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1 © Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Pisa, 23 aprile 2012 LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI Avv. Andrea Gattamorta © Studio Legale LGA – www.lgalegal.com Tel. 051.43.63.59 – Fax 051.61.53.548 [email protected]

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© Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Pisa, 23 aprile 2012

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI

Avv. Andrea Gattamorta

© Studio Legale LGA – www.lgalegal.comTel. 051.43.63.59 – Fax 051.61.53.548

[email protected]

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Condizioni generali di vendita

Nella prassi commerciale nazionale ed internazionale, non solo nei rapporti tra imprenditori e consumatori, ma anche tra gli stessi imprenditori, le transazioni avvengono sulla base di condizioni generali predisposte o dall’Acquirente o, più spesso, dal Venditore.

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Convenzione di Vienna del 1980

• La Convenzione di Vienna sui contratti di venditainternazionale di beni mobili reca norme di dirittomateriale uniforme che hanno carattere specialee dunque prevalgono sulle norme di dirittointernazionale privato. È parte del nostroordinamento interno e si applica ad ogni ipotesi divendita internazionale.

• Trova applicazione quando gli Stati delle partisono contraenti o quando la legge applicabile alcontratto è la legge nazionale di uno Statocontraente.

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Esclusione

È fatta salva la facoltà delle parti diescluderne l'applicazione, anche in formatacita, purché le parti siano consapevolidell'applicabilità della Convenzione al rapporto(si noti che il fatto che i contraenti faccianoesclusivo riferimento ad una legge nazionale,senza mai menzionare la Convenzione diVienna, non è di per sé sufficiente ad escludernel’applicabilità).

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Convenzione de L’Aja del 1955

• La Convenzione de L'Aja sulla legge applicabile allevendite internazionali di cose mobili corporalicontiene norme di diritto internazionale privato,ovvero disposizioni indicanti i criterid'individuazione del diritto sostanziale nazionaleapplicabile.

• La Convenzione de L'Aja si applicaautomaticamente quando viene adito il giudice diuno Stato contraente.

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Mancanza di scelta della legge applicabile

• In mancanza di un’espressa scelta della leggeapplicabile operata dai contraenti, la Convenzione deL’Aja del 1955 stabilisce che si applichi la legge delpaese in cui il venditore ha la residenza abituale olo stabilimento al momento in cui riceve l’ordine(art. 3, primo comma).

• È questione controversa l’applicabilità dellaConvenzione di Roma 1980 o della Convenzione deL’Aja 1955.

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Modulistica prestampata e Battle of forms

• Nella prassi dei rapporti commerciali accade difrequente che insorgano “conflitti” tra i diversimodelli contrattuali utilizzati dalle particontraenti, non sottoscritti ma solo inviati a titolodi proposta (ad esempio dal venditore alcompratore e viceversa): è la cosiddetta battle offorms (“battaglia dei modelli”).

• Lo scontro tra moduli ha dato luogo ad un intensodibattito giurisprudenziale e dottrinario, che puòessere risolto secondo uno dei due orientamentiprevalenti: la last shot doctrine e la knock-outdoctrine.

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Last shot doctrine

• L’orientamento della last shot doctrine è quelloaccolto dall’articolo 1326 del Codice Civileitaliano e dunque applicabile quando entrambi icontraenti siano italiani.

• La last shot segue il principio in base al qualeun’accettazione non conforme alla propostaequivale ad una nuova proposta.

• Prevalgono le condizioni generali o il modellocontrattuale richiamati per ultimi.

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Knock-out doctrine

• L’orientamento della knock-out doctrine (seguito adesempio negli Stati Uniti ed in Germania) prediligeinvece l’approccio in virtù del quale le clausolediscordanti inserite nella proposta enell'accettazione si elidono a vicenda.

• Il contenuto del contratto é determinato solo da:• le clausole efettivamente negoziate e• le clausole contenute nelle condizioni generali di

una o dell’altra parte che non abbiano uncontenuto discordante.

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Convenzione di Vienna

• L’articolo 19 della Convenzione accoglie ilprincipio di conformità (last shot),

• “una risposta ad una proposta volta ad essereun’accettazione ma che contiene aggiunte,limitazioni o altre modificazioni è un rifiutadella proposta e vale come contropropostra”,

• ma ne attenua la portata qualificando comeaccettazione quella che contenga “clausoleaggiunte o difformi che non alteranosostanzialmente i termini della proposta”.

