L’esonero ontriutivo alla lue dei hiarimenti di prassi e...

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L’esonero contributivo alla luce dei chiarimenti di prassi e nell’ottica dell’azione di controllo degli organi ispettivi. Andrea Rapacciuolo – Responsabile Area Coordinamento Vigilanza della Direzione Interregionale del Lavoro di Milano (mail: [email protected] ). Ai sensi della circolare del 18 Marzo 2004 del Ministro del Lavoro si precisa che le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza. Brescia, 24 marzo 2016

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L’esonero contributivo alla luce dei chiarimenti di prassi e nell’ottica dell’azione di controllo

degli organi ispettivi.

Andrea Rapacciuolo – Responsabile Area Coordinamento Vigilanzadella Direzione Interregionale del Lavoro di Milano

(mail: [email protected] ).

Ai sensi della circolare del 18 Marzo 2004 del Ministro del Lavoro si precisa che le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in

alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Brescia, 24 marzo 2016

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Premessa

Al fine di proseguire la politica di promozione di forme di occupazione stabile, il

legislatore con la legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208, art. 1, cc. 178-

181) ha confermato, con alcune modifiche, anche per il 2016 l’applicazione

dell’esonero contributivo, introdotto con la L. 190/2014, per le nuove assunzioni

a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Rispetto alla L. 190/2014, al di là delle modifiche che verranno esaminate,

rimangono pressoché invariate le condizioni, cosicché si ritiene che permangano

valide le indicazioni fornite dall’Inps con circolari n. 17/2015, n. 178/2015 e dal

Ministero del Lavoro con l’Interpello n.30/2015.

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In sintesi:

riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31

dicembre 2016;

la misura dell’esonero è pari al 40% dei contributi previdenziali complessivi ad

esclusione dei premi Inail, con limite annuale di euro 3.250;

durata ridotta a 2 anni, anziché i 3 anni della precedente versione;

possibilità di estensione anche nel 2017, con esclusivo riferimento alle

assunzioni a tempo indeterminato in favore dei datori di lavoro privati,

operanti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e

Sardegna;

diritto allo sgravio anche in caso di cambio di appalto;

diritto all’agevolazione anche in caso di stabilizzazione dei contratti di

collaborazioni e partite IVA in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 54

D.Lgs. n. 81/2015

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Conferme:

esclusione dall’incentivo dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro

domestico;

i requisiti (il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato

nei 6 mesi precedenti la data di assunzione + non deve essere stato alle

dipendenze a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro o con

datore di lavoro collegato o correlato nel periodo 1/10 – 31/12/2015 + non

deve aver fruito della medesima agevolazione con lo stesso datore di lavoro);

la cumulabilità con gli altri tipi di agevolazioni ed inapplicabilità del regime c.d.

de minimis .

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Riferimento

normativo

Art. 1, comma 178-180, Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

Datori di

lavoro

Settore privato: imprese, professionisti, enti e associazioni

Tipologia di

assunzione

Tempo indeterminato

Periodo di

applicazione

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

Sgravio Contributi INPS a carico del datore di lavoro (restano dovuti i premi INAIL, il contributo al Fondo per

l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto; il contributo, se dovuto, ai fondi di solidarietà)

Durata 2 anni

Misura Sgravio 40% su base mensile – tetto max 3.250 euro – riproporzionamento in caso di part-time

Esclusi Lavoratori autonomi e parasubordinati – Apprendisti – Intermittenti – Lavoratori domestici

Requisiti Il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti la data di

assunzione + non deve essere stato alle dipendenze a tempo indeterminato con il medesimo datore di

lavoro o con datore di lavoro collegato o correlato nel periodo 1/10 – 31/12/2015 + non deve aver fruito

della medesima agevolazione con lo stesso datore di lavoro

Cumulo con

altri incentivi

per l’assunzione di lavoratori disabili;

per l’assunzione di giovani genitori;

per i beneficiari della Naspi;

in applicazione del “Programma Garanzia Giovani”

Appalto Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto preserva il diritto alla fruizione nei limiti

della durata e della misura che residua.

