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COMUNE DI OSNAGO PROVINCIA DI LECCO Area tecnica dei LL.PP., delle manutenzioni del patrimonio e del territorio Servizio Associato tra i Comuni di Lomagna e Osnago Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926 Codice Fiscale/P.IVA 00556800134 www.osnago.net E-mail: [email protected] pec [email protected] Lavori di manutenzione immobili comunali - opere da imprenditore edile 2018/2019/2020 | Pag. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IMPRENDITORE EDILE 2018-2020 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO 1 COMUNE DI OSNAGO LOTTO 2 COMUNE DI LOMAGNA LOTTO 3 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO in Cernusco Lombardone

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LAVORI DI MANUTENZIONE

IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA

IMPRENDITORE EDILE 2018-2020

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

LOTTO 1 COMUNE DI OSNAGO

LOTTO 2 COMUNE DI LOMAGNA

LOTTO 3 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO in Cernusco Lombardone

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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro inerente lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e d’urgenza (opere da imprenditore edile) degli immobili comunali dei comuni di Lomagna, di Osnago e della scuola secondaria di primo grado di Cernusco Lombardone (la cui gestione è in capo al Comune di Lomagna) da stipulare con un solo operatore economico per lotto, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. L’accordo quadro individua:

o la tipologia di prestazioni affidabili di cui all’elenco prezzi o la durata dell’accordo quadro o il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati

nell’accordo quadro. Le prestazioni affidabili ai sensi dell’accordo quadro consistono nell’esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione di immobili di proprietà comunale e delle pertinenze. In ogni singolo affidamento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato. Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i rispettivi contratti sino alla concorrenza dell’importo previsto dall’accordo stesso. L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori che saranno di volta in volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell’importo e della durata ivi previsti per ciascun Ente. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla disciplina dettata dal D. Lgs. 50/2016 e dagli articoli del DPR 207/2010 ancora in vigore, ovvero dai decreti attuativi e dalle linee guida emesse. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:

- manutenzione, rinnovamento/sostituzione di piccola entità, di finiture degli edifici; - manutenzione e ripristino igienico edilizio di locali di servizio (spogliatoi, depositi, servizi

igienici, ecc.); - ripristino e razionalizzazione di locali; - manutenzioni edilizie per la risistemazione dei locali di ingresso, portineria,

autorimesse,ecc; - ripristino e riparazione di piccola entità di manufatti esterni ed aree esterne; - manutenzione e ripristino di intercapedini, cavedi, ecc.; - pulizia grondaie, pluviali, caditoie, ecc.; - rifacimento ed adeguamento di coibentazioni e impermeabilizzazione delle coperture,

dei sottotetti, dei cunicoli e similari; - rifacimento di piazzali, marciapiedi e strade interne con nuovo asfalto o con blocchetti di

porfido o similari, come da esistente, compreso la revisione, integrazione e la eventuale ripassatura del sistema fognario delle acque reflue;

- assistenza edile alle opere di trasformazione ed adeguamento di tutti i tipi di impianti tecnologici, nessuno escluso;

- ripassatura dei tetti con eventuale sostituzione di piccola orditura, di sistema di coibentazione e tutto ciò che si renda necessario a garantirne l’efficienza e la sicurezza;

- fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra dura, mastici, cemento speciale, gomma attacco cemento, gomma attacco colla, ceramica, gres, ecc. …;

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- preparazione di superfici murarie di interni; - ripristino intonaci ammalorati, su superfici esterne ed interne; - tinteggiatura - manutenzione rete fognaria; - fornitura e posa di paraspigoli e mancorrenti; - opere da fabbro - carpenteria in metallo, chiusini, grigliati, corrimano, parapetti, inferriate, e recinzioni - opere per il mantenimento in efficienza della rete fognaria interna ed esterna;

I lavori rientrano nella categoria OG1 classifica I. ARTICOLO 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO L’accordo quadro dovrà concludersi entro il 31.12.2020. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del presente capitolato. ARTICOLO 3 – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il valore dell’accordo quadro è stimato come di seguito, per l’intera durata del contratto:

• COMUNE DI OSNAGO € 60.000,00 oltre IVA di cui € 1.800,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

• COMUNE DI LOMAGNA € 60.000,00 oltre IVA di cui € 1.800,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

• SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO € 27.000,00 oltre IVA di cui € 810,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore stimato dell’accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all’importo sopra indicato e non costituisce per l’impresa il minimo garantito. L’atto di affidamento di ciascun lavoro di manutenzione terrà conto degli oneri per la sicurezza per l’esecuzione dell’intervento e della necessità eventuale di redazione da parte dalla ditta appaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza. Si procederà, inoltre, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ogni qual volta dalle valutazioni effettuate per i lavori affidati, si ritenga che sussistano rischi di interferenza. Gli immobili oggetto di manutenzioni sono riportati nell’elenco IMMOBILI ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI STESSI In relazione alla necessità di effettuare interventi di manutenzione si procederà all’affidamento e all’aggiudicazione dei singoli appalti, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l’impresa al momento della stipula dell’accordo quadro. Le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo. Le ulteriori precisazioni in sede di affidamento del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell’originario contenuto dell’accordo quadro. Negli appalti successivamente affidati ai sensi dell’accordo quadro, la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d’asta. Nella comunicazione di affidamento dei lavori alla ditta saranno indicati:

o il luogo di esecuzione o l’oggetto dei lavori

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o la durata stimata dei lavori o l’importo stimato dei lavori.