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Approccio alla Battle of forms

• Italia – last shot doctrine• U.K. – last shot doctrine• Francia – last shot doctrine• U.S.A. – knock-out doctrine• Germania – knock-out doctrine• Olanda – first shot doctrine (si applicano

esclusivamente le condizioni generali del preponente)

• In pratica, la battle of forms verrà risolta sullabase del criterio (last shot o knock-out) previstodalle norme di diritto interno applicabili alcontratto.

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Prevail clause

• La prevail clause individua quali previsioniregoleranno il rapporto contrattuale tra venditore eacquirente e stabilisce una prevalenzanell’applicazione delle condizioni generali di venditadel venditore su qualsiasi altro contratto, proposta,conferma d’ordine o adempimento relativi al rapportocontrattuale tra venditore e acquirente.

• A questa regola generale, di portata molto ampia, faeccezione il caso in cui sia il venditore medesimo adaccettare per iscritto previsioni di contenutodifferente proposte dall’acquirente.

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Clausole onerose

• Ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile sono onerose leclausole che

• i) stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte:• limitazioni di responsabilità,• facoltà di recedere dal contratto o• di sospenderne l’esecuzione,• ii) ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente:• decadenze,• limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,• restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi,• tacita proroga o rinnovazione del contratto,• clausole compromissorie o• deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria

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Doppia sottoscrizione

Con riferimento alle condizioni generali di contratto e, ingenerale, ai contratti predisposti unilateralmente da unodei contraenti senza che vi sia stata negoziazione fra leparti, il secondo comma dell'articolo 1341 del CodiceCivile, prevede l’obbligo della specifica approvazionescritta da parte dell’Aderente delle clausole cosiddetteonerose o vessatorie.

È questo il motivo per il quale, in calce ai contratti peradesione, è generalmente prevista la doppiasottoscrizione dell’Aderente, il quale è chiamato adapporre una prima firma in segno di accettazione delleCondizioni nel loro complesso ed una seconda firma perla specifica approvazione delle clausole onerose in essecontenute.

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Nei contratti internazionali

Per i contratti internazionali vale la previsionedell’articolo 1341 Codice Civile, primo comma(conoscenza o conoscibilità al momento dellaconclusione del contratto) non vale invece quelladi cui al secondo comma (specifica approvazionescritta delle clausole onerose).

L’obbligo della doppia sottoscrizione delleclausole onerose non trova corrispondenzanegli ordinamenti stranieri né nelleConvenzioni internazionali. Si consiglia tuttaviadi prevedere in ogni caso la doppia sottoscrizionedelle clausole ritenute onerose.

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Forma del contratto internazionale

Nel commercio internazionale non sonorichieste forme particolari“Un contratto di vendita non necessita di essereconcluso o provato per iscritto, e non èsottoposto ad alcun altro requisito di forma.Esso può venir provato con ogni mezzo, ancheper testimoni” (Articolo 11 Convenzione diVienna).È tuttavia sempre preferibile stipulare periscritto.

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Giurisprudenza in materia

In giurisprudenza si è tuttavia affermato che per l’efficaciadelle clausole onerose contenute nelle condizioni generali di uncontratto internazionale, pur non necessitando la specificaapprovazione richiesta dall'art. 1341 Codice Civile, sononecessarie “serie garanzie di consapevole adesione da partedel contraente che non le ha predisposte” (Cassazione civile1998 n.2642). Sarà dunque opportuna (almeno) unasottoscrizione dell’Aderente per espressa accettazione dellecondizioni generali di contratto predisposte dall’altrocontraente.

Il principio della libertà delle forme risulta dunque temperatoda tale interpretazione giurisprudenziale e dovrà in ogni casoessere raccordato con la disciplina prevista da altreConvenzioni internazionali o da Regolamenti comunitari, peresempio con quelli in tema di clausole compromissorie oderogative della competenza giurisdizionale.

