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Le disposizioni sulla continuità aziendale Milano, 7/8 marzo 2016 Avv. Carlo Tabellini

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Le disposizioni sulla continuità aziendale

Milano, 7/8 marzo 2016Avv. Carlo Tabellini

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Il concordato in continuità

Art. 186 bis L. Fall., comma I

«Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,

secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzionedell'attività di impresa da parte del debitore, la cessionedell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'aziendain esercizio in una o più società, anche di nuovacostituzione, si applicano le disposizioni del presentearticolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beninon funzionali all'esercizio dell'impresa.»

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Il concordato in continuità

Origine della norma

• La L. 134/2012, in conversione del D.L. 83/2012,introduce alcune previsioni specifiche per questa nuovafigura di concordato: l’art. 186bis e l’art. 182-quinquiesL. Fall.)

• L’art. 186 bis L. Fall «costituisce una deroga al principio dicui all’articolo 2740 C.C. ed è espressione della volontàispiratrice della riforma volta alla conservazione delvalore dell’impresa» (Trib. Torino, 5.6.2014)

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Il concordato in continuità

Premesse concettuali

• Causa astratta del concordato preventivo (Cass. SS. UU.1521/2013) è: «superamento dello stato di crisi d’impresa»«riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur

minimale consistenza del credito da essi vantato»

• Piano / Proposta: il piano è la pianificazioneorganizzativa con cui il debitore descrive le modalità e itempi per il tramite delle quali prevede di superare lacrisi e di soddisfare i creditori

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Il concordato in continuità

Premesse concettuali

• Flessibilità del piano di concordato:

«L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla basa di un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la

soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (…)» (art. 160, comma I L. Fall.)

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Il concordato in continuità

Premesse concettuali

Prosecuzione attività d’impresa = MEZZO per conseguire lasoddisfazione dei creditori

N.B.: Il risanamento dell’impresa:

non è lo scopo del concordato in continuità è una modalità operativa finalizzata a soddisfare il

creditori

La proposta è pur sempre finalizzata al (miglior) soddisfacimento dei creditori

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Il concordato in continuità Quando vi è continuità?

L'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ INCIDE SUL PIANO

«"continuità aziendale" di tipo oggettivo più chesoggettivo: […] ciò che in definitiva rileva è che l'azienda siain esercizio, non importa se ad opera dello stessoimprenditore o di un terzo, tanto al momentodell'ammissione che all'atto del successivo trasferimentopoiché non appare concretamente contestabile che il rischiodi impresa continui comunque a gravare, seppureindirettamente, sul debitore in concordato e chel'andamento dell'attività incida quindi sulla fattibilità delpiano.»

(Trib. Alessandria, 18.1.2016)

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Il concordato in continuità

Quando vi è continuità?

1) Ipotesi tipiche:• l’attività d’impresa resta in capo al

medesimo imprenditore• l’azienda in esercizio è trasferita o

conferita a terzi

2) Ipotesi atipiche e intermedie

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Il concordato in continuità

Quando vi è continuità?

Prima ipotesi tipica: continuità diretta

prosecuzione attività d’impresa da parte del debitore

Superamento della crisi l’imprenditore conserva

l’impresa e la risana

direttamente

Riconoscimento in favore

dei creditori di una sia pur

minimale consistenza del

credito da essi vantato

distribuzione del flusso di

cassa e dei vantaggi

derivanti dalla prosecuzione

dell’attività d’impresa

dismissione cespiti non

strategici

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Il concordato in continuità Quando vi è continuità? (segue)

Seconda ipotesi tipica: continuità indiretta

cessione a terzi o conferimento dell’impresa in esercizio

Superamento della crisi le sorti dell’impresa sono

separate da quelle

dell’imprenditore in crisi

Riconoscimento in favore dei

creditori di una sia pur

minimale consistenza del

credito da essi vantato

distribuzione ai creditori

delle utilità conseguenti alla

cessione dell’impresa in

esercizio

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Il concordato in continuità aziendale

Quando vi è continuità?

