l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

64
l’amministratore La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI Anno XXXVIII - n. 3 - Marzo 2013 - 3 Euro Spediz. abbonamento postale70% - Milano ANACI 38° ANNO Piazza Duomo Ivan Theimer - Ercole con obelisco

description

Rivista dell'amministratore condominiale

Transcript of l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Page 1: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

l’amministratoreLa voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano

informazioni pratiche per condomini e inquilini

Anno xxxviii - n. 3 - Marzo 2013 - 3 Euro Sped

iz. a

bbon

amen

to p

osta

le70

% -

Mila

no

ANACI

38° ANNO

Piazza Duomo ivan Theimer - Ercole con obelisco

Page 2: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

12 mesi di manutenzione

gratuitaper i nuovi contratti

di manutenzione

Precisione millimetrica di fermata della cabina al piano.Puoi averla sul tuo ascensore sostituendo il vecchio quadro di manovra e la parte elettrica.Otterrai inoltre

- l’eliminazione delle barriere architettoniche (UNI EN 81.70);- la riduzione drastica dei consumi energetici;- elevato comfort di marcia: partenze dolci ed arrivi controllati al piano;- la riduzione delle sollecitazioni sugli organi di movimento;- l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza (UNI EN 81.80)

Offerta valida fi no al 30 giugno 2013 per:- Nuovo quadro di manovra di ultima generazione con tecnologia V.V.V.F (Variatore di Velocità a Frequenza Variabile) per ascensori di ogni tipo e marca- Nuove linee elettriche conformi ai più aggiornati standard normativi- Pulsantiere di piano dal design elegante e funzionale- Teleallarme- Bottoniera di cabina completa di display tipo LCD e parla ascolta per il collegamento diretto al nostro servizio assistenza.- Garanzia fi no a 10 anni* per i componenti sostituiti

da 4500 euro per impianti oleodinamici**da 4900 euro per impianti elettrici**pagamenti dilazionati fi no a 36 mesi* la garanzia è subordinata alla durata contrattuale** per impianti elevatori fi no a 5 fermate. Offerte riservate ad Impianti in Immobili di Edilizia Privata

Sede di Milano 20143 Via E. Ponti, 49 - Tel. 02/89122635 - Fax 02/89125519 Milano Roma Napoli Frosinone Caserta Avellino Salerno

mom

isda

m.c

om

per informazioni e tutti gli altri dettagli sulle offerte

Page 3: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

ANACIAssociazione Nazionale Amministratori

Condominiali e Immobiliari

CoNsuLeNze IN sedelegali: lunedì 14,30 - 16,00 Avv. Luca Saccomani solo su appuntamento mercoledì 14,30 - 16,00 Avv. Marina Figini solo su appuntamento venerdì 17,00 - 18,30 Avv. Eugenio Antonio Correale Avv. Ermes Gallone

del lavoro: venerdì 17,00 - 18,30 Dott. Vincenzo Di Domenico fiscale: lunedì 14,30 - 16,00 Dott. Carmen Rovere solo su appuntamento venerdì 17,00 - 18,30 Dott. Luigi Donzelli

Per appuntamenti in sedeprenotarsi al numero telefonico 02 58322122

Appezzato JuriBalsamo AngeloBandiera FrancescoBandiera UmbertoBuonavitacola GiorgioCalvio GianfrancoCampagnoli AlmaCaruso GiuseppeCaruso LeonardoCorazza GianfrancoDe Angelis Zucca AnnaDidoni FabioDonzelli Luigi

Faini GuidoFrisenna PaoloGrillo CarmeloLionetti GiuseppePalmisano VitantonioPasi MauroPasi PaoloRonchi SilviaSandrini FabioSozzi AlfredoVanzini MaurizioZoccoli Bruno

consiglieri Provinciali

Anaci: Consiglio Provinciale di Milano

Presidente: Pietro Membri (Milano)segretario: Andrea Finizio (Roma)Tesoriere:Giuseppe Merello (Genova)

Presidente: Claudio Bianchini (MI)

Vice Presidente:Aldo Moroni (VA)

segretario:Monica Rusconi (SO)

Tesoriere:Francesca Salvetti (BS)

OrganigrammaNazionale

Organigramma

regiOne LOmbardia

La rivista della Sezione Provincialedi Milano della Anaci

(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari)

11 numeri 30 euro

Per l’abbonamento telefonare a:

ANACI MILANO02 58322122 - R.A.

oppure faxare allo 02 58322100

o inviare una mail a:[email protected]

Presidente: Guazzoni DarioVice Presidente Vicario: Moritz CarloVice Presidente: Cerrini Carlosegretario: Quattrini Gaspari LucianaTesoriere: Pasi Paolo

Page 4: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Antincendio e Sicurezza

Riscaldamento

Geotermico

Pompe Sommerse

Condizionamento

Solare

Acqua Potabile

Progettazione

Pompe di Calore

I NOSTRI SERVIZI

Page 5: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Sommariol’AMMinisTrATorE - Anno 38°

fonDATo nEl 1975

l’amministratoreanno xxxviiin. 3 - marzo 2013Notiziario mensile Anaci Milano a diffusione nazionale

Viale Sabotino, 2220135 MilanoTel. 02/58.32.21.22Fax 02/58.32.21.00Posta elettronica:[email protected] internet:www.anacimilano.it

direttore resPonsabile

Dario Guazzoni

comitato di redazione

Eugenio Antonio CorrealeMarina FiginiCristoforo Moretti

Pubblicità e abbonamenti

Anaci Milano Viale Sabotino, 2220135 MilanoTel. 02/58.32.21.22Fax 02/58.32.21.00

stamPa

Grafiche Casali20089 Quinto dè Stampi di Rozzano (Milano)Viale Isonzo 40/1/2Tel. 02/8240480

autorizzazione

Tribunale di Milano 376 del 22/12/75

Associato all’unione stampa Periodica ItalianaCopyright - Nessuna parte del contenuto di questa rivistapuò essere pubblicata senza autorizzazione scritta dell’editore

verso il futuro dario guazzoni pag.5 le novità in materia di antenne centralizzate marina figini pag.7 il revisore nel nuovo condominio ermes gallone pag.11 la nuova contabilità condominiale giuseppe merello pag.13 il nuovo condominio eac pag.21 la riforma della riforma estratto da “il sole 24 ore” pag.22 milano, jungla d’asfalto pinuccio del menico pag.23 le delegazioni anaci in provincia pag.26 sentenze eugenio antonio correale pag.32 pericoli condominiali cristoforo moretti pag.36 impianti condominiali centralizzati d’antenna antonio de marco pag.38 la pazienza è la virtù dei forti cristoforo moretti pag.46 il ricorso al lavoro occasionale: cosa s’intende all’interno di una prestazione di lavoro vincenzo di domenico pag.50 lavori e contributi previdenziali vincenzo di domenico pag.54 il centro studi risponde pag.58 le nostre tabelle pag.60

l’amministratore 3

Page 6: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3
Page 7: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

VERSO IL FUTURO

Quando i lettori, ed in special modo i colleghi, riceveranno que-sto numero del nostro periodico

l’AMMINISTRATORE, il mutamento al ver-tice della nostra Provinciale milanese sarà un fatto compiuto. Ufficialmente officiato nel corso dell’assemblea provinciale del venti-due marzo.Dopo tre mandati consecutivi e dodici anni di presidenza, ho personalmente deciso nel-la mia qualità di Presidente della provinciale milanese di passare il testimone, come ov-vio e corretto, ad altro collega che il direttivo provinciale avrebbe designato e sottoposto alla votazione della nostra assemblea annuale.Era logico, e mi permetto dire saggio, che la vecchia guardia ANACI, quale senza tema di smentita è il sottoscritto, lasciasse, meglio consegnasse il testimone alla generazione associativa dei quarantenni che senz’altro costituiscono il futuro della nostra Associa-zione.Ed il Direttivo provinciale ha individuato nella persona del collega Leonardo Caruso il nuovo Presidente della milanese.Personalmente sono soddisfatto della desi-gnazione poiché in più di una occasione ai miei due vice ed a Leonardo stesso avevo detto che vedevo il futuro della provinciale milanese guidato da Leonardo Caruso.Leonardo Caruso ha dato ottima prova delle sue capacità anche e soprattutto da quando la Presidenza nazionale lo ha designato a rappre-sentare ANACI nelle manifestazioni europee ove si trattano i problemi del condominio

immobile nelle varie nazioni europee; ove condominio ed amministratore vivono una re-altà assolutamente diversa da quella italiana sia agli effetti dell’inquadramento giuridico, che agli effetti del rapporto con i condomini e soprattutto agli effetti del compenso, senz’al-tro molto più interessante di quanto non siano i compensi italiani.Era logico che in un momento nel quale l’isti-tuto condominio in seguito all’approvazione da parte di due rami del Parlamento della leg-ge 220/2012 (la notissima e per molti versi non amata riforma) sta per entrare in vigore –mancano ancora meno di tre mesi – anche la Provinciale milanese subisse nella direzione un mutamento generale.Al collega ed amico Leonardo Caruso io personalmente lascio una provinciale cultu-ralmente apprezzata ed economicamente sana nella speranza (anzi la convinzione) che le nuove leve che stanno chiedendo di entrare numerose in ANACI, stante le prerogative che la nuova legge impone per amministrare sapranno collaborare con la nuova dirigenza.Dirigenza che nei dodici anni della mia presi-denza ha sempre risposto con entusiasmo ed amicizia e che quindi ringrazio.Ed è ovvio che il ringraziamento maggiore va-da a Luciana Quattrini, segretaria istituzionale che per due mandati con il mio predecessore Pier Ruggero Francesconi e per tre mandati con il sottoscritto ha vissuto quotidianamente i momenti brillanti ed i più difficoltosi della vita associativa milanese.

Dario Guazzoni

Editoriale

l’amministratore 5

Page 8: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

ENER-G ItaliaVia E. Cornalia 26, 20124 - Milano,ItaliaT: +39 02 67389246, E: [email protected]

Contabilizziamo con ENER-G Italia

Adattiamo la soluzione giusta per le vostre esigenze

• Progettazione impianti termici• Installazioneripartitoridicalore• Installazionevalvoletermostatiche• Riqualificazionecentraletermica• Riqualificazioneenergetica• Servizioletturaemanutenzione

www.energ.it

Page 9: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

La Riforma del Condominio - Legge 11 dicembre 2012 n. 220

La normativa introdotta dal-la Riforma dispone che con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, e nel ri-spetto della normativa di settore, l’assemblea delibera l’installa-zione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque al-tro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole uten-ze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destina-zione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. (art. 1120, 2° comma cod.civ.).

Si rientra nel campo di quelle innovazioni che, al pari delle altre indicate nel 2° comma art. 1120 , considerate le loro par-ticolari finalità sono deliberate con una maggioranza che è in-feriore rispetto a quella (mag-gioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio) richie-

sta per le innovazioni di caratte-re generale, ossia quelle dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggiore rendi-mento delle cose comuni.(art. 1120, 1° comma).

Il particolare favore riservato dalla legge alle innovazioni in esame risulta anche dalla dispo-sizione di cui all’articolo 1120, 3° comma a norma del quale l’amministratore è tenuto a con-vocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indi-cazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzio-ne degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Restano comunque vietate quel-le innovazioni (rientrino esse nel 1°o nel 2° comma) che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro archi-tettonico, che rendano talune parti comuni dell’edificio in-

servibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120, 4° comma c.c.).

Tenuto conto della maggioranza sopra vista, la Riforma ha modi-ficato espressamente la Legge n. 66 del 20 marzo 2001 (conver-sione in legge del D.L. 23 gen-naio n. 5 - Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radio-televisive analogiche e digitali nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi) nella parte in cui prevedeva la mag-gioranza di 1/3 dei partecipanti e 1/3 del valore dell’edificio.

L’art. 2 bis comma 13 (del D.L. 23 gennaio n. 5) risulta pertan-to del seguente attuale tenore :

“13. Al fine di favorire lo svilup-po e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di instal-lazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 primo comma del codice civile. Per l’approvazio-ne delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1120, secon-do comma, dello stesso codice».

Essendo definite dalla legge (art.

LE NOVITÀ IN MATERIA dI ANTENNE CENTRALIZZATE

osservatorio del diritto

Marina Figini

l’amministratore 7

Page 10: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

2 bis comma 13 Legge 66/2001, appena visto) quali “innovazio-ni necessarie ai sensi dell’art. 1120 primo comma cod. civile”, le installazioni di impianti di an-tenne centralizzate regolarmen-te deliberate con la maggioran-za degli interventi che rappre-senti almeno la metà del valore dell’edificio, non costituiscono innovazioni gravose o voluttua-rie ex art. 1121.

Dunque anche il condomino dissenziente sarà tenuto a par-tecipare alla spesa e diventerà comproprietario dell’impianto.

Del resto, si evidenzia che nel caso di impianto esistente, lo stesso rientrerebbe già nel no-vero delle parti comuni dell’e-dificio secondo l’attuale testo dell’art. 1117 riformato, ai sensi del quale sono parti comuni, se il contrario non risulta dal tito-lo, “ ... i sistemi centralizzati ... per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque al-tro genere di flusso informativo anche da via satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei sin-goli condomini” (art. 1117 n. 3 cod.civ.)

Il Decreto 22 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Eco-nomico

Finalità del decretoIl decreto in esame contiene

“Regole tecniche relative agli impianti condominiali centra-

lizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione” e si applica a tutti gli impianti cen-tralizzati d’antenna di nuova in-stallazione, che devono essere corredati della documentazione tecnica attestante la conformi-tà a quanto previsto nel decreto medesimo.Nelle premesse del testo si di-chiarano le necessità che il de-creto stesso è diretto a soddi-sfare: - la necessità di emana-re regole tecniche finalizzate a garantire la massima libertà di scelta da parte dell’utenza e l’u-tilizzo di sistemi interattivi evo-luti - la necessità di garantire i diritti inderogabili di libertà del-le persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica - la necessità di adeguare gli impian-ti di antenna riceventi il servizio di radiodiffusione ai requisiti di qualità conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da par-te dei servizi di comunicazione elettronica.Ciò premesso, il decreto afferma di disciplinare gli impianti cen-tralizzati d’antenna condomi-niali che ricevono i segnali dei servizi di radiodiffusione, terre-stre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell’edificio con conseguente riduzione ed eli-minazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, non-ché la progettazione e realizza-zione degli impianti d’antenna riceventi il servizio di radiodif-fusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da par-te dei servizi di comunicazione

elettronica. Il decreto in esame precisa peral-tro che resta fermo quanto pre-scritto al comma 1 dell’art. 209 D Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, a norma del quale i proprietari di immobili o di porzioni di im-mobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abi-tanti dell’immobile stesso desti-nate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizio-ne dei servizi radioamatoriali. Si ricorda che lo stesso art. 209 prosegue al 2° comma stabi-lendo che le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, se-condo la sua destinazione nè ar-recare danno alla proprietà me-desima od a terzi.Ed ancora, al 3° comma si pre-vede che nel caso di antenne destinate a servizi di comunica-zione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del pro-prietario o del condomino, cui è dovuta una equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’au-torità giudiziaria.

Definizioni tecnicheNel decreto 22 gennaio 2013 Ministero dello Sviluppo Eco-nomico qui in esame, si specifica che si intende per antenna ricevente, il dispositi-vo atto a trasformare il campo elettromagnetico di un’onda ra-dio che si propaga nello spazio (radiodiffusione terrestre e sa-tellitare) in un segnale RF (ten-

osservatorio del diritto

l’amministratore8

Page 11: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

sione e corrente) da applicare al ricevitore direttamente oppure mediante un impianto centraliz-zato d’antenna, mentre per im-pianti centralizzati d’antenna si intendono gli impianti condo-miniali dotati dei componenti e delle apparecchiature impianti-stiche necessarie alla ricezione (mediante antenne riceventi) dei segnali del servizio di ra-diodiffusione sonora, televisiva e dati associati ed alla loro di-stribuzione ai ricevitori con ap-propriati mezzi trasmissivi.Il decreto specifica inoltre che gli impianti centralizzati d’an-tenna sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisi-ve ricevibili e annullare o mini-mizzare l’esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali, in modo tale da garantire i di-ritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica.

A condizioni di non interferen-za è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i ser-vizi interattivi.Inoltre viene precisato che: - gli impianti centralizzati d’antenna non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in se-gnali terrestri primari e satelli-tari; - l’impianto centralizzato d’antenna non determina con-dizioni discrimanatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze; - l’utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l’esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare equivalenti o com-plementari tra loro. Ed ancora viene stabilito che i nuovi impianti d’antenna rice-venti del servizio di radiodiffu-sione devono operare esclusiva-mente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radio-

diffusione terrestre e satellita-re secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni, e che l’installa-zione di ogni impianto centra-lizzato d’antenna è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.Quanto alla distribuzione dei segnali il decreto specifica che l’impianto centralizzato d’an-tenna permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali ac-certati come sopra. Ed ancora si precisa che l’impianto cen-tralizzato d’antenna, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, per-mette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati come sopra, anche dei voluti: a) se-gnali terrestri secondari; b) altri segnali.

osservatorio del diritto

l’amministratore 9

Page 12: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

scheda tecnica CP1 scheda tecnica CP2

• IMPERMEABILE • ELASTICO• TRASPIRANTE

• IMPERMEABILE • ELASTICO• ANTICARBONATAZIONE

rendere impermeabile una facciata o risolvere i problemi di fessurazione non è mai stato così semplice.Il pacchetto costruttivo aderisce perfettamente a supporti cementizi, cera-miche non smaltate e alla maggior parte delle superfici verniciate, copre le microfessure anche postume dell’intonaco e permette l’integrità estetica e la continuità della protezione.Grazie alla piacevole finitura a frattazzo CP1e CP2 possono essere lasciati a vista o proporsi come fondo ideale per la successiva tinteggiatura.scegli Volteco e diventa il referente di un ciclo di protezione completo e duraturo, che mantiene un ottimo livello d’impermeabilità delle facciate an-che dopo anni.

