L'Art. 177 del Codice della strada non conosciutissimo

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Articolo 177 del Codice della Strada conosciuto ma non conosciutissimo di Antonio Ascanio Mangano Chiunque per ragioni di lavoro o volontariato conduca automezzi di soccorso, conoscerà pressoché a memoria il contenuto di questo articolo. Ma il comportamento che i conducenti dovranno tenere durante lo svolgimento dei servizi di polizia e soccorso deve derivare, oltre che da un attento esame delle disposizioni normative, dagli indirizzi generali precisati dalla Corte di Cassazione. Queste norme, anche se emesse in vigenza del vecchio codice (Art. 126 T.U. ndr), mantengono la loro validità per quelle disposizioni rimaste inalterate nel nuovo CdS. 36/40 cds.qxd:Layout 1 6-05-2008 13:28 Pagina 36

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Chiunque per ragioni di lavoro o volontariato conduca automezzi di soccorso, conoscerà pressoché a memoria il contenuto di questo articolo. Ma il comportamento che i conducenti dovranno tenere durante lo svolgimento dei servizi di polizia e soccorso deve derivare-oltre che da un attento esame delle disposizioni normative-dagli indirizzi generali precisati dalla Corte di Cassazione. Queste norme, anche se emesse in vigenza del vecchio codice (Art. 126 T.U. ndr), mantengono la loro validità per quelle disposizioni rimaste inalterate nel nuovo CdS.

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Articolo 177 del Codice della Stradaconosciuto ma non conosciutissimo

di Antonio Ascanio Mangano

Chiunque per ragioni di lavoro o volontariato conduca

automezzi di soccorso, conoscerà pressoché a memoria il

contenuto di questo articolo. Ma il comportamento che i

conducenti dovranno tenere durante lo svolgimento dei

servizi di polizia e soccorso deve derivare, oltre che da un

attento esame delle disposizioni normative, dagli indirizzi

generali precisati dalla Corte di Cassazione. Queste

norme, anche se emesse in vigenza del vecchio codice

(Art. 126 T.U. ndr), mantengono la loro validità per quelle

disposizioni rimaste inalterate nel nuovo CdS.

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L’Art. 177 stabilisce che i veicoli dipolizia e soccorso possano usare ildispositivo supplementare acusticod’allarme (sirena) e, se installato,anche quello di segnalazione visivaa luce lampeggiante blu, esclusiva-mente per l’espletamento dei serviziurgenti di istituto. Unica eccezioneè descritta nellʼArt.176 comma 14che consente lʼuso del dispositi-vo a luce lampeggiante, al di fuoridellʼespletamento del serviziourgente di istituto, ai soli veicolidella polizia in autostrada; unica-mente per effettuare determinatemanovre (inversione di marcia,sosta ecc.). Possiamo quindi dedur-re che tutti gli altri usi del “lampeg-giante” al di fuori del servizio urgen-te, sono da considerarsi un abuso.E’ invece abitudine consolidata di

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia oantincendio e delle autoambulanze.

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anchedel dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducen-ti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale delsoccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nellaregione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e vei-coli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istitu-to. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da partedella Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a con-cedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualorausino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva aluce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circo-lazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezionedelle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e dili-genza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti inprossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’ob-bligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvan-taggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da euro 36 a euro 148.