I singoli interventi che formano oggetto del contratto saranno eventualmente individuati in modo specifico in ordini di servizio. I lavori di manutenzione sono raggruppati in tre categorie d’intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:

Categoria 1 – intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria programmato: affidato tramite comunicazione scritta (Odl - Ordine di Lavoro) di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite da ciascuna Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l’appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. Salvo contraria indicazione del Responsabile del Servizio, la ditta dovrà iniziare i lavori entro il quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di affidamento lavori. Categoria 2 – intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria urgente: segnalato tramite comunicazione telefonica del Funzionario Responsabile o suo diretto referente, da iniziare entro 24 ore dalla comunicazione. Categoria 3 – intervento di manutenzione d’emergenza / reperibilità: segnalato con comunicazione telefonica da parte del Funzionario Responsabile o suo diretto referente, deve essere eseguito immediatamente (entro centoventi minuti dalla comunicazione) con priorità assoluta ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dalla D.L. in relazione alla consistenza del lavoro stesso. I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. Per le categorie di intervento, le voci dell’elenco prezzi di riferimento del contratto non saranno soggetti a variazione in nessun caso, né per lavori dislocati diversamente sul territorio, o suddivisi in singoli interventi. L’appaltatore designa un referente tecnico al quale la DL potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. I rapporti fra l’appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile individuato. Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto l’appaltatore economico dovrà comunicare per scritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta ed un recapito di posta elettronica sempre attivi al quale inviare le richieste scritte di intervento. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto alla D.L. ARTICOLO 5 –PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Per l’affidamento del presente accordo quadro verrà esperita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016. Il criterio di aggiudicazione sarà la miglior percentuale unica di sconto da applicarsi sull’elenco prezzi unitari costituto come sotto riportato:

• per la manodopera, le opere compiute e i noleggi e i materiali dal prezzario Opere edili della Camera di commercio di Milano II quadrimestre 2017 nonché dai prezzi all’ingrosso dei materiali da costruzione Milano 2017.

• per le operazioni particolari individuate per ciascun lotto si dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nell’elenco allegato

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L'aggiudicazione è subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell'appaltatore. Il sopraggiungere di tali cause nel corso del contratto determinerà la risoluzione automatica dello stesso senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo. ARTICOLO 6 –DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro: a) il presente Capitolato b) l’elenco prezzi unitari rappresentato dal prezzario Opere edili della Camera di commercio di

Milano II quadrimestre 2017 nonché dai prezzi all’ingrosso dei materiali da costruzione Milano 2017 per le opere compiute e i materiali e infine ai prezzi riportati nell’elenco allegato.

c) l’offerta dell’appaltatore Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici. ARTICOLO 7 –MANODOPERA ED ATTREZZATURA PER L’ESECUZIONE ELL’ACCORDO Ai fini dell’esecuzione del contratto si elencano di seguito le dotazioni minime di operai ed attrezzature omologate ritenute necessarie: MANODOPERA - n.1 caposquadra - n.1 operai ATTREZZATURE (senza operatori) - n.1 autocarro con portata fino 1,5 t . - n.1 cestello per manutenzioni fino a 9 mt - scala a gradini per manutenzioni fino a 4 mt - materiali e attrezzi di consumo MATERIALI DA TENERE A DISPOSIZIONE PER SERVIZIO REPERIBILITA’ - lampade e cartellonistica standard per la messa in sicurezza dei cantieri temporanei. Si precisa che il personale dovrà essere regolarmente assunto nelle forme contrattuali di legge. Per gli interventi di pronta reperibilità o emergenza, l’aggiudicatario, prima della firma del contratto dichiara la disponibilità di un proprio cantiere attrezzato ubicato in modo da poter raggiungere il territorio del comune di Osnago e di Lomagna entro 120 (centoventi) minuti dalla chiamata del tecnico o agenti di Polizia Locale. Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il costo della manodopera è individuato:

• per il Comune di Osnago in € 14.400,00 • per il Comune di Lomagna in € 14.400,00 • per la scuola secondaria di 1° grado in € 6.480,00

ARTICOLO 8 –TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell’accordo, alla categoria e nella

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località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti vincoli obbligano l’appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore il quale ne è il solo responsabile. Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell’appalto.