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Clausola di adesione

(FRONTE DOCUMENTO)L’Acquirente dichiara di avere letto e compreso il contenutodelle Condizioni Generali di Vendita del Venditore riportatesul retro del presente documento. L'Acquirente approvaspecificamente ai sensi dell’articolo 1341 Codice Civile ilcontenuto delle seguenti clausole:

(elenco delle clausole vessatorie, indicate articolo per articolocol rispettivo contenuto)

______________________L’Acquirente

N.B. Sul retro del medesimo documento ci sarà il testo delleCondizioni Generali di Vendita

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Lingua delle condizioni generali

Benché le parti abbiano libertà di scelta della linguacontrattuale, proprio in considerazione del principiodi conoscibilità delle disposizioni predisposte dauna parte ed accettate per adesione dall'altranonché ai fini di soddisfare il criteriogiurisprudenziale delle “serie garanzie diconsapevole adesione”, si consiglia di predisporrealmeno in lingua inglese le condizioni generali divendita da sottoporre ad una controparte straniera,specie se extracomunitaria.

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Riserva di proprietà

È la clausola ai sensi della quale i beni oggetto delcontratto di vendita restano di proprietà del fornitore sinoal momento dell’integrale pagamento del prezzoconvenuto.

La legge a cui fare riferimento per la riserva di proprietà(in fatto di valida costituzione, di efficacia e di eventualeesercizio della stessa) è quella dell’ordinamento nel cuiterritorio è collocato o comunque si trova il benesottoposto a riserva di proprietà che andrà dunqueattentamente verificata. Occorre prestare pertantoparticolare cura all’esame della disciplina applicabile(riconoscimento, adempimenti formali, ecc.).

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Caratteristiche della riserva

Caratteristiche principali della riserva di proprietàsono le seguenti:

i) il bene gravato dalla riserva di proprietà èconsegnato al compratore che ha facoltà di goderne;

ii) il compratore diventa proprietario del bene solo almomento del pagamento dell’ultima rata e cioè solo aseguito del versamento integrale del prezzo;

iii) i rischi relativi al bene venduto passano dalvenditore al compratore al momento della consegna.

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Clausola tipo

“La proprietà dei Prodotti passerà all’Acquirentesolo a seguito del saldo integrale del prezzo dellacompravendita. In caso di ritardo dell’Acquirentenei pagamenti, il Venditore potrà, senza necessitàdi alcuna formalità, ivi compresa la messa inmora, riprendere possesso di tutti i Prodottioggetto di riservato dominio ovunque essi sitrovino, con riserva di ogni ulteriore opportunorimedio per il pregiudizio subìto, ivi compreso ildiritto del Venditore di trattenere a titolo dipenale le somme già eventualmente riscosse in viadi anticipo sul prezzo della compravendita”.

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Accorgimenti in base alla legge italiana

In forza di quanto previsto dell’articolo 11 delDecreto Legislativo 231/2002 è sempre opportunoche il creditore inserisca nelle fatture relative allafornitura oggetto di riserva di proprietà unriferimento alla clausola di riserva di proprietà, taleda permettere di individuare con certezza il benesottoposto alla riserva ed il contratto di vendita. Adesempio:

“La merce oggetto della presente fattura è soggettaa riserva di proprietà sino all’integrale pagamentodel prezzo pattuito”.

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Nella Convenzione di Vienna

Articolo 39 - Denuncia dei difetti di conformità

1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto diconformità della merce se non lo denuncia al venditore,precisandone la natura, entro un termine ragionevole apartire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovutoscoprirlo.

2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere ildifetto di conformità se non lo denuncia al venditore al piùtardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fueffettivamente consegnata, a meno che tale scadenza non siaincompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

Tale disciplina, anche per la sua genericità, risulta pocovantaggiosa per il venditore.

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Clausola tipo sulla Garanzia“Il Venditore garantisce la qualità dei Prodotti per un periododi … mesi dalla consegna, esclusi quei difetti che possanomanifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o diuna inadeguata conservazione o manutenzione dei Prodotti.Qualsiasi reclamo attinente a vizi o difetti dei Prodotti dovràessere inoltrato al Venditore, tramite lettera raccomandataa.r., tassativamente entro otto giorni dalla consegna nel casodi vizi palesi ed entro otto giorni dalla scoperta nel caso di viziocculti, comunque entro … mesi dalla consegna, a pena didecadenza. I resi non saranno accettati se nonpreventivamente autorizzati per iscritto dal Venditore;quest’ultimo esaminerà i resi per verificare che il difettosussista e sia riconducibile alla propria responsabilità e soloin tal caso sostituirà e/o riparerà i Prodotti riconosciuti comedifettosi. Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersiesclusa e superata dalle presenti Condizioni. In particolare siintende escluso il diritto di rivalsa verso il Venditore perl’eventuale garanzia prestata dall’Acquirente nei confrontidei consumatori”.

