La struttura e il contenuto del conto giudiziale per le ... · contabilità dello Stato, r.d. 23...

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1 La struttura e il contenuto del conto giudiziale per le varie categorie di agenti contabili, con particolare riguardo agli agenti della riscossione delle entrate 1. I soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale La legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, all’art. 74 dispone che gli “agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro 1 ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti” sono obbligati alla resa del conto e sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. Il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, nell’art. 610, dispone che tutti gli agenti dell’amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materie ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti devono rendere ogni anno alla Corte il conto giudiziale della loro gestione. Infine l’art. 44 del T.U. n. 1214/1934 sull’ordinamento della Corte dei conti precisa che la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti. Nelle disposizioni che precedono si configura una particolare categoria di pubblici funzionari che si qualificano con la denominazione generica di agenti contabili. 1 La giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo chiarito che l’espressione “maneggio di denaro” non va intesa nel senso strettamente letterale di materiale detenzione, bensì nel significato più ampio di disponibilità di denaro, così da poterne venire in possesso, di propria volontà, in ogni momento (come ad es., nel caso del detentore di una delle chiavi della cassa di riserva). Tale disponibilità dev’essere, comunque, specifica e non generica, quale sarebbe quella di un semplice ordinatore di spesa (Sez. I^, 28 luglio 1960, n. 203).

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La struttura e il contenuto del conto giudiziale per le varie categorie di agenti contabili, con particolare riguardo agli

agenti della riscossione delle entrate

1. I soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale

La legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, all’art. 74 dispone che gli “agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro1 ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti” sono obbligati alla resa del conto e sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, nell’art. 610, dispone che tutti gli agenti dell’amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materie ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti devono rendere ogni anno alla Corte il conto giudiziale della loro gestione.

Infine l’art. 44 del T.U. n. 1214/1934 sull’ordinamento della Corte dei conti precisa che la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

Nelle disposizioni che precedono si configura una particolare categoria di pubblici funzionari che si qualificano con la denominazione generica di agenti contabili.

 1 La giurisprudenza della Corte dei conti ha da  tempo chiarito che  l’espressione “maneggio di denaro” non va intesa nel senso strettamente letterale di materiale detenzione, bensì nel significato più ampio di disponibilità di denaro,  così  da  poterne  venire  in  possesso,  di  propria  volontà,  in  ogni momento  (come  ad  es.,  nel  caso  del detentore di una delle  chiavi della  cassa di  riserva).  Tale disponibilità dev’essere,  comunque,  specifica  e non generica, quale sarebbe quella di un semplice ordinatore di spesa (Sez. I^, 28 luglio 1960, n. 203). 

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L’agente contabile non è mai definito come tale dalla legislazione positiva, ma la sua definizione si ricava tradizionalmente dall’elencazione contenuta nell’art. 178 del reg. cont.: “Sotto la denominazione di agenti contabili dell’Amministrazione si comprendono:

a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro;

b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal Ministro del Tesoro o dal direttore generale del tesoro;

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facente parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra, della marina e simili (ora soppressi, a norma del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 195) hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;

d) gli impiegati di qualsiasi Amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualsiasi natura e provenienza;

e) tutti coloro che, senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”.

Gli agenti contabili dello Stato possono quindi raggrupparsi in tre categorie:

agli agenti della riscossione o esattori, incaricati di riscuotere le entrate;

agli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell’esecuzione dei pagamenti;

agli agenti consegnatari, incaricati della conservazione di generi, oggetti e materia appartenenti alla p.a.

La qualifica di agente contabile compete, sulla base di quanto precede, non solo a pubblici dipendenti, ma anche a tutti coloro, compresi i privati, che instaurino con la p.a. un rapporto di servizio (es. l’istituto di credito tesoriere dell’ente locale), e può essere acquisita di diritto, in base ad espressa attribuzione a seguito di provvedimento amministrativo o di atto convenzionale, o di fatto, attraverso la materiale ingerenza nella gestione dei beni pubblici (c.d. contabile di fatto: es. funzionari auto-immessisi nell’ufficio; funzionari che, pur essendo stati regolarmente nominati, hanno

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mutato il loro originario status a seguito di sospensione della qualifica, di destituzione etc., così da non essere più legittima la loro permanenza in carica). Ha in proposito affermato la giurisprudenza che le responsabilità proprie della gestione contabile conseguono all’assunzione del “carico” da parte dell’agente, anche quando faccia difetto un formale atto di nomina (Sez. I^ centrale, 15 luglio 2003, n. 260/A).

Gli agenti di diritto si possono anche distinguere in agenti per ufficio (se il rapporto con la P.A. è fondato sul pubblico impiego); per contratto (se fondato su contratto); per concessione (se fondato su concessione).

