L'applicazione del D. Lgs. 102/2014 nelle PMI - Sandro Picchiolutto
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L’ applicazione del D.Lgs. 102/2014 nelle PMI:
dalla Diagnosi Energetica
ai Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001,
alla qualificazione dei soggetti accreditatialla qualificazione dei soggetti accreditati
Audit energetici nelle imprese:
da obbligo normativo a fattore di successo
Sassari, 27 aprile 2015Ing. Sandro Picchiolutto
In tutta Europa il 99% dei 23 milioni di imprese esistenti ha meno di 250addetti e, pertanto, si qualifica come Piccola o Media Impresa (PMI).
Tali aziende occupano circa 2/3 del totale della forza lavoro e sonogiustamente considerate la spina dorsale dell’economia europea.
L’efficienza energetica nelle PMI
Il loro consumo energetico rappresenta circa il 30% del totale dell’Unione ma,malgrado ciò, il problema della efficienza energetica nelle PMI nonrappresenta un fattore strategico per il settore.
Questo apparente paradosso si ricollega soprattutto al fatto che i costienergetici o non vengono considerati un fattore chiave della produzione,oppure rappresentano comunque una piccola frazione dei costi generali,oppure infine sono visti come un fattore poco o nulla passibile dimiglioramento.
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L’implementazione degli interventi di efficientamento energetico nelle Piccolee Medie Imprese è così subordinata al superamento di tre ordini di “barriere”:
� conoscitiva, legata alla ridotta consapevolezza da parte della PMIdell’importanza della gestione e della razionalizzazione dei consumienergetici;energetici;
� finanziaria, legata all’incapacità di reperire risorse finanziarie per larealizzazione degli interventi di efficienza energetica;
� realizzativa, legata alla difficoltà di coinvolgimento, da parte delle PMI,dei soggetti necessari per la realizzazione degli interventi di efficienzaenergetica, vale a dire i fornitori di servizi e soluzioni per l’efficienzaenergetica (nella fattispecie delle ESCo) ed i soggetti finanziatori.
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Questo passaggio richiede un vero e proprio cambio di mentalità che, nelsistema imprenditoriale di dimensione media e piccola, tende a vedere nellaricerca di una soluzione "pronta all'uso" l'unico approccio al miglioramentodella efficienza energetica.
Tale approccio dovrebbe invece venire “re-indirizzato” verso il superamento delle barrieresopra indicate, focalizzandole verso unamaggiore attenzione al contributo ottenibileattraverso fornitori esterni di Servizi Energetici.
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Fondamentali qui appaiono:
� l’impegno che può e deve arrivare dalle Associazioni di Categoria (daConfindustria fino alle Associazioni Artigiane), che troppo spesso invecesi limitano a proporre agli associati pacchetti incentrati sulla riduzionedei soli costi dell'energia, piuttosto che sulla sua gestione efficiente;
� un adeguato sistema incentivante da parte della PubblicaAmministrazione, sia a livello centrale che periferico.
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Un primo punto chiave è rappresentato dalla difficoltà a disporre di unaefficace analisi iniziale del proprio sistema energetico e, con questa, deipropri usi e consumi energetici.
A questa si aggiungono:A questa si aggiungono:
� l’assenza di un sistema di incentivi in grado di premiare le aziende chemaggiormente investono in termini di efficienza energetica;
� l’assenza di una capillare informazione su come realizzare la diagnosienergetica e sui suoi vantaggi.
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Al momento attuale sono disponibili tre standard per la conduzione di unadiagnosi energetica:
� la UNI-CEI TR 11428 a livello nazionale;
� il pacchetto UNI-CEI EN 16247 a livello europeo;
La normativa tecnica
� il pacchetto UNI-CEI EN 16247 a livello europeo;
� la ISO 50002 a livello internazionale ma non riconosciuta a livelloeuropeo.
La norma europea trova applicazione nei settori residenziale (comprensivodel settore terziario), produttivo e trasporti, riservando una particolareattenzione alla coerenza con i requisiti della ISO 50001:2011 sui Sistemi diGestione dell’Energia (SGE).
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La norma europea si sviluppa in cinque parti:
� la norma EN 16247.1 “Diagnosi Energetiche - Requisiti generali ”,emanata nel settembre 2012,
e le successive norme specialistiche, emanate a fine 2014:
� EN 16247.2 “Diagnosi Energetiche – Edifici”,� EN 16247.2 “Diagnosi Energetiche – Edifici”,
� EN 16247.3 “Diagnosi Energetiche – Processi”,
� EN 16247.4 “Diagnosi Energetiche - Trasporti“;
� la Pr EN 16247.5 “Competenze degli Energy Auditor” è attualmente inattesa di pubblicazione.