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Datori di lavoro ammessi

L’accesso allo sgravio riguarda tutti i datori di lavoro privati a prescindere dal

settore di appartenenza e indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale o

meno, comprese le aziende private a capitale pubblico – in considerazione della

natura privata del soggetto giuridico – e gli enti pubblici economici, in quanto gli

stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in

via principale o esclusiva un’attività economica imprenditoriale in regime di

concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore.

Il beneficio è esteso anche agli organismi pubblici oggetto di privatizzazione,

indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dal capitale.

A tal proposito preme ricordare che non assume rilievo la circostanza che il

datore di lavoro sia tenuto ad assicurare i lavoratori all’Assicurazione Generale

Obbligatoria INPS, cosicché rientrano nei beneficiari anche i datori di lavoro che

sebbene non siano amministrazioni pubbliche, sono però tenute ad assolvere gli

obblighi contributivi presso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici.

Tale incentivo, invece, non si applica nei confronti della Pubblica

Amministrazione.

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Datori di lavoro

Ammessi all’esonero Esclusi dal campo di applicazione

Datori di lavoro imprenditori e non (associazioni

culturali, politiche o sindacali, ass. di volontariato,

studi professionali ….)

Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti, le

scuole, le istituzioni educative, le accademie e i

conservatori statali

Enti pubblici economici Aziende ed amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo

Istituti autonomi case popolari trasformati in base

alle diverse leggi regionali in enti pubblici

economici

Regioni, Province, Comuni e Comunità montane e

loro consorzi e associazioni

Enti trasformati in società di persone o società di

capitali ancorché a capitale interamente pubblico

Istituzioni universitarie

Università non statali legalmente riconosciute

qualificate enti pubblici non economici

Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di

diritto privato

Istituti autonomi case popolari

Aziende speciali costituite anche in consorzio (artt.

31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000)

Camere di commercio e le loro associazioni

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Datori di lavoro

Ammessi all’esonero Esclusi dal campo di applicazione

Consorzi di bonifica Enti pubblici non economici nazionali, regionali e

locali, gli ordini e i collegi professionali e le relative

federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di

ricerca e sperimentazione e gli enti pubblici non

economici dipendenti dalle regioni e province

Consorzi industriali Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio

sanitario nazionale

Enti morali Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (ARAN)

Enti Ecclesiastici Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999

Giornalisti iscritti all’INPGI Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie

ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite

dalle regioni

Gruppi parlamentari della Camera e del Senato IPAB e ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche

di Servizi alla persona (ASP)

Agenzie per il lavoro che assumono a scopo di

somministrazione

Banca d’Italia, la Consob e le Autorità Indipendenti

che sono generalmente qualificate amm.ni

pubbliche

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Settore agricolo

Nel settore agricolo il beneficio si applica con modalità particolari essendo

previsto un plafond massimo di finanziamento superato il quale non vengono

più accettate ulteriori istanze. Inoltre, con riferimento agli operai agricoli, oltre

che le assunzioni a tempo indeterminato sono valide ai fini della riduzione

contributiva anche quelle a tempo indeterminato di lavoratori che risultino iscritti

negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250

giornate con riferimento all’anno 2015.

Stante il divieto di cumulo di benefici contributivi, l’esonero previsto per il settore

agricolo non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di

lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle

singole zone svantaggiate.

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Cessione di contratto, trasferimento d’azienda e cambio di appalto

L’INPS (circ. 178/2015) e il Ministero del Lavoro avevano già chiarito che le

operazioni societarie di fusione per incorporazione ex art. 2112 c.c. o la cessione

di contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., non comportano la perdita del beneficio

dell’esonero connesso ai lavoratori interessati dal trasferimento, per il periodo

residuo non goduto dal cedente.

Infatti, nel primo caso, il trasferimento d’azienda comporta il mutamento della

titolarità di un’attività economica organizzata che però conserva la propria

identità ed i rapporti di lavoro proseguono ope legis con il cessionario senza

soluzioni di continuità ed i lavoratori mantengono tutti i diritti maturati.

