LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO

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LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO Massimo Mazzola Rlst Mantova

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LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO. Massimo Mazzola Rlst Mantova . Stress (parola ripresa dall'ingegneria: tensione, sforzo, carico) Hans Selye , endocrinologo , ha constatato che l’uomo è in salute se le sollecitazioni dell’ambiente sono proporzionate alle sue - PowerPoint PPT Presentation

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LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO

Massimo MazzolaRlst Mantova

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Stress(parola ripresa dall'ingegneria: tensione, sforzo, carico)Hans Selye, endocrinologo , ha constatato che l’uomo è in salute se lesollecitazioni dell’ambiente sono proporzionate alle suecapacità di risposta.Tale situazione, definita EUSTRESS (eu (greco)=bene),produce processi psico-biologici-immunitari positivinell’organismo che inducono uno stato di benessere.Quando le sollecitazioni dell’ambiente non sonoproporzionate alle capacità di risposta dell’individuosi produce uno stato di DISTRESS (di (greco)=male)che determina uno squilibrio negativo nelle funzionipsico-biologiche-immunitarie dell’individuo e inducemalessere.

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Lo stress (distress) è distruttivo in due condizioni opposte:- quando la sollecitazione eccede le capacità di risposta (perintensità o per esposizione prolungata alle fonti di stress)- quando la sollecitazione è troppo povera e fa sperimentarenoia e monotonia, inibendo le normali funzioni di attivazionedell’organismo.

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La sindrome di adattamento allo stress è una reazione fisiologica aspecifica a qualunque richiesta di modificazione esercitata sull’organismo da stimoli esterni e/o interni (Stressor)- Allarme: momento di shock iniziale in cui si intensificano le reazioni psicofisiologiche e un momento di contro shock che mobilita i meccanismi di difesa.- Resistenza: consente un adattamento massimo accompagnato da un progressivo riequilibrio delle funzioni.- Esaurimento: se l’organismo è costretto a prolungare uno stato di risposta elevata o se la difesa fallisce, si determina uno stato di squilibrio psicofisico.SINDROME GENERALE DIADATTAMENTO

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CONSEGUENZE DELLO STRESSLe manifestazioni dello stress, specie se sono prolungate nel tempo, possono determinare nella persona l’insorgere di disturbi che possono compromettere:• Le funzioni emotive comprendono reazioni di ansia, depressione, senso di disperazioni e impotenza. Questo stato emotivo può aumentare la propensione del lavoratore a considerare le condizioni di lavoro come nocive e pericolose per la salute.• Le funzioni cognitive comprendono la difficoltà di concentrarsi,ricordare, memorizzare e apprendere e prendere decisioni.• Le funzioni comportamentali. (alcool, tabagismo, aggressività,vessazioni, altri comportamenti antisociali; queste reazioni possono provocare incidenti e malattie)• Le funzioni psicofisiologiche connesse al sistema neuroendocrino e immunitario determinano patologie psicosomatiche o fisiche (spesso sitratta di malattie cardiocircolatorie).

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Lo stress lavoro correlato“Lo stress dovuto al lavoro può esseredefinito come un insieme di reazioni fisicheed emotive dannose che si manifesta quandole richieste poste dal lavoro non sonocommisurate alle capacità, risorse o esigenzedel lavoratore.Lo stress connesso al lavoro può influirenegativamente sulle condizioni di salute eprovocare persino infortuni”(NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health - Stressatwork, 1999)

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Secondo l’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza, lo stress:• è il secondo problema sanitario legato al lavoro• colpisce il 22% dei lavoratori dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea • è possibile ricondurre allo stress una percentuale tra il 50% e il 60% di giornate lavorative perse• mette in guardia sulle conseguenze probabili derivanti dai cambiamenti in corso nel mondo del lavoro che sottopongono i lavoratori a pressioni sempre maggiori, per esempio ridimensionamento delle imprese, esternalizzazioni delle attività, flessibilità di tempo e competenze, nuovi contratti, precarietà del mercato del lavoro, scarso equilibrio tra vita privata e lavorativa,sottolineando che “ridurre lo stress legato all'attività lavorativa e i rischi psicosociali non è solo un imperativo morale, bensì anche un dovere giuridico.”

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Accordo interconfederale sullo stress lavoro-correlato(9/6/2008), che recepisce in Italia l’Accordo europeosullo stress sul lavoro (8/10/2004)Art. 31. Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.2. L’individuo è assolutamente in grado di sostenere unaesposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momentidiversi dalla propria vita.

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3. Lo stress non è una malattia ma una situazione diprolungata tensione, può ridurre l’efficienza sul lavoro epuò determinare un cattivo stato di salute.4. Lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoropuò condurre a cambiamenti nel comportamento e aduna ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte lemanifestazioni di stress sul lavoro possono essereconsiderate come stress lavoro-correlato.Lo stress lavoro-correlato può essere causato dafattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventualeinadeguatezza nella gestione dell’organizzazione dellavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nellacomunicazione, ecc.

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Art. 4 - Evidenzia anche una lista, non esaustiva, di potenziali indicatori di stress:“1. (…) un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione delpersonale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori sono alcuni dei segnali che possono denotare un problema di stress lavoro correlato”.“2. L’individuazione di un eventuale problema di stress lavorocorrelato può implicare una analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali,sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.)”.