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La parte 1 - Requisiti generali – definisce:
� Requisiti di qualità:
- del Referente della diagnosi (ReDE);
- del processo di diagnosi.
� Elementi del processo di diagnosi energetica:
- contatti preliminari;
- incontro d’avvio;
- raccolta dati;
- lavoro sul campo;
- analisi;
- reportistica;
- incontro di chiusura.
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La parte 3 - Processi – applicabile alle PMI, evidenzia come:
� una diagnosi energetica possa aiutareun‘Organizzazione ad identificare leopportunità per migliorare l'efficienzaopportunità per migliorare l'efficienzaenergetica;
� essa possa essere parte di un più ampioSistema di Gestione dell‘Energia.
Esaminiamo in breve i tratti più salienti della norma:
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Raccolta dati
Il ReDE dovrà acquisire dall’Organizzazione dati a livello di:
� sito;
� forniture e vettori energetici;
� processi produttivi;
� involucro edilizio:
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Il ReDE dovrà analizzare i dati raccolti al fine di:
� analizzare il bilancio energetico del sito sulla base del volume diproduzione e relativa contabilità energetica,
Analisi preliminare
� individuare gli opportuni fattori d’aggiustamento,
� individuare gli opportuni indicatori di prestazione energetica (EPI),
� valutare la distribuzione dei consumi energetici di macchine e cicliproduttivi,
� individuare, se possibile, una energy baseline iniziale,
� individuare misure e dati da acquisire sul campo,
stilando una lista delle opportunità di risparmio energetico.
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Per quanto riguarda le operazioni che dovranno essere realizzate in campo, ilReDE dovrà considerare con attenzione l’eventualità di effettuare ulteriorimisure per:
Lavoro sul campo
misure per:
� raccogliere ogni dato mancante che risulti necessario per ilcompletamento dell’analisi;
� stabilire la baseline;
� confermare i fattori di aggiustamento determinati nell’ambitodell’analisi iniziale;
� chiudere i bilanci energetici e di prestazioni.
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Il ReDE dovrà dettagliare, in termini di input, uso ed output energetico,evidenziando quali dati derivino da misura e quali da stima/calcolo:
� un bilancio dei vettori energetici;
Bilancio energetico
� un bilancio dei vettori energetici;
� un bilancio degli usi e consumi energetici per processi, utilities,involucri edilizi;
� un bilancio energetico espresso in termini di consumi e perdite (ad es.sotto forma di diagramma di Sankey, simulazione in stato stazionario,etc.);
� inventario della autoproduzione / autoconsumo di energia;
� usi energetici ricollegati a sicurezza, tutela della salute o dell’ambiente.
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Sulla base delle proprie conoscenze e delle caratteristiche degli impianti edelle tecnologie del committente, il ReDE sarà tenuto a proporre opportunitàdi risparmio energetico che ricomprendano una o più delle seguenti opzioni:
� riduzione dei consumi, sia in termini di energia finale che di energia
Opportunità di miglioramento
� riduzione dei consumi, sia in termini di energia finale che di energiaprimaria equivalente;
� riduzione dei costi associati ai consumi energetici;
� diversificazione delle forme di energia consumata verso tipologie chesiano più economiche, più pulite, con un minore impatto ambientale,disponibili localmente o da una sorgente più sicura, tali da permettereuna maggiore efficienza nei consumi finali, oppure che implichino unminore consumo di energia primaria;
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� aumento dell’efficienza, oppure riduzione nel consumo specificodell’Organizzazione in termini di una apparecchiatura, di un sistema, diun servizio, di una operazione, di una linea di processo, etc.;
� utilizzo o implementazione della migliore tecnologia economicamentedisponibile;
� nel caso di produzione autonoma di energia, incremento nella� nel caso di produzione autonoma di energia, incremento nellaproduzione, prestazioni di generazione e riduzione delle perdite.
Il ReDE dovrebbe tenere in adeguata considerazionel’utilizzo sia delle Energie Rinnovabili che dellacogenerazione.
