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La tutela della proprietà intellettuale nell'Università degli Studi di Firenze Avv. Claudia Del Re Studio Legale Del Re- Sandrucci, Firenze www.delre.it Firenze, 04 ottobre 2013 Incubatore Universitario fiorentino (IUF) Formazione

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La tutela della proprietà intellettuale

nell'Università degli Studi di  Firenze

Avv. Claudia Del Re

Studio Legale Del Re- Sandrucci, Firenzewww.delre.it

Firenze, 04 ottobre 2013Incubatore Universitario fiorentino (IUF)Formazione

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Proprietà Intellettuale

Per protezione della proprietà intellettuale si intende un complesso di azioni regolate da leggi rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell'intelletto umano.

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Privative di proprietà intellettuale

Per tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale ci si può avvalere, nei casi in cui ciò è possibile, di alcuni strumenti giuridici, chiamati privative, che permettono di sfruttare sul mercato la proprietà intellettuale in regime di favore.

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• Esiste un numero limitato di privative industriali, quindi non tutto può essere protetto attraverso privative. La regola è che al di fuori delle privative esiste il regime della libera concorrenza.

• Ciò implica che copiare il prodotto di un concorrente è vietato solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge, ossia quando esiste una privativa o quando la riproduzione del prodotto del concorrente costituisce un atto di concorrenza sleale.

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Scegliere le forme più appropriate

di tutelaCodice della Proprietà Industriale - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Come proteggere le invenzioni

1.1 Brevetto

1.2 Modello di utilità

2. Come proteggere gli elementi distintivi e la forma di un prodotto

2.1 Marchio

2.2 Design Registrato e non Registrato e diritto d’autore

Marchio di Forma

2.3 Concorrenza sleale per imitazione servile

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Csa.VRI

• Brevetti e diritto d’autore• Ricerca commissionata da terzi (conto terzi)• Laboratori di ricerca tra Università e soggetti

esterni• Spin-off Universitari

> integra, cura e gestisce le attività dell’Ateneo in tema di brevetti, spin-off, monitoraggio e coordinamento del conto terzi di ricerca e dei Laboratori Università/Enti esterni, supporto ai bandi di finanziamento, ai rapporti ricerca/imprese, all’alta formazione relativa, collaborazione con reti di enti di trasferimento tecnologico, avvio degli studenti in uscita verso percorsi lavorativi orientati all’innovazione;

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BREVETTI E DIRITTO D’AUTORE

• La protezione dei risultati della ricerca pubblica e universitaria in particolare è una necessità del lavoro dei docenti e ricercatori che può essere affrontata in vari modi.

• I brevetti e altre forme di privativa della proprietà intellettuale sono uno dei modi. Ricordiamo altri modi: pubblicazioni, diritti di autore con open source e access, incorporazione di nuove conoscenze in processi di alta formazione, incorporazione di nuove conoscenze in spin-off e start up dell’innovazione.

• Fra i vari modi vi possono essere conflitti (es. un nuovo trovato oggetto di illustrazione con una pubblicazione o una tesi non secretata non può essere più brevettato) oppure elementi di complementarità (es. un brevetto può essere la base per uno spin-off).

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LE INVENZIONI DEL LAVORATORE

• Il codice civile prevede le ipotesi dell’invenzione realizzata da parte del prestatore di lavoro subordinato, disponendo che il riconoscimento del diritto morale alla paternità spetta inderogabilmente all’inventore.

• L’art. 64 c.p.i. considera tre ipotesi di invenzioni:

• 1) invenzioni di servizio;• 2) invenzioni d’azienda;• 3) invenzioni occasionali.

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INVENZIONI DI SERVIZIO

• Attività inventiva oggetto della prestazione di lavoro.

• Apposita remunerazione.> Il diritto al rilascio del brevetto

ed il diritto allo sfruttamento industriale dello stesso viene riconosciuto esclusivamente in capo al datore di lavoro.

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INVENZIONE AZIENDA

• Esecuzione o adempimento di un contratto lavoro.

• No retribuzione.• I diritti del rilascio al datore di lavoro ma

all’inventore spetta qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto o utilizzi l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio.

• Equo premio: importanza invenzione, mansioni svolte, retribuzione percepita, contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.

• Prestazione straordinaria a carattere indennitario.

