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L’azienda 1 Stefano Cacchi Pessani

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Stefano Cacchi Pessani 1

L’azienda

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L’azienda è l’insieme dei mezzi attraverso i quali si esercita l’impresa (rapporto di mezzo a fine tra azienda ed impresa)

È l’insieme dei locali, macchinari, attrezzature, strutture, merci, materie prime, semilavorati usati dall’imprenditore nell’esercizio

dell’impresa

L’azienda è “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555)

L’azienda: cosa è

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L’azienda: cosa è

Quando si può dire che un bene sia un elemento dell’azienda?

L’art. 2555 si riferisce ai beni “organizzati dall’imprenditore”

a) rileva la destinazione funzionale del bene, non il titolo giuridico in base al quale è detenuto (anche i beni non di proprietà dell’imprenditore possono far parte dell’azienda)

b) cosa si deve intendere per “beni”? Solo le “cose” ex art. 810, non invece ogni elemento facente capo all’imprenditore e usato nell’impresa (contratti, crediti, debiti, avviamento).

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L’azienda: cosa è

Ciò che rileva è quindi l’organizzazione

• Complesso di beni• eterogenei• dinamico (si modifica in quantità e qualità per

effetto della gestione dell’azienda da parte dell’imprenditore)

• caratterizzato da unità funzionale (beni coordinati dall’imprenditore in funzione di una unitaria destinazione produttiva)

unità funzionale

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Fanno parte

dell’azienda

• Tutti i beni che l’imprenditore usa nell’esercizio dell’impresa

Non fanno parte

dell’azienda

• Beni non usati dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa• es. casa di proprietà, automobile personale,

cellulare dei figli ecc.

L’azienda

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Le concezioni dell’azienda

concezione unitaria(azienda è bene unico)

concezione atomistica(azienda è pluralità di beni)

Preferibile (v. norme sulla circolazione

dell’azienda che ne tutelano

l’unitarietà)

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Perché l’azienda ha rilevanza giuridica: l’avviamento

Art. 2555: “l’azienda è l’insieme dei beni organizzati dall’imprenditore … ”

Valorebeni

Valore organiz-zazione

Valore azienda

La somma del valore di ciascun bene dell’azienda considerato individualmente è minore del valore dell’ azienda perché il rapporto di complementarietà/strumentalità

che unisce i beni nell’azienda fa acquisire loro un valore maggiore

Questo maggior valore si chiama avviamento

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• In senso economico l’azienda è quindi qualcosa di diverso dai beni che la compongono

• L’azienda è un «valore dinamico»

Perché l’azienda ha rilevanza giuridica: l’avviamento

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Le tipologie di avviamentoAvviamento

oggettivo•Dipende da fattori che prescindono dal soggetto titolare dell’impresa•Es. efficienza di un determinato processo di produzione

Avviamento soggettivo

•Dipende dall’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato•Es. clienti

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• L’avviamento e con esso l’azienda ha una rilevanza giuridica– Interessi di chi ha fatto affidamento sull’avviamento

(fornitori, creditori, lavoratori, acquirente di azienda)– Interesse generale alla «conservazione» del complesso

produttivo

La rilevanza giuridica dell’azienda/avviamento

• La legge riconosce e tutela questi interessi• Disciplina del trasferimento di azienda

Deroghe alla disciplina generale del trasferimento di rapporti giuridici volte a rendere più agevole il trasferimento e a conservare efficienza e funzionalità del complesso produttivo

• Obbligo di non concorrenza

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Il trasferimento dell’azienda

Capire quando si ha un’azienda è essenziale perché all’azienda unitariamente considerata si applicano regole particolari qualora essa sia oggetto di TRASFERIMENTO

Oggi è pacifico che si ha trasferimento di azienda• anche quando non si trasferisce l’intera

azienda (es. trasferimento di ramo d’azienda)

• anche quando l’azienda è solo potenzialmente idonea all’esercizio di un’attività d’impresa

• anche quando il ramo d’azienda non è autonomo

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Requisiti del trasferimento d’aziendaSe c’è trasferimento di azienda si applica un corpus di norme (es. subingresso

nei contratti di lavoro, responsabilità per i debiti aziendali ecc.)

