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LA RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE Adozione del D. Lgs. 39/2010 Aggiornato alla Direttiva 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 del 16 aprile 2014 Studio Favaron 1

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LA RIFORMA DELLA REVISIONE

LEGALE

Adozione del D. Lgs. 39/2010 Aggiornato alla Direttiva 2014/56/UE e Regolamento UE

537/2014 del 16 aprile 2014

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Parte Prima

EVOLUZIONE STORICA DELLA REVISIONE

LEGALE

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Definizione di Revisione Legale

• Definizione di Revisione Legale (art. 14 D.lgs. 39/2010):

«Il Revisore Legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

a) Esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) Verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.»

Il D.Lgs. 39/2010 ha sostituito le precedenti recedenti definizioni di «revisione contabile» e «controllo contabile» abrogando le disposizioni del codice civile e del D.lgs 58/1998 (T.U.I.F.)

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Normativa precedente al 2003

• Fino all’entrata in vigore del D.lgs. 6/2003, l’attività di

revisione era svolta esclusivamente dal Collegio Sindacale

(ove esistente);

• Il D.lgs. 58/1998 prevedeva la «certificazione» dei bilanci

delle società quotate e di altri soggetti che svolgevano

attività di natura finanziaria da parte di società di revisione

iscritte in un Albo Speciale tenuto dalla CONSOB.

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La Riforma del Diritto Societario

• Con il D.lgs. 6/2003 («Riforma del Diritto Societario») si è introdotta la figura del soggetto che esercita il controllo contabile.

• Cambia il ruolo del collegio sindacale («Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»).

• Lo statuto delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.

• Rimanevano valide le disposizioni in merito alla «certificazione» obbligatoria ai sensi del D.lgs. 58/1998.

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Direttiva Europea 2006/43/CE

• La Direttiva Europea n. 2006/43/CE, che armonizza nell’ambito comunitario la disciplina della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, ha imposto una radicale modifica della normativa italiana.

• La Direttiva 2006/43/CE è stata recepita in Italia attraverso il D.lgs. 39/2010, i cui decreti attuativi non sono ancora completamente emessi.

• Con il D.Lgs. 39/2010 è stato definito il testo unico della revisione legale abrogando e coordinando tutte le precedenti disposizioni.

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Parte Seconda

GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

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Obiettivi della Direttiva Comunitaria

• Gli obiettivi della Riforma sono indicati espressamente nei

Considerando introduttivi della Direttiva 2006/43/CE.

• Principali obiettivi:

- Uniformare la normativa su tutto il territorio UE;

- Definire il profilo professionale del Revisore Legale;

- Garantire trasparenza, equivalenza e tutelare il mercato.

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Uniformità della Normativa

• Armonizzazione degli obblighi di informativa e reportistica

• Uniformità delle figure professionali

• Equivalenza dei titoli di accesso e delle conoscenze dei

revisori

• Applicazione dei principi di revisione internazionali in tutti

gli stati membri

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Figura professionale del Revisore Legale

• Deontologia professionale adeguata alla funzione di

interesse pubblico, onorabilità, integrità, obiettività

• Indipendenza diretta e indiretta («Rete»)

• Riservatezza e segreto professionale

• Adeguato corrispettivo

• Conoscenza e competenza adeguata

• Responsabilità patrimoniale e penale

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Trasparenza, Equivalenza e Tutela del mercato

• Registro Unico dei Revisori Legali, accessibile al pubblico e

che contenga le informazioni utili per una selezione

adeguata dei revisori

• Riconoscimento reciproco delle professioni di revisore

legale ed equivalenza in ambito comunitario

• Garanzia della qualifica, dell’imparzialità e

dell’indipendenza del revisore legale

• Controllo della qualità dei revisori legali

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Parte Terza

LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE

DAL D.LGS. 39/2010

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Obbligo e modalità di nomina

• La nomina del collegio sindacale e del Revisore Legale, sempre obbligatorie per le S.p.A., è obbligatoria anche per le S.r.l. se la Società:

- per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti di cui all’art. 2435-bis c.1 C.C.

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

E’ venuto meno l’obbligo di nominare gli organi di controllo in funzione dell’ammontare del capitale sociale.

• La nomina del revisore legale è effettuata dall’Assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo).

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Modifiche al T.U.F.

• Sparisce la normativa speciale che sanciva la certificazione

obbligatoria per le società per azioni quotate e il relativo

Albo gestito dalla CONSOB.