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“3. Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore di lavoro.Queste misure saranno adottate con lapartecipazione e la collaborazione deilavoratori e/o dei loro rappresentanti.

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L’art. 6 evidenzia possibili azioni, collettive e/oindividuali, di prevenzione, eliminazione e gestione o riduzione deiproblemi di stress lavoro-correlato che una volta adottatedovrebbero essere riviste per valutare se sono efficaci:“per esempio:- misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio,gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore ovveroassicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza aisingoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità epotere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestionedell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizionilavorative e l’ambiente di lavoro;- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescerela loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle suepossibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi alcambiamento;- l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o deiloro rappresentanti, secondo la legislazione europea enazionale, gli accordi collettivi e la prassi.”

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Decreto Legislativo 81/08

Articolo 2 – Definizioniq) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

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Art.33 – Compiti del Servizio di Prevenzione eProtezioneIl SPP provvede:a) ad individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi e ad individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro …b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure …Art 25 - Il medico competentea) collabora con il datore di lavoro e con il servizio diprevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori

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Art. 35 – Riunione periodicaNel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:a) il documento di valutazione dei rischi…Nel corso della riunione periodica possono essere individuati…b) Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro…

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Art. 36 – Informazione dei lavoratoriIl datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratorericeva una adeguata informazione:• sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale• sui rischi specifici cui è esposto• sulle misure e le attività di prevenzione e protezioneadottateArt. 37 – Formazione dei lavoratori e dei lororappresentantiIl datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva unaformazione sufficiente ed adeguata … con particolareriferimento a:• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri deivari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alleconseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici delsettore o comparto di appartenenza dell’azienda

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Art. 28 – Oggetto della valutazionedei rischiComma 1La valutazione dei rischi ….. deve riguardare tutti i rischiper la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischiparticolari, tra cui anche quelli legati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 … nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri Paese e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.Decreto Legislativo 81/08

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Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischiComma 2Il documento … redatto a conclusione della valutazione… deve contenere:a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi … nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazionestessa……b) l’indicazione delle misure attuate ..… a seguito dellavalutazione …..d) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere …f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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Art. 29 - Modalità di effettuazione dellavalutazione dei rischi1) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora ildocumento … in collaborazione con RSPP e medicocompetente …2) Le attività di cui al comma 1 sono effettuate previaconsultazione del RLS3) La valutazione e il documento … debbono essere rielaborati … in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ….. o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità …

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Commissione consultiva permanenteper la salute e sicurezzaLa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato èparte integrante della valutazione dei rischi e (come pertutti gli altri rischi) viene effettuata dal datore di lavoro,avvalendosi dell’RSPP, con il coinvolgimento del Medicocompetente, ove nominato, e previa consultazionedell’RLS/RLST.E’ quindi necessario indicare preliminarmente il percorsometodologico che permetta una corretta identificazionedei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modoche ne discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

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A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devonoessere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e atutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti.La valutazione prende in esame non singoli ma gruppiomogenei di lavoratori (per esempio. per mansioni opartizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dellostesso tipo secondo ma individuazione che ogni datare dilavoro può autonomamente effettuare in ragione dellaeffettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, adesempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settoreoppure chi svolge la medesima mansione, etc.),

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Metodologia

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare): l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischioda stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.La valutazione preliminare consiste nellarilevazione di indicatori oggettivi e verificabili,ove possibile numericamente apprezzabili,appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

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1) Eventi sentinellaquali ad esempio: indici infortunistici,assenze per malattia; turnover;procedimenti e sanzioni; segnalazioni delmedico competente; specifiche e frequentilamentele formalizzate da parte deilavoratori.I predetti eventi sono da valutarsi sullabase di parametri omogenei individuatiinternamente alla azienda (es. andamentonel tempo degli indici infortunistici rilevatiin azienda).

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3) Fattori di contesto del lavoro, qualiad esempio: ruolo nell’ambito dell'organizzazione;autonomia decisionale e controllo; conflittiinterpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo dicarriera; comunicazione (es. incertezza in ordinealle prestazioni richieste).2) Fattori di contenuto del lavoro,quali ad esempio: ambiente di lavoro eattrezzature; carichi e ritmi di lavoro;orario di lavoro e turni; corrispondenza tra lecompetenze dei lavoratori e i requisitiprofessionali richiesti.Metodologia

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MetodologiaIn relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o RLS/RLST.Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori.La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva,complessiva, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.

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Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc..).Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede,nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (cd. Valutazione approfondita).Ove dalla valutazione preliminare non emerganoelementi di rischio da stress lavoro-correlatotali da richiedere il ricorso ad azioni collettive, il datore dilavoro sarà unicamente tenuto a darne conto neldocumento di valutazione del rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

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La valutazione approfondita prevede la valutazionedella percezione soggettiva dei lavoratori, adesempio attraverso differenti strumenti qualiquestionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie/indicatori di cui all’elenco sopra riportato.Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppiomogenei di lavoratori rispetto ai quali sonostate rilevate le problematiche.Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.Metodologia