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molti conducenti di veicoli di soccor-so, l’utilizzo “sportivo” dei dispositivia luce lampeggiante blu. Gli autistidelle ambulanze, in particolar modo,sono abituati ad accendere “i blu”quando il paziente si trova a bordo,anche se il “codice colore” adottatoper dirigersi in ospedale non rientratra quelli che prevedono urgenzanon differibile e/o rischio evolutivo.L’uso dei dispositivi supplementari aldi fuori delle situazioni di emergen-za, sarebbe punito con la sanzioneamministrativa prevista dal 4°comma del 177. Alcuni sono abitua-ti a tenere in funzione anche dispo-sitivi a luce stroboscopia o led che sitrovano sulla mascherina anterioredi molte autoambulanze. Cosìfacendo s’è ormai creata assuefa-zione tra gli automobilisti che cede-ranno il passo solo udendo il suonodella sirena, mai prima.Particolare attenzione merita la dici-tura:”per l’espletamento dei serviziurgenti d’istituto”, poiché il condu-cente del veicolo di soccorso o poli-zia può far uso dei dispositivi solo seil servizio che sta svolgendo è effet-tivamente urgente. Tale s’intendequel servizio che richiede un inter-vento improrogabile: è accaduto osta per accadere un evento che puòportare danni alle persone o gravidanni alle cose. Per gli automezzidel Corpo Nazionale dei vigili delfuoco, un servizio potrà definirsi“urgente” quando rivolto alla tuteladell’incolumità pubblica da rischiconnessi a incendi o ad altre cala-mità naturali. L’urgenza andrà quindivalutata caso per caso e questavalutazione è rimessa al giudizio delconducente del mezzo di soccorsoin relazione al caso concreto, agliordini ricevuti (1).La Corte di Cassazione ha cosìsentenziato in merito: al fine distabilire se possa ritenersi legitti-mo lʼuso del dispositivo supple-mentare dʼallarme da parte deiconducenti (omissis), non occor-re accertare lʼeffettiva urgenzadel servizio dʼistituto, ma deve

aversi riguardo alla ragionevolerappresentazione dellʼurgenzache abbia potuto farsi il condu-cente.

Parliamo di obblighi ed esenzioni:i conducenti dei veicoli di cui sopra,nell’espletamento dei servizi urgentidi istituto, se usano congiuntamenteil dispositivo acustico supplementa-re d’allarme e quello a luce lampeg-giante blu, sono esentati dall’osser-vare obblighi, divieti e limitazionirelativi alla circolazione, prescrizionidella segnaletica stradale e normedi comportamento in genere, adeccezione delle segnalazioni degliagenti addetti alla circolazione deltraffico ma sempre nel rispetto delleregole di comune prudenza e dili-genza.

Si noti che l’esenzione vale solo seil veicolo ha in funzione simultanea-mente entrambi i dispositivi d’allar-me (sia la sirena che i lampeggian-ti). La sirena avvertirà gli utenti dellastrada a grande distanza mentre ilampeggianti ne integreranno l’effet-to facilitando l’individuazione delmezzo nel traffico.Si noti che solo se la sirena è usatain modo continuo, congiuntamenteai lampeggianti, il conducente puònon rispettare le norme sulla circo-lazione stradale: la continuità delsuono è indispensabile per favorirnela percezione. Il disturbo alla pubbli-ca quiete che questo dispositivopotrà arrecare è giustificato dallesuperiori esigenze che ne motivanol’uso e che sono connesse alla stes-sa sicurezza della circolazione. Gli

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automobilisti potranno meglio ade-guarsi al comportamento che lalegge impone loro (fermarsi, cedereil passo) se riescono a percepire giàda certa distanza l’approssimarsidel mezzo di soccorso. Ecco perchéritengo che l’uso della sirena com-mutata nel pulsante del clacson siaassolutamente da evitare (dare ilcolpo di sirena agli incroci). E’ giustoevidenziare che l’esenzione non siriferisce a tutte le norme del codicedella strada ma soltanto agli obbli-ghi, le limitazioni e i divieti impostidalla segnaletica stradale e dallenorme di comportamento. Tutte lealtre norme (veicoli, documenti dicircolazione) andranno comunquerispettate unitamente alle norme dicomune prudenza atte a evitaredanni a persone o cose.