ARTICOLO 9 –OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l’avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Servizio Manutenzione prima della stipula del contratto. Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori. In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l’appaltatore ha i seguenti obblighi:

o disporre ed esigere che i propri dipendenti: a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate; b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza; c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell’operaio e la relativa qualifica;

o curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

o prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

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Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità. Costituisce compito precipuo dell’appaltatore, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro. Si ricorda, fra l’altro, che in osservanza dell’art.80 comma 5 lett.a) del D.Lgs.50/2016 “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i oggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice”. Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs.81/2008 la stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’affidamento. I costi per la sicurezza sono individuati:

o per il COMUNE DI OSNAGO in € 1.800,00 o per il COMUNE DI LOMAGNA in € 1.800,00 o per la SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO in € 810,00

ARTICOLO 10 –OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell’appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati: a) l’esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le

modalità e nel numero che verrà richiesto dal Servizio Manutenzione; in merito a ciò l’impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

b) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie;

c) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l’esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;

d) l’esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;

e) la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell’appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;

f) la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati della stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell’appaltatore;

g) la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo; h) la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di

lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge; i) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più

imprese o ditte costruttrici o manutentrici.

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j) la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l’esecuzione dei lavori. L’appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;

k) la collaborazione con il l’ufficio della DL sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;

l) il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell’appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione appaltante;

m) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l’ufficio tecnico ritenga necessario l’allontanamento, anche immediato;

n) la discarica e/o l’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;

o) la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate. ARTICOLO 11 –RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE L’appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l’esecuzione dei lavori. È obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati. In caso di infortunio l’appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni. ARTICOLO 12 –CAUZIONE L’affidatario dell’accordo quadro, prima della stipulazione del contratto, dovrà produrre cauzione definitiva determinata nell’importo e nelle condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata dell’accordo quadro. Tale cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto alla scadenza dell’accordo quadro o alla sua conclusione per raggiungimento dell’importo massimo dei lavori previsto. Tale cauzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante nel caso di risoluzione per le cause previste all’art. 16, eventualmente decurtata delle penali di cui all’art.15.

ARTICOLO 13 –POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL’APPALTATORE Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00. Per ogni singolo affidamento sarà valutata la necessità di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari all’importo di affidamento dei lavori.

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ARTICOLO 14 –SOSPENSIONE, PROROGA, ULTIMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il termine di ultimazione è indicato nell’ordine di lavoro con la seguente precisazione: a) CATEGORIA 1 Lavori programmati: il termine per il compimento dei lavori non urgenti decorre dalla data di sottoscrizione dell’ordine di lavoro/servizio (ods). b) CATEGORIA 2 Lavori urgenti: ove l’urgenza consenta la sottoscrizione dell’ordine di lavoro, i termini di esecuzione decorrono dal sottoscrizione stessa e comunque entro 48 ore. In caso contrario, i termini avranno decorrenza dalla trasmissione dell’ordine di lavoro. c) CATEGORIA 3 Lavori di emergenza/reperibilità: I termini avranno decorrenza entro 120 minuti dal ricevimento di avviso come richiesto nell’art.4.

Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo il termine stabilito. Di detta ripresa dovrà essere data evidenza mediante mail. Non verranno riconosciute , le ore di viaggio e gli oneri di trasporto per raggiungere i luoghi di intervento incluse le eventuali stazioni di smaltimento. Qualora, l’esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto ovvero mediante posta elettronica anche ordinaria Per quanto concerne i singoli contratti d’appalto, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. Fuori dei casi previsti nel precedente comma, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini sopra indicati non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori. ARTICOLO 15 – PENALI Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento indicato nelle comunicazioni di esecuzione degli interventi verranno applicate le seguenti penali: Nel caso di interventi in categoria 1 (programmati):

o 2% del valore dell’intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10%. Nel caso di interventi in categoria 2 (urgenti entro 48 ore):

o € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino al terzo giorno o € 200,00 per ogni giorno di ritardo dal quarto giorno fino al quinto compreso o € 150,00 per ogni successivo giorno di ritardo oltre il quinto

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Nel caso di interventi in categoria 3 (emergenza/reperibilità entro 120 minuti) qualora la “squadra di intervento” non dovesse raggiungere il luogo segnalato all’interno di tutto il territorio comunale dal tecnico reperibile entro sessanta minuti dalla chiamata verranno applicate le seguenti penali (anche in caso di mancata risposta telefonica):

o € 300,00 per un ritardo fino a 120 minuti; o € 200,00 per ogni successivo intervallo di 60 minuti.

L’applicazione delle penali per tre affidamenti nel corso della durata dell’accordo, anche non successivi, comporta la risoluzione del contratto come indicato nel successivo art.16. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione degli interventi in categoria 1, 2 e 3 la Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all’appaltatore ogni onere conseguente al ritardo nell’adempimento richiesto. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione al pagamento relativo a ogni specifico affidamento. Qualora ciò non sia possibile si provvederà all’escussione parziale della cauzione. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi. ARTICOLO 16 –RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO Si potrà procedere a risoluzione del contratto, previa denuncia scritta, e fatto salvo l’esercizio da parte della Amministrazione dell’azione del risarcimento dei danni subiti: o per inadempimento grave, o per mancato espletamento dei lavori aggiudicati o per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico ed

economico, previdenziale, assistenziale, o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell’appaltatore;

o dopo l’avvenuta contestazione di inadempienze e assegnazione penali da parte della stazione appaltante relativamente a tre distinti affidamenti;

o per la perdita nel periodo di vigenza dell’accordo quadro dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall’appaltatore.