Se i contabili si occupano di complesse gestioni vengono denominati principali; in caso contrario, secondari (artt. 192 e 193 reg. cont.). Ad es. rivestono la figura di contabili secondari gli agenti che, debitamente autorizzati dagli organi amministrativi competenti, gestiscono magazzini posti alle dipendenze di un agente superiore nella cui contabilità vengono assorbite quelle dei singoli magazzini (es. i comandanti di reparto che ricevono in consegna materiale di casermaggio, rispetto al consegnatario principale). Tale suddivisione assume rilevanza in relazione alle modalità di resa del conto giudiziale. Infatti, entrambe le figure sono sottoposte alla giurisdizione della Corte, ma il contabile principale non risponde del contabile secondario, se non per colpa o trascuratezza a lui imputabile (art. 192, co. 2, reg. cont.). I contabili secondari, peraltro, sono, al pari dei principali, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale, da unirsi a corredo di quello del contabile principale (art. 192, co. 3). Talora il contabile secondario viene qualificato consegnatario di fatto o sub-consegnatario o contabile indiretto: tali locuzioni hanno lo stesso contenuto, nel senso che opera alle dipendenze di un agente principale – o consegnatario – titolare della gestione cui sono assegnati.

Per determinare la figura del contabile principale rispetto a quella del contabile secondario, con tutti i diritti ed obblighi che dalle due posizioni scaturiscono, tra cui quello della resa del conto giudiziale, occorre un’apposita disposizione organica, poiché in caso contrario si è in presenza di un semplice rapporto fiduciario.

Possono rivestire la qualifica di agente contabile tanto le persone singole, che più persone unite tra loro da un vincolo collegiale, o anche una persona giuridica, come ad esempio la Banca d’Italia a cui è affidato il servizio di tesoreria provinciale, ecc.

Tradizionale, infine, è la distinzione tra contabili a denaro e contabili a materia, a seconda della natura dei mezzi avuti in gestione:

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sono contabili a denaro gli agenti della riscossione, gli agenti pagatori e gli agenti consegnatari (di somme di denaro), sono contabili a materia, i consegnatari di altri valori ovvero beni mobili.

L’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti di tutte queste categorie di soggetti prevede la sola eccezione della esenzione dall’obbligo di rendere il conto: a) per i funzionari delegati al pagamento di spese su ordini di accreditamento, che devono soltanto presentare rendiconti amministrativi agli uffici di controllo; b) per coloro che abbiano in consegna mobili d’ufficio nonché stampe, registri o altri oggetti per uso esclusivo d’ufficio, c.d. consegnatari per debito di vigilanza; c) per i consegnatari del materiale raccolto in pinacoteche, musei, biblioteche e similari; d) per gli agenti contabili della Presidenza della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Senato, perché aventi speciale autonomia.

Ai sensi dell’art. 188 reg. cont., gli agenti contabili “oltre che della loro gestione personale rispondono altresì dei cassieri, impiegati e commessi di cui si avvalgono nel proprio ufficio (c.d. coadiutori), anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti”; “tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, il sindacato o il riscontro che venissero esercitati da altri funzionari sulla gestione di detti agenti”. Si è in proposito affermato (SS.RR. 5 aprile 1990, n. 657) che la responsabilità del contabile per l’operato dei dipendenti non deriva da culpa in vigilando2, ma dalla natura stessa dell’obbligazione contabile. La regola – che trova riscontro in quella analoga dell’art. 1228 cod. civ. (Responsabilità per fatto degli ausiliari) – rinviene il suo fondamento nel fatto incontestabile che l’agente contabile titolare della gestione è il solo responsabile della gestione medesima nei confronti dell’Amministrazione, la quale rimane del tutto estranea ai rapporti costituitisi tra il predetto titolare e il suo ausiliario, e persegue, in caso di accertata responsabilità, direttamente l’agente contabile titolare, salvo a questi l’azione di rivalsa a carico del dipendente colpevole.

Il principio è stato di recente ribadito in fattispecie in cui una società per azioni affidataria di servizio pubblico locale da parte del Comune, non intendendo espletare direttamente il servizio affidatole, aveva provveduto a subaffidarlo ad altra società: in tal caso – ha affermato la giurisprudenza – la società affidataria, che riveste la qualifica di agente contabile, risponde comunque personalmente dell’intera gestione, anche quando per diverse cause si avvalga di altri soggetti, in quanto tale subaffidamento non distoglie

 2 V. par. 2.4.1. 

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l’agente principale dalle proprie responsabilità né interrompe la sua gestione, con la conseguenze che il contabile deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo gestito dall’affidatario, del cui operato risponde, anche quando l’attività di vigilanza sulla gestione sia esercitata da terzi (Sez. giur. Lazio, 30 dicembre 2005, n. 3008).

Peraltro, la giurisprudenza contabile, nel tentativo di mitigare la rigidità della regola, tenendo conto della varietà delle situazioni che si possono in concreto presentare, ha creato la figura del fiduciario dell’agente contabile, cioè di colui al quale il contabile abbia affidato con proprio atto il denaro, i valori o le materie della Stato che era obbligato personalmente a custodire. Ma, si è chiarito, il fiduciario, che risponde solidalmente nei casi in cui sia configurabile un vincolo solidale per comportamento doloso o per appropriazione di beni pubblici, ovvero per la parte che vi ha preso con il contabile, può essere chiamato in giudizio solo sotto il profilo della responsabilità amministrativa, allo stesso modo come può essere chiamato a rispondere anche il funzionario che aveva sul contabile compiti di vigilanza e comunque gerarchici i quali, se adempiuti, avrebbero potuto evitare il risultato dannoso.3

