Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione...

16
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA LEGISLAZIONE RISTORATIVA Classe IV Modulo 1 Unità didattica 2 Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi

Transcript of Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione...

Page 1: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

LEGISLAZIONE RISTORATIVA

Classe IV

Modulo 1

Unità didattica 2

Le fonti del diritto

Prof. Antonio Maria Berardi

Page 2: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

FONTI DEL DIRITTO

FONTI DI COGNIZIONE

Le fonti di cognizione sono i documenti ufficiali che ci consentono

di conoscere e studiare le norme giuridiche.

FONTI DI PRODUZIONE

Con l’espressione fonti di produzione si indicano sia i procedimenti

attraverso i quali i competenti organi statali emanano le norme giuridiche,

sia gli stessi atti normativi che vengono prodotti attraverso i

predetti procedimenti.

Page 3: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

principio di tipicità degli atti statali

potere legislativo parlamento legge formale

potere esecutivo governodecreto

regolamento

potere giudiziario magistratura sentenza

Page 4: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

GERARCHIA DELLE FONTI DI PRODUZIONE

Page 5: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

•La Costituzione della Repubblica italiana è la leggefondamentale dello Stato italiano. Essa fu approvatadall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgatadal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 edentrò in vigore il 1º gennaio 1948.Essa si compone di 139articoli e di XVIII disposizioni di attuazione. Negli artt. 1 – 12sono illustrati i principi fondamentali su cui è costruitol’impianto costituzionale, nella parte prima, artt. 13 – 54, sonodisciplinati i diritti e i doveri dei cittadini e nella parte seconda,artt. 55 – 139, è disciplinato l’ordinamento della repubblica.

COSTITUZIONE

•Le leggi costituzionali modificano la costituzione (leggi direvisione costituzionale) o disciplinano argomenti di rangocostituzionale. Esse sono emanate per mezzo della “c.d.”procedura aggravata che prevede una maggioranzaqualificata e una doppia approvazione nei due rami delparlamento.

LEGGI COSTITUZIONALI

•I regolamenti dell’Unione Europea, emanati dal Consiglio suproposta della Commissione europea sentito il parere delParlamento europeo, sono atti normativi obbligatori, conportata generale, che devono trovare immediata e direttaapplicazione in ciascuno degli stati membri, senza bisogni dialcun atto di recepimento da parte degli stati stessi.

REGOLAMENTI DELL’UNIONE

EUROPEA

•Le leggi ordinarie emanate dal Parlamento assumono anche il nome do leggi formali per essere meglio distintine dai decreti emanati dal Governo che assumono il nome di leggi materiali.

•Le leggi ordinarie sono emanate attraverso un iter rigidamente disciplinato nella Costituzione e nei regolamenti delle due Camere.

LEGGI FORMALI

•In particolarissime circostanze il Governo può emanare i decreti legge oppure i decreti legislativi che sono appunto detti leggi materiali perché introducono nell’ordinamento giuridico atti normativo dello stesso rango delle leggi ordinarie, pur non avendo la natura di leggi e non rivestendone la forma.

LEGGI SOSTANZIALI O

MATERIALI

•Sono fonti comunitarie che non sono direttamente rivolte ai cittadini europei, ma sono rivolte agli stati membri che dovranno tradurle in atti normativi interni, perché possano trovare efficacia.

DIRETTIVE DELL’UNIONE

EUROPEA

•Sono gli atti normativi emanati dalle regioni. Sono fonti di primo grado, la cui efficacia è limitata al territorio delle singole regioni. Possono essere emanate liberamente nelle materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla competenza dello Stato (politica estera, difesa, ordine pubblico, giurisdizione, norme generali sull’istruzione, ecc.). nelle materi di legislazione concorrente (tutela della salute, formazione professionale, tutela e sicurezza del lavoro, sport, ecc.) spetta allo stato la determinazione dei principi fondamentali ai quali le singole regioni non potranno in alcun modo derogare.vd

LEGGI REGIONALI

•Sono gli atti normativi attraverso i quali il Governo da esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento (costituiscono le “c.d.” fonti di secondo grado). Il regolamento, esplicazione del Potere esecutivo, consente di dare attuazione alle leggi che, per loro natura, sono generali ed astratte. Essi contengono quindi disposizioni molto dettagliate che entrano nello specifico indicando concretamente i comportamenti che, nei vari casi, devono essere adottati dai cittadini. Possono distinguersi in tre categorie:

•Regolamenti di esecuzione – contengono norme di dettaglio dirette a dare esecuzione alla legge.