Rileva il risultato effettivo realizzato: si ha trasferimento dell’azienda se il complesso di beni trasferito è potenzialmente idoneo per l’esercizio di una impresa (anche diversa da quella esercitata dal trasferente)

Una nozione formalistica di trasferimento d’azienda potrebbe essere facilmente elusa: • facendovi rientrare ciò che non lo è (per eludere i limiti al trasferimento della

ditta ex 2565)• non facendovi rientrare ciò che lo è (es. frazionando gli atti del trasferimento)

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La forma negoziale del trasferimento d’azienda

art. 2556Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

es.: trasferimento della proprietà di un immobile (forma scritta) o conferimento d’azienda (atto pubblico)

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La forma richiesta

• Forma scritta ad probationem se trasferisco:– La proprietà o– Il godimento di un’impresa soggetta a registrazione

• Forma richiesta per il trasferimento dei singoli beni che sono trasferiti– è la forma richiesta dal c.c. o da leggi speciali,

esempi:• per gli immobili forma scritta a pena di nullità ex art.

1350 c.1 • per società di capitali atto pubblico a pena di nullità ex

art. 2328

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La forma richiesta

• Regole ulteriori:– Per tutte le imprese soggette a registrazione i

contratti di trasferimento devono essere iscritti nel registro delle imprese entro 30 gg. dalla stipulazione

Quindi è sempre necessaria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (dal notaio)

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Le conseguenze del trasferimento d’azienda

Effetti del trasferimento

Effetti previsti dal contratto Effetti previsti dalla legge

Concorrenza (art. 2557)

Contratti aziendali (art.

2558)

Crediti e debiti (artt.

2559 e 2560)

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Il divieto di concorrenza

chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi, per un massimo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dall’azienda ceduta (art. 2557)

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• La norma tutela l’acquirente che di norma ha tenuto conto dell’avviamento (soggettivo) nella determinazione del prezzo dell’azienda

• Espressione del principio di buona fede

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… segue...

• Il divieto è relativo– Sole per quelle attività che per l’oggetto, l’ubicazione o altre

circostanze possa sviare la clientela dall’azienda ceduta• La norma è derogabile:

– si possono ampliare le attività vietate oltre quelle concorrenziali (2557 c.2)

– si può ridurre contrattualmente la durata entro il limite max di 5 anni (art. 2557 c. 3)

– si può escludere del tutto il divieto• La norma si applica anche alla vendita coattiva (vendita

dell’impresa dell’imprenditore fallito)

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… segue

casi controversi:il divieto si applica?

divisione ereditaria

scioglimento di società con assegnazione dell’azienda a un socio

vendita della partecipazione sociale di controllo

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La successione (automatica) nei contratti aziendali

se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558, comma 1)

- Il subingresso avviene a prescindere dalla volontà del terzo che può recedere:

solo per giusta causa;

comunque entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento;

resta ferma la responsabilità dell’alienante.

N.B.: il contratto da cui si recede non resta in capo all’alienante, ma si estingue

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La successione (automatica) nei contratti aziendali

• Deroga alle regole generali del diritto privato– La cessione del contratto richiede il consenso del

contraente ceduto (art. 1406)– Lo scopo è assicurare la «conservazione» della

unitarietà dell’apparato produttivo• Norma «derogabile»– Le parti possono definire il «perimetro» dell’azienda

ceduta• La norma sul subingresso non si applica ai contratti

aventi carattere personale (art. 2558 c.1)

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• La disciplina della successione nei contratti si applica solo ai rapporti in corso di esecuzione entrambe le parti

• Se il rapporto è stato eseguito da una parte, allora– residuerà un credito inerente l’azienda se

l’imprenditore ha già eseguito la sua prestazione, e attende che il terzo contraente esegua la propria

– residuerà un debito se invece il terzo abbia già eseguito la sua prestazione, e l’imprenditore debba ancora eseguire la propria

Crediti/debiti inerenti l’azienda ceduta

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• Per la successione dell’acquirente nei crediti, è prevista una (limitata) deroga alle norme di diritto comune– la notifica al debitore ceduto o l’accettazione di

questo, previste per la cessione di credito nel diritto comune (artt. 1265 e 2914, n. 2), sono “sostituite” dall’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese (art. 2559)