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Clausole tipo delle condizioni generali di

vendita

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Struttura e contenuti

• Individuazione delle parti• Premesse• Allegati (elenco e rinvio)• Definizione• Oggetto del contratto• Obbligazioni delle parti• Modalità di pagamento. Riserva di proprietà• Garanzie• Responsabilità e limitazioni. Caso fortuito e forza maggiore• Risoluzione anticipata• Clausole trasversali• Legge applicabile e foro competente / Clausola arbitrale• (Specifica approvazione ex articolo 1341 Codice Civile)

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Elementi “essenziali”

Aspetti della vendita da considerare nellaredazione del contrattoi) tempo e modo della consegna della merce e deirelativi documenti;

ii) passaggio della proprietà (riserva);

iii) passaggio dei rischi;

iv) pagamento del prezzo (forma, modo, garanzia);

v) garanzia del venditore;

vi) clausola risolutiva espressa.

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Rischi da valutare

• Sospensione o revoca della commessa• Mancato ritiro della merce• Escussione arbitraria delle garanzie• Dispersione proprietà intellettuale• Variazione dei costi di produzione• Rischio valuta• Rischio commerciale• Rischio paese

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Modalità di pagamento

Domande da porsi per individuare la modalitàdi pagamento più opportuna in base alleesigenze specifiche ed ai rapporti con lacontroparte.Contratto di durata o a singola prestazioneFiducia nella contropartePaese di destinazioneCombinazione dei pagamenti con le garanzieValutaCosti / suddivisione dei costiDocumenti disponibili

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Modalità di pagamento

üBonifico bancario internazionale via swiftüIncassi elettroniciüTitoli di creditobill of exchange - cambiale trattapromissory notes - pagherò cambiarioLock box systemüCredito documentario(lettera di credito)üCash on delivery (COD)üCash against documents (CAD)

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Principali garanzie “internazionali”

üFirst Demand Bank Guaranteegaranzia di pagamentoüAdvance payment guaranteegaranzia di restituzione dell’acconto (contratto di fornitura)üBid bondgaranzia dell’offerta (contratto d’appalto)üPerformance bondgaranzia di buona esecuzione (contratto di fornitura)üMaintenance bondgaranzia della corretta manutenzione (contratto di fornitura)

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Suggerimenti operativi: il testo

Per cautelarsi nei confronti del beneficiariodella garanzia, il testo della stessa dovrebbeprevedere con estrema precisionei) le eventuali dichiarazioni che il beneficiariodeve rilasciareii) gli eventuali documenti da produrre asupporto della richiesta di pagamentoiii) le pubblicazioni di riferimento della CCI ela legge applicabile

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International Commercial Terms

Gli Incoterms sono regole elaborate dalla Cameradi Commercio Internazionale per l’interpretazionedei termini commerciali maggiormente utilizzatinei contratti di compravendita internazionale.L’ultima versione della raccolta è in vigore dal 1°gennaio 2011. Ad ognuno degli 11 terminicorrisponde una particolare disciplina delle condizionidi consegna delle merci.

Perseguono lo scopo di eliminare possibili incertezzedovute alle differenti interpretazioni, esistenti neisingoli paesi, dei termini commerciali di consegnadelle merci nelle vendite internazionali, evitando cosìfraintendimenti e controversie.

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Incoterms, in generale

Gli Incoterms indicano a chi, tra compratore evenditore, competono le spese e i rischi relativi altrasferimento della merce, ma non stabilisconoquando avviene il passaggio di proprietà enemmeno in quali casi sia lecito per il compratorebloccare il pagamento.

L’applicabilità degli Incoterms ad un rapportocontrattuale presuppone che l’Incoterm prescelto siaesplicitamente richiamato nel contratto, nel qualedeve anche essere indicata l’edizione che contienel’Incoterm che si intende applicare (ad esempio EXW,Incoterms 2010).

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Incoterms, in particolare

Sul piano strettamente giuridico, l’indicazione deitermini di resa ed in generale le modalità di consegnadella merce oggetto del contratto di venditainternazionale possono comportare la devoluzionedelle controversie eventualmente insorte tra leparti a questa o quella giurisdizione.

L’attribuzione di una controversia ad una autoritàgiurisdizionale può infatti dipendere dal paese nelquale è avvenuta la consegna. È quindi opportunoprevedere pattiziamente la devoluzione delle liti.

