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Sistema ItinerarioSistema ItinerarioLA TRASMISSIONE “TRADIZIONALE”

DEI DOCUMENTI

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Le modalità usuali di comunicazione del documento analogico

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• Consegna a mani dell’interessato (inclusi gli utilizzi “procedural-giudiziari”: scambi fraavvocati) con o senza attestazione di ricevimento

Le modalità usuali di trasmssionedel documento analogico

avvocati) con o senza attestazione di ricevimento

• L’invio postale semplice

• L’invio a mezzo corriere, pony express, ed altre forme di posta privata

• L’invio postale raccomandato (senza avviso di ricevimento)

• L’invio postale raccomandato (con avviso di ricevimento)

• L’invio per telex/telefax (con utilizzi processuali ex artt. 151 c.p.c. e 148 c.p.p.; L. 183/93)

• Il deposito presso un ufficio (cancelleria, segreteria, casa comunale, ecc.)

• Notificazione (artt. 136-151 c.p.c.; artt. 148-171 c.p.p.; L. 20/11/1982 n° 890)

• Le notifiche in proprio dell’avvocato (L. 21 gennaio 1994 n° 53)

• Le notifiche all’estero (convenzioni internazionali bi/pluri-laterali; Reg. CE n° 1348/2000;attività diplomatica consolare – D.Lgs. 3/2/2011 n° 71)

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Sistema ItinerarioSistema ItinerarioLA TRASMISSIONE INFORMATICA

DEI DOCUMENTI

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La trasmissione del documento informatico dalla riforma Bassanini ai nostri giorni

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• Modalità telematiche di scambio delle volontà contrattuali sono da tempo stateadottate su base volontaristica, nell’ambito di accordi quadro e contratti normativi

• L’avvio della riforma: il D.P.R. 513/97 (regolamento di esecuzione della L. 59/97)

L’anticipazione nella prassi degli affariLe prime norme sulla trasmissione documentale telematica

art. 12 (primo co.) “Il documento informatico trasmesso per via telematica siintende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico daquesti dichiarato”

(terzo co.) “La trasmissione del documento informatico per via telematica, conmodalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione permezzo della posta nei casi consentiti dalla legge”

(secondo co.) “La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di undocumento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presenteregolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi”regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi”(rinvio alla successiva decretazione della Presidenza Cons. Min.)

• L’ “adempimento unico informatico”: per il D.Lgs. 18 gennaio 2000, n° 9 (art. 31) lerichieste di registrazione, le note di trascrizione ed iscrizione, nonché le domande diannotazione e voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la proceduratelematica, sono presentate all’Agenzia del Territorio su un modello unico informaticoda trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria.

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• Nasce la piattaforma informatica dell’Agenzia del Territorio chiamata “S.i.s.ter”(Sistema InterScambio TERritorio), oggi giunta alla seconda versione

• Nei confronti del Registro delle Imprese, l’art. 31 della L. 24 novembre 2000, n° 340

L’evoluzione incessante della normativa sulla trasmissione documentale telematica

dispone che “le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all’ufficiodel Registro delle imprese […] sono inviate per via telematica ovvero presentate susupporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n°59”, e ciò tramite la piattaforma informatica camerale denominata “Telemaco”, oggisostituita anch’essa da una nuova piattaforma di comunicazione unica

• Il T.U.D.A. (D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) provvede a nuova collocazione della stessadisciplina, dedicandole la sezione III del capo II, intitolata alla “Trasmissione deidocumenti”

• Il C.A.D. (D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82) abroga le norme del T.U.D.A. e dedica alla• Il C.A.D. (D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82) abroga le norme del T.U.D.A. e dedica alla“Trasmissione informatica dei documenti” il proprio capo IV (artt. 45-49), confermandocon maggior (e miglior) dettaglio i principi previgenti

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasimezzo telematico/informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienzasoddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essereseguita da quella del documento originale

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il documento informatico trasmesso per via telematica si intende “spedito dalmittente” se inviato da questi al proprio gestore, e si intende “consegnato aldestinatario” se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, aprescindere dall’effettiva presa di conoscenza

L’emanazione del D.P.R. 68/2005 e la successiva decretazione ministeriale per la regolamentazione degli aspetti tecnici

prescindere dall’effettiva presa di conoscenza

le pubbliche amministrazioni utilizzano ordinariamente la posta elettronica oaltri strumenti informatici di comunicazione per le comunicazioni tral'amministrazione ed i propri dipendenti

• Nel D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, recante “Disposizioni per l’utilizzo della postaelettronica”, l’art. 48 indica la p.e.c. come principale mezzo di trasmissione telematicadi comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta diconsegna, ed aggiunge che la trasmissione del documento informatico per viatelematica, effettuata mediante P.E.C. equivale (salvo diversa volontà di legge) allanotificazione per mezzo della postanotificazione per mezzo della posta

• Suddetto D.P.R. – quale regolamento emanato in attuazione del disposto dell’art. 27(sull’innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione), comma 8, lett. e), della L.16 gennaio 2003 n° 3 – è la principale sede normativa delle disposizioni sulla P.E.C.

• Il successivo D.M. 2 novembre 2005 è stato foriero delle prime regole tecniche per laformazione, la tramissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronicacertificata

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• Circolare C.N.I.P.A. 7 dicembre 2006 n. 51 ("Espletamento della vigilanza e del controllosulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata”

• D.L. 29 novembre 2008, n. 185, artt. 16 e 16-bis (l’utilizzo di un indirizzo P.E.C. pressoimprese, professionisti, amministrazioni; il cittadino e l’utilizzo della P.E.C.)

(segue) la restante normativa sulla P.E.C.

imprese, professionisti, amministrazioni; il cittadino e l’utilizzo della P.E.C.)

