Le entrate e le spese

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Entrate ed uscite dei Comuni: analisi delle principali voci e rapporto con la articolazione organizzativa

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Entrate ed uscite dei Comuni: analisi delle principali voci e rapporto con la articolazione organizzativa. Le entrate e le spese. Entrate. Attività del comune. Spese. Un prima ripartizione delle entrate e delle spese. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Le entrate e le spese

Entrate ed uscite dei Comuni: analisi delle

principali voci e rapporto con la articolazione

organizzativa

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Le entrate e le spese

Entrate

Spese

Attività del comune

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Un prima ripartizione delle entrate e delle spese

Le spese e le entrate che le finanziano si dividono in due grosse categorie:Entrate e spese di parte correnteEntrate e spese in conto capitale

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Entrate correnti

Spese correnti

Servizi

Un prima ripartizione delle entrate e delle spese

Entrate in conto capitale

Spese in conto capitale

Lavori pubblici e investimenti

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La parte corrente del bilancio

Le spese correnti sono finanziate attraverso le entrate di parte corrente, ossia:Entrate tributarieEntrate derivanti da trasferimenti correntiEntrate extratributarie

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La parte corrente del bilancioEntrate

tributarie

Spese correnti

Attività del comune

Entrate extratributarie

Entrate derivantida trasferimenti cor.

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La parte in conto capitale del bilancio

Le spese in conto capitale (lavori pubblici e investimenti) sono finanziate attraverso le entrate in conto capitale, ossia:Entrate derivanti da alienazioni o trasferimenti di capitaleEntrate derivanti da accensione di mutui

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La parte in conto capitale del bilancio

Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale

Spese in conto capitale

Attività del comune

Entrate da accensionedi prestiti

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L’equilibrio di bilancioArt.162,6 TUEL “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. (…)”

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L’equilibrio di bilancio - I condizione

Entrate Spese=

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L’equilibrio di bilancio - II condizione

Entrate tributarie(Titolo I) Spese correnti

(Titolo I)

Entrate trasferimenti(Titolo II)

Entrate extratributarie(Titolo III)

Spese per rimborso prestiti (Titolo III)

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Le spese correnti più significative

Le spese per il personaleLe spese per gli interessi passiviLe altre spese obbligatorieLe spese per la gestione dei servizi

Spese rigide

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I vincoli alle spese correnti

Vincoli di bilancio (entrate)Vincoli relativi alla deficitarietàVincoli relativi al patto di stabilità

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I vincoli alle spese correnti - bilancio

Ai fini degli equilibri di bilancio non possono essere previste spese correnti (sommate alle spese relative al rimborso dei mutui) superiori alle entrate correnti.

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I vincoli alle spese correnti - deficitarietà

Il volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio (…), rapportato la volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, non può essere superiore:al 48 % per i comuni fino a 2.999 abitantial 46% per i comuni da 3.000 a 59.999 abitantial 41% per i comuni da 60.000 a 250.000 abitantial 44 % per i comuni superiori a 250.000 abitanti

Vincolo alla spesa per il personale

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I vincoli alle spese correnti - deficitarietà

L’importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiori al 12% delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III

Vincolo alla spesa per gli interessi passivi

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I vincoli alle spese correnti - patto di stabilità

Art.24, comma 1 L.448/2001 (legge finanziaria 2002)Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

Vincolo al disavanzo

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Art.24, comma 2 L.448/2001 (legge finanziaria 2002)Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.

Vincolo alla spesa corrente

I vincoli alle spese correnti - patto di stabilità

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Il finanziamento degli investimenti

Art.199 TUEL “1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;

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Il finanziamento degli investimentic) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

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Il finanziamento degli investimentie) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall’articolo 187;f) mutui passivi;g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

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Il finanziamento degli investimentiIn particolare, le opere pubbliche possono essere finanziate attraverso:il finanziamento pubblico su progetti (finanziamenti speciali)il finanziamento privato su progetti (project financing)

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Il finanziamento degli investimentiL.109/94, art. 37 bis, comma 1 “Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.

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Il finanziamento degli investimentiLe proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.