LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E TECNOLOGIE SOGGETTI AD ...

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Zeno Poggi [email protected] – 045 9298085 LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E TECNOLOGIE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DUAL USE E RESTRIZIONI PER EMBARGHI 21 febbraio 2017 Assolombarda – Confindustria Milano, Monza e Brianza

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Zeno [email protected] – 045 9298085

LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E TECNOLOGIESOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DUAL USE

E RESTRIZIONI PER EMBARGHI

21 febbraio 2017

Assolombarda – Confindustria Milano, Monza e Brianza

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VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IN AZIENDA

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• Paesi sottoposti a misure restrittive

• Controllo della tecnologia

• Componenti di origine statunitense

• Distributori/brokers (riesportatori)

• Soggetti sanzionati

• Strategici (militari o a duplice uso)

• Chimici

• Conflict minerals

• Utilizzo finale

Qual è il vostro prodotto?

Chivende/compra

il vostro prodotto?

Da doveproviene il

prodotto/doveviene

esportato?

Come è fatto il prodotto?

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GESTIONE DELL’OPERAZIONE

COMMERCIALE

SVOLGIMENTO DISPECIFICI CONTROLLI

ANALISI DEL RISCHIO

VERIFICA DELLA NORMATIVA IN

VIGORE

PIANIFICAZIONEDELLA

MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE

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L’impresa detiene precise responsabilità in merito al controllo:

dei prodotti venduti, esportati e riesportati.

dei Paesi di destinazione finale dei prodotti.

delle controparti e dei destinatari coinvolti.

LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

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La sicurezza passa attraverso

una corretta gestione dell’esportazione

in ogni sua fase ed in particolar modo nella sua fase preliminare.

Attività di verifica organizzata

internamente all’azienda

GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI SCAMBI COMMERCIALI

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OBIETTIVI

CONFORMITÁ ALLA POLICY AZIENDALE: verifica

dell’esistenza di procedure già in atto all’interno del

gruppo aziendale

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÁ:

Coinvolgimento di tutti gli uffici per gli aspetti di

competenza

GESTIONE DOCUMENTALE: predisposizione di tutta la documentazione relativa

all’operazione commerciale

ARCHIVIAZIONE DATI:

organizzazione archivio interno

aziendale

ORGANIZZAZIONE SUPPLY CHAIN: coinvolgimento dei fornitori per la verifica dei

prodotti

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I prodotti oggetto della fornitura devono essere attentamente analizzatialla luce delle normative nazionali ed internazionali ad essi applicabili, perpoter individuare potenziali criticità nell’esecuzione e nella conclusione delcontratto.

La verifica include: Verifica documentazione acquisti;

Classificazione doganale;

Attribuzione di origine preferenziale e non preferenziale;

Verifica tecnica: normativa dual use, normativa U.S.A., Iran, Federazione Russa ecc.

La verifica degli aspetti di cui sopra dovrà essere effettuata per tutti iprodotti oggetto di vendita ed esportazione.

VERIFICA PRODOTTI

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VERIFICHE PREVENTIVE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

CONCLUSIONE DEL CONTRATTOVERIFICA DELLA NECESSITÁ DI

LICENZE DI ESPORTAZIONE CONSEGNA MERCE

QUAL È LA DESTINAZIONE FINALE DELLA MERCE?

QUALI SONO LE CLAUSOLE CHE POSSONO TUTELARMI?

HO BISOGNO DIUN’AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE?

QUALI DOCUMENTI DOVRANNO ACCOMPAGNARE LA MERCE DURANTE L’ESPORTAZIONE?

POSSO ESPORTARE LA MIA MERCE IN QUEL PAESE?

QUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI POSSO CHIEDERE

AL CLIENTE?ALL’UTILIZZATORE FINALE?

QUAL È L’ AUTORITÁ COMPETENTE?

COME POSSO PREPARARE AL MEGLIO I DOCUMENTI

NECESSARI?

CHI È IL DESTINATARIO DELLA MERCE? COME GESTIRE

CORRETTAMENTE LA TRANSAZIONE FINANZIARIA?

COME POTREI GESTIRE UN’EVENTUALE BLOCCO DELLA

MERCE IN DOGANA?

CHI È L’UTILIZZATORE FINALE?