In caso di cessione, invece, muta esclusivamente la soggettività del contratto,

determinando una variazione del datore di lavoro ma lasciando inalterato il

rapporto di lavoro che prosegue con il cessionario.

Diversamente rispetto alla disciplina dell’esonero 2015, possono beneficiare

dello sgravio, nei limiti della durata e della misura residua, anche di datori di

lavoro che subentrano nella fornitura di servizi in appalto e che assumono

lavoratori per i quali il datore di lavoro cessante fruiva dell’esonero contributivo

(comma 178).

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Requisiti e cause ostative

I requisiti rimangono sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla L. 190/2014.

In particolare lo sgravio non spetta se i lavoratori nei sei mesi precedenti sono

stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

L’Inps con circolari n. 17 e 178 del 2015 ha chiarito che la causa ostativa opera

esclusivamente in relazione ai contratti di lavoro subordinati a tempo

indeterminato (compresi l’apprendistato, la somministrazione e il lavoro

domestico); conseguentemente nessuna preclusione qualora il soggetto assunto

abbia svolto nei sei mesi precedenti rapporto di lavoro a termine o attività

lavorativa con contratti di tipologia diversa. Quindi lo sgravio spetta per coloro che

siano stati titolari di partita IVA, parti di contratti di collaborazione e associati in

partecipazione con apporto di lavoro.

Non costituiscono causa ostativa alla fruizione dell’incentivo lo svolgimento di

lavoro subordinato intermittente (anche a tempo indeterminato).

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Lo sgravio spetta anche nell’ipotesi di stabilizzazione dei contratti di

collaborazione secondo le disposizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015;

ciò in considerazione del fatto che in tali casi non sussiste un obbligo legale alla

stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione.

Non è possibile fruire dello sgravio per le assunzioni di lavoratori per i quali i

datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art.

2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,

hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi

antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016. Anche in

questo caso non sono ostativi al riconoscimento dello sgravio eventuali rapporti

di lavoro:

con titolari di partita IVA,

contratti di collaborazione,

associati in partecipazione,

tempo determinato,

contratto intermittente.

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Requisiti di base per la fruizione

Anche per usufruire dell’esonero contributivo in questione, come per qualsiasi

altro incentivo legato alle assunzioni, le aziende devono rispettare alcuni principi

generali, sistematizzati inizialmente dalla L. 92/2012 e da ultimo dall’art. 31 del

D.Lgs. n. 150/2015.

- la regolarità contributiva (Durc) nonché l’osservanza degli accordi e contratti

collettivi di lavoro

Con Interpello 8/2016 il Ministero del lavoro ha precisato la condizione del

rispetto dei CCNL e dei livelli retributivi quale condizione per aver diritto di

usufruire dei benefici normativi e contributivi. In particolare il riferimento

ministeriale riguarda i contratti di prossimità di cui all’art. 8 D.L. 138/2011.

Il Ministero ha specificato che tali contratti non possono riguardare la

determinazione dell’imponibile contributivo, atteso che sono intese aventi validità

solo tra le parti, senza che possano condizionare gli Istituti quali soggetti creditori

della contribuzione.

Quindi, qualora non si rispettino gli obblighi relativi alla determinazione della

retribuzione, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente

derogare, sarà negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

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Per osservanza degli accordi e contratti collettivi deve intendersi l’integrale

applicazione della sola parte economica e normativa degli stessi (circolare MLPS

n.4/2004), in ossequio ai principi di libertà sindacale, come più volte, ed in

maniera costante, ha ribadito la giurisprudenza di Cassazione.

Rispetto alla problematica dell’iscrizione all’Ente Bilaterale e della obbligatorietà

dei versamenti contributivi in favore dello stesso previsti dal CCNL è necessario

operare un distinguo. Sicuramente non è obbligatoria l’iscrizione (Circ. 43/2010),

mentre il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire al lavoratore le stesse

prestazioni riservategli dalla bilateralità, rispetto alle quali lo stesso matura un

diritto contrattuale di natura retributiva, il cui mancato adempimento costituisce

inosservanza contrattuale con conseguenze circa la decadenza dall’esonero

contributivo.