Per approfondire l’argomento, partecipa al Convegno tecnico organizzato da ANACI Milano che si terrà il 9 Maggio 2013 presso la Sala Congressi della Sede Anaci in viale Sabotino, 22 - 20135 MILANO

La Protezione Per Le faCCiate eLastiCa e duratura neL temPo

Page 13: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

L’art. 1130 bis c.c. della legge di riforma del condominio, dedica-to al rendiconto condominiale, prevede testualmente: “L’assem-blea condominiale può in qualsi-asi momento o per più annuali-tà specificatamente identificate, nominare un revisore che veri-fichi la contabilità del condomi-nio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.”La disposizione è certamente nuova ed attribuisce la possibi-lità alla assemblea di condomi-nio di poter deliberare la nomi-na di un revisore che verifichi la contabilità del condominio - che sostanzialmente è quella tenuta dall’amministratore - e tale fa-coltà può essere esercitata anche senza che vengano indicate mo-tivazioni o giustificazioni.La norma non richiede il pos-sesso di alcun requisito per tale soggetto e, pertanto, non è ne-cessario che debba essere iscrit-to a qualche albo specifico (revi-sore dei conti o simili) e non e-sclude neppure che possa essere un partecipante al condominio.Poiché, tuttavia, dovrà svolgere l’incarico con competenza sarà

opportuno che il revisore sia for-nito di una specifica preparazio-ne in materia e, per evitare possi-bili contestazioni, che in questo caso sia una persona esterna al-la compagine condominiale che possa dare maggiori garanzie di imparzialità e indipendenza.Sempre in mancanza di divieti contenuti nella norma, il ruolo di revisore potrebbe essere rivesti-to da una persona fisica o da una persona giuridica o anche da un collegio di più revisori, qualora ne venisse ritenuta l’opportunità per la complessità delle opera-zioni da compiere nell’espleta-mento dell’incarico come quan-do, ad esempio, la contabilità si riferisca ad un complesso im-mobiliare di grosse dimensioni e con numerosi condomini.Compito del revisore, come e-merge dalla norma, è quello di “verificare la contabilità con-dominiale” ovvero procedere alla analisi delle scritture con-frontandole con la documenta-zione attinente la gestione del condominio.Al fine di poter svolgere tale at-tività, il revisore avrà il diritto di poter accedere a tutta la do-cumentazione contabile di cui l’amministratore sia venuto in possesso nell’ambito del suo

mandato.La verifica deve essere effettua-ta limitatamente al periodo o al-le annualità per le quali si è e-spressa la delibera assembleare.Avrà, quindi, il diritto di esami-nare il registro della contabilità, le pezze giustificative, la docu-mentazione bancaria, gli even-tuali contratti con i fornitori e, comunque, tutto ciò che potrà essere utile per effettuare com-piutamente l’attività.Il contenuto della verifica deve essere di carattere formale, ef-fettuando la riconciliazione del-le varie componenti di spesa e di entrata, senza che di queste ulti-me possa entrare nel merito con-testandone la congruità o l’op-portunità, spettando tale compi-to all’assemblea di condominio.Si ritiene che l’amministrato-re del condominio sia tenuto a mettere a disposizione del revi-sore la documentazione, anche al di fuori degli orari da lui co-municati al momento della ac-cettazione dell’incarico.L’attività di controllo dovrà es-sere esercitata in modo tale da non intralciare l’attività dell’am-ministratore e con modalità che non siano contrarie al principio della correttezza che deve sta-re alla base dei rapporti inter-

osservatorio del diritto

IL REVISORE NEL NUOVO CONdOMINIOErmes Gallone

l’amministratore 11

Page 14: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

personali, applicandosi sul pun-to i principi espressi dalla giu-risprudenza che si è occupata del diritto dei condomini di po-ter visionare la documentazione condominiale.La delibera di nomina del revi-sore deve essere assunta con la maggioranza prevista per la no-mina dell’amministratore, che è quella della metà del valore dell’edificio e della maggioran-za dei partecipanti all’assem-blea, come previsto dal novella-to art. 1136 III comma c.c.E’ interessante rilevare la tecnica legislativa usata per la quale, in-vece di indicare la maggioranza necessaria, si fa richiamo a quel-la della nomina dell’amministra-tore, come se la si volesse ag-ganciare a quest’ultima, in modo tale che la modifica della mag-gioranza per la nomina dell’am-ministratore debba comportare anche la modifica di quella per la nomina del revisore.Per espressa previsione legisla-

tiva, la delibera deve “ indica-re specificamente” il periodo di gestione che dovrà essere sotto-posto a verifica.Viene, altresì, precisato che il potere dell’assemblea può esse-re esercitato “in qualsiasi mo-mento” e, pertanto, non solo al termine del periodo della gestio-ne in corso ma anche prima.Anzi, l’attività di revisione può essere deliberata anche “per più annualità” e, quindi, anche per quelle gestioni già passate an-che se approvate dall’assem-blea e non impugnate da alcun condomino.Poiché lo stesso art. 1130 bis c.c. prevede che la contabilità debba essere conservata per dieci an-ni, può essere possibile che l’as-semblea possa estendere la revi-sione fino al tale termine, anche se le annualità si riferiscano a periodi gestiti da amministratori diversi da quello in carica.Ciò comporterà la necessità, per l’amministratore che ces-

sa dall’incarico, di effettuare a quello subentrante una con-segna puntuale e precisa com-prendente una analitica ricevuta della documentazione che viene trasmessa, al fine di evitare di vedersi contestare omissioni o imprecisioni.Proprio perché la nomina del re-visore e la verifica della conta-bilità è considerata dalla norma attività svolta nell’interesse co-mune, è previsto che la relati-va spesa dovrà essere ripartita fra tutti i condomini in propor-zione al valore della proprietà di ciascuno.L’assemblea chiamata a deli-berare sulla nomina, probabil-mente fra una rosa di candidati, dovrà anche approvare il com-penso, che dovrà essere quello richiesto dal revisore e, soprat-tutto, l’ambito entro cui dovrà svolgere l’incarico.Anche se la norma nulla dice, il revisore, espletato l’incarico nel termine assegnatogli dall’as-

semblea, redigerà una relazione con le conclusioni alle qua-li sarà pervenuto che trasmetterà all’am-ministratore il qua-le, poi, provvederà a farla pervenire a ciascun condomi-no affinché possano prendere visione del contenuto.L’assemblea potreb-be anche, eventual-mente, deliberare che la relazione sia fatta pervenire diret-tamente a uno o più condomini.

osservatorio del diritto

Corso Como

l’amministratore12

Page 15: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Le novità normative introdotte in materia di contabilità e rendicon-tazione rappresentano uno degli aspetti ove il legislatore della ri-forma condominiale è intervenu-to in forma più incisiva e sostan-ziale, formulando una normativa innovativa che va a colmare quel vuoto legislativo che ha caratte-rizzato il vigente codice condo-miniale ormai in via di pensiona-mento. Le nuove disposizioni in tema di contabilità e rendiconto si articolano, in forma più o me-no diretta, su più articoli andan-do a riguardare disposizioni già esistenti come l’art. 1129 ed il 1130, ma anche articoli introdotti ex novo come per il 1130 bis, in-teramente dedicato al rendiconto, per trovare poi disposizioni che portano intrinsecamente riflessi di natura contabile anche nell’art. 1135 e nell’art. 71 ter delle dispo-sizioni di attuazione.

L’insieme delle nuove prescrizio-ni di legge si presentano piuttosto strutturate e introducono una se-rie di adempimenti e regole cui attenersi nella gestione contabi-le del condominio che richiedo-no all’amministratore, non solo il possesso di specifiche competen-ze in materia, ma anche di dotar-si di una determinata impostazio-ne e organizzazione del lavoro. Tali innovazioni e tale normativa non devono essere assolutamen-

te sottovalutate anche perché l’e-ventuale inosservanza può avere conseguenze tutt’altro che indif-ferenti, che possono arrivare fino a determinare la revoca dell’am-ministratore. Revoca che nel nuo-vo sistema legislativo trova appli-cazione in una forma particolar-mente rigorosa e stringente e, in determinati casi, non è richiesto alcun passaggio assembleare ma può essere disposta direttamente dal giudice su istanza anche di un solo condomino. La normativa si va poi ad inserire in un’architet-tura legislativa ove uno dei pri-mari obiettivi sembra essere l’in-troduzione di un sistema gestio-nale amministrativo improntato a criteri di trasparenza e tracciabi-lità, conferendo al singolo con-domino, e talvolta non solo a lui, un diritto all’informazione ed un potere di verifica di tutto rilievo, particolarmente incalzante ed in-vasino talchè, eventuali inadem-pienze commesse dall’ammini-stratore, possono essere facilmen-te e tempestivamente rilevate dal singolo condomino con le conse-guenze cui si faceva riferimento poc’anzi.

Ad integrazione di quanto sopra si richiama ad esempio il 2° com-ma dell’art. 1129, laddove in te-ma di dati che l’amministratore è chiamato a fornire al momento della sua nomina, la norma pre-

vede che debbano essere anche indicati “… il locale ove si trova-no i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’art. 1130 (registro di ana-grafe condominiale, registro ver-bali, registro di nomina e registro di contabilità), nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, pre-via richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente vi-sione e ottener previo rimborso della spesa copia da lui firmata”. Sembra opportuno sottolineare come tale diritto venga conferi-to non solo ai condomini, ma ad una ben più vasta platea di sog-getti che il legislatore generica-mente definisce “ogni interessa-to” avvalendosi di una espressio-ne che sembra richiamare quella categoria di soggetti che con una terminologia anglosassone in u-na logica aziendalistica, in par-ticolar modo quando si parla di bilancio sociale, vengono definiti stakeholder ossia ogni individuo portatore di interessi nei confron-ti delle vicende aziendali quindi non solo gli azionisti (sharehol-der) ma anche i clienti, i fornitori, i finanziatori, gli amministratori, i dipendenti e chiunque altro ab-bia effettivamente un qualche in-teresse. Il legislatore della rifor-ma ribadisce più volte tale potere conferito ai condomini e cosi al 7° comma sempre dell’art. 1129, in tema di conto corrente con-dominiale, la norma dice che “

osservatorio del diritto

LA NUOVA CONTABILITÀ CONdOMINIALEcome disegnata dal legislatore della riforma

Giuseppe Merello

l’amministratore 13

Page 16: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

ciascun condomino, per tramite dell’amministratore, può chiede-re di prendere visione ed estrar-re copia, a proprie spese, del-la rendicontazione periodica”. Oppure al punto 9 dell’art.1130, in tema di attribuzioni dell’am-ministratore, si rileva che l’am-ministratore è tenuto a“fornire al condomino che ne faccia ri-chiesta attestazione relativa al-lo stato dei pagamenti degli o-neri condominiali e delle even-tuali liti in corso”. Per arrivare poi al 3° comma dell’art. 1130 bis, dove in tema di rendiconto, il legislatore ampia di nuovo la platea dei soggetti cui conferisce tale potere di informazione non riservandolo ai soli condomini e dettando che “i condomini e i ti-tolari di diritti relativi o di go-dimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei do-cumenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”. Per concludere questa breve panoramica ineren-te il diritto/potere di informativa del condomino, si richiama l’art 71 ter delle disposizioni di attua-zione che introduce la facoltà per l’assemblea di deliberare l’atti-vazione di un sito internet, riser-vando a quest’ultima totale liber-tà in merito all’individuazione dei documenti da pubblicare i-vi compresa, evidentemente, an-che tutta la documentazione a-vente contenuto contabile realiz-zando così un controllo presso-che in tempo reale sull’attività dell’amministratore.

Ma facciamo un piccolo passo in dietro per analizzare in estrema sintesi quale fosse il quadro di partenza cui si è trovato di fronte

il legislatore della riforma ed in cui è andato ad operare, per com-prendere al meglio quale sia l’ef-fettiva portata delle nuove dispo-sizioni. La vigente normativa in fase ormai di pensionamento era alquanto scarna in tema di regole contabili. Non vi era infatti alcu-na previsione circa le modalità di tenuta della contabilità, i tempi ed i termini di registrazione dei documenti contabili, i registri da tenere e secondo quali modalità, tempi, schemi e principi in fun-zione del quale redigere il rendi-conto. Troviamo solo qualche in-dicazione generale nell’art. 1130, laddove al quarto comma si dice l’amministratore deve rendere il conto della propria gestione. Ma, a ben vedere, si tratta essenzial-mente di un richiamo del princi-pio generale previsto in termini di mandato e più precisamente l’art. 1713 ove, appunto, viene statuito il principio generale in funzione del quale “il mandata-rio deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimet-tergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”. Abbiamo poi il 3° comma del previgen-te 1129 che prevedeva una sor-ta di sistema sanzionatorio in-dicando la possibilità di revoca in caso di mancata presentazio-ne del rendiconto per due anni. Sistema mantenuto anche dal ri-forma ma reso più stringente in quanto viene eliminato il bonus dei due anni poiché diventa suf-ficiente non presentare i conti per un anno per incappare in una possibile causa di revoca. Infine l’art 1135, in tema di attribuzioni dell’assemblea, la norma stabi-lisce che l’assemblea provvede “all’approvazione del rendicon-

to annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo di gestione”. Principio, peraltro, mantenuto anche nel testo rifor-mato e che potrebbe in qualche modo contenere l’indicazione dell’applicazione del principio di competenza in quanto insito nel concetto di residuo di gestio-ne. In buona sostanza, quindi, lo scenario che si presentava al le-gislatore della riforma era deci-samente scarno e lacunoso tanto è vero che negli anni tale vuo-to normativo ha determinato una florida produzione giurispruden-ziale, talvolta anche contrastante, che ha tentato di volta in volta di colmare detta carenza.

Preso atto di quale fosse il punto di partenza andiamo per ordine nel cercare di identificare quali siano le effettive novità introdot-te in tema di contabilità, nonché relativi adempimenti e principi da adottare.Innanzitutto l’art. 1129 nella sua nuova formulazione prevede al 7° comma l’adozione obbligato-ria di uno specifico conto cor-rente bancario o postale da desti-narsi in via esclusiva alla gestio-ne di ogni singolo condominio dettando che “l’amministratore è obbligato a far transitare le som-me ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su u-no specifico conto corrente, po-stale o bancario intestato al con-dominio”. Pare evidente che u-na siffatta norma, che peraltro fa suo l’orientamento giurispruden-ziale ormai consolidato da anni, non possa che essere condivisa e considerata fondamentale. E’ su-

osservatorio del diritto

l’amministratore14

Page 17: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

perfluo precisare quali e quanti siano i rischi a cui ci si espone con l’adozione di un unico conto corrente ove far confluire tutti i versamenti ed i pagamenti facen-ti capo a più condomini, come ad esempio in caso di verifica fiscale o di decesso dell’amministratore. Infatti, in entrambi i casi, il con-to corrente unico viene considera-to personale dell’amministratore con la conseguenza che, dal pun-to fiscale tutti i movimenti vengo-no ricondotti ad incassi non fattu-rati con tutto quanto ne consegue, mentre in caso di decesso il conto corrente rischia di essere incame-rato nell’asse ereditario. Ma, aldi-là di tutto, l’adozione di un unico conto corrente deve essere consi-derata una norma fondamentale

per la corretta tenuta della conta-bilità e la relativa quadratura an-che a tutela dell’amministratore stesso.

Assodata la ovvia condivisione di tale norma, bisogna però porre at-tenzione per come essa sia stata formulata dal legislatore poiché questi impone l’obbligo “di far transitare le somme ricevute ….”. In altri termini la norma richiede espressamente che ogni e qual-siasi somma, ancorchè incassata in contanti (purché ovviamente nei limiti di legge previsti), deb-ba transitare e cioè essere versata per intero sul rispettivo conto cor-rente. Per fare un esempio pratico e meglio comprendere quale sia l’effettiva portata del dettato legi-

slativo in esame, non potrà essere considerato corretto e nel rispetto della nuova normativa un com-portamento in funzione del qua-le si effettui un incasso per quote condominiali di Euro 500,00, il quale venga poi parzialmente uti-lizzato, diciamo per Euro 100,00, per effettuare il pagamento in contante di un fornitore, proce-dendo infine con il versamento in banca del saldo residuo pari ad Euro 400,00. Appare evidente che da un siffatto comportamento si evince il mancato rispetto del dettato legislativo poiché, così fa-cendo, solo una parte della som-ma ricevuta transita sul conto cor-rente condominiale cioè i residui Euro 400,00 anziché gli originari Euro 500,00. Per concludere, sarà

osservatorio del diritto

Via Pontaccio, 12 - Palazzo Crivelli cortile

l’amministratore 15

Page 18: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

semmai un comportamento cor-retto quello secondo il quale si provvederà ad effettuare il versa-mento per intero di Euro 500,00 derivante dal versamento del condomino, dopodiché si proce-derà con il prelievo dal conto di Euro 100,00 per poter effettuare il pagamento in contanti del for-nitore di cui sopra. Si precisa, in-fine, che, ai sensi del comma 12 dell’art. 1129, la mancata tenu-ta del conto corrente rappresenta causa di revoca ancorchè nella modalità meno drastica in quan-to in questa ipotesi la norma pre-vede il passaggio in assemblea.

Proseguendo nell’esame dell’art. 1129 si trovano altre indicazioni di natura contabile, quale ad e-sempio al punto 4 ove il legisla-tore, nell’elencare i casi di gravi

irregolarità che possono determi-nare la revoca, annovera anche “la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini”. Anche in questo caso si tratta di una nor-ma che non può che essere con-siderata condivisibile, anche se nella sua formulazione lascia poi qualche dubbio, in quanto richia-ma una corretta regola contabi-le di trasparenza e tracciabilità volta ad eliminare possibili fonti di confusione patrimoniale fra i conti correnti dell’amministrato-re e quelli dei condomini. Quel-lo che effettivamente appare, per così dire stravagante, è il richia-mo al patrimonio dei condomi-ni mentre ci si sarebbe aspetta-

to un più opportuno richiamo al patrimonio degli altri condomi-nii. Verrebbe quasi da pensare che si tratti di un mero errore di trascrizione e che il legislatore effettivamente volesse far rife-rimento ai condominii e non ai condomini. Comunque sia, aldi-là del letterale dettato normati-vo, penso che non sia sbaglia-to ritenere che l’effettiva portata della disposizione legislativa vo-glia evitare qualsivoglia confu-sione patrimoniale, ivi compresa anche quella tra più condominii, e che questa debba, quindi, esse-re considerato un valido princi-pio contabile cui attenersi per u-na corretta e regolare tenuta del-la contabilità tale da evitare di incorrere in gravi inadempienze che possano determinare la revo-ca dell’amministratore.

osservatorio del diritto

l’amministratore16

Page 19: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Venendo ad esaminare le attri-buzioni dell’amministratore, co-sì come individuate dal novellato art. 1130, anche qui si incontrano varie disposizioni con contenuto di natura contabile. Innanzitutto al punto 5 il legislatore della ri-forma prende atto delle proble-matiche fiscali che a partire dalla finanziaria 1998, momento in cui il condominio è divenuto sostitu-to d’imposta, interessano sempre di più la vita condominiale pren-dendo, altresì, atto che è l’ammi-nistratore il soggetto tenuto ad affrontarle stabilendo che deve “eseguire gli adempimenti fisca-li”. In realtà tale prescrizione non è poi così ovvia come potrebbe sembrare, o almeno in passato non la è stata. Infatti una certa parte della dottrina, con un im-postazione a mio avviso capziosa ed errata che poteva indurre an-che in gravi errori, sosteneva che con la nomina all’amministratore venissero conferite solo ed esclu-sivamente le deleghe di cui agli art. 1130 e 1131, non ricompren-dendo quindi le gestione fiscale, a meno che non ci fosse stata u-na specifica indicazione nella de-libera di nomina. Tale imposta-zione aveva anche avuto un certo riflesso tanto è vero che il Mini-stero delle Finanze con la circo-lare n. 204/E del 2000 aveva in qualche modo recepito tale inter-pretazione stabilendo che “ è da ritenere che il soggetto normal-mente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimen-ti correlati alle funzioni di sosti-tuto d’imposta sia l’amministra-tore, già tenuto in forza di altre disposizioni di legge all’esecu-zione degli adempimenti previsti in materia contributiva nei con-

fronti degli istituti previdenzia-li. Sarà comunque legittima una scelta diversa da parte del condo-minio stesso, volta ad attribuire tale compito ad un condomino”. Sottolineo che ad oggi una siffat-ta interpretazione appare del tutto superata ed assolutamente errata in quanto in contrasto con il det-tato normativo introdotto dalla ri-forma. Inoltre, si deve anche evi-denziare che l’emersione di gra-vi irregolarità fiscali può essere causa di revoca, anche se nella modalità per così dire meno strin-gente in quanto è previsto il pas-saggio in assemblea. Resta però da chiarire cosa si debba inten-dere per gravi irregolarità fiscali. Ferma restando la discrezionalità che tale dizione lascia, appare co-munque che si possa fondatamen-te annoverare tra le gravi irrego-larità fiscali comportamenti quali il totale mancato versamento del-le ritenute d’acconto o piuttosto la mancata presentazione del mo-dello 770, non considerando gra-ve irregolarità fiscale l’errato o tardivo pagamento di una singola ritenuta d’acconto.

L’art 1130 introduce poi la tenu-ta obbligatoria di alcuni registri tra cui il registro di contabilità nel quale “sono annotati in ordi-ne cronologico, entro trenta gior-ni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita”. Facendo un parallelo con il diritto societario, che per determinati aspetti appare essere la normativa di riferimento an-che se poi il legislatore della ri-forma ha cercato di adeguare ta-le normativa alla differente na-tura del condominio ed alle sue diverse esigenze ed obiettivi, il

richiamo non può che esser il li-bro giornale che deve essere te-nuto dalle società ai sensi de-gli artt. 2214, 2215 e 2216. In particolare quest’ultimo artico-lo stabilisce quali debbano esse-re i contenuti e più precisamente “il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazio-ni relative all’impresa”. Nel ca-so invece del registro di conta-bilità previsto per il condominio l’art.1130 fa riferimento ai soli movimenti in entrata ed in uscita e, pertanto, in base ad una inter-pretazione letterale sembrerebbe che venga richiesta la sola tra-sposizione dei meri movimenti finanziari quasi fosse una sorta di registro di cassa e non il libro giornale come previsto per le so-cietà. Questo deve essere ritenuto il contenuto minimo da riportare sul registro di contabilità. Resta poi da considerare che in virtù di quanto introdotto dal succes-sivo art.1130 bis, dovendo rile-vare anche la situazione debito-ria e creditoria, sarà opportuno riportare sul registro tutti gli ac-cadimenti aventi rilevanza conta-bile indipendentemente dalla loro mera manifestazione finanziaria. E’ importante sottolineare che il termine di registrazione fissato dalla norma in trenta giorni de-ve essere considerato perentorio in quanto la mancata osservan-za può rappresentare causa di re-voca ex art. 1129 punto 7. Altro termine avente riflessi sull’or-ganizzazione contabile è quello indicato al successivo punto 10 dell’art. 1130, laddove il legisla-tore introduce anche un termine per la convocazione dell’assem-blea per l’approvazione del ren-diconto fissandolo in 180 giorni.

osservatorio del diritto

l’amministratore 17

Page 20: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Anche qui appare evidente il ri-chiamo al diritto societario che all’art. 2346 ultimo comma pre-vede un termine ordinario di 120 giorni ed uno straordinario di 180 giorni. Il legislatore della riforma è stato più benevole e bonario ri-conoscendo fin da subito il termi-ne più ampio dei 180 giorni che appare, obiettivamente, un termi-ne più che congruo e facilmente rispettabile. Bisogna però preci-sare che si tratta di un termine mobile fissato in giorni e non in mesi, quindi potrebbe variare da un esercizio all’altro ad esempio in caso di anno bisestile poiché per condomini con chiusura con-tabile prima del mese di febbra-io il termine andrà a scadere un giorno prima.Infine si può individuare una pre-scrizione di natura contabile an-che al punto 4 dell’art. 1135 che prevede in caso di lavori di ma-nutenzione straordinaria la costi-tuzione obbligatoria di un “ap-posito fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori”. Tralasciando volutamente le e-videnti implicazioni operative di tale norma, si evidenzia che det-ta riserva ha delle evidenti impli-cazioni contabili poichè sarà ne-cessario appostare degli specifici conti, dandone evidenza in sede di rendiconto e di relativa nota esplicativa, andando poi a movi-mentare tale posta in occasione di ogni pagamento per ridurla di pari importo.

