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La riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro D.Lgs n. 14 settembre 2015, n. 148 FONDI DI SOLIDARIETA’ Brescia 15/09/2017

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La riforma degli ammortizzatori

sociali in costanza di rapporto

di lavoro

D.Lgs n. 14 settembre 2015, n. 148

FONDI DI SOLIDARIETA’

Brescia 15/09/2017

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D.Lgs n. 14 settembre 2015, n. 148

Titolo II

Fondi di solidarietà

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Fondi di solidarietà bilaterali

Fondo residuale

Fondo di integrazione salariale (FIS)

FONDI DI SOLIDARIETA’

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Tipologie di prestazioni dei fondi di solidarietà

OrdinarieAssegno ordinario

Assegno di solidarietà

Finanziamento di programmi formativi

IntegrativeAssegno integrativo/emergenziale (integrazione ad

ASpI/NASpI/mobilità)

Assegno integrativo CIGS

StraordinariePrevedono un assegno straordinario riconosciuto nei processi di

agevolazione all’esodo

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Fondi di solidarietà bilaterali (art.26 D.lgs.

n.148/2015)

Previsti al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di

rapporto di lavoro nei casi di riduzione/sospensione dell'attività

lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di CIGO/CIGS.

L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla

normativa in materia di CIG in relazione ai datori di lavoro che

occupano mediamente più di 5 dipendenti.

A seguito dell'accordo tra OO.SS. e Ass.Datoriali comparativamente

più rappresentative a livello nazionale, con decreto del MLPS, di

concerto con il MEF, si provvede all'istituzione del Fondo presso

l'INPS.

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Fondi di solidarietà bilaterali

(art.26 D.lgs. n.148/2015)I Fondi attualmente operativi sono:

Fondo imprese assicuratrici e delle società di assistenza;

Fondo delle Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;

Fondo aziende del credito cooperativo;

Fondo aziende del settore del credito;

Fondo trasporto pubblico;

Fondo solimare (settore marittimo);

Fondo Ferrovie dello Stato;

Fondo settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

Fondo per il personale del servizio della riscossione dei tributi erariali;

Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;

Fondo Provincia Autonoma di Trento.

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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

(art.27 D.lgs. n.148/2015)

Attualmente riconosciuti dalla normativa solo nel:

• settore dell’artigianato (D.I. n. 86986/2015)

• settore agenzie di somministrazione (D.I. n.

95074/2016).

Adeguati entro 31/12/2015, erogano almeno una tra le

seguenti prestazioni:

• assegno ordinario

• assegno di solidarietà.

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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

(art.27 D.lgs. n.148/2015)

Le aziende del

settore dell’artigianato

settore agenzie di somministrazione

non possono accedere al FIS, ma devono accedere

al proprio fondo.

FONDI DI SOLIDARIETA’

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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

(art.27 D.lgs. n.148/2015)

Non sono gestiti dall’INPS che, pertanto, non

eroga le relative prestazioni.

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Fondi di Integrazione Salariale

(Art. 29 D.lgs 148/2015 – D.I. 94343/2016 )

Dal 1° gennaio 2016 il Fondo residuale assume la

denominazione di Fondo di Integrazione Salariale

(FIS).

FIS

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Fondo di Integrazione Salariale

D.I. 94343 del 3/2/2016

Circ.n.22 del 4/2/2016

Circ.n.30 del 12/2/2016

Msg n.1617 del 13/4/2016

Msg n.1986 del 5/5/2016

Circ.n.176 del 9/9/2016

Msg n.4885 del 2/12/2016

Circ. n.9 del 19/1/2017

Msg n.1133 del 13/3/2017

FIS

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FIS

Obbligatorio per datori di lavoro, anche non organizzati in

forma di impresa, che occupano mediamente più di 5

dipendenti per i settori:

che non rientrano nell’ambito di applicazione di

CIGO/CIGS

non hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali (art.

26) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art.

27).

FIS

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OBBLIGHI DI BILANCIO

(Art.11 D.I. 94343/2016)

Il Fondo di integrazione salariale, al pari degli altri fondi di

solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 148/2015, ha

l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare

prestazioni in carenza di disponibilità.