L’accordo quadro, inoltre, si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi: • previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un

dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula o alla esecuzione dell’accordo quadro, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall’art. 317 c.p. commesso nell’esercizio delle predette funzioni;

• previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell’aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater., 320, 322, 322-bis, 346- bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

In caso di risoluzione del contratto o di recesso, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare l’accordo quadro per il tempo e l’importo residuo con la ditta che segue in graduatoria. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con posta elettronica certificata. Resta ferma l’applicazione dell’art. 108 del Codice dei contratti.

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La risoluzione del contratto obbliga l’Esecutore ad effettuare, immediatamente e in ogni caso alla data specificata con apposita posta elettronica certificata inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione. In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l’esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno. ARTICOLO 17 –MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI Nel caso in cui l’Appaltatore non intervenga per n° 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti. Per qualsiasi intervento, l’Appaltatore dovrà comunicare, ogni lunedì successivo all’intervento, al Direttore dei Lavori tramite posta elettronica i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica degli operatori utilizzati e della tempistiche di lavorazione nonché delle eventuali riprese video/fotografiche attestanti gli interventi stessi. L’assenza di tale documentazione o il ritardo nell’invio della stessa superiore a 7 giorni comporta l’impossibilità della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Direttore dei Lavori provvederà a sollecitare tale invio non più di 5 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diversi, il Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Appaltatore in ragione dell’impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite. L’inoltro degli ordini di lavoro e l’esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. ARTICOLO 18 – CONTABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Le opere oggetto dell’Accordo Quadro sono computate a misura. L’esecutore trasmette al Direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti d’appalto. Unitamente a tale documentazione, l’Appaltatore trasmette anche l’eventuale documentazione video/fotografica realizzata. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del Regolamento generale. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti nella documentazione relativa.

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Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione, avverrà, applicando alle quantità eseguite, i prezzi riportati nell’Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso. Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del Regolamento generale. Pur trattandosi di appalto “a misura”, è consentito contabilizzare interventi in economia. La nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel dovrà essere trasmessa entro il primo lunedì del mese successivo l’intervento . I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3, verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento. Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico secondo i disposti del Decreto Ministeriale n.55 del 03/04/2013. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale. Di seguito si comunicano i codici di identificazione univoca del servizio di fatturazione del Comune di Osnago, così come riportato nell’indice delle pubbliche amministrazioni:

codice univoco ufficio UF2l7G

leggasi : Udine Firenze 2 Imola 7 Genova

nome dell’ufficio Uff_eFatturaPA

canale trasmissivo PEC

codice fiscale 00556800134

PEC del servizio di fatturazione

[email protected]

Di seguito si comunicano i codici di identificazione univoca del servizio di fatturazione del Comune di Lomagna , così come riportato nell’indice delle pubbliche amministrazioni:

codice univoco ufficio UFTE8H

leggasi : Udine Firenze Torino Empoli 8 Hotel

nome dell’ufficio Uff_eFatturaPA

canale trasmissivo PEC

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codice fiscale 00504810136

PEC del servizio di fatturazione

[email protected]

N.B. Si precisa che quanto dovuto in ordine al lotto 3 scuola secondaria di primo grado in comune di Cernusco Lombardone dovrà essere oggetto di fattura separata con intestazione al comune di Lomagna in forza della convenzione sottoscritta fra i comuni di Osnago, Lomagna, Cernusco Lombardone e Montevecchia per la gestione della scuola secondaria di primo grado G Verga.

Ai sensi dell’ art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n.190 Legge di stabilità 2015 “split payment”, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di Enti Pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale disposizione implica quindi che la ditta aggiudicataria dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma l’Ente non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte degli Enti. Pertanto ogni fattura dovrà esporre la seguente dicitura: “IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972” I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010. il pagamento è subordinato: a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore; b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti. ARTICOLO 19 – CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di durata dell’Accordo Quadro verranno emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non ottempererà a tale prescrizione. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell’esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni. Dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

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La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 27, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere eseguite, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO Il subappalto non può superare la quota del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo di contratto, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione di tutte le lavorazioni; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008; - l’inserimento delle clausole di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.

c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione; 3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subppaltatore.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011; essendo l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a Euro 150.000,00, l’Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l’autocertificazione

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del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011, ovvero mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell’art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011. Dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D. Lgs. n° 159/2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;

il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a Euro 100.000,00, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%; b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione; c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in coerenza con i piani di cui agli artt. 44 e 46 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.