Veniamo infine al fulcro del nuo-vo impianto contabile introdotto dalla riforma e, più precisamen-te, eccoci infine all’art. 1130 bis di nuova introduzione ed intera-mente dedicato alla definizione

del rendiconto condominiale. La gestazione della riforma ha vi-sto variare più volte questo arti-colo, soprattutto per quanto con-cerne il principio di riferimento nell’elaborazione del documen-to (annosa questione se cassa o competenza?) in quanto si è fat-to riferimento sia al principio di cassa che quello di competenza. Addirittura ad un certo punto e-ra stata introdotta una disposizio-ne che prevedeva l’applicazione congiunta di entrambi i principi e tralascio volutamente ogni ri-flessione in merito. Sembrava poi acquisita del principio di compe-tenza ma, all’ultimo momento, è stato licenziato un testo in cui è sparito ogni riferimento ad un qualsivoglia principio sia di cassa che di competenza. Come com-portarsi a questo punto? Quale prima conclusione si può innan-zitutto affermare che, se la norma non prevede alcuna obbligatorie-tà in termini di principi da adot-tare risulta, altresì, constatato che non introduce neanche dei divie-ti in tal senso. Pertanto, l’even-tuale adozione del principio di competenza non appare essere in contrasto con alcuna disposizio-ne normativa. Vero anche che ta-le impostazione risulta parimenti valida e applicabile per il princi-pio di cassa in quanto anche in tal senso non vige alcun espres-so divieto di legge. Dall’esame della norma appare però evidente che l’impostazione data dall’art. 1130 bis non può trascendere dall’applicazione del principio di competenza soprattutto laddove la norma introduce l’obbligo di fornire “… ogni altro dato ine-rente la situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponi-

bili ed alle eventuali riserve …”. È evidente che una siffatta situa-zione patrimoniale può essere e-laborata solo in presenza di un impianto contabile in grado di ri-levare posizioni creditorie e de-bitorie e quindi strutturato sulla base del principio di competen-za. Aldila di quale che sia poi la precisa disposizione normativa, si ricorda velocemente che l’ap-plicazione del suddetto principio di competenza risponde a regole di corretta gestione e tenuta della contabilità, di equità e permette di mantenere un maggior control-lo sull’andamento dei costi e sul risultato finale di gestione.

Così come il diritto societario al 1° comma dell’art. 2423 prevede che il bilancio si componga di tre distinti documenti:

Stato patrimoniale;Conto economico;Nota integrativa.

Così, in apparente assonanza con la norma sopra riportata, anche in ambito condominiale l’art. 1130 bis prevede che il rendiconto si componga di tre differenti docu-menti e più precisamente:

il registro di contabilità;il riepilogo finanziario;la nota sintetica esplicativa della gestione.

Soffermandoci brevemente sui singoli documenti si può affer-mare che, effettivamente, il rie-pilogo finanziario condominiale possa in qualche modo richiama-re lo stato patrimoniale societa-rio in quanto dovrà riportare l’in-dicazione della situazione patri-

osservatorio del diritto

l’amministratore18

Page 21: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

moniale così come richiesta dal 1° coma del medesimo art. 1130 bis. Discorso diverso invece sem-bra doversi fare per il registro di contabilità poichè abbiamo già visto che l’eventuale documen-to societario cui fare riferimento è il libro giornale e non il conto economico. In altri termini sem-brerebbe che il legislatore della riforma richiede espressamen-te che con l’invio del rendiconto venga compreso tutto quanto il registro di contabilità che riporta le singole registrazioni contabili e non il solo prospetto di sintesi costituito dai soli saldi contabili di fine esercizio come potrebbe essere definito invece il conto e-conomico. Agli effetti pratici la norma sembra però essere zoppa in quanto resta evidente che sarà comunque necessario accompa-gnare il suddetto registro di con-tabilità anche da un documento di sintesi sull’esempio dei con-suntivi abitualmente redatti. Per quanto concerne infine l’ultimo documento che compone il ren-diconto, la nota esplicativa, que-

sta solitamente viene considerata lontana parente della nota inte-grativa societaria così come di-sciplinata dall’art. 2427 che for-nisce una precisa elencazione dei dati che vi devono essere ripor-tati proponendo una lista di ben 22 punti. Al contrario invece per la nota esplicativa non è forni-ta alcuna precisa elencazione, ma soltanto una generica “indicazio-ne anche dei rapporti in corso ed elle questioni pendenti”. At-teso che quest’ultimo documento si presenta in forma più discor-siva e non meramente numeri-ca come i due precedenti, a mio avviso il parallelo con il diritto societario appare più calzante se si confronta la nota esplicativa condominiale con quella che in ambito societario il codice civile all’art. 2428 definisce relazione della gestione così dettando “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministra-tori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari set-tori in cui essa ha operato ….”

Per concludere alcune ulti-me brevi indicazioni riportate all’art. 1130 bis il quale prevede la possibilità per “l’assemblea di nominare un revisore che verifi-chi la contabilità del condomi-nio”. Non sembra che per tale figura il legislatore della rifor-ma abbia inteso introdurre par-ticolari qualifiche, come in am-bito societario, quale l’iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili. Sarà importante a questo pun-to non solo definire i principi contabili ma anche i principi di revisione.

L’art. 1130 bis porta in se poi un’ultima prescrizione da tene-re in evidenza circa l’obbligo che “le scritture e i documenti giustificativi devono essere con-servati per dieci anni dalla da-ta della relativa registrazione”. Sottolineo che anche in questo caso si tratta per così dire di un termine mobile poiché riferito ad ogni singolo documento ed alla rispettiva data di registrazione e non all’esercizio di riferimento.

Edil Moveo - Via Principe Eugenio, 24 -20155 MILANOT. 02 312 592 – [email protected] www.moveosrl.it

✆Coperture - Infiltrazioni - Caduta di intonaci - Tracimazioni gronde - Allagamenti

Edilizia a misura di condominioPerdite condominiali – Pulizie gronde e pluviali – Manutenzione pozzetti

Manutenzione coperture a falde – Opere edili e idrauliche

02 312 592USCITA IMMEDIATA

24H24PRONTO INTERVENTO

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEL CONDOMINOPer migliorare le nostre prestazioni, e permettere all’amministratore di essere sempre a conoscenza dello stato di soddisfazione dei lavori da noi eseguiti, presso gli stabili da lui amministrati.

osservatorio del diritto

l’amministratore 19

Page 22: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Sicurcond Srl - Tel. +39 02 5470010 - +39 02 5475474 - Fax +39 02 51657401 - Email: [email protected]

Per qualsiasi

chiarimento chiamaci

CaldaieSicurcond è concessionario Unical per la fornitura e in-stallazione di caldaie e scaldabagni.

Con un enorme vantaggio ai condomini offriamo prezzi convenzionati sulle manutenzioni delle caldaie. La garanzia sulle caldaie UNICAL è di 4 anni.

È possibile richiedere un finanziamento da 12 o 24 mesi per l’acquisto delle caldaie

Con Sicurcond avrai:> un servizio chiavi in mano dalla verifica alla messa a

norma;> assistenza gratuita in assemblea condominiale, sup-

porto tecnico con videoproiettore e schermo per ogni necessità tecnica dei condomini.

Esperienza e competenza nello smaltimento dei fumi

4anni

al 02 5470010

Tutti i tipi di canne fumarieCanne fumarie classiche in acciaio, i condotti refrattari, le ritubazioni, ma anche il prolungamento torrini, la fre-satura dei debordi di malta. Molteplici sono le specializzazioni di Sicurcond.

L’intubamento tramite rappresenta una soluzione altamente qualitativa e innovativa, senza interventi ai danni dell’estetica dell’edificio, riducendo al minimo le opere murarie.

Sicurcond è in grado di offrire i materiali migliori sul mercato dopo aver effettuato un’accurata ispezione della canna fumaria.La video ispezione è l’unico strumento per visionare internamente una canna fumaria, aiuta a determinare le difformità e fornisce un valido supporto nell’individuazione delle anomalie costruttive che possono compromet-tere il funzionamento in sicurezza del sistema fumario.

guaine termoindurenti

Guaine e acciai speciali

garanzia

A. Campagnoli S. Faita

Page 23: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Il primo Trattato sul condo-minio, pubblicato dopo la Ri-forma, è stato coordinato dal Presidente Triola, che è an-che direttamente autore di alcuni fondamentali capito-li sul supercondominio, sul-le tabelle millesimali, sul godimento delle proprietà esclusive.Nell’indice degli autori gli Associati Anaci ritroveran-no molti nomi noti e, aspetto da ricordare, illustri studiosi che sovente intervengono sia nei nostri convegni di studio che nelle riviste, tra i quali è doveroso citare il consiglie-re Dottor Scarpa e l’avvocato Marco Andrighetti, di Anaci Piemonte.L’opera si segnala, come è del tutto naturale attese le competenze degli autori, per

la profondità della trat-tazione e per alcune prese di posizione su aspetti particolari del-la riforma, ma forse si distingue anche per le dimensioni imponen-ti, che toccano le mil-leduecento pagine.Per vero, vi è altro da ricordare.L’Editore, Giappichel-li, ha dato prova di ca-pacità di adeguarsi ai

tempi nuovi e così chi ac-quisti il monumentale volu-me ha anche la possibilità di collegarsi via web al sito dal quale potrà scaricare l’intera opera sia un formato pdf che in formato modificabile.In tale modo il cultore della materia ed anche i pratici po-tranno disporre di ampio e si-gnificativo materiale, di age-vole consultazione e i facile conservazione.Oltre che come tradiziona-le supporto per lo studio-so, l’opera si segnala quin-di come ottimo supporto per chi debba risolvere problemi specifici ed abbia esigenza di verificare le opinioni più autorevoli.

(EAC)

IL NUOVO CONdOMINIO

LA RIFORMA: CONVEGNO DEL

1° MARZOSalone Orlando presso Union-Camere il primo marzo, gremito all’inverosimile (ol-tre 600 colleghi) ed i rimanenti quasi 200 che non avevano prenotato dislocati in vi-deoconferenza nell’adiacente sala Colucci.Così il primo marzo dalla mattina sino a tarda serata Anaci Sede provinciale di Milano ha trattato con tutti i consulenti giuridici, fiscali , amministrativi la riforma del Condominio.Il direttore del Centro Studi Condominiale di Milano, Avv. Antonio Eugenio Correale aveva radunato per il convegno il fior fiore degli esperti di diritto condominiale dalle varie sedi Anaci dell’alta Italia.Così sul palco, dopo una veloce introdu-zione del presidente provinciale Dario Guazzoni si sono succeduti, oltre all’Avv. Correlale, anche numerosi altri relatori che citiamo:

- Eugenio Antonio Correale- Marina Figini- Ermes Gallone- Luca Saccomani- Giuseppe Marchioni- Alessandro Colombo- Gianluigi Frugoni- Edoardo Riccio- Massimo Ginesi- Carmen Rovere

Ringraziandoli della partecipazione così come ringraziamenti vanno alla collega Luciana Quattrini, segretario istituzionale dell’Anaci provinciale milanese che ha cu-rato tutta la preparazione del Convegno ed a Gianfranco Fasan realizzatore del sito Anaci della provinciale milanese; dal quale sito potrà essere scaricabile tutto i mate-riale consegnato agli intervenuti.

varie ed eventuali

l’amministratore 21

Page 24: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

“A farla partire bene ci pen-sa Il Sole 24 Ore. La riforma del condominio è a 100 giorni dall’entrata in vigore e ormai è stata passata al microscopio da uffici studi ed esperti delle as-sociazioni, studiosi, magistra-ti e avvocati. Le criticità sono emerse (a cominciare da quel-le illustrate in questa pagina) ma anche la voglia di eliminar-le. Per questo Il Sole 24 Ore ha lanciato l’iniziativa di “correg-gere la riforma” approfittando del periodo di “vacanza” di sei mesi concesso dalla norma (la legge 220/2012). Hanno risposo

praticamente tutte le associazio-ne di condomini e amministrato-ri e gli ordini interessati: Agiai, Alac, Anaci, Anaip, Anam-mi, Anapi, Apac, Arpe-feder-proprietà, Assocond, Asppi, Assoedilizia-Confedilizia, Con-fabitare, Fna, Gesticond, Ordine degli avvocati di Milano, Unai e Uppi. Così diventa possibi-le, con Il Sole 24 Ore, sintetiz-zare in una proposta di modifica normativa i correttivi indispen-sabili per far partire la riforma. L’iniziativa darà vita, in maggio, a un convegno e alla presenta-zione di un disegno di legge al

nuovo Governo.”Anaci, presidenza nazionale con la quale la provinciale è in piena sintonia, è una delle associazio-ni che hanno aderito alla saggia iniziativa del quotidiano Il Sole 24 Ore.La speranza, ultima a morire, è che alcune delle nuove norma-tive vengano addirittura cassate, ed altre modificate.Come è ovvio il Centro Studi della Provinciale Milanese, con in propri valenti consulenti giu-ridici sarà in prima linea, come sempre, in maniera assoluta-mente professionale.

� PROFESSIONE CONSULENZA Finanziamenti e assicurazioni

PARTNERS:

� BLV AGENCY Consulenza commerciale e coordinamento progetto

� EDIL TOMPLAST Impresa edile specializzata

Diamo un nuovo valore al tuo immobile rendendolo

+ Sicuro+ Efficiente+ Confortevole+ Moderno

garantendo interventi di Ristrutturazione e Rifacimento di Qualità

via del Tecchione 26/E • 20098 S.Giuliano Milanese (MI)•Tel: 02 98 28 2960 • Fax: 02 98 28 5001www.blvbuilding.it • [email protected]

LA RIfORMA dELLA RIfORMADal quotidiano “Il Sole 24 Ore” di mercoledì 6 marzo riportiamo integralmente:

varie ed eventuali

l’amministratore22

Page 25: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Bitume e materiali inerti di va-rio tipo. Questa la definizione dell’asfalto. Una miscela che si può trovare anche in natu-ra, in cave che in Italia si tro-vavano nel Lazio, in Sicilia e in Abruzzo. Si trovavano per-ché oggigiorno la produzione è artificiale.A Milano il manto ricopre quin-dici milioni di metri quadrati di strade e quattro mila chilome-tri di marciapiedi. L’ultima e-voluzione del muoversi in città lungo vie che ebbero il ricono-scimento del titolo di “strade più sicure del mondo”. A dirlo nell’ 800 (vabbè qualche anno fa) Stendhal: “Le carrozze non si scostano mai dalle due stri-sce di granito, i pedoni restano sempre sui marciapiedi, gli in-

cidenti sono rarissimi”.Un bell’articolo di Marco Pe-drazzini sul Corriere della Se-ra di qualche mese fa ci ha ri-cordato il lastricato romano a poligoni di pietra. Poi, nel 1261, la mattonatura a spina di pesce per merito dei ricchi di Porta Nuova che partendo dall’imbocco dell’attuale via Manzoni, provvidero al rifaci-mento del manto stradale fino alla Porta Comasina. Nel ‘700 si passò alla selciatura conca-va con ciottoli e con lo sco-lo dell’acqua al centro. Poi il passaggio alla curvatura con-vessa, cioè con i tombini sui lati e ancora alla selciatura con i cubetti di porfido. Lungi da noi confondere bitume e catra-me, visto che il primo vanta

qualità decisamente superiori, ma anche distante dal nostro intento spiegare il perché con sofisticate formule chimiche.L’asfalto per impermeabilizza-re i tetti e come legante era già noto nell’antichità soprattutto nell’area tra il Nilo e l’Indo ove sono frequenti gli affiora-menti di idrocarburi. In Occi-dente un suo derivato, la pece, era indispensabile per calafa-tare le carene delle navi. Nes-suna sua traccia invece nelle abitazioni erette dai Romani.Ma come si passò al suo utiliz-zo “stradale”?Innanzi tutto si dovette atten-dere che il suo prezzo diventas-se conveniente e ciò avvenne dopo la scoperta di un giaci-mento nel cantone di Neucha-

tel in Svizzera nel 1710, poco dopo quelli di Seyssel in Francia e del lago d’ asfalto dell’ isola di Tri-nidad, nelle Pic-cole Antille. Ma il passo dai tetti e dalle carene al-le strade è anco-ra lungo e venne percorso, come spesso accade, solo grazie al ca-so: in Inghilter-ra un carro perse un poco del suo carico sulla terra battuta e si osser-A passeggio sotto i portici

MILANO, JUNGLA d’ASfALTO

varie ed eventuali

Pinuccio Del Menico

l’amministratore 23

Page 26: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

vò che, seccando, impediva alla polvere di alzarsi. Co-sì cominciarono le prime a-sfaltature nel distretto side-rurgico di Winchester. Era il 1834 e vennero utilizzati i catrami residui della pro-duzione del gas di città.Qualche anno dopo fu Pa-rigi a pavimentare con la-stre di asfalto la Place de la Concorde. Un primato che venne bissato in via Ber-gere dove, nel 1854, fece la sua apparizione l’asfal-to compresso che sostituì il precedente asfalto cola-to, cioè uno strato di 15-20 centimetri di una miscela di legante bitumoso ed iner-ti fini che veniva spalma-to a caldo sopra un fondo di calcestruzzo. Con questo sistema venne pavimentata a fine ‘800 la prima stra-da della città: via Marino, proprio a fianco del palazzo comunale.Dal 1925, dopo alcuni e-sperimenti, tipo il Catra-moleum utilizzatto in zona Vallazze, si passò al com-presso e ai primi asfalti sin-tetici che favorirono, grazie alla maggiore economicità, la diffusione di questo ti-po di pavimentazione stra-dale. Dati relativi alla città di Milano non ne esistono, ma quelli che riguardano l’intera Italia parlano chia-ro: nel 1921 i chilometri a-sfaltati erano 10.330, die-ci anni dopo erano più che raddoppiati.Ma c’è una strada dimen-ticata dall’ammoderna-

mento, dall’avanzare delle tecnologie, finanche dal-le manutenzioni. Una stra-da addirittura senza nome e sconosciuta alla gran parte dei milanesi milanesi per-ché scorre sotterranea per quattro chilometri per col-legare il quartiere Stadera all’ospedale San Paolo pas-sando sotto al Naviglio. Fu costruita dai tedeschi negli anni trenta per potersi muo-vere in sicurezza e raggiun-gere senza pericoli le posta-zioni antiaeree. Un percorso di un metro e mezzo di al-tezza per un metro di lar-ghezza che in seguito venne conquistato dai Partigiani che lo ampliarono aprendo un altro ingresso in via Ba-rilli al numero 9. Venne ri-portato agli onori della cro-naca da una operazione di Polizia portata a termine nell’aprile del 2009 quando un blitz della sezione anti-droga al 7 di via Barilli fece scoprire sotto un lavandino l’ingresso del cunicolo di-menticato nel quale furono scoperti ingenti quantitativi di droga. Fin qui la storia e la cronaca. Per quanto ri-guarda i “si dice” occorre registrare la presunta testi-monianza di chi quei quat-tro chilometri li avrebbe percorsi tutti e, colonie di topi a parte, li avrebbe tro-vati in condizioni più che accettabili. Peccato che u-na verifica sia impossibile visto che dopo il sequestro di Polizia gli ingressi sono stati murati.

varie ed eventuali

ARTICOLO 13 TER DEL D.L. N. 83 DEL 2012 IN TEMA DI

RESPONSABILITÀ FISCALE E CONTRIOBUTIVA NEGLI APPALTI: IL CONDOMINIO

È ESCLUSO

Dal 2006 si ripropone il tema della responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nel contratto

d’appalto, ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previ-

denziali e dei contributi assicurati-vi obbligatori per gli infortuni.