FASI DI VERIFICA

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IMPATTO GLOBALE

EMBARGHI E RESTRIZIONIINTERNAZIONALI

ED EUROPEI

TUTELA DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE

RISPETTO DELLANORMATIVA NAZIONALE

E DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI

TUTELA DEI DIRITTI UMANI

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Le sanzioni economiche sono uno strumento di pressione politicainnegabilmente efficace. Di conseguenza, saranno un’eventualità semprepiù ricorrente negli affari e nel commercio internazionale.

Le imprese italiane ed europee devono prepararsi a convivere consistemi sanzionatori più complessi e articolati.

Conoscere le sanzioni, gestire i meccanismi giuridici della “compliance”,analizzare, prevenire e gestire il rischio paese: sono queste le nuovefrontiere della competitività nei mercati difficili, soprattutto se gli USA el’Unione Europea si troveranno a divergere sulle principali questionistrategiche globali e della sicurezza internazionale.

IMPRESE E SANZIONI

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Tra i 28 Stati membri dell’Unione Europea vi è difficoltà a gestire lecosiddette smart sanctions, le sanzioni mirate, poiché contengono,talvolta, elementi collaterali che colpiscono gli interessi economicidi alcuni Stati piuttosto che di altri.

Questa tipologia di sanzioni colpisce i centri di potere cercando dievitare ripercussioni su chi non è coinvolto, tenendo conto degliinteressi commerciali dei Paesi (e delle imprese) interessati.

Di estrema importanza è l’impegno condiviso e costante da parte diStati, istituti finanziari e imprese private. Maggiore il numero dicoloro che si impegnano ad applicare e far rispettare le sanzioni,maggiore sarà la loro efficacia, e minore sarà la loro permanenza.

IMPRESE E SANZIONI

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PRODOTTI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONE

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• Legge 9 luglio 1990, n. 185 - “Nuove norme sul controllodell'esportazione, importazione e transito dei materiali diarmamento”

• Decreto Ministeriale 2 novembre 2016 “Approvazione del nuovoelenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categoriepreviste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185,in attuazione della direttiva 2016/970/UE”

• Principali riferimenti europei:– Regolamento (UE) N. 258/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio– ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UNIONE EUROPEA

adottato dal Consiglio il 14 marzo 2016 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 9 febbraio 2015 ) (PESC) (2016/C 122/01)

IL MATERIALE D’ARMAMENTORIFERIMENTI NORMATIVI

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«prodotti che, per requisiti e caratteristiche tecnico-costruttive, risultinopredisposti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. Ladestinazione d’uso del materiale deve essere accompagnata dalla contestualevalutazione dei requisiti e caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione»

AUTORITÀ DI RIFERIMENTO:• PREFETTURA competente territorialmente per delega del MINISTERO

DELL’INTERNO.• MINISTERO DELLA DIFESA – Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli

Armamenti – Servizio Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese.• MINISTERO DELLA DIFESA – Stato Maggiore della Difesa - II Reparto

Informazioni e Sicurezza.• MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Unità per le autorizzazioni di materiali

d'armamento (U.A.M.A) – Divisione esportazioni.

IL MATERIALE D’ARMAMENTO AUTORITÀ DI RIFERIMENTO

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RICHIESTA RILASCIO LICENZA EX ART. 28 TULPSper autorizzazione produzione materiale d’armamento

Iscrizione al REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI presso il Ministero della Difesa

COMUNICAZIONE INIZIO TRATTATIVE CONTRATTUALIper transazioni commerciali verso Paesi non NATO – non UE presso Ufficio UAMA – Ministero Affari Esteri / Stato Maggiore - Ministero della Difesa

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONEper transazioni commerciali verso tutte le destinazioni presso Ufficio UAMA – Ministero Affari Esteri

IL MATERIALE D’ARMAMENTO PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

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I materiali di armamento specificati nell’articolo 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990 sono di seguito riportati con l’indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche Categorie 7 e 21b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento Categorie 1, 3, 16 e 21c) Armi e armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento Categorie 2, 3, 16 e 21d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri Categorie 4, 16 e 21e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare Categorie 6, 16 e 21f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare Categorie 9 e 21g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare Categorie 10, 16 e 21h) Polveri, esplosivi, propellenti Categorie 8 e 21i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare Categorie 5, 11, 15, 18 e 21j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare Categorie 13 e 21k) Materiali specifici per l’addestramento militare Categorie 14 e 21l) Macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo

delle armi e delle munizioni Categorie 18, 21, 22m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare Categorie 12, 13, 16, 17, 18,