Incertezze

• libertà del debitore nel redigere il piano

• piano (e proposta) di concordato si caratterizzano per laloro flessibilità

• prassi operativa ha conosciuto le soluzioni più varie

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Il concordato in continuità aziendale

Ipotesi controverse

• Concordato c.d. «chiuso»: cessione di azienda«immediata», con offerta di acquisto condizionataall’omologa – ma v. ora art. 163 bis legge fall. -

• Concordato c.d. «misto»

• Affitto di azienda, con o senza successiva compravendita

• Operazioni straordinarie (scissione, fusione)

• Cessio bonorum

diverse risposte in giurisprudenza

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Ipotesi atipiche e controverse

Cessione «immediata»

Secondo un’opinione, per la continuità: (i) rileva ilperiodo successivo all’omologa (fase di esecuzione), nonquanto avviene tra il deposito della domanda el’omologazione; (ii) occorre inoltre che l’esercizio dell’impresa sia l’elemento di acquisizione del fabbisogno;.

Se l’esito del concordato dipende non già dai frutti dellaprosecuzione dell’attività bensì dal ricavato dellacessione dell’azienda, prevista come immediata dopol’omologa, non v’è luogo per il regime speciale del c. incontinuità

(Trib. Busto Arsizio, 1.10.2014)

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Ipotesi atipiche e controverse

Il concordato misto

• soddisfazione dei creditori avviene in partecon i vantaggi derivanti dalla continuazionedell’attività d’impresa, in parte con ladistribuzione del ricavato delle dismissioni :continuità aziendale + liquidazione dideterminati cespiti

Quale disciplina?

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Ipotesi atipiche e controverse

Il concordato misto(segue)

• «si applica la disciplina volta a volta più

confacente con la porzione di piano concordatarioche viene in esame, a seconda della causa concretaperseguita dal debitore

(Trib. Ravenna, 28.4.2015)

• non è utile a capire se applicare o meno l’art. 160,comma IV, L. Fall.

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Ipotesi atipiche e controverse

Il concordato misto(segue)

• Prevalenza: Liquidatorio se i ricavi da dismissioni

prevalgono (quantitativamente e qualitativamente) sulvalore dell’azienda che rimane in esercizio.

(Trib. Vercelli, 13.8.2014)

• Favor per C. in continuità: sufficiente che il piano

contempli la prosecuzione anche solo di una partedell’attività d’impresa, purché non irrisoria.

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Affitto di azienda

a) Affitto tout court, SENZA successivo impegno

all’acquisto

Piano: affitto d’azienda, stipulato prima della proposta; eprevisione di dismissione di alcuni cespiti;

Risorse per i creditori: i canoni e il ricavato dismissioni

Qualifica: Liquidatorio

in quanto privo della permanenza di un rischio d’impresa su cui i creditori siano chiamati a esprimere un proprio voto

(Trib. Ravenna, 29.10.2013 )

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Affitto di azienda

a) Affitto tout court, SENZA successivo impegno

all’acquisto

Il piano che preveda l’affitto di azienda è in ognicaso compatibile con il concordato in continuità,

anche in assenza di un obbligo di successiva alienazione,poiché il soggetto che affitta la propria azienda nonperde la qualifica di imprenditore e l’affitto altro non èche «prosecuzione dell’attività di impresa da parte deldebitore».

(Trib. Cuneo, 29.10.2013)

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Affitto di azienda

a) Affitto tout court, SENZA successivo impegno

all’acquisto

alcuni rami aziendali sono stati affittati ante domandaad una società partecipata al 100% dalla proponente

L’alterità e quindi la indiretta continuità aziendale è soloformale e apparente, dovendosi valorizzare nellasostanza la circostanza che i rami d’azienda affittati sonorimasti nella disponibilità concreta della societàconcedente che nel piano prevede di riacquisirlifondendosi con le affittuarie

si tratta di un’ipotesi di concordato in continuità(Trib. Pordenone, 4.8.2015)

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Affitto di azienda

b) Affitto con obbligo di successivo acquisto

Il contratto di affitto, se «propedeutico alla successiva

cessione all’affittuario dell’azienda funzionante» ècompatibile con il concordato in continuità

aziendale. (Trib. Monza, 11.6.2013)

si ha continuità se affitto dell’azienda con offertairrevocabile all’acquisto, qualora la soddisfazione deicreditori dipenda dalla riscossione dei canoni d’affitto edel ricavato della cessione (Trib. Roma, 24.3.2015).