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- l’assunzione non deve costituire l’attuazione di un obbligo preesistente, posto

da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (tenendo conto delle

precisazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 17/2015);

- l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un

altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da

un rapporto a termine;

Con Interpello 7/2016 il Ministero del lavoro ha avuto modo di precisare la

portata effettiva della condizione di cui all’art. 31, co., lett. a) del D.Lgs.

n.150/2015 nel senso che in mancanza o nelle more della manifestazione di

volontà espressa per iscritto dal lavoratore, il datore di lavoro può

legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione

di altri rapporti a termine in essere; sia nel caso il rapporto a termine di durata

superiore a 6 mesi sia cessato che nel caso in cui il contratto a termine, una

volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

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- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad

una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione,

trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di

professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi

oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

- non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo

stesso datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti

proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che

assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo

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Omessa o tardiva comunicazione

Anche nel caso dell’esonero contributivo si rende applicabile la disciplina di cui al

comma 3 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (analoga a quella prevista dall’art. 4,

co. 15 L. 92/2012) in cui è previsto che l’inoltro tardivo delle comunicazioni

telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di

lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo

relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data

della tardiva comunicazione.

In ordine alle conseguenze, in materia di fruizione degli incentivi all’assunzione,

del tardivo invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie, a suo tempo l’Inps

(circolare n. 137/2012), aveva precisato che anche in caso di rettifica della

comunicazione telematica, vale la data del primo invio.

Si ricorda che con nota 6532 del 18/02/2015 il ministero ha annunciato l’aggiornamento degli standard del

sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie che comprende tutti i modelli in suo per recepire

alcune disposizioni introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act e dall’Accordo Stato – Regioni del

22/01/2015 in tema di tirocinio. I nuovi standard dovranno essere applicati dal 1° febbraio 2016.

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Contratti di lavoro agevolati

Per individuare i rapporti di lavoro agevolati è possibile fare riferimento alle

istruzioni applicative diramate a suo tempo dall’Inps (circolari n. 17/2015 e n.

178/2015) relativamente all’esonero ex L. n. 190/1994 che si ritiene possano

essere valide anche per l’esonero ex L.208/2015.

In particolare è necessario tener presente quanto a suo tempo ha precisato l’Inps

con la circolare n. 17/2015, secondo cui le trasformazioni a tempo indeterminato

intervenute di contratti a termine, a prescindere dalla circostanza che

costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto

collettivo di lavoro, possono comunque consentire - al pari delle nuove

assunzioni a tempo indeterminato – l’accesso all’esonero contributivo, in virtù del

carattere di specialità delle norme in materia di esonero contributivo rispetto ai

principi generali previsti per aver diritto alle agevolazioni per le assunzioni

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Le tipologie di contratti instaurabili che danno diritto all’esonero sono:

i contratti di lavoro a tempo indeterminato (full time e part-time);

i contratti di lavoro a tempo indeterminato con i dirigenti;

i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati da soci di

una cooperativa lavoro ai sensi della L. 142/2001;

i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,

anche se a tempo determinato;

assunzione a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro

intermittente;

assunzione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine

superiori a sei mesi con lo stesso datore di lavoro con cui si è acquisito il

diritto di precedenza (la norma specifica – legge di stabilità 2016 - prevale

sulla norma di carattere generale – art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 (cfr circ.

Inps n. 17/2015);

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trasformazioni di contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo

indeterminato;

assunzione a tempo indeterminato di un ex apprendista, purché siano

strascorsi almeno sei mesi;

Sono escluse le assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato, lavoro

domestico e lavoro intermittente o a chiamata, anche se con disponibilità.