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INVENZIONE OCCASIONALE

• Invenzioni libere e spontanee: fuori orario lavoro e ambito aziendale, con mezzi, materiali, nozioni ed informazioni non rientranti nel patrimonio aziendale.

• Stesso campo d’attività dell’azienda privata.

• Diritto opzione per l’uso esclusivo, per l’acquisto del brevetto, italiano o estero, entro 3 mesi dalla ricevuta comunicazione.

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INVENZIONI DI SERVIZIO E AZIENDA:

confini• Accurate indagini sull’elemento retribuzione.• La Suprema Corte ha rilevato che è

indispensabile indagare sulla volontà delle parti, non operando ex post, quando l’invenzione è stata conseguita, perché con questo criterio si dovrebbe considerare pattuita l’attività inventiva in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa abbia dato luogo, comunque, ad un’invenzione, ma indagando ex ante sull’effettivo intendimento delle parti.

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LE INVENZIONI DELLE UNIVERSITA’

• L’art. 65 c.p.i. presenta una disciplina speciale delle invenzioni delle Università e degli enti pubblici di ricerca // volontà governativa ex art. 24 l. inv. Introdotto dalla legge 18 ottobre 2001 n. 383.

• IN DEROGA all’art. 64 c.p.i. quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione.

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segue

• Il ricercatore: domanda di brevetto, notizia all’Università. L’Università fissa con proprio regolamento l’importo massimo del canone di licenza ad essa spettante in caso di licenza a terzi dell’invenzione realizzata dal proprio ricercatore. Se il reg. non lo fa: 30% proventi (all’inventore spetta comunque almeno il 50% dei proventi).

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NO• Invenzioni realizzate da ricercatori universitari o altri enti pubblici di

ricerca all’interno di attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da terzi. In questo caso: i diritti spettano all’Università e questa potrà anche consentire, mediante apposita previsione del contratto di ricerca, che essi spettino al finanziatore. La legge non chiarisce se al dipendente spetta l’e.p. (contratto).

> rischio di inattuazione – ben maggiori sarebbero le prospettive di attuazione se i diritti su di esse spettassero alle Università: queste potrebbero dotarsi di strutture adeguate per la loro valorizzazione.> esperienza straniera: i diritti sulle invenzioni realizzate nelle Università spettano alle Università, salvo il diritto degli inventori alla percezione di un quota di proventi che l’Università realizzerà dallo sfruttamento dell’invenzione stessa.

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CONTRATTI DI RICERCA A COMMITTENTE

PRIVATO• Privati: committente che sopporta i costi della

brevettazione. E’ frequente che al ricercatore sia riconosciuta una licenza a condizioni favorevoli (es. gratis) – o viceversa (accade anche che il diritto al rilascio del brevetto sia fissato in capo al ricercatore e che al committente il contratto conceda solo una licenza gratuita)

> vasta gamma di soluzioni: tramite la manovra delle clausole di licenza o comunque partecipazione agli utili.

> il problema dell’attribuzione del diritto di brevetto si risolve quindi in una distribuzione dei frutti della ricerca tra le due parti del contratto.

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Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività

istituzionali dell’Ateneo(D.R. 4 giugno 2013, n. 595 – prot.

n. 40545)

L’Inventore che in applicazione del Regolamento d’Ateneo per la brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche intenda brevettare una propria invenzione a nome dell’Università degli Studi di Firenze  dovrà rivolgersi per le modalità da seguire e per ritirare il fac-simile per la domanda di brevetto all’Ufficio Brevetti e Sviluppo Dipint-CsaVRI.

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Oggetto della disciplina

• CHE COSA?• Invenzioni conseguite, nel corso o a seguito di attività

di ricerca, avvalendosi anche di attrezzature di UNIFI e/o strutture appartenenti a UNIFI e/o di finanziamenti e/o risorse economiche di UNIFI (amministrate da)

• DA CHI?• Da uno o più soggetti aventi un rapporto di lavoro e/o

di collaborazione con UNIFI

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Precisazione

• Sono escluse le invenzioni che derivano da attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, che prevedano accordi specifici sulla Proprietà intellettuale e industriale (IPR)

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Diritti e doveri dei Ricercatori