• Permane una disciplina speciale riservata agli Enti di

interesse pubblico, inclusa nel D.lgs. 39/2010.

• Per le società quotate e gli altri Enti di interesse pubblico la

revisione legale NON può essere affidata al Collegio

Sindacale, ma esclusivamente a un revisore legale

indipendente.

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Istituzione del Registro Unico dei revisori legali

• Sparisce il Registro dei revisori contabili tenuto a cura del

Ministero della Giustizia e l’Albo speciale delle società di

revisione tenuto dalla CONSOB, che confluiscono nel

Registro dei Revisori e delle Società di Revisione tenuto a

cura del Ministero delle Finanze.

• Gli iscritti al Registro saranno a sua volta suddivisi tra

Revisori «attivi» e «inattivi».

• Maggiore trasparenza alle attività dei revisori e ai compensi

degli stessi.

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Responsabilità Patrimoniale

• I Revisori Legali e le società di revisione legale rispondono

nei confronti della Società, dei soci e dei Terzi, in solido tra

loro e con gli amministratori, per i danni derivanti

dall’inadempimento ai loro doveri.

• Essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al

danno cagionato.

• L’azione di risarcimento si prescrive nel termine di 5 anni

dalla data della relazione di revisione.

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Parte Quarta

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. 39/2010

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Abilitazione all’esercizio della professione

• L’iscrizione al Registro dei Revisori Legali richiede:

- Requisiti di onorabilità;

- Laurea specifica almeno triennale nelle materie di

Economia, Giurisprudenza, Statistica e Scienze Politiche;

- Svolgimento del tirocinio di almeno 3 anni;

- Esame di idoneità professionale.

• Riconoscimento dei revisori abilitati in altri stati membri

dell’UE, previo superamento di una prova attitudinale.

• Sezione dedicata alle società di revisione

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Tirocinio e formazione continua

• Tirocinio di almeno 3 anni (maggiore rispetto alle altre professioni regolamentate)

• Può essere svolto in tutta la UE

• Ogni anno il tirocinante deve presentare una relazione sull’attività svolta, controfirmata dal revisore attivo presso il quale svolge il tirocinio

• Norme specifiche per la modifica del revisore tutor, riconoscimento del tirocinio prestato in altro stato membro, iscrizione al registro del tirocinio, cause di cancellazione, sospensione, modalità di svolgimento del tirocinio e di rilascio dell’attestazione finale

• Formazione continua obbligatoria su regolamento del MEF sentita la CONSOB (ancora da emettere)

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Esame di idoneità professionale

• Esame deve accertare il possesso delle conoscenze

teoriche e delle capacità di applicare tali conoscenze

• Esame indetto almeno 2 volte l’anno

• Equipollenza «condizionata» con l’esame di stato per

Dottore Commercialista, fermo l’obbligo di completare il

tirocinio legalmente previsto e di integrare le prove di

esame con le materie indicate nella Direttiva 2006/43/CE:

• Decreti attuativi ancora da emettere

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Materie di esame

a) Contabilità generale

b) Contabilità analitica e di gestione

c) Disciplina dei bilanci di esercizio e consolidato

d) Principi contabili nazionali e internazionali

e) Analisi finanziaria

f) Gestione del rischio e controllo interno

g) Principi di revisione nazionali e internazionali

h) Disciplina della revisione legale

i) Deontologia professionale della revisione

l) Tecnica professionale della revisione

m) Diritto civile e commerciale

n) Diritto societario

o) Diritto fallimentare

p) Diritto tributario

q) Diritto del lavoro e della previdenza sociale

r) Informatica e sistemi operativi

s) Economia politica, aziendale e finanziaria

t) Principi fondamentali di gestione finanziaria

u) Matematica e statistica

Per le materia da m) a u) solo per quanto necessario alla revisione dei conti

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Il Registro dei Revisori Legali

• Il Registro è tenuto a cura del M.E.F. ed è di consultazione

pubblica

• Contenuto del Registro:

- Nome, cognome, data di nascita, n° iscrizione, residenza,

codice fiscale, partita iva, eventuale società di revisione di

cui fa parte

- Ogni altra iscrizione in albi o registri nell’UE

- Eventuali incarichi di revisione presso Enti di interesse

Pubblico

- Eventuali provvedimenti disciplinari in atto

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Sezioni del Registro

• Il Registro è suddiviso tra:

- Revisori Legali e Società di Revisione (per le quali sono

richieste informazioni aggiuntive sui propri organi sociali e

sulla eventuale rete cui appartengono);

- Revisori attivi e inattivi

• I soggetti iscritti nel Registro devono comunicare gli

incarichi di revisione legale assunti.

