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  • 1

    Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati

    Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

    Pisa, 23 aprile 2012

    LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI

    Avv. Andrea Gattamorta

    Studio Legale LGA www.lgalegal.comTel. 051.43.63.59 Fax 051.61.53.548

    [email protected]

  • 2

    Condizioni generali di vendita

    Nella prassi commerciale nazionale ed internazionale, non solo nei rapporti tra imprenditori e consumatori, ma anche tra gli stessi imprenditori, le transazioni avvengono sulla base di condizioni generali predisposte o dallAcquirente o, pi spesso, dal Venditore.

  • 3

    Convenzione di Vienna del 1980

    La Convenzione di Vienna sui contratti di venditainternazionale di beni mobili reca norme di dirittomateriale uniforme che hanno carattere specialee dunque prevalgono sulle norme di dirittointernazionale privato. parte del nostroordinamento interno e si applica ad ogni ipotesi divendita internazionale.

    Trova applicazione quando gli Stati delle partisono contraenti o quando la legge applicabile alcontratto la legge nazionale di uno Statocontraente.

  • 4

    Esclusione

    fatta salva la facolt delle parti diescluderne l'applicazione, anche in formatacita, purch le parti siano consapevolidell'applicabilit della Convenzione al rapporto(si noti che il fatto che i contraenti faccianoesclusivo riferimento ad una legge nazionale,senza mai menzionare la Convenzione diVienna, non di per s sufficiente ad escludernelapplicabilit).

  • 5

    Convenzione de LAja del 1955

    La Convenzione de L'Aja sulla legge applicabile allevendite internazionali di cose mobili corporalicontiene norme di diritto internazionale privato,ovvero disposizioni indicanti i criterid'individuazione del diritto sostanziale nazionaleapplicabile.

    La Convenzione de L'Aja si applicaautomaticamente quando viene adito il giudice diuno Stato contraente.

  • 6

    Mancanza di scelta della legge applicabile

    In mancanza di unespressa scelta della leggeapplicabile operata dai contraenti, la Convenzione deLAja del 1955 stabilisce che si applichi la legge delpaese in cui il venditore ha la residenza abituale olo stabilimento al momento in cui riceve lordine(art. 3, primo comma).

    questione controversa lapplicabilit dellaConvenzione di Roma 1980 o della Convenzione deLAja 1955.

  • 7

    Modulistica prestampata e Battle of forms

    Nella prassi dei rapporti commerciali accade difrequente che insorgano conflitti tra i diversimodelli contrattuali utilizzati dalle particontraenti, non sottoscritti ma solo inviati a titolodi proposta (ad esempio dal venditore alcompratore e viceversa): la cosiddetta battle offorms (battaglia dei modelli).

    Lo scontro tra moduli ha dato luogo ad un intensodibattito giurisprudenziale e dottrinario, che puessere risolto secondo uno dei due orientamentiprevalenti: la last shot doctrine e la knock-outdoctrine.

  • 8

    Last shot doctrine

    Lorientamento della last shot doctrine quelloaccolto dallarticolo 1326 del Codice Civileitaliano e dunque applicabile quando entrambi icontraenti siano italiani.

    La last shot segue il principio in base al qualeunaccettazione non conforme alla propostaequivale ad una nuova proposta.

    Prevalgono le condizioni generali o il modellocontrattuale richiamati per ultimi.

  • 9

    Knock-out doctrine

    Lorientamento della knock-out doctrine (seguito adesempio negli Stati Uniti ed in Germania) prediligeinvece lapproccio in virt del quale le clausolediscordanti inserite nella proposta enell'accettazione si elidono a vicenda.

    Il contenuto del contratto determinato solo da: le clausole efettivamente negoziate e le clausole contenute nelle condizioni generali di

    una o dellaltra parte che non abbiano uncontenuto discordante.