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Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. ARTICOLO 21– RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il Direttore dei lavori e il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n° 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Ai sensi dell’art. 105, comma 2 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a E u r o 100.000,00 e se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’art. 53 in materia di tessera di riconoscimento. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ARTICOLO 22 – CONTRATTO L’accordo quadro verrà formalizzato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto, il rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà essere munito di firma digitale. ARTICOLO 23 – CONTROVERSIE

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Qualora insorgano controversie nella gestione del contratto, il Responsabile del procedimento propone una transazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 50/2016. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, la soluzione sarà demandata al foro di Lecco.

ARTICOLO 24 - RECESSO DAL CONTRATTO Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con posta elettronica certificata L’Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Esecutore, il Committente corrisponde a quest’ultimo il dieci per cento dell’ammontare dei lavori non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell’importo contrattuale di competenza.

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PARTE II

Norme tecniche generali per l'esecuzione delle lavorazioni

ARTICOLO 25 - NORME TECNICHE GENERALI L’Impresa dovrà eseguire le lavorazioni in appalto uniformandosi esattamente alle relative specificazioni indicate e stabilite nel presente capo, negli elaborati grafici e nella voce di descrizione di ciascuna lavorazione dell'elenco dei prezzi unitari. In mancanza delle necessarie specificazioni e/o indicazioni ovvero ad integrazione e/o maggior precisazione delle prescrizioni tecniche richiamate al comma precedente, l’Impresa dovrà in ogni caso eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, le specifiche di prestazione e le tecniche desunte o desumibili dalla corretta scienza delle costruzioni ed utilizzare materiali e componenti della migliore qualità della specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego, omologati e/o certificati e che rispondano alle modalità di prova, alle verifiche, ai requisiti di accettazione e alle caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche più adatte e funzionali ai rispettivi tipi di opere e/o interventi che si andranno a costruire e/o realizzare; il tutto attenendosi scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno impartite in merito dalla D.L. a maggior precisazione ed interpretazione, alla normativa emanata in materia, relativamente alle medesime, analoghe o similari tipi di lavorazioni, che risulta contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o, in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle norme, prescrizioni, istruzioni e/o direttive comunque divulgate dai competenti Enti o Amministrazioni statali, regionali e locali ovvero, eventualmente, da Enti od Organismi a ciò riconosciuti o abilitati legalmente; nel caso in cui sia necessario avvalersi di tali norme residuali, la D.L. avrà l'insindacabile facoltà di individuare nell'ambito delle stesse e fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che più rispondono e si adattano alla lavorazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa, strutturale e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto. ln genere l’Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale ordine di andamento e conduzione, ad insindacabile giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli interessi della Stazione Appaltante la quale si riserva comunque il diritto di stabilire, anche a modifica d'ufficio del predetto programma esecutivo, l'esecuzione di un determinato lavoro o somministrazione entro un congruo termine perentorio nel modo che crederà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere o dalla consegna di eventuali forniture non comprese nell’appalto. ARTICOLO 26 -ACCETTAZIONE DEI MATERIALI I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del D.M.145/00, le norme U.N.l., C.N.R., C.E.l. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Impresa dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del direttore dei lavori. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato; b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

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c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L’Impresa è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato. L’Impresa farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l’Impresa sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio. Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l'indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell'affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell'Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l'importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell'Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l'apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità. ARTICOLO 27 - RILIEVI - CAPISALDI – TRACCIAMENTI Qualora, durante la consegna dei lavori, l’Impresa non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull’area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.

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Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'Impresa provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari all'esecuzione dei lavori sarà effettuata con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si eseguirà il successivo tracciamento. ARTICOLO 28 - SEGNALETICA STRADALE La segnaletica orizzontale e verticale sarà realizzata conformemente e nel rispetto delle disposizioni tecnico-normative del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 del 30 Aprile 1992) e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R.n.495/1992 del 16 Dicembre 1992) e s.m. e i. e ulteriori norme di riferimento (Norme UNI EN 1436) L'Appaltatore sarà tenuto a presentare campioni rappresentativi per la relativa accettazione preliminare. ARTICOLO 29 - SCAVI E DEMOLIZIONI Gli scavi, comunque occorrenti, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potrà dare la D.L. in sede esecutiva. Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà dell'Amministrazione: la D.L. ne disporrà il riutilizzo se ritenuti idonei, oppure l'allontanamento a pubblica discarica o ai magazzini comunali. Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento si intendono quelli necessari all’apertura della sede stradale, piazzali etc. e comunque quelli occorrenti per l'impianto di opere d'arte se ricadenti al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti eseguiti ed aperti almeno da un lato. Detti scavi dovranno essere dall'Impresa convenientemente armati con sbadacchiature od anche, se la natura del terreno lo richiede, con casseri a tenuta. Degli eventuali franamenti di scarpate, dovuti a deficiente armatura dei cavi od altra causa qualsiasi, non sarà tenuto conto agli effetti contabili. Il volume degli scavi verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Scavi di fondazione Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui al precedente punto, chiusi tra pareti verticali (o meno) e riproducenti il perimetro delle fondazioni. Dovranno essere spinti alla profondità ritenuta necessaria dalla D.L. e/o indicata negli elaborati progettuali. Sono da considerarsi scavi di fondazione anche quelli eseguiti per dar luogo a fogne, condotti, fossi e cunette, per la parte che ricade sotto il piano di splateamento. La cubicità degli sterri sarà desunta dal cavo effettuato secondo i disegni di progetto e gli ordini ricevuti, senza tener conto dell'aumento di volume delle materie escavate, né del volume che provenisse da smottamenti e frane dovute a qualsiasi causa, essendo stato tale onere considerato nello stabilire il prezzo degli sterri di che all'unito elenco. Per la misurazione degli sterri, come di tutte le altre opere, si adotteranno metodi esclusivamente geometrici. I rinterri dovranno essere pestonati a strati di altezza non superiore ai cm. 30, in modo da evitare qualsiasi cedimento e dovranno essere sagomati nella superficie superiore secondo i piani che verranno dati dalla Direzione dei Lavori. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti al disotto di 20 cm. dal livello a cui si stabiliscono le acque filtranti. Demolizioni