•Regolamenti indipendenti – sono emanati autonomamente dal Governo per regolamentare materie non disciplinate dalla legge.

•Regolamenti di organizzazione – disciplinano l’organizzazione interna degli uffici della Pubblica amministrazione

REGOLAMENTI GOVERNATIVI

•Essi costituiscono l’unico tipo di fonte non scritta presente nel nostro ordinamento.Consistono nella costante ripetizione nel tempo, da parte di tutti i consociati, di un determinato comportamento (elemento materiale) accompagnato dal convincimento che il comportamento costantemente ripetuto sia obbligatorio per effetto di una norma giuridica vigente (elemento psicologico).

USI O CONSUETUDINI

Page 6: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

FONTI ATTO E FONTI FATTO

FONTI ATTO

Le fonti atto sono gli atti normativi prodotti attraverso procedimenti tassativamente disciplinati dagli organi istituzionali dello

stato delle regioni o delle istituzioni sovranazionali (Parlamento, Governo,

Consigli Regionali, Commissione Europea, Parlamento Europeo, ecc.).

FONTI FATTO

Le fonti fatto sono norme giuridiche non scritte. Le uniche fonti fatto previste dal

nostro ordinamento sono le consuetudini. Le consuetudini hanno oggi un ruolo

residuale, sono ammesse solamente nei pochi ambiti della vita sociale non

disciplinata da norme scritte, a cui sono subordinate e non possono in alcun caso

contravvenire a norme scritte di rango superiore.

Page 7: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

ITER DI APPROVAZIONE DI UNA LEGGE FORMALE

• Una nuova proposta di legge può essere presentata al Parlamento, per chiederne l’approvazione, da cinque categorie di soggetti:

•I membri del Parlamento.

•Il Governo.

•I Consigli regionali.

•Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro).

•Il popolo.

•Le proposte di legge presentate dal Governo assumono il nome di disegno di legge.Il popolo esercita l’iniziativa legislativa mediante la presentazione, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli. Si tratta della “c.d.” petizione popolare, disciplinata dall’ultimo comma dell’art 71 della Costituzione, che, assieme al referendum abrogativo, è uno dei pochi istituti di democrazia diretta previsti nel nostro ordinamento.

PRESENTAZIONE

•La proposta di legge può essere indifferentemente presentata sia all’uno che all’altro ramo del Parlamento (Camera dei deputati o Senato della Repubblica). Essa verrà esaminata dalla commissione parlamentare permanete del ramo del Parlamento ove è stata presentata e quindi discussa in aula per l’approvazione. Se il testo viene approvato viene trasmesso all’altro ramo del Parlamento ove si seguirà lo stesso iter. I due rami del Parlamento devono approvare lo stesso iter. Se il testo viene approvato dal secondo ramo del Parlamento con delle modifiche (c.d. emendamenti) esso deve tornare nel primo ramo del parlamento per l’approvazione degli emendamenti. In alcuni casi può essere seguita una procedura abbreviata. Se la legge non è ritenuta di fondamentale importanza la commissione parlamentare cui è assegnata non si limita ad esaminarla (c.d. commissione referente) ma la approva (c.d. commissione deliberante) senza necessità del passaggio in aula.

APPROVAZIONE

•Il testo approvato dalle due Camere deve essere promulgato (cioè sottoscritto) dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla sua approvazione (o nel diverso termine indicato dalle stesse Camere). Il Presidente della Repubblica può per una sola volte rinviare la legge alle Camere per un nuovo esame. Se però le Camere approvano lo stesso testo di legge esso deve essere promulgato così come è, senza possibilità di ulteriori esami o ripensamenti.PROMULGAZIONE

•Dopo la promulgazione la nuova legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Solamente con la pubblicazione la nuova legge può essere conosciuta dai cittadini che avranno l’obbligo di rispettarla.