Definizione dell’ambito d’esenzione:si potrebbe essere portati a pensareche l’esenzione dal rispetto dellenorme stradali, conferisca ognilibertà ai conducenti dei mezzi dipolizia e soccorso, compresa quelladi danneggiare terzi dal momentoche si è impegnati in servizi di rile-vante interesse pubblico.Chiaramente non è così, laCassazione ha infatti sostenutoche:”i conducenti (omissis) puressendo esonerati ai sensi del-l’art.126 TU (ora 177) dall’osservan-za di obblighi o divieti relativi alla cir-colazione stradale, sono tuttaviatenuti al rispetto delle regole dicomune prudenza e diligenza pernon porre in pericolo lʼincolumitàdegli altri utenti della strada. Inparticolare, lʼobbligo di prudenzaimplica anche il dovere di tenereuna velocità che non costituiscapericolo in relazione alle circo-stanze di tempo e luogo.” (2)Non è difficile affermare che lanorma dell’art.177 sia una norma dicompromesso tra due esigenzeopposte: la sicurezza della circola-zione e quella della massima rapi-dità d’intervento dei mezzi di poliziae soccorso. Tale compromesso con-siste, da una parte nell’esonero delrispetto delle norme stradali e dal-l’altra nell’obbligo generico dei con-ducenti di tener conto delle regole dicomune prudenza e diligenza. Adesempio, il conducente di un veicoloantincendio che attraversi a velocitàeccessiva un incrocio quando ilsemaforo è disposto al rosso, purnon essendo punibile ai sensi del-l’art.146 cds (attraversare l’incrociocon semaforo rosso: sanzioneamministrativa), potrà essere ritenu-to responsabile delle lesioni perso-nali cagionate ad altri conducenti oa pedoni per non aver usato la mas-sima diligenza imposta dalle concre-te circostanze (es. conducente chepassa senza accertarsi se gli altriutenti abbiano udito la sirena e sisiano fermati).Un comportamento può dirsi contra-

rio alla comune prudenza e diligen-za quando è prevedibile dall’uomomedio che esso possa generare undanno a persone o cose o quando èpossibile affermare che il dannopoteva comunque essere evitatosenza grave pregiudizio per il servi-zio svolto.Si può tentare di tratteggiare undecalogo di comportamenti sicura-mente contrari alla comune pruden-za, seppur si tratti di regole pura-mente indicative. In base anche asituazioni valutate dalla Corte diCassazione si devono ritenere con-trari alla comune prudenza e dili-genza le seguenti condotte di guida:Circolare contromano o sorpassarein prossimità e in corrispondenza dicurve o dossi quando la visibilità èmolto limitata;Attraversare incroci a velocitàeccessiva senza accertarsi che tuttiglia altri conducenti abbiano udito idispositivi di allarme e si siano arre-stati tempestivamente; tutto ciò inspecial modo quando si attraversa-no incroci con dispositivi semaforicidisposti al rosso o in cui normal-mente ci si dovrebbe arrestare perdare la precedenza;Invertire la marcia su autostrade oassimilate senza avvalersi dell’ausi-lio di persona a terra che controlli iltraffico o comunque senza far usodella massima cautela possibile;Procedere a velocità manifestamen-te eccessiva o comunque tale dacostituire pericolo in relazione a cir-costanze di tempo e di luogo (es.neicentri abitati, nei luoghi frequentatida fanciulli, in prossimità dei lavori,nelle ore notturne, ecc.).

Come devono comportarsi glialtri utenti?

L’art.177 stabilisce inoltre che coloroche si trovino sulla strada percorsada detti veicoli di polizia o di soccor-so, o si trovino sulle strade adiacen-ti in prossimità degli sbocchi sullaprima, appena udito il segnale acu-stico supplementare d’allarme