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Le demolizioni si eseguiranno in modo da non danneggiare le eventuali rimanenti parti delle opere da conservare, rimanendo a carico dell'Appaltatore il ripristino delle parti indebitamente demolite o danneggiate. I materiali inutilizzabili di risulta verranno portati al pubblico scarico a cura e spese dell'Impresa stessa. I materiali idonei resteranno di proprietà dell'Amministrazione e potranno essere reimpiegati: competerà all'Appaltatore l'onere di trasporto e accatastamento nei depositi indicati dalla D.L. L'Impresa rimane responsabile delle rotture e dei guasti, che per negligenza o malanimo si verificassero nei materiali stessi, pertanto, prima di iniziare i lavori dovrà essere accertato lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Se non diversamente disposto, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, il tipo e la quantità di opere provvisionali, il tipo dei macchinari, la quantità di personale. L'Amministrazione, la D.L. ed il personale preposto alla sorveglianza resteranno esclusi da responsabilità connesse all'esecuzione dei lavori cui trattasi. ARTICOLO 30 - CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI Le caratteristiche dei materiali necessari al confezionamento risponderanno, per vari tipi di impasto, alle prescrizioni del presente Capitolato e alle voci dell'Elenco Prezzi. Calcestruzzo di malta ordinario o ciclopico Il calcestruzzo ordinario sarà confezionato preparando separatamente i due componenti (un terzo di malta idraulica o bastarda e due terzi di ghiaia o pietrisco), procedendo successivamente al mescolamento. Analogamente si procederà per il calcestruzzo ciclopico, utilizzando però pietrame di pezzatura assortita, ripulito, lavato e con resistenza alla compressione non inferiore a 900 Kg./cmq.. Il pietrame verrà annegato in opera nel calcestruzzo, avendo cura che disti non meno di 5 cm. Dalle superfici esterne della struttura. Conglomerati cementizi I conglomerati da usarsi in opera di qualsiasi natura, (sia in fondazione che in elevazione), saranno confezionati secondo il D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e al D.M. 9 gennaio 1996. L'impasto del conglomerato sarà effettuato con impianti di betonaggio tali da garantire il controllo di quantità dei componenti. Il quantitativo d'acqua dell'impasto dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità. Il prelievo dei campioni per il "controllo di accettazione" e la preparazione e la stagionatura dei provini saranno effettuati con le modalità previste dalla normativa vigente o dalle norme tecniche di riferimento (NORME UNI 6127/73 e 6130/72). Se l'impasto sarà confezionato fuori opera, il trasporto del conglomerato dovrà essere effettuato con mezzi che impediscano la separazione dei singoli elementi; il tempo trascorso tra l'inizio dell'impasto ed il termine dello scarico non dovrà causare un aumento di consistenza superiore ai 5 cm. alla prova del cono. Il calcestruzzo per fondazione di manufatti o platee, verrà disteso sul fondo del cavo a strati non maggiori di cm. 20 regolarmente distribuiti con la pala e battuto per strato con idonei pilli di legno. Se il calcestruzzo deve esser gettato in un cavo con la presenza di acqua, per la formazione di fogne e manufatti, il piano di fondazione dovrà essere mantenuto costantemente all'asciutto. I calcestruzzi in gettata esposti all'aria e specialmente quelli delle volte di fognatura e manufatti, dovranno essere riparati dal sole mediante idonea copertura mantenuta

