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DELIBERAZIONE N° X / 3204 Seduta del 26/02/2015 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente MASSIMO GARAVAGLIA VALENTINA APREA MARIO MELAZZINI VIVIANA BECCALOSSI MAURO PAROLINI SIMONA BORDONALI ANTONIO ROSSI MARIA CRISTINA CANTU' FABRIZIO SALA CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE GIOVANNI FAVA CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con gli Assessori Valentina Aprea Mario Melazzini Mauro Parolini Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: I Direttori Generali Giovanni Bocchieri Roberto Albonetti Danilo Piercarlo Maiocchi Il Segretario Generale Andrea Gibelli Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti L'atto si compone di 20 pagine di cui 18 pagine di allegati parte integrante Oggetto PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "QUALITA', INNOVAZIONE ED INTERNALIZZAZIONE NEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO IN LOMBARDIA" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI APREA, MELAZZINI E PAROLINI)

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DELIBERAZIONE N° X / 3204 Seduta del 26/02/2015

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente MASSIMO GARAVAGLIA VALENTINA APREA MARIO MELAZZINI VIVIANA BECCALOSSI MAURO PAROLINI SIMONA BORDONALI ANTONIO ROSSI MARIA CRISTINA CANTU' FABRIZIO SALA CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE GIOVANNI FAVA CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con gli Assessori Valentina Aprea Mario Melazzini Mauro Parolini

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Giovanni Bocchieri Roberto Albonetti Danilo Piercarlo Maiocchi

Il Segretario Generale Andrea Gibelli Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

L'atto si compone di 20 pagine

di cui 18 pagine di allegati

parte integrante

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "QUALITA', INNOVAZIONE ED INTERNALIZZAZIONE NEI SISTEMI DIISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO IN LOMBARDIA" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI APREA,MELAZZINI E PAROLINI)

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VISTO l’art. 34 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, secondo il quale l’iniziativa legislativa dell’Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l’art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”, così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 ”Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014”, ed i relativi provvedimenti attuativi;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato Tecnico-Scientifico Legislativo;

VISTA la proposta di progetto di Legge “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia”;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l’iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell’azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l’allegata proposta di progetto di legge recante “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia”;

2. di disporne la trasmissione al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell’iter.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE

“QUALITA’, INNOVAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE NEI SISTEMI DI

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO IN LOMBARDIA”

PREMESSA

Il contesto di sviluppo economico, produttivo e tecnologico negli ultimi anni è fortemente mutato.

Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Global

Employement Trends for Youth 2013, il tasso di disoccupazione giovanile continuerà

incessantemente a crescere nei prossimi anni. Nel 2018 raggiungerà il 12,8%.

Regione Lombardia ha ritenuto e ritiene che la principale linea d’intervento nel contrasto alla

disoccupazione giovanile debba essere una forte alleanza scuola-mondo del lavoro, ciò è possibile

attraverso lo sviluppo di un sistema educativo che permetta un’integrazione dell’apprendimento in

aula con quello in azienda, in una logica programmatoria curriculare condivisa.

Del resto, ciò che non possiamo rassegnarci ad accettare sono tre fatti: a) l’incontro sempre più tardo

delle nuove generazioni con l’esperienza creativa e formativa del lavoro; l’esistenza in altri termini di

una scuola che sterilizza per troppi anni l’incontro vivo con le dinamiche del lavoro e delle reti

sociali e culturali che lo rendono possibile; b) un tasso di disoccupazione giovanile che continuerà

purtroppo a crescere anche nei prossimi anni anche a causa del disallineamento tra le competenze

fornite dal sistema di istruzione e formazione dei giovani e la dinamica delle competenze realmente

necessarie per rilanciare oggi l’impresa e il lavoro come bene sociale e culturale innovativo in una

società globalizzata e tecnologicamente avanzata; c) la mancata valorizzazione del sinergico

contributo delle generazioni adulte e di quelle anziane nell’accompagnamento critico dei giovani

verso la maturità umana e professionale.

È per questi motivi che Regione Lombardia ha ritenuto e ritiene che la principale linea d’intervento a

sostegno della qualità della futura formazione delle giovani generazioni debba scaturire da una forte

alleanza sistemica tra scuola e mondo del lavoro, tra istruzione e formazione professionale, tra

cultura generale e competenze specialistiche. Un nuovo tipo di cultura che si deve fare orientamento

personale e progetto di vita individuale e sociale, infatti, non può che nascere dall’alternanza

continua tra queste distinte, ma mai separate dimensioni.

Per questo proponiamo come fulcro della proposta di legge l’attivazione del sistema duale, nel quale

formazione e lavoro si raccordano organicamente: un’integrazione di apprendimenti in aula ed in

azienda, tra teoria e pratica, soprattutto attraverso l’apprendistato dove adulti esperti incontrano

giovani neofiti e consegnano loro in maniera critica e culturalmente riflessa l’esperienza che hanno

maturato, costituisce la via per combinare al meglio pieno sviluppo della persona umana di ciascuno

e occupabilità, maturazione di competenze sociali, etiche e civili e di competenze professionali e

imprenditoriali, progetti di vita personali dotati di senso e progetti di sviluppo sociale.

La disoccupazione, soprattutto quella giovanile, del resto, continua a crescere anche a causa

dell’elevato mismatch tra le competenze acquisite dai giovani nel sistema di istruzione e formazione

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e quelle richieste dal mercato del lavoro. Una condizione che danneggia i singoli progetti di vita

personale e professionale dei giovani, ma non meno l’apparato produttivo e l’intera società.

Il sistema duale lombardo proposto, anche per la forte valorizzazione dei percorsi formativi in

apprendistato che lo intende caratterizzare, è stato specificamente pensato come un antidoto

strutturale a questo fenomeno. E come l’occasione per rilanciare, anche alla luce del contributo oggi

portato dalle nuove tecnologie, quel concetto di cultura unitaria tra teoria e pratica, studio e lavoro,

astratto e concreto, generale e specifico, formazione umana e formazione professionale, progetti di

vita personali e progetti sociali comuni che la tradizione dei grandi lombardi citati all’inizio ci ha

lasciato in eredità e ci ha affidato il compito di riassumere in maniera creativa.

È per questo che intendiamo offrire ai giovani e ai lavoratori lombardi un sistema di istruzione e di

istruzione e formazione professionale e di formazione terziaria moderno basato su questa innovativa

concezione unitaria della cultura, finalizzato ad aumentare i livelli di consapevolezza critica di

ciascuno e, insieme, ad assicurare i livelli più elevati possibile di sviluppo economico, sociale e

civile.