19, 20 e 21

IL MATERIALE D’ARMAMENTOL’ELENCO

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Apparecchiature di «produzione» e relativi componenti, come segue:

a. Apparecchiature di produzione appositamente progettate o modificateper la produzione di prodotti di cui al presente elenco, e lorocomponenti appositamente progettati;

b. Impianti appositamente progettati per prove ambientali e loroapparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, laqualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco.

Nota tecnica

Ai fini della presente Categoria il termine «produzione» comprendeprogetto, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

(segue)

IL MATERIALE D’ARMAMENTOCATEGORIA 18

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NotaIl punto 18.a e il punto 18.b comprendono le seguenti apparecchiature:a. Nitratori di tipo continuo;b. Apparati o apparecchiature di collaudo che utilizzano la forza centrifuga, aventi almeno una

delle caratteristiche seguenti:1. Azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);2. In grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o3. In grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8g su un carico uguale o superiore a 91

kg

c. Presse per disidratazione;d. Estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari;e. Macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;f. Barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a

227 kg;g. Miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;h. Mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;i. Apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l’uniformità delle dimensioni delle particelle

della polvere metallica di cui al punto 8.c.8;j. Convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto 8.c.3.

IL MATERIALE D’ARMAMENTOCATEGORIA 18

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I prodotti a duplice uso identificano specifiche tipologie di prodotti/tecnologie che, puressendo principalmente utilizzati per attività in ambito civile, contengono potenzialirequisiti tecnici per il loro utilizzo in tutto o in parte in progetti o programmi collegati allosviluppo, alla produzione, al funzionamento, alla manutenzione di armi chimiche,batteriologiche o nucleari o in altri simili congegni esplosivi oppure allo sviluppo, allaproduzione, alla manutenzione di missili che possono essere utilizzati come vettori di taliarmi.

Normativa di riferimento:

REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1969 della Commissione del 12 settembre 2016.

I PRODOTTI A DUPLICE USO

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I prodotti a duplice uso risultano quindi identificati dall’ALLEGATO I delREGOLAMENTO (CE) n. 428/2009 (aggiornato con il REG. UE 2016/1969).

Tale elenco si basa sui seguenti regimi multilaterali di non proliferazione: Wassenaar Arrangement: accordo per il controllo dei trasferimenti

internazionali di materiale d’armamento e a duplice uso; Missile Technology Control Regime: accordo per il controllo dei

trasferimenti internazionali di vettori in grado di trasportare armi didistruzione di massa;

Nuclear Suppliers Group: accordo per il controllo dei trasferimentiinternazionali di materiali utilizzabili nella proliferazione nucleare;

Gruppo Australia: accordo per il controllo del trasferimentointernazionale di materiali utilizzabili nella fabbricazione di armi chimichee batteriologiche;

Convenzione sulle armi chimiche.

I PRODOTTI A DUPLICE USONORMATIVA DI RIFERIMENTO

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L’elenco dei prodotti di cui all’ALLEGATO I è contenuta nel REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2016/1969 soprarichiamato che prevede le seguenti categorie di riferimento:

Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali Categoria 3 Materiali elettronici Categoria 4 Calcolatori Categoria 5 Telecomunicazioni e “sicurezza dell’informazione” Categoria 6 Sensori e laser Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione Categoria 8 Materiale navale Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione

Ogni categoria prevede le seguenti classificazioni:

A: SISTEMI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI B: APPARECCHIATURE DI COLLAUDO, DI ISPEZIONE E DI PRODUZIONE C: MATERIALI D: SOFTWARE E: TECNOLOGIA

I PRODOTTI A DUPLICE USOLE CATEGORIE DI CONTROLLO

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0B001d6Impianti per la separazione di isotopi di “uranio naturale”, di “uranio impoverito” e di “materie fissilispeciali” e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

d. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo diseparazione aerodinamica, come segue:

6. valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, costruite o protette con “materiali resistenti alla corrosione dell’UF6”, con un diametro uguale o inferiore a 40 mm;