– dl debitore ceduto è però liberato se paga in buona fede

Crediti inerenti l’azienda ceduta

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Debiti inerenti l’azienda ceduta

• Rimane fermo il principio secondo la quale la sostituzione del debitore non è ammessa senza il consenso del creditore– L’alienante è liberato dei debiti anteriori al trasferimento solo se

i creditori vi consentono (art. 2560, comma 1)• Viene invece derogato il principio secondo ciascuno

risponde soltanto delle proprie obbligazioni – Nel trasferimento di aziende commerciali dei debiti risponde in

ogni caso anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560)

– Nel caso di «debiti da lavoro» l’acquirente risponde comunque anche se non risultavano dalle scritture contabili

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I debiti e i crediti nei rapporti interni tra alienante e acquirente dell’azienda

Prevale la tesi che i crediti ed i debiti non passano automaticamente ma solo in seguito ad un’espressa pattuizione. In mancanza di tale patto l’acquirente riceve il pagamento dei crediti anteriori al pagamento come semplice legittimato, e paga i debiti quale garante ex lege dell’alienante, avente però diritto di rivalsa nei confronti dell’acquirente.

non vi sono disposizioni espresse circa la sorte di debiti e crediti aziendali nei rapporti tra alienante e acquirente

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Usufrutto e affitto d’azienda

in entrambii casi è previstoche l’usufruttuarioe il locatario...

...esercitino l’azienda sotto la dittache la contraddistingue…

…e che la conducano senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (artt. 2561 e 2562)

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Usufrutto e affitto d’azienda

• Nel corso dell’usufrutto o dell’affitto i beni di cui si compone l’azienda si modificano– Consistenze iniziali vs. consistenze finali

(inventario)– La differenza viene regolata in denaro

• SI divieto di concorrenza (nudo proprietario e locatore) e successione nei contratti

• NO successione nei crediti/debiti inerenti l’azienda ceduta

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I segni distintivi

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Cosa sono i «segni distintivi»

• Cosa sono– La «ditta» è il nome dell’imprenditore (Salumeria

Alfredo, etc.)– Il «marchio» identifica i prodotti (iPhone)– L’ «insegna» individua i locali in cui l’attività di

impresa è esercitata • Segni «distintivi»– «collettori di clientela»– identificano/distinguono l’imprenditore e i suoi

prodotti rispetto ai concorrenti

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• Interessi tutelati– interesse dell’imprenditore a:

• non fare usare segni idonei a indurre in errore la clientela• poter cedere i segni (che hanno un valore economico →

avviamento)

– interessi dei terzi e dei consumatori• identità dell’imprenditore• provenienza dei prodotti

– interesse generale al «regolare» funzionamento del mercato («corretta» competizione tra imprenditori)• L’imprenditore deve potere trarre i benefici della propria attività

(prodotti migliori, clientela, etc.)

… a cosa servono i «segni distintivi»

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Principi comuni

• Ampia libertà dell’imprenditore nel creare i propri segni distintivi– Deve però rispettare certe regole (verità, novità, capacità

distintiva)• Diritto all’uso esclusivo dei segni distintivi, ma

relativo e strumentale alla realizzazione dell’obiettivo di distinguersi dagli imprenditori concorrenti

• Libertà di trasferimento dei segni distintivi (anche qui con dei limiti volti ad evitare che terzi possano cadere in errore)

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I segni distintivi dell’imprenditore

N.B.: la disciplina si applica a tutti gli imprenditori (statuto generale dell’imprenditore)

Ditta

Marchio

Insegna

Funzione: individuazione dell’impresa e sua distinzione dalle imprese concorrenti; sono c.d. “collettori di clientela”

Negli ultimi anni sta acquistando importanza anche il domanin name, ossia il nome o dominio aziendale; è il nome che individua il sito internet dell’impresa

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La ditta (artt. 2563-2567 c.c.)

