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1 La struttura del lavoro nel Sistema Pubblico. Le fondamenta Costituzionali nel lavoro. “Art 1. L’ Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Art 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere una attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. La Pubblica Amministrazione normata dalla Costituzione. I Principi dell'attività amministrativa sono quei principi a cui si deve conformare l'attività della pubblica amministrazione. I principi a cui si deve conformare l'attività amministrativa, sono innanzitutto quelli stabiliti dalla Costituzione italiana, e poi quelli stabili dalle leggi ordinarie dello stato. 1. La Costituzione stabilisce diversi principi a cui l'attività amministrativa della pubblica amministrazione si deve conformare, ma quelli che la dottrina ritiene come i più caratterizzanti sono i principi costituzionali definiti dal primo comma dell'art 97, che recita: 2. « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. » Il comma fissa tre principi, che rappresentano la chiave di volta, del sistema dei principi per l'attività amministrativa pubblica, che sono: a) Principio di legalità; b) Principio del buon andamento; c) Principio dell'imparzialità. Il principio di legalità amministrativa stabilisce che la pubblica amministrazione trova nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la legge le attribuisce. È espressione del principio democratico e della supremazia della volontà popolare. La Costituzione italiana accoglie tale principio in vari punti: a) all'art. 23 stabilendo che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"; b) all'art. 42 comma 3 dicendo che "La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale"; c) all'art. 97 dove stabilisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, (...)". d) art 1 Legge 241/90 (legge sul procedimento amministrativo): l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge secondo le modalità fissate dalla stessa legge, nonché in base ai principi individuati dall'ordinamento comunitario.

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La struttura del lavoro nel Sistema Pubblico.

Le fondamenta Costituzionali nel lavoro.

“Art 1. L’ Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Art 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere una attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

La Pubblica Amministrazione normata dalla Costituzione.

I Principi dell'attività amministrativa sono quei principi a cui si deve conformare l'attività della pubblica amministrazione. I principi a cui si deve conformare l'attività amministrativa, sono innanzitutto quelli stabiliti dalla Costituzione italiana, e poi quelli stabili dalle leggi ordinarie dello stato.

1. La Costituzione stabilisce diversi principi a cui l'attività amministrativa della pubblica amministrazione si deve conformare, ma quelli che la dottrina ritiene come i più caratterizzanti sono i principi costituzionali definiti dal primo comma dell'art 97, che recita:

2. « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. » Il comma fissa tre principi, che rappresentano la chiave di volta, del sistema dei principi per l'attività amministrativa pubblica, che sono:

a) Principio di legalità; b) Principio del buon andamento; c) Principio dell'imparzialità.

Il principio di legalità amministrativa stabilisce che la pubblica amministrazione trova nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la legge le attribuisce. È espressione del principio democratico e della supremazia della volontà popolare. La Costituzione italiana accoglie tale principio in vari punti:

a) all'art. 23 stabilendo che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge";

b) all'art. 42 comma 3 dicendo che "La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale";

c) all'art. 97 dove stabilisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, (...)".

d) art 1 Legge 241/90 (legge sul procedimento amministrativo): l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge secondo le modalità fissate dalla stessa legge, nonché in base ai principi individuati dall'ordinamento comunitario.

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L’attività amministrativa della pubblica amministrazione si deve conformare ai dettati della costituzione e, per espressa previsione delle norme costituzionali, della legge. La pubblica amministrazione gode di una situazione di privilegio in quanto preposta alla soddisfazione dei bisogni pubblici che sono quelli e solo quelli stabiliti dal legislatore; quindi al di fuori dei casi

previsti dalla legge, l’attività della pubblica amministrazione non può godere di posizioni di privilegio, di potere o di favore. Conseguenze di questo principio sono:

1. tipicità e nominatività degli atti amministrativi; 2. eccezionalità dell’esecutorietà dei provvedimenti che comportano obblighi per i destinatari; 3. eccezionalità degli atti amministrativi destinati a fornire certezza legale.

Nonostante l'attività dell'amministrazione sia soggetta alle previsioni di legge non si tratta comunque di una attività meramente esecutiva della legge; in effetti, nella generalità dei casi, si tratta di

un'attività discrezionale dai fini determinati dalle norme costituzionali e legislative. Il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, o più semplicemente della buona amministrazione stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, si conformi ai criteri dell'efficacia ed efficienza. L'Art. 97 della Costituzione italiana, dedicato alla Pubblica Amministrazione individua alcuni principi fondamentali. Fra questi, al primo comma, vi è quello del buon andamento. La norma reca infatti: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". Sulla base di tale previsione normativa i criteri generali da osservare sono:

1. economicità; 2. rapidità; 3. efficacia; 4. efficienza.

Un'applicazione di tale principio è costituita dalla regola che consente l'utilizzazione presso altri enti locali di dipendenti di altri enti per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali. Altri principi fondamentali contenuti nella norma sono quello di imparzialità e quello di legalità. Il principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, deve essere svolta con imparzialità. L'imparzialità deve intendersi sia come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti, sia come ugual diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Ulteriore principio sancito dalla norma è quello di legalità: esso significa che la pubblica amministrazione trova nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la legge le attribuisce. È espressione del principio democratico e della supremazia della volontà popolare. Il principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, debba essere svolta con imparzialità. La Costituzione italiana accoglie tale principio con il primo comma dell'articolo 97 dove stabilisce che: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. » L'imparzialità deve intendersi sia come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti, sia come ugual diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 97 impone alla P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia.

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L'articolo 118 ha introdotto nel nostro ordinamento ulteriori e pregnanti principi; recita il primo comma

dell'articolo: « Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. » Dopo aver introdotto i principi di sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione, il quarto comma dello stesso articolo introduce l'ulteriore principio di sussidiarietà orizzontale quando stabilisce che: « Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. » Con quest'ultimo principio il legislatore stabilisce che è comunque preferibile (dove possibile) soddisfare i bisogni pubblici tramite l'attività dei privati piuttosto che con quella della pubblica amministrazione. La sussidiarietà è un principio regolatore in alcuni sistemi di scienza politica. Fondato su una visione gerarchica della vita sociale, tale principio afferma che le società di ordine superiore devono aiutare, sostenere e promuovere lo sviluppo di quelle minori. In particolare, il principio di sussidiarietà esalta il valore dei cosiddetti corpi intermedi (famiglie, associazioni, confessioni religiose strutturate, etc.) che si trovano in qualche modo tra il singolo cittadino e lo Stato: secondo questo principio, se i corpi intermedi sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno del cittadino (per esempio l’istruzione, l’educazione, l’assistenza sanitaria, i servizi sociali, l’informazione), lo Stato non deve privare queste "società di ordine inferiore" delle loro competenze, ma piuttosto sostenerle - anche finanziariamente - e al massimo coordinare il loro intervento con quello degli altri corpi intermedi. In sintesi il principio di sussidiarietà si potrebbe riassumere nella formula: se un ente che sta "più in basso" è capace di fare qualcosa, l’ente che sta "più in alto" deve lasciargli tale compito e sostenerne l’azione. In questo modo il principio di sussidiarietà, che è un principio organizzativo del potere basato su una ben precisa antropologia, traduce nella vita politica, economica e sociale una concezione globale dell’essere umano e della società: in questa concezione, il fulcro dell'ordinamento giuridico resta la persona, intesa come individuo in relazione, e perciò le funzioni pubbliche devono competere in prima istanza a chi è più vicino alle persone, ai loro bisogni e alle loro risorse. Sebbene spesso i Paesi di cultura anglosassone (principalmente Regno Unito e Stati Uniti d'America) vengano citati come esempi di società in cui è valorizzata la sussidiarietà, tale esempio non è del tutto pertinente. La sussidiarietà, infatti, proprio per il fatto di avere i propri presupposti in una visione gerarchica della società, è molto più tipica del cattolicesimo, mentre la cultura liberale anglosassone, di matrice calvinista, sostiene piuttosto il principio di sovranità delle sfere, che sì rigetta lo statalismo - come fa anche il principio di sussidiarietà -, ma esclude anche qualsiasi sostegno economico da parte dello Stato ai corpi intermedi (e prima di tutto alle Chiese), mentre chi invoca il principio di sussidiarietà generalmente appoggia questo tipo di sostegno. Il principio di adeguatezza, nel campo del diritto amministrativo, stabilisce che l'entità organizzativa che è potenzialmente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tali potestà; l'adeguatezza va considerata sia rispetto al singolo ente, sia

rispetto all'ente associato con altri enti, per l'esercizio delle funzioni amministrative. Il principio di adeguatezza è citato nell'ordinamento italiano all'art. 118 della Costituzione, unitariamente al principio di sussidiarietà e al principio di differenziazione. Dal combinato di questo principio con il principio di sussidiarietà, si ricava che se l'ente territoriale a cui è affidata una funzione amministrativa, che per il principio della sussidiarietà dovrebbe essere quello più vicino al cittadino amministrato, non ha la struttura organizzativa per rendere il servizio, questa funzione deve essere attribuita all'entità amministrativa territoriale superiore.

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Il principio di differenziazione, nel campo del diritto amministrativo, stabilisce che nell'assegnare una potestà amministrativa, si devono considerare le caratteristiche degli enti amministrativi riceventi;

queste sono caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali che possono variare anche in misura notevole nella realtà del paese. Il principio di differenziazione è citato nell'ordinamento italiano all'art. 118 della Costituzione, unitariamente al sussidiarietà e al principio di adeguatezza. Ulteriori principi presenti nella costituzione che interessano l'attività amministrativa della pubblica amministrazione sono:

1. principio del decentramento amministrativo la Repubblica deve operare il più ampio decentramento possibile.

2. principio del riconoscimento delle autonomie locali la Repubblica anche se indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

3. principio della responsabilità della pubblica amministrazione lo Stato e gli enti pubblici sono responsabili per i fatti compiuti dai propri dipendenti;

4. principio della tutela giurisdizionale del privato contro atti della pubblica amministrazione contro gli atti della pubblica amministrazione è ammessa sempre la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi.

Il diritto alla salute.