I PRODOTTI A DUPLICE USOLE CATEGORIE DI CONTROLLO

La categoria sopra riportata a titolo di esempio descrive il prodotto a duplice uso (valvole),individuando:

la possibile destinazione d’uso del prodotto: “ Impianti per la separazione di isotopi di“uranio naturale” – rif. Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;

nello specifico, la funzione che lo stesso potrebbe svolgere: “apparecchiature e componenti,appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica” – rif.classificazioni B: APPARECCHIATURE DI COLLAUDO, DI ISPEZIONE E DI PRODUZIONE;

i dettagli tecnici del prodotto soggetto a restrizione: “valvole con tenuta a soffietto, manualio automatiche, costruite o protette con “materiali resistenti alla corrosione dell’UF6”, con undiametro uguale o inferiore a 40 mm″.

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«[…] sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni(compresi gli impianti) non specificati nell’elenco dei prodotti a duplice usoqualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell’elenco- chene costituiscano l’elemento principale e da questi possano esserefacilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devonoessere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loroquantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanzeparticolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elementoprincipale dei beni in esportazione.[…]»

Fonte: Note Generali dell’Allegato I - Regolamento Delegato (UE) 2016/1969

I PRODOTTI A DUPLICE USONOTE GENERALI

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È assoggettata a restrizione anche la tecnologia connessa a prodotti a duplice uso.Al riguardo la normativa precisa quanto segue con riferimento alla tecnologia:

[…]“Tecnologia” (NGT NTN Tutte). Informazioni specifiche necessarie allo“sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di merci. L’informazione può rivestire laforma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.NB 1: L’“assistenza tecnica” può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimentodi specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenzae può comportare il trasferimento di “dati tecnici”.NB 2: I “dati tecnici” possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani,diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali.[…]

Fonte: definizioni dei termini usati nell’Allegato I - Regolamento Delegato (UE) 2016/1969

I PRODOTTI A DUPLICE USOTECNOLOGIA

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Articolo 4 Reg. (CE) N. 428/2009«1. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata adun’autorizzazione nel caso in cui […] le autorità dello Stato membro […] [ritengano] che detti prodotti sono opossono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, allamovimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione oalla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allosviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati comevettori di tali armi.

2. […] nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti[…]

3. […] [nel caso in cui le autorità dello Stato membro ritengano che] detti prodotti sono o possono essere destinati,in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco deimateriali di armamento nazionale […]»

Articolo 8 Reg. (CE) N. 428/2009«1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietarel’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi unrequisito di autorizzazione. […]»

I PRODOTTI A DUPLICE USOCLAUSOLA CATCH-ALL

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Aggiornamento lista di controllo UE dei prodotti a Duplice Uso

Il 15 novembre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1969 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2016 che modifica il Reg. (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di

prodotti a duplice uso

Tale regolamento è entrato in vigore il 16 novembre 2016

e modifica e sostituisce il Reg. UE 2015/2420 (allegato I del Reg. UE 428/2009) che riporta lecategorie che individuano i prodotti a duplice uso, recependo i cambiamenti delle liste di benicontrollati dai regimi internazionali MTCR, NGS, Australia Group e Wassenaar Arrangement.

I PRODOTTI A DUPLICE USOAGGIORNAMENTI RECENTI

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È prevista una prossima revisione del Regolamento (CE) 428/2009, in cuipare verranno apportate sostanziali modifiche al testo, compresa unasezione sui diritti umani.

La proposta sembrerebbe implementare, tra le altre cose, modifiche inquesti settori:

Ridefinizione del concetto di prodotti a duplice uso;

Creazione di una lista europea per l’esportazione di specifichetecnologie per la sorveglianza cibernetica;

Modifica dell’articolo 4, la cosiddetta “clausola Catch-All”;

Introduzione di nuove Autorizzazioni Generali dell’Unione Europea(AGEU).

I PRODOTTI A DUPLICE USOFUTURI AGGIORNAMENTI

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PRODOTTI A DUPLICE USO:IL REGIME AUTORIZZATIVO

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L’autorizzazione specifica individuale è richiesta ai fini dell’esportazione di specifici prodotti verso un singolo cliente e utilizzatore finale alla luce di uno specifico ordine o contratto.

