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I costi della sussidiarietà
Sussidiarietà e servizi universali
Sussidiarietà e servizi universali
Nozione di sussidiarietà
la formulazione del principio did sussidiarietà si
deve a Proudhon che ne parla nel suo libro nella
Della capacità politica della classe operaia, 1865
La sussidiarietà sta alla base della dottrina
sociale della Chiesa ed è finalizzata a potenziare
la cooperazione e il ruolo delle formazioni sociali
Viene esplicitamente promossa da PIO XI
nell’Enciclica“Quadrigesimo anno” 15/5/1931
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Sussidiarietà e servizi universali
La sussidiarietà verticale
Di norma i compiti vengono svolti dall’entità
istituzionale più piccola. Quella superiore subentra
quando questa non ce la fa o è meno efficiente e
efficace della prima.
Questo principio caratterizza i sistemi federali e
quelli a forte decentramento territoriale.
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Sussidiarietà e servizi universali
La sussidiarietà orizzontale
L’attività viene svolta dal soggetto privato in
collaborazione con quello pubblico, che sopporta i
maggiori oneri relativi alle aree non coperte dal
privato,perché non remunerative.Il soggetto pubblico contratta con i privati: si
stipulano protocolli d’intesa e poi contratti di diritto
privato, utilizzando srumenti quali la convenzione,
la concessione, ecc.
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Sussidiarietà e servizi universali
Il servizio pubblico
Il concetto di servizio pubblico nasce nell’800 e si caratterizza
per la gestione in regime di monopolio amministrativo e di
tendenziale gratuità. E’ (era) diretto a tutti,
indiscriminatamente. Finanziato dalla fiscalità generale,
avrebbe dovuto essere gestito con efficacia, efficienza e
imparzialità.
Nasce così lo Stato sociale che si propone di erogare servizi
ricorrendo alla fiscalità generale attraverso una tassazione
progressiva della ricchezza (vedi: art. 53 principio di capacità
contributiva, art. 3 principio di eguaglianza)
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Sussidiarietà e servizi universali
Esempio di servizio pubblico
L’assistenza sanitaria è garantita a tutti e gestita
dallo Stato o dalle sue articolazioni territoriali, in
regime di monopolio amministrativo.
Si caratterizza perché offre un servizio di qualità
standard migliore possibile, costituisce un diritto
della persona: la prestazione laica e non è
religiosamente caratterizzata.
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Sussidiarietà e servizi universali
La teorizzazione del servizio universaleNozione: servizio di carattere sociale minimo in qualità e
quantità, fornito gratuitamente ai meno abbienti e a
pagamento agli altri.
Il servizio universale è una evoluzione del principio di
sussidiarietà e si propone di sostituirsi al servizio pubblico.
Teorizzato dal pensiero sociale cattolico, offre un servizio
minimo in qualità e quantità, fornito gratuitamente ai meno
abbienti e a pagamento per gli altri. Gestito sulla base dei
costi economici si offre in alternativa alla crisi del welfare e
vuole essere occasione di profitto per il gestore.
Chi vuole un servizio migliore se lo paga.
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Sussidiarietà e servizi universali
Differenze nell’erogazione del servizio
Servizio pubblico
la Repubblica istituisce scuole di ogni ordine e grado per
offrire a tutti la possibilità di disporre di un servizio
d’istruzione pluralista e laico
Servizio universale
il servizio viene erogato da soggetti privati e pubblici,
dando vita ad un sistema integrato che salvaguarda la
libertà del gestore e orienta contenuti e qualità
dell’insegnamento8
Sussidiarietà orizzontale tra Stato…
Sussidiarietà orizzontale
La soddisfazione di alcuni bisogni della
collettività può essere realizzata meglio o
esclusivamente dal settore privato piuttosto
che da quello pubblico.
Il privato sarebbe economicamente più
efficiente e i suoi costi non graverebbero sul
bilancio dello Stato.
