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La riforma Fornero Milano, 5 e 12 settembre 2012

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La riforma Fornero

Milano, 5 e 12 settembre 2012

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Il contratto a tempo determinato

Con la riforma Fornero sono state previste due ipotesi di liberalizzazione delle assunzioni a termine, o più propriamente di acausalità:

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Il contratto a tempo determinato

Prima ipotesi:

Primo contratto a tempo determinato concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

- durata del rapporto limitata a 12 mesi;- nessuna possibilità di proroga.

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Il contratto a tempo determinato

Seconda ipotesi

I contratti collettivi, in via diretta a livello interconfederale o di categoria, ovvero in via delegata a livelli decentrati, possono legittimare, nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, che le assunzioni con contratto a termine avvengano liberamente, cioè senza una specifica ragione giustificatrice, quando si verifichino determinate circostanze della vita di un’impresa.

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Il contratto a tempo determinato

• Ipotesi:• a) avvio nuova attività; • b) lancio di un prodotto o di un servizio

innovativo; • c) implementazione di un rilevante

cambiamento tecnologico; • d) fase supplementare di un significativo

progetto di ricerca o sviluppo; • e) rinnovo o proroga di una commessa

consistente.

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Il contratto a tempo determinato

• Durata massima 36 mesi• Prosecuzione dopo la scadenza (30 gg se di

durata inferiore ai sei mesi, 50 gg se di durata superiore)

• La prosecuzione deve essere comunicata al Centro per l’Impiego

• Riassunzione (intervallo di 60 o 90 gg e nei contratti stagionali e in quelli previsti dalla contrattazione collettiva 20 o 30gg)

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Apprendistato

Novità della legge di riforma:

• Contingentamento dell’apprendistato (10)

• Durata minima di 6 mesi del periodo di apprendistato

• Aumento del rapporto apprendisti/lavoratori qualificati

• Estensione dell’Aspi

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Apprendistato

I nuovi limiti all’assunzione:• E’ elevato il rapporto fra apprendisti e

maestranze qualificate 3:2• Continua a rimanere 1 a 1 per i datori di

lavoro con meno di 10 dipendenti• Il datore di lavoro che non abbia lavoratori

qualificati o che ne abbia in numero non superiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre

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Apprendistato• L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla

verifica che almeno il 50% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti sia stato mantenuto in servizio alla scadenza.

• Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

• In caso di mancato rispetto della percentuale del 50% la riforma consente di assumere un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati (anche nel caso in cui vi sia una totale mancata conferma degli apprendisti pregressi)

• SANZIONE: gli apprendisti assunti in violazione del limite in questione sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

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Apprendistato

Stabilizzazione esempi.

• Datore di lavoro che ha stabilizzato nei 36 mesi precedenti 4 apprendisti su 8: nessuna limitazione.

• Datore di lavoro che ha stabilizzato nei 36 mesi precedenti 2 apprendisti su 8: possibilitàdi assumere 3 apprendisti

• Datore di lavoro che non ha stabilizzato nessun apprendista: possibilità di assumere un solo apprendista.

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Apprendistato

• Viene chiarito che, in caso di recesso dal rapporto di apprendistato alla fine del periodo di formazione (che coincide con la fine del periodo di apprendistato), durante il periodo di preavviso ex art. 2118 c.c. continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato

• A fa data dalla entrata in vigore della legge di riforma anche per gli apprendisti è estesa la nuova assicurazione sociale per l’impiego (ASPI)

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Contratto di inserimento

• Abrogazione a partire dal 2013

• Possibilità di utilizzare ancora il contratto di inserimento fino al 31 dicembre 2012

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Assunzioni agevolate

Incentivi all’occupazione:

• Lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi

• Donne di qualsiasi età, ovunque residenti da almeno 24 mesi, residenti in aree svantaggiate da almeno 6 mesi

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Assunzioni agevolate

• Assunzioni effettuate a far data dal 1°gennaio 201 3

• L'incentivo, consistente in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata complessiva di 12 mesi, viene corrisposto in relazione alle assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione.

� Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi raggiungerà la durata complessiva di 18 mesi.

� Nel caso in cui l'assunzione venga effettuata direttamente a tempo indeterminato la riduzione dei contributi spetta per un periodo complessivo di 18 mesi.