Ogni singola istanza è inoltrata alla Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico (Autorità competente per i prodotti a duplice uso) e valutata da un Comitato Consultivo interministeriale che si riunisce, in genere, con cadenza mensile.

Qualora il Comitato emetta parere positivo, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico specificando:

il periodo di validità (in genere 24 mesi);

eventuali azioni che si renderanno necessarie per la verifica della merce una volta esportata (es. richiesta di invio della dichiarazione di presa in carico della merce da parte dell’utilizzatore finale).

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE

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L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con autorizzazioneglobale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore (solitamente unesportatore abituale verso le destinazioni designate), per tutti i tipi ocategorie di beni a duplice uso e per uno o più paesi di destinazioni specifici,che abbiano aderito ai Regimi internazionali.

Anche le autorizzazioni globali vengono rilasciate previo parere del ComitatoConsultivo interministeriale, con validità non superiore a tre anni e conpossibilità di proroga.

I documenti di viaggio (fatture e documenti di trasporto) che accompagnanoi beni a duplice uso esportati sulla base dell’autorizzazione globale devonoriportare sulle la seguente stampigliatura:

«Beni esportati con autorizzazione globale individuale (numero e data delprovvedimento)»

AUTORIZZAZIONE GLOBALE INDIVIDUALE

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L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con AGN limitatamente ai paesi didestinazione che sono attualmente identificati nel decreto del Ministero delle AttivitàProduttive del 04/08/2003: Antartide (Base Italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia.

L’AGN è valida in tutti gli Stati Membri della Unione Europea e per tutti i prodotti a dupliceuso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, ad eccezione: di quanto previsto nell’ Allegato II octies, dei beni/paesi compresi nelle AGEU (vedi sezioni seguenti).

L’istanza di ottenimento dell’AGN non è soggetta a valutazione del Comitatointerministeriale ma è rilasciata direttamente dalla Divisione IV – Ministero dello SviluppoEconomico.

AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE (AGN)

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Le AGEU sono valide in tutti gli Stati Membri dell’UnioneEuropea, verso determinati paesi di destinazione. Ne esistono 6tipologie:

AGEU 001 - riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I del Reg. CE 428/2009, a eccezione di quelli elencati nell'allegato II octies;

AGEU 002 - Riguarda determinati prodotti a duplice uso;

AGEU 003 - Esportazione dopo riparazione/sostituzione;

AGEU 004 - Esportazione temporanea per mostre o fiere;

AGEU 005 - Telecomunicazioni

AGEU 006 - Sostanze chimiche

AUTORIZZAZIONE GENERALE DELL’UNIONE (AGEU)

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PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONE VERSO L’IRAN

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Regolamento (UE) 267/2012 del 23 marzo 2012 concernentemisure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento(UE) n. 961/2010, e s.m.i.

Allegato I: prodotti, compresi beni, tecnologie e software, riportatinell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari.

Allegato II: beni e tecnologie non elencati negli allegati I e III che potrebberocontribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento ol'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG.

Allegato III: prodotti, compresi beni e tecnologie, riportati nell'elenco delregime di non proliferazione nel settore missilistico.

Allegato VII A: Software per la pianificazione delle risorse aziendali,sviluppato specificamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari

Allegato VII B: Grafite e metalli grezzi lavorati e semilavorati

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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Iran UE USA UN

Finalisation Day

(Luglio 2015)

Entrata dell’AIEA Risoluzione 2231 (2015) – Adottata dal

Consiglio di Sicurezza dell’ONU alla sua

7488a riunione, il 20 luglio 2015.FIRMA ACCORDO

(14/07/2015)

Adoption Day

(18/10/2015)

ENTRATA IN VIGORE del PACG - (90 giorni dopo la Resolution 2231 (2015))

Preparazione documenti per l’attuazione impegni previsti dal JCPoA

Implementazione degli

impegni assunti con la

sottoscrizione del PACG

in materia nucleare

Decisione (PESC) 2015/1863del Consiglio del 18/10/2015

Regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio del 18/10/2015

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio del 18/10/2015

PresidentialMemorandum –Preparing for implementation of the PACG of July 2015

Waiver Determinationsand Findings – Secretaryof State

Implementation Day

(16/01/2016)

Attuazione delle misure predisposte nella fase «Adoption Day» a seguito della presentazione, da parte del direttore generale

dell’AIEA al Consiglio dei governatori dell’AIEA e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della relazione che conferma che l’Iran

ha adottato le misure previste dal PACG.