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costantemente bagnata fino a sufficiente indurimento del calcestruzzo ed almeno fino dopo il disarmo. Similmente i calcestruzzi, come le murature, dovranno con opportuni ripari essere difesi dall'acqua e da eventuali geli. La cubicità del calcestruzzo impiegato, sarà desunta e valutata esclusivamente dai disegni di esecuzione in precedenza consegnati all'accollatario e quindi, non sarà tenuto alcun conto della maggiore quantità di calcestruzzo che potesse occorrere, sia per colmare vani che si fossero prodotti per qualsiasi causa nelle pareti del cavo, sia per qualunque altro motivo, nessuno escluso ed eccettuato: in quanto nello stabilire il prezzo del calcestruzzo è stato tenuto debito conto degli oneri suddetti. Qualora la resistenza cubica alla compressione di un calcestruzzo prescritta, risultasse inferiore al valore corrispondente, sarà applicato penale e ciò sempre che la Direzione dei Lavori, a suo giudizio insindacabile, non ritenga di disporre per la demolizione e ricostruzione del getto ARTICOLO 31 - MALTE CEMENTIZIE POZZETTI CHIUSINI Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni e per la posa di elementi prefabbricati in cls (tombini) dovranno essere miscelate con cemento “325” e sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento (e l'operazione di pulitura della sabbia) dovrà essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili. Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio inferiore di cemento “'325” per ogni mc. di sabbia. L'impasto dovrà, comunque, essere fluido e stabile con minimo ritiro ed adeguata resistenza. Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei. I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le 'giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cmq, con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali. Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione. I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124. Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: UNI EN 124 la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizzati per più classi (per esempio D 400 - E 600) il nome e/o la sigla del fabbricante

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eventuale riferimento ad un marchio di conformità Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non deve riportare nomi propri di persone o messaggi chiaramente pubblicitari. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito. Tutti i chiusini dovranno essere collocati in modo da permettere una facile ispezione e pulizia. ARTICOLO 32 – MURATURE IN GENERE Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. Murature in Pietra da Taglio La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

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Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. ARTICOLO 33 – SOLAI I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. ARTICOLO 34 – CONTROSOFFITTI I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale. ARTICOLO 35 – VESPAI Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera. ARTICOLO 36 – PAVIMENTI I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. ARTICOLO 37 – OPERE DA PITTORE

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Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo. Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature. L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo. Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate come superfici piane. Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:

• opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc. (x 0,75) • opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2) • infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1) • persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3) • persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5) • porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni. Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai). Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici interessate. ARTICOLO 38 – RIVESTIMENTI DI PARETI I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti. ARTICOLO 39 – FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata

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e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. ARTICOLO 40 – INTONACI I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. ARTICOLO 41 – TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

• per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;

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• per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

• per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. ARTICOLO 42 – LAVORI DI METALLO Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera. ARTICOLO 43 – TUBI PLUVIALI I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al punto relativo ai "Lavori in Metallo"e con tutti gli oneri di cui sopra. ARTICOLO 44 – OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

• scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

• apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;

• muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;

• fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; • formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di

strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; • manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla

posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; • i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; • il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; • scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; • ponteggi di servizio interni ed esterni; • le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro

sulla base della categoria della mano d'opera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

ARTICOLO 45 – PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

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Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. Elementi in laterizio Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

• i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti: • le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione; • sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio;

sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: • lunghezza +/-3%; larghezza +/-3% per tegole e +/-8% per coppi; • l'impermeabilità non deve permettere il formarsi della goccia sotto tegola;

In caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 ed UNI 8635. Elementi in calcestruzzo Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

• i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti: • le fessure non sono ammesse; • le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm (escluse le tegole con

superficie granulata); • le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto; • le scagliature sono ammesse in forma leggera; • le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto

assemblaggio del prodotto; sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:

• lunghezza +/-1,5%; larghezza +/-1%; altre dimensioni dichiarate 1,6%; l'impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d'acqua, dall'intradosso, dopo 24 h. In caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 ed UNI 8635. Lastre di fibrocemento Le lastre possono essere dei tipi seguenti:

• lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico calcare rinforzati);

• lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da ondulazioni approssimativamente sinusoidali; possono essere con sezione traslate lungo un piano o lungo un arco di cerchio;

• lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati.

I criteri di controllo sono quelli sopra indicati. Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza od integrazione alle seguenti:

• larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza +/-0,4% e massimo 5 mm;

• spessori come da progetto (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza +/-0,5 mm fino a 5 mm e +/- 10% fino a 25 mm;

• rettilineità dei bordi scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalità 3 mm per metro;

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• tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d'acqua ma senza formazione di gocce d'acqua;

Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l'aspetto, le caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al gelo. Le lastre ondulate devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

• facce destinate all'esposizione, alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben squadrato ed entro i limiti di tolleranza;

• caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed accettato dalla Direzione Lavori;

• tenuta all'acqua, come indicato in precedenza; • resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla DL; • essere esenti da amianto;

Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche richieste e a quelle sopra indicate. Lastre di materia plastica Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate secondo le norme UNI vigenti e devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

• le lastre di polistirene devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 14631; • le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alle norme UNI 7074-1 e UNI

7074-2; Lastre di metallo Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali dovranno rispondere a quanto richiesto e alle seguenti caratteristiche:

• i prodotti completamente supportati saranno valutati in base a tolleranze dimensionali e di spessore;

• resistenza al punzonamento; • resistenza al piegamento a 360°; • resistenza alla corrosione; • resistenza a trazione; • i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, etc.) oltre a rispondere alle

prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.