La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore, che lo individua come soggetto di diritto nell’esercizio dell’attività d’impresa

può essere scelta liberamente nel rispetto di due limiti:1. verità (art. 2563): deve contenere almeno

il cognome o la sigla dell’imprenditore2. novità (art. 2564): non deve essere uguale

o simile a quella usata da altro imprenditore o ingenerare confusione

è necessaria: se l’imprenditore non sceglie una ditta, questa coincide col suo nome civile

• Chi per primo adotta una determinata ditta, acquista il diritto al suo uso esclusivo e, in caso di confondibilità (rapporto concorrenziale), obbliga l’imprenditore che successivamente adotti una ditta uguale o simile a differenziarla, anche nel caso di ditta patronimica

• Chi è il primo? Vale la data dell’iscrizione nel reg. delle imprese

Il diritto all’uso esclusivo è un diritto «relativo»

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Il trasferimento della ditta

• Art. 2565, co. 1: la ditta è trasferibile, ma solo insieme all’azienda.

• Art. 2565, co. 2: se il trasferimento avviene per atto tra vivi, è necessario il consenso espresso dell’alienante.

• Art. 2565, co. 3: se il trasferimento avviene mortis causa, la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria

• Successivamente al trasferimento la ditta può non cambiare (il criterio della verità si riduce a verità storica)

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Il marchio

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa

marchio nazionale marchio internazionalemarchio comunitario

(n.b.: il “codice della proprietà industriale” (d.lgs. 30/2005) sostituisce dal 2005, riorganizzandole, le previgenti “legge marchi” e “legge brevetti”)

È disciplinato dall’ordinamento sia nazionale sia internazionale

(Reg. Ce n. 40/94) (Convenzione d’unione di Parigi, 1883; Accordo di

Madrid, 1891, registrazione)

(artt. 2569-2574 c.c.; c.p.i. (d.lgs. 30/2005)

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Principi comuni alle norme sui marchi

•Registrazione del marchio in un registro

•Chi registra il marchio ne ha diritto all’uso esclusivo in un determinato territorio

•Il marchio non è un segno distintivo essenziale, ma è quello che assolve alle funzioni più importanti•«ponte di collegamento» tra imprenditore e consumatori

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Le funzioni del marchio

funzione distintiva dei prodotti o servizi;indice di provenienza dei prodotti, almeno nel senso di standard qualitativo;funzione di garanzia della qualità (?);funzione attrattiva (v. marchi celebri).

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I tipi di marchio•Marchio di fabbrica [chi fabbrica il prodotto]•Marchio di commercio [chi distribuisce il prodotto]

•Marchio di servizio [funzione di pubblicità]

•Marchio generale•Marchio speciale

•Marchio denominativo•Marchio figurativo

•Marchio di forma

•Marchio collettivo

Possono coesistere più marchi

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Marchio di fabbrica e di commercio

• Il marchio di fabbrica è il marchio del fabbricante del prodotto

• Il marchio di commercio è il marchio del commerciante del prodotto (distributore intermedio o rivenditore finale)

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Marchio di servizio

• È il marchio delle imprese che producono servizi

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Marchio generale e speciale

• Il marchio generale è il marchio usato dall’imprenditore per tutti i suoi prodotti

• Il marchio speciale è il marchio del singolo prodotto dell’imprenditore, è ulteriore al marchio generale“Fiat 500” “Ford Fiesta” ecc.

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Marchio denominativo e figurativo

• Il marchio denominativo è costituito solo da parole

• Il marchio figurativo è costituito anche o solo da lettere, suoni, figure, cifre, disegni, colori

vecchio marchio RAI

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Marchio di forma

• Il marchio può essere costituito dalla forma del prodotto o dalla sua confezione

• Deve però essere una forma la cui unica funzione è quella di permettere la facile identificazione del prodotto

• Non possono essere registrate come marchio le forme necessarie (liberamente utilizzabili), funzionali o ornamentali (tutelabili con il brevetto per modelli industriali)

Questa lattina non può essere registrata come

marchio

E queste bottiglie ?

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Marchio collettivo

• il suo titolare è un soggetto che ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi

• Non viene usato da chi ha ottenuto la registrazione (es. un consorzio), ma da altri soggetti (es. produttori o commercianti)

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Requisiti di validità del marchio (artt. 12-13 c.p.i.)

