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La segnalazione delle operazioni sospette e delle violazioni all'utilizzo del contante GEA ARCELLA Commissione Antiriciclaggio CNN Milano 25 maggio 2012

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La segnalazione delle operazioni sospette e delle violazioni

all'utilizzo del contante

GEA ARCELLA

Commissione Antiriciclaggio CNN

Milano

25 maggio 2012

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Momenti valutativi

• l'adeguata verifica • la segnalazione delle

operazioni sospette

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Elementi oggetto di valutazione

• Elementi soggettivi relativi al cliente e al titolare effettivo

• Elementi oggettivi relativi all'operazione

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L'adeguata verificaart.18

- identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo- ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale- controllo costante nel corso della prestazione professionale.

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L’approccio basato sul rischio – art. 20

• elementi soggettivi: (tipo di cliente, attività svolta, area geografica di provenienza, suo comportamento) è il profilo soggettivo del cliente e dell’eventuale titolare effettivo

• elementi oggettivi: (tipo di operazione, ammontare, svolgimento, ragionevolezza) è il profilo oggettivo dell’operazione

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Valutazione in base alle informazioni possedute

• o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale: la figura del professionista non può snaturarsi, sino a diventare quella di un investigatore per cui la valutazione deve essere fatta in base agli elementi in possesso del professionista (art.3 comma 1 - art. 41 1^ comma)

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Il perimetro dell’adeguata verifica

• “informazioni” e non necessariamente “documentazioni”

• possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale

• Titolare effettivo ricorso alternativo a:– pubblici registri– richiesta di dati ai clienti– altre modalità

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Mancata adeguata verifica

• obbligo di astensione, superato dall’obbligo di ricevere l’atto (art. 23, 3° comma);

• valutazione se effettuare la segnalazione di operazione sospetta (art.23, 1°comma);

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L’obbligo di segnalazione

Riciclaggio e autoriciclaggio

Autonomia della disciplina antiriciclaggio rispetto alla definizione della norma penale

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Riciclaggio – art. 2 comma 1• la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a

conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

• l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

• l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

• la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”.

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Autoriciclaggio

reimpiego o occultamento di proventi delittuosi effettuato dallo stesso soggetto che ha

commesso il reato presupposto

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Autoriciclaggio e reato tributario

• Non è sufficiente la semplice evasione o elusione fiscale per aversi presupposto di riciclaggio o autoriciclaggio

• Il reato tributario può costituire il presupposto ai fini di una eventuale segnalazione di condotte riciclatorie

• Deve emergere qualche evidenza oggettiva del presupposto della provenienza delittuosa del denaro utilizzato e della sussistenza degli altri presupposti che integrano la fattispecie criminosa

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L’obbligo di segnalazione – art. 41

• “… sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio …”

• “… il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta … in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell’ambito dell’attività svolta …

• al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF so-no emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia…”

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L’area di analisi

• caratteristiche oggettive della prestazione o altre circostanze purché conosciute in ragione delle funzioni esercitate

• caratteristiche soggettive del cliente, in particolare la sua capacità economica e l’attività svolta

• in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta

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L’attività di adeguamento ex L.N.

Il notaio deve• indagare il volere delle parti • individuare lo strumento giuridico più idoneo

al raggiungimento dello scopo voluto• verificare se il risultato così ottenuto sia

meritevole di tutela, in quanto non contrario a norma imperativa, ordine pubblico o buon costume

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La nuova analisi della normativa antiriciclaggio

• Valutazione delle informazioni (sul cliente e sull’operazione) e del rischio elementi derivanti dall’adeguata verifica

• Verifica della presenza di indicatori di anomalia

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Alcuni indicatori di anomalia

• Atti immobiliari prezzo sproporzionato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o rispetto ai valori di mercato

• Atti societari tendenti a rendere difficile l’identificazione del titolare effettivo, frequenti cambiamenti della titolarità o della denominazione, impiego di trust , conferimento di incarichi a persone prive delle necessarie capacità, conferimento di beni per valori sproporzionati a quelli di mercato

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• Mezzi di pagamento strumenti di pagamento inusuali, anomali frazionamenti, pagamenti provenienti da terzi

• Richiesta di prestazione professionale frequenti acquisizioni di aziende, atti non compatibili con il profilo economico-patrimoniale, frequente rilascio di procure

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• Cliente fornisce informazioni incomplete o inesatte, è riluttante a fornire informazioni, ha troppa familiarità con la normativa, è accompagnato da altre persone dal ruolo non definito, è soggetto a procedimento penale o contiguo con, opera con Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente al nostro

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L’area geografica

• Black List– Fiscali– Antiriciclaggio

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La necessaria attività di valutazione della fattispecie

• la segnalazione deve essere sempre frutto di una attività di valutazione della fattispecie, rimessa al prudente apprezzamento del notaio

• Il riferimento al momento dell’esecuzione dell’operazione

• La conservazione della documentazione nel fascicolo

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La tutela della riservatezza

• art. 41 comma 6:

“Le segnalazioni di operazioni sospette… non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale … e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.”

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LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

• Normativa di riferimento– D.Interm. 27.2.09

• Protocollo d’intesa CNN – UIF

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L’attuale procedura di segnalazione tramite intermediario (CNN)

• Posta Elettronica Certificata (PEC)• Firma digitale• Cifratura

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Prerequisiti per la segnalazione:• Modulo Pdf compilabile (si scarica dalla RUN

Sezione Antiriciclaggio)• Strumenti di cifratura e firma digitale

- Certificato di chiave pubblica di cifratura rilasciato dall’UIF - Certificato di cifratura e relativa chiave privata rilasciata dal

CNN che servirà per decifrare le comunicazioni provenienti dall’UIF

– Smart Card contenente il certificato di firma digitale (già in possesso del notaio).

• PEC

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SOS con intermediario CNNdal 2009 a oggi (flusso di andata)

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SOS con intermediario CNNdal 2009 a oggi (flusso di ritorno)

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Le limitazioni all'uso del contante

obbligo di comunicazione al MEF qualora siano violate le disposizioni volte a limitare l’uso del danaro contante (artt. 49, 51 d.lgs. cit.)

problema della recente modifica normativa e della concorrente comunicazione alla GdF.

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Le limitazioni all'uso del contante

Le soglie nel tempo del divieto di utilizzo di denaro contante, titoli o libretti al portatore o assegni trasferibili:

- dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008: euro 12.500;

- dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008: euro 5.000

- dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010: euro 12.500

- dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 201: euro 5.000

- dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 201: 2.500

- dal 6 dicembre 201: euro 1.000

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La comunicazione delle violazioni all'uso del contante

Destinatari: gli uffici territorialmente competenti del

Ministero dell'Economia;

il termine è 30 giorni dall'accertamento dell'infrazione;

la comunicazione non va fatta se l'operazione è già stata segnalata come sospetta.

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La comunicazione delle violazioni all'uso del contante: un esempio

Alla Ragioneria territoriale dello Stato di.....

Oggetto: comunicazione ex art. 51 D.Lgs. 231/2007

Il sottoscritto, nella sua qualità di notaio ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 231/2007 e del Decreto 17 novembre 2011 comunica che in data....

Il signor (generalità complete) ha trasferito la somma di Euro...... a mezzo di (contanti, libretti o titoli al portatore, assegni trasferibili) al signor (generalità complete).

Il tutto ai fini della contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Grazie per l'attenzione