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Revisori inattivi

• Sono considerati inattivi i soggetti che non hanno assunto incarichi per tre anni consecutivi e coloro che volontariamente ne fanno richiesta

• I revisori inattivi non sono tenuti agli obblighi di formazione continua, non sono soggetti al controllo della qualità né al pagamento dei contributi per la copertura dei relativi costi

• I revisori inattivi possono assumere nuovi incarichi solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento specifico della durata minima di 60 ore, previsto con Regolamento del M.E.F. di concerto con il Min. Giustizia e sentita la CONSOB, salvo il caso in cui abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento continui richiesti per i revisori attivi.

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Prima istituzione del Registro

• Al momento della prima iscrizione al Registro i revisori sono iscritti nella sezione degli «inattivi», salvo transitare nella sezione «attivi» con l’assunzione del primo incarico, se avviene entro 12 mesi.

• Fa eccezione la prima istituzione del Registro in cui tutti i soggetti già iscritti nel Vecchio Registro dei revisori contabili passano automaticamente nella sezione «attivi», salvo opzione da parte dell’iscritto.

• Salvo differenti disposizioni, è da ritenersi che i tre anni di «monitoraggio» decorrono dalla data di prima formazione del Registro (23 settembre 2013).

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Passaggio tra le sezioni «attivi» e «inattivi»

• L’iscrizione nella sezione «inattivi» è disposta d’ufficio dal MEF al verificarsi del periodo di inattività di tre anni, previo avviso recapitato al soggetto interessato.

• I revisori iscritti nella sezione «inattivi» (compresi i nuovi iscritti al Registro) da meno di 12 mesi possono assumere nuovi incarichi con esonero dagli obblighi di formazione specifica prevista per i revisori inattivi.

• Se entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione obbligatoria per i revisori inattivi, il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale, il corso stesso resta privo di effetti.

• I revisori inattivi sono comunque tenuti al versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro e possono assumere incarichi come membri di Collegi Sindacali.

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Deontologia, riservatezza e segreto professionale

• I soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale dei conti

rispettano i principi di deontologia professionale, di riservatezza

e segreto professionale, approvati e/o emanati dal M.E.F. di

concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la CONSOB.

• Il revisore legale o la società di revisione legale consultano il

soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine

di ottenere ogni informativa utile allo svolgimento della revisione

in merito alla società che conferisce l’incarico. Il soggetto

precedentemente incaricato della revisione consente

l’accesso a tali informazioni.

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Indipendenza e obiettività

• I revisori devono essere indipendenti e non devono in alcun modo essere coinvolti nel processo decisionale della società soggetta a revisione.

• I revisori devono astenersi dall’effettuare la revisione legale dei conti nei casi in cui tra la società e il revisore o la società di revisione o la rete a cui appartiene, sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, qualora l’indipendenza del revisore risulta compromessa.

• Per «rete» si intende la struttura alla quale appartiene un revisore ‘che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali.’

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Indipendenza e obiettività (continua)

• I revisori si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare

tempestivamente le situazioni che possono compromettere

l’indipendenza; l’istituzione e il funzionamento di tali procedure

sono documentati in modo da poter essere assoggettati a

sistemi di controllo della qualità.

• I revisori documentano nelle carte di lavoro tutti i rischi

rilevanti per la loro indipendenza nonché le misure adottate per

limitare tali rischi.

• Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere

l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione,

questi non effettuano la revisione legale.

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Corrispettivi per la revisione legale

• Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale (né la retribuzione dei dipendenti che partecipano all’incarico) non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione della società che conferisce l’incarico.

• Il corrispettivo è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tal fine i revisori determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo alla dimensione dell’azienda, ai rischi della stessa, alla presenza o meno del bilancio consolidato, alla preparazione e esperienza necessarie allo svolgimento dell’incarico, alla necessità di assicurare una particolare attività di supervisione.

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Principi di revisione

• La revisione legale è svolta in conformità ai principi di

revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi

dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE

(Principi di Revisione Internazionali – I.S.A.