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Per ogni opportunità prospettata, il ReDE dovrebbe valutare:
� la riduzione dei costi energetici sulla base dei risparmi stimati secondoun determinato prezzo dell’energia;
� costi di investimento;
Valutazione delle opportunità
� costi di investimento;
� tempo di ritorno semplice o altri sistemi di valutazione di redditivitàdell’investimento;
� se richiesto, potrà venire inserito nel calcolo ogni altro possibileguadagno (in termini di produttività, manutenzione e/o produzione).
Le opportunità di risparmio energetico saranno poste in ordine di priorità in
termini di efficienza energetica o altro criterio (ad es. obiettivi e traguardi delSGE dell’azienda).
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Oltre ad una relazione sulle risultanze della diagnosi, il ReDE dovrà fornire perogni opzione di miglioramento individuata uno schema riassuntivo con :
� situazione corrente: descrizione e prestazioni energetiche correnti e
Reportistica
� situazione corrente: descrizione e prestazioni energetiche correnti eragione della proposta di miglioramento;
� descrizione della opzione;
� stima del potenziale di risparmio energetico;
� stima del tempo di ritorno dell’investimento (concordando colcommittente il metodo per la valutazione dei fattori economici);
� altri fattori positivi (ad es. minori emissioni di CO2, miglioramentodell’ambiente di lavoro, etc.).
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La parte 5 – Qualificazione dei Referenti della Diagnosi – evidenzia lecaratteristiche di tale figura professionale, in termini di:
� Conoscenze e capacità generali, in ambito:
- processo di diagnosi,
- gestione di processo;
� Conoscenze e capacità specifiche, in ambito:� Conoscenze e capacità specifiche, in ambito:
- area normativa,
- area tecnica,
- fonti e forniture energetiche,
- area analitica,
- prestazioni energetiche,
- analisi economica.
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Il ReDE dovrà dimostrare una adeguata:
� formazione scolastica,
� esperienza lavorativa, integrata da una formazione o esperienza indiagnosi energetiche acquisita sotto la supervisione di un ReDE nellamedesima disciplina o settore,
per essere in condizione di portare a compimento la diagnosi energetica.per essere in condizione di portare a compimento la diagnosi energetica.
Il ReDE dovrà seguire un percorso di formazione ove tale requisito siarichiesto a livello nazionale.
Analogamente, sia il livello di conoscenza tecnica che l’esperienza nell’ambitodell’efficienza energetica nei campi di diagnosi potranno essere definiti alivello nazionale da enti di qualificazione accreditati.
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La pubblicazione del D.Lgs. 102 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE delluglio 2014 conferisce alla diagnosi energetica, meglio se integrata in unSistema di Qualità nella Gestione dell’Energia, un ruolo di assoluto primopiano nel sistema industriale italiano.
Il D.Lgs. 102/2014
piano nel sistema industriale italiano.
A tali luci si associano tuttavia non poche ombreche cercheremo di evidenziare e nei limiti delpossibile chiarire, anche se non potremocertamente risolvere.
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La Direttiva-madre evidenzia come la diagnosi energetica rappresenti lostrumento fondamentale che qualunque soggetto, grande o piccolo, pubblicoo privato di qualsiasi settore può utilizzare per il miglioramento dellaefficienza energetica.
Tale assunto trova applicazione pratica da parte del D.Lgs. 102 di recepimentoTale assunto trova applicazione pratica da parte del D.Lgs. 102 di recepimentonazionale della Direttiva, che si esprime su due piani paralleli:
� il sistema produttivo energivoro, al quale è imposta la effettuazione didiagnosi energetiche con cadenza quadriennale, dal momento che irisparmi energetici possono essere significativi;
� tutti gli altri consumatori di energia - ed in particolar modo le PMI - chein maniera diversa e con strumenti diversi sono incentivati a realizzarediagnosi energetiche.