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Tirocini formativi

• Intervento sul tema dei tirocini allo scopo principale di evitare abusi all'utilizzo di questo strumento, con delega a Governo e Regioni. Criteri per la delega:

• a) revisione della disciplina dei tirocinii formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo

• b) previsione di azioni ed interventi volti a prevenire un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività

• c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza

• d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in formaforfettaria, in relazione alla prestazione svolta. In caso di mancata corresponsione sanzione da 1000 a 6000 euro

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Il part-time

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario di lavoro a tempo pienoLe tipologie di part-time:

• orizzontale• verticale• misto

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Il part-time

• Il lavoro supplementare (è legittimo anche senza il consenso se è previsto dal CCNL)

• Il lavoro straordinario

• Le clausole flessibili (consentono di variare la collocazione temporale)

• Le clausole di elasticità (consentono di aumentare la durata della prestazione, senza che le ore in più siano considerate straordinario)

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Il part-time

Potestà di revoca del consenso alle clausole flessibili ed elastiche

• Per la generalità dei lavoratori, è prevista dai CCNL

• Per il lavoratore che si trovi in determinate situazioni,opera automaticamente, per effetto di diretta previsione legislativa

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Part-time

Ipotesi legislative:• Lavoratori affetti da patologie oncologiche• Patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i

figli o i genitori• Lavoratore con figlio convivente di età non

superiore agli anni 13• Lavoratore con figlio convivente portatore di

handicap• Lavoratori studenti

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Il lavoro intermittente

Modifiche di carattere oggettivo e soggettivo:

• Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai CCNL ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno

• Con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25 anno di età

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Il lavoro intermittente

• Non è più possibile imputare la chiamata del lavoratore alle causali di cui all’art. 37 del D.Lgs. N. 276/2003 (periodi predeterminati)

• Nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva dovrebbe rimanere valide le ipotesi indicate nella tabella approvata con Regio Decreto n. 2657/1923

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Lavoro intermittente

• Obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale Competente dell’inizio della prestazione lavorativa e modalità (circ. 20/2012)

• Indennità di disponibilità

• Regime transitorio

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Il contratto a progetto

• Artt. Da 61-69 D.Lgs. 276/2003.• “Ferma restando la disciplina per gli agenti e i

rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivitàlavorativa.”

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Il lavoro a progetto

• L’attività che il collaboratore è chiamato a svolgere nell’interesse del committente deve essere ricondotta a uno o più progetti specifici

• La riforma Fornero ha soppresso la possibilità, prevista originariamente, di fare riferimento nel contratto, ad un programma o fase di lavoro

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Il lavoro a progetto

• Il progetto deve essere «funzionalmente collegato ad un risultato finale»

• Il progetto non può riproporre l’oggetto sociale e non può riguardare compiti esecutivi e ripetitivi

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Il contratto a progetto

• Cessazione del rapporto di collaborazione alla realizzazione del progetto

• Recesso anticipato:a) È sempre ammesso per giusta causa (sia per

il committente che per il collaboratore)b) Per il committente, è ammesso altresì in

caso di oggettiva inidoneità professionale del collaboratore

c) Per il collaboratore, è ammesso se è previsto dal contratto individuale e nel rispetto del preavviso

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Il contratto a progetto

Il compenso:

• Se esistono previsioni specifiche nei CCNL, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico

• Se non esistono previsione specifiche nei CCNL, il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime per i lavoratori subordinati previsti nel settore di riferimento per figure analoghe

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Il lavoro a progetto

Conseguenze della mancanza del progetto

• L'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

• Non viene praticamente ammessa la «prova contraria»

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Il lavoro a progettoLa comparazione con i dipendenti

• «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente , fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

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Il lavoro a progetto

Esclusioni:

• Rapporti di agenzia

• Le collaborazioni occasionali (30 gg e 5.000 €)

• Le professioni intellettuali per il cui svolgimento è necessaria l’iscrizione in appositi albi (per la corrispondente attività)

• I rapporti di collaborazione con la PA

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Il lavoro a progetto

A decorrere dal 2013 la Riforma Fornero stabilisce aumenti progressivi dell’aliquota contributiva da versare alla cd. Gestione Separata, fino al conseguimento delle misure, rispettivamente del 33% da decorrere dal 2018 (collaboratori non iscritti ad altra gestione previdenziale e non pensionati) e del 24%, a decorrere dal 2016.

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L’associazione in partecipazione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto ( art. 2549 c.c.)