• D.P.C.M. 6 maggio 2009 (“Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di postaelettronica certificata assegnata ai cittadini”)

• Circolare C.N.I.P.A. 21 maggio 2009 n. 56 (“Modalità per la presentazione della domandadi iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di P.E.C.”)

• D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 5, co. 1 e 2 (conv. in L. 221/2012 - estende l’obbligoanche alle imprese individuali – artigiani inclusi - nuove o già esistenti, dando tempo fino al30 giugno 2013 per comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo P.E.C.)

Istituito l'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) congli indirizzi già registrati presso il Registro delle Imprese e gli Ordini o Collegi professionali.

Con il D.M. 19 marzo 2013 si regolamentano tempi e modalità di raccolta eaggiornamento degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti in possessorispettivamente del Registro Imprese e degli Ordini e Collegi di appartenenza, garantendola libera possibilità di consultazione del medesimo

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• Risponde all’esigenza di dimostrare in modo specifico e temporalmente distinto sial’avvenuta spedizione, che l’avvenuto recapito della comunicazione

• Identifica anche sul piano della telematica il divario temporale tra l’affidamento di unacomunicazione ad un dato mittente e la sua messa a disposizione del destinatario, quali

Le prerogative giuridiche della P.E.C.

comunicazione ad un dato mittente e la sua messa a disposizione del destinatario, qualimomenti distinti e giuridicamente rilevanti per sancire l’adempimento degli oneriincombenti al mittente, nonché la presunzione di conoscenza in capo al destinatario (onderendere giuridicamente equipollente la comunicazione conoscibile a quella di fattoconosciuta), che si ha col mero recapito del messaggio nella sua casella di PEC

• Validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di p.e.c. sono attestaterispettivamente dalla ricevuta di accettazione (un documento informatico firmato dalgestore PEC del mittente, con firma avanzata automatica, contenente i dati dicertificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio – art. 6, co.1, D.P.R. 68/2005) e dalla ricevuta di avvenuta consegna (un documento informatico1, D.P.R. 68/2005) e dalla ricevuta di avvenuta consegna (un documento informaticofirmato anche qui in automatico dal gestore PEC del destinatario, contenente i dati dicertificazione che costituiscono prova dell’avvenuto recapito del messaggio nella casellaPEC del destinatario – art. 6, co. 2 e ss., D.P.R. 68/2005)

• Condizione necessaria è che sia il mittente che il destinatario fruiscano del servizio diposta elettronica certificata per mezzo di un gestore iscritto presso un apposito elencopubblico, previo riscontro di determinati requisiti giuridici, tecnici ed economici

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• Il sistema di funzionamento della P.E.C. consente (in funzione delle impostazioni presentinel programma del mittente, che sono da conoscere e praticare agevolmente) l’emissionedi tre diversi tipi di ricevute di avvenuta consegna:

Sintetica - si tratta di un messaggio di e-mail, dotato di un proprio identificativo, che reca

(segue) Le prerogative giuridiche della P.E.C.

Sintetica - si tratta di un messaggio di e-mail, dotato di un proprio identificativo, che recain allegato (daticert.xml) i dati di firma digitale del server, e che attesta semplicementel’avvenuto recapito della comunicazione e-mail trasmessa dal server del mittente alserver del destinatario, indicando data e ora di avvenuta consegna

Completa - si tratta di un messaggio di e-mail, dotato di un proprio identificativo, che recain allegato, oltre ai dati di firma (daticert.xml), la stessa comunicazione e-mail trasmessadal server del mittente al server del destinatario, inclusi gli eventuali allegati, indicandodata e ora di avvenuta consegna (unica controindicazione: il raddoppio dell’ingombro)

Breve - si tratta di un messaggio di e-mail, dotato di un proprio identificativo, che reca in Breve - si tratta di un messaggio di e-mail, dotato di un proprio identificativo, che reca inallegato (daticert.xml) i dati di firma digitale del server, nonché la comunicazione e-mailtrasmessa dal server del mittente al server del destinatario, nonché l’impronta digitale(hash) degli eventuali allegati, indicando data e ora di avvenuta consegna

• Solo nel secondo caso, che è quello indicato dalla normativa sulle notifiche eseguibili viaP.E.C., si ha piena e perfetta conoscenza e riprova di quanto è stato recapitato aldestinatario, in modo equivalente alla consegna di copia conforme, a mano o per posta,vigente nel sistema di notifica a mezzo U.G.

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• Nella ricevuta breve, per consentire la verifica integrale dei contenuti trasmessi, ènecessario conservare (intatti) gli allegati inseriti nel messaggio originale, per consentire lareiterazione della funzione di hash a scopo di verifica

(segue) ancora su buste e ricevute

• Tutti e tre i diversi tipi di ricevute di avvenuta consegna sono firmati digitalmente dalserver che li emette; i dati di firma sono contenuti nell’allegato file di nome“daticert.xml”

• Nei casi in cui il messaggio di P.E.C. non sia consegnabile, il gestore del destinatariocomunica al mittente, entro le ventiquattr’ore successive all’invio, una ricevuta dimancata consegna (art. 8, co. 4, D.P.R. 68/2005)

• Nel caso in cui un messaggio in ingresso non provenga da un server di P.E.C., ilsistema provvede a segnalarlo mediante il recapito in una busta che segnala nell’oggettol’anomalia del messaggiol’anomalia del messaggio

• L’invio di un documento digitale a mezzo P.E.C. ottiene a tale documento la validazionetemporale (la “data certa” digitale) che lo rende opponibile erga omnes (art. 48, co. 3 delC.A.D. - art. 41, co. 4, lett. d) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013); il riferimento temporale ègenerato infatti da un sistema che garantisce uno scarto non superiore ad un minutosecondo rispetto alla scala del tempo universale coordinato (UTC), come determinato aisensi dell’art. 3, co. 1, della L. 11 agosto 1991 n° 273