Gli interventi sono concessi previa costituzione di

specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse

acquisite.

FIS

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Per garantire l‘equilibrio finanziario e la possibilità

per il Fondo di erogare prestazioni nei limiti delle

risorse acquisite è previsto un limite specifico di

accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse

del Fondo. Le prestazioni sono infatti determinate,

per ciascun datore di lavoro, in misura non

superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi

ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro,

tenuto conto delle prestazioni già deliberate a

qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto

aziendale).

FIS

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Disciplina transitoria

Tetti aziendali del FIS – si applicano agli eventi

che iniziano nell’anno

2016 Nessun tetto

2017 10 volte

2018 8 volte

2019 7 volte

2020 6 volte

2021 5 volte

2022 in poi 4 volte

FIS

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OBBLIGHI DI BILANCIO

In ogni caso, le prestazioni possono

essere erogate soltanto nei limiti delle

risorse finanziarie acquisite al Fondo.

FIS

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CONTRIBUZIONE

Il FIS è finanziato con i contributi dei datori di

lavoro appartenenti al Fondo e dei lavoratori

occupati presso le rispettive aziende con aliquote

dello 0,65% per le aziende con più di 15

dipendenti e dello 0,45% per le aziende da più di 5

dipendenti e fino a 15 di cui 2/3 a carico del datore

di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, a decorrere

dal 1 gennaio 2016.

FIS

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CONTRIBUTO ADDIZIONALE

E’ dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle

sospensioni o riduzioni di attività lavorativa un

contributo addizionale, calcolato in rapporto alle

retribuzioni perse, nella misura del 4% retribuzione

persa.

FIS

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CODIFICA AZIENDE

I datori di lavoro rientranti nell’ambito di

applicazione del D.I. 94343/2016 sono

contraddistinti dal c.a. “0J”, azienda tenuta al

versamento dei contributi ex D.I. n. 94343/2016

(Fondo Integrazione Salariale).

FIS

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REQUISITO DIMENSIONALE La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media

occupazionale nel semestre precedente.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i

lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), compresi gli

apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento

lavorativo (cfr. msg n. 548/2016).

Il lavoratore assente per servizio militare, gravidanza e puerperio è escluso dal computo

solo nel caso sia stato sostituito da lavoratore.

Per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di

attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza

occupazionale di detto mese.

( Circ. par.2.2 circ. n.176/2016)

FIS

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Lavoratori beneficiari

Lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti

con contratto di lavoro professionalizzante.

Lavoratori esclusi

Dirigenti

Lavoratori a domicilio

Lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il

certificato di specializzazione tecnica superiore

Lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

FIS

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Requisito anzianità lavorativa

Alla data di presentazione della domanda anzianità di

almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità

produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la

domanda, compresi i periodi di sospensione dal lavoro

derivanti da ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità

obbligatoria.

Il requisito dei 90 giorni è escluso per gli eventi

oggettivamente non evitabili, in tutti i settori produttivi.

FIS

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Anzianità di effettivo lavoro presso altro datore

di lavoro

Trasferimento d’azienda ex art. 2112 C.C: si terrà

conto di tutto il periodo trascorso presso l’imprenditore

alienante.

Impresa subentrante nell’appalto: si terrà conto di tutto

il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato

nell’attività appaltata (a prescindere dal mutamento del

datore di lavoro)

FIS

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Anzianità di effettivo lavoro in caso di cambio

qualifica

In caso di cambio di qualifica del lavoratore,

l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità

produttiva è considerata in modo unitario e,

pertanto, si considera anche il periodo anteriore la

variazione, indipendentemente dalla qualifica

precedentemente posseduta dal lavoratore.

FIS

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Unità produttiva

Il datore di lavoro, che intende accedere alle prestazioni garantite dal

FIS, deve provvedere al censimento dell’U.P.interessata alla richiesta

di prestazione in anagrafica soggetto contribuente.

Il p.2 della circ. n.9 del 19/1/2017 fornisce istruzioni dettagliate per

l’apertura e la gestione delle unità produttive.