L’art. 32 della Costituzione definisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L’art. 32 della Costituzione Italiana, nel sancire la tutela della salute come ”diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità e di globalità atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l’uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche preminente interesse della collettività per l’impegno ed il ruolo che l’uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile. Sul piano della rilevanza giuridica si ha, pertanto, che tale norma è, nel contempo, programmatica in quanto impegna il legislatore a promuovere sul piano, oltre che della ricerca e della sperimentazione, anche burocratico-organizzativo, idonee iniziative volte all’attuazione di un compiuto sistema di tutela adeguato alle esigenze di una società che cresce e che progredisce ed è anche precettiva in quanto l’individuo, come cittadino, vanta nei confronti dello Stato un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della propria salute intesa non solo come bene personale, ma anche come bene dell’intera collettività che ha bisogno della salute di tutti i suoi componenti per meglio crescere ed affermare i propri valori. Sul piano degli interventi finalizzati al governo della sanità ed alla tutela della salute nel tempo, si è ricorsi a diversi sistemi a seconda della interpretazione data all’art. 32 della Costituzione Italiana. Ritenendo inizialmente che la norma avesse solo contenuto programmatico e non anche precettivo la tutela della salute veniva garantita dal sistema mutualistico la cui fonte era costituita dall’art. 38 della stessa Costituzione che, fondandosi sulla obbligatorietà dell’assicurazione sociale contro le malattie in favore dei lavoratori e dei pensionati, garantiva, al verificarsi del “rischio” di malattia, appropriate cure per il ristabilimento delle condizioni psico-fisiche alterate da una patologia improvvisamente insorta. Tale sistema garantiva, però, l’assistenza ai soli iscritti (lavoratori in attività di servizio, loro familiari e, di converso, anche pensionati e loro familiari) con esclusione di ogni altro soggetto non ricompreso nelle categorie

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suddette e con oneri a totale carico dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori tenuti al versamento di specifici contributi. L’assistenza erogata era, inoltre, limitata alle sole cure riferite alla patologia insorta e non comprendeva, pertanto, anche prestazioni di riabilitazione e di recupero Parallelamente si sviluppavano, per il tramite gli Enti Locali e talune istituzioni all’uopo istituite (Consorzi sanitari, Laboratori Igiene e Profilassi, ecc.), iniziative di sanità pubblica indirizzate alla collettività (prevenzione) ed a soggetti particolarmente bisognosi iscritti in apposite liste (condotta medica e domicilio di soccorso ) la cui fonte era costituita dalla legge 5843 del 1888 (legge Crispi) e successive integrazioni. Tale sistema di governo della sanità, iniziatosi sul finire dell’ottocento durò fino alla metà degli anni settanta. Successivamente il disposto di cui all’art. 32 del dettato costituzionale, in sede di ulteriore interpretazione, venne considerato non solo programmatico, ma anche immediatamente precettivo con la conseguenza che il diritto vantato dall’individuo alla tutela della salute era da considerarsi assoluto e fondamentale in quanto finalizzato al mantenimento della propria integrità fisica e, pertanto, meritevole di tutela prioritaria con diritto a qualsiasi prestazione assistenziale. Da qui l’obbligo dello Stato a fornire ogni servizio ritenuto utile, essenziale e indispensabile alla tutela della salute fornendo le risorse necessarie senza alcuna limitazione.

La legge 833/1978 a garanzia del sistema salute.

La prima vera e grande riforma sanitaria è datata 23 dicembre 1978 (Legge 833); ad essa si è giunti

dopo un lungo e travagliato dibattito politico e giuridico che ha impegnato il Governo, il Parlamento e le forze sociali più rappresentative del Paese. Con legge n° 833 del 1978 venne, così, istituito il Servizio Sanitario Nazionale che, colmando una grossa lacuna nel nostro ordinamento, ossia la mancanza di una disciplina ordinata ed articolata in una materia, quale quella sanitaria, disciplinata dalla Costituzione, avviò, per la prima volta nel Paese, un processo di riordino della sanità dai contenuti fortemente innovativi rispetto al passato e di grande significato sul piano dei valori e dei principi. La tutela della salute, assumendo un contenuto essenzialmente precettivo, oltre che programmatico, venne così estesa a tutti e non fu più limitata a talune categorie (lavoratori, pensionati, loro familiari e soggetti particolarmente bisognosi privi di tutela assicurativa obbligatoria). Il Servizio Sanitario Nazionale dalla legge che lo ha istituito viene, infatti, definito come il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione alcuna e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini verso il servizio. Sul piano dei contenuti vennero, così, solennemente ad affermarsi i principi della generalità dei destinatari (tutti i cittadini indistintamente), della globalità delle prestazioni (prevenzione, cura e riabilitazione) e della uguaglianza di trattamento. Principi che costituiscono le fondamenta e l’essenza di un moderno sistema finalizzato alla tutela e salvaguardia della salute dei singoli e dell’intera collettività. Organizzativamente il SSN venne articolato, sul territorio, in Unità Sanitarie Locali che, pur dotate, ciascuna, di una certa autonomia, vennero, tuttavia, configurate quale organo di gestione, privo di personalità giuridica e come struttura operativa dei comuni, e, conseguentemente, strettamente vincolate ad una gestione tecnico-amministrativa di natura politica. Ogni unità sanitaria locale aveva, infatti, propri organi (Presidente, Comitato di Gestione ed Assemblea Generale) di estrazione essenzialmente partitica, mentre, sul piano operativo, i nuovi organismi si avvalevano delle strutture e dei servizi ereditati dal pregresso sistema mutualistico, dagli Enti Locali e dagli ospedali con oneri a totale carico dello Stato previa istituzione di uno specifico fondo (Fondo Sanitario Nazionale). Il dare tutto a tutti in modo spesso disarticolato, disomogeneo, frammentario, la mancanza di un reale collegamento tra politica sanitaria e politica finanziaria e l’inserimento delle UU.SS.LL. nell’ordinamento degli Enti Locali gestite con le procedure, i tempi e l’eccessiva burocratizzazione

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propria degli enti territoriali portarono presto l’intero sistema a momenti di profonda crisi e di rottura sul piano organizzativo, erogativo e finanziario e ad indebitamenti non sempre giustificati da interventi appropriati e necessari. Pur rappresentando gli anni ottanta come gli anni dell’affermazione del S.S.N. quale espressione operativa dell’impegno che la Costituzione ex art. 32 affida alla Repubblica circa la tutela del diritto alla salute, si sentì, tuttavia, subito la necessità di un ulteriore riordino della sanità per meglio assolvere le finalità perseguite ed armonizzare l’intero sistema attesa la complessità e la particolarità dello stesso. La legge 833 era stata preceduta da una serie di provvedimenti legislativi che possono essere considerati preparatori della riforma:

a) Legge 132/68 di riforma ospedaliera, istitutiva degli Enti Ospedalieri con cui viene riconosciuta agli ospedali pubblici una soggettività di diritto pubblico, viene disciplinata l’organizzazione strutturale degli ospedali, la loro distinzione in categorie e la loro funzione nell’ambito della programmazione nazionale e regionale ed il finanziamento della spesa ospedaliera.

b) Legge 386/74 che estingue i debiti degli Enti mutualistici nei confronti degli Enti ospedalieri, scioglie i Consigli di amministrazione degli Enti Mutualistici e avvia il Commissariamento dell’intero sistema mutualistico; istituisce un Fondo nazionale per

l’Assistenza ospedaliera con decorrenza 1/1/75 ed individua i parametri per il riparto alle regioni di questo Fondo, trasferisce alla regioni i compiti in materia di assistenza ospedaliera.

c) D.P.R.616/77 che in attuazione della legge 382/75 completa il trasferimento alle Regioni delle materie indicate nell’art. 117 della costituzione. Vengono precisate le attribuzioni specifiche riconducibili al concetto di assistenza sanitaria e ospedaliera. Vengono individuate le residue competenze statali, le attribuzioni dei Comuni e delle Province.

d) Legge 180/78 che afferma che la salute mentale si realizza privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, favorisce il recupero e il reinserimento sociale dei soggetti affetti da disturbi psichici e vieta la costruzione di nuovi ospedali psichiatrici.

Si delinea così un contesto di principi quali la territorializzazione dei servizi, la gestione integrata dei servizi sanitari e sociali, l’associazionismo intercomunale per la gestione dei servizi medesimi su ambiti territoriali sovra comunali, che troveranno sviluppo nella legge 833.

La legge 833/1978, obiettivi e strumenti della riforma sanitaria.

Rifacendosi all’art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, la L. 833 istituisce il S.S.N definito come complesso delle funzioni, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione alcuna. Ne derivano i principi di globalità degli interventi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione uguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio unitarietà di interventi tra istituzioni pubbliche e private che svolgono attività comunque incidenti sullo stato di salute dei cittadini coinvolgimento dei cittadini nell’attuazione del servizio, mediante forme di partecipazione, a garanzia di un controllo non istituzionale sull’efficienza ed efficacia del Servizio ai vari livelli d'intervento. Come obiettivo si poneva il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni sociosanitarie del paese da perseguire attraverso una adeguata programmazione sanitaria e una coerente distribuzione delle risorse disponibili educazione sanitaria del cittadino e delle comunità prevenzione delle malattie e

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degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro sicurezza del lavoro con la partecipazione dei lavoratori e delle OO.SS, diagnosi e cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità tutela della salute mentale procreazione responsabile e tutela della maternità e dell’infanzia disciplina della sperimentazione, produzione e immissione in commercio e distribuzione dei farmaci promozione e salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro ecc. Con il referendum popolare sono state abrogate le disposizioni che affidano alle ULS i controlli in materia di ambiente. Con legge n. 61/1994 sono stati soppressi gli ex Presidi Multizonali di prevenzione delle ULSS e istituite le Agenzie Regionali di prevenzione ambientale (ARPA) e l’Agenzia Nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA). Piano Sanitario Nazionale di durata triennale che in conformità alle disponibilità di risorse previste nell’ambito della programmazione socioeconomica nazionale stabilisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del SSN; indica gli obiettivi da realizzare nel

triennio; fissa i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini determina l’importo del Fondo Sanitario Regionale da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato. Piano Sanitario Regionale uniformandosi agli indirizzi del PSN determina gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle USSL; l’importo delle quote da iscrivere a bilancio per ogni anno

del triennio.

La legge 833/1978, le competenze degli organismi delle Usl.

Assemblea Generale: elezione del Comitato di Gestione, approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e dei programmi che impegnano più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti e delle convenzioni. Comitato di gestione: nomina del suo Presidente, adozione di tutti gli atti di amministrazione dell’USL, predisposizione degli atti demandati alla specifica competenza dell’Assemblea. Collegio dei Revisori: sottoscrizione dei rendiconti, relazione trimestrale sulla gestione amministrativa contabile delle USSL per la Regione e per i Ministeri della Sanità e del Tesoro. Ufficio di Direzione collegialmente preposto all’organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi è composto da tutti i responsabili dei servizi dell’USL che ricoprano posizioni apicali nei ruoli di appartenenza. Coordinatore Sanitario e Coordinatore Amministrativo scelti tra i componenti dell’Ufficio di Direzione devono assicurare il coordinamento dell’Ufficio di Direzione.

Alcune considerazioni sulla legge 833/1978.

La legge 833 ha avuto pregi e difetti. I pregi si possono riconoscere nell’impianto complessivo della legge, di ottima levatura tant’è che essa ha riscosso l’interesse di altri paesi europei, nella capacità di risposta unitaria e di programmazione alle esigenze sanitarie e nella concezione universalista del servizio sociosanitario, nel tentativo di dare piena attuazione all’art. 32 della Costituzione. I difetti si riscontrano nella mancanza di strumenti di governo per cui non sono state create le condizione per gli operatori e soprattutto per i dirigenti per operare nella piena responsabilità e con il senso di servizio nei confronti della collettività, nella farraginosità delle procedure, nel complesso e poco chiaro rapporto tra Enti Locali e USL, nella confusione di ruolo tra organo politico di direzione delle USL (Comitato di Gestione) ed organi tecnici.