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L’associazione in partecipazione

Introduzione di un limite numerico:• Se l’apporto dell’associato consiste anche in

una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivitànon può essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti (ad eccezione del coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo)

• Violazione della norma: presunzione assoluta di subordinazione

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L’associazione in partecipazione

Presunzione di subordinazione relativa per i rapporti di associazione in partecipazione instaurati:

• Senza che vi sia una partecipazione agli utili • Senza la consegna del rendiconto• Senza che l’apporto dell’associato sia

connotato da competenze teoriche di grado elevato o da competenze tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze

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Lavoro accessorio

Nuova definizione di lavoro accessorio:“ per prestazioni di lavoro accessorio si

intendono quelle di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nell’anno solare, annualmente rivalutati”

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Lavoro accessorio

Fermo restando il limite massimo nel corso dell’anno, per imprenditori commerciali e professionisti il limite per ciascun committente è di 2.000 euro.

Ipotesi soggettive e oggettive solo per il settore agricolo.

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IL lavoro accessorio

• I buoni lavoro costituiscono lo strumento di pagamento dei prestatori di lavoro accessorio.

• Essi divengono orari, numerati progressivamente e datati.

• Ciascun buono ha un valore nominale di € 10 (netto € 7,50).

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Le partite Iva

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

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Le partite IvaA) che la collaborazione abbia una durata

complessivamente superiore a otto mesi nell'arco di due anni solari consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu'soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu'dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

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Le partite IvaLa presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a)sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita‘ tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita';

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Le partite Iva

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (v-. Circolare INPS n. 21 del 9 febbraio 2012)

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Le partite Iva

C) nel caso di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predetteattivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

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La riforma dei licenziamenti

• La Riforma Fornero impone al datore di lavoro di specificare nella comunicazione i motivi che hanno determinato il licenziamento.

• Attraverso la riscrittura dell’art. 7 della L. 604/1996 introduce una nuova procedura conciliativa che il datore di lavoro deve obbligatoriamente attivare prima di comunicare al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (aziende di più di 15 dipendenti).

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La riforma dei licenziamenti

In materia di licenziamenti collettivi:• Fissa il termine di 7 gg entro il quale deve

essere comunicato a determinati soggetti pubblici l’elenco dei lavoratori da collocare in mobilità;

• Rende possibile sanare i vizi della comunicazione preventiva attraverso un accordo sindacale;

• Prevede, dal 1 gennaio 2017, l’abrogazione delle liste di mobilità e dell’indennità di mobilità.

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La riforma dei licenziamenti

Tutela nel caso di licenziamento discriminatorio e in altri altri casi di nullità

• Reintegrazione (o indennità)• Indennità (minimo 5 mensilità)• Detrazione del percepito

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La riforma dei licenziamenti

Tutela nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo

• Se viene accertata l’insussistenza del fatto contestato ovvero che il fatto rientra in una condotta punibile con una sanzione conservativa:

• annulla il licenziamento• condanna alla reintegrazione• condanna al risarcimento (max 12 mensilità)

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La riforma dei licenziamenti

Tutela nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Nelle altre ipotesi (diverse dalle precedenti) il Giudice:

• dichiara risolto il rapporto • condanna al pagamento di un’indennità da un

minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità

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La riforma dei licenziamenti

Tutela nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

Nel caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento:

• Annulla il licenziamento;• Condanna alla reintegrazione;• Risarcimento sino ad un max di 12 mensilità.

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La riforma dei licenziamenti

Tutela nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

Nelle altre ipotesi il Giudice:• Dichiara risolto il rapporto• Condanna il lavoratore al pagamento di

un’indennità risarcitoria omicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità

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La riforma dei licenziamenti

Tutela in altri casi di licenziamento:

• Licenziamento intimato per inidoneità fisica e durante il periodo di comporto;

• Annullamento del Giudice;• Reintegrazione;• Condanna al pagamento di un’indennità

risarcitoria (non più di 12 mensilità)

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La riforma dei licenziamenti

• Licenziamento orale, inefficacia, medesima tutela del licenziamento discriminatorio.

• Licenziamento privo di motivazione, intimato in violazione della procedura di cui all’art. 7 L. 300/70, intimato in violazione della procedura conciliativa, inefficacia, risoluzione e indennitàrisarcitoria fra 6 e 12 mensilità.

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La riforma dei licenziamenti

In caso di licenziamento collettivo illegittimo:

• In caso di violazione della procedura sindacale, il Giudice dichiara risolto il rapporto e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità fra 12 e 24 mensilità;

• In caso di violazione dei criteri di scelta, il Giudice annulla il licenziamento, condanna il lavoratore alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità (non più di 12 mensilità).