LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

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Comunicazioni elettroniche commerciali e protezione dei dati personali: linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam di Massimo Farina Convegno dell’Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e diritto dell’informatica (ANDIG) LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 18 novembre 2014 - ore 09:00 - 15:00 Università telematica Unitelma SAPIENZA (Aula Magna) Viale Regina Elena 295, Roma DirICTo

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Comunicazioni elettroniche commerciali e protezione dei dati personali: linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam.

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Comunicazioni elettroniche commerciali e protezione dei dati

personali: linee guida in materia di attività promozionale e

contrasto allo spam

di Massimo Farina

Convegno dell’Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e diritto dell’informatica (ANDIG)

LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

18 novembre 2014 - ore 09:00 - 15:00Università telematica Unitelma SAPIENZA (Aula Magna)

Viale Regina Elena 295, Roma

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1. tenere conto del mutato quadro normativo […] con l'ulteriore obiettivo di assicurare l'uniforme applicazione della stessa normativa e l'osservanza del fondamentale principio di certezza del diritto;

2. chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam, affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul trattamento dei dati personali;

3. inquadrare alcune nuove forme di spam, con l'intento di limitare i rischi connessi alle novità tecnologiche […]

Linee guida in materia di attività promozionale e co ntrasto allo spam - 4 luglio 2013 – finalità del Provvedimento

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Già prima del Codice Privacy (vigente L. n. 675/96)

Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie ( Le sette regole )

SMS promozionali o di vendita diretta: le regole per il corretto uso

29 maggio 2003 - Provvedimento generale

10 giugno 2003 - Pareri

SMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso

varie modifiche del Codice che hanno inciso sulla sfera dei soggetti tutelati e sui diritti azionabili dai destinatari dellospam,determinando l'esigenza di intervenire nuovamente sul tema

Il Codice Privacy (D.lgs. n. 196/03)

Abroga e sostituisce la L. 675/96 ribadendone i principi

Dal 2009

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INFORMATIVAINFORMATIVA CONSENSOCONSENSO

ADEMPIMENTIADEMPIMENTI

CENTRALITÀ DELL’UTENTE(interessato)

Linee guida in materia di attività promozionale e co ntrasto allo spam - 4 luglio 2013

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Invio massivo di messaggi indesiderati (generalmente commerciali)

SPAMMING (o junk-mail) = spazzatura

Ambito oggettivo dello spam (definizione)ai fini del Codice, è costituito dalle comunicazioni per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (v. artt. 7, comma 4, lett. b), 130, comma 1 e 140 del Codice) effettuate, in violazione delle norme del Codice, con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore (c.d. telefonate preregistrate) oppure con modalitàassimilate alle prime (quali: e-mail, fax, sms, mms).

Ratio e Oggetto del Provvedimento

continuano a pervenire all'Autorità segnalazioni, reclami e ricorsi relativamente alle tradizionali forme di spam tipizzate dal Codice Privacy……...INOLTRE

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…..INOLTRE “ sono progressivamente emersi profili problematici e nuove forme di spam , che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati”

MARKETING VIRALE

Il marketing "virale" è una modalità di attività promozionale mediante la quale un soggetto promotore sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti destinatari diretti delle comunicazioni per trasmettere il messaggio ad un numero elevato di utenti finali.

È un‘evoluzione del "passaparola“ […] gli utenti di Internet (dietro incentivo o bonus) suggeriscono o raccomandano ad altri l'utilizzo di un determinato prodotto o servizio

È spam se svolto con modalità automatizzateNon è spam se svolto

a titolo personale e mirato

Il Codice si applica invece al trattamento effettuato da chi inoltri, o comunque comunichi, il messaggio promozionale ricevuto a una molteplicità d i destinatari i cui dati personali (numeri di telefono o indirizzi e-mail) siano stati reperiti su elenchi pubblici o sul web.