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Alcuni errori furono determinati dalla volontà di dare risposte strutturali e funzionali a tutto, aumentando la spesa corrente senza razionalizzare i servizi, dalla carenza d’investimenti finalizzati alla conoscenza ed organizzazione delle USL sul territorio di competenza e dalla separatezza tra spesa ed entrata, dalla scarsa autonomia dai Comitati di Gestioni spesso condizionati dalle ingerenze dei partiti. Negli anni 80 alla domanda crescente di tutela della salute fu risposto in modo illuministico, all’insegna del “tutto, gratuito e subito”: L’utopia si scontrò ben presto con la realtà poiché la spesa corrente per il funzionamento del SSN subì un incremento vertiginoso da triplicare il proprio bilancio nel giro di pochi anni. Ciò diede modo alle forze politiche contrarie alla riforma di scatenare un’offensiva politica massiccia, ispirandosi al modello tatcheriano “meno stato, più mercato” e allo slogan tutto italiano “fuori i politici dalla sanità”. Entrarono in campo anche nella sanità concetti privatistici di mercato, concorrenza, produttività, analisi dei costi, cittadino non più utente ma cliente.

Le disposizioni transitorie di modifica delle U.S.L. a seguito della legge 04/1986.

In attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, sono cosi' sostituiti: a) l'assemblea generale e' soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunita' montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unita' sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale e' determinato dalla regione e non puo' superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunita' montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche; 4) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione dei distretti sanitari di base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte; b) il comitato di gestione e' composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unita' sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea della associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, che deve, essere depositato, a cura di uno o piu' gruppi presenti nel consiglio comunale o nella assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione. Qualora l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale coincida con quello della comunita' montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunita' montana. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi della presente legge entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Entro i successivi quarantacinque giorni gli organi di

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gestione delle unita' sanitarie locali devono essere rinnovati in conformita' ai principi contenuti nella presente legge.

La pubblica amministrazione si privatizza.

La struttura di un sistema privato.

Il datore di lavoro esercita poteri di tipo privatistico, quali:

1. il potere direttivo, 2. il potere di vigilanza, 3. il potere disciplinare.

Tali poteri sono limitati dai diritti dei lavoratori, quali:

1. il divieto di discriminare, 2. il rispetto dignità, 3. la tutela professionalità.

Il datore di lavoro ha anche degli obblighi, quali:

1. retribuire il lavoratore, 2. la tutelare della salute, 3. la tutela assistenziale e previdenziale.

Il prestatore di lavoro ha degli obblighi, quali:

1. il mettere a disposizione il lavoro, 2. la diligenza, obbedienza, fedeltà.

Il prestatore di lavoro ha dei diritti, quali:

1. i diritti patrimoniali, 2. i diritti personali, 3. i diritti sindacali.

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L’amministrazione straordinaria data dalla legge 111 del 1991.

Nel 1991 il decreto 35/1991 venne convertito nella legge n. 111/1991 che soppresse il Comitato di gestione dell’U.S.L. sostituendolo con il Comitato dei Garanti, (organo politico) eletto dal Consiglio Comunale con un numero di membri pari a quello dei disciolti Comitati di Gestione, il quale elegge nel proprio seno il Presidente. Tutti i poteri di gestione delle Unità Sanitarie Locali vengono esercitati da un Amministratore Straordinario (organo tecnico) coadiuvato nello svolgimento delle proprie funzioni da un Coordinatore Amministrativo ed un Coordinatore Sanitario. Permane il Collegio dei Revisori (organo di controllo) con funzioni già assegnate dalla precedente normativa. Con questa legge si riscontra la volontà di valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo tecnico, la derubricazione dell’Ente territoriale di riferimento delle Unità Sanitarie Locali e la forte accentuazione dei poteri della Regione. Il persistere dei problemi inerenti alla formalizzazione legislativa del riordino del Servizio Sanitario Nazionale in sede governativa e parlamentare dopo l’emanazione della legge 111/1991, indusse il governo ad assumere decreti legge, ripetutamente reiterati a causa della mancata conversione in legge, per prorogare i termini della durata dei Comitati dei Garanti e degli Amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali a fronte della scadenza fissata dalla legge 111/1991(30/6/1992). Si era arrivati ad una svolta tra un sistema di tipo pubblicistico ad uno di tipo privatistico causato principalmente dalla insostenibilità economica dello stesso per:

1. Mutamenti demografici della popolazione che invecchia; 2. Lo spostamento nella prevalenza delle patologie, da quelle infettive a quelle di tipo cronico-

degenerative; 3. Lo sviluppo tecnologico e l’informatizzazione con tipi di strumentazione sempre più avanzati e

costosi; 4. Un aumentato consumo di farmaci; 5. La ricerca del consenso politico e di una forma di tipo clientelare.

Il riordino Servizio Sanitario Nazionale con la legge 412/1991.

Un ulteriore decisivo avvicinamento al riordino del sistema sanitario viene effettuato dalla legge n. 412/1991 di accompagnamento alla legge finanziaria per l’anno 1992. I più rilevanti aspetti innovativi riguardano:

1. L’affidamento al Governo con effetto 01/01/1992 della determinazione dei livelli di assistenza sanitaria per assicurare condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale nonché standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitano di finanziamento per ciascun livello di assistenza, in rapporto alla popolazione residente;

2. la responsabilizzazione delle Regioni per la ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessarie;

3. l’obbligo delle Regioni di attuare a modifica della L. 132, il modello delle aree funzionali omogenee con presenza obbligatoria di Day Hospital;

4. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori d’assistenza, non compensata da minori spese in altri settori, le Regioni devono fronteggiare la situazione con il ricorso alla propria ed autonoma capacità impositiva;

5. Il regime di incompatibilità per il personale del Servizio Sanitario Nazionale: (a) Unico rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;

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(b) Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;

(c) Attività libero professionale dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale è compatibile se esercitata (la disposizioni si applica anche al personale universitario) fuori orario di lavoro, all’interno delle strutture sanitarie, all’esterno delle stesse con esclusione delle strutture private convenzionate;

(d) Ne consegue il divieto per i medici a tempo definito di esercitare l’attività libero professionale in regime convenzionale, a tempo pieno e a tempo definito ad esercitare attività libero professionale presso strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

6. I controlli sugli atti delle USL con il superamento del controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO. Per le USL e gli Enti Ospedalieri il controllo preventivo è assicurato dalla Regione che è tenuta a pronunciarsi anche sotto forma di silenzio-assenso entro 40 giorni dal ricevimento delle deliberazioni sui seguenti provvedimenti: bilancio di previsione, variazioni di bilancio, conto consuntivo, piante organiche, programmazione spese pluriennali, provvedimenti che disciplinano l’attuazione dei contratti e delle convenzioni.

7. Nuove sperimentazioni gestionali. Vengono consentite nuove forme e nuove modalità di esercizio di attività gestionali e di erogazione di prestazioni e servizi anche per tramite di aggregazioni consortili o societarie o di volontariato, per sperimentazione di modelli di funzionamento riconducibili alla matrice aziendale del sistema e più idonee a garantire risultati di efficienza, efficacia, e qualità su presupposti organizzativi aggiuntivi e/o sostitutivi di quelli tradizionali.

La crisi del 1992..

Nel 1992 una profonda crisi economica mondiale che in Italia fu anche accompagnata dallo scoppio di Tangentopoli e dalle note vicende del Ministro della Sanità De Lorenzo, portò l’allora Governo Amato, a decidere, verso la fine dell’anno, sotto l’incalzare delle pressioni più disparate e talvolta interessate, una imponente manovra economica che si sostanziò nell’approvazione della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 che all’art. l prevedeva il riordino della disciplina in materia di sanità. Fu adottato quindi il decreto 30 dicembre 1992 n. 502 che apportò una revisione della legge 833 talmente profonda da essere definita la “riforma della riforma”. Tale decreto fu adottato dal Governo senza il parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni, le quali, presentarono ricorso alla Corte Costituzionale per illegittimità contro molti articoli del decreto stesso che negavano formalmente e sostanzialmente alle Regioni i poteri di programmazione ed organizzazione che invece venivano riconosciuti loro dalla Costituzione. La Corte Costituzionale nella sentenza emessa riconobbe molte delle fondamentali ragioni del ricorso per cui il Governo, avvalendosi delle facoltà previste dalla legge delega, ha apportato al suddetto decreto disposizioni correttive ed integrative con il D.lgs n. 517 del 1993 portando cosi a compimento il processo di riforma nel termine previsto dalla legge delega (31/12/1993).

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I contenuti dei decreti 502 del 1992 e 517 del 1993.

I principali contenuti sono: 1. Il Piano Sanitario Nazionale; l’affermazione della centralità di questi quale ineludibile

strumento di programmazione sanitaria nell’ambito dei vincolanti limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

2. La regionalizzazione del sistema; si pone finalmente al centro dello scenario sanitario locale la Regione, come titolare della funzione legislativa ed amministrativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera , responsabile della programmazione sanitaria regionale, interfaccia dei livelli erogativi delle prestazioni sanitarie anche per quanto attiene alla determinazione dei criteri di finanziamento.

3. L’azienda sanitaria locale; l’unità sanitaria locale da struttura operativa dei Comuni (L.833) diviene Azienda con riconoscimento di personalità giuridica pubblica. La scelta è di istituire un soggetto pubblico autonomo responsabilizzato per la natura aziendalistica della sua struttura e per gli obiettivi improntati a logiche di efficienza, efficacia, produttività, qualità dei processi produttivi. Si afferma che nonostante l’assetto autonomistico dell’Azienda resta fermo il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno sociosanitario delle Comunità locali.

4. I livelli uniformi di assistenza; viene confermato l’obbligo per le aziende sanitarie locali di assicurare nel proprio ambito territoriale i livelli uniformi di assistenza individuati dal piano sanitario nazionale con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini e rapportati al volume delle risorse a disposizione. Il riferimento tra livelli uniformi d’assistenza e volume delle risorse disponibili è indotto dalla necessità di mantenere un rapporto di compatibilità tra espansione della domanda e finanziamento, nel quadro di una programmazione finalizzata al possibile anziché all’ideale. Per alcuni giuristi ciò potrebbe implicare un affievolimento del diritto assoluto soggettivo alla salute (art. 32 Cost.) ad un interesse legittimo.

5. I servizi sociosanitari; l’assunzione in gestione diretta da parte delle aziende sanitarie locali d’attività o servizi socio-assistenziali può avvenire solo su delega dei singoli enti interessati, a loro totale carico, l’assenso delle aziende sanitarie locali, la predisposizione di una specifica contabilizzazione, la subordinazione dell’erogazione all’effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie. Appare evidente che tale impostazione intende ricondurre i servizi socio-assistenziali nell’ambito della diretta gestione dell’Ente locale e definire ciò che è assistenza sociale e ciò che è assistenza sanitaria per impedire ricadute finanziarie improprie sul Fondo Sanitario Nazionale.

6. Le aziende ospedaliere; è prevista l’aziendalizzazione per gli ospedali di rilievo nazionale e d’alta specializzazione in possesso di almeno tre strutture d’alta specialità e di un’organizzazione di tipo dipartimentale, il riconoscimento della personalità giuridica pubblica in analogia a quanto previsto per le aziende sanitarie locali. Viene garantita una marcata autonomia anche agli ospedali che non essendo costituiti in azienda, conservano la natura di presidi ospedalieri, con autonomia economico finanziaria e contabilità separata all’interno del bilancio delle aziende sanitarie locali. Gli ospedali costituiti in Azienda ospedaliera devono avere gli stessi organi previsti per le aziende sanitarie locali ad esclusione delle rappresentanze territoriali: sindaco o conferenza dei sindaci.