Cultura che aiuta a generare nuovi mestieri, a valorizzare, rinnovandoli ai tempi, quelli tradizionali

che oggi scompaiono per mancata manutenzione e formazione, a promuovere competenze distintive,

immediatamente spendibili per il sostegno dell’innovazione, della crescita e

dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Un ulteriore elemento di innovazione presente nella legge è la promozione di misure a sostegno

dell’innovazione del mercato del lavoro, per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e

strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione di servizi di welfare aziendale, capaci

di coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

In questo senso, si riportano a livello legislativo l’evoluzione delle politiche del lavoro realizzate

negli ultimi anni in Regione Lombardia, secondo quel modello unitario, sempre aperto, orientato al

risultato, basato sulla rete aperta di soggetti pubblici e privati accreditati al lavoro che ci ha portato a

risultati comparativamente tra i migliori a livello nazionale.

La presente legge, del resto, persegue l’obiettivo di introdurre elementi di innovazione nelle politiche

in materia di istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, anche in considerazione delle

strategie individuate a livello europeo.

L’intervento normativo si pone in ottica di innovazione, sulla base del mantenimento degli interventi

realizzati da Regione Lombardia.

Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L’art. 1 (Innovazione nel sistema educativo di istruzione e formazione) è dedicato

all’innovazione di quelle disposizioni della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema

educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) attraverso la modifica e

l’integrazione di puntuali articoli:

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- l’art. 2 viene integrato prevedendo tra le finalità della legge l’integrazione tra formazione e

lavoro, tra scuola lavoro e l’apprendistato ai fini dell’occupabilità delle persone e della

competitività del sistema economico regionale, valorizzando altresì il partenariato territoriale

e la costituzione di reti tra sistema educativo e sistema economico

- all’art. 8 viene meglio chiarita la modalità di attuazione degli interventi a favore della libertà

di scelta nel sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale: il sistema dote,

quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona. L’atto di Giunta

regionale stabilirà le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi del sistema di

IFP.

- Viene inserito l’art. 8-bis che riconosce il valore del merito degli studenti, sostenendone

l’acquisto di materiale didattico e tecnologico e la partecipazione ad esperienze di

apprendimento anche all’estero nonché promuove e sostiene progetti di mobilità

internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione.

- l’articolo 16 è completamente riformulato ed innovato per mettere a sistema il

riconoscimento delle reti territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema

economico, ivi compresi i poli tecnico professionali, al fine di attuare una razionalizzazione

dei servizi esistenti sul territorio, mettendo in stretta collaborazione sistema educativo e

sistema economico, garantendo l’integrazione le politiche di istruzione, formazione e lavoro,

per diffondere la cultura tecnico scientifica, migliorare la qualità dell’orientamento scolastico

e professionale, per il pieno sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento

permanente.

- l’articolo 19 è riformulato per essere reso coerente con gli accordi adottati a livello

nazionale: E’ descritta l’offerta territoriale dell’orientamento permanente, costituita dai

servizi delle istituzioni di istruzione e di formazione, dei centri provinciali per l’istruzione

degli adulti e dei soggetti pubblici e privati anche accreditati, quale attività strutturale

dell’offerta formativa e quale azione di accompagnamento allo sviluppo delle qualità di scelta

della persona nel percorso di inserimento professionale, sulla base delle indicazioni regionali

ed in raccordo con gli enti di area vasta, la Città metropolitana e i Comuni capoluogo

nell’ambito dell’apposito Comitato interistituzionale. Tale intervento trova il suo fondamento

nell’esigenza di promuovere l’integrazione e la messa in rete di tutti i servizi rivolti al

cittadino realizzati dai diversi soggetti istituzionali del territorio ed afferenti alla filiera di

istruzione, formazione, lavoro e certificazione delle competenze, in coerenza con il sistema

nazionale.

- La novità della previsione in legge del sistema duale lombardo suggerisce l’introduzione di un

capo dedicato, Capo II-bis Il Sistema duale, in cui l’art. 23-bis è dedicato alla definizione

del sistema duale lombardo per i percorsi di istruzione e formazione professionale che si

caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e mondo del

lavoro, quale strumento indispensabile per assicurare l’occupabilità dei giovani e contrastare

il fenomeno della dispersione scolastica; l’art.23-ter si attesta sulle forme più note e

rafforzate di alternanza tra formazione in aula e formazione in assetto lavorativo ed in

particolare sul contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche e del diploma

professionale da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale per

assicurare l’acquisizione d parte degli studenti di competenze generali e tecnico-professionali,

spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona, anche in

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collaborazione con le imprese. L’art. 23-quater conferma la scelta del legislatore di orientare

l’offerta formativa del sistema regionale di IFP all’utilizzo del contratto di apprendistato, cui

la Regione destina anche risorse finanziarie sulla base di parametri fissati anche da atti di

Giunta. A tal fine, è previsto che alle istituzioni formative accreditate sia assegnata una quota

non inferiore al 5% delle risorse complessive delle doti assegnate è riservato per la

realizzazione dei percorsi ordinamentali di qualifica e diploma professionale.

- Nuovo è anche l’art. 27-bis, dedicato al sistema di rating, quale strumento di miglioramento

continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell’erogazione degli interventi a

favore della persona. I risultati del rating nei suoi diversi indicatori di efficacia, di efficienza e

di qualità consentono una coerente valutazione dei soggetti accreditati che erogano servizi

nelle politiche regionali. Al sistema di rating partecipano anche le Istituzioni scolastiche che

erogano i percorsi di Istruzione e formazione professionale nel rispetto della

regolamentazione nazionale.

- Alcune modifiche apportate all’art. 28 hanno un valore sostanziale in quanto per la prima

volta il legislatore regionale introduce il principio che ‘i costi unitari rappresentano il criterio

di riferimento per l’individuazione del valore del sistema dote ‘

- Innovativi sono anche i contenuti dell’art. 29-bis (Scuola digitale lombarda) che promuove

azioni volte all’utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica nelle istituzioni scolastiche e

formative, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti dell’apprendimento e per

la valutazione dei risultati formativi, anche attraverso il sostegno per l’aggiornamento

professionale degli insegnanti e formatori e l’adozione di dispositivi integrabili ed

interoperabili da destinare all’attività didattica.