Nel caso in cui l’agente contabile venga a cessare per morte o per altra causa, se egli aveva un gerente di sua fiducia e riconosciuto dall’Amministrazione da cui dipendeva secondo i regolamenti speciali di essa, la gestione dell’ufficio potrà interinalmente essere continuata dal gerente anzidetto (gerente interino) sotto la responsabilità e la garanzia dell’eventuale cauzione del cessato titolare, fino a che non sarà dall’Amministrazione provveduto alla nomina del nuovo contabile effettivo. Se il cessante non fosse provvisto di gerente legalmente riconosciuto, o non fosse creduto conveniente di lasciare la gestione dell’ufficio al gerente del cessato contabile, l’Amministrazione da cui esso dipendeva nomina un gerente di ufficio. In ogni caso, sia che un ufficio passi al gerente dal cessato titolare, sia che vi sia destinato un gerente d’ufficio, l’assunzione in funzioni del gerente deve essere preceduta dalle ricognizioni necessarie e risultare da processi verbali. I gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai contabili titolari, e debbono rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti nei modi prescritti (art. 184 reg. cont.).

 3 F. GARRI, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Giuffrè, 2000, pagg. 229‐230. 

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2. La struttura ed il contenuto del conto giudiziale

Conto giudiziale è il documento contabile contenente la dimostrazione descrittiva in termini numerici di atti e fatti di gestione per le entrate (carico) e per le uscite (scarico) al fine di determinare la sfera di responsabilità dell’agente contabile.

Il conto è detto giudiziale in quanto è sottoposto necessariamente alla verifica di un giudice, quello appunto contabile, cioè la Corte dei conti, attraverso il giudizio di conto (cfr. M. Cantucci “Il giudizio sui conti degli agenti contabili dello Stato”4).

Il conto giudiziale è reso alla Corte dei conti, o direttamente o tramite l’Amministrazione da cui dipende il contabile, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o gestione cui si riferisce o dalla cessazione dall’ufficio del contabile stesso (art. 611 reg. cont.).

Se in un anno si sono succeduti alla direzione dell’ufficio soggetto all’obbligo della resa del conto più soggetti, ciascuno di essi deve rendere il conto separatamente per il periodo della propria gestione.

I conti giudiziali possono essere principali o accessori. I primi sono presentati dal gestore medesimo o dai suoi eredi, ovvero, in caso di inottemperanza dei soggetti tenuti a tale incombenza, dalla Amministrazione di appartenenza.

I conti accessori sono i deconti, i conti complementari e i conti speciali, previsti dall’art. 34 reg. proc., che sono autonomi dal conto principale cui si riferiscono.

I deconti sono conti parziali rettificativi dei conti principali, che vengono compilati dall’Amministrazione di appartenenza, laddove questa accerti, in sede di verifica, revisione contabile o ispezione, una deficienza da porre a carico del contabile (art. 34 co. 1, lett. c, reg. proc.). I deconti assumono la funzione di vere e proprie contestazioni di addebiti con la notificazione al contabile delle partite contestate, che vengono portate in detrazione dal conto principale predisposto dal contabile stesso. Essi sono depositati presso la segreteria del giudice contabile prima dell’instaurazione degli ordinari processi sui conti principali cui accedono, mirando ad un’anticipazione del giudizio ordinario di conto per una più sollecita rifusione del danno erariale.

I conti complementari sono quelli che hanno la funzione di integrare i conti principali, già formalmente discaricati, ovviando alle omissioni di partite attive o passive ovvero agli errori materiali verificatisi nella

 4 Cedam, Padova, 1958, pagg. 41 ss. 

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compilazione di questi ultimi. Essi, compilati a cura dell’Amministrazione o dello stesso contabile e prodotti nel termine, non mirano, quindi, come i deconti ad instaurare un giudizio anticipato a carico del contabile, ma a completare e/o rettificare i conti principali, mediante un nuovo giudizio. Un particolare tipo di conto complementare (art. 34 co. 1, lett. d, reg. proc.) è quello compilato dall’Amministrazione, che costituisce un mezzo procedurale per introdurre il giudizio di responsabilità amministrativa contro un agente contabile per atti o fatti non rappresentati nel conto giudiziale perché al di fuori della gestione contabile vera e propria.

Infine vi sono i conti speciali di quegli agenti per i quali non sussista in via normale l’obbligo della resa periodica del conto (art. 34, co. 1, lett. e, reg. proc.).

Quanto al contenuto del conto giudiziale, esso varia a seconda di

quanto prescritto nei regolamenti propri di ciascuna Amministrazione, ma l’art. 616 reg. cont. (R.D. 23 maggio 1924, n. 87) stabilisce, in via generale, che esso deve comprendere necessariamente “il carico” costituito dalla consistenza dell’inizio della gestione derivante dalle risultanze del precedente conto, lo “scarico” costituito dalle risultanze della gestione che tengono conto dei movimenti avvenuti nel corso della stessa. Devono essere inoltre compresi nel conto “i resti da esigere”, l’”introito”, “l’esito” e la “rimanenza”.

A questo contenuto minimale comune, si aggiunge quello specifico dei conti relativi alle tre categorie di agenti contabili.