7. Il finanziamento; da parte della Regione sul fondo sanitario regionale non avviene per quota procapite come per le aziende sanitarie locali ma in quota percentuale non superiore all’ 8O% dei costi complessivi delle prestazioni che l’Azienda è in grado di erogare, rilevabile sulla base della contabilità. Gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate dall’Azienda sono determinati sulla base di tariffe regionali. Le Aziende ospedaliere hanno l’obbligo di chiusura del bilancio in pareggio in coerenza con il principio della aziendalizzazione e

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responsabilizzazione. I Direttori Generali devono riservare spazi adeguati all’interno dei presidi o aziende ospedaliere per l’esercizio della libera professione intramuraria, nonché una quota non superiore al 10% dei posti letto per l’istituzione di camere a pagamento.

8. Nuovi rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università; superamento del regime convenzionale (ex art.39 L.833) e attivazione di un sistema più flessibile e discrezionale fondato sulla stipulazione di specifici protocolli d’intesa fra regione ed Università e sulla stipulazione d’appositi accordi tra Università, Aziende ospedaliere ed aziende sanitarie locali.

9. Le prestazioni; viene modificata la linea d’intervento rispetto all’impostazione assunta dalla legge 833 che riconduceva alla normativa “centralistica” tutta la disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni al fine di garantire omogeneità di trattamento giuridico ed economico ai soggetti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Il regime della Convenzione unica (ex art. 48 L.833) viene mantenuto per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e viene rimessa alle aziende sanitarie locali in regime pattizio e di mercato la disciplina dei rapporti convenzionali con i singoli professionisti laddove le aziende sanitarie locali non siano in grado di risolvere con le proprie strutture il problema della domanda d’assistenza. Viene esteso al medico convenzionato l’obbligo di contenimento della spesa nell’ambito dei livelli programmati d’assistenza; viene

favorito l’associazionismo medico con la previsione di garantire la continuità assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Si possono prefigurare rapporti d’impiego anziché rapporti convenzionali, per i medici titolari d’incarico a tempo indeterminato, per i medici di guardia medica e di medicina dei servizi, per i medici specialisti ambulatoriali. L’azienda sanitaria locale ha l’obbligo di erogare le prestazioni specialistiche nei confronti dei cittadini direttamente tramite le proprie strutture o tramite soggetti pubblici o privati con i quali intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo a fronte della prestazione resa. Le Regioni e le aziende sanitarie locali devono adottare i provvedimenti necessari per l’instaurazione dei nuovi rapporti fondati sull’accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento delle prestazioni e sulla sistematica adozione del sistema di verifica e di revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate.

10. Le prestazioni integrative; possono essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale mediante contratti ed accordi collettivi, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, mediante associazioni senza scopo di lucro, società di mutuo soccorso, enti, aziende, o enti locali.

11. I controlli di qualità; le Aziende sanitarie sono tenute non solo alla realizzazione di risultati d’efficienza ed efficacia sul piano sanitario e tecnico-economico, ma anche ad una gestione che produca la soddisfazione dell’utenza in relazione della qualità dei servizi erogati.

12. La partecipazione; l’art. 14 si inserisce nel contesto di una voluta rivisitazione del rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino alla luce anche della legge 241/90, nella volontà di realizzare strategie di recupero e di rilancio di una amministrazione sanitaria capace di garantire trasparenza, personalizzazione ed umanizzazione, informazione, coinvolgimento, consultazione, verifica. Sono previste a livello regionale l’utilizzazione degli indicatori per la verifica dello stato d’attuazione dei diritti dei cittadini, la promozione d’attività di consultazione dei cittadini, delle Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, delle Organizzazioni Sindacali. per fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi, acquisire contributi conoscitivi e propositivi utili alla programmazione. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere devono attivare efficaci sistemi di raccolta d’analisi di segnali di disservizio in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Osservazioni, opposizioni, denunce, reclami in carta semplice possono essere presentati al Direttore generale

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entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento ritenuto lesivo, dall’interessato, dai suoi parenti o affini, dagli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione, con un evidente allargamento della titolarità dell’azione di reclamo rispetto al tradizionale ricorso previsto per il portatore dell’interesse. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono stipulare con le associazioni di volontariato e di tutela accordi o protocolli relativi alla determinazione degli ambiti e delle modalità di collaborazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza, garantito al cittadino, per favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini.

L’organizzazione normata dal decreto 502 del 1992 e dal 517 del 1993.

Gli organi previsti nella aziende sanitarie locali sono: 1. Il Direttore Generale; organo monocratico esclusivo titolare dei poteri di gestione e di

rappresentanza legale delle aziende sanitarie locali. In sede di revisione del D.lgs 502192 con il D.lgs 27/8/94 n. 112 convertito in legge 17/10/94 n. 590 è stata affidata al Direttore Generale la competenza di verificare mediante valutazioni comparative dei costo dei rendimenti dei risultati la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, con una evidente accentuazione di responsabilità nel costante monitoraggio dei processi produttivi. Il Direttore Generale è nominato dalla Regione previo specifico avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale a cui possono partecipare i candidati in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alte funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private con esperienza dirigenziale di almeno cinque anni. Il Direttore Generale nomina con provvedimento motivato il Direttore Sanitario, Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo è a tempo pieno e deve essere regolato da un contratto di diritto privato quinquennale non protraibile oltre il 65° anno d’età (modifica apportata dalla L.590194).

2. Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo delle aziende sanitarie locali con funzioni di consulenza tecnico sanitaria presieduto dal Direttore Sanitario e composto da medici in maggioranza e da altri operatori sanitari laureati. E’ compito del Consiglio dare parere obbligatorio al direttore Generale per le attività tecnico sanitarie anche sotto il profilo organizzativo e degli investimenti ad esse attinenti, nonché esprimersi sulle attività d’assistenza sanitaria.

3. Il Collegio dei Revisori è organo istituzionale delle aziende sanitarie locali unitamente al Direttore Generale Non vi sono rilevanti modifiche alla precedente normativa.

4. Il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci; viene confermata l’esigenza di un ruolo delle autonomie locali nei confronti delle aziende sanitarie locali finalizzato a garantire uno specifico livello di programmazione locale e di verifica dell’andamento generale dell’attività delle aziende sanitarie locali, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore Generale e alla Regione. Rimane l’anomalia (da più parti criticata) che nel momento della formale assunzione del modello aziendalistico non si preveda l’istituzione di un organo come il Consiglio d’Amministrazione che, in piena sintonia con il modello prescelto avrebbe potuto corrispondere anche ad una funzione rappresentativa, fermo restando il rispetto della distinzione dei ruoli.

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La legge 423 del 1993.

Finalmente con legge 27/10/93 n, 423 fu convertito il decreto legge 324/93 che sopprime il Comitato dei Garanti, attribuendo le sue funzioni al Sindaco del Comune delle aziende sanitarie locali o alla Conferenza dei Sindaci con affidamento della Presidenza al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Con la soppressione del Comitato dei Garanti scompare all’interno delle aziende sanitarie locali l’unico organo a composizione politica tuttora esistente, in adesione al principio della separazione fra competenze e responsabilità dell’area politica e dell’area tecnica, già assunto in primis nell’ambito delle autonomie locali con la legge 142/90.

La legge 419 del 1998.

Con legge 30 novembre 1998 n. 419 il Parlamento delega al Governo l’emanazione di un decreto per la razionalizzazione del SSN e per l’adozione di un testo unico in materia d’organizzazione e funzionamento del SSN. E’ un provvedimento importante per la riorganizzazione del nostro sistema sanitario ed è finalizzato a fare chiarezza su talune norme ambigue e contraddittorie presenti nei decreti 502 e 517, ad apportare una correzione all’impostazione eccessivamente economicistica dell’ordinamento attuale. La delega fissa i presupposti perché la spesa sanitaria sia considerata un investimento, una risorsa impiegata a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Viene sancito un concetto fondamentale: la tutela della salute parte dal bisogno della persona e le esigenze finanziarie vengono dopo. Questo principio supera il limite del vincolo del bilancio come variabile indipendente che, di fatto, trasformò il diritto da costituzionalmente garantito a finanziariamente condizionato. Il provvedimento prevede che i livelli d’assistenza siano fissati contestualmente alle risorse da assegnare al sistema sanitario e la contestualità dei finanziamenti sia legata al Documento di Programmazione Economica e al Piano Sanitario Nazionale. Il processo d’aziendalizzazione deve essere completato definendo, però, che l’Azienda sanitaria produce un prodotto particolare “la salute” che non può rispondere alla logica del profitto e del rapporto costo-benefico che limiterebbe i diritti dei cittadini, Il pareggio di bilancio non può essere l’unico elemento di valutazione delle Aziende e del Direttore Generale ma il raggiungimento di obiettivi che migliorino la qualità delle prestazioni, la loro efficienza e la loro efficacia. Il rapporto pubblico-privato è ricondotto all’interno della programmazione regionale dove vengono individuate le reali esigenze della popolazione e attraverso il sistema dell’accreditamento si crea l’integrazione pubblico-privato. La concorrenza si genererà sulla base della qualità e dell’efficacia delle prestazioni. Viene assegnata alle Regioni la responsabilità totale della programmazione e del governo; viene

introdotto il federalismo sanitario e viene potenziato il ruolo dei Comuni nella programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello regionale e locale e nei procedimenti di valutazione dei risultati raggiunti dalle aziende sanitarie locali rispetto ai programmi ed obiettivi congiuntamente definiti. L’integrazione sociosanitaria viene meglio specificata individuando il diritto dei cittadini ad avere un servizio integrato in alcune aree importanti quali la psichiatria, la tossicodipendenza, l’AIDS, gli anziani non autosufficienti, i disabili gravi e gravissimi. Tale integrazione deve esser realizzata a livello distrettuale anche attraverso il rapporto e la collaborazione tra medici territoriali e ospedalieri, evitando in tal modo la dicotomia tra aziende finanziatrici ed aziende erogatrici.

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Uno spazio fondamentale viene riservato ai medici di famiglia posti come fulcro dell’intero sistema, veri responsabili e ordinatori della salute del proprio paziente. Il testo contiene due deleghe specifiche al Governo: una per meglio definire il rapporto tra il sistema sanitario e l’Università, assicurando lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della a ricerca e la coerenza fra attività assistenziale ed esigenze della formazione e della ricerca; l’altra per un riordino della medicina penitenziaria tendente a garantire un servizio di

qualità integrato con il Servizio Sanitario Nazionale. Viene confermata l’unicità del rapporto di lavoro per i medici del Sistema Sanitario Nazionale, viene introdotto il ruolo unico per la dirigenza medica e l’abbassamento dell’età pensionabile per i medici. Entro diciotto mesi dalla data d’entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un Testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concernenti l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Il D.Lgs. 229 del 19 giugno 1999 , il decreto Bindi.