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• Oltre alle ricevute generate dal sistema, sussiste una possibilità “di riserva” di dareprova dell’avvenuto invio del messaggio di P.E.C.: il c.d. log dei messaggi, cioè unregistro informatico delle operazioni di trasmissione di P.E.C. tenuto dal gestore (acui il gestore stesso per legge deve apporre quotidianamente una marca temporale), che

(segue) log dei messaggi - domicilio digitale

cui il gestore stesso per legge deve apporre quotidianamente una marca temporale), cheriporta (tra l’altro) il “message Id” di ciascun messaggio di P.E.C.. Di tale registro èprescritta la conservazione per un minimo di trenta mesi

• L’ordinamento, a parte le prescrizioni cogenti verso le imprese, i professionisti e gli entipubblici, favorisce l’accesso dei cittadini al sistema della P.EC. introducendo il concetto didomicilio digitale del cittadino: ex art. 3-bis, C.A.D. si prevede la facoltà (per facilitarele comunicazioni fra pubblica amministrazione e cittadini) del cittadino di indicare ilproprio indirizzo di posta elettronica certificata, a valere come domicilio digitale dautilizzare in via esclusiva per tutte le comunicazioni fra la P.A. ed il cittadino che nesia dotato.

• In assenza, si prevede che le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni aicittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronicaavanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinariao raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritticon firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni dicui all'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

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• E’ necessario mantenere sufficiente spazio libero PEC nella casella di PEC, penal’inopponibilità del mancato recapito di un messaggio agli effetti di legge per inescusabilitàdel mancato recapito

• La confusione che spesso viene fatta tra firma elettronica (genus) e firma digitale

Attenzione agli equivoci (invio PEC e firma elettronica)Guardando al futuro: PEC vs. REM ?

• La confusione che spesso viene fatta tra firma elettronica (genus) e firma digitale(species) non deve condurre all’equivoco di pensare che l’invio di un documentoinformatico non firmato allegato ad un messaggio di P.E.C. equivalga all’apposizione diuna firma qualificata (digitale o qualificata tout court), ossia una tipologia di firma dotata diefficacia erga omnes

• L’invio di un messaggio di PEC, cui non acceda alcuna firma qualificata, realizzato tramiteun account presidiato da User Id e Password, può indicare la presenza di una firmaelettronica semplice, non diversamente da una normale e-mail; ovvero di una firmaelettronica avanzata, qualora il sistema di autenticazione usato sia fondato su undispositivo sicuro e sulle altre caratteristiche legali di questa tipologia: ciò accade neidispositivo sicuro e sulle altre caratteristiche legali di questa tipologia: ciò accade neiconfronti della P.A. per espressa volontà di legge (cfr. art. 65, co. 1, lett. c-bis C.A.D.)

• In ambito europeo è in corso – a cura dell’E.T.S.I. (European TelecommunicationsStandard Institute) – l’elaborazione di una serie di principi in tema di posta elettronica“raccomandata”, con forti analogie a quanto sviluppato e già disciplinato in Italia comeposta elettronica certificata, principi ad oggi etichettati come “R.E.M.” (registered e-mail);per ora non v’è alcun riconoscimento legislativo a livello di fonti comunitarie tale daimporre l’efficacia legale di queste soluzioni

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Sistema ItinerarioSistema ItinerarioTRASMISSIONE INFORMATICADOCUMENTALE E PROCESSO

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La trasmissione documentale nel nuovo contesto del processo (civile) telematico

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• Introduce la possibilità di trasmissione a distanza di un atto processuale diparte (o anche di un provvedimento del processo), solitamente inviatodall’avvocato estensore al proprio collega domiciliatario

Una tappa “preistorica”: la L. 7 giugno 1993 n° 183

dall’avvocato estensore al proprio collega domiciliatario

• La copia fotoriprodotta di un atto del processo, redatto e sottoscritto da unavvocato e trasmesso a distanza, attraverso i mezzi di telecomunicazione (telexo telefax), a un altro avvocato, si considera conforme all’atto trasmesso inpresenza dei seguenti requisiti:

che entrambi i professionisti siano intestatari della procura ad litem,che può anche essere rilasciata nel contesto dell’atto de quo

che l’atto sia sottoscritto leggibilmente dall’estensore, indicato nell’atto

che questi apponga in calce all’atto, sottoscrivendola, una dichiarazione che questi apponga in calce all’atto, sottoscrivendola, una dichiarazionedi conformità

che la copia fotoriprodotta sia sottoscritta dall’avvocato ricevente

• Con l’attestazione di conformità e la doppia sottoscrizione del trasmittente e delricevente si provvede anche alla trasmissione di un provvedimento del processo

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• Il D.Lgs. 12 febbraio 1993 n° 39 (Norme in materia di sistemi informativiautomatizzati [S.I.A.] delle amministrazioni pubbliche), insieme alla prima leggedella riforma Bassanini (L. 59/97) ed al suo decreto attuativo (D.P.R. 513/97) fannoda sfondo e premessa per l’emanazione del D.P.R. 13 febbraio 2001, n° 123

L’inizio dell’avventura telematica: il D.P.R. 123/2001

da sfondo e premessa per l’emanazione del D.P.R. 13 febbraio 2001, n° 123“Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nelprocesso civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezionigiurisdizionali della Corte dei Conti”, che per primo postula (art. 2, co. 1) laformazione, comunicazione e notifica di atti del processo civile mediantedocumenti informatici, stabilendo che “Tutti gli atti e i provvedimenti del processopossono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitalecome espressamente previsto dal presente regolamento.”

