LA SITUAZIONE OGGI · livello di tassazione adeguata, mettendo a repentaglio i principi di equità...

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LA SITUAZIONE OGGI La Legge di Bilancio 2018 Il Parlamento italiano, nel corso della sessione di Bilancio, è intervenuto regolamentando la c.d. web tax tramite un emendamento1 del relatore on. Francesco Boccia (PD), approvato, con cui si stabilisce che:

• l’imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax) è prevista per le sole prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti di soggetti residenti, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

• il concetto di “stabile organizzazione” non comprende: l’uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni/merci appartenenti all’impresa; la disponibilità di beni o merci immagazzinati ai fini di deposito, esposizione, consegna o trasformazione; la disponibilità di una sede fissa di affari;

• l’imposta si applica con un’aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;

• l'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità;

• l’imposta è prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, di non superare i limiti di transazioni indicati;

1 Emendamento Web Tax - si veda il n. 88-bis.23

• un decreto del Ministero dell’Economia, da emanare entro il 30 aprile 2018, individuerà le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici su cui si applicherà la web tax;

• la web tax entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 La tabella di marcia

Soluzione europea: Il 5 dicembre 2017 i Ministri delle Finanze dell'UE riuniti nel Consiglio ECOFIN hanno adottato una posizione comune sulla web-tax. Tale posizione costituirà l'input dell'Unione Europea nei lavori in corso in ambito OECD/G20, che si concluderanno con il report finale a marzo. In particolare, il Consiglio UE suggerisce di esplorare la possibilità di introdurre il concetto di "presenza digitale" e di modificare le regole internazionali su transfer pricing e profit attribution. Viene inoltre richiesto di sondare la possibilità di cooperazione tra piattaforme digitali ed autorità fiscali. Il Consiglio concede comunque agli Stati Membri la possibilità di applicare azioni unilaterali provvisorie. Infine, pur evidenziando la priorità di un'azione globale, invita la Commissione a proporre iniziative legislative adeguate qualora l’OCSE non giungesse ad una soluzione condivisa entro la primavera del 2018.

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L’UNIONE EUROPEA TRA FRENI E SLANCI Il contesto europeo La maggiore difficoltà che l’Italia, nel corso di questi anni, ha incontrato nel disciplinare il processo di regolamentazione della tassazione per le multinazionali che operano in rete è dovuta ai freni posti dalla necessità di rispettare i principi del diritto europeo. In particolare:

• nell’UE gli Stati Membri sono liberi di scegliere la propria politica fiscale, a condizione che non disturbi il funzionamento del mercato unico (non-discriminazione, proporzionalità, non-distorsione della concorrenza), come regolamentato dal Trattato sul funzionamento dell’UE2;

• l’UE ha adottato nel ’97 un Codice di Condotta sulla tassazione delle imprese, per evitare la concorrenza fiscale dannosa, creando un gruppo di lavoro permanente che monitora la conformità delle politiche fiscali nazionali con le regole del mercato unico. Il Codice prevede, inter alia, che gli Stati non adottino regole fiscali in contrasto con i principi fiscali internazionali dell’OCSE3;

• nel 2013, la Commissione UE ha istituito un Gruppo di esperti4, che ha raccomandato di non creare nuove regole specifiche per le imprese digitali e raccomandando di agire a livello internazionale, nel framework dell’OCSE, per un contrasto efficace della pianificazione fiscale aggressiva;

• la complessità per gli Stati Membri di adottare una tassazione dell’economia digitale a livello nazionale deriva dalla necessità di trovare un sistema che coniughi i principi fiscali internazionali ed i principi del mercato unico ed allo stesso tempo non risulti eludibile;

• l’azione a livello europeo è rimasta bloccata a causa della resistenza da parte degli Stati Membri con bassa tassazione, che traggono

2 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - Artt.110-117 3 Conclusioni del Consiglio 98/C 2/01 4 Report Gruppo UE di esperti sulla tassazione dell’economia digitale

vantaggio dalla competizione fiscale, rendendo impossibile una decisione unanime, secondo quanto previsto dall’art. 113 TFUE.

Negli ultimi mesi si sono registrati, però, significativi progressi. Il 9 settembre 2017 il Ministro delle Finanze Pier Carlo Padoan ha sottoscritto una dichiarazione politica congiunta5 con i colleghi di Germania, Francia e Spagna a sostegno di una iniziativa per la tassazione delle imprese dell'economia digitale. I quattro ministri delle finanze dei Paesi più grandi dell'Eurozona hanno preparato tale documento per presentare l’iniziativa in vista della riunione informale dell’Ecofin a Tallinn del 15 e 16 settembre 2017 e del successivo Vertice Digitale del 29 settembre scorso. Lo scopo della dichiarazione congiunta è stato quello di sollecitare un’imposizione delle imprese che svolgono attività economica in Europa senza corrispondere un livello di tassazione adeguata, mettendo a repentaglio i principi di equità fiscale e la sostenibilità del modello economico e sociale del continente. A seguito della proposta congiunta, il 21 settembre, la Commissione Europea ha pubblicato la propria Comunicazione - 'A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market''6 - volta ad illustrare una strategia a lungo termine insieme ad una serie di soluzioni a breve termine per rafforzare il quadro normativo europeo sulla tassazione delle imprese dell'economia digitale. All’interno della strategia a lungo termine, si parte dall’ipotesi di inserire tale tassazione all’interno del quadro fiscale internazionale. A tal fine la sfida principale risulta quella di determinare dove viene creato il valore delle imprese digitali e come deve essere attribuito ai fini fiscali. A livello europeo la proposta sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) offre una prima chiave di lettura per affrontare queste sfide, ma la Commissione si riserva di analizzare le varie possibili opzioni confrontandosi con gli stakeholder e i rappresentanti

5 Dichiarazione congiunta Ministri delle Finanze, 9 settembre 2017. Si segnala che a favore dei quattro Paesi firmatari si sono schierati i governi di Austria, Bulgaria, Grecia,

Portogallo, Slovenia e Romania. 6 Comunicazioni Commissione Europea 21 settembre 2017.