Transition Day

(18 ottobre 2023)

L’AIEA determina che tutto il

materiale nucleare in Iran

ha uso pacifico.

Uscita dell’AIEA dall’Iran.

Eliminazione definitiva

delle sanzioni

Rimozione dalle black list

USA dei soggetti elencati

nell’Annesso 4 dell’Allegato

II del PACG

UNSCR Termination Day (2025)Definitiva Conclusione del PACG e

chiusura questione iraniana.

L’ACCORDO SUL PROGRAMMA NUCLEARELE TAPPE DEL PIANO D’AZIONE CONGIUNTO GLOBALE - PACG

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Divieti Autorizzazione preventiva

Vendita verso l’Iran Vendita verso l’Iran

- Attrezzature di repressione interna e di controllodelle telecomunicazioni

- Beni, tecnologie e software riportati neglielenchi del Gruppo dei Fornitori Nucleari

- Armamenti/attrezzature militari- Beni e le tecnologie che potrebbero contribuiread attività connesse con il ritrattamento ol'arricchimento o l'acqua pesante

- Transazioni commerciali con soggetti ed entitàinclusi nelle liste di controllo

- Software per la pianificazione delle risorseaziendali sviluppati specificatamente perl’utilizzazione nelle industrie nucleari e militari

- Beni, software e tecnologie o altri prodotti chepossano contribuire allo sviluppo di sistemi dilancio per armi nucleari

- Grafite e alcuni metalli grezzi o semilavoratiquali, ad esempio, certi semilavorati dell’acciaio

Acquisto dall’Iran - Prodotti a duplice uso

- Beni e tecnologie elencati nell’Allegato III del Reg. UE 267/2012

LA RIMOZIONE DELLE SANZIONII CAMBIAMENTI NELL’UE

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Il 17 agosto 2016 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE)2016/1375 della Commissione, che modifica il Regolamento (UE) n.267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Questo nuovo Regolamento sostituisce l'Allegato I, l’Allegato III e l'AllegatoVII B del Regolamento (UE) n. 267/2012.

Sono state aggiunte nuove informazioni relative ai prodotti elencati negliallegati I e III, in modo da agevolare l’attuazione e permettere una piùprecisa identificazione con riferimento ai codici identificativi esistentiapplicati a norma dell'Allegato I del Regolamento n. 428/2009

AGGIORNAMENTI RECENTI (1)

All rights reserved.22/02/2017 42

Sono stati rimossi dall’elenco dell’Allegato VII B i beni classificati alle seguenti voci doganali:

ex 7208 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

ex 7209 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti

ex 7210 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a600 mm, placcati o rivestiti

ex 7211 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm,non placcati né rivestiti

ex 7212 - Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm,placcati o rivestiti

ex 7213 - Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati ex 7214 - Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo,

nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione ex 7215 - Altre barre di ferro o di acciai non legati 7607 - Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie

plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

AGGIORNAMENTI RECENTI (2)

All rights reserved.22/02/2017 43

LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

All rights reserved.22/02/2017 44

Nel corso del 2016 sono state rinnovate le sanzioni europee verso la Federazione Russa, che elenchiamo di seguito:

• Decisione 2014/119/PESC: prolungata fino al 6 marzo 2017;

• Decisione 2014/145/PESC: prolungata fino al 15 marzo 2017;

• Decisione 2014/386/PESC: prolungata fino al 23 giugno 2017;

• Decisione 2014/512/PESC: prolungata fino al 31 luglio 2017.

UE: IL RINNOVO DELLE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

All rights reserved.22/02/2017 45

La Risoluzione 2016/2556 del Parlamento Europeo del 4 febbraio2016 indica la restituzione della Crimea all’Ucraina comecondizione necessaria per la rimozione delle misure restrittiveeuropee nei confronti della Russia.

