONOPROGRAMMA 3/63/6Comuni da 1001 fino a 5.000 Comuni da 1001 fino a 5.000

abitantiabitanti

Dal 2013(art. 16 c. 31)

Legge di conversione del DL n. 138/2011: 2013, anno a partire dal quale tutti i Comuni superiori a 1.000 abitanti sono assoggettati al Patto di stabilità interno.Comma non modificato da DL 95/2012

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CRONOPROGRAMMA CRONOPROGRAMMA 4/64/6Comuni fino a 1.000 abitantiComuni fino a 1.000 abitanti

DL 95/2012 convertito in L. 135/2012: entro due mesi dalla pubblicazione del DL, possibilità per le Regioni di determinare limiti demografici diversi per le Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti eventualmente costituite

7 settembre2012

(art. 19 c. 5)

7 gennaio

2013(art. 19 c.

6)

DL 95/2012 convertito in L. 135/2012: entro sei mesi dalla pubblicazione del DL termine entro il quale i Comuni fino a 1.000 abitanti avanzano alla regione una proposta di aggregazione per l'istituzione della rispettiva unione “speciale”

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CRONOPROGRAMMA CRONOPROGRAMMA 5/65/6Comuni fino a 1.000 abitantiComuni fino a 1.000 abitanti

31 dicembre

2013(art. 16 c.

5)

DL 138/2012 convertito in L. 148/2012 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 2 – nuovo comma 5 ): 31 dicembre 2013 termine in cui la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni “speciali” del proprio territorio come determinate nelle proposte, oppure interviene in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di legge

DL 138/2012 convertito in L. 148/2012 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 2 – nuovo comma 3 ):Assoggettamento al Patto di stabilità interno delle Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti eventualmente costituite.

1 gennaio2014

(art. 16 c. 3)

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CRONOPROGRAMMA CRONOPROGRAMMA 6/66/6Comuni fino a 5.000 abitantiComuni fino a 5.000 abitanti

1 gennaio2016

(art. 14 c. 31)

DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) - 31-ter): termine entro il quale, ove non sia comprovato, da parte

dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di

efficacia ed efficienza nella gestione in convenzione, comuni

interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni

fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni

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ARTICOLO 19, DL 95/201 comma 1 lettera b)“I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)”.

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATACOMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

UNIONE DEI COMUNI art. 32 Dlgs 267/2000

CONVENZIONE art. 30 Dlgs 267/2000

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• è obbligatorio convenzionare le 9 funzioni fondamentali (3 nel 2013 e 6 nel 2014);

• le convenzioni hanno durata almeno triennale

• alla scadenza del triennio, in assenza di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

• i Comuni mantengono i propri bilanci, trasferendo al Comune capofila le proprie quote economiche per la gestione delle funzioni, secondo la convenzione stipulata;

• si possono (devono) prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti (cessione del ramo d’impresa)

CONVENZIONI

PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI(attuate ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 267/2000)

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CONVENZIONI PER COMUNI FINO 5.000 ABITANTI

CRITICITÀ:

• per quanto ben definito nella Convenzione, la sovranità politica sarà inevitabilmente esercitata dal comune capofila attraverso la gestione del proprio Bilancio;

• gestione frammentata fra funzioni obbligatorie e non (in particolare funzioni 5, 6, 7, 11, 12);

• gestione “variabile” di funzioni con comuni diversi tra loro in assenza di un piano strategico di ambito;

• gestione del personale apicale (e non) di provenienza dai vari comuni.

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UNIONE DI COMUNIPER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

(costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12)

• gestisce le 9 funzioni fondamentali (3 nel 2013 e 6 nel 2014); se costituita in prevalenza da comuni montani, assume la

denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna

• il limite demografico è fissato in 10.000 abitanti modificabile dalle Regioni entro il 1/10/2012;

• non è soggetta a Patto di Stabilità;

• I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina della c.d. “Unione Speciale”;

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UNIONE DI COMUNIPER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

(costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12)

• Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni

• L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare

• il Bilancio dell’Unione è effetto dei Bilanci dei Comuni (trasferimenti)

• i Comuni mantengono i propri bilanci, gestendo in proprio solo le altre funzioni non obbligatorie

• Viene trasferito all’Unione tutto il Personale assegnato alle funzioni fondamentali

• All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

• Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per finalità di controllo economico e giuridico

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GIUNTA La Giunta è scelta tra i

componenti dell'esecutivo dei comuni

associati

CONSIGLIO Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri,

eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la

rappresentanza delle minoranze e assicurando,

ove possibile, la rappresentanza di ogni

comune

ORGANI ISTITUZIONALI

PRESIDENTE Il Consiglio elegge il

Presidente dell’Unione tra i Sindaci

secondo i limiti

indicati nello Statuto.

UNIONE DI COMUNIPER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

(costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12)

I componenti di Consiglio e Giunta non possono essere in numero

superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quello complessivo dell'ente.

Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

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CRITICITÀ:

• rappresentanza politica in Giunta;

• gestione frammentata fra funzioni obbligatorie e non (in particolare funzioni 5, 6, 7, 11, 12);

• l’Unione non è soggetta al Patto di Stabilità, mentre lo sono i comuni superiori a 1.000 abitanti che vi partecipano;

• gestione del personale apicale proveniente dai vari comuni;

UNIONE DI COMUNIPER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

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ARTICOLO 19, DL 95/201 comma 2 (modifica commi 1-16 art. 16

L. 148/11)“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.”

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATACOMUNI FINO A 1.000 ABITANTI

UNIONE DEI COMUNI art. 32 Dlgs 267/2000

CONVENZIONE art. 30 Dlgs 267/2000

UNIONE SPECIALE art. 16 L. 148/2011

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• è obbligatorio convenzionare tutte le funzioni

• le convenzioni hanno durata almeno triennale

• alla scadenza del triennio, in assenza di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni (art. 32 TUEL) o unioni speciali (art. 16 L. 148/11).

• i Comuni mantengono i propri bilanci, trasferendo al Comune capofila le proprie quote economiche per la gestione delle funzioni, secondo la convenzione stipulata;

• si possono (devono) prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti (cessione del ramo d’impresa)

CONVENZIONI

PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI(attuate ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 267/2000)

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UNIONE DI COMUNIPER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI

(costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12)

Lo schema dell’Unione per i comuni fino a 1.000 abitanti è identico a quanto indicato nello schema precedente (fino a 5.000 abitanti)

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UNIONE DI COMUNI “SPECIALE” PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI

(costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11)

• gestisce tutte le funzioni ed i servizi pubblici affidati • è responsabile della programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile e redige un unico bilancio dell’unione

• i comuni non hanno un bilancio proprio ma approvano un documento programmatico entro il 15 ottobre di ogni anno

• l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati

• sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali

• è soggetta a Patto di Stabilità dal 1 gennaio 2014

• il limite demografico è fissato in 5.000 abitanti (3.000 per le comunità montane)

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UNIONE DI COMUNI “SPECIALE” PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI

(costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11)

• i comuni associati inviano alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione • entro il 31 dicembre 2013 la Regione ratifica l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte ricevute o interviene in caso di aggregazione mancante o non conforme

• dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto

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GIUNTA Il Presidente nomina

la Giunta, che e' composta dagli

assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti

il consiglio in numero non

superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione

CONSIGLIO Tutti i sindaci dei comuni

che sono membri dell'unione + (in prima

applicazione) due consiglieri comunali nel

rispetto delle minoranze (1 consigliere di

opposizione).

ORGANI ISTITUZIONALI

PRESIDENTE Il Consiglio elegge il

Presidente dell'unione tra i Sindaci dei comuni

associati. Il Presidente dura in

carica due anni e mezzo ed è rinnovabile.

UNIONE DI COMUNI “SPECIALE” PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI

(costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11)

Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

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ORGANI POLITICIORGANI POLITICI

Dal primo rinnovo amministrativo di ciascun Comune dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n.138/2011, questa la nuova composizione degli organi (Consiglio e Giunta) dei Comuni fino a 10.000 abitanti.DLArt. 16 c. 17 non modificato dall’Art. 19 comma 2 DL 95/12

Popolazione Consiglio comunale Giunta

Fino a 1.000 Sindaco + 6 consiglieri soppressa

Da 1.001 a 3.000 Sindaco + 6 consiglieri max 2 componenti

Da 3.001 a 5.000 Sindaco + 7 consiglieri max 3 componenti

Da 5.001 a 10.000 Sindaco + 10 consiglieri max 4 componenti

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CRITICITÀ:

• Ridotta rappresentanza politica in Giunta in presenza di un numero consistente di comuni aderenti

• equilibrio in Consiglio tra minoranza e maggioranza (assenza di una rappresentanza politica marcata)

• l’adesione di comuni superiore 1.000 comporta loro la perdita di Bilancio, Giunta e autonomia economica

• l’Unione speciale è soggetta la Patto di stabilità mentre non lo sono i comuni associati

UNIONE DI COMUNI “SPECIALE” PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI

(costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11)

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Art. 19 comma 1 lettera e) Dl 95/01”31-quater”

In caso di mancato rispetto delle scadenze il Prefetto assegna agli Enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.

Decorso inutilmente questo termine interviene il Commissario Prefettizio (Art. 8 L. 131/2003)

SANZIONI

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I TEMPI CONTINGENTATI DEVONO PORTARE A SCELTE DECISIVE A BREVE TERMINE

PRIORITÀ DELLE SCELTE

1.Definire l’ambito geografico e politico ottimale.

2. Simulare la rappresentanza politica dei comuni aderenti all’unione.

3. Procedere all’analisi dei costi (p.e. con codice Siope).