Più volte si era affacciata l’even-tualità che il tema coinvolgesse il condominio e per altrettante volte sono intervenute modifiche nor-mative, o chiarimenti della Pub-

blica Amministrazione che hanno fugato tale eventuali. Il nuovo testo introdotto con il Decreto Sviluppo aveva destato molte

preoccupazioni, tra i cultori della matteria e gli studiosi.

Si saluta quindi con grande inte-resse la circolare della Agenzia delle Entrate, n. 2/E, emanata il

primo marzo 2013.La circolare ha il pregio della

chiarezza e testualmente recita: il condominio deve ritenersi esclu-

so, in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati dagli artt. 63

e 74 TUIR.

PER UNA VOLTA, QUINDI TUTTO CHIARO.

l’amministratore24

Page 27: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

ImpoPagina.indd 1 06/03/13 17:39

Page 28: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Le delegazioni Anaciin provincia

Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia di Milano. Tutti i responsabili di zona dell’Associazione

relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.

Un servizio che Anaci crede possa essere utile per tutti i lettori per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.

Un nuovo volto a Buccinasco. Continua il percorso per l’adozione del nuovo PGT con un secco NO al consumo di suolo, rilancio dei borghi agricoli ed un nuovo centro cittadino. Il disegno per Buccinasco prevede una nuova identità ad una città immersa nel Parco Agricolo Sud di Milano, patrimonio da valorizza-re e tutelare anche nell’ottica della Città Metropolitana di cui il territorio farà parte dal primo gennaio 2014. È stato

depositato ed approvato dalla Giunta il Documento di piano, che insieme al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, compone il nuovo strumento urbanistico. I principi fondametali si riassumono nel non consumo di suolo, la contrazione delle volumetrie rispetto ai tentativi precedenti, la valorizzazione della vocazione agricola delle due fra-zioni di Gudo Gambaredo e Buccinasco Castello e la tutela del Parco Agricolo

sud di Milano. Il percorso, per quanto contratto nei tempi, è stato del tutto trasparente, conferma il sindaco Gian-battista Maiorano. Sono state riprese le analisi fatte in passato, adeguandole pe-rò allo scenario attuale a partire dal pa-trimonio abitativo rimasto invenduto e inabitato. Proprio per questo le volume-trie sono state ridotte del 20% rispetto alle passate ipotesi e di conseguenza anche la previsione di nuovi abitanti.

Trezzano sul naviglio - gianfranco Corazza - via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231

varie ed eventuali

E’ un servizio rivolto alle famiglie in possesso di un contratto d’affitto, regolarmente registrato, o in corso di registrazione, inerente un alloggio oc-cupato a titolo di residenza principale ed esclusiva nel Comune di Legnano nell’anno scorso. I richiedenti non devono essere proprietari d’immobili. Non possono essere richiesti contri-buti per contratti d’affitto stipulati per

immobili di categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 e con superficie utile netta superiore a mq. 95. L’accesso e l’am-montare del contributo è determinato dal rapporto tra la composizione del nucleo familiare, la situazione socio-economica e l’importo del canone di locazione annuo. Per informazione e consegna domande - Settore 6 “Servizi alla persona” – Via XX Settembre n. 30

– Ufficio Alloggi Ufficio alloggi (Tel. n. 0331/472525- 472512), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Cosa occorre: modulo di domanda; contratto d’affitto regolarmente regi-strato anche in data posteriore alla presentazione della domanda; ricevute di pagamento dell’affitto per l’anno precedente; redditi della famiglia rela-tivi all’anno precedente;

legnano - gianfranco Calvio - via siena, 18 - Tel 0331/541990 - Fax 0331/458441

l’amministratore26

Page 29: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

varie ed eventuali

Una storia d’Amore accaduta a Li-scate, un paese confinante con Mel-zo: una donna è morta a distanza di sole due settimane dalla scomparsa del suo caro marito… 99 anni lei, 100 lui.Ci rifacciamo a questo evento pen-sando al condominio come alla grande famiglia.È abitudine, quando muore un

condomino, inviare le condoglian-ze, mandare un mazzo di fiori o una corona per il defunto tramite l’Amministrazione di Condominio, ripartendo la spesa tra i condomini.Questa è diventata nel corso del tempo una consuetudine per rap-presentare la vicinanza dei condo-mini residenti nei confronti della famiglia in lutto.

Noi speriamo che questa manifesta-zione di affetto dei condomini nei momenti di lutto e dolore che la vita ci riserva sia presente in tutti i con-domini e ci auguriamo, inoltre, che il vuoto lasciato della persona cara sia colmato anche con altri gesti, evitando, come nel caso della nonni-na centenaria, il vuoto incolmabile e la devastazione.

Melzo - guido Faini - via verdi, 1 - Tel. 02/95738228 - Fax 02/95711686

Nell’area del sud Milano dilagano i finti tecnici che si presentano alle porte dei condòmini con scuse più diverse, attuando dei raggiri sempre più ingegnosi fra loro. Le ultime denunce rilevate parlano di finti tecnici della fornitura dell’acqua che suonando i campanelli chiedono di accedere all’interno dell’abitazione

per prendere visione dei contatori e impianti, ma il loro obbiettivo diversamente diventa quello di farsi consegnare banconote o comunque di uscire avendo realizzato qualcosa. Il fenomeno è talmente pressante che le stesse aziende del Gruppo Cap hanno diramato l’invito a dif-fidare di chi fingendosi incaricato

di Amiacque, si presenta presso le abitazioni dei cittadini con la scusa di visionare gli impianti chiedendo somme di denaro o altri beni. L’avvi-so contiene peraltro la conferma che eventuali pagamenti delle bollette non avviene con riscossione diretta nel condominio, ma l’iter prevede un percorso diverso.

Melegnano - vitantonio Palmisano - via nino Bixio, 7 - Tel. 02/9834157 - Fax 02/9832196

Piazza del Carmine

l’amministratore 27

Page 30: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

SCHEDA RACCOLTA DATI PERSONALI

Nome Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza (sede legale) Città CAP

Via/Piazza

Nome Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza (sede legale) Città CAP

Via/Piazza

Nome Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza (sede legale) Città CAP

Via/Piazza

Nome Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza (sede legale) Città CAP

Via/Piazza

Indirizzo per le comunicazioni ufficiali Città CAP

Via/Piazza

Telefono fisso Cellulare

Fax Altro numero

Indirizzo e-mail

L’unità immobiliare è: -utilizzata dal o dai proprietari SI NO

-non utilizzata SI NO

-utilizzatadall’usufruttuario SI NO

-in locazione SI NO

Dati anagrafici dell’usufruttuario se presente

Nome Cognome

Codice Fiscale Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza Città CAP

Via/Piazza

Indirizzo e-mail

Condominio Scala Interno

DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO O DEI PROPRIETARI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

N.b. In caso di proprietà è necessario comunicare i dati anagrafici di tutti i proprietari

varie ed eventuali

l’amministratore28

Page 31: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Dati anagrafici dell’inquilino se presente

Nome Cognome

Codice Fiscale Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza (sede legale) Città CAP

Via/Piazza

Indirizzo e-mail

DATI CATASTALI

Sezione Urbana Foglio Particella Subalterno

Categorie Classe Consistenza Rendita

Altro

ANNOTAZIONI IN ORDINE AD EVENTUALI CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’IMMOBILE

Autorizzo il trattamento dei dati di cui sopra per i fini amministrativi SI NO

Autorizzo l’amministratore ad inviarmi le comunicazioni ufficiali del

condominio via mail all’indirizzo sopra indicato e pertanto le dichiaro

valide a tutti gli effetti di legge.

SI NO

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy SI

Data Firma

varie ed eventuali

l’amministratore 29

Page 32: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Passatoie

Imbiancature

Creazione ripostiglisottoscala

Zerbini

Levigaturamarmo

Creazione bucheper zerbini

Casellaripostali

Sacchi raccoltadifferenziata

Prodotti perla pulizia Lampadine

Corrimano Trespoli eCassonetti

Scale eCarrelli Antinfortunistica

Bachecheportapubblicità e

portabiciclette

V i a l e M o n z a , 1 1 3 - 2 0 1 3 5 M i l a n oTe l . 0 2 - 2 6 1 4 1 1 6 0 F a x 0 2 - 2 6 1 1 6 4 0 0e - m a i l : m o n d i a l t a p p e t i @ l i b e r o . i t

w w w . m o n d i a l t a p p e t i . i t

Sopralluoghi e preventivi gratuiti e tempestivi √

Garanzia di lavori eseguiti a regola d’arte √

Materiali pronti a magazzino √

Consegne gratuite e veloci √

MONDIAL TAPPETIdal 1962S e r v i z i e f o r n i t u r e

C o n d o m i n i a l i

richiedeteil nostrocatalogo

Page 33: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Passatoie

Imbiancature

Creazione ripostiglisottoscala

Zerbini

Levigaturamarmo

Creazione bucheper zerbini

Casellaripostali

Sacchi raccoltadifferenziata

Prodotti perla pulizia Lampadine

Corrimano Trespoli eCassonetti

Scale eCarrelli Antinfortunistica

Bachecheportapubblicità e

portabiciclette

V i a l e M o n z a , 1 1 3 - 2 0 1 3 5 M i l a n oTe l . 0 2 - 2 6 1 4 1 1 6 0 F a x 0 2 - 2 6 1 1 6 4 0 0e - m a i l : m o n d i a l t a p p e t i @ l i b e r o . i t

w w w . m o n d i a l t a p p e t i . i t

Sopralluoghi e preventivi gratuiti e tempestivi √

Garanzia di lavori eseguiti a regola d’arte √

Materiali pronti a magazzino √

Consegne gratuite e veloci √

MONDIAL TAPPETIdal 1962S e r v i z i e f o r n i t u r e

C o n d o m i n i a l i

richiedeteil nostrocatalogo

Page 34: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale

sentenze

1184 Condominio. Videosorveglianza Assemblea. Uso delle parti comuni, eliminazione dell’apertura a distanza del portone di ingresso

Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.(Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3 gennaio 2013, n. 71.

Potrà sembrare straordinario, ma ci accingiamo a commentare notizie tra loro coerenti e concordanti, provenienti dai giudici civili, dai giudici penali e dal legislatore. È noto a tutti che la riforma ha esplicitamente riconosciuto l’ammissibilità delle telecamere in condominio e che ormai vi una norma precisa si occupa delle modalità attuative. Già prima, con la rivista di novembre, si era dato conto della brillantissima sentenza della Cassazione Civile che nel caso del proprietario unico di edificio composto da numerose unità abitative ha riconosciuto la legittimità dell’installazione di videosorveglianza. Con sentenza n. 14346 del 9 8 2012 ha prima sezione della Corte suprema ha ritenuto che l’impianto non costituisce violazione dell’art. 134 del d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196 per il fabbricato di un unico proprietario, occupato in parte da una terza persona, con telecamere collocate sul cancello e sul portone d’ingresso. Adesso rileviamo che la Cassazione penale ha ribadito una sua pronuncia, oggi ripetuta integralmente e in modo concludente. Appare utile ricordare il complesso delle prese di posizione, anche per rilevare che il testo del nuovo articolo 1122 ter (Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136) non riguarda fattispecie speciale e può essere interpretato senza eccesso di rigore, come invece taluno dei commentatori ha adombrato.

1185 Condominio. Regolamento contrattuale. Limiti al godimento delle proprietà esclusive. Affittacamere.

Non può essere consentita alcuna limitazione del diritto di proprietà dei singoli condomini se non in forza di espressa previsione ed analitica specificazione dei limiti che si intendono porre. Conseguentemente l’attività di affittacamere non è preclusa da una norma contenuta nel regolamento di condominio

l’amministratore32

Page 35: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

secondo la quale “è fatto divieto di destinare gli appartamenti ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato”, anche perché siffatta attività non implica il mutamento della destinazione d’uso per civile abitazione. App. Roma, 19/12/2012

Nei prossimi lustri ci si soffermerà non soltanto sull’analisi delle nuove norme introdotte dalla legge 220/2012, ma anche sugli effetti che le regole che entreranno in vigore il 18 giugno prossimo sono destinate ad avere per gli stessi articoli rimasti intonsi. La sentenza della Corte d’Appello di Roma è emblematica di tale dinamica, volta ad investire le parti del nostro ordinamento che potrebbero risentire della riforma in via indiretta. I giudici hanno confermato uno dei principii più tradizionali, che da sempre afferma la necessità di interpretare con estremo rigore le clausole volte a limitare l’esercizio delle facoltà dominicali. L’impostazione era precisa ed indiscutibile: il libero godimento dei beni da parte del rispettivo titolare costituisce architrave del nostro ordinamento, pertanto quanto lo contrasti costituisce elemento “eversivo” al quale dare sfogo unicamente per quanto espressamente e chiaramente voluto dalle parti, senza ingresso ad interpretazioni estensive od anche ad interpretazioni libere. Sta di fatto però che numerose norme contenute nella riforma sembrano limitare l’ampiezza del principio, quanto meno nel campo del condominio nel quale i diritti del contitolare delle cose comuni ed anche quelli del titolare delle proprietà esclusive sono destinati a confrontarsi con le esigenze degli altri condomini su un piano molto diverso da quello disegnato in passato. Il condomino deve comunque informare delle attività modificatrici e l’assemblea ha sempre potere di pronunciarsi su di esse. Il ventaglio delle ragioni che possono impedire le innovazioni e le modifiche sembra accrescersi, non soltanto quantitativamente. Occorrerà quindi verificare come l’elaborazione giurisprudenziale reagirà ai nuovi dettami e quale sistema sarà disegnato da qui a qualche anno. Per certo, non sembra che si potrà ripetere che il condomino deriva dal proprietario unico dell’edificio poi venduto frazionatamente la stessa sua posizione e gli stessi suoi diritti. Più difficile risulterà determinare le differenze tra le due posizioni.

1186 Condominio, Sopraelevazione. Inammissibilità del sopralzo che pregiudichi la sicurezza. Prescrizione.

L’art. 1127 cod. civ. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio a tre limiti, dei quali il primo (le condizioni statiche) introduce un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione, mentre gli altri due limiti (il pregiudizio delle linee architettoniche e la diminuzione di aria e di luce) presuppongono l’opposizione facoltativa dei singoli condomini interessati. Ne consegue che le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Rigetta, App. Catania, 20/02/2006) Cass. civ. Sez. II, 30/11/2012, n. 21491

Partendo da considerazioni di tutta evidenza la Corte Suprema consente di pervenire a risultati pratici anche di grande rilievo. Nel caso di specie i giudici hanno sottolineato la differenza tra la sopraelevazione che alteri il decoro architettonico o che riduca l’aria e la luce e il sopralzo che

sentenze

l’amministratore 33

Page 36: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

sentenze

minacci la statica dell’edificio. Correttamente, è stato precisato che l’opera che pregiudichi il decoro architettonico o l’amenità configura esercizio illegittimo di un diritto comunque esistente. Al contrario laddove la variazione compromette i grandi ed intangibili valori (sicurezza, salute, ecc.) si deve parlare di insussistenza del diritto. Ripetendo la pronuncia, si deve ritenere che le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso. La peculiarità, lungi dal limitarsi ad elegante precisazione terminologica comporta conseguenze. Il diritto che non esiste non può neppure radicarsi per effetto del decorso del tempo. Così, il sopralzo eseguito senza rispettare la statica e la sicurezza del fabbricato potrà essere contestato senza limiti di tempo e senza temere il maturare della prescrizione.

1187 Supercondominio. Nozione.

Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere “ipso iure et facto”, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta di una fattispecie legale, in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale di accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione. Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n. 19939

L’impostazione offerta dalla Corte di Cassazione risolve uno dei tanti problemi che la nozione di supercondominio presenta e ribadisce che laddove si configuri supercondominio occorre da re applicare le norme di legge scritte per il condominio (artt. 1117-1139 c.c) e non quelle sulla comunione (artt. 1100-1116 c.c). Un ulteriore passaggio delle sentenza precisa l’indicazione, poiché stato specificato che al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione; in particolare, trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione e formazione e calcolo delle maggioranze, fermo restando che all’assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare (e quindi soggetti legittimati sono) tutti i singoli condomini sempre che l’eventuale regolamento non disponga diversamente. Inoltre, le delibere dell’assemblea generale del supercondominio hanno efficacia diretta ed immediata nei confronti dei singoli condomini degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale. La chiarezza delle indicazioni non deve fare velo, poiché molti altri problemi residuano. Per rimarcarne alcuni, si richiama altra recente sentenza, questa volta della nostra Corte d’Appello. Con sentenza del 29 novembre 2012 i nostri giudici si sono ricordati dell’insegnamento del Presidente Corona ed hanno affermato che non è ravvisabile la fattispecie del supercondominio quando esistono beni comuni a più edifici che aumentano il valore del complesso immobiliare e sono utili ai fini del godimento e dello svago dei condomini, ma non sono necessari per l’esistenza e l’uso degli edifici. In definitiva, se siamo in presenza di una piscina si considererà disciplina diversa da quella congrua per le parti comuni necessarie, come i viali di ingresso e i cortili. Occorre recepire le diverse risultanze e attendere per verificare se, finalmente, di riuscirà ad elaborare uno schema che oltre ad essere lucido e profondo sia anche si semplice applicazione.

l’amministratore34

Page 37: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Prevenzione e lotta contro blatte e zanzare“Prevenire è meglio che curare” è un antico detto tuttora va-lido; ciò non toglie che, attuate le indispensabili pratiche di prevenzione, ci si renda conto che è indispensabile attuare cure specifiche ad integrazione di quanto realizzato.Tutto ciò è valido in ogni settore, compreso quindi quello del Pest Con-trol negli ambienti domestici e urbani. Di vitale importanza in questo periodo stagionale è l’attuazione di pratiche di preven-zione e difesa antiparassitaria nei riguardi di blatte e zanzare.Le blatte in realtà sono purtroppo presenti ed attive tutto l’an-no. Diverse sono le specie che si rinvengono in Italia, tutte di origine tropicale o equatoriale; prediligono quindi ambienti caldo-umidi, insediandosi negli scantinati, nelle cucine, in bar, ristoranti, negli ospedali, ovvero ovunque possano tro-vare, oltre che condizioni ambientali favorevoli, possibilità di alimentazione. Chi si imbatte in uno scarafaggio ha una reazione di ribrezzo; ancor più la repulsione aumenterebbe se conoscesse la reale pericolosità di questi insetti, ben noti come potenziali vettori di microrganismi patogeni. Sensazio-ni di ripulsa sono riferite da tempo. Il famoso capitano del Bounty, Blight, nel suo diario racconta che dopo la cattura di un vascello nemico, prima di salirvi a bordo direttamente, ordinò ai suoi marinai di bonificare la nave stessa con abbon-dante acqua bollente, considerato quanto fosse infestata.Allora, come prevenire e difendersi? È evidente che l’attua-zione di rigorose pratiche di pulizia ostacola la colonizzazio-ne. Ciò però non è sufficiente. L’introduzione di uova e nuovi individui in qualsiasi ambiente è sempre possibile. I ripetuti casi di arrivo da Paesi lontani di ulteriori specie aggrava la situazione di pericolo. Ne consegue l’esigenza di interventi antiparassitari ad hoc, che andranno cadenzati in modo tale da agire sulle blatte di mano in mano che le stesse sgusciano

dalle ooteche contenenti le uova, altrimenti inattaccabili dagli antiparassitari utilizzabili. Programmare trattamenti ad opera di personale specializzato è quindi pratica razionale. Considerazioni similari possono essere fatte nei riguardi delle zanzare. In Italia ne sono note oltre 70 specie; fortunatamente non tutte apprezzano il sangue umano, ma per lo meno una ventina sono da considerare come potenziali vettori di mi-crorganismi. La prevenzione dalle infestazioni e la lotta anti-parassitaria sono quindi indispensabili anche in questo caso.Non tutte le specie hanno identico ciclo biologico. La co-mune “zanzara domestica” (Culex pipiens) e diverse specie affini svernano allo stadio di adulto in ambienti riparati (scan-tinati, sottoscala, cavedi di ascensore, locali in cui si trovano le caldaie per il riscaldamento, ecc.), per deporre nell’acqua quando la temperatura ambiente e dell’acqua stessa supererà i 10-12 °C.Che fare allora? Le raccomandazioni di evitare ogni ristagno di acqua per lo meno da marzo a tutto ottobre si ritrovano come “linee guida” pubblicate pressoché annualmente sia dalle Autorità cittadine che da imprese di Pest Control.Gli Amministratori di condominio sono però responsabili di-rettamente del rispetto di tali norme relativamente agli edifici di competenza, con rischio di sanzioni.È saggio che gli stessi Amministratori si attivino per commis-sionare interventi di lotta adulticida negli scantinati contro gli adulti svernanti; tali trattamenti devono essere effettuati entro il mese di marzo e verranno successivamente integrati con cadenzati trattamenti larvicidi nelle caditoie condominiali nel periodo primaverile-estivo.