1) Conti giudiziali degli agenti della riscossione: sono suddivisi in due parti, delle quali una costituisce il conto di diritto e l’altra il conto di cassa. In ambedue le parti, partendo dai risultati dei rispettivi conti precedenti, sono espressi e posti in evidenza il carico, lo scarico e i resti del conto, distintamente secondo i capitoli di bilancio cui afferiscono.

Nel conto di diritto il carico è costituito dalle somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio o della gestione precedente e dalle entrate accertate durante l’esercizio, lo scarico è costituito dalle entrate riscosse e la rimanenza da quelle rimaste da riscuotere.

Nel conto di cassa il carico è costituito dal debito verso l’erario per le somme incassate, lo scarico dai versamenti eseguiti, i resti dalle somme riscosse e non ancora versate o da quelle versate in più del riscosso; in tal modo può determinarsi una rimanenza attiva o una passiva.

In sede di verifica del conto giudiziale per gli agenti della riscossione (sia interni e sia esterni), sarà accertata la rispondenza tra il riscosso e il

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versato al tesoriere, nonché l’eventuale sussistenza di comportamenti colposi, da parte dell’agente, che abbiano determinato l’inesigibilità di tutte o di alcune delle partite contabili loro affidate.

2) Conti giudiziali resi dai consegnatari, magazzinieri e quanti hanno in consegna e maneggiano materie, libri, bollettari ed altri valori dello Stato e dell’ente pubblico, ad eccezione degli economi che hanno in consegna per debito di vigilanza mobili d’ufficio o altri oggetti di consumo. Essi devono contenere la dimostrazione del debito, costituito dalle materie esistenti all’inizio dell’esercizio o della gestione e da quelli avuti in consegna nel corso di tale periodo, del credito, costituito dai valori distribuiti, e le rimanenze costituite dai valori che sono rimasti presso l’agente a chiusura del periodo di riferimento. Debito, credito e rimanenze devono essere espressi secondo la specie, la qualità e le categorie in cui i valori sono classificati e secondo le nomenclature attribuite dall’Amministrazione.

La base di tali conti è l’inventario vistato e verificato dall’Amministrazione.

3) Il conto del tesoriere, muovendo dalla situazione finale dell’esercizio precedente, che può essere debitoria – costituita dal fondo di cassa – o creditoria – costituita dal deficit di cassa -, espone gli introiti e i pagamenti effettuati nel corso dell’anno e si chiude con la differenza tra l’entrata e l’uscita, che viene poi portata a credito o a debito dell’esercizio successivo.

Il servizio è disciplinato dal contratto di tesoreria, normalmente stipulato con un istituto bancario previo esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente.

L’esame del conto del tesoriere è suscettibile di evidenziare le violazioni degli obblighi previsti nella convenzione, atteso che le disposizioni ivi contenute e le norme di diritto pubblico sono prevalenti rispetto alle regole derivanti dalla prassi commerciale. Tra le fattispecie più rilevanti, vi sono il controllo della regolarità formale dei titoli di pagamento, l’obbligo di corrispondenza tra pagamenti ed ordini di pagamento, la corretta applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi previsti in convenzione.

I conti giudiziali per le Amministrazioni dello Stato devono essere

redatti su appositi modelli predisposti dalle singole Amministrazioni e sottoposti, a cura del Ministero del Tesoro (ora Economia), al parere

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tecnico-giuridico delle Sezioni riunite della Corte dei conti (art. 620 reg. cont.).

L’accertamento della regolarità del conti giudiziali, sia in quanto documenti contabili, sia per le gestioni che rappresentano, costituisce – come s’è detto – l’oggetto del giudizio di conto.

3. Particolari categorie di agenti contabili: a) consegnatari e cassieri delle Amministrazioni dello Stato

La materia è stata oggetto di revisione dal D.P.R. n. 254 del 04.09.2002, entrato ufficialmente in vigore il 12.01.2003, che ha aggiornato il vecchio regolamento approvato con D.P.R. n. 718 del 30.11.1979.

Al provvedimento sono interessati tutti i dirigenti e dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile e delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale Vigili del Fuoco, per le quali esistono appositi regolamenti e limiti. Pertanto è rivolto al personale qualificato e responsabilizzato come consegnatario e cassiere dei Ministeri, Università, Istituti, Ospedali, Ragioneria dello Stato, Commissioni Tributarie, Agenzie Fiscali, Enti pubblici, Inps, Inail, CCIAA, Carceri, etc.

Consegnatari

I consegnatari sono agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato e che adempiono le modalità di gestione e di rendicontazione con le consequenziali responsabilità ed assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.

L’incarico, che non è cumulabile con quella di cassiere, è rinnovabile una sola volta, ed è affidato, per un periodo non eccedente i cinque anni, al personale inquadrato nei profili amministrativo ovvero amministrativo-contabile che abbia un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio nell'area funzionale richiesta ed appartenga ai ruoli dell'amministrazione cui sono dati in uso o appartengano i beni mobili. Il provvedimento di nomina designa anche uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

I provvedimenti di conferimento dell'incarico di consegnatario, di sub-consegnatario e di sostituto consegnatario, sono trasmessi in copia al competente Ufficio centrale del bilancio o all'Ufficio interno di ragioneria, se attengono ad

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uffici di amministrazioni centrali, ovvero alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato, se attengono ad uffici periferici, nonché alla Corte dei conti.