PUBBLICAZIONE

•Di norma la legge entra in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si tratta del “c.d.” periodo di “vacatio legis” (espressione latina) che è necessario per dare ai cittadini il tempo necessario per poter apprendere dell’esistenza della nuova legge che dovrà essere rispettata. Caso per caso il Parlamento può però stabilire un periodo di “vacatio legis” più corto o più lungo.ENTRATA IN VIGORE

Page 8: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

LEGGI SOSTANZIALI

DECRETI LEGGE

In caso di necessità ed urgenza, come ad esempio quando si verifica una calamità naturale, il governo può emanare

degli atti normativi, che assumono appunto il nome di decreti legge, i quali hanno la stessa forza della legge

ordinaria. Esso, promulgato dal presidente della Repubblica, assume la forma del DPR (decreto del

Presidente della repubblica), entra in vigore immediatamente e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Nel

caso in cui il Parlamento non provveda alla conversione in legge, il decreto legge perde efficacia fin dal giorno della sua emanazione, fatti salvi quegli effetti che si sono già

prodotti in modo irreversibile.

DECRETI LEGISLATIVI

Nei casi in cui si debba procedere alla riforma di interi rami del diritto o di interi settori della pubblica amministrazione

per cui si rende anche necessario assumere i pareri delle parti sociali o delle categorie professionali interessate,

(l’emanazione di un nuovo codice, la riforma della scuola, ecc.) è necessario emanare atti normativi così ampi ed

articolati, la cui discussione ed approvazione paralizzerebbe per lungo tempo l’attività dell’intero Parlamento.

In questo caso il Parlamento si limita ad approvare una legge delega nella quale vengono fissati i principi generali e le linee di indirizzo che devono essere seguite dal Governo il quale, sulla base della delega, emanerà il provvedimento

normativo che assumerà il nome di decreto legislativo.

Page 9: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

Tradizionalmente si definisce interpretazione l’attività volta a chiarire e stabilire il significato della norma giuridica. Spesso si sente ripetere, anche da parte di personaggi pubblici che dovrebbero avere una certa autorevolezza, che le norme non dovrebbero essere interpretate, ma semplicemente applicate per quello che dicono. Tale impostazione del problema è frutto di un equivoco.

FINALITA'

Abbiamo studiato che le norme giuridiche hanno la caratteristica di essere provvedimenti generali ed astratti; i fatti della vita, le “c.d.” fattispecie concrete”, hanno invece la caratteristica di essere particolari e concreti. L’attività dell’interprete consiste quindi nella ricerca della norma giuridica, generale ed astratta, da applicare alla fattispecie concreta portata al suo esame.

SOGGETTI

Secondo i soggetti abilitati ad interpretare la norma giuridica, si distinguono quattro specie di interpretazione: interpretazione autentica, giudiziale, amministrativa e dottrinaria.

Page 10: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

INTERPRETAZIONEAUTENTICA

È svolta dalla stessa autorità che ha

emanato la norma giudica e consiste in

un nuovo provvedimento che

ne chiarisce il significato.

INTERPRETAZIONEGIUDIZIALE

È quella effettuata dai giudici, durante lo

svolgimento dei processi e consiste

nella individuazione della norma giuridica

da applicare alla fattispecie concreta

portata al loro esame.

INTERPRETAZIONEAMMINISTRATIVA

È quella svolta dagli organi della pubblica

amministrazione nell’esercizio delle

loro funzioni.

INTERPRETAZIONEDOTTRINALE

È quella svolta dagli studiosi del diritto,

essa non è mai vincolante.

Page 11: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla
Page 12: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

ANALOGIANel nostro ordinamento giuridico si fa ricorso all'analogia quando il giudice deve risolvere una fattispecie concreta che non è espressamente disciplinata da alcuna norma giuridica. Il ricorso

all'analogia è disciplinato dall'art. 12, 2° co., delle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi), poste in capo al Codice Civile.