Il numero progressivo dell’U.P. rilasciato dall’Istituto dovrà essere

obbligatoriamente indicato nell’elemento <UnitaOperativa> della

sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. In caso di unica U.P.

coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito

campo sarà = a “0” (zero).

FIS

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Unità produttiva

La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire

entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della

stessa avvalendosi dell’apposita procedura telematica,

disponibile sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla sezione

“Iscrizione e Variazione Aziende” e attivando “Comunicazione

unità operativa/Accentramento contr.”; dei “Servizi per aziende

e consulenti” (Sezione “Aziende, consulenti, professionisti”)

(cfr. par. 2.2 irc.n.9/2017). Resta fermo che non è possibile

presentare domande di FIS per unità produttive non ancora

registrate in anagrafica aziende.

FIS

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Unità produttivaIl concetto di U.P. è utilizzato per individuare le strutture territoriali INPS competenti

per il pagamento della prestazione.

L’U.P. è, inoltre, utilizzata quale parametro di riferimento per la sussistenza del diritto alla

prestazione relativamente ai seguenti ambiti:

• computo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione

della domanda (art.3, c.1, D.I. n. 94343/2016);

• computo dei limiti temporali massimi complessivi di utilizzo della prestazione, relativamente

al limite del quinquennio mobile (art.8, D.I. n. 94343/2016);

• computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario (art. 7, c. 3,

D.I. n. 94343/2016);

• computo del limite di un terzo delle ore lavorabili in tema di assegno ordinario (art. 12, c. 5,

D.lgs 148/2015);

• computo del limite 12 mesi in un biennio mobile per l’assegno di solidarietà (art. 6, c. 3, D.I.

n. 94343/2016);

• computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per

singolo lavoratore per l’assegno di solidarietà (art. 6, c. 4, D.I. n. 94343/2016).

FIS

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Presentazione della domanda

La procedura di presentazione delle istanze di accesso è

unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di

Integrazione salariale e consente, pertanto, alle aziende

l’invio telematico delle domande sia di assegno di solidarietà

che di assegno ordinario.

Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS

territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.

FIS

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Presentazione della domanda

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei

Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende,

consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e

consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione

“Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i

consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato

dall’Istituto.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle

domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella

sezione documentazione.

.

FIS

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Presentazione della domanda

Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati

alla stessa:

l’accordo collettivo aziendale (in caso di ass. solidarietà) che stabilisce la

riduzione dell’orario di lavoro sottoscritto dalle OO.SS e dal DDL;

la comunicazione dell’azienda di cui all’art. 14, c.1, del D.Lgs 148/2015 e,

ove presenti, il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale (in caso

di assegno ordinario);

l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le

informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre

informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile nell’area

download della procedura (I dati non devono più essere distinti per

qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori

coinvolti e il numero totale delle ore richieste).

FIS

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Prestazioni erogate dal FIS

Assegno ordinario a favore di dipendenti di datori di

lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti,

compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la

data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di

lavoro.

Assegno di solidarietà a favore di dipendenti di datori

di lavoro che occupano più di 5 dipendenti ( per DDL

tra più 5 e 15 dipendenti solo per eventi di riduzione

verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016).

FIS

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Assegno di solidarietà

Accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione

di orario:

per evitare/ridurre le eccedenze di personale nel corso

della procedura ex art. 24 L. 223/91

Per evitare licenziamenti plurimi individuali per

giustificato motivo oggettivo

FIS - ASSEGNO DI SOLIDARIETA’

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Termini di presentazione della domandaIn via telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione dell’acc.sind.

La riduzione dell’attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno

successivo alla data di presentazione della domanda.

In caso di presentazione tardiva l’assegno di solidarietà può essere

riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda

(Msg n.1133 del 13/3/2017).

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del

termine.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno

seguente non festivo.