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… e mercato
La sussidiarietà orizzontale può
realizzarsi
attraverso modelli e logiche dell’assistenza-
beneficenza, gratuità, mera erogazione con
il coinvolgimento del mercato, secondo
modelli e logiche del lucro soggettivo o del
lucro (solo) oggettivo
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Lo Stato e l’intervento dei privati
Sotto il profilo finanziario e tributario lo
Stato:
Assume una posizione rinunciataria e si ritrae rispetto
all’intervento dei privati
Assume la logica della “privatizzazione” ⇒ no intervento dello
Stato ⇒ risparmio spesa pubblica
Può promuovere e favorire l’intervento dei privati
interventi finanziari diretti interventi finanziari indiretti
c.d. “Spesa fiscale”
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Effetti sulla “spesa fiscale”
Lo Stato rinuncia a sottoporre ad imposizione
tributaria certi soggetti o attività
Minori entrate =
spesa pubblica indiretta
Lo strumento giuridico con cui si realizza la
spesa fiscale è l’agevolazione tributaria
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Come funzionano le agevolazioni
fiscali?Deroghe all’ordinaria disciplina dei tributi realizzate mediante
modifiche
– alla struttura dei tributi (soggetto passivo, base imponibile, aliquota)
– ai modelli di applicazione dei tributi
Effetti:
– regime tributario più favorevole per il contribuente:
• esclusione o attenuazione dell’imposizione di certi soggetti o attività
• riduzione della gravosità del procedimento d’imposizione
– minori entrate fiscali per lo Stato
Ragioni:
– si attribuisce rilevanza a finalità extrafiscali ritenute meritevoli di favore e di tutela
– il contribuente può essere incentivato in tal modo a compiere certe scelte o a tenere certi comportamenti
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Costi della sussidiarietà e spesa fiscale
Non tutte le “spese fiscali” e le agevolazioni
si collocano nella prospettiva della
sussidiarietà orizzontale
Dipende dagli interessi extra-fiscali
perseguiti mediante rinuncia all’imposizione
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Agevolazioni fiscali e sussidiarietà
Agevolazioni di cui beneficia direttamente il
soggetto che svolge attività con finalità meritorie
agevolazioni in cui alla minore entrata per l’Erario corrisponde
la destinazione vincolata delle somme risparmiate allo
svolgimento delle attività meritorie
esenzioni totali o parziali dall’imposta sul reddito dei soggetti che
svolgono come esclusiva/prevalente attività istituzionale di utilità
pubblica o sociale
esenzioni o esclusioni dalla base imponibile dei tributi di entrate se
destinate a finanziare direttamente attività di utilità pubblica o sociale
(ad es. ONLUS)
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Limiti alle agevolazioni fiscali
Limiti costituzionali
– art. 53 principio di capacità contributiva
– art. 3 principio di eguaglianza
Limiti comunitari
– divieto di aiuti di Stato
• le agevolazioni fiscali e il meccanismo della “spesa
fiscale” possono provocare distorsioni di concorrenza tra
gli operatori di mercato
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“Terzo settore”,trattamenti fiscali agevolati e
sussidiarietà
Enti non commerciali di tipo associativo (ass. di
promozione sociale, assistenziali, religiose ecc.)per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali
Onlus “di diritto”
Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni non governative
Cooperative sociali
Nell’ottica della sussidiarietà:
– Fondazioni bancarie ⇒ fini di utilità sociale (nei settori della ricerca scientifica,
istruzione, arte, sanità)
Fuori dall’ottica della sussidiarietà
– Società cooperative ⇒mutualità
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Contribuzioni liberali: le deduzioni dal reddito
imponibile
Deduzioni fiscali dalla base imponibile dell’imposta sul redditodelle persone fisiche non imprenditori:
– Oneri deducibili (art.10 TUIR) tra cui erogazioni liberali :• per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica e a favore di Confessioni
religiose munite di intesa
• a ONG
Deduzioni fiscali dalla base imponibile dell’imposta sul redditodelle persone fisiche o giuridiche imprenditori:
– Oneri di utilità sociale (art.100 TUIR) tra cui erogazioni liberali:• a ONG o a PG che perseguono fini di educazione, istruzione, assistenza
sociale e sanitaria, ricerca scientifica, ecc.
• a favore dell’arte e dei beni culturali o della tutela ambientale
• a Onlus, associazioni di promozione sociali, organizzazioni di volontariato
La legge prevede limiti quantitativi alle deduzioni (come limitimassimi deducibili possono essere stabiliti importi fissi o quotepercentuali del reddito dichiarato)
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Contribuzioni liberali: detrazioni dall’imposta
sul reddito
Detrazioni dall’imposta di contribuzioni liberali (non
cumulabili con identiche deduzioni dall’imponibile)-
art.15 TUIR
contribuzioni detraibili in quota percentuale
(19%) se a favore: di ONLUS (solo con
specifiche modalità di versamento) o di
associazioni di promozione sociale dell’arte
e della cultura
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Agevolazioni fiscali nell’imposizione
indiretta
Entrate da donazione e successione: esenti da imposizioneper enti che hanno finalità di pubblica utilità
Acquisti a titolo oneroso: esenzione da imposta di registro ebollo per ONLUS
Svolgimento attività: esenzione da imposta di registro e bolloper ONLUS sugli atti connessi allo svolgimento dell’attività;esenzione da ICI di immobili destinati ad attività di utilitàsociale (sanitarie, assistenziali, culturali, ecc.)
IVA: esenzione (soggettiva od oggettiva)
– organizzazioni di volontariato
– operazioni interne agli enti non commerciali associativi
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