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PERCORSO FORMATIVO PER IL PROMOTORE68 LE CONVENZIONI EX ART. 14 D . LGS 276/2003

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PERCORSO FORMATIVO PER IL PROMOTORE68

LE CONVENZIONI EX ART. 14D . LGS 276/2003

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Le convenzioni ex art. 14D . lgs 276/2003

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Collocamento mirato

Per collocamento mirato dei disabili si intende quellaserie di strumenti tecnici e di supporto che permettonodi valutare adeguatamente le persone con disabilitànelle loro capacità lavorative e di inserirle nel postoadatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme disostegno, azioni positive e soluzioni dei problemiconnessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioniinterpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e direlazione (legge 68/99 art.2).

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Il lavoro in “rete” - Attori e strumenti

Art. 7 Avviamenti numericie nominativi

Art. 15 Sanzioni

Cooperative sociali di tipo BConvenzioni Art.11

Convenzioni art 14 D.lgs276/03

Art. 5 EsoneriServizi territoriali/Operatori accreditati

Servizio Occupazione Disabili

Aziende

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Convenzioni ex art. 14 D.Lgs. 276/2003 Cosa sonoConvenzioni in cui l’impresa affida una o più di commesse di lavoro acooperative sociali di tipo B, che si impegnano ad assumere i lavoratori perl’esecuzione dei lavori previsti dalla commessa.

Quanti lavoratori è possibile assumeren. 1 lavoratore se l’impresa ha in forza fino a 50 dipendentiil 20% della quota d’obbligo se l’impresa ha >50 dipendenti

Quali lavoratori è possibile assumereDisabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclolavorativo

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Le Cooperative sociali Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale operandosecondo modalità differenti a cui corrispondono due diversi tipi di società:

Cooperative sociali di "tipo A":Possono gestire esclusivamente servizi socio-sanitari ed educativi

Cooperative sociali di "tipo B":Possono svolgere attività diverse (agricole, industriali, commerciali, di servizi) al

fine di inserire, dal punto di vista lavorativo, delle persone svantaggiate

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Disabili deboliDefinizione da Comitato Tecnico

Persone in età lavorativa affette da menomazioni psichiche eportatori di handicap intellettivo con qualunque percentuale diriduzione delle capacità lavorative;

Persone in età lavorativa affette da menomazioni fisiche esensoriali che comportino una riduzione delle capacitàlavorative pari o superiore al 74%, compresi i non vedenti, colpitida cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/20 aentrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

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Vantaggi per l’impresa

Poter usufruire di un serviziodi eccellenza;

possibilità di computare il/ilavoratore/i assunti dallaCooperativa nella quotad’obbligo;

possibilità di ridurre, sepresenti, quote di esonero.

Vantaggi per il lavoratore

Possibilità di intraprendereun percorso di integrazionelavorativo in un ambienteprotetto.

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Cosa deve fare l’azienda

Individuare una o più attività per le quali è possibileesternalizzare una commessa di lavoro;

Individuare una o più cooperative di tipo B disponibili asvolgere i lavori previsti dalla/e commessa/e;

Stipulare, con la cooperativa e la Città Metropolitana unaConvenzione in base alla quale la cooperativa stessa siimpegna ad assumere uno o più disabili per lo svolgimentodei lavori previsti dalla commessa.

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Convenzioni ex art. 14 D.Lgs. 276/2003stipulate sul territorio di CittaMetropolitana

TOTALE ad oggi 21 Giugno 2019

Attive 395 (con possibile proroga)

Disabili in forza 672 (transitati - sostituiti /dimessi /licenziati circa 420)

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Aziende coinvolte

Classe dimensionale15-35 20%36-50 8%>50 72%

Settore merceologicoServizi * 38%Industria 34%Commercio 22%Credito 4%Telecomunicazioni 2%

* Con servizi si intendono : servizi di consulenza, di informatica,trasporti, telecomunicazioni

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Tipologia commesse

Pulizie 34 %

Servizi generali (scansione documentale, Logistica, magazzino,facchinaggio, manutenzione del verde, etc) 28 %

Servizi di segreteria ( data entry, reception, ) 16 %

Welfare aziendale 11 %

Catering 5 %

Assemblaggio 3 %

Altro 3 %

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ARGOMENTO Aspetti innovativi o che qualificano lo schema diaccordo

Confronto rispetto allasituazione attuale

Ambiti di flessibilità riservati agliAccordi quadro territoriali

(migliorativi o in deroga alloschema regionale)

REQUISITI COOPERATIVE Obbligo di iscrizione da almeno 3 anni all’alboregionale.La cooperativa di recente istituzione puòsottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizioneche derivi dalla trasformazione dicooperativa/cooperative già esistenti secondo leforme previste dall’ordinamento giuridico.