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Gli Incoterms

- l’unico Incoterm del gruppo E (EXW) prevede la resadella merce franco stabilimento del venditore e noncontempla il trasporto;- gli Incoterms del gruppo F (FCA per qualsiasi modo ditrasporto; FAS e FOB solo per il trasporto marittimo)pongono il trasporto principale a carico dell’acquirente;- gli Incoterms del gruppo C (CFR e CIF solo pertrasporto marittimo e per vie navigabili; CPT e CIP perqualsiasi modalità di trasporto) pongono il trasportoprincipale a carico del venditore;- gli Incoterms del gruppo D (DAP e DAT entrambi perqualsiasi tipo di trasporto) prevedono che il venditore siaresponsabile dell’arrivo della merce a destinazioneassumendo su di sé tutti i relativi rischi e spese.

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Convenzione di Vienna

Disciplina l’obbligo di consegna prevedendo treipotesi:

• se la merce deve essere oggetto di trasporto, laconsegna si perfeziona con l’affidamento alvettore;

• se la consegna riguarda cose determinate o coselocalizzate in un luogo particolare noto alcompratore, la consegna si effettua ponendo lecose a disposizione del compratore in quelluogo;

• in tutte le altre ipotesi, la consegna si attuaponendo la merce a disposizione del compratorepresso il domicilio del venditore.

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Garanzie

In questo tipo di clausole contrattuali rientrano:üDisposizioni che regolano la prestazione diservizi accessori / strumentali qualiinstallazione, montaggio, formazione delpersonale, supervisione nel corso della fase diavviamento;üDisposizioni che regolano lo svolgimento delcollaudo o comunque delle prove diperformance e/o il raggiungimento di standarddella fornitura;

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Garanzie

üGaranzia del rispetto di standard tecnici(contrattuali e normativi) con riferimento ai benioggetto della fornitura, ma non dei beni e deglieventuali impianti che ospiteranno la fornitura(specie nel caso di macchine industriali);üProcedure per la contestazione di eventuali vizie difetti palesi (patent) e occulti (latent) e garanziedel venditore;üServizi prestati dal venditore (assistenza,fornitura ricambi, ecc.) nel corso del periodo digaranzia;

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Disciplina specifica a tutela del consumatore

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Articolo 95 Trattato UE

L'Articolo 95 punto 3) del Trattato cheistituisce la CE prevede che “la Commissione,nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 inmateria di sanità, sicurezza, protezionedell'ambiente e protezione dei consumatori, sibasa su un livello di protezione elevato, tenutoconto, in particolare, degli eventuali nuovisviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche ilParlamento europeo ed il Consiglio,nell'ambito delle rispettive competenze,cercheranno di conseguire tale obiettivo”.

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Il Codice del consumo

Il nuovo Codice del consumo, entrato in vigoreil 23 ottobre 2005, consta di 146 articoli eriunisce in un unico testo le disposizioni di 21provvedimenti (4 leggi, 2 Decreti delPresidente della Repubblica, 14 DecretiLegislativi e un regolamento di attuazione).

Il Codice del consumo è un provvedimento ingran parte compilativo, nel senso che raccoglienorme già conosciute dal nostro ordinamento.

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Diritti fondamentali dei consumatori

a) alla tutela della salute;b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;c) ad una adeguata informazione e ad una correttapubblicità;d) all’educazione al consumo;e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità neirapporti contrattuali;f) alla promozione ed allo sviluppo dell’associazionismolibero, volontario e democratico tra i consumatori e gliutenti;g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard diqualità e di efficienza.

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Irrinunciabilità dei diritti

Ai sensi dell’articolo 143 del Codice:“I diritti attribuiti al consumatore dal codicesono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizionein contrasto con le disposizioni del codice.Ove le parti abbiano scelto di applicare alcontratto una legislazione diversa da quellaitaliana, al consumatore devono comunqueessere riconosciute le condizioni minime ditutela previste dal codice”.

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La nozione di bene di consumo

Qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, adesclusione di:1) beni oggetto di vendita forzata o comunque vendutisecondo altre modalità dalle autorità giudiziarie,anche mediante delega ai notai;2) acqua e gas, quando non confezionati per la venditain un volume delimitato o in una quantità determinata;3) energia elettrica.

Sono inclusi nella nozione anche i beni usati e quellirimessi a nuovo.

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La nozione di consumatore

È qualsiasi persona fisica che agisceper scopi estranei alla propria attivitàimprenditoriale o professionale.