- L’art. 29-ter (Azioni per l’apprendimento permanente) prevede la possibilità di sostenere

specifiche azioni di formazione per l’apprendimento permanente, caratterizzate da elementi di

specificità, specializzazione ed eccellenza, in ambito educativo e formativo per la

valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità.

L’art. 2 (Innovazione nel mercato del lavoro) è dedicato all’innovazione della legge regionale 28

settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) attraverso la modifica e l’integrazione di

puntuali articoli:

all’articolo 1 è inserito il comma 4-bis che sottolinea come l’innovazione e

l’internazionalizzazione siano tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell’istruzione,

formazione e lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata,

produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.

all’articolo 3 viene aggiunto il comma 2-bis con cui il legislatore inserisce come primaria

modalità di attuazione degli interventi destinati all’occupazione il sistema dote, quale

strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona secondo quanto stabilito al

successivo capo VI-bis

Con il CAPO VI-bis dedicato alle Azioni di politiche attive ed innovative nel mercato del

lavoro viene disciplinato il sistema dote (art. 17-bis), quale strumento prioritario per le

politiche attive. In particolare sono esplicitate le peculiarità distintive della dote come

strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di

servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo

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personale di occupabilità. Il rinvio a provvedimento di Giunta regionale è necessario per

l’individuazione di standard di erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del

processo erogato ed ai risultati attesi, alle condizioni di erogazione ed alle regole di

ripetizione nel tempo, nonché per definire il sistema di monitoraggio e di controllo degli

operatori accreditati, fondato sul sistema di rating.

L’art.17-ter sottolinea l’importanza della rete territoriale e di partenariato tra soggetti

accreditati e soggetti istituzionali del territorio per integrare servizi ed azioni a favore

dell’inserimento o re-inserimento lavorativo; con atto di Giunta regionale verranno definiti

modalità e criteri per il finanziamento di tali reti, anche individuando modalità di

cofinanziamento da parte di diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.

L’art 17-quater conferma la scelta innovativa di sostenere esperienze transnazionali di

tirocinio o di lavoro e promuovere progetti ed azioni di internazionalizzazione dedicate ai

giovani ed ai lavoratori interessati allo sviluppo di competenze in sedi internazionali.

L’art. 17-quinquies è finalizzato a definire una modalità di individuazione di misure a

sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro per lo smartworking, ossia per la diffusione

di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro nonché per la promozione di

servizi di welfare aziendale. La Giunta regionale, a seguito del provvedimento che definisce

criteri e risorse specificamente destinate, si concentrerà prioritariamente sulla diffusione di

buone prassi, sul sostegno alla formazione e sulla promozione di benefit destinati ai

lavoratori, per i quali le norme nazionali prevedono già la defiscalizzazione, per fruire ad es.

di servizi di trasporto, formazione o altri servizi cofinanziati da Regione Lombardia .

L’art. 3 è dedicato alle abrogazioni delle disposizioni della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 , ed

in particolare degli artt. 13, 21 e 28-bis.

L’art.4 è dedicato alla norma finanziaria

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Relazione tecnico finanziaria redatta ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 34/1978

sulla proposta di legge dal titolo: “ Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi

di istruzione, formazione e lavoro in Regione Lombardia”.

La proposta di legge, di modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 22/2006 e 19/2007,

concretizza le linee strategiche dell’azione di governo nella X legislatura ed è volta allo sviluppo e

consolidamento del sistema regionale di politiche e servizi integrati della filiera di istruzione,

formazione e lavoro mediante la previsione di un forte investimento sull’educazione dei giovani e la

creazione di sinergie e complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come

fattori strategici di crescita e sviluppo del capitale umano e di competitività ed inclusività del

sistema socio-economico lombardo, nonché una forte valorizzazione del merito e dell’eccellenza

nell’assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e

meritevoli.

Il sistema duale lombardo di istruzione, formazione e lavoro delineato dal pdl in argomento,

coerente con gli orientamenti comunitari di Europa 2020 volti alla promozione di nuovi modelli

fondati su una stretta relazione tra istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema territoriale e

produttivo di riferimento, prevede e persegue nello specifico i seguenti obiettivi prioritari:

adottare il sistema duale per i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale,

caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e mondo del

lavoro,

creare nell’ambito della programmazione regionale dei servizi di istruzione e formazione

professionale una correlazione tra sistema educativo e filiere produttive, anche al fine di

garantire un solido legame nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi in termini

di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo economico lombardo;

individuare il sistema dote quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona,

il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è

definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale;

valorizzare il merito e le eccellenze degli studenti capaci e meritevoli che conseguono brillanti

risultati nei rispettivi percorsi scolastici e formativi

potenziare le opportunità dell’orientamento permanente e della formazione lungo tutto l’arco

della vita per consentire un costante adeguamento delle competenze delle persone e per

promuovere una maggiore competitività del sistema produttivo;

favorire l’occupabilità dei giovani anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione

dell’alternanza scuola-lavoro e del contratto di apprendistato di cui all’art. 3 del D. Lgs.167/2011

per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, quale canale prioritario di

accesso dei giovani nel mondo del lavoro;

promuovere l’innovazione e l’internazionalizzazione, anche mediante l’incentivazione di

esperienze di mobilità e di incontro interculturale dei giovani in ambito europeo ed

internazionale,

diffondere e potenziare le competenze per l’utilizzo ottimale delle nuove forme di didattica in

modalità digitale, nonché delle strumentazioni e tecnologie da destinare all’attività didattica dei

percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

La quantificazione finale delle spese per la realizzazione degli interventi nel triennio 2015/2017, di

natura corrente e in conto capitale, trova fondamento, in primo luogo sulla base dei risultati delle

esperienze passate e degli interventi realizzati nelle precedenti annualità e in corso di attuazione

nell’ambito delle politiche di attuazione della l.r. 22/2006 e della l.r. 19/2007.

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Passando all’esame dell’articolato, si evidenzia nello specifico:

L’art. 1 introduce modifiche alla l.r.19/2007. In particolare:

Dalla lett.a) alla lett.f) si tratta di norme senza riflessi finanziari.