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Il recepimento di tale indicazione da parte D.Lgs. 102 si esprime in massimaparte nell’Art. 8 “Diagnosi Energetiche e Sistemi di Gestione dell‘Energia”, ilquale prevede che:
a. le imprese non PMI eseguano entro il 5 dicembre 2015 esuccessivamente ogni 4 anni una diagnosi energetica; l’obbligo non siapplica in presenza di certificazioni ISO 50001 (o EMAS o ISO 14001). Inapplica in presenza di certificazioni ISO 50001 (o EMAS o ISO 14001). Inogni caso l’audit dovrà venire realizzato in conformità all'allegato 2 (CTIha in corso di pubblicazione una nota finalizzata a confrontare taleallegato con la norma UNI-CEI EN 16247 e la ISO 50001);
b. le imprese a forte consumo di energia (consumi di più di 2,4 GWh/annodove il rapporto tra il costo dell’energia utilizzata ed il valore delfatturato non sia inferiore al 3%) siano tenute, indipendentemente dallaloro dimensione, ad eseguire tali diagnosi con le medesime scadenze, oin alternativa ad adottare sistemi di gestione secondo ISO 50001;
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È importante inoltre evidenziare come:
� l’obbligo non si applica alle Amministrazioni Pubbliche;
� le imprese multisito soggette all’obbligo devono effettuare la diagnosisecondo i limiti di cui all’art.19 della legge 10/1991 (consumo superiorea 1.000 tep per il settore terziario e superiore a 10.000 tep per il settorea 1.000 tep per il settore terziario e superiore a 10.000 tep per il settoreindustriale), potendo comunque escludere una quota in termini delconsumo globale di impresa (da determinare) dei siti caratterizzati daconsumi particolarmente ridotti (da determinare);
� la conformità all’allegato 2 al D.Lgs. 102 è assicurata se la diagnosi, darealizzarsi di norma l’anno precedente alla scadenza del primo obbligo,è conforme ai criteri delle norme tecniche UNI CEI EN 16247, parti da 1a 4;
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� nel caso di diagnosi energetiche eseguite precedentemente allascadenza del 5 dicembre 2015, esse si intendono avere validità pari a 4anni purché siano state comunque realizzate conformemente airequisiti minimali di cui all’allegato 2;
� per quanto riguarda la “progressiva attuazione, in tempi ragionevoli,agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse” di cuiagli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse” di cuiall’Art. 8.3, è probabile la istituzione di un obbligo di realizzazione, entrola scadenza della diagnosi successiva, di almeno uno degli interventiindividuati purché con un tempo di ritorno inferiore ad una soglia (dadeterminare ma verosimilmente sempre di quattro anni).
È interessante evidenziare come tale indirizzo sia del tutto analogo aquanto previsto nella normativa olandese – obbligo per misure con TRSdi 5 anni – o svedese – obbligo per misure con TRS di 3 anni).
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c. il MiSE doveva pubblicare entro il 31 dicembre 2014 un bando per laselezione e il cofinanziamento di programmi Regionali finalizzati asostenere le Diagnosi Energetiche, ovvero l’adozione di Sistemi diGestione dell’Energia secondo ISO 50001 presso le PMI.
E’ importante evidenziare come le risorse finanziarie disponibili (15milioni di Euro/anno dal 2014 al 2020 attraverso un cofinanziamento al50% delle Regioni che, a loro volta, concedono un’agevolazione del 50%50% delle Regioni che, a loro volta, concedono un’agevolazione del 50%delle spese sostenute) siano così distribuite:
- circa 10 milioni di Euro/anno per le Diagnosi Energetiche, sualmeno 10.000 PMI/anno, con un costo di 4.000 euro/diagnosi;
- circa 5 milioni di Euro per l’adozione di Sistemi ISO 50001.
Gli incentivi saranno erogati solo a seguito della effettiva realizzazione
delle misure di efficientamento energetico identificate dalla
diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.
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I fornitori di Servizi Energetici (secondo la definizionedella UNI-CEI EN 15900) che potranno realizzare questediagnosi secondo il Decreto sono – fatto salvo casi deltutto particolari – le Società di Servizi Energetici (ESCo),gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e gli Auditor
Non considereremo questa ultima categoria, in quanto al momento non è perquesta disponibile alcun criterio di qualificazione (né tantomeno dicertificazione).
gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e gli AuditorEnergetici.
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In difformità da quanto previsto dalla Direttiva-madre, secondo la quale tali
Problema n.1
In difformità da quanto previsto dalla Direttiva-madre, secondo la quale talidiagnosi devono essere effettuate da esperti qualificati e/o accreditati, ilDecreto prevede l’obbligo di certificazione per tali soggetti solo trascorsi dueanni dall’entrata in vigore, così che, in pratica, la prima scadenza del ciclo didiagnosi obbligatoria ricade al di fuori di tale vincolo.