• Canale naturale di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documentiinformatici è la via telematica offerta dal sistema informatico civile (S.I.CI.), unsottoinsieme delle complessive risorse di cui dispone il c.d. dominio giustiziasottoinsieme delle complessive risorse di cui dispone il c.d. dominio giustizia(“l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazionedella giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato,di servizio, di comunicazione e di procedura”) per gestire il processo civile

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Il S.I.C.I. è nato come struttura tecnico-organizzativa operante – quale gestore centrale - inseno al dominio giustizia, col compito di fornire

a) l’accesso a scopo di consultazione, anche per gli utenti privati

b) i servizi di trasmissione documentale telematica fra il S.I.CI. stesso ed i soggetti abilitati

La struttura del S.I.CI. (sistema informatico civile)

b) i servizi di trasmissione documentale telematica fra il S.I.CI. stesso ed i soggetti abilitatiad operare nel contesto del processo telematico, vale a dire:

difensori delle parti private, avvocati iscritti negli elenchi speciali, esperti ed ausiliaridel giudice, quali soggetti abilitati esterni privati;

avvocati e procuratori dello Stato ed altri dipendenti di amministrazioni statali qualisoggetti abilitati esterni pubblici;

magistrati, personale degli uffici giudiziari e degli U.N.E.P. quali soggetti abilitatiinterni

Sono gestori locali i gangli operativi periferici, ubicati presso le sale server dove sono gestiti isistemi informativi degli uffici giudiziari (cioè le infrastrutture hardware e software per gestiresistemi informativi degli uffici giudiziari (cioè le infrastrutture hardware e software per gestirei registri ed i fascicoli) e degli U.N.E.P. (cioè le infrastrutture hardware e software per gestirele notifiche)

Ex art. 4 tutti gli atti ed i provvedimenti del processo, sorti come documenti informatici, sonosottoscritti con firma digitale (v. però la deroga di cui all’art. 16-bis co. 9-bis D.L.179/2012); in difetto, si provvede in cartaceo e poi si converte il formato onde consentirel’inserimento della copia informatica (artt. 12-13) nel fascicolo informatico. La firma delprocedente, salvo espressa disposizione, è sostituibile ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93.

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• Il processo verbale (art. 5) è redatto anch’esso come documento informatico esottoscritto con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal cancelliere. Modificato (D.l.90/2014) l’art. 126, 2° co. c.p.c., onde non rendere più necessaria la firma di terzi

• Più specificamente, in tema di trasmissione documentale rilevano le seguenti previsioni:

(segue) il D.P.R. 123/2001

• Più specificamente, in tema di trasmissione documentale rilevano le seguenti previsioni:

l’art. 6 contempla come possibilità di comunicazione per via telematica dei biglietti dicancelleria nonché di notifica per via telematica degli atti, tanto a) il canale diretto delsistema informatico civile quanto b) quello della comunicazione via posta ad un indirizzoelettronico (art. 7)

l’art. 9 ammette che l’iscrizione a ruolo e la costituzione in giudizio avvengano per viatelematica, con trasmissione inclusiva dei documenti probatori (già nati “informatici” ocostituenti “copia informatica” di documenti formati su supporto cartaceo

L’entrata in vigore di questa norma a livello generalizzato è stata differita sia nel 2012 (D.L.179/2012 conv. in L. 221/2012) che nel 2014 (D.L. 90/2014 conv in L. 114/2014),179/2012 conv. in L. 221/2012) che nel 2014 (D.L. 90/2014 conv in L. 114/2014),restando valido e vigente il principio della previa necessità di emissione di appositodecreto ex art. 35 D.M. 44/2011

l’art. 14 prevede che la produzione di atti e documenti si faccia per via telematica,ovvero mediante deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene

l’art. 15 contempla il deposito telematico della C.T.U. (anch’essa documento informaticosottoscritto con firma digitale) e delle osservazioni dei periti di parte

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l’art. 16 dispone in ordine alla trasmissione telematica del fascicolo d’ufficio, in ognistato e grado del processo, ogni qualvolta non sia necessaria l’acquisizione del fascicolocartaceo

l’art. 17 dispone quanto alla trasmissione telematica della sentenza (che con il D.L.

(segue) il D.P.R. 123/2001

l’art. 17 dispone quanto alla trasmissione telematica della sentenza (che con il D.L.90/2014, recante una modifica all’art. 133, secondo co., c.p.c. verrà estesa al testointegrale e non più al solo dispositivo, benché la comunicazione non valga a far decorrere itermini di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.)

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• Anche il D.P.R. 123/2001 ha fatto largo rinvio all’emanazione di normative tecniche,indicandone la fonte in uno (o più) successivi D.M., che sono identificabili:

nel D.M. 14 ottobre 2004 recante “Regole tecnico-operative per l'uso di strumentiinformatici e telematici nel processo civile”

(segue) i vari decreti ministeriali attuativi

informatici e telematici nel processo civile”

integralmente aggiornato e sostituito dal successivo D.M. 17 luglio 2008

cui ha fatto seguito il D.M. 21 febbraio 2011 n° 44, concernente le “regole tecnicheper l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologiedell'informazione e della comunicazione”, il cui art. 37 ha – in materia di processocivile - non solo abrogato il D.M. 17 luglio 2008, ma anche l’intero D.P.R. 123/2001

aggiornato dal D.M. 15 ottobre 2012 n° 209

ulteriormente modificato (solo per sostituire l’art. 18 in tema di notificazionieseguite dagli avvocati) dal D.M. 3 aprile 2013 n° 48

• Esternamente a questa cascata di norme si colloca il D.M. 10 luglio 2009, che ha recatole caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici nel processo civile e nelleprocedure esecutive individuali e concorsuali; anch’esso destinato a sostituzione,avvenuta (per volere dell’art. 35, co. 4, del DM 44/2001) il 18 luglio 2011 conprovvedimento del responsabile per i S.I.A. del Ministero della Giustizia, epubblicazione delle medesime caratteristiche nell’area pubblica del portale dei servizitelematici, aggiornato dal provvedimento 16 aprile 2014, entrato in vigore il 15 maggio2014

