L’AFFITTO

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L’AFFITTO (art. 1615 – 1654)

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L’AFFITTO. (art. 1615 – 1654). L’affitto è una locazione di cosa produttiva. . locatore affittuario. L’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa. - PowerPoint PPT Presentation

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L’AFFITTO

(art. 1615 – 1654)

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L’affitto è una locazione di cosa produttiva.

locatore affittuario

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L’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

Ad esempio, costituisce affitto (e non locazione) il contratto che ha per oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, che è un bene produttivo.

La mancata utilizzazione della cosa ne compromette le potenzialità produttive.

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• Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso. (art. c.c. 1616)

• Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze in stato da servire all’uso e alla produzione per cui è destinata. (art. c.c. 1617)

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Il locatore:

• può chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa. (art. c.c. 1618)

• può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono. (art. c.c. 1619)

• è tenuto ad eseguire a sue spese,durante l’affitto,le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario. (art. c.c.1621)

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Affitto di fondi rustici, a coltivatore diretto, affitto di azienda

Norme particolari regolano l’affitto di fondi rustici, l’affitto a coltivatore diretto e l’affitto di azienda.

L’affitto è diventato il prevalente dei contratti agrari. Il termine minimo di durata è fissato in 15 anni. Il coltivatore ha diritto di prelazione in caso di vendita del fondo.

• L’affitto di fondi rustici è regolato dagli articoli 1628-1646

• L’affitto a coltivatore diretto è regolato dagli articoli 1647-1654

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L’affitto di azienda è regolato, per rinvio operato, dall’articolo 2562, dall’art 2561 che disciplina l’usufrutto di azienda.

Ai sensi di tale norma, l’affittuario dell’azienda deve:• esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue;• gestirla senza modificarne la destinazione e in

modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

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Federica Viezzer Alessandra Della Bella