Citazioni tratte da pubblicazioni del Prof. Luciano Süss.

Prevenzioni e bonifi che su misura

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI:

800-017302www.verdeblusrl.it

CONVENZIONI PER AMMINISTRATORIZANZARE: TRATTAMENTI LARVICIDI ATTI A RIDURRE LE EMERGENZE ESTIVE BLATTE: TRATTAMENTI CON GEL A BASSO IMPATTO AMBIENTALETOPI E RATTI: PIANIFICAZIONE BIOLOGICA DELLA LOTTA

Oltre 25 anni di esperienza e innovazione nella disinfestazione al vostro servizio:

redazionale

l’amministratore 35

Page 38: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Pericoli condominialia cura di Cristoforo Moretti

Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani. A prescindere dall’eventuale applicabilità al condominio delle leggi sulla sicurezza del lavoro, gli edifici non devono essere pericolosi per chi li abita, per chi ci lavora, per chi li visita: i codici e la giurisprudenza ci insegnano da sempre che i danni ingiusti devono essere evitati.Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.

Pericoli condominiali a cura di Cristoforo Moretti Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani. A prescindere dall’eventuale applicabilità al condominio delle leggi sulla sicurezza del lavoro, gli edifici non devono essere pericolosi per chi li abita, per chi ci lavora, per chi li visita: i codici e la giurisprudenza ci insegnano da sempre che i danni ingiusti devono essere evitati. Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.

52. Archeologia industriale?

Al numero 51 avevamo trattato il caso delle attrezzature desuete ereditate da amministrazioni precedenti. Ora trattiamo di attrezzature funzionanti, utilissime ed utilizzatissime, installate negli anni del boom economico, quando la sensibilità sulla prevenzione degli incidenti era assai diversa da oggi. E soggette all’amministrazione ordinaria. Per esempio i “monta-auto”, quegli ascensori automatizzati che stipano automaticamente un buon numero di vetture in spazi decisamente ristretti. Questi impianti, quando anche soggetti a periodica manutenzione (non è questo che preoccupa), devono avere gli organi mobili protetti da involontari contatti con le persone. Vale a dire che l’avvicinamento a parti in movimento deve essere consentito – al di là di una eventuale non cogenza delle più recenti normative sulle macchine e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro – solo a tecnici manutentori e tramite schermi e barriere. Nel caso in esame, il ballatoio condominiale separa con una insufficiente ringhierina l’impianto mobile dalla parte comune accessibile a tutti, anche a bambini.

MIGLIORAMENTI – Separare e rendere inaccessibili (per esempio con le reti di delimitazione delle gabbie ascensore) tutti gli organi in movimento.

sicurezza edificie lavoratori

53. Poligoni di tiro condominiali

Corridoio piano cantinato, con porta di accesso dall’esterno e vista cortile: applicazione rigorosa dell’art.1102 cc.

l’amministratore36

Page 39: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

53. Poligoni di tiro condominiali

Corridoio piano cantinato, con porta di accesso dall’esterno e vista cortile: applicazione rigorosa dell’art.1102 cc.

sicurezza edificie lavoratori

l’amministratore 37

Page 40: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Il D.M. 22.01.2013, pubblicato sulla G.U. del 30.01.2013, disciplina gli impianti centralizzati d’an-tenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell’edificio con con-seguente riduzione ed eliminazione della molteplicità delle antenne individuali, per motivi sia estetici sia fun-zionali.

- Dati, suoni, immagini e segnali È noto che i segnali della radiotelediffusione sono tra-smessi mediante onde elettromagnetiche (caratterizzate da un campo elettrico e da un campo magnetico) che viaggiano alla velocità della luce di circa 300.000 km al secondo. Le “onde” si propagano, attraverso <l’etere cosmico> da una antenna trasmittente T ad una antenna ricevente R, lungo percorsi che possono interessare lo spazio atmosferico (ionosfera o troposfera) oppure per-corsi che possono interessare la crosta terrestre e cioè “lambire” la superficie della terra. I segnali a radiofrequenza RF sono compresi nella Ban-da VHF — Very High Frequency — con frequenza da 30 a 300 MHz e Lunghezza d’onda da 1 a 10 m e nella Banda UHF-Ultra High Frequency-con frequenza da 300 a 3000 Hz e Lunghezza d’onda compresa tra 10 e 100 cmIn ogni caso risulta che la propagazione ottimale è quella in linea retta, in assenza di ostacoli, quando cioè trasmettitore e ricevitore tra loro si <vedono>.Fu il fisico e matematico inglese James Clerk Maxwell nel 1865 ad enunciare per primo la teoria del campo elettromagnetico con l’assioma della analogia tra la luce e le onde elettromagnetiche.È noto che le onde elettromagnetiche sono caratterizza-te da velocità c, lunghezza d’onda L e frequenza f e che il legame tra queste tre grandezze fisiche è:

c = L x f dove:c= velocità = 300.000 km/sec; L = lunghezza dell’on-da espressa in metri mentre f = frequenza espressa in Hertz Hz.

Maxwell diede un’analoga interpretazione matematica del fenomeno della propagazione luminosa ed elettro-magnetica e stabilì la possibilità di produrre <onde> elettromagnetiche attraverso circuiti e correnti elettri-che. Le scoperte di Maxwell, furono il punto di parten-za per le successive famose esperienze come quelle del fisico tedesco Heinrich Rudolph Hertz che provò la realtà fisica della propagazione delle perturbazioni elettromagnetiche nello spazio, producendo quelle che furono chiamate <onde hertziane> e che servirono poi a Guglielmo Marconi per realizzare la telegrafia senza fili. È noto che suoni e immagini vengono convertiti in segnali che possono essere di tipo analogico e/o di tipo digitale: il segnale originario è di tipo analogico, costituito da un’onda portante (sinusoide) che riprodu-ce in modo continuo le variazioni dell’informazione; il segnale digitale è invece caratterizzato da trasmissione binaria a gradini del tipo 00001111. E’ sempre possibile la conversione da un tipo all’altro: la conversione da analogico a digitale A/D e la conversione da digitale ad analogico D/A avvengono mediante apparati converti-tori. Il segnale digitale poggia sull’adozione della numera-zione binaria e cioè sul fatto che ogni numero intero può essere decomposto in una somma di potenze di 2: il metodo richiede quindi solo l’impiego delle cifre 0 e 1. Tale tipo di numerazione non è adatto a sostituire nella pratica corrente la numerazione decimale, ma per con-tro fornisce un eccezionale strumento per la trasmis-sione dei dati e dei segnali (audio e video) attraverso l’elettronica perché tutto viene tradotto in 0-1.In ogni caso nella propagazione delle onde elettroma-gnetiche assumono notevole importanza gli eventuali ostacoli che si possono trovare sul percorso (edifici, montagne, ecc...) e le caratteristiche del mezzo e cioè dell’aria. Si verificano cosi fenomeni di riflessione, ri-frazione, interferenza e diffrazione che condizionano la ricezione. L’impianto centralizzato garantisce migliore ricezione rispetto a singole antenne. La trasmissione e ricezione terrestre, tramite le antenne a sviluppo li-neare, è iniziata in Italia nel 1954 con le trasmissioni

IMPIANTI CONdOMINIALI CENTRALIZZATI d’ANTENNAsulla base del d.m. 22.01.2013

sicurezza edifici

Antonio De Marco

l’amministratore38

Page 41: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

RAI, ha avuto notevole sviluppo sia con il tradizionale sistema di trasmissione analogico e sia a seguito della parziale introduzione della Televisione Digitale Terre-stre; a partire dal 1995, in Italia ha avuto sviluppo la trasmissione e ricezione digitale satellitare: tale sistema cosiddetto DTT (Digital Terrestrial Television) garanti-sce aree di ricezione molto grandi e quindi si presta per programmi internazionali; il segnale digitale si degrada meno rispetto al segnale analogico: suoni e immagini si possono trasmettere, ricostruire e ritrasmettere senza apprezzabile degradazione.Il segnale irradiato da un satellite TV che si trova a cir-ca 36.000 km dalla linea dell’equatore, quando arriva sulla Terra è molto attenuato. Per compensare questa attenuazione, occorrono antenne riceventi ad elevato Guadagno. Tale esigenza è ben soddisfatta dall’antenna parabolica.Il Guadagno è espresso in dB (decibel). In via teori-ca, il Guadagno di una parabola varia in rapporto al suo diametro ed alla sua frequenza di lavoro; siccome generalmente tutte le parabole sono in grado di riceve-re qualsiasi frequenza, da qualche centinaia di MHz a decine di GHz, più diminuisce la frequenza di lavoro, minore sarà il Guadagno.

Gli impianti condominiali Un impianto di antenna è un sistema costituito da una o più antenne riceventi dei segnali radiofonici e televisivi progettato per fornire ai ricevitori i segnali desiderati (primari e/o secondari) terrestri e satellitari.

Gli impianti centralizzati d’antenna condominiali, sono complessi impiantistici dotati di apparecchiature tec-nologiche necessarie alla ricezione (mediante specifici componenti denominateantenne) dei segnali del servizio di radio-diffusione sonora, televisiva (e segnali associati) ed alla loro di-stribuzione agli apparecchi ricevitori, mediante appro-priati mezzi trasmissivi (cavi elettrici per trasmissione segnali di tipo coassiale o coppie simmetriche o fibra ottica, ecc…).Gli impianti centralizzati d’antenna devono essere re-alizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle sta-zioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali, in modo da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunica-zione elettronica.I suddetti impianti non devono determinare condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui program-mi siano contenuti esclusivamente nei segnali terrestri primari e satellitari.Gli impianti d’antenna rientrano nella definizione di cui all’art. 1 comma 2, lettera b) del Decreto Ministero dello Sviluppo n. 37/2008 (già legge 46/1990) e per-tanto, in base alla legge 186/1968, devono essere rea-lizzati a regola d’arte. In particolare, per i requisiti di funzionalità e sicurezza, sono soggetti alle norme per la progettazione e la realizzazione previste nel precitato Decreto.Il progetto, per l’installazione, trasformazione e amplia-mento, deve essere redatto da un professionista iscritto agli Albi Professionali (ingegnere, perito elettrotecnico, ecc….) quando l’impianto d’antenna (definito impianto elettronico in genere), coesiste con impianto elettrico (di energia) soggetto ad obbligo di progettazione.Si ricorda che gli impianti elettrici condominiali (pro-duzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, uti-lizzazione di energia elettrica) come individuati all’art. 1 comma 2 lettera a) del D.M. 37/2008, sono soggetti a progettazione obbligatoria da parte di un professionista iscritta ad Albo professionale, quando la potenza impe-gnata supera 6 kW.Gli impianti di edificio per servizi televisivi e/o mul-timediali, sono principalmente costituiti da antenne (satellitari o terrestri) poste all’esterno dell’edificio che captano i segnali provenienti dall’etere. In Italia, la configurazione tipica, prevede l’ubicazione delle an-tenne sul tetto dell’edificio e la distribuzione dei segnali (mediante cavi) verso gli appartamenti e le utenze, a patire dal “sottotetto”.Nella <rete> di edificio la direzione di propagazione

sicurezza edifici

l’amministratore 39

Page 42: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

dei segnali è vincolante per ottenere in tutto l’edificio i corretti livelli di segnale.Bisogna precisare che, in genere, in Italia non è presen-te la cosiddetta TV via cavo (CATV) e tutto il servizio televisivo è realizzato mediante trasmissioni <radio>. Quindi il posizionamento delle antenne riceventi trova migliore possibilità di ricezione nelle parti alte degli edifici e cioè sopra i tetti.Nelle zone urbane di alcuni paesi europei (ad esem-pio Francia, Spagna) è molto diffusa anche la CATV e quindi al propagazione del segnale avviene dal basso verso l’alto. In altri paesi sono presenti entrambi le diffusioni: dal basso per l’alto per la CAV e dall’alto verso il basso per i segnali radio. La combinazione dei due segnali avvie-ne cosi in corrispondenza dei singoli piani.L’antenna ricevente è un dispositivo che intercetta onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio (radio diffusione terrestre e satellitare) e le trasformano in se-gnali elettrici RF (tensione e corrente), che vengono poi amplificati da circuiti elettronici.Il posizionamento delle antenne satellitari non ha par-ticolari necessità, se non quella di essere in visibilità diretta con il satellite (direzione sud).Quindi il segnale satellitare può essere distribuito sia dal basso verso l’alto e sia dall’alto verso il basso. Il segnale captato dall’esterno, e convertito dall’antenna, può essere trasportato/distribuito con cavi coassiali op-pure con fibre ottiche o con coppie simmetriche, quan-do tale mezzo offra la banda necessaria.L’impianto di edificio, ha quindi due interfaccia: la prima è costituita dall’ingresso nell’edificio (tetto, ter-razza/balconata, cantina, ecc…), mentre la seconda è costituita dai punti di ingresso e interfaccia nell’appar-tamento HNI (Home Network Interface).

Nel suo complesso l’impianto è composto di tre parti:a)Sistema (gruppo o castello) di antenne;b)Terminale di testa (Head End);c)Rete di distribuzione (colonna montante);

Il <sistema> o gruppo di antenne comprende tutte le antenne adibite alla ricezione dei segnali.Come già detto, di fatto, le antenne sono dei trasduttori che captano l’energia elettromagnetica e la convertono in segnali elettrici. Il <terminale di testa>, comprende tutti gli apparati ne-cessari a trasformare i segnali e adattarli alla distribu-zione, quali: amplificatori di segnale, trasmodulatori, processori di canale, convertitoti di frequenza, filtri, partitori, ecc….

La <rete> di distribuzione o colonna montante com-prende cavi, partitori di potenza, multiswitch, ecc.. ne-cessari alla distribuire i segnali dall’uscita del terminale di testa fino all’interfaccia HNI.Possono fare parte dell’impianto anche altri apparati quali trasduttori ottico/elettrici quando l’edificio è ca-blato con fibra ottica, video registratori per programmi locali, ecc….Evidentemente, non tutti gli edifici hanno la stessa complessità di impianto.Bisogna precisare che oggi, installare un impianto di antenna non è facile (come lo è stato nei decenni scor-si). Come già riportato, l’impianto TV non è un impian-to elettrico che, generalmente funziona a 400/230 V. Il segnale TV che corre sul filo, è dell’ordine di qualche mV (milliVolt) ad esempio 0,002 V (2 mV) che passan-do attraverso il cavo subisce una forte attenuazione fino a compromettere il segnale.

Installazione di antenne e norme CEI Per la progettazione, installazione e manutenzione de-gli impianti centralizzati, vengono seguite le norme nazionali del CEI Comitato Elettrotecnico Italiano e quelle del CENELEC (Comitato Europeo per la Nor-mazione Elettrotecnica).Ai fini della sicurezza elettrica, le apparecchiature dell’impianto e gli schermi dei cavi coassiali della rete di distribuzione dei segnali devono essere connessi all’impianto di messa a terra, mediante conduttore di protezione (giallo-verde), ai sensi della norma CEI 64-8. Ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, a cura di professionista (ingegnere, perito elettrotecni-co-elettronico, ecc..) abilitato, in base alla probabilità di fulminazione ed alle caratteristiche morfologiche dell’edificio e dell’antenna, deve essere fatta una veri-fica circa la necessità o meno di installare un impian-to base (captazione, calata e dispersore a terra) per la protezione dalla fulminazione diretta, e/o un impianto integrativo per la protezione contro le sovratensioni.

A corredo dell’impianto deve essere rilasciata la se-guente documentazione tecnica: - schema topografico con ubicazione antenna, apparecchiature elettroniche, tracciato dei cavi, ecc..- schemi funzionali riportanti le caratteristiche dei singoli apparati;- relazione di verifica e/o progetto per la prote-zione contro i fulmini e le sovratensioni.

sicurezza edifici

l’amministratore40

Page 43: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

- Integrazione e individuazione degli impianti elettrici ed elettronici di edificioÈ noto che i tipici impianti condominiali che compren-dono energia e segnali:-ascensori, impianti termici, impianto citofonico, im-pianto ricevente TV, impianto telefonico, illuminazione pari comuni, eventuale trasmissione dati, videosorveglianza, allarme intrusione, ecc.. devono essere tra loro coordinati e integrati, so-prattutto nelle vie <dorsali> sub-orizzontali ai piani in-terrati/terra e sottotetto e nei <montanti> verticali, per garantire le condizioni di sicurezza.Gli impianti presentano, infatti, diverse problematiche per condizione funzionale (sovracorrenti, sovratensio-ni) e per ispezioni-manutenzioni che, generalmente, vengono effettuare da addetti appartenenti a ditte di-verse.

ANTENNE: VERIFICA E PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

IL FULMINE Il fulmine è una scarica elettrica improvvisa che si verifica ogni qualvolta due masse d’aria di origine differente, e quindi di carica opposta, vengono in contatto. Il fenomeno si manifesta con bagliore ed un suono, che non vengono percepiti contemporane-amente a causa della differenza della velocità della luce (300.000 km/s) rispetto a quella del suono in aria (340 m/s).

Quando il valore del campo elettrico esistente tra la terra e le nubi raggiunge il limite di circa 30 kV/m, che scende fino a poche unità in presenza di umi-dità, si ha la perforazione del dielettrico (aria), il fenomeno è noto come rigidità dielettrica.La scarica segue generalmente il percorso a minor resistenza, tra nuvola e suolo, più l’oggetto è alto più è vulnerabile, inoltre più è appuntito e più cari-che si addensano sulla sua sommità, richiamando la scarica (principio del parafulmine); per tale motivo gli alberi e i palazzi di una certa altezza, posti in luoghi isolati, sono i bersagli favoriti dal fulmine. L’impulso di corrente che si genera può a volte su-perare i 200 kA.Il fulmine può provocare considerevoli danni alle strutture, tra cui i principali:

- Danni per effetto termico, considerata l’elevata energia rilasciata, edifici con strutture in legno pos-sono facilmente essere inceneriti.

- Danni alle apparecchiature elettroniche interne, in quanto le sovratensioni indotte nelle linee entran-ti l’edificio, sia di energia che di comunicazione, sono sicuramente molto dannose per gli apparecchi elettronici collegati.

La protezione dell’edificio-criteri di sceltaIl territorio Italiano è colpito da circa 1.300.000 ful-mini/anno, l’approccio per la scelta e l’installazione degli SPD è basato essenzialmente sulle norme CEI EN 62305:CEI EN 62305 (CEI 81-10/1):“Principi generali”CEI EN 62305 (CEI 81-10/2):“Valutazione del ri-schio”CEI EN 62305 (CEI 81-10/3):“Danni materiali alle strutture e pericolo per le persone”CEI EN 62305 (CEI 81-10/4):“Impianti elettrici ed elettronici all’interno delle strutture”La normativa, richiede di effettuare un’analisi del rischio R presente e confrontarlo con quello tollera-to Ra, in modo tale che:R<=Ra;I danni causati da un fulmine a loro volta vengono classificati in quattro categorie:

- Tipo 1: perdite di vite umane;- Tipo 2: perdite di servizi pubblici essenziali;- Tipo 3: perdite di patrimonio culturale insostituibile(musei);- Tipo 4: perdite economiche;

sicurezza edifici

l’amministratore 41

Page 44: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

La scelta da effettuare, se e come proteggere la struttura e gli impianti interni, deve essere fatta dal progettista, per far ciò è indispensabile:

a) individuare le caratteristiche geometriche e di posizione della struttura da proteggere;b) individuare i tipi di danno che la fulminazio-ne può provocare;c) indicare le misure adeguate che rendono R<Ra per tutti i tipi di danno;d) scegliere fra tutte le possibili misure di pro-tezione quelle più convenienti dal punto di vista economico.