Il Governo ha varato definitivamente il D.lgs 229 del 19 giugno 1999 (decreto Bindi) dopo la revisione d’alcune parti dello schema originario che pur ottenendo i pareri favorevoli da Camera e Senato, aveva subito molte osservazioni e condizioni. Il decreto è stato aspramente criticato da alcuni sindacati dei medici che hanno minacciato scioperi e agitazioni permanenti, dall’opposizione che nelle aule parlamentari, con i metodi dell’ostruzionismo, aveva cercato di non far passare il decreto entro la data del 21 giugno prevista dalla legge delega. Perplessità sono state espresse anche da alcune forze di maggioranza e dallo stesso Ministro della Funzione Pubblica, che vedono nella riforma ter un impianto centrista che sottrae competenze costituzionali alle regioni ed un ruolo ambiguo e pervasivo del Ministero della Sanità. La Commissione sanità del Senato ha espresso una valutazione ampiamente positiva sulla impostazione generale del provvedimento ma ha rilevato un eccesso nell’esercizio della delega conferita dal Parlamento per quanto riguarda le norme sulla determinazione del fabbisogno di personale sanitario, la ricerca biomedica e le sperimentazioni cliniche, la mobilità del personale, la dirigenza infermieristica. Al contrario, ha lamentato una carenza rispetto alla stessa delega sulle questioni relative alla partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione dei servizi sanitari. Giudizio positivo, ma anche perplessità, sono state enunciate dall’Antitrust, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Secondo l’Antitrust, l’autorizzazione e l’accreditamento dovrebbero essere sottoposti a valutazioni fondate su criteri oggettivi e non sull’esercizio di potestà decisionali. Più chiarezza dovrebbe essere fatta nella definizione dei confini tra strutture e attività e conseguentemente tra autorizzazione alla realizzazione di strutture e autorizzazione all’esercizio d’attività che deve fondarsi su criteri di tipo oggettivo. Viene rilevata, sempre dall’Antitrust, una limitazione nell’applicazione dei fondi integrativi riservata solo alle prestazioni erogate da strutture accreditate e per le quali siano stati stipulati appositi accordi. Esiste la necessità che la legislazione si adegui ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che garantisce, in nome del principio della libera prestazione dei servizi, il diritto ad ottenere le cure più appropriate e rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Alcune Regioni tra cui la Lombardia, il Veneto, la provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato il decreto legislativo del ministro Bindi davanti alla Corte Costituzionale ritenendolo lesivo dell’autonomia costituzionale delle Regioni.

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Le principali innovazioni contenute nel decreto Bindi.

I principi sono: 1. Il Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale viene definito quale complesso

delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi Sanitari Regionali (SSR). Il Servizio Sanitario Nazionale, articolato nei Servizi sanitari regionali, è fondato sui principi dell’universalismo dell’assistenza, sull’uguaglianza di accesso, sulla solidarietà e sul finanziamento attraverso la fiscalità generale. Il Servizio Sanitario Regionale ha come obiettivo “La tutela della salute come diritto fondamentale dell´individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, dal Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali”.

2. I livelli uniformi d’assistenza. I livelli essenziali ed uniformi d’assistenza sono definiti dal Piano Sanitario Nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso dell’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché all’economicità nell’impiego delle risorse (si richiama quanto detto al punto 3 della legge delega riguardo alla contestualità tra livelli di assistenza e risorse finanziarie).

3. L’integrazione sociosanitaria. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali d’assistenza sanitaria (materno infantile, anziani, handicap, psichiatria, dipendenza da droga, alcool e farmaci, HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguente a patologie croniche degenerative). Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale.

4. L’accreditamento delle strutture. La realizzazione di strutture sanitaria e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate al rilascio di autorizzazione. L’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie a strutture pubbliche e private è concessa nel rispetto di alcuni requisiti minimi (strutturali, tecnologici e professionali). Il secondo livello è l’accreditamento istituzionale che è rilasciato dalle Regioni alle singole strutture autorizzate pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta ed è subordinato al possesso di requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. La Regione provvede al rilascio dell’accreditamento ai professionisti, alle strutture pubbliche ed equiparate che soddisfino alle condizioni sopra richieste, alle strutture private non lucrative (istituzioni che svolgono attività sanitaria e sociosanitaria a scopo non lucrativo) e alle strutture private lucrative. Terzo livello sono gli accordi contrattuali. L’accreditamento individua una sorta di “albo dei fornitori” del Servizio Sanitario Nazionale con cui le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali definiscono gli accordi contrattuali per l’erogazione dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali dei cittadini, tenendo conto della qualità e dei costi. L’atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri per la definizione dei requisiti ulteriori per l’esercizio delle attività sanitarie prevede forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi all verifica dell’attività svolta, alla formulazione di proposte rispetto all’accessibilità dei servizi e all’adozione e utilizzazione della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini. Il nuovo modello di accreditamento si configura come un attestato di qualità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il cittadino può scegliere tra le strutture sottoposte dal sistema sanitario alla certificazione di qualità.

5. L’efficienza delle strutture sanitarie. I Direttori Generali delle Aziende sono valutati ogni anno sulle funzionalità dei servizi e obiettivi di salute raggiunti. Sia le strutture pubbliche sia le private saranno finanziate con un budget complessivo predeterminato costituito da due voci: le

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tariffe per ciascun ricovero ospedaliero (DRG) e i costi predefiniti per programmi assistenziali (prevenzione, malattie rare, emergenze, trapianti, integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera).

6. Un nuovo ruolo delle autonomie locali. Il Decreto rafforza l’autonomia delle Regioni cui spetta la responsabilità primaria di gestire ed organizzare l’offerta di servizi di cura e riabilitazione. Le Regioni concorrono alla definizione del Piano Sanitario Nazionale e alla determinazione del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale. I Comuni hanno un ruolo più incisivo nella programmazione e nella valutazione dei servizi e del raggiungimento degli obiettivi, nonché nella valutazione dell’operato del Direttore Generale. Il sistema dei rapporti tra Regioni, Autonomie locali e Aziende Sanitarie Locali si completa con individuazione dei compiti di programmazione di monitoraggi oda parte del Governo che, in caso di gravi inadempienze da parte delle Regioni, prevede anche poteri sostitutivi.

7. Il rapporto esclusivo dei medici, la libera professione e l’età pensionabile. I medici sono chiamati a scegliere fra il rapporto di lavoro esclusivo e la libera professione fuori dal Servizio Sanitario Nazionale. E’ una scelta individuale e non revocabile. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce un requisito essenziale per accedere alla direzione delle strutture. Dal 10 gennaio 2000 solo i medici che lavorano in esclusiva per il Servizio Sanitario Nazionale potranno dirigere reparti, dipartimento e unità operative. Il rapporto esclusivo di lavoro consente l’attività libero professionale solo all’interno della struttura. Il rapporto di lavoro esclusivo è obbligatorio per coloro che sono stati assunti dal 31 dicembre 1998. Il contratto di lavoro definirà incentivi e gratificazioni economiche per chi sceglierà il rapporto esclusivo. Viene introdotto il ruolo unico della dirigenza medica. I due attuali livelli sono accorpati in un unico livello articolato secondo le responsabilità professionali e gestionali. Le responsabilità dei primari sono rafforzate mentre scompare la possibilità di restare primari a vita. Ogni cinque anni, infatti, è prevista una verifica dell’operato. La carriera sarà fondata sulle capacità in merito e le responsabilità. Per tutti i medici dipendenti o convenzionati il limite d’età per il pensionamento è fissato a 65 anni, elevabile a 67. Per i medici di famiglia la convenzione stabilirà tempi e modalità applicative. Questo limite vale anche per gli universitari, limitatamente all’attività assistenziale ordinaria ed alla direzione di strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Una disciplina transitoria ne prevede l’applicazione graduale. Sono disciplinati gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, prevedendo che il tempo complessivamente dedicato all’attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente. Le prestazioni offerte nell’attività libero professionale devono essere definite nell’ambito della convenzione, Il medico è tenuto a comunicare all’Azienda Sanitaria Locale l’avvio dell’attività libero professionale, indicando sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire opportuni controlli.

8. La formazione continua. Nel Servizio Sanitario Nazionale entra la formazione permanente e l’aggiornamento professionale per migliorare le competenze tecniche gestionali, ed adeguare così le conoscenze al progresso scientifico e tecnologico. Una commissione nazionale per la formazione continua definisce ogni cinque anni gli obiettivi formativi di interesse nazionale, in linea con le priorità individuate dal Piano Sanitario Nazionale. La Commissione formata da rappresentanti dei Ministeri della sanità e dell’Università e della Ricerca Scientifica, delle Regioni e delle Federazione degli Ordini dei Medici, definisce i “crediti formativi” - la quantità minima di formazione ed aggiornamento professionale che devono essere acquisiti da tutto il personale dipendente o convenzionato che lavora per il Servizio Sanitario Nazionale attraverso seminari, corsi, ecc. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce un requisito preferenziale nei concorsi e nel conferimento degli incarichi. Le Regioni, sulla base

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dei requisiti indicati dalla Commissione nazionale, individuano gli ospedali dedicati all’aggiornamento del personale sanitario. In collaborazione con l’università, negli ospedali d’insegnamento si potranno svolgere anche i corsi di specializzazione e di rilascio dei diplomi.

9. Il distretto. La riforma sviluppa ruolo e funzioni del distretto, fondamentale livello dell’assistenza sanitaria. Il distretto assicura l’assistenza primaria, coordina l’attività dei medici di base con la Guardia medica, notturna e festiva, e dei servizi ambulatoriali specialistici. E’ valorizzato l’approccio multidisciplinare e rafforzata la rete dei servizi territoriali: i medici di base lavoreranno in équipe collegandosi con l’ospedale, svolgendo così un ruolo centrale nel sistema della salute. Il distretto garantisce la continuità e tempestività della risposta assistenziale, elaborando programmi di attività che coinvolgono tutte le strutture operative delle Aziende Sanitarie Locali. Il distretto realizza l’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari: percorsi assistenziali integrati assicurano una risposta unitaria a quei bisogni di salute per i quali è necessario sia un intervento strettamente sanitario sia azioni di protezione sociale. Il Decreto fa chiarezza sulle competenze e responsabilità finanziarie e al tempo stesso favorisce la collaborazione tra Regioni ed Enti locali e tra i Ministeri della Sanità e della Solidarietà sociale per realizzare una profonda integrazione tra le prestazioni sanitarie e quelle sociali.

10. La prevenzione territoriale. Il Dipartimento di prevenzione organizza l’insieme delle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica in linea con le indicazioni del piano sanitario 98/2000, il Dipartimento di prevenzione interviene sugli aspetti intersettoriali che concorrono alla promozione e alla tutela della salute: dal contesto ambientale alla salute animale, dalla sicurezza degli alimenti alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro. Coordina tutte le attività di vigilanza e controllo dei servizi veterinari.

11. Fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale. Si affiancano all’offerta di prestazioni garantite dai livelli di assistenza dal Servizio Sanitario Nazionale. Con i fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale sarà possibile rimborsare le spese sostenute per cure odontoiatriche, prestazioni termali e terapie non convenzionali, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché i tickets di esami e visite specialistiche per le prestazioni il libera professione intramuraria, per l’assistenza domiciliare, per i ricoveri in RSA. Le prestazioni dovranno essere erogate da strutture accreditate e che quindi garantiscono la qualità, I fondi sono autogestiti e possono essere istituiti, a patto di adottare politiche di non selezione dei rischi, da soggetti pubblici e privati (aziende, sindacati, associazione di rilievo almeno provinciali, regioni ed enti locali). Un regolamento definirà concretamente modalità e tempi di attuazione.

12. Il Collegio di Direzione. In ogni Azienda è costituito il Collegio di Direzione di cui il Direttore Generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di Direzione opera come un consiglio di direzione tecnica”, ed è formato dai direttori sanitario ed amministrativo, dai direttori di dipartimento, di presidio e dal direttore di distretto.