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hanno l’obbligo di lasciare libero ilpasso e, se necessario, fermarsi. Inbase a questa disposizione, i con-ducenti di veicoli, appena udita lasirena, devono portarsi sul marginedestro della carreggiata. Lasciare ilmaggior spazio possibile per il tran-sito dei mezzi di soccorso e quindifermarsi; possono riprendere la loromarcia solo dopo che i predetti vei-coli siano transitati. E’ vietato porsisulla scia dei mezzi di soccorso persfruttare situazioni che favorisconola marcia (es. superare veicoli ches’erano doverosamente fermati percedere il passo)-art.177 comma 3°.Alcune precisazioni:L’obbligo d’arrestarsi o astenersi dalcompiere qualsiasi manovra valatanto per i veicoli (automobili, moto-cicli, velocipedi ecc.) quanto per ipedoni. Questi ultimi, udito il suonodella sirena, hanno l’obbligo di nonattraversare la strada e-qualoraavessero già cominciato a farlo-dicompletare l’attraversamento concelerità.L’obbligo d’arresto vale per tutti gliutenti della strada, non è sufficiente

accostarsi al margine destro.E’ necessario arrestarsi nel momen-to in cui gli utenti della strada perce-piscono il segnale d’allarme anchese non si rendono conto della dire-zione da cui proviene il mezzo nédella direzione nella quale intendeproseguire. La Corte di Cassazioneha stabilito che:”…non è consentita alconducente del veicolo privato lafacoltà di effettuare un qualunqueapprezzamento circa la direzione dimarcia degli automezzi adibiti a queiservizi (di polizia o soccorso) nonessendo questi ultimi tenuti a osser-vare obblighi, divieti e limitazioni rela-tivi alla circolazione su strada.” (3)L’obbligo d’arresto vale anche per iveicoli circolanti su rotaia (tram) iquali, appena udita la sirena, devo-no subito arrestarsi.

In termini pratici il conducente nondeve solo arrestarsi ma anche faretutto il possibile per agevolare il rapi-do e libero transito dei mezzi di soc-corso. Questo è un obbligo che puòcontrastare con quello di arrestarsial suono del segnale d’allarme: ad

un incrocio, per esempio, fermarsinei pressi della linea d’arresto puòspesso significare ostacolare il tran-sito dei veicoli di soccorso prove-nienti da tergo; i conducenti potran-no quindi spostarsi più avanti attra-versando l’incrocio se necessario.E’ obbligatorio, altresì, rendere sicu-ra la marcia di detti mezzi di soccor-so: è vietato perciò fermarsi primad’una curva o un dosso costringen-do il mezzo all’effettuazione d’unamanovra pericolosa di sorpasso acausa della visibilità limitata.

Le situazioni possibili sono moltepli-ci è giusto quindi precisare cosadevono fare i conducenti o i pedoniquando sta per sopraggiungere unmezzo di soccorso col dispositivod’allarme inserito:fermarsi al margine della strada(obbligo principale)compiere qualsiasi manovra chepossa agevolare il transito dei mezzicitati (obbligo secondario e sussidia-rio).

Il primo comma del 177 detta ancheuna disposizione rivolta agli agentidel traffico:”agli incroci regolati, gliagenti del traffico provvederanno aconcedere immediatamente il vialibera ai veicoli suddetti”.Quest’obbligo è da ritenersi estesoa tutte le situazioni e non solo agliincroci regolati; è dovere specificodegli agenti agevolare il transito deimezzi di soccorso su ogni tipo distrada e in ogni circostanza.

Cass. Pen. Sez IV, 13.11.67 in Mass.Pen.1968 p.1202 m.1909; Cassazione, sez.IV9.10.81 n° 8644.Cass.Pen. sez IV 3.10.83; in Mass.Pen. 1984p.2255 m.1561; in senso conforme: sez IV,10.10.83 ivi, 1984, p.2505 m.1967: sez.431.03.83, ivi, 1984 p.1523 m.1057 sez.IV10.6.82 ivi, 1984, p.393, con richiamo a pre-cedenti.Cass.Pen. sez.IV 23.1.81 in Mass.Pen. 1982p.826 m.776.

Nota: commenti estrapolati da “Codice dellaStrada commentato” del Dr. GiandomenicoProtospataro (Funzionario della PoliziaStradale) edito da EGAF 1997.

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