La Riforma del Codice del Lavoro Modifiche proposte (I)

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LA RIFORMA DEL CODICE DEL LAVORO Modifiche proposte (I) Trento, aprile 2012

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La Riforma del Codice del Lavoro Modifiche proposte (I). Trento, aprile 2012. Il quadro della riforma. Organizzazione del tempo di lavoro; Controllo delle condizioni di lavoro ( autorizzazioni e comunicazioni all’ispetorato del lavoro); - PowerPoint PPT Presentation

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LA RIFORMA DEL CODICE DEL LAVOROModifiche proposte (I)

Trento, aprile 2012

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Il quadro della riforma

Organizzazione del tempo di lavoro; Controllo delle condizioni di lavoro

(autorizzazioni e comunicazioni all’ispetorato del lavoro);

Licenziamento individuale per causa economica;

Contrattazione collettiva

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Tempo di lavoro e tempo di non lavoro

Allargamento delle modalità di banca di tempo

Retribuzione del lavoro straordinario

Vacanze e giorni festivi

Riduzione o sospensione dell’attività per motivi di crisi aziendale.

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Art. 208 – Banca di tempo

1 – Per contratto collettivo, può essere stabilito un regime di banca di tempo (…)

2 – Il periodo normale di lavoro può essere aumentato fino a quattro ore al giorno com il limite di 60 ore alla settimana; le ore in più hanno il limite di duecento al anno.(...)4 – Il contratto collettivo di lavoro deve disporre su:

a) La compensazione del lavoro prestato in eccesso equivalente, in tempo senza lavoro, pagamento in denaro o le due modalità;

b) L’anticipo com il quale il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il bisogno di lavorare in più;

c) Il periodo in cui la riduzione del tempo di lavoro per compensare il lavoro prestato in eccesso deve essere attuata, per iniziativa del lavoratore o, nella sua mancanza, del datore di lavoro, e ancora l’anticipo con cui l’uno deve informare l’altro sull’utgilizzazione della riduzione.

(...)

4 ...a) La compensazione del lavoro prestato in più, che può essere fatta almeno in una delle modalità seguenti: Riduzione equivalente del

tempo di lavoro; Aumento del periodo di

vacanze; Pagamento in denaro.

(...)

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Art. 208-ABanca di tempo individuale (NUOVO)

1. Il regime di banca di tempo può essere stabilito per accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore, potendo, in questa ipotesi, il periodo normale de lavoro essere aumentato due ore massimo al giorno e arrivare alle 50 ore settimanali; l’aumento ha il limite di 150 ore al anno, (…).

2. L’accordo sullo stabilimento della banca di tempo può essere stipulato mediante proposta scritta del datore di lavoro, e l’accettazione del lavoratore si presume in caso di non oposizione scritta entro i 14 giorni seguenti.

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Art. 208 B - Banca di tempo in gruppo (NUOVO)

1. Il contratto collettivo di lavoro che stabilisce il regime di banca di tempo (…) può prevedere la possibilità per il datore di lavoro di applicazione dello stesso regime al insieme dei lavoratori di una squadra, reparto o unità economica, se il 60% dello stesso personale è affiliato nel sindacato firmatario .

2. Nel caso del coma 2 del articolo precedente (stipulazione individuale), se la proposta è accettata da almeno 75% del personale della squadra, reparto o unità economica, il datore di lavoro può applicare lo stesso regime all’insieme dei lavoratori della stessa struttura.

3. Il regime di banca di tempo non è applicabile ai lavoratori nell’ambito di un contratto collettivo che disponga in senso contrario o affiliati in un sindacato che abbia espresso oposizione.

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Art. 242 – Chiusura per vacanze

1 – Quando sia compatibile con la natura dell’attività, l’imprenditore può chiudere l’azienda o stabilimento, totalmente o in parte, per vacanze dei lavoratori:

(...) 2 – L’imprenditore può

chiudere lo stabilimento durante cinque giorni lavorativi, nell’epoca delle ferie scolastiche di Natale.

1 - […].

2 - L’imprenditore può chiudere l’azienda o stabilimento, totalmente o in parte, per vacanze dei lavoratori:

a) Durante cinque giorni lavorativi consecutivi, nell’ epoca di ferie scolastiche di Natale;

b) Un giorno fra un festivo che cade di martedi o giovedi e un giorno di riposo settimanale, (...).