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dell'industria attraverso una consultazione pubblica7, al fine di presentare una possibile proposta entro la primavera 2018. Relativamente alle misure di breve termine sono state presentate le tre principali opzioni dibattute a livello di Stati membri:

• Tassa di compensazione sul fatturato delle società digitalizzate

• Ritenuta fiscale sulle transazioni digitali

• Tassa sui ricavi generati dalla fornitura di servizi digitali o attività pubblicitarie

Nel Vertice Digitale di Tallinn del 29 settembre 2017 si sono distinte soprattutto le voci del Presidente francese, Emmanuel Macron, e del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il primo ha ufficializzato che i Paesi che sostengono la “web tax” sono diventati 19, mentre il secondo ha aperto alla possibilità di lavorare in coordinamento attraverso le cooperazioni rafforzate, qualora non si arrivasse rapidamente al consenso generale su tale questione. Come previsto, le opposizioni sono arrivate principalmente dagli Stati Ue con particolari regimi fiscali quali Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Malta e Cipro. Infine nelle Dichiarazioni finali del Consiglio Europeo del 19 ottobre8 è emersa la volontà di assicurare delle condizioni eque di concorrenza a livello mondiale, conformemente ai lavori attualmente in corso in seno all’OCSE. Inoltre viene ribadito l’invito ai Ministri delle Finanze a perseguire l’esame della comunicazione della Commissione e all’esecutivo europeo di presentare delle proposte appropriate all’inizio del 2018.

7 Consultazione pubblica 26 ottobre 2017 - 3 gennaio 2018. Si segnala altresì un’ulteriore consultazione di 4 settimane (fino al 24 novembre) sull’Inception Impact

Assessment. 8 Conclusioni del Consiglio Europeo, 19 ottobre 2017

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WEB TAX IN ITALIA UNO STATO DELL’ARTE TRAVAGLIATO

Nell’era dell’economia digitale il nostro Paese da alcuni anni è impegnato in un processo di regolamentazione della c.d. web tax, al fine di garantire equità fiscale e concorrenza leale. Il Disegno di Legge Boccia 2013 Voluta fortemente dal Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Francesco Boccia (PD), la web tax, secondo la prima proposta di legge in materia9 prevedeva che i soggetti passivi che intendessero acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, fossero obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Nella proposta si specificava che il regolamento finanziario, ovvero il pagamento degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica, dovesse essere effettuato dal soggetto che acquistasse i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario. La Legge di Stabilità 2014 La proposta a firma dell’on. Boccia era stata quindi assorbita dalla Legge di Stabilità 201410. L'obbligo a cui puntava la norma riguardava, appunto, le transazioni tra imprese, o comunque tra operatori economici soggetti passivi Iva (gli scambi B2B), che intendessero acquistare servizi di pubblicità e link

9 Introduzione dell’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in

materia di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di servizi per via telematica, 4 ottobre 2013 10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2014). Legge

n.147 del 27 dicembre 2013, comma 33.

sponsorizzati on line, inducendo gli stessi a versare l'imposta sul valore aggiunto nel nostro Paese. La norma è stata soppressa in via definitiva dal Governo Renzi nel decreto ‘Salva Roma ter’11 per incompatibilità rispetto alla disciplina europea in materia di libero scambio. Una decisione politica che l’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva motivato dichiarando: “Avevamo detto no alla norma sulla pubblicità online, siamo stati di parola”. E ancora: "Ne riparleremo in un quadro di normativa europea”. Il Disegno di Legge Mucchetti 2016 Il 14 settembre 2016, presso il Senato, è stato presentato un nuovo disegno di legge in materia recante Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale12. Il testo, a firma del sen. Massimo Mucchetti (PD), stabiliva che gli intermediari finanziari incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti devono operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento sull’importo da corrispondere. Si stabiliva, quindi, che la ritenuta non si applicasse nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il testo bloccava poi i pagamenti nelle more della comunicazione del numero di partita Iva. La Manovra Correttiva 2017 Intanto, in sede di conversione della c.d. Manovrina (Manovra Correttiva)13 era stato approvato un emendamento, a firma dell’on. Francesco Boccia (PD), che introduceva, in attesa di una normazione definitiva, una web tax transitoria.

11 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei

servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16. Art. 2, comma 1 lettera a)

12 Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale, 14 settembre 2016.

13 Manovra Correttiva 2017, Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Art. 1-bis

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Si trattava di una cooperazione rafforzata tra Agenzia delle entrate e imprese che hanno ricavi consolidati superiori ad 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato italiano per un ammontare superiore a 50 milioni di euro. In particolare, nel caso in cui le aziende coinvolte versassero quanto dovuto rispetto a periodi di imposta per i quali sono scaduti i termini per la dichiarazione, venivano garantite sia la depenalizzazione del reato di omessa dichiarazione, che la riduzione del 50% delle sanzioni da accertamento con adesione. La norma era stata costruita per porre un argine a comportamenti finalizzati a non fare apparire, come presenti sul territorio, stabili organizzazioni di cui invece l’impresa estera effettivamente si avvaleva.