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Sgravio contributivo e cumulo di incentivi

L’esonero contributivo 2016 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle

aliquote contributive previsti dalla normativa vigente; è invece cumulabile,

ricorrendone i presupposti per l’applicazione, con alcuni tipi di agevolazione di

natura economica:

incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (35% della retribuzione mensile

lorda per 36 mesi nel caso di lavoratori disabili con riduzione della capacità

lavorative superiore al 67%; 79% per 36 mesi nel caso di lavoratori disabili con

riduzione capacità lavorativa superiore al 70%; 70% per 60 mesi nel caso di

disabilità intellettiva e psichica superiore al 45%);

Incentivo per l’assunzione di giovani genitori: si tratta di un bonus pari a 5.000

euro erogato dall’Inps attraverso compensazione in DM10, alle aziende che

assumono lavoratori di età non superiore a 35 anni, con almeno un figlio

minorenne a carico e che risultano iscritti alla Banca dati Giovani Genitori

disponibile per la consultazione sul sito Inps;

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Incentivo per assunzione di disoccupati che usufruiscono della Naspi: il

beneficio è pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore,

ad un contributo mensile del 50% dell’indennità mensile NASpI residua che

sarebbe corrisposta al lavoratore;

Incentivo per assunzione di beneficiari del programma Garanzia Giovani;

Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (età compresa tra i 18

ed i 35 anni);

Incentivo economico per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di

mobilità.

Conclusioni

La notevole riduzione dello sgravio contributivo sulle assunzioni a tempo

indeterminato rende ancora più rilevante che nel passato la necessità di

valutare attentamente la sussistenza, in capo al lavoratore da assumere, delle

condizioni per la fruizione di ulteriori agevolazioni cumulabili con lo sgravio

stesso.

Da calcoli fatti risulta evidente che l’incentivo più conveniente è quello previsto

per l’assunzione di lavoratori disabili, che aumenta in relazione alla percentuale

di invalidità

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Beneficio

L’esonero riguarda i contributi Inps a carico del datore di lavoro.

Sono esclusi dal beneficio:

i premi dovuti all’INAIL;

il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1,

comma 29, della L. 190/2014;

contributo, ove dovuto, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del

settore privato dei trattamenti di fine rapporto (art. 2120 c.c.);

Contributo, ove dovuto, ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza

complementare e/o al fondo di assistenza sanitaria (ex lege n. 166/1991);

contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, ai

Fondi alternativi e al Fondo residuale (ex lege 92/2012);

contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;

contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

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Misura e modalità di calcolo

Il legislatore ha fissato per le assunzioni effettuate nel 2016 il limite massimo

annuo di fruizione dell’esonero nella misura di euro 3.250.

Conseguentemente l’importo mensile dello sgravio non può superare euro 270,83

(3.250/12).

Come già chiarito dall’Inps relativamente all’esonero 2015, tale importo nel

contratto a tempo parziale va riproporzionato in relazione all’orario di lavoro

concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale orario di lavoro

previsto dalla legge o dal contratto collettivo.

In caso di rapporto di lavoro instaurato o cessato nel corso del mese il massimale

mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a

riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di euro 8,90 (3.250/365).

Sulla durata del beneficio non incide il fatto che per lo stesso lavoratore, altro

datore di lavoro abbia già fruito dell’esonero contributivo, a condizione che

ricorrano le altre condizioni di legge (siano trascorsi almeno 6 mesi del

precedente rapporto per cui l’altro datore di lavoro ha usufruito dell’esonero e che

il secondo datore di lavoro non abbia già avuto l’esonero per lo stesso lavoratore

direttamente o in società controllate o collegate).

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Mensilmente il datore di lavoro è tenuto al calcolo della quota della contribuzione

esonerabile, pari al 40% della contribuzione a carico dell’azienda, e al raffronto

della stessa con la soglia massima fruibile.

Gli importi eccedenti la soglia mensile non potranno essere recuperati nel mese

anche se non si è ancora raggiunto il limite annuo complessivo individuato dalla

legge e conseguentemente tali contributi sono dovuti interamente.