Ammessi anche i Consorzi di cooperative

Le cooperative devono avere, inoltre, partenariatisociali ed economici col territorio.

Obiettivo: MAGGIORE GARANZIA DI SOLIDITA’DELLA COOPERATIVA

Nella maggior parte degli AQè richiesta solo l’iscrizionedella cooperativa ad una delleassociazioni che hannosottoscritto l’accordo quadro.

Non sono ammessi scostamentirispetto allo schema regionale

SEDE TERRITORIALE DELLACOOPERATIVA

Assenza di vincoli territoriali, non obbligo di avereuna sede presso la Provincia/Città Metropolitanasottoscrivente l’accordo

Obiettivo: SNELLIMENTO DELLE PROCEDUREAMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITA’ PER ILLAVORATORE

In quasi tutti gli AQ è richiestauna sede operativa all’internodel territorio provinciale.

Gli accordi quadro provincialipossono prevedere l’allargamentoa cooperative al di fuori delterritorio regionale, che rispettinoi requisiti normati dalla Regione diappartenenza.Non sono, invece, ammessecondizioni restrittive.

DATORI DI LAVOROCOMMITTENTI

Estensione a gruppi di imprese.Nessun obbligo di iscrizione ad associazioni dicategorie, a condizione che venga accettatosingolarmente, successivamente, l’accordo quadrostesso.

In gran parte degli AQ èprevista l’adesione solo per leaziende iscritte alleassociazioni che hannosottoscritto l’accordo quadro.Non tutte le Provinceprevedono la possibilità di

Non sono ammessi scostamentirispetto allo schema regionale

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ARGOMENTO Aspetti innovativi o che qualificano lo schema diaccordo

Confronto rispetto allasituazione attuale

Ambiti di flessibilità riservati agliAccordi quadro territoriali

(migliorativi o in deroga alloschema regionale)

Obiettivo: ALLARGARE IL BACINO DI DESTINATARI,PER INCENTIVAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’ART. 14

sottoscrizione per i gruppi diimprese.

DESTINATARI Inserimento di un criterio uniforme di selezione deidestinatari, definito da provvedimenti regionali.(in fase di prima applicazione i disabili profilati inFascia 3 e 4 )Possibilità di inserire disabili non rientranti neicriteri, previo parere del Comitato TecnicoProvinciale.

MotivazioniUNIFORMARE I DESTINATARISNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Nessun criterio specificodefinito negli AQ.

Il criterio è interpretato inmodo differente dai CM conriferimento al grado didisabilità e tipo di disabilità

Non sono ammessi scostamentirispetto allo schema regionale

REGOLE DI COMPUTO Introduzione di requisiti minimi dell’orario dilavoro previsto nel contratto individuale per essereconsiderato ai fini del computo.

Motivazioni:MAGGIORI TUTELE PER IL LAVORATOREFAVORIRE IL LAVORO PER GLI PSICHICI E CASIDIFFICILI

Previsti negli AQ criteri diversidi trattamento del part-time

Gli Accordi Quadro territorialipossono stabilireIl coinvolgimento del Comitatotecnico per il computo con orario <50% CCNL a favore dei disabili piùdifficili.

Altra modalità aggiuntiva a tuteladel disabile finalizzata acontrastare possibilità di abuso.

TEMPISTICHE Durata minima 1 anno, massimo 5 anni.Possibilità di rinnovo.

MotivazioniUNIFORMARE LE DURATE

Le durate variano da territorioa territorio

Non sono ammessi scostamentirispetto allo schema regionale

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ARGOMENTO Aspetti innovativi o che qualificano lo schema diaccordo

Confronto rispetto allasituazione attuale

Ambiti di flessibilità riservati agliAccordi quadro territoriali

(migliorativi o in deroga alloschema regionale)

VALORE COMMESSA Inserita formula di calcolo unica per il valore dellacommessa.