Le mansioni dei consegnatari sono:

a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;

b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni;

c) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici;

d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;

e) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

E’ fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, anche parzialmente, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

I consegnatari per debito di custodia dipendono direttamente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali rendono il conto della gestione entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti.

I predetti uffici provvedono al controllo dei conti pervenuti ed in caso di nessun rilievo, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.

I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i beni affidati e ne dimostrano

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la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste appositamente.

I consegnatari di beni mobili dello Stato sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono stati in carica, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.

Cassieri

Ai cassieri è affidata la gestione di cassa; per tutte le operazioni essi tengono le scritture previste dalla legge. Essi custodiscono il denaro ed i valori in una o più casseforti site nei locali dell'ufficio; tengono, oltre i registri previsti, un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa ad essi affidate in cui viene indicato il fondo di cassa iniziale complessivo e dimostrata, in apposite sezioni, la situazione del fondo stesso in ogni momento, distintamente per ciascuna gestione.

Le operazioni delle gestioni di cui agli articoli 34 e 37 del citato DPR 254/02 sono riportate nel registro cronologico generale, giornalmente, per dati riassuntivi di entrata e di uscita.

Le operazioni contabili sono registrate appena compiute; qualora se ne riscontri la necessità, le operazioni stesse possono essere contabilizzate anche a fine giornata sulla base di apposite annotazioni volta per volta registrate sulla prima nota o brogliaccio.

I cassieri non possono svolgere altre attività all'infuori di quelle previste, salvo specifiche deroghe statuite da apposite norme legislative.

Il direttore dell'ufficio riscontrante o i dirigenti e funzionari dell'area funzionale C (ora terza area) dal medesimo delegati, eseguono verifiche improvvise alla cassa e alle scritture dei cassieri delle coesistenti amministrazioni centrali almeno una volta nel corso di ciascun trimestre.

Allo scopo provvedono a richiedere alla tesoreria la situazione contabile dei fondi accreditati al cassiere.

Entro il mese di marzo vengono eseguite, altresì, verifiche sulle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente ed in occasione del passaggio di gestione.

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La verifica, oltre al denaro, si estende ai valori e titoli di qualsiasi specie comunque affidati al cassiere.

Di ciascuna verifica è redatto, in contraddittorio, processo verbale in tre originali dei quali uno è tenuto dal cassiere, uno è conservato dall'ufficio riscontrante e l'altro è inviato, entro quindici giorni successivi dalla verifica, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza -.

Nel caso di verifica per passaggio di gestione, è redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

I cassieri responsabili di perdite o deterioramento di valori o titoli sostitutivi che hanno in custodia o che impieghino, sia pure temporaneamente, fondi loro accreditati per usi diversi da quelli cui sono destinati, sono sollevati dalle funzioni, salva l'adozione di altre misure a loro carico in caso di dolo o colpa grave.

Gli uffici riscontranti che vengano a conoscenza delle trasgressioni di cui al comma 1 hanno l'obbligo di darne subito comunicazione al Ministero di appartenenza del cassiere, a quello dell'economia e delle finanze, nonché alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

I cassieri sono tenuti alla resa del conto giudiziale alla stregua e con le modalità descritte per i consegnatari.

3. b) Gli agenti contabili degli Enti Locali

Sotto la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione (artt. 93 e 233 T.U. 267/2000; art. 75 D.Lgs. n. 77/1995 s.m.i.) si comprendono:

a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle casse del Tesoriere;

b) il Tesoriere che riceve nelle casse le somme dovute al Comune, esegue i pagamenti delle spese e disimpegna tutti quegli altri servizi speciali che gli sono affidati;

c) tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti al Comune;

d) gli impiegati cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

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e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza del Comune.

Tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai rispettivi responsabili di servizio Gli agenti contabili interni sono nominati dal Sindaco.

3. c) Gli agenti della riscossione

Com’è noto l’articolo 3 del decreto-legge 203 del 30 settembre 2005, conv. con modif. nella legge n. 248/2005, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 2006, del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione.

L’attribuzione delle relative funzioni è stata devoluta all’Agenzia delle Entrate che le esercita per il tramite di Riscossione S.p.A., una nuova società per azioni, con capitale pubblico, detenuto per il 51 per cento dall’Agenzia delle Entrate e per il residuo 49 per cento dall’Inps.

Per espressa previsione legislativa, in base all’art 3, comma 28 del DL 203/05, Riscossione S.p.A e le società dalla stessa partecipate (ex concessionari del servizio di riscossione dei tributi), sono complessivamente denominate “Agenti della Riscossione” ed effettuano il servizio di riscossione mediante ruolo, compiti ad esso complementari nonché le altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge (riscossione delle entrate ex Sac da versarsi tramite il mod. F23 - quali Tasse, imposte indirette, sanzioni, ecc. - e quelle da versarsi tramite mod. F24 - versamenti spontanei delle imposte dirette, dell’IVA, delle ritenute e dei contributi previdenziali e assicurativi).

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I Conti Giudiziali degli agenti della riscossione.

