La tutela e la valorizzazione dei tratturi · interpretative e talora conflitti tra Stato e...

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La tutela e la valorizzazione dei tratturi La normativa di tutela di Carlo Finocchietti Allo scopo di tutelare quel che resta delle storiche vie armentarie è stato emanato nel tempo un gruppo di leggi ormai folto ma non sempre dotato di coerenza interna. A preoccuparsi della tutela della rete tratturale è innanzitutto lo Stato. Con tre successivi decreti emessi dal Ministero dei Beni culturali e ambientali i tratturi sono vincolati in base alla legge n. 1089 del 1° giugno 1939 di “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”. Il primo Decreto è del 15 giugno 1976 e vincola i suoli di proprietà dello Stato siti nell’ambito della Regione Molise e appartenenti alla rete dei Tratturi. Il secondo Decreto, datato 20 marzo 1980, regola il regime autorizzatorio in materia di interventi sui tratturi e dà la possibilità ai Comuni di presentare un proprio Piano-quadro sui tratturi. Il terzo Decreto, del 22 dicembre 1983, estende la tutela anche ai suoli tratturali delle Regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata. Può essere anche ricordato il Decreto del 24 gennaio 1977 che dichiara una parte del territorio di Boiano e del suo tratturo, area “di notevole interesse pubblico”. A presidiare dunque il territorio dei tratturi, con le attività connesse di vigilanza e di emissione di pareri e di autorizzazioni, sono oggi le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Regioni interessate, attraverso le Soprintendenze interessate. Parallelamente lo Stato ha trasferito alle Regioni (con il DPR 24 luglio 1977, n. 616) un gran numero di materie. Sono così diventate di competenza regionale “le funzioni di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio” (articolo 66). Questa duplice competenza – statale e regionale – fissata dalla normativa in materia di tratturi, provocherà incertezze interpretative e talora conflitti tra Stato e Regioni, ma spingerà nel tempo verso nuove forme di collaborazione interistituzionale. Un esempio di questa collaborazione è il “coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza” all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco d'Europa" previsto dalla Finanziaria del 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Legge finanziaria 2001 – articolo 114 – c. 11-13). Tale coordinamento è istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, e con i Parchi nazionali interessati ed è gestito da un consorzio allargato alle province, dai comuni e dalle comunità montane. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali. Il coordinamento prevede un’intesa che deve individuare i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con Approfondimenti

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La tutela e la valorizzazione dei tratturi La  normativa  di  tutela  

di  Carlo  Finocchietti    Allo scopo di tutelare quel che resta delle storiche vie armentarie è stato emanato nel tempo un gruppo di leggi ormai folto ma non sempre dotato di coerenza interna. A preoccuparsi della tutela della rete tratturale è innanzitutto lo Stato. Con tre successivi decreti emessi dal Ministero dei Beni culturali e ambientali i tratturi sono vincolati in base alla legge n. 1089 del 1° giugno 1939 di “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”. Il primo Decreto è del 15 giugno 1976 e vincola i suoli di proprietà dello Stato siti nell’ambito della Regione Molise e appartenenti alla rete dei Tratturi. Il secondo Decreto, datato 20 marzo 1980, regola il regime autorizzatorio in materia di interventi sui tratturi e dà la possibilità ai Comuni di presentare un proprio Piano-quadro sui tratturi. Il terzo Decreto, del 22 dicembre 1983, estende la tutela anche ai suoli tratturali delle Regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata. Può essere anche ricordato il Decreto del 24 gennaio 1977 che dichiara una parte del territorio di Boiano e del suo tratturo, area “di notevole interesse pubblico”. A presidiare dunque il territorio dei tratturi, con le attività connesse di vigilanza e di emissione di pareri e di autorizzazioni, sono oggi le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Regioni interessate, attraverso le Soprintendenze interessate. Parallelamente lo Stato ha trasferito alle Regioni (con il DPR 24 luglio 1977, n. 616) un gran numero di materie. Sono così diventate di competenza regionale “le funzioni di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio” (articolo 66). Questa duplice competenza – statale e regionale – fissata dalla normativa in materia di tratturi, provocherà incertezze interpretative e talora conflitti tra Stato e Regioni, ma spingerà nel tempo verso nuove forme di collaborazione interistituzionale. Un esempio di questa collaborazione è il “coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza” all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco d'Europa" previsto dalla Finanziaria del 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Legge finanziaria 2001 – articolo 114 – c. 11-13). Tale coordinamento è istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, e con i Parchi nazionali interessati ed è gestito da un consorzio allargato alle province, dai comuni e dalle comunità montane. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali. Il coordinamento prevede un’intesa che deve individuare i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con