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INOLTRE “ sono progressivamente emersi profili problematici e nuove forme di spam , che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati”

insieme di attività mediante le quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali online

Prima ipotesi : l'utente riceve, in privato, in bacheca o nel suo indirizzo di posta e-mail collegato al suo profilo social, un determinato messaggio promozionale relativo a uno specifico prodotto o servizio da un'impresa che abbia tratto i dati personali del destinatario dal profilo del social network al quale egli è iscritto.

Seconda ipotesi : l'utente è diventato "fan" della pagina di una determinata impresa o società oppure è iscritto a un "gruppo“ di follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio (decidendo così di "seguirne" le relative vicende, novità o commenti)e successivamente riceve messaggi pubblicitari concernenti i suddetti elementi.

SOCIAL SPAM

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L’INFORMATIVA (ART. 13)

CHIARA E COMPLETA, dunque adeguata, relativamente al trattamento dei dati,(accompagnata da eventuale consenso effettivamente consapevole)

L'interessato deve essere previamente informato oralmente o per iscritto riguardo a una serie di elementi obbligatori e indefettibili:le modalità che saranno eventualmente utilizzate per il trattamento dati, nonché le finalità del trattamento stesso (ad esempio, ricerca statistica, marketing o profilazione)

CARATTERISTICHE

FORMA E CONTENUTO

NOTA: se i dati personali dei destinatari di tali comunicazioni non sono raccolti presso l'interessato , l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, deve essere data al medesimo all'atto della registrazione dei dati.

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IL CONSENSO ….preventivo

Per I trattamenti effettuati ai fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a questi equiparati si applica consenso preventivo del contraente o utente (c.d. opt-in ).

Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito, con la medesima, avvisare della possibilità di oppor si a ulteriori invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità promozionali (c.d. opt-out ).

non è possibile inviare comunicazioni promozionali c on i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elench i, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque

QUINDI

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già in passato…… .

“ LA FACILITÀ DI REPERIRE UN INDIRIZZO NON EQUIVALE AL CONSENSO”-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITÀ-

“ anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registripubblici, quando si usano sistemi automatizzati è ob bligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari ”;

“ neppure l’eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ci ò stesso liberamente disponibile anche per l’invio di comuni cazioni elettroniche non sollecitate ”.

Garante Privacy - Newsletter n. 322 del 5 maggio 200 9

Garante Privacy - Provvedimento del 20 aprile 2006

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•indirizzi generati automaticamente mediante softwar e;

•indirizzi di utenti che prendono parte ad un gruppo di discussione;

•indirizzi contenuti negli elenchi degli abbonati a particolari servizi;

•indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubbli ci o privati;

•indirizzi presenti nelle registrazioni dei nomi di dominio Internet;

•qualsiasi altro indirizzo pubblicato per FINALITÀ di verse da quelle pubblicitarie

ALTRI ESEMPI di attività non consentite per il marketing

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IL CONSENSO …..caratteristiche

Il consenso del contraente per l'attività promozionale deve intendersi libero non risultare - anche solo implicitamente in via di fatto - obbligatorio per poter fruire del prodotto o serviz io fornito dal titolare del trattamento.

Libero, informato, specifico

Es.: non è libero il consenso prestato quando ècondizione per la registrazione al sito web da parte degli utenti e, conseguentemente, anche la fruizione dei servizi del medesimo sito

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18 novembre 2014Il consenso del contraente deve essere specifico per ciascuna eventuale finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamento effettuato, quale in particolare la comunicazione a terzi per l'invio di loro comunicazioni promozionali.

IL CONSENSO ……specifico

Esempi di finalità: marketing, profilazione, comunicazione a terzi dei dati.