1. I Conti Giudiziali delle imposte e tributi erariali (ante e post riforma) per le somme affidate in riscossione mediante ruoli. Il documento contabile, relativo al conto giudiziale delle entrate erariali affidate ante ed post riforma, è identico; l’unica differenza concerne l’indicazione dei compensi dovuti all’agente, che nell’ipotesi di ruoli affidati post riforma non devono essere esposti nel relativo prospetto in quanto sono liquidati direttamente dall’A.F. mediante ordinativi di pagamento emessi a favore dei singoli agenti. Per contro, per i ruoli emessi ai sensi della precedente normativa, tali compensi vanno indicati nel prospetto dello scarico del conto di

Riferimento normativo: Articolo 25 del D.L.vo n. 112/99

Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.

L’agente della riscossione presenta tre diversi conti, relativi ai carichi:

a) Affidati ante riforma con obbligo(ex D.P.R. n. 43/88) ;

b) Affidati post riforma senza obbligo (i ruoli emessi ai sensi d.lgs. n. 112/99);

c) Già di competenza dei soppressi servizi di cassa degli Uffici del Registro ed IVA (cosiddette riscossioni spontanee) da versarsi tramite il mod. F23.

2. Modalità generali di compilazione del conto

Il conto giudiziale deve essere compilato e reso ai sensi dell'art. 610 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Viene presentato in quadruplice esemplare all'Ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile (Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio) entro la fine del secondo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o della gestione.

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Al conto vanno allegati:

1. i riassunti dei ruoli (D.D. 11/11/1999): riportano i dati identificativi del contribuente o del debitore ed i dati identificativi del tributo o dell’entrata da riscuotere (importo,anno di riferimento etc): sono lo strumento di lettura che consente di collegare i vari documenti contabili allegati al conto .

2. le quietanze di versamento rilasciate dalla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato: si riferiscono ai versamenti, relativi al carico da riscuotere, che l’agente della riscossione effettua alle scadenze stabilite.

3. le ricevute di conto corrente postale per i versamenti eseguiti con tale modalità per i quali non siano state ancora emesse le quietanze mod. 121 T : si riferiscono alle somme per le quali il pagamento è stato effettuato tramite conto corrente postale.

4. i decreti di maggior rateazione (o altro documento equipollente): sono i provvedimenti con i quali l’Amministrazione concede una rateazione al contribuente o al debitore in base a tali provvedimenti l’agente della riscossione è legittimati a riscuotere solo le rate scadenti nel periodo preso in considerazione dal conto giudiziale e non l’intera somma da riscuotere .

5. i decreti di discarico (o altro documento equipollente): sono i provvedimenti con i quali l’Amministrazione libera l’agente della riscossione dall’obbligo di riscuotere il tributo o l’entrata : (rientrano il tale categoria sia le quote di tributo dichiarate inesigibili con la procedura del DPR n. 43/88 e del D.L.vo n. 112/99 sia le altre entrate da riscuotere per le quali sia venuto meno il titolo della riscossione – ad es. quando vi è una sentenza che nega il diritto di credito dell’Amministrazione -).

6. ogni altro documento utile a dimostrare i movimenti contabili riportati nel conto

ESAME DELLA MODULISTICA Il conto consta di:

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UN FRONTESPIZIO (fig.1)

ove sono indicati :

-l’ambito territoriale -l'esercizio finanziario -i dati identificativi del concessionario -il periodo di riferimento -eventuali verifiche ispettive eseguite nei confronti del concessionario.

il frontespizio è completato dall'indicazione del numero :

-dei riassunti dei ruoli -delle quietanze dei versamenti effettuati -dei decreti adottati dall'Ufficio delle entrate per maggiorazioni di carico e

per discarichi amministrativi Questi documenti devono essere allegati al conto giudiziale .

Fig.1

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INTERCALARI COMPOSTI DI TRE PARTI:

PARTE PRIMA – CONTO DI DIRITTO (FIG.2)

In essa sono indicati :

-i riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col. 1); -la descrizione del tributo da riscuotere (col 2); -il carico, ripartito in:

-somme rimaste da riscuotere nell'esercizio precedente (colonna 3); -carico dell'esercizio (col. 4) - comprensivo del totale degli interessi

relativi ai decreti di maggior rateazione emessi nell'esercizio, anche se relativi a rate scadenti in esercizi successivi;

-totale del carico (col. 5) -il discarico, suddiviso in:

-somme riscosse nell'esercizio (col. 6), -annullamenti (col. 7), -totale discarico (col.8).

-la differenza tra i totali del carico e del discarico, pari alle somme rimaste da riscuotere – Residui -(col.9).

Fig.2

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PARTE SECONDA 

Sez. A ‐ Conto di cassa: carico (fig.3) 

In essa sono indicati : 

‐i riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col. 1); ‐la descrizione del tributo (col 2); ‐e somme rimaste da versare a fine esercizio precedente (col.3); ‐le somme riscosse nell’esercizio, pari a colonna 6, parte prima del Conto di Diritto(col. 4); 

‐il totale del carico (col.5) ‐gli interessi rimasti da versare a fine esercizio precedente (col.6); ‐gli interessi riscossi nell’esercizio (col.7) ‐il totale delle somme da versare (col.8);  

Fig.3

 

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Sez. B ‐ Conto di cassa: scarico (fig.4) 

In essa sono indicati : 

I riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col. 1); Il totale delle somme rimaste da versare (di cui alla colonna 8 della Parte seconda sezione "A" Carico di cassa) col. 2; 

‐l'eventuale credito per somme versate in eccedenza nell'esercizio precedente (col. 3); 

‐ i compensi a carico dell'ente impositore (col. 4); ‐gli arrotondamenti (col. 5); ‐le somme versate nell'esercizio (col.6); ‐totale scarico di cassa (col.7); ‐ le differenze finali, a debito (col.8 e 9) o a credito (col.10).  