International Standard on Auditing)

• Con la Determina della Ragioneria Generale dello Stato

del 23 dicembre 2014 sono stati introdotti in Italia i

nuovi Principi di revisione che saranno da adottarsi dal

1° gennaio 2015.

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Conferimento e cessazione dell’incarico

• Salvo in caso di costituzione, la nomina del revisore legale spetta all’Assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo.

• L’incarico ha durata di 3 esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

• L’Assemblea può revocare l’incarico solo per giusta causa. Non costituisce giusta causa la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

• Il revisore può dimettersi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definite con Regolamento del MEF sentita la Consob, escluso il caso di risoluzione consensuale.

• La Società sottoposta a revisione e il revisore devono informare il MEF in ordine alla revoca, dimissioni o risoluzione consensuale, fornendo adeguate spiegazioni delle ragioni che le hanno determinate.

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I compiti del Revisore

• Il Revisore o la società di revisione:

- Esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio

di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

- Verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della

contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di

gestione nelle scritture contabili.

Non sono più richieste verifiche periodiche a scadenze

prestabilite (trimestrali). Lo spirito della norma richiede un

controllo continuo.

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La Relazione di revisione

• La relazione comprende:

- Un paragrafo introduttivo che identifica i conti sottoposti a revisione ed il quadro delle regole di redazione applicate;

- Una descrizione della portata della revisione svolta e l’indicazione dei principi di revisione osservati;

- Un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;

- Eventuali richiami di informativa sottoposti all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

- Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

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Accesso alle informazioni

• I soggetti incaricati della revisione hanno diritto ad ottenere

dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di

revisione legale e possono procedere ad accertamenti,

controlli ed esame di atti e documentazione.

• Lo stesso dicasi per quanto concerne le società

controllate da quella soggetta a revisione legale.

• I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di

revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla

data della relazione di revisione.

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Controllo della qualità

• Ogni iscritto al Registro dei revisori attivi è soggetto a un controllo della qualità almeno ogni 6 anni, ovvero 3 anni se svolgono revisione su EIP.

• Il controllo è svolto da persone fisiche adeguatamente e appositamente formate e nominate con procedure atte ad escludere qualsiasi conflitto di interesse con i soggetti sottoposti a controllo.

• I soggetti incaricati del controllo di qualità redigono una relazione contenente gli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi entro un termine indicato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il MEF e la CONSOB possono applicare le sanzioni previste dal D.lgs. 39/2010.

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Oggetto del controllo di qualità

• Il controllo di qualità, basato su una verifica adeguata dei

documenti di revisione selezionati, include la valutazione

di:

- Conformità ai principi di revisione;

- Conformità ai requisiti di indipendenza;

- Quantità e qualità delle risorse impiegate;

- Corrispettivi per la revisione;

- Sistema interno di controllo della qualità.

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Enti di interesse pubblico

• Sono Enti di interesse pubblico:

- Società emittenti valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati;

- Banche, imprese di assicurazione e riassicurazione;

- Emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

- Società di gestione dei mercati, che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia, di gestione accentrata di strumenti finanziari, SIM, SGR, SICAV;

- Istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE e istituti di moneta elettronica;

- Intermediari finanziari ex art. 107 TUB.

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Disciplina speciale per Enti di interesse pubblico

• Negli EIP, nelle società controllate e/o controllanti EIP, nelle società soggette a comune controllo con EIP la revisione legale non può essere svolta dal Collegio Sindacale.

• L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali.

• Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

• L’organo di controllo assume anche il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile con i seguenti compiti: vigila sul processo di informativa finanziaria, sull’efficacia del controllo interno e della revisione legale, sull’indipendenza del revisore.

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Regole di indipendenza più strette per gli EIP

• Definizione specifica delle situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore e dei servizi che non possono essere prestati alle società soggette a revisione.

• Durata massima di 7 anni per il responsabile della revisione (anche se società di revisione).

• Casi di incompatibilità tra le persone fisiche responsabili della revisione legale e gli organi di amministrazione, controllo e direzione della società. E’ prevista l’astensione durante gli incarichi e per almeno 2 anni dalla cessazione dell’incarico.

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Trasparenza per i revisori degli EIP

• I revisori degli EIP pubblicano sul proprio sito una relazione contenente:

- La descrizione della forma giuridica, della struttura proprietaria e di governo, dell’eventuale rete di appartenenza;

- La descrizione del sistema di controllo interno della qualità e del suo efficace funzionamento;

- La data in cui è stato svolto l’ultimo controllo di qualità;

- Gli EIP revisionati nell’esercizio precedente;

- Le misure adottate per garantire l’indipendenza e la formazione continua;

- Informazioni finanziarie (almeno ripartizione del fatturato);

- Base di calcolo della remunerazione dei soci.