  • 10

    Convenzione di Vienna

    Larticolo 19 della Convenzione accoglie ilprincipio di conformit (last shot),

    una risposta ad una proposta volta ad essereunaccettazione ma che contiene aggiunte,limitazioni o altre modificazioni un rifiutadella proposta e vale come contropropostra,

    ma ne attenua la portata qualificando comeaccettazione quella che contenga clausoleaggiunte o difformi che non alteranosostanzialmente i termini della proposta.

  • 11

    Approccio alla Battle of forms

    Italia last shot doctrine U.K. last shot doctrine Francia last shot doctrine U.S.A. knock-out doctrine Germania knock-out doctrine Olanda first shot doctrine (si applicano

    esclusivamente le condizioni generali del preponente)

    In pratica, la battle of forms verr risolta sullabase del criterio (last shot o knock-out) previstodalle norme di diritto interno applicabili alcontratto.

  • 12

    Prevail clause

    La prevail clause individua quali previsioniregoleranno il rapporto contrattuale tra venditore eacquirente e stabilisce una prevalenzanellapplicazione delle condizioni generali di venditadel venditore su qualsiasi altro contratto, proposta,conferma dordine o adempimento relativi al rapportocontrattuale tra venditore e acquirente.

    A questa regola generale, di portata molto ampia, faeccezione il caso in cui sia il venditore medesimo adaccettare per iscritto previsioni di contenutodifferente proposte dallacquirente.

  • 13

    Clausole onerose

    Ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile sono onerose leclausole che

    i) stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte: limitazioni di responsabilit, facolt di recedere dal contratto o di sospenderne lesecuzione, ii) ovvero sanciscono a carico dellaltro contraente: decadenze, limitazioni alla facolt di opporre eccezioni, restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dellautorit giudiziaria

  • 14

    Doppia sottoscrizione

    Con riferimento alle condizioni generali di contratto e, ingenerale, ai contratti predisposti unilateralmente da unodei contraenti senza che vi sia stata negoziazione fra leparti, il secondo comma dell'articolo 1341 del CodiceCivile, prevede lobbligo della specifica approvazionescritta da parte dellAderente delle clausole cosiddetteonerose o vessatorie.

    questo il motivo per il quale, in calce ai contratti peradesione, generalmente prevista la doppiasottoscrizione dellAderente, il quale chiamato adapporre una prima firma in segno di accettazione delleCondizioni nel loro complesso ed una seconda firma perla specifica approvazione delle clausole onerose in essecontenute.

  • 15

    Nei contratti internazionali

    Per i contratti internazionali vale la previsionedellarticolo 1341 Codice Civile, primo comma(conoscenza o conoscibilit al momento dellaconclusione del contratto) non vale invece quelladi cui al secondo comma (specifica approvazionescritta delle clausole onerose).

    Lobbligo della doppia sottoscrizione delleclausole onerose non trova corrispondenzanegli ordinamenti stranieri n nelleConvenzioni internazionali. Si consiglia tuttaviadi prevedere in ogni caso la doppia sottoscrizionedelle clausole ritenute onerose.

  • 16

    Forma del contratto internazionale

    Nel commercio internazionale non sonorichieste forme particolariUn contratto di vendita non necessita di essereconcluso o provato per iscritto, e non sottoposto ad alcun altro requisito di forma.Esso pu venir provato con ogni mezzo, ancheper testimoni (Articolo 11 Convenzione diVienna). tuttavia sempre preferibile stipulare periscritto.

  • 17

    Giurisprudenza in materia

    In giurisprudenza si tuttavia affermato che per lefficaciadelle clausole onerose contenute nelle condizioni generali di uncontratto internazionale, pur non necessitando la specificaapprovazione richiesta dall'art. 1341 Codice Civile, sononecessarie serie garanzie di consapevole adesione da partedel contraente che non le ha predisposte (Cassazione civile1998 n.2642). Sar dunque opportuna (almeno) unasottoscrizione dellAderente per espressa accettazione dellecondizioni generali di contratto predisposte dallaltrocontraente.

    Il principio della libert delle forme risulta dunque temperatoda tale interpretazione giurisprudenziale e dovr in ogni casoessere raccordato con la disciplina prevista da altreConvenzioni internazionali o da Regolamenti comunitari, peresempio con quelli in tema di clausole compromissorie oderogative della competenza giurisdizionale.