La scelta della protezione più idonea quindi viene fatta, in modo tale da ridurre le perdite e portare il livello di rischio al di sotto di quello tollerato.In particolare la protezione dei dispositivi elettro-nici dalle sovratensioni, quindi, è prevalentemente mirata alla diminuzione delle perdite economiche, delle perdite di vite umane (situazioni di guasto pe-ricolose o incendi) e delle perdite di servizi pubblici essenziali.L’installazione dei limitatori di sovratensione deve tener conto del lay-out impiantistico e del relativo impianto di terra e della posizione rispetto dei di-spositivi da proteggere rispetto ai quadri di alimen-tazione. Gli SPD vanno sempre installati tra i con-duttori attivi e la terra e generalmente rispecchia lo schema tipico riportato in fig. 1.Un parametro fondamentale che caratterizza la pre-stazione di un SPD è il livello di protezione Up (ten-sione residua che si ripercuote sui circuiti a valle), questo valore, specificato dal costruttore, deve esse-re superiore al massimo valore di tenuta indicata per l’apparecchiatura che si vuole proteggere.All’arrivo della linea elettrica, a monte del quadro principale ed a valle del contatore devono essere previsti SPD di classe I, fig. 2, per la protezione dal-le sovracorrenti indotte da una fulminazione diretta, o combinati di classe cioè I e II, per la protezione dalle sovracorrenti da fulminazione diretta e dalle sovratensioni per fulminazione indiretta. Questi di-spositivi limitano la tensione della linea entrante in edificio a pochi kV (1,5-1,6 kV); questa protezione è già utile per quegli apparecchi considerati poco sensibili: motori, trasformatori, apparecchi di co-mando e protezione.L’installazione a monte di un interruttore differen-ziale è preferibile in caso di fulminazione diretta dell’edificio, perché l’interruttore differenziale non

subisce danneggiamenti in quanto non è attraversato dalla corrente di fulmine, inoltre l’interruttore diffe-renziale non è influenzato dalle sovratensioni pro-venienti dalla linea.

Figura 2

Nei quadri secondari devono essere invece previsti sca-ricatori di classe II, tali scaricatori limitano la tensio-ne residua ad un valore inferiore a 1,5 kV; protezione adeguata per apparecchi sensibili: elettrodomestici in genere.In prossimità degli apparecchi molto sensibili da pro-teggere, come PC, fax, fotocopiatrici, centrali di allar-me, ecc.), devono esser previsti SPD di classe III, fig. 3, che limitano la tensione a circa 0,6-0,7 kV. Questi dispositivi di dimensioni ridotte possono essere previ-sti all’interno delle prese di energia, immediatamente a monte del dispositivi da proteggere (prese telefoniche, centralini TV, centraline per antifurti o per rivelazione incendi, ecc..), operano quindi una protezione di tipo localizzata.

Figura 3

Un ulteriore parametro fondamentale di un SPD, da prendere in considerazione in fase di progettazione e

sicurezza edifici

l’amministratore42

Page 45: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

successiva installazione, è la distanza di protezione Lp.Se il tratto compreso tra il punto di installazione di un SPD e il componente elettronico da proteggere è superiore a Lp, si generano riflessioni delle onde di tensione ai capi del componente, in tal caso l’appa-recchiatura può danneggiarsi nonostante la presenza di un SPD a monte, per questo è preferibile installare SDP di classe III in corrispondenza delle apparecchia-ture (discorso valido per esempio per i centralini TV posti sotto il tetto, quindi molto distanti dal quadro elettrico).L’ultimo fattore di scelta di un SPD è di tipo economi-co. Gli scaricatori di sovratensione sono componenti molto delicati e pertanto anche costosi, per tale moti-vo molti installatori, ritengono superfluo il loro impie-go, soprattutto all’interno degli edifici civili, tuttavia l’investimento economico, se paragonato al valore dei beni installati, è irrisorio (pensiamo ad esempio all’e-levato costo degli apparecchi elettromedicali di un studio medico, o di un buon impianto “home theatre” di un’abitazione).Ogni progetto elettrico dovrebbe essere sempre ac-compagnato da una valutazione del rischio da fulmi-nazione, questa analisi permette di capire se la prote-zione dell’impianto è assolutamente necessario oppure no e di conseguenza effettuare la scelta più opportuna per un migliore rapporto costo/protezione.Nel caso l’edificio risulti protetto da fulminazione di-retta è comunque sempre consigliabile prevedere un limitatore di sovratensione all’arrivo linea, per la pro-tezione dei circuiti nel caso di fulminazione indiretta o semplicemente per un guasto sulla linea, soprattutto se l’abitazione è situata in una zona isolata o in campa-gna, in quanto le linee elettriche sono generalmente di tipo aereo e quindi più facilmente soggette a correnti indotte per fulminazioni indirette.Immagini tratte da pubblicazioni del CEI e da catalo-ghi: DEHN ITALIA SPA e CON.TRADE SRL

LA PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI NELLE ABITAZIONIIl livello di confort raggiunto negli ultimi anni nelle nostre abitazioni, è cresciuto di pari passo con l’intro-duzione di sempre più sofisticati dispositivi tecnolo-gici, di varia natura, utilizzati per i diversi scopi: (fax, computer, ecc.) per il lavoro a distanza; (televisori LCD o al plasma, lettori e registratori CD/DVD, ecc.) per intrattenimento, svago o relax, infine elettrodome-stici, oggi anche programmabili, per l’uso domestico.L’aumento delle prestazioni richieste determina un

sempre maggiore consumo di energia; la densità di energia dissipata per ogni centimetro quadrato di cir-cuito, può raggiungere anche una decina di watt. Un aumento di energia determina un riscaldamento mag-giore dei componenti elettronici presenti, ecco che ad un minimo guasto o perturbazione elettrica della linea di alimentazione, si può andare in contro con maggior probabilità ad un incendio.La maggior parte dei nostri dispositivi elettronici, purtroppo, non sono dotati di un interruttore di spe-gnimento, ma restano costantemente alimentati in uno stato cosiddetto di “stand-by”, cioè perennemente ac-cesi e pronti ad attivarsi all’occorrenza, inoltre l’even-tuale fusibile di protezione interno o è mancante per scelta costruttiva/progettuale o è sovradimensionato e quindi non può intervienire.L’elettronica di cui sono equipaggiati tutti i nostri dispositivi domestici, anche i più semplici, è altresì estremamente delicata e sensibile agli sbalzi improv-visi di tensione ad agli impulsi di corrente, provenien-ti dalla rete elettrica.Una sovratensione può manifestarsi per diversi mo-tivi, la causa più frequente però è la fulminazione indiretta della linea elettrica a valle della cabina di trasformazione ed entrante nell’edificio. L’energia prodotta da un fulmine, perturba il campo magnetico sui conduttori attivi all’interno della struttura e genera sovratensioni tra il conduttore di fase ed il conduttore di terra.In questi ultimi anni sempre più spesso si assiste a fenomeni considerati estremi per la nostra latitudine geografica, conseguentemente l’aumento della fulmi-nazione, determina un aumento del rischio del danno, che nei casi più gravi può portare ad incendi ed a per-dite di vite umane. La protezione da sovratensione o la protezione da sovracorrente, assume quindi un ruo-lo sempre più rilevante.Il principio di funzionamento dei dispositivi di pro-tezione si fonda sulla capacità di innescare un arco elettrico tra una parte dell’impianto e l’impianto di terra quando si manifesta una sovratensione e di ripri-stinare l’isolamento quando l’impulso di tensione si annulla. Sono presenti sul mercato in grande quantità, con tecnologie costruttive e caratteristiche anche mol-to diverse fra loro.

TERMINI E DEFINIZIONI LPS: Light Protection System, è l’impianto paraful-mine composto dai captatori posizionati sul tetto, dal-le calate e dai dispersori di terra, a cui sono collegate le calate. L’impianto parafulmine protegge l’edificio

sicurezza edifici

l’amministratore 43

Page 46: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

da danni materiali causati da una fulminazione diretta, le calate trasferiscono l’energia verso terra, ma non possono garantire la protezione delle apparecchiatu-re elettroniche interne, per questo vengono utilizzati LPS interni, cioè un sistema di collegamenti equi-potenziali tra i corpi metallici attivi (linee elettriche, TV, ecc.), che passivi (condutture di acqua, gas,ecc.) realizzati attraverso gli scaricatori e i limitatori di so-vratensione.SPD Surge Protective Device, si dividono in scarica-tori di corrente e limitatori di sovratensione;Scaricatore di corrente: componente elettro-mecca-nico capace di scaricare verso terra le alte energie di una scarica direttaLimitatore di sovratensione: componente elettro-meccanico che serve per poter abbassare la tensione residua, lasciata dallo scaricatore di corrente da ful-mine, o indotta sulle linee stesse da scariche remote, a valori ammissibili per poter salvaguardare l’apparec-chiatura interna da proteggere.Di seguito vengono classificati e descritti gli SPD, in funzione della tecnologia adottata:

SPD ad innesco:A spinterometro - Possono essere in aria o in gas.

Presentano un’impedenza elevata in assenza di sovra-tensione (assenza di corrente di fuga alla tensione di esercizio), ma quando avviene l’innesco riducono ra-pidamente a pochi volt la tensione ai loro capi. Sono costituiti da due elettrodi fra i quali, al manifestarsi di una sovratensione, si innesca un arco elettrico che si estingue quando la corrente scende al di sotto di qualche decina di ampère. Il valore della tensione di innesco non è sempre costante perché dipende dalle condizioni di pressione, umidità e presenza di impu-rità nell’aria o nel gas. Negli spinterometri in gas la tensione d’innesco risulta generalmente più costante perché la scarica avviene in un involucro protetto ri-spetto l’ambiente. La tensione d’innesco e quella re-sidua sono dell’ordine di qualche kV e sono comune-mente classificati di classe I, vengono installati a valle dell’interruttore generale e limitano i danni provocati da una fulminazione diretta alla struttura o alla linea entrante

SPD a limitazione:A varistore - Si tratta di un dispositivo ad ossido di zinco o carburo di silicio molto diffuso sul mercato. Quando è sottoposto alla tensione di esercizio presen-ta un’impedenza molto elevata che si riduce, tendendo

sicurezza edifici

l’amministratore44

Page 47: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

a zero, al crescere della tensione. Si determina in tal modo un vero e proprio corto circuito che favorisce la rapida dispersione della corrente verso terra con la tensione ai capi del varistore che si mantiene pratica-mente costante. Sono normalmente classificati di clas-se II, adatti ad essere inseriti nei quadri di distribuzio-ne e proteggono i circuiti dalla sovratensioni indotte dalle fulminazioni indiretteCon diodi Zener - Presentano una curva che si avvi-cina alla curva ideale e sono caratterizzati da tempi di risposta molto rapidi e da basse correnti di fuga. Possono però sopportare energie specifiche limitate rispetto agli spinterometri e ai varistori e sono quindi utilizzati, in associazione ad altre protezioni, per la protezione terminale delle apparecchiature. Il prin-cipio di funzionamento sfrutta le caratteristiche del diodo Zener, molto robusto e in grado di sopportare correnti di qualche centinaio di ampère, protetto me-diante un fusibile. Questi componenti sono spesso incorporati in connettori o adattatori a presa-spina, classificati abitualmente in classe III, per la protezio-ne localizzata dalle sovratensioni.

SPD di tipo combinato: Combinano la tecnologia ad innesco con quella a limitazione, la combinazione può essere ottenuta connettendo in serie o in parallelo tra di loro uno spinterometro e un varistore. La combinazione in serie agevola l’estinzione dell’arco e garantisce l’isolamento nelle condizioni di normale eserci-zio. Queste caratteristiche si ripercuotono positi-vamente sulla durata di vita del limitatore perché si evita il corto circuito sul dispositivo e, in condi-zioni di funzionamento ordinario, il varistore non è percorso da nessuna corrente di fuga. Quando si vogliono ottenere correnti di scarica elevate, tem-pi di intervento rapidi e tensione quasi costante ai capi dell’SPD si utilizzano dispositivi combinati con varistore e spinterometro collegati in paral-lelo. Il varistore garantisce l’intervento senza ri-tardo alla tensione fissata mentre lo spinterometro permette di innalzare il valore della tensione ai capi dell’SPD e, intervenendo, di limitare l’ener-gia specifica passante a valori accettabili per lo spinterometro.

sicurezza edifici

l’amministratore 45

Page 48: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Come nella vita, anche nel mercato dei servizi legati alla sicurezza sul lavoro la pazienza è la virtù dei forti, e ancora di più in un settore, quel-lo condominiale, dove la facilità di accesso ad un ruolo dalle competenze complesse si mesco-la alla tradizionale scarsità di professionalità di supporto dedicate. Essendo abituato a rivolger-si ad un legale anche per sapere l’ora, l’ammini-stratore spesso nemmeno immagina che possano esserci consulenti specializzati in tematiche tec-nico-condominiali; e si arrangia come può. Per questi motivi, semplici da comprendere ma la-sciati sempre in secondo piano, l’aggiornamen-to professionale dell’amministratore lo fa trop-po spesso il mercato. E il mercato sa come si fa.

Per esempio è interessante la vecchia faccenda della verifica periodica dell’impianto di ‘messa a terra’, regolata dal dPR 462/2001 e riassumi-bile in poche righe: il decreto dà obblighi alla fi-gura del ‘datore di lavoro’, per cui il condominio senza dipendenti – non presentando alcun datore di lavoro – non è soggetto alla norma. Dopo i primi, cauti convegni (tra cui uno ben organizzato nella precedente sede milanese di Anaci) venne sbandierata, nel 2005, una presun-ta circolare del ministero delle Attività Produtti-ve sostenente che il condominio andava sempre considerato ‘luogo di lavoro’ anche in assenza di rapporto di lavoro dipendente, potendo tale rap-porto essere instaurato successivamente per de-cisione assembleare. Letto, il documento si rive-lava essere non una circolare, bensì una semplice “nota” di un ufficio ministeriale a un quesito di un ente privato: valore giuridico nullo, concetto espresso bizzarro e fragilissimo, ma i contenuti

della nota – e molta retorica commerciale – han-no convinto molti amministratori che esistesse un obbligo legislativo. Altri, più accorti, si so-no letti autonomamente il decreto 462, hanno as-sunto informazioni presso la propria ASL (l’or-gano di vigilanza competente per le eventuali sanzioni), hanno chiesto ai propri tecnici di fidu-cia quale garanzia di sicurezza dell’impianto la famosa verifica – di per se stessa – garantisse, e hanno tirato le proprie conclusioni.Addirittura nel 2010 il Collegio dei Periti Indu-striali di Milano e Lodi, tagliando la testa a tutti i tori, scrisse nella circolare n.1/2010:

“- la verifica prevista dal D.P.R. n. 462/01 de-ve essere intesa solo come vigilanza da par-te dello Stato della sussistenza di alcune condi-zioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Non va intesa, invece, come la garanzia dell’esisten-za e del mantenimento delle effettive condizio-ni di sicurezza che discendono da quanto previ-sto dall’art. 6 del D.M. 37/08 e, ove applicabile, dall’art. 86, commi 1 e 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (è dal rispetto di tali obblighi che il magi-strato potrà stabilire le eventuali responsabilità in caso di infortunio);- gli impianti non soggetti alle disposizioni del D.P.R. n. 462/01 (esercìti quindi in assenza di datore di lavoro) non possono essere oggetto di vigilanza da parte degli enti di cui sopra poiché tale attività si configurerebbe come consulenza, espressamente vietata dal Ministero dello Svi-luppo Economico.”Con analoghe parole si espressero anche altri collegi di periti industriali (per esempio Ales-sandria Asti e Torino, e Verona), guarda caso una delle professionalità che hanno voce in capitolo,

LA PAZIENZA è LA VIRTù dEI fORTICristoforo Moretti

sicurezza edifici

l’amministratore46

Page 49: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

ma che non vengono consultate. In altri termini, la sostanza è la seguente: non è la verifica periodica ex dPR 462/01 che garanti-sce delle condizioni di sicurezza, poiché la leg-ge da seguire per avere garanzia che gli impian-ti funzionino dove manca il dipendente è il d.m. 37/2008; per di più gli enti verificatori non po-trebbero a nessun titolo fornire indicazioni su impianti non soggetti al dPR (quelli in assen-za di datore di lavoro) e comunque la consulen-za sulla funzionalità degli impianti – cioè quello che serve all’amministratore per “stare tranquil-lo” – esula dalle loro competenze ed anzi gli è vietata.L’ultima spiaggia, l’estrema teoria secondo cui l’amministratore sarebbe temporaneo datore di lavoro dell’ascensorista o dell’antennista, è stata cancellata dai noti pareri del ministero del Lavo-ro in risposta ai quesiti di Anaci nazionale, diffu-si il 20 aprile 2010 sulla pagina web ministeria-le dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti. E se vale l’affermazione della nota del ministe-ro delle Attività Produttive del 2005, perché non dovrebbe valere la smentita del ministero del Lavoro del 2010?Eppure.... eppure ancora nel 2013 si legge e si sente dell’obbligo della verifica periodica del-la messa a terra anche nei condomini senza di-pendente. Ed alla domanda rassegnata “Ma per-ché, che cosa è uscito di nuovo?” la risposte sono sempre le stesse: lo dice la circolare mi-nisteriale del 2005... l’amministratore è sempre datore di lavoro... meglio farlo che non farlo.... Nessuna di queste risposte corrisponde a veri-tà. Ma basta aspettare (la pazienza è la virtù dei forti) e le spiegazioni del passato le ricorderan-no in pochi.

Altro esempio è il famigerato DVR, acronimo per ‘documento di valutazione dei rischi’, do-cumento necessario per una generica azienda (dal maggio 2013 senza distinzione tra piccole e grandi), ma mai richiesto nel condominio. Infat-ti se è presente un dipendente condominiale vige la limitazione prevista per i lavoratori soggetti

al contratto collettivo dei proprietari di fabbrica-ti dai commi 4 e 9 dell’art.3 del d.lgs. 81/2008; mentre in assenza di dipendenti si deve parlare di cautele da codice civile, non di obblighi di si-curezza sui luoghi di lavoro.Anche in questo caso, assordante il silenzio che ha seguìto il parere del ministero del Lavoro del 20 aprile 2010, che con estrema precisione riba-diva vecchi ma sempre validi concetti: “Con rife-rimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprie-tari dei fabbricati ... l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Prote-zione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavo-ro, le rispettive previsioni di Titolo III. Al riguardo, va detto che, come rimarcato nel-la giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività di valutazione del ri-schio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, effettuata dal dato-re di lavoro in relazione agli obblighi informa-tivi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumen-ti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non ri-chiesta dalla normativa vigente.“Dopo la diffusione, ampia e capillare, di que-ste note il silenzio è stato astuto e niente affatto imbarazzato, perché la regola è sempre la stes-sa: basta aspettare. Ed infatti, circa un anno do-po quelle risposte, sono ricominciate le fanfare: il DVR tutela l’amministratore, è un obbligo di legge soggetto a precise sanzioni. Nulla di vero, tutto già smentito. Ma nel mondo di condomi-nio ci sarà sempre un amministratore che non ha tempo di leggere la Gazzetta Ufficiale e che pre-ferisce cercare i suoi obblighi su Google.

sicurezza edifici

l’amministratore 47

Page 50: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Ad uso degli amministratori meno superficiali, ripetiamo i pochi, semplici concetti che, per evi-tare brutte figure e soprattutto per tutelarsi, biso-gna ricordare:è sanzionabile l’amministratore di condominio con dipendente (portiere, custode, ecc.) che non rispetta tutto quanto scritto nell’art.3 comma 9 del d.lgs. 81/2008;per rispettare l’art.3 comma 9 è necessario un processo di valutazione dei rischi, una analisi dei rischi, una ricognizione dei rischi (chiamia-moli come vogliamo), ma non la redazione del DVR, che non rientra nemmeno implicitamente negli obblighi indicati nell’art.3 comma 9 e che, invece, è normata dettagliatamente dall’art.28 del d.lgs. 81/2008, articolo che è impossibile da rispettare correttamente nel condominio a causa delle limitazioni di cui all’art.3 comma 9 (come ha espressamente confermato il ministe-ro del Lavoro in uno dei citati pareri del 20 apri-le 2010);alla luce di quanto sopra, truccare da DVR una relazione di valutazione o analisi o ricognizio-ne dei rischi è quanto meno indicazione di scar-sa considerazione per le doti intellettive del pro-prio cliente;la mancata redazione di un DVR non può essere legittimamente sanzionata in un condominio con dipendenti; figuriamoci quindi come può essere sanzionata in un condominio senza dipendenti, dove non si può parlare di sicurezza sui luoghi di lavoro. Però le parti comuni di un condomi-nio devono sempre essere sicure, e per mante-nerle sicure si devono rispettare le leggi vigenti (impiantistiche, antincendio, ecc.), i regolamenti locali e le cautele da codice civile. A questo pro-posito, ove per diversi motivi l’amministratore si sentisse di dover analizzare lo stato delle parti comuni e della documentazione tecnico-impian-tistica, una relazione di valutazione o analisi o ricognizione dei rischi è certamente consigliabi-le anche in un condominio senza dipendenti. Ma non è e non sarà mai un DVR.