«The restoration of Ukrainian control over the peninsula is one of the prerequisites for re-establishing cooperative relations with

the Russian Federation, including the suspension of related sanctions»

UE: IL RINNOVO DELLE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

All rights reserved.22/02/2017 46

Il 2 marzo 2016 con comunicato del Presidente degli Stati Uniti,sono state rinnovate per un anno le misure restrittive riguardantila Federazione Russa in relazione alla situazione in Ucraina.

Pertanto, le misure adottate con gli Executive Orders 13660,13661, 13662 e 13685, resteranno in vigore fino al 6 marzo2017.

USA: IL RINNOVO DELLE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

All rights reserved.22/02/2017 47

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 428/2009, anche non originari dell'Unione:

a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia connesso all’ambito militare e forze militari russe;

e

alle entità di seguito elencate:

JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari)

OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari)

OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari)

JSC Kalashnikov (armi leggere)

JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi)

NPK Technologii Maschinostrojenija (munizioni)

OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro)

OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca)

OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e munizioni).

(Allegato IV introdotto con Reg. UE 960/2014)

LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

All rights reserved.22/02/2017 48

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, oqualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessisuccessivamente al 12 settembre 2014 da:

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attivitànell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, di seguito elencati:

– OPK OBORONPROM

– UNITED AIRCRAFT CORPORATION

– URALVAGONZAVOD

(Allegato V introdotto con Reg. UE 960/2014)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dallavendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, di seguito elencati:

– ROSNEFT

– TRANSNEFT

– GAZPROM NEFT

(Allegato VI introdotto con Reg. UE 960/2014)

Sono previsti degli elenchi di soggetti identificati dall’Unione Europea come responsabili di azioni che compromettono ominacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

(Reg. UE 269/2014)

LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

All rights reserved.22/02/2017 49

SETTORI SOGGETTI A RESTRIZIONE

Settore militare

Prospezione e produzione di petrolio in acque profonde

Prospezioni e produzione di petrolio nell’Artico

Progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia

Con riferimento ai settori sopra elencati, risulta inoltre vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari:

trivellazione

prove pozzi

carotaggio e completamento,

fornitura di strutture galleggianti specializzate.

Con riferimento alle restrizioni concernenti i prodotti, il citato Reg. UE 833/2014 specifica che l’esportazione versola Federazione Russa di alcuni prodotti e macchinari inclusi nell’Allegato II del citato Regolamento risulta soggettaa preventiva autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e vietata qualora detti prodotti emacchinari risultino destinati all’impiego per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per laprospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia (art. 3,comma Reg. UE 833/2014).

LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

All rights reserved.22/02/2017 50

ALLEGATO II REG. UE 833/2014

All rights reserved.22/02/2017 51

I seguenti istituti bancari risultano soggetti a specifiche misure restrittive:

SBERBANK

VTB BANK

GAZPROMBANK

VNESHECONOMBANK (VEB)

ROSSELKHOZBANK

(Allegato III Reg. UE 833/2014)

Con riferimento a tali entità, sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, oqualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

a) un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la suadiversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1 agosto 2014, sopra elencato, o

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono diretta mente o indirettamente detenuti peroltre il 50 % da un'entità sopra elencata, o

c) una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) o sopra elencata.

Inoltre, è vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenzasuperiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui agli allegati III – V-VI , successivamente al 12 settembre 2014 fattaeccezione per i prestiti o crediti che abbiano l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni eservizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e la Russia o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamentidi emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltreil 50 % da un'entità di cui all'allegato III.

LE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

All rights reserved.22/02/2017 52

PRODOTTI DI ORIGINE USA

All rights reserved.22/02/2017 53

La normativa EAR consiste in una vasta e complessa serie di disposizioni elaborate dal Dipartimento del Commercio USA (United StatesDepartment of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS)) in materia di controllo delle esportazioni, riesportazioni ed ogni altraattività direttamente connessa alla movimentazione, al di fuori del territorio degli Stati Uniti, di prodotti di origine USA.

Sono soggette alle disposizioni della normativa EAR anche le riesportazioni (reexports) relative a prodotti/software/tecnologia che sono statiesportati dagli Stati Uniti e che saranno oggetto di una nuova esportazione da parte di altro paese terzo.