  • 18

    Clausola di adesione

    (FRONTE DOCUMENTO)LAcquirente dichiara di avere letto e compreso il contenutodelle Condizioni Generali di Vendita del Venditore riportatesul retro del presente documento. L'Acquirente approvaspecificamente ai sensi dellarticolo 1341 Codice Civile ilcontenuto delle seguenti clausole:

    (elenco delle clausole vessatorie, indicate articolo per articolocol rispettivo contenuto)

    ______________________LAcquirente

    N.B. Sul retro del medesimo documento ci sar il testo delleCondizioni Generali di Vendita

  • 19

    Lingua delle condizioni generali

    Bench le parti abbiano libert di scelta della linguacontrattuale, proprio in considerazione del principiodi conoscibilit delle disposizioni predisposte dauna parte ed accettate per adesione dall'altranonch ai fini di soddisfare il criteriogiurisprudenziale delle serie garanzie diconsapevole adesione, si consiglia di predisporrealmeno in lingua inglese le condizioni generali divendita da sottoporre ad una controparte straniera,specie se extracomunitaria.

  • 20

    Riserva di propriet

    la clausola ai sensi della quale i beni oggetto delcontratto di vendita restano di propriet del fornitore sinoal momento dellintegrale pagamento del prezzoconvenuto.

    La legge a cui fare riferimento per la riserva di propriet(in fatto di valida costituzione, di efficacia e di eventualeesercizio della stessa) quella dellordinamento nel cuiterritorio collocato o comunque si trova il benesottoposto a riserva di propriet che andr dunqueattentamente verificata. Occorre prestare pertantoparticolare cura allesame della disciplina applicabile(riconoscimento, adempimenti formali, ecc.).

  • 21

    Caratteristiche della riserva

    Caratteristiche principali della riserva di proprietsono le seguenti:

    i) il bene gravato dalla riserva di propriet consegnato al compratore che ha facolt di goderne;

    ii) il compratore diventa proprietario del bene solo almomento del pagamento dellultima rata e cio solo aseguito del versamento integrale del prezzo;

    iii) i rischi relativi al bene venduto passano dalvenditore al compratore al momento della consegna.

  • 22

    Clausola tipo

    La propriet dei Prodotti passer allAcquirentesolo a seguito del saldo integrale del prezzo dellacompravendita. In caso di ritardo dellAcquirentenei pagamenti, il Venditore potr, senza necessitdi alcuna formalit, ivi compresa la messa inmora, riprendere possesso di tutti i Prodottioggetto di riservato dominio ovunque essi sitrovino, con riserva di ogni ulteriore opportunorimedio per il pregiudizio subto, ivi compreso ildiritto del Venditore di trattenere a titolo dipenale le somme gi eventualmente riscosse in viadi anticipo sul prezzo della compravendita.

  • 23

    Accorgimenti in base alla legge italiana

    In forza di quanto previsto dellarticolo 11 delDecreto Legislativo 231/2002 sempre opportunoche il creditore inserisca nelle fatture relative allafornitura oggetto di riserva di propriet unriferimento alla clausola di riserva di propriet, taleda permettere di individuare con certezza il benesottoposto alla riserva ed il contratto di vendita. Adesempio:

    La merce oggetto della presente fattura soggettaa riserva di propriet sino allintegrale pagamentodel prezzo pattuito.

  • 24

    Nella Convenzione di Vienna

    Articolo 39 - Denuncia dei difetti di conformit

    1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto diconformit della merce se non lo denuncia al venditore,precisandone la natura, entro un termine ragionevole apartire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovutoscoprirlo.

    2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere ildifetto di conformit se non lo denuncia al venditore al pitardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fueffettivamente consegnata, a meno che tale scadenza non siaincompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

    Tale disciplina, anche per la sua genericit, risulta pocovantaggiosa per il venditore.