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Questo significa che – secondo la lettera delle norme di qualificazione UNI-CEI11352 e UNI-CEI 11339 (rispettivamente qualificazione di ESCo ed EGE) – ognisoggetto che autonomamente si ritenga rispondere ai requisiti della normapuò qualificarsi sulla base di questa e, conseguentemente, porsi sul mercatocome ESCo o EGE.
In pratica: il cuore dei consumi energetici del settore produttivo nazionale èIn pratica: il cuore dei consumi energetici del settore produttivo nazionale ètenuto “da subito” a realizzare con spese di decine di milioni di Euro un“qualcosa”, avvalendosi di “qualcuno” tendenzialmente autoreferenziale enon passibile di alcun controllo da parte terza in merito alle sua effettivecapacità di svolgere tale servizio.
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Consideriamo invece la oggettiva presenza di soggetti fin d’ora accreditati edabilitati alla effettuazione di tali diagnosi.
� Per quanto riguarda le ESCo, all’ottobre 2014 (fonte EnergyLink) sonocertificate secondo UNI-CEI 11352 116 ESCo le quali, non solorappresentano una larga parte della circa 300 ESCo che, secondo GSE,operano concretamente sul mercato, ma di fatto ne ricomprendono lemaggiori.maggiori.
Si può quindi affermare che, sin d’oggi, quantomeno la maggiore quotadel fatturato del settore ESCo faccia riferimento a soggetti già certificati.
� Per quanto riguarda gli EGE certificati secondo UNI-CEI 11339, almomento attuale i dati ufficiali pubblicati da Accredia parlano di 87EGE, ma tale dato risulta fortemente sottostimato (risulta inferiorepersino agli EGE certificati dal solo organismo maggiore) rispetto ad unastima realistica di poco meno di 300 soggetti distribuiti su tutto ilterritorio nazionale.
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In conclusione: oggi esistono già centinaia di fornitori diServizi Energetici certificati, così che non si comprende la
Tale condizione rappresenta davvero un efficace strumento di miglioramentodella efficienza energetica del settore produttivo italiano?
Servizi Energetici certificati, così che non si comprende lanecessità di posporre l’obbligo della loro certificazione.
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Il legislatore italiano fa riferimento ad una fantomatica diagnosi energetica
Problema n.2
Il legislatore italiano fa riferimento ad una fantomatica diagnosi energeticanel settore Terziario, che non esiste né nella Direttiva madre né in ambitoCEN, che anzi indica come tale settore sia ricompreso nella norma sugli Edifici.
È chiaro come tale richiesta porrà non pochi problemi a chi (UNI-CEI incollaborazione con CTI ed ENEA) dovrebbe “inventare” una norma in conflittocon la normativa europea.
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Problema n.3
La Direttiva e il suo Decreto applicativo considerano fondamentalmenteequiparabili. ai fini del miglioramento della efficienza energetica, unacertificazione ISO 50001 ed una Diagnosi Energetica.
Non a caso, i finanziamenti alle PMI citati nell’art.8 si estendono sia allediagnosi energetiche che alla adozione di Sistemi di Gestione dell’Energiacertificate ISO 50001.
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Al di là del mero confronto in termini di definizione della “analisi energetica”riportata dal punto 4.4.3 della ISO 50001, che prevede come il processo:
� analizzi uso e consumo dell'energia basato su misure o altri dati, ades.:
- identificando le fonti di energia correnti,- identificando le fonti di energia correnti,
- valutando l'utilizzo e il consumo dell'energia nel passato e nelpresente;
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� identifichi le aree di utilizzo significativo dell'energia (ovvero utilizzodell'energia che determina un consumo sostanziale di energia e/o cheoffra considerevoli potenziali di miglioramento delle prestazionienergetiche) basandosi sull'uso e di consumo dell'energia, ad es.:
- individuando tutti i fattori che influenzano significativamente usoe consumo dell'energia,e consumo dell'energia,
- identificando le altre variabili rilevanti che influenzano ilsignificativo uso dell'energia,
- determinando le prestazioni energetiche correnti di infrastrutture,apparecchiature, sistemi e processi collegati agli usi significatividell'energia identificati,
- stimando usi e consumi energetici futuri;
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� identifichi, metta in ordine di priorità e registri le opportunità dimiglioramento della prestazione energetica;
� identifichi il livello energetico di riferimento, gli indicatori di prestazioneenergetica, così come gli obiettivi ed i traguardi energetici e pianid'azione della gestione dell'energia;d'azione della gestione dell'energia;
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una Analisi Energetica secondo ISO 50001 rappresenta invece un vero e
proprio strumento di Pianificazione Energetica perfettamente calibrato su
caratteristiche e programmi attuali e futuri della Azienda, in quantoconsidera anche:
� il ruolo della Direzione e dell’Energy Manager (se presente),
� le caratteristiche del processo di Pianificazione energetica,
� l’acquisto di servizi energetici, prodotti, apparecchiature ed energia,
� la fase di verifica e monitoraggio, misurazione e analisi.