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la civiltà della transumanza e deve definire gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile. In Abruzzo è la legge regionale n. 35 del 29 luglio 1986 ad occuparsi di “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e a stabilire che i tratturi abruzzesi costituiscono il demanio armentizio regionale. La tutela regionale copre i tratturi ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell’attività armentizia o all’incentivazione dell’allevamento ovino, nonché quelli di interesse storico, archeologico e naturalistico. Interessante, sul piano della valorizzazione, è la proposta di un “Piano agrituristico dei tratturi” che prevede itinerari e stazioni di interesse storico, archeologico e naturalistico, collegati ai tratturi, da percorrersi, a piedi, a cavallo e, adottando rigorose misure di tutela ambientale e di sicurezza, con mezzi meccanizzati fuoristrada. Gli itinerari e le stazioni sono situati con preferenza sui fondi tratturali demaniali o di origine demaniale. Il Molise dedica alla “tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi” la sua legge regionale n. 9 dell’11 aprile 1997. Grazie a essa i tratturi, in quanto beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utili all’esercizio dell’attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico della rete tratturale denominato Parco dei tratturi del Molise. È proprio l’idea del “Parco dei tratturi” l’elemento più interessante presente nella legge. E infatti la Giunta Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità Montane interessate nonché le organizzazioni professionali agricole, naturalistiche e del tempo libero maggiormente rappresentative, si impegna ad elaborare un piano di valorizzazione dei tratturi costituenti il Parco dei tratturi sostenuto da un apposito Fondo per la tutela e valorizzazione del suolo tratturale. La successiva legge regionale n. 19 del 5 maggio 2005 precisa che il “patrimonio tratturale regionale” è costituito sia dal patrimonio materiale (fisico, storico, archeologico) sia da quello immateriale (etnologico, sociale, antropologico, produttivo) e istituisce il coordinamento regionale dei tratturi e della civiltà della transumanza. La Puglia inserisce i tratturi nel proprio demanio con la legge regionale n. 67 del 9 giugno 1980. Successivamente con la contrastata legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2003 istituisce il “Parco dei tratturi della Puglia”. La legge definisce i tratturi “monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”. I Comuni pugliesi nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, sono obbligati a redigere il piano comunale dei tratturi e a perimetrare in particolare i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale. La Campania regola il demanio armentizio con la legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996 (articolo 28 e allegato D). Nel territorio campano transitano infatti alcune sezioni del tratturi Pescasseroli-Candela e Castel di Sangro-Lucera e dei tratturelli Volturara-Castelfranco e Foggia-Camporeale, oltre al braccio Frascino e al Riposo di Casalbore. Sono previsti interventi di accertamento e revisione della consistenza e conseguente reintegra dei suoli, di rilascio delle concessioni temporanee d'uso dei suoli e delle autorizzazioni all' esercizio del pascolo, di tutela dei suoli, di ripristino e di conservazione. La tutela è estesa ai fini storici, archeologici, ambientali, naturalistici, culturali e turistici secondo modalità che non comportino alterazioni definitive dello stato dei luoghi o mutamenti di destinazione degli stessi.