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L’Agenda digitale alla luce del decreto legge 18/10/2012, n. 179 (c.d. decreto Crescita 2.0) Maurizio Lancia Consiglio Nazionale delle Ricerche Scuola di Formazione EPR - XXIV Edizione - Bressanone 2013

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L’Agenda digitale alla luce del decreto legge 18/10/2012, n. 179

(c.d. decreto Crescita 2.0)

Maurizio Lancia Consiglio Nazionale delle Ricerche

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L’Agenda Digitale Europea

• Genesi: è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020

•  Scopo: ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili

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L’Agenda Digitale Europea

•  Problematiche attualmente esistenti ▫  Frammentazione dei mercati digitali e carente armonizzazione tra

i quadri normativi, legali e giuridici nazionali di riferimento ▫  Carenza di standard condivisi e di interoperabilità tra sistemi

informativi della PA sia a livello nazionale che europeo ▫  Carenza/frammentazione di investimenti in infrastrutture

tecnologiche ▫  Investimenti insufficienti e scarso coordinamento nella politiche

per ricerca e innovazione nel settore ICT ▫  Carenza di alfabetizzazione digitale e competenze informatiche ▫  Carenza di strategie pubbliche in grado di favorire lo sviluppo di

servizi pubblici più efficienti e l'integrazione delle persone con disabilità e la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo per metterlo a disposizione della generazione attuale e di quelle future

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L’Agenda Digitale Europea

•  Azioni ▫  realizzazione di un mercato digitale unico, dinamico e

aperto in grado di sfruttare i benefici dell'era digitale, attraverso una progressiva armonizzazione dei diversi quadri normativi, giuridici e legali nazionali di riferimento ▫  sviluppo dell’interoperabilità tra i prodotti ed i servizi delle

tecnologie dell'informazione e l’adozione di standard aperti e condivisi ▫  miglioramento della sicurezza informatica e il

rafforzamento coordinato degli strumenti normativi, giuridici, legali e tecnologici necessari a garantire alla riservatezza e alla tutela dei dati personali ▫  un più ampio accesso ad internet veloce e superveloce

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L’Agenda Digitale Italiana (ADI)

•  Istituita il primo marzo 2012 •  Sono recepiti i principi dell’Agenda Digitale

Europea presentata dalla Commissione Europea nel maggio 2010 e sottoscritta da tutti gli stati membri “efficace leva per la crescita occupazionale, di maggiore produttività e competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale, spinta strutturale per la realizzazione delle strategie, delle politiche e dei servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica dell’intero Paese"

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ADI – Gli attori

•  Cabina di regia ▫  Sviluppo Economico ▫  Infrastrutture e Trasporti ▫  Funzione Pubblica e semplificazione ▫  Istruzione, Università e Ricerca ▫  Economia e Finanze ▫  Dipartimento Coesione Territoriale ▫  Dipartimento Editoria ▫  Regioni + Comuni e Provincie

•  Agenzia per l’Italia Digitale ▫  Istituita con Decreto Sviluppo 2012 del 15 giugno 2012

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ADI – Crescita 2.0

•  Provvedimento Crescita 2.0 – misure per l’applicazione concreta dell’ADI

•  Principali interventi: ▫  Identità digitale ▫  PA digitale/Open data ▫  Istruzione digitale ▫  Sanità digitale ▫  Divario digitale ▫  Pagamenti elettronici ▫  Giustizia digitale

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ADI – principali interventi •  Identità digitale e servizi innovativi per i

cittadini ▫  Documento digitale unificato – carta di identità

elettronica e tessera sanitaria (art. 1) ▫  Anagrafe unificata, censimento annuale della

popolazione e Archivio delle strade (artt. 2, 3) ▫  Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC

per le imprese (artt. 4, 5)

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ADI – principali interventi

• Amministrazione digitale ▫  Pubblicazione dati e informazioni in formato

aperto (art. 9) ▫  Biglietti di viaggio elettronici e sistemi di trasporto

intelligente (art. 8) ▫  Procedure digitali per l’acquisto di beni e servizi

(art. 6) ▫  Trasmissione obbligatoria di documenti per via

telematica (artt. 6, 7) ▫  Acquisizione software da parte della PA (art. 9 bis)

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ADI – principali interventi

•  Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale ▫  Fascicolo elettronico per gli studenti universitari e

semplificazione di procedure in materia di università (art. 10) ▫  Libri e centri scolastici digitali (art. 11)