Come  detto,  i  compensi  indicati  a  (col.  4)  derivano  esclusivamente  dai  ruoli emessi ai sensi della precedente normativa dettata dal D.P.R. n. 43/88 in quanto per  i  ruoli  emessi  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  112/99  i  compensi  sono  liquidati direttamente dall'Amministrazione finanziaria mediante ordinativi di pagamento emessi a favore dei singoli agenti. 

Fig.4

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PARTE TERZA

Sez. A - Descrizione dei riassunti dei ruoli consegnati con obbligo e/o senza obbligo (fig.5)

Concerne i riassunti dei ruoli consegnati al concessionario durante l'esercizio, e riporta:

-i riferimenti di bilancio :capo, capitolo e articolo (col. 1); -il numero del riassunto (col. 2); -la descrizione del tributo (col. 3); -l'importo del tributo(col. 4); -il compenso a carico dell'ente creditore (col. 5);

Fig.5

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Sez. B ‐ Elenco descrittivo dei provvedimenti (fig.6) 

  

E' inerente ai provvedimenti di maggior rateazione e di discarico emessi, con la specificazione : 

 ‐del numero progressivo del decreto (col. 1); ‐dei riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col 2); ‐del numero del provvedimento(col. 3); ‐della descrizione del provvedimento stesso (col. 4); ‐dell'importo a carico (col. 5); ‐dell’importo a discarico (col. 6); 

 

Fig.6

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Sez. C - Dimostrazione dei versamenti eseguiti (fig. 7)

E' relativa alla dimostrazione dei versamenti eseguiti. In essa sono riportati :

-l’imputazione in conto competenza o residui (col.1) ; -i riferimenti di bilancio: capo, capitolo e articolo (col. 2); -la descrizione del tributo cui si riferisce la quietanza (col. 3); -il numero e data della quietanza (col. 4 e 5); -gli importi dei versamenti effettuati relativi a imposte e tributi (col. 6); -gli importi dei versamenti effettuati relativi a interessi e mora (col. 7); -il totale della somma versata (col.8)

  

Fig.7

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PROSPETTO CONCLUSIVO (fig.8)

recante la parte riservata all'apposizione del visto di regolarità del conto da parte del direttore dell'Ufficio delle entrate e da parte del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato.

Fig.8

 

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3. Conto giudiziale per le somme riscosse mediante versamenti diretti dei contribuenti (riscossioni spontanee e ex SAC)

Il conto giudiziale deve essere compilato e reso ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

Viene presentato in quadruplice esemplare all'Ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile (Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio) entro la fine del secondo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o della gestione.

Al conto vanno allegati:

1. le distinte riepilogative delle riscossioni, dei rimborsi e dei versamenti .

2. le quietanze di versamento effettuate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato e ad altri enti (per le ex aziende speciali).

3. le copie dei decreti di tolleranza adottati dall’Ente creditore a norma dell’art. 62, comma 2, e dell’art. 86, comma 5, del D.P.R. 28/1/1988 n. 43;

4. ogni altro documento utile a dimostrare i movimenti contabili riportati nel conto

25  

Il conto consta di:

UN FRONTESPIZIO

ove sono indicati :

-l’ambito territoriale -l'esercizio finanziario -i dati identificativi del concessionario -il periodo di riferimento -eventuali verifiche ispettive eseguite nei confronti del concessionario.

il frontespizio è completato dall'indicazione del numero :

1. delle distinte riepilogative delle riscossioni, dei rimborsi e dei versamenti .

2. delle quietanze di versamento effettuate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato e ad altri enti (per le ex aziende speciali).

3. delle copie dei decreti di tolleranza adottati dall’Ente creditore a norma dell’art. 62, comma 2, e dell’art. 86, comma 5, del D.P.R. 28/1/1988 n. 43;

CINQUE SEZIONI

La sezione prima riguarda la dimostrazione del carico e dello scarico dei bollettari. All’attualità tale sezione non viene compilata in considerazione del fatto che l’Agente della riscossione non ha in carico alcun bollettario sottoposto a rigoroso rendiconto.

La sezione seconda, suddistinta in due parti: prima e seconda, contiene, rispettivamente, le somme riscosse mediante delega bancaria e/o agli sportelli dell’Agente da contribuenti titolari di conto fiscale e le somme affluite sul c/c postale vincolato intestato all’Agente della riscossione da contribuenti titolari di conto fiscale.

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La Sezione terza, anch’essa suddistinta in due parti: prima e seconda, dimostra, rispettivamente, le somme riscosse agli sportelli dall’Agente della Riscossione da contribuenti non titolari di conto fiscale e le somme affluite sul c/c postale vincolato intestato all’Agente da contribuenti non titolari di conto fiscale.