  • 25

    Clausola tipo sulla GaranziaIl Venditore garantisce la qualit dei Prodotti per un periododi mesi dalla consegna, esclusi quei difetti che possanomanifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o diuna inadeguata conservazione o manutenzione dei Prodotti.Qualsiasi reclamo attinente a vizi o difetti dei Prodotti dovressere inoltrato al Venditore, tramite lettera raccomandataa.r., tassativamente entro otto giorni dalla consegna nel casodi vizi palesi ed entro otto giorni dalla scoperta nel caso di viziocculti, comunque entro mesi dalla consegna, a pena didecadenza. I resi non saranno accettati se nonpreventivamente autorizzati per iscritto dal Venditore;questultimo esaminer i resi per verificare che il difettosussista e sia riconducibile alla propria responsabilit e soloin tal caso sostituir e/o riparer i Prodotti riconosciuti comedifettosi. Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersiesclusa e superata dalle presenti Condizioni. In particolare siintende escluso il diritto di rivalsa verso il Venditore perleventuale garanzia prestata dallAcquirente nei confrontidei consumatori.

  • 26

    Clausole tipo delle condizioni generali di

    vendita

  • 27

    Struttura e contenuti

    Individuazione delle parti Premesse Allegati (elenco e rinvio) Definizione Oggetto del contratto Obbligazioni delle parti Modalit di pagamento. Riserva di propriet Garanzie Responsabilit e limitazioni. Caso fortuito e forza maggiore Risoluzione anticipata Clausole trasversali Legge applicabile e foro competente / Clausola arbitrale (Specifica approvazione ex articolo 1341 Codice Civile)

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    Elementi essenziali

    Aspetti della vendita da considerare nellaredazione del contrattoi) tempo e modo della consegna della merce e deirelativi documenti;

    ii) passaggio della propriet (riserva);

    iii) passaggio dei rischi;

    iv) pagamento del prezzo (forma, modo, garanzia);

    v) garanzia del venditore;

    vi) clausola risolutiva espressa.

  • 29

    Rischi da valutare

    Sospensione o revoca della commessa Mancato ritiro della merce Escussione arbitraria delle garanzie Dispersione propriet intellettuale Variazione dei costi di produzione Rischio valuta Rischio commerciale Rischio paese

  • 30

    Modalit di pagamento

    Domande da porsi per individuare la modalitdi pagamento pi opportuna in base alleesigenze specifiche ed ai rapporti con lacontroparte.Contratto di durata o a singola prestazioneFiducia nella contropartePaese di destinazioneCombinazione dei pagamenti con le garanzieValutaCosti / suddivisione dei costiDocumenti disponibili

  • 31

    Modalit di pagamento

    Bonifico bancario internazionale via swiftIncassi elettroniciTitoli di creditobill of exchange - cambiale trattapromissory notes - pagher cambiarioLock box systemCredito documentario(lettera di credito)Cash on delivery (COD)Cash against documents (CAD)

  • 32

    Principali garanzie internazionali

    First Demand Bank Guaranteegaranzia di pagamentoAdvance payment guaranteegaranzia di restituzione dellacconto (contratto di fornitura)Bid bondgaranzia dellofferta (contratto dappalto)Performance bondgaranzia di buona esecuzione (contratto di fornitura)Maintenance bondgaranzia della corretta manutenzione (contratto di fornitura)

  • 33

    Suggerimenti operativi: il testo

    Per cautelarsi nei confronti del beneficiariodella garanzia, il testo della stessa dovrebbeprevedere con estrema precisionei) le eventuali dichiarazioni che il beneficiariodeve rilasciareii) gli eventuali documenti da produrre asupporto della richiesta di pagamentoiii) le pubblicazioni di riferimento della CCI ela legge applicabile

  • 34

    International Commercial Terms

    Gli Incoterms sono regole elaborate dalla Cameradi Commercio Internazionale per linterpretazionedei termini commerciali maggiormente utilizzatinei contratti di compravendita internazionale.Lultima versione della raccolta in vigore dal 1gennaio 2011. Ad ognuno degli 11 terminicorrisponde una particolare disciplina delle condizionidi consegna delle merci.

