LA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO · 44 . giugno. 2011 | sinergie di scuola. N. on è...

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44 GIUGNO 2011 | SINERGIE DI SCUOLA N on è necessaria la convalida, da parte del di- reore generale dell’U.S.R., della sospensione cautelare dal servizio disposta dal dirigente scolastico nei confronti di un docente quando tale misura cautelare ha natura obbligatoria. Lo ha recentemente chiarito il Dipartimento per l’Istruzio- ne – Uffico IV del Miur con la nota prot. n. 448 del 13 aprile scorso, indirizzata all’U.S.R. per la Puglia, con riferimento ad un caso riguardante nello specifico un Circolo didaico della provincia di Brindisi. Ma quali sono le ipotesi per le quali ricorrono i presupposti della sospensione obbligatoria? Sospensione obbligatoria dal servizio Per il personale docente è obbligatoria quando è: colpito da misura restriiva della libertà personale; sooposto a una delle misure interdiive previste dall’ar- ticolo 289 del codice di procedura penale; destinatario dei provvedimenti indicati dall’art. 15, com- mi 1 e 4-septies della legge 19 marzo 1990, n. 55 (“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di peri- colosità sociale”); condannato, anche in via non definitiva, ancorché sia con- cessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delii previsti dai seguenti articoli del codice penale: 314, comma 1 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un ao di ufficio), 319 (Corruzione per un ao contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in ai giudiziari) e 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), ai sensi degli ar. 3, comma 1, e 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (“Norme sul rapporto tra procedimento penale e pro- cedimento disciplinare ed effei del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”). Per il personale ATA, tue le ipotesi di cui sopra sono disciplinate dall’art. 97 del CCNL Scuola 2006-2009. Sospensione facoltativa Nei confronti del personale docente e ATA, la necessità della convalida della determinazione dirigenziale sorge solo con riferimento ai provvedimenti cautelari di natura facoltativa. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, la sospensione LA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO La convalida non è necessaria se ricorrono i presupposti dell’obbligatorietà LEGGE 27 MARZO 2001, N. 97 Art. 3 - Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio 1. Salva l’applicazione della sospensione dal servizio in con- formità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli arti- coli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadra- mento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza. …omissis…. Art. 4 - Sospensione a seguito di condanna non definitiva 1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorchè sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 3, comma 1, i dipendenti indi- cati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. 2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è succes- sivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

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44 giugno 2011 | sinergie di scuola

N on è necessaria la convalida, da parte del di-rettore generale dell’U.S.R., della sospensione cautelare dal servizio disposta dal dirigente

scolastico nei confronti di un docente quando tale misura cautelare ha natura obbligatoria.

Lo ha recentemente chiarito il Dipartimento per l’Istruzio-ne – Uffico IV del Miur con la nota prot. n. 448 del 13 aprile scorso, indirizzata all’U.S.R. per la Puglia, con riferimento ad un caso riguardante nello specifico un Circolo didattico della provincia di Brindisi.

Ma quali sono le ipotesi per le quali ricorrono i presupposti della sospensione obbligatoria?

Sospensione obbligatoria dal servizioPer il personale docente è obbligatoria quando è:• colpito da misura restrittiva della libertà personale;• sottoposto a una delle misure interdittive previste dall’ar-

ticolo 289 del codice di procedura penale;• destinatario dei provvedimenti indicati dall’art. 15, com-

mi 1 e 4-septies della legge 19 marzo 1990, n. 55 (“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di peri-colosità sociale”);

• condannato, anche in via non definitiva, ancorché sia con-cessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 314, comma 1 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto di ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (“Norme sul rapporto tra procedimento penale e pro-cedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”).Per il personale ATA, tutte le ipotesi di cui sopra sono

disciplinate dall’art. 97 del CCNL Scuola 2006-2009.

Sospensione facoltativaNei confronti del personale docente e ATA, la necessità della convalida della determinazione dirigenziale sorge solo con riferimento ai provvedimenti cautelari di natura facoltativa.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, la sospensione

LA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO

La convalida non è necessaria se ricorrono i presupposti dell’obbligatorietà

LEGGE 27 MARZO 2001, N. 97Art. 3 - Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio1. Salva l’applicazione della sospensione dal servizio in con-formità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli arti-coli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadra-mento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

…omissis….Art. 4 - Sospensione a seguito di condanna non definitiva1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorchè sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 3, comma 1, i dipendenti indi-cati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è succes-sivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

sinergie di scuola | giugno 2011 45

cautelare facoltativa va disposta qualora ricorra una situazione di gravità tale da giustificare, astrattamente e con valutazione ex ante, il licenziamento del docente (destituzione) e fatto co-munque salvo l’esito del procedimento disciplinare o penale. A tale proposito, la C.M. n. 88 Prot. n. 3308 dell’8 novembre 2010, recante “Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disci-plinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, ha così chiarito:

Per il personale ATA, la norma cui si deve fare riferimento permane l’articolo 97 del vigente C.C.N.L., Comparto scuola, 2006/2009, che non risulta inciso dalla riforma del 2009. La richiamata norma contrattuale disciplina i presupposti e i limiti della sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, in corso di procedimento penale, regolando altresì gli effetti del provvedimento sulla retribuzione del dipendente. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione opera d’ufficio quando il lavoratore e sottoposto a misura restrittiva della liberta personale o a procedimento pena-le per i reati indicati dall’art. 58 del D.Lgs. n. 267 del 2000.Fuori da questi casi, l’Amministrazione può facoltativamente disporla quando il dipendente sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o co-munque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applica-zione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9 del CCNL vigente.Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al pre-sente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorchè sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.Ai sensi del comma 7, del citato articolo 97, al dipendente sospeso deve essere corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale, nonche gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.Per quanto riguarda la competenza ad adottare i relativi provvedimenti si rinvia a quanto detto sopra a proposito del personale docente.

Analogamente è facoltativa la sospensione cautelare dal servizio che segua a quella già disposta obbligatoriamente in seguito a provvedimento cautelare o interdittivo adottato dall’autorità giudiziaria, quando gli effetti di quest’ultimo siano cessati e si ritenga comunque necessario preservare il buon andamento dell’attività scolastica, impedendo il rein-tegro del dipendente fino alla definizione del procedimento penale o disciplinare a suo carico.

Se sussistono esigenze di particolare urgenza e gravità, il dirigente scolastico può comunque disporre la misura caute-lare, ma il suo provvedimento ha carattere di provvisorietà e perde di efficacia se entro i successivi dieci giorni il direttore generale dell’U.S.R., organo titolare in via definitiva del po-tere cautelare, non ha provveduto alla sua convalida o lo ha revocato. S (A.L.)

Art. 97 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della liber-tà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.2. L’amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con priva-zione della retribuzione anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9.4. Resta fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall’art. 58 del D.Lgs. n.267/2000.5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stes-so art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 96 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione fonda-mentale di cui all’art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o prosciogli-mento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per ser-vizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disci-plinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovu-to se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio discipli-nare riattivato.10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensio-ne cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

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