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a) l’atto processuale è un file in formato PDF/A, che deve essere ottenuto dallatrasformazione di un documento testuale e non deve presentare restrizioni per leoperazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansionedi immagini (non deve trattarsi della copia per immagine di un atto cartaceo)

Le specifiche principali indicate ad oggi dall’evoluzione normativa

di immagini (non deve trattarsi della copia per immagine di un atto cartaceo)

b) la firma digitale deve essere eseguita utilizzando in alternativa il formato CAdES-BES (ove il nome del file firmato è <nome file>.pdf.p7m) oppure il formato PAdES-BES (con immutata estensione .pdf e firme collocate all’interno del documento)

c) in sede di trasmissione telematica, l’atto PDF deve essere accompagnato da unfile XML che riporti i “dati di servizio” (cc.dd. metadati) relativi all’atto e ritenutiessenziali per i sistemi di cancelleria, secondo gli XSD illustrati nell’allegatonormativo; esso è denominato “DatiAtto.xml”, va firmato digitalmente daldifensore e va imbustato insieme all’atto inviato alla cancelleria

d) per la definizione di “DatiAtto.xml” sono utilizzati gli “XML-Schema”, che consentonod) per la definizione di “DatiAtto.xml” sono utilizzati gli “XML-Schema”, che consentonodi fornire una specifica univoca e chiara, ben definita e leggibile, nonché di operareun maggior numero di controlli, sia in fase di predisposizione dell’atto che infase di accettazione da parte dei sistemi di cancelleria

e) Gli XSD che ne derivano sono stati predisposti e strutturati allo scopo di fornire uninsieme di specifiche estendibile ed espandibile, sfruttando in particolare imeccanismi dei “tipi xml” disponibili negli XML-Schema per tutta una serie di atti eprovvedimenti del processo

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• L’art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009 n° 193 (conv. con modd. nella L. 22febbraio 2010 n° 24) reca una serie di “Misure urgenti per la digitalizzazionedella giustizia”, con cui:

a) si introduce l’art. 149-bis c.p.c. sulla notificazione a mezzo posta

L’affermazione progressiva della P.E.C. come mezzodi notificazione e comunicazione degli atti processuali

a) si introduce l’art. 149-bis c.p.c. sulla notificazione a mezzo postaelettronica certificata, indicandone il momento perfezionativo

b) si affidano tutte le notificazioni e comunicazioni nel processo sia civileche penale eseguibili in via telematica (ricorrendone i presupposti) all’inviomediante posta elettronica certificata

c) si prescrive specificamente l’utilizzo della posta elettronica certificata per lenotificazioni e comunicazioni da effettuarsi nei casi previsti:

a. dall’art. 170, primo comma, c.p.c. al procuratore costituito, durante ilcorso del procedimento

b. dall’art. 192, primo comma, c.p.c. (e ogni altra successivab. dall’art. 192, primo comma, c.p.c. (e ogni altra successivacomunicazione) al nominato c.t.u.

c. dalla legge fallimentare, in generale

d. dagli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2, del codice diprocedura penale per le notificazioni a persona diversa dall'imputato

d) si consente al G.E. di eleggere modalità telematiche di presentazione delleofferte e di svolgimento della gara, secondo norme ministeriali a seguire

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• In data 18 luglio 2011 viene adottato dalla Direzione Generale dei Servizi InformativiAutomatizzati (DGSIA) presso il Ministero della Giustizia il provvedimento indicatodall’art. 34 del D.M. 44/2011, recante le nuove specifiche tecniche in sostituzione delpacchetto varato col D.M. 10 luglio 2009 (in ossequio al principio per cui l’adeguamento

Il provvedimento 18 luglio 2011

pacchetto varato col D.M. 10 luglio 2009 (in ossequio al principio per cui l’adeguamentocostante degli aspetti tecnici è affidato ad un aggiornamento a cadenza normalmentebiennale)

• Si estende il novero delle definizioni legali di alcuni termini tecnici (formulandoneventisette); richiamando nella rubrica dei propri articoli le norme del regolamento (ossia delD.M. 44/2011) si viene a trattare: di sistemi informatici del dominio giustizia, di portaledei servizi informatici, di identificazione informatica, di registro generale degliindirizzi elettronici (c.d. Reginde), di fascicolo informatico

• Alla trasmissione di atti e documenti informatici è intitolato il capo III delprovvedimento, composto dagli artt. da 12 a 23. Vi si approfondiscono le norme contenutenel regolamento di cui al D.M. 44/2011 in materia di:nel regolamento di cui al D.M. 44/2011 in materia di:

art.12: Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico (art. 11del regolamento)

art.13: Formato dei documenti informatici allegati (art. 12 del regolamento)

art.14: Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degliutenti privati (art. 13 del regolamento)

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art.15: Documenti probatori e allegati non informatici (art. 14 delregolamento)

art.16: Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati

(segue) Il provvedimento del luglio 2011

art.16: Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitatiinterni (art. 15 del regolamento), non mediante PEC bensì attraversocollegamenti sicuri di rete (SSL v3) al gestore dei servizi telematici dellagiustizia

art.17: Comunicazioni per via telematica (art. 16 del regolamento)

art.18: Comunicazioni contenenti dati sensibili (art. 16 del regolamento)

art.19: Notificazioni per via telematica (art. 17 del regolamento)

art.20: Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari (art. 19 art.20: Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari (art. 19del regolamento)

art.21: Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno (art. 20del regolamento)

art.22: Richiesta delle copie di atti e documenti (art. 21 del regolamento)

art.23: Rilascio delle copie di atti e documenti (art. 21 del regolamento)