• Misure per la Sanità digitale ▫  Fascicolo sanitario elettronico, cartella e

prescrizione medica digitali (artt. 12, 13)

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ADI – principali interventi •  Forte impulso per la banda larga e ultralarga ▫  Azzeramento del divario digitale, interventi per la

diffusione delle tecnologie digitali (art. 14) •  Moneta e fatturazione elettronica ▫  Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni

(art. 15) ▫  Utilizzo della moneta elettronica (art. 15)

•  Giustizia digitale ▫  Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni

per via telematica (art. 16) ▫  Modifiche alla legge fallimentare (art. 17)

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ADI – principali interventi •  Sinergia con l’VIII Programma Quadro Horizon 2020 (art. 19)

L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformita' al programma europeo Horizon 2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, ((tenendo conto delle singole specificita' territoriali e della copertura delle aree a bassa densita' abitativa,)) e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale, ((i trasporti e la logistica,)) la difesa e la sicurezza, nonche' al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.

•  Comunità intelligenti (art. 20) •  Individuazione delle banche dati di interesse nazionale •  Consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche

amministrazioni (definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovra' portare alla diffusione di standard comuni)

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Conclusioni

•  Le PA dovranno rafforzare la collaborazione per: ▫  affrontare le diverse sfide che il percorso verso l’Open

Government impone, di carattere normativo, politico-organizzativo e finanziario ▫  realizzare una migliore integrazione e armonizzazione

delle molteplici iniziative del settore ICT ▫  promuovere azioni cooperative per la realizzazione di

sistemi informativi interoperabili e infrastrutture stabili e sostenibili nel lungo periodo

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Grazie per l’attenzione

[email protected]

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Pubblicazione dati in formato aperto «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). – 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso. 2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ……..

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati. 4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

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Pubblicazione dati in formato aperto «3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale puo' stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.».

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Dati in formato aperto: dati.gov.it

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Dati in formato aperto: data.cnr.it

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Trasmissione obbligatoria dei documenti per via telematica

D.L. 179/2012 2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' aggiunto in fine il seguente: « 2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ((con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata,)) pena la nullita' degli stessi.

CAD - Art. 47 Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

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Trasmissione obbligatoria dei documenti per via telematica

Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 15

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e‘ apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»; «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche‘ tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»

(Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). –

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio … le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;

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Trasmissione obbligatoria dei documenti per via telematica

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 Le domande (( e i relativi allegati )) per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del (( codice di cui al )) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Trasmissione obbligatoria dei documenti per via telematica

CAD - Articolo 64 Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

CAD - Articolo 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all' articolo 64, comma 2 , nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica …., e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante …….. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

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Acquisizione software da parte della PA - riuso

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita‘ tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: (a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; (b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; (c) software libero o a codice sorgente aperto; (d) software fruibile in modalita' cloud computing; (e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; (f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

(a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; (b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; (c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito. 1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto

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Fascicolo elettronico per gli studenti universitari

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilita', e che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. 2. La mobilita' nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente. 3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilita' internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilita' definiti a livello internazionale. 4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente e' alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.

5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere in modalita' telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita‘ telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'universita' (ISEEU)».

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Libri e centri scolastici digitali « Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico (2014-2015) e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa…»; ……… La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3. ».

Science and Technology Digital Library

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archivio digitale

formazione a distanza

bibliotecario virtuale

sistema di cataloghi online

Portale d’accesso

approcci innovativi

persistent identifier

digital right management

semantic web

long term digital

preservation

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Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Il FSE del cittadino raccoglie tutti i documenti socio-sanitari

dell’assistito consentendone la consultazione online a tutti gli operatori sanitari autorizzati (es. medico di famiglia, pronto soccorso).

I principali documenti sanitari presenti nel FSE:   Profilo sanitario del paziente (Patient summary)   Referti medici   Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche   Certificazioni (ricovero, dimissione ospedaliera, etc.)

Il FSE deve avere valenza nazionale: così da consentire la consultazione e l’alimentazione dei documenti da parte di qualsiasi operatore sul territorio nazionale.

Il FSE come rete dei FSE aziendali: l’infrastruttura del FSE deve collegare tutte le strutture che concorrono alla produzione (e/o alla consultazione) di documenti.