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Attività di vigilanza e controllo della qualità

• Svolta dal MEF, anche avvalendosi su base convenzionale con altri enti pubblici o privati dotati di procedure idonee, in merito ai soggetti che non hanno incarichi di revisione su EIP.

• Svolta dalla CONSOB per i soggetti che hanno incarichi di revisione su EIP. Anche la Consob può delegare altri enti, pur conservando la responsabilità di definire i metodi e i programmi di controllo, la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità, l’approvazione e la modifica delle relazioni degli enti di controllo.

• Il MEF e la CONSOB collaborano tra loro al fine di agevolare le rispettive funzioni, anche mediante scambio di informazioni.

• I risultati dell’attività di controllo sono illustrati dal MEF e dalla CONSOB in apposite Relazioni pubblicate sui rispettivi siti internet.

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Sanzioni amministrative

• Il MEF e la CONSOB, nell’ambito delle proprie

competenze, in considerazione della gravità delle

irregolarità accertate, possono:

- applicare sanzioni amministrative

- sospendere i soggetti dal Registro per un periodo limitato

- revocare incarichi di revisione

- vietare al soggetto l’assunzione di nuovi incarichi per

un periodo limitato

- cancellare il soggetto dal Registro.

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Sanzioni penali

• Sono previsti i seguenti reati:

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili

della revisione legale;

- Corruzione dei revisori;

- Impedito controllo;

- Compensi illegali;

- Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a

revisione.

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Aspetti internazionali

• L’autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal D.lgs. 39/2010 è la CONSOB.

• Iscrizione di revisori di paesi terzi nel Registro ad opera del MEF sentita la CONSOB.

• I soggetti iscritti al Registro con sede in un paese terzo sono soggetti allo stesso sistema di controllo pubblico e di controllo della qualità disciplinato dal D.lgs. 39/2010, salvo che, su base di reciprocità, siano esentati in quanto siano stati assoggettati a controlli di un altro stato membro ritenuti equivalenti a quelli svolti in Italia nel corso dei tre anni precedenti.

• Possono essere previste, su base di reciprocità, altre deroghe in caso di equivalenza tra Stati Membri.

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Parte Quinta

LA REVISIONE LEGALE IN ITALIA:

STATO ATTUALE

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I Revisori Legali in Europa (aggiornam. 2010)

Austria nd Malta 690 0,3%

Belgio 968 0,4% Norvegia 1.580 0,7%

Bulgaria 570 0,2% Paesi Bassi 4.300 1,9%

Cipro 450 0,2% Polonia 3.804 1,6%

Danimarca 4.700 2,0% Portogallo 960 0,4%

Estonia 376 0,2% Regno Unito 15.543 6,7%

Finlandia 1.480 0,6% Rep. Ceca 1.270 0,5%

Francia 14.140 6,1% Rep. Slovacca 818 0,4%

Germania 12.244 5,3% Romania 1.536 0,7%

Grecia 510 0,2% Slovenia 184 0,1%

Irlanda 1.400 0,6% Spagna 5.286 2,3%

Italia 146.300 63,1% Svezia 4.300 1,9%

Lettonia 140 0,1% Svizzera 4.000 1,7%

Lituania 403 0,2% Ungheria 3.700 1,6%

Lussemburgo 303 0,1% TOTALE 231.955 100,0%

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La «nuova figura» del Revisore Legale

• Obiettivo principale della riforma è quello di creare una nuova figura professionale da riservare ai soggetti che svolgono l’attività di revisione legale.

• Per tale motivo:

- E’ stata prevista una formazione professionale e un aggiornamento specifico;

- È stata creata la sezione dei revisori «inattivi»;

- E’ stato introdotto un sistema di controllo della qualità dei revisori legali;

- E’ stata prevista la responsabilità patrimoniale dei revisori;

- Si è molto dibattuto sull’equipollenza tra dottore commercialista e revisore legale (giungendo al «compromesso», salvo interventi da parte della Commissione Europea).