13. Il Direttore di Distretto. Il Direttore di Distretto supporta la direzione generale con i Sindaci del Distretto. Realizza le indicazioni della direzione generale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. L’incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale ad un dirigente dell’Azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed una adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure ad un medico convenzionato da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

14. La conferenza permanente per la programmazione sanitaria regionale. E’ istituita dalla Regione per assicurare il raccordo o l’inserimento nell’organismo rappresentativo delle Autonomie

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locali, ove istituito. Fanno parte della Conferenza il sindaco o il presidente della conferenza dei sindaci e rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. Formula osservazioni sul Piano Sanitario Regionale, partecipa alla verifica della realizzazione del piano attuativo locale da parte delle aziende ospedaliere.

15. La partecipazione dei cittadini. L’art. 14 del Decreto 502/92 viene così integrato…”Le Regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute, nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livelli regionale, aziendale e distrettuale”.

L’Amministrazione Pubblica continua a cambiare.

L’ordinamento del lavoro nella P.A. con il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Considerazioni generali.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome al fine di:

1. accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

2. razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

3. realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

I principi.

Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

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1. funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

2. ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi;

3. collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

4. garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso;

5. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi

ai principi previsti nel presente decreto. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

Le funzioni e le responsabilità.

Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

1. le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

2. la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

3. la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

4. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

5. le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; 6. le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 7. gli altri atti indicati dal presente decreto.

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Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le attribuzioni dei dirigenti indicate precedentemente possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

Il potere di organizzazione degli uffici e la loro dotazione organica.

Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi del presente decreto, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalita' indicate in precedenza previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre dell'anno precedente. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

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La gestione del personale nelle Aziende.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di' priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Le risorse finanziarie e il costo del lavoro.

Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita' e' soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

La partecipazione delle Organizzazioni sindacali.

I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

Le relazioni con il pubblico e i relativi uffici.

Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

1. al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione; 2. all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; 3. alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione

sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle

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modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

Gli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.

Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Il quadro dirigenziale.

In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore. I dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

1. formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 2. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici

dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

3. svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 4. dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili

dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 5. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai

propri uffici. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

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I dirigenti nel sistema sanitario pubblico.

Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita' prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente.

La contrattazione nazionale ed integrativa a livello aziendale.

La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

I diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa le organizzazioni sindacali che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze

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sindacali aziendali. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dalla legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali viene altresi' costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.

Le mansioni nel rapporto di lavoro.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

1. nel caso di vacanza di posto in organico per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti.

2. nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. Per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

Il cumulo di impieghi, le loro incompatibilità e gli incarichi.

Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita'. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che

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svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il

relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. L'autorizzazione di quanto detto deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi, essere

richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. Restano esclusi i dipendenti

con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.

Il controllo della spesa.

Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

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La sintesi.

Prima della riforma il rapporto di lavoro era conglobato nel “pubblico”, era costituito e gestito con atti amministrativi. Il potere dell’amministrazione era basato sulla legge per soddisfare un superiore interesse pubblico. Pertanto vi era una posizione di supremazia speciale dell’amministrazione e per il dipendente, solo posizioni di interesse legittimo. Dopo la privatizzazione del pubblico impiego il rapporto di lavoro diventa regolato negozialmente e costituito con il contratto individuale e collettivo. Il potere dell’amministrazione diventa esercitato dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Pertanto vi è una posizione nel rapporto di lavoro sullo stesso piano e per il dipendente, diritti ed obblighi.

L’inversione di tendenza del sistema pubblico.

La riforma Brunettiana, una nuova pubblicizzazione.

Le fasi: 1. Creare le condizioni necessarie al cambiamento (Piano industriale, Leggi, D.Lgs, adempimenti

e iniziative); 2. Accompagnare la PA nel processo (Monitoraggi, Sperimentazione, Attuazione); 3. Valutare e validare (Valutazione criticità e soluzioni).

Il piano industriale cercato da Brunetta per la Pubblica Amministrazione.

Il piano industriale brunettiano di riforma della pubblica amministrazione si può riassumere nei seguenti 34 punti:

1. Riduzione delle assenze per malattia: al fine di ridurre il fenomeno dell’assenza breve per malattia, vengono introdotte misure che riguardano sia il trattamento economico sia il controllo e la certificazione. In particolare, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza dovrà essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Si potranno inoltre disporre visite di controllo negli orari stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

2. Blocco alla pioggia di collaborazioni e consulenze: Vengono introdotte disposizioni volte a razionalizzare e limitare l’utilizzo delle collaborazioni esterne e delle consulenze per le Pubbliche Amministrazioni.

3. Controlli severi su incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi: vengono rafforzati i poteri ispettivi dell’Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di controllo (in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri servizi ispettivi) delle incompatibilità così come del cumulo di impieghi e incarichi.

4. Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi: ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a misurare e ridurre (almeno del 25% entro il 2012) gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese. E’ inoltre previsto un meccanismo di delega che consentirà di tagliare gli oneri derivanti da previsioni di legge attraverso regolamenti delegificanti.

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5. Operazione trasparenza nella gestione pubblica: ogni Amministrazione pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei suoi dirigenti. Dovranno essere pubblicati, distinti per singoli uffici, anche i tassi di assenza del personale.

6. Limitazione all’utilizzo del lavoro flessibile: con una modifica all’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, viene limitato il ricorso a contratti di lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni, limitandoli a esigenze temporanee ed eccezionali. I dirigenti che violeranno tali norme subiranno adeguate sanzioni.

7. Tempi nel procedimento, chi ritarda deve pagare: viene introdotto l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni (contro i 90 stabiliti dalla normativa vigente). In caso di inosservanza dolosa o colposa, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a un indennizzo del danno cagionato, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto. La penale viene stabilita con apposito regolamento in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento. Oltre a questo indennizzo a forfait il cittadino può chiedere alla Pubblica Amministrazione anche il risarcimento integrale del danno subìto, di cui deve però provare l’entità e la quantificazione. Il dirigente diventa un garante del rispetto dei termini massimi di conclusione del procedimento e quindi è personalmente responsabile davanti alla Corte dei Conti delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei tempi previsti. In caso di grave e ripetuta inosservanza, rischia la retribuzione di risultato.

8. Maggiore controllo della spesa per la contrattazione integrativa: viene introdotto un maggiore controllo sulla spesa per il personale derivante dai contratti integrativi. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno rendicontare annualmente la spesa per la contrattazione integrativa e trasmetterla alla Corte dei Conti. Le relazioni saranno pubblicate sui siti del Ministero dell’Economia e della Funzione Pubblica.

9. Aspettativa per i dipendenti che diventano imprenditori: i dipendenti pubblici che intendono avviare un’attività professionale o imprenditoriale possono essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di 12 mesi, al fine di avviare attività professionali e imprenditoriali.

10. Nuove tutele dell’utente dei servizi pubblici: nelle carte dei servizi dei soggetti pubblici o privati che erogano servizi pubblici vengono introdotti strumenti volti a promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie sorte con gli utenti.

11. Diffusione online delle buone prassi, dei tempi di pagamento e della tracciabilità del procedimento: al fine di consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti con livelli di qualità più elevata, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito Internet le migliori prassi realizzate nonché gli indicatori dei tempi medi di pagamento e dei tempi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi.

12. Valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni: le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a predisporre annualmente e a pubblicare su Internet gli indicatori di produttività e i misuratori della qualità del rendimento del loro personale. In questo modo sarà possibile confrontare la produttività delle diverse Pubbliche Amministrazioni.

13. Merito e premialità: i premi non verranno più concessi a pioggia ma legati alla produttività, anche del singolo dipendente. Le progressioni economiche saranno conseguite solo attraverso prove selettive e non più anzianità. Le progressioni di carriera (giuridiche) potranno avvenire solo ed esclusivamente tramite concorso pubblico. Saranno inoltre premiati i dipendenti (dirigenti e non) coinvolti in progetti innovativi.

14. Riforma dei quadri dirigenziali: la dirigenza avrà più autonomia (è previsto un accesso alla dirigenza generale di primo livello anche tramite concorso e non più solo per nomina politica)

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ma sarà anche più responsabile dei risultati ottenuti. Il lavoro dei dirigenti verrà valutato anche in relazione alle risorse assegnate. Il trattamento economico accessorio dovrà essere più legato ai risultati e dovrà essere differenziato in base ai risultati raggiunti.

15. Sanzioni disciplinari e responsabilità: verranno semplificate le fasi dei procedimenti disciplinari. Sarà possibile licenziare il dipendente sottoposto a un procedimento penale, anche prima di una sua eventuale condanna.

16. Lotta ai fannulloni della pubblica amministrazione: sarà possibile licenziare il dipendente pubblico per scarso rendimento, per la falsificazione di attestati di presenza falsi e per la presentazione di certificati medici falsi.

17. Medico mendace: potrà essere sanzionato o addirittura licenziato il medico dipendente pubblico che abbia concorso alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia o che abbia violato i canoni di ordinaria diligenza nell’accertamento della patologia.

18. Chi rompe è obbligato a pagarne le conseguenze: il personale pubblico che arreca gravi danni al normale funzionamento degli uffici, per incompetenza professionale o inefficienza, potrà essere collocato a disposizione (“Cassa integrazione”) oppure licenziato.

19. Riforma della contrattazione collettiva: è prevista una regolamentazione con legge dell’organizzazione degli uffici. Tra l’altro la contrattazione dovrà sottostare a un rigido rispetto dei vincoli di bilancio: dovranno esserci meno contratti di lavoro (attualmente una tornata contrattuale ne prevede più di 30) e il sistema contrattuale pubblico dovrà essere allineato a quello privato. È prevista anche una riforma dell’Aran (Agenzia per la Rappresentanza negoziale) che dovrà essere più autonoma, prevedendo un nuovo sistema di incompatibilità dei componenti dell’organo direttivo, ad esempio con cariche di rappresentanza sindacale.

20. Concorsi sulla base del territorio: al fine di garantire un’adeguata copertura degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni su tutto il territorio nazionale, eliminando le attuali disparità tra nord e sud del Paese, vengono introdotte misure volte a far sì che i posti messi a concorso siano individuati con riferimento alle sedi di servizio o agli ambiti regionali. e possano partecipare i residenti qualora tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi non attuabili diversamente con identico risultato.

21. Aumento della mobilità dei dipendenti impiegati nelle pubbliche amministrazioni: vengono rafforzate le norme in materia di mobilità del personale. Diventa quindi più facile trasferire i dipendenti pubblici che potranno essere anche licenziati a seguito di procedimento disciplinare in caso di ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio.

22. Class action contro la pubblica amministrazione: viene disciplinato il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. L’obiettivo di questa innovativa forma di "class action" nel settore pubblico non è il risarcimento del danno economico ma invece il sollecito ripristino dell’efficienza del servizio, la trasparenza sull’attività della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici nonché il rafforzamento della valutazione e della responsabilità dei singoli operatori pubblici.

23. Modifica del codice dell’amministrazione digitale: il Governo viene delegato a modificare il Codice dell’amministrazione digitale, prevedendo forme sanzionatorie per le Pubbliche Amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie.