La lett. g) introduce l’art. 8-bis “Riconoscimento del merito e mobilità internazionale”

La norma disciplina la componente dote merito di dote scuola stabilendo che l’intervento si rivolge

agli studenti di secondo ciclo residenti in Lombardia capaci e meritevoli che hanno conseguito

brillanti risultati scolastici e che lo stesso è articolato come segue:

agli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione che hanno conseguito una

valutazione di eccellenza , è riconosciuto un buono servizi finalizzato all’acquisto di libri e/o

dotazioni tecnologiche per la didattica;

agli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione e delle classi terze e quarte di

istruzione e formazione (IeFP) che hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale di

eccellenza al termine dell’esame di Stato o degli esami di qualifica o diploma professionale, è

riconosciuta una specifica dote per sostenere esperienze formative di apprendimento ed

arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.

È previsto inoltre che la Giunta regionale definisca annualmente i criteri per promuovere e sostenere

progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e

formazione, finalizzati al miglioramento della professionalità e potenzialità occupazionale

accrescendo conoscenze e competenze volte all’innovazione ed all’occupabilità anche in contesti

economici transnazionali.

Alle spese per la realizzazione degli interventi relativi alla dote merito di cui all’art. 8.bis

quantificate in € 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2015/2017, si provvede con le

risorse autonome del bilancio regionale stanziate alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”,

Programma 7 “Diritto allo Studio”, Titolo I “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del

bilancio per il triennio 2015/2017. Agli oneri per la realizzazione delle azioni afferenti alla mobilità

internazionale, oltre alle risorse previste dai singoli programmi comunitari (destinati agli studenti di

secondo ciclo Es. Programma Erasmus Plus) quantificate in € 300.000,00 nel 2015 e nei limiti dei

futuri stanziamenti di bilancio si provvede con le risorse autonome a valere sulla Missione 4,

Programma 2, Titolo 1.

La lett. h) sostituisce l’art.16 “Reti territoriali per l’apprendimento permanente” La norma prevede che Regione Lombardia promuove, in coerenza alla normativa nazionale, la

costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema economico, ivi

compresi i poli tecnico professionali, con la finalità di sistematizzare e razionalizzare i servizi

esistenti sul territorio, sviluppando un’efficace collaborazione tra sistema educativo e sistema

economico, nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni di formazione e di

istruzione.

La costituzione delle reti in argomento hanno l’obiettivo prioritario di garantire l’integrazione le

politiche di istruzione, formazione e lavoro, per diffondere la cultura tecnico scientifica, migliorare

la qualità dell’orientamento scolastico e professionale, per il pieno sviluppo delle competenze

chiave per l’apprendimento permanente.

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Alle spese per la realizzazione degli interventi relativi alla costituzione delle reti territoriali per

l’apprendimento permanente si provvede con le risorse della programmazione POR FSE 2014/2020

Asse 3 Istruzione e Formazione” e nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta

regionale.

La lett. i) che sostituisce l’art. 19 “Orientamento permanente” non ha impatti finanziari.

La lett.j) introduce il CAPO II-bis “Il sistema duale” ed in particolare:

art. 23-bis “Sistema duale lombardo attraverso lo strumento della dote”

E’ previsto che la Regione adotti come modalità di attuazione degli interventi per l’accesso e la

libertà di scelta educativa delle famiglie il sistema dote, quale strumento di destinazione delle

risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale

triennali e di quarto anno è definito in funzione della tipologia di percorso di qualifica o di diploma

professionale erogato.

In tale ambito, è previsto che la Giunta regionale, con specifico atto, determini le risorse finanziarie

da destinare alla fruizione dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale,

favorendo l’adesione all’offerta dei percorsi formativi rispondenti alle richieste più strategiche e

qualitative del sistema produttivo

La struttura prevista dalle disposizioni in esame prevedono, inoltre, l’adozione del sistema duale per

i percorsi di istruzione e formazione professionale che si caratterizza per un raccordo sistematico,

organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro, quale strumento indispensabile per

assicurare l’occupabilità dei giovani e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

E’ previsto, a tal fine, il ricorso all’istituto dell’alternanza tra formazione e lavoro e del contratto di

apprendistato per il conseguimento delle qualifiche e del diploma professionale da parte degli

studenti del sistema di istruzione e formazione professionale.

La programmazione finanziaria per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione

professionale finanziati con il sistema dote “Componente IeFP” nel triennio 2015/2017 (anni

formativi 2015/2016 e 2016/2017) risulta così articolata: € 201.000.000,00 per anno formativo e

comunque nei limiti di stanziamento previsti a valere sulla Missione 4 “Istruzione e diritto allo

studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “ Spese Correnti” e

Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programmi 1 “Servizi per lo

sviluppo del mercato del lavoro” e 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione

professionale”, Titolo 1 “Spese Correnti”. Tali stanziamenti sono comprensivi delle risorse

disponibili sul POR FSE 2014/2020 determinate in € 42.750.000,00 annui valere sugli Assi 2

“Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” (OT 9.2.1) e 3 “Istruzione e Formazione” (OT 10.1.7),

nonché delle risorse vincolate del Fondo di cui alla l.r. 13/2003.

Art. 23 ter “Integrazione tra scuola e lavoro nel sistema di istruzione e formazione”:

La struttura prevista al citato comma promuove l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro nel sistema

di istruzione e formazione professionale, quale metodologia privilegiata per assicurare

l’acquisizione d parte degli studenti iscritti ai percorsi di qualifica e diploma professionale di

competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno

sviluppo della persona, in collaborazione con le imprese.

Al tal fine è introdotta una quota del monte orario minimo obbligatorio dei percorsi formativi in

diritto-dovere da destinare tra formazione e lavoro che sarà stabilità dalle istituzioni formative e

scolastiche in sede di progettazione didattica.

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4

4

Gli oneri finanziari per la realizzazione dell’alternanza scuola –lavoro nel sistema di istruzione e

formazione professionale trovano copertura nell’ambito dei finanziamenti destinati ai percorsi

formativi del sistema duale lombardo.

Art. 23 quater “Risorse destinate all’apprendistato per la qualifica ed il diploma

professionale”.

La norma promuove il contratto di apprendistato di cui all’art. 3 del d. lgs. 167/2011 per il

conseguimento della qualifica o del diploma professionale, quale canale prioritario di accesso degli

studenti frequentanti le terze e quarte annualità dei percorsi ordinamentali di istruzione e

formazione professionale nel mondo del lavoro. A tal fine, è previsto che del terzo e quarto anno dei

percorsi di qualifica e diploma professionale una quota non inferiore al 5% delle risorse

complessive è destinata alla formazione degli apprendisti.