Il terzo esempio scaturisce da una comunicazione

ricevuta da molti amministratori di Milano e provincia, ed anche curiosamente da chi scrive, nella quale si propone la frequenza ad un corso per “datori di lavoro RSPP”. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una del-le figure obbligatorie nelle aziende con almeno un lavoratore (e quindi con un datore di lavoro); la figura può essere individuata in un lavorato-re o in un professionista esterno (purché entram-bi in possesso dei requisiti di legge) ma può an-che essere ricoperta dallo stesso datore di lavoro, che però è tenuto a frequentare un corso di “abi-litazione” di almeno 16 ore. La comunicazione, quindi, si rivolge correttamente ai datori di lavo-ro del settore terziario: i titolari di uffici e stu-di con lavoratori devono avere all’interno del-la propria azienda-società-ditta un RSPP. Questo dall’entrata in vigore del d.lgs. 626/1994, cioè da oltre 16 anni. La lettera è completata da una scheda di iscrizio-ne in cui barrare tre caselline, due delle quali ri-guardano i proprietari di stabili e gli amministra-tori di condominio. Alt, suona l’allarme. Le caselline vogliono forse dire che, se io posseggo o amministro uno stabi-le con un portiere, devo obbligatoriamente no-minare un RSPP esterno o frequentare il corso da 16 ore? Che cosa dice la legge?La legge in questione era (come detto) il decreto 626 prima ed è il d.lgs. 81/2008 oggi. In regime di decreto 626 ai lavoratori con contratto priva-to di portierato si applicavano solo i casi previsti, tra i quali (precisati anche dalla sentenza di Cas-sazione penale n.6426/1998) non c’era la nomina del RSPP. Il decreto 81 oggi dice (art.3 comma 9) che ai lavoratori soggetti al contratto collet-tivo dei proprietari di fabbricati si applicano gli art.36 e 37, la fornitura di dispositivi di prote-zione individuale ed eventualmente di attrezza-ture conformi al titolo III decreto 81 stesso; nul-la più, quindi anche oggi la nomina del RSPP in un condominio non è richiesta. Ma a molti leg-gere questa parte del decreto 81 non è bastata per comprendere che il RSPP non può assoluta-mente essere considerato obbligo per i classici

sicurezza edifici

l’amministratore48

Page 51: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

lavoratori di condominio. E allora dobbiamo affrontare il misterioso ca-so del RSPP secretato. Coraggio, un passo al-la volta.

sicurezza edifici

Condominio o proprietà immobiliare con portiere.

L’art.3 comma 9 del decreto 81 dice che bisogna applicare l’art.36.

L’art.36 al comma 1 lettera d) precisa che tra le informazioni che bisogna fornire ai lavoratori c’è anche il nominativo del RSPP.

L’art.36 al comma 3 elenca le informazioni che devono essere fornite “anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9” (cioè ai lavorato-ri di condominio).

Tra le informazioni elencate all’art.36 comma 3 non è compreso il comma 1 lett. d).

Pertanto il nominativo del RSPP non è un’in-formazione da trasmettere al lavoratore di condominio.

Ricapitolando, dovrebbe esserci un RSPP nel condominio ma non bisognerebbe dirne il no-me al portiere? Che scopo recondito poteva avere il legislatore in questa bizzarra richie-sta? Perché bisognerebbe secretare il nome del RSPP?O forse, conformemente al dettato dell’art.3 comma 9 ed agli orientamenti legislati-vi e giurisprudenziali precedenti, il RSPP non è un obbligo di legge per lavoratori di condominio?

La sicurezza sul lavoro in condominio è ar-gomento semplice, quasi banale rispetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro di un’azienda generica. Averlo fatto diventare tema com-plesso e nebuloso è una colpa imperdonabi-le perché va a scapito (oltre che della vera tu-tela dell’amministratore di condominio) della sicurezza dei luoghi che percorriamo tutti i giorni, quindi a scapito della collettività. Do-cumenti inutili, soldi inutili, luoghi spesso non meno pericolosi di prima. Sempre gli stessi concetti per demolire sem-pre gli stessi castelli di sabbia. Ma la pazien-za, si sa, è la virtù dei forti.

l’amministratore 49

Page 52: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Nell’ambito della vasta categoria del lavoro auto-nomo, la cui particolarità è di essere caratterizzato dall’assenza di vincoli di subordinazione tra com-mittente e lavoratore, il quale organizza la propria attività in maniera autonoma e indipendente, alla luce delle nuove riforme che hanno innovato l’or-dinamento, diventa fondamentale fare chiarezza e definire il generico concetto di occasionalità.

È definita occasionale quel tipo di attività, minima e non organizzata, che viene svolta con sporadicità, episodicità e che manca di professionalità; per com-prendere nella sua complessità il significato di occa-sionalità, è necessario analizzare i termini utilizzati per comporne la definizione.La prima parola, dunque, è:

• autonomia del lavoratore circa il tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, non è vincolato dal committente ad orari rigidi e pre-determinati (come tutti i lavoratori autonomi) e la sua attività va intesa non come strutturale all’interno del ciclo produttivo, ma solo di sup-porto al raggiungimento di obiettivi momenta-nei del committente, non è escluso tuttavia, che in determinate circostanze la prestazione occa-sionale possa essere oggetto di lavoro subordi-nato.

• sporadicità o episodicità. Il dizionario della lingua italiana Treccani dice che è sporadico

“ciò che accade o si manifesta in modo non con-tinuo e regolare”. Contestualizzando il termine rispetto all’ambito di riferimento che stiamo prendendo in esame, questo indica il limite che si riflette sul soggetto collaboratore.

• non professionale si intende l’impossibilità per i soggetti iscritti ad albi professionali di svolge-re lavori occasionali che abbiano come oggetto l’attività tutelata dall’albo stesso. Un’attività minima deve rispettare un tetto massimo di re-tribuzione rispetto ad un periodo di tempo, tipi-

camente annuale in modo che non si rischi di ap-plicare erroneamente una tipologia contrattuale in luogo di un’altra; facciamo un esempio, il lavoro autonomo occasionale non può eccedere una retribuzione su base annua di €5.000, al di sopra della quale scatta l’obbligo di pagamen-to contributivo all’Inps. Nel lavoro autonomo occasionale accessorio se, questo, è svolto nei confronti di imprese commerciali (come speci-ficato nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 4/2013 e n° 18/2012) o di studi professionali le prestazioni retributive non potranno eccedere il limite di €2.000 per ciascun committente;

• non organizzate: la mancanza di una organiz-zazione, minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione, quindi la mancanza di un coordinamento con l’attività del committente, in quanto il lavora-tore, non dovendo operare all’interno del ciclo produttivo dell’attività, non deve necessaria-mente coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del committente;

• carattere episodico dell’attività;

Per contro non sono considerate prestazioni di la-voro occasionale di tipo accessorio le attività lavo-rative eseguite con regolarità e continuità ovvia-mente, come ad esempio può capitare nel lavoro domestico con il lavoratore costantemente (anche una o due volte la settimana) impiegato presso l’a-bitazione del committente. Oppure l’impiego di un lavoratore addetto alla pulizia in una residenza estiva svolta con “frequenza” come ad esempio nel periodo da Maggio a settembre.In linea generale si ricorda che per attività svolta in forma abituale si deve intendere: “…un norma-le e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo. In sostanza, l’e-lemento dell’abitualità sta a delimitare un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. “(1) Qualora invece

IL RICORSO AL LAVORO OCCASIONALE: COSA S’INTENdE ALL’INTERNO dI UNA PRESTAZIONE dI LAVORO Vincenzo Di Domenico

Problemi del lavoro

l’amministratore50

Page 53: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

l’attività sia esercitata solo all’evenienza, al di fuori di un ciclo persistente e reiterato con costanza, in occasione di situazioni contingenti, con prestazioni svincolate l’una dall’altra e non connesse a un ci-clo produttivo fisso e costante del committente, o in un arco di tempo circoscritto, presenterà certamente elementi concreti di occasionalità. (2)Gli elementi che contraddistinguono la saltuarietà e l’occasionalità, vengono delineati dai fattori specifi-ci inerenti l’attuazione dell’attività.A ogni modo, analizzando la natura occasionale del rapporto autonomo - di cui all’articolo 2222 c.c.- questi deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte, dal momento che sono comunque possibili tra le stesse parti anche più prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Si può citare come esempio, un unico incarico a tempo di durata limitata, che necessita, però, di una pluralità di prestazioni o interventi da parte del lavoratore. (3) Entrando nel merito della questione, in una presta-zione lavorativa tipicamente occasionale, il commit-tente incarica il lavoratore autonomo di svolgere una determinata attività senza alcun vincolo di su-bordinazione ed orario. É lo stesso collaboratore a decidere il tempo e la modalità di svolgimento del-la prestazione. È presente una autonomia operativa, propria del Contratto d’opera di cui all’art. 2222 del Codice Civile a cui la prestazione occasionale è ri-conducibile. La prima formulazione legale di presta-zione occasionale di lavoro si rinviene nell’art. 61

del d. lgs. 276/2003Sono prestazioni occasionali quei rapporti lavorativi di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente che producono per il prestatore un compenso com-plessivo annuo da ciascun committente non superio-re a cinquemila euro. Per formalizzare questa tipolo-gia di prestazione si usa redigere un “mini contratto”, o lettera d’incarico, in cui le controparti definiscono l’oggetto dell’attività lavorativa, il compenso lordo, la modalità di pagamento, e di esecuzione dell’inca-rico e il profilo giuridico dello stesso “contratto”(art. 75 del decreto legislativo 276/2003). Servirà, infatti, a dare il “nomen iuris” alla collaborazione, cioè ad sottolineare che si tratta di collaborazione occasio-nale ed ad escludere altre forme di lavoro.Si faccia bene attenzione che la prestazione occa-sionale può essere intrapresa anche in assenza di un contratto redatto in forma scritta dalle contropar-ti. Tuttavia, è sempre meglio stipulare un accordo scritto siglato da entrambe le parti (artt. 1321 e ss. c.c.) che assicuri non solo certezza e trasparenza ma che impegni i contraenti al rispetto del testo contrattuale.

La prestazione occasionale – come accennato so-pra - caratterizzata dai limiti di tempo e compenso, dall’assenza di subordinazione e vincoli, si differen-zia dal rapporto di collaborazione occasionale per la presenza di un rapporto di collaborazione coordinata

- VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA- RICERCA E MAPPATURA DI TUBAZIONI INTERRATE

O NASCOSTE TRAMITE APPARECCHIATURA RADAR- ASPIRAZIONE FOSSE ASCENSORI- PULIZIE POZZETTI ACQUE BIANCHE E STRADALI- SPURGHI POZZI NERI- FOSSE BIOLOGICHE- RIPRISTINO EDILE IMPIANTI FOGNATURA - PULIZIA IDRODINAMICA DI FOGNATURE E TUBAZIONI - APPALTI COMUNALI - DRENAGGIO POZZI PERDENTI - DISINFESTAZIONE CANNE FUMARIE - ALLAGAMENTI DI OGNI GENERE - VASCHE DI DECANTAZIONE - ISCRIZIONE ALBO SMALTITORI - CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9007: 2000 AL N. SQ04 7699

di Motta Bruno & C snc 20038 SEREGNO - Via Stoccolma, 6/8 Tel. 0362.235.138 - Fax 0362.328.374 [email protected] SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001: 2000

L’esperienza aL servizio deLL’ecoLogia

Problemi del lavoro

l’amministratore 51

Page 54: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

e continuativa (co. co. co.). Questa fattispecie con-trattuale è stata introdotta per la prima volta dal d. lgs. 276/2003.. Tale distinzione è assai importante ai fini dell’assoggettamento o meno agli oneri pre-videnziali INPS. Mentre le attività di collaborazione coordinata e continuativa/ a progetto sono sempre assoggettate alla contribuzione prevista dalla ge-stione separata Inps, le prestazioni occasionali, solo se il reddito del lavoro occasionale supera i cinque-mila euro nel corso dell’anno solare, è assoggettato al medesimo contributo previdenziale. Il limite di cinquemila euro va verificato in relazione alla to-talità dei redditi percepiti nel periodo di imposta (1° gennaio-31 dicembre) a titolo di lavoro autonomo occasionale, riferito a rapporti intercorsi con lo stes-so committente; giova sottolineare che a tal riguar-do la circolare dell’INPS ° 18 del 17 febbraio 2005 prevede anche per le prestazioni di durata inferiore a trenta giorni e da cui derivi un compenso non superiore a 5.000 euro l’assoggettabilità a contri-buzione ”qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “ed in tal caso i prestatori occasionali sono iscritti alla gestio-ne separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (4).

Particolarità nel lavoro accessorioSempre percorrendo le varie fattispecie contrattuali all’interno nel lavoro autonomo, per quanto concer-ne l’occasionalità, esaminiamo il lavoro occasionale di tipo accessorio. Anche in questa ipotesi la nuova formulazione legislativa, la legge 92/2012 “riforma

Fornero”, definisce il concetto prestazioni di lavoro accessorio. Più precisamente s’intendono le attività di natura lavorativa meramente occasionali che non generano redditi superiori a € 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei com-mittenti. Se svolte nei confronti di imprese com-merciali o di studi professionali le prestazioni non potranno eccedere il limite di €2.000 per ciascun committente, fermo restando il limite complessivo di € 5.000 per anno solare.L’aspetto sanzionatorio di questa fattispecie contrat-tuale è previsto e approfondito nella circolare n. 4 del 2013 del Ministero del Lavoro. Se il datore di lavoro retribuisce, per mezzo di buoni “voucher”, un lavoratore per una cifra complessiva superiore a cinquemila euro, oltre alle sanzioni civili e am-ministrative, scatta l’automatica trasformazione in un contratto subordinato a tempo indeterminato. E vi è di più: la data, obbligatoria, da sovrascrivere ai voucher deve essere intesa come”…. un arco temporale di utilizzo che non può eccedere i 30 giorni,proprio dalla data d’acquisto del singolo buono.” (questa limitazione è momentaneamente sospesa, come da nota protocollo n. 3439 del Mini-stero del lavoro diffusa il 18 febbraio 2013, fermo restando i nuovi limiti economici)Quindi, forse in futuro, se non verrà rispettata la temporalità della scadenza, non si potrà fare altro che considerare la prestazione come “di fatto”, non censita è pertanto in nero, con le relative conseguen-ze sul piano sanzionatorio.E’ necessaria, nell’ambito della riforma del lavoro

Igiene, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro

• PRODOTTI CERTIFICATI PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ED ANTIBATTERICI

• PRODOTTI ED ATTREZZATURE DA AZIENDE CERTIFICATE UNI EN ISO 14001: 2004

• SACCHI IMMONDIZIA BIODEGRADABILI

• MATERIALI DI PULIZIA CON SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA

COME DA REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006

• ANTINFORTUNISTICA PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

• SALE MARINO STRADE SICURE

VEZZOSI IRENEOdi Vezzosi Flavio Giuseppe

DAL 1958

Tel. 02 60781512 - 02 69004651Fax 02 69004651Cell. 338 7984536

Sede amministrativa: Piazzale Salvatore Farina, 18/10 - 20125 Milano

Sede operativa: Via Alberto Nota, 43 - 20126 Milano

Problemi del lavoro

l’amministratore52

Page 55: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

autonomi, un’ ulteriore distinzione: da un lato lavoro autonomo occasionale, senza partita Iva e apertura di posizione Inps al superamento dei cinquemila euro di reddito annuo e contributi versati direttamente dal committente; e dall’altro, lavoro autonomo abituale con partita Iva e apertura di posizione contributiva, a prescindere dal reddito, e contributi versati diret-tamente dal lavoratore.

NOTA IMPORTANTE

Cosa è importante sapere sul lavoro accessorioÈ importante sapere che chi lavora con questa tipo-logia lavorativa non sottoscrive un classico contrat-to di lavoro. Infatti:• non è previsto alcun riferimento alla contratta-

zione collettiva;• non matura il Tfr (trattamento di fine rapporto);• non maturano ferie, non si computa gli straor-

dinari ecc.;• non vengono registrati dal committente sul Li-

bro Unico del Lavoro i nominativi di questa ti-pologia di lavoro

Inoltre il committente non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impie-go, né consegnare la busta paga al lavoratore L’u-nico obbligo del committente è quello di effettuare la comunicazione preventiva all’Inail ed all’INPS. Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esen-ti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all’Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed asse-gno al nucleo familiare.Il reddito percepito tramite voucher può essere com-putato ai fini del rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.È bene comunque sconsigliare l’instaurazione di un rapporto di lavoro accessorio, allorquando si vo-glia dare “l’incarico” di sostituire – sia pur per po-chi giorni – un dipendente, dato che l’esposizione sia al rischio ispettivo, sia al rischio di contestazio-ni di tipo sindacale (assolutamente probabile) è mol-to elevato.Il fatto che in altre realtà il lavoro accessorio venga utilizzato “regolarmente”, al posto del “dipendente” non costituisce una prova che questo sia fattibile an-che presso le nostre case o in Parrocchia al posto del sacrista, alle condizioni prospettate.

In conclusione, diverse fattispecie contrattuali han-no visto la luce nell’ultimo anno e mezzo e la rego-lazione di queste è nata dalla necessità di contrastare il lavoro sommerso, in nero. Inoltre, le nuove esi-genze del mondo moderno, dalla globalizzazione ai mutamenti demografici, hanno indotto il legislato-re a riformare il mercato del lavoro, così che questo potesse uniformarsi ai bisogni di oggi, alla luce sia della disastrosa crisi economica che ha come prota-gonista il mondo occidentale, sia della creazione di una dimensione sovranazionale, quale l’UE, il cui scopo è quello unificare e omogenizzare gli obbiet-tivi di politica economica degli stati aderenti. Ed è proprio grazie alla partecipazione all’ Unione Eu-ropea, che l’Italia operando all’interno del proprio ordinamento sulla scia delle direttive europee, ha potuto dare il via a questa riforma. Infatti, il mercato del lavoro oggi, si presenta assai articolato e frasta-gliato, ed per questa necessità di sistemare organica-mente la materia che tra le due grandi categorie del lavoro subordinato e di quello autonomo, sono nate per esigenze di mercato, numerose e indefinite sotto categorie contrattuali che hanno bisogno di una re-golamentazione legislativa. Ancora molte di queste necessitano di una rielabo-razione più ordinata e chiara, a causa dell’inazione prolungata del legislatore. Si auspica una verifica approfondita dell’efficacia contrattuale delle nuove e atipiche fattispecie di lavoro autonomo, un’onesta applicazione di queste agli ambiti rispettivi di de-stinazione, nella speranza di riuscire a delineare un quadro organico e funzionale del mercato del lavoro italiano, realmente funzionante e dinamico, non solo per salvaguardare la legalità nell’ambito di utilizzo dei contratti di lavoro, ma anche il singolo cittadino che secondo la nostra Costituzione (art.1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40) ha diritto ad un lavoro.

(1) L’esperto risponde (sole 24 ore del 26 aprile 2010) n° 6/2010;

(2) B. Li Blassi: il lavoro autonomo con partita iva;

(3) Doppiolavoro.com (M. Acerra)(4) A tal riguardo cfr Circolare del Ministero del

lavoro n°1 del 2004 e n° 9 del 2004

• Il contratto di lavoro occasionale a cura di P. Rausei

• Lavoro occasionale e lavoro occasionale di tipo accessorio a cura di Vito Di Bella

• Ministero del lavoro circolare n° 4 del 2013

Problemi del lavoro

l’amministratore 53

Page 56: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE E MASSIMALI VALIdI PER IL 2013Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013. Per i soggetti iscritti alla gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27,72 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. Inoltre, è stato rivalutato il massimale annuo di reddito. Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, c.18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00.

SITUAZIONE PERSONALE ALIQUOTA

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche

27,72%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di tutela pensionistica obbligatoria

20%

LAVORO A PROGETTO E PRESUNZIONE dI SUBORdINAZIONE; L’INAIL CHIARISCE AL RIGUARdOL’INAIL, nella Circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Riforma del Lavoro in tema di co.co.pro., ed in particolare sull’obbligo assicurativo in caso di mancanza del progetto e conseguente trasformazione in rapporto di lavoro subordinato.L’Istituto chiarisce al riguardo che:

• la predetta presunzione assoluta di subordinazione si applica esclusivamente ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012;

• la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato opera sin dalla data di costituzione del rapporto.

In particolare gli ispettori sono tenuti ad accertare:• il collegamento funzionale a un determinato risultato finale;• l’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;• la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;• lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi che possono

essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Problemi del lavoro

Lavori e contributi previdenzialia cura di Vincenzo Di Domenico

l’amministratore54

Page 57: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

PER I PENSIONATI GLI ENTI PREVIdENZIALI INVIERANNO IL MOdELLO CUd SOLO ON LINEIl comma 114, art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n 228 (c.d. “Legge di stabilità 2013”) ha previsto che, da quest’anno, gli enti previdenziali non invieranno più il CUD in forma cartacea se non su espressa richiesta dell’interessato. Il canale principale sarà quello telematico. Sono attesi chiarimenti da parte dell’INPS, in vista della scadenza del 28 febbraio.

