La società in nome collettivo (S.n.c.) in generale. L’atto costitutivo
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La società in nome collettivo (S.n.c.) in generale. L’atto costitutivo
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
È una società di persone
Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio di un’attività agricola e sia quello di
un’attività commerciale
È considerata la forma societaria più elementare per lo
svolgimento di un’attività commerciale. La relativa
disciplina codicistica si applica:
sia quando più persone esercitano in comune un’attività commerciale senza adottare una forma societaria specifica
sia quando i soci hanno dichiarato espressamente di voler costituire una società di questo tipo
PRINCIPALI DIFFERENZE DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA SOCIETA’ SEMPLICE:
tutti i soci rispondono personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è
ammesso patto contrario (art. 2291 cod. civ.)
l’iscrizione nel Registro delle Imprese è condizione di regolarità della società (art. 2297
cod. civ.)
sono previsti specifici requisiti di forma e di contenuto per l’atto costitutivo, che deve essere
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (art. 2296 cod. civ.)
il beneficio di escussione opera automaticamente: è sempre necessario, prima di
aggredire il patrimonio personale del socio, aver esperito infruttuosamente l’azione esecutiva
sul patrimonio sociale, senza che il socio debba indicare i beni delle società su cui il terzo
possa agevolmente soddisfarsi (art. 2304 cod. civ.)
SI APPLICANO LE NORME DELLA SOCIETA’ SEMPLICE:
ai conferimenti dei soci
ai criteri di ripartizione degli utili
alla partecipazione dei soci alle perdite
allo scioglimento della società e del rapporto del singolo socio
Il regime della responsabilità nella S.n.c.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO SI CARATTERIZZA PER UNA MAGGIORE
AUTONOMIA PATRIMONIALE RISPETTO ALLA SOCIETA’ SEMPLICE
SEPARAZIONE PIÙ
MARCATA DEL
PATRIMONIO DEI SOCI
DAL QUELLO DELLA
SOCIETÀ
ACCENTUAZIONE DEL
VINCOLO DI
DESTINAZIONE DEI BENI
SOCIALI ALL’ESERCIZIO IN
COMUNE DI UN’ATTIVITÀ
ECONOMICA
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, pur essendo illimitata e solidale, è
sussidiaria rispetto a quella della società
è il creditore che, per poter agire nei confronti del socio deve dimostrare di aver agito sul
patrimonio sociale e di non essere riuscito a soddisfarsiLa responsabilità dei soci non può essere limitata (tale limitazione non ha effetto nei
confronti dei terzi). Un eventuale accordo in tal senso, sempre nel rispetto del divieto del
patto leonino, ha effetto solo tra i soci.
Il creditore particolare di un socio, anche se gli altri beni personali del suo debitore sono
insufficienti a soddisfare il suo credito, non può chiedere la liquidazione della quota del socio
suo debitore per tutta la durata della società (art. 2305 cod. civ.)
Tuttavia il creditore personale del socio può:
far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore
compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società
La rappresentanza nella S.n.c.
L’ATTO COSTITUTIVO INDICA I SOCI CHE HANNO L’AMINISTRATORE DELLA SOCIETA’
E LA RAPPRESENTANZA. EVENTUALI LIMITAZIONI AL POTERE DI RAPPRESENTANZA
NON SONO OPPONIBILI A TERZI SE NON ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
IN CASO DI SOCIETA’ IRREGOLARE SI PRESUME CHE CIASCUN SOCIO CHE AGISCE
PER LA SOCIETA’ NE ABBIA LA RAPPRESENTANZA. EVENTUALI LIMITAZIONI AL
POTERE DI RAPPRESENTANZA NON SONO OPPONIBILI A TERZI A MENO CHE NON SI
PROVI CHE NE ERANO A CONOSCENZA
Divieto di concorrenza
IL SOCIO NON PUO’, SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI, ESERCITARE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ATTIVITA’ CONCORRENTE CON QUELLA DELLA
SOCIETA’, NE’ ESSERE SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DI SOCIETA’
CONCORRENTE
La tutela del capitale sociale nella S.n.c.
PER TUTELARE I CREDITORI SOCIALI CHE FANNO AFFIDAMENTO
SULL’ESISTENZA DI UN DETERMINATO CAPITALE (QUALE ISCRITTO NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE), LA DISCIPLINA DELLA S.N.C. PREVEDE ALCUNE
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI:
LA RIDUZIONE DEL
CAPITALE SOCIALE
ESUBERANTE
I LIMITI ALLA
RIPARTIZIONE DEGLI
UTILI TRA I SOCI
Dopo la costituzione della società può accadere che i conferimenti eseguiti o promessi
dai soci risultino eccessivi rispetto alle esigenze concrete dell’attività sociale.