• Ai sensi dell’art 65 del Codice della Proprietà Industriale, il diritto al brevetto spetta all’inventore (o ai coinventori)

• L’inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento

• L’inventore deve dare comunicazione all’Ateneo entro 30 giorni dell’avvenuta presentazione della domanda di brevetto, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti. Se dallo sfruttamento del brevetto l’inventore ottiene dei proventi, all’Ateneo spetta il 40% dei suddetti proventi

• Qualora l’inventore interrompa la procedura di brevettazione o sospenda il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui sia titolare o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale, deve darne comunicazione all’Università

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Cessione ad Unifi del brevetto

• L’inventore può offrire in qualsiasi momento all’Ateneo il diritto al brevetto delle sue invenzioni

• Sull’accettazione o meno dell’offerta delibera il CDA valutandone la convenienza economica, anche sulla base dei pareri e delle valutazioni della Commissione Brevettazione e Proprietà intellettuale

• Qualora l’Ateneo decida di non accettare l’offerta, rinuncia anche agli eventuali proventi

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Gestione Procedure

• L’Ateneo offre agli inventori consulenza e supporto nella gestione delle procedure brevettuali

• L’Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale, collabora con gli inventori, per valorizzare la proprietà industriale fornendo supporto, direttamente o attraverso apposite convenzioni con terzi, alla valutazione dei requisiti di brevettabilità e delle potenzialità di utilizzo commerciale delle invenzioni oggetto del brevetto

• Gli inventori collaborano con l’Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale ….

• Nel caso di accettazione dell’offerta di un diritto al brevetto su di una invenzione, l’Ateneo, su parere della Commissione, ripartisce in percentuale variabile, fra il fondo d’Ateneo a supporto della brevettazione e valorizzazione brevetti e la struttura/e d’appartenenza degli inventori le spese di primo deposito della domanda in Italia

• Qualora l’Ateneo decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento del deve darne comunicazione in tempo utile, all’inventore, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito all’inventore

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Ripartizione proventi

• I proventi derivanti dalla vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto sono così ripartiti:• 50% all’Ateneo• 50% all'inventore

• I proventi netti di Ateneo sui brevetti sono utilizzati: per alimentare il fondo per la registrazione brevetti e per le attività dell'Ufficio Brevettazione e proprietà intellettuale presso CsaVRI

• a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenzadell'inventore (di norma >= 40%)• a beneficio del bilancio generale di Ateneo

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Invenzioni effettuate nel corso di Ricerche

vincolate• Si rimanda al regolamento conto terzi

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Riservatezza

• All’inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di brevettazione, ai componenti della Commissione brevetti e a tutto il personale dell’Università, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito all’invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento in cui sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto, fatto salvo il diritto degli inventori di divulgare l’invenzione dopo l’avvenuto deposito della domanda (ovvero può pubblicare)

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Chi riguarda questo Regolamento

• Tutto il personale strutturato

• Gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso le strutture dell'Ateneo (quali dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti) che, prima dell'inizio della loro attività devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente regolamento per il personale dell'Ateneo

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Principali Modifiche rispetto al precedente Regolamento

• ART. 2: Nel caso il ricercatore eserciti il diritto di brevettare in proprio: proventi da 50%-50% a 60%-40%

• ART. 3: Cessioni diritti all’Ateneo: si rafforzano i diritti doveri di comunicazione. Si elimina i doveri del ricercatore nei confronti dell’Ateneo se questo non accetta la cessione

• ART. 4 e 5: Commissione brevetti: Pareri consultivi su Proprietà intellettuale e industriale (IPR); Maggiore impegno nella valorizzazione dei brevetti

• ART. 6: Ripartizione proventi: la quota parte che va all’Ateno ritorna in parte al dipartimento

• ART. 9: Riservatezza: obbligo mantenimento riservatezza ma diritto a pubblicazione dopo deposito

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Modulistica

>>> http://www.unifi.it/vp-5971-brevetti-e-diritti-d-autore.html

• Nuovo regolamento brevetti: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9507.html

• Richiesta brevettazione:http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/

csavri_all_A_domanda_brevetti.pdf

• Comunicazione deposito brevetto:http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/

csavri_all_B_comunicazione_%20deposito_brevetto.pdf

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La richiesta di brevettazione deve essere accompagnata da una manifestazione di interesse verso l’invenzione da parte di enti (Industria, Consorzio, altro ente pubblico) che si possa concretizzare, attraverso successive trattative condotte con il supporto dell’Ufficio brevetti e sviluppo, in contratti di sfruttamento economico dell’invenzione stessa (licenza d’uso e/o cessione del brevetto), contratti di sviluppo, di perfezionamento, ecc.