ANALOGIA LEGIS

Si parla di analogia legis quando la fattispecie concreta viene risolta

facendo applicazione di norme che disciplinano

casi simili

ANALOGIA JURIS

Si parla di analogia juris quando la fattispecie concreta viene risolta

facendo applicazione dei principi generali che

informano l’ordinamento giuridico

Page 13: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA NEL TEMPO

La norma giuridica entra in vigore, normalmente, nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, normalmente, cessa di avere vigore nel momento in cui viene sostituita da un’altra.

Abbiamo studiato che la data di entrata in vigore può essere anticipata anche al giorno della stessa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come accade di norma per i decreti legge, ho può essere di molto posticipata, come ad esempio è accaduto per il nuovo codice di procedura penale fu emanato col decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988 e, pubblicato il 24 ottobre 1988, entrò finalmente in vigore il 24 ottobre 1989.

RETROATTIVITÀ

Normalmente la norma giuridica si applica soltanto a fattispecie concrete accadute dopo la sua entrata in vigore, dispone infatti L’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (le c.d. preleggi in premessa al codice civile del 1942) che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Tuttavia ci sono delle circostanze in cui essa è ammessa:

•Quando sia la stessa legge a prevederlo.

•Quando si tratti di norme più favorevoli al reo.

•Nel caso delle leggi di interpretazione autentica, che hanno lo scopo dichiarato di rendere comprensibile il significato di norme già in vigore.

Non è mai ammessa la retroattività delle norme penali dispone infatti l’art. 25 della Costituzione che: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

ABROGAZIONE

La norma giuridica cessa di avere effetti quando viene sostituita da un’altra , si parla allora di abrogazione. L’abrogazione è espressa quando la nuova norma “espressamente” afferma che quella precedente viene abrogata, è invece tacita quando la nuova norma, senza alcun riferimento alla vecchia, disciplina la stessa fattispecie in modo differente, del tutto incompatibile con la disciplina precedente che quindi viene implicitamente abrogata.REFERENDUM – la norma giuridica può cessare di avere effetto anche a seguito di un referendum abrogativo che, disciplinato dall’art. 75 della Costituzione, insieme alla petizione popolare è uno dei poche istituti di democrazia diretta previsti nel nostro ordinamento. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di ratifica dei trattati internazionali. Il referendum deve essere proposto da almeno 500.000 elettori, è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Page 14: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

EFFICACIA DELLA NORMA GURIDICA NELLO SPAZIO

Normalmente le norme giuridiche si applicano in tutto il territorio nazionale (principio di territorialità) e vincolano tutta la popolazione (cittadini, stranieri e apolidi) ciò non toglie che per alcune fattispecie

concrete possano essere adottati criteri differenti, ad esempio le norme sull’elettorato attivo e passivo si applicano soltanto ai cittadini (principio di nazionalità).

I rapporti di diritto privato tra i cittadini italiani e gli stranieri (matrimoni, contratti, successioni) sono regolati dalla legge n. 218 del 1995 che costituisce il “c.d.” diritto internazionale privato.

Page 15: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

Diapositiva n. 1 - Modulo 1 - U.D. 2 - Le fonti del diritto

Diapositiva n. 2 - Le fonti di cognizione e le fonti di produzione

Diapositiva n. 3 - Principio di tipicità degli atti statali

Diapositiva n. 4 - Gerarchia delle fonti di produzione

Diapositiva n. 5 - Le fonti di produzione

Diapositiva n. 6 - Fonti atto e fonti fatto

Diapositiva n. 7 - Iter di approvazione di una legge formale

Diapositiva n. 8 - Le leggi sostanziali

Diapositiva n. 9 - L'interpretazione della norma giuridica

Diapositiva n.10 - Specie di interpretazione della norma giuridica

Page 16: Le fonti del diritto Prof. Antonio Maria Berardi Unità ... · Italiana n . 298 , edizione straordinaria, ... materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla

Diapositiva n. 11 - Criteri di interpretazione della norma giuridica

Diapositiva n. 12 - L'analogia

Diapositiva n. 13 - L'efficacia della norma giuridica nel tempo

Diapositiva n. 14 - L'efficacia della norma giuridica nello spazio