La giurisprudenza italiana in materia haespressamente escluso dalla nozione diconsumatore le imprese artigiane e lepiccole imprese (la categoria dei“consumatori-imprenditori”).

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La nozione di produttore

il fabbricante di un bene diconsumo,l’importatore del bene di consumonel territorio della Unione europea oqualsiasi altra persona che si presentacome produttore apponendo sul benedi consumo il proprio nome, marchioo altro segno distintivo.

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La nozione di venditore

Qualsiasi persona fisica o giuridicapubblica o privata che, nell’eserciziodella propria attività imprenditorialeo professionale, utilizza i contratti divendita, permuta, somministrazione,appalto d'opera o assimilabili.

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Articoli 33-38 - Contratti coi consumatori

Sono vessatorie, ai sensi dell’articolo 33, le clausole chedeterminano a carico del consumatore un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In particolare, il Codice elenca le clausole che si presumonovessatorie fino a prova contraria (“lista grigia”), quali adesempio:- la clausola sul recesso unilaterale,- la clausola derogatoria della competenza,- decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,- limitazioni alla responsabilità del professionista,- limitazioni o esclusioni alle azioni e ai diritti dei consumatori,- il rinnovo tacito del contratto.

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Clausola derogatoria della competenza

Il giudice competente a dirimere lecontroversie in cui sia parte un consumatore èquello del luogo di residenza o del domicilioeletto di quest’ultimo. Si tratta di un foroesclusivo speciale, derogabile dalle partisolo con una trattativa individuale.Le clausole di un contratto fra professionista econsumatore che deroghino a tale foro sono dapresumersi vessatorie e pertanto inefficaci.

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Trattativa individuale

Non sono vessatorie le clausole presuntetali, che siano state oggetto di trattativaindividuale, ossia di specificanegoziazione.

Nei contratti conclusi mediante lasottoscrizione di moduli o formulariincombe sul professionista l’onere diprovare che le clausole siano state oggettodi specifica trattativa col consumatore.

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Garanzia per i beni di consumo

Il venditore ha l’obbligo diconsegnare al consumatore BENICONFORMI al contratto divendita.

Ai fini della garanzia, ai contratti di venditasono equiparati i contratti di permuta, disomministrazione, di appalto, d’opera ed ognialtro contratto finalizzato alla fornitura di benidi consumo da fabbricare o produrre.

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Presunzione di conformità dei beni

Si presumono conformi al contratto i beni che:a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dellostesso tipo;b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedonole qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatorecome campione o modello;c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dellostesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazionipubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardodal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, inparticolare nella pubblicità o sull’etichettatura;d) sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore che siastato da questi portato a conoscenza del venditore al momento dellaconclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche perfatti concludenti.

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Esclusione del difetto di conformità

E' escluso il difetto di conformità se, almomento della conclusione del contratto, ilconsumatoreü era a conoscenza del difettoü non poteva ignorarlo con l’ordinariadiligenzaü il difetto di conformità deriva daistruzioni o materiali forniti dalconsumatore.

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Dichiarazioni pubbliche

Tali dichiarazioni costituiscono parametro per lavalutazione dell'eventuale difformità dei beni diconsumo.Il venditore non è vincolato dalle dichiarazionipubbliche se:a) in caso di dichiarazione resa da produttore, agente,rappresentante, non era a conoscenza della dichiarazione enon poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro ilmomento della conclusione del contratto in modo daessere conoscibile al consumatore;c) la decisione di acquistare il bene di consumo non èstata influenzata dalla dichiarazione.

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Dichiarazioni pubbliche in Internet

Si raccomanda di prestareparticolare attenzione al contenutoed al tenore delle dichiarazionipubbliche presenti in Internet,eventualmente nell’ambito di unapiattaforma di commercioelettronico.

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Equiparazioni al difetto di conformità

Il difetto di conformità che deriva dall’imperfettainstallazione del bene di consumo se l’installazione ècompresa nel contratto di vendita e viene effettuata dalvenditore o sotto la sua responsabilità.

Il prodotto, concepito per essere installato dalconsumatore, è da questo installato in modo non corretto acausa di una carenza o mancanza di chiarezza delleistruzioni di installazione.

Importanza della responsabilità anche degli installatori.

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Tutela garantita al consumatore

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore perqualsiasi difetto di conformità esistente al momento dellaconsegna del bene.