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Con la legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011 n. 183) il rito civile subisce una serie dimodifiche, volte ad estendere ulteriormente l’operatività della P.E.C.:

all’art. 125 c.p.c. (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte), è aggiunto l’obbligo deldifensore di indicare l’indirizzo di p.e.c. comunicato al proprio ordine

L’ulteriore affermazione della P.E.C. nella trasmissione degli atti processuali

difensore di indicare l’indirizzo di p.e.c. comunicato al proprio ordine

all’art. 136, 2° co., c.p.c. è indicata la P.E.C. quale modalità normale di esecuzione dellecomunicazioni di cancelleria, in alternativa alla consegna a mano; solo in subordine siprocede a mezzo fax ovvero tramite U.G. (vengono meno le specifiche previsioni: art.133, 2° co., c.p.c., sull’avviso di deposito della sentenza; art. 134, 3° co., c.p.c., sullacomunicazione dell’ordinanza in generale; art. 170, 4° co., c.p.c. sulla necessità di singoleautorizzazioni del giudice; art. 183, 8° co., c.p.c., sulla comunicazione dell’ordinanza chedispone le prove)

all’art. 250, 3° co., c.p.c. si consente all’avvocato di procedere all’intimazione a teste amezzo posta elettronica certificatamezzo posta elettronica certificata

all’art. 366 c.p.c. si dispone per le notificazioni presso la Cancelleria della corte alricorrente per cassazione che non abbia né eletto domicilio in Roma né abbia indicato ilproprio indirizzo di PEC

all’art. 518 c.p.c. si dispone per la trasmissione del verbale di pignoramento mobiliaremediante P.E.C. al creditore ed al debitore che ne abbiano fatta richiesta

all’art. 173-bis disp.att. c.p.c. si prevede che lo stimatore dell’esecuzione immobiliareprovveda ad inviare la propria relazione a mezzo P.E.C. ai creditori ed al debitore

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• Dopo che il D.M. (Economia e Finanze) del 26 aprile 2012 ha definito le “Regole tecnicheper l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata”, altraforte spinta si ha col D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescitadel Paese” - conv. con modd. nella L. 17 dicembre 2012, n° 221); nel contesto della

Le norme sulla competitività e le ulteriori spinte alla digitalizzazione

del Paese” - conv. con modd. nella L. 17 dicembre 2012, n° 221); nel contesto dellasezione VI, dedicata alla “Giustizia digitale”, si dispone:

nei procedimenti civili, le comunicazioni e notificazioni da eseguirsi a cura dellacancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica (in presenza delnecessario presupposto, rappresentato dalla disponibilità dell’indirizzo P.E.C. deldestinatario); idem per le notificazioni a persona diversa dall'imputato previste dagliartt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p.

in caso di mancata consegna della P.E.C. per causa imputabile al destinatario(sprovvisto di indirizzo P.E.C. o causa problemi tecnici di ricezione) si procedemediante deposito di copia dell’atto in cancelleria, mentre per causa non imputabileal destinatario (disservizi del server, ecc.) si procede con le modalità analogicheal destinatario (disservizi del server, ecc.) si procede con le modalità analogiche

dal 30 giugno 2014 scatta l’obbligatorietà del deposito in via esclusivamentetelematica degli atti processuali e dei documenti di parte (già costituita) neiprocedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale.Idem per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati odelegati dall'autorità giudiziaria, mentre sono le parti a depositare atti edocumenti provenienti dai soggetti da esse nominati (ad es. le relazioni dei c.t.p.)

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il deposito in via esclusivamente telematica è prescritto altresì per gli attisuccessivi a quello che dà inizio dell’esecuzione

nelle procedure concorsuali l’obbligo di deposito telematico attieneesclusivamente agli atti e documenti provenienti dal curatore, dal

(segue) le ulteriori spinte alla digitalizzazione

esclusivamente agli atti e documenti provenienti dal curatore, dalcommissario giudiziale, dal liquidatore, dal commissario liquidatoree dal commissario straordinario

Sempre dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti di parte e dei documentinell’ambito del procedimento di ingiunzione davanti al Tribunale(esclusa la fase di opposizione) avrà luogo esclusivamente per viatelematica

• Sul piano tecnico, il deposito telematico di atti e documenti si ha per avvenuto afronte dell’emissione della ricevuta di avvenuta consegna (RDAC) da partedel server P.E.C. del gestore ministerialedel server P.E.C. del gestore ministeriale

• Viene poi ampliato l’impianto della L. 21 gennaio 1994, n° 53 (notifiche in propriodell’avvocato) onde inserire le previsioni finalizzate a consentire l’esecuzione dinotifiche a mezzo P.E.C. da parte dell’avvocato (persistendo la necessità diprevia autorizzazione del Consiglio dell’Ordine ma sopprimendosi la necessitàdi tenuta del registro cronologico, grazie alla validazione temporale dellaP.E.C.)

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• Penultimo intervento allo stato normativo è l’emanazione del D.M. 3 aprile 2013, n° 48,che ha sostituito l’intero art. 18 del D.M. 44/2011 (notificazioni per via telematicaeseguite dagli avvocati)

• E’ norma da leggere in combinato disposto con le norme della L. 21 gennaio 1994, n. 53

Le notifiche dell’avvocato a mezzo P.E.C.

