L'Accordo di Integrazione e il permesso "a punti"

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L’ACCORDO di INTEGRAZIONE e il Permesso di Soggiorno “a punti” Formazione Legale Gli Anelli Mancanti Laura Bartolini

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L’ACCORDO di INTEGRAZIONEe

il Permesso di Soggiorno “a punti”

Formazione LegaleGli Anelli Mancanti

Laura Bartolini

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Outline - di cosa parliamo oggi

1. Che cos’è l’Accordo di Integrazione2. A chi si applica …3. … e a chi non si applica4. Obblighi per il migrante5. Obblighi per lo Stato Italiano6. Come funziona

La Firma Dopo la Firma: I crediti – Riconoscimento e Perdita Dopo la firma: La formazione obbligatoria Sospensione o Proroga Decadenza Verifica Finale Esito della Verifica Alla fine della Proroga

7. Anagrafe degli Accordi8. Normativa di riferimento9. Siti utili

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Che cos’è l’Accordo di Integrazione

• È un CONTRATTO concluso tra lo Stato Italiano e il migrante regolarmente soggiornante in Italia.

• L’AI ha una durata di 2 anni prorogabile di un altro anno.• Il cittadino straniero si impegna a raggiungere specifici

obiettivi di integrazione nel periodo di validità del permesso di soggiorno: – conoscenza della lingua italiana; – conoscenza e cultura civica; – obbligo di istruzione dei figli minori.

• Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero.

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A chi si applica …

• Cittadini stranieri che: – fanno il primo ingresso nel territorio italiano

dopo il 10 marzo 2012;– presentano una richiesta di rilascio di

permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 1, co. 2 DPR 179/11);

– hanno età superiore a 16 anni (per i minori di età 16-18 l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale).

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… e a chi non si applica• NON devono sottoscrivere l’AI (cfr. art. 2, co. 9 DPR 179/11): – Minori non accompagnati (a cui si applica il progetto di integrazione sociale e

civile di cui all’art.32, comma 1-bis del TUI)– Vittime di tratta, di violenza o di grave sfruttamento (per le quali si prevede il

programma di assistenza e integrazione sociale di cui all’art.18 del TUI)– Minori di 16 anni (sono i genitori responsabili di adempiere all’obbligo

scolastico, cfr. dopo)

• NON si stipula l’AI e, se stipulato, si intende come adempiuto, se il migrante è affetto da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale (certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN (art. 2, co. 8 DPR 179/11)).

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Obblighi per il migrante• Il migrante si impegna a (cfr. art. 2, co. 4 DPR 179/11):

A. acquisire un livello di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 (quadro comune europeo di riferimento emanato dal CoE);

B. acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

C. acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

D. garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori.

• Il migrante dichiara anche di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione e si impegna a rispettarne i principi.

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Obblighi per lo Stato Italiano

• Lo Stato Italiano si impegna a sostenere il processo d’integrazione del migrante attraverso l’assunzione di ogni iniziativa in raccordo con le Regioni e gli Enti Locali (art. 2, co. 6 DPR 179/11).

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Come funziona???

• La firma• Dopo la firma• I crediti:

– Riconoscimento nuovi crediti– Perdita dei crediti

• Dopo la firma – La formazione obbligatoria• Sospensione o Proroga• Decadenza• Verifica Finale• Esito della Verifica• Alla fine della Proroga

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La firma• DOVE

– Motivi di Lavoro e Ricongiungimento familiare SUI, Prefettura – Altri motivi Questura

• QUANDO– Al momento della presentazione della domanda di PdS.

• COME– 2 originali (modello nell’allegato “A” del DPR 179/11)– Traduzione nella lingua indicata dal migrante o, se non è possibile, in inglese,

francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino secondo la preferenza espressa (art. 2, co. 1 DPR 179/11)

– Minori tra i 16 e i 18 anni, sottoscrizione anche dei genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale (art. 2, co. 2 DPR 179/11).

• GESTIONE– Tutte le fasi successive sono affidate al SUI (art. 2, co. 11 DPR 179/11).

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Dopo la firma – I crediti

• Al momento della firma vengono assegnati al migrante 16 crediti.

• Nel corso di validità dell’accordo, il migrante può acquisire/perdere crediti in relazione ad azioni positive/negative ai fini della sua integrazione in Italia.

• Al termine dei 2 anni (periodo di validità), il migrante deve aver raggiunto un numero di crediti non inferiore a 30 perché l’accordo possa essere estinto.

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Riconoscimento nuovi crediti

• Sono riconosciuti crediti attraverso l’attestazione di– Conoscenza lingua italiana– Conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia– Percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore o di

istruzione e formazione professionale– Percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore– Corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia– Conseguimento di titoli di studio aventi valore legale in Italia– Attività di docenza– Corsi di integrazione linguistica e sociale

• I crediti sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dal migrante, tranne che per i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana che sono assegnati a seguito di un test effettuato a cura dello SUI anche presso i Centri EDA (cfr art. 5, co. 1 DPR 179/11).