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• La richiesta di brevetto viene trasmessa dall’Ufficio brevetti e sviluppo al Consiglio scientifico di CsaVRI con un parere preventivo sulla inclusione o meno del possibile brevetto entro l’area biomedica. 

• Il Consiglio scientifico in primo luogo si esprimerà sull’area della richiesta (biomedica o meno). Nel caso di inclusione entro l’area biomedica potrà essere attivata procedura apposita entro il Dipartimento integrato interistituzionale con le Aziende ospedaliero universitarie Careggi e Meyer. 

• In attesa della operatività di tale procedura e degli organi relativi, tutti i brevetti e comunque sempre quelli di area non biomedica, sono oggetto di un parere sull’opportunità o meno di brevettare l’invenzione a nome dell’Università da parte del Consiglio scientifico, che proporrà al Consiglio di Amministrazione dell’Università le modalità dell’estensione territoriale della copertura brevettale e la ripartizione dei costi per l’ottenimento del brevetto tra l’Ateneo e l’Inventore.

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ATTIVITA’ RICERCA O DIDATTICA CONTO TERZI

Nell'ambito delle finalità e del metodo della ricerca scientifica, l'Università può svolgere attività di ricerca per conto di altri soggetti pubblici o privati, con il limite della compatibilità con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca.

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Regolamento conto terzi(Decreto del Rettore n. 445 del 14

Maggio 2002 – mod. 2013)

A.contratti per ricerche, consulenze, prestazioni non ricorrenti;

B.contratti per commesse di didattica;

C.contratti per prestazioni a tariffa.

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Oggetto• CHE COSA?

• Contratti per Ricerca• Commesse di didattica• Prestazioni a tariffa

• CHI RIGUARDA?

• Personale docente e ricercatore (e tecnicoamministrativo, nell’ambito delle rispettive competenze)

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Principali Modifiche rispetto al precedente

Regolamento• Revisione/aggiornamento Tipologie di contratto

• Per le “Commesse per ricerche”, in particolare: 4 possibili tipologie di attività

• Predisposizione, da parte di CsaVRI, di schemi tipo e liberatorie per ogni tipologia di contratto

• Previsto il caso in cui un contratto è solo formalmente diverso dallo schema-tipo

• L’Ateneo, annualmente, potrà prevedere incentivi per particolari investimenti dei proventi

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Tipologie di contratto

• Possibili tipologie per commesse di ricerca:

- Ricerca industriale- Sviluppo sperimentale- Studi e indagini- Servizi tecnologici (consulenze,

monitoraggi etc)

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Procedura

• Il contratto, corredato di Allegato di specifica tecnica, per l’approvazione dell’Unità Amm.va, deve indicare:

• oggetto della commessa; committenti ed eventuali terze parti; il responsabile; corrispettivo e modalità di pagamento; sede, tempi e modalità di svolgimento; titolarità e pubblicità di eventuali risultati.

• La Tabella ripartizione del corrispettivo è solo ad uso interno!

• Note: Il contratto è rinnovabile, è redatto di norma secondo schemi tipo e liberatorie, predisposti da CsaVRI, prevede di norma il versamento di un acconto da parte del Committente.

• In caso diverso, il Responsabile è tenuto a dichiarare i mezzi previsti per sostenere eventuali anticipazioni di spesa

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Trattenute

• Dal corrispettivo sono trattenute le quote per:

> Uso spazi attrezzature e servizi dell'unita' amministrativa (determinato autonomamente dall’Unità Amm.va)

> Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo e la copertura delle spese generali di Ateneo (2,5%)

> Fondo Comune di Ateneo (13%) (annualmente determinate in percentuale dal Consiglio di Amministrazione)

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Trattenute – novità

Novità:

• Gli Organi di Ateneo possono prevedere annualmente incentivi a favore del responsabile della ricerca per l’investimento dei proventi di tali attività finalizzato:

- a borse di studio/ricerca, assegni di ricerca o contratti di ricercatore a tempo determinato;

- ad acquisti di attrezzature scientifiche o didattiche inventariabili;

- a contributi alle strutture del trasferimento tecnologico che danno supporto alle attività conto terzi dell’Università

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Documentazione e titolarità dei risultati• Nel contratto si deve dichiarare che: per la natura dell’oggetto, non si

prevede che l’attività svolta possa comportare invenzioni brevettabilioppure che

La titolarità dei risultati ottenuti ed eventuali diritti al brevetto, sono regolati come da format predisposto da CsaVRI.