CIRCOLARE INPGI IN MERITO ALLE PRESTAZIONE RESE dAI GIORNALISTI AUTONOMI: NON SI APPLICA LA “RIfORMA fORNERO” L’INPGI, nella Circolare n. 2 del 21 febbraio 2013, fornisce chiarimenti in merito al regime normativo delle prestazioni di lavoro autonomo giornalistico svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nel regime previsto per il lavoro a progetto e sono escluse, pertanto, dalla c.d. “Riforma Fornero” (legge 92/2012). L’intervento di riforma di cui alla legge 92/2012 non ha in alcun modo limitato, nell’ambito del lavoro giornalistico, la possibilità di riqualificare una prestazione formalizzata come attività libero professionale a partita IVA in un rapporto di lavoro subordinato. L’Istituto conferma l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie di instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro (modello UNILAV) per tali prestazioni (rapporti di co.co.co. instaurati tra i committenti e giornalisti iscritti al relativo Albo).

MESSAGGIO dELL’INPS IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO dI LAVORO SUBORdINATO A TEMPO dETERMINATO O PARZIALE ALL’ESTERO dURANTE IL PERIOdO dI PERCEZIONE dELL’INdENNITÀ dI MOBILITÀLa Direzione Generale dell’INPS, con messaggio n. 656 dell’11 gennaio 2013, ha reso noto – sulla scorta di un conforme parere del Ministero del Lavoro – che le disposizioni concernenti la possibilità, per i lavoratori percettori d’indennità di mobilità ordinaria (L. 223/1991), di svolgere attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale, mantenendo l’iscrizione nelle liste di mobilità, con la sospensione della prestazione per gli stessi periodi, si applicano anche nelle ipotesi di rioccupazione negli Stati appartenenti all’Unione Europea, nei Paesi convenzionati e nei Paesi extracomunitari. Tale criterio – sottolinea l’INPS – trova applicazione, oltre che per l’indennità di mobilità, anche per le indennità ASpI e mini-ASpI, introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, come già illustrato nella circolare n. 142 del 18 dicembre 2012. Il messaggio in esame precisa che il lavoratore che si rioccupa all’estero a tempo determinato, oltre ad attenersi alle vigenti disposizioni di legge, deve, in particolare: - comunicare obbligatoriamente la rioccupazione entro cinque giorni alla competente struttura territoriale dell’INPS; - rispettare il divieto di trasferimento definitivo all’estero.

Sentenze in pillole

NIENTE MOBBING SE IL PROVVEdIMENTO dISCIPLINARE NON è VESSATORIONell’ambito di un ricorso contro il licenziamento intimato dalla società ad un lavoratore, che chiedeva il risarcimento del danno ritenendo la condotta dell’azienda passibile di mobbing, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4303 del 21 febbraio 2013, pur confermando l’illegittimità del licenziamento, ha escluso il mobbing da parte della società e il conseguente diritto al risarcimento per il lavoratore.

Problemi del lavoro

l’amministratore 55

Page 58: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Nel caso in specie, se da una parte il licenziamento è illegittimo perché la società, nel sopprimere la posizione lavorativa cui era stato assegnato il lavoratore dopo un demansionamento, non ha dimostrato l’impossibilità di repêchage, dall’altra l’azienda non può essere ritenuta responsabile di un’azione di mobbing nei confronti del dipendente, perché il demansionamento è stato effettuato in posizione coerente con la professionalità del lavoratore e, pertanto, tale provvedimento non è considerato né vessatorio né pretestuoso.

ATTRIBUIRE MANSIONI dEQUALIfICANTI NON COMPORTA NECESSARIAMENTE UN RISARCIMENTO dANNICon sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013 la Cassazione ha rigettato il ricorso di un dipendente per risarcimento danni da svolgimento di mansioni deteriori. Nel caso specifico la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora venga garantita la prevalenza di funzioni conformi all’inquadramento originario è legittimo assegnare il dipendente ad attività dequalificanti a patto che tali attività comportino un impegno temporale circoscritto.

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO dEL PERIOdO dI COMPORTO ANCHE SE ATTRAVERSA UN PERIOdO dI dEPRESSIONE La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4207 del 20 febbraio 2013, è intervenuta nell’ambito di un caso di licenziamento affermando che il licenziamento per superamento del periodo di comporto stabilito dal CCNL è legittimo, anche se l’attività di call center svolta dal lavoratore può essere concausa della depressione che ha colpito il lavoratore.Ciò non toglie, precisa la Suprema Corte, che, senza una prova certa che l’attività lavorativa sia la causa unica della malattia, i periodi di assenza non possono non essere conteggiati ai fini del raggiungimento del limite stabilito dal CCNL di conservazione del posto: pertanto, il licenziamento per superamento del periodo di comporto operato dall’azienda è legittimo.

LAVORATORE MALATO, LAVORATORE NON GIUSTIfICATO, OVVERO LO STATO dI dEPRESSIONE NON LIBERA IL dIPENdENTE dALL’OBBLIGO dI PECIPARE AI COLLOQUI PREVISTI IN SUA dIfESALa suprema Corte di Cassazione, con sentenza 3058/2013, ha respinto il ricorso di un lavoratore (nella specie il direttore di una banca licenziato per inadempimenti lavorativi), il quale aveva lamentato di non essere stato sentito dall’azienda così come aveva richiesto. La Cassazione, rilevando che l’audizione non era mai avvenuta in quanto il lavoratore si era sempre giustificato per motivi di salute, ha stabilito che la società non poteva essere contestata in quanto essa si era resa sempre disponibile affinché il lavoratore potesse espletare il diritto di difesa previsto dalla Statuto dei lavoratori, da esercitarsi però secondo opportune modalità e precisi limiti, in modo tale da non paralizzare, mediante l’uso di mezzi dilatori, il potere disciplinare del datore di lavoro e inoltre la malattia denunciata “non appariva, in concreto, aver impedito fisicamente al lavoratore di effettuare il colloquio, né di ragguagliare adeguatamente il rappresentante sindacale sulle giustificazioni da fornire rispetto ai fatti contestati”.

Domande

DOMANDA:In merito ai contratti di Lavoro a progetto si afferma che la violazione di anche uno solo dei requisiti in un contratto a progetto comporta la conversione del rapporto di lavoro in tempo

Problemi del lavoro

l’amministratore56

Page 59: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

indeterminato e che, con la riforma Fornero, i vincoli si sono fatti più stringenti. Il problema è: chi e come vigila sul rispetto dei requisiti dei contratti a progetto? La riforma Fornero ha previsto oltre a vincoli più stringenti anche maggiori controlli? Oppure l’unica possibilità è quella di denunciare personalmente l’abuso prendendosi il rischio che l’azienda ce la faccia poi pagare? La ringrazio anticipatamente per la risposta.

RISPOSTAI controlli sulla genuinità dei contratti di lavoro a progetto non sono mutati. Le vie per contestare gli abusi restano quelli della vertenza, individuale, oppure della denuncia all’Ispettorato del Lavoro. È prevista altresì la possibilità di far previamente “certificare” il contratto di lavoro, al momento della sua sottoscrizione, avanti le competenti Commissioni, ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs 276/2003. Trattasi tuttavia di pratica di scarsa diffusione, e che presuppone la congiunta richiesta delle parti.

DOMANDA:Saremo intenzionati ad assumere presso la nostra struttura una giovane laureata la quale ha già lavorato dopo la laurea specialistica presso il nostro economato con i seguenti rapporti di lavoro: 6 mesi di stage, seguiti da due periodi di sei mesi con un contatto di lavoro a progetto, l’ultimo scaduto il 31 dicembre 2012. Alla luce delle nuove normative desideravo sapere se si può proporre un ulteriore contratto a progetto oppure, assumerla con un contratto a tempo determinato o indeterminato? Eventualmente ci sarebbero delle incentivazioni?

RISPOSTAIn linea di massima non esiste un limite numerico alla stipulazione di contratti a progetto. Vero è, tuttavia, che tale tipo di contratto, a seguito della riforma Fornero, può oggi essere stipulato solo in presenza di ben precisi requisiti, che qui provo a riassumere:

• Il progetto, che deve essere descritto precisamente nel contratto, deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale

• Deve essere indipendente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività (è il collaboratore che deve gestire autonomamente il suo lavoro)

• Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi

• Non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.

Inoltre la Riforma Fornero, sempre al dichiarato fine di scoraggiare l’utilizzo di tale forma contrattuale che spesso ha dato adito a veri e propri abusi, ha ulteriormente innalzato le aliquote previdenziali, così che attualmente il “costo azienda” di tale contratto non risulta molto diverso da un ordinario contratto di lavoro subordinato. Vero è però che la Riforma Fornero ha imposto alle aziende una maggiorazione contributiva dell’1,4% della retribuzione sui contratti a tempo determinati. Quindi, da questo punto di vista, il contratto a tempo indeterminato è meno oneroso.

Problemi del lavoro

l’amministratore 57

Page 60: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Centro studi

Agevolazioni con persona giuridica

Il sottoscritto vostro associato am-ministra un condominio composto da quattro persone fisiche e una persona giuridica.È stata cambiata la caldaia, l’a-gevolazione fiscale del 55% pos-so attestarla anche per la persona giuridica?Se in un condominio installiamo solo le valvole termostatiche, con-tabilizzazione del calore, sostitu-zione le pompe posso beneficiare agevolazione fiscale del 50%?

Risponde Carmen Rovere

In risposta ai suoi quesiti di segui-to riporto quanto trattato dall’A-genzia delle Entrate che:prevede, tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale del 55%, coloro che possiedono a qualun-que titolo gli immobili sui quali intervengono i lavori di riqualifi-cazione energetica, anche le so-cietà. Alle quali deve essere resa l’attestazione.i lavori descritti sembrano non ri-guardare la sostituzione ma il mi-glioramento di un impianto già esistente e quindi rientranti ne-gli interventi di riqualificazio-ne energetica che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la cli-matizzazione invernale non supe-riore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo eco-nomico dell’11 marzo 2008 - Al-

legato A. Infatti per questi tipi di intervento non vengono stabiliti a priori quali opere occorre realiz-zare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate ma riguarda tutti gli interventi purché miglio-rino l’efficienza energetica del’e-dificio.

Parabola sulla facciata

In un condominio da me ammini-strato, una ristrutturazione degli anni 80, composto da 6 unità abi-tative con già predisposta una pa-rabola.Ho visto della giurisprudenza re-lativa alle parabole posizionate sui balconi, lastrici solari, tetti, ma per quelle posizionate in faccia-ta non ho trovato alcuna sentenza.Ora considerando che il condomi-nio ha già un suo impianto cen-tralizzato, è lecito chiedere la rimozione parabola, adducendo la possibilità che ha l’inquilino di utilizzare la parabola condomi-niale?Ok al diritto all’informazione, ma il decoro della facciata non diven-ta prevalente, proprio perché c’è già un impianto centralizzato che termina con una parabola sul tet-to?

Risponde Alessandra Tononi

A far tempo dal 17 giugno del cor-rente anno per l’applicazione di antenne sulle parti comuni dovrà r ispet tarsi i l nuovo disposto dell’art. 1122 bis, che statuisce:

«Art. 1122-bis. -- (Impianti non centralizzati di ricezione radiote-levisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). Le installa-zioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, an-che da satellite o via cavo, e i rela-tivi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da reca-re il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preser-vando in ogni caso il decoro ar-chitettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.Quindi, la corretta osservazione per la quale i diversi interessi di chi intende usare una nuova an-tenna e di chi non desidera patire i pregiudizi economici conseguenti al deturpamento della facciata tro-veranno chiara e netta disciplina.Giova osservare, peraltro, che in realtà la nuova norma recepisce insegnamenti estremamente razio-nali e condivisibili.È stato insegnato:L’installazione di antenne para-boliche rappresenta un risvolto applicativo della libertà di infor-mazione costituzionalmente ga-rantita: l’an della installazione, pertanto, certamente non può es-sere inibita. Il quo modo della installazione deve essere regola-to. Si tratta, cioè, di individuare un coretto punto di bilanciamen-to posto che il principio costitu-zionale di libertà di informazione facoltizza il singolo condomino alla installazione dell’antenna me-desima, ma con il limite che es-sa non arrechi pregiudizio all’uso del bene da parte degli altri con-domini, né produca un qualsia-si, apprezzabile danno alle parti

Il Centro Studi risponde

l’amministratore58

Page 61: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

Centro studi

comuni. È pertanto legittima la delibera condominiale dove si pre-veda che i condomini possono in-stallare le antenne solo sugli spazi di loro pertinenza. Trib. Varese, 25/02/2011Il condomino che, ha sistema-to senza autorizzazione scritta un’antenna parabolica sul sola-io di copertura del proprio ripo-stiglio, insistente sulla terrazza condominiale, va condannato al-la rimozione della stessa, ed al ri-sarcimento dei danni causati dalle modalità di ancoraggio alle pro-prietà degli altri condomini. Trib. Trani, 13/04/2007Ben si vede che l’idea della facol-tà di collocare selvaggiamente le antenne consegue a mancata con-sultazione della giurisprudenza o, come forse è ancora più vero, alla difficoltà di tutelare i diritti delle persone quiete a fronte di condot-te molto aggressive e che possono essere contenute soltanto median-te azioni giudiziali, costose e non brevi.

di tutelare i diritti delle persone quiete a fronte di condotte molto aggressive e che possono essere contenute soltanto mediante azio-ni giudiziali, costose e non brevi.

Versamento IMU

Premesso che il Consiglio comu-nale di Milano, nella seduta del 26/06/2012, ha deliberato di appli-care l’aliquota I.M.U. dello 0,96% sul valore imponibile delle uni-tà immobiliari (con categoria ca-tastale da A/1 ad A/9) locate con regolare contratto registrato, ci si domanda se tale aliquota resti ap-plicabile anche nel periodo in cui, cessato un rapporto locativo, tali unità immobiliari rimangano tem-poraneamente sfitte in attesa della stipulazione di un nuovo contratto.

Risponde Romano Bionda

Di fatto, in analogia a quanto de-liberato dall’Amministrazione Comunale di Milano, diverse Am-ministrazioni Comunali hanno deliberato aliquote differenziate, in particolare per quanto riguarda le unità immobiliari locate.Infatti, il Decreto Legge 6 dicem-bre 2011 (convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ac-cordava ai Comuni la possibili-tà di modificare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota di base del-lo 0,76 per cento, in aumento o in diminuzione, con deliberazione del Consiglio.Inoltre, concedeva ai Comuni la possibilità di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei se-guenti casi:

• Immobili non produttivi di reddito fondiario;

• Immobili posseduti da sogget-ti IRES;

• Immobili locati.Molte Amministrazioni Comunali hanno adottato opportune delibe-razioni al fine di applicare la ta-riffa massima consentita (0,76% + 0,30% = 1,06%) in particola-re ai fabbricati abitativi sfitti da almeno due anni ovvero, in altri casi, da almeno un anno, lascian-do che l’aliquota di base (0,76%) oppure un’aliquota variata in mi-sura inferiore alla massima con-sentita fossero applicabili, in via generale, agli immobili locati pur se rimasti sfitti per brevi periodi di tempo.Il Consiglio Comunale di Milano, invece, nella seduta del 26 giugno 2012 ha deliberato di determinare l’aliquota di base dell’IMU nel-la misura massima dell’1,06% in via generale, con alcune eccezio-ni, tra le quali quella relativa al-le unità immobiliari di categoria A (ad eccezione della categoria A/10) che si trovano nelle se-guenti situazioni:

• locate con contratto registra-to o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tribu-ti locali;

• con finita locazione conse-guente al decreto di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell’alloggio.

Nelle due suddette ipotesi l’a-liquota IMU applicabile viene determinata nella misura dello 0,96%: superiore dunque di 0,2 punti percentuali all’aliquota di base, fissata nella misura dello 0,76% dal D.L. n. 201/2011, ov-vero inferiore di 0,1 punti percen-tuali alla massima consentita. L’Amministrazione Comunale di Milano nulla ha detto esplicita-mente sull’applicabilità dell’a-liquota dello 0,96% alle unità immobiliari temporaneamente sfitte seppur in attesa di essere concesse in locazione.Tuttavia, nelle considerazioni preliminari alla deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, viene affermato che, nelle ipotesi suddette: “si ri-tiene opportuno applicare un’ali-quota di base ridotta allo 0,96% al fine di sostenere e favorire le locazioni e al fine di contrasta-re il fenomeno delle locazioni in nero”.Ciò premesso, non sembra illogi-co ipotizzare che l’Amministra-zione Comunale di Milano non abbia avuto la volontà di penaliz-zare il contribuente che, alla ces-sazione di un vecchio contratto di locazione, sia in attesa della pos-sibilità di stipularne uno nuovo per la stessa unità immobiliare, ch’egli non utilizza come propria abitazione secondaria né concede in locazione “in nero”. Pertanto, si ritiene che nel pe-riodo in cui l’abitazione rimane “sfitta”, tra la data di cessazione di un precedente contratto di lo-cazione e quella di stipulazione di un contratto di locazione suc-cessivo e sempre che le altre con-dizioni rimangano immutate, tale unità immobiliare si troverebbe “in condizioni di regolarità fisca-le/tributaria” e sarebbe dunque da assoggettare ad IMU con l’ali-quota dello 0,96%.

l’amministratore 59

Page 62: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATIINDICE GENERALE

VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE

ANNO TASSODal 19/04/1942 al 15/12/1990 5%

Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10%

Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 5%

Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 2,50%

Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 3,50%

Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 3%

Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50%

Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3%

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1%

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,50%

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 2,50%

Dal 01/01/2012

TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI

le nostre tabelle

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2003 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,4 + 2,4 + 2,3

2004 + 2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,7

2005 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 1,8 + 1,9

2006 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,7 + 1,7

2007 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,4 + 1,4 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,3 + 2,6

2008 + 2,9 + 2,9 + 3,3 + 3,3 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 3,9 + 3,7 + 3,4 + 2,6 + 2,0

2009 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 0,4 - 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 1,0

2010 + 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,7 + 1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9

2011 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2

2012 + 3,2 + 3,3 + 3,2 + 3,2 +3,0 +3,1 +2,9 +3,1 +3,1 +2,7 +2,4 +2,4

2013 +2,2 +1,8

l’amministratore60

Page 63: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3

IMPIANTI AUTOCLAVE CONDOMINIALIIMPIANTI AUTOCLAVE CONDOMINIALI● SILENZIOSI● PRIVI DI MANUTENZIONE● COMPLETAMENTE AUTOMATICI● A NORME DEI REGOLAMENTI ACQUEDOTTO

Un impianto autoclave IDROSAI nasce per soddisfare le esigenze di tutto il condominio:una pressione uniforme e costante lungo tutta la giornata ai piani alti, senza alcun rumore che possa infastidire i piani bassi, e a favore di tutti l’assenza di qualsiasi spesa di manutenzione periodica. Tutti gli impianti sono costruiti nel rispetto delle norme regolamentari e di sicurezza.

Oltre 2000 impianti funzionanti in Milano e provincia ne sono la dimostrazione

❒ impianti oltre 300 utenze

❒ stabili oltre 20 piani

❒ serbatoi fino a 10.000 It.

❒ pompe fino a 100 mc/h di portata

❒ compressori lubrificati o a secco

❒ strumentazione di comando interamente elettromeccanica

IMPIANTI SERIE AM-IM CON INVERTER

Questi impianti uniscono i vantaggi della tecnologia in-verter, partenze e arresti morbidi, risparmio energetico, silenziosità di esercizio, con la robustezza e l’affidabilità del comando elettromeccanico dei pressostati.

I serbatoi in dotazione, di capacità adeguata e tenuti automaticamente in pressione dal compressore con-sentono ampi periodi di riposo alle apparecchiature.

❒ OGNI IMPIANTO E’ COPERTO DA GARANZIA TOTALE DI 2 ANNI❒ TUTTE LE TIPOLOGIE D’IMPIANTO SONO CERTIFICABILI A NORME

DEL REGOLAMENTO ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MILANORICHIEDETE AL VOSTRO INSTALLATORE DI FIDUCIA DI IMPIEGARE IMPIANTI IDROSAI!

PER TUTTE LE INFORMAZIONI, RIVOLGETEVI AL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI NUMERI SOTTOINDICATI

IDROSAI s.a.s. - Viale Umbria, 74 - Rozzano (Mi) - Tel. 02/8255856 - 8256848

Page 64: l'Ammonistratore Marzo2013-numero3