E’ previsto altresì che la Regione sostiene gli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo

che attivano percorsi in apprendistato per il diploma mediante l’assegnazione di un contributo per

la specifica formazione.

Agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi relativi all’attivazione del contratto di

apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma di cui all’art. 3 del d.lgs. 167/2011

quantificati in € 3.800.000,00 nel 2015 e nei limiti delle re-iscrizioni e assegnazioni statali per gli

anni 2016 e 2017, si provvede con le risorse stanziate alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la

formazione professionale”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo I

“Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio per il triennio 2015/2017.

Dalla lett.k) alla lett. m) le norme non hanno impatti finanziari.

La lett. n) introduce gli art. 29-bis e 29 ter.

Art. 29-bis “Scuola digitale lombarda”

La norma promuove azioni volte all’utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica nelle istituzioni

scolastiche e formative, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti dell’apprendimento

e per la valutazione dei risultati formativi.

In tale ambito è previsto, altresì, il sostegno per l’aggiornamento professionale degli insegnanti e

formatori e l’adozione di dispositivi integrabili ed interoperabili da destinare all’attività didattica.

Alle spese per la realizzazione delle azioni di cui all’art. 29bis volte alla diffusione ed utilizzo delle

tecnologie digitali per la didattica, quantificate in € 700.000 per ciascuna delle annualità 2016 e

2017, si provvede con le risorse previste alla Missione 4“ Istruzione e diritto allo studio”,

Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio

regionale pluriennale e nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 29-ter “Azioni per l’apprendimento permanente”.

La disposizione prevede la possibilità di sostenere specifiche azioni di formazione per

l’apprendimento permanente, caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed

eccellenza, in ambito educativo e formativo per la valorizzazione del capitale umano nelle sue

diverse espressioni e potenzialità.

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5

5

Alle spese per la realizzazione degli interventi relativi all’apprendimento permanente di cui all’art.

29-ter quantificate in € 10.000.000,00 , si provvede con le risorse a valere sulla programmazione

POR FSE 2014/2020 – Asse 3 “Istruzione e Formazione” (OT 10.4.1) e nei limiti definiti dagli

specifici provvedimenti della Giunta regionale.

L’art. 2 introduce modifiche alla l.r.22/2006. In particolare:

Le lett. a) e b) non hanno impatti finanziari.

La lett. c) introduce gli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater, 17-quinques.

Art. 17-bis “Il Sistema dote nelle politiche attive del lavoro”

Con la norma in esame viene disciplinato il sistema dote quale strumento prioritario per le politiche

attive. In particolare sono esplicitate le peculiarità distintive della dote come strumento di

destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di

formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo personale di

occupabilità. Il rinvio a provvedimento di Giunta regionale è necessario per l’individuazione di

standard di erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato ed ai

risultati attesi, alle condizioni di erogazione ed alle regole di ripetizione nel tempo, nonché per

definire il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema di

rating.

Alle spese per la realizzazione degli interventi di cui alla norma in esame per 2015 , si provvede

con le risorse a valere sulle risorse sulla missione 15 programma 4 titolo 1 “Spese per l’attuazione

del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” e nei limiti dei futuri stanziamenti di bilancio

negli anni 2016 e 2017 a valere sulla programmazione POR FSE 2014/2020 – Asse 1

“Occupazione” (OT 8), nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 17-ter “Reti di partenariato”

L’articolo sottolinea l’importanza della rete territoriale e di partenariato tra soggetti accreditati al

lavoro e soggetti istituzionali del territorio per integrare servizi ed azioni a favore dell’inserimento o

re-inserimento lavorativo; con atto di Giunta regionale verranno definiti modalità e criteri per il

finanziamento di tali reti, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di diversi attori

pubblici e privati del mercato del lavoro.

Alle spese per la realizzazione degli interventi relativi di cui alla norma in esame, quantificate in

euro 5 milioni , si provvede con le risorse a valere sulle risorse sulla missione 15 programma 4

titolo 1 “Spese per l’attuazione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” per l’anno 2015 e

dei futuri stanziamenti di bilancio negli anni 2016 e 2017 a valere sulla programmazione POR FSE

2014/2020 – Asse 1 “Occupazione” (OT 8.6.1) nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della

Giunta regionale.

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6

Art. 17-quater “Esperienze transnazionali di tirocini o di lavoro e internazionalizzazione”

La disposizione in esame conferma la scelta innovativa di sostenere esperienze transnazionali di

tirocinio o di lavoro e promuovere progetti ed azioni di internazionalizzazione dedicate ai giovani

ed ai lavoratori interessati allo sviluppo di competenze in sedi internazionali

Alle spese per la realizzazione degli interventi relativi alla promozione di tirocini

professionalizzanti nell’ambito di programmi internazionali o di lavoro all’estero , si provvede

attraverso l’attuazione della Misura 8 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”

nell’ambito del programma nazionale Garanzia Giovani (€ 188.060,00 a valere sul bilancio dello

Stato), attraverso i futuri stanziamenti di bilancio negli anni 2016 e 2017 a valere sulla

programmazione POR FSE 2014/2020 – Asse 1 “Occupazione” (OT 8.1), nei limiti definiti dagli

specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 17-quinquies “Misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro”

La norma è finalizzata a definire una modalità di individuazione di misure a sostegno

dell’innovazione del mercato del lavoro per lo “smartworking”, ossia per la diffusione di forme

flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro nonché per la promozione di servizi di

welfare aziendale. La Giunta regionale a seguito del provvedimento che definisce criteri e risorse

specificamente destinate, si concentrerà prioritariamente sulla diffusione di buone prassi, sul

sostegno alla formazione e sulla promozione di benefit destinati ai lavoratori, per i quali le norme

nazionali prevedono già la defiscalizzazione, per fruire ad es. di servizi di trasporto, formazione o

altri servizi cofinanziati da Regione Lombardia.

Alle spese per la realizzazione degli interventi di cui alla norma in esame si provvede con le risorse

nei limiti dei futuri stanziamenti di bilancio per gli anni 2016 e 2017 a valere sulla programmazione

POR FSE 2014/2020 – Asse 1 “Occupazione” (OT 8.6) e degli specifici provvedimenti di Giunta

regionale

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PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE

“Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro

in Regione Lombardia”

Art. 1

(Innovazione nel sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e

formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6-bis. La Regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e

formazione all’occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale.