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FSE dalla parte del cittadino e del SSN CONTIENE

  Dati identificativi dell’anagrafica dell’assistito   Dati amministrativi relativi all’assistenza   Documenti sanitari e socio-sanitari   Profilo Sanitario Sintetico   Taccuino personale del cittadino   Dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti (autocertificazione- DM 8 aprile 2000)

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Sanità •  Infrastruttura

tecnologica open source

•  Codifica univoca •  Emergenze

•  Validità nazionale

•  Risparmi sulla stampa

•  Controllo della spesa sanitaria

  Fascicolo  Sanitario  

ele.ronico  

  Prescrizione  digitale  

  Cartella  clinica  digitale  

  Armonizzazione  dei  

sistemi  contabili  delle  

AS

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I Progetti 2009 - 2010: Realizzazione Infrastruttura Tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico

2010 - 2012: Realizzazione di un’infrastruttura operativa a supporto dell’interoperabilità delle soluzioni territoriali di Fascicolo Sanitario Elettronico

2012 - 2013: Evoluzione ed interoperabilità tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico

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Progetto InFSE Definire un modello architetturale per la gestione dei documenti sanitari all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il progetto è finalizzato a sostenere il processo di costruzione e diffusione di una infrastruttura federata di FSE del cittadino condivisa a livello nazionale e allineata allo scenario internazionale.

Scopo di InFSE è quello di offrire un’infrastruttura tecnologica per:

  consentire a tutti i cittadini e agli operatori sanitari autorizzati di accedere ai documenti sanitari di loro competenza

  consentire la comunicazione non ambigua e l’accesso semplificato all’informazione contenuta nel fascicolo attraverso strumenti terminologici idonei

  supportare le Regioni e le Province Autonome italiane alla condivisione di informazioni appartenenti al FSE attraverso un modello unico per l’interoperabilità

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Lo sviluppo di InFSE: OpenInFSE E’ stata siglata una nuova convenzione tra Dipartimento per la

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione del progetto:

“Realizzazione di un'infrastruttura operativa a supporto dell'interoperabilità delle soluzioni territoriali di fascicolo sanitario elettronico nel contesto del sistema pubblico di connettività” (OpenInFSE)

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Obiettivi OpenInFSE ▫  Realizzazione della suite di componenti software di InFSE ▫  Realizzazione di un primo nucleo stabile di infrastruttura tecnologica a supporto

dell'interoperabilità delle soluzioni territoriali di fascicolo sanitario elettronico nel contesto del sistema pubblico di connettività

▫  Definizione delle specifiche, progettazione e sviluppo di metodologie e componenti software per la codifica univoca degli assistiti

▫  Definizione di un network interregionale in grado di garantire l’interoperabilità delle soluzioni territoriali di FSE e condivisione di alcuni documenti del fascicolo, primi fra tutti il Patient Summery e i referti di laboratorio

▫  Sviluppo di modelli per l'integrazione di servizi a valore aggiunto per il cittadino, in coerenza con le strategie di riorganizzazione dei processi di cura che prevedono un ruolo sempre più incisivo dell'assistenza domiciliare

▫  Sviluppo di una terminologia a supporto del FSE, ovvero il rilascio della versione italiana di LOINC e la costruzione di un vocabolario sperimentale italiano nativo dei lessici di medicina generale

▫  Definizione di meccanismi e strumenti per il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici e socio-sanitari dei pazienti

▫  Armonizzazione delle attività del progetto IPSE con i progetti inerenti al FSE per garantire lo scambio informativo tra i vari progetti e l’allineamento a livello nazionale

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Anagrafe unificata, censimento annuale e Archivio delle strade

Art. 2. Anagrafe nazionale della popolazione residente

È istituita presso il Ministero dell’interno l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA). ------ L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR e consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati. --------- Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l’attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica,

Art. 3. Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e

Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall’ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), realizzato ed aggiornato dall’ISTAT e dall’Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all’ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l’interoperabilità dell’ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese

Art. 4. Domicilio digitale del cittadino

1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. 2. L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. ….. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato…... Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

Art. 5. Posta elettronica certifi cata - indice nazionale degli

indirizzi delle imprese e dei professionisti

1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ……… 3. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certifi cata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

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Moneta e fatturazione elettronica

Art. 15. Pagamenti elettronici

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine: a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria …. 2) icodici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

………. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

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