24. Drastica semplificazione dei bilanci dei comuni con meno di 5000 abitanti: misure di efficienza e di economia.

25. Riallocazione di fondi a favore di wireless e creazione di imprese: viene consentito il riutilizzo dei fondi non impegnati per il finanziamento di progetti di sviluppo di reti di connettività

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(wireless) nonché per favorire la creazione di impresa promossa da giovani ricercatori nei settori innovativi.

26. Soppressione e riordino di enti pubblici: al fine di contenere la spesa, gli Enti pubblici non economici, inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, con una dotazione organica inferiore alle 50 unità - nonché tutti gli altri entri pubblici non economici con dotazione organica superiore che non siano stati riconfermati o riordinati con le modalità previste dalla legge finanziaria per il 2008 - vengono soppressi e le relative funzioni vengono trasferite ai Ministeri vigilanti.

27. Creazione delle fondazioni universitarie: le Università possono trasformarsi in Fondazioni di diritto privato. In questo modo graveranno di meno sul bilancio dello Stato e potranno ricevere donazioni da parte dei privati al fine di migliorare la qualità della didattica e della ricerca. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad esse connesse sono esenti da imposte e tasse. La norma sottolinea che non è ammessa la distribuzione di utili in qualsiasi forma e che eventuali proventi sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle Fondazioni. La trasformazione opera a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’adozione della delibera.

28. Interventi per il risparmio energetico: al fine di ridurre i costi per l’approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a stipulare convenzioni con la CONSIP o comunque ad acquistare tali prodotti a condizioni inferiori al prezzo di mercato.

29. Lotta allo spreco della carta nella pubblica amministrazione: viene drasticamente ridotta la spesa per le pubblicazioni a diffusione gratuita e per i dipendenti di organi ed Enti pubblici si sostituisce l’abbonamento cartaceo alla Gazzetta ufficiale con quello telematico. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea per cui gli obblighi di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione di atti di provvedimenti amministrativi nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti.

30. Aumento della validità della carta d’identità e della carta d’identità elettronica: il periodo di validità della Carta d’identità in formato cartaceo e della Carta d’identità elettronica viene prolungato da 5 a 10 anni. I Comuni hanno l’obbligo di informare i titolari della scadenza del loro documento.

31. Mobilità delle funzioni e uso ottimale degli edifici pubblici: al fine di conseguire risparmi a vantaggio del bilancio dello Stato, si introduce la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di cedere l’esercizio temporaneo di funzioni ad altri soggetti pubblici o privati, nonché di consentire l’utilizzo dei propri edifici per lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

32. La pubblica amministrazione contribuisce al piano casa: sulla base di accordi tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali vengono semplificate e accelerate le procedure di cessione di tutti gli immobili di proprietà degli ex IACP agli attuali inquilini. Il prezzo di vendita sarà determinato sulla base del canone di locazione.

33. Misure di riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA: vengono individuati i criteri direttivi per la riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, attraverso la riduzione della spesa e la ridefinizione della mission, delle competenze, degli organi e delle attività istituzionali.

34. Organismi indipendenti di valutazione e commissione per la valutazione e la trasparenza: i criteri di nomina dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di ogni singola Amministrazione saranno riformati seguendo tre principi fondamentali: elevata professionalità dei componenti; estensione della valutazione a tutti i dipendenti; autonomia piena della valutazione. Viene istituito un nuovo organismo a livello nazionale che indirizza, coordina e

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sovrintende al corretto svolgimento delle funzioni di valutazione all’interno delle pubbliche amministrazioni.

La Legge 15/2009, la legge delega di riforma delle P.A.

Gli obiettivi cardine della legge delega 15/2009 sono: 1. la maggior importanza alla Riserva di Legge. Diventa necessario che nell’organizzazione della

pubblica amministrazione una parte sia regolata dalla legge. La costituzione poneva questo vincolo ma con gli anni si è andati incontro ad un rapporto contrattualizzato..si concertava tutto.

2. la valenza e la ripartizione di legge e contratto…. Non vi deve più essere la presenza di norme a favore del dipendente pubblico rispetto a quello privato, la possibilità di modifiche da parte del contratto ci sono solo se previste come deroga dalla legge. Prima la legge e il contratto erano sullo stesso piano. Ora la legge impone delle regole che devono essere rispettate dai contratti. Si impone di modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

3. il contratto pubblico come quello privato. Vi è la convergenza degli assetti del lavoro pubblico con quelli del privato. Si modifica, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e si fa coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica.

4. la valutazione e i premi. Vi è l’introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione con valorizzazione del merito e riconoscimento di meccanismi premianti; l’intenzione è quella di modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture e individualmente.

5. la concorsualità e la permanenza. Vi è l’affermazione del principio di concorsualità per accesso e progressioni; l’organizzazione delle procedure concorsuali avverrà su base territoriale; vi è l’obbligo di permanenza per 5 anni nella sede della prima destinazione.

6. la responsabilità. Vi sarà la definizione di un sistema rigoroso di responsabilità dei dipendenti; s’intende modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo.

7. la trasparenza. Vi sarà la garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro; bisognerà prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato.

8. la mobilità. Bisognerà prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei vari comparti.

9. i comparti. Vi sarà la riduzione del numero dei comparti, ipotizzati nella prima fase: a) conoscenza che comprenderà scuola, università e ricerca; b) amministrazioni centrali che comprenderà stato, parastato e agenzie; c) regioni e autonomie locali; d) sanità.

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L’attuazione della Legge delega con il D.Lgs. 150 del 2009.

Le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonche' la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

La performance nel sistema Brunettiano.

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Il rispetto di tali disposizioni e' condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

2) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

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6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Gli obiettivi e gli indicatori.

Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Gli obiettivi sono:

1) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

2) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 3) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli

interventi; 4) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 5) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e

internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; 6) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove

possibile, almeno al triennio precedente; 7) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il monitoraggio della performance.

Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta:

1) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice.

2) dalla Commissione; 3) dai dirigenti di ciascuna amministrazione.

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Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione:

1) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

2) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

3) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 4) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di

bilancio.

Gli ambiti di misurazione e la valutazione della performance organizzativa.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

1) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 2) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

3) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

4) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

5) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

6) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

7) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Gli ambiti di misurazione e la valutazione della performance individuale..

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità e' collegata:

1. agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 2. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 3. alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze

professionali e manageriali dimostrate; 4. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa

differenziazione dei giudizi.

La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema previsto e collegate:

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1. al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 2. alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza,

alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Il piano della performance e la relazione sulla performance.

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente:

1. entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

2. un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

La trasparenza.

La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

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1. un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione;

2. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata.

Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative.

Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

1. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; 2. il Piano e la Relazione; 3. l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi

effettivamente distribuiti; 4. l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i

dirigenti sia per i dipendenti; 5. i nominativi ed i curriculum dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del

Responsabile delle funzioni di misurazione della performance; 6. i curriculum dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al

vigente modello europeo; 7. le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione

e delle componenti legate alla valutazione di risultato; 8. i curriculum e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico

amministrativo; 9. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

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I soggetti del processo di misurazione e la valutazione della performance.

Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

1. un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche»;

2. gli Organismi indipendenti di valutazione della performance; 3. l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione; 4. i dirigenti di ciascuna amministrazione.

La commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

La Commissione e' un organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

La struttura operativa della Commissione e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

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1. promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

2. assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 3. confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali; 4. favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso

strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione; 5. favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.

La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

1. fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

2. definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione; 3. verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle

amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;

4. definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance in termini di efficienza e produttività;

5. adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

6. adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici; 7. definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione; 8. promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di

indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

9. redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

10. promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;

11. definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;

12. predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

13. sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;

14. realizza e gestisce il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

Presso la Commissione e' istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del

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Programma triennale per l'integrità e la trasparenza, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

L’organismo indipendente di valutazione della performance.

Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. L'Organismo sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati ed esercita, in piena autonomia, le proprie attività. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

1. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

2. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione;

3. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

4. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

5. propone, sulla base del sistema, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;

6. e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione;

7. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

8. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il

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livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. La validazione della Relazione sulla performance e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curriculum sono comunicati alla Commissione. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

L’organo di indirizzo politico-amministrativo.

L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:

1. emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; 2. definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione; 3. verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 4. definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonche' gli

eventuali aggiornamenti annuali.

La meritocrazia e la premialità.

Le disposizioni seguenti recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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I criteri e le modalità per la valorizzazione del merito.

Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

La qualità dei servizi pubblici.

Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.

L’inderogabilità.

Fermo restando quanto previsto per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La sintesi.

Prima della riforma brunettiana il rapporto di lavoro regolato negozialmente ed il potere dell’amministrazione era esercitato dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Non vi erano posizioni di supremazia tra le parti nel rapporto di lavoro; per il dipendente vi erano diritti

ed obblighi. A seguito della nuova pubblicizzazione del sistema il rapporto di lavoro diventa negoziabile nei limiti di legge ed il potere dell’amministrazione definito nuovamente da norme legislative. Vi è sicuramente un disequilibrio di supremazia del Dirigente che però rischia di essere incatenato dalle norme; per il

dipendente…..meno tutela?

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Il debito pubblico aumenta.

Tempo di tagli in sanità con il D.L. 98/2011.

La manovra finanziaria per il triennio 2012 - 2014, approvata con la Legge n. 111 del 15 luglio 2011, dispone per la Sanità tagli secondo specificato nella voce “Razionalizzazione della spesa sanitaria”. Si prevede che il livello del finanziamento sia incrementato dello 0,5% nel 2013 e dell’ 1,4% nel 2014, quindi al di sotto del tasso d’inflazione previsto. Tornano anche i ticket. La riduzione del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale equivale ad una quota di:

2.500 milioni di euro per l’anno 2013; 5.450 milioni di euro per il 2014.

Per giustificare i tagli intesi come risparmi da parte del Governo, questi ha annunciato l’entrata in vigore, al posto della spesa storica, dei “costi standard” introdotti grazie al decreto sul federalismo fiscale. Il richiamo ai costi standard però non viene correttamente utilizzato in quanto la manovra non fa altro che ridurre il finanziamento del fondo sanitario nazionale. Il decreto sul federalismo sanitario (DLgs 68/11) invece non utilizza i costi standard come metodo per determinare il finanziamento in sanità, bensì conferma il riparto tra le regioni (con quote pro capite pesate) di un finanziamento deciso a livello nazionale. Così per sostenere la riduzione del livello di finanziamento, sono previsti tagli lineari in misura percentuale a carico di diversi ambiti: personale, farmaceutica, dispositivi medici, compresa l’assistenza protesica; intanto da subito tornano in vigore i ticket da 10 euro” sulle ricette per esami e visite specialistiche (valore 834 milioni annui); mentre dal 2014 saranno introdotti nuovi ticket aggiuntivi a quelli esistenti. Il 40% della manovra dovrà essere coperto dai ticket (valore oltre due miliardi di euro). La manovra prevede che i tagli alla spesa siano concordati con la Conferenza delle Regioni entro aprile 2012 ma purtroppo è incompatibile con il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza per i cittadini. Tra l’altro i tagli lineari rischiano di mettere in crisi quelle Regioni impegnate in un percorso di risanamento a causa dei piani di rientro.

Ulteriori tagli in sanità con la Spending Review (D.L. 95/2012 convertita in L. 135/2012).