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Affitto di azienda

b) Affitto con obbligo di successivo acquisto

l’alea imprenditoriale ricade sul terzo affittuario epromissario acquirente: i creditori sono soddisfatti con iproventi predeterminati costituiti dai canoni di locazionee dal ricavato della successiva cessione dell’impresa

«laddove il legislatore ha fatto riferimento alla cessionedi azienda in esercizio, sembra aver chiaramente

escluso la distinta ipotesi dell’affitto diazienda»

(Trib. Terni, 25.3.2013)

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Operazioni StraordinarieScissione

Nel piano è previsto che la società in concordato dopol’omologa dia luogo ad una scissione, in cui:

La Scissa mantiene azienda in esercizio e si obbliga aversare ai creditori concorrenti parte dei flussi di cassa,nei limiti di un importo predeterminato (ca € 225.000) -ma resp. solid. ex art. 2506 quater c.c. -;

La Beneficiaria riceve cespiti da liquidare e si facarico di tutti i debiti, che si obbliga a pagare con ilricavato della liquidazione (ca. € 15.000.000,00);

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Operazioni straordinarie

Scissione(segue)

il piano è qualificato in continuità aziendale perché parte dell’attivo destinato ai creditori proviene dai flussi generati da prosecuzione

impresa da parte della società scissa e non solo dalla liquidazione di elementi dell’attivo

(Trib. Arezzo, 27.2.2015)

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Ipotesi atipiche e controverse

Cessio bonorum

• il piano prevede un’iniziale continuità aziendale, al soloscopo di conservare intatti i valori di avviamento e dimagazzino, seguita da una fase liquidatoria di cessionedell’attività in esercizio

• il concordato in cessio bonorum può rientrare tra leipotesi di continuità aziendale se è offerta la cessione diazienda in esercizio

(Trib. Udine, 16.4.2015)

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La proposta nel c. in cont.

l’utilità

Art. 161, comma II, lett. e), L. Fall.

« (…) in ogni caso, la proposta deve indicare L'UTILITÀSPECIFICAMENTE individuata ed economicamentevalutabile che il proponente si OBBLIGA ad assicurarea CIASCUN creditore.»

ratio: «evitare che possano essere presentate proposteper l’ammissione alla procedura di concordato preventivoche lascino del tutto indeterminato e aleatorio ilconseguimento di un’utilità specifica per i creditori»(Relazione accompagnatoria al D.L. 83/2015)

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La proposta nel c. in cont.

l’utilitàArt. 161, comma II, lett. e), L. Fall

(segue)

«… la proposta deve indicare l’utilità …»

Il termine utilità consente di valorizzare forme disoddisfacimento dei creditori alternative al pagamento indenaro:

• trasferimento di beni• assegnazione di titoli in partecipazione• contrattualizzazione di nuovi rapporti commerciali

sostitutivi

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La proposta nel c. in cont.

l’utilitàArt. 161, comma II, lett. e), L. Fall

(segue)

«….. l'utilità specificamente individuata…»

• l’utilità va specificata non è sufficiente un’indicazionegenerica

• necessità di concretezza e determinatezza del bene dellavita offerto

«…ed economicamente valutabile…»

• l’utilità dev’essere suscettibile di valutazione economica

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La proposta nel c. in cont.

l’utilità

Art. 161, comma II, lett. e), L. Fall(segue)

«…… si obbliga ad assicurare a ciascun creditore»:

a ciascuna categoria / classe di creditori che sia trattata in modo omogeneo

creditori a classe zero?• giurisprudenza ante riforma inammissibilità• parte della dottrina post riforma ammissibilità, il

legislatore si riferisce a qualunque utilità

• obbligo di soddisfare ciascun creditore, come

ritenere ammissibile una classe zero?

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La proposta nel c. in cont.

l’utilitàArt. 161, comma II, lett. e), L. Fall

(segue)

« che il preponente si obbliga ad assicurare …»

Già PRIMA della riforma del 2015: nel concordato concontinuità diretta il debitore doveva sempre garantire unapercentuale certa, non essendo ammissibile una propostache prometta genericamente di soddisfare i creditori indenaro, consentendo al contempo al debitore di mantenerela titolarità dei beni

(Tribunale Monza 13 febbraio 2015)

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La proposta nel c. in cont.

l’utilità

Art. 161, comma II, lett. e), L. Fall(segue)

Trib. Pistoia, 29.10.2015

anche nel concordato con continuità aziendale, cosìcome nel concordato in generale, la proposta, seppurenon vincolata dalla soglia legale di accesso di cuiall'articolo 160, comma 4, legge fall., deve essereformulata in termini di "ASSICURAZIONE" dellapercentuale di soddisfazione.

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Concordato con cessio bonorum

Nel caso di cessio bonorum(proposta di cessione dell’azienda in esercizio)

è ancora sufficiente indicare i vantaggi della cessione per la massa dei creditori, oppure occorre che il debitore si obblighi ad assicurare un’utilità

specifica a favore di ciascun creditore?