NOTA. il Garante ha precisato la sussistenza di una finalità (lato sensu) di marketing, che comprende: invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale

In questi casi è sufficiente un solo consenso , in quanto secondo il principio di finalità, i dati possono essere utilizzati in "altre" operazioni di trattamento in termini "compatibili" con gli scopi originari della raccolta: art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

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L’informativa e il consenso devono distinguere tra modalità tradizionali e modalità automatizzate (senza operatore) di marketing

IL CONSENSO e L’INFORMATIVA…per le modalità di marketing

È possibile chiedere due appositi e distinti consensi rispettivamente per le modalità tradizionali e per quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice,

oppure, in alternativa, un unico consenso che comprenda i due tipi di modalità.

Come agire per la richiesta del consenso???

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Il titolare del trattamento, che intenda raccogliere i dati personali degli interessati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalitàpromozionali deve previamente rilasciare ai medesimi un'idonea informativa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, che individui, oltre agli altri elementi indicati nella norma, anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma).

IL CONSENSO e L’INFORMATIVAper la comunicazione e/o cessione a soggetti terzi a fini di marketing

Inoltre, occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini

promozionali, nonché distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per svolgere esso stesso attività promozionale.

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È necessario che il consenso per la finalità promozionale sia documentato per iscritto.

IL CONSENSO…documentato per iscritto

Gli operatori del settore possono ritenersi liberi di scegliere il metodo che ritengono opportuno nell'ambito della propria libertà organizzativa.

Non è necessario che il consenso acquisito abbia for ma scritta , a pena di invaliditàdel medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure idonee a darne prova fornendo alcuni elementi tali da poter ritenere acquisito il consenso e circostanziare tale acquisizione.

Appare utile adottare sistemi di verifica della identità del contraente che si èregistrato ad un sito web perché interessato a ricevere offerte promozionali.

In tal senso, ad esempio, l'invio di una apposita e-mail al suo indirizzo di posta elettronica con la quale si chiede di confermare la propria identità cliccando su un apposito link.

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AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM

e delle tutele azionabiliD.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto "salva Italia")

Definizione di “dato personale”

Comprende soltanto le informazioni riferite alle persone fisiche e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni

Definizione di “interessato”

È soltanto la persona fisica e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni

D. LGS. 28 maggio 2012, n. 69(Direttiva 2009/136/CE)

"Servizi di comunicazione elettronica" del titolo X ("Comunicazionielettroniche")

nel suo campo applicativo rientrano le comunicazioni promozionali automatizzate , e introduce la qualifica di "contraente "- anche per le persone giuridiche.

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AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM

e delle tutele azionabiliI mutamenti normativi hanno creato qualche problema interpretativo

Provvedimento Generale del 20 settembre 2012 sull'applicabilità del Codice alle persone giuridiche, enti e associazioni.

Le persone giuridiche ed enti assimilati, destinatarie dello spamming - differentemente dalla persone fisiche - dal 6 dicembre 2011 non possono piùpresentare segnalazioni , reclami o ricorsi al Garante, népossono esercitare i diritti di cui agli art. 7 ss. del Codice, perchénon possono essere più"interessati".

PROVVEDIMENTO CHIARIFICATORE

Tuttavia i detti soggetti, in quanto "contraent i", si possono avvalere degli ordinari strumenti di tutela forniti dall'ordinamento:1. possono esperire presso l'autoritàgiudiziaria ordinaria rimedi civilistici (es. l'azione inibitoria e/o l'azione di risarcimento del danno) oppure, 2. qualora ricorrano gli elementi costitutivi dell'art. 167 CdP, attivare un procedimento penale con le relative sanzioni;

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In alcune circostanze le comunicazioni promozionali indesiderate vengono inviate non direttamente dall‘impresa/società promotrice , ma da agenti o altri soggetti terzi . Pertanto, è necessario chiarire quale fra il soggetto promotore e il terzo debba considerarsi titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Codice , con i relativi obblighi

AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM

Il provvedimento contempla due principali figure soggettive

PROMOTOREINTERMEDIARIO

DESTINATARIO

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Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui c’è distinzione tra il promotore e l’esecutore materiale dell’attività promozionale (esternalizzazione)