Le Export Administration Regulations prevedono una serie di divieti, denominati General Prohibitions, relativi alle operazioni commercialiche coinvolgono, ad esempio:

esportazioni di prodotti listati (controlled items) verso paesi soggetti a embargo o a restrizione (listed countries); riesportazioni, senza apposita licenza, da parte di paesi terzi di prodotti che contengono componenti/tecnologia/software USA listati; riesportazioni di prodotti che contengono componenti/tecnologia/software USA verso paesi soggetti a embargo o a restrizione (listed

countries); proibizioni relative a specifici utilizzatori finali; proibizioni in merito a specifici usi e impiego di prodotti USA.

La normativa EAR è quindi volta al controllo delle esportazioni dagli Stati Uniti ma regolamenta anche certe transazioni che avvengono al difuori degli stessi.

Sono infatti soggetti alla normativa EAR anche le seguenti tipologie di prodotti: Prodotti “stranieri”, cioè non di origine USA (foreign-made commodities) ma che incorporano prodotti/software di origine USA inclusi

nella COMMERCE CONTROL LIST; Software “stranieri” combinati con software listati di origine USA; Tecnologia “straniera” combinata con tecnologia listati di origine USA; Prodotti fabbricati al di fuori degli Stati Uniti ma sviluppati grazie a tecnologia/software USA.

EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR)

All rights reserved.22/02/2017 54

COMMERCE CONTROL LIST (CCL) E EXPORT CONTROL CLASSIFICATION NUMBER (ECCN)La normativa EAR regolamenta l’esportazione e riesportazione dei prodotti inclusi nella Commerce Control List.

La Commerce Control List (CCL) individua un elenco di prodotti che per caratteristiche tecniche e specifiche di progettazione risultano particolarmente sensibili e pertanto soggetti a controlli e restrizioni all’esportazione.

La CCL prevede 10 categorie:

0-Nuclear Materials, Facilities and Equipment and Miscellaneous

1-Materials, Chemicals, “Microorganisms,” and Toxins

2-Materials Processing

3-Electronics

4-Computers

5-Telecommunications and Information Security

6-Lasers and Sensors

7-Navigation and Avionics

8-Marine

9-Propulsion Systems, Space Vehicles and Related Equipment

a loro volta suddivise in 5 gruppi:

A-Equipment, Assemblies and Components

B-Test, Inspection and Production Equipment

C-Materials

D-Software

E-Technology

I codici alfanumerici individuati in ciascuna categoria e in ciascun gruppo sopra elencati sono denominati Export Control Classification Numbers (ECCNs).

I prodotti identificati dalla Commerce Control List risultano pertanto soggetti alla normativa EAR e necessitano di licenza di esportazione verso tutte ledestinazioni. L’esportazione di tali prodotti verso paesi embargati risulta vietata.

EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR)

All rights reserved.22/02/2017 55

EAR 99

I prodotti non inclusi nella Commerce Control List ma comunque soggetti alla normativaEAR sono designati come EAR 99.

I prodotti classificati all’EAR 99 non necessitano di autorizzazione all’esportazione /riesportazione da paesi terzi, ma potrebbero essere soggetti a licenza per l’esportazione /riesportazione verso paesi/utilizzatori finali/destinatari sottoposti a embardo o soggetti arestrizione (quali Iran, Corea del Nord ecc.).

EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR)

All rights reserved.22/02/2017 56

Nei riguardi di determinati paesi la fornitura di prodotti EAR non è soggettaa restrizione nel caso in cui tali prodotti risultino installati in altri prodotti diorigine diversa da quella USA e il valore dei componenti USA sia inferioread una determinata percentuale del valore del prodotto completo (DeMinimis Rule).

Tuttavia, questo tipo di riesportazione è ammesso solo per società nonstatunitensi e non controllate/detenute da entità USA, a condizione chenon sia rivolta a soggetti inclusi nella SDN List.

EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS (EAR)DE MINIMIS RULE

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OBIETTIVO FINALE

RISPETTO DELLANORMATIVA NAZIONALE

ED INTERNAZIONALE

GARANZIA DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL

PRODOTTO E DEL PAESE DIDESTINAZIONE FINALE

CORRETTA ESECUZIONE

DELL’OPERAZIONE COMMERCIALE E

DELLA TRANSAZIONE

FINANZIARIA AD ESSA CONNESSA

TUTELA GENERALE DELL’IMPRESA