Solo nel caso in cui il responsabile della ricerca desideri presentare un contratto che contenga articoli sostanzialmente difformi, dovrà fare richiesta di autorizzazione a CsaVRI

Sono comunque garantiti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale dell’Università secondo modalità concordate con il Committente.

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Allegati

CsaVRI ha predisposto:

• Schema-tipo di contratto per ricerche• Schema-tipo di contratto per ricerche con partner• stranieri• Pro-forma di Dichiarazione del responsabile della

ricerca (per i casi in cui non si può adottare lo schema-tipo, ma il contratto rispetta i requisiti generali specificati dal Reg.to conto-terzi e dal Reg.to di Ateneo per la brevettazione e la proprietà intellettuale)

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Dichiarazione del Responsabile della

Ricerca• Il sottoscritto………………………….. Responsabile dell’attività prevista dal

contratto di ricerca tra………… e ………………, dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

• Il contratto, pur essendo redatto in forma diversa dallo Schematipo di Ateneo, rispetta i requisiti generali specificati dal Reg.to, e indica, in particolare:

• – i contenuti dell’attività;• – il responsabile;• – il corrispettivo da erogare da parte del committente;• – le modalità di pagamento;• – le modalità, i tempi e i termini di consegna dei risultati;• – i beni strumentali eventualmente ceduti in comodato da parte del• committente;• – che l’accordo non prevede penali a carico dell’Università oltre i limiti del• corrispettivo

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• tale attività contempla contributi strumentali, in forma di consulenze, servizi di test, elaborazioni, ecc., che supportano gli altri partner/impresa nella propria ricerca ma non configurano un contributo proprio del gruppo di ricerca universitario al conseguimento di risultati eventualmente brevettabili nell’ambito del progetto finanziato.

• Qualora dall’attività svolta nell’ambito del progetto finanziato si dovesse pervenire a risultati brevettabili inizialmente non previsti, il Responsabile si impegna a concordare col Committente successive integrazioni e/o disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale

Il corrispettivo previsto per l’attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall’attività di ricerca.

• Le disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale sono congruenti con quanto specificato dal Regolamento di Ateneo per la brevettazione e la proprietà intellettuale

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• La partecipazione del personale docente e ricercatore e dei collaboratori linguistici all’attività commissionata da terzi è libera.

• Deve comunque essere svolta nell’ambito delle competenze dell'area disciplinare di appartenenza. La partecipazione deve essere compatibile con la piena osservanza degli obblighi di servizio relativi all’attività scientifica e didattica nonché conforme ai principi etici ai quali devono comunque attenersi le attività dell'Università pubblica.

• Quando questa partecipazione consiste nello svolgimento di attività di didattica l’Unità Amministrativa è tenuta ad acquisire il parere preventivo delle strutture didattiche interessate - che potranno a loro volta utilizzare gli strumenti di analisi e verifica disponibili - sul fatto che lo svolgimento dell’attività non crei impedimento o danno allo svolgimento della didattica istituzionale.

• Il personale tecnico o amministrativo può partecipare allo svolgimento di attività per conto terzi compatibilmente con gli obblighi di servizio relativi alle attività istituzionali. Deve comunque essere svolta nell'ambito delle rispettive competenze.

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A) Contratti per ricerche, consulenze o prestazioni

non ricorrentiIl contratto, da presentarsi all’Unità amministrativa per l’approvazione, deve indicare:• i contenuti dell’attività;• il responsabile;• il corrispettivo da erogare da parte del committente;• le modalità di pagamento;• le modalità, i tempi e i termini di consegna dei risultati;• i beni strumentali eventualmente ceduti in comodato da parte del committente;• la titolarità e pubblicità dei risultati.