ARTICOLO 45 - PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE Si intendono prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di: membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua. Le membrane si designano in base:

• al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, Bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

• al materiale di armatura inseriti nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc);

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• al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc);

• al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).

I prodotti forniti in contenitori si designano come segue: • mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; • asfalti colati; • malte asfaltiche; • prodotti termoplastici; • soluzioni in solvente di bitume; • emulsioni acquose di bitume; • prodotti a base di polimeri organici.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera. La Direzione Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Membrane Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, etc.) devono rispondere a quanto richiesto ed alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178. Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI 9380-1 e UNI 9380-2, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori. Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629-1/8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego. Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di equalizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9168-1/2, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-1/2 e UNI 8629-1/8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego. Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9168-1/2, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-1/2 e UNI 8629-1/8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego. Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 8629-1/8, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori. Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 8629-1/8, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla D.L.. I tipi di membrane considerate sono:

• membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori

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o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);

• membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; • membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale

plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali

• termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate); • membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; • membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa

densità, reticolato o non, polipropilene); • membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene

clorosolfanato) dotate di armatura; • membrane polimeriche accoppiate. Nota: membrane polimeriche accoppiate o incollate

sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

Classi di utilizzo: Classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, etc.); Classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, etc.); Classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, etc.); Classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce; Classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, etc.); Classe F: membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, etc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali. ARTICOLO 47 - NOLEGGI Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

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I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. ARTICOLO 48 - TRASPORTI Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza. ARTICOLO 49 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari, si seguiranno le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni. ARTICOLO 50 - NORME DI RIFERIMENTO La Ditta appaltatrice è soggetta all'osservanza di tutte le condizioni, in vigore riportate nei seguenti atti: NORME SULL’EDILIZIA Stabilità strutturale: Legge 1086 del 05.11.71 (art. 7) collaudo statico D.M. del 16.01.96 verifica dei carichi e sovraccarichi D.M. del 14.09.05 testo unico sulle norme tecniche per le costruzioni Contenimento energetico: Llegge n. 10 del 09.10.91 norme sul contenimento energetico D.M. n. 412 del 26.08.93 regolamento alla l. 10/91 Norme igienico-edilizie: Legge n. 166 del 27.05.75 norme sull’edilizia D.M.- del 05.07.75 requisiti minimi igienico edilizi d.lgs. n. 380 del 06.06.01 t.u. in materia di edilizia Abbattimento barriere architettoniche: Legge n. 13 del 09.01.89 norme sugli edifici privati D.P.R. n. 236 del 14.06.89 regolamento alla l. 13/89 Legge n. 104 del 05.02.92 legge quadro sull’integrazione dei disabili D.P.R. n. 503 del 24.07.96 norme sugli edifici pubblici e oo.pp. Soprintendenza: Legge n. 431 del 08.08.85 tutela di interesse ambientale D.lgs. n. 42 del 22.01.04 codice dei beni culturali e del paesaggio PREVENZIONE INCENDI

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COMUNE DI OSNAGO

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Norme Generali:Circ. N. 91 del 16.09.61 Carico D’incendio D.M. - del 12.09.80 Estintori D.M. - del 16.02.82 Attività Soggette D.M. - del 30.11.83 Termini E Definizioni D.M. - del 26.06.84 Omologazione Materiali D.M. - del 06.03.86 Carico D’incendio Strutture Lamellari D.M. - del 12.11.90 Omologazione Estintori D.M. - del 06.03.92 Omologazione Estintori Carrellati D.M. - del 06.03.92 Omologazione Vernici D.M. - del 14.12.93 Omologazione Porte Rei D.Lgs. n. 493 del 16.08.96 Segnaletica Di Sicurezza D.P.R. n. 37 del 12.01.98 Richiesta E Rilascio C.P.I. D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 Impianti Sportivi: D.M. -del 18.03.86 Prevenzione Incendi D.M. -del 25.08.89 Agg.To Del D.M. 18.03.86 D.M. -del 18.03.96 Sicurezza Attività Del “C.O.N.I.” Uffici (Att. 89 > 500 P.): D.M. -del 22.02.06 Regola Tecnica Di Prevenzione Incendi Edifici Storici (Att. 90): D.M. n. 569 del 20.09.92 Sicurezza In Musei E Gallerie D.M. n. 419 del 30.06.95 Sicurezza In Biblioteche E Archivi Autorimesse (Att. 92 > 9 Posti Auto): D.M. -Del 01.02.86 Norme Di Sicurezza Edilizia Residenziale (Att. 94 H = > 24 Mt.): D.M. n. 246 Del 16.05.87 Norme Di Sicurezza Edilizia Scolastica (Att. 85 > 100 Persone): D.M. -del 26.08.92 Norme Di Sicurezza