    Perseguono lo scopo di eliminare possibili incertezzedovute alle differenti interpretazioni, esistenti neisingoli paesi, dei termini commerciali di consegnadelle merci nelle vendite internazionali, evitando cosfraintendimenti e controversie.

  • 35

    Incoterms, in generale

    Gli Incoterms indicano a chi, tra compratore evenditore, competono le spese e i rischi relativi altrasferimento della merce, ma non stabilisconoquando avviene il passaggio di propriet enemmeno in quali casi sia lecito per il compratorebloccare il pagamento.

    Lapplicabilit degli Incoterms ad un rapportocontrattuale presuppone che lIncoterm prescelto siaesplicitamente richiamato nel contratto, nel qualedeve anche essere indicata ledizione che contienelIncoterm che si intende applicare (ad esempio EXW,Incoterms 2010).

  • 36

    Incoterms, in particolare

    Sul piano strettamente giuridico, lindicazione deitermini di resa ed in generale le modalit di consegnadella merce oggetto del contratto di venditainternazionale possono comportare la devoluzionedelle controversie eventualmente insorte tra leparti a questa o quella giurisdizione.

    Lattribuzione di una controversia ad una autoritgiurisdizionale pu infatti dipendere dal paese nelquale avvenuta la consegna. quindi opportunoprevedere pattiziamente la devoluzione delle liti.

  • 37

    Gli Incoterms

    - lunico Incoterm del gruppo E (EXW) prevede la resadella merce franco stabilimento del venditore e noncontempla il trasporto;- gli Incoterms del gruppo F (FCA per qualsiasi modo ditrasporto; FAS e FOB solo per il trasporto marittimo)pongono il trasporto principale a carico dellacquirente;- gli Incoterms del gruppo C (CFR e CIF solo pertrasporto marittimo e per vie navigabili; CPT e CIP perqualsiasi modalit di trasporto) pongono il trasportoprincipale a carico del venditore;- gli Incoterms del gruppo D (DAP e DAT entrambi perqualsiasi tipo di trasporto) prevedono che il venditore siaresponsabile dellarrivo della merce a destinazioneassumendo su di s tutti i relativi rischi e spese.

  • 38

    Convenzione di Vienna

    Disciplina lobbligo di consegna prevedendo treipotesi:

    se la merce deve essere oggetto di trasporto, laconsegna si perfeziona con laffidamento alvettore;

    se la consegna riguarda cose determinate o coselocalizzate in un luogo particolare noto alcompratore, la consegna si effettua ponendo lecose a disposizione del compratore in quelluogo;

    in tutte le altre ipotesi, la consegna si attuaponendo la merce a disposizione del compratorepresso il domicilio del venditore.

  • 39

    Garanzie

    In questo tipo di clausole contrattuali rientrano:Disposizioni che regolano la prestazione diservizi accessori / strumentali qualiinstallazione, montaggio, formazione delpersonale, supervisione nel corso della fase diavviamento;Disposizioni che regolano lo svolgimento delcollaudo o comunque delle prove diperformance e/o il raggiungimento di standarddella fornitura;

  • 40

    Garanzie

    Garanzia del rispetto di standard tecnici(contrattuali e normativi) con riferimento ai benioggetto della fornitura, ma non dei beni e deglieventuali impianti che ospiteranno la fornitura(specie nel caso di macchine industriali);Procedure per la contestazione di eventuali vizie difetti palesi (patent) e occulti (latent) e garanziedel venditore;Servizi prestati dal venditore (assistenza,fornitura ricambi, ecc.) nel corso del periodo digaranzia;

  • 41

    Disciplina specifica a tutela del consumatore

  • 42

    Articolo 95 Trattato UE

    L'Articolo 95 punto 3) del Trattato cheistituisce la CE prevede che la Commissione,nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 inmateria di sanit, sicurezza, protezionedell'ambiente e protezione dei consumatori, sibasa su un livello di protezione elevato, tenutoconto, in particolare, degli eventuali nuovisviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche ilParlamento europeo ed il Consiglio,nell'ambito delle rispettive competenze,cercheranno di conseguire tale obiettivo.