Liceità: il marchio non può essere contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume; non può consistere nell’immagine di una persona senza il suo consenso, o nel nome di una persona nota senza il suo consensoVerità: il marchio non deve trarre in inganno il pubblico, in particolare sulla provenienza e sulle qualità del prodottoOriginalità: il marchio deve avere capacità distintiva (es., non è tutelato l’uso del disegno di una scarpa come marchio di un calzaturificio; non sono tutelate indicazioni descrittive dei caratteri o della provenienza geografica del prodotto)

Novità: non è nuovo il marchio già registrato o utilizzato da altri imprenditori per prodotti identici o affini, quando vi sia rischio di confusione per i consumatori (MA: marchi celebri: tutela estesa anche ai prodotti non affini)

(a)

(b)

(c)

(d)

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…(segue)

… mancanza dei requisiti…

NULLITÀ del marchio (art. 25 c.p.i.)

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Il marchio registrato (artt. 2569 c.c; 15, 19-21 c.p.i.)

• Il marchio registrato dura dieci anni, ma può essere rinnovato;

• Il marchio decade per:• volgarizzazione (es. Biro; Aspirina (?));• sopravvenuta ingannevolezza;• mancata utilizzazione per cinque anni, dalla registrazione o

successivamente

• La registrazione attribuisce all’imprenditore un diritto di esclusiva sul marchio su tutto il territorio nazionale, non solo per i prodotti identici, ma anche per quelli affini (quando vi è rischio di confusione)

• Per i marchi c.d. “celebri” la tutela riguarda anche i prodotti non affini)• L’uso del marchio «celebre» da parte di terzi è vietato anche per prodotto

non affini quando «consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi» (art. 12, lett. e, c.p.i.)

• Sono prodotti affini quelli che sono di fatto destinati alla stessa clientela o al soddisfacimento di bisogni analoghi o complementari

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Tutela del marchio registrato (art. 117 ss. c.p.i.)

Lesione del diritto di esclusiva

azione di contraffazione del marchio:

inibitoria degli atti lesivi

rimozione degli effetti

pubblicazione della sentenza

azione risarcitoria

… l’eventuale registrazione di marchi c.d. “protettivi” è invece strumento di tutela preventiva del marchio (e costituisce eccezione alla regola della decadenza per mancato

utilizzo)

Dal momento della presentazione della domanda all’Ufficio Brevetti

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Il marchio di fatto (o «non registrato»)

se è noto su tutto il territorio nazionale, l’imprenditore può impedire che altri usino in fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti, ma non per prodotti affini; un marchio confondibile successivamente registrato può essere dichiarato nullo per difetto di novità

se è noto in ambito locale, la tutela è limitata nei limiti del preuso (non copre l’utilizzazione per gli stessi prodotti in altre località)

Il marchio di fatto non è privo di tutela (art. 12, comma 1, lett. a, c.p.i., art. 2571 c.c.):

uso di fatto

grado di notorietà

mezzi di tutela del marchio di fatto: quelli previste dalla disciplina della concorrenza sleale

(a)

(b)

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Il trasferimento del marchio

• A seguito della riforma della l. marchi del 1992 (poi confluita nell’attuale codice della proprietà industriale), il marchio può circolare, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo (licenza), anche separatamente dall’azienda• In precedenza il marchio poteva circolare solo insieme

all’azienda• Resta però ferma la regola che il trasferimento del marchio

non costituito dalla ditta originaria si presume quando è trasferita l’azienda (art. 2573, co. 2, c.c.)

• Dal trasferimento o dalla licenza non deve tuttavia derivare inganno per i consumatori (artt. 2573 c.c. e 23, co. 4, c.p.i.)

• Si può anche cedere la licenza di marchio non in esclusiva (es. per franchising o merchandising)

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L’insegna (art. 2568 c.c.)

contraddistingue i locali dell’impresa (art. 2568 c.c.);deve essere vera e originale;può essere trasferita anche separatamente dall’azienda (es. catene in franchising)

Stefano Cacchi Pessani