Esempio

Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = 750 €

Contribuzione esonerabile = 750 *40% = 300 €

La contribuzione esonerabile supera la soglia mensile, pertanto:

Contributi da versare = 750 – 270,83 = 479,17 €

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Qualora, invece, mensilmente non venga raggiunta la soglia massima

recuperabile, la differenza tra tale limite e la contribuzione esonerabile potrà

essere utilizzata nei mesi successivi.

Esempio

Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = 600 €

Contribuzione esonerabile = 600 * 40% = 240 €

La contribuzione esonerabile è inferiore alla soglia mensile, pertanto:

Eccedenza utilizzabile nei mesi successivi = 270,83 – 240 = 30,83 €

Al termine di ogni anno solare dall’assunzione, sarà necessario provvedere ad un

conguaglio annuale verificando il rispetto del limite complessivo e recuperando le

eventuali eccedenze non fruite. Successivamente, si riprenderà ad utilizzare

nuovamente il regime di esonero fino al raggiungimento del massimale senza la

possibilità di utilizzare eventuali quote di massimale annuo non utilizzato sui

contributi degli anni successivi.

Da tener presente, infine, che l’applicazione del beneficio contributivo non

determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto

l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura

ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33 % della

retribuzione lorda imponibile.

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La notevole riduzione dello sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato, che

saranno stipulate nel 2016, rende quanto mai opportuna una valutazione di

convenienza che metta confronto l’effettiva riduzione del costo del lavoro

generata dalla fruizione delle agevolazioni contributive ad oggi operanti.

Il nostro sistema giuridico prevede, infatti, una serie di misure di incentivazione e

sostegno mirate all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo, attraverso la

concessione di agevolazioni economiche, normative e fiscali legate

all’assunzione di alcune categorie di lavoratori attraverso specifiche tipologie

contrattuali

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Tavola di raffronto sgravi all’assunzione

Agevolazione Requisiti lavoratori Durata Misura

Sgravio legge stabilità 2016

No tempo indeterminato da almeno 6 mesi

2anni Sgravio INPS entro tetto massima € 3.250

Apprendistato Età inferiore a 30 anni 3/5 + 1 anni

Fino a 9 dipendenti: sgravio totale (eccetto contributo 1,61% NASpI)Oltre 9 dipendenti: contribuzione 11,31%

Donne

• Disoccupate da almeno 6 mesi nelle aree o settori con disparità

• Disoccupate da lmeno 24 mesi

12/18 mesi 50%

Over 50 Disoccupati da oltre 12 mesi 12/18 mesi 50%

Percettori NASpI NASpI in corso di fruizioneMesi residui di

fruizione50% della NASpI residua

Lavoratori in mobilità Iscrizione nelle liste di mobilità 12 + 12 mesiContribuzione = apprendisti + 50% dell’indennità residua

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Comparazione costo del lavoro annuo con sgravi all’assunzione

Voce di costoNuovo

sgravio 2016Apprendistato (fino

a 9 dip.)Apprendistato (oltre 9 dip.)

Donne e over50

Percettoremobilità

Retribuzione 24.000

21.500 primo anno22.700 secondo anno24.000 terzo anno

21.500 primo anno22.700 secondo anno24.000 terzo anno

24.000 24.000

INPS c/ azienda

4.122346 primo anno365 secondo anno386 terzo anno

2.494 primo anno2.635 secondo anno2.786 terzo anno

3.586

2.494 primo anno2.635 secondo anno2.786 terzo anno

INAIL c/azienda

168 0 0 84 0

TFR 1.777 1.703 1.703 1.777 1.703

IRAP 0 0 0 0 0

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Partendo dal presupposto che già nel 2015 il costo del lavoro a tempo

indeterminato è totalmente deducibile ai fini IRAP per tutte le fattispecie prese in

esame, mettendo a confronto le agevolazioni fruibili sotto il profilo contributivo, si

rileva che:

l’apprendistato, ricorrendone le condizioni di applicazione, rimane l’opzione

più favorevole al datore di lavoro, atteso che la retribuzione lorda è più bassa e

i contributi Inps, anche tenendo conto delle nuove aliquote contributive Cig e

Cigs si attestano intorno al 13%;

si riduce notevolmente l’appeal dello sgravio riservato ai contratti a tempo

indeterminato che mantiene una incidenza pari al 40% rispetto al medesimo

sgravio in vigore fino al 31 dicembre 2015.