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Prima Formazione del Registro

• Alla data del 23 settembre 2013:

- Sono iscritti 151.664 revisori e 455 società di revisione;

- Risultano accreditati (ossia hanno comunicato entro il

termine previsto i dati utili alla formazione del Registro)

76.686 revisori e 291 società di revisione;

- Dei soggetti accreditati, circa 3.700 revisori e 106 società di

revisione non hanno mai effettuato il primo accesso.

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Parte Sesta

LE NOVITA’ INTRODOTTE

Dalla Direttiva UE/2014/56

Dal Regolamento UE 537/2014

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Le disposizioni europee del 13/04/2014

• La Direttiva 2014/56/UE modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che ha dettato le regole recepite dal nostro ordinamento attraverso il D.Lgs. 39/2010 che, non ancora completamente attuato, risulta essere già obsoleto. Tale Direttiva dovrà essere adottata ed applicata da tutti gli stati membri dell’UE entro il 17 giugno 2016.

• Il Regolamento UE 537/2014 individua i requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (abrogando la decisione 2005/909/CE). Il Regolamento è già in vigore in tutti gli stati membri dell’UE e si applica a decorrere dal 17 giugno 2016.

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Direttiva 2014/56/UE: le principali novità

• Misure più stringenti in ambito di deontologia professionale,

indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;

• Definite le linee guida dell’organizzazione interna e del lavoro di

revisori legali e imprese di revisione contabile;

• Individuati i contenuti e le modalità di redazione della relazione

di revisione (già recepito dal D.lgs. 39/2010);

• Nomina obbligatoria per gli EIP di un Comitato per il controllo

interno e la revisione contabile (già recepito dal D.lgs. 39/2010);

• Dettagliati i poteri sanzionatori delle autorità competenti,

l’efficacia e la pubblicazione delle sanzioni, il diritto di

impugnazione e le segnalazioni di violazioni.

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Deontologia, indipendenza, obiettività

• Introdotto il concetto di «scetticismo» professionale in merito all’atteggiamento che il revisore deve tenere nell’esercizio della propria attività;

• L’indipendenza del revisore non può essere influenzata da alcun conflitto di interessi o relazione d’affari o di altro genere, diretta o indiretta, riguardante il revisore e la sua rete. Il revisore legale NON effettua la revisione se sussistono rischi di autoesame determinati da una relazione tra l’ente sottoposto a revisione e il revisori legale o la sua rete a seguito della quale un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore risulti compromessa.

• Prima di accettare l’incarico il revisore deve valutare e documentare i rischi per l’indipendenza.

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Organizzazione interna

• Si recepiscono le linee guida del principio di revisione internazionale ISQC1;

• Il revisore deve disporre di direttive, procedure, sistemi e meccanismi:

- a garanzia dell’indipendenza e dell’obiettività;

- di controllo interno della qualità, di valutazione del rischio e di tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati;

- affinché i dipendenti e/o collaboratori dispongano di conoscenze, esperienze e formazioni adeguate ai compiti svolti ed esista una politica di retribuzione che incentivi prestazioni di qualità;

- di valutazione annuale del sistema interno di controllo della qualità e documentazione dei risultati di tale valutazione.

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Organizzazione del lavoro

• Il revisore deve assegnare tempo e risorse sufficienti nonché personale adeguato ad espletare in modo opportuno il proprio incarico;

• Il revisore deve creare un fascicolo relativo a ciascun cliente e un file di revisione per ogni revisione legale che deve essere chiuso entro 60gg dalla data in cui viene sottoscritta la relazione di revisione.

• Il revisore conserva la documentazione:

- a sostegno della relazione di revisione emessa;

- per monitorare la conformità con la direttiva 2014/56/UE e altri obblighi di legge applicabili;

- Relativa a eventuali reclami scritti relativi alle revisioni effettuate.

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Regolamento UE 537/2014: le principali novità

• Divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile;

• Obbligo di riesame della qualità dell’incarico;

• Maggiori dettagli nella Relazione di revisione;

• Relazione aggiuntiva per il Comitato controllo interno e

revisione contabile;

• Normativa specifica sul conferimento dell’incarico;

• Normativa specifica sul controllo della qualità;

• Istituzione del CEAOB

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Servizi diversi dalla revisione contabile

• Il revisore che effettua revisioni a EIP, o qualsiasi membro della rete a cui il revisore appartenga, NON fornisce, direttamente o indirettamente, all’ente sottoposto a revisione alcun servizio diverso dalla revisione contabile durante il lasso di tempo compreso tra l’inizio del periodo oggetto di revisione e l’emissione della relazione di revisione (nei casi di alcuni servizi legali il divieto si estende anche all’esercizio precedente).