A GARANZIA DEI CREDITORI LA RIDUZIONE DEVE RISPETTARE LA PROCEDURA
PREVISTA DALL’ART. 2306 COD. CIV.
i versamenti ancora dovuti
il parziale rimborso dei
conferimenti già eseguiti
La società può deliberare una
riduzione del capitale sociale
mediante la liberazione dei soci
dall’obbligo di effettuare:
PER EVITARE CHE IL VALORE DEL PATRIMONIO SIA INFERIORE AL CAPITALE SOCIALE
INDICATO NELL’ATTO COSTITUTIVO, LA LEGGE STABILISCE CHE:
non si possono distribuire utili fittizi, cioè profitti che non sono stati realizzati dalla società
se si è verificata una perdita del capitale sociale, gli utili conseguiti non possono essere
distribuiti ai soci fino a quando il capitale non sia stato:
REINTEGRATO
Si aumenta il patrimonio sociale
fino a riportarlo al valore
indicato per il capitale nell’atto
costitutivo
RIDOTTO IN MISURA
CORRISPONDENTE
si diminuisce il capitale
sociale fino a farlo
coincidere con il patrimonio
La S.n.c. irregolare
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
che non è iscritta nel Registro delle Imprese
è
IRREGOLARE
La disciplina di una S.n.c. irregolare differisce principalmente da quella di una Snc regolare:
per i rapporti con i terzi (disciplinati dalle norme sulla società semplice: non c’è il beneficio
della preventiva escussione)
perché ha un’autonomia patrimoniale attenuata
perché, nel caso di società commerciale, non può essere ammessa, in caso di insolvenza,
al beneficio delle procedure concorsuali più favorevoli (concordato preventivo).
SONO SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLA S.n.c. IRREGOLARE ANCHE:
LA SOCIETA’ DI FATTO LA SOCIETA’ APPARENTE
Quando la volontà di dar vita
ad una società si esprime
attraverso comportamenti
concludenti, ma non con atti
formali
Quando la volontà di dar vita
ad una società si esprime
attraverso comportamenti
concludenti, ma non con atti
formali
Quando pur non essendoci
alcuna volontà di dar vita ad
una società, vi è un
comportamento che genera
l’apparenza della esistenza di
una società.
LA S.n.c. IRREGOLARE PUO’ ESSERE SUCCESSIVAMENTE REGOLARIZZATA
MEDIANTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE :
la S.n.c. regolarizzata non è tuttavia una nuova società, essa rappresenta, infatti, la
continuazione della precedente società
PUÒ ANCHE ACCADERE CHE UNA SOCIETÀ REGOLARE DIVENTI IRREGOLARE: SE AD
ES. ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO NELL’ATTO COSTITUTIVO, I SOCI
CONTINUANO DI FATTO L’ESERCIZIO IN COMUNE DELL’ATTIVITÀ SOCIALE.
La Società in accomandita semplice (S.a.s.)
LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA STESSA COINCIDE IN GRAN PARTE CON QUELLA
DELLA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
TALE SOCIETA’ SI CARATTERIZZA PER LA PRESENZA DI DUE CATEGORIE DI SOCI:
SOCIACCOMANDATARI
SOCIACCOMANDATANTI
SOCI ACCOMANDATARI
RISPONDONO SOLIDALMENTE ED ILLIMITATAMENTE PER L’ADEMPIMENTO DELLE
OBBLIGAZIONI SOCIALI E GODONO DEL DIRITTO DELLA PREVIA ESCUSSIONE DEL
PATRIMONIO SOCIALE
SOLO AD ESSI PUO’ ESSERE CONFERITA L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’
POTERE
DI GESTIONE
POTERE
RAPPRESENTANZA
SOCI ACCOMANDANTI
SONO PRIVI DI OGNI POTERE DECISIONALE AUTONOMO IN MERITO ALLA
CONDOTTA DEGLI AFFARI SOCIALI
POSSONO TRATTARE E CONCLUDERE AFFARI IN NOME DELLA SOCIETA’ SOLO IN
FORZA DI UNA PROCURA SPECIALE PER SINGOLI AFFARITUTTAVIA:
possono partecipare alla nomina e alla revoca degli amministratori nominati con atto separatopossono, sotto la direzione degli amministratori, prestare la loro opera manuale e
intellettuale possono, se lo consente l’atto costitutivo, dare autorizzazioni e pareri per determinate
operazioni,hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilanciohanno il diritto di controllare l’esattezza del bilancio attraverso al consultazione dei libri
contabili e degli altri documenti della società