I rapporti soggettivi

TITOLARE vs TITOLARETITOLARE vs RESPONSABILE

TITOLARE vs INCARICATO

Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui i dati raccolti vengono ceduti ad altri soggetti per finalità promozionali

INFORMATIVA E CONSENSO DETTAGLIATIOppure

INFORMATIVA E CONSENSO GENERICO (rinnovo adempimenti)

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18 novembre 2014PRECEDENTI FONDAMENTALI

Parere del Gruppo Art. 29 n. 1/2010

Provvedimento Generale del 15 giugno 2011 sulla "Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali"

Provvedimento Generale del 16 febbraio 2006 sui "Servizi telefonici non richiesti”

I rapporti soggettivi

Provvedimento del 29 aprile 2009 “Servizi postali: Poste Italiane resta titolare del trattamento anche in caso di appalto”

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-il soggetto promotore , qualora in concreto abbia un ruolo preminente nel trattamento dei dati dei destinatari, assumendo decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento, fornendo istruzioni e direttive vincolanti e svolgendo verifiche e controlli sull'attività dell'agente, va considerato Titolare ai sensi dell'art. 28 del Codice , a prescindere dalla qualificazione contrattuale.

-il soggetto promotore è tenuto a nominare Responsabile il soggetto agente o altro terzo di cui si avvale per l'attivit à promozionale , salvo che non si tratti di un mero incaricato (persona fisica) che svolga solo operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del promotore e in base alle sue istruzioni.

L’inquadramento soggettivo contenuto nel Provvedimento del 2013

SE SONO PRESENTI SOLO DUE SOGGETTIPromotore vs Agente/Terzo

TITOLARE vs RESPONSABILETITOLARE vs INCARICATO

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- i soggetti promotori devono porre in essere misure e procedure idonee a conoscere se l'agente, al quale è stato affidato il trattamento dati mediante modalità automatizzate a fini di marketing, eventualmente a sua volta si rivolga , per lo svolgimento del medesimo trattamento, a subagentio altri terzi , nonché a verificare e garantire l'osservanza del Cod ice da parte di questi ultimi :

1.sia nel caso in cui i promotori siano in concreto qualificabili come ti tolari del trattamento - in quanto dovranno provvedere a designare i subagenti o altri soggetti terzi coinvolti nella "filiera" del trattamento dei dati come responsabili o incaricati (artt. 29 e 30 del Codice) e saranno chiamati a rispondere delle eventuali violazioni del Codice effettuate da tali soggetti-

2.sia nell'ipotesi in cui i subagenti o i terzi utilizzino proprie banche dati per effettuare le attivitàpromozionali, rivestendo in tal modo il ruolo di autonomi titolari .

(In tale ultima ipotesi, infatti, la misura in questione trova giustificazione nell'esigenza di consentire al promotore, qualora sia destinatario di una istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice, di chiarire all'interessato il ruolo effettivamente ricoperto nell'ambito del rapporto intercorrente con i subagentied, eventualmente, indirizzarlo al soggetto che nel caso di specie agisce in qualità di titolare)

L’inquadramento soggettivo contenuto nel Provvedimento del 2013

SE SONO PRESENTI ANCHE ALTRI SOGGETTI

TITOLARE vs TITOLARE

TITOLARE vs RESPONSABILE

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OSSERVAZIONI SUGLI ASPETTI SOGGETTIVI

NON SEMPRE IL PROMOTORE HA UN RUOLO PREMINENTE

CONSIDERANDO 47 DELLA DIRETTIVA 95/46/CE: TITOLARI (controllers) SUPPLEMENTARI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICH E

IN TAL CASO ?????