• In particolare: servizi fiscali, contabili, legali, del lavoro, controllo interno, valutazioni, nonché tutti i servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell’ente sottoposto a revisione.

• Eventuali altri servizi possono essere prestati previo approvazione del Comitato Controllo Interno e Revisione dopo un’adeguata valutazione dei rischi.

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Riesame della qualità dell’incarico

• Il concetto di Riesame della qualità, già inserito nel principio di

revisione ISQC1, diviene obbligo legislativo per gli EIP

• Il riesame è volto ad accertare se il revisore è ragionevolmente

potuto giungere al giudizio e alle conclusioni espressi nella

bozza della relazione di revisione;

• Il riesame va effettuato ogni anno prima dell’emissione della

relazione di revisione;

• Responsabile del riesame è un revisore legale che non ha

preso parte all’esecuzione della revisione alla quale si riferisce il

riesame;

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Relazione di revisione

• Nella relazione di revisione degli EIP prevede, oltre a quanto già richiesto, il revisore:

- Indica il periodo di incarico ininterrotto e l’organo che lo ha nominato;

- Descrive i più rilevanti rischi valutati, le risposte a tali rischi e le osservazioni formulate;

- Dichiara eventuali servizi prestati diversi dalla revisione;

- Spiega in quale misura si è ritenuto in grado di rilevare irregolarità;

- Conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al CCIRC.

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Relazione aggiuntiva per il CCIRC

• Il Revisore predispone, non oltre la data di relazione di revisione, una relazione destinata al CCIRC in cui:

- Include la propria dichiarazione di indipendenza;

- Descrive la natura, la frequenza e la portata delle comunicazioni con il CCIRC;

- Descrive la portata e la tempistica della revisione, la metodologia utilizzata, il livello di significatività;

- Segnala eventuali carenze nel sistema di controllo interno, non conformità individuate;

- Indica e valuta i metodi di valutazione applicati;

- Indica se l’ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti e segnala eventuali difficoltà incontrate nel corso della revisione;

- Segnala eventuali questioni significative emerse dalla revisione.

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Conferimento dell’incarico

• Il revisore è nominato dall’Assemblea su raccomandazione motivata dal CCIRC contenente almeno due possibili alternative individuate attraverso un’apposita procedura di selezione basata su una gara d’appalto.

• Né l’incarico iniziale né la combinazione del medesimo con eventuali rinnovi dell’incarico possono avere una durata superiore a 10 anni; la partecipazione dei responsabili della revisione cessa entro 7 anni dalla loro nomina ed essi non potranno partecipare alla revisione del medesimo ente prima dello scadere dei 3 anni successivi a tale cessazione.

• Il revisore legale deve garantire un adeguato meccanismo di rotazione graduale del personale partecipante alla revisione.

• Il revisore uscente deve consentire al nuovo revisore legale di accedere alle relazioni aggiuntive per il CCIRC.

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Istituzione del CEAOB

• La cooperazione tra le autorità competenti dei vari stati membri è organizzata dal CEAOB (Comittee of European Auditing Oversight Bodies), composto da un membro per ogni stato, che sia rappresentante di alto livello delle autorità competenti, e di un membro designato dalla AESFEM (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati).

• Compiti del CEAOB:

- Agevola lo scambio di informazioni, conoscenze e prassi;

- Fornisce consulenza alle autorità competenti sull’attuazione delle normative comunitarie sulla revisione legale;

- Contribuisce all’esame dei sistemi di vigilanza pubblica e dei principi di revisione, al miglioramento dei meccanismi di cooperazione per la vigilanza, espleta altri compiti di coordinamento.

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Controllo della qualità

• Designazione degli ispettori:

- Adeguata formazione ed esperienza nella revisione legale e apposita formazione nel settore dei controlli di qualità;

- Non può esercitare attività di revisione legale;

- Assenza di conflitti di interesse tra ispettori e revisori;

- Cessazione di rapporti di lavoro/collaborazione da almeno tre anni.

• I risultati delle ispezioni vanno comunicati con il revisore prima che la relazione di ispezione sia finalizzata. Le eventuali raccomandazioni vanno attuate dal revisore entro un periodo ragionevole fissato dall’autorità competente non superiore a 12 mesi.

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