Chiaramente, tutto ciò assicura un presidio più efficace e affidabile nelcontinuo miglioramento della prestazione energetica della Organizzazione.rispetto alla realizzazione della Diagnosi Energetica.
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Consideriamo anche la qualificazione dei cosiddetti “Auditor Energetici”.
Risulta infelice la scelta del nome: infatti la traduzione italiana di “Energy
Problema n.4
Risulta infelice la scelta del nome: infatti la traduzione italiana di “EnergyAuditor” avrebbe dovuto essere “Referente della Diagnosi” (UNI-CEI TR11428/2011 “Esperto responsabile della realizzazione della Diagnosi”).
L’ambito della certificazione di qualità definisce infatti come Auditor ilsoggetto che, per conto della propria azienda (auditor interno) o per conto diuna terza parte nell’ambito del processo di certificazione, ha l’incarico diverificare la rispondenza del sistema di qualità aziendale alla norma: il chedelinea dunque azioni chiaramente differenti rispetto al compito dell’AuditorEnergetico di cui al D.Lgs. 102.
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È importante evidenziare come, al momento attuale, CEN ha incompletamento la norma EN 16247-5 che determina le competenze degliEnergy Auditor e la cui pubblicazione è prevista intorno al maggio 2015.
Il paradosso viene raggiunto sempre nell’Art.12, ove si prevede che, “nellemore della emanazione delle norme per la certificazione degli Energy Auditor,more della emanazione delle norme per la certificazione degli Energy Auditor,la Conferenza delle Regioni e della Province autonome, in collaborazione conENEA, associazioni imprenditoriali e professionali e sentito CTI (per fortuna)rende disponibili programmi di formazione per la qualificazione degli auditorenergetici”.
In pratica, esattamente nel periodo temporale ove si riconosce non esisterealcun riferimento normativo per la qualificazione di un soggetto, si realizzanocorsi di formazione di tale soggetto (per il settore terziario, perfino in uncampo sconosciuto alla norma tecnica di riferimento generale)!
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Problema n.5
Esistono comunque, nell’ambito della nostra analisi, altre palesi difformità trala Direttiva ed il Decreto 102?
La risposta, purtroppo, è positiva, tanto che al
momento attuale è stata aperta una procedura di
infrazione dei confronti del nostro paese!
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Non sono state infatti recepite le disposizioni:
� dell’art.2, punto 25 in quanto la definizione di audit energetico indicataall’art. 2, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 115/08 è stata abrogata dalD.Lgs. 102/14 e pertanto attualmente non ne esiste nessuna definizionenell’ordinamento italiano in tale ambito applicabile;
� dell’art.18, par.1, lettere a), b) ed e) relative al mercato dei servizi� dell’art.18, par.1, lettere a), b) ed e) relative al mercato dei servizienergetici per le PMI (gli S.M. promuovono il mercato dei servizi
energetici e l'accesso delle PMI a tale mercato:
a) diffondendo informazioni su contratti relativi ai servizi energetici
disponibili e strumenti economici per sostenere i progetti nel
settore dei servizi di efficienza energetica;
b) incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro, da parte
di organizzazioni professionali);
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� dell’art.18, par.2, lettere a), c) e d) relative al corretto funzionamentodel mercato dei servizi energetici (gli S.M. sostengono il corretto
funzionamento del mercato dei servizi energetici:
a) individuando e pubblicando il contatto da cui i clienti finali possono
ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1;
b) prendendo in considerazione la creazione o la designazione di un
meccanismo indipendente, come un mediatore, per garantire il
trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione stragiudiziale
delle controversie nate in relazione a contratti relativi ai servizi
energetici;
c) consentendo agli intermediari di mercato indipendenti di stimolare
lo sviluppo del mercato sul lato della domanda e dell'offerta).