Presunzione: si presume che i difetti di conformità che simanifestano entro sei mesi dalla consegna del beneesistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi siaincompatibile con la natura del bene o con la natura del difettodi conformità.

Qualora invece il difetto si sia manifestato dopo i primi seimesi dalla consegna e nei diciotto mesi successivi, incomberàsul consumatore provare che il difetto di conformità esisteva almomento della consegna del bene.

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Rimedi a favore del consumatore

Rimedi che possono esser fatti valere neiconfronti del solo venditore finale:

(a) Ripristino o sostituzione del bene.

(b) Riduzione del prezzo o risoluzione delcontratto.

(c) Risarcimento del danno.

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Ripristino o sostituzione

A scelta del consumatore e senza spese.

(1) le riparazioni o le sostituzioni devonoessere effettuate entro un congruo terminedalla richiesta e non devono arrecare notevoliinconvenienti al consumatore,

(2) le spese poste a carico del venditore siriferiscono ai costi indispensabili per rendereconformi i beni.

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Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto

Possono essere chieste a scelta del consumatore acondizione che:

a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili oeccessivamente onerose;

b) il venditore non abbia provveduto alla riparazioneo alla sostituzione del bene entro un termine congruo;

c) la sostituzione o la riparazione precedentementeeffettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti alconsumatore.

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Risarcimento del danno

I rimedi previsti dall'art. 130 del Codice prescindonototalmente da un esame delle cause e dallariconducibilità al venditore di una qualche formadi colpa, essendo attivabili dal consumatore alverificarsi di difetti di conformità.

La richiesta del risarcimento del danno, viceversa,presuppone un approfondimento delle cause del vizioo difetto e di conseguenza dell’imputabilità ad unsoggetto di una forma di colpa (negligenza,imprudenza, imperizia).

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Garanzia convenzionale

E' garanzia convenzionale o commerciale qualsiasiimpegno di un venditore/produttore nei confronti delconsumatore di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumosenza costi supplementari, qualora il bene medesimo noncorrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazionedi garanzia o nella pubblicità.

E' una forma di tutela ulteriore e supplementare che ilvenditore facoltativamente aggiunge rispetto a quanto giàobbligatoriamente previsto; ha natura integrativa e nonsostitutiva rispetto alla disciplina degli articoli 129-132Codice del consumo.

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Contenuto della garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondole modalità indicate nella dichiarazione di garanziamedesima o nella relativa pubblicità e deve avere ilseguente contenuto minimo:a) specificare che il consumatore è titolare dei diritti previstidagli articoli 129 e seguenti del Codice del Consumo e chela garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;b) indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto dellagaranzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere,compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia,nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi laoffre.

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Facoltà del venditore

Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditorepuò offrire al consumatore qualsiasi altro rimediodisponibile con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specificorimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvoaccettazione da parte del consumatore del rimedioalternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto unospecifico rimedio, il consumatore deve accettare laproposta o respingerla scegliendo un altro rimedio.

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Diritti del venditore: il regresso

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperitidal consumatore ha diritto di regresso nei confronti delsoggetto o dei soggetti effettivamente responsabilifacenti parte della catena distributiva del benedifettoso per ottenere la reintegrazione di quantoprestato entro un anno dall’esecuzione dellaprestazione.

Trattandosi di rapporti tra imprenditori e non traimprenditore e consumatore, il diritto di regresso puòessere oggetto di rinuncia o di patto contrario.

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Decadenza e prescrizione

Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 132 delCodice del consumo se non denuncia al venditore il difettodi conformità entro il termine di due mesi dalla data in cuiha scoperto il difetto.

Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità simanifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

L'azione diretta a far valere i difetti del bene di consumo siprescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.

Tuttavia, il consumatore che sia convenuto per l’esecuzione delcontratto, può far valere i diritti a proprio favore, purché ildifetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dallascoperta e prima della scadenza dei ventisei mesi di cui sopra.

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Carattere imperativo della tutela

E' nullo ogni patto diretto, anteriore allacomunicazione del difetto di conformità delbene, volto ad escludere o limitare i dirittiriconosciuti ai consumatori.

Nel caso di beni usati, le parti possonolimitare la durata della garanzia ad un periododi tempo in ogni caso non inferiore ad unanno. Restano in ogni caso esclusi dallagaranzia i difetti derivanti dall’uso normaledella cosa.

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Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati

Grazie per l’attenzione e arrivederci

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