L’attuale disciplina contempla soltanto la titolari tà oppure la contitolarità

(47) considerando che, laddove un messaggio contenente dati personali sia trasmesso tramite un servizio di telecomunicazioni o di posta elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento dei dati personali contenuti del messaggio la persona che lo ha emanato e non la persona che presta il servizio di trasmissione; che tuttavia le persone che prestano tali servizi sono di norma considerate responsabili del trattamento dei dati personali sup plementari necessari per il funzionamento del servizio

(47) Whereas where a message containing personal data is transmitted by means of a telecommunications or electronic mail service, the sole purpose of which is the transmission of such messages, the controller in respect of the personal data contained in the message will normally be considered to be the person from whom the message originates, rather than the person offering the transmission services; whereas, nevertheless, those offering such services will normally be considered controllers in respect of the process ing of the additional personal data necessary for the operation of the service;

Può capitare che gli intermediari (agenti e/o subagenti) abbiano una forza contrattuale che li sottrae al controllo del promotore

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(d) 'controller' shall mean the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of processing are determined by national or Community laws or regulations, the controller or the specific criteria for his nomination may be designated by national or Community law;

(e) 'processor' shall mean a natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller;

d) "responsabile trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;

e) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

Direttiva 95/46/CESulla protezione dei dati personali

Articolo 2 - Definizioni

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La tutela dell’interessato (e non soltanto) può essere garantita attraverso il contratto

L’inquadramento soggettivo contenuto nel Provvedimento del 2013

IN ATTESA DI NUOVE PREVISIONI NORMATIVE

Contratto (atipico) di outsourcing

PROFILI GENERALI del contratto(durata, lingua, corrispettivo, legge applicabile, giurisdizione applicabile, ecc.)

PROFILI INFORMATIVI , ovvero la gestione delle informazioni (gestione dei dati, flussi transfrontalieri, sicurezza, ipotesi di disclosure, ecc.).

Il contratto si può suddividere in tre parti principali:

� condizioni generali del servizio

� polices relative al comportamento delle parti

� modalità del trattamento dei dati

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un’indagine preliminare su

•Luogo in cui si trovano i soggetti coinvolti nel trattamento (promotore e intermediari)

•Luogo in cui si trovano le infrastrutture (del promotore e degli intermediari) nelle quali si trattano i dati (= luogo in cui risiedono fisicamente i dati)

•Metodo di raccolta e trattamento dei dati dei clienti

•Sorte dei dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale

Per realizzare un buon contrattoè necessaria

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I messaggi e-mail e….Difficoltà di inquadramento soggettivo

Alcune volte può risultare difficile distinguere se un destinatario sia una persona fisica o giuridica.

tali indirizzi vanno considerati indirizzi "personali" di posta elettronica e i loro rispettivi assegnatari come "interessati", con la conseguente applicabilità del Codice e del relativo impianto di d iritti e tutele.

nome.cognome@società.com

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SANZIONI

�Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interess ato(sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro )

�Art. 162, comma 2 bis, Altre fattispecie(violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro)

� Art. 167. Trattamento illecito di dati(- reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nellacomunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi;- reclusione da uno a tre anni)

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Linee guida in materia di attività promozionale e co ntrasto allo spam - 4 luglio 2013(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013)

OFFERTE COMMERCIALI E SPAM

• Invio di offerte commerciali solo con il consenso p reventivo . Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.

• Maggiori controlli su chi realizza campagne di mark eting . Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.

• Consenso per l'uso dei dati presenti su Internet e social network. E' necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing "virale" o "mirato".

• "Passaparola" senza consenso . Non è necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto "passaparola").

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO 1/3

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SEMPLIFICAZIONI PER LE AZIENDE IN REGOLA

• E-mail promozionali ai propri clienti . Ok all'invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam).

• Promozioni per "fan" di marchi o aziende. Una impresa o società può inviare offerte commerciali ai propri "follower" sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l'interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto.

• Consenso unico valido per diverse attività . Basta un unico consenso per tutte le attivitàdi marketing (come l'invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come e-mail o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell'apposita informativa fornita all'interessato.

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO 2/3

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TUTELE E SANZIONI CONTRO LO SPAM

• Tutele per i singoli utenti. Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro).

• Tutele per le società. Le "persone giuridiche", pur non potendo più chiedere l'intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO 3/3

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