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� dell’art.19, par.1 riguardante la necessità per gli S.M. di eliminare gliostacoli regolamentari e non all’efficienza energetica (gli S.M. adottano
misure per eliminare gli ostacoli all'efficienza energetica riguardo:
a) la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini, per evitare
la rinuncia a realizzare investimenti di efficientamento energetico,
che avrebbero realizzato in altre condizioni,che avrebbero realizzato in altre condizioni,
b) le disposizioni in materia di acquisti pubblici per assicurare che la
P.A. non sia dissuasa dal realizzare investimenti per migliorare
l'efficienza energetica anche ricorrendo a contratti di rendimento
energetico e al finanziamento tramite terzi.
Tali misure possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione
o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, o l'adozione di
orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle
procedure amministrative).
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Infine: chi paga?
Problema n.6
Chiaramente la Commissione e il Parlamento Europei considerano che,mentre nel caso delle grandi imprese diagnosi energetiche e SGE sono ingrado di ripagarne ampiamente gli oneri, la promozione di tali strategie deve,soprattutto nel caso delle PMI, essere sostenuta da finanziamenti specifici.
Ma in pratica è davvero così?
Ovvero … basta davvero così?
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Uno spunto di riflessione ci potrebbe derivare dal sistema di incentivazioneeuropeo adottato nel campo della adozione dei Sistemi di Gestionedell’Energia.
Nel campo delle certificazioni dei Sistemi di Gestione dell’Energia secondoISO 50001, i dati europei aggiornati all’aprile 2014 ci dicono che:ISO 50001, i dati europei aggiornati all’aprile 2014 ci dicono che:
� in Germania esistevano 3.357 siti certificati, con un indice di circa 1 sitoogni miliardo di dollari di PIL;
� in Svezia esistevano 194 siti certificati, con un indice di 1 sito ogni 2miliardi di dollari di PIL;
� con 235 siti certificati, l’Italia presentava un indice di 1 sito ogni 8miliardi di dollari di PIL.
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Nazione Dettagli
Danimarca Sconti sulla Carbon Tax dal 88% al 25%.
IrlandaCorsi gratuiti di formazione e linee di finanziamento esclusive (7.000 € per Diagnosi Energetiche,
40.000 € per azioni di Best Practice).
FranciaRaddoppio dei Certificati Bianchi acquisiti nell’ambito di un SGE certificato.
Finanziamenti dal 50 al 70% delle spese di consulenza per la certificazione.
Olanda Procedure ed autorizzazioni ambientali semplificate.
Germania
Dal 2013, agevolazioni quali:
- accesso ai fondi della KfW (banca che finanzia il credito industriale);
- riduzione di tasse ed accise sull’elettricità e sull’energia (fino al 99%) possono essere
ottenute solo attraverso una certificazione SGE entro il 2015.
Il governo ha concordato col sistema industriale obiettivi di efficienza energetica (GJ/€) : -1,3 %
al 2013, -1,35 % al 2015.
SveziaLe aziende che di dotano di SGE presentando un programma di miglioramento dell’efficienza
energetica hanno una esenzione dalle tasse sull’elettricità di 0,5 €/ MWh.
Italia
Alcune Camere di Commercio finanziano la certificazione ISO 50001 (in alcuni casi assieme al
relativo servizio di consulenza e/o la effettuazione delle Diagnosi Energetiche) con massimali
variabili ed in percentuali dal 50 al 70%. Tra queste, possiamo evidenziare le CCIAA di: Pescara,
Venezia, Perugia, Ancona, Ferrara, Reggio Calabria, Cuneo, Prato, Livorno, Pisa, Avellino.46/48
In ogni caso, l’esperienza olandese (20 anni di applicazione con circa 1.000aziende che applicano SGE) ci fornisce le seguenti indicazioni sui costi di unSistema di Gestione dell’Energia:
� la implementazione del SGE (una tantum per certificazione eadattamento della impresa al sistema di qualità) “pesa” per circa il 5%delle spese energetiche annuali;delle spese energetiche annuali;
� il mantenimento del SGE (annuale) “pesa” per circa il 2% di tali spese;
� i risparmi misurati sono stati variabili tra il 2% ed il 10 % delle spese.
Teniamo presente però che i costi sono influenzati dalla presenza nellaAzienda di altri sistemi di Certificazione di Qualità: in tal caso si registranodelle riduzioni nei costi di almeno il 50%!
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Ing. Sandro Picchiolutto
Esperto in Gestione dell’Energia Cert. SECEM n° 2-2012-SCI/005GP