6-ter. La Regione promuove l’integrazione scuola lavoro e l’apprendistato come modalità

formative prioritarie per l’apprendimento permanente.”

b) all’articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La Regione, riconoscendo il valore del partenariato territoriale, promuove e sostiene la

costituzione di reti tra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a realizzare filiere

settoriali per l’occupabilità e l’occupazione.”

c) all’articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 dovranno essere correlati ai fabbisogni

di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.”

d) al comma 1 dell’articolo 8, le parole: “alle famiglie degli allievi” sono sostituite dalle seguenti:

“agli studenti”.

e) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema

dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i

percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di

costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale.”

f) all’articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La Giunta regionale, con specifico atto, determina le risorse finanziarie da destinare alla

fruizione dei percorsi di cui all’articolo 11, favorendo l’adesione all’offerta dei percorsi formativi

rispondenti alle richieste più strategiche e qualitative del sistema produttivo.”

g) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

(Riconoscimento del merito e mobilità internazionale)

1. La Regione riconosce il merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti negli

ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l’acquisto di materiale

didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento in Italia e all’estero.

2. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce annualmente le risorse e i criteri di

assegnazione.

3. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, definisce annualmente le risorse e i criteri per

promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo

di istruzione e formazione.”

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h) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Reti territoriali per l’apprendimento permanente)

1. In attuazione dell’intesa approvata in sede di Conferenza unificata il 20 dicembre 2012

concernente le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di

criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell’articolo 4,

commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato

del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la costituzione di reti territoriali tra

soggetti del sistema educativo e del sistema economico, ivi compresi i poli tecnico-professionali di

cui all’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di

semplificazione e di sviluppo), convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Le reti territoriali hanno la finalità di sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul

territorio, sviluppando un’efficace collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, nel

rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative.

3. Le reti garantiscono l’integrazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, per

diffondere la cultura tecnico-scientifica, migliorare la qualità dell’orientamento scolastico e

professionale, per il pieno sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle reti territoriali, nonché le

risorse dedicate e i criteri di attribuzione.”

i) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(L’orientamento permanente)

1. L'orientamento scolastico e professionale, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è

strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i

diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.

2. In attuazione degli accordi in Conferenza unificata del 20 dicembre e del 13 novembre 2014,

concernenti il sistema nazionale dell’orientamento permanente, la Regione promuove

l’integrazione e la messa in rete dei servizi rivolti al cittadino realizzati dai diversi soggetti

istituzionali del territorio.

3. L’offerta territoriale dell’orientamento permanente è costituita dai servizi delle istituzioni

scolastiche e formative, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei soggetti pubblici e

privati, anche accreditati, la cui azione è coerente con le indicazioni regionali.

4. E’ istituito il comitato interistituzionale regionale per l’orientamento permanente, cui

partecipano i rappresentanti degli enti territoriali di area vasta di cui all’articolo 1 della legge 7

aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni) e dei comuni capoluogo, con funzioni di raccordo e coordinamento generale della

programmazione degli interventi.

5. Con successivo atto dirigenziale sono definite le modalità di funzionamento del comitato di cui al

comma 4.”

j) al Titolo II, dopo il CAPO II è inserito il seguente:

“CAPO II-bis

Il sistema duale

Art. 23-bis

(Il sistema duale lombardo)

1. La Regione adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si

caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro.

2. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema

di istruzione e formazione professionale avviene attraverso l’integrazione tra formazione e lavoro e

l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

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3. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce le modalità e le risorse a sostegno della

formazione in apprendistato anche nei percorsi di istruzione del secondo ciclo.

Art. 23-ter

(Integrazione tra scuola e lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale)

1. L’integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di

apprendimento attraverso il lavoro, costituisce la metodologia privilegiata per assicurare

l’acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e

per il pieno sviluppo della persona.

2. La Giunta regionale, con specifico atto, definisce le modalità per la realizzazione

dell’integrazione tra formazione e lavoro nei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e

formazione professionale, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a).

3. L’offerta formativa di cui al comma 1 è destinata a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di

qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, che hanno compiuto i 15 anni di età,

indipendentemente dall’anno di frequenza.

4. Le istituzioni formative e scolastiche progettano i percorsi in integrazione tra formazione e

lavoro in collaborazione con le imprese.

5. La quota del monte orario minimo obbligatorio, definita nelle indicazioni regionali di cui

all’articolo 22, comma 2, da destinare all’integrazione tra formazione e lavoro è stabilita, in sede

di progettazione, dalle istituzioni formative e scolastiche in misura:

a) non inferiore al 15% e non superiore al 50% del monte ore complessivo del percorso

triennale di qualifica, definito ai sensi dell’articolo 12;

b) non inferiore al 20% e non superiore al 50% del monte ore del percorso di diploma

professionale, definito ai sensi dell’articolo 12.

6. Le istituzioni formative e scolastiche possono realizzare anche totalmente in integrazione tra

formazione e lavoro il monte ore eccedente il minimo obbligatorio di cui al comma 5.

Art. 23-quater

(Risorse destinate all’apprendistato per la qualifica ed il diploma e per l’alta formazione)

1. Nell’ambito del terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei

percorsi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), alla formazione degli apprendisti è destinata

una quota non inferiore al 5% delle risorse complessive.

2. Agli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che attivano percorsi in apprendistato

per il diploma è assegnato un contributo per la specifica formazione, nel rispetto della

regolamentazione regionale, in coerenza con quanto stabilito dalla norma nazionale.

3. La Regione, nel rispetto della contrattazione collettiva, promuove accordi finalizzati alla

rimodulazione della retribuzione degli apprendisti, in relazione all’impegno formativo per ciascuna

tipologia contrattuale, alla semplificazione degli adempimenti burocratici, all’innalzamento della

qualità della formazione in apprendistato.”

k) dopo l’articolo 27 è inserito il seguente:

“Art. 27-bis

(Il sistema di rating)

1. Allo scopo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi per l’istruzione e la

formazione, la Giunta regionale, anche previo accordo di collaborazione con enti nazionali e

internazionali di valutazione, promuove il modello di rating delle istituzioni formative e degli enti

accreditati, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità

elevati nell’erogazione degli interventi a favore della persona.