  • 43

    Il Codice del consumo

    Il nuovo Codice del consumo, entrato in vigoreil 23 ottobre 2005, consta di 146 articoli eriunisce in un unico testo le disposizioni di 21provvedimenti (4 leggi, 2 Decreti delPresidente della Repubblica, 14 DecretiLegislativi e un regolamento di attuazione).

    Il Codice del consumo un provvedimento ingran parte compilativo, nel senso che raccoglienorme gi conosciute dal nostro ordinamento.

  • 44

    Diritti fondamentali dei consumatori

    a) alla tutela della salute;b) alla sicurezza e alla qualit dei prodotti e dei servizi;c) ad una adeguata informazione e ad una correttapubblicit;d) alleducazione al consumo;e) alla correttezza, alla trasparenza ed allequit neirapporti contrattuali;f) alla promozione ed allo sviluppo dellassociazionismolibero, volontario e democratico tra i consumatori e gliutenti;g) allerogazione di servizi pubblici secondo standard diqualit e di efficienza.

  • 45

    Irrinunciabilit dei diritti

    Ai sensi dellarticolo 143 del Codice:I diritti attribuiti al consumatore dal codicesono irrinunciabili. E nulla ogni pattuizionein contrasto con le disposizioni del codice.Ove le parti abbiano scelto di applicare alcontratto una legislazione diversa da quellaitaliana, al consumatore devono comunqueessere riconosciute le condizioni minime ditutela previste dal codice.

  • 46

    La nozione di bene di consumo

    Qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, adesclusione di:1) beni oggetto di vendita forzata o comunque vendutisecondo altre modalit dalle autorit giudiziarie,anche mediante delega ai notai;2) acqua e gas, quando non confezionati per la venditain un volume delimitato o in una quantit determinata;3) energia elettrica.

    Sono inclusi nella nozione anche i beni usati e quellirimessi a nuovo.

  • 47

    La nozione di consumatore

    qualsiasi persona fisica che agisceper scopi estranei alla propria attivitimprenditoriale o professionale.

    La giurisprudenza italiana in materia haespressamente escluso dalla nozione diconsumatore le imprese artigiane e lepiccole imprese (la categoria deiconsumatori-imprenditori).

  • 48

    La nozione di produttore

    il fabbricante di un bene diconsumo,limportatore del bene di consumonel territorio della Unione europea oqualsiasi altra persona che si presentacome produttore apponendo sul benedi consumo il proprio nome, marchioo altro segno distintivo.

  • 49

    La nozione di venditore

    Qualsiasi persona fisica o giuridicapubblica o privata che, nelleserciziodella propria attivit imprenditorialeo professionale, utilizza i contratti divendita, permuta, somministrazione,appalto d'opera o assimilabili.

  • 50

    Articoli 33-38 - Contratti coi consumatori

    Sono vessatorie, ai sensi dellarticolo 33, le clausole chedeterminano a carico del consumatore un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

    In particolare, il Codice elenca le clausole che si presumonovessatorie fino a prova contraria (lista grigia), quali adesempio:- la clausola sul recesso unilaterale,- la clausola derogatoria della competenza,- decadenze e limitazioni alla facolt di opporre eccezioni,- limitazioni alla responsabilit del professionista,- limitazioni o esclusioni alle azioni e ai diritti dei consumatori,- il rinnovo tacito del contratto.

  • 51

    Clausola derogatoria della competenza

    Il giudice competente a dirimere lecontroversie in cui sia parte un consumatore quello del luogo di residenza o del domicilioeletto di questultimo. Si tratta di un foroesclusivo speciale, derogabile dalle partisolo con una trattativa individuale.Le clausole di un contratto fra professionista econsumatore che deroghino a tale foro sono dapresumersi vessatorie e pertanto inefficaci.

  • 52

    Trattativa individuale

    Non sono vessatorie le clausole presuntetali, che siano state oggetto di trattativaindividuale, ossia di specificanegoziazione.

