L’art. 34, commi 13 - 18
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L’art. 34, commi 13 - 18
Decreto legge 4 ottobre 2012
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La gestione soltanto per ambiti (art. 34, comma 16)
• Art. 34, comma 16: inserisce un comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art 3-bis (inserito nel dl 138/11 dal comma 1, art. 25, del dl n. 1/12):
• “Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 [dell’art. 3-bis] dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma”.
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L’effettività della previsione
• L’effettività dipende da• - regioni• - regole di durata degli affidamenti
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Nuove regole sulla motivazione
• Il comma 13 dell’art. 34 richiede che l’affidamento dei spl di rilevanza economica sia effettuato
• sulla base di apposita Relazione • (pubblicata sul sito internet dell’ente
affidante)• Prescrizione che si applica quindi ai nuovi
affidamenti
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Il contenuto della Relazione
• La Relazione deve dar conto:• - delle ragioni dell’affidamento prescelto• - della sussistenza dei requisiti (europei) per la
forma dell’affidamento prescelto• La Relazione inoltre definisce:• - i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale• - le compensazioni economiche se previste.
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Le decisioni nella Relazione del comma 13
• Dice il testo: “l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet…”
• L’affidamento del servizio può essere contestuale, quando si sceglie, sulla base della Relazione, l’in house providing a società esistente
• L’affidamento può collocarsi in un momento successivo, e sarà necessariamente così se si sceglie la società mista o la gara per un terzo.
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Impugnazioni
• La Relazione non accompagnata da contestuale affidamento ha in ogni caso carattere decisionale (la forma di affidamento prescelta), è quindi un provvedimento, come tale impugnabile dai controinteressati.
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La Relazione del comma 14
• Il comma 14 detta una data (31 dicembre 2013) per pubblicare una Relazione non riferita a nuovi affidamenti, bensì a quelli in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre. La cui funzione è dunque quella di un riesame dei rapporti in corso, alla luce degli stessi criteri del comma 13, cui va aggiunta la scadenza, e quindi la durata delle gestioni in corso.
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Le conseguenze della Relazione ex c. 14
• Si evidenzia la mancanza del termine di durata. In tal caso la conseguenza è l’obbligo di inserirlo (pena la cessazione al 31.12.2013)
• Si evidenzia l’insussistenza dei requisiti europei per la forma di affidamento a suo tempo prescelta (essendo il contenuto della Relazione il medesimo del comma 13)
• Molteplicità dei casi: legittimità originaria ed illegittimità sopravvenuta; illegittimità originaria, poi sanata, ecc.
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Le conseguenze della Relazione ex c. 14
• Il testo non dice quali sono le conseguenze in tal caso per l’amministrazione.
• L’ Amministrazione è tenuta ad attivare l’autotutela? No, secondo le regole generali, tuttavia è tenuta a valutare la situazione e a motivare.
• Può esserci l’interesse di terzi ad impugnare la Relazione.
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