• E’ norma da leggere in combinato disposto con le norme della L. 21 gennaio 1994, n. 53(come modificata dalla L. 221/2012), nonché in coordinamento con l’art. 149-bis delc.p.c. (richiamato dall’art. 3, co. 3-bis della L. 53/94); priva di appendice tecnica inseno al provvedimento del luglio 2011, ha ora ricevuto pendant col nuovo art. 19-bis delprovvedimento dirigenziale dell’aprile 2014

• La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo deldestinatario risulta da pubblici elenchi

• Il notificante procede con le modalità previste dall’art. 149-bis c.p.c. (dettate per lenotifiche dell’U.G.), in quanto compatibili, indicando nell’oggetto del messaggio ladizione “notificazione ai sensi della L. n° 53 del 1994”dizione “notificazione ai sensi della L. n° 53 del 1994”

• Quando l’atto da notificare non è un documento informatico, l’avvocato ne estrae copiainformatica (anche per immagine), attestandone la conformità ex art. 22 co. 2 delC.A.D. in sede di relata di notifica, che è recata da un documento informatico a sestante, allegato allo stesso messaggio di P.E.C. usato per notificare l’atto, recante irequisiti contenutistici indicati dall’art. 3-bis, co. 5 e 6, L. 53/94

• Per il notificante, la notifica si perfeziona quando è generata la ricevuta di accettazione;per il destinatario, quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna

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• L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronicacertificata:

documenti informatici

(segue) Le notifiche dell’avvocato a mezzo P.E.C.

documenti informatici

copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici

privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecnichestabilite ai sensi dell'articolo 34 (cioè di cui al provv.dirigenziale)

• Con tali modalità si può procedere alla notificazione delle comparse o delle memorie,ai sensi dell'art. 170, co. 4, del c.p.c. la notificazione è effettuata mediante invio dellamemoria o della comparsa alle parti costituite

• L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supportoanalogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codicedell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nelladell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nellarelazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio1994, n. 53.

• La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 3-bis, comma 3, della legge 21gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68

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Rispetto al provvedimento previgente (18 luglio 2011, che è statoconseguentemente abrogato) il nuovo provvedimento 16 aprile 2014, in vigoredal 15 maggio 2014, reca le seguenti innovazioni/modifiche:

Il nuovo provvedimento dell’aprile 2014

dal 15 maggio 2014, reca le seguenti innovazioni/modifiche:

(art. 1) definisce formalmente “Autenticazione a due fattori” ogni metododi autenticazione basato su due tecniche di autenticazione individuale,combinando un’informazione nota (es. nome utente e password) con unoggetto a disposizione (carta di credito, token o telefono cellulare)

(art. 4 co. 6) riduce da 10 a 5 anni la durata del periodo di conservazioneobbligatoria dei log dei messaggi transitati attraverso il gestore di P.E.C. delMinistero di Grazia e Giustizia

(art. 6 co. 5 e art. 10) identifica nuovi metodi di identificazione informaticadei soggetti abilitati interni (magistrati, cancellieri, uff.giud.)dei soggetti abilitati interni (magistrati, cancellieri, uff.giud.)

(art. 7 co. 5) identifica nuovi registri pubblici di PEC da cui attingere ildomicilio digitale del destinatario di una notifica

(art. 9 bis) prescrive più ampie modalità di pubblicazione degli indirizzi diPEC della P.A.

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(art. 12 co. 2) ammette atti processuali firmati digitalmente non solo con lespecifiche CAdES (che identificano il file tramite l’estensione .p7m) maanche con le specifiche PAdES (che “internizzano” i dati di firma nel file

(segue) il nuovo provvedimento dell’aprile 2014

anche con le specifiche PAdES (che “internizzano” i dati di firma nel file.pdf, in modo tanto “visibile” quanto “invisibile” nel testo del documento)

(art. 12 co. 3) specifica quale funzione di hash deve essere utilizzata dalleapplicazioni di generazione della firma digitale o qualificata, cioè lo SHA-256(rinviando all’art. 4 co. 2 D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

(art. 12 co. 1) amplia la gamma dei tipi di documenti informatici producibili ingiudizio, includendo anche i files di tipo .eml e .msg (lasciando ancoraevidenti lacune: come produrre ritualmente files di immagini, filmati, e tracceaudio, che non sono né “analogici”, né produzioni informatiche ammesse ?)

(artt. 17 e 18) applica anche alle notificazioni le disposizioni già dettate intema di comunicazioni eseguite per via telematica

(art. 17 co. 3) prescrive diverse tipologie di ricevute di avvenutaconsegna per le comunicazioni (breve) e le notificazioni (completa)

(artt. 19 e 19-bis) provvede di disciplina apposita le notifiche telematicheeseguite dagli uffici NEP e dagli avvocati

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(art. 25 co. 3) riduce a cinque anni (anziché dieci) il termine diconservazione delle registrazioni ai punti di accesso ed al PST

(art. 26, co. 3-4-5-6) introduce nuovi particolari in materia di pagamenti

(segue) il nuovo provvedimento dell’aprile 2014

(art. 26, co. 3-4-5-6) introduce nuovi particolari in materia di pagamentitelematici, in parte rinviando alle Linee Guida emanate dall’Agenzia perl’Italia Digitale (con cui si è provveduto alla definizione di una serie di entitàinformatiche, quali l’identificativo univoco di pagamento – IUV, o CRS)

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• Persegue (v. capo II) lo scopo di “garantire l’effettività del processo telematico” (v.anche le indicazioni ministeriali conseguentemente diramate alle cancellerie con lacirc. Direz. Gen. Giust. Civ. del 27 giugno 2014)

La “tappa estiva” 2014:D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114

circ. Direz. Gen. Giust. Civ. del 27 giugno 2014)

• L’art. 44 conferma l’obbligatorietà - dal 30 giugno 2014 - del deposito telematico di attie documenti delle parti costituite (con esclusione degli atti introduttivi, salvo che siaintervenuto apposito decreto ministeriale, ex art. 35 D.M. 44/2011) e degli ausiliari delgiudice per i procedimenti (contenziosi o di v.g.) iniziati innanzi al tribunaleordinario dal 30 giugno 2014, così come per i procedimenti di ingiunzione (esclusala fase oppositiva)

• Esenta da tale obbligo (non considerandoli “difensori” a questi effetti) i dipendenti di cuisi avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente

• Deroga specifica all’obbligo di deposito telematico (previa autorizzazione del giudice)nel caso in cui i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti

• Il giudice può inoltre disporre per ragioni specifiche il deposito di copia cartacea disingoli atti e documenti (non è norma che fonda la questione delle copie di cortesia)

• Elimina (modificando l’art. 111 disp. att. c.p.c.) il deposito delle copie per i membri delcollegio

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• Rinvia al 31 dicembre 2014 l’obbligatorietà del deposito telematico per i procedimentiiniziati anteriormente al 30 giugno 2014, salvo che un’eventuale anticipazione di dettotermine intervenga tramite apposito decreto ministeriale

(segue)D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114

termine intervenga tramite apposito decreto ministeriale

• Fissa al 31 marzo 2015 il termine da cui decorre l’obbligo di deposito telematico dellanota di iscrizione a ruolo nei procedimenti di esecuzione forzata

• Fissa al 31 giugno 2015 il termine da cui decorre l’obbligo di deposito telematico neiprocedimenti civili contenziosi o di v.g. avanti le corti d’appello degli atti processuali edei documenti dei difensori delle parti e dei soggetti nominati dalle parti, nonché deisoggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Tale scadenza può essereanticipata nel caso in cui intervenga apposito decreto ministeriale

• Risolve i dubbi sorti relativamente al momento ultimo di ricevibilità degli atti depositati• Risolve i dubbi sorti relativamente al momento ultimo di ricevibilità degli atti depositatitelematicamente, specificando che “Il deposito è tempestivamente eseguito quando laricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”, cosìrecuperando altre dieci “ore buone” dalle 14 alle 24 ...

• Estende al deposito telematico le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quintocomma, del c.p.c., relative al differimento dei termini di deposito scadenti in giornatefestive o di sabato. Nel caso di termini a ritroso continua a seguirsi l’orientamento diCass. 182/2011 e Cass. 11163/2008, depositando il giorno prima di quello festivo.

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• Consente – in attesa che intervenga un (già annunciato) potenziamento dei sistemiinformativi del dominio giustizia – il deposito di atti e documenti complessivamenteeccedenti il limite di 30 megabytes, facoltizzando il difensore all’esecuzione di più

(segue)D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114

eccedenti il limite di 30 megabytes, facoltizzando il difensore all’esecuzione di piùinvii telematici successivi, purché avvengano entro il limite temporale di cui s’è detto(v. in proposito le specifiche indicazioni della circolare DGSIA del 7 luglio 2014)

• Modifica l’art. 133 c.p.c. onde prescrivere una comunicazione integrale dellasentenza, in luogo del semplice dispositivo, non avente tuttavia l’effetto previstodall’art. 325 c.p.c. in materia di termini di impugnazione

• Allo stato, resta demandata all’emissione di un apposito DM la possibilità che anche ildeposito degli atti introduttivi del giudizio avvenga con modalità telematiche

• Il D.L. in questione conferma la necessità di indicazione del numero di fax del• Il D.L. in questione conferma la necessità di indicazione del numero di fax deldifensore – non solo per il processo civile (art. 125 c.p.c.) – ma anchenell’implementazione del processo amministrativo telematico (intervenendo sull’art.136 del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010 n° 104), e ciòaffinché si possa procedere alla comunicazione a mezzo fax (esclusivamente) qualorasia impossibile procedere alla comunicazione via PEC a causa del mancatofunzionamento del sistema telematico della giustizia civile (o amministrativa).

• Il deposito di copia in cancelleria rimane – come sempre - l’extrema ratio

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• Viene inoltre rimessa alla valutazione del GE l’opportunità di disporre (rif. art. 530c.p.c.) che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimentodella gara, il pagamento del prezzo, siano effettuati con l’ausilio di modalitàtelematiche

(segue)D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114

telematiche

• Vengono emanate disposizioni in materia di informatizzazione anche del processotributario, relativamente alle comunicazioni da eseguirsi alla parte che stia in giudiziopersonalmente (nei procedimenti ove è possibile) e di cui non sia noto l’indirizzo diposta elettronica certificata, anche qui, col presidio finale del deposito in segreteria dicopia dell’atto

• Viene così ad rafforzarsi ulteriormente il concetto di domicilio digitale (cui è dedicatoil nuovo art. 16 sexies del D.L. 179/2012, introdotto dal D.L. in esame), poiché lanotificazione di atti presso il difensore in materia civile eseguita per volontà di leggenotificazione di atti presso il difensore in materia civile eseguita per volontà di leggepresso una cancelleria rimane eseguibile solamente quando non sia possibileprocedere – per causa imputabile al destinatario – alla notifica mediante postaelettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi tenuti dal ministero dellagiustizia

• L’istituto della notifica diretta (ad opera del difensore) a mezzo PEC vieneulteriormente incentivato, abrogando la necessità di autorizzazione da parte delConsiglio dell’Ordine

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• Viene precisato – mediante inserimento nel D.L. 179/2012 (la cui sez. IV è intitolataalla “giustizia digitale”) dell’art. 16 septies - che l’applicazione alle notifiche telematichedella norma sul tempo delle notificazioni di cui all’art. 147 c.p.c comporta che –qualora risulti eseguita dopo le ore 21 di un dato giorno – la notifica si considera

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qualora risulti eseguita dopo le ore 21 di un dato giorno – la notifica si consideraperfezionata alle 7 del giorno successivo

• Inoltre si dispone che quando l’avvocato debba fornire prova della notificazione e nongli sia possibile fornirla con modalità telematiche, egli procede ai sensi del comma 1-bis dell’art. 9 L. 53/94, estraendo copia su supporto analogico del messaggio PEC,dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, e ne attestala conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1del CAD

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“La rivoluzione analogico/digitale nella pratica forense: le fasi vitali del documento fra informatica e diritto”

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