• Il responsabile scientifico dell’attività deve essere un docente o ricercatore confermato afferente all’Unità Amministrativa.

• Con il contratto devono essere contestualmente presentati due distinti documenti:1. allegato di specifica con la descrizione dettagliata degli aspetti tecnici e scientifici

dell’attività, nonché le fasi di attuazione della medesima.2. tabella ripartizione del corrispettivo versato dal committente.

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B)  Contratti per commesse di didattica

Il contratto, da presentarsi per l’approvazione all’Unità amministrativa, deve indicare:

• l’oggetto, comprensivo dell’elenco dei corsi e dei destinatari della commessa;• il responsabile (o, in caso di particolare complessità, i responsabili);• il corrispettivo da erogare da parte del committente;• le modalità di pagamento;• la sede, i tempi e le modalità di svolgimento dei corsi.

• Il responsabile dell’attività deve essere un docente o ricercatore confermato afferente all’Unità amministrativa interessata.

• Con il contratto devono essere contestualmente presentati i seguenti documenti:

1. allegato di specifica contenente, per ogni corso, il dettaglio degli argomenti svolti e il nominativo del personale docente che si ipotizza essere preposto allo suo svolgimento;

2. tabella ripartizione del corrispettivo versato dal committente .

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C) Contratti per prestazioni a tariffa

Per le prestazioni tipizzate e ricorrenti, quali p.e. analisi, controlli, tarature, ecc., l’Unità Amministrativa predispone un tariffario indicante la tipologia della prestazione e il prezzo unitario.

Per le prestazioni non tipizzate e ricorrenti l’Unità Amministrativa è tenuta a determinare l’ammontare complessivo del corrispettivo della prestazione tenendo conto delle diverse voci sopraelencate.

Il responsabile dell’attività deve essere un docente o ricercatore confermato afferente all’Unità Amministrativa, o, qualora la tipologia di attività lo consenta, un tecnico con idonea qualifica.

Con il contratto deve essere contestualmente presentata la tabella di ripartizione del corrispettivo versato dal committente (a solo uso interno) indicante i nominativi del personale che si ipotizza effettui la prestazione unitamente alla quota dei proventi spettante a ciascuno di essi nei limiti della percentuale indicata dal Consiglio dell’Unità Amministrativa.

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LABORATORI DI RICERCA TRA UNIVERSITA’ E SOGGETTI ESTERNI

• Sono laboratori di ricerca costituiti tra Università e soggetti pubblici o privati su una specifica tematica di ricerca e sviluppo identificata dai soggetti interessati.

• Sono elementi cardine del laboratorio congiunto: a) gli obiettivi di ricerca congiunta e le risorse con cui vengono perseguiti; b) le relazioni e le obbligazioni tra Università e i soggetti esterni limitatamente, per quanto concerne l’Università, alle risorse su cui i Dipartimenti e Centri firmatari abbiano responsabilità e autonomia gestionale; c) le limitazioni/esclusione di responsabilità per l’Università in caso di parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento.

• I laboratori congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile.

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Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni (Decreto rettorale, 6

ottobre 2011, n. 939)• Articolo 4• Attività sviluppate presso il laboratorio

• 1. Il laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti, entro quanto previsto nell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 1 comma 6, oppure commissionati su interesse del soggetto esterno; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; c) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo.

• 2. Progetti di ricerca e sviluppo, ed eventuali attività collegate, di prevalente interesse del soggetto esterno e commissionati alle strutture dell’Università entro il laboratorio, e progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, sono regolati da apposito contratto, in applicazione del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi e devono prevedere anche un corrispettivo a carico del soggetto esterno per i servizi resi in favore dello stesso dall’Università.

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SPIN - OFF• Costituzione di Spin-off > società (o partecipazioni in società

recentemente costituite) aventi come scopo l’utilizzo economico e imprenditoriale dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi legati all’innovazione.

• Il Regolamento spin-off, del 30 gennaio 2012, definisce due tipologie di spin-off:

• SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ: viene così denominato lo spin-off partecipato dall’Università degli Studi di Firenze, che riguarda le società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l’Università partecipa in qualità di socio.