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Perdita dei crediti - 1

• I crediti vengono decurtati in seguito a:– Reati: condanne penali anche non definitive,

comprese quelle a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP

– Misure di sicurezza personali: applicazione anche non definitiva di misure previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge

– Illeciti amministrativi e tributari: sanzioni pecuniarie definitive di importo non inferiore a 10 mila euro

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Perdita dei crediti - 2

• Il SUI procede inoltre alla decurtazione dei crediti in caso di:– permesso di soggiorno di durata annuale e mancata

partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; -15 crediti

– inadempimento dell'obbligo di istruzione scolastica dei figli salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento. L’accertamento dell’inadempimento determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento con la conseguente revoca o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno e l’espulsione del migrante (cfr. artt. 6, co.4 e 7 DPR 179/11)

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Dopo la firma – La formazione obbligatoria• Entro 3 mesi dalla firma, il migrante viene convocato per partecipare ad una sessione di

formazione civica e di informazione (art. 3, co. 1 DPR 179/11). La sessione formativa:– È organizzata dal SUI– È gratuita– Ha una durata compresa tra 5 e 10 ore totali– Prevede l’uso materiali tradotti nella lingua indicata dal migrante o, altrimenti, in inglese, francese, spagnolo,

arabo, cinese, albanese, russo o filippino secondo la preferenza espressa dall’interessato

• Obiettivi– Conoscenza adeguata dei principi fondamentali della Costituzione, e dell'organizzazione delle istituzioni

pubbliche in Italia. – Conoscenza adeguata della vita civile in Italia, soprattutto nel funzionamento della sanità, della scuola, dei

servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali. – Informazione sui diritti e dei doveri del migrante in Italia, compresi gli obblighi relativi al soggiorno e al

lavoro, gli obblighi reciproci tra coniugi e i doveri nei confronti dei figli minori secondo l'ordinamento giuridico italiano.

– Informazione sulle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione disponibili sul territorio della provincia di residenza

– Informazione sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

• La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti.

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Sospensione o proroga

• Il migrante può chiedere una sospensione o proroga dell’accordo per: – gravi motivi di salute o di famiglia– motivi di lavoro– frequenza corso o tirocinio di formazione,

aggiornamento od orientamento professionale– frequenza tirocinio di formazione– frequenza aggiornamento od orientamento

professionale– studio all’estero

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Decadenza

• L’accordo decade di diritto se il Questore dispone il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

• Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della Questura, nell'anagrafe nazionale (art. 2, co. 10 DPR 179/11).

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Verifica finale• Ad un mese dalla scadenza dell’accordo, il SUI verifica il grado d’integrazione raggiunto:

– Il migrante deve presentare tutta la documentazione utile accumulata nel corso di validità dell’accordo, per il riconoscimento di ulteriori crediti (ai residenti nella provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test di lingua tedesca) e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o almeno della prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento;

– Se la documentazione presentata non è sufficiente per raggiungere 30 crediti, il migrante può chiedere di partecipare ad un TEST per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia necessario per l’adempimento dell’accordo;

– Contestualmente, il SUI avvia d’ufficio le verifiche necessarie ad accertare un’eventuale decurtazione di crediti (art. 6, co.1 DPR 179/11);

– In caso di PdS di durata annuale, il SUI procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione. Qualora il SUI accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti (art. 6, co.3 DPR 179/11).

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Esito della verifica

Crediti ≥ 30 ESTINZIONE grado adeguato di integrazione raggiunto

1 ≤ Crediti ≤ 29 PROROGA (UN ANNO)

grado adeguato di integrazione non raggiunto

Crediti ≤ 0 RISOLUZIONE grado adeguato di integrazione non raggiunto; revoca del PdS e espulsione

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Alla fine della proroga

• Un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, il SUI attiva la verifica finale, riferita all'intero triennio dopo averlo comunicato al migrante. La verifica potrà dare luogo a (cfr. art. 6, co.9 DPR 179/11):– Crediti ≥30, avendo conseguito il livello A2 della lingua

italiana parlata e un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia: ESTINZIONE dell’accordo per adempimento e rilascio del relativo attestato

– Crediti ≤0: risoluzione dell'accordo per inadempimento con la conseguente revoca o il mancato rinnovo del PdS e l’espulsione del migrante.

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Anagrafe degli Accordi• Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno

gestisce l'Anagrafe Nazionale degli intestatari degli Accordi di Integrazione.• Per ciascun migrante sono indicati:– i dati anagrafici dell’intestatario e dei componenti del nucleo familiare– gli estremi dell'accordo– i crediti di volta in volta assegnati o decurtati– il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica– gli estremi delle determinazioni assunte dal Prefetto e dal SUI, la modifica e l’estinzione

dell’accordo

• Le modifiche e i risultati delle verifiche da parte di Prefetto e SUI sono comunicati tempestivamente, con modalità informatiche, alla Questura competente ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

• Analoga comunicazione è data al migrante, relativamente ai dati inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di attuazione dell’accordo.

• Il migrante può controllare in ogni momento l'iter dell‘accordo stipulato accendendo direttamente all’Anagrafe via internet.

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Normativa di riferimento• Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179

“Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, pubblicato in GU, Serie Generale, 11 novembre 2011, n. 263

• Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, pubblicato in GU, Serie Generale18 agosto 1998 n. 191, Supplemento Ordinario n. 139 – art. 4 bis.

• Decreto Ministro Interno 23 aprile 2007, pubblicato in GU 15 giugno 2007 n. 137

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Siti utili• Per controllare la situazione dell’accordo:

http://accordointegrazione.dlci.interno.it • Ministero dell’Interno: brochure multilingue:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/accordi_e_brochure.html

• Lista crediti riconoscibili (allegato B):

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0936_allegato_b.pdf

• Lista crediti decurtabili (allegato C):http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0936_allegato_c.pdf

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