FIS - ASSEGNO DI SOLIDARIETA’

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Durata

Massimo di 12 mesi in un biennio mobile

Riduzione dell’orario lavorativo:

riduzione media oraria non essere superiore al 60% dell’orario

giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;

per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva

dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco

dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

FIS - ASSEGNO DI SOLIDARIETA’

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Criteri istruttori (D.M. 94033/2015

Elementi essenziali del contratto di solidarietà 1. Data di stipula del contratto;

2. Esatta individuazione delle parti stipulanti;

3. Contratto collettivo applicato;

4. Orario di lavoro e sua articolazione;

5. Data dell’apertura della procedura di mobilità (se l’accordo è intervenuto nel corso della

stessa) e numero degli esuberi dichiarati;

6. Quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula

dell’accordo;

7. Motivazioni e cause che hanno determinato l’esubero di personale;

8. Data di decorrenza del contratto di solidarietà;

9. Durata del contratto di solidarietà;

10. Forma di riduzione dell’orario di lavoro (che va tradotta in termini settimanali)

11. Articolazione puntuale della riduzione;

12. Parametrazione sull’orario medio settimanale;

13. Indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell’orario;

14. Possibili deroghe all’orario concordato;

FIS - ASSEGNO DI SOLIDARIETA’

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Cause di intervento

Causali CIGO (esclusi eventi meteo)

(D.M. 95442/2016)

eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai

prestatori di lavoro;

situazioni temporanee di mercato;

Causali CIGS (esclusi contratti di solidarietà)

(D.M. 94033/2015)

riorganizzazione aziendale

crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa

FIS - ASSEGNO ORDINARIO

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Criteri istruttori causali CIGO (D.M. 95442/2016)

Transitorietà e imprevedibilità = prevedibile la ripresa

dell’attività lavorativa

Non imputabilità = involontarietà e non riconducibilità ad

imperizia o negligenza delle parti

FIS - ASSEGNO ORDINARIO

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Criteri istruttori causali CIGO (D.M. 95442/2016)

Il datore di lavoro deve:

Presentare relazione tecnica dettagliata

Dimostrare che continua ad operare sul mercato in base ad elementi

oggettivi supportati da:

˃ Nuovi ordini

˃ Documentazione sulla solidità finanziaria

˃ Documentazione tecnica sulla situazione temporanea di crisi del

settore

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Criteri istruttori Causali CIGO (D.M. 95442/2016)

Devono essere valutati:

la particolare congiuntura negativa del datore di lavoro

il contesto economico-produttivo in cui l’impresa opera

al momento in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione,

non rilevano le circostanze sopravvenute.

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Criteri istruttori Causali CIGO (D.M. 95442/2016)

1. Mancanza di lavoro o commesse

2. Crisi di mercato

3. Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante

e suppletiva al progetto

4. Mancanza di materie prime o componenti

5. Sciopero di un reparto o di altra impresa

6. Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica –

Impraticabilità dei locali – sospensione/riduzione per ordine di

pubblica autorità

7. Guasti ai macchinari – manutenzione straordinaria

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Criteri istruttori Causali CIGS (D.M. 95442/2016)

Riorganizzazione aziendale

Crisi aziendale:

con continuazione di attività lavorativa

per evento improvviso e imprevisto

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Riorganizzazione aziendale

Il programma di riorganizzazione aziendale:

Deve contenere indicazioni sugli investimenti (es. Impianti fissi) e

sull'eventuale attività di formazione

Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma deve

essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa

tipologia, operati nel biennio precedente

Deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del

personale (70%)

Le sospensioni/riduzioni devono essere ricollegabili, nell’entità e nei

tempi, al processi di riorganizzazione

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Crisi aziendale con continuazione di attività lavorativa

Valutazione degli indicatori economico-finanziari di bilancio(es. Fatturato,

indebitamento, etc., Etc.,) riguardanti il biennio precedente dal quale emerga

un andamento a carattere negativo o involutivo.