• SPIN-OFF ACCADEMICO: viene così denominato lo spin-off approvato dall’Università degli Studi di Firenze, che riguarda le società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative alle quali l’Università non partecipa in qualità di socio, ma nelle quali è comunque presente personale docente o ricercatore dell’Università, e per le quali l’Università potrà rendere disponibili risorse e/o servizi prevedendo eventuali corrispettivi al momento del riconoscimento

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• La struttura preposta ad erogare il servizio di assistenza allo spin-off è l'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF).

• La richiesta di riconoscimento dello spin-off, indirizzata al Rettore, dovrà essere accompagnata dal piano d’impresa (Business Plan) riferito al primo triennio di vita dello spin-off e dal progetto scientifico connesso all’oggetto sociale. Il piano d’impresa dovrà contenere inoltre il riferimento esplicito ai benefici previsti per l’università nella partecipazione al progetto oltre all’evidenza di concrete prospettive di mercato, la loro sostenibilità e la possibilità di espansione economica.

• Sarà la Commissione spin-off, nominata dal Rettore all’interno del Consiglio Scientifico di CsaVRI, a proporre la richiesta di riconoscimento dello spin-off agli organi di Ateneo, esprimendo parere su: a) autorizzazione al dipendente a partecipare alla Società ; b) opportunità che alla stessa partecipi anche l’Ateneo ed eventualmente c) la misura e la modalità di partecipazione dell’Ateneo all’impresa.

• Il parere della Commissione spin-off riguarda anche l’opportunità che lo spin-off abbia accesso privilegiato all’Incubatore Universitario, anche se l’accettazione della richiesta di accesso è subordinato al Consiglio Direttivo di CsaVRI sulla base delle disponibilità di spazi e risorse.

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Utilizzo del Logo

• Articolo 4 Utilizzo del logo

• 1. Gli “Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e gli “Spin-off accademici” hanno diritto alla concessione del logo dell’Università, in conformità ad un contratto di licenza, sottoscritto contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo della società, oppure contestualmente al riconoscimento come Spin-off di una società di recente costituzione.2. Tale contratto di licenza deve prevedere:

a. nel caso di cui al comma 2 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “Spin-off partecipato dall’Università degli Studi di Firenze”;

b. nel caso di cui al comma 3 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “Spin-off approvato dall’Università degli Studi di Firenze”;

c. la garanzia da parte dello Spin-off di tenere indenne l’Università da responsabilità derivanti da utilizzi impropri del logo;

d. condizioni di revoca o recesso dal contratto da parte dell’Università.• 3. Nel caso in cui l’Università non riconosca o cessi di riconoscere uno Spin-

off, in almeno una delle due forme di cui ai commi 2, 3 art. 1, lo Spin-off non può iniziare oppure deve immediatamente interrompere l’utilizzo del logo.

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Proprietà Intellettuale

• Articolo 8• Proprietà intellettuale

• 1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off è in capo al medesimo.

• 2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell’Università, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

• 3. L’Università può concedere allo Spin-off licenza o cessione dei brevetti / know-how precedenti o successivi alla costituzione della società ed utili alla realizzazione del progetto. Tale licenza:

• può essere, secondo i casi: esclusiva, non esclusiva, limitata all’Italia, estesa anche all’estero;

• prevede un compenso a favore dell’Università;• prevede una clausola risolutiva per ipotesi di recesso dell’Università dallo

Spin-off;• prevede che il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i

brevetti e know-how al meglio delle sue capacità imprenditoriali.

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GUIDELINES Accordi IP UNIVERSITA’ FIRENZE

• Titolarità Università in caso di ricerca finanziata da enti esterni.• Foreground UniFi e Partner: A) parte che li ha generati; natura

del contributo UniFi; rinegoziazione in caso di imprevisti; nel caso di comproprietà: accordo allocativo / B) proprietà congiunta.

• Background: documento separato.• Diritto di accesso: base non esclusiva, in relazione al progetto.• Pubblicazioni: no pregiudizio PI, obblighi riservatezza, legittimi

interessi, definizione di limite temporale ragionevole.• Confidenzialità: informazioni riservate e precisamente

identificate.• Penali: no oltre i limiti del corrispettivo.

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UN CASO DI SCUOLA

• Co-invenzione fra più ricercatori.• Che accade se un co-inventore viene

dimenticato?

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