    Nei contratti conclusi mediante lasottoscrizione di moduli o formulariincombe sul professionista lonere diprovare che le clausole siano state oggettodi specifica trattativa col consumatore.

  • 53

    Garanzia per i beni di consumo

    Il venditore ha lobbligo diconsegnare al consumatore BENICONFORMI al contratto divendita.

    Ai fini della garanzia, ai contratti di venditasono equiparati i contratti di permuta, disomministrazione, di appalto, dopera ed ognialtro contratto finalizzato alla fornitura di benidi consumo da fabbricare o produrre.

  • 54

    Presunzione di conformit dei beni

    Si presumono conformi al contratto i beni che:a) sono idonei alluso al quale servono abitualmente beni dellostesso tipo;b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedonole qualit del bene che il venditore ha presentato al consumatorecome campione o modello;c) presentano la qualit e le prestazioni abituali di un bene dellostesso tipo, che il consumatore pu ragionevolmente aspettarsi,tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazionipubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardodal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, inparticolare nella pubblicit o sulletichettatura;d) sono idonei alluso particolare voluto dal consumatore che siastato da questi portato a conoscenza del venditore al momento dellaconclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche perfatti concludenti.

  • 55

    Esclusione del difetto di conformit

    E' escluso il difetto di conformit se, almomento della conclusione del contratto, ilconsumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con lordinariadiligenza il difetto di conformit deriva daistruzioni o materiali forniti dalconsumatore.

  • 56

    Dichiarazioni pubbliche

    Tali dichiarazioni costituiscono parametro per lavalutazione dell'eventuale difformit dei beni diconsumo.Il venditore non vincolato dalle dichiarazionipubbliche se:a) in caso di dichiarazione resa da produttore, agente,rappresentante, non era a conoscenza della dichiarazione enon poteva conoscerla con lordinaria diligenza;b) la dichiarazione stata adeguatamente corretta entro ilmomento della conclusione del contratto in modo daessere conoscibile al consumatore;c) la decisione di acquistare il bene di consumo non stata influenzata dalla dichiarazione.

  • 57

    Dichiarazioni pubbliche in Internet

    Si raccomanda di prestareparticolare attenzione al contenutoed al tenore delle dichiarazionipubbliche presenti in Internet,eventualmente nellambito di unapiattaforma di commercioelettronico.

  • 58

    Equiparazioni al difetto di conformit

    Il difetto di conformit che deriva dallimperfettainstallazione del bene di consumo se linstallazione compresa nel contratto di vendita e viene effettuata dalvenditore o sotto la sua responsabilit.

    Il prodotto, concepito per essere installato dalconsumatore, da questo installato in modo non corretto acausa di una carenza o mancanza di chiarezza delleistruzioni di installazione.

    Importanza della responsabilit anche degli installatori.

  • 59

    Tutela garantita al consumatore

    Il venditore responsabile nei confronti del consumatore perqualsiasi difetto di conformit esistente al momento dellaconsegna del bene.

    Presunzione: si presume che i difetti di conformit che simanifestano entro sei mesi dalla consegna del beneesistessero gi a tale data, a meno che tale ipotesi siaincompatibile con la natura del bene o con la natura del difettodi conformit.

    Qualora invece il difetto si sia manifestato dopo i primi seimesi dalla consegna e nei diciotto mesi successivi, incombersul consumatore provare che il difetto di conformit esisteva almomento della consegna del bene.

  • 60

    Rimedi a favore del consumatore

    Rimedi che possono esser fatti valere neiconfronti del solo venditore finale:

    (a) Ripristino o sostituzione del bene.

    (b) Riduzione del prezzo o risoluzione delcontratto.

    (c) Risarcimento del danno.

  • 61

    Ripristino o sostituzione

    A scelta del consumatore e senza spese.

    (1) le riparazioni o le sostituzioni devonoessere effettuate entro un congruo terminedalla richiesta e non devono arrecare notevoliinconvenienti al consumatore,

    (2) le spese poste a carico del venditore siriferiscono ai costi indispensabili per rendereconformi i beni.