Ridimensionamento o stabilità dell’organico aziendale nel biennio

precedente

L’azienda deve presentare:

Specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della

propria critica situazione economico finanziaria

Un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi o

da intraprendere, per ciascuna unità aziendale/settore di attività,

finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia

occupazionale

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Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto

Evento esterno alla gestione aziendale

L’azienda:

deve rappresentare:

l’imprevedibilità dell’evento,

la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi

l’autonomia rispetto alle politiche di gestione aziendale

deve presentare:

piano di risanamento

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Crisi aziendale

Non sono presi in esame i programmi di crisi aziendale di imprese che:

1. Abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio precedente

2. Non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva

3. Abbiano subito significative trasformazioni societarie salvo:

imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti per

contenimento dei costi

imprese assetti proprietari non coincidenti – risanamento

aziendale e salvaguardia occupazionale impresa subentrante

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Termini di presentazione della domanda

In via telematica:

non prima di 30 giorni inizio sospensione/riduzione:

presentazione anticipata: l’istanza è improcedibile.

Il datore è invitato a ripresentare la domanda nei

termini

non oltre 15 giorni inizio sospensione/riduzione

presentazione tardiva: decorrenza prestazione non

prima di una settimana dalla data di presentazione

(art. 15, c. 2 D.lgs 148/2015)

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Esempio invio tardivo

Periodo di sospensione 01/01/2017- 31/03/2017

Termine ultimo utile per 16/01/2017

Domanda tardiva presentata il 20 gennaio 2017 (venerdì)

Decorrenza prestazione dal giorno 9/01/2017 (lunedì della

settimana precedente).

In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le

ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al

periodo non indennizzabile dal 01/01/2017 all’8/01/2017,

utilizzando il modello allegato n.2 Circ.n.176/2016.

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Durata della prestazione

Massimo 26 settimane in un biennio mobile

Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le

103 settimane a ritroso dalla fine della prima

settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di

tempo sono state già usufruite 26 settimane di

riduzione, la domanda non potrà essere accolta.

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Durata della prestazione

Si applica nei limiti della compatibilità la disciplina in materia di CIGO

(art.7, c.9, D.I. n.94343/2016), sono, inoltre, applicabili le seguenti

disposizioni stabilite dall’art. 12 del D.lgs 148/2015:

il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di

assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la

medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato

concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78

settimane di normale attività lavorativa;

in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio

mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione

salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel

biennio mobile.

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Durata della prestazione

I periodi per eventi oggettivamente non evitabili:

Non si computano per la durata massima di 26 settimane

nel biennio mobile

Si computano per la durata massima complessiva di 24

mesi nel quinquennio mobile delle prestazioni a carico del

FIS.

Si computano per il calcolo di 1/3 delle ore lavorabili

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Durata massima complessiva

• I trattamenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo

possono avere una durata massima complessiva di 24

mesi in un quinquennio mobile

• Entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la

durata dell’intervento di assegno di solidarietà viene

computata nella misura della metà.

• I limiti di durata sono riferiti alla singola unità

produttiva.

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Durata massima complessiva

A titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio

mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate

massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile:

36 mesi di assegno di solidarietà;

24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno

ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;

24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno

ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.

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PROVVEDIMENTO

Il provvedimento viene emesso dal direttore di sede o dal

dirigente delegato con riferimento alla struttura territoriale

INPS competente in relazione all’unità produttiva.

I direttori di sede (o il dirigente delegato) avranno l’esclusiva

competenza in merito all’emissione del provvedimento di

definizione (accoglimento, accoglimento parziale o

reiezione) delle istanze di assegno ordinario e di assegno di

solidarietà.

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PROVVEDIMENTO

In caso di aziende plurilocalizzate il provvedimento di concessione

è unico ed è emesso dal direttore di sede (o dirigente delegato),

competente in relazione alla struttura territoriale INPS nell’ambito del

cui territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la

quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento

contributivo.

A fronte del provvedimento di definizione emesso dal direttore di

sede (o dirigente delegato), la struttura territoriale INPS competente

in relazione all’U.P. emette conforme autorizzazione, propedeutica al

pagamento diretto o alle operazioni di conguaglio o rimborso delle

somme anticipate dal datore di lavoro (le strutture territoriali

emetteranno tante autorizzazioni quante sono le unità produttive.)