La Sezione quarta riepiloga le somme riscosse da contribuenti per carichi ex SAC, agli sportelli dell’Agente (parte prima) e affluite sul c/c postale vincolato intestato all’Agente della riscossione (parte seconda).

La Sezione quinta è relativa alla dimostrazione del riepilogo generale delle riscossioni, dei rimborsi e dei versamenti.

IL PROSPETTO CONCLUSIVO

che reca, prima della sottoscrizione del conto, la dichiarazione resa dall’Agente in ordine alla piena concordanza dei risultati del conto stesso con le scritture contabili in possesso dell’Agente e la parte riservata all'apposizione del visto di regolarità da parte del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato.

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Altre tipologie di Conti Giudiziali

Conti Amministrativi e Giudiziali dell’Agenzia del Territorio

Il processo di riforma organizzativa del Dipartimento del Territorio che si è concluso, per quanto riguarda gli uffici operativi di base, con l’attivazione degli Uffici del Territorio subentrati nelle competenze dei Servizi Tecnici Erariali e delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, nonché delle Sezioni staccate con competenza demaniale, ha reso urgente e indispensabile la revisione e omogeneizzazione delle prassi contabili delle soppresse strutture e all’adeguamento della relativa modulistica.

Tale esigenza ha trovato fondamento in particolare, nelle seguenti considerazioni:

1. la riscossione diretta da parte degli Uffici del territorio, di una serie di entrate erariali, reintrodotta dal D.L.vo n. 422/1998, ha comportato la formale riapertura dei servizi di cassa;

2. l’intervenuta riforma organizzativa, con l’attribuzione agli Uffici del Territorio di una vasta serie di attribuzioni oltre quelle di conservazione dei registri immobiliari, ha reso opportuna la separazione dei compiti di direzione dell’Ufficio da quelli di cassa.

Pertanto, presso gli Uffici del territorio, il Servizio di Cassa è gestito distintamente dagli altri compiti dell’Ufficio e spetta ad altre strutture e/o unità direzionali l’accertamento delle entrate e la rendicontazione, in via amministrativa, dei relativi carichi; di questi ultimi adempimenti è direttamente responsabile il capo dell’ufficio.

Ciò ha reso necessario procedere alla nomina presso ciascun Ufficio del Territorio di un cassiere con funzioni di agente contabile al quale fanno capo i seguenti adempimenti:

1. la riscossione delle entrate pagabili presso l’Ufficio del territorio ed il rilascio delle relative quietanze;

2. la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse;

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3. la resa dei conti, limitatamente ai propri compiti;

4. la contabilità dei bollettari di riscossione soggetti a rigorosa rendicontazione.

L’agente contabile, unico per ciascun ufficio del territorio, è inoltre contabilmente responsabile, oltre che del proprio operato, di quello degli addetti ai servizi di cassa, salvo rivalsa nei confronti di questi ultimi.

La nomina dell’agente contabile è formalizzata mediante decreto del Direttore Compartimentale su proposta del Direttore dell’Ufficio interessato; con le stesse formalità si procede alla nomina dei sub-agenti contabili per le sezioni staccate.

Gli adempimenti di rendicontazione a carico degli agenti contabili hanno cadenza bimestrale e annuale.

Considerato che gli agenti contabili sono responsabili esclusivamente delle riscossioni e dei versamenti, e che vi è contestualità tra riscossione e servizi di sportello, i conti amministrativi e giudiziali dai medesimi resi, assumono la forma dei conti di cassa.

Il conto di diritto, a carattere amministrativo, relativo all’accertamento attribuito agli Uffici del Territorio di talune entrate erariali e patrimoniali, è a carico direttamente del Direttore dell’Ufficio

Il titolare dell’Ufficio, quindi, è tenuto a rendere il conto di gestione mediante la redazione dei seguenti modelli:

a) Mod. 42T Dir. – Territorio, nel quale vengono riportati i residui da riscuotere derivanti dalla differenza tra gli accertamenti (con la specifica degli annullamenti e le iscrizioni a ruolo e le riscossioni)

b) Mod.75, da allegare al mod. 42T Dir – Territorio, nel quale sono raccolte tutte le informazioni relative agli articoli rimasti da appuarre, mediante elenco nominativo, progressivo per numero di articolo.

La rendicontazione annuale si compone, secondo le regole generali, del conto di gestione, a carattere amministrativo, e del conto di cassa, di natura giudiziale.

Il conto giudiziale è reso mediante il Mod. 57T – Cont. Giud. Territorio. Esso evidenzia i movimenti dei bollettari di rendicontazione nonché, per capitolo e bimestre, i dati delle riscossioni e dei versamenti quietanzati.

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Costituiscono allegati del conto giudiziale:

1) Il Mod. 21A

2) Il Sub-allegato 1 (già sub-allegato XIII)

3) Il Sub-allegato 2 (già sub-allegato XIV).

Entro il bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, gli agenti contabili devono presentare i modelli di rendicontazione annuale.

Spetta alle Direzioni Compartimentali la parificazione dei conti resi sia di cassa che di gestione.

Il conto giudiziale parificato viene poi trasmesso alla Ragioneria Provinciale dello Stato competente per territorio ed alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti.

Modulistica

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