2. L’assegnazione delle risorse, di cui all’articolo 28, tiene conto anche dei risultati occupazionali

raggiunti dalle istituzioni formative in relazione agli studenti qualificati e diplomati nell’anno

formativo precedente.

3. Al sistema di rating partecipano anche le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di

istruzione e formazione professionale nel rispetto della regolamentazione nazionale.”

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l) al comma 1 dell’articolo 28, le parole: “del criterio principale della quota capitaria” sono

sostituite dalle seguenti: “dei costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale”.

m) all’articolo 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I costi unitari rappresentano il criterio di riferimento per l’individuazione del valore del

sistema dote.”

n) dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:

“Art. 29-bis

(Scuola digitale lombarda)

1. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie digitali per la

didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la

valutazione dei risultati formativi.

2. La Regione sostiene l’aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l’adozione di

dispositivi integrabili ed interoperabili da destinare all’attività didattica individuale e di gruppo

degli studenti.

3. La Regione riconosce una premialità alle migliori pratiche di didattica tecnologica che abbiano

coinvolto docenti, studenti, famiglie e realtà territoriali.

4. La Giunta regionale, con provvedimento annuale, individua le risorse e stabilisce i criteri per

l’attuazione del presente articolo.

Art. 29-ter

(Azioni per l’apprendimento permanente)

1. La Regione sostiene azioni di formazione per l’apprendimento permanente caratterizzate da

elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza.

2. La Giunta regionale, con specifico atto, individua le risorse per la realizzazione del seguente

articolo e stabilisce i criteri per finanziare i progetti di cui al comma 1.”

Art. 2

(Innovazione nel mercato del lavoro)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. La Regione considera l’innovazione e l’internazionalizzazione quali tratti identitari e leve

strategiche delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per

innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del

lavoro.”

b) all’articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione adotta come primaria modalità di attuazione degli interventi di cui al presente

articolo il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona,

secondo quanto stabilito al CAPO VI-bis.”

c) dopo il CAPO VI è inserito il seguente:

“CAPO VI-bis

Azioni di politiche attive ed innovative nel mercato del lavoro

Art. 17-bis

(Il sistema dote nelle politiche attive del lavoro)

1. La Regione garantisce alla persona l’accompagnamento per la qualificazione e

riqualificazione professionale e per la ricerca del lavoro.

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2. La Regione adotta come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sistema

dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per

la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo

il profilo personale di occupabilità.

3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati dagli operatori di cui all’articolo 12 e sono

rimborsati a risultato secondo il profilo personale di occupabilità.

4. Il sistema dote può prevedere incentivi a favore delle imprese per l’inserimento lavorativo.

5. La Giunta regionale definisce:

a. gli standard a cui gli operatori di cui al comma 3 devono attenersi nell’erogazione dei

servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato e ai risultati attesi, alle

condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo;

b. il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema

di rating, quale insieme di indicatori di efficacia, qualità, efficienza ed affidabilità.

Art.17-ter

(Reti di partenariato)

1. Gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti

sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro.

2. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento

delle azioni di cui al comma 1, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di

diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.

Art. 17-quater

(Esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e internazionalizzazione)

1. La Regione promuove esperienze di tirocinio professionalizzante nell’ambito di programmi

internazionali o di lavoro all’estero per giovani inoccupati o disoccupati o per lavoratori

interessati allo sviluppo di competenze professionali.

2. La Regione promuove e favorisce esperienze internazionali degli operatori delle istituzioni

scolastiche, formative e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, finalizzati al

miglioramento delle competenze professionali, nonché alla diffusione delle migliori prassi.

3. La Giunta regionale, con specifico atto, definisce annualmente i criteri e le risorse da destinare

all’attuazione del presente articolo.

Art. 17-quinquies

(Misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro)

1. La Regione individua misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro per la

diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking),

nonché per la promozione di servizi di welfare aziendale, atti a coniugare le esigenze delle

imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro per la generalità dei lavoratori.

2. La Regione promuove azioni volte a creare le condizioni per l’innovazione di cui al comma 1

attraverso:

a. la diffusione di buone pratiche per lo sviluppo di piani aziendali e territoriali volti alla

realizzazione di forme flessibili di lavoro come definite al comma 1 e delle relative

infrastrutture tecnologiche;

b. la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali per l’innovazione organizzativa e

delle relazioni industriali;

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c. la promozione della diffusione di benefit per fruire di servizi di trasporto, diritto allo studio,

formazione professionale ed altri servizi accreditati, riconosciuti o cofinanziati dalla

Regione stessa.

3. La Giunta regionale definisce annualmente con specifico atto i criteri e le risorse da destinare

all’attuazione del presente articolo.”

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 13, 21 e 28-bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 sono abrogati.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge si fa fronte con le

risorse regionali pari ad € 90.902.000,00 per il 2015 ed € 90.602.000,00 per il 2016 e il 2017

allocate alla missione 4 Programma 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale

2015-2017 nonché con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e con

le risorse dei POR -FSE programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 per € 95.500.000,00 Asse 3

“Istruzione e Formazione” (OT 10)

2. Alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge si fa fronte con le

risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e con le risorse dei POR- FSE

programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 per €. 125.000.000,00 Asse 1 “Occupazione” (OT 8)

.

Page 20: DELIBERAZIONE N° X / 3204 Seduta del 26/02/2015files.meetup.com/4439512/PDL_Giunta_formazione.pdfVISTO l’art. 34 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, secondo il quale l’iniziativa

(1) (2) (3) (4)

INTERVENTO

Riferimento

PDL art…

comma …

SPESA

ex art.