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Concordato con cessio bonorum

Regime previgente

In passato la dottrina e la giurisprudenza (cfr. Cass.SS.UU., 1521/2013) erano giunte alla conclusioneche nel concordato per cessio bonorum ex art.1977 C.C. la percentuale indicata nella propostaNON fosse VINCOLANTE e rappresentasse soltantouna stima finalizzata a consentire un’adeguatavalutazione da parte dei creditori

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Concordato con cessio bonorumRegime previgente

obbligatorio inserire nella proposta una seriaindicazione della misura di soddisfazione dei

creditori prevista dal piano;

Cass. Civ., 23.6.2011, n. 13817: « impredicabilità, in lineagenerale, di un onere di indicare in ogni caso lapercentuale di soddisfacimento dei creditori a fronte diuna pressoché infinita gamma di possibili articolazionidella proposta di concordato e quindi della possibilità disoluzioni che (…) non consentono un’immediataquantificazione del risultato utile»

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Concordato con cessio bonorum

Cass. Civ., 14.3.2014, n. 6022:

• l’imprenditore assume l’obbligo di «porre adisposizione l’intero patrimonio dell’impresa e NON

di garantire il pagamento dei crediti in una percentualeprefissata »

• «l’indicazione di una percentuale di soddisfacimento deicrediti è (…) necessaria al fine di consentire ai creditori divalutare la concretezza e la convenienza della proposta,nonché la sua fattibilità economica»

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Concordato con cessio bonorum

Cass. Civ., 14.3.2014, n. 6022:

• la percentuale di soddisfacimento dei chirografariindicata nella proposta «a meno di un’espressaprevisione in tal senso, non costituisce manifestazione diuna volontà negoziale sulla quale si forma il consenso ol’accettazione, perché ciò equivarrebbe a ritenere semprenecessaria l’assunzione della forma del concordato misto,in cui la cessione è accompagnata dall’impegno agarantire ai creditori una percentuale minima disoddisfacimento»

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Lo Statuto del conc. in continuità

Art. 186 bis, II comma, L. Fall.

a) Analitica indicazione dei costi e dei ricavi

b) Funzionalità al miglior soddisfacimento

c) Moratoria fino ad un anno dall’omologa

d) Contratti in corsi di esecuzione

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Lo Statuto del conc. in continuità

Art. 186 bis, II comma, L. Fall.(segue)

«Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera

e), deve contenere anche un'analitica indicazionedei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione

dell'attività …….., delle risorse finanziarie necessarie edelle relative modalita' di copertura;

(continua)

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Lo Statuto del conc. in continuitàArt. 186 bis, II comma, L. Fall.

(segue)

a) previsione dei costi e dei ricavi e delle risorse finanziarie

redazione di un conto economico previsionale conindicazione analitica di:• Costi e ricavi della gestione ordinaria del concordato

per il periodo previsto• Flussi di cassa attesi• Fabbisogno concordatario fino all’esecuzione

completa delle obbligazioni

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Lo Statuto del conc. in continuità

Art. 186 bis, II comma, L. Fall.(segue)

«Nei casi previsti dal presente articolo:

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161,terzo comma, deve attestare che la prosecuzionedell'attività d'impresa prevista dal piano di

concordato è funzionale al migliorsoddisfacimento dei creditori

(continua)

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Lo Statuto del conc. in continuità

Art. 186 bis, II comma, L. Fall.(segue)

b) attestazione del professionista sulla continuità come mezzo per il MIGLIOR SODDISFACIMENTO dei creditori

«il salvataggio del valore impresa non solo non deve andare a detrimento delle ragioni dei creditori, ma deve addirittura

proporsi come migliore soluzione possibile rispetto alle altre alternative percorribili»

(Trib. Monza, 2.10.2013)

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Lo Statuto del conc. in continuitàArt. 186 bis, II comma, L. Fall.

(segue)

MIGLIOR SODDISFACIMENTO (segue)

• qualora un concordato liquidatorio consentisse disoddisfare i creditori in misura superiore, il debitore puòscegliere un piano di concordato in continuità ?

• parte della dottrina ritiene che nei casi in cui sia possibileun piano liquidatorio con soddisfacimento deichirografari nella misura del 20 %, l’ipotesi del piano incontinuità sarebbe praticabile soltanto qualoraconsentisse possibilità di soddisfacimento più ampie

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Lo Statuto del conc. in continuità

Art. 186 bis, II comma, L. Fall.(segue)

MIGLIOR SODDISFACIMENTO (segue)

• altri autori, interpretando il requisito della funzionalità almiglior soddisfacimento dei creditori come rapportatoalle alternative CONCRETAMENTE PRATICABILI,ritengono che l’unica alternativa da raffrontare alconcordato in continuità sia il fallimento, in quanto ildebitore ha optato per la prosecuzione dell’attivitàd’impresa e dunque non è intenzionato a porre in essereun concordato liquidatorio

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Lo Statuto del conc. in continuità

Art. 186 bis, II comma, L. Fall.(segue)

MIGLIOR SODDISFACIMENTO (segue)

Trib. Pistoia, 29.10.2015

• il professionista NON è tenuto a paragonare la propostadi concordato in continuità con un’ipotetica alternativaproposta liquidatoria che consentisse di raggiungere il20%

• se così non fosse, l’espressa esclusione della soglia del20% per il concordato in continuità perderebbe ognisignificato

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Lo Statuto del conc. in continuità

Art. 186 bis, II comma, L. Fall.(segue)

«Nei casi previsti dal presente articolo:

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto

dall'articolo 160, secondo comma, una moratoriafino a un anno dall'omologazione per ilpagamento dei creditori muniti di privilegio,pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazionedei beni o diritti sui quali sussiste la causa diprelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause diprelazione di cui al periodo precedente non hannodiritto al voto.

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Lo Statuto del conc. in continuità

Art. 186 bis, II comma, L. Fall.(segue)

c) moratoria di un anno sulla soddisfazione dei crediti privilegiati

• Fermo il disposto dell’art. 160 2° comma: necessario confronto con alternativa in caso di liquidazione, avuto riguardo a quanto indicato nella relazione giurata

• i creditori privilegiati che subiscono la moratoria non hanno diritto di voto a differenza di quanto è per il concordato liquidatorio (Cass. 9/5/2014, n. 10112)

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Lo Statuto del conc. in continuitàArt. 186 bis, II comma, L. Fall.

(segue)

MORATORIA (segue)

• il creditore che vanti cause di prelazione sul singolobene, oggetto di liquidazione, deve essere soddisfattoimmediatamente dopo la liquidazione di tale bene (Trib.Padova, 4.12.2013)

• non è consentito avviare il pagamento dei chirografarinel periodo di moratoria, poiché si determinerebbe«un’ingiustificata violazione dell’ordine disomministrazione di legge» (Trib. Marsala, 5.2.2013)

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Lo Statuto del conc. in continuità

I CONTRATTI in corso di esecuzione

Art. 186 bis, III comma, L. fall.

«Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.»

continuità dei contratti come regola generale Inefficacia di clausole contrattualiOstacolo alla risoluzione per inadempimento (Trib.

Modena 6/8/2015)

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La disciplina della continuità

Il PAGAMENTO dei debiti anteriori(art. 182-quinquies, comma V)

«Il debitore che presenta domanda di ammissione alconcordato preventivo con continuità aziendale, anche aisensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere alTribunale di essere AUTORIZZATO, assunte se del casosommarie informazioni, a pagare crediti anteriori perprestazioni di beni o servizi, se un professionista inpossesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,lettera d), attesta che tali prestazioni sono ESSENZIALIper la prosecuzione della attività di impresa e funzionaliad assicurare la MIGLIORE soddisfazione dei creditori.»

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La disciplina della continuità

Il PAGAMENTO dei debiti anteriori(art. 182-quinquies, comma V) (segue)

Ratio: Convincere a cooperare il creditore anteriore / fornitore che potrebbe legittimamente rifiutarsi di farlo

Presupposto: che il creditore anteriore / fornitore da pagare sia LIBERO di fornire o no la prestazione e non sia vincolato da un rapporto contrattuale

(Tribunale Alessandria 18/1/2016)

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La disciplina della continuità

Il PAGAMENTO dei debiti anteriori(art. 182-quinquies, comma V) (segue)

Quando un fornitore può essere definito ESSENZIALE?

“…un fornitore di beni o servizi può qualificarsi essenziale inquanto per la particolarità del prodotto o del servizio chefornisce sia da considerarsi infungibile per non avererealistiche e tempestive alternative sul mercato.”

(Trib. Modena, 29.5.2013)

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La disciplina della continuità

Il PAGAMENTO dei debiti anteriori(art. 182-quinquies, comma V) (segue)

Funzionalità al MIGLIOR soddisfacimento dei creditori:

Convenienza in termini di concrete prospettive di soddisfacimento più favorevole

«la convenienza dovrà, pertanto, risolversi in unaprospettiva di soddisfacimento secondo percentuali piùfavorevoli»

( Trib. Bergamo, 26.6.2014)

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La disciplina della continuità

Il PAGAMENTO dei debiti anteriori(art. 182-quinquies, comma V) (segue)

Il Tribunale non ha poteri discrezionali nell’autorizzare omeno il pagamento: decisione basata sull’attestazione delprofessionista

(Trib. Venezia, 6.2.2014)

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La disciplina della continuità

Il PAGAMENTO dei debiti anteriori(art. 182-quinquies, comma V) (segue

«L'attestazione del professionista non è necessaria perpagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare dinuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitoresenza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzionepostergato alla soddisfazione dei creditori.»

norma di carattere eccezionale che incoraggia il ricorso a finanziamenti e ricapitalizzazioni

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Straordinaria e ordinaria amministrazione

Art. 161, VII comma, L. Fall.

« Dopo il deposito del ricorso e FINO AL DECRETO DI CUIALL'ARTICOLO 163 il debitore può compiere gli attiurgenti di straordinaria amministrazione previaautorizzazione del Tribunale, il quale può assumeresommarie informazioni e deve acquisire il parere delcommissario giudiziale, se nominato. Nello stessoperiodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore puòaltresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Icrediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli attilegalmente compiuti dal debitore sono prededucibili aisensi dell'articolo 111.»

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Straordinaria e ordinaria amministrazione

Art. 167, L. Fall.

«DURANTE la procedura di concordato, il debitoreconserva l'amministrazione dei suoi beni e l'eserciziodell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, icompromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni diipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, lericognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, lerestituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e ingenere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiutisenza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono

inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. »

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Straordinaria e ordinaria amministrazione

Atti di ORDINARIA amministrazione: sempre consentiti

Atti di STRAORDINARIA amministrazione:

a) Prima dell’ apertura delle procedura (art. 161, 7° c. L.F.)• Occorre autorizzazione Tribunale• Autorizzabili solo se urgenti

b) Dopo l’ apertura delle procedura (art. 167 L.F.)• Occorre autorizzazione del Giudice Delegato• Non richiesta urgenza per l’autorizzazione

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Straordinaria e ordinaria amministrazione

Atti di STRAORDINARIA amministrazione (segue)

Se posti in essere senza autorizzazione:

• sono inefficaci per i creditori anteriori (Cass. 25.06:2002,n. 9262);

• possono comportare la revoca della procedura, se in frodeai creditori (ex art. 173 legge fall.)

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Straordinaria e ordinaria amministrazione

Come DISTINGUERE tra ordinaria e straordinaria amministrazione?

«Il carattere di atto di straordinaria amministrazionedipende dalla sua idoneità ad INCIDERE NEGATIVAMENTESUL PATRIMONIO del debitore, pregiudicandone laconsistenza o compromettendone la capacità a soddisfare leragioni dei creditori.» (Trib. Terni, 28.12.2012)

è una valutazione da svolgersi in concreto, conriferimento al singolo piano di concordato (Cass. Civ., Sez.VI, 21.10.2011, n. 21924)

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Straordinaria e ordinaria amministrazione

Come DISTINGUERE tra ordinaria e straordinaria amministrazione?

Sono atti di ordinaria amministrazione:• gli atti di gestione corrente dell’impresa• gli atti che, ancorché comportanti una spesa elevata,

conservino o migliorino il patrimonio dell’azienda

Sono atti di straordinaria amministrazione:• gli atti suscettibili di ridurre o gravare il patrimonio del

debitore di pesi cui non corrispondano acquisizioni diutilità reali su di essi prevalenti (Trib. Terni, 28.12.2012)

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Le novità del DDL di riforma della legge fallimentare

Art. 2, lett. g, Schema di DDL di riforma organica dellediscipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza

«Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1, il Governoprovvede a riformare in modo organico le procedureconcorsuali attenendosi ai seguenti criteri:(…)g) dare priorità di trattazione, salvi i casi di abuso, alleproposte che comportino il superamento della crisiassicurando la continuità aziendale, anche per il tramite diun diverso imprenditore, e riservando la liquidazionegiudiziale ai casi nei quali non venga proposta una soluzionealternativa adeguata; (…).»

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GRAZIE

PER L’ATTENZIONE !