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Art. 226 – Nozione di lavoro straordinario

3 – Non è compreso nella nozione di lavoro straordinario:

(...)g) Il lavoro eseguito per compensare la

chiusura per vacanze prevista nell’alinea b) del coma 2 dell’art. 242, per decisione dell’imprenditore.

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Art. 229 – Riposo compensatorio

1 – Il lavoratore che presta lavoro straordinario in giorno lavorativo , in giorno di riposo settimanale complementare o in giorno festivo ha diritto a riposo compensatorio, corrispondente a 25 % delle ore di lavoro straordinario eseguite (...).

2 – Il riposo compensatorio menzionato nel coma precedente diventa effettivo quando compiuto un numero di ore uguale a quello del periodo normale di lavoro giornaliero e deve essere concretizzato nei 90 giorni successivi.

(...)

1 - [Abrogato].

2 - [Abrogato].

(…)

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Art. 234 – Giorni festivi

1 – Sono festivi obbligatori i giorni 1 gennaio, Venerdi Santo, Domenica di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, Corpus Christi, 10 giugno, 15 agosto, 5 ottobre, 1 novembre, 1, 8 e 25 dicembre.

1 - Sono festivi obbligatori i giorni 1 gennaio, Venerdi Santo, Domenica di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 10 giugno, 1 novembre, 8 e 25 dicembre.

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Art. 238 – Durata delle vacanze 1-Il periodo di ferie annuali ha una

durata minima di 22 giorni lavorativi. (...) 3 – La durata del periodo di vacanze

è aumentata per il lavoratore senza assenze dal lavoro o con assenze giustificate nel annno precedente nei termini seguenti:

a) Tre giorni di vacanze, in caso di un giorni di assenza;

b) Due giorni di vacanze, in caso di due giorni di assenza;

c) Un giorno di vacanze, in caso di tre giorni di assenza.

1-Il periodo di ferie annuali ha una durata minima di 22 giorni lavorativi.

(…) 3 – (Abrogato).

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Art. 268 – Retribuzione del lavoro straordinario

1 – Il lavoro straordinario è retribuito con il valore della retribuzione oraria con le seguenti integrazioni:

a) 50 % per la prima ora o frazione e 75 % per ora o frazione successiva, in giorno lavorativo;

b) 100 % per ogni ora o frazione, in giorno di riposo settimanale, obbligatorio o complementare, o in giorno festivo.

1 - Il lavoro straordinario è retribuito con il valore della retribuzione oraria con le seguenti integrazioni:

a) 25 % per la prima ora o frazione e 37,5 % per ora o frazione successiva, in giorno lavorativo;

b) 50 % per ogni ora o frazione, in giorno di riposo settimanale, obbligatorio o complementare, o in giorno festivo.

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Art. 298 – Riduzione o sospensione dell’attività

1 – Il datore di lavoro può ridurre temporaneamente la durata normale del lavoro o sospendere i contrati di lavoro, per motivi di mercato, strutturali o tecnologici, catastrofi o altri avvenimenti che siano in grado di affettare gravemente l’attività normale dell’azienda, purchè tale misura sia seja indispensabile per assicurare la viabilità dell’azienda e la continuità dei posti di lavoro.

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Art. 300 - Decisione

1 – Nei cinque giorni (successivi alla comunicazione iniziale), l’imprenditore promuove una fase di informazioni e trattative con la struttura rappresentativa dei lavoratori, in vista a un accordo sulle modalità, ambito e durata delle misure da adottare.

(…) 3 – Concluso l’accordo o, nella sua

mancanza, 10 giorni dopo (l’inizio del processo) , l’imprenditore comunica ad ogni lavoratore, per scritto, la misura che ha deciso di applicare, con menzione espressa del fondamento e delle date d’inizio e fine della relativa applicazione.

(...)

3 – Concluso l’accordo o, nella sua mancanza, 5 giorni dopo (l’inizio del processo) , l’imprenditore comunica ad ogni lavoratore, per scritto, la misura che ha deciso di applicare, con menzione espressa del fondamento e delle date d’inizio e fine della relativa applicazione.