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AUTORIZZAZIONIStrutture INPS territorialmente competenti alla definizione delle istanze

1) Unità produttiva ubicata nella medesima provincia dove è iscritto il datore di lavoro:

la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell’istanza è quella

presso cui è iscritto il datore di lavoro;

2) Unità produttiva ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritto il datore di

lavoro:

la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell’istanza è quella

presso cui è ubicata l’unità produttiva;

3) Datori di lavoro plurilocalizzati:

la struttura INPS territorialmente compente alla definizione dell’istanza è quella nel cui

territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il medesimo ha

richiesto l’accentramento contributivo, poi le strutture INPS territorialmente competenti

in relazione alla singola unità produttiva, come individuate ai precedenti punti 1) e 2),

emetteranno conforme l‘autorizzazione.

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AUTORIZZAZIONI

Quando sarà possibile effettuare il conguaglio:

Le attività di conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni

corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro devono essere effettuate,

a pena di decadenza entro sei mesi dalla fine del periodo di paga

in corso alla scadenza del termine di durata .

In fase di prima applicazione, in attesa delle istruzioni Uniemens,il

pagamento dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà avverrà

esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

(p.5.5 circ.176/2016 - Msg n.4885 del 2/12/2016)

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AUTORIZZAZIONI

In fase di prima applicazione, in attesa delle istruzioni

Uniemens,il pagamento dell’assegno ordinario e dell’assegno

di solidarietà avverrà esclusivamente con la modalità del

pagamento diretto.

(p.5.5 circ.176/2016 - Msg n.4885 del 2/12/2016)

Terminata tale fase, la sede INPS territorialmente competente

potrà autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e

documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su

espressa richiesta dello stesso (art.9 c.4, D.I. n.94343 del

3/2/2016).

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PAGAMENTO

L’invio del modello SR41 potrà essere

effettuato successivamente al provvedimento

di concessione e al rilascio dell’autorizzazione

da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori

è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e

nei limiti della stessa.

Attualmente è necessario anche il mod.SR163.

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Pagamento a conguaglio

ll conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni

corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro devono essere

effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:

dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del

termine di durata.

Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio

non sarà più operabile né su denuncia ordinaria né su

flussi di regolarizzazione.

(art.9, c.3, del D. I. n. 94343/2016 - circ.n.176/2016 p.5.5)

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Esempio 1:

periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2016 al 15/06/2017;

data autorizzazione INPS: 20/07/2016;

data decorrenza termine: 30/06/2017 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del

termine di durata);

termine di decadenza: 31/12/2017;

ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2017.

Dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla

scadenza del termine di durata della concessione. Per data del provvedimento di concessione

si intende la data dell’autorizzazione, rilasciata dalla competente struttura territoriale INPS,

propedeutica al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro.

Esempio 2:

periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2016 al 15/06/2017;

data autorizzazione INPS: 20/07/2017;

data decorrenza termine: 20/07/2017 (data autorizzazione INPS successivo al periodo di

paga in corso alla scadenza del termine di durata);

termine di decadenza: 21/01/2018;

ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2018.

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Misura delle prestazioni

Pari all’importo previsto per l’integrazione salariale (art. 3. D.lgs

148/2015), cioè 80% della retribuzione globale che sarebbe

spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese

fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale nei limiti del

massimo integrabile stabilito per legge.

Si applica la riduzione prevista dall’art. 26 legge n.41/1986

(5,84%) che rimane nella disponibilità del Fondo.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi sono

rivalutati annualmente sono aumentati nella misura del 100%

dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT

dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

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Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dei trattamenti i Fondi versano

alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la

contribuzione correlata alla prestazione

E’ a carico del Fondo.

Utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi

compresa quella anticipata, e per la determinazione della

misura.

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Durante il periodo di percezione sia dell’assegno di

solidarietà che dell’assegno ordinario il Fondo

non eroga la prestazione accessoria

dell’assegno al nucleo familiare, né il

T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal

D.I.n.94343/2016.

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RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati è possibile

proporre ricorso, entro 90 giorni ed

esclusivamente tramite il servizio online RiOL

(Ricorsi on line), al comitato amministratore del FIS,

presso la Direzione Generale dell’INPS. Il comitato

amministratore decide in unica istanza sui ricorsi

in materia di contributi e prestazioni.

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