L’obiettivo del decreto è una riduzione della spesa sanitaria di quasi 7 miliardi di euro nel triennio 2012-2014 adottando interventi per ridurre i costi pari a:

900 milioni di euro per l’anno 2012; 1800 milioni di euro per il 2013; 2.000 milioni per il 2014; 2100 a decorrere dal 2015.

A queste cifre si sommano quelle del decreto 98/2011.

Il sistema di tagli utilizzato.

La manovra ricorre ad una serie di misure dall’alto:

1. la riduzione dei posti letto per un totale di 7 mila posti letto pubblici in meno a partire dal 2013;

2. la riduzione della quota della farmaceutica territoriale;

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3. la riduzione degli acquisti di prestazioni dal privato accreditato; 4. la riduzione della spesa per dispositivi medici, acquisti; 5. applicazione del criterio del costo standard o di riferimento per quanto concerne le forniture

di beni e servizi.

Il D.L. 95/2012 riduce i posti letto in sanità.

Riduzione dello standard di posti letto dai 4 posti letto per mille abitanti si passa ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Il tasso di ospedalizzazione viene ridotto dall'attuale valore di 180 per mille abitanti al valore di 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito ai ricoveri diurni (Day Hospital). La riduzione dovrà avvenire per una quota non inferiore al 50% nei presidi ospedalieri pubblici. Per il restante 50% il decreto lascia all’autonomia regionale la facoltà di stabilire quanti posti letto pubblici e/o privati accreditati andranno soppressi.

Il D.L. 95/2012 riduce la quota di spesa per la farmaceutica.

Per il 2012 è previsto un aumento dello sconto obbligatorio praticato nei confronti del Ssn che passa, per le farmacie, da 1,82 a 3,85 per cento ed è variabile, a partire dall’entrata in vigore del decreto, per il 2012, 2013 e 2014; mentre per le aziende farmaceutiche lo sconto passa da 1,83 a 6,5 per cento, per il solo anno 2012. Dopo il 2012 il controllo avverrà attraverso una ridefinizione dei tetti di spesa: per la farmaceutica territoriale il nuovo tetto è dell’11,5% rispetto al precedente 13,3, mentre per la farmaceutica ospedaliera sale al 3,2% rispetto al precedente 2,4. In caso di superamento dei limiti, il ripiano sarà totalmente a carico della filiera farmaceutica (aziende, grossisti, farmacisti) nel caso della farmaceutica territoriale, mentre nel caso della spesa farmaceutica ospedaliera sarà a carico delle aziende farmaceutiche per il 50%.

Il D.L. 95/2012 riduce la quota di spesa per la sanità privata.

Per ridurre la spesa annuale delle prestazioni specialistiche e ospedaliere, fornite da privati accreditati, il livello di spesa del 2011 è diminuito:

1. dello 0,5 per cento per il 2012; 2. dell'1 per cento per il 2013; 3. del 2 per cento a decorrere dal 2014.

Il D.L. 95/2012 riduce la quota di spesa per i dispositivi medici.

Gli importi dei contratti in essere per la fornitura di beni e servizi alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale sono ridotti (ad esclusione dei farmaci) del 5% , a partire dall’entrata in vigore del decreto e per tutta la durata del contratto medesimo. La stessa disposizione vale per tutto il 2012 anche per i dispositivi medici. Per il 2013 la riduzione sarà pari al 4,9%, per l’anno 2014 al 4,8%.

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Per i contratti già stipulati è prevista invece la rinegoziazione tra Azienda Sanitaria e fornitori, ovvero la possibilità di recesso da parte della struttura pubblica, nel caso di significativi scostamenti – superiori al 20% - tra i prezzi in vigore e quelli di riferimento.

L’intenzione del D.L. 95/2012 di arrivare al costo standard.

Obbligo per le centrali di acquisto di tenere conto nei nuovi contratti dei prezzi unitari di riferimento, che saranno resi noti progressivamente dall’Autorità di controllo sui contratti pubblici. Per l’acquisto di beni e servizi compresi nelle piattaforme merceologiche presenti nell’ambito di CONSIP, o disponibili sulle centrali di committenza regionali, gli enti del SSN devono utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP. I contratti stipulati in violazione di questa norma sono considerati nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

La nuova classificazione degli ospedali pubblici con la legge 189/2012 (Balduzzi).

Si indicano tre tipologie di strutture ospedaliere in ordine di complessità: 1. Presidi di base: bacino d’utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, dotate di Pronto

Soccorso con la presenza di specialità di base e servizi di supporto in rete di guardia attiva o in regime di pronta disponibilità H24.

2. Presidi di I livello: bacino d’utenza tra 150.000 e 300.000 abitanti. Sono sede di DEA di I° livello e integrano maggiori specialità rispetto ai presidi di base con servizio medico di guardia attiva. Devono essere presenti o disponibili in rete h 24 servizi di radiologia con Tac ed ecografia, laboratorio, servizio immuno-trasfusionale.

3. Presidi di II livello: bacino d’utenza tra 600.000 e 1.200.000 abitanti. Sono dotate di strutture di DEA di II° livello. Questi presidi sono riferibili alle Aziende ospedaliere, ospedaliero universitarie. Possiedono tutte le caratteristiche di quelli di I° livello ma in più sono dotate di strutture che sono in grado di affrontare le discipline e le patologie più complesse.

Nelle regioni con meno di 600.000 abitanti l’attivazione o la conferma della presenza di presidi di II° livello è subordinata alla stipula di un accordo interregionale con le regioni confinanti entro il 30 giugno 2013.

La classificazione degli ospedali privati con la legge 189/2012 (Balduzzi).

E’ prevista la soglia minima di accreditamento uguale a 80 posti letto a partire dal 01/2013.

Gli standard minimi previsti dalla legge 189/2012 (Balduzzi).

Sono previsti gli standard minimi e massimi delle strutture per singola disciplina, intervenendo sull’indice di occupazione posto/letto che deve attestarsi su valori tra 80% e 90% della durata media della degenza per i ricoveri ordinari inferiore a 7 giorni.

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Gli standard generali previsti dalla legge 189/2012 (Balduzzi).

Nei presidi ospedalieri il rapporto percentuale tra il numero di personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale non può superare il valore del 7%. Ogni struttura ha l’obbligo del rispetto, con controlli periodici, dei contenuti delle linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza delle strutture (antincendio, antisismica, rispetto della privacy, controlli aree emergenza-operatorie-rx, ecc..). Va promossa, infine, una completa informatizzazione delle procedure e dei servizi, compresa la gestione dei rapporti con i pazienti e caregiver per il monitoraggio e la consulenza on-line.

La rete emergenza urgenza prevista dalla legge 189/2012 (Balduzzi).

Si prevede la presenza di una centrale operativa per un bacino di riferimento orientativamente di 0,6-1,2 milioni ed oltre di abitanti. La definizione del fabbisogno dei mezzi di soccorso medicalizzati sul territorio regionale, è stata di un’ambulanza avanzata ogni 60.000 abitanti per la copertura di un territorio non superiore a 350 Kmq. Il servizio di elisoccorso è garantito da un mezzo diurno per una previsione media di interventi minimi tra i 400 e i 600 per ogni anno e un mezzo notturno per una previsione media da 350 a 550 interventi anno. Punti di Primo Intervento; strutture distribuite sul territorio con orario di attività articolato nell’arco delle 12 o 24 ore, saranno affidati al sistema territoriale 118 se avranno un volume oltre i 6.000 accessi/anno, altrimenti, afferiranno al Dea di riferimento. La funzione dei Pronto Soccorso è prevista per un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, un tempo di percorrenza maggiore di un’ora dal centro dell’abitato al Dea di riferimento, un numero di accessi anno, appropriati, superiore a 25.000 unità. Dovranno essere dotati di letti di Osservazione breve intensiva proporzionali al bacino di utenza e alla media degli accessi. I Dea di I livello serviranno un bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti con un numero di accessi anno, appropriati, superiore a 45.000. I Dea di II livello serviranno un bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti, con un numero di accessi anno, appropriati, superiore a 70.000.

Solo una questione di tagli con il patto di stabilità in sanità.

La legge di stabilità, infine, determina un ulteriore taglio adottando ulteriori interventi per ridurre i costi pari a:

1. 600 milioni di euro per il 2013; 2. 1000 milioni per il 2014; 3. 5900 milioni per il 2015.

I dispositivi medici.

Novità per la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi e dispositivi medici: gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2013, del 4,8% nel 2013 e 4,4% dal 2014 per gli

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acquisti dei dispositivi medici (il tetto precedentemente previsto dalla spending review era rispettivamente del 4,9% e del 4,8%), ma le Regioni potranno utilizzare anche misure alternative, ferma restando la condizioni di garantire l’equilibrio di bilancio sanitario. Le Asl saranno tenute a pubblicare online i prezzi unitari corrisposti per l’acquisto di beni e servizi.

Il totale dei tagli in sanità.

I tagli in attuazione della normativa alla sanità per gli anni 2012/2015 è: 1. 900 milioni di euro per il 2012 (15.14 euro pro-capite). 2. 4900 milioni per il 2013 (82.44 euro pro-capite). 3. 8450 milioni per il 2014 (142,17 euro pro-capite). 4. 8000 milioni 2015 (134.60 euro pro-capite).

Per un totale di 22250 milioni di euro (374,36 euro pro-capite). Considerando i dati dell’ultimo censimento istat in Italia : 59.433.744 abitanti”.

Il Jobs Act, la Legge 183/2014.

La presente Legge Delega contiene cinque deleghe legislative, che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro:

1) delega in materia di ammortizzatori sociali, finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti, differenziando l’impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpI). Lo scopo è quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d’integrazione salariale;

2) delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, avente lo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi all’assunzione e all’autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale che faccia da riferimento anche per le normative regionali e provinciali. La delega prevede, in particolare, con l’obiettivo di unificare la gestione delle politiche attive e passive, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI, con il contestuale riordino degli enti operanti nel settore) e il rafforzamento dei servizi per l’impiego, valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati; si

prevedono, inoltre, la valorizzazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e interventi di semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive;

3) delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, per conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, si vuole diminuire il numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità (ad es. l’unificazione delle comunicazioni alle P.A. per gli stessi eventi, l’obbligo di trasmissione di dati tra le diverse amministrazioni, l’abolizione della tenuta di documenti cartacei e la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino);

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4) delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva, finalizzata a rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro e ai riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché a rendere più efficiente l’attività ispettiva. In particolare, si prevede la redazione di un testo organico di disciplina delle varie tipologie contrattuali (con possibilità di superamento di alcune di esse); la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo

indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio; l’introduzione, anche in

via sperimentale, del compenso orario minimo; la ridefinizione della disciplina vigente in

materia di mansioni (con la possibilità di “demansionamenti”) e controllo a distanza dei lavoratori;

5) delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, avente lo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tal fine si prevede, in particolare, l’estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri cd. “parasubordinate”;

l’introduzione di un credito d’imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti (al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo) e l’armonizzazione del regime delle detrazioni (dall’imposta sui redditi) per il coniuge a carico; la promozione del telelavoro; l’incentivazione di accordi

collettivi volti a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e l’impiego di premi di produttività;

la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura di di figli minori; la

promozione dell’integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dagli enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.