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Casi particolari

Pensionati

Anche per le assunzioni di pensionati, ricorrendo le condizioni previste dalla

legge, si ha diritto all’esonero (Interpello MLPS n..4/2016). Esistevano dubbi in

quanto in genere i pensionati sono esclusi da ogni agevolazione contributiva ed in

secondo luogo perché l’esonero è diretto ad assicurare stabilità di impiego e

risorse a chi ne è sprovvisto, e questo obiettivamente non è il caso del

pensionato.

Riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo

(interpello 2/2016) In questo caso non è ammesso esonero

Ex amministratore ed ex socio

E’ possibile usufruire dello sgravio a condizione che non vengano celati intenti

elusivi.

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Doppio part-time

Ricorrendone le condizioni di legge, è possibile il riconoscimento dell’esonero

contributivo con riferimento a due rapporti part-time a tempo indeterminato

instaurati da due datori di lavoro con lo stesso lavoratore, nei limiti illustrati

dall’Inps nella circ. 17/2015, purché la data di decorrenza di tali rapporti di

lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro del

secondo rapporto di lavoro part-time non ha il requisito legittimante l’ammissione

all’agevolazione (circ. Inps 178/2015).

Mancata adesione all’Ente Bilaterale

L’adesione all’Ente Bilaterale non è un obbligo, per il Ministero del Lavoro (circ.

4/2004 e 43/2010), in virtù del principio di libertà sindacale negativa, atteso che la

stessa è da ritenere rientrante nella c.d. parte obbligatoria del CCNL e non in

quella normativa-economica finalizzata a realizzare ex artt. 3 e 36 Cost. una

disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o

gruppo professionale.

Conseguente, il datore di lavoro ha diritto all’esonero.

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Lavoratore assunto dalle liste di mobilità

Risulta cumulabile unicamente l’incentivo di cui al comma 4 dell’art. 8 L.

223/1991, mentre non è cumulabile con l’abbattimento della quota di

contribuzione a carico del datore di lavoro fino alla misura prevista per gli

apprendisti.

Lavoratore licenziato durante il periodo di prova

In base a quanto disposto dall’Inps nella circ. 178/2015, il lavoratore licenziato per

mancato superamento del periodo di prova non può essere riassunto con lo

sgravio se non siano trascorsi almeno 6 mesi dal precedente rapporto.

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Assunzione da parte di aziende in Cigs o in deroga

Spetta l’esonero, laddove l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di

professionalità differenti da quelle dei lavoratori sospesi oppure le assunzioni siano

effettuate presso una diversa unità produttiva (circ. Inps n. 17/2015) . Per

“professionalità diverse” si intendono per consolidata giurisprudenza, competenze

del tutto diverse in termini di mansioni, conoscenze, specializzazioni e formazione.

Assunzione di lavoratore somministrato

L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua

opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo

dell’esonero contributivo, dà diritto allo sgravio a condizione che il lavoratore stesso

non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi 6 mesi, presso

qualsiasi datore di lavoro, compreso il somministratore, e per il periodo residuo di

utilizzo dell’esonero.

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Licenziamento del lavoratore assunto con esonero contributivo

La L. 190/2014 non richiede, tra le condizioni necessarie per fruire del beneficio,

che il rapporto di lavoro con agevolazione sia mantenuto per 36 mesi (durata

dell’esonero). Pertanto si può dire che il licenziamento, entro tre anni, del rapporto

di lavoro con diritto all’esonero non imponga al datore di lavoro la restituzione dei

contributi non versati.

Assunzione di un socio di SRL

Attesa la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente tra il socio ed una

società di capitali, a condizione che siano presenti tutti i requisiti che

caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente (subordinazione, assenza di rischio

ecc.), non si ravvedono preclusioni purché siano rispettate tutte le condizioni di

legge previste.

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GRAZIE PER

L’ATTENZIONE !