  • 62

    Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto

    Possono essere chieste a scelta del consumatore acondizione che:

    a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili oeccessivamente onerose;

    b) il venditore non abbia provveduto alla riparazioneo alla sostituzione del bene entro un termine congruo;

    c) la sostituzione o la riparazione precedentementeeffettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti alconsumatore.

  • 63

    Risarcimento del danno

    I rimedi previsti dall'art. 130 del Codice prescindonototalmente da un esame delle cause e dallariconducibilit al venditore di una qualche formadi colpa, essendo attivabili dal consumatore alverificarsi di difetti di conformit.

    La richiesta del risarcimento del danno, viceversa,presuppone un approfondimento delle cause del vizioo difetto e di conseguenza dellimputabilit ad unsoggetto di una forma di colpa (negligenza,imprudenza, imperizia).

  • 64

    Garanzia convenzionale

    E' garanzia convenzionale o commerciale qualsiasiimpegno di un venditore/produttore nei confronti delconsumatore di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumosenza costi supplementari, qualora il bene medesimo noncorrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazionedi garanzia o nella pubblicit.

    E' una forma di tutela ulteriore e supplementare che ilvenditore facoltativamente aggiunge rispetto a quanto giobbligatoriamente previsto; ha natura integrativa e nonsostitutiva rispetto alla disciplina degli articoli 129-132Codice del consumo.

  • 65

    Contenuto della garanzia convenzionale

    La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondole modalit indicate nella dichiarazione di garanziamedesima o nella relativa pubblicit e deve avere ilseguente contenuto minimo:a) specificare che il consumatore titolare dei diritti previstidagli articoli 129 e seguenti del Codice del Consumo e chela garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;b) indicare in modo chiaro e comprensibile loggetto dellagaranzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere,compresi la durata e lestensione territoriale della garanzia,nonch il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi laoffre.

  • 66

    Facolt del venditore

    Dopo la denuncia del difetto di conformit il venditorepu offrire al consumatore qualsiasi altro rimediodisponibile con i seguenti effetti:

    a) qualora il consumatore abbia gi richiesto uno specificorimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvoaccettazione da parte del consumatore del rimedioalternativo proposto;

    b) qualora il consumatore non abbia gi richiesto unospecifico rimedio, il consumatore deve accettare laproposta o respingerla scegliendo un altro rimedio.

  • 67

    Diritti del venditore: il regresso

    Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperitidal consumatore ha diritto di regresso nei confronti delsoggetto o dei soggetti effettivamente responsabilifacenti parte della catena distributiva del benedifettoso per ottenere la reintegrazione di quantoprestato entro un anno dallesecuzione dellaprestazione.

    Trattandosi di rapporti tra imprenditori e non traimprenditore e consumatore, il diritto di regresso puessere oggetto di rinuncia o di patto contrario.

  • 68

    Decadenza e prescrizione

    Il consumatore decade dai diritti previsti dallarticolo 132 delCodice del consumo se non denuncia al venditore il difettodi conformit entro il termine di due mesi dalla data in cuiha scoperto il difetto.

    Il venditore responsabile quando il difetto di conformit simanifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

    L'azione diretta a far valere i difetti del bene di consumo siprescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.

    Tuttavia, il consumatore che sia convenuto per lesecuzione delcontratto, pu far valere i diritti a proprio favore, purch ildifetto di conformit sia stato denunciato entro due mesi dallascoperta e prima della scadenza dei ventisei mesi di cui sopra.

  • 69

    Carattere imperativo della tutela

    E' nullo ogni patto diretto, anteriore allacomunicazione del difetto di conformit delbene, volto ad escludere o limitare i dirittiriconosciuti ai consumatori.

    Nel caso di beni usati, le parti possonolimitare la durata della garanzia ad un periododi tempo in ogni caso non inferiore ad unanno. Restano in ogni caso esclusi dallagaranzia i difetti derivanti dalluso normaledella cosa.

  • 70

    Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati

    Grazie per lattenzione e arrivederci

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