MotivazioniUNIFORMARE

Le formule di calcolo varianoda territorio a territorio.

N. MAX POSTI IN QUOTA DIRISERVA Previsto il 30% come limite massimo.

Possibilità incremento fino a al 60% dellescoperture e contestuale riduzione delle quote diesonero.

MotivazioniUNIFORMITA’INCENTIVAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’ART. 14RIDUZIONE DELLE QUOTE DI ESONERO A FAVOREDELLE ASSUNZIONI

I massimali fissati al 30% inquasi tutti gli AQ

Non sono ammessi scostamentirispetto allo schema regionale

TUTORAGGIO Tutor obbligatorio per tutti i soggetti inseriti.Possibilità di tutor esterno per disabili psichici.

I provvedimenti regionali stabiliranno risorseriservate al “tutoraggio esterno art.14” nel bandoDote Unica Lavoro Disabili.

MotivazioniFAVORIRE IL LAVORO PER GLI PSICHICI E CASIDIFFICILI

Nessun criterio specifico peril tutoraggio esterno definitonegli AQ

Possibilità di rendere obbligatorioil tutoraggio esterno per i disabilipsichici o per determinatetipologie di disabilità.

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ARGOMENTO Aspetti innovativi o che qualificano lo schema diaccordo

Confronto rispetto allasituazione attuale

Ambiti di flessibilità riservati agliAccordi quadro territoriali

(migliorativi o in deroga alloschema regionale)

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO Possibilità di assumere con contratto diinserimento una sola volta nella cooperativa emassimo per 12 mesi

MotivazioniMAGGIORI TUTELE PER IL LAVORATORE

Nessun criterio specificodefinito negli AQ

Non sono ammessi scostamentirispetto allo schema regionale

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Convenzioni ex art 14 D.lgs. 276/2003

A. Ambito di applicazione

Convenzione articolo 14

Il datore di lavoro privato per adempiere all’obbligo di cui alla legge 68/99 può affidare unacommessa di lavoro a cooperative sociali di tipo b o loro consorzi (cooperative che svolgono attivitàproduttive e di servizio dedicate all’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, tra cui sonocompresi anche i disabili).

La cooperativa, per lo svolgimento dell’attività prevista dalla commessa, assume uno o più lavoratoridisabili, che però possono essere computati nella quota d’obbligo dell’azienda. In questo modoattraverso la stipula di una convenzione firmata dall’azienda dalla cooperativa e dalla CittàMetropolitana è possibile coprire l’obbligo di assunzione di persone con disabilità entro certi limitidella scopertura complessiva.

Attraverso questa modalità l’azienda adempie agli obblighi di legge anche se il rapporto di lavoro siinstaura in via diretta con la Cooperativa a condizione che sia l’azienda che la Cooperativa sianoassociate alle centrali cooperative e alle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo del 22ottobre 2004, confermato da un successivo accordo del 23 aprile 2010.

Questo strumento è stato pensato per promuovere l’inserimento di disabili con particolari difficoltàdi inserimento , fruendo di un ambito protetto (la cooperativa sociale) che puo’ tutelare meglio illavoratore sia nella fase di inserimento che in quella di mantenimento del posto di lavoro.

Principale normativa di riferimento:

D. Lgs. 276/2003 art 14

Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia dioccupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 30/03";

Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 suprevidenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchéulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, lasemplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazioneTributaria" convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Convenzione quadro del 22 ottobre 2004 sottoscritta dalla Provincia di Milano e numeroseassociazioni di categoria dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle Cooperative

Accordo welfare del 23 ottobre 2010, sottoscritto dalla Provincia di Milano e parti sociali

Procedura

Fase 0 – registrazione su Sintesi

E’ necessario preliminarmente che l’azienda, o lo studio di consulenza se delegato, si registrino suSintesi e che vengano abilitati all’utilizzo della procedura.

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Fase 1- invio richiesta

• Il soggetto richiedente invia la richiesta di Convenzione on line tramite l’applicativo COB delportale Sintesi;

• la richiesta viene ricevuta e automaticamente protocollata tramite il sistema Sintesi.

Fase 2 – istruttoria

Gli elementi da prendere in considerazione per la lavorazione di una Convenzione sono i seguenti:

preliminarmente vanno verificati i requisiti per “l’accesso” alle convenzioni ex art 14 da parte deisoggetti interessati:

- requisiti azienda

L’azienda deve essere iscritta ad una delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordoquadro dell’ottobre 2004, o aderenti successivamente allo stesso;

la quota d’obbligo, al netto delle scoperture da inserire nella Convenzione ex art. 14, deve esserecoperta: con personale in forza, Convenzione ex art. 11, esonero;

- requisiti cooperativa

. La cooperativa deve essere una cooperativa sociale di tipo B, iscritta all’apposito alboregionale;

. la cooperativa deve essere iscritta ad una delle associazioni di categoria firmatariedell’accordo quadro dell’ottobre 2004, o aderenti successivamente allo stesso;

. la cooperativa, per l’inserimento dei lavoratori in Convenzione, deve essere supportata da unServizio di inserimento lavorativo che opera nel campo della disabilità (se al suo interno non hafigure professionali adeguate; il che succede per la grande maggioranza delle cooperative)

- requisiti del lavoratore da inserire in cooperativa:

deve essere un disabile “debole”, come definito dal Comitato Tecnico provinciale:

- Persone in età lavorativa affette da menomazioni psichiche e portatori di handicapintellettivo con qualunque percentuale di riduzione delle capacità lavorative;

- Persone in età lavorativa affette da menomazioni fisiche e sensoriali che comportino unariduzione delle capacità lavorative pari o superiore al 74%, compresi i non vedenti, colpiti

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da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/20 a entrambi gli occhi anchecon eventuale correzione.

Tutti questi requisiti sono necessari, e vanno documentati, senza non si può procedere alla stipuladella Convenzione.

Una volta verificati questi requisiti si puo’ procedere alla lavorazione della convenzione.

Quanti lavoratori è possibile assumere

n. 1 lavoratore se l’impresa ha in forza fino a 50 dipendenti

il 20% della quota di riserva se l’impresa ha >50 dipendenti

La quota di riserva è calcolata, di norma, sulla base computo della provincia; nel caso in cui l’aziendachieda, ed ottenga, la possibilità di compensare sulla nostra provincia scoperture di altri territori laquota si calcola sulla base computo di tutte le province interessate.

Valore della commessa:

il valore della commessa deve rispettare i seguenti coefficienti di calcolo:

VUC>= CP + (N+CL)

Dove:

VUC valore della commessa al netto di IVA

CP costo di produzione (al netto del costo del lavoro del disabile/i da assumere)

N numero di lavoratori assunti in cooperativa in attuazione della convenzione

CL costo annuo lordo del lavoratore

La ratio di questa precisazione è quella di evitare commesse “al ribasso” che non garantiscono allavoratore uno stipendio adeguato ai contratti collettivi delle cooperative

Durata della commessa

Di norma la durata minima della commessa è di un anno. La stessa può essere poi prorogata per altriperiodi, senza un limite (attualmente). L’ufficio suggerisce alle aziende, dopo il primo anno, diprorogare la commessa (e la convenzione) di due/tre anni, se i soggetti sono d’accordo.

Tempistiche di inserimento del/dei disabile/i

Dalla data di stipula della Convenzione ci sono 60 gg di tempo per provvedere all’inserimento deilavoratori previsti nella convenzione stessa.

poiché la tempistica di assunzione è stretta, e non scadenzata come le convenzioni ex art. 11 (mentreper attivare un articolo 14 serve tempo: individuazione dell’attività da esternalizzare, ricerca dellacooperativa, trattative per la definizione della commessa) , puo’ essere opportuno che l’azienda, per

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essere considerata ottemperante, stipuli in prima battuta una Convenzione ex art. 11 per il totaledelle scoperture; in un secondo momento le quote di assunzioni messe in art 14 andrannoscomputate dalle convenzioni ex art. 11

Il lavoratore viene assunto dalla cooperativa e successivamente computato dall’azienda

Una volta verificati questi elementi si puo’ evadere la convenzione su Sintesi.

Rispetto alle convenzioni ex art 11 quelle con le cooperative coinvolgono 3 soggetti: azienda,cooperativa e Servizio Occupazione Disabili; quindi è un documento con tre firme.

Per il Servizio Occupazione Disabili le convenzioni ex art. 14 sono tutte a firma del DirettoreGenerale.