22 lr

34/1978)

Natura

spesa

CORRENTE

/ CONTO

CAPITALE-

Titolo

MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO -

CAPITOLO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 IMPORTO 2017

MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO -

CAPITOLO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 IMPORTO 2017

Disciplina Dote Merito di Dote Scuola ART.1

lettera gno corrente

Missione 4 Programma 7 Capitolo 4.7.104.10702

Assegni di studio individuali a studenti meritevoli delle

scuole superiori 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Missione 4 Programma 7 Capitolo 4.7.104.10702

Assegni di studio individuali a studenti meritevoli delle

scuole superiori 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Miglioramento della professionalità e potenzialità

occupazionale

ART.1

lettera gno corrente

Missione 15 programma 04 "Capitolo 15.04.103 7286

Attuazione del programma operativo Ob 02 FSE 2007-

2013 300.000,00 0,00 0,00

risorse della programmazione comunitaria 2007-2013 -

Missione 15 programma 04 "Capitolo 15.04.103 7286

Attuazione del programma operativo Ob 02 FSE 2007-

2013 300.000,00 0,00 0,00

Costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema economico.art 1 lett h no corrente

Per l'anno 2015 le risorse sono della Missione 15

programma 04 "Capitolo 15.04.103 7286 Attuazione del

programma operativo Ob 02 FSE 2007-2013. per gli anni

2016 e 2017 sono le risorse della programmazione POR

FSE 2014/2020 Asse 3 Istruzione e Formazione” capitoli

in fase di istituzione-

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Per l'anno 2015 le risorse sono della Missione 15

programma 04 "Capitolo 15.04.103 7286 Attuazione del

programma operativo Ob 02 FSE 2007-2013. per gli anni

2016 e 2017 sono le risorse della programmazione POR

FSE 2014/2020 Asse 3 Istruzione e Formazione” capitoli

in fase di istituzione-

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie -promozione dell’alternanza scuola-lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale.art 1 lett j corrente

Missione 4 Programma 2 ;Missione 15 “Programmi 1 e 4

capitoli

:7821,7822,7905,8276,8277,8278,8279,8427,8487,10677

+ risorse disponibili sul POR FSE 2007-2013

capitolo15.04.103. 7286 per € 54.700.000,00 per

l'annualità 2015 e sul POR FSE 2014/2020 per euro

44.450,00 per gli anni 2016 e 2017 ( i cui capitoli sono in

fase di istituzione)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Missione 4 Programma 2 ;Missione 15 “Programmi 1 e 4

capitoli

:7821,7822,7905,8276,8277,8278,8279,8427,8487,1067

7 + risorse disponibili sul POR FSE 2007-2013 capitolo

7286 per € 54.700.000,00 per l'annualità 2015 e per

euro 44.450,00 sul POR FSE 2014/2020 per gli anni

2016 e 2017 ( i cui capitoli sono in fase di istituzione)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Finanziamento dell'apprendistato art 1 lett j si corrente

Missione 15 Programma 2 Capitolo 15.02.104. 8281

Trasferimenti ad amministrazioni locali per il finanziamento

delle attività di fromazione nell'esercizio dell'apprendistato 3.800.000,00

Missione 15 Programma 2 Capitolo 15.02.104. 8281

Trasferimenti ad amministrazioni locali per il

finanziamento delle attività di fromazione nell'esercizio

dell'apprendistato 3.800.000,00

Promozione utilizzo delle tecnologie digitali art 1 lett n si corrente

Missione 4“ Istruzione e diritto allo studio”, Programma 2

“Altri ordini di istruzione non universitaria- capitoli 10134,

10136, 10137

0,00 700.000,00 700.000,00

Missione 4“ Istruzione e diritto allo studio”, Programma 2

“Altri ordini di istruzione non universitaria- capitoli 10134,

10136, 10137

0,00 700.000,00 700.000,00

Azioni per l'apprendimento permanente art 1 lett n si correnterisorse a valere sulla programmazione POR FSE

2014/2020 sono in fase di istituzione1.600.000,00 1.600.000,00

risorse a valere sulla programmazione POR FSE

2014/2020 sono in fase di istituzione1.600.000,00 1.600.000,00

Sistema dote nelle politiche attive del lavoro art 2 lett c si corrente

Per l'anno 2015 sono risorse di cui al Programma

Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” capitolo15.04.103. 7286.

Mentre per gli anni successivi sono le risorse a valere sulla

programmazione POR FSE 2014/2020 in fase di istituzione

20.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00

Per l'anno 2015 sono risorse di cui al Programma

Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” capitolo15.04.103.

7286. Mentre per gli anni successivi sono le risorse a

valere sulla programmazione POR FSE 2014/2020 in

fase di istituzione

20.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00

Reti territoriali e di partenariato tra soggettti acccreditati al lavoro art 2 lett c si corrente

risorse a valere sul Programma Operativo Ob. 2 FSE

2007-2013” per l’anno 2015 capitolo 15.04.103.7286. per

gli anni 2016 e 2017 a valere sulla programmazione POR

FSE 2014/2020 – i cui I capitoli sono in fase di istituzione.

5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

risorse a valere sul Programma Operativo Ob. 2 FSE

2007-2013” per l’anno 2015 capitolo 15.04.103.7286.

per gli anni 2016 e 2017 a valere sulla programmazione

POR FSE 2014/2020 – i cui I capitoli sono in fase di

istituzione.

5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e azioni di internazionalizzazione art 2 lett c no corrente

risorse statali della misura 8 “Mobilità professionale

transnazionale e territoriale” nell’ambito del programma

nazionale Garanzia Giovani (€ 188.060,00 risorse

ministeriali-non iscritte a bilancio regionale) -e futuri

stanziamenti di bilancio negli anni 2016 e 2017 a valere

sulla programmazione POR FSE 2014/2020 – Asse 1

“Occupazione” (OT 8.1)

5.500.000,00 5.500.000,00

risorse statali della misura 8 “Mobilità professionale

transnazionale e territoriale” nell’ambito del programma

nazionale Garanzia Giovani (€ 188.060,00 risorse

ministeriali-non iscritte a bilancio regionale) -e futuri

stanziamenti di bilancio negli anni 2016 e 2017 a valere

sulla programmazione POR FSE 2014/2020 – Asse 1

“Occupazione” (OT 8.1)

5.500.000,00 5.500.000,00

misure a sostegno dell'innovazione del mercato

del lavoro art 2 lett c no corrente

stanziamenti di bilancio per gli anni 2016 e 2017 a valere

sulla programmazione POR FSE 2014/2020 i cui I capitoli

sono in fase di istituzione.

6.000.000,00 6.000.000,00

stanziamenti di bilancio per gli anni 2016 e 2017 a

valere sulla programmazione POR FSE 2014/2020 i cui I

capitoli sono in fase di istituzione.

6.000.000,00 6.000.000,00

SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Regione Lombardia

NOTA: * gli stanziamenti dei capitoli di natura vincolata avranno incrementi a seguito reiscrizioni ** Le risorse avalere sulla programmazione comunitaria 2014-2020 sono disponibili

nei limiti del finanziamento delle singole misure /assi .

6 (B) COPERTURA FINANZIARIA5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA